Il Creditore Può Recuperare L’IVA Sulle Fatture Non Pagate Da Un’azienda In Concordato Preventivo?

La maggior parte dei fornitori che perde l’IVA sulle fatture non pagate da un cliente in concordato preventivo non la perde perché la legge glielo impedisca, ma perché aspetta troppo, sbaglia la data da cui contare o emette la nota di variazione nel modo sbagliato. La risposta breve alla domanda del titolo è sì: dal 26 maggio 2021 il creditore può recuperare l’IVA già versata all’Erario su una fattura rimasta insoluta emettendo una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/1972, e può farlo già dall’apertura del concordato, senza attendere che la procedura si chiuda. La risposta lunga, quella che separa chi recupera da chi resta con il danno, è fatta di termini, date e coordinamenti tra diritto della crisi d’impresa e diritto tributario.

L’esperienza insegna che gli sbagli si ripetono quasi sempre negli stessi punti. Questi sono i sei errori che esamineremo, dal più grave e frequente al più sottile:

  1. Aspettare la fine del concordato (o il pagamento della percentuale) prima di emettere la nota di variazione.
  2. Lasciar scadere il termine per emettere la nota e per detrarre l’IVA.
  3. Contare dalla data sbagliata: deposito della domanda, domanda “con riserva”, decreto di apertura, omologazione.
  4. Sbagliare l’importo: includere crediti prededucibili, dimenticare la variazione in aumento quando arrivano i pagamenti.
  5. Confondere il concordato preventivo con accordi, transazioni e composizione negoziata, che seguono regole diverse.
  6. Pensare che recuperare l’IVA basti, trascurando la tutela del credito dentro la procedura.

Il tema sta esattamente all’incrocio tra crisi d’impresa e fiscalità del credito. Lo Studio Monardo lo tratta come una materia propria perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno le procedure di regolazione della crisi, i loro passaggi e i loro tempi, cioè proprio gli elementi da cui dipende il diritto del fornitore alla nota di variazione. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere insieme la parte concorsuale (decreto di apertura, voto, omologazione) e quella IVA (emissione della nota, registrazione, dichiarazione) senza che una delle due resti scoperta.

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Errore n. 1 — Aspettare la fine del concordato per emettere la nota di variazione

L’errore

Un’impresa di forniture ha emesso fatture per 48.730 € più IVA verso un cliente che, a febbraio, deposita domanda di concordato preventivo. Il titolare, consigliato in modo approssimativo, decide di “aspettare di vedere quanto pagheranno”: il piano promette il 22% ai chirografari, l’omologazione arriverà forse a fine anno, i pagamenti in due o tre anni. L’idea è emettere la nota solo alla fine, sulla parte effettivamente persa.

Perché è un errore

Questo modo di ragionare era corretto prima della riforma. Fino al 25 maggio 2021 l’art. 26, comma 2, del DPR 633/1972 consentiva la variazione per mancato pagamento “a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose”: occorreva quindi attendere che l’infruttuosità fosse certa. Per il concordato preventivo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolari n. 77/2000 e n. 8/2017) individuava quel momento nell’omologazione divenuta definitiva e, secondo una lettura restrittiva, nell’adempimento degli obblighi concordatari.

L’art. 18 del D.L. 73/2021 (decreto Sostegni-bis, convertito dalla L. 106/2021) ha cambiato radicalmente il sistema introducendo nell’art. 26 il comma 3-bis: in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo, la variazione in diminuzione spetta, alla lettera a), “a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale”. Il comma 10-bis precisa che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, per il concordato preventivo, dalla data del decreto di ammissione, che nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) corrisponde al decreto di apertura del concordato previsto dall’art. 47 CCII. La nuova disciplina si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 in poi.

Dietro la riforma c’è il diritto dell’Unione. La Corte di Giustizia, con la sentenza del 23 novembre 2017, causa C-246/16 (Di Maura), ha ritenuto incompatibile con la direttiva IVA subordinare la riduzione della base imponibile alla conclusione di procedure concorsuali che possono durare anche più di dieci anni: il fornitore non può essere trasformato, per anni, nel finanziatore forzoso dell’Erario per un’imposta che non ha incassato.

Le conseguenze

Chi aspetta la fine del concordato non perde soltanto tempo. Il rischio concreto è che, quando finalmente si decide a emettere la nota, il termine per farlo sia già scaduto da anni (lo vedremo nell’errore n. 2). Nel frattempo, in ogni caso, l’impresa ha anticipato all’Erario un’IVA che il cliente non le ha mai pagato, sopportando un costo finanziario reale: su 48.730 € di imponibile al 22%, si tratta di 10.720,60 € immobilizzati senza ragione.

Cosa fare invece

Verificare subito se e quando il tribunale ha emesso il decreto di apertura del concordato e, da quella data, emettere la nota di variazione in diminuzione per l’intero importo non pagato, senza attendere voto, omologazione o riparti. Se poi il concordato pagherà una percentuale, si emetterà una variazione in aumento per la parte incassata (errore n. 4). Il sistema post-2021 è costruito così: prima si recupera tutto, poi si “restituisce” ciò che si riscuote.

Il dettaglio che pochi conoscono

La regola “dall’apertura” vale solo per le procedure avviate dal 26 maggio 2021. Se il concordato del cliente è stato aperto prima di quella data, oppure è collegato a una procedura precedente da cui discende la stessa insolvenza, continua ad applicarsi il vecchio regime dell’infruttuosità. È un dettaglio che cambia tutto: per quel creditore, emettere la nota “subito” sarebbe sbagliato, perché anticiperebbe un diritto non ancora sorto.

Come si emette, in concreto, la nota di variazione

Per evitare che una scelta corretta nei tempi si trasformi in un errore formale, conviene fissare i passaggi operativi. La nota di variazione è un documento fiscale elettronico: va trasmessa tramite il Sistema di Interscambio con il tipo documento previsto per le note di credito, riportando gli estremi delle fatture originarie a cui si riferisce. È buona prassi indicare nel campo descrittivo il riferimento normativo (art. 26, comma 3-bis, lett. a), DPR 633/1972) e gli estremi del decreto di apertura del concordato, così che chiunque esamini la documentazione, anche anni dopo, possa ricostruire il presupposto.

