Meglio Liquidazione Volontaria O Liquidazione Giudiziale Per La Mia Società Insolvente?

Meglio liquidazione volontaria o liquidazione giudiziale per la mia società insolvente? È la domanda che si pongono amministratori e soci quando i bilanci non reggono più, i fornitori sollecitano, l’Erario e l’INPS accumulano posizioni scadute e la banca comincia a guardare con attenzione le fideiussioni personali. Da un lato c’è la strada “interna”, governata dai soci attraverso un liquidatore di fiducia secondo le regole del codice civile (artt. 2484 e seguenti). Dall’altro c’è la strada concorsuale del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, artt. 121 e seguenti), nella quale il patrimonio passa nelle mani di un curatore sotto il controllo del tribunale.

Non esiste una risposta valida per tutte le società insolventi, ed è proprio questo il punto: la scelta giusta dipende dal rapporto tra attivo e passivo, dalla storia degli ultimi pagamenti, dal numero e dall’aggressività dei creditori e dall’esposizione personale di chi ha amministrato. Una liquidazione volontaria ben condotta può chiudere la vicenda in modo ordinato; la stessa liquidazione, gestita su una società che non ha patrimonio sufficiente, può trasformarsi nel preludio di una liquidazione giudiziale aperta su istanza di un creditore entro l’anno dalla cancellazione, con un curatore che rilegge ogni pagamento. Viceversa, la liquidazione giudiziale chiesta in proprio offre protezione dalle azioni esecutive e un gestore terzo, ma porta con sé un’indagine a tutto campo sulla gestione passata.

Il tema si colloca esattamente nel perimetro di competenze dello Studio Monardo. La scelta tra liquidazione in bonis e procedura concorsuale presuppone la conoscenza degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, materia nella quale l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; quando la società rientra tra le imprese “minori”, entra in gioco la liquidazione controllata gestita tramite gli Organismi di Composizione della Crisi, ambito in cui l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. E poiché le scelte di oggi vengono spesso contestate anni dopo, in sede di reclamo, di azione di responsabilità o di ricorso per cassazione, conta la possibilità di difenderle fino all’ultimo grado come avvocato cassazionista.

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Il quadro di partenza: cosa accomuna le due strade

Prima di soppesare le opzioni, conviene fissare alcuni concetti che valgono per entrambe, perché è su questi che si gioca il confronto.

Insolvenza e causa di scioglimento non sono la stessa cosa

La causa di scioglimento è un evento previsto dall’art. 2484 c.c.: la delibera dei soci, l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, e soprattutto, nella prassi delle società in crisi, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per effetto di perdite (artt. 2447 e 2482-ter c.c.) non seguita da ricapitalizzazione o trasformazione. La causa di scioglimento apre la fase di liquidazione: gli amministratori devono accertarla senza indugio (art. 2485 c.c.) e, da quel momento, possono compiere soltanto atti di gestione conservativa del patrimonio (art. 2486 c.c.) fino alla consegna ai liquidatori.

L’insolvenza, invece, è lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, comma 1, lett. b, CCII). Una società può essere sciolta senza essere insolvente (ad esempio perché i soci vogliono chiudere un’attività in utile) e può essere insolvente senza essere ancora formalmente sciolta.

L’elemento dirimente è che, una volta posta in liquidazione, la società viene valutata dal giudice con un criterio diverso: non più la capacità di pagare alle scadenze, ma la capienza del patrimonio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 6666 del 20 marzo 2026, ha ribadito che per la società in liquidazione conta verificare se l’attivo consente di pagare integralmente tutti i creditori, precisando però che la difficoltà di monetizzare i beni in tempi ragionevoli può essere il sintomo di un valore di realizzo inferiore a quello scritto a bilancio. È un passaggio decisivo per il confronto: una liquidazione volontaria che “sulla carta” appare capiente può comunque sfociare in una liquidazione giudiziale se i beni non sono vendibili, se sono pignorati o se il loro valore è contestato.

Chi può essere sottoposto a liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale riguarda l’imprenditore commerciale che non sia “impresa minore”. Secondo l’art. 2, comma 1, lett. d, CCII, è minore l’impresa che, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se inferiore), abbia avuto congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Se anche uno solo dei tre limiti è superato, la società è assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Inoltre, ai sensi dell’art. 49, comma 5, CCII, la procedura non si apre se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è complessivamente inferiore a 30.000 euro.

Per la società “minore”, l’alternativa concorsuale alla liquidazione volontaria non è la liquidazione giudiziale ma la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII), gestita con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi. Il confronto che segue riguarda principalmente le società sopra soglia, ma i criteri di scelta si trasferiscono in larga parte anche a quelle minori.

Il vincolo che non cambia: la par condicio creditorum

In entrambe le strade vale il principio della parità di trattamento dei creditori, fatte salve le cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.). Nella liquidazione giudiziale lo applica il curatore sotto il controllo del giudice delegato, con la formazione dello stato passivo e i riparti. Nella liquidazione volontaria lo deve applicare il liquidatore, che, quando l’attivo non basta per tutti, non può scegliere liberamente chi pagare: la giurisprudenza di merito, in linea con i principi di legittimità, individua nella violazione dell’ordine dei pagamenti la principale fonte di responsabilità personale del liquidatore verso i creditori rimasti insoddisfatti.

Il “dopo”: cancellazione, soci e liquidatore

La liquidazione volontaria si chiude con il bilancio finale, il deposito, il decorso del termine di novanta giorni per i reclami dei soci (art. 2493 c.c.) e la cancellazione dal registro delle imprese (art. 2495 c.c.), che estingue la società. I debiti non pagati, però, non spariscono: i creditori possono rivolgersi ai soci nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale e al liquidatore, se il mancato pagamento dipende da sua colpa.

La liquidazione giudiziale si chiude con il decreto di chiusura (artt. 233 e seguenti CCII); per le società, nelle ipotesi di chiusura per ripartizione dell’attivo o per insufficienza, è il curatore a chiedere la cancellazione, senza ritorno in bonis.

