Un cliente importante deposita domanda di concordato preventivo. In amministrazione arriva la comunicazione del commissario giudiziale, e a quel punto in bilancio c’è una fattura aperta che non vale più quello che c’è scritto sopra. La domanda è sempre la stessa: quanto si svaluta, quando, e quanta parte della svalutazione il fisco riconosce?
Non esiste una risposta valida per tutti: la svalutazione di un credito verso un cliente in concordato dipende da chi sei tu, creditore, prima ancora che dal piano del tuo debitore. Una società che redige il bilancio ordinario applica il costo ammortizzato e l’OIC 15 in modo pieno. Una piccola impresa in bilancio abbreviato può tenere il credito al valore di presumibile realizzo, senza attualizzare. Un’impresa individuale in contabilità semplificata guarda soprattutto al momento in cui la perdita diventa deducibile. Chi ha un privilegio o un’ipoteca svaluta meno, e a volte non svaluta affatto. Chi continua a fornire il cliente in continuità aziendale deve tenere separati due crediti: quello vecchio, soggetto alla falcidia, e quello nuovo, che può essere prededucibile.
Alcuni esempi rapidi. Sullo stesso credito di 48.730 €, con un piano che offre il 22% ai chirografari, il fornitore chirografario svaluta circa il 78%. Il creditore con privilegio pieno, se il piano lo paga per intero, non svaluta nulla. Il fornitore che ha anche un credito sorto dopo l’apertura della procedura svaluta solo la parte anteriore.
In questa guida trovi cinque profili:
- la società in bilancio ordinario (OIC 15 pieno);
- la piccola e micro impresa in bilancio abbreviato;
- l’impresa individuale e la società di persone;
- il creditore privilegiato, ipotecario o garantito;
- il fornitore che continua il rapporto con un cliente in concordato in continuità.
Perché affrontiamo questa materia con cognizione di causa? Il tema sta all’incrocio fra crisi d’impresa e diritto tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce da vicino come nascono e si sviluppano i piani di risanamento che poi decidono quanto vale il tuo credito. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due competenze necessarie per leggere un piano concordatario e trasformarlo in una svalutazione corretta e difendibile davanti all’Agenzia delle Entrate.
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Le regole che valgono per tutti i creditori
Prima di entrare nei profili conviene fissare una volta per tutte la base normativa. Le sezioni successive rimandano qui.
Il piano civilistico: art. 2426 c.c. e OIC 15
L’art. 2426, n. 8, c.c. stabilisce che i crediti si iscrivono secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. L’OIC 15 è il principio contabile nazionale che declina questa regola. Il credito va rettificato tramite un fondo svalutazione quando esiste la probabilità che il debitore non paghi, in tutto o in parte, quanto dovuto. La stima deve considerare:
- le perdite già manifestatesi;
- le perdite non ancora manifestatesi ma ragionevolmente prevedibili;
- le garanzie che assistono il credito (reali, personali, assicurative);
- le condizioni economiche del settore e del Paese del debitore.
Per i crediti di importo significativo la valutazione è analitica, posizione per posizione. Per i crediti minori può essere collettiva, per classi omogenee di rischio. Un credito verso un cliente in concordato preventivo è quasi sempre una posizione da valutare analiticamente, perché l’evento (la procedura) riguarda quel debitore specifico.
Il concordato preventivo nel Codice della crisi
Dal 15 luglio 2022 il concordato preventivo è disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), più volte corretto. L’ultimo intervento di sistema è il D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo-ter), in vigore dal 28 settembre 2024. Per chi valuta un credito contano alcuni passaggi:
| Momento della procedura | Norma CCII | Cosa significa per il creditore |
|---|---|---|
| Domanda con riserva (concordato “in bianco”) | art. 44 | Il debitore ottiene un termine per presentare piano e proposta; il credito è a rischio, ma il contenuto del piano non è ancora noto |
| Decreto di apertura del concordato | art. 47 | La procedura si apre formalmente; si nomina il commissario giudiziale; è il momento rilevante per il fisco |
| Proposta, classi e voto | artt. 85 ss., 107-109 | Il creditore conosce la percentuale offerta e vota |
| Omologazione | art. 112 | Il tribunale omologa; la proposta diventa vincolante |
| Effetti dell’omologa | art. 117 | Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori; restano salvi i diritti verso coobbligati e fideiussori |
Il decreto di apertura (art. 47 CCII) è lo snodo da cui partono gli effetti fiscali; l’omologazione (art. 117 CCII) è lo snodo da cui la parte falcidiata del credito si considera estinta. Tra i due momenti il credito esiste ancora per intero sul piano giuridico, ma va valutato al valore che si prevede di incassare.
Il piano fiscale: art. 101, comma 5, TUIR
Le perdite su crediti sono deducibili, di regola, solo se risultano da elementi certi e precisi. L’art. 101, comma 5, TUIR prevede però che tali elementi sussistano comunque quando il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale. Per il concordato preventivo il debitore si considera assoggettato dalla data del decreto di ammissione alla procedura. Il TUIR conserva ancora la terminologia della vecchia legge fallimentare. Nel sistema del CCII l’equivalente funzionale è il decreto di apertura ex art. 47 CCII.
Il comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. 147/2015, consente di dedurre la perdita anche in un esercizio successivo a quello di apertura. La condizione è che la perdita sia imputata a conto economico in quell’esercizio e che non si superi il periodo d’imposta in cui il credito andava cancellato dal bilancio secondo i principi contabili.
Due precisazioni:
- la legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023, art. 9) prevede l’allineamento delle norme fiscali a tutti gli istituti del CCII. A ottobre 2026, per quanto è stato possibile verificare, il testo dell’art. 101, comma 5, non risulta ancora riscritto in questo senso;
- l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 179/2025, ha manifestato dubbi sull’applicabilità dell’automatismo al concordato semplificato. Per il concordato preventivo “ordinario” il problema non si pone.
Svalutazione e perdita non sono la stessa cosa
Questo è il punto che genera più errori. La svalutazione è una stima: riduce il valore del credito tramite un fondo, ma il credito resta in bilancio. Fiscalmente, la svalutazione è deducibile solo nei limiti dell’art. 106 TUIR: lo 0,5% annuo del valore nominale dei crediti commerciali, fino a un fondo pari al 5%. La perdita è invece la riduzione definitiva del credito. Per i debitori in procedura concorsuale la perdita è deducibile senza dover dimostrare elementi certi e precisi.
Per un credito verso un cliente in concordato, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 26/E del 1° agosto 2013) ha chiarito un principio importante. Dopo l’apertura della procedura, la quota del credito che il creditore iscrive a conto economico come perdita presunta può essere dedotta secondo il principio di derivazione dal bilancio, purché la stima sia documentata: piano di concordato, relazione del commissario, garanzie.
| Voce | Natura | Deducibilità |
|---|---|---|
| Svalutazione generica (fondo rischi su crediti in bonis) | Stima | Art. 106 TUIR: 0,5% annuo, tetto 5% |
| Svalutazione analitica di un credito verso cliente non in procedura | Stima | Art. 106 TUIR; eccedenza ripresa a tassazione |
| Perdita su credito verso cliente in concordato (dopo il decreto di apertura) | Perdita presunta ex lege | Art. 101, c. 5 e 5-bis TUIR: deducibile per l’importo imputato a conto economico, entro il periodo di cancellazione |
| Perdita per falcidia definitiva dopo l’omologa | Perdita definitiva | Deducibile; l’omologa segna il limite temporale |
L’IVA: la nota di variazione
Il credito comprende di solito anche l’IVA addebitata. L’art. 26, comma 3-bis, D.P.R. 633/1972, nella versione introdotta dal D.L. 73/2021, consente di emettere la nota di variazione in diminuzione già dalla data in cui il cessionario è assoggettato alla procedura concorsuale, senza attendere la fine del concordato. Per il concordato preventivo la data rilevante è quella del decreto di ammissione, oggi decreto di apertura. In questo modo il creditore recupera l’IVA senza aspettare la conclusione della procedura. La quota IVA del credito, una volta recuperata, non va svalutata come perdita.
