Un’impresa che lavora con la pubblica amministrazione vive di due cose: i contratti già firmati e le gare che verranno. Quando i conti non tornano e si valuta il concordato preventivo, la prima domanda è sempre la stessa: il Comune, la ASL, l’ente gestore della strada possono chiudere il rapporto? E l’impresa potrà ancora presentare offerte?
La risposta breve è che il concordato, da solo, non fa cadere i contratti pubblici e non chiude automaticamente la porta alle gare. Ma la protezione non è gratuita: dipende da attestazioni, autorizzazioni e tempi precisi. Il rischio principale è perdere un appalto non per la crisi in sé, ma per un’autorizzazione arrivata dopo l’aggiudicazione o per un’attestazione mai depositata. Chi sbaglia la sequenza viene escluso, e spesso non c’è modo di rimediare.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto di contatto tra diritto della crisi e contenzioso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno i percorsi di risanamento che precedono o affiancano il concordato. È inoltre avvocato cassazionista, e le questioni sui crediti dell’appaltatore in concordato arrivano spesso fino alla Suprema Corte. Lo staff di avvocati e commercialisti consente di lavorare insieme sul piano, sui numeri e sugli atti.
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Il quadro normativo: due codici che si parlano
Sul piano normativo, la materia è regolata da due testi che vanno letti insieme. Il primo è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII), come modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il secondo è il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), con il correttivo D.Lgs. 209/2024.
La norma centrale è l’art. 95 CCII, rubricato “Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni”. Contiene cinque regole.
- I contratti in corso di esecuzione con la pubblica amministrazione non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. I patti contrari sono inefficaci. Resta fermo l’art. 97 CCII sui contratti pendenti.
- Il deposito della domanda non impedisce la continuazione dei contratti, se un professionista indipendente attesta la conformità al piano (ove già predisposto) e la ragionevole capacità di adempimento. Della continuazione può beneficiare anche la società cessionaria o conferitaria dell’azienda o di un ramo, purché in possesso dei requisiti di gara e di esecuzione. Con il correttivo del 2024, la regola vale anche per il concordato liquidatorio, quando l’attestatore dichiara che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione del patrimonio.
- Dopo il deposito della domanda, la partecipazione a nuove gare deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, sentito il commissario giudiziale se già nominato.
- L’autorizzazione consente la partecipazione previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesti conformità al piano e ragionevole capacità di adempiere quel contratto.
- L’impresa in concordato può concorrere anche in raggruppamento temporaneo, purché nessuna delle altre imprese del raggruppamento sia sottoposta a procedura concorsuale.
In sintesi: la domanda di concordato non è causa di risoluzione dei contratti pubblici, ma la loro prosecuzione e la partecipazione a nuove gare passano per un’attestazione professionale e, per le gare, per un’autorizzazione giudiziale.
Va precisato che sul versante degli appalti la disciplina è speculare. L’art. 94, comma 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023 colloca tra le cause di esclusione automatica la liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta, il concordato preventivo e la pendenza di un procedimento per accedervi. La stessa disposizione, però, fa salvo quanto previsto dall’art. 95 CCII. La causa di esclusione, quindi, non opera se entro l’aggiudicazione è intervenuta l’autorizzazione giudiziale. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza Sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418: non è lo stato di crisi a escludere, ma la mancanza dell’autorizzazione che certifichi l’idoneità dell’impresa a partecipare.
L’art. 124 D.Lgs. 36/2023 si occupa invece della fase esecutiva. Il comma 1 consente alla stazione appaltante, in caso di concordato, liquidazione o risoluzione, di interpellare in ordine di graduatoria gli altri partecipanti alla gara originaria per affidare il completamento. Il comma 5 richiama però i commi 1 e 2 dell’art. 95 CCII per i contratti in corso delle imprese che hanno depositato domanda di concordato, anche con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII. Se la domanda viene depositata dopo l’aggiudicazione, la stipula del contratto deve essere autorizzata entro il termine previsto per la stipulazione.
La ratio
La disciplina prevede un bilanciamento. Da un lato c’è l’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’opera o del servizio, con un contraente affidabile. Dall’altro c’è l’interesse dei creditori e dei lavoratori alla sopravvivenza dell’impresa: per un’impresa che lavora quasi solo con enti pubblici, perdere gli appalti significa perdere l’unico flusso di cassa che alimenta il piano. Il legislatore ha scelto di non presumere l’inaffidabilità dell’impresa in concordato, ma di affidare la verifica a un professionista indipendente e al giudice della crisi.
