Hai incassato un credito scaduto: ora comincia la partita del curatore
Un cliente in difficoltà ti salda una fattura scaduta da mesi. Tu incassi, chiudi la posizione, passi oltre. Poi, dopo qualche mese, l’impresa viene assoggettata a liquidazione giudiziale, che è il nome dato dal Codice della crisi al vecchio fallimento per le procedure aperte dopo il 15 luglio 2022, e sulla tua scrivania arriva la lettera di un curatore: quel pagamento, scrive, va restituito alla massa dei creditori.
La domanda è se abbia ragione. La risposta breve è che può averla, ma solo a condizioni precise. Il pagamento di un debito scaduto è revocabile in base all’art. 166 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che ripropone la struttura dell’art. 67 della legge fallimentare, ma soltanto se è stato eseguito nel cosiddetto periodo sospetto, con determinate modalità e, nella maggior parte dei casi, soltanto se il curatore riesce a dimostrare che sapevi. Non esiste alcuna regola che renda revocabile ogni incasso di un credito scaduto: esiste un meccanismo con quattro variabili (tempo, mezzo di pagamento, conoscenza dell’insolvenza, esenzioni) e ciascuna di esse può giocare a tuo favore.
Questa guida non è scritta dal punto di vista di chi subisce, ma di chi vuole capire la partita. Il curatore non è un avversario da temere: è un attore con un compito (ricostruire l’attivo), una convenienza economica e dei limiti di legge molto netti. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la revocatoria si decide su questioni di qualificazione e di prova che, quando la controversia si irrigidisce, arrivano fino in Cassazione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e può quindi seguire la linea difensiva dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio. A questo si aggiunge il ruolo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che significa conoscere da vicino i segnali di squilibrio economico-finanziario: gli stessi segnali che il curatore userà come indizi per sostenere che tu sapevi.
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Chi hai di fronte: il curatore e la sua convenienza
Il primo errore è immaginare un avversario ostile per vocazione. Il curatore della liquidazione giudiziale è l’organo nominato con la sentenza che apre la procedura, e da quel momento ha un mandato preciso: ricostruire il patrimonio dell’impresa e distribuirlo ai creditori secondo le regole di collocazione dei crediti. Ogni euro recuperato con una revocatoria aumenta l’attivo da ripartire. Dal suo punto di vista, quindi, cercare i pagamenti sospetti non è accanimento: è una parte ordinaria del lavoro.
La prima cosa che il curatore farà è leggere le carte. Scritture contabili dell’impresa, estratti conto bancari, elenco dei fornitori e dei pagamenti degli ultimi mesi, corrispondenza, solleciti, eventuali piani di rientro sottoscritti. Da questi documenti ricava una mappa: chi è stato pagato, quando, con che mezzo, per quale importo, e in che condizioni economiche si trovava l’impresa in quel momento. Non tutti i pagamenti sono interessanti allo stesso modo. Quelli di importo elevato, quelli concentrati a ridosso della domanda di apertura, quelli eseguiti in modo insolito (una merce consegnata al posto del denaro, un pagamento fatto da un terzo) finiscono in cima alla lista.
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone di ragionare come un attore economico razionale e non come un cacciatore di restituzioni. Ogni azione revocatoria è una causa. Richiede di ricostruire i fatti, di allegare e provare gli elementi previsti dalla norma, di sostenere i tempi del giudizio e il rischio di perdere. Se la prova che il creditore sapeva dell’insolvenza è debole, il curatore lo sa; se l’importo è basso rispetto all’impegno, lo sa altrettanto. La sua convenienza dipende da tre fattori: quanto è solido il quadro probatorio, quanto vale la somma da recuperare, quanto è affidabile la controparte come debitrice della restituzione.
C’è poi un aspetto che il creditore dimentica quasi sempre: il pagamento di un debito scaduto, che nel diritto comune è un atto dovuto, nella liquidazione giudiziale può diventare un atto sospetto. Nella revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 del codice civile, il terzo comma esclude dalla revoca l’adempimento di un debito scaduto, proprio perché il debitore è tenuto a pagare; la Cassazione ne ha ribadito la ratio in più occasioni (Cass., Sez. III, 19 aprile 2016, n. 7747). Nel contesto concorsuale la logica cambia: a essere tutelata è la parità di trattamento tra creditori, e il pagamento preferenziale ricevuto poco prima dell’apertura della procedura sottrae risorse a tutti gli altri. Il fatto che il tuo credito fosse scaduto, dunque, non basta a metterti al riparo.
