Quando un piccolo operatore di connettività entra in crisi, per prima cosa la gente pensa ai cavi: la fibra posata nelle strade, gli armadi, i ponti radio sui tetti. In realtà il destino della rete e dei clienti di un provider locale non lo decide un articolo di legge preso da solo, ma il modo in cui i tribunali applicano il Codice della crisi ai contratti in corso, alla cessione dell’azienda e al piano di continuità. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024) offre strumenti potenti: sospendere o sciogliere contratti, proteggere i rapporti essenziali, cedere il ramo d’azienda a un operatore più solido. Ma quali contratti si possono davvero sciogliere, quanto vale l’offerta di chi vuole comprare la rete, chi controlla il piano e con quale profondità: sono domande a cui hanno risposto i giudici, non il legislatore.
Per un provider locale la posta in gioco è doppia. Da un lato ci sono i clienti, famiglie e imprese che hanno bisogno di una linea attiva ogni giorno e che non possono restare isolati mentre si discute in tribunale. Dall’altro ci sono i contratti con i grandi operatori all’ingrosso (wholesale), come Open Fiber o FiberCop, senza i quali la rete del provider spesso non arriva fino a casa del cliente. In mezzo, le regole del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003 come riscritto dal D.Lgs. 207/2021), l’autorizzazione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) e le regole dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) su migrazione e portabilità del numero.
In questa analisi troverai le decisioni che devi conoscere, tradotte in conseguenze pratiche per chi gestisce il provider, per chi è suo cliente e per chi gli fornisce la rete.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa: la crisi di un operatore di telecomunicazioni si gioca quasi sempre sugli strumenti di composizione e di concordato, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che affianca l’imprenditore nella composizione negoziata e nelle trattative con creditori e partner strategici. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che permette di difendere davanti alla Suprema Corte le stesse linee interpretative che vedrai commentate in queste pagine.
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Il quadro normativo su cui i giudici si sono pronunciati
Prima di entrare nelle sentenze conviene fissare, in modo sintetico, le norme che i giudici applicano. Servono solo a capire il terreno su cui si muovono le decisioni.
Le norme del Codice della crisi
| Norma | Cosa prevede, in sintesi | Perché conta per un provider |
|---|---|---|
| Art. 97 CCII | Nel concordato preventivo il debitore può chiedere di essere autorizzato a sospendere o sciogliere i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti; al contraente spetta un indennizzo trattato come credito anteriore | Riguarda contratti wholesale, noleggi di apparati, canoni di colocation, ma anche gli stessi contratti con i clienti |
| Art. 94-bis CCII | I creditori non possono rifiutare l’adempimento, risolvere, anticipare la scadenza o modificare a danno dell’impresa i contratti pendenti per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori (con misure protettive) o, nel concordato in continuità, per il solo deposito della domanda | È lo scudo che impedisce al fornitore all’ingrosso di “staccare” la rete solo perché è stata depositata la domanda |
| Art. 100 CCII | Nel concordato in continuità il tribunale può autorizzare il pagamento di crediti anteriori per beni e servizi essenziali, con attestazione di un professionista | Permette di pagare gli arretrati verso chi fornisce servizi indispensabili alla continuità |
| Art. 84 e art. 87 CCII | Continuità diretta e indiretta; contenuto del piano, incluso il valore di liquidazione | La continuità indiretta è il caso tipico di cessione della rete e dei clienti a un altro operatore |
| Art. 91 CCII | Offerte concorrenti per l’acquisto dell’azienda o di rami | Se c’è un compratore per la rete, il tribunale apre a offerte migliorative |
| Art. 172 CCII | Contratti pendenti nella liquidazione giudiziale: sospensione fino alla scelta del curatore se subentrare o sciogliersi | Vale se la crisi sfocia nella liquidazione giudiziale |
| Artt. 12 ss. CCII | Composizione negoziata della crisi (origine nel D.L. 118/2021) con l’esperto | Il canale preferibile quando il provider è ancora in grado di trattare |
L’art. 94-bis è la norma che, più di ogni altra, protegge la continuità del servizio ai clienti finali, perché impedisce che il solo avvio della procedura diventi il pretesto per interrompere le forniture all’ingrosso.
Le norme del settore telecomunicazioni
Il provider locale opera in base all’autorizzazione generale prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche: non una concessione individuale, ma un titolo che si consegue con una dichiarazione al MIMIT e che comporta obblighi di contributo e di rispetto delle condizioni generali. Quando l’operatore cessa l’attività, deve comunicarlo e deve rispettare le tutele degli utenti.
Le tutele principali per i clienti, riscritte dal D.Lgs. 207/2021 in attuazione del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono tre: il diritto di recedere senza penali in caso di modifiche contrattuali sfavorevoli, il diritto di cambiare fornitore conservando il numero (portabilità) e il diritto a una migrazione ordinata, senza interruzioni ingiustificate del servizio. Le procedure operative di migrazione tra operatori sono disciplinate dalle delibere AGCOM, che impongono tempi e passaggi coordinati tra l’operatore che perde il cliente (donating) e quello che lo acquisisce (recipient). In caso di disservizi, il Regolamento indennizzi AGCOM (delibera 347/18/CONS) fissa importi automatici per interruzioni e ritardi.