La distinzione da istituti affini
Il concordato va tenuto distinto dalla liquidazione giudiziale (l’ex fallimento). Nella liquidazione giudiziale la gestione passa al curatore e l’impresa, di norma, esce dal mercato. Per gli appalti, l’art. 124, comma 4, D.Lgs. 36/2023 consente al curatore autorizzato all’esercizio provvisorio di stipulare il contratto, se l’aggiudicazione è anteriore all’apertura della procedura, e di eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati. Nel concordato, invece, l’imprenditore conserva la gestione, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
Un esempio concreto. Un’impresa titolare di un contratto di manutenzione del verde con un Comune deposita domanda di concordato in continuità: il contratto prosegue, se c’è l’attestazione, e l’imprenditore continua a dirigere i cantieri. Se la stessa impresa venisse invece sottoposta a liquidazione giudiziale, la decisione sulla prosecuzione passerebbe al curatore e al giudice delegato, e la stazione appaltante potrebbe attivare lo scorrimento della graduatoria.
Diverso ancora è il percorso della composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021, oggi trasfuso negli artt. 12 e seguenti CCII). La composizione negoziata non è un procedimento concorsuale e non compare nell’elenco delle cause di esclusione dell’art. 94, comma 5, lett. d). È uno strumento che spesso precede il concordato e che, se ben gestito, consente di arrivare all’eventuale domanda con un piano già impostato e con i contratti pubblici già mappati.
Come si è arrivati alla disciplina attuale
Sul piano storico, il sistema è partito da una regola di esclusione netta: l’impresa in procedura concorsuale non poteva contrattare con la pubblica amministrazione. La prima apertura è arrivata nel 2012 con l’art. 186-bis della legge fallimentare, che ha introdotto il concordato con continuità aziendale e ha consentito, a determinate condizioni, la prosecuzione dei contratti pubblici e la partecipazione alle gare. Il codice dei contratti del 2016 (art. 80, comma 5, lett. b, e art. 110 D.Lgs. 50/2016) ha poi regolato il raccordo, prevedendo tra l’altro che, tra il deposito della domanda e il decreto di apertura, la partecipazione alle gare richiedesse sempre l’avvalimento dei requisiti di un altro operatore.
Il Codice della crisi, con l’art. 372, ha riscritto quelle disposizioni e trasferito la disciplina nell’art. 95 CCII. Il nuovo codice dei contratti del 2023 ha completato il percorso, collocando la regola sulla partecipazione tra i requisiti generali (art. 94) e quella sulla fase esecutiva nell’art. 124. Il testo vigente dell’art. 95 CCII non ripropone l’avvalimento obbligatorio: il presidio è affidato all’attestazione del professionista indipendente e all’autorizzazione del giudice. Chi consulta guide o modelli redatti prima del 2023 deve quindi verificare che non riflettano regole ormai superate.
Requisiti e termini da rispettare
In termini operativi, la tutela offerta dall’art. 95 CCII opera solo se ricorrono condizioni precise. Vanno esaminate una per una.
Primo requisito: il deposito di una domanda di concordato. La protezione scatta con il deposito della domanda di accesso, anche nella forma “con riserva” prevista dall’art. 44 CCII. È il momento a partire dal quale il contratto non può essere risolto per effetto della domanda.
Secondo requisito: l’attestazione del professionista indipendente. Per la continuazione dei contratti in corso serve la relazione del professionista indipendente che attesti la conformità al piano, ove già predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Nel concordato con riserva, quando il piano non c’è ancora, l’attestazione si concentra sulla capacità concreta di eseguire le prestazioni.
Terzo requisito: l’autorizzazione per le nuove gare. Dopo il deposito della domanda, ogni partecipazione a una procedura di affidamento deve essere autorizzata: dal tribunale fino al decreto di apertura, dal giudice delegato dopo, con il parere del commissario giudiziale se nominato. L’autorizzazione va chiesta per la singola gara, ed è subordinata al deposito della relazione dell’attestatore riferita a quel contratto.
Quarto requisito: la tempestività. L’autorizzazione non è una condizione per presentare la domanda di partecipazione. Deve però intervenire entro il momento dell’aggiudicazione. È il principio fissato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze 27 maggio 2021, n. 9 e n. 10, e oggi recepito nell’art. 94, comma 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023.
Quinto requisito: in raggruppamento, nessun’altra impresa in procedura. Dal 1° gennaio 2024, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023 all’art. 95, comma 5, CCII, l’impresa in concordato può partecipare a un raggruppamento anche come mandataria. Prima di quella data la legge glielo vietava. Resta il limite per cui nessuna delle altre imprese raggruppate deve essere sottoposta a procedura concorsuale.
