Quali Obblighi Ha L’amministratore Quando L’azienda Entra In Crisi?

Quando i conti di una società iniziano a non tornare, l’amministratore non è più soltanto chi guida l’impresa verso il profitto. La legge gli attribuisce doveri specifici, che si attivano prima ancora dell’insolvenza conclamata: riconoscere i segnali, informare gli altri organi, scegliere uno strumento di risanamento, smettere di compiere operazioni rischiose quando il patrimonio è perduto. Chi ignora questi doveri non rischia solo il fallimento della società. Il rischio principale è personale: l’amministratore che prosegue l’attività come se nulla fosse può essere chiamato a risarcire con il proprio patrimonio l’intero peggioramento dei conti maturato dopo il momento in cui avrebbe dovuto fermarsi, e in caso di liquidazione giudiziale può rispondere anche sul piano penale.

Il tempo è il fattore decisivo. Ogni settimana di inerzia aumenta la differenza tra il patrimonio netto “di partenza” e quello finale, cioè la base di calcolo del danno.

Lo Studio Monardo opera in questa materia per ragioni precise e verificabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata, cioè lo strumento che la legge indica come prima risposta alla crisi. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, competenza che copre le imprese minori escluse dalle procedure maggiori. E, in quanto avvocato cassazionista, può seguire le azioni di responsabilità contro gli amministratori fino all’ultimo grado di giudizio.

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Inquadramento normativo: da dove nascono gli obblighi dell’amministratore

Sul piano normativo, gli obblighi dell’amministratore nella crisi derivano da un sistema a tre livelli: il codice civile, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) e la disciplina penale della bancarotta, oggi collocata negli artt. 322 ss. CCII.

Il dovere di organizzazione: art. 2086, comma 2, c.c.

La norma cardine è l’art. 2086, comma 2, c.c., introdotto dal CCII. Essa impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. La stessa norma aggiunge un secondo obbligo: attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale.

Va precisato che si tratta di due doveri distinti. Il primo è preventivo e permanente: gli assetti devono esistere anche quando l’impresa va bene. Il secondo è reattivo: scatta quando gli assetti segnalano il problema. Nelle società di capitali, l’istituzione degli assetti spetta esclusivamente agli amministratori (artt. 2380-bis, 2475 c.c.).

Le definizioni del Codice della crisi

L’art. 2 CCII distingue tre situazioni:

  • crisi: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
  • insolvenza: lo stato in cui il debitore non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
  • squilibrio patrimoniale o economico-finanziario: la condizione che rende probabile la crisi o l’insolvenza e che, dopo il correttivo del 2024, consente già l’accesso alla composizione negoziata.

L’art. 3 CCII specifica la funzione degli assetti: rilevare gli squilibri, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi, cogliere i segnali di allarme individuati dal comma 4.

I doveri di condotta: art. 4 CCII

L’art. 4 CCII impone al debitore, nel corso delle trattative e delle procedure, di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, di assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione dello strumento scelto e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

La gestione conservativa: artt. 2484-2486 c.c.

Quando si verifica una causa di scioglimento della società, tipicamente la riduzione del capitale sotto il minimo legale per perdite (art. 2484, n. 4, c.c.), gli amministratori devono accertarla senza indugio (art. 2485 c.c.) e, da quel momento, possono gestire la società solo ai fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale (art. 2486, comma 1, c.c.). Il comma 3 dello stesso articolo, aggiunto dal CCII, fissa i criteri presuntivi di calcolo del danno.

Distinzione da istituti affini

In termini operativi, il dovere di gestione conservativa ex art. 2486 c.c. non va confuso con il dovere generale di diligenza ex artt. 2392 e 2476 c.c. Un esempio chiarisce la differenza. Una società in piena salute decide di aprire una nuova sede all’estero e l’operazione fallisce: l’amministratore è tutelato dalla cosiddetta business judgment rule, se la scelta era informata e ragionevole. La stessa operazione, decisa dopo che il capitale è andato perduto, non è più una scelta imprenditoriale protetta: è un atto non conservativo che la legge vieta, e il danno che ne deriva si presume.


Requisiti e termini: quando scattano gli obblighi e cosa succede se non si rispettano

La disciplina prevede presupposti diversi per ciascun obbligo. Conviene esaminarli uno per uno.

1. Obbligo di assetti adeguati. Non ha un presupposto di crisi: vale sempre, per tutte le società. L’adeguatezza si misura sulla natura e sulle dimensioni dell’impresa. Una srl con tre dipendenti non deve avere il sistema di controllo di una spa quotata, ma deve comunque disporre almeno di una contabilità aggiornata, di un budget di tesoreria e di uno strumento per verificare la sostenibilità dei debiti a dodici mesi.

