
Quando una società partecipata da un Comune, da una Regione o da un altro ente pubblico entra in crisi, il danno più grave raramente dipende dai numeri del bilancio: dipende quasi sempre dal tempo perso a credere che “tanto il socio pubblico non la lascerà fallire”. La risposta alla domanda del titolo, in sintesi, è sì: la società a partecipazione pubblica, anche quella interamente posseduta da un ente e anche quella in house, può accedere al concordato preventivo e, se l’insolvenza non viene gestita, può finire in liquidazione giudiziale. Lo dice in modo esplicito l’art. 14 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, TUSP), lo ha ripetuto più volte la Corte di Cassazione, e lo conferma l’impianto del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), più volte corretto fino al D.Lgs. 136/2024.
Il problema è che attorno a queste società si accumulano errori ricorrenti, commessi da amministratori, organi di controllo, dirigenti dell’ente socio e talvolta dagli stessi creditori. Errori che trasformano una crisi gestibile in un’insolvenza conclamata. Sono questi:
- Credere che la società pubblica (o in house) sia immune dalle procedure concorsuali.
- Ignorare i segnali del programma di valutazione del rischio e rinviare il piano di risanamento.
- Contare sul ripiano delle perdite da parte dell’ente socio, nonostante il divieto di soccorso finanziario.
- Presentare un concordato preventivo costruito come un concordato “privato”, ignorando i vincoli pubblicistici.
- Scegliere lo strumento sbagliato o arrivare troppo tardi alla domanda.
- Sottovalutare le responsabilità personali di amministratori, sindaci e rappresentanti dell’ente.
Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché la crisi di una società partecipata è, prima di tutto, una crisi d’impresa: e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitazione che riguarda proprio la gestione anticipata della crisi, la negoziazione con i creditori e la scelta dello strumento di regolazione più adatto. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire il contenzioso che spesso nasce da queste procedure (opposizioni, reclami, azioni di responsabilità) fino all’ultimo grado, e il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti in grado di leggere insieme bilanci, piani e norme pubblicistiche.
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Errore n. 1 — Pensare che la società pubblica “non possa fallire”
L’errore
Il consiglio di amministrazione di una società partecipata al 100% da un Comune, affidataria in house del servizio di igiene urbana, registra da due anni ritardi crescenti nei pagamenti ai fornitori. Un fornitore deposita un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Gli amministratori non si preoccupano: “siamo una società in house, il controllo analogo ci rende un’articolazione del Comune, il tribunale dichiarerà il ricorso inammissibile”. Si presentano all’udienza senza un piano alternativo.
Perché è un errore
L’art. 14, comma 1, TUSP stabilisce che le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Con l’entrata in vigore del CCII, il riferimento al fallimento va letto come riferimento alla liquidazione giudiziale, per effetto della regola generale di sostituzione terminologica contenuta nell’art. 349 CCII. La norma non distingue tra società a partecipazione totalitaria o parziale, né tra società in house e società “di mercato”: l’unica esclusione riguarda gli enti pubblici in quanto tali, che restano fuori dall’ambito del Codice (art. 1 CCII), e l’art. 2221 c.c. già da tempo escludeva dal fallimento soltanto gli enti pubblici, non le società di cui sono soci.
La società partecipata, anche se totalmente pubblica, resta una società di capitali: un soggetto di diritto privato distinto dal suo socio, con un proprio patrimonio e propri creditori. L’ente pubblico è socio, non debitore; e la società non diventa ente pubblico solo perché il suo capitale appartiene a un ente.
Le conseguenze
La Cassazione ha chiuso il dibattito da anni. Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, 2 luglio 2018, n. 17279 ha affermato che tutte le società pubbliche che svolgono attività commerciale, qualunque sia la composizione del capitale, restano assoggettate alle procedure concorsuali, e che non occorre nemmeno indagare se la società sia o meno in house: la scelta di operare con lo strumento societario comporta l’assunzione dei rischi dell’insolvenza, a tutela dei terzi che hanno fatto affidamento su quel soggetto e delle regole di concorrenza. Lo stesso principio era già stato espresso da Cass. 27 settembre 2013, n. 22209 e da Cass. 7 febbraio 2017, n. 3196, ed è stato ribadito con riferimento specifico alle in house da Cass. 22 febbraio 2019, n. 5346, secondo cui il controllo analogo non intacca l’autonomia soggettiva della società rispetto all’ente controllante.
Chi si presenta davanti al tribunale facendo leva solo sull'”immunità” della società pubblica perde l’unica occasione per proporre un’alternativa alla liquidazione giudiziale. Il tribunale, verificati i presupposti, apre la procedura; gli organi sociali perdono la gestione, che passa al curatore; i contratti pendenti, inclusi gli affidamenti del servizio, entrano in una fase di forte incertezza.
Cosa fare invece
Trattare la società partecipata come qualunque impresa esposta all’insolvenza, e quindi valutare subito gli strumenti di regolazione della crisi previsti dal CCII. Davanti a un ricorso per liquidazione giudiziale, la difesa più seria non è un’eccezione di principio destinata a essere respinta, ma la verifica concreta dei presupposti (lo stato di insolvenza, le soglie dimensionali, la legittimazione del ricorrente) affiancata, quando la crisi è reale, dalla predisposizione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione: il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Il CCII coordina i procedimenti: la pendenza di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi incide sulla trattazione del ricorso per liquidazione giudiziale, che di regola viene esaminato dopo la definizione della domanda concordataria.
Il dettaglio che pochi conoscono
Lo stato di insolvenza non viene escluso dal fatto che l’attivo patrimoniale superi il passivo. Nella stessa sentenza n. 17279/2018 la Corte ha ricordato che ciò che conta è la capacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni con mezzi normali di pagamento. Molte società partecipate hanno attivi rilevanti (impianti, reti, immobili concessi in uso, crediti verso l’ente socio) ma liquidità insufficiente: l’argomento “il patrimonio è capiente” non basta a evitare l’apertura della procedura. Inoltre, i crediti verso l’ente socio, spesso iscritti in bilancio per importi significativi, sono frequentemente contestati o di difficile incasso: il tribunale li valuta per ciò che valgono realmente in termini di liquidità, non per il loro valore nominale.
Un passaggio che va verificato prima di ogni altra cosa: le soglie e l’amministrazione straordinaria
Il punto che sfugge quasi sempre è che la domanda “si applica il concordato?” presuppone una risposta preliminare: quale disciplina concorsuale riguarda, in concreto, quella società. Il CCII distingue tra impresa minore e impresa sopra soglia. È impresa minore, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, quella che congiuntamente, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), non ha superato un attivo patrimoniale annuo di 300.000 €, ricavi lordi annui di 200.000 € e debiti anche non scaduti di 500.000 €. Le società partecipate che gestiscono servizi pubblici superano quasi sempre queste soglie; ma esistono partecipate di piccole dimensioni (società di scopo, piccole società di servizi strumentali) che potrebbero rientrarvi. In tal caso il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale non sono disponibili, e le strade sono quelle riservate alle imprese minori: il concordato minore e la liquidazione controllata, gestite con l’ausilio dell’OCC.
