Transazione Fiscale Per Una Società In Chiusura Con Debiti Tributari?

Quando una società si avvia alla chiusura con un debito verso l’Erario ancora aperto, le decisioni vengono prese quasi sempre di fretta e quasi sempre sulla base di ciò che “si dice”: lo ha detto un conoscente che ha chiuso la sua S.r.l. qualche anno fa, lo ha letto l’amministratore su un forum, lo ha sentito il liquidatore da un collega. È comprensibile: la materia è cambiata tre volte in pochi anni, tra il testo originario del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII), la disciplina transitoria del 2023 e il correttivo del settembre 2024 (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136). E la Cassazione, nel solo 2026, è intervenuta più volte su transazione fiscale e cram down. In un contesto così, il passaparola trattiene di una regola la parte più rassicurante e perde per strada le condizioni.

Il problema è che, in questo campo, agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto. Chi cancella la società pensando di “chiudere” anche i debiti, chi paga prima i fornitori e poi pensa al Fisco, chi confida in un’approvazione automatica del tribunale rischia di trasformare un debito della società in un debito personale, o di bruciare l’unica finestra utile per proporre all’Erario un pagamento parziale.

In questa guida verifichiamo, una per una, sette convinzioni che circolano con insistenza:

  1. “Se metto in liquidazione e cancello la società, i debiti col Fisco spariscono con lei.”
  2. “La transazione fiscale serve solo a chi vuole continuare l’attività.”
  3. “Se l’Agenzia delle Entrate dice no, il tribunale approva lo stesso.”
  4. “Prima pago fornitori e banche, al Fisco ci penso dopo con la transazione.”
  5. “IVA e ritenute non si possono ridurre.”
  6. “Se l’Agenzia non risponde entro novanta giorni, la proposta è accettata.”
  7. “Con l’omologa sono liberi anche liquidatore, amministratori e soci.”

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la transazione fiscale di una società in chiusura si colloca nel punto in cui si incontrano le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce dall’interno la trattativa tra impresa in difficoltà e creditori, Erario compreso; come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario può affiancare al profilo concorsuale quello fiscale (debiti erariali, responsabilità di liquidatori e soci); come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC conosce il concordato minore, che è la strada delle società sotto soglia; come avvocato cassazionista può seguire la vicenda fino alla Suprema Corte, dove oggi si decidono le questioni più delicate.

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Mito n. 1 — “Se metto in liquidazione e cancello la società, i debiti col Fisco spariscono con lei”

Il mito

“Una volta cancellata la S.r.l. dal registro delle imprese, la società non esiste più: e se non esiste più il debitore, non esiste più nemmeno il debito.”

Perché ci credono in tanti

Il mito ha un fondo di verità solido, ed è bene riconoscerlo. L’art. 2495 del codice civile stabilisce che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori chiedono la cancellazione e che la cancellazione produce l’estinzione della società: non è una sospensione, non è uno stato di quiescenza, è la fine dell’ente. Le Sezioni Unite della Cassazione lo hanno ribadito più volte, fin dalle pronunce del 2013, e la regola è entrata nel linguaggio comune: “la società è morta”. Da qui il passo verso “i debiti sono morti con lei” è breve, soprattutto per chi ha visto società chiuse senza che nessuno venisse poi a chiedere nulla.

C’è anche un secondo elemento che alimenta la convinzione: la responsabilità limitata. Chi ha costituito una S.r.l. sa che, finché la società è in vita, risponde con il proprio patrimonio solo nei limiti del conferimento. È naturale pensare che, a maggior ragione, dopo la cancellazione il socio sia al riparo.

La realtà

In realtà la norma dice qualcosa di molto diverso, e per i debiti tributari lo dice in modo ancora più severo.

Primo punto: l’art. 2495, comma 3, c.c. prevede che, ferma l’estinzione, i creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. Il debito, dunque, non si estingue: cambia di mano.

Secondo punto, specifico per il Fisco: l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 stabilisce che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Per cinque anni, quindi, l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione possono notificare atti alla società come se fosse ancora in vita. È una finzione giuridica di sopravvivenza, pensata proprio per impedire che la cancellazione diventi una scorciatoia.

Terzo punto: l’art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 disciplina una responsabilità autonoma di liquidatori, amministratori e soci per le imposte non pagate con le attività della liquidazione. Non è una semplice replica dell’art. 2495 c.c.: ha presupposti propri, che vedremo al mito n. 4 e al mito n. 7.

La correzione essenziale è questa: la cancellazione chiude la società, non chiude il debito tributario; lo sposta su soci e liquidatori, e per cinque anni lascia al Fisco la possibilità di agire come se la società esistesse ancora.

C’è poi un effetto che il passaparola ignora completamente e che riguarda proprio la transazione fiscale: dopo la cancellazione, la transazione non è più possibile. L’art. 33, comma 4, CCII dichiara inammissibile la domanda di accesso al concordato minore, al concordato preventivo o all’omologazione degli accordi di ristrutturazione presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. E il comma 1 dello stesso articolo consente di aprire la liquidazione giudiziale (o controllata) entro un anno dalla cessazione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo: significa che un creditore, o il pubblico ministero, può ancora chiedere la procedura concorsuale per una società già cancellata, mentre quella società non può più difendersi proponendo uno strumento di regolazione della crisi.

La prova

Sul trasferimento del debito ai soci, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 12 febbraio 2025, n. 3625 hanno chiarito che la cancellazione estingue l’ente ma non il debito, che si trasferisce ai soci nei limiti di quanto effettivamente percepito in sede di liquidazione; nel processo tributario già pendente gli ex soci subentrano per discutere della debenza del tributo, mentre la loro responsabilità personale richiede un atto impositivo distinto e autonomo.

Sull’irretroattività della finzione quinquennale, Cass., sez. V, ord. n. 13862/2025 ha precisato che l’art. 28, comma 4, non ha natura interpretativa: per le società cancellate prima del 13 dicembre 2014 vale la regola ordinaria dell’estinzione immediata anche verso il Fisco.

Sul divieto di accesso agli strumenti per la società cancellata, la regola dell’art. 33, comma 4, CCII recepisce un orientamento già consolidato sotto la legge fallimentare: Cass., sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4329 aveva escluso che la società cancellata potesse accedere al concordato preventivo anche nel periodo annuale in cui poteva esserne chiesto il fallimento.

Cosa rischia chi ci crede

Chi cancella la società convinto di aver chiuso la partita rischia tre cose. La prima è ricevere, anni dopo, un avviso di accertamento o una cartella intestati alla società “estinta” ma perfettamente validi, perché notificati nel quinquennio. La seconda è ricevere, come socio o come liquidatore, un atto di responsabilità personale ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 602/1973. La terza, spesso la più grave, è aver perso l’occasione di proporre all’Erario una transazione quando la società era ancora in vita: la finestra per trattare con il Fisco si chiude con la cancellazione, non si apre.


Mito n. 2 — “La transazione fiscale serve solo a chi vuole continuare l’attività”

Il mito

“Il Fisco fa sconti solo alle aziende che si salvano e continuano a pagare le tasse. Se chiudo, non ho niente da proporre e nessuno mi ascolterà.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità, qui, sta nella direzione che il legislatore ha dato alla riforma. Il Codice della crisi ha costruito un sistema che favorisce apertamente la continuità aziendale: il concordato in continuità ha regole più flessibili del concordato liquidatorio, e negli accordi di ristrutturazione il cram down fiscale (l’omologazione nonostante il dissenso dell’Erario) è riservato agli accordi che non hanno carattere liquidatorio. Chi legge queste regole in modo sommario ne ricava che per le società in chiusura la transazione fiscale non esiste.

