Questa guida è costruita come un’intervista: abbiamo raccolto le domande che imprenditori, amministratori e soci ci rivolgono più spesso quando un concordato nella liquidazione giudiziale (il “vecchio” concordato fallimentare) arriva all’omologazione, e abbiamo dato a ciascuna una risposta completa, nel linguaggio con cui ne parleremmo a voce in studio.
Il quadro normativo, in poche righe. Il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dagli artt. 240-253 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Non è una procedura autonoma: è un modo alternativo di chiudere la liquidazione giudiziale, sostituendo la vendita dei beni e il riparto con un accordo approvato dai creditori e omologato dal tribunale. Il cuore degli effetti sta nell’art. 248 CCII, che riprende quasi alla lettera il vecchio art. 135 della legge fallimentare; accanto a esso contano le regole su esecuzione, risoluzione e annullamento (artt. 249-251) e quelle sulla riapertura (artt. 252-253).
Perché lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia? Perché il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la sua attività quotidiana consiste proprio nel misurare la sostenibilità di un accordo con i creditori e nel prevedere che cosa accadrà all’impresa una volta che l’accordo diventa vincolante. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, decisiva quando gli effetti dell’omologazione vengono contestati (risoluzione, annullamento, reclami) fino all’ultimo grado, e il lavoro di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che legge insieme la parte giuridica e quella contabile del piano.
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Ma il concordato nella liquidazione giudiziale è la stessa cosa del vecchio concordato fallimentare?
Sì nella sostanza, no nei dettagli che contano. Dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore del Codice della crisi, la parola “fallimento” è scomparsa dal lessico normativo e al suo posto c’è la liquidazione giudiziale. Di conseguenza il concordato fallimentare è diventato “concordato nella liquidazione giudiziale”. La funzione è identica: chiudere la procedura liquidatoria con un accordo invece che con la vendita forzata di tutto il patrimonio.
Le differenze, però, ci sono, e per chi vive l’omologazione dall’interno non sono marginali.
La prima riguarda chi può proporlo e a quali condizioni (ne parliamo nella prossima domanda): il Codice ha fissato paletti molto precisi per l’iniziativa del debitore, mentre favorisce quella dei creditori e dei terzi.
La seconda riguarda i contenuti della proposta. L’art. 240 CCII consente di dividere i creditori in classi, di trattarli in modo differenziato motivandone le ragioni, di soddisfarli “in qualsiasi forma”, anche con cessione di beni, accollo, operazioni straordinarie o attribuzione di azioni, quote e strumenti finanziari. I creditori privilegiati possono essere pagati non integralmente, ma mai meno di quanto otterrebbero dalla vendita del bene su cui grava la loro prelazione, come attestato da un professionista indipendente designato dal tribunale; e il trattamento di ciascuna classe non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
La terza è una novità del correttivo 2024: il nuovo comma 4-bis dell’art. 240 disciplina la proposta nelle liquidazioni giudiziali di gruppo, con domanda unica, domande coordinate o domanda autonoma, restando però separate le masse attive e passive di ciascuna impresa.
Quello che non cambia è il principio di fondo degli effetti: una volta omologato, il concordato vincola tutti i creditori anteriori e trasforma i loro diritti nella misura e nei tempi previsti dall’accordo. È per questo che la giurisprudenza formata sul vecchio art. 135 legge fallimentare resta, ancora oggi, un riferimento utile per interpretare l’art. 248 CCII: la norma è stata riprodotta quasi parola per parola.
Chi può proporlo? Anche io, che sono il titolare dell’impresa?
Sì, ma con limiti di tempo e una condizione economica che molti scoprono troppo tardi.
L’art. 240, comma 1, CCII distingue nettamente due categorie di proponenti.
I creditori e i terzi possono presentare la proposta subito dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo. Serve soltanto che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati disponibili permettano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori, da sottoporre al giudice delegato.
Il debitore, le società di cui fa parte e quelle sottoposte a comune controllo, invece, possono proporre il concordato solo dopo un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. E c’è di più: la loro proposta è ammissibile soltanto se prevede un apporto di risorse che aumenti il valore dell’attivo di almeno il 10%.
Che cosa significa in pratica? Che l’imprenditore non può limitarsi a “rimettere sul tavolo” ciò che il curatore venderebbe comunque. Deve portare finanza esterna: un familiare che interviene, un investitore, un socio che conferisce denaro, la cessione di un bene personale non compreso nella procedura. Senza quell’incremento, la proposta non supera il vaglio di ammissibilità.
Il legislatore ha fatto una scelta di campo: incentivare l’iniziativa di chi non ha causato la crisi. Per questo la proposta di un creditore o di un terzo può anche prevedere la cessione delle azioni di pertinenza della massa (tipicamente le revocatorie e le azioni di responsabilità), purché autorizzate dal giudice delegato con indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa, e può limitare gli impegni ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che, al momento della proposta, avevano già fatto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva.
Questa possibilità di limitare gli impegni, come vedremo, è uno dei punti in cui l’omologazione cambia le cose per l’impresa in modo meno intuitivo di quanto sembri.
Una volta omologato, i miei debiti spariscono davvero?
No, si trasformano. Ed è la distinzione più importante di tutta questa guida.
L’art. 248, comma 1, CCII stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Il che significa: chi vantava un credito sorto prima dell’apertura non può più pretendere l’intero dal debitore, ma solo ciò che il concordato gli attribuisce, nei tempi e nei modi previsti.
È quello che in gergo si chiama effetto esdebitatorio, o falcidia concordataria: la parte di credito eccedente la percentuale concordataria non è più esigibile nei confronti del debitore. Ma attenzione a due precisazioni che fanno la differenza.