Va precisato che sul piano processuale, quando la controversia riguarda l’esclusione dalla gara o l’aggiudicazione, si applica il rito speciale degli appalti davanti al giudice amministrativo (artt. 119 e 120 c.p.a.): il ricorso va notificato entro 30 giorni. Su questo termine incide la sospensione feriale dei termini processuali, che va dal 1° al 31 agosto.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito del piano e della proposta nel concordato con riserva: da 30 a 60 giorni, prorogabile fino a ulteriori 60 (art. 44 CCII) | Dal decreto del tribunale che concede il termine | Fissato dal giudice; proroga solo per giustificati motivi | Improcedibilità della domanda e venir meno degli effetti protettivi |
| Autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara: entro l’aggiudicazione (art. 95 CCII; art. 94, c. 5, lett. d, D.Lgs. 36/2023; Ad. Plen. 9/2021) | Dal deposito della domanda di concordato | Condizione sostanziale di partecipazione | Esclusione dalla gara o annullamento dell’aggiudicazione |
| Autorizzazione alla stipula se la domanda di concordato segue l’aggiudicazione (art. 124, c. 5, D.Lgs. 36/2023) | Dall’aggiudicazione | Entro il termine per la stipula dell’art. 18, c. 2, D.Lgs. 36/2023 | La stipula non può avvenire; la stazione appaltante può procedere ad altro affidamento |
| Attestazione per la continuazione dei contratti in corso (art. 95, c. 2, CCII) | Dal deposito della domanda | Non fissato dalla norma, ma va prodotta senza ritardo | Senza attestazione, la tutela della continuazione non opera |
| Ricorso al TAR contro esclusione o aggiudicazione: 30 giorni (art. 120 c.p.a.) | Dalla comunicazione o conoscenza dell’atto | Perentorio; sospensione feriale 1-31 agosto | Inammissibilità del ricorso per tardività |
Il termine più critico è il primo della colonna sostanziale: l’autorizzazione deve arrivare prima dell’aggiudicazione, e non dopo. Ogni giorno perso nel chiederla riduce il margine di sicurezza.
La procedura passo per passo
La disciplina prevede una sequenza che conviene seguire nell’ordine. Ogni passaggio ha un soggetto, un organo e un atto.
1. Mappatura dei contratti pubblici e delle gare in corso. Prima ancora di depositare la domanda, l’impresa deve sapere quali contratti ha con la pubblica amministrazione, quanto residua su ciascuno, quali SAL sono stati emessi e quali sono in maturazione, quali gare sono aperte e in che fase si trovano. Senza questa mappa non si può scrivere un piano credibile, né chiedere un’autorizzazione mirata.
2. Scelta dello strumento. Va valutato se percorrere prima la composizione negoziata, se depositare domanda di concordato con riserva ex art. 44 CCII o domanda completa di piano e proposta. La domanda con riserva protegge subito, ma lascia la stazione appaltante e il giudice senza un piano su cui valutare la capacità di adempiere.
3. Deposito della domanda presso il tribunale competente. Il tribunale competente è quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII); per le imprese in amministrazione straordinaria e per i gruppi di imprese di rilevante dimensione la competenza spetta al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese. La domanda è presentata dal debitore con ricorso.
4. Attestazione per i contratti in corso. Il professionista indipendente redige la relazione sulla conformità al piano, ove predisposto, e sulla ragionevole capacità di adempimento di ciascun contratto pubblico che l’impresa intende continuare. L’attestazione va comunicata alle stazioni appaltanti, che altrimenti potrebbero ritenere il contratto a rischio e attivare i rimedi dell’art. 124 D.Lgs. 36/2023.
5. Comunicazione alle stazioni appaltanti. Ogni stazione appaltante deve essere informata del deposito della domanda e della prosecuzione del contratto. Va ricordato che i patti contrattuali che prevedono la risoluzione per il solo deposito della domanda sono inefficaci per legge (art. 95, comma 1, CCII).
6. Istanza di autorizzazione per ciascuna gara. Per ogni nuova procedura di affidamento, l’impresa deposita un’istanza al tribunale o, dopo l’apertura, al giudice delegato. All’istanza va allegata la relazione dell’attestatore riferita al contratto oggetto di gara. Se il commissario giudiziale è già nominato, il giudice ne acquisisce il parere.
7. Dichiarazioni in gara. Nelle dichiarazioni sui requisiti generali l’impresa deve indicare la pendenza della procedura e gli estremi dell’autorizzazione o dell’istanza presentata. Tacere la domanda di concordato in gara è l’errore più pericoloso: espone a una contestazione autonoma, ulteriore rispetto al tema dell’autorizzazione.
8. Deposito dell’autorizzazione prima dell’aggiudicazione. L’autorizzazione va prodotta alla stazione appaltante appena ottenuta e comunque prima dell’aggiudicazione. È questo il momento che la giurisprudenza amministrativa assume come limite ultimo.
9. Gestione della fase esecutiva. Durante l’esecuzione, i crediti verso la stazione appaltante sorgono con l’emissione dei SAL (Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2024, n. 3831). Questo dato incide sulla collocazione dei crediti e debiti nel piano e sulla posizione dei subappaltatori.