A questo si aggiunge l’esperienza pratica: molte transazioni fiscali di cui si sente parlare riguardano imprese che si sono risanate, e i commenti giornalistici insistono (giustamente) sul salvataggio dell’azienda e dei posti di lavoro. Il caso della società che chiude fa meno notizia.

La realtà

Vero, ma solo a metà. La transazione fiscale è uno strumento disponibile anche per una società che intende liquidare il proprio patrimonio, purché lo faccia dentro uno strumento di regolazione della crisi e prima della cancellazione. Le strade sono diverse e vanno distinte con precisione.

Il concordato preventivo liquidatorio. L’art. 88 CCII consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei contributi previdenziali anche nel concordato con liquidazione del patrimonio. Dopo il correttivo del 2024, il comma 3 dell’art. 88 disciplina espressamente l’omologazione del concordato liquidatorio anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria, quando quell’adesione è determinante per le maggioranze e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. Il limite è a monte: l’art. 84, comma 4, CCII ammette il concordato liquidatorio solo se la proposta prevede risorse esterne che incrementino di almeno il 10% l’attivo disponibile e assicurino ai chirografari e ai privilegiati degradati per incapienza almeno il 20% del loro ammontare complessivo. Le risorse apportate dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione si considerano esterne.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Una società in liquidazione volontaria può proporre un accordo ai sensi degli artt. 57 e seguenti CCII, con transazione fiscale ex art. 63. Ma qui la distinzione è netta: l’Agenzia può aderire, ed è libera di farlo se la proposta le conviene; il tribunale non può invece imporre l’accordo all’Erario dissenziente se l’accordo ha carattere liquidatorio, perché il comma 4 dell’art. 63 richiede, tra le condizioni del cram down, proprio che l’accordo non sia liquidatorio.

Il concordato minore. Per le società che non superano le soglie dell’impresa minore, il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è ammesso anche in forma liquidatoria, ma solo con un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, comma 2). Qui l’omologazione nonostante il voto contrario del Fisco passa per l’art. 80, comma 3, CCII.

La composizione negoziata della crisi. Dopo il correttivo, l’art. 23, comma 2-bis, CCII consente all’imprenditore di proporre all’Agenzia un accordo transattivo anche nel percorso della composizione negoziata, limitatamente ai tributi (non ai contributi) e senza cram down: l’accordo si fa solo se l’amministrazione ci sta. Il percorso è pensato per il risanamento, anche mediante cessione dell’azienda, e non per la mera liquidazione, ma per una società che vuole vendere un ramo ancora funzionante prima di chiudere può essere un’opzione da valutare.

Per una società in chiusura la transazione fiscale non è preclusa: è più stretta, costa di più in termini di risorse esterne e non sempre può contare sull’aiuto del tribunale contro il “no” dell’Erario.

Proprio per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, imposta l’analisi di una società in chiusura partendo dalla scelta dello strumento, non dalla percentuale da offrire al Fisco.

La prova

La prova più istruttiva viene da un caso che riguardava proprio una società in chiusura. Con Cass., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 la Suprema Corte si è occupata di una società già in liquidazione volontaria, con un passivo quasi interamente tributario, che aveva pagato tutti gli altri creditori e proponeva all’Erario una frazione minima del credito, coinvolgendo nell’accordo solo due piccoli chirografari. La Corte ha confermato che la valutazione sull’uso distorto dello strumento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: la società in liquidazione può accedere agli strumenti, ma non può piegarli a un fine diverso da quello per cui esistono.

Sul concordato liquidatorio, Cass., sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790 ha chiarito che, nel testo dell’art. 88, comma 2-bis, anteriore al correttivo, il cram down fiscale era previsto proprio per le maggioranze del concordato liquidatorio (art. 109, comma 1, CCII): paradossalmente, sotto il vecchio testo, la società che liquidava aveva una strada che il concordato in continuità non aveva.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che per una società in chiusura non esista alcuna trattativa possibile tende a fare due errori opposti: o lascia correre, accumulando sanzioni e interessi fino alla cancellazione, oppure tenta soluzioni “fai da te” (pagamenti selettivi, cessioni di beni ai soci) che espongono il liquidatore a responsabilità personale. In entrambi i casi perde la possibilità di sottoporre all’Erario una proposta attestata, conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale e magari sostenuta da un apporto dei soci che, fuori da uno strumento concorsuale, nessuno avrebbe interesse a versare.


Mito n. 3 — “Se l’Agenzia delle Entrate dice no, il tribunale approva lo stesso”

Il mito

“Con il cram down fiscale il giudice può scavalcare il Fisco: basta presentare una proposta e il tribunale la omologa anche se l’Agenzia vota contro.”

Perché ci credono in tanti

Qui il fondo di verità è importante, perché il cram down fiscale esiste davvero ed è uno degli istituti più significativi del Codice. La norma lo dice espressamente: il dissenso del creditore pubblico non è un veto assoluto, e il testo vigente dell’art. 63 CCII chiarisce che la “mancata adesione” comprende anche il voto contrario. La Cassazione del 2026 ha inoltre affermato che, nel concordato preventivo, il giudice verifica la convenienza della proposta e non le ragioni di opportunità del dissenso.

Il passaparola ha trasformato questa possibilità in un automatismo. Nei racconti che circolano tra imprenditori il cram down diventa uno “sconto garantito dal giudice”, una sorta di timbro che il tribunale appone quasi d’ufficio. Ed è proprio questa semplificazione a essere pericolosa per una società in chiusura.

La realtà

Il cram down è una verifica del tribunale su presupposti rigorosi, diversi da strumento a strumento. Per una società che liquida il proprio patrimonio le condizioni sono particolarmente selettive.

Negli accordi di ristrutturazione (art. 63, commi 4 e 5, CCII), dopo il D.Lgs. 136/2024, l’omologazione senza adesione dell’Erario richiede che l’adesione fosse determinante per raggiungere le percentuali di legge e, insieme: che l’accordo non abbia carattere liquidatorio; che gli altri creditori aderenti rappresentino almeno un quarto dei crediti; che il trattamento dei creditori pubblici non sia deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; che il pagamento sia almeno pari al 50% dei crediti tributari e contributivi, al netto di sanzioni e interessi. Se gli altri aderenti sono meno di un quarto, o non ce ne sono, la soglia sale al 60% e la dilazione non può superare dieci anni. Il comma 6 esclude poi del tutto il cram down in alcune ipotesi legate alla storia fiscale del debitore (una transazione risolta di diritto nei cinque anni precedenti; un debito pubblico pari o superiore all’80% del totale derivante in prevalenza da omessi versamenti ripetuti o, per almeno un terzo, da violazioni fraudolente).

Per una società in chiusura, il requisito decisivo è il primo: un accordo di ristrutturazione dichiaratamente liquidatorio non può ottenere il cram down fiscale, qualunque sia la percentuale offerta. Si discute se la cessione a terzi dell’azienda ancora funzionante possa integrare una forma di continuità indiretta, ma è una valutazione da condurre caso per caso sul piano concreto, non una scorciatoia da dare per scontata.

