Il Fideiussore Resta Obbligato Se L’azienda Ottiene Il Concordato?

Perché su questo tema contano più le sentenze che la lettera della legge

La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: la società ha depositato la domanda di concordato preventivo, il tribunale l’ha ammessa o addirittura omologata, i creditori chirografari riceveranno il 20, il 25, il 30 per cento. E chi ha firmato la fideiussione in banca – l’amministratore, il socio, il genitore dell’imprenditore, il coniuge – si chiede se quella “falcidia” valga anche per lui. La risposta della legge, letta in una riga, sembra semplice: i creditori conservano i loro diritti verso i fideiussori. Ma la vita concreta del garante è fatta di decine di domande che quella riga non risolve: posso votare il concordato? Posso farmi liberare con una clausola nella proposta? Se pago, recupero qualcosa dalla società? Le misure protettive bloccano anche le azioni contro di me? Se sono socio accomandatario, la mia fideiussione conta o no?

A ciascuna di queste domande hanno risposto i giudici, non il legislatore. Ed è per questo che in questa materia le decisioni della Corte di Cassazione e dei tribunali valgono più di qualsiasi manuale: in questa guida trovi le pronunce che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per chi ha prestato garanzia.

Il tema sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato c’è la crisi d’impresa e la scelta dello strumento di regolazione, terreno proprio dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; dall’altro c’è la fideiussione bancaria, che è contratto bancario a tutti gli effetti e che lo Studio affronta coordinando uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; infine, la sorte personale del garante persona fisica, quando il debito residuo è insostenibile, porta direttamente agli strumenti del sovraindebitamento, che l’Avvocato conosce come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. E poiché gli orientamenti che leggerai si difendono, quando serve, fino in Cassazione, la qualifica di cassazionista chiude il cerchio.

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Il quadro normativo in breve: la regola di base e le sue eccezioni

Per capire su cosa si sono pronunciati i giudici bastano poche norme.

La regola concorsuale. Il concordato preventivo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) lo prevede all’art. 117, comma 1, riproducendo la regola che per decenni è stata contenuta nell’art. 184 della legge fallimentare. Nella stessa norma, però, il legislatore aggiunge che i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Tradotto: la riduzione del debito ottenuta dalla società vale per la società, non per chi l’ha garantita.

La regola civilistica che viene derogata. Nel codice civile, la fideiussione è un’obbligazione accessoria: l’art. 1941 c.c. stabilisce che il garante non può essere tenuto a più di quanto deve il debitore principale, e l’art. 1301 c.c. prevede che la remissione concessa a un condebitore libera anche gli altri, salvo riserva. Se applicassimo solo queste norme, la falcidia concordataria “scenderebbe” automaticamente sul fideiussore. La legge concorsuale lo esclude in modo espresso: è questa deroga il cuore di tutta la giurisprudenza che vedremo.

L’eccezione dei soci illimitatamente responsabili. Il secondo comma dell’art. 117 CCII (come già l’art. 184, comma 2, l.fall.) dispone che, salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili: l’accomandatario di una s.a.s., i soci di una s.n.c. Su questo punto i giudici hanno dovuto decidere cosa succede quando lo stesso soggetto è insieme socio illimitatamente responsabile e fideiussore.

Il regresso del garante. Il fideiussore che paga ha regresso contro il debitore principale (art. 1950 c.c.) e, se ci sono più garanti, contro gli altri cofideiussori per la loro parte (art. 1954 c.c.). Prima di pagare, può agire “in rilievo” (art. 1953 c.c.) per ottenere che il debitore lo liberi o prepari garanzie. Nelle procedure concorsuali, però, il regresso incontra le regole del concorso: è qui che si collocano alcune delle pronunce più recenti.

Le misure protettive. Con la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, il debitore può ottenere misure protettive che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio (art. 54 CCII). Il testo parla del patrimonio del debitore: se e quando la protezione possa estendersi ai beni dei garanti è stato deciso – in modo non uniforme – dai tribunali.

Le varianti. La stessa logica di base si ritrova nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII, che richiama l’art. 117 in quanto compatibile) e nel concordato nella liquidazione giudiziale (art. 248 CCII), mentre negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 59 CCII) la disciplina dei garanti segue regole in parte diverse, che non sono oggetto di questo approfondimento.

Continuità o liquidazione: per il garante non cambia la regola. Un dubbio frequente riguarda il tipo di concordato. Che il piano preveda la prosecuzione dell’attività (concordato in continuità) oppure la vendita dei beni (concordato liquidatorio), la norma che conserva i diritti dei creditori verso i fideiussori è la stessa. Ciò che cambia è il contesto economico: nella continuità i pagamenti ai creditori sono spesso diluiti nel tempo, e il creditore garantito ha un incentivo ancora più forte a rivolgersi subito al fideiussore, che è solvibile oggi, piuttosto che attendere le rate del piano. Anche per questo, nella pratica, la pressione sul garante tende ad aumentare proprio nei mesi immediatamente successivi al deposito della domanda.

Quali crediti sono coinvolti. L’effetto obbligatorio del concordato riguarda i creditori per titolo o causa anteriore alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Una fideiussione che garantisce anche debiti futuri – tipica della garanzia omnibus – può quindi coprire contemporaneamente crediti anteriori, soggetti alla falcidia nei confronti della società, e crediti sorti dopo la domanda, che seguono regole diverse. Ricostruire con precisione la data di nascita di ciascun credito garantito è il primo passo per capire quanto il creditore possa davvero chiedere al garante.

