Il mio debitore è stato posto in liquidazione coatta amministrativa: da quel giorno gli interessi sul mio credito si fermano, continuano a correre, o dipende? È la domanda che si pone il fornitore di una cooperativa commissariata, il dipendente di una società sottoposta a liquidazione ministeriale, il professionista che vantava parcelle verso un ente vigilato, la banca che aveva finanziato un’impresa poi finita sotto la gestione di un commissario liquidatore. E la risposta, detta con onestà, è che non esiste una risposta valida per tutti: dipende dal rango del credito, dalla presenza di garanzie, dal soggetto contro cui si vuole agire e dal momento in cui si guarda il credito, ed è proprio questo il punto.
La legge fissa una regola di partenza chiara: dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, gli interessi convenzionali e legali smettono di decorrere agli effetti del concorso. Ma quella piccola formula, “agli effetti del concorso”, apre almeno tre strade diverse per il creditore, ciascuna con vantaggi, costi in termini di tempo e rischi propri. Si può puntare a massimizzare gli interessi riconosciuti dentro la procedura (che per i crediti privilegiati e ipotecari continuano in parte a maturare); si può spostare la pretesa sugli interessi verso coobbligati e garanti, nei cui confronti la sospensione non opera; si può infine conservare il diritto agli interessi “congelati” in vista della chiusura della procedura. Le tre strade non si escludono necessariamente, ma vanno soppesate: sceglierne una al momento sbagliato, o trascurarne un’altra, può significare perdere somme che la legge avrebbe riconosciuto.
Questa guida mette a confronto le opzioni in modo analitico, con simulazioni numeriche, una tabella riepilogativa e le pronunce di legittimità che orientano la scelta.
Perché lo Studio Monardo si occupa specificamente di questo tema? Perché la questione degli interessi in liquidazione coatta si gioca quasi sempre su due terreni: la verifica e l’opposizione allo stato passivo formato dal commissario, che può arrivare fino al giudizio di legittimità, e la lettura tecnica dei contratti bancari e di garanzia da cui gli interessi derivano. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: due competenze che coincidono esattamente con i due fronti su cui si decide quanto interesse un creditore riesce davvero a recuperare. A ciò si aggiunge la sua esperienza come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che consente di leggere la liquidazione coatta all’interno del più ampio sistema delle procedure concorsuali.
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Il quadro di partenza: cosa succede al credito quando arriva il provvedimento di liquidazione
Prima di confrontare le opzioni, conviene fissare gli elementi comuni a tutte. Sono pochi, ma ciascuno incide sulla scelta.
La liquidazione coatta amministrativa in breve
La liquidazione coatta amministrativa (LCA) è la procedura concorsuale riservata alle imprese per le quali la legge la prevede espressamente: tipicamente società cooperative, banche, imprese di assicurazione, intermediari finanziari, alcuni enti pubblici economici e altre categorie individuate da leggi speciali. A differenza della liquidazione giudiziale (l’ex fallimento), la procedura nasce da un provvedimento dell’autorità amministrativa di vigilanza (per le cooperative il Ministero competente, per le banche il Ministero dell’economia su proposta della Banca d’Italia, e così via) e viene gestita da un commissario liquidatore sotto il controllo di quell’autorità.
Per le procedure aperte dopo il 15 luglio 2022 la disciplina generale è contenuta negli articoli 293 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”). Per quelle aperte prima resta applicabile la legge fallimentare (artt. 194-215 R.D. 267/1942). In entrambi i casi le leggi speciali di settore (Testo unico bancario, Codice delle assicurazioni private, norme sulle cooperative) prevalgono sulla disciplina generale quando dispongono diversamente: un primo elemento da verificare, perché può spostare date e regole.
La norma chiave: art. 304 CCII e il rinvio all’art. 154
L’art. 304 CCII stabilisce che, dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, si applicano le disposizioni dettate per la liquidazione giudiziale in tema di effetti per i creditori (titolo V, capo I, sezioni III e V). Tra queste c’è l’art. 154 CCII, che contiene la regola sugli interessi: l’apertura della procedura sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura, salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, per i quali vale l’art. 153, comma 3.
Nel regime previgente il meccanismo era identico: l’art. 201 della legge fallimentare rendeva applicabile alla LCA l’art. 55, che conteneva la stessa formula. Le Sezioni Unite lo avevano affermato già nel 1982 e la giurisprudenza successiva non si è mai discostata da quell’impostazione.
Da qui discendono quattro conseguenze, che ritroveremo in tutte le opzioni.
1. Il momento rilevante è il provvedimento di liquidazione, non la sentenza che accerta l’insolvenza. Nella LCA l’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza può precedere o seguire il provvedimento amministrativo (artt. 297 e 298 CCII), ma ai fini della sospensione degli interessi conta la data del decreto con cui l’autorità ordina la liquidazione. È la data da annotare per prima.
2. La sospensione vale “agli effetti del concorso”. Significa che, nei rapporti con la massa dei creditori e nella ripartizione dell’attivo, gli interessi successivi non si computano per i chirografari. Non significa che il debito per interessi si estingua. La Cassazione, con la sentenza n. 14527 del 9 luglio 2020, ha chiarito che la sospensione opera soltanto all’interno della procedura e che, nei singoli rapporti tra creditore e debitore, gli interessi continuano a maturare.
3. I crediti assistiti da causa di prelazione seguono regole proprie. Per privilegiati, pignoratizi e ipotecari gli interessi continuano a decorrere anche dopo il provvedimento, ma entro i limiti fissati dal codice civile (artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo), con l’apertura della procedura equiparata al pignoramento. Per i crediti con privilegio generale (ad esempio quelli di lavoro) il decorso cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito viene soddisfatto, anche solo in parte.
4. Il credito per interessi è una pretesa distinta da quella per capitale. È un dato che sembra teorico ma che, come vedremo, apre o chiude possibilità molto concrete nella fase di formazione dello stato passivo.