Nel concordato preventivo liquidatorio (art. 88, comma 3, CCII) il tribunale può omologare anche senza adesione dell’Erario, se l’adesione è determinante per le maggioranze e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale, sulla base anche della relazione del professionista indipendente. Ma prima ancora bisogna superare i requisiti di ammissibilità dell’art. 84, comma 4 (10% di risorse esterne, 20% ai chirografari e ai degradati).

Nel concordato minore (art. 80, comma 3, CCII) l’omologazione forzosa è possibile quando l’adesione del Fisco è determinante e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione controllata, anche sulla base della relazione dell’OCC.

La correzione essenziale: il tribunale non “approva lo stesso”; verifica, requisito per requisito, se la legge gli consente di superare il dissenso, e per una società in chiusura il primo requisito da controllare è se lo strumento scelto ammette il cram down in forma liquidatoria.

C’è infine il tema della disciplina applicabile nel tempo. L’art. 56 del D.Lgs. 136/2024 riserva le nuove regole alle proposte di transazione presentate dopo la sua entrata in vigore (28 settembre 2024); per le proposte anteriori valgono il testo originario o la disciplina transitoria del D.L. 13 giugno 2023, n. 69. Lo stesso piano può essere omologabile sotto un regime e non sotto l’altro.

La prova

Cass., sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918 ha affermato che, nel regime anteriore al correttivo, il cram down negli accordi di ristrutturazione presupponeva comunque accordi conclusi con altri creditori, anche se insufficienti a raggiungere le percentuali: senza di essi non si può nemmeno verificare se l’adesione pubblica fosse determinante.

Cass., sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723 ha precisato che nel concordato preventivo il presupposto del cram down è la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, non un giudizio sulla meritevolezza del debitore: il tribunale non premia né punisce, verifica numeri e condizioni.

Cass., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 ha mostrato il rovescio: quando l’accordo è costruito per imporre all’Erario una falcidia senza una reale ristrutturazione, il giudice di merito può negare l’omologa ravvisando un uso distorto dello strumento.

Cosa rischia chi ci crede

Chi confida nel cram down come in un automatismo costruisce spesso un piano sbagliato fin dall’inizio: un accordo liquidatorio con pochi creditori compiacenti, una percentuale all’Erario calcolata “a sentimento”, nessun confronto documentato con la liquidazione giudiziale. Il risultato tipico è il rigetto dell’omologa, dopo mesi in cui il patrimonio si è eroso, le sanzioni sono cresciute e, magari, un creditore ha chiesto la liquidazione giudiziale. Il tempo perso in una procedura destinata al rigetto è tempo sottratto alla sola strada percorribile.


Mito n. 4 — “Prima pago fornitori e banche, al Fisco ci penso dopo con la transazione”

Il mito

“In liquidazione conviene chiudere i conti con fornitori e banche, che sono quelli che fanno più pressione; il debito col Fisco lo sistemo alla fine con una transazione, tanto è l’unico rimasto.”

Perché ci credono in tanti

La logica, vista dall’interno di una società in chiusura, sembra impeccabile. I fornitori telefonano, minacciano decreti ingiuntivi, sono spesso partner commerciali di lunga data; le banche hanno garanzie personali degli amministratori o dei soci e vanno “tenute buone”. L’Erario, invece, è percepito come un creditore lento, impersonale, con cui prima o poi si troverà un accordo. C’è anche un fondo di verità giuridico: nella liquidazione volontaria il liquidatore gestisce i pagamenti e non esiste, fuori dalle procedure concorsuali, un obbligo formale di rispettare la par condicio creditorum.

E c’è un ragionamento apparentemente astuto: se alla fine l’unico creditore rimasto è il Fisco, la transazione sarà più semplice, perché si tratta con un solo interlocutore.

La realtà

È il mito più costoso della serie, perché colpisce contemporaneamente il patrimonio personale del liquidatore e la possibilità stessa di una transazione.

Sul piano della responsabilità, l’art. 36, comma 1, D.P.R. 602/1973 stabilisce che i liquidatori che non adempiono all’obbligo di pagare con le attività della liquidazione le imposte dovute (per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori) rispondono in proprio del pagamento, se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari prima dell’assegnazione di beni ai soci, oppure di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Pagare i fornitori chirografari prima dell’Erario, che per molti tributi gode di privilegio, significa esattamente pagare crediti di rango inferiore. La giurisprudenza qualifica questa responsabilità come un’obbligazione autonoma, che nasce dalla presenza di attività nel patrimonio in liquidazione e dalla loro destinazione a scopi diversi dal pagamento delle imposte.

Sul piano della transazione, la scelta di “lasciare per ultimo il Fisco” produce proprio la situazione che la Cassazione considera sospetta: una società con un passivo quasi interamente tributario, gli altri creditori già pagati per intero, un accordo che coinvolge solo creditori minori e una proposta all’Erario ridotta al minimo. Chi svuota il patrimonio pagando gli altri e poi propone al Fisco le briciole non sta preparando una transazione: sta preparando una contestazione per abuso dello strumento, e un atto di responsabilità per il liquidatore.

Va aggiunto un profilo che il passaparola ignora: se i pagamenti preferenziali precedono l’apertura di una liquidazione giudiziale, il curatore può valutare azioni revocatorie e di responsabilità, e i relativi importi entrano nel confronto tra piano e liquidazione, rendendo ancora più difficile dimostrare che la proposta all’Erario è conveniente.

La correzione essenziale: in una società in chiusura il debito fiscale non è quello da “sistemare alla fine”, è quello da mettere al centro fin dall’inizio, perché l’ordine dei pagamenti decide sia la responsabilità del liquidatore sia la credibilità di qualunque futura proposta all’Erario.

La prova

Le Sezioni Unite, con la sentenza 27 novembre 2023, n. 32790, hanno qualificato la responsabilità del liquidatore ex art. 36 come responsabilità per fatto proprio, di natura civilistica e non tributaria: l’atto di accertamento nei suoi confronti non presuppone la previa iscrizione a ruolo del credito verso la società, e nel ricorso il liquidatore può contestare sia i presupposti della propria responsabilità sia la debenza delle imposte.

Cass., sez. trib., ord. n. 15580/2024 ha precisato che l’azione verso il liquidatore richiede che sia acquisita la certezza del mancato soddisfacimento dei debiti con le attività della liquidazione, e che l’atto deve essere specificamente motivato sui presupposti.

Cass., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 è la conferma, dal lato concorsuale, che il percorso “pago tutti tranne il Fisco, poi transigo” è esattamente quello su cui il giudice di merito può ravvisare un uso distorto dell’accordo di ristrutturazione.

Cosa rischia chi ci crede

Il liquidatore rischia di rispondere con il proprio patrimonio delle imposte non pagate, in una misura commisurata alle attività distolte verso creditori di rango inferiore o verso i soci. La società rischia di vedersi negare l’omologa di qualunque strumento, perché il piano appare costruito per scaricare sull’Erario l’intera perdita. E i soci, se hanno ricevuto somme o beni, rischiano di essere chiamati a restituirle. Un’ultima avvertenza: se nella documentazione depositata per la transazione fiscale vengono indicati elementi attivi inferiori al reale o passivi fittizi oltre 50.000 euro, al fine di ottenere un pagamento parziale, l’art. 11, comma 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 prevede un’autonoma fattispecie di reato.