La nota si emette sull’IVA relativa al corrispettivo non pagato: se il cliente aveva pagato degli acconti, la variazione riguarda soltanto il residuo. L’imposta va poi annotata nel registro delle fatture emesse (o degli acquisti, secondo l’impostazione contabile adottata) e confluisce nella liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si esercita la detrazione. Il cliente in concordato, per effetto della riforma del 2021, non è tenuto a registrare la variazione in diminuzione ricevuta: questo significa che l’IVA recuperata dal fornitore non viene riaddebitata alla procedura, e che il costo dell’imposta non pagata ricade, in definitiva, sull’Erario. È esattamente il risultato che la Corte di Giustizia aveva indicato come coerente con il principio di neutralità dell’IVA.

Ogni passaggio va documentato: la data del decreto, la copia del provvedimento o della visura, l’elenco delle fatture interessate, il calcolo dell’importo e la liquidazione in cui la detrazione è confluita. In caso di controllo, sarà questo fascicolo a dimostrare che il diritto è stato esercitato nel momento e nella misura giusti.


Errore n. 2 — Lasciar scadere il termine per emettere la nota e detrarre l’IVA

L’errore

Un’impresa di servizi informatici scopre a giugno 2026 che il suo cliente è in concordato preventivo con decreto di apertura del 9 marzo 2024. Pensa di essere ancora in tempo, perché “la procedura è in corso”. Emette la nota di variazione per 15.390 € di IVA e la detrae nella liquidazione periodica. Dopo qualche tempo arriva un controllo.

Perché è un errore

Il comma 3-bis individua il momento da cui la nota può essere emessa, ma non è un termine aperto all’infinito. L’IVA detraibile per effetto della variazione segue le regole dell’art. 19, comma 1, del DPR 633/1972: il diritto alla detrazione deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Secondo la lettura dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021), la nota di variazione per mancato pagamento in una procedura concorsuale va emessa, e la relativa detrazione esercitata, al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto, cioè l’anno del decreto di apertura.

Nell’esempio, il presupposto è sorto nel 2024: la dichiarazione IVA relativa al 2024 andava presentata entro il 30 aprile 2025. Una nota emessa a giugno 2026 è fuori termine.

Le conseguenze

Una nota emessa oltre il termine espone al recupero dell’IVA detratta, con interessi e sanzioni, perché la detrazione viene considerata non spettante. Il fornitore si ritrova così con il danno originario (l’IVA versata e non incassata) aggravato da una contestazione fiscale. La giurisprudenza di legittimità è stata rigorosa sui termini dell’art. 26 in generale: Cass., Sez. V, 9 dicembre 2021, n. 39182, in materia di variazione per accordo sopravvenuto tra le parti, ha ribadito il rispetto del termine annuale previsto dal comma 3, confermando che i termini della norma non sono indicazioni di comodo.

Cosa fare invece

Calcolare il termine ultimo nel momento stesso in cui si viene a conoscenza della procedura, annotarlo e lavorare a ritroso: individuare la data del decreto di apertura, ricavare l’anno del presupposto, fissare la scadenza della relativa dichiarazione IVA, ed emettere la nota con un margine di sicurezza. Il confronto con il commercialista va fatto subito, non in sede di dichiarazione.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il termine non decorre da quando il creditore “scopre” la procedura, ma dalla data del provvedimento. Il decreto di apertura è pubblicato nel registro delle imprese e il commissario giudiziale comunica ai creditori la proposta, ma se il fornitore non controlla la posizione dei propri clienti insolventi può accorgersene tardi. Per questo un monitoraggio periodico del registro delle imprese sui clienti con insoluti significativi non è un eccesso di zelo: è l’unico modo per non far partire un termine “a propria insaputa”.

Un calendario che conviene tenere sotto gli occhi

Per rendere concreto il problema, ecco come si collocano i termini in alcune ipotesi tipiche (procedure aperte dopo il 26 maggio 2021, termine ordinario di presentazione della dichiarazione IVA al 30 aprile dell’anno successivo):

Data del decreto di apertura Anno del presupposto Termine ultimo indicativo per nota e detrazione
14 febbraio 2024 2024 30 aprile 2025
3 ottobre 2024 2024 30 aprile 2025
22 gennaio 2025 2025 30 aprile 2026
18 dicembre 2025 2025 30 aprile 2026
9 giugno 2026 2026 30 aprile 2027

La tabella rende evidente un aspetto spesso sottovalutato: a parità di durata della procedura, il tempo a disposizione del fornitore cambia molto a seconda del mese in cui il tribunale apre il concordato. Un decreto di metà dicembre lascia poco più di quattro mesi; un decreto di gennaio ne lascia oltre quindici. Il calendario va sempre verificato con il commercialista, perché eventuali proroghe normative dei termini dichiarativi o particolari situazioni del contribuente possono incidere sulla scadenza concreta.


Errore n. 3 — Contare dalla data sbagliata

L’errore

Il cliente deposita a gennaio un ricorso per concordato “con riserva”, chiedendo un termine per presentare piano e proposta. Il fornitore, letta la notizia sul registro delle imprese, emette subito la nota di variazione, convinto che “la procedura è iniziata”. In un altro caso, all’opposto, il fornitore attende l’omologazione, ritenendo che solo allora il concordato “esista davvero”.

Perché è un errore

Nel concordato preventivo regolato dal CCII le date rilevanti sono diverse e non vanno confuse:

Momento Norma CCII Rilevanza per la nota IVA (procedure dal 26/5/2021)
Deposito della domanda (anche con riserva) artt. 40 e 44 Di regola non basta: non c’è ancora l’apertura
Concessione del termine per piano e proposta art. 44 Fase preliminare, non equivale all’apertura
Decreto di apertura del concordato art. 47 Dies a quo della nota (comma 10-bis art. 26)
Voto dei creditori artt. 107-109 Irrilevante per la nascita del diritto
Omologazione artt. 48 e 112 Irrilevante come dies a quo nel nuovo regime
Esecuzione / pagamenti art. 118 Rileva per la variazione in aumento

Il comma 10-bis dell’art. 26 parla di “decreto di ammissione” alla procedura di concordato preventivo: nel linguaggio del Codice, questo provvedimento è il decreto con cui il tribunale, verificata l’ammissibilità della proposta, apre il concordato, nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale e fissa le operazioni di voto. Il deposito di una domanda con riserva, invece, apre una fase preliminare in cui il tribunale concede un termine e può nominare un commissario, ma non dichiara aperta la procedura.