Le peculiarità della LCA che pesano sulla scelta
Tre caratteristiche distinguono la LCA dalla liquidazione giudiziale e vanno tenute presenti nel confronto.
La prima riguarda la formazione dello stato passivo. Nella LCA non c’è un giudice delegato che verifica i crediti in udienza: è il commissario liquidatore che comunica ai creditori le somme risultanti dalle scritture dell’impresa, raccoglie osservazioni e istanze e deposita l’elenco dei crediti ammessi o respinti presso la cancelleria del tribunale. Solo a questo punto si apre, per chi è stato escluso in tutto o in parte, la fase giurisdizionale dell’opposizione. La Cassazione ha più volte sottolineato che la fase iniziale ha natura amministrativa e non giurisdizionale: un dato che rende più flessibile la posizione del creditore, anche sugli interessi.
La seconda riguarda l’improbabilità del “ritorno in bonis”. La LCA è una procedura liquidatoria che, salvo il caso del concordato, conduce di regola all’estinzione dell’ente. Ciò ridimensiona molto, nei fatti, la possibilità di recuperare a fine procedura gli interessi sospesi direttamente dal debitore.
La terza riguarda i soggetti coinvolti. Molti crediti verso enti in LCA sono assistiti da fideiussioni (dei soci, degli amministratori, di società collegate) o da coobbligazioni. Ed è proprio nei confronti di questi soggetti che la sospensione degli interessi non opera.
Due effetti collaterali da non trascurare: scadenza anticipata e compensazione
Il rinvio dell’art. 304 CCII alla sezione sugli effetti per i creditori porta con sé altre due regole che incidono sul calcolo degli interessi.
La prima è la scadenza anticipata: l’art. 154, comma 2, CCII stabilisce che i crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di apertura della procedura. Un credito che sarebbe scaduto, ad esempio, sei mesi dopo il provvedimento di liquidazione viene quindi trattato come già esigibile a quella data. Per i crediti infruttiferi non ancora scaduti, l’art. 156 CCII prevede l’ammissione per l’intero, con la detrazione, a ogni riparto, degli interessi composti al tasso legale per il tempo che manca alla scadenza originaria. Per il creditore significa che il conteggio va impostato sulla data del provvedimento anche quando il contratto prevedeva scadenze successive.
La seconda è la compensazione (art. 155 CCII, già art. 56 L.F.): il creditore che è a sua volta debitore dell’ente può opporre in compensazione i propri crediti, anche non scaduti prima dell’apertura. Nel confronto tra le opzioni, la compensazione funziona come una forma di soddisfazione privilegiata di fatto, perché sottrae il credito al concorso nei limiti del debito reciproco. Resta però da verificare, caso per caso, quale importo per interessi possa essere considerato nella compensazione e se il credito abbia i requisiti di liquidità richiesti: la giurisprudenza nega la compensazione quando il credito opposto non è liquido né di pronta liquidazione. È un profilo da esaminare prima di presentare le osservazioni al commissario, perché può modificare in modo sensibile l’importo da chiedere nello stato passivo.
Con queste premesse, le opzioni concretamente percorribili sono tre.
Opzione 1 — Far valere gli interessi dentro la procedura, fino al massimo consentito
In cosa consiste
La prima strada consiste nel chiedere al commissario, e se necessario al tribunale in sede di opposizione, il riconoscimento di tutti gli interessi che la legge ammette nel concorso: quelli maturati fino alla data del provvedimento di liquidazione per ogni credito; quelli successivi, nei limiti di legge, per i crediti assistiti da prelazione. La base normativa è data dagli artt. 153, comma 3, e 154 CCII (o dagli artt. 54, comma 3, e 55 L.F. per le procedure anteriori), letti insieme agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. e alle regole sulla formazione dello stato passivo (art. 310 CCII; art. 209 L.F.).
Il punto di partenza è che il commissario, quando comunica al creditore le somme risultanti dalle scritture contabili, indica spesso il solo capitale o calcola gli interessi in modo approssimativo. È qui che si gioca la prima partita: verificare tasso, decorrenza, natura degli interessi (corrispettivi, moratori, moratori commerciali ai sensi del D.Lgs. 231/2002) e rango.
Quando ha senso: tre scenari
Primo scenario: credito chirografario con mora anteriore significativa. Il fornitore che ha consegnato merce a una cooperativa con pagamento a sessanta giorni e non è stato pagato per mesi prima del commissariamento ha maturato interessi moratori commerciali, a un tasso che in genere supera di molto quello legale. Quegli interessi, fino al giorno del provvedimento, entrano a pieno titolo nel concorso: trascurarli significa rinunciare a una parte del credito che la legge riconosce.
Secondo scenario: credito privilegiato. Il lavoratore con crediti retributivi o di TFR, il professionista con compensi assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis c.c., l’artigiano o la cooperativa di produzione e lavoro creditori dell’ente: per tutti questi crediti gli interessi continuano a correre dopo il provvedimento, sia pure entro limiti precisi. Più la procedura dura, più la differenza diventa rilevante.
Terzo scenario: credito ipotecario o pignoratizio. La banca o il creditore garantito da ipoteca su un immobile dell’ente può far valere sul ricavato del bene gli interessi nei limiti dell’art. 2855 c.c. (le due annualità anteriori e quella in corso alla data di apertura, poi gli interessi legali fino alla vendita), con l’apertura della LCA equiparata al pignoramento.
Come si esegue, in sintesi
La sequenza ordinaria è la seguente. Ricevuta la comunicazione del commissario (o anche in assenza di essa, se il creditore non è stato raggiunto), il creditore presenta osservazioni o istanze documentate nel termine indicato, esponendo separatamente capitale, interessi fino al provvedimento con il relativo conteggio, eventuali interessi successivi e il privilegio invocato per ciascuna voce. Depositato lo stato passivo, se il commissario ha escluso o ridotto gli interessi, si valuta l’opposizione davanti al tribunale nel termine di legge decorrente dalla comunicazione dell’avvenuto deposito.