Mito n. 5 — “IVA e ritenute non si possono ridurre”

Il mito

“Con il Fisco si può trattare su sanzioni e interessi, forse sull’IRES. Ma l’IVA e le ritenute sui dipendenti vanno pagate per intero: al massimo si ottiene una rateizzazione.”

Perché ci credono in tanti

Perché per molti anni è stato vero. Il vecchio art. 182-ter della legge fallimentare, nella versione anteriore alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabiliva che per l’IVA e per le ritenute operate e non versate la proposta potesse prevedere soltanto la dilazione del pagamento, non la riduzione. La giustificazione era duplice: l’IVA è una risorsa propria dell’Unione europea, e le ritenute sono somme trattenute a terzi (i dipendenti, i professionisti) che l’impresa avrebbe dovuto soltanto “girare” all’Erario. Generazioni di commercialisti e imprenditori hanno lavorato con questa regola, ed è naturale che sia sopravvissuta nel passaparola.

A rafforzare la convinzione contribuisce anche il versante penale: l’omesso versamento di IVA e ritenute è previsto come reato dagli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000, oltre determinate soglie. Chi ha presente questa severità fatica a credere che, nello stesso tempo, quegli importi possano essere oggetto di un pagamento parziale.

La realtà

La regola è cambiata da quasi un decennio. La svolta è arrivata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti), che ha ritenuto compatibile con il diritto europeo il pagamento parziale dell’IVA nell’ambito di una procedura concorsuale, purché un esperto indipendente attesti che l’Erario non otterrebbe un trattamento migliore in caso di liquidazione. Il legislatore italiano ha adeguato l’art. 182-ter con la legge n. 232/2016 e il Codice della crisi ha confermato l’impostazione: gli artt. 63 e 88 CCII parlano di pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e relativi accessori, senza escludere IVA o ritenute.

La correzione essenziale: oggi IVA e ritenute possono essere oggetto di pagamento parziale in una transazione fiscale, ma sempre dentro uno strumento di regolazione della crisi e sempre con un’attestazione che dimostri la convenienza (o il trattamento non deteriore) rispetto alla liquidazione.

Due precisazioni, perché il mito, rovesciato, può produrre l’errore opposto.

La prima: che l’IVA sia falcidiabile non significa che sia “gratis”. Nel concorso tra creditori l’IVA gode di un privilegio che la colloca davanti ai chirografari: in una società in chiusura, la proposta deve comunque rispettare l’ordine delle cause di prelazione nel concordato liquidatorio, e il pagamento parziale di un credito privilegiato è ammesso solo se non inferiore a quanto quel credito ricaverebbe dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, secondo l’attestazione.

La seconda: il perimetro della transazione fiscale riguarda i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e i contributi degli enti previdenziali. I tributi gestiti direttamente dagli enti locali (IMU, TARI) restano, secondo l’interpretazione prevalente, fuori da questo meccanismo specifico: il comune è un creditore che vota e viene trattato secondo le regole ordinarie dello strumento, ma non con la procedura e il cram down propri della transazione fiscale. È un punto su cui il quadro normativo è in evoluzione e che va verificato alla data del deposito.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, dedicata a una trattazione organica del Codice della crisi, offre chiarimenti sulla posizione dell’amministrazione, che è utile conoscere prima di impostare la proposta.

La prova

Il testo di legge chiude la questione: l’art. 88, comma 1, e l’art. 63, comma 1, CCII consentono il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, senza più le esclusioni previste dal vecchio art. 182-ter. La sentenza Degano Trasporti (CGUE, 7 aprile 2016, C-546/14) ne costituisce il fondamento europeo.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che l’IVA vada pagata per intero costruisce il piano sottraendo in partenza tutta l’IVA dalle risorse disponibili, e spesso conclude che “non c’è niente da proporre” agli altri creditori. Oppure rinuncia allo strumento concorsuale e si affida a una rateizzazione ordinaria che, per una società che deve chiudere, non ha una fonte di pagamento credibile. In entrambi i casi si rinuncia a una proposta che la legge consente, proprio sulla voce che spesso pesa di più nel passivo di una società in chiusura.


Mito n. 6 — “Se l’Agenzia non risponde entro novanta giorni, la proposta è accettata”

Il mito

“Si deposita la proposta di transazione fiscale e si aspettano tre mesi: se l’Agenzia delle Entrate non risponde, vale il silenzio-assenso e l’accordo è fatto.”

Perché ci credono in tanti

Il termine di novanta giorni esiste davvero ed è scritto nella legge. Nella pubblica amministrazione, poi, il silenzio-assenso è un istituto noto a chiunque abbia avuto a che fare con permessi edilizi o autorizzazioni, e il passaggio mentale è quasi automatico: se c’è un termine e l’ufficio tace, il silenzio vale come sì. C’è anche un ricordo storico, perché nella vecchia disciplina del concordato preventivo (prima del 2015) il creditore che non votava veniva considerato consenziente.

Infine, nelle procedure di sovraindebitamento la disciplina del voto ha regole proprie, e chi ne ha sentito parlare tende a estenderle a ogni strumento.

La realtà

Negli accordi di ristrutturazione non esiste alcun silenzio-assenso dell’Erario. L’art. 63, comma 2, CCII prevede che la proposta sia depositata presso gli uffici competenti (agente della riscossione, Agenzia delle Entrate secondo l’ultimo domicilio fiscale, enti previdenziali, come indicato dall’art. 88, comma 5) e che l’adesione sia espressa entro novanta giorni dal deposito; in caso di modifica della proposta, il termine si allunga di sessanta giorni dal deposito della modifica. L’adesione deve essere espressa, mediante sottoscrizione dell’atto da parte del soggetto competente; il silenzio non è adesione.

Che cosa accade, allora, alla scadenza dei novanta giorni? Accade che il debitore può depositare la domanda di omologazione anche senza l’adesione dell’Erario e chiedere al tribunale di superare la mancata adesione con il cram down, se ricorrono le condizioni viste al mito n. 3. Il termine, quindi, non trasforma il silenzio in consenso: apre la strada alla verifica giudiziale, che per un accordo liquidatorio è chiusa in partenza.

Nel concordato preventivo l’Agenzia partecipa al voto secondo le regole dell’art. 88, e l’approvazione richiede le maggioranze dei crediti ammessi al voto: il creditore che non vota non contribuisce a formarle. Nel concordato minore le regole sul voto sono proprie dello strumento e vanno verificate caso per caso: è uno dei punti in cui è facile confondere discipline diverse.

La correzione essenziale: i novanta giorni sono un termine per l’Agenzia, non un meccanismo di approvazione; allo scadere il debitore non ha un accordo, ha soltanto la possibilità di chiedere al tribunale di verificare se la legge gli consente di procedere senza il Fisco.

Va aggiunto un aspetto operativo che il mito fa dimenticare: durante l’attesa il patrimonio della società resta esposto alle azioni esecutive, salvo che siano state chieste e concesse le misure protettive (art. 54 CCII). Negli accordi di ristrutturazione “agevolati” dell’art. 60 CCII, che consentono di arrivare con adesioni pari al 30% anziché al 60%, il debitore deve rinunciare proprio alla moratoria e alle misure protettive. È una scelta da fare all’inizio, con i numeri davanti.

