Questa guida è costruita come una lunga intervista: raccoglie le domande che gli imprenditori in difficoltà ci rivolgono più spesso sul concordato “in bianco” e prova a dare a ciascuna una risposta completa, senza giri di parole. Alcune risposte sono brevi perché la regola è semplice; altre sono lunghe perché la regola c’è, ma ha eccezioni che costano care a chi non le conosce.
Il quadro normativo, in poche righe. Il vecchio concordato “con riserva” della legge fallimentare (art. 161, sesto comma) è stato ripreso dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che oggi lo chiama “accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione”. Il terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha ritoccato in modo significativo la disciplina: ha precisato da quando decorre il termine, ha cambiato le condizioni della proroga e ha esteso alla fase “prenotativa” gli effetti protettivi tipici del concordato. Molto di ciò che si legge ancora in rete è quindi superato.
Perché ne parliamo noi? Perché la domanda con riserva è il punto in cui la crisi d’impresa smette di essere una trattativa privata e diventa un procedimento davanti al tribunale, con termini brevissimi e un commissario che vigila. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata che spesso precede la domanda con riserva e il concordato semplificato che può seguirla. Ed essendo avvocato cassazionista, può seguire l’impresa anche nei reclami e nei ricorsi che si aprono quando il tribunale dichiara inammissibile la proposta o apre la liquidazione giudiziale, senza cambiare difensore a metà strada.
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BLOCCO A — LE BASI
“Ma cos’è esattamente questo concordato in bianco?”
È una domanda con cui l’impresa “prenota” l’accesso a uno strumento di soluzione della crisi, depositando subito poche carte e riservandosi di presentare piano e proposta entro un termine fissato dal tribunale.
Il nome “in bianco” rende l’idea: il ricorso arriva in tribunale senza il piano, senza la proposta ai creditori e senza l’attestazione del professionista indipendente. Quelle parti verranno dopo. Per partire bastano il ricorso e la documentazione minima indicata dall’art. 39, comma 3, CCII: i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
Perché il legislatore consente di partire “a metà”? Perché un piano serio richiede settimane di lavoro: ricostruire il passivo, valutare l’attivo, sentire le banche, ottenere l’attestazione. Nel frattempo i creditori più aggressivi potrebbero pignorare i conti o i beni aziendali e far saltare qualunque ipotesi di risanamento. La domanda con riserva serve proprio a guadagnare quel tempo sotto il controllo del giudice, non contro di lui.
Un chiarimento che pochi fanno: dopo il correttivo del 2024, la domanda con riserva non è più legata solo al concordato preventivo. L’art. 44, comma 1, lettera a), consente di concludere la fase prenotativa depositando, a scelta, la proposta di concordato preventivo con il piano, la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure quella di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII). È una porta d’ingresso unica, che lascia aperta la scelta dello strumento finale. Per questo la dottrina oggi preferisce parlare di “domanda prenotativa” piuttosto che di “concordato in bianco”, anche se la seconda espressione resta la più usata.
Infine, una cosa che il concordato in bianco non è: non è una sospensione dei debiti, non è un condono e non è un modo per “fermare tutto” in attesa di tempi migliori. È l’apertura di un procedimento in cui l’impresa si sottopone a obblighi informativi mensili, alla vigilanza di un commissario giudiziale e al rischio concreto che, se il termine passa invano, il tribunale apra la liquidazione giudiziale.
“Chi può chiederlo? Vale anche per un piccolo imprenditore o un professionista?”
No, non per tutti: la domanda con riserva dell’art. 44 è riservata alle imprese che possono accedere al concordato preventivo e agli altri strumenti “maggiori” del Codice della crisi.
In pratica si tratta dell’imprenditore commerciale che supera le soglie dell’impresa minore e che, in caso di insolvenza, sarebbe soggetto a liquidazione giudiziale. Società di capitali, società di persone e ditte individuali commerciali sopra soglia rientrano nel perimetro.
Restano fuori il consumatore, il professionista, l’imprenditore agricolo per il concordato preventivo e l’impresa minore. Per loro il Codice prevede gli strumenti del sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata), che passano attraverso un Organismo di composizione della crisi e non conoscono un meccanismo prenotativo analogo. Chi rientra in questa fascia e “prova” una domanda ex art. 44 rischia semplicemente una declaratoria di inammissibilità.
C’è poi una questione di competenza che sembra tecnica ma decide spesso la sorte della domanda: il ricorso va depositato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. La Cassazione ha ribadito di recente che questo luogo si presume coincidente con la sede legale, ma la presunzione cade se si dimostra che le decisioni e la gestione effettiva avvengono altrove e che i terzi percepiscono quel diverso centro (Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6620; Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865). Un trasferimento di sede fatto a ridosso della crisi, magari per scegliere un tribunale ritenuto più “morbido”, non sposta la competenza se la sostanza resta dov’era.
“Quanto tempo mi danno davvero per presentare il piano?”
Da trenta a sessanta giorni, prorogabili fino a ulteriori sessanta: nel caso più favorevole, circa quattro mesi in tutto.
È il tribunale a fissare il termine con il decreto che accoglie la domanda, scegliendo un valore compreso tra trenta e sessanta giorni (art. 44, comma 1, lett. a, CCII). La scelta dipende dalla complessità dell’impresa, dallo stato di avanzamento del lavoro che il debitore dimostra e, nella prassi, anche dalla presenza di creditori che hanno già chiesto la liquidazione giudiziale.