Le conseguenze

Chi anticipa la nota alla domanda con riserva emette una variazione priva del presupposto: se la domanda viene poi dichiarata inammissibile o rinunciata, il concordato non si apre mai e la detrazione risulta indebita. Chi invece attende l’omologazione, ragionando con le regole del vecchio regime, consuma una parte del tempo utile e, se il decreto di apertura e l’omologazione cadono in anni diversi, rischia di superare il termine legato alla dichiarazione dell’anno di apertura.

C’è poi il caso della consecuzione. Se un concordato preventivo aperto prima del 26 maggio 2021 sfocia in una liquidazione giudiziale fondata sulla stessa insolvenza, le procedure vanno considerate unitariamente. La Cassazione ha valorizzato il principio dell’unicità della causa nella consecuzione tra procedure (Cass., 11 giugno 2019, n. 15724) e l’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello n. 234/2025 e n. 276 del 3 novembre 2025, ne ha tratto la conseguenza che si applica la disciplina previgente: la nota segue i tempi dell’infruttuosità (per la quota non ammessa al passivo, dalla definitività del decreto che rende esecutivo lo stato passivo; per la quota ammessa, dalla chiusura infruttuosa della procedura).

Cosa fare invece

Acquisire il testo del decreto di apertura (o la visura che ne riporta gli estremi), verificarne la data e la natura, e controllare se il concordato sia la prosecuzione di una procedura anteriore al 26 maggio 2021. Solo dopo questa verifica si sceglie il regime applicabile e si fissa la data da cui emettere la nota.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il CCII, all’art. 170, comma 2 (che riprende il vecchio art. 69-bis, comma 2, della legge fallimentare), stabilisce che quando alla domanda di concordato segue la liquidazione giudiziale, alcuni termini si computano dalla data di pubblicazione della domanda di concordato. È una regola nata per le azioni revocatorie, ma rende evidente quanto il legislatore consideri unitario il percorso della crisi: chi ragiona sulla nota IVA senza conoscere la storia concorsuale del cliente rischia di applicare il regime sbagliato.


Errore n. 4 — Sbagliare l’importo della nota

L’errore

Un fornitore di materie prime emette una nota di variazione per tutte le fatture aperte verso il cliente in concordato, comprese quelle relative a forniture eseguite dopo il deposito della domanda e autorizzate per la prosecuzione dell’attività. Due anni dopo, quando il concordato paga il 31% ai chirografari, non emette alcuna variazione in aumento: “tanto l’IVA l’avevo già versata una volta”.

Perché è un errore

La nota di variazione per mancato pagamento riguarda i corrispettivi di operazioni anteriori all’apertura della procedura, cioè i crediti concorsuali soggetti alla falcidia concordataria. I crediti sorti in occasione o in funzione della procedura, che il CCII qualifica come prededucibili (art. 6), devono essere pagati regolarmente e per intero: non sono “persi” per effetto del concordato e non giustificano la variazione ex comma 3-bis.

Sul secondo fronte, l’art. 26, comma 5-bis, stabilisce che se, successivamente agli eventi indicati dal comma 3-bis, il corrispettivo è pagato in tutto o in parte, si applica la regola della variazione in aumento: il creditore che incassa deve emettere una nota in aumento per l’IVA relativa alla parte riscossa e riversarla all’Erario. In parallelo, il cessionario sottoposto a procedura concorsuale è esonerato dall’obbligo di registrare la variazione in diminuzione ricevuta, secondo quanto previsto dal comma 5 come riformato nel 2021.

Le conseguenze

Nel primo caso, la variazione sulle forniture prededucibili è indebita, con recupero dell’imposta e sanzioni. Nel secondo, l’omessa variazione in aumento equivale a un omesso versamento dell’IVA sulla parte incassata, che emergerà facilmente dal confronto tra i pagamenti eseguiti dal commissario o dal liquidatore e le scritture del creditore.

Cosa fare invece

Separare con precisione i crediti concorsuali da quelli prededucibili, emettere la nota solo sui primi e predisporre fin dall’inizio un sistema di monitoraggio dei riparti che faccia scattare la variazione in aumento a ogni incasso. Il quadro va costruito una volta sola, all’inizio, e aggiornato a ogni pagamento ricevuto in esecuzione del piano.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nel concordato in continuità i pagamenti ai creditori possono essere distribuiti nel tempo e provenire in parte dai flussi dell’attività proseguita. Il creditore che ha anche un rapporto commerciale in corso con l’impresa in concordato deve distinguere, nei bonifici che riceve, ciò che paga le forniture nuove da ciò che attua il piano sui crediti vecchi: solo la seconda parte genera la variazione in aumento. Imputare male un pagamento significa sbagliare l’IVA due volte.

Il lato del debitore e quello del commissario

Capire che cosa accade dall’altra parte aiuta a non sbagliare i numeri. Nel concordato preventivo il debitore deposita, insieme alla domanda, l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti; il commissario giudiziale verifica quell’elenco, redige la propria relazione e comunica ai creditori la proposta e la data del voto. Se l’importo indicato per il fornitore non corrisponde alle sue scritture, è il momento di segnalarlo al commissario, documentando fatture e pagamenti.

Questo controllo non è solo una questione di voto: l’importo riconosciuto nella procedura è quello su cui verranno calcolati i pagamenti concordatari e, quindi, le future variazioni in aumento. Un credito indicato in misura inferiore al reale riduce i pagamenti spettanti e crea una discrasia permanente con la nota di variazione emessa sul totale. Riallineare i dati all’inizio costa poco; farlo dopo i riparti è molto più complicato.

C’è poi il tema dell’IVA di rivalsa. Nella proposta concordataria il credito del fornitore è normalmente indicato al lordo dell’IVA addebitata in fattura, e la percentuale promessa si applica su quel totale. È per questo che, nelle simulazioni, la variazione in aumento si calcola scorporando l’imposta dalla somma incassata: ogni euro pagato dal concordato contiene una quota di IVA che il fornitore deve riversare.


Errore n. 5 — Confondere il concordato preventivo con accordi, transazioni e composizione negoziata

L’errore

Il cliente avvia una composizione negoziata della crisi e, con l’aiuto dell’esperto, propone ai fornitori uno stralcio del 40%. Un fornitore accetta, firma l’accordo e, ritenendo che “è come un concordato”, emette la nota di variazione invocando il comma 3-bis. Un altro fornitore, che invece ha ricevuto il pagamento parziale in un concordato omologato, applica il limite di un anno previsto per gli accordi tra le parti e conclude di non poter più emettere la nota.