La prova

La prova, qui, è nel testo dell’art. 63, commi 2 e 3, CCII: l’adesione è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del direttore dell’ufficio competente (con i pareri interni previsti) e la domanda di omologazione si propone una volta ottenuta l’adesione o, in mancanza, dopo la decorrenza dei termini. La Cassazione, con l’ord. 16 marzo 2026, n. 5918, ha ricostruito proprio questa sequenza nel regime anteriore al correttivo: il cram down presuppone che si verifichi in giudizio il carattere determinante dell’adesione mancante, non che quell’adesione si presuma dal silenzio.

Cosa rischia chi ci crede

Chi attende i novanta giorni convinto che il silenzio chiuda l’accordo si ritrova, allo scadere, senza accordo e magari senza i requisiti per il cram down. Nel frattempo possono essere partite azioni esecutive, sono maturati altri interessi e, nel caso della società in chiusura, può essere stata chiesta la liquidazione giudiziale. Un’attesa passiva di tre mesi, per una società in crisi, non è neutra: è tempo che lavora a favore dell’insolvenza.


Mito n. 7 — “Con l’omologa sono liberi anche liquidatore, amministratori e soci”

Il mito

“Una volta omologata la transazione fiscale, la partita col Fisco è chiusa per tutti: la società paga la percentuale concordata e liquidatore, amministratori e soci non hanno più niente da temere, nemmeno sul piano penale.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che l’omologa produce effetti forti. Nel concordato preventivo la proposta omologata è obbligatoria per tutti i creditori anteriori; negli accordi di ristrutturazione con cram down l’Erario è vincolato al trattamento previsto. Dal punto di vista della società, il debito tributario viene effettivamente ridotto o riscadenzato. È comprensibile che chi ha vissuto mesi di trattative percepisca l’omologa come una “chiusura” complessiva.

In più, nelle società di capitali la separazione tra patrimonio della società e patrimonio personale è la regola: se il debito della società è sistemato, sembra logico che nessuno debba risponderne personalmente.

La realtà

L’omologa sistema il debito della società, non le posizioni personali di chi ha gestito, liquidato o ricevuto beni dalla società.

Sul piano civile, il concordato preventivo lascia impregiudicati i diritti dei creditori contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art. 117, comma 2, CCII): chi ha prestato una garanzia personale per un debito della società non ne beneficia automaticamente.

Sul piano tributario, la responsabilità del liquidatore ex art. 36, comma 1, D.P.R. 602/1973 è, secondo le Sezioni Unite, una responsabilità per fatto proprio, autonoma rispetto all’obbligazione della società: nasce dall’aver destinato attività della liquidazione a scopi diversi dal pagamento delle imposte. L’omologa non cancella automaticamente le condotte già tenute; quale sia l’estensione di quella responsabilità dopo una riduzione concordata del debito sociale è una questione da valutare con attenzione, non da dare per risolta. Lo stesso vale per i soci che, nei periodi indicati dall’art. 36, hanno ricevuto denaro o beni dalla società: la loro posizione si fonda sulla ricezione materiale, non sul bilancio finale.

Sul piano penale, gli omessi versamenti di ritenute certificate o dovute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000, oltre 150.000 euro per periodo d’imposta) e di IVA (art. 10-ter, oltre 250.000 euro) sono reati propri di chi aveva la rappresentanza della società. L’art. 13 dello stesso decreto collega la non punibilità all’integrale pagamento del debito tributario, comprese sanzioni e interessi, prima dell’apertura del dibattimento: una falcidia, per definizione, non è un pagamento integrale. Le modifiche normative più recenti hanno dato maggiore rilievo alla situazione di crisi del contribuente nella valutazione penale, ma è un versante che va esaminato separatamente, con un difensore penalista.

La correzione essenziale: la transazione fiscale riduce il debito della società; le responsabilità personali di liquidatore, amministratori, soci e garanti seguono regole proprie e vanno valutate una per una, prima e non dopo l’omologa.

La prova

Le Sezioni Unite (sent. 27 novembre 2023, n. 32790) hanno qualificato la responsabilità del liquidatore ex art. 36 come obbligazione per fatto proprio, di natura civilistica e autonoma rispetto al debito della società.

Cass., sez. trib., sent. 17 marzo 2026, n. 6273 ha evidenziato che la responsabilità del socio ex art. 36 si fonda sulla ricezione materiale di denaro o beni nel periodo rilevante e prescinde dal bilancio finale e dalla distribuzione formale dell’attivo: un bilancio finale senza riparti non chiude la partita col Fisco.

Cass., ord. n. 24023/2025 ha precisato che l’Amministrazione può notificare al socio l’atto di responsabilità ex art. 36, comma 5, senza attendere il decorso del quinquennio dalla cancellazione previsto dall’art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014.

Cosa rischia chi ci crede

Chi considera l’omologa un “colpo di spugna” universale trascura di mettere in sicurezza le posizioni personali: non verifica le garanzie prestate, non ricostruisce le distribuzioni ai soci degli anni precedenti, non valuta il profilo penale degli omessi versamenti. E quando, dopo l’omologa, arriva un atto di responsabilità al liquidatore o a un socio, la sorpresa è totale. Il momento giusto per misurare le esposizioni personali è quando si costruisce il piano, perché il piano stesso può tenerne conto.


Il mito alla prova dei numeri: tre simulazioni

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati costruiti a scopo didattico. Non descrivono casi reali né pratiche dello Studio: servono a mostrare, con i numeri, cosa accade a chi agisce credendo a uno dei miti.

Simulazione 1 — Cancellare la società e pagare prima gli altri (miti n. 1, 4 e 7)

Ipotesi: Beta S.r.l., in liquidazione volontaria dal 2024. Nel corso della liquidazione il liquidatore paga fornitori chirografari per 37.290 € e lo scoperto di conto (chirografario) di una banca per 18.600 €, per un totale di 55.890 €, lasciando insoluti debiti tributari (IRES accertata e IVA) per 96.815 €. Approvato il bilancio finale, ai due soci vengono ripartiti 23.460 € (14.076 € al socio al 60%, 9.384 € al socio al 40%). La cancellazione viene richiesta il 14 marzo 2025.

Sequenza reale:

  • Fino al 14 marzo 2030, per effetto dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014, gli atti tributari notificati alla società restano validi ed efficaci: il debito di 96.815 € può essere accertato e riscosso “come se” la società esistesse.
  • Verso i soci: l’Erario può agire nei limiti di quanto percepito, 14.076 € e 9.384 €, con autonomi atti di responsabilità (SU n. 3625/2025), senza dover attendere il quinquennio (Cass. n. 24023/2025).
  • Verso il liquidatore: i 55.890 € destinati a creditori di rango inferiore all’Erario sono il cuore dell’atto di responsabilità ex art. 36, comma 1, D.P.R. 602/1973. La sua esposizione, in questa ipotesi, è commisurata a quelle attività distolte.
  • Copertura teorica per l’Erario: 23.460 € (soci) + 55.890 € (liquidatore) = 79.350 €, pari all’82% del debito. Il residuo di 17.465 € resta, di fatto, non recuperabile.

Esito: la cancellazione non ha “chiuso” nulla. Ha spostato l’82% del debito sulle persone fisiche coinvolte e, soprattutto, ha precluso qualunque strumento concorsuale (art. 33, comma 4, CCII). Se prima della cancellazione la società avesse proposto un concordato o un accordo con transazione fiscale, i numeri sarebbero stati discussi in un procedimento in cui l’apporto dei soci poteva andare a vantaggio dei creditori e ridurre l’esposizione personale del liquidatore.