Il problema dei fatti successivi alla chiusura
L’OIC 29 disciplina i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Se il cliente deposita domanda di concordato a febbraio e il bilancio chiude al 31 dicembre, il deposito, di regola, rivela una situazione di difficoltà che esisteva già alla data di chiusura. In questo caso va recepito nella valutazione del credito al 31 dicembre. Sul piano fiscale, invece, l’automatismo dell’art. 101 parte solo dal decreto di apertura: nell’esercizio chiuso prima di quel decreto la svalutazione si deduce secondo l’art. 106 TUIR e l’eccedenza si riprende a tassazione.
Regola d’oro comune a tutti: civilisticamente si svaluta quando la perdita è probabile; fiscalmente si deduce come perdita solo dal decreto di apertura in poi. Questa differenza temporale genera fiscalità differita attiva (imposte anticipate, OIC 25), che va rilevata quando sussiste la ragionevole certezza del recupero.
Come si documenta la stima: il fascicolo di valutazione
Qualunque sia il tuo profilo, il fisco e il revisore chiedono la stessa cosa: dimostrare come sei arrivato al numero. La circolare 26/E del 2013 parla espressamente di un “processo valutativo” documentato. In concreto, il fascicolo di valutazione di un credito verso un cliente in concordato dovrebbe contenere almeno questi elementi:
| Documento | Da dove si ottiene | A cosa serve |
|---|---|---|
| Decreto di apertura ex art. 47 CCII | Registro delle imprese, comunicazione del commissario | Fissa la data da cui scatta la deducibilità automatica e la nota di variazione IVA |
| Comunicazione del commissario ai creditori | PEC del commissario giudiziale | Conferma l’importo del credito riconosciuto e le date del voto |
| Proposta e piano di concordato | Fascicolo della procedura, su richiesta al commissario | Indica percentuale, tempi e classi |
| Attestazione del professionista indipendente | Allegata al piano | Conferma veridicità dei dati e fattibilità del piano |
| Relazione del commissario ex art. 105 CCII | Depositata prima del voto | Valuta in modo indipendente la convenienza e i rischi del piano |
| Perizie sui beni in garanzia | Allegate al piano | Base per calcolare la capienza delle prelazioni |
| Contratti, ordini, DDT, fatture | Archivio interno | Dimostrano la data di nascita del credito (anteriore o posteriore) |
| Calcolo del valore recuperabile | Redatto dal creditore o dai suoi consulenti | Collega i documenti al numero iscritto in bilancio |
Il fascicolo va chiuso prima dell’approvazione del bilancio e conservato per tutto il periodo di accertamento. Se nel frattempo arrivano relazioni periodiche del commissario o notizie sull’esecuzione del piano, vanno aggiunte: servono a giustificare gli aggiornamenti della stima negli esercizi successivi.
Le scritture contabili, in sintesi
Il meccanismo contabile è lo stesso per tutti i profili in contabilità ordinaria; cambiano solo gli importi.
- Nota di variazione IVA: si storna l’IVA dal credito verso il cliente e la si rileva a credito verso l’Erario. Il credito verso il cliente si riduce al solo imponibile.
- Svalutazione: si rileva un costo a conto economico (voce B.10.d dello schema di bilancio, “svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante”) in contropartita al fondo svalutazione crediti, che rettifica l’attivo.
- Incasso del riparto concordatario: si chiude il credito per l’importo incassato e si utilizza il fondo per la differenza.
- Cancellazione definitiva: quando la parte falcidiata si estingue, il credito residuo e il fondo si compensano. Se il fondo era insufficiente, la differenza è una perdita su crediti. Se era eccedente, l’esubero è un provento.
La svalutazione non cancella il credito: lo rettifica. Il credito resta iscritto per il valore nominale, con il fondo in diminuzione, finché la procedura non ne determina l’estinzione o l’incasso. In nota integrativa le società in bilancio ordinario devono illustrare i criteri seguiti e le movimentazioni del fondo.
Se sei una società in bilancio ordinario: OIC 15 senza scorciatoie
La tua situazione
Sei una S.r.l. o una S.p.A. che ha superato le soglie del bilancio abbreviato. Hai un collegio sindacale o un revisore che guarderà con attenzione la valutazione dei crediti. Un cliente da cui attendi 186.420 € ha depositato domanda di concordato e il tuo bilancio deve essere approvato entro aprile.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te il credito è iscritto al costo ammortizzato e la svalutazione deve riflettere il valore attuale dei flussi che realisticamente incasserai, non solo la percentuale nominale del piano. Se il piano promette il 30% ai chirografari pagabile in tre anni, il valore recuperabile oggi è inferiore al 30%, perché bisogna considerare il tempo.
In pratica, l’OIC 15 ti chiede tre operazioni:
- stimare i flussi attesi: percentuale di soddisfazione indicata nella proposta, corretta in base alla relazione del commissario giudiziale e alla fattibilità del piano;
- collocarli nel tempo: le date di pagamento previste dal piano;
- attualizzarli al tasso di interesse effettivo originario del credito. Per i crediti commerciali a breve termine senza interessi l’effetto dell’attualizzazione originaria è spesso irrilevante, ma la riduzione di valore va calcolata considerando i tempi del concordato.
L’OIC 15 consente di non applicare il costo ammortizzato quando gli effetti sono irrilevanti, ad esempio per crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi. Il credito verso un cliente in concordato, però, ha perso proprio questa caratteristica: i tempi del piano lo trasformano di fatto in un incasso a medio termine. Il revisore si aspetta di vedere il ragionamento sui tempi documentato in nota integrativa.
I numeri
Ipotesi: credito nominale 186.420 €, di cui IVA 33.616 € (aliquota 22%) e imponibile 152.804 €.
- Nota di variazione IVA: dopo il decreto di apertura emetti nota di variazione per 33.616 €. Il credito “commerciale” da valutare si riduce all’imponibile, 152.804 €.
- Proposta concordataria: 28% ai chirografari, pagamento in due rate al 18° e al 36° mese dall’omologa (prevista entro 8 mesi).
- Flussi attesi: 152.804 × 28% = 42.785 €, metà a circa 26 mesi e metà a circa 44 mesi dalla chiusura del bilancio.
- Attualizzazione (tasso ipotetico del 4% annuo): 21.392 € attualizzati a 26 mesi ≈ 19.630 €; 21.392 € a 44 mesi ≈ 18.380 €. Valore recuperabile ≈ 38.010 €.
- Svalutazione da rilevare: 152.804 − 38.010 = 114.794 €.
Fiscalmente, se il decreto di apertura è intervenuto nell’esercizio, la perdita presunta imputata a conto economico è deducibile ex art. 101, comma 5 e 5-bis, TUIR per l’importo documentato.
I rischi specifici
Il rischio principale è sovrastimare il recupero affidandosi alla percentuale “di facciata” della proposta, senza leggere la relazione del commissario. Le percentuali promesse nei concordati non sempre vengono rispettate. Il revisore e, in caso di verifica, l’Agenzia delle Entrate guarderanno se la tua stima è coerente con i documenti della procedura.