2. Segnali di allarme (art. 3, comma 4, CCII). Costituiscono indici di allarme, tra gli altri:

  • debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare mensile complessivo delle retribuzioni;
  • debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di importo superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di sessanta giorni, o oltre il limite degli affidamenti da almeno sessanta giorni, se rappresentano almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • esposizioni verso i creditori pubblici qualificati che superano le soglie dell’art. 25-novies CCII.

3. Perdite rilevanti di capitale. Nelle srl, se il capitale è diminuito di oltre un terzo per perdite, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea (art. 2482-bis c.c.); se la perdita porta il capitale sotto il minimo legale, l’assemblea deve deliberare la riduzione e il contestuale aumento, oppure la trasformazione, oppure lo scioglimento (art. 2482-ter c.c.). Per le spa valgono gli artt. 2446 e 2447 c.c.

4. Causa di scioglimento. Se l’assemblea non ricapitalizza, si verifica la causa di scioglimento. Da quel momento opera il regime conservativo dell’art. 2486 c.c.

5. Segnalazione dell’organo di controllo. Il sindaco o il collegio sindacale e il revisore legale devono segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata (art. 25-octies CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024), assegnando un termine non superiore a trenta giorni per riferire sulle iniziative assunte.

Va precisato che molti di questi obblighi non hanno un termine in giorni ma sono governati dalla formula “senza indugio”. Non è un termine perentorio processuale: è un parametro di diligenza che il giudice valuta a posteriori. In concreto, significa che l’amministratore deve agire appena la situazione è conoscibile con l’ordinaria diligenza, non quando diventa impossibile ignorarla.

Sul fronte dei termini processuali, la sospensione feriale dei termini opera solo dal 1° al 31 agosto e riguarda i giudizi ordinari, ad esempio quello di responsabilità contro l’amministratore. Non incide invece sugli obblighi sostanziali “senza indugio” e, salvo diversa disposizione, non si applica ai procedimenti regolati dal Codice della crisi (art. 9 CCII).

Tabella dei termini

Obbligo / termineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Convocazione assemblea per perdita oltre un terzo (artt. 2446, 2482-bis c.c.)Dalla conoscenza della perdita“Senza indugio” (parametro di diligenza)Responsabilità per i danni da ritardo
Convocazione assemblea per capitale sotto il minimo (artt. 2447, 2482-ter c.c.)Dalla conoscenza della perdita“Senza indugio”Si cristallizza la causa di scioglimento non gestita
Accertamento della causa di scioglimento (art. 2485 c.c.)Dal verificarsi della causa“Senza indugio”Responsabilità personale e solidale; presunzione del danno ex art. 2486, co. 3
Gestione solo conservativa (art. 2486 c.c.)Dalla causa di scioglimento fino alla consegna ai liquidatoriObbligo di condotta continuativoDanno presunto pari alla differenza dei netti patrimoniali
Segnale retribuzioni (art. 3, co. 4, CCII)30 giorni dalla scadenzaIndice di allarmeObbligo di attivazione ex art. 2086 c.c.
Segnale fornitori (art. 3, co. 4, CCII)90 giorni dalla scadenzaIndice di allarmeIdem
Segnale banche (art. 3, co. 4, CCII)60 giorni di scaduto o sconfinoIndice di allarmeIdem
Segnalazione organo di controllo (art. 25-octies CCII)Tempestiva se entro 60 giorni dalla conoscenza della crisiTermine qualificanteRilevanza ai fini dell’esonero dalla responsabilità solidale dei sindaci
Risposta degli amministratori alla segnalazioneTermine fissato dai sindaci, massimo 30 giorniTermine assegnatoL’inerzia aggrava la posizione degli amministratori
Azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.)Oggettiva percepibilità dell’insufficienza patrimonialePrescrizione quinquennaleEstinzione dell’azione
Azione sociale di responsabilità (art. 2393, co. 4, c.c.)Cessazione dalla caricaPrescrizione quinquennaleEstinzione dell’azione

Procedura passo-passo: cosa deve fare l’amministratore, nell’ordine corretto

La sequenza che segue descrive il comportamento che la legge si aspetta da un amministratore diligente. Ogni passaggio produce una traccia documentale. Ciò che non è documentato, in un futuro giudizio di responsabilità, si presume non fatto.

1. Verificare l’adeguatezza degli assetti (amministratore, sempre). L’organo amministrativo deve poter rispondere a una domanda semplice: abbiamo strumenti che ci dicono, oggi, se tra dodici mesi saremo in grado di pagare i debiti? Gli strumenti minimi sono una situazione contabile infrannuale, un budget di tesoreria a dodici mesi, uno scadenziario dei debiti diviso per categorie (dipendenti, fornitori, banche, enti pubblici). Il test pratico pubblicato sulla piattaforma telematica nazionale della composizione negoziata è uno strumento utile per una prima misurazione.