10. Dopo l’omologazione. Con l’omologazione la procedura si chiude e si apre la fase esecutiva del concordato, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale. Per la giurisprudenza amministrativa, dopo l’omologa non serve più un’autorizzazione specifica per partecipare alle gare (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 24 giugno 2022, n. 4325; Cons. Stato, Sez. III, n. 9147/2022), salvo che il concordato venga risolto o annullato.
Il ruolo dei soggetti coinvolti
La disciplina prevede quattro protagonisti, con funzioni distinte.
- Il debitore conserva la gestione dell’impresa. Decide su quali gare puntare, chiede le autorizzazioni e risponde della correttezza delle dichiarazioni in gara.
- Il professionista indipendente redige le attestazioni. Deve possedere i requisiti di indipendenza e professionalità previsti dal Codice della crisi e non può essere legato al debitore da rapporti che ne compromettano l’imparzialità. La sua relazione non è un atto di parte: è la base su cui il giudice e la stazione appaltante valutano l’affidabilità dell’impresa.
- Il commissario giudiziale, una volta nominato, esprime un parere sulle istanze di autorizzazione. Il parere non è vincolante per il giudice, ma è un elemento di valutazione rilevante: un parere negativo ben motivato rende molto più difficile ottenere l’autorizzazione.
- Il tribunale o il giudice delegato autorizza la partecipazione alla singola gara. Fino al decreto di apertura decide il tribunale; dopo, il giudice delegato.
La stazione appaltante non ha il potere di sostituirsi al giudice della crisi nella valutazione dell’affidabilità: il suo compito è verificare che l’autorizzazione esista e sia tempestiva. Questo è il senso della lettura offerta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3418 del 2025. Resta ferma, naturalmente, la verifica degli altri requisiti generali e speciali richiesti dal bando.
Dove si sbaglia più spesso
I punti critici ricorrono con regolarità. Il primo è chiedere l’autorizzazione troppo tardi, quando la commissione ha già concluso i lavori e l’aggiudicazione è imminente. Il secondo è chiedere un’autorizzazione generica “a partecipare alle gare”, senza attestazione riferita al singolo contratto. Il terzo è dimenticare le gare per le quali l’offerta è stata presentata prima della domanda di concordato: anche per queste l’autorizzazione serve, come ha chiarito il Consiglio di Stato (Sez. V, 6 ottobre 2023, n. 8715), perché la regola vale sia quando l’impresa è già in concordato al momento della gara, sia quando la domanda di concordato segue l’offerta.
Un’avvertenza decisiva: l’autorizzazione del giudice della crisi è sempre per la singola gara. Ottenerla per un appalto non copre gli altri.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati, utili a vedere come si applicano le regole. Non descrivono casi reali.
Esempio 1 — Contratto in corso e collocazione dei crediti
Ipotesi: un’impresa ha un contratto di manutenzione stradale con una Provincia, con importo residuo da eseguire pari a 412.380 €. Il 9 febbraio 2026 deposita domanda di concordato con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII. Il tribunale concede 60 giorni per il deposito del piano, con scadenza il 10 aprile 2026.
- Il SAL n. 6, per 41.215 €, è stato emesso dalla Provincia il 22 gennaio 2026. Il credito è sorto prima della domanda.
- I lavori del SAL n. 7, per 58.740 €, sono stati eseguiti tra dicembre e gennaio, ma il SAL viene emesso il 3 marzo 2026.
- Un subappaltatore ha eseguito lavorazioni per 17.930 € nel mese di gennaio 2026, non ancora pagate.
Sviluppo:
- Il contratto non si risolve per effetto della domanda (art. 95, comma 1, CCII). Un’eventuale clausola di risoluzione automatica per domanda di concordato è inefficace.
- Per continuare il contratto serve l’attestazione del professionista indipendente. Supponiamo che venga depositata e comunicata alla Provincia il 19 febbraio 2026: da quel momento la continuazione è coperta.
- Il credito dell’impresa per il SAL n. 6 (41.215 €) è anteriore alla domanda. Il credito per il SAL n. 7 (58.740 €) sorge invece il 3 marzo 2026, cioè dopo la domanda, perché nei lavori pubblici il credito per gli acconti nasce con l’emissione del SAL e non con l’esecuzione materiale (Cass. 3831/2024).
- Il credito del subappaltatore (17.930 €), riferito a prestazioni anteriori alla domanda, è in linea di principio concorsuale: andrà soddisfatto secondo il piano, salvo che ricorrano i presupposti specifici che la giurisprudenza richiede per un trattamento diverso.
Esito: l’impresa conserva il contratto e incassa il SAL n. 7 come credito sorto in costanza di procedura. Il piano dovrà indicare con precisione il trattamento del subappaltatore, perché un errore di collocazione può compromettere l’attendibilità della proposta.