Il fideiussore come debitore autonomo. Infine, se il fideiussore è una persona fisica e il debito garantito è sproporzionato rispetto al suo patrimonio, la sua posizione può essere a sua volta regolata con gli strumenti del sovraindebitamento previsti dal CCII (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore quando ne ricorrono i presupposti, liquidazione controllata con esdebitazione). Il concordato della società non lo libera; una procedura sua, a certe condizioni, sì.

L’orientamento consolidato: la falcidia della società non libera il garante

Su un punto la giurisprudenza è stabile da oltre vent’anni, e nessuna pronuncia recente lo ha messo in discussione: il fideiussore della società in concordato risponde dell’intero debito garantito, non della sola percentuale concordataria. Vediamo come ci si è arrivati, pronuncia per pronuncia.

Cass. civ., Sez. III, 17 luglio 2003, n. 11200: il garante paga per intero, ma subisce la falcidia quando si rivale

La vicenda. Un fideiussore, chiamato a pagare dalla banca dopo che la società debitrice era stata ammessa al concordato, sosteneva che fosse ingiusto doversi accollare l’intero debito quando la società ne avrebbe pagato solo una frazione, e prospettava perfino un dubbio di costituzionalità della norma concorsuale.

Il principio. La Suprema Corte ha chiarito che l’obbligo del garante di pagare l’intero debito, anche quando il creditore può pretendere dal debitore in concordato soltanto una percentuale, è l’effetto naturale della garanzia personale. Non c’è disparità di trattamento costituzionalmente rilevante: il fideiussore paga ciò che si era impegnato a pagare e, quando poi agisce in rivalsa contro la società, subisce gli effetti del concordato come qualsiasi altro creditore.

Il principio, calato nella pratica, significa che la fideiussione è stata pensata proprio per il caso in cui il debitore non paga. Il concordato è la forma “ordinata” di quel mancato pagamento: non può diventare la ragione per cui la garanzia smette di funzionare. E, specularmente, il garante che paga non diventa un creditore privilegiato della società: il suo recupero passa per le stesse forche caudine degli altri chirografari.

Cass. civ., Sez. I, 4 agosto 2017, n. 19609: il garante che non ha pagato non vota

La vicenda. Alcuni fideiussori pretendevano di partecipare al voto sulla proposta di concordato, sostenendo di essere titolari di un credito di regresso condizionato al futuro pagamento.

Il principio. La Corte ha affermato che il fideiussore che non ha ancora pagato non è titolare di alcun credito di regresso e quindi non può essere ammesso al voto, neppure con riserva come creditore condizionale. Il pagamento non è una semplice condizione di esigibilità del regresso: è il fatto che lo fa nascere.

In altre parole, se ti trovi in questa situazione, il concordato si decide senza di te. Puoi partecipare all’adunanza, formulare osservazioni e contestazioni, ma la tua voce non pesa nel conteggio delle maggioranze. Il che rende ancora più importante agire su altri piani: verificare il contenuto della garanzia, valutare un accordo con la banca, considerare strumenti propri.

Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382: nessuna clausola nella proposta può liberare i garanti

La vicenda. Una società aveva inserito nella proposta concordataria una clausola secondo cui l’omologazione avrebbe liberato anche i fideiussori. L’idea, tutt’altro che rara nella prassi, era quella di “chiudere la partita” per tutti in un colpo solo.

Il principio. La Suprema Corte ha ribadito l’esclusione del voto dei garanti non solventi e ha aggiunto un tassello decisivo: l’effetto esdebitatorio del concordato non può essere esteso ai coobbligati con un patto inserito nella proposta, perché gli effetti del concordato sono stabiliti dalla legge e non sono nella disponibilità delle parti. La norma che conserva i diritti dei creditori verso i fideiussori è una deroga espressa alla regola civilistica della comunicazione degli effetti favorevoli tra condebitori (artt. 1301 e 1941 c.c.), giustificata dall’esigenza di rendere più accettabile la proposta ai creditori; proprio per questo non può essere neutralizzata dalla volontà del proponente.

Il principio, calato nella pratica, significa che se nella proposta della tua società leggi una frase che promette la tua liberazione, non devi farci affidamento. Una proposta costruita così rischia anzi di essere giudicata inammissibile su quel punto. La liberazione del garante, se si vuole ottenere, deve passare per un accordo individuale con il singolo creditore, che resta libero di accettarlo o meno.

Cass. civ., Sez. I, ord. 13 luglio 2017, n. 17413: il regresso del garante che paga dopo l’apertura del concorso è concorsuale

La vicenda. Un garante aveva pagato integralmente il creditore dopo l’apertura della procedura concorsuale a carico del debitore principale e intendeva far valere il proprio regresso.

Il principio. La Corte ha stabilito che il credito di regresso del fideiussore che paga dopo l’apertura del concorso ha natura concorsuale: prende il posto del credito estinto, ne eredita la concorsualità e non altera la massa passiva cristallizzata. Il garante che ha pagato può quindi esercitarlo, ma entro i limiti inderogabili del concorso.

Il principio, calato nella pratica, significa che pagare non ti trasforma in un creditore “nuovo”, estraneo alla procedura e libero di aggredire la società per l’intero. Ti collochi nella stessa posizione del creditore che hai soddisfatto, con le stesse limitazioni. Lo ritroveremo nelle simulazioni: è uno dei punti in cui più spesso il garante si fa illusioni.