All’estremo opposto, l’art. 14, comma 1, TUSP richiama anche l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (D.Lgs. 270/1999 e, per le imprese di maggiori dimensioni, D.L. 347/2003), ove ne ricorrano i presupposti dimensionali. Una grande società partecipata, con centinaia di dipendenti e un indebitamento elevato, può dunque essere avviata a una procedura amministrativa conservativa invece che alla liquidazione giudiziale. Chi imposta la strategia senza verificare questi presupposti rischia di preparare una domanda per la procedura sbagliata, o di non considerare un’alternativa che la legge mette a disposizione proprio per salvaguardare la continuità di attività rilevanti.
Errore n. 2 — Ignorare gli allarmi del programma di valutazione del rischio
L’errore
Una società a controllo pubblico che gestisce il trasporto locale ha adottato, per obbligo, il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Nella relazione sul governo societario gli indicatori segnalano da due esercizi un rapporto tra debiti a breve e flussi di cassa insostenibile. Il consiglio di amministrazione prende atto, comunica all’assemblea, e decide di “monitorare la situazione” in attesa dell’adeguamento del corrispettivo del contratto di servizio.
Perché è un errore
L’art. 6, comma 2, TUSP impone alle società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informarne l’assemblea nell’ambito della relazione sul governo societario. Ma il programma non è un adempimento formale: è collegato all’art. 14, comma 2, TUSP, secondo cui, se emergono uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari per prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Il comma 3 aggiunge che la mancata adozione di tali provvedimenti costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c.
A questo si sommano le regole generali del CCII e del codice civile: l’art. 2086, secondo comma, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche alla rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento; l’art. 3 CCII declina il contenuto degli assetti adeguati e richiama la capacità di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi; l’art. 25-octies CCII attribuisce all’organo di controllo il dovere di segnalare all’organo amministrativo, per iscritto e con motivazione, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata.
Le conseguenze
L’inerzia degli amministratori davanti agli indicatori di crisi non è una semplice scelta gestionale opinabile: per espressa previsione di legge è una grave irregolarità che legittima il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. Ciò significa che soci, organo di controllo e, nelle società pubbliche, anche gli enti partecipanti possono denunciare la situazione al tribunale, che può arrivare a revocare gli amministratori e nominare un amministratore giudiziario. Sul piano patrimoniale, il ritardo aggrava il dissesto e apre la strada alle azioni di responsabilità, sia in sede civile sia, quando ricorrono i presupposti, davanti alla Corte dei conti (art. 12 TUSP), di cui si dirà al sesto errore.
C’è poi una conseguenza pratica, spesso sottovalutata: il tempo perso riduce le opzioni. Una società che si attiva ai primi segnali può ancora percorrere la composizione negoziata o un accordo di ristrutturazione; una società che si attiva quando i fornitori hanno già depositato ricorsi e i debiti verso l’erario e gli enti previdenziali si sono stratificati ha di fronte, spesso, soltanto il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale.
Cosa fare invece
Trattare l’emersione di un indicatore di crisi come il momento in cui inizia, non in cui si rinvia, il lavoro sul piano di risanamento. In concreto: convocare immediatamente il consiglio, chiedere al collegio sindacale e al revisore una valutazione formale, far redigere un piano di tesoreria a dodici mesi, verificare quali leve sono effettivamente disponibili (revisione del contratto di servizio, riscadenzamento con le banche, cessione di rami non strategici, riduzione dei costi), e documentare ogni passaggio con verbali motivati. Se il piano interno non è sufficiente, valutare l’accesso alla composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss. CCII), che consente di negoziare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente, senza pubblicità immediata e senza lo spossessamento tipico delle procedure giudiziali.
Il dettaglio che pochi conoscono
La norma dell’art. 14, comma 2, TUSP parla di “idoneo” piano di risanamento: non basta un documento qualsiasi. Il piano deve aggredire le cause della crisi, non solo i sintomi. Un piano che si limita a prevedere che “l’ente socio coprirà le perdite” non è idoneo, e lo dice espressamente il comma 4 dello stesso articolo, come vedremo nel prossimo errore. È qui che molti compromettono la propria posizione: approvano un piano che sulla carta esiste, ma che giuridicamente equivale a non averlo adottato.
Errore n. 3 — Contare sul ripiano delle perdite da parte dell’ente socio
L’errore
Il bilancio della società partecipata chiude con la terza perdita consecutiva. L’amministratore unico scrive all’ente socio chiedendo un trasferimento straordinario per coprire il disavanzo e saldare i fornitori, oppure il rilascio di una fideiussione a garanzia di un nuovo finanziamento bancario. In giunta si discute di come “trovare le risorse”, come è sempre avvenuto negli anni precedenti.
Perché è un errore
Il TUSP ha introdotto il cosiddetto divieto di soccorso finanziario. L’art. 14, comma 5, stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c. (cioè la ricostituzione del capitale sociale ridotto al di sotto del minimo legale per perdite), effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
Le eccezioni sono limitate e procedimentalizzate: sono consentiti i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti, purché le misure siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’autorità di regolazione di settore ove esistente, comunicato alla Corte dei conti e che preveda il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. È inoltre prevista una via straordinaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per salvaguardare la continuità di servizi di pubblico interesse a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità.
Il comma 4 dello stesso art. 14 completa il quadro: non costituisce provvedimento adeguato, ai fini del piano di risanamento, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione socia, anche se attuato in concomitanza con un aumento di capitale, un trasferimento straordinario di partecipazioni o il rilascio di garanzie, salvo che sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risultino comprovate concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte.
Le conseguenze
Un piano di risanamento che si regge sul soccorso finanziario vietato non è un piano idoneo: lascia gli amministratori esposti alla grave irregolarità dell’art. 14, comma 3, e i funzionari dell’ente esposti a profili di danno erariale. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esame dei bilanci degli enti e delle loro partecipazioni, verificano proprio la compatibilità dei trasferimenti con il divieto: un trasferimento effettuato in violazione della norma può essere censurato, e chi lo ha deliberato può esserne chiamato a rispondere. Nel frattempo la società, che ha costruito la propria sopravvivenza su un flusso che non arriverà o che verrà bloccato, si trova a dover affrontare l’insolvenza con mesi di ritardo.