Simulazione 2 — L’accordo “con due creditori” e l’alternativa del concordato liquidatorio (miti n. 2, 3 e 4)

Ipotesi: Alfa S.r.l., in liquidazione volontaria, non ancora cancellata. Attivo stimato: immobile, crediti verso clienti e liquidità per 465.670 € di valore contabile. Passivo: mutuo ipotecario 297.400 €; TFR dei dipendenti (privilegiato) 31.860 €; Erario 238.470 € (184.290 € di imposte e 54.180 € di sanzioni e interessi); fornitori chirografari 87.240 €.

Primo tentativo, basato sul mito: il liquidatore pensa a un accordo di ristrutturazione liquidatorio con l’adesione di due fornitori per 6.520 € complessivi, offrendo all’Erario il 18% delle imposte (33.172 €). Verifica:

  • l’accordo ha carattere liquidatorio → il cram down dell’art. 63, commi 4 e 5, CCII non è disponibile;
  • anche a prescindere da questo, gli altri aderenti (6.520 €) sono ben sotto un quarto dei crediti e la soglia del comma 5 sarebbe il 60% delle imposte (110.574 €), non il 18%;
  • la struttura ricalca quella considerata sospetta da Cass. n. 4365/2026.

→ Se l’Agenzia non aderisce, l’omologa è esclusa.

Secondo tentativo: concordato preventivo liquidatorio.

  • Scenario concordato: vendita competitiva dell’immobile, incasso dei crediti e liquidità per 436.720 €; costi della procedura 28.940 €; netto 407.780 €.
  • Requisito art. 84, comma 4: risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo disponibile (43.672 €). I soci apportano 51.300 € senza obbligo di restituzione → requisito rispettato.
  • Distribuzione del netto: ipoteca 297.400 € (integrale); TFR 31.860 € (integrale); all’Erario, sul privilegio, 78.520 €.
  • La parte di credito erariale non coperta (159.950 €) degrada al chirografo per incapienza. Chirografari e degradati: 159.950 + 87.240 = 247.190 €; il 20% richiesto è 49.438 €. L’apporto di 51.300 € consente di pagarli al 20,75% circa: 33.190 € all’Erario degradato, 18.102 € ai fornitori.
  • Trattamento complessivo dell’Erario: 78.520 + 33.190 = 111.710 €, pari al 46,8% del credito.

Scenario liquidazione giudiziale (stima dell’attestatore): realizzo 400.120 €, costi 47.260 €, netto 352.860 €; dopo ipoteca e TFR all’Erario restano 23.600 €, il 9,9%.

Voto: i crediti chirografari e degradati ammessi al voto ammontano a 247.190 €; i fornitori da soli sono il 35,3%. L’adesione dell’Erario è determinante. Se vota contro, l’art. 88, comma 3, CCII consente al tribunale di omologare se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale: 111.710 € contro 23.600 €.

Esito: la stessa società, con lo stesso patrimonio, passa da una proposta non omologabile a una proposta che il tribunale può omologare anche contro il voto del Fisco, perché cambia lo strumento e perché l’apporto dei soci entra nel perimetro della procedura.

Simulazione 3 — Società sotto soglia e concordato minore (miti n. 2 e 3)

Ipotesi: Gamma S.r.l., impresa minore, attività cessata ma società non cancellata. Debiti: Agenzia delle Entrate 71.940 € (58.120 € di imposte, 13.820 € di sanzioni e interessi); INPS 22.380 €; banca chirografaria 19.470 €; fornitori 13.605 €. Totale 127.395 €. Attivo: automezzo 7.800 €, crediti 5.150 €, liquidità 2.335 € (15.285 €).

  • Proposta di concordato minore liquidatorio: realizzo dell’attivo al netto dei costi 13.095 € + apporto di un socio, senza obbligo di restituzione, 18.400 € (requisito dell’art. 74, comma 2, CCII) = 31.495 €.
  • Distribuzione: INPS 40% (8.952 €); Agenzia 30% (21.582 €); chirografari circa 2,9% (961 €).
  • Maggioranza richiesta: oltre la metà dei crediti ammessi al voto, cioè più di 63.697,50 €. L’Agenzia da sola rappresenta il 56,5%: anche con il voto favorevole di tutti gli altri (55.455 €, il 43,5%) la maggioranza non si raggiunge. Adesione determinante.
  • L’OCC, nella relazione, stima che nella liquidazione controllata l’Agenzia incasserebbe circa 2.960 €.

Esito: se l’Agenzia vota contro, il giudice può omologare ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII, perché 21.582 € sono nettamente più convenienti di 2.960 €; e, come chiarito da Cass. n. 14555/2026, non occorre una transazione fiscale formale ex art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale. Se però la società fosse stata cancellata prima del deposito, la domanda sarebbe stata inammissibile (art. 33, comma 4, CCII) e l’intero scenario non sarebbe mai esistito.


Il fondo di verità: cosa c’è di giusto nelle convinzioni diffuse

Nessuno dei sette miti nasce dal nulla. Ciascuno ha preso una regola vera e l’ha privata delle sue condizioni. Ricomporre questi frammenti nel quadro corretto è il modo più utile per orientarsi.

È vero che la cancellazione estingue la società. Ma l’estinzione, verso il Fisco, produce effetto dopo cinque anni dalla richiesta, e il debito si trasferisce ai soci nei limiti del percepito, oltre a esporre il liquidatore che ha distolto attività dal pagamento delle imposte. Il frammento vero (“la società non c’è più”) va ricollocato accanto agli artt. 2495 c.c., 28 D.Lgs. 175/2014 e 36 D.P.R. 602/1973.

È vero che il Codice della crisi privilegia la continuità. Il concordato liquidatorio richiede risorse esterne e una soglia minima per i chirografari, e negli accordi di ristrutturazione il cram down è negato alle soluzioni liquidatorie. Ma la transazione fiscale resta disponibile per la società in chiusura, nel concordato liquidatorio (con omologazione possibile anche contro il voto dell’Erario), nel concordato minore e, con l’adesione dell’amministrazione, negli accordi.

È vero che il tribunale può superare il “no” del Fisco. Ma solo verificando requisiti che variano da strumento a strumento: carattere non liquidatorio e soglie del 50-60% negli accordi, convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale nel concordato, convenienza rispetto alla liquidazione controllata nel concordato minore. E solo se l’adesione mancante era determinante.

È vero che in liquidazione volontaria il liquidatore gestisce i pagamenti. Ma l’art. 36 D.P.R. 602/1973 gli impone di non destinare le attività a creditori di rango inferiore lasciando insoluto l’Erario, pena la responsabilità in proprio.

È vero che per anni IVA e ritenute sono state intoccabili. Ma la regola è stata superata dopo la sentenza Degano del 2016 e la legge n. 232/2016, e il Codice consente oggi il pagamento parziale di tutti i tributi amministrati dalle agenzie fiscali, con attestazione di convenienza.

È vero che esiste un termine di novanta giorni. Ma è il termine entro cui l’Agenzia può aderire, non un silenzio-assenso: allo scadere il debitore può solo chiedere al tribunale di valutare il cram down, dove ammesso.