L’orientamento si è consolidato nel senso che la posizione del fideiussore nel concordato si regge su due pilastri: verso il creditore risponde per intero; verso la società, quando paga, conta come un chirografario qualunque. Tutto il resto – voto, clausole liberatorie, tempi del regresso – è conseguenza di questi due pilastri.

Prima questione aperta: il socio illimitatamente responsabile che ha firmato la fideiussione è “garante” o “socio”?

La questione

Il caso è frequentissimo nelle piccole imprese. La società è una s.a.s. o una s.n.c.; la banca, per concedere il fido, fa firmare al socio accomandatario o al socio di s.n.c. anche una fideiussione personale, spesso “a prima richiesta”. La società ottiene il concordato. Il socio si domanda: io beneficio dell’esdebitazione come socio illimitatamente responsabile (art. 117, comma 2, CCII) oppure resto obbligato per intero come fideiussore (art. 117, comma 1)? In altre parole: la banca può far “rientrare dalla finestra”, con la fideiussione, ciò che la legge le toglie “dalla porta” con il concordato?

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria 12 febbraio 2014, n. 3163. La Prima Sezione si era trovata di fronte a un socio illimitatamente responsabile di una società di persone che aveva concesso ipoteca su beni propri a garanzia di un debito sociale, e aveva ritenuto la questione meritevole dell’intervento delle Sezioni Unite. La Suprema Corte ha chiarito che il nodo da sciogliere era se il socio, nel garantire il debito sociale, si ponga come terzo rispetto alla società oppure garantisca in sostanza un debito proprio.

Cass. civ., Sez. Unite, 16 febbraio 2015, n. 3022. Le Sezioni Unite hanno risposto nel solco di un loro precedente risalente (n. 3749 del 1989): il socio illimitatamente responsabile non è un terzo garante, perché risponde delle obbligazioni sociali per legge, a titolo proprio. La norma che conserva i diritti verso i fideiussori riguarda i soli soggetti estranei alla compagine sociale; per il socio illimitatamente responsabile prevale l’effetto esdebitatorio del concordato della società, anche quando la garanzia è stata prestata su beni personali non compresi nella procedura. Nel caso deciso, si trattava di una garanzia ipotecaria: la riduzione del debito sociale alla percentuale concordataria si è riflessa anche su quella garanzia.

Tribunale di Padova, Sez. I, 12 giugno 2026, n. 1027. Ne parleremo diffusamente più avanti, perché è la pronuncia più recente: applica il principio delle Sezioni Unite all’accomandatario che aveva firmato una fideiussione “a prima richiesta” e lo estende al concordato semplificato regolato dal CCII.

C’è contrasto?

Sul principio, no: l’orientamento delle Sezioni Unite è stabile e i giudici di merito lo applicano anche nel nuovo Codice. Le zone grigie riguardano due situazioni diverse: il “patto contrario” previsto dalla legge e la posizione di chi socio illimitatamente responsabile non è.

Quanto al patto contrario, l’art. 117, comma 2, CCII fa salvo un accordo che escluda l’estensione degli effetti ai soci; la sua portata e le sue modalità vanno verificate nel caso concreto. Quanto alla seconda situazione, va detto con chiarezza: il socio di una s.r.l. o di una s.p.a., così come l’amministratore non socio, non è illimitatamente responsabile e, se ha firmato una fideiussione, resta un garante a tutti gli effetti, soggetto alla regola generale di conservazione dei diritti del creditore. L’assunzione prudenziale da cui partire è dunque questa: il beneficio vale solo per chi, al momento della domanda di concordato, è socio illimitatamente responsabile della società che lo ottiene.

Cosa significa per te

Se sei accomandatario o socio di s.n.c. e la banca ti chiede il pagamento della parte di debito “tagliata” dal concordato, invocando la tua fideiussione, hai un argomento forte, sostenuto dalle Sezioni Unite, per opporti. Il primo passo è documentale: verificare la tua qualifica di socio alla data rilevante, l’assenza di patti contrari, l’avvenuta omologazione e il contenuto della proposta. Se invece sei socio di una società di capitali, quell’argomento non ti appartiene, e la difesa va cercata altrove: nel contenuto della fideiussione, nei suoi limiti, nella sua eventuale nullità parziale, nella decadenza del creditore.

Su questo crinale l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), imposta la difesa del garante partendo dalla posizione societaria e dal contenuto del contratto bancario, per sostenerla con la stessa linea in ogni grado di giudizio.

Seconda questione aperta: le misure protettive della società fermano anche le azioni contro il fideiussore?

La questione

La società deposita la domanda di concordato e ottiene la protezione del patrimonio: le banche non possono pignorare i conti né i beni aziendali. Ma il giorno dopo il fideiussore riceve un precetto, o un decreto ingiuntivo, o la notizia di un pignoramento sulla propria casa. È legittimo? E, soprattutto, il garante può chiedere che lo “scudo” della società copra anche lui?

Cosa hanno deciso i giudici

Qui la giurisprudenza di merito è divisa, e conviene dirlo senza giri di parole.

Tribunale di Napoli Nord, 24 gennaio 2024. Il tribunale ha confermato le misure protettive sul patrimonio della società ma ha respinto il ricorso dei fideiussori che chiedevano di estenderle ai propri beni. Il principio affermato è che le misure protettive, pur potendo avere contenuto atipico, non possono oltrepassare i confini soggettivi fissati dal legislatore e quindi non possono essere estese a favore di terzi come i garanti. Pesava, nel caso, il fatto che gli immobili dei fideiussori non erano strumentali all’attività d’impresa, ma solo genericamente utili al buon esito del piano, che contava sui loro frutti.

Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023. In un percorso di composizione negoziata della crisi, il tribunale ha ritenuto legittimo estendere il divieto di azioni esecutive e cautelari anche a favore dei garanti e dei soci illimitatamente responsabili, includendo i beni di terzi attraverso i quali o nei quali il debitore esercita l’impresa.

Tribunale di Mantova, 28 giugno 2024, e Tribunale di Brescia, 17 aprile 2025. Entrambi si collocano nel filone favorevole all’estensione ai garanti, che le rassegne di settore descrivono come generalmente ammessa dalla giurisprudenza di merito quando i garanti hanno partecipato attivamente al percorso di risanamento e messo i propri beni a servizio dei creditori.

Tribunale di Nola, 17 aprile 2026. Nell’ambito di un procedimento di regolazione della crisi societaria, il tribunale ha accolto la richiesta di una misura cautelare che estendeva gli effetti protettivi anche ai soci garanti, sul presupposto che la protezione non ha funzione meramente difensiva ma serve al risanamento, ed è giustificata quando occorre evitare che si disperdano beni strategici o utili al piano.

C’è contrasto?

Sì. L’orientamento prevalente nei tribunali di merito ammette l’estensione ai garanti, ma solo a condizione che sia dimostrato il collegamento funzionale tra i loro beni (o il loro coinvolgimento) e il piano di risanamento; il filone restrittivo nega in radice l’estensione per mancanza di base normativa. Non esiste, allo stato delle ricerche svolte, una pronuncia della Cassazione che abbia composto il contrasto.

L’assunzione prudenziale è dunque questa: senza un provvedimento espresso del tribunale che estende la protezione, il fideiussore non è protetto, e il creditore può agire contro di lui anche mentre la società è sotto lo scudo delle misure protettive.

Cosa significa per te

Due conseguenze molto concrete. La prima: la protezione del garante, se c’è, va chiesta – non arriva da sola – e va chiesta presto, motivando perché i suoi beni o il suo apporto sono funzionali al piano (immobili in cui si svolge l’attività, finanza esterna, garanzie messe a disposizione dei creditori). La seconda: se la protezione non c’è e arriva un atto esecutivo, i termini di difesa decorrono normalmente. Un decreto ingiuntivo notificato al fideiussore si oppone entro 40 giorni; un atto esecutivo viziato nella forma entro 20 giorni; e la sospensione feriale dei termini processuali opera soltanto dal 1° al 31 agosto. Non c’è alcuna “sospensione automatica” legata al concordato della società. C’è poi un terzo aspetto, spesso trascurato: la richiesta di estensione funziona meglio quando è costruita insieme alla società, perché è il debitore a dover dimostrare che l’aggressione dei beni del garante comprometterebbe il piano. Un garante che si muove da solo, senza un collegamento documentato con la strategia di risanamento, parte da una posizione molto più debole davanti al tribunale, qualunque sia l’orientamento seguito da quell’ufficio giudiziario.

Terza questione aperta: se pago, cosa recupero, e quando?

La questione

Il garante che paga la banca vuole sapere due cose: se può “prenotarsi” nel concorso prima di pagare, per non restare escluso, e quanto recupererà effettivamente dalla società dopo il pagamento. Collegata c’è una terza domanda: può usare l’azione di rilievo dell’art. 1953 c.c. per mettere pressione sulla società o per chiederne il fallimento (oggi liquidazione giudiziale)?

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2025, n. 5964. Nella più recente pronuncia di legittimità sul punto, la Corte ha ribadito che il fideiussore che non ha ancora pagato non è titolare di un credito di regresso e non può essere ammesso al passivo neppure con riserva: il pagamento è il fatto costitutivo del regresso, e solo nella misura in cui è avvenuto il garante può partecipare al concorso. La decisione supera in modo netto il vecchio orientamento, che ammetteva il garante “con riserva” in attesa del pagamento.

Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2004, n. 13508. È proprio una delle pronunce di quel vecchio orientamento: considerava il garante non ancora escusso un creditore condizionale, ammissibile con riserva, chiarendo però che l’ammissione non accertava l’esistenza del credito e che, al momento di sciogliere la riserva, ogni questione restava aperta. La sua lettura oggi serve soprattutto a capire quanto il quadro sia cambiato.

Cass. civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2020, n. 25317. La Corte ha escluso che il garante, per il solo fatto di aver promosso l’azione di rilievo contro il debitore principale, sia legittimato a chiederne il fallimento. Il principio è che l’azione di rilievo porta a un obbligo di fare del debitore, non a un credito pecuniario ammissibile al passivo, e quindi non conferisce la qualità di creditore concorsuale.

Insieme a Cass. 17413/2017 e a Cass. 11200/2003, già viste, queste pronunce compongono un quadro coerente: prima del pagamento il garante è fuori dal concorso; dopo il pagamento è dentro, ma come chirografario e nei limiti di ciò che ha effettivamente versato.

C’è contrasto?

Il contrasto storico sull’ammissione con riserva è risolto: l’orientamento oggi prevalente, e ribadito nel 2025, nega qualsiasi ammissione del garante prima del pagamento. Restano invece spazi di valutazione nei casi di pagamento parziale, di pluralità di garanti e di surrogazione nelle garanzie del creditore, dove l’esito dipende dai fatti e dai documenti.