Il vantaggio che il curatore non ha: non ha vissuto il rapporto
C’è un dato strutturale che cambia il modo di leggere l’intera partita. Il curatore ricostruisce a posteriori una vicenda che non ha vissuto. Sa che cosa risulta dalle carte; non sa che cosa sapevi tu, che cosa ti disse il cliente al telefono, perché accettasti una dilazione, che cosa vedevi dall’esterno dell’impresa. Per questo, nella revocatoria dei pagamenti normali, la prova della conoscenza è la parte più fragile del suo piano: deve trasformare documenti in consapevolezza altrui. Tu hai l’informazione che a lui manca, e la tua difesa migliore consiste quasi sempre nel renderla disponibile al giudice in forma documentata.
Il curatore, inoltre, opera dentro una procedura con molte altre priorità: l’accertamento del passivo, la liquidazione dei beni, i rapporti con i creditori e con gli organi di controllo. Le azioni revocatorie competono per tempo e risorse con tutto il resto, e vengono selezionate con criteri di priorità: importi rilevanti, prova più solida, controparte solvibile. Questo non significa che i pagamenti modesti siano al riparo, ma spiega perché la qualità della tua prima risposta pesa così tanto: una difesa ordinata alza il costo dell’azione e abbassa la sua attrattività, sempre nei limiti delle autorizzazioni e dei controlli che la procedura prevede per stare in giudizio e per transigere.
Le mosse che seguono sono ordinate come le farà il curatore: prima definisce il tempo, poi qualifica il pagamento, poi cerca la prova della tua conoscenza, poi prova a smontare le esenzioni che potresti invocare, poi usa i tuoi stessi accordi come indizi, infine sceglie quando agire. Per ciascuna trovi la mossa, la sua convenienza, i suoi limiti e la contromossa.
Prima mossa: fissare il periodo sospetto e definire l’arco temporale in cui cercare
La mossa
Il curatore parte dalla data. L’art. 166 CCII rende revocabili i pagamenti compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o in un periodo anteriore alla domanda: sei mesi per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (comma 2) e un anno per gli atti estintivi eseguiti con mezzi anormali (comma 1, lett. b). La novità rispetto alla legge fallimentare, dove il periodo sospetto si contava a ritroso dalla sentenza dichiarativa, è che nel Codice della crisi il calcolo parte dalla data di deposito del ricorso che ha dato origine alla procedura.
Quando la liquidazione giudiziale segue un precedente strumento di regolazione della crisi, come un concordato preventivo, l’art. 170, comma 2, CCII fa decorrere i termini a ritroso dalla domanda di accesso a quello strumento. Il curatore, quindi, non guarda solo la data della sentenza: cerca la prima domanda in ordine di tempo, perché è quella che può spostare la finestra indietro.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
È la mossa più economica e più produttiva: una tabella con date e importi permette di eliminare subito ciò che non è revocabile e di concentrarsi su ciò che lo è. Per il curatore è anche una questione di efficienza, perché tutto il resto del ragionamento (mezzo di pagamento, conoscenza, esenzioni) ha senso solo per i pagamenti che cadono dentro la finestra. Preferisce non spingere il calcolo al limite quando la data di un pagamento sta a ridosso del confine: un pagamento di pochi giorni fuori dal periodo è un’azione persa in partenza, e nessun curatore ha interesse ad aprire una causa destinata a fallire sul primo requisito.
I suoi limiti
Il pagamento che cade fuori dal periodo sospetto non è revocabile con l’azione dell’art. 166. Non conta quanto fosse sospetto, quanto fosse tardivo o quanto fosse grosso: il periodo sospetto è un limite di legge, non un criterio orientativo. Anche la posizione del creditore che ha ricevuto molto tempo prima ricade fuori dalla revocatoria fallimentare, salvo il residuo ambito di altre azioni con presupposti diversi.
Il secondo limite riguarda il tempo per agire. Il curatore non può promuovere l’azione oltre tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale, e in ogni caso l’azione si prescrive dopo cinque anni dal compimento dell’atto (art. 170, comma 1, CCII). Sono due sbarramenti distinti, che operano insieme: vale quello che scade prima.