È vero che l’omologa vincola il Fisco. Ma vincola il Fisco verso la società, non libera automaticamente garanti, liquidatore e soci, e non estingue da sola i profili penali degli omessi versamenti.

Il filo che unisce questi frammenti è uno solo: per una società in chiusura il momento decisivo è quello che precede la cancellazione. Prima, gli strumenti esistono e le scelte sul patrimonio possono ancora essere orientate a vantaggio dei creditori; dopo, restano le responsabilità personali e la liquidazione giudiziale su istanza altrui.


Mito contro realtà in tabella

La tabella che segue riassume, riga per riga, ciascuna convinzione e il modo in cui le norme e la giurisprudenza la correggono. È pensata come promemoria rapido da consultare prima di qualunque decisione sulla chiusura di una società con debiti erariali: nella colonna di destra trovi la regola vigente con il suo riferimento principale, mentre le condizioni complete sono sviluppate nelle sezioni dedicate a ciascun mito.

Il mitoCome stanno le cose
Cancellando la società i debiti col Fisco sparisconoL’estinzione vale per il Fisco dopo 5 anni dalla richiesta di cancellazione (art. 28, c. 4, D.Lgs. 175/2014); il debito passa ai soci nei limiti del percepito (SU n. 3625/2025); dopo la cancellazione la transazione è inammissibile (art. 33, c. 4, CCII)
La transazione fiscale serve solo a chi continuaÈ ammessa nel concordato liquidatorio (art. 88, c. 3, CCII, con i requisiti dell’art. 84, c. 4), nel concordato minore con apporto esterno e, con adesione dell’Erario, negli accordi liquidatori
Se l’Agenzia dice no, il tribunale approva lo stessoIl cram down richiede adesione determinante e requisiti specifici; negli accordi di ristrutturazione è escluso se l’accordo è liquidatorio e richiede almeno il 50-60% delle imposte (art. 63, c. 4-5, CCII)
Prima pago fornitori e banche, poi transigo col FiscoIl liquidatore risponde in proprio se paga creditori di rango inferiore (art. 36 D.P.R. 602/1973; SU n. 32790/2023); il piano che scarica tutto sull’Erario rischia il rigetto per abuso (Cass. n. 4365/2026)
IVA e ritenute non si possono ridurreSono falcidiabili come gli altri tributi amministrati dalle agenzie fiscali, con attestazione di convenienza (CGUE C-546/14; artt. 63 e 88 CCII)
Dopo 90 giorni di silenzio la proposta è accettataNon esiste silenzio-assenso: l’adesione va sottoscritta; alla scadenza si può solo chiedere l’omologa con cram down, se ammesso (art. 63, c. 2-3, CCII)
L’omologa libera liquidatore, amministratori e sociGaranti e coobbligati restano esposti (art. 117, c. 2, CCII); le responsabilità ex art. 36 D.P.R. 602/1973 e i profili penali seguono regole proprie

Le domande di verifica

Quindi è vero che una società già in liquidazione volontaria può chiedere la transazione fiscale? Sì, purché non sia stata cancellata. Lo stato di liquidazione non impedisce l’accesso al concordato preventivo, al concordato minore (se la società è sotto soglia) o agli accordi di ristrutturazione. Cambiano però le regole: nel concordato liquidatorio servono risorse esterne e la soglia del 20% per chirografari e degradati; negli accordi liquidatori l’Erario non può essere vincolato con il cram down.

Quindi è vero che, una volta chiesta la cancellazione, è troppo tardi per trattare? Sì, per gli strumenti concorsuali. L’art. 33, comma 4, CCII rende inammissibili le domande di concordato minore, concordato preventivo e accordi di ristrutturazione presentate dall’imprenditore cancellato. Restano possibili, sul piano personale, le difese di soci e liquidatore contro gli atti di responsabilità, e per l’ex socio persona fisica eventuali strumenti di sovraindebitamento per i propri debiti; ma la società, come tale, non può più proporre nulla.

Quindi è vero che se ho ricevuto 9.000 euro dal bilancio finale rischio al massimo quella cifra? Dipende. Secondo l’art. 2495 c.c. il limite è quanto riscosso in base al bilancio finale. Per il Fisco, però, l’art. 36 D.P.R. 602/1973 dà rilievo anche a denaro o beni ricevuti nei periodi d’imposta indicati dalla norma, a prescindere dal bilancio finale (Cass. n. 6273/2026). Occorre quindi ricostruire tutte le attribuzioni ricevute, non solo l’ultimo riparto.

Quindi è vero che il liquidatore che ha pagato prima la banca con ipoteca sull’immobile è sempre responsabile verso il Fisco? No, in linea generale. L’art. 36, comma 1, esonera il liquidatore che prova di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Il pagamento del creditore ipotecario sul ricavato del bene ipotecato rispetta l’ordine delle prelazioni; il problema nasce quando si pagano creditori chirografari, o si distribuiscono somme ai soci, lasciando insoluto l’Erario privilegiato.

Quindi è vero che nel concordato liquidatorio l’Erario può essere “costretto” ad accettare una proposta? Sì, a precise condizioni. Per le proposte successive al correttivo, l’art. 88, comma 3, CCII consente l’omologazione anche in mancanza di adesione, se l’adesione è determinante per le maggioranze e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. Per le proposte anteriori vale il vecchio art. 88, comma 2-bis, che la Cassazione (n. 19790/2026) ha letto proprio come riferito al concordato liquidatorio.


Le sentenze che smontano i miti

Per ciascun provvedimento indichiamo gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il mito che demolisce o ridimensiona.

1. Cass., Sezioni Unite, sent. 12 febbraio 2025, n. 3625 — Principio: la cancellazione estingue la società ma non il debito tributario, che si trasferisce agli ex soci nei limiti di quanto percepito in liquidazione; la loro responsabilità personale va fatta valere con un atto impositivo autonomo. Mito smontato: n. 1. È la pronuncia che chiarisce, al massimo livello, che “società estinta” non significa “debito estinto”.

2. Cass., sez. V, ord. n. 13862/2025 — Principio: l’art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014 non ha efficacia retroattiva; per le cancellazioni anteriori al 13 dicembre 2014 l’estinzione opera subito anche nei rapporti col Fisco. Mito ridimensionato: n. 1. Utile per capire quale regime si applica alle società chiuse da molti anni.

3. Cass., sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4329 — Principio: la società cancellata dal registro delle imprese non può accedere al concordato preventivo, neppure nell’anno in cui può esserne dichiarato il fallimento. Mito smontato: n. 1. La regola è oggi scritta nell’art. 33, comma 4, CCII e rende la cancellazione un punto di non ritorno per la transazione.

4. Cass., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 — Principio: la verifica sull’uso distorto dell’accordo di ristrutturazione, costruito per ottenere una falcidia dell’Erario senza reale ristrutturazione, è un accertamento di fatto del giudice di merito; il caso riguardava una società in liquidazione volontaria con passivo quasi solo tributario e creditori privati già pagati. Miti smontati: n. 2, 3 e 4. È il precedente più vicino alla situazione di una società in chiusura.

5. Cass., sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790 — Principio: il vecchio art. 88, comma 2-bis, CCII collegava il cram down fiscale e previdenziale alle sole maggioranze del concordato liquidatorio e non consentiva di applicarlo al concordato in continuità. Miti ridimensionati: n. 2 e 3. Mostra che, sotto il regime previgente, la società che liquidava aveva uno spazio che la continuità non aveva.