Il dovere di assetti adeguati e la tempestività

Un ulteriore elemento accomuna le due strade e, spesso, pesa più della scelta stessa: il momento in cui la scelta viene fatta. L’art. 2086, comma 2, c.c., nella formulazione introdotta dal Codice della crisi, impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, e di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per superarla o per recuperare la continuità. L’art. 3 CCII ribadisce il principio, individuando nei segnali di allarme (debiti retributivi, verso fornitori, bancari, verso creditori pubblici qualificati) gli indici che devono far scattare la reazione.

La conseguenza pratica è che il confronto tra liquidazione volontaria e liquidazione giudiziale non si svolge in astratto, ma su un periodo precedente che verrà comunque esaminato: quando la causa di scioglimento era già riscontrabile, quando i segnali di allarme erano visibili, quali decisioni sono state prese nel frattempo. Va soppesato che una scelta tardiva, qualunque essa sia, arriva con un carico di responsabilità già maturato; una scelta tempestiva, invece, consente di valutare le opzioni quando sono ancora tutte aperte, comprese quelle negoziate che dopo la cancellazione diventano inammissibili.

La finestra dell’anno

Un elemento che cambia radicalmente il peso della scelta: la cancellazione non mette la società al riparo dalla liquidazione giudiziale. L’art. 33 CCII consente di aprire la procedura entro un anno dalla cessazione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo; l’imprenditore deve mantenere attiva la PEC per l’anno successivo alla cancellazione, proprio per consentire la notifica del ricorso. I tribunali di merito precisano che entro l’anno deve essere aperta la procedura, non soltanto depositata l’istanza (Trib. Vicenza, decreto 5 giugno 2024). Dopo la cancellazione, inoltre, diventano inammissibili le domande di concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione.


Opzione 1: la liquidazione volontaria (in bonis)

In cosa consiste

È la procedura disciplinata dagli artt. 2484-2496 c.c. Verificata la causa di scioglimento, l’assemblea (con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo) nomina uno o più liquidatori, ne definisce i poteri e i criteri di svolgimento della liquidazione, compresa l’eventuale autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa (art. 2487 c.c.). La delibera produce effetti dall’iscrizione nel registro delle imprese.

Il liquidatore ha il potere di compiere tutti gli atti utili alla liquidazione (art. 2489 c.c.), deve adempiere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e risponde secondo le norme sulla responsabilità degli amministratori. Può distribuire acconti ai soci solo se dai bilanci risulta che la ripartizione non incide sulla disponibilità delle somme per il pagamento integrale e tempestivo dei creditori (art. 2491 c.c.). Conclude con il bilancio finale e il piano di riparto.

Non c’è un giudice che controlla ogni passaggio, non c’è un curatore, non c’è uno stato passivo formale. È la sua forza e, al tempo stesso, il suo limite.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Scenario A — Squilibrio finanziario con patrimonio capiente. La società ha perso il capitale ed è in tensione di cassa, ma possiede un immobile, crediti commerciali solidi o un ramo d’azienda vendibile il cui valore realistico copre l’intero passivo. In questo caso la liquidazione volontaria consente di vendere con i tempi del mercato anziché con quelli di un’asta, e, alla luce del criterio patrimoniale richiamato dalla Cassazione nel 2026, una società in liquidazione con patrimonio effettivamente capiente non è insolvente in senso concorsuale.

Scenario B — Deficit contenuto e creditori collaborativi. Il passivo supera l’attivo di una misura limitata, i creditori sono pochi e identificabili, e c’è la concreta possibilità di chiudere accordi a saldo e stralcio con tutti, eventualmente con l’apporto di risorse esterne dei soci. Il rovescio della medaglia è che basta un solo creditore non soddisfatto per riaprire la partita nell’anno successivo alla cancellazione.

Scenario C — Società “minore” senza passività significative in contestazione. Se la società non è assoggettabile a liquidazione giudiziale e i debiti sono modesti, la liquidazione volontaria resta la strada più lineare, ferma la necessità di rispettare l’ordine dei pagamenti.

Come si esegue in sintesi

  1. Accertamento della causa di scioglimento e convocazione dell’assemblea.
  2. Delibera di scioglimento e nomina del liquidatore, con iscrizione nel registro delle imprese.
  3. Consegna da parte degli amministratori di libri, documenti e situazione dei conti (art. 2487-bis c.c.).
  4. Inventario dell’attivo, ricognizione completa del passivo, graduazione dei crediti secondo privilegi e ipoteche.
  5. Realizzo dei beni e pagamento dei creditori nel rispetto dell’ordine legale.
  6. Bilanci intermedi di liquidazione (art. 2490 c.c.), bilancio finale e piano di riparto (art. 2492 c.c.).
  7. Deposito, decorso dei novanta giorni, cancellazione.

I vantaggi, motivati

  • Controllo dei tempi e delle modalità di vendita. Il liquidatore può negoziare con acquirenti, attendere il momento giusto, cedere l’azienda in blocco preservandone l’avviamento. A fronte di questo vantaggio, occorre ricordare che il potere di vendere non include quello di svendere: operazioni sottocosto a parti correlate espongono a responsabilità e, in caso di successiva liquidazione giudiziale, a revocatoria.
  • Assenza di un’indagine concorsuale sistematica. Nessun curatore redige la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto prevista dall’art. 130 CCII, e senza sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non si configurano i reati di bancarotta, che la presuppongono.
  • Tempi potenzialmente più rapidi. Se attivo e passivo sono lineari, la liquidazione può chiudersi in un arco di mesi.
  • Riservatezza. Non c’è una sentenza pubblicata, non ci sono udienze, non c’è una procedura aperta con effetti sull’immagine dei soci nel mercato di riferimento.