Infine, molti provider locali hanno beneficiato di contributi pubblici: voucher per la connettività destinati a famiglie e imprese, fondi per la copertura delle aree bianche, finanziamenti regionali. Queste misure hanno regole proprie su revoca e restituzione, che si intrecciano con la procedura concorsuale.
Il punto di attrito
Il punto è semplice da enunciare e difficile da risolvere: il diritto della crisi tende a liberare l’impresa dai contratti onerosi, il diritto delle telecomunicazioni tende a proteggere la continuità del servizio per l’utente. I giudici, chiamati ad applicare il primo, devono tenere conto del secondo. Nelle sezioni che seguono vediamo come.
Se la crisi sfocia nella liquidazione giudiziale
Quando il concordato non è percorribile, la cornice cambia. Nella liquidazione giudiziale i contratti pendenti restano sospesi finché il curatore non sceglie, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, se subentrare o sciogliersi (art. 172 CCII); il contraente può metterlo in mora assegnandogli un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Per un provider questo significa che, senza un esercizio dell’impresa autorizzato, la rete rischia di fermarsi in poche settimane. La scelta tra continuità e liquidazione va quindi fatta per tempo, quando la rete è ancora accesa e i clienti sono ancora collegati: è il terreno su cui si muovono le decisioni esaminate nelle prossime sezioni.
L’orientamento consolidato: quando un contratto si può sospendere o sciogliere
La Suprema Corte ha costruito, già sotto la vecchia legge fallimentare (art. 169-bis), un orientamento che oggi si applica, in larga parte, anche all’art. 97 CCII, che ne ha raccolto l’eredità con una disciplina più dettagliata.
Il presupposto: il contratto deve essere ancora “aperto” da entrambe le parti
Con la Cass. civ., Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568 la Corte ha esaminato una vicenda di scioglimento autorizzato nel concordato e ne ha tratto principi rimasti un punto fermo. Lo scioglimento o la sospensione si possono chiedere solo se, al momento della domanda, il contratto non è stato eseguito integralmente da nessuna delle due parti, guardando alle prestazioni principali del rapporto. Se una parte ha già fatto tutto quello che doveva, il contratto non è più “pendente” nel senso della norma e il meccanismo non si applica.
La stessa pronuncia ha chiarito che il contraente che subisce lo scioglimento ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno da mancato adempimento, e che questo indennizzo è un credito concorsuale, cioè viene pagato come gli altri crediti anteriori secondo il piano, anche se lo scioglimento è avvenuto dopo il deposito del ricorso. Il suo accertamento definitivo avviene in un giudizio ordinario; giudice delegato e tribunale possono però ammetterlo, anche solo in parte, ai fini del voto. La Corte ha aggiunto un passaggio spesso trascurato: il giudice deve controllare che il debitore abbia agito con correttezza e buona fede, senza usare lo scioglimento per arrecare un pregiudizio ingiusto al contraente.
Il principio, calato nella pratica, significa che un contratto wholesale pluriennale con un operatore di rete, in cui il provider paga canoni mensili e il fornitore mette a disposizione la linea ogni mese, è il tipico contratto pendente: entrambe le prestazioni sono ancora in corso. Lo stesso vale per i contratti con i clienti finali. In altre parole, se sei il fornitore all’ingrosso e il provider chiede di sciogliere il contratto, non riceverai il pagamento integrale del danno: avrai un credito che entra nel piano con la percentuale prevista per la tua classe.
L’autorizzazione del giudice è un atto contestabile
Con la Cass. civ., Sez. I, 1 luglio 2024, n. 18019 la Corte ha affrontato il problema di chi si vede sciogliere il contratto e ritiene l’autorizzazione illegittima. L’orientamento si è consolidato nel senso che il provvedimento che autorizza sospensione o scioglimento può essere contestato in un giudizio a cognizione piena, e l’omologazione del concordato non lo rende irrilevante. Questo si legge insieme a Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 2022, n. 16532, che ha escluso il ricorso straordinario in Cassazione contro la decisione sull’autorizzazione, e a Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2022, n. 8008, che per il testo più antico della norma aveva indicato come rimedio il reclamo alla Corte d’appello.
Messe insieme, queste decisioni disegnano un percorso chiaro: contro l’autorizzazione non si va direttamente in Cassazione, ma si può far valere la sua nullità o inefficacia in un ordinario giudizio di cognizione, che segue poi i normali gradi fino alla Suprema Corte. Per il fornitore di rete o per il locatore di un sito tecnico, questo significa che la partita non è chiusa con il decreto del giudice: c’è uno spazio di tutela, ma va scelto con attenzione lo strumento giusto.
La prededuzione non nasce da sola
Un altro tassello viene da Cass. civ., Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29999: perché un credito sorto durante la procedura abbia diritto alla prededuzione (cioè a essere pagato prima degli altri), deve derivare da un’attività riconducibile agli organi della procedura o comunque compiuta in quel contesto con le autorizzazioni richieste. In ambito di merito, il Tribunale di Monza, 27 gennaio 2023, ha applicato lo stesso spirito a un contratto di locazione proseguito durante il concordato “con riserva”: la prosecuzione va autorizzata perché i canoni successivi siano prededucibili.
Il principio, calato nella pratica, significa che il fornitore wholesale che continua a erogare il servizio dopo il deposito della domanda ha interesse a che la prosecuzione del rapporto sia chiaramente riconosciuta nella procedura, così da poter rivendicare la prededuzione per i canoni maturati da quel momento. Per il provider, a sua volta, significa che le spese correnti per mantenere viva la rete devono rientrare in un quadro autorizzato e trasparente.