Esempio 2 — Gara aperta e domanda di concordato depositata dopo l’offerta
Ipotesi: gara per un servizio di pulizia ospedaliera con base d’asta 1.276.500 €. Termine per le offerte: 14 maggio 2026. L’impresa presenta l’offerta il 12 maggio 2026. Il 27 maggio 2026 deposita domanda di concordato con riserva.
Sequenza corretta:
- 27 maggio: deposito della domanda. Da questo momento la partecipazione alla gara richiede l’autorizzazione del tribunale.
- 29 maggio: comunicazione alla stazione appaltante della pendenza della procedura.
- 3 giugno: deposito dell’istanza di autorizzazione, con allegata la relazione del professionista indipendente sulla capacità di eseguire quel servizio.
- 24 giugno: il tribunale autorizza.
- 25 giugno: l’autorizzazione è depositata presso la stazione appaltante.
- 9 luglio: aggiudicazione. L’autorizzazione è anteriore: la causa di esclusione dell’art. 94, comma 5, lett. d), non opera.
Variante: l’istanza viene depositata solo il 1° luglio e il tribunale autorizza il 15 luglio, mentre l’aggiudicazione è intervenuta il 9 luglio. In questo caso l’autorizzazione è tardiva. L’aggiudicazione è esposta a impugnazione del secondo classificato, che ha 30 giorni dalla comunicazione per ricorrere al TAR. Se l’aggiudicazione fosse comunicata il 10 luglio, il termine di 30 giorni subirebbe la sospensione dal 1° al 31 agosto: dei 30 giorni ne decorrerebbero 21 a luglio (dall’11 al 31), e i restanti 9 riprenderebbero a decorrere dal 1° settembre, con scadenza il 9 settembre 2026.
Seconda variante: la domanda di concordato viene depositata il 14 luglio, dopo l’aggiudicazione del 9 luglio. Si applica l’art. 124, comma 5, D.Lgs. 36/2023: la stipula del contratto deve essere autorizzata dal giudice della crisi entro il termine previsto per la stipulazione.
Casi particolari
La regola generale conosce diverse eccezioni e varianti. Le più ricorrenti sono otto.
Il raggruppamento temporaneo con un’impresa in concordato. Se a depositare la domanda è la mandante di un raggruppamento in corso di gara, l’Adunanza Plenaria (sentenza 27 maggio 2021, n. 10) ha ammesso la sostituzione della mandante anche nella fase di gara, assegnando al raggruppamento un congruo termine per riorganizzarsi. In fase esecutiva, invece, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibili solo modifiche interne al raggruppamento, senza l’ingresso di soggetti esterni (TAR Sicilia, Palermo, 2022, richiamando la Plenaria). Oggi l’impresa in concordato può essere anche mandataria, ma l’esclusione scatta se un’altra impresa del raggruppamento è a sua volta in procedura concorsuale.
Il concordato liquidatorio. In passato la continuazione dei contratti pubblici era legata alla continuità aziendale. Il correttivo del 2024 ha esteso la regola dell’art. 95, comma 2, CCII anche al concordato liquidatorio, a condizione che il professionista attesti che la continuazione del contratto serve alla migliore liquidazione del patrimonio. È il caso tipico di un’impresa che vende l’azienda e ha bisogno di portare a termine le commesse per massimizzarne il valore.
La cessione o il conferimento dell’azienda. Se il piano prevede la cessione dell’azienda o di un ramo, i contratti pubblici possono passare al cessionario, purché questo possieda i requisiti di partecipazione e di esecuzione. All’atto della cessione il giudice delegato dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. È uno snodo decisivo nei piani che prevedono l’ingresso di un investitore.
La revoca o il diniego di omologazione. L’autorizzazione e l’omologazione non sono definitive in senso assoluto. Se il concordato viene revocato o l’omologazione negata, l’impresa perde la copertura che le consentiva di partecipare alle gare. Le stazioni appaltanti possono a quel punto attivare i rimedi dell’art. 124 D.Lgs. 36/2023, compreso lo scorrimento della graduatoria.
La composizione negoziata. L’impresa che ha avviato la composizione negoziata non è in concordato preventivo e non ha pendente un procedimento per accedervi. La composizione negoziata, quindi, non integra in quanto tale la causa di esclusione dell’art. 94, comma 5, lett. d). Resta però necessario verificare la regolarità dei requisiti generali, compresi quelli contributivi e fiscali, che sono valutati in modo autonomo.