I rischi e gli svantaggi, onestamente

  • Nessuna protezione dalle azioni esecutive. La liquidazione volontaria non sospende né impedisce pignoramenti: ogni creditore resta libero di agire individualmente, con il risultato che chi pignora per primo può ottenere più degli altri, alterando proprio quella parità che il liquidatore deve garantire.
  • Responsabilità personale del liquidatore. Se paga in violazione dell’ordine legale, risponde verso i creditori pregiudicati. I tribunali la qualificano come responsabilità diretta e, dopo la cancellazione, illimitata: il liquidatore che ha disperso l’attivo o ha pagato in spregio alla par condicio risponde con il proprio patrimonio (Trib. Catanzaro, 22 novembre 2025, n. 2433).
  • La spada dell’anno. Se l’insolvenza c’è, un creditore o il pubblico ministero possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale anche dopo la cancellazione, e in quel momento ogni atto della liquidazione volontaria viene riesaminato dal curatore.
  • La delibera non è una via di fuga. La Cassazione (ord. n. 6666/2026) ha ritenuto valida la messa in liquidazione deliberata in pendenza del ricorso del creditore, ma ha chiarito che non basta un’eccedenza contabile: il giudice deve verificare se i beni siano concretamente e tempestivamente monetizzabili.
  • Esposizione dei soci. Dopo la cancellazione, i soci rispondono nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale; ma le Sezioni Unite (sent. n. 3625 del 12 febbraio 2025) hanno precisato che l’interesse del creditore ad agire può fondarsi anche su beni trasferiti ai soci pur non risultanti dal bilancio.

Profilo ideale dell’opzione 1: società con patrimonio realisticamente capiente o con deficit colmabile da accordi con tutti i creditori, assenza di pignoramenti in corso, nessun pagamento anomalo negli ultimi mesi e un liquidatore in grado di documentare ogni scelta secondo l’ordine legale dei crediti.

Le pronunce a supporto

L’ordinanza n. 6666 del 2026 conferma che, per la società in liquidazione, il test dell’insolvenza si sposta sulla capienza patrimoniale, valutata però con realismo sui tempi e sui valori di realizzo. Le Sezioni Unite n. 3625 del 2025 delimitano la responsabilità dei soci dopo l’estinzione. Sul fronte del liquidatore, la Cassazione (ord. n. 10425 del 21 aprile 2025, Sez. V) esclude che egli subentri automaticamente nel debito sociale: la sua è una responsabilità propria, per colpa nella gestione della liquidazione, che il creditore deve provare.


Opzione 2: la liquidazione giudiziale

In cosa consiste

È la procedura concorsuale che ha sostituito il fallimento per i ricorsi depositati dopo il 15 luglio 2022. Si apre con sentenza del tribunale, su ricorso del debitore stesso, di uno o più creditori, del pubblico ministero o delle autorità di controllo (art. 37, comma 2, CCII). Presupposti: qualifica di imprenditore commerciale non minore e stato di insolvenza (art. 121 CCII).

Con la sentenza, il tribunale nomina il curatore e il giudice delegato. La società perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni (art. 142 CCII); dal giorno dell’apertura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 CCII). I creditori partecipano al concorso presentando domanda di ammissione al passivo; il curatore liquida l’attivo con procedure competitive e ripartisce il ricavato secondo l’ordine delle prelazioni.

La domanda “in proprio”, firmata da chi ha la rappresentanza della società (art. 40 CCII come modificato dai correttivi), è quella che interessa l’amministratore o il liquidatore che valuta di anticipare l’iniziativa dei creditori.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Scenario A — Deficit strutturale e creditori aggressivi. Il passivo supera l’attivo in modo significativo, ci sono decreti ingiuntivi notificati, pignoramenti presso terzi sui conti o sui crediti verso clienti. Ogni settimana di attesa sposta risorse verso i creditori più rapidi. La liquidazione giudiziale blocca la corsa e ristabilisce il concorso.

Scenario B — Operazioni pregresse da neutralizzare. Negli ultimi mesi alcuni creditori hanno ottenuto pagamenti anomali, garanzie o cessioni di crediti che hanno sottratto attivo alla massa. Solo il curatore dispone delle azioni revocatorie concorsuali: inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori (art. 164 CCII), revocatoria degli atti anormali nell’anno anteriore e dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nei sei mesi anteriori al deposito della domanda, se l’altra parte conosceva l’insolvenza (art. 166 CCII).

Scenario C — Amministratore che intende chiudere con la massima trasparenza. Quando la situazione è compromessa e l’amministratore o il liquidatore non intendono assumere su di sé la responsabilità di graduare pagamenti che non potranno essere integrali, affidare la liquidazione a un organo terzo è una scelta di gestione del rischio. Va soppesato, però, che la trasparenza è bidirezionale: il curatore esaminerà anche la condotta di chi ha chiesto la procedura.

Come si esegue in sintesi

  1. Predisposizione del ricorso con la documentazione richiesta dall’art. 39 CCII (scritture contabili, bilanci degli ultimi tre esercizi, elenco dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione, stato delle attività, elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio).
  2. Deposito presso il tribunale competente e fissazione dell’udienza secondo il procedimento unitario (artt. 40-53 CCII).
  3. Sentenza di apertura, nomina del curatore, spossessamento.
  4. Accertamento del passivo e formazione dello stato passivo.
  5. Programma di liquidazione, vendite competitive, eventuali azioni revocatorie e di responsabilità.
  6. Riparti, rendiconto, chiusura e cancellazione.

I vantaggi, motivati

  • Blocco delle azioni esecutive individuali. Dal giorno della sentenza, i pignoramenti non possono iniziare né proseguire: il patrimonio residuo viene preservato per tutti.
  • Organo terzo e controllo giudiziale. Le scelte di realizzo e di riparto non ricadono sul liquidatore sociale: sono assunte dal curatore con l’autorizzazione degli organi della procedura. A fronte di questo vantaggio, il liquidatore o l’amministratore che deposita il ricorso non si libera delle responsabilità per il passato.
  • Recupero di attivo tramite revocatorie e azioni di responsabilità. Il curatore può ricostituire la massa aggredendo pagamenti preferenziali e atti pregiudizievoli, con benefici per tutti i creditori.
  • Certezza della chiusura. Il decreto di chiusura definisce la vicenda sul piano concorsuale; per i soci illimitatamente responsabili (nelle società di persone) si apre anche la prospettiva dell’esdebitazione secondo gli artt. 278 e seguenti CCII, che il Codice estende, con i relativi requisiti, anche ai soci illimitatamente responsabili della società.
  • Protezione rispetto al reato di bancarotta semplice per aggravamento. Tra le condotte di bancarotta semplice di amministratori e liquidatori (art. 330 CCII, che richiama l’art. 323) c’è l’aggravamento del dissesto derivante dall’astensione dal richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. Un’iniziativa tempestiva riduce questo specifico profilo.