Cosa resta stabile
| Principio stabile | Fonte | Ricaduta per il provider |
|---|---|---|
| Solo i contratti non eseguiti da entrambe le parti sono “pendenti” | Cass. 26568/2020 | Wholesale, colocation, noleggi e abbonamenti dei clienti sono in genere pendenti |
| L’indennizzo è credito concorsuale | Cass. 26568/2020 | Il fornitore sciolto entra nel piano, non viene pagato per intero |
| Il giudice controlla la buona fede del debitore | Cass. 26568/2020 | Lo scioglimento non può essere un’arma contro un singolo partner |
| L’autorizzazione è contestabile in cognizione piena | Cass. 18019/2024 | Il partner ha uno strumento di tutela anche dopo l’omologazione |
| Niente ricorso straordinario in Cassazione | Cass. 16532/2022 | Serve scegliere subito la via processuale corretta |
| Prededuzione solo per crediti legati alla procedura | Cass. 29999/2023 | I canoni successivi vanno inquadrati nella prosecuzione autorizzata |
Questione aperta n. 1: il fornitore all’ingrosso può staccare la rete al provider in crisi?
La questione
È la domanda che un titolare di provider si pone appena valuta di depositare una domanda di concordato: “Se chiedo protezione al tribunale, l’operatore che mi fornisce la fibra fino all’armadio o fino a casa del cliente mi interrompe il servizio perché ho arretrati?”. Ed è la domanda speculare del fornitore: “Devo continuare a fornire un servizio a chi non mi paga da mesi?”.
Cosa hanno deciso i giudici
La giurisprudenza di legittimità specifica sui contratti all’ingrosso delle telecomunicazioni in crisi è, ad oggi, scarna. I principi si ricavano da pronunce di merito su contratti analoghi e dalla lettura che le Corti hanno dato della tutela della continuità.
Il Tribunale di Treviso, Sez. II, 3 gennaio 2022 ha ritenuto che, in un concordato con riserva, il tribunale possa autorizzare anche senza sentire subito la controparte la sospensione di alcuni contratti di appalto, quando ciò serve a evitare che il piano di continuità diventi irrealizzabile, salvo successiva conferma. La Corte d’appello di Venezia, Sez. I, 24 marzo 2022 ha precisato che neppure l’interesse pubblico che caratterizza un appalto pubblico impedisce al debitore di chiedere la sospensione del contratto, se ne ricorrono i presupposti.
Sono vicende diverse dal settore telecomunicazioni, ma il messaggio è utile: i giudici guardano alla funzionalità del contratto rispetto alla continuità, e possono intervenire anche in tempi rapidissimi. Ciò vale in entrambe le direzioni: sospendere un contratto che zavorra il piano, ma anche difendere quelli indispensabili.
Su questo secondo versante il Codice della crisi, dopo le modifiche del 2022, è intervenuto in modo esplicito con l’art. 94-bis: il fornitore non può risolvere, rifiutare l’adempimento o modificare a danno dell’impresa un contratto pendente per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori, quando sono state concesse misure protettive; e nel concordato in continuità non può farlo per il solo deposito della domanda. L’art. 100 CCII consente poi al tribunale di autorizzare il pagamento dei crediti anteriori per prestazioni essenziali, se un professionista indipendente attesta che sono funzionali alla continuità e al miglior soddisfacimento dei creditori.
Se c’è contrasto
Non si registra un vero contrasto di legittimità su questo punto specifico, ma una zona grigia: il fornitore resta libero di sospendere le prestazioni per inadempimenti successivi alla domanda, e la protezione non copre il caso in cui il provider continui a non pagare anche i canoni correnti. L’assunzione prudenziale è che la protezione dell’art. 94-bis valga solo per gli arretrati anteriori: i canoni che maturano dopo il deposito vanno pagati regolarmente, altrimenti lo scudo si incrina.
Cosa significa per te
Se sei il provider: prima di depositare la domanda, devi avere un piano di cassa che copra i canoni wholesale correnti per tutta la durata della procedura. Senza questa copertura, nessuna norma impedirà al fornitore di reagire ai nuovi inadempimenti, e i clienti perderanno il servizio.
Se sei il fornitore all’ingrosso: non puoi staccare la rete solo per il deposito o per i vecchi arretrati, ma puoi pretendere il pagamento delle prestazioni nuove e far valere in prededuzione quanto maturato nella prosecuzione. Valuta inoltre se il tuo contratto rientri tra quelli di cui il provider chiederà lo scioglimento: in quel caso il tuo credito sarà un indennizzo concorsuale.
Se sei un cliente finale: la protezione dell’impresa ti tutela indirettamente, perché mantiene viva la linea. Ma il tuo diritto alla portabilità del numero e al recesso senza penali resta pienamente esercitabile, anche durante la procedura.
Questione aperta n. 2: quanto vale la rete quando un altro operatore vuole comprarla?
La questione
Molto spesso la soluzione per un provider locale è la cessione: un operatore più grande compra il ramo d’azienda con la rete, gli apparati e il portafoglio clienti, e i proventi vanno ai creditori. È la cosiddetta continuità indiretta. Il dubbio pratico è: “Il tribunale può dire che la mia offerta d’acquisto vale meno di quanto c’è scritto, e quindi bocciare il piano?”. E per i creditori: “Come so se la vendita mi conviene rispetto a una liquidazione pezzo per pezzo?”.
