Le domande che gli imprenditori ci fanno più spesso, con risposte complete e aggiornate a ottobre 2026.
Questa guida è costruita come un’intervista: raccoglie le domande che arrivano più spesso da titolari, amministratori e soci di imprese schiacciate dai debiti fiscali e contributivi, e prova a rispondere come si risponde a voce, in studio, senza giri di parole.
Il contesto normativo, in breve. Da una parte c’è la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, la cosiddetta rottamazione: l’ultima edizione, la rottamazione-quinquies, è stata introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026, art. 1, commi 82-101) e consente di pagare il solo capitale delle cartelle rientranti nel suo perimetro, senza sanzioni, interessi e aggio. Dall’altra c’è il concordato preventivo disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), che all’art. 88 consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi e che, dopo il correttivo del D.Lgs. 136/2024, permette al tribunale di omologare il piano anche senza il voto favorevole del Fisco, a precise condizioni. Sono due strumenti che rispondono a domande diverse, e confonderli è uno degli errori più costosi che un’impresa in difficoltà possa fare.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo bivio? Perché la scelta tra rottamazione e concordato sta esattamente sull’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi lavora sugli strumenti di regolazione della crisi; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è il terreno della rottamazione e della transazione fiscale; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire reclami e impugnazioni dell’omologa fino all’ultimo grado.
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BLOCCO A — LE BASI
“Ma la rottamazione e il concordato preventivo non servono alla stessa cosa?”
No. La rottamazione cancella una parte del debito fiscale; il concordato riorganizza tutto il debito dell’impresa.
È la confusione più diffusa, e capisco da dove nasce: in entrambi i casi si paga meno di quello che c’è scritto sulle cartelle. Ma la logica è opposta.
La rottamazione è un condono parziale a domanda: il legislatore, con una norma temporanea, offre a chiunque abbia cartelle di un certo periodo e di un certo tipo la possibilità di pagare il capitale e le spese di notifica e di procedura, rinunciando a sanzioni, interessi di mora e aggio. Non guarda alla situazione dell’impresa, non chiede un piano, non coinvolge un giudice. È uguale per tutti: per chi ha avuto un anno storto e per chi è insolvente. Riguarda solo i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, nell’edizione 2026, solo alcuni di essi.
Il concordato preventivo è invece una procedura giudiziale di regolazione della crisi: l’impresa presenta al tribunale un piano che riguarda tutti i suoi creditori (banche, fornitori, dipendenti, Erario, INPS, enti locali) e propone a ciascuna categoria un trattamento. Il Fisco, in questo contesto, è un creditore come gli altri, con il suo privilegio e il suo voto. Il risultato, se il piano viene omologato, è vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per quelli che hanno votato contro.
Detto in modo brutale: la rottamazione presuppone che l’impresa sia in grado di pagare il capitale per intero, solo a rate e senza le maggiorazioni; il concordato presuppone che non sia in grado di pagare tutto, e organizza in modo ordinato una perdita per i creditori in cambio della sopravvivenza dell’azienda (continuità) o di una liquidazione più efficiente di quella giudiziale (concordato liquidatorio).
Per questo la domanda giusta non è “quale conviene di più in astratto”, ma “quale dei due problemi ho io”: un problema fiscale circoscritto in un’impresa che regge, oppure una crisi generale in cui il debito fiscale è solo la voce più rumorosa.
“Cosa si cancella davvero con la rottamazione-quinquies, e cosa no?”
Si cancellano sanzioni, interessi e aggio; restano capitale e spese. E molte cartelle sono rimaste fuori.
La rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Fin qui sembra larghissima. Il punto è che, per la prima volta, il legislatore ha ristretto il perimetro alla natura del debito: rientrano soltanto le imposte dichiarate e non versate, emerse dai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, artt. 54-bis e 54-ter D.P.R. 633/1972), e i contributi INPS omessi, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. I debiti nati da un avviso di accertamento, cioè da una contestazione del Fisco sul merito, sono fuori.
Per un’impresa questo è decisivo. Le imprese in crisi hanno quasi sempre due tipi di debito fiscale:
- quello “da cassa”, tipico dei momenti di tensione: IVA e ritenute dichiarate e non versate, contributi trattenuti e non riversati. Questo, di regola, rientrava nella quinquies;
- quello “da contestazione”: accertamenti su costi, ricavi, IVA detratta, verifiche della Guardia di Finanza. Questo no.
Inoltre la norma esclude i debiti già inseriti in un piano di rottamazione-quater per cui, al 30 settembre 2025, risultavano pagate regolarmente tutte le rate scadute: chi era in regola con la quater è rimasto nella quater.
Cosa si paga, per i carichi ammessi: il capitale, le spese per la notifica della cartella e quelle per le eventuali procedure esecutive. Non si pagano sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora, somme aggiuntive sui contributi e aggio. Se il debito è vecchio e gonfiato dagli accessori, il risparmio può essere notevole; se il debito è recente ed è quasi tutto capitale, molto meno.
Attenzione a una data: il termine per presentare la domanda di adesione alla quinquies era il 30 aprile 2026. Chi l’ha presentata ha ricevuto entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute e sta pagando; chi non l’ha presentata, a oggi, non può aderire, salvo eventuali riaperture che vanno verificate di volta in volta. Ne riparliamo più avanti, perché è una delle cose che nessuno chiede ma che cambia tutto.
“Il concordato preventivo può tagliare anche le tasse e i contributi?”
Sì, e può farlo anche se l’Agenzia delle Entrate vota contro, purché la proposta per il Fisco non sia peggiore di quello che otterrebbe dalla liquidazione giudiziale.