C’è anche un effetto sul concordato preventivo: se la proposta concordataria prevede un apporto di risorse dell’ente socio come “finanza esterna”, quell’apporto deve essere legittimo alla luce dell’art. 14, comma 5. In caso contrario il piano è giuridicamente non fattibile, e la fattibilità giuridica è un profilo che il tribunale verifica senza limiti particolari.
Cosa fare invece
Costruire il piano di risanamento su leve interne e su rapporti contrattuali legittimi con l’ente, e riservare l’eventuale intervento del socio pubblico ai soli canali che la legge consente, documentandone i presupposti. In concreto: rinegoziare il contratto di servizio quando il corrispettivo non copre i costi effettivi del servizio richiesto (non un “aiuto”, ma un corretto equilibrio delle prestazioni); predisporre, se si vuole utilizzare l’eccezione dei trasferimenti a fronte di contratti di servizio, un piano che dimostri l’equilibrio finanziario entro tre anni e seguirne l’iter di approvazione e comunicazione; ricordare che, in caso di perdite che riducono il capitale sotto il minimo legale, la ricostituzione ex artt. 2447 e 2482-ter c.c. resta possibile, ma da sola non risolve la crisi se le cause restano intatte.
Accanto a queste misure, l’ente socio deve rispettare gli obblighi di accantonamento previsti dall’art. 21 TUSP, che impone alle pubbliche amministrazioni locali di accantonare in un apposito fondo un importo pari al risultato negativo non ripianato delle partecipate, in proporzione alla quota di partecipazione: un meccanismo che rende visibile nel bilancio dell’ente il peso delle perdite, ma che non autorizza di per sé a ripianarle.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il divieto si attiva al verificarsi di due condizioni alternative: tre esercizi consecutivi in perdita, oppure l’utilizzo di riserve disponibili per ripianare perdite, anche infrannuali. La seconda ipotesi viene spesso dimenticata. Una società che chiude in pareggio “apparente” solo perché ha attinto alle riserve per coprire le perdite di un semestre può trovarsi già nel perimetro del divieto, anche senza tre bilanci in rosso. Il punto che sfugge quasi sempre è che il divieto non riguarda solo il denaro: comprende garanzie e aperture di credito, cioè proprio gli strumenti con cui spesso si tenta di “accompagnare” la società verso un nuovo finanziamento bancario.
Errore n. 4 — Presentare un concordato preventivo come se la società fosse privata
L’errore
La società partecipata, ormai insolvente, deposita una domanda di concordato preventivo in continuità aziendale. Il piano prevede di proseguire il servizio fino alla scadenza dell’affidamento, di ottenere una proroga dell’affidamento stesso, e di soddisfare i creditori chirografari con i flussi della prosecuzione. L’attestazione non approfondisce né la legittimità della proroga, né la tenuta del contratto di servizio, né il rischio che l’ente socio debba, per legge, rimettere a gara il servizio.
Perché è un errore
Il concordato preventivo è disciplinato dagli artt. 84 e ss. CCII. Nel concordato in continuità aziendale il piano deve indicare come la prosecuzione dell’attività consenta di soddisfare i creditori in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità; nel concordato liquidatorio l’art. 84, comma 4, CCII richiede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e assicuri ai creditori chirografari e ai privilegiati degradati per incapienza una soddisfazione non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Il piano deve essere accompagnato dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità (art. 87 CCII).
Nella società partecipata, però, la continuità dipende quasi sempre da elementi che non sono nella disponibilità della società: l’affidamento in house o in concessione, il contratto di servizio, le autorizzazioni di settore, le decisioni dell’ente socio sulla razionalizzazione delle partecipazioni (artt. 20 e 24 TUSP). Un piano che dà per scontata la conservazione dell’affidamento, senza un fondamento giuridico verificabile, è un piano che non regge il controllo di fattibilità.
Le conseguenze
La Cassazione, in un caso che riguardava proprio una società in house in concordato con continuità, ha chiarito il perimetro del controllo del giudice. Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, 30 ottobre 2019, n. 27865 ha affermato che il tribunale verifica la fattibilità giuridica del piano senza particolari limiti, mentre la fattibilità economica è sindacabile solo nei limiti della manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi; nel concordato in continuità il giudice deve controllare che flussi di cassa e indebitamento siano coerenti con il risanamento e non erodano le prospettive di soddisfazione dei creditori, senza però sostituirsi ai creditori nella valutazione di convenienza. La stessa pronuncia ha ribadito che la società di capitali a partecipazione pubblica, anche totale, è soggetto di diritto privato e può essere sottoposta alle procedure concorsuali, perché l’ente agisce soltanto come socio.
Il rischio concreto è la revoca dell’ammissione o il diniego di omologazione, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale se ne sussistono i presupposti: un esito peggiore di quello che si sarebbe ottenuto proponendo fin dall’inizio un piano realistico, magari liquidatorio o misto, oppure un accordo di ristrutturazione con i principali creditori.
Cosa fare invece
Costruire il piano concordatario partendo dai vincoli pubblicistici, non aggiungendoli alla fine. Prima di scegliere tra continuità e liquidazione occorre fotografare: la durata residua e la stabilità giuridica dell’affidamento; le clausole del contratto di servizio sulla risoluzione in caso di procedure concorsuali; le decisioni già assunte dall’ente nei piani di razionalizzazione periodica; il regime dei beni strumentali (di proprietà della società, dell’ente o di terzi; beni destinati al servizio pubblico che potrebbero essere soggetti a vincoli di destinazione); la posizione dei lavoratori e le eventuali clausole sociali in caso di subentro di un nuovo gestore. Solo su questa base l’attestatore può esprimere un giudizio di fattibilità che resista al vaglio del tribunale.
Quando la continuità diretta non è sostenibile, può essere valutata una continuità indiretta (cessione o affitto dell’azienda o di un ramo a un nuovo gestore, nei limiti consentiti dalle regole sugli affidamenti) oppure una soluzione liquidatoria ordinata, che consenta all’ente di riaffidare il servizio senza interruzioni.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 14, comma 6, TUSP prevede che, nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, che gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata insolvente. Questa regola cambia la prospettiva dell’ente socio: evitare la liquidazione giudiziale attraverso un concordato ben costruito non tutela solo i creditori, ma preserva anche la libertà organizzativa dell’ente per i cinque anni successivi. È un argomento che va messo sul tavolo fin dalle prime riunioni tra società ed ente, perché incide direttamente sulle scelte dell’amministrazione.