6. Cass., sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918 — Principio: nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024 l’omologazione forzosa negli accordi presupponeva accordi con altri creditori, anche insufficienti; senza di essi non si può verificare la decisività dell’adesione pubblica. Miti smontati: n. 3 e 6. Il cram down non è un automatismo e il silenzio non sostituisce la verifica.

7. Cass., sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723 — Principio: nel concordato preventivo il presupposto del cram down fiscale è la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, senza un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore. Mito ridimensionato: n. 3. Il tribunale verifica numeri e condizioni, non premia né punisce.

8. Cass., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555 — Principio: nel concordato minore l’omologazione senza adesione del Fisco segue la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, CCII, fondata sulla relazione dell’OCC; non servono la transazione fiscale ex art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale. Miti ridimensionati: n. 2 e 3. Decisiva per le società sotto soglia che chiudono.

9. Cass., sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593 — Principio: la Corte ha escluso la combinazione tra il vecchio art. 88, comma 2-bis, e la ristrutturazione trasversale del concordato in continuità, rimettendo alla Corte di giustizia UE una questione sulle classi di privilegiati pagati oltre 180 giorni. Mito ridimensionato: n. 3. Conferma che la disciplina applicabile nel tempo può decidere l’esito.

10. Cass., Sezioni Unite, sent. 27 novembre 2023, n. 32790 — Principio: la responsabilità del liquidatore ex art. 36 D.P.R. 602/1973 è per fatto proprio, di natura civilistica; l’atto nei suoi confronti non richiede la previa iscrizione a ruolo del debito sociale e il liquidatore può contestare anche la debenza delle imposte. Miti smontati: n. 4 e 7.

11. Cass., sez. trib., ord. n. 15580/2024 — Principio: l’azione verso il liquidatore presuppone la certezza del mancato soddisfacimento dei debiti tributari con le attività della liquidazione e richiede un atto specificamente motivato. Mito ridimensionato: n. 4. Indica anche le difese possibili per il liquidatore.

12. Cass., ord. n. 24023/2025 — Principio: l’atto di responsabilità verso il socio ex art. 36, comma 5, può essere notificato senza attendere il quinquennio dalla cancellazione previsto dall’art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014. Miti smontati: n. 1 e 7. I soci non possono contare su un “periodo di tregua”.

13. Cass., sez. trib., sent. 17 marzo 2026, n. 6273 — Principio: la responsabilità del socio ex art. 36 si fonda sulla ricezione materiale di denaro o beni nel periodo rilevante e prescinde dal bilancio finale e dai riparti formali. Mito smontato: n. 7. Un bilancio finale “a zero” non protegge chi ha ricevuto utili o beni negli anni precedenti.

14. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti) — Principio: il diritto dell’Unione non impedisce il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, se un esperto indipendente attesta che l’Erario non otterrebbe di più in liquidazione. Mito smontato: n. 5. È il fondamento della falcidiabilità dell’IVA recepita dal Codice.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo con strumenti concreti, prima che la società venga cancellata.

1. Verifichiamo lo stato della società. Controlliamo visura, delibere di scioglimento, nomina del liquidatore e data dell’eventuale richiesta di cancellazione, per stabilire se gli strumenti concorsuali sono ancora accessibili (art. 33 CCII).

2. Ricostruiamo il debito erariale voce per voce. Con i commercialisti dello staff separiamo imposte, sanzioni e interessi, distinguiamo tributi erariali, contributi e tributi locali, e individuiamo i privilegi, perché da questa ricostruzione dipendono soglie, percentuali e ordine dei pagamenti.

3. Scegliamo lo strumento compatibile con la chiusura. Confrontiamo concordato preventivo liquidatorio, concordato minore, accordi di ristrutturazione e composizione negoziata sui requisiti effettivi, a partire dall’ammissibilità del cram down in forma liquidatoria.

4. Accertiamo la disciplina applicabile nel tempo. Ricostruiamo le date di deposito di proposte e modifiche e stabiliamo se valgono il testo originario, la disciplina transitoria del 2023 o il D.Lgs. 136/2024.

5. Costruiamo il confronto con la liquidazione. Esaminiamo stime dei beni, tempi di realizzo, costi della procedura e possibili azioni recuperatorie, per anticipare i punti che l’Agenzia contesterà all’attestatore o all’OCC.

6. Mappiamo le esposizioni personali. Ricostruiamo pagamenti eseguiti in liquidazione, distribuzioni ai soci e garanzie prestate, per misurare i rischi ex art. 36 D.P.R. 602/1973 e art. 2495 c.c. prima di scegliere la strategia.

7. Strutturiamo l’apporto dei soci. Verifichiamo che le risorse esterne rispettino i requisiti dell’art. 84, comma 4, o dell’art. 74, comma 2, CCII e ne documentiamo la destinazione ai creditori.

8. Gestiamo il dialogo con gli uffici. Depositiamo la proposta presso gli enti competenti, controlliamo la completezza della dichiarazione sostitutiva e presidiamo i termini di novanta e sessanta giorni.

9. Difendiamo la proposta in giudizio. Argomentiamo ciascun requisito dell’omologazione forzosa, rispondiamo alle opposizioni dell’amministrazione e seguiamo reclami e ricorsi.

10. Contestiamo gli atti di responsabilità. Se liquidatore o soci ricevono un atto ex art. 36, verifichiamo presupposti, motivazione e quantificazione e ne curiamo l’impugnazione davanti al giudice tributario.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per una società in chiusura con debiti tributari pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno la logica con cui impresa, banche e amministrazione finanziaria valutano una proposta, e saper costruire un piano che regga al confronto con la liquidazione. Accanto a questa, il coordinamento dello staff in diritto tributario consente di affrontare nello stesso fascicolo sia la transazione sia le responsabilità personali di liquidatore e soci.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la proposta all’Erario può seguire il giudizio di omologazione, il reclamo e l’eventuale ricorso davanti alla Suprema Corte, senza cambi di linea e senza ricostruire la vicenda da capo.

Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: nella transazione fiscale di una società che chiude, un argomento giuridico senza un calcolo solido non basta, e un calcolo senza la norma giusta nemmeno.


Chiusura

L’informazione corretta è la prima difesa di chi deve chiudere una società con debiti verso l’Erario. I sette miti che abbiamo esaminato hanno tutti un fondo di verità, ma applicati alla lettera portano a decisioni irreversibili: la cancellazione prematura, i pagamenti nell’ordine sbagliato, l’attesa passiva di un silenzio-assenso che non esiste. La transazione fiscale per una società in chiusura è possibile, ma è più stretta di quella di un’impresa in continuità, richiede spesso risorse esterne e va collocata nello strumento giusto, prima che la società si estingua.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché richiede esattamente le competenze certificate dell’Avv. Monardo: la negoziazione della crisi d’impresa propria dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario per i numeri del piano e le responsabilità personali; la conoscenza del concordato minore e della relazione dell’OCC, propria del Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario OCC; il patrocinio in Cassazione, dove nel 2026 si sono decise le questioni più delicate. Analizzeremo la posizione della tua società e verificheremo quale strada è davvero percorribile.

📩 Prima della cancellazione, non dopo: scrivici oggi e ragioniamo insieme sui numeri della tua società. I contatti dello Studio Monardo ti aspettano al termine di questo articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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