L’impresa in concordato che lavora come subappaltatrice. L’art. 95 CCII disciplina i contratti stipulati con pubbliche amministrazioni. Il subappalto, invece, è un contratto tra l’appaltatore principale e il subappaltatore: la controparte non è l’ente pubblico. Per il subappaltatore in concordato, quindi, la sorte del contratto va valutata in primo luogo alla luce della disciplina generale dei contratti pendenti (art. 97 CCII) e delle regole del codice dei contratti sul subappalto. È un profilo che va esaminato contratto per contratto, perché le conseguenze pratiche possono essere molto diverse da quelle di un rapporto diretto con la stazione appaltante.
Gli accordi quadro e i contratti applicativi. Molte commesse pubbliche si articolano in un accordo quadro e in una serie di contratti attuativi stipulati nel tempo. In termini operativi, conviene trattare l’accordo quadro come contratto in corso ai fini dell’attestazione, indicando nella relazione la capacità di eseguire anche gli ordinativi futuri prevedibili. Il legislatore ha espressamente menzionato gli accordi quadro nella disciplina del curatore (art. 124, comma 4, D.Lgs. 36/2023): segno che anche questi strumenti rientrano tra i rapporti da preservare nella crisi dell’appaltatore.
Le garanzie e le polizze. La domanda di concordato non fa venir meno, di per sé, le garanzie definitive già prestate a favore della stazione appaltante. Possono però emergere problemi con i garanti, banche o assicurazioni, che valutano il rischio dell’impresa e possono essere restii a rilasciare nuove polizze per le gare successive. Va precisato che questo aspetto non è regolato dall’art. 95 CCII: è un tema di relazione con il sistema finanziario, che va affrontato nel piano e, spesso, con l’intervento dello staff che segue i rapporti bancari.
Su questo terreno pesa la doppia competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista: la scelta tra composizione negoziata e concordato va fatta pensando prima di tutto alla sorte degli appalti.
Domande frequenti
Se la mia impresa chiede il concordato, il Comune può risolvere il contratto d’appalto? Non per il solo deposito della domanda. L’art. 95, comma 1, CCII stabilisce che i contratti in corso con le pubbliche amministrazioni non si risolvono per effetto della domanda di concordato, e che i patti contrari sono inefficaci. Per continuare il contratto serve però l’attestazione di un professionista indipendente sulla conformità al piano e sulla capacità di adempiere. Restano possibili, invece, la risoluzione per grave inadempimento e gli altri rimedi ordinari, se ne ricorrono i presupposti.
Posso partecipare a una nuova gara dopo aver depositato la domanda di concordato in bianco? Sì, ma serve l’autorizzazione del tribunale, accompagnata dalla relazione dell’attestatore sul contratto oggetto di gara. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9 del 2021, ha chiarito che la domanda in bianco non è causa automatica di esclusione e che l’autorizzazione può intervenire anche dopo la presentazione dell’offerta, purché prima dell’aggiudicazione. Non è necessario che entro l’aggiudicazione l’impresa sia già stata ammessa al concordato.
Ho già presentato l’offerta, poi ho chiesto il concordato: devo comunque chiedere l’autorizzazione? Sì. Il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 8715 del 2023) ha precisato che la regola vale sia quando l’impresa è già in concordato al momento della gara, sia quando la domanda di concordato viene depositata dopo l’offerta. Bisogna quindi depositare subito l’istanza, comunicare la pendenza della procedura alla stazione appaltante e produrre l’autorizzazione prima dell’aggiudicazione.
Dopo l’omologazione del concordato serve ancora l’autorizzazione per le gare? In linea generale no. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che, dopo l’omologa, l’impresa non ha bisogno di ulteriori autorizzazioni del tribunale o del giudice delegato per partecipare alle gare, perché la procedura si chiude e il controllo è affidato alla sorveglianza del commissario giudiziale. La situazione cambia se il concordato viene risolto o annullato.
L’impresa in concordato può fare da capogruppo in un raggruppamento? Dal 1° gennaio 2024 sì. Prima di quella data l’art. 95 CCII consentiva la partecipazione in raggruppamento solo se l’impresa in concordato non era mandataria. La modifica introdotta dal D.Lgs. 36/2023 ha eliminato questo limite. Resta fermo che nessun’altra impresa del raggruppamento deve essere sottoposta a procedura concorsuale.
Che cosa deve contenere la relazione del professionista per una gara? Per legge la relazione deve attestare due cose: la conformità della partecipazione al piano, quando il piano è già stato predisposto, e la ragionevole capacità dell’impresa di adempiere quel contratto. In pratica, l’attestatore esamina le risorse disponibili (personale, mezzi, cassa, eventuali subappalti), le confronta con le prestazioni richieste dal capitolato e con gli impegni già in corso, e verifica che il nuovo contratto non peggiori la posizione dei creditori. Una relazione generica, non riferita alla singola gara, espone l’istanza al rigetto.