Cosa hanno deciso i giudici
Qui la giurisprudenza 2025-2026 ha detto parole importanti.
Con la Cass. civ., Sez. I, ordinanza depositata il 9 luglio 2026, n. 22960, la Suprema Corte ha esaminato un concordato in continuità indiretta dichiarato inammissibile dal Tribunale di Vicenza, con decisione confermata dalla Corte d’appello di Venezia. Il piano si basava sull’offerta di un terzo per l’acquisto dell’azienda, e i giudici di merito avevano calcolato il valore di liquidazione con una stima inferiore, fondata sulla vendita atomistica dei singoli beni. Pur dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte ha enunciato un principio di diritto nell’interesse della legge. La Suprema Corte ha chiarito che, nel concordato in continuità, il controllo di ammissibilità è un controllo di legalità sostanziale che investe anche il modo in cui è calcolato il valore di liquidazione; e che, nella continuità indiretta fondata su un’offerta di acquisto dell’azienda, è illegittimo escludere da quel valore l’importo dell’offerta sostituendolo con una stima più bassa, specie se l’offerta è stata verificata con una procedura competitiva.
La stessa ordinanza richiama un’altra decisione recente, Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2026, n. 9605, secondo cui il vaglio di ammissibilità del concordato in continuità ha un’ampiezza pari a quella del controllo in sede di omologazione: il tribunale non si limita a una lettura formale, ma verifica la legalità sostanziale del piano già all’ingresso. Nello stesso filone si colloca il principio, risalente ma ancora richiamato, di Cass. civ., Sez. Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521: la relazione del professionista attestatore non vincola il giudice, che può sindacarla.
Se c’è contrasto
Il contrasto riguarda soprattutto la prassi dei tribunali di merito, alcuni dei quali tendevano a “neutralizzare” il valore delle offerte nel calcolo del valore di liquidazione. L’orientamento ora prevalente, espresso dalla Cassazione nel 2026, è che l’offerta concreta e competitivamente verificata entra nel valore di liquidazione. L’assunzione prudenziale è duplice: l’offerta deve essere seria, vincolante e messa alla prova con una procedura competitiva (art. 91 CCII), altrimenti il giudice potrà comunque ridimensionarla.
Cosa significa per te
Per il provider: una rete in fibra e un portafoglio di abbonati attivi valgono molto di più come insieme funzionante che come somma di cavi e apparati. Se hai un acquirente, il piano deve documentare l’offerta, il suo carattere vincolante e la procedura competitiva con cui è stata verificata. Una rete spenta, invece, perde valore giorno dopo giorno: il cliente migra, l’apparato invecchia.
Per i creditori: il valore di liquidazione è il parametro con cui confronti ciò che ti viene offerto. Se il piano include l’offerta d’acquisto nel valore di liquidazione, hai un termine di paragone più realistico; se non la include o la svaluta, puoi farlo rilevare.
Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, nella cessione di una rete di telecomunicazioni il valore si difende prima che il servizio si interrompa: un’offerta raccolta quando i clienti sono ancora attivi è la base più solida per qualunque piano.
Questione aperta n. 3: dopo il diniego o l’omologazione, fin dove si può arrivare?
La questione
Chi vede bocciato il proprio concordato o, al contrario, chi si oppone a un piano che ritiene dannoso si chiede: “Posso arrivare fino in Cassazione?”. E chi è commissario giudiziale o fornitore: “Chi è legittimato a difendere il provvedimento?”.
Cosa hanno deciso i giudici
La Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176 ha confermato, nel quadro del nuovo Codice, un orientamento risalente alle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, n. 27073/2016): il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta, senza che si apra la liquidazione giudiziale, non ha natura decisoria e non è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione, anche se è stato emesso in forma di sentenza. L’ordinanza n. 22960/2026 ha applicato proprio questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso, ma ha comunque fissato il principio di diritto sul valore di liquidazione grazie al potere previsto dall’art. 363 c.p.c.
La stessa ordinanza ha ribadito, richiamando Cass. civ., Sez. I, 16 dicembre 2021, n. 40483, che il commissario giudiziale è un ausiliario del giudice, non una parte in senso sostanziale, e non è legittimato a proporre ricorso o controricorso in Cassazione. Il controricorso del commissario, in quel giudizio, è stato considerato come non proposto.
Sul fronte dei contratti, il quadro è completato da Corte d’appello di Venezia, Sez. I, 21 luglio 2022: nel concordato “prenotativo” sotto la vecchia legge si poteva autorizzare lo scioglimento anche senza piano e proposta, ma il Codice della crisi ha scelto di escluderlo senza un piano e una proposta, e la Corte ha ritenuto questa scelta rientrante nella discrezionalità del legislatore. Il Tribunale di Livorno, 7 febbraio 2022, ha invece accolto una domanda di scioglimento di un preliminare non completamente eseguito, ritenendolo vantaggioso per la procedura e sussistenti i presupposti.
Se c’è contrasto
Non vi è contrasto sulla non ricorribilità del decreto che conferma l’inammissibilità senza apertura della liquidazione. Il punto delicato è un altro: se la crisi sfocia nella liquidazione giudiziale, la situazione processuale cambia e le impugnazioni seguono un altro binario. L’assunzione prudenziale è che ogni scelta, dalla domanda di accesso fino al reclamo, vada impostata pensando già all’eventuale ultimo grado, perché non tutti i provvedimenti arrivano in Cassazione e gli errori iniziali sono spesso irreparabili.