Errore n. 5 — Scegliere lo strumento sbagliato, o arrivarci troppo tardi
L’errore
La società partecipata, dopo mesi di trattative informali con le banche e con l’ente socio, deposita in fretta una domanda di concordato “con riserva” il giorno prima dell’udienza fissata su un ricorso per liquidazione giudiziale. Non ha un piano, non ha individuato l’attestatore, non ha una situazione patrimoniale aggiornata. Chiede misure protettive senza avere idea di quale proposta formulerà.
Perché è un errore
Il CCII mette a disposizione una gamma di strumenti diversi, ciascuno con presupposti e funzioni propri:
- la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss. CCII), percorso stragiudiziale assistito da un esperto, utilizzabile quando la crisi o l’insolvenza sono ancora reversibili e il risanamento è ragionevolmente perseguibile;
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e ss. CCII), che richiedono l’adesione di una quota qualificata dei creditori;
- il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII);
- il concordato preventivo (artt. 84 e ss. CCII), in continuità o liquidatorio;
- la domanda di accesso con riserva (art. 44 CCII), che consente di ottenere un termine per depositare proposta, piano e documentazione, ma impone obblighi informativi periodici e può essere dichiarata improcedibile se il debitore non vi adempie.
La domanda con riserva non è un rifugio per guadagnare tempo: il tribunale fissa un termine (tra trenta e sessanta giorni, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi e in assenza di ricorsi per la liquidazione giudiziale, entro limiti di legge) e può nominare un commissario giudiziale che vigila sulla gestione. Le misure protettive (art. 54 CCII) hanno durata limitata e possono essere revocate se risultano usate in modo abusivo o non funzionale.
Le conseguenze
Una domanda con riserva depositata senza un progetto concreto si trasforma quasi sempre in un ritardo pagato a caro prezzo: alla scadenza del termine, in assenza di un piano credibile, la strada verso la liquidazione giudiziale è spianata e i mesi trascorsi hanno solo eroso ulteriormente l’attivo. In più, gli atti compiuti in quella fase vengono scrutinati dal commissario e, poi, dal curatore. Chi arriva al concordato con anni di ritardo arriva con debiti tributari e previdenziali stratificati, con un passivo più alto e con meno margini di negoziazione.
Cosa fare invece
Scegliere lo strumento in base allo stadio della crisi, non all’urgenza del momento, e preparare il piano prima di depositare la domanda. L’esperienza insegna che il momento migliore per agire è quello in cui la crisi si manifesta negli indicatori del programma di valutazione del rischio, non quello in cui arriva il primo ricorso. In quella fase la composizione negoziata consente di trattare con le banche e con i fornitori strategici, di rinegoziare il contratto di servizio con l’ente, di valutare operazioni straordinarie, con il supporto di un esperto indipendente e la possibilità di chiedere misure protettive.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno la logica della composizione negoziata: la funzione dell’esperto, le trattative con i creditori, il passaggio eventuale agli strumenti giudiziali quando le trattative non bastano. Questo consente allo Studio di affiancare gli organi della società partecipata nella scelta del percorso più adatto, valutando insieme ai commercialisti dello staff se la crisi è ancora reversibile o se occorre impostare direttamente un concordato.
Se la composizione negoziata non porta a un accordo, l’art. 25-sexies CCII consente di proporre un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, purché l’esperto abbia dato atto che le trattative sono state condotte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non erano praticabili. È uno sbocco che esiste solo per chi ha percorso la composizione negoziata: un motivo in più per attivarla per tempo.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nelle società partecipate la scelta dello strumento non dipende soltanto dagli organi sociali. L’accesso al concordato o a un accordo di ristrutturazione incide sulle partecipazioni dell’ente, sui contratti di servizio e sul bilancio pubblico: per questo, a seconda dello statuto e della natura della decisione, possono servire passaggi deliberativi dell’ente socio (indirizzi della giunta o del consiglio, autorizzazioni sui beni, decisioni sulle partecipazioni ai sensi degli artt. 20 e 24 TUSP). Il CCII, d’altra parte, attribuisce agli amministratori la competenza a decidere la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi (art. 120-bis CCII, per le società): coordinare questi due piani in anticipo evita che la domanda arrivi a ridosso di una scadenza processuale senza le delibere di cui l’ente ha bisogno per sostenere il piano.
Gli strumenti a confronto, letti con gli occhi di una partecipata
| Strumento | Quando è adatto | Ruolo del tribunale | Punto critico per la società pubblica |
|---|---|---|---|
| Composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII) | Crisi o insolvenza reversibile, risanamento ragionevolmente perseguibile | Solo eventuale, per misure protettive o autorizzazioni | Coinvolgere l’ente socio nelle trattative senza violare il divieto di soccorso finanziario |
| Accordo di ristrutturazione (artt. 57 ss. CCII) | Pochi creditori rilevanti (banche, grandi fornitori) disposti ad aderire | Omologazione | Raggiungere le percentuali di adesione richieste e pagare regolarmente i non aderenti |
| Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII) | Necessità di derogare alle regole di distribuzione con il consenso unanime delle classi | Omologazione | Consenso di tutte le classi, difficile con molti creditori pubblici |
| Concordato in continuità (artt. 84 ss. CCII) | Servizio che può proseguire e generare flussi | Ammissione, vigilanza del commissario, omologazione | Stabilità dell’affidamento e del contratto di servizio |
| Concordato liquidatorio (art. 84, comma 4, CCII) | Attività non proseguibile, patrimonio da liquidare in modo ordinato | Ammissione, vigilanza, omologazione | Finanza esterna di almeno il 10% e soglia del 20% ai chirografari; legittimità della fonte dell’apporto |
La tabella rende evidente un aspetto: per una società partecipata, il fattore decisivo nella scelta dello strumento è quasi sempre esterno ai numeri. È la posizione dell’ente socio, la tenuta dell’affidamento, la natura dei creditori (molto spesso erario, enti previdenziali e altri soggetti pubblici). Per i debiti tributari e contributivi, il CCII prevede la transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione e del concordato (artt. 63 e 88 CCII), con regole proprie che vanno considerate fin dall’inizio nella costruzione della proposta.
Errore n. 6 — Sottovalutare le responsabilità personali
L’errore
L’amministratore di una società partecipata, nella convinzione che “la responsabilità è del Comune”, continua per mesi a pagare selettivamente alcuni fornitori vicini all’ente, a stipulare contratti onerosi e a rinviare la convocazione dell’assemblea. Il sindaco del Comune socio, a sua volta, partecipa alle riunioni operative e indica quali creditori pagare. Il collegio sindacale non formalizza alcuna segnalazione.
Perché è un errore
Gli amministratori delle società partecipate rispondono secondo le regole ordinarie del diritto societario. L’art. 12 TUSP stabilisce che i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house, e per il danno subito dagli enti partecipanti, compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.