2. Monitorare i segnali dell’art. 3, comma 4, CCII. Gli scaduti verso dipendenti, fornitori e banche vanno controllati con cadenza almeno mensile. Il superamento di una soglia non significa automaticamente crisi, ma impone una valutazione formale e verbalizzata.

3. Redigere una situazione patrimoniale aggiornata. Se i segnali emergono, l’amministratore deve conoscere il valore del patrimonio netto alla data più recente possibile. È questo il dato che stabilisce se si è verificata una causa di scioglimento. Una contabilità in ritardo non è una scusante: è essa stessa una violazione.

4. Informare e convocare. Nel consiglio di amministrazione, l’amministratore delegato deve riferire ai consiglieri non esecutivi (art. 2381 c.c.); questi ultimi hanno il dovere di agire in modo informato e di chiedere chiarimenti. In presenza di perdite rilevanti si convoca l’assemblea dei soci senza indugio, con una relazione sulla situazione patrimoniale.

5. Riscontrare la segnalazione dei sindaci. Se il collegio sindacale o il revisore inviano la segnalazione dell’art. 25-octies CCII, l’organo amministrativo deve rispondere per iscritto entro il termine assegnato, indicando le iniziative intraprese. Un silenzio o una risposta generica rappresentano uno degli elementi più pesanti in un futuro giudizio.

6. Scegliere lo strumento di regolazione della crisi. Il codice offre una gamma ampia: composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII), piano attestato di risanamento (art. 56), accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss.), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis), concordato preventivo (artt. 84 ss.); per le imprese minori, il concordato minore e la liquidazione controllata. Se il risanamento non è possibile, l’amministratore può e talvolta deve chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale della società (art. 37 CCII).

7. In composizione negoziata: presentare l’istanza e gestire secondo l’art. 21 CCII. L’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio, allegando i documenti richiesti dall’art. 17 CCII. Viene nominato un esperto indipendente; l’incarico dura di regola 180 giorni. Durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione, ma: se è in crisi, deve evitare pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria; se risulta insolvente con concrete prospettive di risanamento, deve gestire nel prevalente interesse dei creditori. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative vanno comunicati per iscritto all’esperto.

8. Chiedere, se servono, le misure protettive. Con l’istanza si possono chiedere misure che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive. Il ricorso al tribunale per la conferma va depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese (art. 19 CCII); il giudice ne fissa la durata entro i limiti di legge.

9. Se è già intervenuta una causa di scioglimento: limitarsi alla gestione conservativa. Si possono compiere solo atti finalizzati alla conservazione del valore del patrimonio: pagamenti necessari a evitare danni maggiori, completamento di commesse redditizie in corso, custodia dei beni. Sono esclusi nuovi investimenti, nuovo indebitamento non funzionale alla liquidazione, operazioni speculative.

10. Documentare il dissenso. Il consigliere che non condivide la prosecuzione dell’attività deve far annotare senza ritardo il proprio dissenso nel libro delle adunanze e darne notizia al presidente del collegio sindacale (art. 2392, comma 3, c.c.). È l’unico modo per sottrarsi alla responsabilità solidale.

Quanto al giudice competente: le azioni di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali sono attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per territorio. Le istanze relative agli strumenti di regolazione della crisi vanno invece al tribunale individuato dall’art. 27 CCII, in base al luogo del centro degli interessi principali del debitore.

Avvertenza decisiva: la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione non è automatica. Gli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. e la causa di scioglimento per perdita del capitale restano sospesi solo se l’imprenditore lo dichiara con l’istanza di composizione negoziata (art. 20 CCII) o dal deposito della domanda di accesso a strumenti come il concordato preventivo (art. 89 CCII). Senza questi atti formali, il regime dell’art. 2486 c.c. continua a operare.

Gli errori più frequenti riguardano tre punti: attendere l’approvazione del bilancio annuale prima di accertare la perdita; confondere la crisi con un temporaneo calo di fatturato; trattare la segnalazione dei sindaci come un adempimento burocratico.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative con dati fittizi, utili a capire come si applicano le norme.

Esempio 1 — Il calcolo del danno con la differenza dei netti patrimoniali

Dati di partenza. Alfa S.r.l. ha capitale sociale di 20.000 € e riserve per 6.300 €. La situazione patrimoniale al 30 aprile 2026 evidenzia una perdita di 41.870 €.

Calcolo del patrimonio netto. 20.000 + 6.300 − 41.870 = −15.570 €. Il capitale è azzerato e il patrimonio netto è negativo.