Il rischio opposto è svalutare tutto al 100% “per prudenza”. Fiscalmente, una perdita superiore a quella documentabile può essere contestata. Civilisticamente, un bilancio che azzera crediti con un recupero ragionevolmente atteso non rappresenta in modo corretto la situazione patrimoniale.
Un terzo rischio è dimenticare la fiscalità differita: se la svalutazione è avvenuta in un esercizio anteriore al decreto di apertura e l’eccedenza è stata ripresa a tassazione, nell’esercizio del decreto quella ripresa va “liberata” tramite variazione in diminuzione.
Le mosse giuste
- Acquisisci subito i documenti della procedura: decreto di apertura, proposta, piano, relazione del commissario ex art. 105 CCII. Sono la base documentale della tua stima.
- Separa IVA e imponibile ed emetti la nota di variazione nei termini.
- Costruisci una scheda di valutazione con flussi, tempi, tasso e motivazione: diventa l’allegato che difende la deduzione.
- Coordina la valutazione con il revisore prima della chiusura del progetto di bilancio, non dopo.
- Valuta il voto: il tuo voto sulla proposta incide sulla probabilità che il piano venga omologato, e quindi sul valore del tuo credito.
Giurisprudenza dedicata
La Cass., sez. V, 26 febbraio 2020, n. 5183 ricorda che, fuori dalle procedure concorsuali, la perdita su crediti è deducibile solo se il contribuente allega e documenta elementi certi e precisi. Per contrasto, chiarisce perché la società con un cliente in concordato si trova in una posizione più favorevole: dopo il decreto di apertura quella prova la fornisce la legge. Per l’esercizio che precede il decreto, invece, vale ancora la regola ordinaria.
Se sei una piccola o micro impresa in bilancio abbreviato
La tua situazione
Sei una S.r.l. con pochi dipendenti, redigi il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) o come micro-impresa (art. 2435-ter c.c.). Il cliente in concordato vale per te una quota importante del fatturato, e la perdita può fare la differenza tra un esercizio in utile e uno in perdita.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione c’è una semplificazione rilevante: puoi iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo, senza applicare il costo ammortizzato. È una facoltà concessa dall’art. 2435-bis, comma 7-bis, c.c., e vale anche per le micro-imprese. In pratica non devi attualizzare i flussi del piano concordatario. Devi però stimare con serietà quanto incasserai.
La semplificazione riguarda il metodo, non la sostanza: anche tu devi svalutare il credito se il recupero è improbabile. L’OIC 15 si applica anche alle piccole imprese per la valutazione del rischio di inesigibilità.
Dal punto di vista fiscale la tua posizione è identica a quella della società in bilancio ordinario: la perdita diventa deducibile dal decreto di apertura (art. 101, comma 5, TUIR) e può essere dedotta anche negli esercizi successivi, nel limite dell’esercizio di cancellazione (comma 5-bis).
I numeri
Ipotesi: credito di 27.330 € (imponibile 22.402 €, IVA 4.928 €). Proposta concordataria: 15% ai chirografari.
- Nota di variazione IVA: 4.928 €.
- Valore di presumibile realizzo dell’imponibile: 22.402 × 15% = 3.360 €.
- Svalutazione: 22.402 − 3.360 = 19.042 €.
Se la relazione del commissario segnala rischi di inadempimento del piano, puoi prudentemente abbattere ulteriormente la stima di recupero, ad esempio al 10% (2.240 €), con svalutazione di 20.162 €. La differenza va motivata.
Se il cliente ha depositato solo domanda con riserva e l’esercizio si chiude prima del decreto di apertura, la svalutazione civilistica si fa comunque. Fiscalmente, però, deduci solo nei limiti dello 0,5% dell’art. 106 TUIR. Su 22.402 € sono 112 € se non hai già raggiunto il tetto del 5% del fondo. Il resto si riprende a tassazione e si recupera nell’esercizio del decreto di apertura.
I rischi specifici
Per te il rischio più frequente è non svalutare affatto per non chiudere in perdita, rinviando il problema all’anno successivo. È un errore civilistico (bilancio non veritiero) che può avere conseguenze anche sulla responsabilità degli amministratori. Fiscalmente non conviene neppure, perché il comma 5-bis non consente di scegliere l’esercizio liberamente oltre il limite della cancellazione.
Un secondo rischio, tipico delle piccole imprese, è la tensione finanziaria: il credito non incassato può mettere in crisi te. In quel caso il problema non è più solo contabile. Il D.L. 118/2021, oggi trasfuso negli artt. 12 ss. CCII, ha introdotto la composizione negoziata della crisi proprio per intervenire prima che una difficoltà diventi insolvenza.
Le mosse giuste
- Insinua e monitora il credito: verifica che sia correttamente indicato nell’elenco dei creditori del debitore e comunica eventuali differenze al commissario.
- Recupera subito l’IVA con la nota di variazione: per te è liquidità immediata.
- Svaluta sulla base della proposta, documentando la percentuale e le eventuali correzioni prudenziali.
- Pianifica la fiscalità: se il decreto di apertura arriva a cavallo dell’esercizio, programma il recupero della ripresa a tassazione.
- Se il credito perduto incide sulla tua tenuta, valuta in anticipo gli strumenti di allerta e di composizione. Qui interviene la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: il percorso di composizione negoziata è pensato proprio per l’impresa che rischia di essere trascinata nella crisi di un proprio cliente.
Giurisprudenza dedicata
La Cass., sez. V, 14 gennaio 2015, n. 403 afferma che l’onere di dimostrare la difficile esigibilità del credito grava sul contribuente e che la valutazione sugli elementi di prova è un giudizio di fatto, non sindacabile in Cassazione. Per la piccola impresa la lezione è pratica: nell’esercizio che precede il decreto di apertura, o quando il concordato non viene aperto, la documentazione raccolta nel merito è decisiva, perché in sede di legittimità non si potrà rimediare.
Se sei un’impresa individuale o una società di persone
La tua situazione
Sei un imprenditore individuale, una S.n.c. o una S.a.s. Magari sei in contabilità ordinaria, magari in contabilità semplificata. Il tuo reddito d’impresa confluisce nella tua dichiarazione personale, o in quella dei soci per trasparenza. La perdita sul cliente in concordato incide direttamente sulla tua IRPEF.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione il punto non è tanto l’OIC 15, che è pensato per le società di capitali (ma che resta il riferimento tecnico per la contabilità ordinaria). Il punto è quando e come la perdita entra nel calcolo del reddito.
- In contabilità ordinaria (art. 56 TUIR), il reddito d’impresa si determina secondo le regole delle società: l’art. 101, comma 5, TUIR si applica anche a te. La perdita su crediti verso il cliente in concordato è deducibile dal decreto di apertura.
- In contabilità semplificata (art. 66 TUIR), il reddito si determina per cassa o con il criterio della registrazione. L’art. 66 richiama l’art. 101 tra le componenti negative deducibili. Il ricavo, però, potrebbe non essere mai stato tassato se il regime di cassa non lo ha intercettato. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: se il ricavo non è mai entrato nel reddito, non c’è una perdita da dedurre. Occorre verificare caso per caso come è stata trattata la fattura nel regime adottato.
Le società di persone in contabilità ordinaria tengono comunque scritture contabili e redigono l’inventario: la valutazione del credito deve essere coerente con criteri prudenti analoghi a quelli dell’OIC 15.