Chi ricorda la legge fallimentare deve aggiornare le proprie aspettative: sotto l’art. 161 l.fall. il termine andava da sessanta a centoventi giorni, con possibilità di ulteriore proroga. Il Codice della crisi ha più o meno dimezzato la finestra, perché l’esperienza degli anni Dieci aveva mostrato un uso massiccio della riserva come semplice strumento dilatorio.
Sessanta giorni sembrano tanti finché non si apre il cantiere. In quel periodo bisogna ricostruire il passivo creditore per creditore, valutare gli asset, scegliere tra continuità e liquidazione, ottenere il parere dell’attestatore (che deve fare le proprie verifiche, comprese le circolarizzazioni dei creditori) e, se si punta a un accordo, raccogliere le adesioni. Chi deposita la domanda con riserva senza avere già impostato numeri e strategia scopre presto che il termine è più corto di quanto pensava. Torneremo su questo punto nella domanda che “nessuno fa”.
“Da quando cominciano a contare i giorni?”
Dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese, non dal deposito della domanda né dalla data del decreto.
Sotto la legge fallimentare la questione era controversa: la Cassazione aveva ritenuto che il termine decorresse dal deposito del decreto (Cass. civ., 19 novembre 2018, n. 29740), ma nei primi anni del Codice alcuni tribunali e commissari continuavano a calcolarlo dal deposito del ricorso. Il correttivo del 2024 ha chiuso la discussione scrivendo nella norma che il termine decorre “dall’iscrizione di cui all’articolo 45, comma 2”.
L’art. 45 regola i passaggi: entro il giorno successivo al deposito in cancelleria il decreto viene comunicato al debitore, al pubblico ministero e a chi ha chiesto la liquidazione giudiziale, e trasmesso per estratto al registro delle imprese, che lo iscrive entro il giorno successivo. Tra deposito del ricorso e iscrizione possono quindi passare alcuni giorni (il tempo che il tribunale impiega a decidere più quello degli adempimenti), e quei giorni non si “consumano”.
Due avvertenze pratiche. La prima: il calcolo segue le regole ordinarie, quindi il giorno dell’iscrizione non si conta e, se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, slitta al primo giorno non festivo successivo. La seconda: altri termini collegati hanno decorrenze diverse. L’obbligo di versare le spese di procedura scatta dal decreto; la conferma delle misure protettive va chiesta e ottenuta entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda. Confondere le diverse decorrenze è uno degli errori più frequenti che vediamo nei fascicoli.
BLOCCO B — LA PROCEDURA
“Cosa devo depositare, concretamente, per partire?”
Poco, ma non pochissimo. Il ricorso ex artt. 40 e 44 CCII va presentato al tribunale competente con:
- i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, se l’impresa non è tenuta a redigerli, le dichiarazioni dei redditi e IVA dei tre periodi precedenti);
- l’elenco nominativo dei creditori, con l’importo di ciascun credito e l’indicazione delle eventuali cause di prelazione;
- la richiesta delle misure protettive, se si vuole bloccare l’iniziativa dei creditori (va formulata espressamente: non scatta da sola);
- l’indicazione, facoltativa ma utile, dello strumento a cui si intende accedere.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e, per le società, presuppone una decisione degli amministratori secondo le regole interne (per le società di capitali il Codice attribuisce la competenza all’organo amministrativo, con deliberazione verbalizzata). Il ricorso va depositato in via telematica e la Cassazione ha chiarito, in più occasioni, che una domanda di concordato regolarmente pervenuta deve essere esaminata prima di qualunque decisione sulla liquidazione giudiziale.
C’è una novità del correttivo che vale la pena conoscere subito: l’art. 44, comma 1-quater, consente al debitore di depositare, insieme alla domanda o anche dopo, un progetto di regolazione della crisi già conforme alle regole dello strumento scelto. In questo modo può chiedere di “giovarsi” fin da subito del regime proprio di quello strumento, anziché di quello generico del concordato. Non è obbligatorio, ma è spesso decisivo per ottenere poi la proroga (vedi più avanti).
Un consiglio pratico: l’elenco dei creditori è la base su cui il commissario e il tribunale misureranno la serietà dell’iniziativa. Un elenco incompleto o con importi palesemente errati non è un dettaglio formale: può far emergere omissioni che la legge valuta in termini di atti di frode.
“Dal giorno dopo il deposito i creditori possono ancora pignorarmi?”
Se ha chiesto le misure protettive nel ricorso, no: dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa.
È l’effetto previsto dall’art. 54, comma 2, CCII, e vale anche per la domanda con riserva. I pignoramenti già avviati si fermano; i nuovi non possono partire. Il blocco riguarda i beni e i diritti con cui si esercita l’attività d’impresa.
Ma la protezione è provvisoria. Entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese il giudice deve confermarla o revocarla con decreto (art. 55, comma 3, CCII). Se il decreto non arriva in tempo, gli effetti protettivi cessano, anche se la domanda può essere riproposta. Un orientamento di merito recente ritiene che sulla conferma si possa provvedere senza fissare un’udienza con i creditori, il che accelera i tempi ma non dispensa il debitore dal documentare bene perché le misure sono necessarie.