Un aspetto merita attenzione particolare. La Cassazione, con la sentenza n. 6060 del 26 marzo 2015, ha affermato che nella LCA la domanda per gli interessi moratori, proposta dopo che il capitale era già stato ammesso in via definitiva, non è preclusa: capitale e interessi sono pretese distinte, con una diversa causa petendi, e il principio che vieta di introdurre domande nuove, elaborato per il fallimento, non si applica a uno stato passivo che nella fase commissariale ha funzione di pubblicità e non di accertamento giurisdizionale. È un elemento a favore di questa opzione, perché consente di rimediare a una prima domanda incompleta. Ma non va sopravvalutato: chi chiede gli interessi in un secondo momento rischia di vederli collocati in riparti successivi o di dover affrontare contestazioni sul calcolo che, presentate subito, sarebbero state più semplici da gestire.
I vantaggi
A fronte di un impegno contenuto, questa opzione ha il pregio della certezza: gli interessi ammessi allo stato passivo partecipano ai riparti con il rango del credito cui accedono e vengono pagati dalla procedura, senza dover cercare altri patrimoni. Per i crediti privilegiati, in particolare, è spesso l’unica sede in cui gli interessi successivi al provvedimento si traducono effettivamente in denaro.
C’è poi un vantaggio meno visibile. L’esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, secondo la già citata sentenza n. 14527/2020, interrompe la prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, anche per i creditori ammessi sulla base della comunicazione del commissario. Essere ammessi, dunque, protegge il credito anche in vista delle altre opzioni.
I rischi e gli svantaggi
Il rovescio della medaglia è duplice. Anzitutto, per i chirografari questa strada ha un limite invalicabile: gli interessi successivi al provvedimento di liquidazione non entrano nel concorso, qualunque sia la durata della procedura. Chi ha un credito chirografario di importo elevato e una procedura che si annuncia lunga vede maturare interessi che la procedura non pagherà.
In secondo luogo, l’utilità concreta dipende dall’attivo. Ammettere interessi a un credito chirografario che, alla fine, riceverà una percentuale minima di soddisfazione ha un valore pratico limitato; diverso è il discorso per i privilegiati, che si collocano prima.
Infine, i limiti alla prelazione degli interessi sono tecnici e spesso contestati. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1670 del 15 marzo 1982 resa proprio in un caso di LCA, avevano affermato che gli interessi successivi all’apertura non fossero coperti dal privilegio che tutela il capitale; la disciplina è poi cambiata, con l’introduzione del rinvio all’art. 2749 c.c. e della regola sulla cessazione degli interessi al deposito del progetto di riparto, che la Cassazione (ord. n. 6587 del 16 marzo 2018) ha qualificato come norma di interpretazione autentica. La successione delle regole nel tempo rende indispensabile verificare quale disciplina si applica alla singola procedura.
Il profilo ideale
Questa opzione è la prima scelta, e talvolta l’unica realistica, per chi ha un credito privilegiato o ipotecario, per chi ha maturato interessi moratori consistenti prima del provvedimento e per chi non dispone di garanti solvibili da escutere.
Opzione 2 — Spostare la pretesa sugli interessi verso fideiussori e coobbligati
In cosa consiste
La seconda strada parte da una constatazione: la sospensione degli interessi è un effetto della procedura concorsuale che riguarda il debitore sottoposto a liquidazione e la massa dei suoi creditori. Non riguarda gli altri obbligati. Il fideiussore, il coobbligato solidale, il socio illimitatamente responsabile (dove esiste) restano tenuti secondo le regole ordinarie del loro rapporto, e verso di loro gli interessi continuano a decorrere secondo il contratto o la legge.
La base normativa è nel codice civile (artt. 1292 e seguenti per le obbligazioni solidali; artt. 1936 e seguenti per la fideiussione), letto alla luce del principio, affermato dalla Cassazione n. 14527/2020, secondo cui la sospensione non incide sulla maturazione degli interessi fuori dal concorso.
Quando ha senso: tre scenari
Primo scenario: finanziamento bancario garantito dai soci. Una cooperativa ottiene un mutuo chirografario con fideiussione omnibus o specifica di alcuni soci. Aperta la LCA, la banca può insinuarsi per capitale e interessi fino al provvedimento e, parallelamente, chiedere ai fideiussori il pagamento del debito comprensivo degli interessi che continuano a maturare.
Secondo scenario: fornitura garantita da una società del gruppo. Il fornitore che ha ottenuto una garanzia dalla controllante dell’ente poi messo in liquidazione può agire contro la controllante per l’intero, interessi successivi compresi, se la garanzia li copre.
Terzo scenario: credito verso più debitori solidali. Quando il credito nasce da un’obbligazione assunta in solido da più imprese (ad esempio in un raggruppamento) e solo una è sottoposta a LCA, gli altri condebitori restano obbligati senza alcuna sospensione.
Come si esegue, in sintesi
Il primo passo è leggere il contratto di garanzia: ampiezza della copertura (capitale, interessi, spese), eventuale beneficio di escussione, clausole di deroga all’art. 1957 c.c., limiti di importo. Poi si valuta la sequenza: costituzione in mora del garante, eventuale ricorso monitorio o azione ordinaria, coordinamento con la domanda presentata nella LCA.
Un punto è decisivo e spesso trascurato: l’art. 1957 c.c. In assenza di deroga contrattuale, il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore, entro sei mesi, ha proposto le sue istanze contro il debitore e le ha continuate con diligenza. La giurisprudenza ha chiarito, con riferimento al fallimento, che il debito si considera scaduto alla data di apertura della procedura e che, per i crediti verso un debitore sottoposto a procedura concorsuale, l’istanza rilevante è la domanda di ammissione al passivo. Il ragionamento si estende alla LCA: chi vuole conservare la garanzia deve muoversi anche dentro la procedura e nei tempi.
I vantaggi
L’elemento dirimente è che verso il garante gli interessi non si fermano: continuano a decorrere al tasso contrattuale o legale fino al pagamento. Per un credito chirografario di importo elevato, in una procedura che può durare anni, la differenza può essere rilevante. Inoltre il recupero non dipende dai tempi e dalla capienza della procedura: se il garante è solvibile, il creditore può ottenere un titolo e agire esecutivamente nei suoi confronti in tempi ordinari.