I rischi e gli svantaggi, onestamente

  • Indagine a tutto campo sulla gestione. Il curatore redige la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto e sulle responsabilità (art. 130 CCII) e può esercitare le azioni di responsabilità contro amministratori, liquidatori e sindaci (art. 255 CCII).
  • Responsabilità civile quantificata con criteri presuntivi. Per la prosecuzione dell’attività dopo una causa di scioglimento, il danno si presume pari alla differenza tra i patrimoni netti alla data della causa di scioglimento e a quella di apertura della procedura (art. 2486, comma 3, c.c., introdotto dall’art. 378 CCII), salvo prova contraria; se le scritture non lo consentono, si ricorre alla differenza tra attivo e passivo accertati. La Cassazione ha aggiunto che il danno può essere liquidato anche sulla base dei debiti indebitamente assunti tra il momento in cui la procedura andava chiesta e la sua apertura (Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150).
  • Esposizione penale. Con l’apertura della procedura, eventuali distrazioni, pagamenti preferenziali o irregolarità contabili possono assumere rilievo come bancarotta fraudolenta o semplice (artt. 322, 323, 329, 330 CCII). La giurisprudenza penale recente è severa, ad esempio, sulla restituzione dei finanziamenti ai soci in periodo di squilibrio (Cass. pen., Sez. V, 24 luglio 2025, n. 27259).
  • Tempi lunghi. Tra accertamento del passivo, vendite, contenziosi e riparti, la procedura dura spesso diversi anni.
  • Perdita di controllo sulle vendite. Le procedure competitive possono produrre realizzi inferiori a quelli di una trattativa privata, specie per magazzino e beni strumentali.

Profilo ideale dell’opzione 2: società con deficit patrimoniale rilevante e non colmabile, pluralità di creditori con azioni esecutive in corso o imminenti, operazioni pregresse da neutralizzare e amministratori che preferiscono affidare a un organo terzo la gestione del concorso, dopo aver misurato con precisione la propria esposizione per il passato.

Le pronunce a supporto

Sul presupposto oggettivo, la Cassazione ha ricordato che l’insolvenza può essere accertata anche quando il ricorso proviene da un solo creditore, in particolare un lavoratore dipendente (Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2025, n. 19591). Sulla legittimazione del pubblico ministero, ha adottato una lettura ampia: qualunque notizia di insolvenza acquisita nell’esercizio delle funzioni istituzionali lo abilita al ricorso (Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31638). Sul fronte delle responsabilità, oltre alla sentenza n. 20150 del 2025, la Corte ha ribadito che spetta agli amministratori dimostrare la natura conservativa degli atti compiuti dopo la causa di scioglimento (Cass. civ., 25 marzo 2024, n. 8069).


Opzione 3: le strade concorsuali “negoziate” e la liquidazione controllata

Tra i due estremi esistono percorsi che, pur non essendo la scelta più frequente per una società già decotta, vanno censiti perché in alcune situazioni sono realmente praticabili.

In cosa consistono

Composizione negoziata e concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII, derivata dal D.L. 118/2021) consente all’imprenditore di chiedere la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori. Presuppone una ragionevole perseguibilità del risanamento, anche attraverso il trasferimento dell’azienda. Se le trattative non portano a un accordo e l’esperto, nella relazione finale, attesta che si sono svolte secondo correttezza e buona fede, l’imprenditore può proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), che non prevede il voto dei creditori ed è omologato dal tribunale se non arreca pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascun creditore.

Concordato preventivo liquidatorio. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, il concordato con cessione dei beni richiede l’apporto di risorse esterne che incrementino di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e assicurino ai chirografari almeno il 20% del loro credito. È ammissibile solo prima della cancellazione (art. 33, comma 4, CCII).

Liquidazione controllata per le imprese minori. Per la società sotto le soglie dell’art. 2, lett. d, CCII, lo strumento concorsuale liquidatorio è la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti), che si svolge con l’ausilio dell’OCC e di un liquidatore nominato dal tribunale, con blocco delle azioni esecutive e regole di riparto analoghe.

Quando hanno senso

  • Azienda con valore d’avviamento che un terzo acquirente è disposto a rilevare, e che una liquidazione atomistica disperderebbe.
  • Soci disposti ad apportare risorse esterne (finanza nuova, rinuncia a crediti, garanzie) pur di chiudere la vicenda con una falcidia concordata e un effetto esdebitatorio per la società.
  • Società minore che vuole i vantaggi del concorso (blocco delle esecuzioni, organo terzo) senza poter accedere alla liquidazione giudiziale.

Vantaggi e rischi

A fronte di un possibile miglior soddisfacimento dei creditori e di una gestione più flessibile, questi percorsi richiedono risorse, tempi di preparazione e documentazione rigorosa; l’esito dipende dall’omologazione del tribunale, e in caso di fallimento delle trattative o di rigetto la liquidazione giudiziale resta l’approdo possibile. Il concordato semplificato, in particolare, è accessibile solo dopo una composizione negoziata effettivamente svolta: non è una scorciatoia a disposizione di chi non ha mai trattato con i creditori.

Profilo ideale dell’opzione 3: società con un’azienda ancora appetibile o con soci pronti a mettere risorse esterne, che non ha ancora deliberato la cancellazione e dispone del tempo necessario per strutturare trattative serie; oppure società minore che ha bisogno di protezione concorsuale.


Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati di fantasia; servono a mostrare come lo stesso patrimonio produca esiti diversi a seconda della strada scelta.