In caso di liquidazione giudiziale, il curatore esercita le azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci (art. 255 CCII). E, se nel periodo antecedente sono stati compiuti pagamenti preferenziali, distrazioni o operazioni dolose che hanno cagionato o aggravato il dissesto, si apre il fronte penale dei reati di bancarotta previsti dal CCII.
Le conseguenze
L’insolvenza di una società partecipata non resta confinata alla società: coinvolge personalmente amministratori, sindaci e, in alcuni casi, chi ha esercitato poteri di fatto dall’ente socio. La Cassazione penale, con la sentenza Cass. pen., Sez. V, n. 7723/2024, ha esaminato la posizione del sindaco di un Comune socio unico di una società in house fallita, accusato di bancarotta fraudolenta impropria. La Corte ha escluso che il sindaco possa rispondere per il solo fatto di rappresentare l’ente socio: se non è provato che abbia agito come amministratore di fatto della società, può rispondere soltanto come concorrente esterno, e occorre dimostrare uno specifico contributo alla condotta degli amministratori. Il principio è rassicurante solo in apparenza: chi dall’ente si ingerisce nella gestione operativa rischia di essere qualificato amministratore di fatto, con tutte le conseguenze.
Sul fronte civile e contabile, le Sezioni Unite civili, con la pronuncia Cass. civ., Sez. Un., n. 24808/2026, hanno affermato, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, che il riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori di società in house non esclude la giurisdizione del giudice ordinario sull’azione sociale di responsabilità: le due azioni sono concorrenti, perché tutelano interessi diversi (l’interesse pubblico generale l’una, il patrimonio della società l’altra). Per gli amministratori significa poter essere chiamati a rispondere su due fronti distinti per gli stessi fatti.
Cosa fare invece
Documentare ogni decisione, rispettare la separazione tra gestione della società e prerogative del socio, e attivare per tempo gli strumenti di regolazione della crisi: è il modo più efficace per ridurre l’esposizione personale. In concreto: gli amministratori devono motivare per iscritto le scelte di gestione nella fase di crisi, evitare pagamenti che alterino la parità tra creditori quando l’insolvenza è già evidente, convocare tempestivamente l’assemblea; il collegio sindacale deve formalizzare le segnalazioni previste dall’art. 25-octies CCII; i rappresentanti dell’ente devono esercitare i diritti del socio (indirizzo, controllo analogo nei limiti dell’in house) attraverso gli atti formali previsti, senza impartire istruzioni operative sui singoli pagamenti.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 25-octies CCII collega alla segnalazione tempestiva dell’organo di controllo un effetto rilevante sul piano della responsabilità: la segnalazione motivata e la successiva vigilanza sono valutate ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità dei sindaci per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo, se non conseguenti a decisioni assunte prima della segnalazione. Nelle società partecipate, dove il collegio è spesso composto da professionisti designati dall’ente, una segnalazione scritta e circostanziata è insieme un dovere e la migliore tutela personale.
Gli errori in cifre: quanto costa sbagliare nella crisi di una partecipata
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia ma coerenti con le regole di legge. Servono a misurare l’effetto degli errori descritti, non a rappresentare casi reali.
Simulazione 1 — Il ripiano che non si può fare
Ipotesi: società partecipata al 100% da un Comune, servizi cimiteriali e manutenzione del verde. Risultati degli ultimi tre esercizi: perdita di 312.450 € (anno 1), perdita di 187.900 € (anno 2), perdita di 96.300 € (anno 3). Perdite cumulate: 596.650 €. Debiti scaduti verso fornitori: 428.700 €.
- Il Comune valuta un trasferimento straordinario di 540.000 € per “chiudere i conti” e pagare i fornitori.
- Tre esercizi consecutivi in perdita: scatta il divieto dell’art. 14, comma 5, TUSP. Il trasferimento straordinario, al di fuori delle eccezioni di legge, non è consentito.
- Se la giunta delibera comunque il trasferimento, i 540.000 € espongono i responsabili a contestazioni in sede di controllo e potenzialmente di responsabilità erariale; la società, intanto, non ha risolto le cause della perdita.
- Strada alternativa: il corrispettivo del contratto di servizio, verificato dai commercialisti, risulta inferiore di 143.800 € annui al costo effettivo delle prestazioni richieste. Un adeguamento motivato del contratto, inserito in un piano di risanamento con equilibrio finanziario entro tre anni, approvato e comunicato secondo l’iter dell’art. 14, comma 5, consente un flusso legittimo; affiancato a una riduzione dei costi di 61.200 € annui e a un riscadenzamento del debito verso fornitori, il piano diventa sostenibile.
Esito: lo stesso obiettivo di riequilibrio è perseguito per una via lecita, mentre il “ripiano secco” avrebbe prodotto solo un costo per l’ente e un rischio per chi lo ha deliberato.
Simulazione 2 — Il concordato liquidatorio e la soglia dei chirografari
Ipotesi: società partecipata da tre Comuni, ciclo idrico in una porzione di territorio, in insolvenza conclamata. Attivo disponibile al momento della domanda: 4.183.600 €. Creditori privilegiati: 2.317.400 €. Creditori chirografari: 6.947.200 €.
- Con un concordato liquidatorio, l’art. 84, comma 4, CCII richiede risorse esterne che incrementino l’attivo di almeno il 10%: 418.360 €.
- I chirografari devono ricevere almeno il 20%: 1.389.440 €.
- Attivo + apporto minimo = 4.601.960 €. Detratti i privilegiati (2.317.400 €) e una stima prudenziale delle spese di procedura e prededuzioni di 386.900 €, residuano 1.897.660 € per i chirografari: il 27,3% circa. La soglia sarebbe rispettata.
- Il nodo è l’origine dell’apporto. Se i 418.360 € provengono da un trasferimento dei Comuni soci, occorre verificare che non ricada nel divieto di soccorso finanziario; se provengono da un terzo (ad esempio il nuovo gestore che rileva un ramo d’azienda nel rispetto delle regole sugli affidamenti, o un soggetto che acquista impianti) il profilo è diverso.
Esito: il piano è numericamente in regola, ma la sua fattibilità giuridica dipende interamente dalla legittimità della fonte della finanza esterna. Un attestatore che non lo verifica espone la proposta al rischio di inammissibilità o di diniego di omologazione.
Simulazione 3 — Il prezzo del ritardo
Ipotesi: società a controllo pubblico, trasporto locale. A marzo dell’anno 1 il programma di valutazione del rischio segnala che i flussi di cassa dei dodici mesi successivi non coprono i debiti in scadenza: fabbisogno stimato di 1.276.500 €.