I numeri
Ipotesi: impresa individuale in contabilità ordinaria, credito di 14.860 € (imponibile 12.180 €, IVA 2.680 €). Decreto di apertura del concordato del cliente a maggio; proposta al 20%.
- IVA recuperabile con nota di variazione: 2.680 €.
- Recupero atteso: 12.180 × 20% = 2.436 €.
- Perdita deducibile nell’esercizio: 9.744 €, se imputata a conto economico.
- Con un’aliquota marginale IRPEF del 35%, il risparmio d’imposta teorico è di circa 3.410 €, oltre alle addizionali.
Variante in semplificata per cassa: se la fattura di 12.180 € non è mai stata incassata e quindi non ha concorso al reddito, la perdita non produce alcun effetto deducibile. L’unico recupero immediato resta quello dell’IVA, se l’imposta era stata versata.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è dedurre due volte, oppure non dedurre affatto, perché non è chiaro se il ricavo abbia già concorso al reddito. Nel passaggio tra regimi (per esempio da semplificata a ordinaria) le regole transitorie possono complicare la ricostruzione.
C’è poi un rischio personale: l’imprenditore individuale risponde con tutto il proprio patrimonio. Se la perdita del cliente compromette la tua solvibilità, la tua situazione può avvicinarsi a quella del debitore, e a quel punto gli strumenti del CCII (compreso, per l’impresa minore, il concordato minore) diventano rilevanti anche per te.
Le mosse giuste
- Ricostruisci il trattamento fiscale della fattura: competenza o cassa, anno di imputazione del ricavo.
- Emetti la nota di variazione IVA, se l’IVA è stata versata.
- Imputa la perdita nell’esercizio del decreto di apertura o, motivandolo, in uno successivo entro il limite di cancellazione.
- Conserva la documentazione della procedura: per te è anche la prova da opporre in caso di controllo sulla dichiarazione personale.
Giurisprudenza dedicata
La Cass., sez. V, 4 gennaio 2024, n. 223 ha respinto il ricorso di un contribuente che non aveva documentato elementi certi e precisi della inesigibilità. La Corte ha anche chiarito che la perdita sulla caparra confirmatoria trattenuta si colloca nel periodo in cui il venditore la trattiene. Per l’imprenditore individuale la sentenza conferma la rigidità della regola ordinaria: finché il cliente non è in procedura, la prova resta interamente a tuo carico.
Se sei un creditore privilegiato, ipotecario o garantito
La tua situazione
Il tuo credito non è un semplice credito chirografario. Hai un’ipoteca su un immobile del cliente, un pegno, un privilegio speciale o generale (ad esempio il privilegio dell’artigiano o della cooperativa di produzione ex art. 2751-bis c.c.), oppure una fideiussione di un terzo, oppure una polizza di assicurazione del credito. Vuoi capire se e quanto devi svalutare.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione la prima domanda non è “quanto offre il piano ai chirografari”, ma “quanto vale la mia garanzia e come la tratta il piano”.
Nel concordato preventivo i creditori privilegiati hanno una tutela specifica. In linea generale devono essere soddisfatti integralmente. Il piano può però prevedere che non lo siano, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni su cui grava la prelazione, al netto delle spese. Questo valore deve essere attestato da un professionista indipendente (art. 84, comma 5, CCII). La parte del credito privilegiato che non trova capienza nel bene viene degradata a chirografo e segue la sorte dei chirografari.
La tua regola più importante: svaluti solo la parte del credito che il piano o il valore della garanzia non coprono, mai l’intero credito.
Le garanzie personali seguono una logica diversa. L’art. 117 CCII stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, ma i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Se hai una fideiussione solvibile, il credito verso il cliente in concordato può essere ridotto dalla falcidia, mentre la parte residua resta esigibile dal fideiussore. L’OIC 15 ti chiede di tenerne conto nella stima del valore recuperabile.
L’assicurazione del credito funziona in modo analogo: l’indennizzo atteso, al netto di franchigie e scoperti, riduce la perdita da rilevare. L’indennizzo va però iscritto come credito verso l’assicuratore solo se è ragionevolmente certo.
Sul piano fiscale c’è un punto delicato. La deduzione automatica dell’art. 101, comma 5, TUIR riguarda la perdita. Se la tua garanzia copre interamente il credito, non c’è perdita da dedurre. Se la garanzia è parziale, la perdita presunta deducibile è solo quella non coperta, e deve risultare dal conto economico.
I numeri
Ipotesi: credito di 312.640 € verso un cliente in concordato, garantito da ipoteca di secondo grado su un capannone.
- Valore di perizia del capannone in liquidazione, attestato nel piano: 410.000 €.
- Credito ipotecario di primo grado (banca): 268.500 €.
- Spese di procedura e di realizzo imputabili al bene, stimate: 24.600 €.
- Capienza per il secondo grado: 410.000 − 24.600 − 268.500 = 116.900 €.
- Parte privilegiata del tuo credito: 116.900 €; parte degradata a chirografo: 312.640 − 116.900 = 195.740 €.
- Proposta ai chirografari: 18% → recupero sulla parte degradata: 35.233 €.
- Recupero totale atteso: 116.900 + 35.233 = 152.133 €.
- Svalutazione: 312.640 − 152.133 = 160.507 €.
Se avessi anche una fideiussione personale del socio, con patrimonio stimato capiente per 60.000 €, il recupero atteso salirebbe a 212.133 € e la svalutazione scenderebbe a 100.507 €. La stima della solvibilità del fideiussore va documentata con dati concreti, come visure, beni intestati e redditi.
I rischi specifici
Il rischio principale è dare per scontato il valore della garanzia senza verificare la perizia e l’attestazione del piano. Le perizie nei concordati sono spesso redatte in un’ottica liquidatoria: il valore di realizzo può essere molto più basso del valore di mercato che ricordavi al momento dell’iscrizione dell’ipoteca.
Altri rischi tipici:
- revocatoria e inefficacia: un’ipoteca iscritta di recente, a ridosso della domanda, può essere esposta a contestazioni, in particolare se il concordato evolve in liquidazione giudiziale;
- classamento: la parte degradata a chirografo può essere inserita in una classe con trattamento diverso dagli altri chirografari;
- cristallizzazione del voto: sulla parte degradata il creditore privilegiato vota come chirografario.
Le mosse giuste
- Verifica la graduazione delle ipoteche e il valore attestato del bene; se non ti convince, chiedi chiarimenti al commissario.
- Calcola separatamente parte privilegiata e parte degradata.
- Attiva le garanzie personali con le cautele necessarie: l’art. 117 CCII lascia salvi i tuoi diritti verso fideiussori e coobbligati.
- Denuncia il sinistro all’assicuratore del credito nei termini di polizza.
- Monitora l’esecuzione del piano: se il bene viene venduto a un prezzo inferiore all’attestato, la stima va aggiornata nel bilancio successivo.
Giurisprudenza dedicata
La Cass., 29 ottobre 2010, n. 22135 ha affermato che la perdita su crediti verso un debitore in procedura concorsuale va dedotta nell’esercizio di apertura della procedura. Lo scopo è evitare che il creditore scelga arbitrariamente il periodo d’imposta. Per il creditore garantito la sentenza è utile per capire la logica antielusiva sottostante. Oggi però il comma 5-bis dell’art. 101 TUIR consente di imputare la perdita anche in esercizi successivi, a condizione che la stima, compresa quella del valore della garanzia, sia documentata e iscritta a conto economico.