La tua contromossa
La contromossa è ricostruire tu stesso la cronologia, prima che lo faccia il curatore: data di deposito del ricorso per l’apertura, data della sentenza, eventuale domanda di concordato o di altro strumento presentata in precedenza, data esatta di ogni incasso (attenzione: la data rilevante è quella in cui il pagamento è stato eseguito, e non sempre coincide con quella della fattura o dell’estratto conto). Verifica sempre se la tua posizione ricade davvero nel periodo sospetto, mese per mese e giorno per giorno, e verifica se il curatore ha contato dalla data giusta. Un errore di calcolo, in un senso o nell’altro, cambia tutto.
Le pronunce che ti proteggono
Sul decorso del termine triennale, la Cassazione ha chiarito che non si può anticipare il dies a quo alla domanda di concordato preventivo: il termine parte dalla dichiarazione di apertura, cioè dal momento in cui l’organo della procedura viene nominato e l’azione diventa esperibile (Cass., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11224). Il principio, enunciato in un caso regolato dalla legge fallimentare e dall’art. 69-bis, si fonda sul criterio generale dell’art. 2935 c.c. e vale come bussola anche per l’art. 170 CCII. Serve a te per un motivo pratico: il curatore ha un tempo lungo, ma non illimitato, e le scadenze vanno controllate.
Seconda mossa: qualificare il pagamento come normale o anomalo
La mossa
Stabilita la finestra temporale, il curatore classifica ogni pagamento. La distinzione è centrale perché cambia tutto ciò che segue. Se il pagamento è stato eseguito con denaro o con altri mezzi normali, rientra nel comma 2 dell’art. 166: revocabile nei sei mesi, ma solo se il curatore prova che il creditore conosceva lo stato di insolvenza. Se invece l’estinzione del debito scaduto è avvenuta con mezzi diversi (una dazione in pagamento di merce o di un bene, un pagamento eseguito da un terzo su delega dell’impresa, una modalità comunque insolita), si applica il comma 1, lett. b): l’atto è revocabile nell’anno anteriore, salvo che sia il creditore a provare di non aver conosciuto lo stato di insolvenza. Qui l’onere della prova si inverte.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per il curatore la qualificazione come “anomalo” è la strada più conveniente, perché scarica sul creditore la prova più difficile: dimostrare un fatto negativo, cioè di non aver saputo. Una dazione in pagamento o una delegazione a un terzo gli permettono di partire da una posizione favorevole. Preferisce non insistere sulla natura anomala quando il mezzo di pagamento è quello ordinario nei rapporti tra le parti: un bonifico su conto corrente, in un rapporto in cui si è sempre pagato così, è un mezzo normale, e forzare la qualificazione rischia di trasformarsi in un boomerang.
I suoi limiti
Il curatore non può considerare anomalo un pagamento solo perché tardivo. La lettera b) del comma 1 riguarda gli atti estintivi non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento: il tema è il mezzo, non il ritardo. Il ritardo ha un peso diverso, come vedremo, nel giudizio sulla conoscenza dell’insolvenza e nelle esenzioni. Confondere i due piani è l’errore più frequente nelle lettere dei curatori e nelle difese dei creditori.
La tua contromossa
Rileggi come è stato eseguito ciascun pagamento. Chi ha ricevuto bonifici o assegni bancari ordinari è, di regola, nel comma 2, con onere della prova a carico del curatore. Chi ha ricevuto qualcosa di diverso dal denaro, o ha incassato da un soggetto terzo rispetto al debitore, deve prepararsi alla difesa più impegnativa. La contromossa chiave è documentare la normalità del mezzo di pagamento attraverso la storia del rapporto: precedenti pagamenti analoghi, accordi contrattuali, consuetudini tra le parti. Se il pagamento è stato eseguito da un terzo, occorre ricostruire il rapporto tra il terzo, l’impresa e te: la giurisprudenza guarda proprio a questo.