Qualificazione. Si applica l’art. 2482-ter c.c.: l’amministratore deve convocare senza indugio l’assemblea. In assenza di ricapitalizzazione, si verifica la causa di scioglimento dell’art. 2484, n. 4, c.c. L’amministratore non convoca nessuno, continua ad acquistare merce a credito e a stipulare nuovi contratti.

Esito finale. La società viene posta in liquidazione giudiziale; alla data di apertura, il 31 marzo 2027, il patrimonio netto ricostruito è di −287.440 €.

Applicazione dell’art. 2486, comma 3, c.c.

  • Differenza dei netti patrimoniali: 287.440 − 15.570 = 271.870 €
  • Costi che si sarebbero comunque sostenuti per una liquidazione ordinaria, stimati con criterio di normalità: 18.350 €
  • Danno presunto: 271.870 − 18.350 = 253.520 €

Variante con contabilità inattendibile. Se le scritture sono assenti o irregolari e i netti patrimoniali non si possono determinare, il danno si liquida come differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. Con un passivo accertato di 612.300 € e un attivo realizzato di 148.910 €, la base sarebbe 463.390 €: quasi il doppio. L’amministratore può sempre provare un diverso ammontare, ad esempio dimostrando che una parte delle perdite non dipende dalla sua condotta.

La lezione operativa. Se nel maggio 2026 l’amministratore avesse presentato istanza di composizione negoziata dichiarando di volersi avvalere dell’art. 20 CCII, l’obbligo di ricapitalizzare e la causa di scioglimento sarebbero rimasti sospesi durante le trattative.

Esempio 2 — La verifica dei segnali di allarme e i tempi della segnalazione

Dati di partenza. Beta S.r.l. ha un costo mensile complessivo delle retribuzioni di 48.600 €. Al 9 settembre 2026 il sindaco unico rileva:

  • retribuzioni scadute da 34 giorni: 26.150 €;
  • debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni: 173.420 €, a fronte di debiti non scaduti per 161.900 €;
  • sconfinamento bancario da 66 giorni per 37.800 €, su un’esposizione bancaria complessiva di 512.000 €.

Verifica delle soglie dell’art. 3, comma 4, CCII.

  • Retribuzioni: metà del monte mensile = 24.300 €. Lo scaduto (26.150 €) supera la soglia e lo scaduto è oltre 30 giorni → segnale presente.
  • Fornitori: lo scaduto ultra-novanta giorni (173.420 €) supera i debiti non scaduti (161.900 €) → segnale presente.
  • Banche: 37.800 / 512.000 = 7,38%, oltre il 5%, con scaduto da più di 60 giorni → segnale presente.

Sequenza dei termini.

  • Il sindaco ha conoscenza della situazione di crisi il 9 settembre 2026. La segnalazione è considerata tempestiva se inviata entro 60 giorni, cioè entro l’8 novembre 2026.
  • Il sindaco invia la segnalazione scritta il 21 settembre 2026, assegnando 30 giorni: gli amministratori devono riferire entro il 21 ottobre 2026.
  • Gli amministratori presentano l’istanza di composizione negoziata il 14 ottobre 2026 e, lo stesso giorno della pubblicazione nel registro delle imprese, depositano ricorso per la conferma delle misure protettive.

Esito. L’amministratore ha rispettato l’art. 2086, comma 2, c.c.; il sindaco ha rispettato l’art. 25-octies CCII, con riflessi favorevoli sulla propria posizione; la società accede a un percorso negoziato con l’assistenza dell’esperto. Se invece gli amministratori fossero rimasti inerti oltre il 21 ottobre, quel silenzio documentato diventerebbe il punto di partenza di qualunque futura contestazione.


Casi particolari

La regola generale descritta finora presuppone una società con amministratori regolarmente nominati e una crisi che emerge gradualmente. Nella pratica esistono situazioni diverse.

1. L’amministratore che subentra a una crisi già in corso

Chi accetta la carica in una società già in difficoltà assume gli obblighi dal giorno dell’accettazione. Non risponde delle perdite maturate prima, ma deve immediatamente verificare la situazione patrimoniale e, se la causa di scioglimento si è già verificata, accertarla e gestire in modo conservativo. Ai fini del calcolo con i netti patrimoniali, il patrimonio netto “iniziale” rilevante per lui è di regola quello alla data del suo ingresso. È essenziale che il nuovo amministratore faccia redigere subito una situazione contabile e la faccia acquisire agli atti.

2. L’amministratore di fatto e il liquidatore di fatto

Gli obblighi non dipendono dalla nomina formale. Chi gestisce la società esercitando in modo continuativo poteri tipici dell’amministratore, senza investitura, risponde come un amministratore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 33730 depositata il 23 dicembre 2025, ha confermato che anche al liquidatore di fatto può essere imputato il danno da aggravamento del dissesto, quantificabile con il criterio equitativo dei netti patrimoniali quando il danno è certo ma difficile da stimare.