Dati di partenza comuni

Una S.r.l. operante nella distribuzione all’ingrosso, con ricavi nell’ultimo triennio superiori a 1.100.000 euro annui (quindi non impresa minore). Bilancio 2025 approvato il 28 aprile 2026, che evidenzia una perdita tale da azzerare il capitale: causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2484, n. 4, c.c.

Passivo complessivo: 486.300 €

  • dipendenti per TFR e retribuzioni arretrate (privilegio generale): 27.150 €
  • debiti previdenziali e tributari (in prevalenza privilegiati): 148.920 €
  • fornitori chirografari: 212.750 €
  • banca, credito chirografario garantito da fideiussione dei due soci: 97.480 €

Attivo stimato a valori contabili: 231.600 €

  • magazzino: 64.200 €
  • crediti verso clienti: 88.900 €
  • attrezzature e automezzi: 41.300 €
  • liquidità: 37.200 €

Il deficit è di circa 254.700 €: la società è insolvente anche secondo il criterio patrimoniale proprio delle società in liquidazione.

Simulazione 1 — Liquidazione volontaria condotta correttamente

Delibera di scioglimento il 19 giugno 2026, liquidatore nominato. In cinque mesi il liquidatore realizza 208.470 € (circa il 90% del valore contabile, grazie a vendite trattate del magazzino e all’incasso della maggior parte dei crediti). Le spese della liquidazione ammontano a 14.380 €.

Disponibile per i creditori: 208.470 − 14.380 = 194.090 €.

Ordine legale:

  • privilegiati (dipendenti e posizioni previdenziali/tributarie privilegiate): 27.150 + 148.920 = 176.070 € → pagati integralmente;
  • residuo per i chirografari: 194.090 − 176.070 = 18.020 €, da ripartire su 212.750 + 97.480 = 310.230 € → percentuale di soddisfo pari a circa 5,81%.

La banca incassa circa 5.664 € e si rivolge ai soci fideiussori per circa 91.816 €. I fornitori incassano circa 12.356 € complessivi.

Esito: la liquidazione è formalmente corretta. Resta, però, un dato: i chirografari hanno perso oltre il 94% del credito e qualsiasi fornitore può depositare ricorso per liquidazione giudiziale entro l’anno dalla cancellazione. Se la cancellazione avviene l’11 febbraio 2027, la finestra resta aperta fino all’11 febbraio 2028. Il curatore eventualmente nominato troverebbe una gestione lineare: il rischio concreto si sposta sulla fase anteriore alla liquidazione (vedi Simulazione 3).

Simulazione 2 — Stessa liquidazione volontaria, ma con un pagamento anomalo

Stessi dati, con una differenza: il liquidatore, sollecitato dai soci fideiussori, paga per primo la banca per l’intero importo di 97.480 €, per liberarli dalla garanzia personale.

Disponibile residuo per gli altri creditori: 194.090 − 97.480 = 96.610 €.

  • privilegiati: 176.070 € → ne ricevono solo 96.610, restano scoperti 79.460 €;
  • fornitori chirografari: zero.

Un creditore privilegiato (ad esempio l’ente previdenziale) o un fornitore chiede l’apertura della liquidazione giudiziale nel settembre 2027, entro l’anno dalla cancellazione. Il curatore:

  • esercita la revocatoria del pagamento alla banca, se eseguito nei sei mesi anteriori al deposito del ricorso e con conoscenza dell’insolvenza, oppure promuove l’azione di responsabilità verso il liquidatore;
  • valuta il pagamento come potenzialmente rilevante ai fini della bancarotta preferenziale del liquidatore (art. 329 CCII in relazione all’art. 322, comma 3).

Sul piano civile, la giurisprudenza commisura il danno da pagamento preferenziale alla maggiore falcidia subita dagli altri creditori, cioè alla differenza tra quanto avrebbero ricevuto senza il pagamento e quanto hanno effettivamente ricevuto. Nell’ipotesi, il danno per i privilegiati è pari ai 79.460 € rimasti scoperti, oltre alla quota persa dai chirografari.

Esito: il vantaggio immediato per i soci fideiussori si trasforma in un’esposizione personale del liquidatore e, potenzialmente, in un rischio penale. È la dinamica che rende la liquidazione volontaria di una società insolvente una strada percorribile solo a condizione di un rispetto rigoroso dell’ordine dei pagamenti.

Simulazione 3 — Liquidazione giudiziale chiesta in proprio

Stessi dati di partenza. Il 3 luglio 2026, anziché deliberare la liquidazione volontaria, l’organo amministrativo deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in proprio. La sentenza viene pronunciata il 29 luglio 2026.

Realizzo dell’attivo con procedure competitive: 187.940 € (valore più basso per effetto delle vendite competitive del magazzino e dei tempi più lunghi di incasso dei crediti). Il curatore, però, individua un pagamento di 31.270 € eseguito a marzo 2026 a un fornitore che aveva minacciato di interrompere le forniture e che era a conoscenza delle difficoltà: lo revoca e lo recupera.

Attivo complessivo: 187.940 + 31.270 = 219.210 €. Spese e compensi in prededuzione: 23.610 €. Disponibile per il riparto: 195.600 €.

  • privilegiati: 176.070 € → pagati integralmente;
  • chirografari: 195.600 − 176.070 = 19.530 € su 310.230 € (il fornitore revocato si insinua per i 31.270 €, che vanno aggiunti: 341.500 €) → percentuale di circa 5,72%.

Il curatore esamina anche la fase anteriore. Supponiamo che il patrimonio netto al 31 dicembre 2025 (data in cui la causa di scioglimento era già riscontrabile) fosse pari a −38.400 € e che all’apertura della procedura risulti pari a −171.900 €: la differenza, pari a 133.500 €, diventa la base presuntiva del danno ex art. 2486, comma 3, c.c. per l’eventuale prosecuzione dell’attività oltre la causa di scioglimento, al netto dei costi che la liquidazione avrebbe comunque comportato e salva la prova di un diverso ammontare da parte degli amministratori.