Le pronunce che ti proteggono
Il tema del pagamento eseguito da un terzo è stato affrontato più volte. La Cassazione ha ritenuto anomalo e revocabile il pagamento di un debito scaduto eseguito con proprio assegno dal debitor debitoris nella veste di delegato (Cass. 7 luglio 2022, n. 21585), e ha esaminato la revocabilità dei pagamenti eseguiti da un terzo in forza di delegazione, con particolare attenzione alla prova della non conoscenza a carico del creditore (Cass., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30254). Nella stessa direzione si è mossa la Corte d’appello di Torino (sentenza n. 348/2026, pubblicata il 23 febbraio 2026), secondo cui chi invoca i termini d’uso per un pagamento eseguito tramite un terzo deve provare che quella modalità era una prassi stabile tra le parti prima del periodo sospetto, e non un episodio recente. Queste decisioni ti dicono che, in caso di pagamento anomalo, la tua posizione è meno confortevole: ma ti dicono anche esattamente quali prove costruire.
Dazione in pagamento e mezzi normali: dove passa il confine
Il testo della lettera b) del comma 1 parla di atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento. La formula individua due categorie. La prima è quella dei pagamenti in denaro e con gli strumenti ordinari con cui il denaro circola: bonifico, assegno, addebito diretto, secondo l’uso corrente del commercio. La seconda, per differenza, comprende tutto ciò che estingue il debito in modo diverso: la consegna di un bene al posto del denaro (dazione in pagamento), l’estinzione attraverso l’intervento di un terzo che paga in luogo del debitore, o altre modalità che escono dalla fisiologia del rapporto.
La normalità del mezzo si valuta rispetto alla prassi degli scambi e, quando la giurisprudenza ne parla in relazione ai termini d’uso, al rapporto concreto tra le parti. Questo significa che lo stesso strumento può essere normale in un rapporto e insolito in un altro. Un creditore che ha ricevuto per anni pagamenti da un certo terzo per conto del cliente, sempre con la stessa modalità, sostiene una tesi diversa da chi ha ricevuto quel pagamento una sola volta, alla vigilia della crisi. La distinzione tra comma 1 e comma 2 è, in pratica, la distinzione tra una difesa in salita e una difesa in pianura: conviene conoscerla prima di rispondere al curatore, perché la risposta cambia a seconda del ramo in cui si cade.
Terza mossa: dimostrare, o far presumere, che sapevi (la scientia decoctionis)
La mossa
È il cuore della revocatoria dei pagamenti normali. Nel comma 2 dell’art. 166 il curatore deve provare che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore. Non conta ciò che avresti dovuto sapere in astratto: conta ciò che sapevi al momento del pagamento, provato attraverso fatti concreti. Poiché nessun creditore ammette di aver saputo, il curatore lavora per indizi: protesti, decreti ingiuntivi e azioni esecutive contro l’impresa, solleciti ripetuti, richieste di dilazione, pagamenti parziali, ritardi crescenti, legami personali o societari tra l’impresa e il creditore, notizie di stampa, visure che segnalano pregiudizievoli.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
È l’unica strada per rendere revocabili i pagamenti eseguiti con mezzi normali. La convenienza del curatore dipende dalla qualità degli indizi: più sono precisi, datati e riconducibili proprio al creditore convenuto, più la mossa è redditizia. Se il creditore è una banca, il curatore dispone di una massa di dati (rapporti di conto, richieste di proroga, sconfinamenti, segnalazioni) che alimentano la prova; se il creditore è un piccolo fornitore che ha ricevuto qualche bonifico, il materiale è quasi sempre più esile. Quando gli indizi restano generici, il curatore preferisce non procedere o proporre una definizione bonaria.
I suoi limiti
La conoscenza dell’insolvenza deve esistere al momento dell’atto, e gli indizi da cui la si desume devono essere anteriori al pagamento. Un fatto emerso dopo, per quanto grave, non prova che tu sapessi prima. Inoltre il curatore non può limitarsi ad allegare un elenco di campanelli d’allarme generici: la prova, pur potendo essere presuntiva, deve essere grave, precisa e concordante, e riferita alla tua posizione. Infine, l’apprezzamento sugli indizi è un giudizio di fatto affidato al giudice di merito, e questo ha una conseguenza a doppio taglio: se il giudice di merito ha ritenuto provata la tua conoscenza con una motivazione adeguata, difficilmente la Cassazione la rimetterà in discussione; ma vale anche l’inverso, quando è la curatela a perdere sul fatto.