Se sei un fornitore che continua a lavorare con il cliente in concordato in continuità
La tua situazione
Il tuo cliente ha presentato un concordato in continuità aziendale (art. 84, commi 2 e 3, CCII). Ti ha chiesto di continuare a fornire, perché senza i tuoi materiali o servizi l’azienda si ferma. Hai un credito vecchio, sorto prima della domanda, e stai maturando crediti nuovi.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione la distinzione decisiva è temporale: il credito sorto prima della domanda è un credito concorsuale soggetto al piano; il credito sorto dopo, per prestazioni rese su richiesta del debitore durante la procedura, è di regola prededucibile (art. 6 CCII) e va pagato alle scadenze, al di fuori della falcidia.
Sono quindi due crediti diversi, con valutazioni diverse:
- il credito anteriore si svaluta secondo la proposta concordataria. In alcuni concordati in continuità i fornitori strategici possono essere pagati in misura maggiore o anche integralmente: l’art. 100 CCII consente al tribunale di autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni essenziali alla prosecuzione dell’attività, quando un professionista indipendente attesta che sono funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori;
- il credito posteriore prededucibile non si svaluta per effetto del concordato. Va valutato con i criteri ordinari, tenendo conto del rischio che la continuità fallisca e che la procedura evolva in liquidazione giudiziale. In quel caso la prededuzione resta, ma la sua effettività dipende dall’attivo.
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: la fornitura in continuità ti dà una posizione diversa e più tutelata rispetto agli altri chirografari. Questa protezione richiede però ordine documentale: fatture, ordini e consegne devono dimostrare chiaramente la data di nascita di ogni credito.
Il concordato in continuità può anche prevedere la suddivisione dei creditori in classi (obbligatoria in continuità per alcune categorie, art. 85 CCII). Il fornitore strategico può trovarsi in una classe con trattamento migliore.
C’è poi un elemento contrattuale. L’art. 95 CCII stabilisce che i contratti ancora da eseguire o in corso di esecuzione non si risolvono per effetto del deposito della domanda. Sono inefficaci i patti contrari. Il debitore può chiedere di essere autorizzato a sospendere o sciogliere i contratti (art. 97 CCII). Se hai un contratto di somministrazione, non puoi interromperlo solo perché il cliente è in concordato, ma puoi pretendere il pagamento delle nuove forniture.
I numeri
Ipotesi: credito anteriore 71.950 € (imponibile 58.975 €); dopo l’apertura hai fornito per 23.180 € (imponibile 19.000 €). Piano in continuità: 35% ai chirografari, pagabile in 4 anni con rate annuali costanti; società in bilancio ordinario.
- Credito anteriore: IVA da recuperare con nota di variazione 12.975 €. Recupero nominale sull’imponibile: 58.975 × 35% = 20.641 €, in 4 rate da 5.160 €. Attualizzazione al 4%: circa 18.730 €. Svalutazione ≈ 40.245 €.
- Credito posteriore: 23.180 €, prededucibile. Nessuna svalutazione legata al piano. Se gli indicatori mostrano rischi di insuccesso della continuità, può servire una svalutazione prudenziale motivata, deducibile solo nei limiti dell’art. 106 TUIR, perché per i crediti prededucibili l’automatismo dell’art. 101, comma 5, non è pensato.
Va verificato se il credito prededucibile rientri o meno nella presunzione dell’art. 101, comma 5: il testo parla di debitore assoggettato a procedura, ma la perdita presunta legata alla falcidia riguarda i crediti concorsuali. È un punto da discutere con il proprio consulente.
I rischi specifici
Il rischio principale è confondere i due crediti, ad esempio imputando i pagamenti ricevuti dopo l’apertura al credito vecchio. In questo modo il credito nuovo, prededucibile, appare non pagato, mentre il credito vecchio appare parzialmente saldato in violazione della par condicio. Per il debitore il pagamento di crediti anteriori non autorizzato è un atto vietato, che può pregiudicare la procedura.
Altro rischio: la continuità che si interrompe. Se il concordato in continuità viene revocato o non omologato e il debitore finisce in liquidazione giudiziale, il credito anteriore subisce falcidie peggiori e la svalutazione va rivista.
Le mosse giuste
- Separa contabilmente credito anteriore e posteriore, con sottoconti diversi.
- Pretendi il pagamento puntuale delle nuove forniture e valuta di condizionare la prosecuzione a garanzie o a pagamenti anticipati, nei limiti dell’art. 95 CCII.
- Verifica se puoi essere considerato fornitore strategico ai sensi dell’art. 100 CCII.
- Analizza la classe in cui il piano ti colloca e valuta il voto.
- Aggiorna la valutazione a ogni relazione periodica del commissario.
Giurisprudenza dedicata
La Cass., 4 settembre 2002, n. 12831 sostiene che la perdita su un credito verso un debitore in procedura non deve necessariamente essere dedotta tutta nell’anno di apertura, ma che non è consentita una scelta libera dell’esercizio, perché prevale la regola di competenza. Per il fornitore in continuità è un riferimento prezioso: nei piani pluriennali la perdita definitiva si delinea nel tempo, ed è coerente che anche la sua rilevazione segua l’evoluzione documentata della procedura.
Tre crediti, tre bilanci, tre esiti
Per vedere come le regole cambiano a seconda del profilo, applichiamo lo stesso evento a tre creditori diversi. Ipotesi comune: il cliente Alfa S.r.l. deposita domanda di concordato con riserva il 14 novembre 2025; il decreto di apertura (art. 47 CCII) è emesso il 19 febbraio 2026; la proposta offre il 24% ai chirografari, pagabile in un’unica soluzione 12 mesi dopo l’omologa, attesa per ottobre 2026. Tutti i creditori chiudono l’esercizio al 31 dicembre.
Simulazione 1 — Società in bilancio ordinario, credito chirografario di 94.270 €
- Credito: 94.270 € (imponibile 77.270 €, IVA 17.000 €).
- Bilancio 2025 (chiusura 31.12.2025, approvazione aprile 2026). Il deposito della domanda con riserva è anteriore alla chiusura: la difficoltà del cliente esisteva già. Il decreto di apertura del 19.2.2026 è un fatto successivo che conferma la situazione (OIC 29). La valutazione al 31.12.2025 deve quindi riflettere la perdita attesa. Recupero stimato: 77.270 × 24% ≈ 18.545 €, da pagare a circa 22 mesi. Attualizzato al 4%: circa 17.240 €. Svalutazione: 60.030 €.
- Fisco 2025: il decreto di apertura non è ancora intervenuto al 31.12.2025. La svalutazione è deducibile solo nei limiti dell’art. 106 TUIR (0,5% dei crediti commerciali, fino al tetto del fondo). Supponiamo una quota deducibile di 1.900 €: si riprendono a tassazione 58.130 € e si iscrivono imposte anticipate IRES (24%) per circa 13.950 €, se recuperabili.
- Nota di variazione IVA: emissione nel 2026, dopo il decreto di apertura, per 17.000 €.
- Fisco 2026: dal decreto di apertura, la perdita presunta diventa deducibile ex art. 101, comma 5 e 5-bis. La società opera una variazione in diminuzione per la parte ripresa nel 2025 e riassorbe le imposte anticipate. Va però verificato come coordinare svalutazione già iscritta e perdita presunta nel quadro del principio di derivazione: è un punto tecnico da far verificare al consulente fiscale.
Simulazione 2 — Piccola S.r.l. in bilancio abbreviato, credito di 18.910 €
- Credito: 18.910 € (imponibile 15.500 €, IVA 3.410 €).
- Bilancio 2025: nessuna attualizzazione (art. 2435-bis, c. 7-bis, c.c.). Recupero al presumibile realizzo: 15.500 × 24% = 3.720 €. Svalutazione: 11.780 €.