Cosa significa per te
Per il provider: la richiesta di scioglimento dei contratti va inserita in un piano completo: nel regime del CCII non si può chiedere lo scioglimento “al buio”, senza piano e proposta. E se il concordato viene dichiarato inammissibile, la via del ricorso in Cassazione può essere chiusa: il piano deve reggere fin dall’inizio.
Per i fornitori e i clienti creditori: la sede in cui far valere le proprie ragioni è soprattutto il procedimento davanti al tribunale e alla Corte d’appello, con osservazioni, opposizione all’omologazione e, per lo scioglimento dei contratti, il giudizio di cognizione piena. Aspettare la Cassazione può significare arrivare troppo tardi.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. n. 22960/2026 e il valore della rete “viva”
Il contesto
Tra tutte le decisioni esaminate, quella che più incide sulla crisi di un provider locale è l’ordinanza della Prima Sezione civile depositata il 9 luglio 2026, n. 22960 (decisa in camera di consiglio il 19 giugno 2026). La società ricorrente aveva proposto un concordato in continuità indiretta: l’azienda sarebbe passata a un terzo che aveva presentato un’offerta di acquisto, e con il ricavato sarebbero stati pagati i creditori. Il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la proposta inammissibile; la Corte d’appello di Venezia, in sede di reclamo ai sensi dell’art. 47, comma 5, CCII, aveva confermato. Uno dei punti contestati era proprio il calcolo del valore di liquidazione: i giudici di merito non avevano considerato il maggior valore derivante dall’offerta per l’azienda, preferendo una stima basata sulla vendita separata dei beni.
La motivazione in linguaggio piano
La Cassazione si è trovata davanti a un ostacolo processuale: il decreto che conferma l’inammissibilità senza aprire la liquidazione giudiziale non è ricorribile in Cassazione, come già detto dalle Sezioni Unite nel 2016 e ribadito nel novembre 2025. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Ma la Corte ha ritenuto la questione di particolare importanza e ha usato il potere previsto dall’art. 363 c.p.c. per enunciare comunque un principio di diritto.
Il ragionamento si può riassumere così. Il valore di liquidazione, cioè quanto i creditori otterrebbero se l’impresa venisse liquidata in sede giudiziale, ha una doppia funzione. Serve a informare i creditori quando votano: devono sapere se la proposta di concordato è migliore dell’alternativa. E serve come parametro di legittimità quando il piano applica la cosiddetta relative priority rule, la regola che consente di distribuire il valore tra classi di creditori senza seguire rigidamente l’ordine delle cause di prelazione, purché nessuno riceva meno di quanto avrebbe nella liquidazione. Proprio per questo il tribunale, già al momento dell’ammissione, deve controllare come il valore di liquidazione è stato calcolato. Ma deve farlo correttamente: se c’è un’offerta concreta per l’azienda, verificata con una procedura competitiva, quella offerta rappresenta ciò che il mercato è disposto a pagare. Sostituirla con una stima più bassa, ricavata immaginando di vendere ogni bene separatamente, falsa il confronto e rende illegittima la valutazione.
Cosa cambia rispetto a prima
Prima di questa pronuncia, la prassi di alcuni tribunali era prudente fino a un certo eccesso: si tendeva a considerare l’offerta come un elemento del piano in continuità, non come un elemento del valore di liquidazione, con l’effetto di abbassare quest’ultimo e, paradossalmente, di rendere più difficile valutare la convenienza della proposta. Ora la Cassazione indica che l’offerta concreta, se testata sul mercato, entra nel valore di liquidazione.
Per un provider internet locale l’effetto è molto concreto. Il patrimonio di un operatore di telecomunicazioni è fatto di beni che, separati, valgono poco: cavi interrati in tracciati che solo chi gestisce la rete può usare, apparati attivi soggetti a rapida obsolescenza, diritti d’uso pluriennali su infrastrutture altrui. Ciò che ha valore è l’insieme: la rete che funziona, con i clienti collegati e i contratti attivi. Un operatore che vuole acquistare quella rete paga per l’insieme, non per i pezzi. La pronuncia del 2026 riconosce, in sostanza, che questa realtà economica deve riflettersi nei conti che il tribunale esamina.
Collegata alla Cass. n. 9605/2026 sull’ampiezza del controllo di ammissibilità, la decisione impone anche un onere: se il tribunale controlla in profondità fin dall’inizio, il piano deve essere solido fin dall’inizio, con l’offerta documentata, la procedura competitiva svolta o programmata, l’attestazione del professionista coerente con questi elementi. L’attestazione, come insegnano le Sezioni Unite del 2013, non vincola il giudice: deve persuaderlo.
I principi applicati ai casi reali
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come i principi giurisprudenziali visti sopra si traducono in numeri e scadenze. Non descrivono casi reali dello Studio.
Simulazione 1: il contratto wholesale e lo scudo dell’art. 94-bis
Ipotesi: provider locale con 3.870 clienti FTTH, di cui 2.940 serviti tramite accesso all’ingrosso su rete di un operatore wholesale. Canone mensile verso il fornitore: 38.716 €. Arretrati non pagati al 14 febbraio: 116.148 € (tre mensilità). Il 14 febbraio il provider deposita domanda di concordato in continuità con richiesta di misure protettive; il piano prevede la prosecuzione del contratto.