La tua contromossa
La contromossa è presidiare il terreno dei fatti fin dalla prima risposta al curatore. Ricostruisci che cosa sapevi e che cosa era conoscibile nel periodo rilevante: quali informazioni avevi sull’impresa, quali segnali erano pubblici, quali no; se i ritardi dell’impresa erano coerenti con la storia del rapporto o rappresentavano una novità; se esistevano ragioni diverse dall’insolvenza per le difficoltà di pagamento (contestazioni, problemi logistici, tensioni di cassa temporanee). Raccogli la corrispondenza commerciale e le comunicazioni scambiate: i documenti dell’epoca valgono più dei ricordi. Evita di rispondere al curatore con ammissioni non necessarie: la lettera con cui si “spiegano” i ritardi può diventare, se scritta senza cautela, un indizio contro di te.
Le pronunce che ti proteggono
Va detto con franchezza che la prova presuntiva è ammessa: la Cassazione ha ribadito che la consapevolezza dello stato di insolvenza può essere dimostrata anche mediante presunzioni (Cass., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11145). Ma le stesse pronunce mostrano dove il curatore inciampa. Con l’ordinanza 19 dicembre 2025, n. 33201, la Corte ha respinto il ricorso di una cooperativa in liquidazione contro una banca, ribadendo che la prova della conoscenza grava sulla procedura e che non basta allegare segnali di allarme generici. Con l’ordinanza pubblicata il 21 novembre 2025, n. 30724, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una curatela che voleva la revoca di un pagamento a favore di una banca, ricordando che l’apprezzamento sulla scientia è riservato al giudice di merito. In senso opposto, con l’ordinanza pubblicata il 29 ottobre 2025, n. 28618, ha confermato la revoca di rimesse su conto quando i giudici di merito avevano desunto la conoscenza da una serie continua di richieste di proroga degli anticipi su fatture. La lezione è la stessa: decide la qualità e la specificità degli indizi.
Gli indizi che il curatore cerca per primi, e come si leggono
Nella pratica, il curatore ricorre a un repertorio abbastanza ricorrente. Conoscerlo permette di preparare in anticipo la lettura difensiva di ciascun elemento, distinguendo ciò che è davvero riferibile a te da ciò che non lo è.
| Indizio tipico | Come lo usa il curatore | Come lo legge la difesa |
|---|---|---|
| Protesti e pregiudizievoli a carico dell’impresa | Sostiene che erano conoscibili con una semplice visura | Verificare data di iscrizione e di pubblicazione: se posteriori al pagamento non contano; se anteriori, valutare se erano effettivamente noti e se indicavano insolvenza o un episodio isolato |
| Solleciti ripetuti e ritardi crescenti | Li presenta come segnale di difficoltà progressiva | Confrontarli con lo storico: se il rapporto ha sempre avuto ritardi analoghi, l’elemento perde forza |
| Adempimenti solo parziali | Li legge come incapacità di pagare per intero | Verificare se le parziali erano concordate o legate a contestazioni sulla fornitura |
| Richieste di dilazione o di proroga | Le considera ammissione implicita di tensione finanziaria | Distinguere illiquidità temporanea e insolvenza; documentare le ragioni indicate dall’impresa |
| Legami personali o societari con l’impresa | Ne deduce una conoscenza privilegiata della situazione | Provare l’autonomia effettiva delle gestioni e l’assenza di flussi informativi |
| Azioni legali già intraprese dal creditore | Le usa per dimostrare che il creditore sapeva che l’impresa non pagava | Collocarle nel tempo: se successive al pagamento, non provano la conoscenza al momento dell’atto |
Alcuni di questi elementi sono stati valorizzati dalla Cassazione in vicende concrete. In un caso portato all’attenzione della Corte, la prova della conoscenza era stata desunta dall’identità del legale rappresentante di due società creditrici e dalla presenza di protesti; in un altro, i giudici di merito avevano valorizzato i molteplici ritardi nei saldi con solleciti, l’adempimento solo parziale, la negoziazione di piani di rientro e le azioni legali intraprese per ottenere la condanna del debitore al pagamento. Sono esempi utili non perché si ripetano sempre uguali, ma perché mostrano che il peso di un indizio dipende dalla sua data e dalla sua riferibilità proprio al creditore convenuto. Il curatore che accumula elementi generici, tutti successivi o tutti impersonali, ha in mano un mosaico fragile.