3. Il consiglio di amministrazione con deleghe

Nei consigli con deleghe, l’amministratore delegato cura l’adeguatezza degli assetti, ma il consiglio nel suo complesso ne valuta l’adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute (art. 2381 c.c.). I consiglieri non esecutivi non possono difendersi sostenendo di non sapere: hanno il dovere di agire informati e di chiedere informazioni. L’unica via d’uscita dalla responsabilità solidale è il dissenso tempestivamente annotato.

4. La società priva di organo di controllo

Molte srl non hanno sindaci né revisore. In questi casi manca la segnalazione dell’art. 25-octies CCII e l’allerta può arrivare solo dai creditori pubblici qualificati (art. 25-novies CCII) o dalle banche. Restano però attivi altri presidi: nelle srl, l’art. 2477 c.c. rende applicabile la denuncia al tribunale per gravi irregolarità dell’art. 2409 c.c. anche in assenza dell’organo di controllo. La giurisprudenza di merito ha già ritenuto che la mancata predisposizione di adeguati assetti possa giustificare la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario (Trib. Catania, 8 febbraio 2023).

5. L’impresa minore

Se la società non supera le soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, non può accedere al concordato preventivo né essere sottoposta a liquidazione giudiziale. Gli strumenti disponibili sono il concordato minore e la liquidazione controllata, che passano attraverso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Anche per l’impresa minore gli obblighi dell’art. 2086 c.c. restano pienamente in vigore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, opera su entrambi i versanti: quello delle imprese maggiori, attraverso la composizione negoziata, e quello delle imprese minori, attraverso le procedure gestite dagli OCC.

6. I finanziamenti dei soci in tempo di crisi

Nelle srl, i finanziamenti dei soci concessi quando la società si trova in squilibrio sono postergati rispetto agli altri creditori (art. 2467 c.c.). L’amministratore che, in piena crisi, restituisce quei finanziamenti ai soci viola l’ordine di soddisfazione dei creditori: oltre alla responsabilità civile, il rimborso può assumere rilievo penale in caso di successiva liquidazione giudiziale.

7. Il pagamento selettivo dei creditori

Nella crisi la liquidità è scarsa e l’amministratore è spesso tentato di scegliere chi pagare: il fornitore strategico, la banca che ha garanzie personali dei soci, il creditore più insistente. Sul piano normativo, questa scelta non è neutra. Quando l’impresa è insolvente, pagare alcuni creditori a danno di altri al di fuori di un piano altera la par condicio creditorum. In caso di successiva liquidazione giudiziale, i pagamenti eseguiti nei mesi precedenti possono essere oggetto di revocatoria; nei casi più gravi, il pagamento eseguito allo scopo di favorire alcuni creditori integra la bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3, CCII).

Va precisato che il Codice prevede un’area protetta. L’art. 324 CCII esclude l’applicazione di alcune fattispecie di bancarotta ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione, di un piano attestato o degli accordi conclusi nella composizione negoziata, oltre che ai pagamenti autorizzati dal giudice. In termini operativi, ciò significa che il modo più sicuro per pagare i creditori “indispensabili” alla prosecuzione dell’attività è farlo dentro uno strumento di regolazione, non fuori.

Un esempio chiarisce il punto. Una società in crisi deve 9.640 € a un fornitore di materie prime senza il quale la produzione si fermerebbe, e 31.200 € a un fornitore di servizi non essenziali. Pagare il primo in esecuzione di un accordo raggiunto in composizione negoziata, con l’informativa all’esperto, è un atto coerente con la continuità aziendale. Pagarlo di nascosto, mentre gli altri creditori restano insoddisfatti e la società è già insolvente, espone l’amministratore a contestazioni civili e penali.

8. La società già in liquidazione volontaria

Quando l’assemblea ha deliberato lo scioglimento e nominato un liquidatore, la gestione passa a quest’ultimo. Gli amministratori conservano però due obblighi: consegnare al liquidatore i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e un rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato (art. 2487-bis c.c.); e rispondere degli atti compiuti tra il verificarsi della causa di scioglimento e la consegna, che restano soggetti al vincolo conservativo dell’art. 2486 c.c.

Il liquidatore, a sua volta, non è esente dagli obblighi della crisi. Se nel corso della liquidazione emerge che l’attivo non basta a pagare i debiti, la liquidazione volontaria non è più lo strumento adatto: il liquidatore deve valutare l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi o la richiesta di liquidazione giudiziale. Proseguire una liquidazione in bonis di una società insolvente, pagando i creditori in ordine sparso, ripropone esattamente i rischi descritti al punto precedente. E, come ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 33730/2025, la responsabilità colpisce anche chi esercita di fatto le funzioni di liquidatore.