Perché è un errore

L’art. 26 tiene distinte situazioni che nel linguaggio comune si somigliano:

  • il comma 3 riguarda la variazione conseguente a un accordo sopravvenuto tra le parti: è ammessa solo entro un anno dall’operazione;
  • il comma 3-bis, lettera a), riguarda il debitore assoggettato a procedura concorsuale (con il concordato preventivo dal decreto di apertura);
  • il comma 3-bis, lettera b), riguarda gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati e i piani attestati pubblicati nel registro delle imprese, con il dies a quo nell’omologa o nella pubblicazione (oggi da leggere con i rinvii agli istituti corrispondenti del CCII).

La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del CCII, è un percorso stragiudiziale e riservato: non è una procedura concorsuale e non compare tra i presupposti del comma 3-bis. Un accordo di stralcio firmato in quella sede, salvo che confluisca in uno strumento previsto dalla norma (ad esempio un accordo di ristrutturazione omologato), resta un accordo tra le parti.

Sul fronte opposto, la Cassazione ha chiarito che la riduzione del credito che deriva da uno strumento concorsuale non va confusa con l’accordo privato: Cass., Sez. V, ord. 29 agosto 2024, n. 23312, ha affermato che l’accordo di ristrutturazione dei debiti, pur avendo una base negoziale, ha natura concorsuale, sicché la rettifica che ne discende non soggiace al termine annuale previsto dal comma 3 per gli accordi tra le parti. A maggior ragione, la falcidia di un concordato preventivo omologato non è un “accordo sopravvenuto”.

Le conseguenze

Chi applica il comma 3-bis a un accordo raggiunto in composizione negoziata emette una nota senza presupposto, con il rischio di vedersi contestare la detrazione. Chi applica il limite annuale al concordato rinuncia a un recupero che gli spettava. In entrambi i casi l’errore nasce dallo stesso punto: non aver qualificato correttamente lo strumento usato dal debitore.

Cosa fare invece

Prima di emettere qualsiasi nota, qualificare con esattezza lo strumento di regolazione della crisi scelto dal cliente e verificarne lo stato: composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, piano attestato, concordato semplificato, concordato preventivo. Qui la conoscenza diretta degli strumenti fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce dall’interno la composizione negoziata e il passaggio da questa agli strumenti concorsuali, che è proprio il punto in cui il diritto alla nota di variazione nasce o non nasce. Se un accordo in composizione negoziata è in discussione, il fornitore può valutare con l’assistenza legale la sua forma, sapendo fin dall’inizio quali conseguenze IVA avrà ciascuna soluzione.

Il dettaglio che pochi conoscono

Quando la composizione negoziata non riesce, l’imprenditore può chiedere il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII). Si tratta di uno strumento con caratteristiche proprie (niente voto dei creditori, omologazione diretta del tribunale) e il suo inquadramento ai fini del comma 3-bis va verificato caso per caso, anche alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. È uno di quei punti in cui è prudente non procedere per analogia.

Una precisazione sul concordato semplificato e sugli accordi

Il quadro degli strumenti si è arricchito con il Codice e con i suoi correttivi, fino al D.Lgs. 136/2024, che ha ritoccato diversi passaggi della composizione negoziata, degli accordi e del concordato. Per il fornitore la domanda da porsi è sempre la stessa: lo strumento scelto dal cliente rientra in una delle ipotesi del comma 3-bis? Se la risposta è sì, si individua il relativo dies a quo; se la risposta è no, si torna alle regole generali dell’art. 26, compreso il limite annuale per gli accordi tra le parti. Il punto che sfugge quasi sempre è che lo stesso debitore, nell’arco di pochi mesi, può passare da uno strumento all’altro, e che ogni passaggio va riesaminato ai fini IVA: un fornitore che ha correttamente rinunciato alla nota durante la composizione negoziata può acquisirne il diritto il giorno in cui il cliente viene ammesso al concordato.


Errore n. 6 — Pensare che recuperare l’IVA basti

L’errore

Il fornitore emette correttamente la nota, recupera l’IVA e considera chiusa la pratica. Non controlla se il proprio credito sia stato inserito nell’elenco dei creditori con l’importo giusto, non partecipa al voto, non valuta se il piano lo collochi in una classe penalizzante, non verifica a distanza di tempo se i pagamenti promessi arrivano davvero.

Perché è un errore

La nota di variazione recupera solo l’imposta. L’imponibile resta un credito verso l’impresa in concordato, soggetto alla falcidia ma tutelato dalle regole del CCII: il voto (artt. 107-109), la possibilità di opporsi all’omologazione (art. 48), il giudizio sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, la vigilanza del commissario giudiziale sull’esecuzione (art. 118) e, se il debitore non adempie, la risoluzione del concordato (art. 119), che ciascun creditore può chiedere entro un anno dalla scadenza fissata per l’ultimo adempimento previsto.

Ai sensi dell’art. 117 CCII, il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda: chi non partecipa subisce comunque la falcidia approvata dagli altri.

Le conseguenze

Il creditore passivo rischia di perdere, oltre all’imponibile già falcidiato, anche le leve per ottenere il pagamento della percentuale promessa. Se il piano non viene eseguito e nessuno chiede la risoluzione nei termini, la possibilità di ottenerla si chiude. Sul fronte tributario, invece, l’eventuale risoluzione o la successiva apertura della liquidazione giudiziale non annullano retroattivamente il diritto alla nota già legittimamente emessa, ma richiedono di riesaminare la posizione alla luce di ciò che si incasserà davvero.

Cosa fare invece

Gestire la posizione su due binari paralleli e coordinati: quello fiscale (nota, registrazione, variazioni in aumento) e quello concorsuale (verifica del credito, voto, eventuale opposizione all’omologazione, monitoraggio dell’esecuzione, risoluzione). I due binari si influenzano: l’importo su cui si emette la nota deve coincidere con il credito riconosciuto, e ogni pagamento ricevuto in esecuzione del piano ha un riflesso IVA.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il termine per chiedere la risoluzione del concordato non decorre dall’inadempimento che il creditore subisce, ma dalla scadenza fissata nel piano per l’ultimo adempimento. Chi attende passivamente, confidando che “prima o poi pagheranno”, rischia di arrivare oltre l’anno e di perdere uno strumento di pressione decisivo. Anche per i reclami e le impugnazioni previsti dal Codice occorre verificare con attenzione termini e regime applicabile, compresa l’eventuale operatività della sospensione feriale (che, dove si applica, va solo dal 1° al 31 agosto), senza dare nulla per scontato.