Cosa significa per te

Il recupero dalla società in concordato è, quasi sempre, la parte meno redditizia della posizione del garante. Se il creditore ha già ricevuto la percentuale concordataria calcolata sull’intero credito, lo spazio per un ulteriore regresso verso la società si riduce drasticamente, perché la società ha già adempiuto il concordato rispetto a quel credito. Due precisazioni completano il quadro. La prima riguarda il pagamento parziale: se il garante versa solo una parte del debito residuo, il suo regresso nasce limitatamente a quanto ha effettivamente pagato, e il creditore conserva il diritto di pretendere il resto sia da lui (nei limiti della garanzia) sia dagli altri coobbligati. Chi paga “a rate” o “in acconto” senza un accordo scritto che definisca l’intera posizione rischia così di pagare due volte: prima l’acconto, poi il saldo. La seconda riguarda la surrogazione: il fideiussore che paga subentra nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.), comprese le eventuali garanzie reali che assistevano il credito, ad esempio un’ipoteca su un bene della società o di un terzo. È un profilo che va verificato caso per caso, perché talvolta proprio la garanzia reale in cui il garante si surroga rappresenta l’unica fonte concreta di recupero.

Il vero terreno di recupero è spesso un altro: il regresso pro quota verso gli altri cofideiussori (art. 1954 c.c.), che non sono in concordato e rispondono per la loro parte. Sul piano strategico, poi, un pagamento ben negoziato con la banca – a saldo e stralcio, con liberazione espressa – vale molto più di un regresso teorico contro una società che paga il 20 per cento.

La pronuncia più recente: Tribunale di Padova, 12 giugno 2026, n. 1027

Il contesto

La decisione più nuova e, per molti garanti di piccole imprese, più rilevante tra quelle esaminate è la sentenza della Prima Sezione civile del Tribunale di Padova del 12 giugno 2026, n. 1027, commentata dalla stampa specializzata nel settembre 2026.

Il caso è emblematico. Una società in accomandita semplice aveva ottenuto l’omologazione di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, lo strumento che il CCII riserva all’imprenditore che abbia concluso senza successo un percorso di composizione negoziata della crisi. Il socio accomandatario – quindi illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali – aveva sottoscritto anche una fideiussione a favore del creditore, con clausola di pagamento “a prima richiesta”. Il creditore, dopo l’omologazione, aveva agito contro di lui per la parte di credito non soddisfatta dal concordato. Il socio si era opposto all’esecuzione, sostenendo di beneficiare dell’effetto esdebitatorio.

Le due obiezioni del creditore

Il creditore sosteneva due cose. Primo: l’art. 117 CCII, che estende gli effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili, nel concordato semplificato si applicherebbe solo “in quanto compatibile” (così l’art. 25-sexies CCII), e la compatibilità mancherebbe perché nel concordato semplificato i creditori non votano. Secondo: il socio aveva firmato una garanzia autonoma e “a prima richiesta”, e quindi avrebbe dovuto pagare comunque, a prescindere dalle vicende del debito sociale.

La motivazione, in linguaggio piano

Il Tribunale ha respinto entrambe le obiezioni.

Sulla prima, ha osservato che nel concordato semplificato il voto dei creditori non sparisce nel nulla: è sostituito dalla valutazione del tribunale, che esamina proposta e piano e decide sulle opposizioni dei creditori. Non c’è dunque alcuna incompatibilità: una volta omologato, anche il concordato semplificato vincola tutti i creditori anteriori e produce l’effetto esdebitatorio verso la società e verso i soci illimitatamente responsabili.

Sulla seconda, ha richiamato le Sezioni Unite (n. 3749/1989 e n. 3022/2015): la regola che conserva i diritti del creditore verso i fideiussori riguarda solo i terzi estranei alla società. Il socio illimitatamente responsabile che firma una fideiussione non diventa un terzo: continua a rispondere di un debito che per legge è già suo, e la garanzia resta assorbita nella sua responsabilità di socio. Neppure la clausola “a prima richiesta” cambia le cose. Il creditore, quindi, può soddisfarsi solo nei modi e nei limiti del concordato.

Cosa cambia rispetto a prima

Il principio delle Sezioni Unite era nato sotto la legge fallimentare e in relazione al concordato preventivo “classico”, con voto dei creditori. La sentenza padovana fa due passi avanti. Il primo: conferma che il principio sopravvive al passaggio al Codice della crisi. Il secondo: lo estende a uno strumento – il concordato semplificato – in cui manca proprio quel consenso dei creditori che, secondo l’impostazione tradizionale, giustificava il sacrificio imposto alle loro pretese. Inoltre, la decisione afferma con chiarezza che la natura “a prima richiesta” della garanzia non basta a sottrarla all’effetto esdebitatorio quando il garante coincide con il socio illimitatamente responsabile.