La prima: l’effetto riguarda il debitore, non chi gli sta intorno. Il comma 2 dell’art. 248 conserva ai creditori l’azione per l’intero contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Se il debito della società era garantito personalmente dall’amministratore, quella garanzia resta in piedi per tutto l’importo originario.
La seconda: l’effetto è stabile solo se il concordato viene eseguito, o se comunque decorrono i termini entro cui i creditori possono chiederne la risoluzione o l’annullamento. Se il concordato viene risolto, la liquidazione giudiziale si riapre e la falcidia viene meno.
C’è poi un terzo aspetto che spesso sfugge: la falcidia vale anche per i debiti che il debitore neppure ricordava. Un fornitore dimenticato, un vecchio cliente che reclama un risarcimento per un fatto anteriore all’apertura, un professionista che si fa vivo anni dopo: se il loro credito è anteriore alla sentenza di apertura, sono vincolati dalla percentuale concordataria anche se non si sono mai insinuati.
Da quando esattamente partono gli effetti?
Dipende da quale effetto guardiamo, e qui la data della sentenza di apertura diventa la linea di confine.
Per individuare chi è vincolato, il riferimento è la data della sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, non quella della proposta di concordato né quella dell’omologazione. Tutti i crediti nati prima di quella sentenza sono “concordatari”; quelli nati dopo (per esempio, nell’esercizio provvisorio o per spese della procedura) seguono regole diverse e non subiscono la falcidia.
Per quanto riguarda la chiusura della procedura e il ritorno dell’impresa alla gestione ordinaria, il momento chiave è quello in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, cioè non più impugnabile. Prima di allora la procedura è ancora aperta e il curatore resta in carica con tutti i suoi poteri.
Per l’esigibilità delle somme promesse, conta invece il calendario fissato nella proposta: se il concordato prevede il pagamento dei chirografari in tre rate, ciascun creditore potrà pretendere ciascuna rata solo alla sua scadenza.
Infine, per la stabilità definitiva degli effetti, il termine da ricordare è quello dell’ultimo adempimento previsto: un anno da quella data per la risoluzione, mentre per l’annullamento valgono sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque un limite massimo di due anni dall’ultimo adempimento.
Tenere separate queste quattro date evita gran parte degli equivoci che vediamo nella pratica: c’è chi crede di essere “libero” dal giorno dell’udienza e chi, al contrario, teme di essere esposto per sempre. Nessuna delle due convinzioni è corretta.
Cosa succede alla procedura il giorno dopo che l’omologazione diventa definitiva?
La liquidazione giudiziale si chiude, ma il concordato comincia a vivere: sono due cose diverse.
Quando l’omologazione non è più impugnabile, il curatore rende il conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la procedura. È un passaggio che l’art. 233 CCII elenca tra i casi di chiusura della liquidazione giudiziale, accanto alla ripartizione integrale dell’attivo, all’assenza di domande di ammissione e all’insufficienza dell’attivo.
Con la chiusura cessano gli effetti tipici della procedura sul patrimonio del debitore: lo spossessamento viene meno, gli organi della procedura decadono dalle loro funzioni ordinarie, le azioni esecutive individuali non sono più bloccate dal divieto generale previsto durante la liquidazione (anche se, ovviamente, i creditori anteriori non possono agire per più di quanto il concordato attribuisce loro).
Ma la chiusura non significa che il debitore sia libero da ogni controllo. L’art. 249 CCII disciplina l’esecuzione del concordato, che avviene sotto la sorveglianza degli organi della procedura: il curatore, il giudice delegato e il comitato dei creditori continuano a vigilare che quanto promesso venga effettivamente pagato e che le garanzie offerte vengano costituite. Le somme spettanti a creditori contestati, condizionali o irreperibili vengono depositate secondo le modalità stabilite, e solo a esecuzione completata si procede allo svincolo delle cauzioni e alla cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia del concordato.
In altre parole: la procedura liquidatoria finisce, ma l’impresa entra in una fase “sorvegliata” che dura quanto il piano di pagamento.
Torno a gestire io l’azienda e i beni?
Sì, se i beni non sono stati ceduti con il concordato. Ed è proprio questo il punto da verificare per primo.
Con la chiusura della liquidazione giudiziale il debitore riacquista l’amministrazione e la disponibilità dei beni che gli restano. Se è una società, tornano operativi gli organi sociali, con i loro poteri ordinari. Può firmare contratti, incassare, pagare, assumere, stare in giudizio in nome proprio.
Però occorre leggere con attenzione la proposta omologata, perché il concordato può aver previsto destinazioni diverse dei beni:
- se la proposta prevedeva la cessione dell’attivo a un assuntore (un terzo o un creditore che si fa carico di pagare i creditori in cambio dei beni), quei beni passano all’assuntore e il debitore non li riavrà;
- se prevedeva la cessione dei beni ai creditori, la loro liquidazione seguirà le modalità previste nell’accordo;
- se prevedeva il pagamento con finanza esterna e la conservazione dell’azienda, il debitore torna effettivamente a gestirla, con l’obbligo di rispettare le scadenze del concordato.
Nella pratica, il primo lavoro dopo l’omologazione è una mappatura: quali beni restano, quali sono vincolati a garanzia degli adempimenti, quali sono già stati trasferiti. Senza questa mappatura il rischio è doppio: compiere atti su beni di cui non si ha più la disponibilità, oppure trascurare garanzie che, se non costituite, aprono la strada alla risoluzione.
C’è un ulteriore profilo pratico: banche, fornitori, enti pubblici e controparti commerciali continuano spesso a indirizzare comunicazioni al curatore. È compito dell’impresa, a procedura chiusa, ristabilire i propri canali e far sapere che l’interlocutore è tornato a essere lei.