Esito: il soddisfacimento dei creditori è sostanzialmente analogo a quello della Simulazione 1 (la minor resa delle vendite è compensata dalla revocatoria), ma gli amministratori affrontano un esame sistematico della gestione degli ultimi mesi. Il rovescio della medaglia rispetto alla liquidazione volontaria è evidente: nessun rischio da pagamenti anomali del liquidatore, ma piena esposizione per ciò che è accaduto prima.

Cosa insegnano i numeri

Le tre simulazioni mostrano che, a parità di patrimonio, la differenza non la fa la percentuale ai creditori ma la distribuzione del rischio personale: nella liquidazione volontaria il rischio si concentra sulle scelte del liquidatore, nella liquidazione giudiziale sulla gestione che l’ha preceduta. Le fideiussioni dei soci restano identiche in tutti gli scenari: la banca potrà agire su di loro qualunque strada venga scelta, e per i soci persone fisiche la risposta, se il debito di garanzia è insostenibile, passa dagli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.


Il confronto in tabella

La tabella riassume i profili decisivi. I costi indicati sono solo quelli previsti dalla legge per l’accesso alla procedura; non comprendono l’assistenza professionale.

ProfiloLiquidazione volontariaLiquidazione giudizialeStrade negoziate / liquidazione controllata
Fonte normativaartt. 2484-2496 c.c.artt. 121 ss. CCIIartt. 12 ss., 25-sexies, 84 ss., 268 ss. CCII
Chi gestisceliquidatore nominato dai socicuratore nominato dal tribunaledebitore con esperto / commissario / liquidatore giudiziale
Tempi indicativimesi, se attivo e passivo sono linearispesso diversi annivariabili, con fase preparatoria significativa
Complessitàmedia, ma rischiosa se l’attivo è incapienteelevata, con accertamento del passivo e contenziosielevata, richiede piano e documentazione rigorosi
Effetti sulle esecuzioni individualinessun bloccodivieto di iniziare o proseguire azioni esecutive (art. 150 CCII)misure protettive / blocco nella liquidazione controllata
Controllo su atti pregressinessuno, salvo liquidazione giudiziale successivarevocatorie e azioni di responsabilità del curatoreverifica da parte di esperto, commissario o OCC
Rischi in caso di esito negativoliquidazione giudiziale entro l’anno dalla cancellazione; responsabilità personale del liquidatoreazioni di responsabilità e rilievi penali per la gestione passatarigetto o mancata omologazione, con possibile liquidazione giudiziale
Reversibilitàlimitata dopo la cancellazione; possibile revoca dello stato di liquidazione prima (art. 2487-ter c.c.)la sentenza è reclamabile, ma una volta aperta la procedura segue il suo corsorinuncia possibile, con ritorno alle alternative
Costi di giustiziapubblicità nel registro imprese e adempimenti societaricontributo unificato e diritti per il ricorsocontributo unificato e oneri della procedura

Nessuna colonna è “migliore” in assoluto: la tabella va letta partendo dalla riga che, nel caso specifico, pesa di più.


I criteri per scegliere

Il ragionamento non può che essere condizionale. Cinque criteri, applicati alla situazione concreta, orientano la valutazione.

Primo criterio: il rapporto realistico tra attivo e passivo. Se l’attivo, valutato a prezzi effettivamente realizzabili e nei tempi prevedibili, copre l’intero passivo o vi si avvicina al punto da poter colmare lo scarto con accordi o risorse dei soci, la liquidazione volontaria generalmente regge anche davanti a un’istanza di un creditore. Se il deficit è strutturale, la liquidazione volontaria resta giuridicamente possibile, ma sposta sul liquidatore la gestione di un concorso che il sistema affida di regola a un curatore.

Secondo criterio: la presenza di azioni esecutive in corso o imminenti. Quando i creditori hanno già titoli esecutivi e iniziano a pignorare, la liquidazione volontaria non offre alcuna protezione, e il patrimonio si disperde a favore dei più rapidi. In questi casi la liquidazione giudiziale, o la liquidazione controllata per le imprese minori, è di norma l’unico strumento che ristabilisce il concorso.

Terzo criterio: la storia degli ultimi dodici-ventiquattro mesi. Pagamenti selettivi, rimborsi ai soci, cessioni infragruppo, garanzie rilasciate per debiti pregressi: se ci sono, una liquidazione giudiziale li porterà alla luce, e una liquidazione volontaria seguita da cancellazione non li mette al riparo per almeno un anno. La valutazione, in questo caso, riguarda soprattutto l’esposizione personale degli amministratori e la strategia per gestirla.

Quarto criterio: la presenza di valore d’impresa da preservare. Se esiste un’azienda o un ramo d’azienda con un mercato, le strade negoziate o una liquidazione volontaria orientata alla cessione in blocco possono produrre risultati superiori alla vendita frazionata in una procedura competitiva. A fronte di questo vantaggio, servono tempo e una controparte reale.

Quinto criterio: la posizione personale di soci e amministratori. Fideiussioni, finanziamenti soci, crediti per compensi non deliberati, ruoli sovrapposti di amministratore e liquidatore: ogni elemento cambia il calcolo. Per i soci persone fisiche esposti come garanti, la scelta sulla società va coordinata con la valutazione degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La scelta non si riduce mai a “volontaria conviene di più” o “giudiziale protegge di più”: entrambe le affermazioni sono vere solo in certi casi, e false in altri.

Nello Studio Monardo la valutazione integra la prospettiva dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, quella del Gestore della crisi da sovraindebitamento per le posizioni personali dei soci e quella del cassazionista che dovrà eventualmente difendere la scelta nei gradi successivi.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? Sì, entro certi limiti. Durante la liquidazione volontaria il liquidatore, se accerta l’insolvenza, può chiedere in proprio la liquidazione giudiziale, e un creditore può farlo in qualsiasi momento. Prima della cancellazione restano accessibili anche gli strumenti negoziati e il concordato. Il percorso inverso, dalla liquidazione giudiziale aperta alla liquidazione volontaria, non è invece nella disponibilità dei soci: la procedura prosegue fino alla chiusura, salvo revoca della sentenza in sede di reclamo.