Sviluppo:
– alla luce dell’art. 94-bis CCII, il fornitore non può risolvere il contratto o interrompere il servizio per il solo fatto del deposito o per i 116.148 € di arretrati anteriori;
– il canone di marzo (38.716 €) è un debito sorto durante la procedura: se il provider non lo paga, il fornitore può reagire all’inadempimento nuovo;
– il provider chiede al tribunale, ai sensi dell’art. 100 CCII, l’autorizzazione a pagare una parte degli arretrati, con attestazione che il servizio è essenziale per la continuità.
Esito: se il tribunale autorizza, il rapporto prosegue e i clienti non subiscono interruzioni; i canoni correnti, se la prosecuzione è riconosciuta nella procedura, saranno prededucibili secondo la logica di Cass. n. 29999/2023. Se invece il provider non ha la cassa per i canoni correnti, la protezione non basta: la crisi del servizio arriva comunque.
Simulazione 2: lo scioglimento del contratto di colocation e l’indennizzo
Ipotesi: lo stesso provider ha un contratto di colocation in un data center, durata residua 41 mesi, canone mensile 4.362 €. Il piano prevede di migrare gli apparati presso il sito del futuro acquirente. Il provider chiede, ai sensi dell’art. 97 CCII, l’autorizzazione allo scioglimento.
Sviluppo:
– il contratto è pendente, perché entrambe le prestazioni (messa a disposizione degli spazi e pagamento) sono ancora in corso: è il presupposto richiesto da Cass. n. 26568/2020;
– il valore nominale dei canoni residui è 41 × 4.362 € = 178.842 €; l’indennizzo non coincide automaticamente con questa cifra, ma equivale al danno da mancato adempimento, che si stima tenendo conto della possibilità del gestore di riallocare gli spazi;
– ipotizziamo un indennizzo riconosciuto di 61.380 €, credito concorsuale chirografario; se la classe dei chirografari riceve il 23%, il gestore incassa 14.117,40 €.
Esito: il data center può contestare l’autorizzazione in un giudizio a cognizione piena (Cass. n. 18019/2024), ma non con ricorso straordinario in Cassazione (Cass. n. 16532/2022). Il controllo sulla buona fede del debitore resta il principale argomento a disposizione del contraente sciolto.
Simulazione 3: la cessione della rete e il valore di liquidazione
Ipotesi: rete in fibra di 186 km in tre comuni, apparati attivi e portafoglio clienti. Stima di liquidazione atomistica (cavi, apparati, crediti verso clienti): 1.214.500 €. Offerta vincolante di un operatore regionale per l’intero ramo, con mantenimento dei clienti: 2.087.300 €. Una procedura competitiva ai sensi dell’art. 91 CCII porta l’offerta a 2.153.000 €.
Sviluppo:
– alla luce di Cass. n. 22960/2026, il valore di liquidazione non può essere fissato a 1.214.500 € ignorando un’offerta testata sul mercato per 2.153.000 €;
– il piano che prevede di distribuire ai creditori i proventi della cessione dovrà essere confrontato con un valore di liquidazione che tiene conto dell’offerta;
– il tribunale, con il controllo di legalità sostanziale di ampiezza pari all’omologazione (Cass. n. 9605/2026), verificherà serietà dell’offerta, condizioni sospensive, garanzie.
Esito: per i clienti, la cessione del ramo con il portafoglio significa in linea di principio continuità del servizio con un nuovo operatore, ferma la loro facoltà di recedere o di portare altrove il numero. Per i creditori, il confronto con un valore di liquidazione realistico permette un voto informato.
Simulazione 4: il cliente con credito prepagato e il voucher
Ipotesi: un’impresa cliente ha pagato in anticipo un canone annuale di 1.836 € il 2 novembre; il provider sospende il servizio il 18 marzo dell’anno successivo, con 7 mesi e mezzo residui. La connessione era stata attivata con un voucher pubblico per la connettività delle imprese.
Sviluppo:
– la quota di canone non goduta (circa 1.147,50 €) è un credito del cliente verso il provider, anteriore alla procedura: va fatto valere nel concordato o, in caso di liquidazione giudiziale, con domanda di ammissione al passivo;
– il cliente può chiedere la migrazione verso un altro operatore e la portabilità del numero, e può far valere gli indennizzi previsti dal regolamento AGCOM per l’interruzione, con il procedimento di conciliazione presso il Co.Re.Com.;
– per il voucher, occorre verificare nel bando quali obblighi di durata gravavano sul beneficiario e sull’operatore e quali effetti produce la cessazione del servizio non imputabile al cliente.