Le classi e il voto: perché riguardano anche l’IVA

Nel concordato preventivo i creditori possono essere suddivisi in classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici, e nel concordato in continuità aziendale la suddivisione in classi è obbligatoria. La classe in cui il fornitore viene collocato determina la percentuale che riceverà e i tempi del pagamento. Per il creditore questo ha un riflesso diretto anche sul piano fiscale: più la percentuale è alta e i pagamenti ravvicinati, più frequenti saranno le variazioni in aumento da gestire; più la percentuale è bassa, più consistente resterà, in via definitiva, l’IVA recuperata con la nota.

Il voto, dunque, non è un passaggio da delegare alla distrazione. Il creditore deve leggere la relazione del commissario, confrontare la proposta con lo scenario alternativo della liquidazione giudiziale e decidere consapevolmente. Se ritiene che la proposta lo tratti in modo ingiustificatamente deteriore, il Codice gli riconosce strumenti di contestazione nella fase di omologazione, da esercitare nei termini previsti. Chi resta inerte, ai sensi dell’art. 117 CCII, subisce comunque gli effetti del concordato omologato.


Gli errori in cifre

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati ipotetici, costruiti per mostrare quanto costa ciascun errore. Non descrivono casi reali.

Simulazione A — Nota emessa subito contro nota emessa a fine procedura

Ipotesi: fatture insolute per 63.480 € di imponibile + IVA 22% (13.965,60 €). Decreto di apertura del concordato del cliente: 17 aprile 2025. Termine per la dichiarazione IVA relativa al 2025: 30 aprile 2026. Il piano prevede il 18% ai chirografari, pagato in due rate: 9% a giugno 2027 e 9% a giugno 2028.

  • Creditore che agisce correttamente: emette la nota per 13.965,60 € di IVA a maggio 2025 e la detrae nella liquidazione del mese. A giugno 2027 incassa il 9% del credito complessivo (69.193,20 € compresa IVA × 9% = 6.227,39 €), di cui la quota IVA è 1.122,97 € (6.227,39 / 1,22 × 0,22): emette variazione in aumento per questo importo. Stessa operazione nel 2028. IVA netta recuperata in via definitiva: 13.965,60 − 2.245,94 = 11.719,66 €, cioè esattamente l’IVA sull’82% non pagato.
  • Creditore che aspetta la fine: attende l’ultima rata del 2028 per emettere la nota sul solo 82% non incassato. Ma il presupposto è sorto nel 2025: il termine per esercitare la detrazione era il 30 aprile 2026. La nota del 2028 è fuori termine. IVA recuperabile in modo sicuro: zero. Danno: 11.719,66 €, più l’eventuale contenzioso se la detrazione viene comunque esercitata e contestata.

Simulazione B — Data di apertura sbagliata a cavallo d’anno

Ipotesi: domanda di concordato con riserva depositata il 28 novembre 2025; il tribunale concede il termine; piano e proposta depositati a febbraio 2026; decreto di apertura il 23 marzo 2026. IVA su fatture insolute: 7.843,80 €.

  • Nota emessa a dicembre 2025 (dopo la domanda con riserva): il presupposto non esiste ancora. Se il concordato non si fosse mai aperto, la detrazione sarebbe indebita; anche così, la nota è stata emessa in anticipo rispetto al momento fissato dalla legge, con un’esposizione che sarebbe stato semplice evitare.
  • Nota emessa da aprile 2026 in poi: corretta. Termine ultimo: la dichiarazione IVA relativa al 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027.
  • Chi aspetta l’omologazione, arrivata ad esempio a giugno 2027: il termine collegato all’anno di apertura (30 aprile 2027) è già scaduto. Bastano pochi mesi di attesa sbagliata per trasformare un recupero certo in una perdita di 7.843,80 €.

Simulazione C — Fornitura prededucibile inclusa per errore e variazione in aumento omessa

Ipotesi: crediti anteriori all’apertura per 21.560 € + IVA (4.743,20 €); forniture successive autorizzate, prededucibili, per 9.870 € + IVA (2.171,40 €), di cui il commissario conferma il regolare pagamento entro sei mesi. Percentuale concordataria: 27%, pagata in un’unica soluzione.

  • Nota corretta: solo sui crediti anteriori, 4.743,20 € di IVA. Al pagamento del 27% sul credito anteriore (26.303,20 € × 27% = 7.101,86 €), variazione in aumento per la quota IVA: 7.101,86 / 1,22 × 0,22 = 1.280,66 €. IVA definitivamente recuperata: 3.462,54 €.
  • Nota errata: il creditore include anche la fornitura prededucibile (2.171,40 € di IVA in più) e non emette la variazione in aumento sul 27%. Detrazione indebita complessiva: 2.171,40 + 1.280,66 = 3.452,06 €, che in caso di controllo viene recuperata con interessi e sanzioni. Il paradosso: l’errore costa quasi quanto l’intero beneficio legittimo.

La mappa degli errori

Il punto che sfugge quasi sempre è che i sei errori non sono indipendenti: nascono tutti dalla mancata lettura congiunta della procedura concorsuale e della norma IVA. Chi conosce la data del decreto di apertura, lo strumento scelto dal debitore e la composizione del proprio credito evita contemporaneamente gli errori 1, 2, 3 e 5; chi imposta fin dall’inizio il monitoraggio dei pagamenti evita il 4 e il 6. La tabella riassume, per ciascun errore, il momento in cui si commette, ciò che si rischia e la possibilità concreta di rimediare.