Chi controlla che il concordato venga pagato?
Gli organi della procedura restano in carica per la sorveglianza, e ciascun creditore ha in mano l’arma della risoluzione.
L’esecuzione del concordato è sorvegliata dal curatore, dal giudice delegato e dal comitato dei creditori. Il curatore, in particolare, controlla che i pagamenti avvengano nei termini e che le garanzie promesse siano costituite, e riferisce al giudice delegato. Questa funzione di sorveglianza è così rilevante che la Cassazione, in una vicenda di concordato con assunzione, ha legato la perdita della legittimazione processuale del curatore al momento in cui l’esecuzione viene accertata come completa, quando il trasferimento all’assuntore era subordinato a quell’accertamento (Cass. civ., Sez. III, ord. 3 marzo 2023, n. 6393).
Accanto alla sorveglianza c’è il rimedio individuale. L’art. 250 CCII attribuisce a ciascun creditore il potere di chiedere la risoluzione del concordato se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato. Il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento; il procedimento segue le regole dell’art. 41 CCII, e al giudizio partecipa anche l’eventuale garante.
Va notato che il testo dell’art. 250 non riproduce espressamente la clausola sulla “scarsa importanza” dell’inadempimento che troviamo in altri strumenti: per questo la regolarità dei pagamenti va presidiata con particolare rigore, senza confidare sul fatto che un ritardo “piccolo” sia per definizione irrilevante.
Esiste poi un’eccezione decisiva: le regole sulla risoluzione non si applicano quando gli obblighi del concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore. In quel caso, se l’assuntore non paga, i creditori dovranno prendersela con lui, non con l’impresa.
E le cause che il curatore aveva in corso, che fine fanno?
Dipende da cosa dice la proposta: se le ha cedute, passano all’assuntore; se non le ha cedute, la risposta va costruita caso per caso.
Durante la liquidazione giudiziale il curatore può aver avviato azioni revocatorie, azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, cause di recupero crediti. Con la chiusura della procedura il curatore perde la legittimazione processuale, e quindi bisogna capire chi prosegue quei giudizi.
L’art. 240, comma 5, CCII consente alla proposta presentata da creditori o terzi di prevedere la cessione delle azioni di pertinenza della massa. Se la proposta lo prevede, l’assuntore subentra in quelle azioni. La Cassazione ha chiarito, con riguardo al concordato fallimentare con assunzione, che la chiusura della procedura per effetto dell’omologazione non rende improcedibili le revocatorie cedute: si verifica una successione a titolo particolare dell’assuntore nel diritto controverso. Tuttavia non si può proseguire tra le parti originarie come se nulla fosse: venendo meno la legittimazione del curatore, il processo va interrotto, e l’interruzione richiede che l’evento sia dichiarato dal procuratore o risulti nei modi dell’art. 300 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, ord. 3 marzo 2023, n. 6393).
Per l’impresa debitrice le conseguenze sono concrete: se l’azione di responsabilità contro i vecchi amministratori è stata ceduta all’assuntore, sarà lui, e non la società tornata in bonis, a gestirla e a beneficiare del risultato. Se invece non è stata ceduta, occorre valutare con attenzione la sorte del giudizio e la posizione della società.
Come si arriva concretamente dall’omologa alla chiusura? C’è un ordine preciso da seguire?
Sì, e conviene tenerlo sotto gli occhi in forma di calendario. La tabella che segue riassume la sequenza tipica, con i riferimenti normativi e il soggetto davanti al quale ogni passaggio si svolge.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Proposta | Deposito della proposta di concordato | Creditori/terzi: dall’apertura; debitore: dopo 1 anno dalla sentenza di apertura e non oltre 2 anni dall’esecutività dello stato passivo (art. 240) | Giudice delegato / tribunale |
| Approvazione | Voto dei creditori e approvazione | Secondo il calendario fissato dal giudice (artt. 243-244) | Giudice delegato |
| Omologazione | Giudizio di omologazione, con eventuali opposizioni | Secondo le scansioni dell’art. 245 | Tribunale |
| Impugnazione | Reclamo contro il provvedimento di omologazione | Termini dell’art. 247 | Corte d’appello |
| Definitività | Il provvedimento non è più impugnabile | Alla scadenza dei termini di impugnazione | — |
| Chiusura | Rendiconto del curatore e chiusura della procedura | Dopo la definitività | Tribunale |
| Esecuzione | Pagamenti, costituzione garanzie, sorveglianza | Secondo il calendario della proposta (art. 249) | Curatore, giudice delegato, comitato |
| Risoluzione | Ricorso del creditore per inadempimento | Entro 1 anno dall’ultimo adempimento previsto (art. 250) | Tribunale |
| Annullamento | Ricorso per dolo (passivo esagerato, attivo sottratto o dissimulato) | Entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 2 anni dall’ultimo adempimento (art. 251) | Tribunale |
Due osservazioni. La prima: la chiusura della procedura arriva prima dell’esecuzione del concordato, non dopo. È normale che un’impresa torni formalmente in bonis mentre deve ancora pagare la gran parte di quanto promesso. La seconda: le ultime due righe della tabella sono quelle che tengono “aperta” la partita: finché quei termini non sono decorsi, l’effetto esdebitatorio non può considerarsi del tutto al riparo.
Un creditore che non si era insinuato può venire a chiedermi l’intero importo?
No, può chiederti solo la percentuale concordataria. Ma devi saperlo far valere.
L’art. 248 CCII è netto: il concordato è obbligatorio anche per chi non ha presentato domanda di ammissione al passivo. Il creditore “dimenticato” subisce la stessa falcidia di chi si è insinuato. Una sola differenza: a lui non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. Se un terzo ha garantito l’adempimento del concordato, quella garanzia copre i creditori che hanno partecipato al passivo, non quelli rimasti fuori.