Altri due limiti da tenere a mente. Il primo: la durata complessiva delle misure protettive, comprese proroghe e rinnovi, non può superare dodici mesi (art. 8 CCII). Il secondo: esaurito quel tetto, i tribunali ammettono misure cautelari con contenuto simile solo se mirate a creditori specifici e se il debitore dimostra che servono davvero al percorso di risanamento (Trib. Padova, 23 dicembre 2024; Trib. Milano, 20 ottobre 2025; Trib. Isernia, 19 maggio 2026). Non esiste, insomma, uno “scudo” a tempo indeterminato.
C’è anche un effetto protettivo che opera senza bisogno di richiesta: dal deposito della domanda i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia verso gli altri creditori, se non concordati con l’imprenditore e autorizzati, e le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46 CCII, reso applicabile alla fase prenotativa dall’art. 44, comma 1-bis).
“Posso continuare a lavorare, a pagare fornitori e dipendenti?”
Sì, l’impresa resta nelle sue mani; ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale e, senza, sono inefficaci e portano alla revoca del termine.
Il debitore non viene spossessato: continua a gestire, incassare, produrre, vendere. Gli atti di ordinaria amministrazione restano liberi. Il problema è capire dove finisce l’ordinario. Il correttivo ha previsto espressamente (art. 44, commi 1-bis e 1-ter) che dal deposito e fino alla scadenza del termine si applicano gli effetti dell’art. 46: gli atti urgenti di straordinaria amministrazione si compiono solo con autorizzazione, e quelli compiuti senza sono inefficaci e comportano la revoca del decreto che ha concesso il termine.
Il punto più delicato riguarda i debiti sorti prima del deposito. Pagare un fornitore per una fattura anteriore significa preferirlo agli altri creditori: per questo la giurisprudenza tende a ricondurre questi pagamenti agli atti che richiedono autorizzazione, salvo i casi che la legge prevede espressamente (ad esempio i pagamenti di crediti per beni o servizi essenziali alla continuità, autorizzati ai sensi dell’art. 100 CCII). Le forniture successive al deposito, invece, si pagano normalmente se rientrano nella gestione corrente.
La Cassazione ha ricordato che la distinzione tra ordinario e straordinario va fatta in concreto, guardando all’incidenza dell’atto sul patrimonio e sulle prospettive di soddisfazione dei creditori (Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2025, n. 10652). Un contratto firmato senza autorizzazione quando l’autorizzazione era necessaria non danneggia solo il debitore: espone anche la controparte a perdere la prededuzione del proprio credito.
In pratica: prima di firmare, pagare o garantire qualcosa che “esce dal quotidiano”, si chiede. Il ricorso per l’autorizzazione deve contenere informazioni idonee sul contenuto del piano in preparazione, così che il tribunale possa valutare la coerenza dell’atto con il risanamento.
“Cosa mi chiede il tribunale mentre il termine corre?”
Molto più di quanto immaginano gli imprenditori che si affacciano per la prima volta a questa procedura. Con lo stesso decreto che fissa il termine, il tribunale (art. 44, comma 1, CCII):
- nomina un commissario giudiziale, sempre, anche se poi si arriverà a uno strumento (come l’accordo di ristrutturazione) che di per sé non lo prevede. Il commissario deve riferire subito al tribunale su atti di frode non dichiarati e su condotte che pregiudicano una soluzione efficace della crisi;
- fissa obblighi informativi periodici, con cadenza almeno mensile, sulla gestione finanziaria e sull’attività svolta per preparare proposta e piano, sotto la vigilanza del commissario;
- impone il deposito, con la stessa cadenza, di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, che viene iscritta nel registro delle imprese entro il giorno successivo e diventa quindi conoscibile da tutti;
- ordina il versamento di una somma per le spese della procedura, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, commisurata al periodo fino alla scadenza del termine.
Sul versamento delle spese vale una precisazione. Sotto la vecchia legge fallimentare la Cassazione aveva escluso che il mancato deposito della somma portasse automaticamente all’inammissibilità della domanda, in assenza di una norma espressa (Cass. civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12352). Il Codice della crisi, invece, quella norma la contiene: l’art. 44, comma 2, consente al tribunale di revocare il termine se l’obbligo non viene rispettato. E il decreto che fissa l’importo non è reclamabile autonomamente; eventuali contestazioni sulla misura si fanno valere impugnando la successiva sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523).
Le relazioni mensili non sono un adempimento burocratico: sono il primo documento su cui il tribunale giudica la serietà del debitore. Una relazione generica o in ritardo può bastare a una segnalazione del commissario e alla revoca del termine con decreto non soggetto a reclamo.
“Come si ottiene la proroga e cosa succede se il termine scade?”
La proroga si chiede con istanza motivata prima della scadenza e si ottiene solo dimostrando che il progetto di regolazione della crisi è già in avanzata preparazione.
Il testo vigente dell’art. 44, comma 1, lettera a), consente di prorogare il termine “fino a ulteriori sessanta giorni” in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. Non basta scrivere che “le trattative sono in corso”: serve un documento che mostri a che punto si è, quali numeri sono già stati fissati, cosa manca e perché.