9. Il gruppo di imprese

Nei gruppi, gli amministratori della capogruppo che esercita direzione e coordinamento devono considerare anche gli effetti delle proprie scelte sulle controllate (art. 2497 c.c.). Il Codice della crisi consente di gestire la crisi del gruppo in modo unitario, ad esempio con un’unica istanza di composizione negoziata o con un concordato di gruppo (artt. 25 e 284 ss. CCII). Per l’amministratore della singola controllata, però, i doveri restano individuali: non può giustificare l’inerzia sostenendo di aver seguito le direttive della capogruppo.


Domande frequenti

Se l’azienda è in crisi, l’amministratore paga i debiti della società con i propri soldi? No, non automaticamente. La regola è la separazione tra patrimonio sociale e patrimonio personale. L’amministratore risponde personalmente solo se ha violato i propri doveri e da questa violazione è derivato un danno: ad esempio, se ha proseguito l’attività dopo la perdita del capitale, se non ha istituito assetti adeguati, se ha compiuto operazioni irragionevoli. In quel caso non paga “i debiti” della società, ma risarcisce il danno, che però, con i criteri dell’art. 2486 c.c., può arrivare a importi molto elevati.

Basta presentare un’istanza di composizione negoziata per essere al riparo? No. L’istanza dimostra che l’amministratore si è attivato e, con la dichiarazione prevista dall’art. 20 CCII, sospende gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per perdita del capitale. Ma durante le trattative restano i doveri di gestione dell’art. 21 CCII e i doveri di trasparenza dell’art. 4 CCII. Un’istanza presentata solo per guadagnare tempo, senza un progetto di risanamento serio, non protegge: può anzi essere valutata come operazione dilatoria.

Che cosa vuol dire, in pratica, “gestione conservativa”? Significa compiere solo gli atti necessari a non disperdere il valore del patrimonio in attesa della liquidazione. Sono ammessi, ad esempio, il completamento di un ordine già quasi evaso e remunerativo, il pagamento dell’assicurazione su un immobile, la vendita di merce deperibile. Non sono ammessi nuovi investimenti, l’acquisizione di nuove commesse con margini incerti, la contrazione di nuovi debiti per proseguire l’attività ordinaria. Il criterio è sempre lo stesso: l’atto serve a conservare o a rischiare?

Posso essere chiamato a rispondere anni dopo aver lasciato la carica? Sì. L’azione sociale di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla cessazione della carica. L’azione dei creditori sociali si prescrive in cinque anni dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio è diventata oggettivamente percepibile; secondo la giurisprudenza, in caso di procedura concorsuale quel momento si presume coincidere con la sua apertura, salvo prova contraria. In concreto, un’azione può arrivare molti anni dopo i fatti.

I sindaci rispondono insieme all’amministratore? Possono rispondere in solido se non hanno vigilato. La segnalazione tempestiva all’organo amministrativo ai sensi dell’art. 25-octies CCII è valutata ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della loro responsabilità. Inoltre, la legge n. 35 del 2025 ha modificato l’art. 2407 c.c., introducendo limiti alla responsabilità dei sindaci parametrati al compenso, salvo il caso di dolo.

Se non ho mai voluto danneggiare nessuno, posso essere accusato di bancarotta? (caso limite) Sì, anche senza intenzione di danneggiare. L’art. 323 CCII punisce a titolo di bancarotta semplice l’imprenditore, e tramite l’art. 330 CCII gli amministratori, che hanno aggravato il dissesto astenendosi dal chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale o con altra grave colpa. Serve una colpa grave, non la semplice negligenza: tipicamente, la prosecuzione dell’attività nonostante segnali di dissesto evidenti. Il reato presuppone l’apertura della liquidazione giudiziale.


Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono, tutte verificate alla data di pubblicazione, definiscono come i giudici applicano oggi gli obblighi dell’amministratore nella crisi. Per ciascuna si indicano estremi, principio (riformulato) e rilevanza.

Business judgment rule e adeguati assetti

1. Cass. civ., Sez. I, ord. 24 gennaio 2023, n. 2172. Principio: l’insindacabilità delle scelte imprenditoriali non esonera l’amministratore dal rispettare i canoni della corretta amministrazione, sia nel modo di operare sia nella valutazione dei rischi; la diligenza riguarda il procedimento decisionale e richiede presidi organizzativi idonei a valutare e monitorare i rischi. Rilevanza: collega direttamente la business judgment rule al dovere di assetti adeguati dell’art. 2086 c.c.: una decisione presa senza un sistema informativo affidabile non è “informata”.