Il problema pratico, però, è un altro. Capita che il creditore non insinuato agisca in giudizio dopo l’omologazione, ottenga una sentenza di condanna per l’intero importo (magari perché nel processo nessuno ha sollevato l’esistenza del concordato) e poi inizi un’esecuzione. Che si fa?
Le Sezioni Unite, in una pronuncia ancora oggi di riferimento, hanno chiarito che gli effetti del concordato possono essere fatti valere nella fase di esecuzione, anche con l’opposizione all’esecuzione, perché l’obbligo dei creditori anteriori di chiedere solo la percentuale riguarda l’attuazione del concordato, mentre il giudizio di cognizione sull’esistenza e sull’ammontare del credito resta separato (Cass. civ., Sez. Un., 26 luglio 1990, n. 7562). Tradotto: anche se il creditore ha in mano un titolo per l’intero, il debitore può opporsi all’esecuzione per la parte che eccede la percentuale.
C’è poi il caso dell’assuntore che ha limitato i propri impegni ai soli creditori ammessi, come permette l’art. 240, comma 5. Qui la legge è esplicita: verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore. La giurisprudenza formata sulla vecchia legge aveva già affermato che, in presenza di una simile clausola recepita nell’omologazione, l’assuntore non è legittimato passivo rispetto al creditore non insinuato, la cui pretesa va rivolta al solo debitore (Cass. civ., Sez. I, 17 marzo 2004, n. 5391). È un rischio che l’impresa deve calcolare in anticipo: chi resta fuori dal passivo bussa alla sua porta, non a quella dell’assuntore, sia pure nei limiti della percentuale e salvo quanto previsto in tema di esdebitazione.
E il mio fideiussore? E la banca che aveva la garanzia?
Il fideiussore resta obbligato per l’intero, anche se tu paghi solo la percentuale. È la regola più dura da accettare, ma è chiarissima.
L’art. 248, comma 2, CCII conserva ai creditori l’azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. La ragione è semplice: la riduzione del debito è un beneficio che la legge concede al debitore sottoposto alla procedura, non a chi ha scelto di garantirlo. La garanzia personale esiste proprio per coprire il rischio che il debitore non paghi tutto.
La Cassazione lo ha detto con chiarezza, escludendo anche dubbi di costituzionalità: è un effetto naturale della garanzia personale che il fideiussore debba pagare l’intero debito garantito, anche quando dal debitore in concordato il creditore può pretendere solo una percentuale; il fideiussore paga ciò che si era obbligato a pagare e, quando esercita la rivalsa verso il debitore, subisce gli effetti del concordato come qualunque altro creditore (Cass. civ., Sez. III, 17 luglio 2003, n. 11200).
Che cosa significa per l’impresa? Che il fideiussore, una volta pagata la banca, avrà verso la società un credito di regresso che non potrà pretendere per intero, ma solo nella misura concordataria. E per l’imprenditore che è insieme amministratore e garante, l’omologazione del concordato della società non chiude la partita personale: le fideiussioni rilasciate alle banche restano pienamente efficaci.
Per questo, quando il garante è una persona fisica, il percorso spesso non si esaurisce nel concordato della società: occorre valutare, a parte, la posizione personale del garante e gli strumenti che la legge mette a disposizione per il suo sovraindebitamento.
Se c’è un assuntore, io sono liberato del tutto?
Dipende da una parola nella proposta: “liberazione immediata”. Se c’è, sì; se manca, no.
L’assuntore è il soggetto (un terzo, un creditore, una società costituita allo scopo) che si fa carico di pagare i creditori secondo il concordato, normalmente in cambio dell’attivo della procedura. Ma l’assunzione può avere due forme molto diverse.
Nella prima, l’assuntore si accolla gli obblighi del concordato con liberazione immediata del debitore. In questo caso, una volta omologato il concordato, l’impresa non risponde più dei debiti concordatari: se l’assuntore non paga, i creditori agiscono contro di lui. Ed è coerente che l’art. 250, comma 5, CCII escluda in questa ipotesi la risoluzione: non avrebbe senso riaprire la liquidazione di un debitore che non è più obbligato.
Nella seconda, l’assuntore si affianca al debitore senza liberarlo: in questo caso l’impresa resta coobbligata e, se l’assuntore non adempie, la risoluzione resta possibile, con tutte le sue conseguenze.
C’è poi il terzo scenario, già visto: l’assuntore che limita i propri impegni ai creditori ammessi. In quel caso, per i creditori non ammessi, continua a rispondere il debitore, e questi creditori non possono chiedere la risoluzione nei confronti del terzo che non ha assunto responsabilità verso di loro (art. 250, comma 6).
Come ripetiamo spesso in studio, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e avvocato cassazionista, insiste su un punto: prima ancora di chiedersi “quanto pagherò”, l’impresa deve chiedersi “chi pagherà e verso chi”.
Una lettura superficiale della proposta, che faccia credere all’imprenditore di essere del tutto liberato quando non lo è, produce sorprese anche a distanza di anni.
Ho una società: cosa cambia per soci, amministratori e notifiche dopo la chiusura?
Cambia l’interlocutore: la società torna a essere destinataria diretta di atti, notifiche e responsabilità.
Per una società, la chiusura della liquidazione giudiziale a seguito del concordato significa il ritorno al pieno funzionamento degli organi sociali. Gli amministratori riprendono i poteri di gestione, l’assemblea torna a deliberare, il bilancio deve essere nuovamente redatto e approvato secondo le regole ordinarie. Se nel concordato erano previste operazioni straordinarie (aumenti di capitale riservati, conversioni di crediti in partecipazioni, fusioni), queste vanno eseguite nei tempi stabiliti.