È questa la vera differenza di potenza tra i due strumenti. L’art. 88 CCII consente al debitore di proporre, nel piano di concordato, il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei contributi gestiti dagli enti previdenziali, con i relativi accessori. Rientrano anche IVA e ritenute, che per anni erano considerate intoccabili.
Il limite è uno, ed è economico: il trattamento proposto ai crediti tributari e contributivi privilegiati non può essere inferiore a quello che quei crediti otterrebbero, in ragione del loro grado di privilegio, dalla vendita dei beni in caso di liquidazione. A verificarlo è un professionista indipendente (l’attestatore), che deve dichiarare nel concordato liquidatorio la convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale e nel concordato in continuità la sua non deteriorità rispetto all’alternativa liquidatoria.
Poi c’è il meccanismo che ha cambiato il mercato delle ristrutturazioni: il cosiddetto cram down fiscale. Se il voto del Fisco o dell’INPS è determinante per raggiungere le maggioranze e la proposta rispetta il test di convenienza o non deteriorità, il tribunale omologa comunque. Dopo il correttivo del 2024 la norma distingue: nel concordato liquidatorio vale il comma 3 dell’art. 88 (convenienza); nel concordato in continuità vale il comma 4 (non deteriorità), con regole specifiche di coordinamento con la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2.
Quindi, mentre la rottamazione taglia solo gli accessori e lascia intatto il capitale, il concordato può incidere sul capitale stesso del debito fiscale. Il prezzo è che si entra in una procedura giudiziale, con un commissario, un voto, un tribunale e regole rigorose di trasparenza.
“La mia impresa può accedere al concordato o è troppo piccola?”
Dipende dalle soglie: sotto certi limiti dimensionali non si accede al concordato preventivo ma al concordato minore, che funziona in modo diverso.
Il concordato preventivo è riservato all’imprenditore commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. Le imprese “minori”, cioè quelle che restano sotto le soglie dell’art. 2 CCII per attivo patrimoniale, ricavi e debiti, accedono invece alle procedure da sovraindebitamento, e in particolare al concordato minore (art. 74 CCII).
Non è una distinzione solo formale. Nel concordato minore la Cassazione, con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha chiarito che il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità: la falcidia dei debiti fiscali non richiede necessariamente di passare per la transazione fiscale dell’art. 88, né scatta in automatico il cram down fiscale. È una procedura più snella, governata dall’Organismo di Composizione della Crisi, ma con regole proprie che vanno lette con attenzione.
In pratica: prima di scegliere tra rottamazione e concordato, bisogna stabilire in quale “corsia” si trova l’impresa. Una srl con due dipendenti e debiti per 380.000 euro potrebbe non essere nella stessa corsia di una srl con venti dipendenti e debiti per due milioni, anche se il problema fiscale sembra identico.
BLOCCO B — LA PROCEDURA
“Ho fatto domanda di rottamazione ad aprile: cosa devo pagare e quando?”
Se ha presentato la domanda entro il 30 aprile 2026, entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione le ha inviato la Comunicazione delle somme dovute, con l’importo complessivo, il numero di rate e le scadenze. Da lì in poi il calendario è rigido.
Se ha scelto il pagamento in unica soluzione, la scadenza era il 31 luglio 2026. Se ha scelto la rateazione, il piano può arrivare fino a 54 rate bimestrali di pari importo, ciascuna non inferiore a 100 euro, distribuite su circa nove anni. Le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; dalla quarta in poi le scadenze cadono a fine gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno, fino al 2035. Sulle rate maturano interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.
Ci sono due regole che vanno scritte in grande, perché sono quelle su cui si cade:
- Decadenza. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata, oppure di due rate del piano, fa perdere i benefici: quanto versato resta acquisito a titolo di acconto e la riscossione riparte sul residuo, con sanzioni e interessi.
- Niente tolleranza di cinque giorni. Chi viene dalla rottamazione-quater è abituato ai cinque giorni di grazia previsti per quella edizione. Nella quinquies questa tolleranza non c’è: la scadenza è la scadenza.
Durante il piano, per i debiti oggetto della domanda, l’agente della riscossione non avvia nuove procedure cautelari o esecutive e il contribuente non è considerato inadempiente ai fini dei pagamenti della pubblica amministrazione (artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/1973). Restano però in piedi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data della domanda. E se nella domanda c’erano anche contributi INPS, la definizione in corso consente di ottenere il DURC: per un’impresa che lavora con committenti pubblici o grandi clienti, è un dettaglio che vale quanto lo sconto.
Infine: se lei aveva una rateazione ordinaria con carichi “misti”, in parte rottamabili e in parte no, la sospensione opera solo per la parte definibile. Sul resto deve continuare a pagare le rate originarie. Molte imprese si sono ritrovate con due piani paralleli da onorare, e non lo avevano messo in conto.
“Come si comincia un concordato preventivo con transazione fiscale?”
Si comincia quasi sempre prima di avere il piano pronto, ed è giusto così.
Il primo passo, nella grande maggioranza dei casi, è la domanda con riserva (art. 44 CCII): l’impresa deposita in tribunale un ricorso essenziale, con i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco dei creditori, e chiede un termine per presentare la proposta, il piano e l’attestazione. Il tribunale fissa il termine (in via ordinaria tra trenta e sessanta giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi), nomina un commissario giudiziale e impone obblighi informativi periodici.
Nel frattempo si lavora su tre fronti contemporaneamente:
- il piano: industriale se si punta alla continuità, di liquidazione se si punta a vendere; con flussi di cassa, ipotesi di mercato, eventuale finanza esterna di soci o terzi;
- la proposta ai creditori: suddivisione in classi (obbligatoria nel concordato in continuità), percentuali e tempi di pagamento per ciascuna classe;
- la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 88, che va presentata agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate, all’agente della riscossione e agli enti previdenziali, con la documentazione richiesta, in modo che possano esprimere il proprio voto.