2. Cass. civ., ord. 16 febbraio 2023, n. 4849. Principio: il giudice non può sindacare nel merito le scelte gestionali, anche quando si rivelano economicamente inopportune, se assunte su base informata e in buona fede. Rilevanza: rappresenta il limite “esterno” della responsabilità: in fase fisiologica, una scelta sbagliata non è di per sé un illecito.

3. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2024, n. 8069. Principio: la business judgment rule non opera in caso di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà evidente, e tanto meno in presenza di chiare violazioni di legge; i criteri dell’art. 2486, comma 3, c.c. costituiscono una forma di liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. La Corte ha confermato la responsabilità di un amministratore delegato che aveva proseguito l’attività dopo la perdita del capitale senza provare il carattere conservativo degli atti. Rilevanza: è il precedente più vicino al tema: proseguire dopo la causa di scioglimento non è una scelta imprenditoriale protetta.

4. Cass. civ., Sez. II, ord. 20 settembre 2024, n. 25260. Principio: l’insindacabilità delle scelte gestorie non è assoluta; il giudice deve verificare se l’amministratore abbia rispettato il dovere di diligenza, anche quando l’omissione riguarda lo sfruttamento dei beni sociali. Rilevanza: conferma che anche le omissioni, e non solo gli atti positivi, possono fondare la responsabilità.

5. Cass. civ., ord. 27 agosto 2025, n. 23963. Principio: l’amministratore di srl deve agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico; la regola dell’insindacabilità non copre operazioni connotate da manifesta irragionevolezza o da violazioni di legge. Rilevanza: consolida, nel 2025, l’orientamento dei precedenti n. 2172/2023 e n. 8069/2024.

6. Cass. civ., ord. 25 marzo 2026, n. 7134. Principio: la carenza di adeguati assetti organizzativi assume rilievo non solo per l’impresa e i suoi amministratori, ma anche per la banca che decide di finanziarla. Rilevanza: gli assetti diventano un elemento di valutazione del merito creditizio; l’impresa priva di assetti rischia di non ottenere la nuova finanza necessaria al risanamento.

La quantificazione del danno ex art. 2486 c.c.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 febbraio 2024, n. 5252. Principio: il criterio della differenza dei netti patrimoniali introdotto nell’art. 2486, comma 3, c.c. si applica anche ai giudizi già pendenti alla sua entrata in vigore; non si tratta di una presunzione in senso tecnico che sposta l’onere della prova, ma di un criterio di liquidazione. Rilevanza: chiarisce la natura del criterio e ne estende l’applicazione ai contenziosi più risalenti.

8. Cass. civ., Sez. I, ord. 29 maggio 2024, n. 15054. Principio: in caso di atti di gestione incompatibili con l’obbligo conservativo, il giudice può legittimamente liquidare il danno con il criterio dei netti patrimoniali, confrontando il patrimonio netto alla data della causa di scioglimento con quello successivo. Rilevanza: conferma la piena utilizzabilità del criterio per le violazioni dell’art. 2486 c.c.

9. Cass. civ., ord. 23 dicembre 2025, n. 33730. Principio: anche al liquidatore di fatto può essere addebitato il danno da aggravamento del dissesto, liquidabile con il criterio equitativo dei netti patrimoniali quando il danno è certo ma di difficile stima. Rilevanza: estende il regime di responsabilità a chi gestisce senza investitura formale.

Azione dei creditori e prescrizione

10. Cass. civ., Sez. I, ord. 30 luglio 2025, n. 22002. Principio: l’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. presuppone l’insufficienza del patrimonio sociale; la prescrizione quinquennale decorre da quando tale insufficienza è oggettivamente percepibile dai creditori, non da quando essi ne hanno effettiva conoscenza. Nel caso deciso, il termine è stato fatto decorrere dall’omesso pagamento colpevole di debiti che aveva reso il patrimonio insufficiente. Rilevanza: chiarisce per quanto tempo l’amministratore resta esposto.

11. Cass. civ., 2023, n. 23659. Principio: in presenza di una procedura concorsuale, la prescrizione dell’azione di responsabilità si presume decorrere dalla sua apertura, salvo che gli amministratori provino una data anteriore di emersione dell’insufficienza patrimoniale. Rilevanza: sposta sull’amministratore l’onere di dimostrare che la prescrizione è iniziata prima.

Il versante penale

12. Cass. pen., 2025, n. 28178. Principio: omissioni sistematiche nei pagamenti, non accompagnate da piani di rientro credibili, possono integrare operazioni dolose idonee a causare o aggravare il dissesto; il nesso causale sussiste anche quando le condotte peggiorano una situazione già deteriorata. Rilevanza: dimostra che la gestione “per inerzia” della crisi può avere conseguenze penali anche a distanza di anni.