Un profilo spesso trascurato riguarda le notifiche. Durante la procedura molti atti venivano notificati al curatore; dopo la chiusura, chi deve far valere una pretesa verso l’impresa deve rivolgersi a lei. La Cassazione, in materia di riscossione, ha affermato che una cartella notificata esclusivamente al curatore è inefficace nei confronti del contribuente una volta che questi sia tornato in bonis (Cass. civ., Sez. V, 18 giugno 2025, n. 16427). È un principio che conferma una regola di buon senso: con la chiusura, il curatore smette di rappresentare l’impresa, e gli atti vanno indirizzati a quest’ultima.
Per i soci illimitatamente responsabili (nelle società di persone), il tema è più delicato e va analizzato alla luce della disciplina dell’esdebitazione e degli effetti del concordato sociale, che di regola si estendono ai soci per i debiti sociali salvo diverse previsioni. Per i soci di società di capitali, invece, l’omologazione non comporta di per sé alcun effetto patrimoniale personale, salvo che abbiano rilasciato garanzie (e allora vale quanto detto per i fideiussori).
Agli amministratori, infine, va ricordato che il ritorno in bonis non cancella le eventuali responsabilità per la gestione anteriore: se le azioni di responsabilità sono state cedute all’assuntore, sarà lui a decidere se e come proseguirle.
Se non riesco a pagare le rate del concordato, perdo tutto?
Non automaticamente. Ma un inadempimento non gestito può riportarti esattamente al punto di partenza.
Partiamo dalla regola: se le garanzie promesse non vengono costituite o se gli obblighi non vengono adempiuti regolarmente, qualunque creditore può chiedere la risoluzione entro un anno dall’ultimo adempimento previsto. La sentenza che risolve il concordato riapre la liquidazione giudiziale, è provvisoriamente esecutiva ed è reclamabile secondo l’art. 51 CCII. Con la riapertura il tribunale adotta i provvedimenti previsti per la riapertura della procedura (art. 237, comma 2).
E che cosa succede ai creditori? La risoluzione travolge gli effetti dell’omologazione: la falcidia cade e i creditori anteriori tornano a concorrere nella procedura riaperta, al netto di quanto hanno già ricevuto, secondo le regole dell’art. 252 CCII.
C’è però un secondo scenario, più insidioso, che la giurisprudenza ha consolidato in materia di concordato preventivo e che è utile conoscere per analogia. Le Sezioni Unite hanno affermato che il debitore con concordato omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato insolvente anche prima e indipendentemente dalla risoluzione (Cass. civ., Sez. Un., 14 febbraio 2022, n. 4696), principio poi ribadito più volte (Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2024, n. 15859; Cass. civ., ord. n. 14525/2024; Cass. civ., ord. 29 maggio 2024, n. 15029). Il concordato, in altre parole, non è uno scudo contro un’insolvenza che si ripresenta.
La rassicurazione fondata è questa: un inadempimento non è una condanna automatica, e la legge prevede un procedimento con contraddittorio in cui l’impresa può difendersi. Il limite reale è altrettanto chiaro: chi smette di pagare senza fare nulla offre ai creditori su un piatto d’argento il ritorno alla liquidazione. La differenza la fa quasi sempre il tempo: affrontare la difficoltà prima della scadenza, non dopo il ricorso.
Per quanto tempo resto “sotto esame”?
Fino a un anno dopo l’ultima rata per la risoluzione; fino a due anni dopo l’ultima rata, al massimo, per l’annullamento.
È la domanda che ci viene fatta con più ansia, ed è giusto rispondere con i numeri.
Il termine per la risoluzione è di un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento. Se il concordato prevede l’ultimo pagamento al 30 giugno 2027, i creditori potranno chiedere la risoluzione fino al 30 giugno 2028. Scaduto quel termine senza ricorsi (o rigettati quelli proposti), l’effetto esdebitatorio si consolida.
Su questo punto la Cassazione, sempre in tema di concordato preventivo ma con un ragionamento che si attaglia anche al nostro istituto, ha tracciato una linea precisa: se l’insolvenza viene dichiarata quando è ancora possibile chiedere la risoluzione, i creditori non sono tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori (Cass. civ., Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26002); se invece viene dichiarata quando il termine per la risoluzione è già scaduto, la riduzione del credito è ormai definitiva e i creditori possono insinuarsi solo per l’importo ridotto (Cass. civ., ord. n. 18185/2025).
Il termine per l’annullamento, invece, segue regole diverse: sei mesi dalla scoperta del dolo e, comunque, non oltre due anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento.
Rassicurazione fondata: esiste una data oltre la quale nessuno potrà più rimettere in discussione la riduzione dei tuoi debiti. Limite reale: quella data si calcola dall’ultimo adempimento del piano, non dall’omologazione, e un piano lungo allunga proporzionalmente l’esposizione.
Possono riaprire tutto se scoprono qualcosa che non avevo dichiarato?
Sì, se c’è dolo: è l’annullamento, e non ammette scorciatoie.
L’art. 251 CCII consente, su istanza del curatore o di qualunque creditore, l’annullamento del concordato quando si scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non si tratta di errori o dimenticanze: la norma richiede il dolo, cioè una condotta consapevole di alterazione del quadro patrimoniale.
L’annullamento, come la risoluzione, riapre la liquidazione giudiziale e fa cadere gli effetti dell’omologazione. È un rimedio che colpisce chi ha costruito il consenso dei creditori su dati falsi.