Al centro di tutto c’è l’attestazione del professionista indipendente, che deve certificare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e, per i crediti pubblici, la convenienza o non deteriorità del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale. È il documento su cui il tribunale, il commissario e il Fisco costruiscono il loro giudizio: un’attestazione debole è il modo più rapido per vedersi respingere la domanda.
Un consiglio che diamo sempre: la proposta al Fisco non va scritta “al ribasso” per vedere come va. Va scritta in modo che regga il confronto con l’alternativa liquidatoria anche se l’Agenzia vota contro. È quel confronto, non la trattativa, che decide l’esito.
“E se l’Agenzia delle Entrate vota contro il mio concordato?”
Non è la fine: se il voto del Fisco è determinante e la proposta supera il test economico, il tribunale può omologare lo stesso. Ma le regole sono più strette di quanto si legge in giro.
Il quadro attuale, dopo il D.Lgs. 136/2024, è questo.
Nel concordato liquidatorio (art. 88, comma 3), il tribunale omologa anche senza l’adesione delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante per raggiungere le maggioranze di voto e il trattamento proposto è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.
Nel concordato in continuità (art. 88, comma 4), basta che il trattamento sia non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. Il tribunale omologa se l’adesione dei creditori pubblici è determinante per raggiungere la maggioranza delle classi prevista dall’art. 112, comma 2, lett. d), prima parte, oppure se quella maggioranza è raggiunta comunque escludendo dal conteggio le classi dei creditori pubblici. C’è però un limite preciso: quando si tratta di individuare la classe “interessata” che da sola può sostenere un concordato approvato “a minoranza”, l’adesione del Fisco deve essere espressa. Il silenzio o il voto contrario non possono essere trasformati in voto favorevole per quella specifica funzione.
La Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 pubblicata il 21 maggio 2026, ha ricostruito proprio questa distinzione: per le proposte di transazione presentate prima del 28 settembre 2024 (data di entrata in vigore del correttivo), il cram down fiscale previsto dal vecchio comma 2-bis non poteva combinarsi con la ristrutturazione trasversale del concordato in continuità; solo la riforma del 2024 ha introdotto, con regole dettagliate, quella combinazione. Nello stesso senso si è mossa la sentenza n. 19790 del 14 giugno 2026.
E un’altra cosa che i nostri clienti apprezzano sapere: il tribunale, quando applica il cram down, non fa un processo alla storia dell’impresa. Con la sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026 la Cassazione ha chiarito che il controllo verte sulla convenienza economica della proposta per l’Erario, non su un giudizio di meritevolezza del debitore. Il fatto di aver omesso i versamenti IVA per due anni non basta, da solo, a negare l’omologa forzosa.
“Mentre preparo il concordato, Riscossione può continuare a pignorarmi?”
No, se chiede e ottiene le misure protettive: dalla pubblicazione della domanda i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa.
È uno dei motivi per cui, quando arriva un pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti, la domanda di concordato con riserva diventa spesso urgente. Con l’art. 54 CCII il debitore può chiedere, nella domanda, che dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese i creditori non possano avviare o proseguire esecuzioni e misure cautelari. Il tribunale deve poi confermare o revocare le misure con un provvedimento, e la durata complessiva è contenuta nei limiti fissati dalla legge (l’art. 8 CCII prevede un tetto massimo complessivo per gli strumenti di regolazione della crisi, comprese le misure protettive).
Rispetto alla rottamazione, la differenza è sostanziale:
- con la domanda di rottamazione l’agente della riscossione si ferma solo per i debiti indicati nella domanda e solo rispetto a nuove azioni; fermi e ipoteche già iscritti restano; gli altri creditori (banca, fornitori) non sono vincolati da nulla;
- con il concordato e le misure protettive il blocco riguarda tutti i creditori e tutte le azioni esecutive e cautelari, incluse quelle in corso.
Ma non è un salvacondotto gratuito. Le misure protettive possono essere revocate se l’impresa le usa solo per prendere tempo, se il piano non arriva nei termini o se emergono atti in frode. E dal deposito della domanda gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale: l’impresa continua a lavorare, ma sotto controllo.
“Quanto dura tutto questo, dall’inizio all’omologa?”
Dipende moltissimo dal tribunale, dalla complessità del piano e dalla collaborazione dei creditori. Quello che posso darle è la sequenza dei passaggi, con i termini e i soggetti coinvolti, messa a confronto con la rottamazione. Le tempistiche indicate per il concordato sono indicative e variano da caso a caso.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Rottamazione – adesione | Domanda telematica di definizione agevolata | Entro il 30 aprile 2026 (scaduto) | Agenzia delle Entrate-Riscossione |
| Rottamazione – liquidazione | Comunicazione delle somme dovute | Entro il 30 giugno 2026 | Agenzia delle Entrate-Riscossione |
| Rottamazione – pagamento | Unica rata o prima di massimo 54 rate bimestrali | 31 luglio 2026, poi 30 settembre e 30 novembre 2026 e scadenze bimestrali fino al 2035 | Pagamento con i moduli AdER |
| Rottamazione – decadenza | Omesso/tardivo/insufficiente pagamento dell’unica rata o di due rate | Nessuna tolleranza di 5 giorni | Effetto automatico |
| Concordato – avvio | Ricorso con riserva (art. 44 CCII) con eventuale richiesta di misure protettive (art. 54) | Termine fissato dal tribunale, di regola 30-60 giorni, prorogabile | Tribunale; nomina del commissario giudiziale |
| Concordato – deposito | Proposta, piano, attestazione, proposta di transazione fiscale (art. 88) | Entro il termine concesso | Tribunale; copie a uffici fiscali, AdER, enti previdenziali |
| Concordato – apertura | Decreto di apertura, convocazione dei creditori | Dopo la verifica di ammissibilità | Tribunale |
| Concordato – voto | Voto dei creditori per classi o per maggioranza dei crediti | Secondo il calendario del decreto | Commissario giudiziale / tribunale |
| Concordato – omologa | Sentenza di omologazione, anche con cram down fiscale (art. 88, commi 3-4; art. 112) | Dopo il voto e le eventuali opposizioni | Tribunale; reclamo in Corte d’Appello e ricorso in Cassazione |
Come vede, la rottamazione è un calendario; il concordato è un percorso. Il primo non richiede competenze per essere avviato ma non perdona errori nell’esecuzione; il secondo richiede mesi di lavoro preparatorio, ma una volta omologato vincola tutti.
BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI
“Ho già aderito alla rottamazione: posso comunque chiedere il concordato?”
Sì, nessuna norma glielo impedisce. Ma deve sapere cosa succede ai debiti rottamati, perché qui si generano molti equivoci.
Una volta presentata la domanda di concordato, i debiti fiscali sorti prima diventano crediti concorsuali: vanno trattati nel piano secondo il loro rango, e pagarli “fuori” dal piano, a beneficio di un solo creditore, altera la parità di trattamento. In passato il legislatore ha previsto espressamente il caso: con la rottamazione-ter (art. 3, commi 15 e 18, D.L. 119/2018) i debiti inclusi in procedure concorsuali potevano essere definiti, e le somme dovute per la definizione venivano trattate come prededucibili, cioè pagate prima degli altri creditori. Ma ogni edizione ha le sue regole, e il coordinamento tra il piano di rottamazione e il piano concordatario va costruito esplicitamente, non dato per scontato.
Le opzioni concrete sono, a grandi linee, due:
- includere nel piano concordatario il pagamento delle somme della rottamazione, se il piano lo sostiene e se ciò è coerente con l’ordine dei privilegi e con il test di convenienza per gli altri creditori;
- lasciare decadere la rottamazione e trattare i debiti fiscali con la transazione fiscale, se il piano non è in grado di garantire l’integrale pagamento del capitale rottamato e se la falcidia ex art. 88 risulta più sostenibile.
Un’avvertenza che vale per entrambe le strade: la rottamazione non è uno scudo contro i creditori del concordato. Se l’impresa, una volta omologato il piano, non lo esegue, i creditori, compreso il Fisco, possono chiedere la risoluzione del concordato, e l’aver aderito a una definizione agevolata non li ferma.
“Ho una causa in corso contro la cartella: se rottamo, che fine fa?”
Se la definizione si perfeziona, la causa si estingue già con il pagamento della prima rata. Se invece la rottamazione salta, la sua rinuncia al giudizio può essere revocata.
Su questo punto la giurisprudenza ha fatto molta strada negli ultimi diciotto mesi, e la risposta oggi è molto più chiara di prima.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5889 depositata il 15 marzo 2026, hanno risolto il contrasto che era stato loro rimesso (anche dall’ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5 marzo 2025): l’estinzione dei giudizi aventi a oggetto debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla rottamazione-quater si produce con il versamento della prima o unica rata, e il giudice la dichiara anche d’ufficio quando gli vengono prodotte la dichiarazione di adesione e la prova del pagamento. È la stessa linea della norma di interpretazione autentica inserita nel 2025 (art. 12-bis D.L. 84/2025, convertito dalla L. 108/2025) e già applicata, ad esempio, da Cass. n. 29574 del 10 novembre 2025.
Prima ancora, con la sentenza n. 1997 del 28 gennaio 2025, la Cassazione aveva affermato un principio di grande buon senso: se la rinuncia al giudizio è stata fatta in vista di una definizione agevolata che poi non si perfeziona, il contribuente può revocarla e tornare a discutere il merito.
Ma c’è un limite, ed è importante per le imprese con contenziosi su importi rilevanti: secondo la sentenza n. 15107/2026, se la rottamazione riguarda solo una parte della pretesa oggetto del giudizio, l’estinzione non è automatica per l’intero contenzioso.
Tradotto in strategia: prima di rottamare una cartella su cui ha un ricorso con buone probabilità di successo, si faccia due conti. Se vincerebbe, la rottamazione le fa pagare un capitale che forse non doveva; se perderebbe, la rottamazione le fa risparmiare gli accessori. Nel concordato il contenzioso fiscale pendente non si estingue automaticamente: il credito contestato va gestito nel piano, di solito con accantonamenti prudenziali, e la lite può proseguire.
“I miei debiti col Fisco vengono quasi tutti da accertamenti: cambia qualcosa?”
Cambia tutto. Come abbiamo visto, la rottamazione-quinquies esclude i debiti derivanti da accertamento. Per un’impresa il cui passivo fiscale è fatto soprattutto di avvisi di accertamento definitivi o di cartelle conseguenti a verifiche, la quinquies non era comunque una soluzione, a prescindere dalla scadenza del 30 aprile.
In questi casi restano tre strade, che vanno pesate insieme:
- la difesa sul merito, se gli atti sono ancora impugnabili o se ci sono vizi nella notifica delle cartelle o nella formazione del ruolo;
- la rateazione ordinaria con l’agente della riscossione, che però non riduce nulla e presuppone che l’impresa possa pagare tutto;
- la transazione fiscale nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII), che è l’unico strumento in grado di ridurre anche il capitale di un debito da accertamento.