Il correttivo ha anche eliminato il requisito, previsto nel testo originario, dell’assenza di istanze di liquidazione giudiziale. Sotto il vecchio testo, la pendenza anche di un solo ricorso di un creditore impediva la proroga: la Cassazione lo ha confermato di recente, applicando la norma nella versione anteriore al correttivo a una procedura nata in quel periodo (Cass. civ., Sez. I, ord. 26 maggio 2026, n. 16358). Per le domande regolate dal testo attuale, invece, la pendenza di un’istanza non è più di per sé ostativa, anche se il tribunale ne terrà conto nel valutare la serietà dei motivi.
Se il termine (o la proroga) scade senza deposito di piano e proposta, o della domanda di omologazione, la fase prenotativa si chiude con una declaratoria di improcedibilità o inammissibilità. Se pende un ricorso per la liquidazione giudiziale, il tribunale lo esamina e, se ne ricorrono i presupposti, la apre. Gli effetti protettivi cessano e i creditori riprendono le loro azioni.
La tabella che segue riassume la sequenza dei passaggi.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Avvio | Ricorso ex artt. 40 e 44 CCII con bilanci, elenco creditori, eventuale richiesta di misure protettive | Nessun termine (ma attenzione al rischio di ritardo nella gestione della crisi) | Tribunale del centro degli interessi principali |
| Pubblicità | Iscrizione della domanda e poi del decreto nel registro delle imprese | Entro il giorno successivo agli adempimenti di cancelleria | Registro delle imprese |
| Decreto di concessione del termine | Fissazione termine, nomina commissario, obblighi informativi, ordine di versare le spese | 30-60 giorni dall’iscrizione del decreto | Tribunale |
| Spese di procedura | Versamento della somma fissata dal tribunale | Perentorio, non oltre 10 giorni | Tribunale / commissario |
| Misure protettive | Conferma o revoca con decreto reclamabile | Entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda | Giudice designato |
| Obblighi informativi | Relazioni periodiche e situazione patrimoniale-finanziaria | Almeno mensili, fino alla scadenza | Tribunale, sotto vigilanza del commissario |
| Atti straordinari urgenti | Istanza di autorizzazione | Prima di compiere l’atto | Tribunale |
| Proroga | Istanza motivata con progetto di regolazione | Prima della scadenza; fino a ulteriori 60 giorni | Tribunale |
| Chiusura della fase | Deposito di proposta e piano di concordato, oppure domanda di omologazione di accordo o di PRO | Entro il termine (o la proroga) | Tribunale |
| Esito negativo | Inammissibilità/improcedibilità; eventuale apertura della liquidazione giudiziale | Alla scadenza o in caso di revoca | Tribunale; reclamo in Corte d’appello |
BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI
“E se un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale?”
La domanda con riserva si può presentare anche in quel caso, ed è anzi lo scenario più frequente: l’imprenditore riceve la notifica del ricorso per liquidazione giudiziale e reagisce depositando la propria domanda. I due procedimenti vengono coordinati dal tribunale, che deve esaminare prima la domanda di regolazione concordata.
Questo però non significa che la domanda con riserva “congeli” il ricorso del creditore. Il tribunale, nel fissare il termine, tiene conto della pendenza dell’istanza; spesso concede il minimo o comunque un termine contenuto, e vigila con particolare attenzione su eventuali intenti dilatori. La giurisprudenza è costante nel ritenere inammissibile la domanda di concordato, ordinaria o con riserva, presentata non per regolare la crisi ma con lo scopo evidente di rinviare la dichiarazione di insolvenza: è un abuso del processo (Cass. civ., 31 marzo 2021, n. 8982, principio pienamente valido anche nel Codice).
Sul piano della proroga, come abbiamo visto, il testo vigente non la esclude più in automatico per la sola presenza di un’istanza di liquidazione. Ma il caso deciso da Cass. n. 16358/2026 mostra cosa succede nella pratica quando la proroga viene negata: il debitore deposita in fretta un piano, il tribunale lo esamina e, se lo trova manifestamente inidoneo, lo dichiara inammissibile e apre la liquidazione con separata sentenza. In quella vicenda la Corte ha anche ritenuto privo di interesse il motivo di ricorso sulla mancata proroga, proprio perché il tribunale aveva comunque esaminato nel merito il piano depositato.
Il messaggio è chiaro: quando c’è già un ricorso di un creditore, la domanda con riserva deve arrivare con un progetto credibile alle spalle, altrimenti rischia di essere solo l’anticamera della liquidazione.
“Ad agosto il termine si ferma?”
No. I termini del concordato in bianco non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali.
Lo dice espressamente l’art. 44, comma 3, CCII: il termine per depositare piano e proposta, quello per gli obblighi informativi e quello per il versamento delle spese non si sospendono durante il periodo feriale, che nel nostro ordinamento va dal 1° al 31 agosto. Chi deposita la domanda a luglio deve quindi lavorare ad agosto esattamente come in qualunque altro mese.
È un errore che vediamo ricorrere: l’imprenditore (e talvolta anche il consulente abituato al contenzioso ordinario) dà per scontato che “ad agosto i tribunali sono fermi” e che i giorni non corrano. Per le procedure concorsuali vale il contrario. Nell’esempio concreto più avanti mostriamo quanto può costare questo equivoco.
Lo stesso vale, in termini generali, per i procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza: la loro natura urgente esclude la pausa estiva. Se il termine scade di sabato o in un giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo secondo le regole ordinarie del codice di procedura civile; ma la regola dello slittamento non va confusa con una sospensione.