- Fisco 2025: deducibilità entro l’art. 106 TUIR. Ipotesi: 0,5% di un monte crediti di 240.000 € = 1.200 €, entro il tetto. Ripresa a tassazione: 10.580 €.
- 2026: nota di variazione IVA per 3.410 €; variazione in diminuzione per 10.580 € in dichiarazione, dopo il decreto di apertura.
- Impatto sul conto economico 2025: l’utile ante imposte scende di 11.780 €. Per un’impresa con margini ridotti, questo può significare chiudere in perdita. È un esito sgradito ma corretto.
Simulazione 3 — Creditore ipotecario, credito di 156.300 €
- Credito: 156.300 €, con ipoteca di primo grado su un immobile di Alfa. Valore attestato in liquidazione: 138.000 €. Spese stimate: 11.200 €.
- Capienza: 138.000 − 11.200 = 126.800 €. Parte degradata a chirografo: 29.500 €.
- Recupero sulla parte degradata: 29.500 × 24% = 7.080 €.
- Recupero totale: 133.880 €. Svalutazione: 22.420 € (attualizzazione da considerare se il pagamento della parte privilegiata è differito).
- Fisco: nel 2025 la svalutazione segue l’art. 106 TUIR; dal 2026 la perdita presunta sulla sola parte non coperta (22.420 €) è deducibile ex art. 101, comma 5, TUIR.
| Profilo | Credito | Svalutazione | % sul nominale | Deducibile 2025 | Deducibile dal 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Società ordinaria (chirografo) | 94.270 € | 60.030 € | ≈ 64% | quota art. 106 | resto, ex art. 101 c. 5 |
| Piccola S.r.l. abbreviato | 18.910 € | 11.780 € | ≈ 62% | 1.200 € | 10.580 € |
| Creditore ipotecario | 156.300 € | 22.420 € | ≈ 14% | quota art. 106 | resto, ex art. 101 c. 5 |
Le percentuali sono calcolate sul credito comprensivo di IVA. L’IVA, invece, si recupera con la nota di variazione e non si svaluta come perdita. Lo stesso concordato, lo stesso giorno di apertura, la stessa percentuale offerta producono tre bilanci diversi.
Quando appartieni a più profili insieme
Molti creditori non rientrano in un solo profilo. Le regole si combinano: vediamo le combinazioni più frequenti.
Fornitore in continuità e creditore garantito
Hai un credito anteriore assistito da pegno sulle merci consegnate (o da riserva di proprietà) e continui a fornire. Le operazioni sono tre:
- per il credito anteriore garantito, calcola la capienza della garanzia come visto per il creditore privilegiato;
- per la parte degradata, applica la percentuale chirografaria;
- per il credito posteriore, applica le regole della prededuzione.
Nella riserva di proprietà (art. 1523 c.c.), se è opponibile alla procedura, la tua posizione si avvicina a quella del proprietario che può recuperare il bene. Il valore del bene recuperabile, al netto dei costi, riduce la svalutazione.
Impresa individuale con credito garantito da fideiussione
Sei un imprenditore individuale e il credito verso il cliente in concordato è garantito dal socio del cliente. Fiscalmente, l’art. 101, comma 5, TUIR ti consente di dedurre la perdita presunta dal decreto di apertura. Civilisticamente, però, la perdita va stimata al netto di ciò che puoi recuperare dal fideiussore. Se dedurrai una perdita e poi incasserai dal garante, quell’incasso sarà una sopravvenienza attiva tassabile. Conviene stimare con realismo fin dall’inizio.
Società che è insieme creditrice e debitrice del cliente in concordato
È più comune di quanto sembri: il cliente ti deve 63.400 € per forniture e tu gli devi 17.850 € per un servizio ricevuto. L’art. 155 CCII, richiamato per il concordato dall’art. 96 CCII, consente la compensazione dei crediti reciproci anteriori all’apertura, anche se non ancora scaduti. Il credito da svalutare è quindi il saldo netto: 63.400 − 17.850 = 45.550 €. La compensazione va però verificata con attenzione: non opera per crediti sorti dopo l’apertura o acquistati per atto tra vivi nell’anno anteriore, e può essere contestata se i presupposti non sono rispettati.
Società di persone e soci illimitatamente responsabili
Se il cliente in concordato è una S.n.c. o una S.a.s., il concordato della società, salvo patto contrario, ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 117, comma 2, CCII). In questo caso il tuo credito non può essere recuperato integralmente dai soci per la parte falcidiata. La svalutazione deve tenerne conto: non puoi considerare il patrimonio personale dei soci come garanzia aggiuntiva, come faresti con un fideiussore.
Il creditore che è anche lavoratore autonomo
Il professionista con partita IVA, in regime ordinario, che vanta compensi professionali non pagati da un’impresa in concordato, gode del privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti degli ultimi due anni. Determina il reddito per cassa (art. 54 TUIR): il compenso non incassato non è mai stata tassata e non genera una perdita deducibile. Per lui il tema non è la svalutazione, ma la tutela del privilegio e la nota di variazione IVA, se ha emesso fattura prima dell’incasso.
Il creditore che ha già incassato prima della domanda
Un caso misto particolare riguarda il creditore che, nei mesi precedenti alla domanda di concordato, ha ricevuto pagamenti parziali. Nel concordato preventivo l’azione revocatoria fallimentare non opera come nella liquidazione giudiziale. Se però il concordato non viene omologato e il debitore finisce in liquidazione giudiziale, i pagamenti ricevuti nel periodo sospetto possono essere esposti alla revocatoria degli artt. 164 ss. CCII. Chi ha incassato importi rilevanti in prossimità della crisi del cliente deve considerare questo rischio nella valutazione complessiva della posizione. Non è una svalutazione del credito residuo, ma un possibile fondo rischi ai sensi dell’OIC 31, da stanziare se la revocatoria è probabile e l’importo stimabile.
Il creditore che fa parte dello stesso gruppo del debitore
Se il creditore è una società controllante, controllata o collegata del cliente in concordato, il quadro cambia. I crediti infragruppo possono essere oggetto di postergazione (art. 2467 e 2497-quinquies c.c. per i finanziamenti dei soci e della capogruppo), e il piano può prevedere per essi un trattamento deteriore o nullo. La svalutazione deve riflettere la postergazione. Inoltre, sul piano fiscale, le perdite su crediti tra soggetti del medesimo gruppo sono esaminate con particolare attenzione dagli uffici. La documentazione della stima va curata con ancora maggior rigore.
Nei casi misti la regola è sempre la stessa: scomponi il credito in parti omogenee, applica a ciascuna la regola del suo profilo, poi somma.