Errore Quando si commette Conseguenza Rimedio possibile
1. Aspettare la fine del concordato Dopo il decreto di apertura IVA immobilizzata; rischio di scadenza del termine Sì, se il termine non è ancora scaduto
2. Lasciar scadere il termine Entro la dichiarazione dell’anno di apertura Detrazione non spettante, sanzioni se esercitata Parziale: solo verifiche su presupposti e regime applicabile
3. Contare dalla data sbagliata Alla domanda o all’omologazione Nota senza presupposto o tardiva Sì se anticipata (riemissione corretta); parziale se tardiva
4. Importo sbagliato All’emissione e ai riparti Detrazione indebita; omesso versamento IVA Sì, con correzione spontanea e ravvedimento
5. Qualificare male lo strumento Alla scelta della norma Nota indebita o recupero rinunciato Sì, se si interviene in tempo
6. Trascurare il credito nella procedura Voto, omologa, esecuzione Perdita delle leve di tutela, risoluzione preclusa Parziale: dipende dai termini processuali

La checklist preventiva

Prima di emettere la nota di variazione su fatture non pagate da un cliente in concordato preventivo, verifica che:

  • [ ] hai individuato la data esatta del decreto di apertura (art. 47 CCII) e non solo quella del deposito della domanda;
  • [ ] hai controllato se il concordato è stato aperto dal 26 maggio 2021 in poi, oppure se prosegue una procedura anteriore (consecuzione);
  • [ ] hai qualificato lo strumento: concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano attestato, concordato semplificato, composizione negoziata;
  • [ ] hai calcolato il termine ultimo: scadenza della dichiarazione IVA relativa all’anno del decreto di apertura;
  • [ ] hai separato i crediti anteriori all’apertura da quelli prededucibili;
  • [ ] hai verificato che l’importo della nota coincida con il credito risultante dalle tue scritture e da quanto comunicato al commissario giudiziale;
  • [ ] hai emesso la nota elettronica tramite SdI con il riferimento alle fatture originarie;
  • [ ] hai registrato la variazione e annotato la detrazione nella liquidazione corretta;
  • [ ] hai controllato l’inserimento del tuo credito nell’elenco dei creditori e la classe in cui il piano ti colloca;
  • [ ] hai deciso come votare e se esistono ragioni per opporti all’omologazione;
  • [ ] hai impostato un promemoria per ogni pagamento previsto dal piano, così da emettere tempestivamente la variazione in aumento;
  • [ ] hai annotato il termine per chiedere l’eventuale risoluzione del concordato (art. 119 CCII) se i pagamenti non arrivano.

Conserva questa lista con la documentazione della pratica: ogni casella non spuntata è un punto in cui si può perdere denaro.


E se l’errore l’ho già fatto?

Chi si accorge di aver sbagliato non deve né arrendersi né improvvisare. Le strade dipendono dall’errore commesso e, soprattutto, da quanto tempo è passato. È qui che molti compromettono la propria posizione una seconda volta: per paura di aver perso tutto, fanno mosse affrettate che aggravano il quadro.

Se la nota non è ancora stata emessa e il termine non è scaduto

È il caso più frequente e il più semplice. Se la dichiarazione IVA relativa all’anno del decreto di apertura non è ancora scaduta, si è ancora in tempo: la nota va emessa subito, per l’importo corretto, e la detrazione esercitata entro quel termine. L’aver aspettato qualche mese non pregiudica nulla.

Se il termine sembra scaduto

Prima di considerare chiusa la partita, occorre verificare tre elementi:

  1. Il regime applicabile. Se il concordato è stato aperto prima del 26 maggio 2021, o se è in consecuzione con una procedura anteriore fondata sulla stessa insolvenza, si applica la disciplina previgente: il diritto alla nota nasce dall’infruttuosità, non dall’apertura. In questo caso il termine potrebbe non essere mai iniziato a decorrere, oppure decorrere da un evento successivo (definitività dello stato passivo per la quota non ammessa, chiusura della procedura per la quota ammessa), come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con le risposte n. 234/2025 e n. 276/2025.
  2. La data effettiva del presupposto. Se il creditore ha preso come riferimento la domanda con riserva invece del decreto di apertura, il termine reale può essere più lungo di quanto creduto.
  3. La qualificazione dello strumento. Se si tratta di un accordo di ristrutturazione omologato o di un piano attestato, il dies a quo è l’omologa o la pubblicazione nel registro delle imprese, non l’apertura.

Se dopo queste verifiche il termine risulta davvero scaduto, la nota ex comma 3-bis non può più essere utilmente emessa. Resta da valutare, con un’analisi specifica, se esistano argomenti fondati sul diritto dell’Unione (Corte di Giustizia, 23 novembre 2017, C-246/16, Di Maura; 11 giugno 2020, C-146/19, SCT) per contestare un’applicazione dei termini che renda in pratica impossibile il recupero dell’IVA non incassata. È un terreno delicato, che va percorso solo dopo un’attenta ponderazione dei presupposti e dei rischi di contenzioso, senza alcuna certezza di esito.

Se la nota è stata emessa in anticipo o per un importo sbagliato

L’errore si corregge spontaneamente: con una variazione in aumento che neutralizza la parte indebita e, se la detrazione è già confluita in una liquidazione, con il ravvedimento operoso, che riduce le sanzioni in proporzione alla tempestività della correzione. Se la nota era stata emessa sulla domanda con riserva e poi il concordato si è effettivamente aperto, la soluzione più lineare è stornare la nota prematura e riemetterla con la data corretta, verificando insieme al commercialista le registrazioni.

Se la variazione in aumento non è stata emessa

Anche qui la via è la correzione spontanea: emissione della variazione in aumento per le somme incassate, versamento dell’IVA con interessi e ravvedimento operoso prima che l’omissione venga contestata. Ritardare la regolarizzazione aumenta soltanto il costo.

Se è arrivato un atto di accertamento

Se l’Agenzia delle Entrate ha già contestato la detrazione, i termini per impugnare l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria sono perentori, e su di essi opera la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. L’atto va esaminato subito: spesso la contestazione si fonda su una ricostruzione delle date concorsuali che, ricostruita sui provvedimenti del tribunale, può risultare diversa da quella ipotizzata dall’ufficio. Proprio in un contenzioso di questo tipo la Cassazione (ord. n. 23312/2024) ha dato ragione al contribuente, escludendo l’applicazione del termine annuale previsto per gli accordi tra le parti.

Se il credito nella procedura è stato trascurato

Il voto e l’opposizione all’omologazione hanno tempi propri e, una volta superati, non si recuperano. Restano però aperte la vigilanza sull’esecuzione del piano e la domanda di risoluzione del concordato per inadempimento (art. 119 CCII), da proporre entro un anno dalla scadenza fissata per l’ultimo adempimento. Per molti creditori distratti questa è la vera via d’uscita.