Cosa resta da chiarire

La sentenza lascia aperti alcuni interrogativi che vale la pena segnalare con onestà. Il primo riguarda la portata del patto contrario previsto dall’art. 117, comma 2, CCII: la decisione dà atto che, in assenza di un tale patto, l’effetto si estende ai soci, ma non chiarisce in quali forme e con quale consenso un patto del genere possa essere validamente stipulato nel concordato semplificato, dove manca la votazione dei creditori. Il secondo riguarda il socio receduto o escluso prima della domanda: la giurisprudenza di legittimità, in passato, ha ritenuto che l’effetto esdebitatorio possa non operare per chi ha perso la qualità di socio, e la sua posizione di garante andrebbe quindi valutata secondo la regola generale. Il terzo riguarda le garanzie autonome in senso stretto, cioè i contratti con cui il garante si obbliga in modo indipendente dal rapporto principale: la sentenza ha ritenuto irrilevante la clausola “a prima richiesta” in una fideiussione, ma un contratto autonomo di garanzia potrebbe essere letto in modo diverso. Su ciascuno di questi punti la soluzione dipende dai documenti e, probabilmente, da future pronunce della Cassazione.

Resta una decisione di merito, che non vincola altri giudici; ma è ancorata a due pronunce delle Sezioni Unite e, salvo diverso avviso della Cassazione, offre al socio-garante di società di persone un argomento solido anche nelle procedure del nuovo Codice.

I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come gli orientamenti visti si traducono in numeri e scadenze. Non descrivono casi reali.

Simulazione 1 – Il fideiussore esterno di una s.r.l.

Ipotesi. Alfa S.r.l. deve alla banca 186.430 € per un’apertura di credito garantita da una fideiussione specifica firmata dall’amministratore, che non è socio. Il concordato preventivo omologato prevede per i chirografari il 22,5%. Il coniuge dell’amministratore ha firmato una seconda fideiussione per lo stesso debito.

Sviluppo. Dalla società la banca riceverà il 22,5% di 186.430 €, cioè 41.946,75 €. Alla luce di Cass. 11200/2003 e di Cass. 22382/2019, la parte residua – 144.483,25 € – resta interamente esigibile dai fideiussori, e un’eventuale clausola liberatoria inserita nella proposta non avrebbe effetto. Se l’amministratore paga l’intero residuo, il suo regresso verso Alfa è concorsuale (Cass. 17413/2017) e, poiché la banca ha già incassato la percentuale concordataria sull’intero credito, lo spazio per recuperare dalla società è in concreto minimo.

Esito. Il recupero significativo è quello pro quota verso l’altra garante: in assenza di patti diversi, metà del residuo, cioè 72.241,63 €. La strategia razionale, prima di pagare, è verificare il testo delle due fideiussioni (limiti di importo, clausole di deroga all’art. 1957 c.c., eventuale riproduzione dello schema ABI) e negoziare con la banca una definizione unica che liberi entrambi i garanti.

Simulazione 2 – L’accomandatario-fideiussore di una s.a.s.

Ipotesi. Beta S.a.s. ha un debito chirografario di 58.917 € verso un finanziatore. Il socio accomandatario ha firmato una fideiussione “a prima richiesta”. La società ottiene l’omologazione di un concordato semplificato che assicura ai chirografari il 31%.

Sviluppo. Il finanziatore riceve dal concordato 18.264,27 €. Per la differenza di 40.652,73 € notifica al socio un precetto fondato sulla fideiussione. Alla luce di Cass. SU 3022/2015 e del Trib. Padova 1027/2026, il socio non è un garante terzo: l’effetto esdebitatorio del concordato si estende a lui, salvo patto contrario, nonostante la clausola “a prima richiesta”.

Esito. Il socio può proporre opposizione all’esecuzione contestando il diritto del creditore di procedere per i 40.652,73 €. Se lo stesso finanziamento fosse stato garantito da un socio di una s.r.l., il risultato sarebbe opposto: quei 40.652,73 € resterebbero dovuti.

Simulazione 3 – Le misure protettive e il decreto ingiuntivo d’estate

Ipotesi. Gamma S.r.l. pubblica nel registro delle imprese la domanda di concordato il 3 marzo 2026 e ottiene la conferma delle misure protettive sul proprio patrimonio. Nessuno chiede l’estensione ai garanti. La banca ottiene un decreto ingiuntivo contro la fideiussora, che le viene notificato il 21 luglio 2026.

Sviluppo. In assenza di un provvedimento di estensione, la linea restrittiva (Trib. Napoli Nord, 24 gennaio 2024) e anche quella estensiva (che richiede comunque una pronuncia espressa del tribunale) portano allo stesso risultato: la fideiussora non è protetta. Il termine per l’opposizione è di 40 giorni. Ne decorrono 10 tra il 22 e il 31 luglio; dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso; riprende il 1° settembre e i 30 giorni residui si esauriscono il 30 settembre 2026.