Il confronto tra profili in una sola tabella
La tabella riassume le differenze principali emerse nelle sezioni precedenti. Va letta tenendo presente che i profili si possono combinare, come abbiamo visto nei casi misti.
| Aspetto | Società ordinaria | Piccola/micro impresa | Impresa individuale / soc. persone | Creditore garantito | Fornitore in continuità |
|---|---|---|---|---|---|
| Criterio di valutazione | Costo ammortizzato, attualizzazione dei flussi del piano | Presumibile realizzo, senza attualizzazione | Prudenza, coerenza con le scritture; dipende dal regime | Capienza della garanzia + percentuale sulla parte degradata | Doppio binario: anteriore (piano) / posteriore (prededuzione) |
| Momento civilistico della svalutazione | Quando la perdita è probabile (anche prima del decreto, OIC 29) | Come società ordinaria | Come società ordinaria in ordinaria | Come società ordinaria | Solo sul credito anteriore |
| Deducibilità prima del decreto di apertura | Art. 106 TUIR (0,5%, tetto 5%) | Art. 106 TUIR | Art. 106 TUIR (in ordinaria) | Art. 106 TUIR | Art. 106 TUIR |
| Deducibilità dal decreto di apertura | Art. 101 c. 5 e 5-bis | Art. 101 c. 5 e 5-bis | Art. 101 c. 5 (attenzione al regime di cassa) | Solo sulla parte non coperta | Credito anteriore: art. 101 c. 5 |
| IVA | Nota di variazione dal decreto di apertura | Idem | Idem, se l’IVA è stata versata | Idem sulla parte non recuperata | Solo sul credito anteriore |
| Rischio principale | Fidarsi della percentuale “di facciata” | Non svalutare per non chiudere in perdita | Dedurre una perdita su un ricavo mai tassato | Sopravvalutare il bene in garanzia | Confondere credito vecchio e nuovo |
Le domande che valgono per ogni creditore
Devo svalutare se il cliente ha depositato solo una domanda “in bianco”?
Sì, se la domanda rivela una difficoltà reale e la perdita è probabile. La domanda con riserva (art. 44 CCII) non indica ancora la percentuale offerta, quindi la stima sarà più incerta: si può partire da indicatori come bilanci del debitore, notizie di settore, eventuali dati forniti dal commissario. Fiscalmente, però, l’automatismo dell’art. 101 TUIR non scatta finché non c’è il decreto di apertura.
Cosa succede se il concordato non viene omologato e il cliente va in liquidazione giudiziale?
La stima del credito va aggiornata. In liquidazione giudiziale il recupero per i chirografari è spesso più basso. Il debitore resta comunque assoggettato a procedura concorsuale: la deducibilità ex art. 101, comma 5, TUIR prosegue, e nell’esercizio in cui la perdita aumenta si rileva l’ulteriore svalutazione.
E se il concordato viene omologato ma poi il piano non viene rispettato?
Il creditore può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento (art. 119 CCII), entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto. In bilancio l’inadempimento è un fatto che impone di rivedere la stima: si svaluta ulteriormente la parte che si ritiene non recuperabile.
Fino a quando posso rinviare la deduzione della perdita?
Il comma 5-bis dell’art. 101 TUIR consente la deduzione anche in un esercizio successivo a quello di apertura, ma non oltre il periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto cancellare il credito dal bilancio. Per un credito verso un debitore in concordato, la cancellazione avviene di regola quando la parte falcidiata si estingue per effetto dell’omologa o quando la procedura si chiude. Oltre quel limite la perdita non è più deducibile.
Posso cedere il credito invece di svalutarlo?
Sì. La cessione pro soluto del credito a un operatore specializzato trasforma la stima in una perdita certa, pari alla differenza tra valore contabile e corrispettivo. L’OIC 15 disciplina la cancellazione del credito ceduto quando sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi. Fiscalmente, la perdita da cessione pro soluto è considerata realizzata. Va comunque verificata la congruità del prezzo: un corrispettivo palesemente sproporzionato può attirare l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria.
Il commissario giudiziale ha ridotto il mio credito nell’elenco: cosa faccio?
Il commissario giudiziale verifica l’elenco dei creditori e comunica a ciascuno l’importo con cui è stato ammesso al voto. Nel concordato preventivo non esiste un vero accertamento del passivo come nella liquidazione giudiziale: l’ammissione ha effetti sul voto, non sull’esistenza del credito. Se ritieni che il tuo credito sia stato indicato in misura inferiore, puoi formulare osservazioni al commissario e contestare l’ammissione nelle sedi previste. In bilancio il credito resta iscritto per il valore che ritieni dovuto, ma la svalutazione deve tenere conto del rischio che la differenza contestata non venga riconosciuta e pagata.
La svalutazione va riportata nella nota integrativa?
Per le società in bilancio ordinario sì: la nota integrativa deve illustrare i criteri di valutazione dei crediti e la movimentazione del fondo svalutazione. Quando il credito verso un singolo cliente in concordato è rilevante, è opportuno descriverne la situazione, senza però fornire indicazioni che possano pregiudicare la tua posizione nella procedura. Anche le società in bilancio abbreviato devono indicare i criteri adottati, sia pure in forma semplificata. Le micro-imprese che si avvalgono dell’esonero dalla nota integrativa devono comunque fornire le informazioni minime richieste dall’art. 2435-ter c.c.
La giurisprudenza e la prassi, profilo per profilo
Le pronunce che seguono sono state selezionate perché toccano i due problemi centrali di questa guida: quando la perdita su un credito verso un debitore in procedura diventa deducibile e chi deve provare cosa. Le abbiamo ordinate in base al profilo a cui sono più utili. Una precisazione di metodo: la giurisprudenza di legittimità sul punto specifico del concordato preventivo nel CCII è ancora scarsa, perché la maggior parte dei contenziosi oggi in Cassazione riguarda annualità regolate dalla vecchia legge fallimentare. Per questo affianchiamo alle sentenze i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, che nella pratica orientano i controlli.
Per tutti i profili: il momento della deduzione
Cass., 29 ottobre 2010, n. 22135
– Principio: la perdita su crediti verso un debitore assoggettato a procedura concorsuale va dedotta nel periodo d’imposta di apertura della procedura, perché non si può lasciare al creditore la scelta dell’esercizio in cui far emergere il componente negativo.
– Rilevanza: è l’orientamento più rigido. Spiega perché ancora oggi alcuni uffici chiedono la deduzione nell’anno di apertura. Va letto alla luce del comma 5-bis dell’art. 101 TUIR, introdotto nel 2015, che ha superato il problema consentendo l’imputazione in esercizi successivi entro il limite della cancellazione.
Cass., 4 settembre 2002, n. 12831
– Principio: la perdita non va necessariamente dedotta per intero nell’anno di apertura della procedura, ma non è neppure ammessa una scelta discrezionale dell’esercizio: prevale la regola di competenza, cioè l’esercizio in cui la perdita si manifesta in modo documentato.
– Rilevanza: è la lettura più vicina all’attuale comma 5-bis. È particolarmente utile al fornitore in continuità e al creditore garantito, per i quali la perdita definitiva si chiarisce progressivamente.
Per la società in bilancio ordinario e la piccola impresa: l’onere della prova fuori dalla procedura
Cass., sez. V, 26 febbraio 2020, n. 5183
– Principio: al di fuori delle procedure concorsuali, la perdita su crediti è deducibile solo se sostenuta da elementi certi e precisi, che il contribuente ha l’onere di allegare e documentare.
– Rilevanza: riguarda l’esercizio che precede il decreto di apertura, quando il cliente ha depositato solo domanda con riserva o è semplicemente in difficoltà. In quella fase la svalutazione civilistica è doverosa, ma la deducibilità come perdita va provata.
Cass., sez. V, 14 gennaio 2015, n. 403
– Principio: il contribuente deve fornire una prova univoca della difficoltà di recupero del credito; l’apprezzamento di questa prova è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
– Rilevanza: per la piccola impresa significa che la partita si gioca nei gradi di merito, davanti alla Corte di giustizia tributaria. La documentazione va raccolta e prodotta subito: in Cassazione non si potrà rimettere in discussione la valutazione dei fatti.
Per l’impresa individuale e la società di persone: rigore documentale
Cass., sez. V, 4 gennaio 2024, n. 223
– Principio: il contribuente che non documenta elementi certi e precisi dell’inesigibilità non può dedurre la perdita; la perdita derivante dalla caparra confirmatoria trattenuta si colloca nel periodo in cui il venditore la trattiene.