I rischi e gli svantaggi
A fronte di questo vantaggio vanno soppesati tre rischi.
Il primo è la solvibilità reale del garante. Una fideiussione prestata da soci di una cooperativa in crisi può valere molto meno di quanto appare; e se anche il garante è insolvente, gli interessi che maturano nei suoi confronti restano sulla carta.
Il secondo riguarda le eccezioni del garante: contestazioni sulla validità della fideiussione (ad esempio per clausole riprodotte da schemi ritenuti anticoncorrenziali), sulla decadenza ex art. 1957 c.c., sulla misura degli interessi pattuiti. Ogni azione verso il garante è, a tutti gli effetti, un contenzioso ordinario con i suoi tempi e la sua alea.
Il terzo riguarda il regresso del garante che paga. La Cassazione, con la sentenza n. 16078 del 18 agosto 2004, ha stabilito che il fideiussore che paga dopo l’apertura della procedura non può concorrere per gli interessi maturati successivamente, perché può esercitare soltanto la surroga nei diritti del creditore e non il più ampio regresso. Per il creditore il principio non è uno svantaggio diretto, ma spiega perché il garante tenderà a resistere: sa che quella parte la perderà definitivamente. In un’ottica negoziale, è un dato da mettere sul tavolo.
Il profilo ideale
Questa opzione si addice soprattutto al creditore chirografario che dispone di una garanzia personale valida, prestata da un soggetto solvibile, e che ha rispettato (o è ancora in tempo per rispettare) i termini dell’art. 1957 c.c. Raramente sostituisce la prima opzione: più spesso la affianca.
Opzione 3 — Conservare gli interessi “sospesi” in vista della chiusura della procedura
In cosa consiste
La terza strada riguarda gli interessi che, per i chirografari, maturano dopo il provvedimento e non entrano nel concorso. Il principio affermato dalla Cassazione n. 14527/2020 è netto: la sospensione riguarda la loro esigibilità all’interno della procedura, non la loro esistenza. Ne segue che, se la procedura si chiude lasciando in vita il debitore con un patrimonio, quegli interessi possono essere pretesi. In quella vicenda, relativa a un’amministrazione straordinaria (procedura che rinvia alle norme sulla LCA), la Corte ha accolto la domanda di un creditore chirografario che, a procedura chiusa, chiedeva al debitore tornato in bonis gli interessi maturati durante la procedura.
Quando ha senso: tre scenari
Primo scenario: procedura che si chiude con un concordato. L’art. 314 CCII disciplina il concordato nella liquidazione coatta amministrativa. Se l’ente esce dalla procedura con un concordato, si apre il tema di cosa resti dovuto ai creditori oltre la percentuale concordataria; la risposta dipende dal contenuto del concordato e dai suoi effetti, e va verificata caso per caso.
Secondo scenario: residuo attivo dopo il pagamento integrale dei creditori. È un’ipotesi rara ma non impossibile, ad esempio quando l’ente viene posto in liquidazione per irregolarità gestionali più che per insolvenza grave, o quando la vendita di cespiti si rivela più redditizia del previsto. In questo caso il residuo attivo può soddisfare gli interessi sospesi.
Terzo scenario: LCA disposta per ragioni diverse dall’insolvenza. Alcune liquidazioni coatte, soprattutto nel mondo cooperativo, vengono disposte per irregolare funzionamento dell’ente più che per incapacità di pagare. Qui la prospettiva di un patrimonio residuo è meno remota.
Come si esegue, in sintesi
Questa opzione richiede soprattutto conservazione: far ammettere il capitale e gli interessi anteriori allo stato passivo (così da beneficiare dell’interruzione permanente della prescrizione), documentare il conteggio degli interessi successivi, monitorare l’andamento della procedura (relazioni del commissario, piani di riparto, eventuali proposte di concordato) e attivarsi al momento della chiusura.
La Cassazione ha affermato, sempre nella sentenza n. 14527/2020, che anche la prescrizione degli interessi sui crediti chirografari matura durante la procedura e che, nella LCA, l’esecutività dello stato passivo depositato dal commissario la interrompe con effetto permanente per tutto il corso della procedura. Ne deriva che il creditore non ammesso, o ammesso solo in parte, non gode della stessa protezione: un motivo in più per non trascurare la prima opzione anche quando si punta sulla terza.
I vantaggi
Il pregio di questa strada è che non richiede, nell’immediato, contenziosi ulteriori: si tratta di presidiare una posizione. E, nei casi in cui la procedura si chiude in modo favorevole, permette di recuperare una componente del credito che altrimenti andrebbe perduta.
I rischi e gli svantaggi
Il rovescio della medaglia è evidente: nella grande maggioranza dei casi la LCA si conclude con l’estinzione dell’ente, e gli interessi sospesi restano privi di un patrimonio su cui soddisfarsi. Questa opzione ha dunque un carattere spesso solo potenziale.
C’è poi un limite processuale da considerare. La giurisprudenza (Cass. civ., sentenza depositata il 17 gennaio 2001, in tema di LCA di un’impresa di assicurazione) ha affermato che, una volta aperta la LCA, ogni diritto di credito è tutelabile esclusivamente nelle forme concorsuali e che, diversamente da quanto si ammette per il fallimento, non si può ipotizzare un’azione ordinaria per munirsi di un titolo da far valere dopo la chiusura, perché il ritorno in bonis è escluso dalla finalità stessa della procedura. Più di recente la Cassazione (Sez. Lavoro, n. 27796 del 28 ottobre 2024) ha precisato che azioni di mero accertamento o costitutive nei confronti di un ente in LCA possono essere proposte fuori dalla verifica del passivo, purché sussista uno specifico interesse. Il margine per agire “fuori” dalla procedura contro l’ente esiste, ma è stretto e va motivato.