Esito. L’opposizione va depositata entro il 30 settembre 2026. Contemporaneamente, se i beni della garante sono funzionali al piano della società (ad esempio l’immobile in cui Gamma svolge l’attività), si può valutare con i difensori della società una richiesta di misura cautelare estesa alla garante, sulla scia di Trib. Venezia 2023 e Trib. Nola 2026.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue riepiloga tutti i provvedimenti citati, con la questione decisa, il principio ridotto all’essenziale e la ricaduta pratica per il garante. Va letta tenendo presenti due avvertenze. Le pronunce di legittimità esprimono orientamenti, non regole automatiche: ogni caso va confrontato con i suoi documenti. Le pronunce di merito, invece, mostrano come i tribunali stanno applicando il CCII, ma non vincolano altri giudici, soprattutto dove – come sulle misure protettive – esiste un contrasto aperto.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. civ., Sez. III, 17 luglio 2003, n. 11200Misura dell’obbligo del garanteIl garante paga l’intero; in rivalsa subisce la falcidiaLa percentuale concordataria non riduce il debito del fideiussore
Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2004, n. 13508Ammissione con riserva del garanteVecchio orientamento: ammissione come creditore condizionaleOrientamento oggi superato
Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2014, n. 3163Garanzia del socio illimitatamente responsabileRimessione alle Sezioni UniteMostra la delicatezza della questione
Cass. civ., Sez. Unite, 16 febbraio 2015, n. 3022Socio illimitatamente responsabile garanteIl socio non è terzo: beneficia dell’esdebitazioneArgomento centrale per soci di s.n.c. e accomandatari
Cass. civ., Sez. I, ord. 13 luglio 2017, n. 17413Regresso dopo l’apertura del concorsoIl regresso è concorsualeChi paga non diventa creditore privilegiato
Cass. civ., Sez. I, 4 agosto 2017, n. 19609Voto del garanteIl garante non solvente non votaIl concordato si decide senza il garante
Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382Clausola liberatoria dei garantiGli effetti del concordato non sono disponibiliLa clausola nella proposta non libera il garante
Cass. civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2020, n. 25317Azione di rilievo e fallimentoIl rilievo non rende creditore concorsualeNon basta per chiedere l’apertura della procedura
Cass. civ., Sez. Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994Fideiussioni conformi allo schema ABINullità parziale delle clausole frutto dell’intesaPossibile difesa sul contenuto della garanzia
Trib. Venezia, 6 febbraio 2023Misure protettive e garantiEstensione ammessa in composizione negoziataFilone favorevole all’estensione
Trib. Napoli Nord, 24 gennaio 2024Misure protettive e garantiEstensione negata per limiti soggettiviFilone restrittivo
Trib. Mantova, 28 giugno 2024Misure protettive e garantiEstensione ammessaFilone favorevole
Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2025, n. 5964Ammissione del garante prima del pagamentoNessuna ammissione, neppure con riservaPrima paghi, poi partecipi al concorso
Trib. Brescia, 17 aprile 2025Misure protettive e garantiEstensione ammessaFilone favorevole
Trib. Nola, 17 aprile 2026Misura cautelare a favore dei soci garantiProtezione estesa se funzionale al risanamentoStrumento attivabile su richiesta
Trib. Padova, Sez. I, 12 giugno 2026, n. 1027Concordato semplificato e socio-fideiussoreEsdebitazione estesa anche con garanzia a prima richiestaIl principio delle Sezioni Unite vale nel CCII
Cass. civ., Sez. Unite, 28 agosto 2026, n. 24825Fideiussioni ABI dopo il 2005 e specificheNiente automatismi: l’intesa va provataLa nullità va dimostrata in concreto

La sintesi operativa

Dall’insieme delle pronunce si ricavano pochi principi, che conviene tenere a mente fin dal giorno in cui la società deposita la domanda.

  • Il concordato della società non riduce il debito del fideiussore estraneo alla compagine sociale: il creditore può chiedergli l’intero residuo (Cass. 11200/2003; art. 117, comma 1, CCII).
  • Nessuna clausola inserita nella proposta concordataria può liberare i garanti: la liberazione si ottiene solo con un accordo individuale con il creditore (Cass. 22382/2019).
  • Il garante che non ha pagato non vota il concordato e non può insinuarsi neppure con riserva (Cass. 19609/2017; Cass. 5964/2025).
  • Chi paga diventa creditore concorsuale della società, non creditore privilegiato: il regresso verso la società subisce la falcidia (Cass. 17413/2017; Cass. 11200/2003).
  • Il recupero più concreto, per chi paga, è spesso quello pro quota verso gli altri cofideiussori (art. 1954 c.c.).
  • Il socio illimitatamente responsabile che ha firmato una fideiussione beneficia dell’esdebitazione della società, salvo patto contrario, anche con garanzia “a prima richiesta” (Cass. SU 3022/2015; Trib. Padova 1027/2026).
  • Il socio di s.r.l. o l’amministratore non socio restano garanti a tutti gli effetti (art. 117, comma 1, CCII).
  • Le misure protettive della società non proteggono automaticamente il garante: l’estensione va chiesta e motivata, e la giurisprudenza è divisa (Trib. Napoli Nord 2024 contro Trib. Venezia 2023, Mantova 2024, Brescia 2025, Nola 2026).
  • I termini per difendersi da decreti ingiuntivi e atti esecutivi decorrono normalmente; la sospensione feriale opera solo dal 1° al 31 agosto.
  • Il contenuto della fideiussione va sempre esaminato: limiti di importo, deroghe all’art. 1957 c.c., conformità allo schema ABI e relativa prova dell’intesa (Cass. SU 41994/2021; Cass. SU 24825/2026).
  • Se il debito residuo è insostenibile, il garante persona fisica può valutare uno strumento di sovraindebitamento proprio, perché il concordato della società non lo esdebita.

Le domande sul “quindi, in pratica?”

La banca mi chiede tutto il debito anche se la società paga il 25%: è legittimo?

Sì, se sei un garante esterno alla società (amministratore non socio, familiare, socio di s.r.l.). È esattamente ciò che la legge prevede e che la Cassazione ha confermato già con la sentenza 11200/2003. Non è però detto che tu debba pagare quanto richiesto: vanno verificati l’importo massimo garantito, la decorrenza della garanzia, l’eventuale decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c. (se la clausola di deroga è nulla) e la correttezza del calcolo, che deve tenere conto di quanto la banca ha già incassato.