- Scenario A (azione immediata): a maggio la società accede alla composizione negoziata. Nei mesi delle trattative ottiene dalle banche un riscadenzamento di 812.000 € in sessanta rate e dal principale fornitore di carburante una dilazione su 214.300 €; con l’ente rinegozia il contratto di servizio per il residuo. Debiti tributari e contributivi restano regolari. Esito: accordo con i creditori, nessuna procedura giudiziale.
- Scenario B (inerzia): la società “monitora”. A febbraio dell’anno 2 il fabbisogno è salito a 2.093.800 €, perché si sono aggiunti 517.600 € di ritenute e contributi non versati e 299.700 € di interessi e penali. Un fornitore deposita ricorso per liquidazione giudiziale. La società presenta una domanda con riserva senza piano; alla scadenza del termine, non riesce a depositare una proposta credibile.
Esito: in dieci mesi il fabbisogno cresce del 64% circa; si perde l’accesso agli strumenti negoziali e si aggiunge un passivo pubblico (tributario e previdenziale) più difficile da ristrutturare, oltre ai profili di responsabilità per gli amministratori.
La mappa degli errori
Gli errori descritti non sono equivalenti: alcuni si possono correggere strada facendo, altri producono effetti che non si cancellano più. La tabella che segue riassume, per ciascun errore, il momento in cui di solito viene commesso, la conseguenza tipica e se esiste un rimedio. È uno strumento di orientamento rapido: la valutazione del singolo caso richiede sempre l’esame dei documenti della società e degli atti dell’ente.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| 1. Credere nell'”immunità” della società pubblica | Davanti al ricorso per liquidazione giudiziale | Apertura della procedura senza alternative | Parziale: domanda di accesso a uno strumento di regolazione finché il tribunale non ha deciso |
| 2. Ignorare gli indicatori del programma di valutazione del rischio | Approvazione della relazione sul governo societario | Grave irregolarità ex art. 2409 c.c., aggravamento del dissesto | Sì, se si adotta subito un piano idoneo |
| 3. Contare sul ripiano dell’ente | Redazione del piano di risanamento o delibere dell’ente | Piano inidoneo, rischio erariale, crisi aggravata | Sì: riformulazione del piano su leve legittime |
| 4. Concordato costruito “come se fosse privato” | Deposito del piano e dell’attestazione | Inammissibilità, revoca, diniego di omologazione | Parziale: modifiche al piano nei limiti procedurali |
| 5. Strumento sbagliato o tardivo | Scelta del percorso di regolazione | Perdita degli strumenti negoziali, improcedibilità | Parziale: dipende dallo stadio della procedura |
| 6. Sottovalutare le responsabilità personali | Gestione nella fase di crisi | Azioni di responsabilità civili, contabili, penali | No per i fatti già compiuti; sì per limitare quelli futuri |
La checklist preventiva
Prima che la società partecipata assuma qualunque decisione sulla crisi, gli amministratori, l’organo di controllo e i referenti dell’ente socio dovrebbero spuntare, una per una, queste verifiche. È una lista da salvare e da riprendere a ogni chiusura trimestrale.
- [ ] Verifica che il programma di valutazione del rischio (art. 6, comma 2, TUSP) sia stato adottato, sia aggiornato e contenga indicatori misurabili, non formule generiche.
- [ ] Verifica che la relazione sul governo societario dia conto in modo trasparente degli indicatori e delle misure adottate.
- [ ] Controlla il piano di tesoreria a dodici mesi, come richiesto dalla logica dell’art. 3 CCII: entrate certe, uscite in scadenza, fabbisogno scoperto.
- [ ] Accerta se la società si trova nel perimetro del divieto di soccorso finanziario: tre esercizi consecutivi in perdita oppure uso di riserve per ripianare perdite, anche infrannuali.
- [ ] Esamina il contratto di servizio: il corrispettivo copre il costo effettivo delle prestazioni richieste? Esistono clausole di revisione o di risoluzione in caso di procedure concorsuali?
- [ ] Verifica la durata e la stabilità dell’affidamento: scadenza, eventuali obblighi di gara, decisioni dell’ente nei piani di razionalizzazione (artt. 20 e 24 TUSP).
- [ ] Mappa la proprietà dei beni strumentali: della società, dell’ente, di terzi; eventuali vincoli di destinazione al servizio pubblico.
- [ ] Quantifica i debiti tributari e previdenziali e controlla che i versamenti correnti siano regolari: sono il passivo che cresce più in fretta e il più difficile da negoziare.
- [ ] Chiedi all’organo di controllo una valutazione scritta sull’eventuale sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata (art. 25-octies CCII).
- [ ] Valuta lo strumento coerente con lo stadio della crisi: composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, piano soggetto a omologazione, concordato preventivo.
- [ ] Coordina in anticipo i passaggi deliberativi dell’ente socio necessari a sostenere il piano, verificando che ogni apporto previsto sia legittimo.
- [ ] Documenta ogni decisione con verbali motivati, evitando pagamenti che alterino la parità tra creditori quando l’insolvenza è già evidente.
Ogni casella non spuntata è un punto da affrontare prima di firmare qualunque domanda al tribunale o qualunque delibera dell’ente.
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi legge queste pagine con la sensazione di essere già andato oltre deve sapere una cosa: nella crisi d’impresa molti errori sono recuperabili, purché ci si fermi prima che il tribunale abbia deciso o che gli effetti siano diventati irreversibili. La distinzione va fatta caso per caso.
Se il programma di valutazione del rischio ha segnalato la crisi e non si è fatto nulla, la via d’uscita è adottare ora il piano di risanamento, con una delibera motivata che dia conto del ritardo e delle misure correttive. Un piano adottato in ritardo è sempre meglio di nessun piano: riduce l’aggravamento del dissesto e, con esso, l’area della responsabilità. Se la crisi è ancora reversibile, l’accesso alla composizione negoziata resta possibile.
Se l’ente ha già effettuato un trasferimento che ricade nel divieto di soccorso finanziario, occorre ricostruire con precisione la natura dell’operazione: un trasferimento formalmente “straordinario” potrebbe essere riqualificabile come corrispettivo di prestazioni effettivamente rese, se esiste un fondamento contrattuale; in caso contrario, l’ente dovrà valutare i rilievi della Corte dei conti e le misure conseguenti. Per la società, la priorità è non costruire il futuro piano su quel flusso.
Se è già pendente un ricorso per liquidazione giudiziale, la società può ancora depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi fino a quando il tribunale non abbia deciso. La domanda va preparata con il massimo della serietà possibile nel tempo disponibile: una situazione patrimoniale aggiornata, un’idea chiara della proposta, un attestatore individuato. Una domanda con riserva vuota rischia solo di rinviare l’esito.