Il profilo ideale
Questa opzione interessa soprattutto il creditore chirografario con un credito rilevante verso un ente che ha prospettive concrete di concordato o di residuo attivo, e che ha già consolidato la propria posizione nello stato passivo. Per gli altri è una riserva da conservare, più che una strategia autonoma.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati realistici ma non riferite a casi reali. Servono a mostrare come le stesse premesse producano esiti molto diversi a seconda della strada scelta. I tassi sono ipotizzati costanti per semplicità; nella realtà il tasso legale e quello di mora commerciale variano nel tempo e vanno applicati periodo per periodo.
Simulazione A — Credito chirografario di un fornitore, con fideiussione dei soci
Dati di partenza. Un fornitore vanta verso una cooperativa un credito di 47.380 € per forniture scadute il 30 settembre 2024. Ipotizziamo un tasso di interesse moratorio, applicabile per contratto o per legge, del 6,5% annuo. Il provvedimento che ordina la liquidazione coatta è del 14 marzo 2025. Il credito è garantito da una fideiussione solidale di due soci, senza beneficio di escussione e con deroga all’art. 1957 c.c.
Interessi fino al provvedimento. Dal 30 settembre 2024 al 14 marzo 2025 decorrono 165 giorni: 47.380 × 6,5% × 165/365 = 1.392,19 €. Questi interessi rientrano nel concorso.
Con l’opzione 1. Il fornitore chiede l’ammissione di 47.380 € di capitale più 1.392,19 € di interessi, in via chirografaria: totale 48.772,19 €. Nessun interesse successivo al 14 marzo 2025 può entrare nel concorso. Se la procedura si chiude il 30 giugno 2027, nei 838 giorni di durata maturerebbero, fuori dal concorso, ulteriori 7.070,65 € che la procedura non pagherà.
Con l’opzione 2. Il fornitore, oltre a insinuarsi, chiede ai fideiussori il pagamento. Se uno dei soci paga il 10 febbraio 2026, gli interessi maturati dal 14 marzo 2025 a quella data (333 giorni) ammontano a 47.380 × 6,5% × 333/365 = 2.809,70 €, che il garante deve corrispondere in aggiunta al capitale e agli interessi anteriori, nei limiti della garanzia. Il socio che ha pagato potrà poi surrogarsi nel credito ammesso, ma senza poter far valere nel concorso gli interessi successivi.
Con l’opzione 3. Il fornitore si limita a farsi ammettere e attende la chiusura. Gli eventuali 7.070,65 € di interessi maturati durante la procedura saranno recuperabili solo se l’ente esce dalla LCA con un patrimonio residuo: un esito possibile ma, per una cooperativa insolvente, improbabile.
Esito. In presenza di un garante solvibile, la combinazione delle opzioni 1 e 2 consente al fornitore di recuperare nel concorso tutto ciò che la legge ammette e di trasferire sul garante il costo del tempo. Senza garante, resta l’opzione 1 con la riserva della 3.
Simulazione B — Credito privilegiato di un lavoratore
Dati di partenza. Una lavoratrice vanta 18.940 € tra retribuzioni arretrate e TFR, assistiti da privilegio generale ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. La mora decorre dal 1° dicembre 2024. Il provvedimento di LCA è del 14 marzo 2025. Ipotizziamo, a fini dimostrativi, un tasso legale costante del 2% (in questa simulazione si tralascia la rivalutazione monetaria, che per i crediti di lavoro si aggiunge secondo regole proprie). Il commissario deposita il progetto di riparto nel quale il credito viene soddisfatto il 20 novembre 2026.
Interessi anteriori al provvedimento. Dal 1° dicembre 2024 al 14 marzo 2025 (103 giorni): 18.940 × 2% × 103/365 = 106,89 €.
Interessi successivi, con l’opzione 1. Trattandosi di credito con privilegio generale, gli interessi continuano a decorrere dopo il provvedimento e cessano alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche parzialmente. Dal 14 marzo 2025 al 20 novembre 2026 (616 giorni): 18.940 × 2% × 616/365 = 639,29 €.
Esito. La lavoratrice può chiedere nel concorso 18.940 € più 746,18 € di interessi complessivi, con il rango del privilegio nei limiti di legge. Qui l’opzione 1 non è solo la prima scelta: è quella che produce il risultato più concreto, perché il privilegio generale colloca il credito tra i primi a essere soddisfatti. Per i crediti di lavoro, inoltre, va considerato l’intervento del Fondo di garanzia INPS per TFR e ultime retribuzioni, con regole proprie sugli accessori.
Simulazione C — Lo stesso credito, chiesto a rate
Dati di partenza. Riprendiamo il fornitore della simulazione A, ma ipotizziamo che nelle osservazioni al commissario abbia indicato soltanto il capitale di 47.380 €, che viene ammesso. Accortosi dell’omissione, presenta mesi dopo una domanda per i 1.392,19 € di interessi anteriori al provvedimento.
Esito. Alla luce della sentenza n. 6060/2015, la domanda per gli interessi non è preclusa dalla definitiva ammissione del capitale, perché si tratta di una pretesa distinta. Tuttavia il fornitore potrà concorrere per gli interessi solo nei riparti successivi alla loro ammissione, senza poter recuperare quanto già distribuito agli altri creditori nei riparti precedenti, e dovrà affrontare l’eventuale contestazione del commissario sul conteggio. Il ritardo non fa perdere il diritto, ma può costare parte del suo valore concreto.
Il confronto in tabella
La tabella che segue riassume il confronto tra le tre opzioni sui parametri più rilevanti per la decisione. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge, che variano in base al valore e al tipo di procedimento.