“Ho già fatto la composizione negoziata: posso usare la riserva dopo?”
Sì, ma con limiti precisi che dipendono dallo strumento verso cui ci si muove.
Se la composizione negoziata si chiude senza accordo e l’esperto, nella relazione finale, dà conto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, l’imprenditore può proporre il concordato semplificato per la cessione dei beni entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione (art. 25-sexies CCII). Il correttivo del 2024 ha previsto che anche questa domanda possa essere presentata con riserva di deposito di proposta e piano, ma sempre “nel rispetto” di quel termine. L’orientamento di merito più recente ne trae una conseguenza rigorosa: la riserva consente di frazionare il deposito, ma non di superare i sessanta giorni, che restano un termine di decadenza legato alla composizione negoziata.
Il percorso inverso, invece, è sbarrato. La Cassazione ha chiarito che una domanda di composizione negoziata presentata mentre pende una domanda di concordato, anche con riserva, è inammissibile e non impedisce la dichiarazione di liquidazione giudiziale (Cass. civ., 6 dicembre 2025, n. 31856). Non si può, in altre parole, usare la composizione negoziata per guadagnare altro tempo dopo aver già “prenotato” il concordato.
La sequenza ragionata è quindi: composizione negoziata quando la crisi è ancora gestibile con trattative riservate; domanda con riserva quando occorre la protezione del tribunale e la soluzione è ormai giudiziale. Invertire l’ordine, o sovrapporre i due percorsi, porta a vicoli ciechi.
“Posso cambiare strada a metà, da concordato ad accordo di ristrutturazione?”
Sì, ed è uno dei punti di forza della domanda con riserva dopo il correttivo: la scelta dello strumento finale si compie alla scadenza, non al deposito.
L’art. 44, comma 1, lettera a), consente di chiudere la fase prenotativa depositando la proposta di concordato con il piano oppure chiedendo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII) o di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis). Se durante le trattative le banche e i principali creditori si mostrano disponibili a un accordo che copra almeno il sessanta per cento dei crediti, l’impresa può depositare l’accordo nello stesso procedimento, senza rinunciare alla domanda e ripartire da zero.
L’errore da evitare è proprio la rinuncia seguita da una nuova domanda: oltre a far perdere la continuità degli effetti, viene facilmente letta come un tentativo di azzerare la vigilanza del commissario o di ottenere un nuovo termine. Su questo la giurisprudenza è severa, come vedremo nel blocco delle paure.
Sul piano pratico, cambiare strumento significa anche cambiare documenti: l’accordo di ristrutturazione richiede la relazione dell’attestatore sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità economica, le adesioni dei creditori, la prova del regolare pagamento dei non aderenti. Per questo, fin dal primo giorno, conviene costruire una base documentale “neutra”, utilizzabile per entrambe le strade.
È qui che serve una visione d’insieme. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, imposta la fase prenotativa in modo che lo strumento finale resti una scelta aperta fino all’ultimo momento utile.
BLOCCO D — LE PAURE FINALI
“Se non ce la faccio nei tempi, rischio di perdere tutto?”
Il rischio esiste ed è concreto: se il termine scade invano e c’è un’istanza di un creditore, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale. Sarebbe scorretto dire il contrario.
Ma “perdere tutto” non è l’esito automatico, per tre ragioni. Primo: se non pende alcun ricorso per liquidazione, la scadenza del termine porta all’improcedibilità della domanda, non alla liquidazione d’ufficio. Secondo: la proroga esiste proprio per i casi in cui il lavoro è avanzato ma non concluso, e il testo attuale la rende accessibile anche con un’istanza di liquidazione pendente, purché il progetto ci sia davvero. Terzo: anche la declaratoria di inammissibilità della proposta e la sentenza di apertura della liquidazione sono impugnabili con reclamo alla Corte d’appello e poi, nei limiti di legge, in Cassazione.
Su quest’ultimo punto, però, bisogna essere onesti. Il decreto che conferma l’inammissibilità della proposta senza aprire la liquidazione non è ricorribile per cassazione, perché non decide su diritti in modo definitivo (Cass. civ., 28 novembre 2025, n. 31176, richiamata da Cass. civ., Sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960). La strada dell’impugnazione è quindi più stretta di quanto molti immaginano: conviene giocarsi bene la partita davanti al tribunale.
Quello che riduce davvero il rischio è arrivare al deposito della domanda con una diagnosi già fatta: sapere se l’impresa ha prospettive di continuità, quanto vale in liquidazione, quali creditori sono disposti a trattare. Con questi elementi il termine serve a completare, non a cominciare.
“Posso riprovarci se la prima domanda va male?”
In teoria sì, ma una seconda domanda con riserva, fotocopia della prima, viene quasi sempre considerata un abuso.
Sotto la legge fallimentare esisteva un divieto espresso: chi aveva presentato una domanda con riserva senza esito positivo non poteva presentarne un’altra “in bianco” nei due anni successivi, e la successiva doveva essere completa di piano e proposta. Il Codice della crisi non ripete quella regola con la stessa formula, ma il principio sottostante è rimasto vivo attraverso il divieto di abuso del processo, che le Sezioni Unite considerano immanente all’intero ordinamento processuale.