Quarta mossa: smontare le esenzioni che puoi invocare (termini d’uso e rimesse)
La mossa
Il comma 3 dell’art. 166 elenca gli atti che non sono soggetti all’azione revocatoria. Sono le tue armi difensive più solide, e il curatore lo sa: per questo, quando ha individuato un pagamento nel periodo sospetto, la mossa successiva è mostrare che l’esenzione non si applica. Le più rilevanti per chi ha incassato un credito scaduto sono due: i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso e le rimesse su conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria dell’impresa verso la banca. Ci sono poi gli atti eseguiti in attuazione di un piano attestato o di uno strumento di regolazione della crisi.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Se l’esenzione dei termini d’uso viene riconosciuta, l’azione è chiusa: non serve nemmeno discutere della conoscenza dell’insolvenza. Il curatore, quindi, ha ogni interesse a dimostrare che il tuo pagamento non era “normale” nel rapporto tra le parti. Preferisce non insistere quando il creditore documenta una prassi consolidata e antecedente al periodo sospetto, perché in quel caso la difesa ha buone probabilità di successo.
I suoi limiti
La nozione di “termini d’uso” ha confini precisi. Per la Cassazione conta il rapporto diretto tra le parti, non la prassi generale del settore economico: un fornitore non può invocare che “nel mio settore si paga a novanta giorni” se con quell’impresa si è sempre pagato a trenta (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25162). Altro limite: il ritardo sistematico non crea automaticamente nuovi termini d’uso. Occorre una prassi effettivamente condivisa e stabile, non una semplice tolleranza subìta. Infine il pagamento deve essere stato eseguito con mezzo ordinario e nei tempi in concreto praticati: un pagamento parziale di una fattura vecchia di mesi o eseguito da un terzo non rientra nell’esenzione. Anche i pagamenti eseguiti in attuazione di un piano di rientro concordato dopo l’inadempimento sono stati ritenuti dalla Cassazione estranei ai termini d’uso: quell’accordo, anzi, tende a diventare la prova della conoscenza delle difficoltà dell’impresa.
La tua contromossa
La contromossa chiave è la prova della prassi. Prima ancora di rispondere al curatore, costruisci lo storico del rapporto: fatture, scadenze contrattuali, date effettive dei pagamenti degli ultimi due o tre anni, eventuali solleciti (o loro assenza), mezzi usati. Se da anni si pagava con ritardi costanti e mai contestati, e il pagamento contestato è coerente con quella storia, l’esenzione ha buone chance. L’onere di provare l’esenzione ricade su chi la invoca: quindi va provata, non solo affermata. Per le rimesse in conto, la contromossa è ricostruire l’andamento dell’esposizione: se i versamenti non hanno ridotto in modo consistente e durevole il debito verso la banca, l’esenzione entra in gioco.
Qui la nostra competenza entra in azione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, segue la contromossa dalla ricostruzione dello storico fino all’eventuale ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva.
Le pronunce che ti proteggono
Con l’ordinanza 5 maggio 2026, n. 12638, la Cassazione ha ribadito che i pagamenti di beni e servizi sono esenti dalla revoca solo se eseguiti nei termini d’uso, cioè secondo una prassi condivisa tra le parti, e che il ritardo sistematico non basta da solo a creare nuovi termini d’uso senza una vera modifica concordata del rapporto. È una pronuncia che ti chiede di documentare, ma ti offre anche un criterio chiaro. Sulla stessa linea, Cass. 29 aprile 2025, n. 11224 ha negato l’esenzione a pagamenti tardivi, parziali e provenienti da un terzo, e Cass. 7 dicembre 2016, n. 25162 resta il riferimento sul rilievo del rapporto diretto tra le parti. La Corte d’appello di Torino, nella già citata sentenza n. 348/2026, ha aggiunto che la prova di una prassi va riferita al periodo precedente a quello sospetto.
Focus: le rimesse su conto corrente e l’esenzione del comma 3
Un capitolo a parte riguarda le banche e, più in generale, i creditori che ricevono i pagamenti attraverso versamenti su un conto. Le rimesse su un conto corrente bancario non sono soggette a revocatoria, ai sensi del comma 3 dell’art. 166, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria dell’impresa nei confronti della banca. La norma parte da un’idea semplice: un conto corrente con fido è uno strumento di operatività, in cui versamenti e prelievi si alternano, e non ogni versamento è un pagamento a favore della banca.