Va letta con un’avvertenza: le opzioni non sono alternative rigide. Nella maggior parte dei casi il creditore accorto combina la prima con una delle altre due, e la tabella serve a capire quale peso dare a ciascuna nella propria situazione.
| Parametro | Opzione 1 — Interessi nel concorso | Opzione 2 — Garanti e coobbligati | Opzione 3 — Interessi sospesi a fine procedura |
|---|---|---|---|
| Interessi recuperabili | Fino al provvedimento per tutti; successivi solo per privilegiati, pignoratizi e ipotecari nei limiti di legge | Anche successivi al provvedimento, secondo contratto o legge, fino al pagamento | Successivi al provvedimento sui crediti chirografari |
| Tempi | Legati ai tempi di formazione dello stato passivo e dei riparti | Tempi di un ordinario recupero crediti (monitorio, giudizio, esecuzione) | Legati alla chiusura della procedura: spesso anni |
| Complessità | Media: conteggi, documentazione, eventuale opposizione | Medio-alta: analisi della garanzia, contenzioso ordinario | Bassa nell’immediato, alta al momento della chiusura |
| Rischi in caso di esito negativo | Esclusione o riduzione degli interessi; spese dell’opposizione se respinta | Eccezioni del garante (art. 1957 c.c., validità della fideiussione); spese di lite | Estinzione dell’ente senza residuo: interessi non recuperabili |
| Dipendenza dall’attivo della procedura | Totale | Nessuna (conta il patrimonio del garante) | Totale |
| Effetti sull’esecuzione | Nessuna azione esecutiva individuale contro l’ente in LCA | Esecuzione ordinaria sul patrimonio del garante | Azione solo dopo la chiusura, se l’ente sopravvive |
| Reversibilità | Domanda integrabile anche dopo l’ammissione del capitale (Cass. 6060/2015) | Azione proponibile finché la garanzia è efficace | Richiede di aver consolidato la posizione nello stato passivo |
| Costi di giustizia | Nessuno per la domanda al commissario; contributo unificato in caso di opposizione | Contributo unificato per monitorio o giudizio | Nessuno fino all’eventuale azione successiva |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre opzioni è in astratto migliore delle altre. La scelta dipende da alcuni elementi che vanno verificati nella situazione concreta. I criteri che seguono non danno una risposta automatica, ma aiutano a ordinare il ragionamento.
Criterio 1 — Il rango del credito
Se il credito è privilegiato, pignoratizio o ipotecario, generalmente l’opzione 1 assume un peso centrale, perché è l’unica sede in cui gli interessi successivi al provvedimento vengono effettivamente riconosciuti e pagati con priorità. Se invece il credito è chirografario, l’opzione 1 resta necessaria per gli interessi anteriori, ma da sola non copre il costo del tempo, e le altre due strade acquistano rilievo.
Criterio 2 — L’esistenza di un garante solvibile
Se il credito è assistito da una fideiussione valida, prestata da un soggetto con un patrimonio aggredibile, l’opzione 2 diventa spesso la più redditizia per gli interessi successivi. L’elemento dirimente non è la presenza formale della garanzia, ma la sua effettiva escutibilità: termini dell’art. 1957 c.c., eventuali deroghe, validità delle clausole, solvibilità del garante. Una fideiussione scaduta per decadenza o prestata da chi è a sua volta in crisi sposta di nuovo il baricentro sull’opzione 1.
Criterio 3 — La durata prevedibile della procedura e la sua natura
Più la procedura si annuncia lunga, più cresce il valore degli interessi che maturano fuori dal concorso. Se la LCA riguarda un ente con attivo consistente, disposta per irregolarità di funzionamento più che per insolvenza, o con prospettive di concordato, l’opzione 3 merita di essere presidiata con attenzione. Se invece si tratta di un ente gravemente insolvente, destinato all’estinzione, l’opzione 3 ha un valore poco più che teorico.
Criterio 4 — La disciplina applicabile alla singola procedura
Va soppesato con cura quale normativa regola la procedura: CCII per le LCA aperte dopo il 15 luglio 2022, legge fallimentare per quelle precedenti, leggi speciali per banche, assicurazioni e altri enti vigilati. Un errore sul regime applicabile può falsare il calcolo degli interessi privilegiati e i termini per contestare lo stato passivo. Per le LCA bancarie, ad esempio, la Cassazione (ord. 3 aprile 2025) ha ribadito che le norme transitorie del D.Lgs. 181/2015 escludono l’appello contro le sentenze sulle opposizioni allo stato passivo, ammettendo solo il ricorso per cassazione.
Criterio 5 — Il momento in cui ci si muove
Infine, il fattore tempo. La comunicazione del commissario, il deposito dello stato passivo, il termine per l’opposizione, il semestre dell’art. 1957 c.c. sono scadenze che non si possono recuperare. Chi si muove subito può combinare le tre opzioni; chi aspetta rischia di trovarsi con una sola strada percorribile, e non necessariamente la migliore.
È il punto in cui la scelta tecnica diventa scelta di strategia: come ripete l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, la decisione su quali interessi chiedere e a chi va presa all’inizio, perché è quella stessa impostazione che dovrà poi reggere davanti al tribunale e, se necessario, in Cassazione.
Le domande di chi è indeciso
Posso seguire più opzioni contemporaneamente?
Sì, e spesso è la soluzione più ragionevole. Insinuarsi nella procedura (opzione 1) non impedisce di agire contro il garante (opzione 2), e anzi in molti casi è necessario proprio per conservare la garanzia. L’ammissione allo stato passivo, a sua volta, interrompe la prescrizione e tiene aperta l’opzione 3. Il limite è uno solo: non si può incassare due volte la stessa somma, e i pagamenti ottenuti dal garante vanno considerati nei riparti.
E se nella domanda al commissario ho dimenticato gli interessi?
Nella LCA la domanda per gli interessi può essere proposta anche dopo l’ammissione del capitale, perché si tratta di una pretesa distinta e lo stato passivo, nella fase commissariale, non ha natura giurisdizionale. Il prezzo del ritardo è però concreto: si partecipa solo ai riparti successivi e si rischiano contestazioni sul conteggio. Conviene rimediare il prima possibile.
Gli interessi si fermano dalla sentenza che dichiara l’insolvenza o dal decreto ministeriale?