La Cassazione ha più volte ritenuto inammissibile la reiterazione di una domanda con riserva quando il debitore, dopo aver rinunciato alla prima o averla vista fallire, ne presenta un’altra senza cambiamenti significativi nella propria situazione patrimoniale e finanziaria. In quei casi la domanda serve solo a guadagnare tempo e a bloccare di nuovo i creditori. Lo stesso vale per la rinuncia “tattica” presentata a ridosso della scadenza insieme a una nuova domanda.
La seconda domanda può essere legittima se porta qualcosa di nuovo: un investitore, un piano diverso, un accordo con le banche, un mutamento reale della situazione. Senza novità sostanziali, è una mossa che peggiora la posizione dell’impresa e degli amministratori.
“Gli amministratori rischiano qualcosa personalmente?”
Sì, e conviene saperlo prima, non dopo.
Il correttivo ha introdotto una tutela importante: dal deposito della domanda con riserva e fino alla scadenza del termine non si applicano gli obblighi di ricapitalizzazione per perdite (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.) e non opera la causa di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo (art. 44, comma 1-bis, CCII). Gli amministratori non devono quindi convocare l’assemblea per ricapitalizzare o liquidare mentre preparano il piano.
Ma per il periodo anteriore al deposito resta ferma la responsabilità per la gestione dopo la perdita del capitale (art. 2486 c.c.). Chi ha atteso troppo prima di attivare uno strumento di regolazione, continuando a operare come se nulla fosse, può essere chiamato a rispondere del danno causato ai creditori dall’aggravamento del dissesto.
Durante la fase prenotativa, poi, i rischi riguardano soprattutto gli atti non autorizzati e i pagamenti preferenziali. Oltre all’inefficacia e alla revoca del termine, pagare alcuni creditori a danno di altri in prossimità dell’insolvenza può avere rilievo penale se si arriva alla liquidazione giudiziale. La regola d’oro è la trasparenza verso il commissario e il tribunale: ciò che è autorizzato e documentato raramente diventa un problema; ciò che è fatto “in silenzio” quasi sempre sì.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con dati di fantasia ma coerenti con le regole che abbiamo visto. Non descrivono casi reali: servono a mostrare come si muovono i termini.
Simulazione 1 — Termine ordinario, proroga e calendario. Ipotesi: S.r.l. manifatturiera con debiti complessivi per 1.847.300 €, di cui 612.450 € verso banche e 403.880 € verso fornitori. Nessuna istanza di liquidazione giudiziale pendente. Il ricorso con riserva e richiesta di misure protettive è depositato il 9 febbraio 2026; la domanda è iscritta nel registro delle imprese l’11 febbraio; il tribunale emette il decreto il 16 febbraio, fissando un termine di 60 giorni; il decreto è iscritto il 18 febbraio.
- Misure protettive: il decreto di conferma deve intervenire entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda (11 febbraio) → entro il 13 marzo 2026. Se non arriva, la protezione cessa.
- Spese di procedura: termine perentorio fissato in 10 giorni dal decreto → versamento entro il 26 febbraio 2026.
- Termine per il piano: 60 giorni dall’iscrizione del decreto (18 febbraio), escluso il giorno iniziale → scadenza naturale il 19 aprile 2026, che è una domenica → slitta a lunedì 20 aprile 2026.
- Relazioni mensili: indicativamente intorno al 18 marzo e al 18 aprile.
- Proroga: istanza depositata il 3 aprile con un progetto che contiene già il passivo riconciliato e la valutazione dell’azienda; il tribunale concede ulteriori 60 giorni → nuova scadenza intorno al 19 giugno 2026.
Esito: l’impresa ha circa quattro mesi complessivi, non sei come sotto la vecchia legge fallimentare. Se il 3 aprile l’istanza di proroga fosse stata accompagnata solo da una dichiarazione generica sulle “trattative in corso”, con buona probabilità sarebbe stata respinta.
Simulazione 2 — Deposito estivo e falso affidamento sulla pausa di agosto. Ipotesi: S.p.A. di servizi con un pignoramento presso terzi sui conti per 63.418,27 € e un’ipoteca giudiziale iscritta 70 giorni prima della domanda a garanzia di un credito di 148.920 €. Il decreto che concede il termine di 45 giorni viene iscritto il 15 luglio 2026.
- Pignoramento: se il ricorso conteneva la richiesta di misure protettive, dalla pubblicazione della domanda il creditore non può proseguire l’esecuzione sui conti aziendali, salva la conferma nei 30 giorni.
- Ipoteca giudiziale: iscritta nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione della domanda → inefficace rispetto ai creditori anteriori (art. 46 CCII, applicabile alla fase prenotativa).
- Termine per il piano: 45 giorni dal 15 luglio → 29 agosto 2026, che è un sabato → slitta a lunedì 31 agosto 2026.
- L’errore: l’amministrazione ritiene che dal 1° al 31 agosto i termini siano sospesi e programma il deposito “a fine settembre”. In realtà l’art. 44, comma 3, esclude la sospensione feriale: il 1° settembre il termine è già scaduto.
Esito: senza un’istanza di proroga depositata entro il 31 agosto, la fase prenotativa si chiude con l’improcedibilità e, se nel frattempo un creditore ha chiesto la liquidazione giudiziale, il tribunale passa a esaminarla. Una sola data sbagliata vanifica il beneficio delle misure protettive ottenute a luglio.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Il piano che depositerò alla scadenza supererà davvero l’esame di ammissibilità?”