Nella proposta di concordato c’è scritto che i garanti saranno liberati. Posso stare tranquillo?

No. Con la sentenza 22382/2019 la Cassazione ha escluso che la proposta possa estendere ai garanti l’effetto esdebitatorio: è materia regolata dalla legge, non disponibile dalle parti. Una liberazione efficace richiede il consenso del singolo creditore, meglio se formalizzato in un accordo scritto contestuale al pagamento.

Sono accomandatario e ho firmato una fideiussione a prima richiesta: devo pagare la parte tagliata?

Secondo le Sezioni Unite (3022/2015) e il Tribunale di Padova (1027/2026), di regola no: come socio illimitatamente responsabile benefici dell’esdebitazione della società, e la tua fideiussione non ti trasforma in un terzo garante. Occorre però verificare che non esista un patto contrario e che la tua qualifica di socio sia documentata alla data rilevante.

Le misure protettive della società valgono anche per me?

Non automaticamente. Il testo dell’art. 54 CCII si riferisce al patrimonio del debitore. Alcuni tribunali (Venezia, Mantova, Brescia, Nola) hanno esteso la protezione ai garanti quando i loro beni erano funzionali al piano; altri (Napoli Nord) l’hanno negata. Senza un provvedimento espresso che ti riguarda, il creditore può agire contro di te.

La mia fideiussione riproduce lo schema ABI: è nulla?

Dipende. Le Sezioni Unite del 2021 (n. 41994) hanno riconosciuto la nullità parziale delle clausole frutto dell’intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d’Italia. Le Sezioni Unite del 28 agosto 2026 (n. 24825) hanno però precisato che il provvedimento del 2005 è prova privilegiata solo per il periodo indagato e per le fideiussioni omnibus: per le garanzie successive o specifiche l’intesa va dimostrata in concreto. L’eccezione resta possibile, ma richiede un lavoro probatorio serio e non può essere data per scontata.

Cosa può fare lo Studio Monardo: gli orientamenti applicati al tuo fascicolo

Conoscere la giurisprudenza serve a poco se non la si applica ai documenti del singolo caso. Ecco cosa fa concretamente lo Studio quando un garante si rivolge a noi.

  1. Ricostruiamo la tua posizione giuridica alla data della domanda di concordato: verifichiamo dalle visure se eri socio illimitatamente responsabile, socio di capitali o garante esterno, perché da questo dipende se si applica il principio delle Sezioni Unite 3022/2015.
  2. Analizziamo il testo della fideiussione clausola per clausola: importo massimo, natura omnibus o specifica, clausola “a prima richiesta”, deroga all’art. 1957 c.c., riviviscenza e sopravvivenza della garanzia.
  3. Valutiamo l’eccezione di nullità parziale per conformità allo schema ABI alla luce delle Sezioni Unite 41994/2021 e 24825/2026, individuando le prove disponibili e quelle da richiedere con ordine di esibizione.
  4. Esaminiamo la proposta, il piano e il decreto di omologazione per verificare percentuali, tempi di pagamento, eventuali patti contrari e clausole che riguardano i garanti.
  5. Ricalcoliamo il credito preteso dal creditore, sottraendo quanto già incassato dal concordato e verificando interessi e voci accessorie.
  6. Prepariamo e depositiamo le opposizioni a decreto ingiuntivo, precetto o pignoramento, rispettando i termini di legge e la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
  7. Coordiniamo con i difensori della società la richiesta di estensione delle misure protettive o cautelari ai garanti, documentando il collegamento funzionale tra i tuoi beni e il piano.
  8. Negoziamo con la banca una definizione a saldo e stralcio con liberazione espressa di tutti i garanti, evitando pagamenti che lascino aperte pretese residue.
  9. Impostiamo il regresso pro quota verso gli altri cofideiussori e l’eventuale partecipazione al concorso per quanto hai effettivamente pagato.
  10. Valutiamo l’accesso a uno strumento di sovraindebitamento per il garante persona fisica, quando il debito residuo supera stabilmente le sue capacità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista, in questa materia, ha un peso specifico: tutti gli orientamenti esaminati in questa guida sono nati da giudizi arrivati in Cassazione, e lo Studio può difendere la stessa linea dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore e la stessa strategia. Non c’è un passaggio di consegne a metà strada, non c’è una nuova impostazione da ricostruire davanti alla Suprema Corte.

Sul caso lavora uno staff integrato di avvocati e commercialisti: i primi costruiscono le eccezioni sul contratto di garanzia e sul diritto concorsuale, i secondi verificano i numeri del concordato, i conteggi della banca e la sostenibilità di un’eventuale definizione.

Chiusura: il garante non è un dettaglio del concordato

Il concordato salva la società, ma non è stato scritto per salvare chi l’ha garantita. Le pronunce che hai letto dicono, in sintesi, che il fideiussore esterno resta obbligato per intero, che il socio illimitatamente responsabile ha invece un argomento solido per sottrarsi alla parte “tagliata”, e che tra questi due poli si gioca una partita fatta di termini, documenti e negoziazione.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché essa unisce tre competenze certificate dell’Avvocato: la crisi d’impresa, che conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il contratto bancario di garanzia, affrontato con lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; e la difesa degli orientamenti giurisprudenziali in ogni grado, garantita dalla qualifica di avvocato cassazionista. Per il garante persona fisica, la qualifica di Gestore della crisi apre anche la strada degli strumenti di sovraindebitamento.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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