Ai fini della sospensione conta la data del provvedimento che ordina la liquidazione, come prevede l’art. 304 CCII. L’accertamento giudiziale dell’insolvenza, che può essere anteriore o successivo, rileva per altri effetti (ad esempio per le azioni revocatorie e per i reati), non per il blocco degli interessi.
Il commissario ha escluso gli interessi moratori commerciali e ha riconosciuto solo quelli legali: cosa posso fare?
Se il credito rientra nell’ambito del D.Lgs. 231/2002 (transazioni commerciali tra imprese o con la pubblica amministrazione, compresi molti crediti professionali), gli interessi moratori maturati fino al provvedimento sono dovuti al tasso previsto da quella disciplina. La Cassazione (Sez. II, ord. n. 19421 del 14 luglio 2025) ha confermato che tale disciplina si applica anche ai crediti da prestazioni professionali e che, in caso di contestazione sull’importo, la mora produce effetti sulla parte di credito che viene riconosciuta. La strada per contestare l’esclusione è l’opposizione allo stato passivo nei termini di legge.
E se sbaglio strada?
Dipende dall’errore. Concentrarsi solo sul garante trascurando la procedura può far perdere la garanzia stessa (per decadenza) e la protezione dalla prescrizione; puntare solo sulla procedura trascurando un garante solvibile significa lasciare sul tavolo gli interessi successivi. La maggior parte degli errori è rimediabile se scoperta per tempo; diventa irrimediabile quando scadono i termini. Per questo la valutazione andrebbe fatta prima della risposta al commissario, non dopo il deposito dello stato passivo.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate in base all’opzione che contribuiscono a chiarire. Per ciascuna è indicato il principio, riformulato in sintesi, e la ragione per cui è rilevante nel confronto.
Pronunce sul quadro generale e sull’opzione 1 (interessi nel concorso)
Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 1670 del 15 marzo 1982. Le Sezioni Unite hanno affermato che la regola della sospensione degli interessi prevista per il fallimento si applica anche alla liquidazione coatta amministrativa, in forza del rinvio contenuto nella legge fallimentare. Hanno inoltre precisato che, per i crediti con privilegio generale, il corso degli interessi cessa con la liquidazione dell’attivo mobiliare, in un’unica soluzione o progressivamente se la liquidazione avviene per fasi. Rilevanza: è il punto di partenza storico dell’applicazione della regola alla LCA, e chiarisce che i privilegiati seguono un regime diverso dai chirografari.
Cass. civ., ord. n. 6587 del 16 marzo 2018. La Corte ha qualificato come norma di interpretazione autentica la disposizione secondo cui, per i crediti con privilegio generale, il decorso degli interessi cessa con il deposito del progetto di riparto, applicandola anche alle procedure aperte prima della riforma del 2006. Rilevanza: fissa il momento finale degli interessi privilegiati, oggi codificato nell’art. 153, comma 3, CCII.
Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 34532 dell’11 dicembre 2023. In un caso di crediti di lavoro e TFR, la Corte ha ribadito che, nel regime anteriore alla riforma del 2006, il credito assistito da privilegio generale continua a produrre interessi dopo l’apertura della procedura finché non sia stata liquidata una massa attiva sufficiente a soddisfarlo integralmente, e che sulla parte di capitale non soddisfatta gli interessi continuano a maturare. Rilevanza: mostra quanto la successione delle discipline nel tempo incida sul calcolo degli interessi privilegiati e perché occorra verificare il regime applicabile alla singola procedura.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 6060 del 26 marzo 2015. Nella LCA la domanda di ammissione degli interessi moratori proposta dopo la definitiva ammissione del capitale non è preclusa, perché capitale e interessi sono pretese distinte, salvo che gli interessi costituiscano una semplice componente della pretesa originaria; il divieto di domande nuove non si applica a uno stato passivo che, nella fase commissariale, ha funzione di pubblicità. Rilevanza: è la pronuncia che rende “reversibile” l’opzione 1 e che consente di rimediare a domande incomplete.
Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19421 del 14 luglio 2025. La Corte ha confermato che la disciplina degli interessi moratori delle transazioni commerciali si applica anche ai crediti professionali e che la costituzione in mora produce effetti, in caso di contestazione, sulla parte di credito riconosciuta. Rilevanza: incide sul calcolo degli interessi anteriori al provvedimento, spesso la voce più consistente per i creditori chirografari.
Cass. civ., Sez. I, ord. 3 aprile 2025 (LCA bancaria). Per le liquidazioni coatte bancarie in corso all’entrata in vigore del D.Lgs. 181/2015, le sentenze del tribunale sulle opposizioni allo stato passivo pronunciate dopo quella data non sono appellabili ma solo ricorribili per cassazione. Rilevanza: chi contesta l’esclusione degli interessi in una LCA bancaria deve impostare l’opposizione sapendo che il successivo grado sarà direttamente il giudizio di legittimità.
Pronunce sull’opzione 2 (garanti e coobbligati)
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 14527 del 9 luglio 2020 (primo principio). La sospensione degli interessi opera solo all’interno del concorso e non nei singoli rapporti tra creditore e debitore, nei quali gli interessi continuano a maturare. Rilevanza: è il fondamento logico della possibilità di pretendere gli interessi successivi da chi non è sottoposto alla procedura.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 16078 del 18 agosto 2004. Il fideiussore che paga dopo l’apertura della procedura non può concorrere per gli interessi successivi, neppure se li ha pagati al creditore, perché può esercitare solo la surroga e non il più ampio regresso. Rilevanza: chiarisce la posizione del garante e spiega le sue resistenze, utili da conoscere in una trattativa.
Pronunce sull’opzione 3 (interessi sospesi e prescrizione)
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 14527 del 9 luglio 2020 (secondo e terzo principio). La prescrizione degli interessi sui crediti chirografari corre anche durante la procedura; nella LCA, come nell’amministrazione straordinaria, l’esecutività dello stato passivo depositato dal commissario la interrompe con effetto permanente per tutta la durata della procedura, anche per i creditori ammessi in base alla comunicazione del commissario. Rilevanza: dimostra che l’opzione 3 presuppone l’ammissione allo stato passivo.