Esito: il cliente non perde il diritto a cambiare operatore, ma il suo credito economico segue le regole della procedura e potrebbe essere soddisfatto solo in percentuale.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate nell’analisi. Si tratta di decisioni di legittimità e di merito sull’applicazione del diritto della crisi a contratti pendenti, cessioni e controllo del piano. Non risultano, allo stato delle verifiche svolte, pronunce di Cassazione specificamente dedicate alla crisi di un operatore di telecomunicazioni: i principi qui elencati sono quelli generali che il giudice applicherà anche a un provider locale. Le date indicate per le pronunce di merito sono quelle riportate dalle banche dati consultate.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, ord. dep. 9 luglio 2026, n. 22960 | Valore di liquidazione in continuità indiretta | L’offerta per l’azienda, testata sul mercato, non si sostituisce con una stima atomistica inferiore | Valorizza la rete “viva” e il portafoglio clienti |
| Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2026, n. 9605 | Ampiezza del controllo di ammissibilità | In continuità il vaglio iniziale è pari a quello dell’omologazione | Il piano deve essere completo fin dal deposito |
| Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176 | Ricorribilità del decreto di inammissibilità | Non ricorribile in Cassazione se non si apre la liquidazione | Limita le impugnazioni del provider |
| Cass. civ., Sez. I, 1 luglio 2024, n. 18019 | Contestazione dell’autorizzazione allo scioglimento | Si contesta in cognizione piena, anche dopo l’omologazione | Tutela del fornitore sciolto |
| Cass. civ., Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29999 | Prededuzione | Spetta ai crediti legati all’attività nella procedura | Canoni wholesale correnti |
| Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 2022, n. 16532 | Ricorso straordinario contro l’autorizzazione | Inammissibile | Scelta del rimedio corretto |
| Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2022, n. 8008 | Rimedio nel vecchio testo dell’art. 169-bis | Reclamo alla Corte d’appello | Ricostruzione dei rimedi |
| Cass. civ., Sez. I, 16 dicembre 2021, n. 40483 | Posizione del commissario giudiziale | Ausiliario del giudice, non legittimato in Cassazione | Chi difende il provvedimento |
| Cass. civ., Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568 | Presupposti e indennizzo nello scioglimento | Solo contratti non eseguiti da entrambe le parti; indennizzo concorsuale; controllo di buona fede | Base di tutti i contratti pendenti del provider |
| Cass. civ., Sez. Unite, n. 27073/2016 | Natura del provvedimento di inammissibilità | Non decisorio, non ricorribile ex art. 111 Cost. | Orientamento confermato nel 2025-2026 |
| Cass. civ., Sez. Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521 | Relazione dell’attestatore | Non vincola il giudice | L’attestazione deve convincere |
| Trib. Monza, 27 gennaio 2023 | Locazione proseguita nel concordato con riserva | Prosecuzione da autorizzare per la prededuzione | Siti tecnici e locali in affitto |
| App. Venezia, Sez. I, 21 luglio 2022 | Scioglimento nel concordato prenotativo | Il CCII lo esclude senza piano e proposta | Niente scioglimenti “al buio” |
| App. Venezia, Sez. I, 24 marzo 2022 | Sospensione di appalto pubblico | L’interesse pubblico non la impedisce | Contratti con enti e P.A. |
| Trib. Livorno, 7 febbraio 2022 | Scioglimento di preliminare non eseguito | Ammesso se vantaggioso e se ricorrono i presupposti | Valutazione di convenienza |
| Trib. Treviso, Sez. II, 3 gennaio 2022 | Sospensione urgente di appalti | Possibile anche inaudita altera parte per salvare la continuità | Interventi rapidi sui contratti |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce si ricavano principi pratici che chi è coinvolto nella crisi di un provider locale deve tenere a mente.
- Un contratto è “pendente” solo se entrambe le parti devono ancora eseguire le prestazioni principali: abbonamenti, contratti wholesale, colocation e noleggi lo sono quasi sempre.
- Chi subisce lo scioglimento ha diritto a un indennizzo, ma come credito concorsuale: non viene pagato per intero, partecipa al piano.
- Il giudice controlla che lo scioglimento non sia usato in mala fede contro un singolo contraente.
- L’autorizzazione allo scioglimento si contesta in un giudizio a cognizione piena, non con ricorso straordinario in Cassazione.
- Il fornitore all’ingrosso non può staccare la rete per il solo deposito della domanda in continuità o per gli arretrati anteriori, se ci sono misure protettive, ma può reagire ai nuovi inadempimenti.
- I canoni correnti vanno pagati: la protezione copre il passato, non il futuro.
- I crediti sorti nella procedura sono prededucibili solo se legati all’attività autorizzata.
- Nella cessione della rete, l’offerta testata sul mercato entra nel valore di liquidazione.
- Il controllo del tribunale è sostanziale già all’ammissione: il piano deve essere completo dal primo giorno.
- Il decreto che conferma l’inammissibilità senza aprire la liquidazione non arriva in Cassazione: gli errori iniziali costano cari.
- L’attestazione del professionista non vincola il giudice.
- Il cliente conserva il diritto alla portabilità del numero e alla migrazione, ma i suoi crediti economici seguono la procedura.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Sono cliente di un provider in concordato: la mia linea verrà staccata?
Non automaticamente. Se il provider è in concordato in continuità e il piano prevede la prosecuzione dei contratti wholesale, l’art. 94-bis CCII impedisce al fornitore di rete di interrompere il servizio per il solo deposito della domanda. Il rischio concreto nasce se il provider non paga i canoni correnti. In ogni momento puoi chiedere la migrazione a un altro operatore conservando il numero: la crisi del provider non sospende i tuoi diritti di utente.
Ho pagato un anno in anticipo: riavrò i soldi?
La quota non goduta è un credito anteriore. Nel concordato sarà pagata secondo la percentuale prevista per la tua classe; nella liquidazione giudiziale dovrai presentare domanda di ammissione al passivo. Se l’interruzione ha causato disservizi, puoi attivare la conciliazione per gli indennizzi AGCOM, ma anche questi, se riferiti al periodo anteriore, rientrano nel concorso, secondo la logica di Cass. n. 26568/2020 sull’indennizzo come credito concorsuale.