Se scelgo la liquidazione volontaria e poi arriva la liquidazione giudiziale, cosa succede agli atti compiuti? Il curatore li esamina tutti. Gli atti corretti restano validi; quelli che rientrano nei presupposti delle revocatorie o che hanno violato l’ordine dei pagamenti possono essere dichiarati inefficaci o fondare azioni di responsabilità. Il fatto di aver scelto la strada volontaria non è di per sé un addebito: lo diventa la gestione scorretta.

Deliberare la liquidazione dopo aver ricevuto un ricorso per liquidazione giudiziale serve a qualcosa? La Cassazione, con l’ordinanza n. 6666 del 2026, ha riconosciuto la validità della delibera anche in pendenza del procedimento, con la conseguenza che il giudice valuta l’insolvenza secondo il criterio patrimoniale. Ma ha anche escluso che basti un attivo contabile superiore al passivo: il giudice deve verificare se i beni siano realmente liquidabili in misura e tempi idonei a pagare tutti. Se il deficit è reale, la delibera non cambia l’esito.

Il liquidatore ha l’obbligo di chiedere la liquidazione giudiziale se scopre l’insolvenza? Il codice civile non prevede un obbligo esplicito formulato in questi termini, ma la mancata iniziativa pesa sotto più profili: l’aggravamento del dissesto derivante dall’astensione dal chiedere la procedura è tra le condotte di bancarotta semplice di amministratori e liquidatori (art. 330 in relazione all’art. 323 CCII), e sul piano civile l’aumento del passivo nel periodo di inerzia può essere posto a base della quantificazione del danno.

E se sono sia amministratore sia socio fideiussore? È la situazione più delicata, perché l’interesse personale (liberarsi della garanzia) può entrare in conflitto con il dovere di trattare in modo paritario i creditori. La Simulazione 2 mostra dove porta questo conflitto. La posizione di garante va gestita separatamente, anche con gli strumenti del sovraindebitamento, senza scaricarla sulla gestione della società.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti seguenti sono raggruppati per l’opzione che ciascuno aiuta a valutare. I principi sono riformulati in sintesi e non sostituiscono la lettura dei provvedimenti.

Sulla liquidazione volontaria e sulla valutazione dell’insolvenza della società in liquidazione

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2026, n. 6666. Per la società in liquidazione l’insolvenza si accerta verificando se il patrimonio consente di pagare integralmente i creditori; la difficoltà di realizzo tempestivo può indicare un valore effettivo inferiore a quello contabile. Lo scioglimento può essere deliberato anche mentre pende il ricorso per liquidazione giudiziale. Rilevanza: definisce il test decisivo per capire se la liquidazione volontaria reggerà davanti al tribunale.
  2. Trib. Catanzaro, 22 novembre 2025, n. 2433. Il liquidatore che gestisce il patrimonio in modo non funzionale alla liquidazione o paga violando la par condicio risponde personalmente e illimitatamente verso i creditori insoddisfatti dopo la cancellazione. Rilevanza: misura il rischio personale del liquidatore di una società incapiente.
  3. Cass. civ., Sez. V, ord. 21 aprile 2025, n. 10425. Il liquidatore non subentra nel debito della società estinta: la sua responsabilità è autonoma e richiede la prova di una condotta colposa nella liquidazione. Rilevanza: chiarisce che il liquidatore diligente non risponde per il solo fatto che la società non ha pagato tutti.
  4. Cass. civ., ord. 9 febbraio 2025, n. 3273. La responsabilità del liquidatore per i debiti tributari rimasti insoluti ha natura civilistica e non presuppone la notifica dell’accertamento alla società prima della cancellazione. Rilevanza: segnala la necessità di accantonare quanto dovuto ai creditori pubblici prima di qualsiasi distribuzione.
  5. Cass. civ., ord. 23 aprile 2025, n. 10734. In relazione alla pretesa verso il liquidatore di una S.r.l. estinta, la Corte ha accolto il ricorso del liquidatore, ribadendo che l’azione ex art. 2495 c.c. nei suoi confronti presuppone che il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa. Rilevanza: conferma che la responsabilità del liquidatore non è automatica.

Sulla fase successiva alla cancellazione e sulla posizione dei soci

  1. Cass. civ., Sez. Unite, 12 febbraio 2025, n. 3625. La riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione è condizione dell’azione verso i soci e misura massima della loro esposizione; l’interesse del creditore può però fondarsi anche su beni trasferiti ai soci fuori dal bilancio o sull’escussione di garanzie. Rilevanza: delimita cosa rischiano i soci dopo una liquidazione volontaria.
  2. Cass. civ., Sez. II, ord. 18 gennaio 2025, n. 1249. Se il bilancio finale non prevede distribuzioni ai soci, la loro responsabilità per i debiti sociali insoddisfatti non sussiste necessariamente. Rilevanza: rafforza la posizione dei soci quando la liquidazione si chiude senza riparto.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 1 febbraio 2025, n. 2411. Con l’estinzione, le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci, che possono essere convenuti nei limiti fissati dall’art. 2495 c.c. Rilevanza: ricostruisce il meccanismo successorio che segue la cancellazione.
  4. Trib. Vicenza, decreto 5 giugno 2024. Il termine annuale dell’art. 33 CCII impone che la liquidazione giudiziale sia aperta entro l’anno dalla cessazione; la sola presentazione dell’istanza non basta. Rilevanza: definisce la durata effettiva della “finestra” che resta aperta dopo la cancellazione.