Se il concordato è stato depositato con un piano fragile, è possibile, nei limiti delle regole procedurali, modificare piano e proposta prima della votazione o integrare l’attestazione rispondendo ai rilievi del commissario giudiziale e del tribunale. Se il tribunale ha già revocato l’ammissione o negato l’omologazione, restano i rimedi impugnatori previsti dal CCII (reclamo e, successivamente, ricorso per cassazione), da valutare con attenzione sui motivi realmente spendibili.
Se la liquidazione giudiziale è già stata aperta, la sentenza può essere impugnata con reclamo alla Corte d’appello nei termini di legge; il CCII prevede inoltre, in determinati casi, la possibilità di chiudere la procedura con un concordato nella liquidazione giudiziale. Per amministratori e sindaci, il fronte diventa la difesa nelle azioni di responsabilità: qui la documentazione raccolta durante la crisi (verbali, segnalazioni, piani) è decisiva.
Ci sono però preclusioni definitive. I pagamenti preferenziali già eseguiti, le distrazioni e le operazioni dolose non si cancellano: possono essere oggetto di azioni revocatorie da parte del curatore e, se ne ricorrono i presupposti, di contestazioni penali. Così come i termini per impugnare, una volta scaduti, non si riaprono. È per questo che il momento in cui ci si accorge di aver sbagliato è anche il momento in cui occorre muoversi.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“La nostra società è in house: il tribunale può davvero aprire la liquidazione giudiziale?”
Sì. L’art. 14 TUSP assoggetta le società a partecipazione pubblica alle procedure concorsuali e la Cassazione ha escluso più volte che l’in house providing o il controllo analogo cambino questa conclusione. Si può contestare, se ne esistono le ragioni, la sussistenza dello stato di insolvenza o degli altri presupposti, ma non la “fallibilità” in astratto.
“Abbiamo chiuso tre bilanci in perdita: il Comune non può più aiutarci in alcun modo?”
Non può effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito né rilasciare garanzie, salvo la ricostituzione del capitale ex artt. 2447 e 2482-ter c.c. e le eccezioni dell’art. 14, comma 5, TUSP: trasferimenti a fronte di contratti di servizio o di programma inseriti in un piano di risanamento con equilibrio finanziario entro tre anni, approvato e comunicato secondo legge. Il rapporto con l’ente non si interrompe: cambia la forma, che deve essere legittima.
“Possiamo proporre un concordato in continuità se l’affidamento scade tra diciotto mesi?”
È possibile, ma il piano deve dimostrare in modo credibile come la continuità, nel tempo disponibile, produca risorse per i creditori, e come si gestirà la fase successiva (subentro di un nuovo gestore, cessione del ramo, liquidazione ordinata). Un piano che presuppone una proroga senza fondamento giuridico è esposto a un giudizio negativo sulla fattibilità.
“Sono stato nominato sindaco della società dal Comune: rischio qualcosa se non segnalo la crisi?”
Sì. L’organo di controllo ha il dovere di segnalare per iscritto all’organo amministrativo i presupposti per la composizione negoziata (art. 25-octies CCII) e di vigilare sugli assetti adeguati. La segnalazione tempestiva e motivata è valutata ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità per le condotte successive degli amministratori. Non segnalare, al contrario, aggrava la propria posizione.
“Sono un fornitore e la partecipata non mi paga da otto mesi: ha senso chiedere la liquidazione giudiziale?”
Il creditore è legittimato a presentare il ricorso. La scelta va però ponderata: in liquidazione giudiziale un credito chirografario può essere soddisfatto in misura modesta. A volte è più utile partecipare attivamente a una trattativa o a un concordato, valutando la proposta e il voto. In ogni caso, l’assenza di “immunità” della società pubblica gioca a favore del creditore, che può far valere i propri diritti come verso qualunque impresa.
“Il concordato è stato depositato con riserva e il termine sta per scadere senza un piano pronto: è finita?”
Non necessariamente. Il termine può essere prorogato solo in presenza di giustificati motivi e nei limiti di legge, ma resta possibile, entro la scadenza, depositare una proposta anche di contenuto diverso da quello inizialmente immaginato (ad esempio un piano liquidatorio o un accordo di ristrutturazione). Quello che non si può fare è lasciar scadere il termine senza depositare nulla.
“La società è piccola e non supera le soglie dell’impresa minore: il concordato preventivo resta una strada?”
No. Se nei tre esercizi precedenti la società è rimasta congiuntamente sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale non sono disponibili. Restano il concordato minore e la liquidazione controllata, gestiti con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi: strumenti diversi, con regole proprie, che vanno valutati con la stessa tempestività.
Gli errori davanti ai giudici: le pronunce che contano
Le decisioni che seguono documentano cosa è accaduto a chi ha commesso gli errori descritti, o hanno fissato i principi che rendono quegli errori tali. I principi sono riformulati in parole nostre; per ciascuna è indicata la rilevanza per il tema. Si segnala che la giurisprudenza di legittimità sulla fallibilità delle società pubbliche si è consolidata soprattutto tra il 2013 e il 2020; le pronunce più recenti riguardano soprattutto i profili di responsabilità.
1. Cass. civ., Sez. I, 2 luglio 2018, n. 17279 — Chi ha sostenuto l’esenzione della società pubblica dalla procedura concorsuale ha perso: tutte le società pubbliche che esercitano attività commerciale sono assoggettabili alle procedure concorsuali, senza necessità di accertare la natura in house, e lo stato di insolvenza non è escluso dalla prevalenza dell’attivo sul passivo. Rilevanza: è la pronuncia cardine sull’errore n. 1 e sul presupposto oggettivo.
2. Cass. civ., Sez. I, 30 ottobre 2019, n. 27865 — In un concordato in continuità di una società in house, la Corte ha chiarito che il giudice controlla senza limiti la fattibilità giuridica e, entro il limite della manifesta inidoneità, quella economica, verificando la coerenza dei flussi con il risanamento; la società partecipata, anche totalmente pubblica, resta un soggetto privato assoggettabile alle procedure. Rilevanza: errore n. 4, il perimetro del controllo sul piano concordatario della partecipata.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 30 giugno 2020, n. 13160 — La Corte ha ribadito che la società di capitali partecipata in tutto o in parte da enti pubblici è sempre assoggettabile alla procedura concorsuale, dichiarando inammissibile la censura fondata sulla natura in house. Rilevanza: conferma che l’argomento dell’in house non è una difesa utile.
4. Cass. civ., 22 febbraio 2019, n. 5346 — Le società in house sono assoggettabili alle procedure concorsuali, perché il controllo analogo non elimina l’autonomia soggettiva della società rispetto all’ente controllante. Rilevanza: risponde direttamente all’obiezione più diffusa tra gli amministratori di in house.