Il commissario giudiziale può bloccare la mia partecipazione alla gara? Non direttamente. Il commissario esprime un parere sull’istanza di autorizzazione, ma la decisione spetta al tribunale o al giudice delegato. Il parere ha però un peso concreto: se il commissario rileva che il nuovo contratto assorbe risorse necessarie per gli impegni già assunti o per il pagamento dei creditori, il giudice ne terrà conto. Per questo l’istanza va costruita in modo da rispondere in anticipo alle obiezioni prevedibili.
Caso limite: l’autorizzazione arriva un giorno dopo l’aggiudicazione. È tutto perduto? È una situazione molto rischiosa. Il limite dell’aggiudicazione è fissato dalla Plenaria e dalla norma, e un concorrente che impugni tempestivamente ha buoni argomenti. Occorre però esaminare gli atti: la data effettiva dell’aggiudicazione, la sua efficacia, le comunicazioni intercorse e l’eventuale attivazione del soccorso istruttorio. La valutazione va fatta subito, perché il termine per ricorrere o resistere in giudizio è di 30 giorni.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono costituiscono la base su cui oggi si decidono le controversie tra imprese in concordato e stazioni appaltanti. Per ciascuna si indicano estremi, principio riformulato e rilevanza.
1. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 maggio 2021, n. 9. La domanda di concordato in bianco non determina l’esclusione automatica dalle gare; l’autorizzazione del giudice alla partecipazione deve intervenire entro l’aggiudicazione, senza bisogno che entro quella data l’impresa sia già stata ammessa al concordato. È la pronuncia cardine della materia, recepita nel nuovo codice.
2. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 maggio 2021, n. 10. Pronuncia gemella della precedente. Afferma inoltre che, nella fase di gara, la mandante di un raggruppamento che abbia depositato domanda di concordato con riserva può essere sostituita, con assegnazione di un termine per la riorganizzazione. Rileva per tutte le imprese che partecipano in forma associata.
3. Cons. Stato, Sez. V, 6 ottobre 2023, n. 8715. Ribadisce i principi della Plenaria e chiarisce che la necessità dell’autorizzazione vale sia per l’impresa già in concordato quando la gara viene indetta, sia per quella che deposita la domanda dopo aver presentato l’offerta. Rileva perché copre l’ipotesi, frequentissima, della crisi che esplode a gara in corso.
4. Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418. Interpretando l’art. 94, comma 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023, afferma che a escludere non è lo stato di crisi in sé, ma la mancanza dell’autorizzazione giudiziale, che esprime un giudizio prognostico sull’affidabilità dell’impresa. È la lettura più aggiornata della norma vigente.
5. Cons. Stato, Sez. III, n. 9147/2022. Esclude che l’impresa in concordato in continuità già omologato debba ottenere una specifica autorizzazione per partecipare alla gara, e ritiene illegittima l’esclusione fondata sulla sola mancata produzione di un documento sanabile con il soccorso istruttorio. Rileva per le imprese che partecipano dopo l’omologa.
6. TAR Campania, Napoli, Sez. V, 24 giugno 2022, n. 4325. Dopo l’omologazione l’impresa non necessita di autorizzazioni ulteriori per le gare, perché il ruolo del tribunale si riduce al controllo tramite il commissario giudiziale. Conferma, a livello di merito, la linea della pronuncia precedente.
7. Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013. Già nel vigore del vecchio codice dei contratti aveva escluso che potesse essere estromessa dalla gara l’impresa che aveva depositato domanda di concordato in continuità dopo aver formulato l’offerta, respingendo l’idea di un effetto retroattivo della domanda. Rileva come origine dell’orientamento favorevole alla partecipazione.
8. TAR Sicilia, Palermo, 2022 (sentenza richiamata in tema di art. 48 D.Lgs. 50/2016). In fase esecutiva la sostituzione del componente di un raggruppamento colpito da procedura concorsuale è ammessa solo come riorganizzazione interna, senza ingresso di soggetti esterni. Rileva per la gestione dei raggruppamenti già aggiudicatari.
9. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2024, n. 3831. Nei lavori pubblici il credito dell’appaltatore per gli acconti nasce con l’emissione dello stato di avanzamento lavori e non con l’esecuzione materiale; le riserve non spostano questo momento. Rileva per stabilire se un credito è anteriore o successivo alla domanda di concordato, o a una cessione o un affitto d’azienda.
10. Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2025, n. 10652. Per riconoscere la prededuzione dei crediti nati durante il concordato occorre verificare se l’atto da cui derivano fosse di ordinaria o straordinaria amministrazione e, in questo secondo caso, se fosse stato autorizzato. Rileva per subappaltatori e fornitori che lavorano sulle commesse pubbliche durante la procedura.
11. Cass., Sez. Un., n. 5685 del 2015. Ha superato l’orientamento che riconosceva in via generale la prededuzione ai crediti dei subappaltatori nella procedura dell’appaltatore. Rileva perché impone di valutare caso per caso il trattamento di chi ha lavorato in subappalto prima della domanda.