Sulla liquidazione giudiziale e sulle responsabilità che porta con sé

  1. Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150. Accertata la violazione del dovere di gestione conservativa, il danno può essere commisurato ai debiti indebitamente assunti tra il momento in cui la procedura andava chiesta e la sua apertura, indipendentemente dal criterio dei netti patrimoniali. Rilevanza: quantifica il costo, per gli amministratori, del ritardo nella scelta.
  2. Cass. civ., 25 marzo 2024, n. 8069. Gli amministratori devono dimostrare che gli atti compiuti dopo la causa di scioglimento avevano finalità conservativa e non hanno generato nuovo rischio d’impresa. Rilevanza: chiarisce su chi grava l’onere della prova nelle azioni del curatore.
  3. Trib. Bologna, 26 marzo 2025, n. 757. Il criterio dei netti patrimoniali può essere usato in via equitativa quando una ricostruzione analitica del danno non è possibile, a condizione che sia coerente con il caso e che l’inadempimento allegato sia idoneo a causarlo. Rilevanza: mostra come i tribunali applicano l’art. 2486, comma 3, c.c.
  4. Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2025, n. 19591. Lo stato di insolvenza può essere accertato anche quando l’istanza proviene da un unico creditore, in particolare un lavoratore dipendente. Rilevanza: ricorda che anche un solo creditore insoddisfatto può innescare la procedura.
  5. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31638. Il pubblico ministero è legittimato a chiedere la liquidazione giudiziale sulla base di qualsiasi notizia di insolvenza acquisita nell’esercizio delle funzioni, anche senza procedimento penale pendente. Rilevanza: amplia il novero dei soggetti che possono attivare la procedura contro una società in liquidazione volontaria.

Sui profili penali che si aprono con la liquidazione giudiziale

  1. Cass. pen., Sez. V, 24 luglio 2025, n. 27259. La restituzione ai soci di somme versate quando la società era in grave squilibrio, tali da avere sostanza di conferimento, integra distrazione e non semplice preferenza. Rilevanza: segnala il rischio dei rimborsi ai soci nella fase di crisi o di liquidazione.
  2. Cass. pen., Sez. I, 25 giugno 2025, n. 23813. Il prelievo a titolo di restituzione di versamenti in conto capitale integra bancarotta per distrazione, mentre la restituzione di finanziamenti a titolo di mutuo rientra nella bancarotta preferenziale. Rilevanza: distingue le conseguenze a seconda della natura delle somme restituite.
  3. Cass. pen., Sez. V, 10 luglio 2025, n. 25506. Anche il creditore estraneo alla società può concorrere nella bancarotta preferenziale se contribuisce consapevolmente alla violazione della par condicio, ad esempio con una compensazione, conoscendo il dissesto. Rilevanza: la vicenda riguardava una società già in liquidazione, e dimostra come i pagamenti selettivi della fase liquidatoria vengano riletti dopo l’apertura della procedura.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un bivio con conseguenze patrimoniali e personali di questa portata, lo Studio interviene con strumenti concreti, costruiti sul caso specifico.

  1. Ricostruiamo la situazione patrimoniale a valori di realizzo, non contabili: stimiamo con i commercialisti dello staff quanto valgono davvero magazzino, crediti, beni strumentali e immobili, e in quali tempi possono essere monetizzati, applicando lo stesso criterio che userebbe il tribunale.
  2. Verifichiamo i requisiti dimensionali della società per stabilire se è assoggettabile a liquidazione giudiziale o se è impresa minore, con le conseguenze sulla scelta tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata.
  3. Esaminiamo i pagamenti e gli atti degli ultimi due anni: individuiamo quelli esposti a revocatoria, i rimborsi ai soci, le garanzie rilasciate, e misuriamo l’impatto che avrebbero in una liquidazione giudiziale.
  4. Calcoliamo l’esposizione degli amministratori secondo i criteri dell’art. 2486, comma 3, c.c., individuando la data della causa di scioglimento e il delta dei patrimoni netti, per sapere prima quali contestazioni potrebbero arrivare.
  5. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale in proprio, strade negoziate e liquidazione controllata sugli stessi dati.
  6. Predisponiamo la graduazione dei crediti e il piano dei pagamenti per il liquidatore, in modo che ogni uscita rispetti l’ordine legale e sia documentata.
  7. Redigiamo e depositiamo il ricorso per liquidazione giudiziale in proprio, con la documentazione richiesta dall’art. 39 CCII, oppure assistiamo la società che riceve un ricorso di un creditore nel procedimento unitario.
  8. Verifichiamo la praticabilità della composizione negoziata e dei percorsi concordatari, strutturando le trattative con i creditori quando esiste un valore d’impresa da preservare.
  9. Gestiamo la posizione dei soci garanti, valutando per le persone fisiche esposte come fideiussori gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
  10. Assistiamo liquidatori e amministratori nelle azioni di responsabilità promosse dal curatore o dai creditori, e nei reclami contro la sentenza di apertura.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tipo di decisione pesa in modo particolare la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. La scelta tra liquidazione volontaria e liquidazione giudiziale viene spesso messa in discussione mesi o anni dopo: nel reclamo contro la sentenza di apertura, nell’azione di responsabilità del curatore, nelle cause dei creditori contro soci e liquidatore. Chi ha impostato la strategia è nella posizione migliore per difenderla fino all’ultimo grado, senza cambiare mani e senza ricostruire da capo le ragioni di ogni passaggio. L’abilitazione di Esperto Negoziatore consente inoltre di valutare con cognizione di causa se esistono margini per una soluzione negoziata prima di arrivare al concorso.

Lo staff lavora in modo integrato: avvocati e commercialisti operano sullo stesso fascicolo, così che la stima dell’attivo, la ricostruzione contabile dei patrimoni netti e la strategia processuale procedano insieme, senza passaggi di consegne tra professionisti che non si parlano.


In chiusura

Tra liquidazione volontaria e liquidazione giudiziale non c’è una strada sicura e una pericolosa: ci sono due modi diversi di distribuire il rischio. La prima lascia ai soci il controllo delle vendite e dei tempi, ma affida al liquidatore la responsabilità di un concorso che, se l’attivo non basta, può essere riletto da un curatore entro l’anno dalla cancellazione. La seconda protegge il patrimonio dalle esecuzioni individuali e trasferisce le scelte a un organo terzo, ma apre un esame completo della gestione passata.

La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, patrimonio e diritti: per la società, per chi l’ha amministrata e per chi l’ha garantita.

È per questo che la materia rientra pienamente nelle competenze certificate dello Studio Monardo: la crisi d’impresa è il terreno dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; le imprese minori e i soci garanti rientrano nell’ambito del Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC; le contestazioni che seguono la scelta si difendono fino all’ultimo grado grazie alla qualifica di avvocato cassazionista.

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