Una precisazione utile sul piano processuale: se l’Agenzia delle Entrate nega l’adesione alla proposta di transazione fiscale, la contestazione di quel diniego non spetta al giudice tributario. La Cassazione, con la sentenza n. 34865/2023 della Sezione tributaria, ha chiarito che quel rifiuto non è esercizio del potere impositivo ma espressione della volontà del Fisco come creditore all’interno di una procedura concorsuale, e quindi la giurisdizione è del giudice ordinario della crisi.
È proprio su questo tipo di debito che si vede il valore di un lavoro integrato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, imposta la difesa sulle cartelle e la proposta di transazione fiscale come un’unica strategia, non come due pratiche separate.
“E se il mio socio o un fideiussore è coobbligato per lo stesso debito?”
Con la rottamazione, la definizione perfezionata da un coobbligato libera anche gli altri. Con il concordato, la regola è opposta: i garanti restano esposti.
È una differenza che pesa moltissimo nelle piccole e medie imprese, dove l’amministratore o il socio ha quasi sempre firmato garanzie personali.
Sul fronte della rottamazione, le Sezioni Unite (sentenza n. 5889 del 15 marzo 2026) hanno stabilito che, in caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata produce i suoi effetti sostanziali e processuali, compresa l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del coobbligato che non ha aderito. Nello stesso pronunciamento hanno chiarito che la rottamazione-quater poteva riguardare anche debiti di natura non tributaria, purché affidati all’agente della riscossione nel periodo previsto: nel caso deciso si trattava di un finanziamento bancario assistito dal Fondo di garanzia per le PMI, recuperato tramite ruolo nei confronti dei fideiussori.
Sul fronte del concordato, invece, l’omologazione è obbligatoria per tutti i creditori anteriori ma, salvo diversa previsione, i creditori conservano i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (art. 117 CCII). In altre parole: se la banca prende il 25% dalla società in concordato, può chiedere il resto al fideiussore.
Per questo, quando c’è un socio garante esposto, la strategia non può riguardare solo la società. Bisogna chiedersi in parallelo che cosa succede al patrimonio personale del garante, e se per lui servano strumenti propri, come le procedure da sovraindebitamento.
BLOCCO D — LE PAURE FINALI
“Se salto una rata della rottamazione, perdo tutto?”
Una sola rata, nella quinquies, non basta a farla decadere; due rate sì. E quando si decade, non si perde quanto pagato, ma si perde lo sconto.
Partiamo dalla rassicurazione fondata: la decadenza non cancella i versamenti fatti, che restano acquisiti come acconto sul debito originario. E per la quinquies il legislatore ha previsto che la decadenza scatti con l’omesso o insufficiente pagamento di due rate (o dell’unica rata), non al primo inciampo.
Poi il limite reale: non esiste alcuna tolleranza di cinque giorni, e una volta decaduti si torna al debito pieno, con sanzioni e interessi, e la riscossione può riprendere le azioni esecutive. Per un’impresa che ha costruito il proprio equilibrio finanziario sull’ipotesi di pagare solo il capitale, la decadenza è un colpo doppio: il debito torna a crescere proprio quando la cassa si è dimostrata insufficiente.
Chi invece è ancora nella rottamazione-quater ha la prossima scadenza il 30 novembre 2026, con i cinque giorni di tolleranza previsti per quella edizione; lì basta una rata non pagata per decadere.
Il punto, quindi, non è “se salto una rata”. È perché rischio di saltarla. Se il motivo è un ritardo occasionale di un cliente, si gestisce. Se il motivo è che la cassa non basta strutturalmente a pagare rottamazione, fornitori, stipendi e banca, la rottamazione sta solo rinviando un problema che il concordato potrebbe affrontare.
“Col concordato rischio di finire in liquidazione giudiziale?”
Il rischio esiste, ed è giusto dirlo chiaramente. Ma per un’impresa già insolvente, il rischio di liquidazione giudiziale c’è comunque, con o senza concordato.
Se il piano non viene ammesso, non raggiunge le maggioranze o non viene omologato, e l’impresa è insolvente, su istanza dei creditori o del pubblico ministero si può aprire la liquidazione giudiziale. È quello che è accaduto nella vicenda decisa dall’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026: concordato in continuità non omologato, apertura della liquidazione giudiziale, contenzioso arrivato fino in Cassazione (e da lì alla Corte di Giustizia UE).
Però va detto anche l’altro lato. Un’impresa insolvente che non fa nulla, o che si limita a rottamare una parte dei debiti, è esposta alla stessa istanza di liquidazione giudiziale da parte di qualunque creditore, compresa l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e senza il vantaggio di aver messo sul tavolo una proposta. Il concordato, almeno, le dà il controllo dell’iniziativa e, con le misure protettive, il tempo per costruirla.
La rassicurazione fondata è questa: un concordato ben preparato, con un piano credibile e un’attestazione solida, ha strumenti per superare anche il voto contrario del Fisco. Il limite reale è che “ben preparato” non è un aggettivo di cortesia: è il risultato di settimane di lavoro su numeri veri.
“Quale delle due strade mi salva davvero l’azienda?”
Nessuna delle due, da sola. Ma una delle due è quella giusta per la sua situazione, e di solito i numeri la indicano chiaramente.
La regola pratica che usiamo è questa:
- la rottamazione è adatta se il debito fiscale rottamabile è la parte principale dei problemi, se il resto del passivo è sotto controllo e se la cassa libera dell’impresa sostiene le rate per tutta la durata del piano, con margine;
- il concordato è adatto se il debito fiscale è solo una delle voci di un passivo che complessivamente non si riesce a onorare, se ci sono azioni esecutive in corso o imminenti, se una parte rilevante dei debiti fiscali deriva da accertamenti, oppure se l’impresa ha un’attività che vale più viva che smembrata.