Cass. civ., sentenza depositata il 17 gennaio 2001 (LCA di impresa di assicurazione). Aperta la LCA, ogni diritto di credito è tutelabile solo nelle forme concorsuali e non è ammessa un’azione ordinaria per munirsi di un titolo da far valere dopo la chiusura, essendo il ritorno in bonis estraneo alla finalità della procedura. Rilevanza: segna il limite principale dell’opzione 3 nella LCA rispetto al fallimento.
Cass. civ., Sez. Lavoro, sentenza n. 27796 del 28 ottobre 2024. Le azioni di accertamento o costitutive nei confronti di un ente in LCA possono essere proposte al di fuori della verifica del passivo, purché vi sia uno specifico interesse. Rilevanza: apre uno spazio, da motivare con attenzione, per tutelare posizioni che non si risolvono in una semplice pretesa di pagamento.
Corte costituzionale, sentenza n. 471 del 1994. La Corte si è occupata della questione di legittimità del rinvio all’art. 55 della legge fallimentare nella parte in cui prevede la sospensione degli interessi sui crediti chirografari durante la procedura (nella specie un concordato preventivo), questione sollevata sul presupposto della piena soddisfazione dei creditori e della presenza di risorse residue; la regola è rimasta in vigore e si ritrova oggi nell’art. 154 CCII. Rilevanza: mostra che il problema degli interessi sospesi in caso di residuo attivo è stato posto anche sul piano costituzionale, a conferma della sua importanza pratica per l’opzione 3.
Cosa può fare lo Studio Monardo per i creditori di un ente in liquidazione coatta
Quando si tratta di interessi in una liquidazione coatta, il lavoro utile è concreto e misurabile: date, tassi, ranghi, garanzie, termini. Questi sono gli strumenti con cui lo Studio Monardo affronta la posizione del creditore.
- Ricostruiamo la data rilevante. Individuiamo il provvedimento che ha ordinato la liquidazione, verifichiamo il regime applicabile (CCII, legge fallimentare o legge speciale di settore) e fissiamo il giorno da cui decorre la sospensione degli interessi.
- Ricalcoliamo gli interessi voce per voce. Distinguiamo capitale, interessi corrispettivi, interessi moratori e moratori commerciali ai sensi del D.Lgs. 231/2002, applicando i tassi periodo per periodo e separando quanto maturato prima e dopo il provvedimento.
- Verifichiamo il rango del credito e i limiti della prelazione. Accertiamo se il credito è assistito da privilegio generale o speciale, da pegno o ipoteca, e calcoliamo gli interessi successivi ammissibili nei limiti degli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. e dell’art. 153 CCII.
- Redigiamo le osservazioni al commissario. Prepariamo un’istanza documentata che espone separatamente capitale, interessi anteriori, interessi successivi e privilegio, così da ridurre il rischio di esclusioni o riduzioni.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico. Mettiamo a confronto procedura, garanti e prospettive di chiusura e indichiamo quale combinazione di strade ha basi giuridiche solide, con quali rischi.
- Proponiamo l’opposizione allo stato passivo. Se il commissario ha escluso o ridotto gli interessi, impostiamo l’opposizione davanti al tribunale nel rispetto dei termini, tenendo conto del rito applicabile e del successivo grado di impugnazione.
- Analizziamo le fideiussioni e le coobbligazioni. Esaminiamo il contratto di garanzia, le clausole di deroga all’art. 1957 c.c., la copertura degli interessi e le possibili eccezioni del garante, verificando se e come agire nei suoi confronti.
- Coordiniamo l’azione contro i garanti con la procedura. Gestiamo in parallelo la posizione nella LCA e il recupero verso fideiussori e condebitori, evitando decadenze e duplicazioni.
- Presidiamo la posizione fino alla chiusura. Monitoriamo relazioni del commissario, piani di riparto e proposte di concordato, così da attivarci tempestivamente se si profila un residuo attivo o una chiusura che lascia spazio agli interessi sospesi.
- Esaminiamo i contratti bancari da cui gli interessi derivano. Con lo staff dedicato al diritto bancario verifichiamo tassi, clausole e conteggi alla base del credito, quando il debitore o il creditore è un intermediario o il rapporto nasce da un finanziamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nel tema degli interessi in LCA pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione. La scelta fatta oggi, nelle osservazioni al commissario o nell’opposizione allo stato passivo, deve poter essere difesa domani senza cambiare mani: lo stesso difensore segue la strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, che nelle LCA bancarie può essere raggiunto direttamente dopo il tribunale. Questa continuità evita che la linea difensiva venga ricostruita da capo a ogni passaggio.
Accanto all’Avvocato opera uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi impostano la strategia processuale e la tutela verso i garanti, i secondi ricostruiscono conteggi, scritture contabili e piani di riparto. È questo lavoro congiunto a rendere verificabile, numero per numero, ogni importo che il creditore chiede.
Chiusura: la data è una sola, le strade sono diverse
La regola è chiara: dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta, gli interessi sui crediti chirografari smettono di contare nel concorso, mentre quelli sui crediti privilegiati, pignoratizi e ipotecari continuano a decorrere entro i limiti di legge. Ma ciò che il creditore riesce effettivamente a recuperare dipende da come combina la domanda nella procedura, l’eventuale azione verso i garanti e la conservazione degli interessi sospesi. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla o rinviarla costa tempo e, spesso, diritti che non si possono più recuperare.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché essa vive all’incrocio di due competenze certificate dell’Avvocato: il patrocinio in Cassazione, che consente di seguire l’opposizione allo stato passivo e le azioni verso i garanti fino all’ultimo grado con la stessa strategia, e il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando gli interessi nascono da finanziamenti, garanzie bancarie o rapporti con intermediari. L’esperienza come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa completa il quadro, permettendo di leggere la liquidazione coatta nel contesto delle altre procedure concorsuali.
📩 I termini della liquidazione coatta non aspettano: scrivici oggi stesso per far esaminare il tuo credito e i relativi interessi. Tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