13. Cass. civ., ord. 2025, n. 9082. Principio: la condanna penale definitiva per bancarotta impropria da aggravamento del dissesto rende accertato, nel giudizio civile, il danno costituito dal verificarsi o dall’aggravarsi del dissesto. Rilevanza: lega il processo penale al giudizio civile di responsabilità: l’esito del primo pesa direttamente sul secondo.

Merito

14. Trib. Catania, 8 febbraio 2023. Principio: la mancata istituzione di adeguati assetti integra una grave irregolarità idonea a giustificare la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. Rilevanza: mostra che la sanzione per l’assenza di assetti non è solo risarcitoria, ma può essere la perdita immediata della gestione.

Sul piano sistematico, il quadro è coerente: la giurisprudenza protegge le scelte imprenditoriali ragionevoli in fase fisiologica, ma tratta con rigore l’amministratore che non si organizza per vedere la crisi o che, vista la crisi, non reagisce.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene sia a tutela dell’amministratore che vuole gestire correttamente la crisi, sia a tutela dell’amministratore già destinatario di contestazioni o azioni di responsabilità. Gli strumenti operativi sono i seguenti.

  1. Analizziamo gli assetti esistenti confrontando la documentazione contabile, il budget di tesoreria e lo scadenziario dei debiti con i requisiti dell’art. 2086 c.c. e dell’art. 3 CCII, e indichiamo per iscritto le lacune da colmare.
  2. Verifichiamo i segnali di allarme calcolando le soglie dell’art. 3, comma 4, CCII su retribuzioni, fornitori, banche e creditori pubblici qualificati, con una valutazione datata e conservabile agli atti.
  3. Ricostruiamo la data della causa di scioglimento, in collaborazione con i commercialisti dello staff, sulla base delle situazioni patrimoniali infrannuali: è il dato da cui dipende ogni futuro calcolo del danno.
  4. Predisponiamo i verbali e le relazioni per la convocazione dell’assemblea ex artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., e la risposta scritta alla segnalazione dei sindaci ex art. 25-octies CCII.
  5. Valutiamo lo strumento di regolazione della crisi più adatto: composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo, oppure, per le imprese minori, concordato minore e liquidazione controllata.
  6. Prepariamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica, con la dichiarazione ex art. 20 CCII e, se necessario, il ricorso per la conferma delle misure protettive.
  7. Affianchiamo l’amministratore durante le trattative, verificando la coerenza di ogni atto di straordinaria amministrazione con i doveri dell’art. 21 CCII e curando le comunicazioni all’esperto.
  8. Contestiamo la quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità, verificando con i commercialisti le date di riferimento, la correttezza dei netti patrimoniali, i costi di normale liquidazione da detrarre e le perdite non imputabili alla condotta dell’amministratore.
  9. Eccepiamo la prescrizione quando l’insufficienza patrimoniale era percepibile oltre cinque anni prima dell’azione, raccogliendo bilanci, visure e atti che ne provano la data.
  10. Coordiniamo la difesa civile con quella penale, perché l’esito del giudizio per bancarotta può incidere direttamente sul giudizio di responsabilità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema la qualifica più pertinente è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la figura che il legislatore ha posto al centro della composizione negoziata, lo strumento che l’art. 2086 c.c. e il CCII indicano come prima risposta alla crisi. Conoscere il percorso dal punto di vista di chi lo conduce consente di preparare l’istanza e la documentazione in modo coerente con ciò che l’esperto e il tribunale andranno a verificare.

L’abilitazione di avvocato cassazionista garantisce invece la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, dalla prima valutazione degli assetti fino all’eventuale ricorso di legittimità in un giudizio di responsabilità.

Su ogni caso lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: i profili giuridici (doveri, termini, responsabilità) e quelli contabili (patrimonio netto, flussi di cassa, quantificazione del danno) vengono esaminati insieme, sulla stessa pratica.


Chiusura

In sintesi: l’amministratore deve organizzare l’impresa per vedere la crisi, reagire senza indugio quando i segnali si manifestano, scegliere uno strumento di regolazione e, se il capitale è perduto, limitarsi a conservare il patrimonio. Ogni passaggio va documentato. L’inerzia è la condotta più costosa, perché fa crescere giorno dopo giorno la differenza tra i netti patrimoniali su cui verrà calcolato il danno.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia in modo specifico: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda esattamente lo strumento con cui l’amministratore adempie al dovere di attivarsi; quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario di un OCC copre le imprese minori; quella di cassazionista consente di difendere l’amministratore nelle azioni di responsabilità fino all’ultimo grado. Valuteremo la situazione della società, verificheremo i termini e costruiremo con te la strategia più adatta.

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