12. Cass. civ., ord. 1° luglio 2024, n. 17962. Esclude la prededuzione del credito del professionista che ha assistito il debitore in vista di un concordato poi rinunciato, quando manca l’ammissione alla procedura. Rileva per chi imposta la domanda: il percorso va costruito in modo da arrivare all’apertura, non solo da “prenotare” la protezione.
13. Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2026, n. 10271. Ammette l’omologazione quando la proposta risponde all’interesse generale dei creditori e dei lavoratori. Rileva per le imprese di appalti, nelle quali la continuità delle commesse pubbliche coincide spesso con la tutela dell’occupazione.
Letto nel suo insieme, il quadro è coerente. La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente abbandonato la presunzione di inaffidabilità dell’impresa in crisi, sostituendola con una verifica concreta affidata al giudice della crisi e all’attestatore. La giurisprudenza civile, dal canto suo, presidia l’altra metà del problema: chi viene pagato, quando e con quale priorità. Chi gestisce un concordato con appalti pubblici deve tenere insieme entrambe le prospettive.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo affronta il rapporto tra concordato e appalti pubblici con un metodo che tiene insieme il versante della crisi e quello delle gare. Ecco, in concreto, cosa facciamo.
- Mappiamo i contratti pubblici e le gare in corso: ricostruiamo per ogni commessa importo residuo, SAL emessi e in maturazione, garanzie, subappalti e clausole contrattuali, e individuiamo le gare in cui l’impresa ha presentato offerta.
- Valutiamo lo strumento più adatto: confrontiamo composizione negoziata, concordato con riserva e concordato con piano completo, misurando l’effetto di ciascuna scelta sugli appalti.
- Predisponiamo la domanda di concordato e coordiniamo con i commercialisti dello staff la costruzione del piano, con particolare attenzione ai flussi derivanti dalle commesse pubbliche.
- Coordiniamo il lavoro con il professionista indipendente incaricato delle attestazioni, fornendogli i dati contratto per contratto, perché le relazioni siano specifiche e non generiche.
- Redigiamo le istanze di autorizzazione al tribunale o al giudice delegato per ogni singola gara, con un calendario che lasci margine rispetto alla data prevista di aggiudicazione.
- Curiamo le comunicazioni alle stazioni appaltanti sulla pendenza della procedura e sulla prosecuzione dei contratti, contestando le clausole di risoluzione automatica inefficaci per legge.
- Verifichiamo le dichiarazioni di gara sui requisiti generali, perché la pendenza della procedura sia dichiarata in modo corretto e completo.
- Gestiamo i raggruppamenti temporanei: analizziamo la posizione di ciascuna impresa raggruppata e, se serve, impostiamo la riorganizzazione interna nei limiti fissati dalla giurisprudenza.
- Analizziamo la collocazione dei crediti di subappaltatori e fornitori, distinguendo tra crediti anteriori e crediti sorti durante la procedura, per evitare contestazioni sul piano.
- Impugniamo o difendiamo i provvedimenti di esclusione, aggiudicazione e risoluzione davanti al giudice competente, e seguiamo le controversie sui crediti fino al grado di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesano in modo particolare due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa permette di leggere la situazione dell’impresa appaltatrice con gli strumenti propri del risanamento e di valutare se la composizione negoziata possa evitare, o preparare meglio, il concordato. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce che le questioni sui crediti dell’appaltatore, sulla prededuzione e sui rapporti con i subappaltatori, che spesso arrivano in Cassazione, siano seguite dallo stesso difensore in ogni grado.
La continuità della strategia è un valore concreto: lo stesso professionista che imposta la domanda e le istanze di autorizzazione è in grado di difendere la medesima linea dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, senza passaggi di consegne che fanno perdere informazioni.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti costruiscono numeri e flussi del piano, gli avvocati traducono quei numeri in atti, istanze e difese. Per un’impresa che vive di appalti pubblici, questo coordinamento è spesso la differenza tra un piano credibile e uno respinto.
In sintesi
Il concordato preventivo non fa cadere i contratti pubblici e non chiude automaticamente l’accesso alle gare. I contratti in corso proseguono se un professionista indipendente attesta la capacità di adempiere. Le nuove gare sono accessibili con l’autorizzazione del giudice della crisi, che deve arrivare prima dell’aggiudicazione. Dopo l’omologazione l’autorizzazione non serve più, salvo vicende patologiche del concordato.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché unisce le due competenze che il tema richiede. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo opera sugli strumenti di risanamento che precedono e accompagnano il concordato. Come avvocato cassazionista, segue le controversie sui crediti dell’appaltatore fino al giudizio di legittimità, mentre lo staff di commercialisti costruisce il piano su cui si regge tutto il resto.
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