Il ruolo del commercialista e quello dell’avvocato

Quando l’errore è già stato commesso, la tentazione è affidarsi solo a chi tiene la contabilità o, al contrario, solo a un legale. L’esperienza insegna che nessuna delle due strade, da sola, è sufficiente. La correzione della nota e il ravvedimento sono operazioni contabili e fiscali; la ricostruzione delle date concorsuali, la qualificazione dello strumento e la difesa in un eventuale contenzioso sono questioni giuridiche. Le due valutazioni devono confluire in un’unica decisione: è inutile emettere una variazione correttiva se non si è prima chiarito quale fosse il presupposto giusto, ed è rischioso impostare una difesa senza aver verificato i numeri delle liquidazioni.

Un’ultima avvertenza riguarda la documentazione. Chi si accorge tardi dell’errore spesso non ha conservato copia dei provvedimenti del tribunale o delle comunicazioni del commissario. Prima di qualsiasi mossa conviene ricostruire il fascicolo: visura storica del cliente, decreto di apertura, relazione del commissario, eventuali provvedimenti di omologazione o risoluzione, estratti dei pagamenti ricevuti. Senza questi documenti ogni valutazione resta un’ipotesi.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Il mio cliente è in concordato da tre anni e non ho mai emesso la nota: ho perso l’IVA?”

Dipende da quando il concordato è stato aperto e con quale regime. Se l’apertura è avvenuta dopo il 26 maggio 2021 e la dichiarazione IVA dell’anno di apertura è scaduta, il recupero tramite nota ex comma 3-bis è in linea di principio precluso. Se invece il concordato è anteriore, o è confluito in una liquidazione giudiziale per la stessa insolvenza, potrebbe valere il regime dell’infruttuosità, con termini che decorrono da eventi successivi. Va verificato sui documenti, non a memoria.

“Ho emesso la nota appena il cliente ha depositato la domanda con riserva: devo preoccuparmi?”

La nota è stata emessa prima che il presupposto si verificasse. Se il concordato è stato poi aperto, l’esposizione è limitata e si sistema stornando e riemettendo la nota con la data corretta. Se la domanda non ha avuto seguito, occorre neutralizzare la variazione con una nota in aumento e valutare il ravvedimento.

“Il concordato mi ha pagato il 25%: devo restituire qualcosa?”

Sì, l’IVA relativa alla parte incassata. Il comma 5-bis dell’art. 26 impone la variazione in aumento per il corrispettivo pagato dopo l’evento che aveva giustificato la nota in diminuzione. Non si “restituisce” al cliente, ma si riversa all’Erario l’imposta corrispondente al 25% riscosso.

“Non ho insinuato il credito né partecipato al voto: posso emettere lo stesso la nota?”

Nel concordato preventivo non esiste un’insinuazione al passivo come nel fallimento: i crediti risultano dall’elenco del debitore e sono verificati dal commissario. Il presupposto della nota è l’assoggettamento del cliente alla procedura, non il voto. Diverso il caso della liquidazione giudiziale, dove l’omessa insinuazione ha posto problemi specifici, affrontati dalla Corte di Giustizia nella causa C-146/19 e dall’Agenzia con la risposta n. 181 del 7 aprile 2022.

“Il cliente ha chiuso un accordo di stralcio con me durante la composizione negoziata: vale come concordato?”

No. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale ai fini del comma 3-bis. L’accordo di stralcio resta, in linea generale, un accordo tra le parti, con il limite di un anno dall’operazione previsto dal comma 3. Le conseguenze cambiano se la crisi sfocia poi in un accordo di ristrutturazione omologato o in un concordato.

“Il concordato è stato risolto ed è stata aperta la liquidazione giudiziale: la nota già emessa resta valida?”

Una nota emessa correttamente sul presupposto dell’apertura del concordato non viene meno per il solo fatto che il concordato non riesce. Occorrerà però riesaminare la posizione, perché i successivi incassi in sede di liquidazione giudiziale generano variazioni in aumento e perché il principio di consecuzione può incidere sul regime applicabile nei casi a cavallo del 26 maggio 2021.


Gli errori davanti ai giudici

Le pronunce e i provvedimenti che seguono mostrano, ciascuno da un’angolazione diversa, che cosa accade a chi interpreta male i presupposti e i tempi della nota di variazione. I principi sono riformulati in parole nostre; per gli atti di prassi dell’Agenzia delle Entrate si tratta di orientamenti amministrativi, non vincolanti per il giudice ma decisivi per capire come l’Amministrazione si comporterà in sede di controllo.

Chi aspetta la fine della procedura

Corte di Giustizia UE, Sez. I, 23 novembre 2017, causa C-246/16 (Di Maura).
Principio: uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile IVA per mancato pagamento alla conclusione di una procedura concorsuale che può durare anche oltre dieci anni; basta una ragionevole probabilità che il credito non venga pagato.
Rilevanza: è la pronuncia da cui nasce il comma 3-bis introdotto nel 2021 e spiega perché oggi la nota si emette dall’apertura e non alla fine del concordato.

Corte di Cassazione, Sez. V, 11 settembre 2020, n. 18837.
Principio: nel regime previgente il presupposto della variazione per mancato pagamento era l’infruttuosità della procedura concorsuale, da accertare secondo le regole proprie di ciascuna procedura.
Rilevanza: resta il riferimento per i concordati aperti prima del 26 maggio 2021, per i quali emettere la nota “subito” sarebbe un errore uguale e contrario.

Corte di Cassazione, sentenza 16 novembre 2020, n. 25896.
Principio: letta alla luce della giurisprudenza europea sul mancato pagamento, la pronuncia ha riconosciuto al contribuente la possibilità di non vedersi addebitare l’IVA che, a causa della procedura concorsuale del cliente, non era stata incassata, anche in assenza della nota di variazione formalmente emessa.
Rilevanza: è un precedente da valutare con attenzione per chi, avendo mancato la nota, deve difendersi da un recupero; il suo perimetro va verificato sul caso concreto.

Chi confonde gli strumenti

Corte di Cassazione, Sez. V, ord. 29 agosto 2024, n. 23312.
Principio: l’accordo di ristrutturazione dei debiti, pur fondato su un’intesa negoziale, ha natura concorsuale; la rettifica IVA che ne deriva non è assimilabile a un accordo privato sopravvenuto e non soggiace al termine annuale del comma 3 dell’art. 26. Il presupposto è il piano omologato, non l’infruttuosità verso il singolo debitore.
Rilevanza: dimostra quanto sia costoso qualificare male lo strumento: l’Ufficio aveva negato il rimborso applicando il termine annuale ed è stato smentito, con condanna alle spese.