La mossa del curatore è dimostrare che quei versamenti hanno invece funzionato come rientro dell’esposizione. Confronta il saldo debitore all’inizio e alla fine del periodo rilevante, esamina la natura degli affidamenti (per esempio, linee di anticipo su fatture o castelletti di sconto), valuta se dopo i versamenti la disponibilità è stata effettivamente ripristinata. La difesa della banca parte dal sostenere l’opposto: che la disponibilità è stata ricostituita e che il rapporto è rimasto operativo. Il criterio decisivo è la variazione dell’esposizione complessiva, non il singolo versamento. In una decisione recente la Cassazione ha confermato la revoca di versamenti su conto con fido per smobilizzo crediti, con richieste di proroga ripetute che alimentavano la prova della conoscenza (Cass. 29 ottobre 2025, n. 28618). Se sei una banca, o un intermediario, questa è la prospettiva da preparare; se sei un fornitore che ha ricevuto bonifici su un conto ordinario, il capitolo delle rimesse in genere non ti riguarda.
Quinta mossa: trasformare il piano di rientro in un indizio
La mossa
Molti pagamenti di debiti scaduti non arrivano d’un colpo: arrivano dopo un accordo. Il debitore chiede tempo, propone una rateizzazione, magari offre una garanzia. Per il creditore è un comportamento ragionevole, quasi obbligato: meglio incassare a rate che non incassare. Per il curatore, però, quell’accordo è un documento prezioso, perché racconta una storia: a un certo punto l’impresa non riusciva più a pagare alla scadenza, e tu lo sapevi abbastanza da concordare un rientro. La mossa consiste nell’usare il piano di rientro come indizio di conoscenza dello stato di insolvenza e, se al piano si è accompagnata una garanzia, come atto autonomamente revocabile.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La convenienza è evidente: il piano di rientro è un indizio che porta la data e la firma del creditore. Mentre gli altri indizi devono essere ricostruiti, questo è già scritto. Il curatore lo usa in due modi. Sul piano della prova, sostiene che la sottoscrizione del piano dimostra la consapevolezza delle difficoltà e che quella consapevolezza si estende ai pagamenti successivi. Sul piano dell’oggetto dell’azione, se il creditore ha ottenuto un’ipoteca o un pegno a garanzia delle rate, valuta la revoca della garanzia ai sensi dell’art. 166, comma 1, lett. d), per i debiti già scaduti. Preferisce fare meno rumore quando il piano è chiaramente riconducibile a una situazione temporanea di tensione di cassa, ben documentata, o quando il rapporto è stato gestito in modo trasparente e con informazioni verificabili sull’impresa.
I suoi limiti
Il fatto di aver concordato una dilazione non trasforma il debito in un debito non scaduto: sotto questo profilo il curatore ha ragione, e lo ha stabilito la Cassazione. Ma ci sono limiti a ciò che può dedurne. Primo: l’accordo di dilazione non prova, di per sé, la conoscenza dello stato di insolvenza, che è cosa diversa dalla difficoltà o dall’illiquidità temporanea. Secondo: la consapevolezza deve emergere da indizi anteriori al pagamento contestato, e va valutata rispetto a ciascun pagamento, con la conseguenza che un creditore può dimostrare che, dopo il piano, sono intervenuti fatti idonei a far venir meno il sospetto. Terzo: se il piano rientra in un piano attestato di risanamento o in uno strumento di regolazione della crisi, gli atti compiuti in sua esecuzione godono delle esenzioni del comma 3 dell’art. 166, a condizione che la circostanza risulti documentalmente e che il piano possieda i requisiti previsti.