Va detto con onestà che sul piano pratico questo rischio si governa soprattutto prima dell’omologazione: con una ricostruzione completa e trasparente dell’attivo e del passivo, con un dialogo aperto con il curatore, con la disclosure di ogni elemento patrimoniale che potrebbe in seguito essere considerato “dissimulato”. Una proposta solida sul piano informativo è anche una proposta più stabile nel tempo.
Rassicurazione fondata: l’errore in buona fede non basta per annullare il concordato. Limite reale: se una parte rilevante dell’attivo emerge dopo e la sua omissione appare volontaria, l’impresa rischia di perdere tutto ciò che ha ottenuto con l’omologazione.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certamente. Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come operano le regole; non riproducono casi reali.
Simulazione 1 — Concordato con assuntore che limita gli impegni ai creditori ammessi
Dati di partenza. Una S.r.l. è in liquidazione giudiziale dal 14 marzo 2024. Una società terza presenta una proposta di concordato come assuntore: acquisisce tutto l’attivo e si impegna a pagare i chirografari al 18,40%, limitando però i propri impegni ai creditori ammessi al passivo (art. 240, comma 5). La proposta non prevede la liberazione dell’impresa verso i creditori non ammessi. Il concordato viene approvato e omologato.
Creditore A, chirografario ammesso, 47.320 €. Riceve dall’assuntore: 47.320 × 18,40% = 8.706,88 €. Non può pretendere altro dalla società.
Creditore B, fornitore non insinuato, 12.950 € (fornitura del gennaio 2024). Il credito è anteriore all’apertura, quindi è vincolato dal concordato (art. 248). Ma l’assuntore non ha assunto impegni verso di lui: B deve rivolgersi alla S.r.l., che risponde nella misura concordataria: 12.950 × 18,40% = 2.382,80 €. Se B ottiene un decreto ingiuntivo per l’intero e avvia un pignoramento, la società può far valere la falcidia con l’opposizione all’esecuzione per i 10.567,20 € eccedenti (principio di Cass. SU 7562/1990). Nota bene: B non beneficia di eventuali garanzie prestate da terzi nel concordato.
Banca C, chirografaria ammessa, 63.780 €, con fideiussione dell’amministratore. Dall’assuntore riceve: 63.780 × 18,40% = 11.735,52 €. Per il residuo di 52.044,48 € può agire per l’intero contro l’amministratore-fideiussore (art. 248, comma 2). Se l’amministratore paga, acquista un credito di regresso verso la società, che però è soggetto agli effetti del concordato.
Esito. Per la S.r.l. l’omologazione significa: perdita dell’attivo ceduto all’assuntore, esposizione residua verso i non insinuati nella misura del 18,40%, e un amministratore personalmente esposto per oltre 52.000 € verso la banca. È la ragione per cui questa simulazione mostra che “concordato omologato” e “fine dei problemi” non sono sinonimi.
Simulazione 2 — Concordato proposto dal debitore con finanza esterna e pagamento rateale
Dati di partenza. Un imprenditore individuale è in liquidazione giudiziale dal 9 febbraio 2023; lo stato passivo è reso esecutivo il 27 settembre 2023. Il curatore stima l’attivo realizzabile in 214.600 €.
Verifica dei termini (art. 240, comma 1). La proposta del debitore è ammissibile solo dopo un anno dalla sentenza di apertura (dal 9 febbraio 2024) e non oltre due anni dall’esecutività dello stato passivo (entro il 27 settembre 2025). L’imprenditore deposita la proposta il 3 giugno 2025: è nei termini.
Verifica dell’apporto minimo. Le risorse esterne devono aumentare l’attivo di almeno il 10%: 214.600 × 10% = 21.460 € minimo. Il fratello dell’imprenditore mette a disposizione 27.900 €, pari al 13% circa dell’attivo: la condizione è soddisfatta.
Piano di pagamento omologato. Tre rate per i chirografari: 31 marzo 2026, 31 dicembre 2026, 30 giugno 2027. Ultimo adempimento: 30 giugno 2027.
Scenario A — pagamenti regolari. Il termine per la risoluzione scade il 30 giugno 2028. Da quella data, in assenza di ricorsi, l’effetto esdebitatorio è stabile. Per l’annullamento, il limite massimo è il 30 giugno 2029 (due anni dall’ultimo adempimento), e comunque entro sei mesi dalla scoperta di un eventuale dolo.
Scenario B — seconda rata non pagata. Al 31 dicembre 2026 l’imprenditore non paga. Un creditore può depositare ricorso per la risoluzione già da gennaio 2027 (il termine annuale è un limite finale, non un termine iniziale). Se il tribunale risolve il concordato, la liquidazione giudiziale si riapre con sentenza provvisoriamente esecutiva, e i creditori rientrano nella procedura per quanto non hanno ancora ricevuto.
Scenario C — scoperta di un bene dissimulato. Il 9 settembre 2027 un creditore scopre che l’imprenditore aveva intestato fittiziamente a un terzo un immobile prima dell’apertura, senza dichiararlo. Se risulta il dolo, il ricorso per annullamento va proposto entro il 9 marzo 2028 (sei mesi dalla scoperta), termine che rientra nel limite massimo del 30 giugno 2029.
Esito. La simulazione mostra che la “durata dell’esposizione” non coincide con la durata del piano: un piano che si esaurisce nel giugno 2027 lascia l’imprenditore esposto almeno fino a giugno 2028 per la risoluzione e, in caso di dolo, potenzialmente fino a giugno 2029.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
“Il debito che il concordato non copre, chi lo paga davvero, e quando potrò dire di esserne libero in modo definitivo?”
È la domanda che quasi nessuno pone, perché l’omologazione viene vissuta come un traguardo. In realtà è il punto in cui si gioca la vera tenuta dell’operazione.