Quasi tutte le domande che riceviamo riguardano il tempo: quanti giorni, da quando, se si può prorogare. Pochissimi chiedono che cosa succederà il giorno in cui il piano arriva sul tavolo del tribunale. Eppure è lì che si decide tutto.
La Cassazione, negli ultimi mesi, ha chiarito che il controllo di ammissibilità del concordato in continuità non si limita alla regolarità formale della domanda e alla presenza dei documenti. Il tribunale verifica la legalità sostanziale della proposta e del piano, con un’ampiezza paragonabile a quella del giudizio di omologazione, oltre alla non manifesta inidoneità del piano a soddisfare i creditori e a conservare i valori aziendali (Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2026, n. 9605). E ha aggiunto che questo controllo si estende anche al modo in cui il debitore calcola il valore di liquidazione: se il piano si fonda sull’offerta di un terzo per acquistare l’azienda, non si può poi indicare come alternativa liquidatoria una stima più bassa basata sulla vendita a pezzi dei beni, per far apparire un “plusvalore” da distribuire liberamente (Cass. civ., Sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960, che ha enunciato il principio nell’interesse della legge).
Che cosa significa per chi deposita una domanda con riserva? Che il termine di trenta-sessanta giorni non serve solo a “scrivere” un piano, ma a costruirne uno che regga a un esame severo. Il valore di liquidazione, le classi dei creditori, la distribuzione dell’attivo, l’attestazione: tutto viene guardato con la stessa lente fin dall’inizio. Le relazioni dell’attestatore, peraltro, non vincolano il giudice, che può sindacarne metodo e attendibilità (principio fissato già da Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521).
La vera domanda, quindi, non è “quanto tempo ho?”, ma “quanto del lavoro necessario ho già fatto prima di depositare?”. Chi arriva alla riserva con la diagnosi pronta usa il termine per perfezionare; chi ci arriva a mani vuote rischia di depositare in extremis un piano che verrà dichiarato inammissibile.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce più utili per capire come funziona oggi il concordato con riserva, con il principio riformulato in parole nostre e la ragione per cui conta per chi sta valutando questa strada.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 26 maggio 2026, n. 16358. Principio: nel testo dell’art. 44 anteriore al correttivo, la pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale esclude la proroga del termine; se il tribunale, negata la proroga, esamina comunque il piano depositato e lo ritiene inammissibile, la doglianza sulla mancata proroga è priva di interesse. Rilevanza: mostra la differenza tra vecchio e nuovo regime della proroga e il rischio di depositare un piano frettoloso.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960. Principio: nel concordato in continuità il tribunale, già in fase di ammissione, verifica secondo legalità sostanziale anche il calcolo del valore di liquidazione; se il piano si fonda sull’offerta di un terzo per l’azienda, quel valore non può essere ignorato nell’alternativa liquidatoria. Il commissario giudiziale, inoltre, non è parte e non può resistere in Cassazione. Rilevanza: fissa il livello di qualità che il piano deve raggiungere alla scadenza della riserva.
3. Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2026, n. 9605. Principio: il giudizio di ammissibilità del concordato in continuità non si ferma alla regolarità formale e documentale, ma comprende fattibilità (in termini di non manifesta inidoneità) e legalità del contenuto, con un’ampiezza pari a quella dell’omologazione. Rilevanza: chi usa la riserva per “prendere tempo” con un piano debole trova un filtro severo già all’ingresso.
4. Cass. civ., 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: la composizione negoziata chiesta mentre pende una domanda di concordato, anche con riserva, è inammissibile e non impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: chiude la porta alle sovrapposizioni tra strumenti usate a fini dilatori.
5. Cass. civ., 28 novembre 2025, n. 31176. Principio: il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato senza aprire la liquidazione giudiziale non ha natura decisoria e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: le possibilità di rimediare in sede di impugnazione sono limitate: la partita si gioca davanti al tribunale.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865. Principio: la competenza sulla domanda ex art. 44 spetta al tribunale del centro degli interessi principali, presunto nella sede legale salvo prova di una diversa collocazione riconoscibile dai terzi. Rilevanza: sbagliare tribunale significa perdere tempo prezioso in un termine già breve.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6620. Principio: il centro degli interessi coincide con il luogo in cui si assumono le decisioni di gestione e si svolge l’attività prevalente; la sede legale è solo una presunzione superabile. Rilevanza: rende inefficaci i trasferimenti di sede “di comodo” in vista del deposito.
8. Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2025, n. 10652. Principio: la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dopo il deposito di una domanda con riserva va compiuta in concreto, valutando l’incidenza dell’atto sul patrimonio; gli atti straordinari non autorizzati possono condurre alla revoca. Rilevanza: guida la gestione quotidiana dell’impresa nei sessanta giorni.
9. Cass. civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12352. Principio: nel regime della legge fallimentare il mancato o insufficiente versamento delle spese fissate dal tribunale non comportava automaticamente l’inammissibilità della domanda con riserva, mancando una norma espressa, a differenza di quanto oggi prevede l’art. 44 CCII. Rilevanza: segnala che nel Codice della crisi l’omesso versamento è invece causa di revoca del termine.
10. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523. Principio: il decreto che ordina il versamento delle spese di procedura non è autonomamente reclamabile; eventuali contestazioni si fanno valere con il reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: conviene versare nei termini e contestare dopo, anziché rischiare la revoca.