Esiste anche una terza via, che spesso va percorsa prima: la composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dal CCII, in cui un esperto indipendente affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori e che può sfociare, in caso di insuccesso, nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. È lo strumento pensato per intervenire quando la crisi è ancora reversibile.
Quello che possiamo dirle senza esitazione è che la scelta va fatta guardando l’intero passivo e i flussi di cassa dei prossimi anni, non lo sconto sulla singola cartella.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici per mostrare il ragionamento; non riguardano casi reali e gli importi effettivi andrebbero sempre verificati sulla documentazione dell’impresa e sulla Comunicazione delle somme dovute.
Ipotesi 1 – Impresa in continuità che ha aderito alla quinquies.
Una srl manifatturiera ha presentato domanda di rottamazione-quinquies il 22 aprile 2026 per cartelle IVA e ritenute da controllo automatizzato per complessivi 214.630 €, di cui 148.270 € di capitale, 44.480 € di sanzioni e 21.880 € di interessi e aggio. Con la definizione l’importo dovuto scende a circa 149.366 € (capitale più 1.096 € di spese di notifica). Ha scelto 54 rate: con l’interesse del 3% annuo la rata bimestrale si colloca nell’ordine di 3.150-3.200 €, cioè circa 19.000 € l’anno.
Il resto del passivo non rientra nella definizione: 87.940 € da un accertamento IRES, 23.410 € di contributi INPS accertati, 276.350 € verso fornitori, 131.800 € verso la banca, per un totale di 519.500 €. La cassa libera prodotta dall’attività è stimata in 41.700 € l’anno.
Sviluppo: tolti circa 19.000 € annui per la rottamazione, restano circa 22.700 € l’anno per 519.500 € di altri debiti. Anche senza interessi, servirebbero quasi 23 anni. Nel frattempo i fornitori non pagati possono chiedere decreti ingiuntivi e la banca può revocare gli affidamenti.
Esito: la rottamazione ha ridotto di 65.264 € il debito fiscale, ma non ha risolto la crisi. Un concordato in continuità che includa tutti i debiti fiscali (rottamati e accertati) in una transazione ex art. 88 potrebbe essere la strada più sostenibile. Ipotizziamo che in liquidazione giudiziale l’Erario recuperi 71.380 € su 302.210 € di crediti tributari complessivi (circa il 23,6%), e che il piano gli offra il 31% in cinque anni, cioè circa 93.685 €. La proposta risulterebbe non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria e, se il voto del Fisco fosse determinante e ricorressero le altre condizioni dell’art. 88, comma 4, potrebbe essere omologata anche con il suo voto contrario. Il piano dovrebbe prevedere la gestione delle rate quinquies già pagate (luglio e settembre 2026), che restano acquisite.
Ipotesi 2 – Impresa che ha cessato l’attività.
Una srl commerciale ha chiuso il punto vendita. Attivo realizzabile: 162.450 € (magazzino, attrezzature, crediti verso clienti). Debiti erariali privilegiati: 241.770 €. Debiti chirografari verso fornitori: 198.300 €. Nessuna domanda di rottamazione presentata, e comunque il 60% dei debiti fiscali deriva da accertamenti.
In liquidazione giudiziale: dall’attivo si sottraggono costi e prededuzioni della procedura stimati in 31.870 €; restano 130.580 €, tutti assorbiti dai crediti erariali privilegiati, che recuperano circa il 54%. I chirografari prendono zero.
In concordato liquidatorio: il socio mette a disposizione 46.900 € di finanza esterna. Le regole del concordato liquidatorio (art. 84, comma 4, CCII) richiedono che le risorse esterne incrementino di almeno il 10% il soddisfacimento dei chirografari rispetto alla liquidazione giudiziale e che questi ricevano almeno il 20%: il 20% di 198.300 € è 39.660 €, coperto dalla finanza esterna. Con costi di procedura stimati più bassi (18.240 €), all’Erario restano 144.210 €, pari a circa il 59,6% del credito.
Esito: il trattamento proposto all’Erario è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale (59,6% contro 54%). Se il voto del Fisco fosse determinante per raggiungere la maggioranza, il tribunale potrebbe omologare ai sensi dell’art. 88, comma 3, anche in caso di voto contrario. La rottamazione, in questo scenario, non sarebbe stata comunque risolutiva: l’impresa non ha flussi per pagare a rate il capitale e la maggior parte del debito era da accertamento.
| Voce | Ipotesi 1 – solo rottamazione | Ipotesi 1 – concordato in continuità | Ipotesi 2 – liquidazione giudiziale | Ipotesi 2 – concordato liquidatorio |
|---|---|---|---|---|
| Debito fiscale coinvolto | 149.366 € (solo carichi definibili) | 302.210 € (tutti i tributi) | 241.770 € | 241.770 € |
| Recupero per l’Erario | 100% del capitale definito | 31% (≈ 93.685 €) | ≈ 54% | ≈ 59,6% |
| Altri creditori vincolati | No | Sì, tutti gli anteriori | Sì (riparto) | Sì, tutti gli anteriori |
| Blocco delle esecuzioni | Solo nuove azioni AdER sui debiti definiti | Tutti i creditori, con misure protettive | Sì | Tutti i creditori, con misure protettive |
| L’impresa sopravvive? | Solo se la cassa regge | Sì, se il piano è fattibile | No | No (liquidazione ordinata) |
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Sto scegliendo io lo strumento, o la mia cassa ha già scelto per me?”