Il concordato produce un effetto di riduzione dei debiti concordatari, ma non elimina tre categorie di esposizioni.
La prima sono i debiti verso chi ha garantito: fideiussori, coobbligati, obbligati in via di regresso restano tenuti per l’intero verso i creditori. Se l’imprenditore è anche garante della propria società, il concordato della società non lo libera personalmente.
La seconda sono i debiti verso i creditori non coperti dall’assuntore, quando la proposta ha limitato gli impegni ai soli ammessi. Per questi l’impresa risponde in prima persona, sia pure nella misura concordataria, e solo un monitoraggio attento consente di prevederne l’impatto.
La terza sono i debiti sorti dopo l’apertura della procedura, che non subiscono la falcidia e vanno pagati per intero.
A queste si aggiunge il profilo temporale: la liberazione diventa davvero definitiva solo quando decorrono i termini di risoluzione e annullamento. Fino ad allora, un inadempimento o la scoperta di un’omissione dolosa possono rimettere tutto in discussione.
Il Codice prevede inoltre, all’art. 240, comma 5, un esplicito raccordo con la disciplina dell’esdebitazione (artt. 278 e seguenti CCII): per i debiti verso i creditori rimasti fuori dagli impegni dell’assuntore resta ferma la possibilità, ricorrendone i presupposti, di accedere a quel beneficio. È un passaggio che va pianificato, non improvvisato.
In sintesi: la vera domanda non è “il concordato è stato omologato?”, ma “quanto debito residuo mi rimane, verso chi, e da quale data sarò al riparo da ogni contestazione?“. Rispondere con precisione a queste tre domande, all’indomani dell’omologazione, è ciò che separa un’impresa che riparte da un’impresa che, dopo qualche anno, si ritrova al punto di partenza.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti giurisprudenziali che orientano l’interpretazione degli effetti del concordato. Precisiamo con trasparenza che una parte delle pronunce riguarda il concordato preventivo o la legge fallimentare previgente: le citiamo perché l’art. 248 CCII riproduce l’art. 135 l.fall. e perché la disciplina degli effetti è costruita in modo simmetrico a quella del concordato preventivo; i principi vanno quindi letti come criteri interpretativi, non come affermazioni testuali sul nuovo istituto.
1. Cass. civ., Sez. Un., 14 febbraio 2022, n. 4696. Principio: il debitore con concordato omologato che si mostri insolvente rispetto ai debiti concordatari può essere assoggettato alla procedura liquidatoria anche senza che il concordato sia stato prima risolto. Rilevanza: l’omologazione non rende l’impresa immune da una nuova insolvenza; l’esecuzione puntuale del piano è l’unica vera protezione.
2. Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2024, n. 15859. Principio: conferma l’indirizzo delle Sezioni Unite e considera superata la distinzione tra insolvenza “nuova” e insolvenza “pregressa” già regolata dal concordato: se le modalità di soddisfazione promesse si rivelano inattuabili, la liquidazione è possibile. Rilevanza: chiarisce che l’inattuabilità del piano, più che il singolo ritardo, è il vero presupposto del ritorno alla liquidazione.
3. Cass. civ., ord. n. 14525/2024. Principio: ribadisce che l’inadempimento del concordato omologato, quando integra uno stato di insolvenza, consente l’iniziativa dei creditori senza la previa risoluzione. Rilevanza: consolida l’orientamento e ne mostra la stabilità nella giurisprudenza di legittimità più recente.
4. Cass. civ., ord. 29 maggio 2024, n. 15029. Principio: l’omologazione del piano liquidatorio non toglie al creditore la legittimazione a chiedere l’apertura della procedura anche mentre il piano è ancora in esecuzione, se il piano è oggettivamente inattuabile. Rilevanza: il “periodo di esecuzione” non è una zona franca: l’impresa resta esposta se il piano non sta in piedi.
5. Cass. civ., ord. n. 18185/2025. Principio: se la nuova procedura liquidatoria viene aperta quando il termine per chiedere la risoluzione del concordato è già scaduto, la riduzione dei crediti è definitiva e i creditori concorrono solo per l’importo ridotto. Rilevanza: individua il momento in cui l’effetto esdebitatorio diventa stabile e non più aggredibile.
6. Cass. civ., Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26002. Principio: se la procedura liquidatoria interviene quando la risoluzione del concordato è ancora proponibile, i creditori non devono subire gli effetti esdebitatori, perché il piano è divenuto irrealizzabile. Rilevanza: è il rovescio della medaglia della pronuncia precedente; insieme delineano la “finestra di vulnerabilità” dell’impresa dopo l’omologazione.
7. Cass. civ., Sez. III, ord. 3 marzo 2023, n. 6393. Principio: nel concordato con assunzione e cessione delle revocatorie, la chiusura della procedura non rende improcedibili le azioni cedute, ma comporta una successione dell’assuntore e l’interruzione del processo; quando il trasferimento è subordinato all’esecuzione completa, la legittimazione del curatore cessa solo con l’accertamento di tale esecuzione. Rilevanza: regola la sorte delle cause pendenti dopo l’omologazione e conferma il ruolo di sorveglianza degli organi della procedura.
8. Cass. civ., Sez. V, 18 giugno 2025, n. 16427. Principio: un atto di riscossione notificato soltanto al curatore non produce effetti verso il debitore tornato in bonis. Rilevanza: dopo la chiusura, l’impresa torna destinataria diretta degli atti; utile per verificare la validità delle notifiche ricevute dopo l’omologazione.