Sono il fornitore wholesale: posso rifiutarmi di continuare?
Non per i soli arretrati anteriori o per il deposito della domanda in continuità. Puoi invece pretendere il pagamento regolare delle prestazioni nuove e, se il contratto viene sciolto ai sensi dell’art. 97 CCII, contestare l’autorizzazione in un giudizio a cognizione piena (Cass. n. 18019/2024). Conviene presentarsi subito nella procedura con una posizione chiara sui canoni correnti e sugli arretrati.
Se la rete viene venduta, il nuovo operatore risponde dei vecchi debiti?
Nella cessione d’azienda ordinaria l’art. 2560 c.c. prevede la responsabilità dell’acquirente per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori. Nelle cessioni realizzate nell’ambito delle procedure concorsuali il regime è diverso e va verificato caso per caso, in base al tipo di procedura e alle clausole del contratto di cessione. Per i creditori, il punto chiave è che il prezzo dell’offerta entri nel valore di liquidazione, come affermato da Cass. n. 22960/2026.
Il provider ha incassato voucher pubblici: cosa succede?
Le regole dipendono dal singolo bando. In genere i contributi sono vincolati a obblighi di durata e di servizio, e la cessazione può comportare revoca e recupero. Questi crediti pubblici entrano nella procedura con il loro rango. La cessione del ramo a un operatore che subentra negli obblighi è spesso la soluzione che riduce il rischio di revoca, ma va verificata con l’ente erogatore. Prima di firmare qualunque accordo di cessione, conviene chiedere per iscritto all’ente quali condizioni deve rispettare il nuovo operatore per mantenere il contributo e in quali tempi.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Gli orientamenti visti finora non restano sulla carta: li applichiamo al fascicolo concreto del provider, del fornitore di rete o del cliente creditore. Ecco gli strumenti operativi.
- Mappiamo tutti i contratti pendenti del provider (wholesale, colocation, noleggi, IRU, abbonamenti dei clienti) e verifichiamo per ciascuno se ricorre il presupposto della pendenza richiesto da Cass. n. 26568/2020.
- Costruiamo la richiesta di sospensione o scioglimento ai sensi dell’art. 97 CCII solo per i contratti che zavorrano il piano, motivando la buona fede e quantificando l’indennizzo.
- Attiviamo le protezioni dell’art. 94-bis CCII e, quando ricorrono i presupposti, la richiesta di misure protettive, per evitare che il deposito diventi il pretesto per staccare la rete.
- Predisponiamo con i commercialisti dello staff il piano di cassa che garantisce il pagamento dei canoni correnti durante la procedura.
- Istruiamo la richiesta di autorizzazione ai pagamenti essenziali (art. 100 CCII) coordinandoci con il professionista attestatore.
- Strutturiamo la cessione della rete e del portafoglio clienti in continuità indiretta, documentando l’offerta e organizzando la procedura competitiva dell’art. 91 CCII, alla luce di Cass. n. 22960/2026.
- Verifichiamo il calcolo del valore di liquidazione e lo contestiamo quando sottostima l’offerta di mercato.
- Per il fornitore o il cliente creditore, depositiamo osservazioni, opposizioni e azioni a cognizione piena contro autorizzazioni allo scioglimento che riteniamo illegittime (Cass. n. 18019/2024).
- Coordiniamo gli aspetti regolatori del settore (comunicazioni al MIMIT, migrazione dei clienti, portabilità del numero, indennizzi AGCOM) con i tempi della procedura.
- Esaminiamo i bandi dei voucher e dei contributi pubblici per valutare rischi di revoca e soluzioni di subentro.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista significa che gli orientamenti analizzati in questa pagina, dalla contestazione delle autorizzazioni allo scioglimento fino al valore di liquidazione, possono essere sostenuti fino alla Suprema Corte con lo stesso difensore e la stessa linea strategica impostata all’inizio. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) è quella che pesa di più nelle trattative con gli operatori wholesale e con i potenziali acquirenti della rete, perché la composizione negoziata è spesso il luogo in cui si salva la continuità del servizio prima ancora di arrivare al concordato.
La continuità della strategia, dall’analisi iniziale dei contratti fino all’eventuale giudizio di Cassazione, resta in capo allo stesso team. Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sui contratti, sulla procedura e sul contenzioso, i secondi sul piano, sulla cassa e sul valore di liquidazione. Non promettiamo esiti: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia più solida consentita dagli orientamenti dei giudici.
In chiusura
La crisi di un provider internet locale non è una semplice crisi d’impresa: coinvolge migliaia di clienti che hanno bisogno della linea ogni giorno, fornitori di rete che non possono lavorare in perdita, enti che hanno finanziato la copertura del territorio. La giurisprudenza recente offre punti fermi: i contratti pendenti si gestiscono con regole precise, il fornitore non può staccare la rete per il solo deposito della domanda in continuità, l’offerta per una rete funzionante deve pesare nel valore di liquidazione.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo da competenze certificate e pertinenti: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura chiamata ad accompagnare le trattative tra impresa in crisi, creditori e partner strategici, ed è avvocato cassazionista, così da poter seguire fino all’ultimo grado le questioni interpretative che decidono la sorte dei contratti e della rete. Con lo staff di avvocati e commercialisti, questo consente di tenere insieme piano, contratti e contenzioso.
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