Quasi tutti arrivano da noi chiedendo “conviene la rottamazione o il concordato?”, come se fossero due prodotti sullo scaffale. Ma a ottobre 2026 la situazione concreta è questa: la finestra per aderire alla rottamazione-quinquies si è chiusa il 30 aprile 2026. Chi non ha presentato domanda oggi non sceglie tra due strumenti, sceglie tra il concordato (o gli altri strumenti del Codice della crisi) e il nulla. E chi l’ha presentata ha già vincolato per nove anni una quota della propria cassa.
La vera domanda, quindi, è sulla sostenibilità. Prima di difendere la rottamazione a ogni costo, l’impresa deve rispondere onestamente a tre verifiche:
- Le rate della rottamazione, sommate a tutti gli altri impegni correnti e scaduti, sono sostenibili per tutta la durata del piano? Non per i prossimi sei mesi: fino al 2035.
- Il debito fiscale rottamato è davvero il problema, o è solo il sintomo? Se l’impresa non versava IVA e contributi, è perché la cassa non bastava; e se non bastava allora, cosa è cambiato oggi?
- Sto ricevendo segnali che la crisi è già visibile all’esterno? Il Codice della crisi prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle Entrate-Riscossione) inviino segnalazioni all’impresa al superamento di determinate soglie di debito scaduto, invitandola a valutare la composizione negoziata o gli strumenti di regolazione della crisi (art. 25-novies CCII). Se una di queste segnalazioni è arrivata, il tempo per scegliere con calma si sta accorciando.
Se la risposta alla prima domanda è “no”, la rottamazione non è una soluzione: è un modo costoso di arrivare più tardi allo stesso punto, con meno cassa e con un debito che, alla decadenza, torna intero. Il momento migliore per valutare un concordato è quando l’impresa ha ancora valore da proteggere, non quando l’ha consumato pagando rate che non poteva permettersi.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce che orientano oggi la scelta tra rottamazione e concordato preventivo. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio in parole nostre e il motivo per cui conta per un’impresa in crisi.
1. Cass., Sez. Un., 15 marzo 2026, n. 5889. Principio: nella rottamazione-quater il giudizio sul debito definito si estingue già con il pagamento della prima o unica rata, e il giudice lo dichiara anche d’ufficio; la definizione può riguardare anche crediti non tributari affidati all’agente della riscossione e, in caso di debito solidale, libera anche il coobbligato che non ha aderito. Perché conta: chiarisce gli effetti della rottamazione sul contenzioso e sui garanti, un punto su cui la differenza con il concordato è netta.
2. Cass., ord. interl., 5 marzo 2025, n. 5830. Principio: ha rimesso alle Sezioni Unite il contrasto sul momento in cui l’adesione alla rottamazione-quater estingue il processo tributario. Perché conta: documenta l’incertezza che ha preceduto l’intervento del legislatore e delle Sezioni Unite, utile per valutare i giudizi ancora pendenti.
3. Cass., 28 gennaio 2025, n. 1997. Principio: la rinuncia al giudizio fatta in vista della definizione agevolata è revocabile se la definizione non si perfeziona. Perché conta: tutela l’impresa che rottama e poi decade: non perde definitivamente la possibilità di difendersi nel merito.
4. Cass., 10 novembre 2025, n. 29574. Principio: applicando la norma di interpretazione autentica dell’art. 12-bis D.L. 84/2025, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità a fronte di adesione alla rottamazione-quater e pagamento della prima rata. Perché conta: conferma in concreto che non serve attendere la fine del piano di rate per chiudere il contenzioso.
5. Cass. n. 15107/2026. Principio: l’adesione alla rottamazione-quater non estingue automaticamente il giudizio quando non copre l’intera pretesa fiscale oggetto della lite. Perché conta: per le imprese con contenziosi ampi, la rottamazione parziale non chiude la partita; va valutata insieme alla gestione del resto della pretesa.
6. Cass., Sez. I, ord. interl., pubbl. 21 maggio 2026, n. 15593. Principio: per le proposte di transazione fiscale anteriori al correttivo del 2024, il cram down fiscale del vecchio art. 88, comma 2-bis, non si combinava con la ristrutturazione trasversale del concordato in continuità; la combinazione è stata introdotta solo dal D.Lgs. 136/2024, che richiede comunque un’adesione espressa del Fisco per individuare la classe “interessata”. Sulla nozione di classe interessata la Corte ha rimesso una questione alla Corte di Giustizia UE. Perché conta: è la ricostruzione più completa delle regole di omologa forzosa nel concordato in continuità e dei loro limiti.
7. Cass., Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790. Principio: si è pronunciata sui limiti di applicazione del cram down fiscale e previdenziale del previgente art. 88, comma 2-bis, al concordato in continuità, con riferimento al regime anteriore al 2024. Perché conta: rafforza l’indirizzo per cui la data di presentazione della proposta di transazione determina le regole applicabili.
8. Cass., 22 aprile 2026, n. 10723. Principio: nell’omologa con cram down fiscale il tribunale verifica la convenienza della proposta per l’Erario rispetto all’alternativa liquidatoria, senza un autonomo giudizio sulla meritevolezza del debitore. Perché conta: un passato di omessi versamenti non preclude di per sé l’omologa forzosa, se i numeri dimostrano la convenienza.
9. Cass., 16 maggio 2026, n. 14555. Principio: nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non impone di passare per la transazione fiscale dell’art. 88, né comporta l’applicazione automatica del cram down fiscale, perché il rinvio al concordato preventivo vale solo nei limiti della compatibilità. Perché conta: per le imprese sotto soglia cambia lo strumento e cambiano le regole del confronto con il Fisco.