9. Cass. civ., Sez. III, 17 luglio 2003, n. 11200. Principio: il fideiussore risponde dell’intero debito garantito anche se il debitore principale, in concordato, è tenuto solo alla percentuale; in sede di rivalsa, però, il fideiussore subisce gli effetti del concordato come gli altri creditori. Rilevanza: fonda l’interpretazione dell’art. 248, comma 2, CCII e spiega perché il garante non beneficia della falcidia.
10. Cass. civ., Sez. Un., 26 luglio 1990, n. 7562. Principio: il creditore rimasto estraneo al concordato che ottenga dopo l’omologazione una condanna per l’intero può vedersi opporre gli effetti del concordato nella fase esecutiva, anche con opposizione all’esecuzione. Rilevanza: indica lo strumento pratico con cui l’impresa si difende dai creditori non insinuati che pretendono l’intero.
11. Cass. civ., Sez. I, 17 marzo 2004, n. 5391. Principio: se l’assuntore ha limitato i propri obblighi ai creditori ammessi con clausola recepita nell’omologazione, il creditore non insinuato non può rivolgersi a lui, ma solo al debitore. Rilevanza: anticipa la regola oggi scritta nell’art. 240, comma 5, CCII e mostra il rischio residuo per l’impresa.
12. Cass. civ., ord. n. 22843/2025. Principio: fuori dai casi di abuso del diritto di voto, le ragioni, anche personali, per cui un creditore vota contro una proposta di concordato non sono sindacabili. Rilevanza: ricorda che l’omologazione presuppone un consenso effettivo dei creditori, da costruire nella fase di approvazione: dopo, gli effetti sono quelli votati.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco gli strumenti con cui lo Studio Monardo affianca l’impresa nella fase che segue l’omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale.
- Analizziamo la proposta omologata clausola per clausola, individuando chi è obbligato a pagare (debitore, assuntore o entrambi), verso quali creditori e se è prevista la liberazione immediata dell’impresa.
- Ricostruiamo la mappa dei beni dopo la chiusura: quali tornano nella disponibilità dell’impresa, quali sono stati ceduti all’assuntore, quali sono vincolati a garanzia degli adempimenti.
- Costruiamo il calendario degli effetti: date di definitività, scadenze dei pagamenti, termine per la risoluzione, limite massimo per l’annullamento, così che l’impresa sappia esattamente fino a quando è esposta.
- Verifichiamo la posizione dei creditori non insinuati, quantificando l’esposizione residua dell’impresa nella misura concordataria quando l’assuntore ha limitato i propri impegni.
- Proponiamo opposizione all’esecuzione contro i creditori anteriori che, dopo l’omologazione, pretendono l’intero invece della percentuale concordataria.
- Valutiamo la posizione personale dei garanti (amministratori, soci, familiari), esaminando le fideiussioni rilasciate e gli strumenti di regolazione del sovraindebitamento eventualmente utilizzabili per la loro esposizione personale.
- Esaminiamo la sorte delle cause pendenti (revocatorie, azioni di responsabilità, recuperi crediti), verificando se sono state cedute all’assuntore e come gestire l’interruzione e la prosecuzione dei giudizi.
- Monitoriamo l’esecuzione del concordato e il dialogo con gli organi della procedura, intervenendo prima delle scadenze critiche quando emergono difficoltà nei pagamenti o nella costituzione delle garanzie.
- Difendiamo l’impresa nei giudizi di risoluzione e di annullamento, contestando la sussistenza dell’inadempimento o del dolo e la tempestività dei ricorsi.
- Seguiamo i reclami e le impugnazioni fino all’ultimo grado, mantenendo la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale fino al giudizio di Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che permette di valutare la sostenibilità del piano di pagamento all’indomani dell’omologazione, di dialogare con i creditori quando l’esecuzione incontra ostacoli e di prevenire il ritorno alla liquidazione prima che diventi inevitabile. Quando il garante dell’impresa è una persona fisica, entrano poi in gioco le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC, che consentono di affrontare in modo coordinato anche la sua esposizione personale.
Continuità di strategia dall’inizio alla fine: lo stesso difensore segue l’impresa dall’analisi della proposta omologata ai giudizi di risoluzione o annullamento, fino all’eventuale ricorso in Cassazione, senza cambi di linea né passaggi di consegne.
Uno staff in cui avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso caso: la lettura giuridica degli effetti del concordato e quella contabile del piano di pagamento procedono insieme, perché è dall’incrocio tra le due che emergono i rischi reali.
In sintesi: tre cose da ricordare
Dalle risposte di questa guida emergono tre messaggi.
Primo: l’omologazione trasforma i debiti, non li cancella. I creditori anteriori, anche quelli non insinuati, possono pretendere solo la percentuale concordataria; ma fideiussori e coobbligati restano obbligati per l’intero.
Secondo: la chiusura della procedura non è la fine del controllo. L’impresa torna a gestirsi, ma l’esecuzione del concordato resta sorvegliata, e risoluzione e annullamento restano possibili fino a un anno (risoluzione) e, al massimo, due anni (annullamento) dall’ultimo adempimento.
Terzo: chi paga e verso chi è la domanda decisiva. La presenza di un assuntore, la clausola di liberazione immediata, la limitazione degli impegni ai soli ammessi cambiano radicalmente la posizione dell’impresa dopo l’omologazione.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è il punto di incontro tra regolazione della crisi d’impresa e contenzioso: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) consente di valutare e presidiare la tenuta del concordato nella sua fase esecutiva, mentre quella di avvocato cassazionista garantisce la difesa degli effetti dell’omologazione in ogni grado di giudizio, con il supporto di uno staff di avvocati e commercialisti.
📩 L’esecuzione del concordato comincia a correre fin dal primo giorno dopo l’omologazione: non aspettare la prima scadenza, contatta lo Studio Monardo oggi stesso. I recapiti per raggiungerci li trovi al termine di questo articolo.