Corte di Cassazione, Sez. V, 9 dicembre 2021, n. 39182.
Principio: la variazione in diminuzione conseguente a un accordo sopravvenuto tra le parti è ammessa solo entro l’anno dall’operazione.
Rilevanza: è il rischio di chi tratta come “accordo” uno stralcio concordato fuori da uno strumento concorsuale, ad esempio in composizione negoziata: il termine annuale si applica rigorosamente.

Chi trascura il proprio credito nella procedura

Corte di Giustizia UE, 11 giugno 2020, causa C-146/19 (SCT).
Principio: non è conforme al diritto dell’Unione negare la riduzione dell’IVA su un credito irrecuperabile soltanto perché il creditore non lo ha insinuato nella procedura, se dimostra che comunque non lo avrebbe recuperato; resta però legittimo pretendere una diligenza ragionevole del creditore.
Rilevanza: ricorda che la partecipazione alla procedura conta, ma che la sua omissione non può tradursi automaticamente nella perdita dell’IVA.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 181 del 7 aprile 2022.
Principio: l’Amministrazione si è occupata della nota di variazione in caso di omessa insinuazione al passivo fallimentare, tenendo conto dell’orientamento europeo.
Rilevanza: è la conferma che il comportamento del creditore dentro la procedura ha riflessi diretti sul diritto alla nota.

Chi conta dalla data sbagliata o ignora la consecuzione

Corte di Cassazione, 11 giugno 2019, n. 15724.
Principio: quando più procedure concorsuali si succedono sulla base della stessa crisi, vanno considerate in modo unitario (principio di consecuzione).
Rilevanza: è il fondamento su cui l’Agenzia applica il regime ante-2021 ai concordati sfociati in liquidazione giudiziale: chi non conosce la storia concorsuale del cliente rischia di applicare il regime sbagliato.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 234/2025.
Principio: in presenza di consecuzione tra procedure fondate sullo stesso stato di insolvenza, si guarda alla data della prima procedura per stabilire se si applichi il nuovo o il vecchio regime della nota di variazione.
Rilevanza: chiarisce che la data del decreto di apertura “più recente” non basta a fissare il regime.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 276 del 3 novembre 2025.
Principio: per un concordato preventivo seguito da liquidazione giudiziale soggetto al regime previgente, la nota per la quota di credito non ammessa al passivo può essere emessa dalla definitività del decreto che rende esecutivo lo stato passivo; per la quota ammessa, solo dopo la conclusione infruttuosa della procedura.
Rilevanza: è il caso tipico in cui chi emette la nota troppo presto, credendo di applicare il comma 3-bis, emette una variazione senza presupposto.

Chi sbaglia i tempi della detrazione

Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021.
Principio: il documento illustra la nuova disciplina introdotta dal D.L. 73/2021, con il diritto alla nota dalla data di assoggettamento alla procedura e l’obbligo di variazione in aumento in caso di successivo incasso, collegando la detrazione ai termini dell’art. 19.
Rilevanza: è il riferimento con cui l’Amministrazione verifica se la nota sia stata emessa e detratta nei tempi.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il nostro lavoro su questo tema ha un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando qualcosa è già andato storto, verificare con rigore quali strade restano aperte.

  1. Ricostruiamo la storia concorsuale del cliente insolvente: acquisiamo visure, decreto di apertura, eventuali provvedimenti precedenti, e fissiamo la data esatta del presupposto della nota.
  2. Qualifichiamo lo strumento di regolazione della crisi (concordato preventivo, semplificato, accordo di ristrutturazione, piano attestato, composizione negoziata) e indichiamo quale comma dell’art. 26 si applica.
  3. Verifichiamo il regime temporale: apertura prima o dopo il 26 maggio 2021, consecuzione con procedure precedenti, effetti sul momento in cui la nota può essere emessa.
  4. Calcoliamo il termine ultimo per emettere la nota e detrarre l’IVA, coordinandoci con il commercialista dello staff per le registrazioni e la liquidazione.
  5. Separiamo i crediti concorsuali da quelli prededucibili confrontando fatture, date delle forniture e autorizzazioni, così che la nota riguardi solo gli importi corretti.
  6. Esaminiamo proposta e piano concordatario, la classe in cui sei collocato e la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, per decidere voto ed eventuale opposizione all’omologazione.
  7. Impostiamo il monitoraggio dell’esecuzione del piano, così che ogni pagamento ricevuto generi tempestivamente la variazione in aumento e ogni inadempimento sia rilevato in tempo per la domanda di risoluzione.
  8. Quando il termine sembra scaduto, verifichiamo se lo sia davvero: rileggiamo date, regime applicabile e qualificazione dello strumento, e valutiamo se esistano argomenti fondati anche sul diritto dell’Unione.
  9. Quando una nota è stata emessa in modo errato, predisponiamo la correzione spontanea e, con il commercialista, il ravvedimento più adatto.
  10. Quando arriva un atto di accertamento, costruiamo la difesa davanti alla Corte di giustizia tributaria, fondandola sulla ricostruzione documentale delle date concorsuali.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi conosce dall’interno composizione negoziata e strumenti concorsuali sa leggere il momento esatto in cui il cliente del fornitore entra in una procedura, ed è da quel momento che dipende il diritto alla nota di variazione. La qualifica di cassazionista garantisce poi la continuità della strategia: se la detrazione viene contestata, la stessa linea difensiva impostata nell’analisi iniziale può essere sostenuta fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambi di difensore e senza dispersione del lavoro svolto.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la parte concorsuale e quella IVA vengono analizzate insieme, perché è proprio nella frattura tra le due che nascono gli errori descritti in questa guida.


In conclusione

Il creditore può recuperare l’IVA sulle fatture non pagate da un’azienda in concordato preventivo, e oggi può farlo molto prima che in passato: dal decreto di apertura, entro il termine collegato alla dichiarazione IVA di quell’anno, con l’obbligo di riversare l’imposta sulle somme che incasserà in seguito. Ma ogni passaggio di questa frase nasconde una data, una qualificazione o un calcolo che, sbagliati, trasformano un diritto in una perdita.

È una materia in cui la crisi d’impresa e il diritto tributario non si possono separare. Per questo lo Studio Monardo la tratta come propria: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo consente di leggere con precisione i passaggi del concordato da cui nasce il diritto alla nota, mentre il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario assicura che la parte fiscale venga gestita in parallelo, con lo stesso rigore, e la qualifica di cassazionista garantisce continuità fino all’ultimo grado se la questione arriva in giudizio.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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