10. Cass., Sez. V, n. 34865/2023. Principio: il diniego dell’Agenzia delle Entrate sulla proposta di transazione fiscale inserita in una procedura concorsuale va contestato davanti al giudice ordinario della crisi, non a quello tributario, perché non è esercizio del potere impositivo. Perché conta: indica la sede giusta per reagire a un rifiuto del Fisco, evitando errori di giurisdizione che costano mesi.
11. Cass., ord. n. 13881/2025. Principio: nel concordato preventivo la compensazione tra credito del Fisco e credito d’imposta dell’impresa è ammessa quando entrambi sono sorti prima dell’apertura della procedura. Perché conta: i crediti IVA o d’imposta dell’impresa possono ridurre il debito fiscale da trattare nel piano; vanno censiti prima di scrivere la proposta.
12. Cass. n. 22169/2024 e n. 22474/2024. Principio: nel concordato in continuità, il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività è valore dell’impresa e non è liberamente distribuibile, restando soggetto all’ordine delle cause di prelazione (principio richiamato anche dall’ordinanza n. 15593/2026, che distingue invece la finanza esterna, liberamente allocabile). Perché conta: la distinzione tra flussi di continuità e finanza esterna di soci o terzi è decisiva per costruire una proposta al Fisco che regga il test di non deteriorità.
13. Trib. Napoli, Sez. VII civ., 24 aprile 2024. Principio: ha omologato un concordato in continuità di gruppo ritenendo applicabile il cram down fiscale anche al concordato in continuità. Perché conta: mostra l’orientamento di merito favorevole che ha preceduto la riforma del 2024 e il successivo inquadramento restrittivo della Cassazione per le proposte anteriori.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Cosa può fare lo Studio Monardo per un’impresa che deve scegliere tra rottamazione e concordato
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno la logica con cui si valuta se un’impresa è risanabile, come si conduce una trattativa con i creditori e quando conviene passare dalla negoziazione a uno strumento giudiziale come il concordato. Le altre competenze completano il quadro: lo staff tributario lavora sulle cartelle e sulla transazione fiscale, il Gestore della crisi e il fiduciario OCC intervengono quando l’impresa è sotto soglia o quando occorre proteggere il patrimonio dei soci garanti, il cassazionista segue reclami e impugnazioni.
Concretamente, lo Studio:
- Ricostruisce l’intero passivo fiscale e contributivo estraendo l’estratto di ruolo e la posizione debitoria, e separa i carichi definibili da quelli derivanti da accertamento.
- Verifica lo stato della rottamazione già in corso: controlla la Comunicazione delle somme dovute, le rate pagate, le scadenze imminenti e il rischio concreto di decadenza.
- Esamina la legittimità delle cartelle: notifiche, prescrizione, decadenza dell’azione di riscossione, vizi del ruolo, per capire quanta parte del debito è davvero dovuta prima di decidere come pagarla.
- Costruisce con i commercialisti dello staff il test di sostenibilità: flussi di cassa prospettici confrontati con rate di rottamazione, debiti correnti e scaduti, per stabilire se la definizione agevolata regge fino all’ultima rata.
- Valuta l’accesso alla composizione negoziata e, quando l’impresa è ancora risanabile, imposta la trattativa con i creditori prima che la crisi diventi insolvenza.
- Predispone il ricorso per concordato con riserva e la richiesta di misure protettive, quando ci sono pignoramenti in corso o imminenti da bloccare.
- Redige la proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII, coordinandola con l’attestatore indipendente perché il confronto con l’alternativa liquidatoria sia documentato e resistente al voto contrario del Fisco.
- Gestisce il coordinamento tra rottamazione e piano concordatario, valutando se includere le somme rottamate nel piano o se far confluire tutto il debito fiscale nella transazione.
- Tutela il socio o l’amministratore garante, analizzando la sua esposizione personale e, quando serve, impostando per lui una procedura da sovraindebitamento.
- Segue i giudizi fino all’ultimo grado: opposizioni all’omologa, reclami in Corte d’Appello, ricorsi in Cassazione, contestazioni del diniego di transazione davanti al giudice della crisi.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta la scelta tra rottamazione e concordato è quello che la difende, se necessario, davanti alla Suprema Corte. Non ci sono passaggi di mano tra un professionista che “fa le cartelle” e un altro che “fa il concordato”.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché una transazione fiscale è insieme un atto giuridico e un calcolo economico, e separare le due competenze significa quasi sempre indebolirle entrambe.
Chiusura: i tre messaggi da portare a casa
Il primo: rottamazione e concordato non sono alternative equivalenti. La rottamazione taglia gli accessori di una parte del debito fiscale e presuppone che l’impresa possa pagare il capitale per anni; il concordato riorganizza tutto il passivo e può ridurre anche il capitale dei debiti fiscali, perfino contro il voto del Fisco, se la proposta supera il confronto con la liquidazione giudiziale.
Il secondo: a ottobre 2026 la finestra della rottamazione-quinquies è chiusa, e chi ha aderito deve chiedersi con onestà se potrà rispettare le rate fino al 2035, senza tolleranze, mentre paga tutti gli altri creditori.
Il terzo: la scelta si fa sui numeri dell’intera impresa, non sullo sconto della singola cartella, e va fatta finché c’è ancora valore da proteggere.
Lo Studio Monardo segue questo tipo di decisioni perché si colloca esattamente dove si incontrano crisi d’impresa e debito fiscale: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff nazionale in diritto tributario e bancario ed è cassazionista, così da poter accompagnare l’impresa dalla prima analisi delle cartelle fino all’eventuale giudizio di legittimità sull’omologa.
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