11. Cass. civ., 31 marzo 2021, n. 8982. Principio: la domanda di concordato, ordinaria o con riserva, presentata con il solo scopo di ritardare la dichiarazione di insolvenza integra un abuso del processo ed è inammissibile. Rilevanza: è la pietra angolare della giurisprudenza contro l’uso dilatorio della riserva, valida anche oggi.
12. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 dicembre 2021, n. 40483. Principio: il commissario giudiziale resta un ausiliario del giudice e non diventa parte in senso sostanziale; non può proporre ricorso o controricorso in Cassazione. Rilevanza: chiarisce il ruolo del commissario che vigila sulla fase prenotativa: interlocutore tecnico, non controparte.
13. Cass. civ., 19 novembre 2018, n. 29740. Principio: sotto la legge fallimentare il termine concesso con la riserva decorreva dal deposito del decreto e non da quello del ricorso. Rilevanza: è il precedente da cui nasceva il dibattito che il correttivo del 2024 ha risolto fissando la decorrenza dall’iscrizione nel registro delle imprese.
14. Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521. Principio: la relazione dell’attestatore non vincola il giudice, che può sindacarne correttezza metodologica e attendibilità dei dati. Rilevanza: un’attestazione “di favore” non mette al riparo il piano dal vaglio del tribunale.
Pronunce di merito sulle misure protettive e cautelari. Trib. Padova, 23 dicembre 2024; Trib. Milano, 20 ottobre 2025; Trib. Isernia, 19 maggio 2026. Principio comune: esaurita la durata massima delle misure protettive, il debitore può ottenere misure cautelari di contenuto simile solo verso creditori individuati e dimostrandone utilità e proporzionalità. Rilevanza: la protezione ottenuta con la domanda con riserva ha un orizzonte limitato e va spesa bene.
“E voi, concretamente, cosa fate?” — Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a una crisi d’impresa che rende necessaria la domanda con riserva, lo Studio lavora su strumenti precisi:
- Analizziamo la situazione prima del deposito: ricostruiamo passivo, attivo, flussi e posizioni bancarie per capire se la riserva è la scelta giusta o se conviene un altro percorso, ad esempio la composizione negoziata.
- Individuiamo il tribunale competente verificando dove si trova effettivamente il centro degli interessi principali, per evitare contestazioni che consumano il termine.
- Redigiamo il ricorso ex artt. 40 e 44 CCII con la documentazione dell’art. 39, comma 3, curando in particolare la completezza dell’elenco dei creditori e delle cause di prelazione.
- Formuliamo e difendiamo la richiesta di misure protettive, seguendo il procedimento di conferma entro i trenta giorni e, se necessario, il reclamo.
- Costruiamo il calendario di tutte le scadenze (spese, relazioni mensili, conferma delle misure, termine principale, proroga), tenendo conto che ad agosto i termini non si sospendono.
- Prepariamo le relazioni informative mensili insieme ai commercialisti dello staff, in modo che il commissario giudiziale trovi dati coerenti e verificabili.
- Predisponiamo le istanze di autorizzazione per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione e per il pagamento dei crediti anteriori essenziali, prima che l’impresa compia l’atto.
- Elaboriamo il progetto di regolazione della crisi utile a ottenere la proroga e lo trasformiamo nello strumento finale più adatto: concordato in continuità o liquidatorio, accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
- Conduciamo le trattative con banche e creditori, sfruttando la competenza dello staff in diritto bancario e tributario per il trattamento dei crediti finanziari e pubblici nel piano.
- Assistiamo l’impresa nei reclami contro l’inammissibilità o l’apertura della liquidazione giudiziale e, ove ammesso, fino al giudizio di Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi sta valutando il concordato in bianco, l’abilitazione più rilevante è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno la composizione negoziata, i suoi esiti possibili e il collegamento con il concordato semplificato e con la domanda con riserva, e quindi saper scegliere il momento e lo strumento in cui passare dalla trattativa riservata al tribunale. Le competenze nel sovraindebitamento, a loro volta, consentono di indirizzare subito verso gli strumenti dell’OCC le realtà che non possono accedere all’art. 44.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, senza passaggi di consegne nei momenti in cui i termini sono più stretti. E il lavoro è svolto da uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo, perché nella domanda con riserva diritto e numeri non si possono separare.
In sintesi
Tre messaggi emergono da tutte le risposte. Primo: il concordato in bianco concede da trenta a sessanta giorni, prorogabili fino a ulteriori sessanta, che decorrono dall’iscrizione del decreto e non si fermano ad agosto. Secondo: la protezione dai creditori è reale ma temporanea e condizionata, e ogni atto straordinario non autorizzato può far crollare tutto. Terzo: il termine serve a completare un lavoro già impostato, perché alla scadenza il tribunale esaminerà il piano con un rigore sostanziale e non solo formale.
Lo Studio Monardo segue questi percorsi perché le competenze dell’Avvocato coprono l’intero arco della crisi d’impresa: come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 conosce il passaggio dalla composizione negoziata agli strumenti giudiziali; come cassazionista accompagna l’impresa fino all’ultimo grado di giudizio; come coordinatore dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario affronta i nodi del debito verso banche ed erario che quasi ogni piano deve sciogliere.
📩 Ogni giorno del termine conta: scrivici subito, i contatti dello Studio Monardo ti aspettano al termine di questa pagina.