– Rilevanza: conferma, in tempi recenti, che la Corte non concede sconti sulla prova quando manca la procedura concorsuale. Per chi ha un cliente in difficoltà ma non ancora in concordato, il messaggio è chiaro: senza documenti, niente deduzione.
Per tutti: la prassi dell’Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate, circolare n. 26/E del 1° agosto 2013
– Contenuto: dopo l’apertura della procedura, l’esercizio di deduzione della perdita su crediti segue la competenza e l’importo deducibile è quello imputato a conto economico, secondo il principio di derivazione. La scelta deve fondarsi su un processo valutativo documentato: piano di concordato, inventario, garanzie reali, personali o assicurative.
– Rilevanza: è il documento che rende difendibile la svalutazione analitica basata sul piano. Ogni profilo dovrebbe conservare una scheda di valutazione che dimostri di aver seguito questo percorso.
Agenzia delle Entrate, circolare n. 31/E del 24 settembre 2013
– Contenuto: completa i chiarimenti sulla deducibilità delle perdite su crediti, anche con riferimento ai debitori in procedura concorsuale.
– Rilevanza: va letta insieme alla 26/E dello stesso anno, soprattutto per i profili dove le garanzie rendono la stima più articolata.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 179/2025
– Contenuto: l’Agenzia ha espresso dubbi sull’applicazione dell’automatismo dell’art. 101, comma 5, TUIR al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
– Rilevanza: non riguarda direttamente il concordato preventivo, ma è un segnale importante. Il testo del TUIR, non ancora allineato al CCII, viene interpretato in modo restrittivo per gli istituti non espressamente richiamati. Chi ha un cliente in uno strumento diverso dal concordato preventivo deve verificare con cura se la deducibilità automatica spetta.
Il quadro delle norme di riferimento
| Norma | Contenuto essenziale | Profili interessati |
|---|---|---|
| Art. 2426, n. 8, c.c. | Crediti al costo ammortizzato e al presumibile realizzo | Tutti (società) |
| Art. 2435-bis, c. 7-bis, c.c. | Esonero dal costo ammortizzato | Piccole e micro imprese |
| OIC 15 | Valutazione e svalutazione dei crediti | Tutti |
| OIC 29 | Fatti successivi alla chiusura | Tutti |
| Art. 47 CCII | Decreto di apertura del concordato | Tutti |
| Art. 84, c. 5, CCII | Soddisfazione non integrale dei privilegiati | Creditore garantito |
| Artt. 95, 97, 100 CCII | Contratti pendenti, pagamento fornitori strategici | Fornitore in continuità |
| Art. 117 CCII | Effetti dell’omologa; salvezza dei diritti verso coobbligati e fideiussori | Creditore garantito, casi misti |
| Art. 101, c. 5 e 5-bis, TUIR | Perdite su crediti verso debitori in procedura | Tutti |
| Art. 106 TUIR | Svalutazioni deducibili (0,5%, tetto 5%) | Tutti |
| Art. 26, c. 3-bis, D.P.R. 633/1972 | Nota di variazione IVA dalla data di apertura | Tutti |
Un’avvertenza finale sulla giurisprudenza: il quadro di legittimità sul concordato preventivo regolato dal CCII si sta formando ora. Le pronunce citate sono state rese su fattispecie della legge fallimentare o sul regime ordinario delle perdite. I principi che esprimono, cioè competenza, derivazione dal bilancio e onere della prova, restano però il riferimento con cui gli uffici e le Corti di giustizia tributaria leggono le svalutazioni dei crediti verso clienti in concordato.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo credito
Lo Studio affronta la valutazione di un credito verso un cliente in concordato su tre fronti contemporaneamente: procedura, bilancio e fisco. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Acquisiamo e analizziamo i documenti della procedura: decreto di apertura, proposta, piano, attestazione e relazioni del commissario giudiziale. Estraiamo percentuali, tempi e classi rilevanti per il tuo credito.
- Ricostruiamo la natura del tuo credito: lo scomponiamo in parte anteriore e posteriore, privilegiata e chirografaria, IVA e imponibile. Per i fornitori in continuità separiamo il credito concorsuale da quello prededucibile.
- Verifichiamo le garanzie: controlliamo graduazione e opponibilità di ipoteche, pegni e privilegi; confrontiamo il valore attestato del bene con la tua posizione; valutiamo la solvibilità di fideiussori e coobbligati.
- Predisponiamo la scheda di valutazione documentata: insieme ai commercialisti dello staff costruiamo il calcolo del valore recuperabile, con attualizzazione per le società in bilancio ordinario e con il presumibile realizzo per le piccole imprese.
- Coordiniamo il trattamento fiscale: individuiamo l’esercizio di deduzione ex art. 101, comma 5 e 5-bis, TUIR, le riprese e le variazioni in diminuzione, la fiscalità differita.
- Gestiamo la nota di variazione IVA: verifichiamo termini e presupposti dell’art. 26 D.P.R. 633/1972 rispetto alla data del decreto di apertura.
- Esaminiamo la proposta prima del voto: valutiamo convenienza e fattibilità del piano, il trattamento della tua classe e l’opportunità di contestazioni in sede di omologazione.
- Tuteliamo le forniture in corso: per chi continua il rapporto, verifichiamo i contratti pendenti alla luce degli artt. 95 e 97 CCII e l’eventuale qualifica di fornitore strategico ex art. 100 CCII.
- Monitoriamo l’esecuzione del piano: se il debitore non adempie, valutiamo la domanda di risoluzione ex art. 119 CCII entro il termine di legge e aggiorniamo la stima del credito.
- Difendiamo la deduzione in caso di contestazione: se l’Agenzia delle Entrate contesta la perdita, costruiamo la difesa dal contraddittorio fino all’ultimo grado di giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno come si costruiscono i piani di risanamento, come si leggono le attestazioni e dove un piano rischia di non reggere. È proprio questa lettura a determinare quanto vale realmente il tuo credito. Per gli imprenditori creditori conta anche l’altro lato della stessa competenza: se la perdita sul cliente mette in difficoltà la tua impresa, il percorso di composizione negoziata è lo strumento pensato per intervenire in tempo.
Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario è la seconda leva: la svalutazione di un credito in concordato è un problema civilistico, contabile e fiscale insieme. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, così la valutazione in bilancio e la posizione difensiva verso il fisco nascono coerenti.
La continuità della strategia è garantita dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la qualifica di cassazionista consente allo stesso difensore di seguire l’eventuale contenzioso tributario sulla deduzione in tutti i gradi, con la stessa linea costruita fin dal primo giorno. Ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida per il tuo caso, senza promettere esiti che dipendono dalla procedura e dai giudici.
In chiusura: prima il tuo profilo, poi le tue regole
Abbiamo visto che lo stesso concordato produce svalutazioni molto diverse a seconda di chi è il creditore. Il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è applicare le regole che valgono per te, con una valutazione documentata che regga sia davanti al revisore sia davanti all’Agenzia delle Entrate. La data del decreto di apertura, la natura del credito, le garanzie e il regime contabile cambiano il calcolo e il momento della deduzione.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente dove si incontrano le competenze certificate dell’Avvocato. Da un lato c’è la crisi d’impresa, che l’Avv. Monardo conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Dall’altro c’è il diritto tributario, presidiato dallo staff multidisciplinare nazionale che coordina. Leggere il piano del tuo cliente e tradurlo in una svalutazione corretta e difendibile richiede entrambe le prospettive.
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