5. Cass. civ., 7 febbraio 2017, n. 3196 — Ha confermato, nella prima fase applicativa del TUSP, l’orientamento favorevole all’assoggettamento delle società pubbliche alle procedure concorsuali. Rilevanza: mostra la continuità dell’orientamento a cavallo dell’entrata in vigore del Testo unico.
6. Cass. civ., 27 settembre 2013, n. 22209 — Prima del TUSP, la Corte aveva già affermato che la società di capitali non perde la propria natura privatistica per il fatto che il capitale sia pubblico, con conseguente soggezione alle procedure concorsuali. Rilevanza: l’art. 14 TUSP ha codificato un principio già consolidato.
7. Cass. civ., 13 maggio 2013, n. 11417 — Richiamata dalla giurisprudenza successiva tra le pronunce che escludono l’equiparazione della società partecipata all’ente pubblico ai fini delle procedure concorsuali. Rilevanza: parte della catena di precedenti che rende l’errore n. 1 privo di sbocchi.
8. Cass. civ., 6 dicembre 2012, n. 21991 — Anch’essa inserita nel filone che riconosce l’autonomia soggettiva della società partecipata e la sua assoggettabilità alle procedure. Rilevanza: conferma la risalenza dell’orientamento.
9. App. L’Aquila, 3 novembre 2016, n. 26 — Nel merito, la Corte d’appello ha aderito alla tesi della fallibilità delle società pubbliche, superando l’orientamento contrario di alcuni tribunali. Rilevanza: documenta il riallineamento della giurisprudenza di merito dopo le prime decisioni favorevoli all’esenzione.
10. Trib. Palermo, 20 ottobre 2014 — Tra le decisioni di merito che hanno ritenuto assoggettabile alla procedura una società in mano pubblica, in contrasto con precedenti dello stesso e di altri uffici. Rilevanza: mostra come, già prima del TUSP, l’argomento dell’esenzione perdesse terreno.
11. Cass. pen., Sez. V, n. 7723/2024 — Il sindaco del Comune socio unico di una in house fallita non risponde di bancarotta fraudolenta impropria per il solo ruolo di rappresentante dell’ente: occorre provare che abbia agito come amministratore di fatto oppure uno specifico contributo concorsuale. Rilevanza: errore n. 6, i confini della responsabilità penale di chi rappresenta l’ente socio.
12. Cass. civ., Sez. Un., n. 24808/2026 — Per gli amministratori di società in house, la giurisdizione contabile per il danno erariale concorre con quella ordinaria sull’azione sociale di responsabilità, perché le due azioni hanno finalità diverse. Rilevanza: errore n. 6, il doppio fronte di responsabilità per gli amministratori della partecipata in crisi.
Da questo quadro emerge una linea netta: i giudici non hanno mai premiato l’argomento dell’immunità della società pubblica, mentre hanno valutato con attenzione la serietà del piano e la condotta di chi ha gestito la crisi. È lì che si concentra lo spazio di difesa reale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nella crisi di una società partecipata gli errori si prevengono meglio di quanto si riparino. Per questo il lavoro dello Studio ha un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare quali rimedi restano aperti.
- Analizziamo il programma di valutazione del rischio e gli indicatori di crisi, confrontandoli con i dati di bilancio e con il piano di tesoreria, per stabilire se gli obblighi dell’art. 14, comma 2, TUSP sono già scattati.
- Verifichiamo se la società rientra nel perimetro del divieto di soccorso finanziario, ricostruendo gli ultimi esercizi e l’uso delle riserve, e indichiamo quali rapporti con l’ente socio restano legittimi.
- Esaminiamo il contratto di servizio e l’affidamento per individuare squilibri tra corrispettivo e costi, clausole di revisione o di risoluzione e la reale prospettiva di continuità.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff il piano di risanamento, su leve interne e su flussi legittimi, in modo che sia “idoneo” ai sensi del TUSP e non un semplice adempimento.
- Valutiamo l’accesso alla composizione negoziata della crisi e affianchiamo la società nelle trattative con banche, fornitori ed ente socio.
- Impostiamo la domanda di concordato preventivo (in continuità, liquidatorio o misto) o di accordo di ristrutturazione, integrando fin dall’inizio i vincoli pubblicistici nel piano e nella documentazione per l’attestatore.
- Difendiamo la società nel procedimento di liquidazione giudiziale, verificando la sussistenza dei presupposti e coordinando la difesa con l’eventuale domanda di accesso a uno strumento di regolazione.
- Assistiamo amministratori, sindaci e rappresentanti dell’ente nella documentazione delle decisioni e nella redazione delle segnalazioni dell’organo di controllo, e li difendiamo nelle azioni di responsabilità.
- Assistiamo i creditori della partecipata nella valutazione delle proposte concordatarie, nel voto, nel ricorso per liquidazione giudiziale e nell’insinuazione al passivo.
- Quando il termine o la fase sono già compromessi, verifichiamo se sono ancora esperibili reclami e impugnazioni, sostenendo la strategia fino al ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che riguarda la fase in cui gli errori si possono ancora evitare, quella in cui si sceglie lo strumento e si negozia con i creditori. Quando invece l’errore va riparato nei gradi successivi, la qualifica di cassazionista consente di garantire la continuità della strategia: lo stesso difensore e la stessa linea, dall’analisi iniziale del piano fino al ricorso davanti alla Corte di Cassazione, senza dispersioni tra professionisti diversi.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, permette di affrontare contemporaneamente i profili giuridici (TUSP, CCII, codice civile) e quelli economico-finanziari (bilanci, flussi di cassa, piano di risanamento, debiti tributari e previdenziali), che nella crisi di una partecipata sono inseparabili.
In chiusura
La società partecipata pubblica in crisi può accedere al concordato preventivo, e proprio per questo può finire in liquidazione giudiziale se la crisi viene trascurata. La legge e la giurisprudenza lo affermano senza ambiguità; ciò che fa la differenza è il modo in cui la crisi viene gestita: indicatori presi sul serio, piano di risanamento idoneo, rispetto del divieto di soccorso finanziario, strumento scelto per tempo e costruito sui vincoli pubblicistici.
Lo Studio Monardo affronta questo tema a partire da una competenza certificata precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la crisi di una società partecipata è a tutti gli effetti una crisi d’impresa da regolare con gli strumenti del Codice. A questa si affiancano la qualifica di cassazionista, per seguire il contenzioso fino all’ultimo grado, e il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti. Analizzeremo i documenti della società e dell’ente, verificheremo quali strumenti sono ancora disponibili e costruiremo con te la strategia più adatta.
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