La tua contromossa
La contromossa chiave è distinguere la difficoltà dall’insolvenza, documentandola. Quando si negozia un piano di rientro è opportuno che l’accordo dia conto delle ragioni della dilazione (una contestazione, un ritardo negli incassi dell’impresa, un evento temporaneo), delle informazioni ricevute sulla prospettiva di continuità e di eventuali elementi che rendevano credibile il rientro. Sono prove che, anni dopo, fanno la differenza. Sul fronte delle garanzie, la cautela è temporale: una garanzia costituita per un debito già scaduto è revocabile nei sei mesi anteriori, e una dilazione concessa in cambio di quella garanzia non cambia il calcolo. Se sei tu il creditore che ottiene la garanzia, sappi che quella data sarà la prima che il curatore guarderà. Se il piano proviene da un percorso formale di risanamento, conserva e produci in giudizio la documentazione che ne prova l’esistenza e l’esecuzione: la giurisprudenza richiede che l’esenzione risulti da documenti.
Le pronunce che ti proteggono
Il principio sul debito scaduto viene da Cass., Sez. I, 11 febbraio 2025, n. 3450: quando l’ipoteca è concessa dopo l’inadempimento del termine originario, il debito può considerarsi scaduto ai fini della revoca delle garanzie, a nulla rilevando che venga pattuito contestualmente un piano di rateizzazione, purché risulti un nesso unitario tra l’operazione di rientro e la garanzia; in quel caso la disciplina applicabile è quella dei sei mesi e non dell’anno. È una pronuncia che ti mette in guardia ma che fissa anche un confine: riguarda le garanzie concesse per un debito già scaduto, non ogni pagamento eseguito nell’ambito di una dilazione. Sul piano della prova, Cass. 2 gennaio 2026, n. 101 chiarisce che, quando i pagamenti sono pianificati in un arco temporale, la consapevolezza iniziale dello stato di decozione, espressa nell’accettazione del piano, si proietta sui pagamenti successivi; ma chi vuole dimostrare il venir meno di quella consapevolezza non può limitarsi a un’affermazione generica, deve provare di aver conosciuto, in un momento successivo, fatti idonei a escluderla. Il messaggio è duplice: il piano pesa, ma la porta della prova contraria resta aperta a chi documenta.
Sesta mossa: scegliere quando agire e chiedere la restituzione
La mossa
Individuati i pagamenti, qualificati e valutati gli indizi, il curatore decide se e quando promuovere l’azione. Di solito si muove in due tempi: una richiesta stragiudiziale (una lettera con cui contesta il pagamento e propone la restituzione) e, in mancanza di riscontro o di accordo, la citazione davanti al tribunale della procedura. Nel giudizio chiede che il pagamento sia dichiarato inefficace rispetto ai creditori e che tu sia condannato a restituire la somma incassata.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La lettera è economica e produce spesso risultati: molti creditori, spaventati, restituiscono senza discutere. Il curatore la usa per testare la solidità della controparte: chi risponde con una difesa strutturata, documentata e senza ammissioni sposta il suo calcolo. Il tempo è un’altra leva: ha fino a tre anni dall’apertura per agire, e può usarli per raccogliere più posizioni omogenee, valutare le prove disponibili e coordinare le azioni. Preferisce non agire, o agire in modo più cauto, quando il quadro probatorio è debole, quando l’importo è modesto rispetto all’impegno o quando la solvibilità del convenuto rende incerto il recupero.
I suoi limiti
La lettera del curatore non è un titolo esecutivo e non obbliga a restituire nulla. Per gli atti dell’art. 166 l’inefficacia va accertata dal giudice, e finché non c’è una sentenza non sei tenuto a pagare. Il curatore, inoltre, è vincolato ai termini dell’art. 170 CCII: tre anni dall’apertura per promuovere l’azione, cinque anni dal compimento dell’atto per la prescrizione. Sul piano sostanziale, poi, deve fare i conti con un profilo che spesso si trascura: il pregiudizio alla massa, cioè la lesione della parità di trattamento, si presume in ragione della sola insolvenza, ma è una presunzione relativa, e chi è convenuto può provare che non c’è stato alcun danno.
La tua contromossa
Non lasciar cadere la lettera nel vuoto e non risponderle d’impulso. La sequenza corretta è: chiedere al curatore di indicare i pagamenti contestati, il fondamento giuridico e i documenti sui quali basa la richiesta; verificare i termini; ricostruire i fatti; sollevare per tempo le eccezioni (fuori periodo sospetto, esenzione, assenza di scientia, prescrizione o decadenza); valutare, in parallelo, se esistono margini per una definizione transattiva. Prima di ogni ammissione, prima di ogni pagamento, vale il principio della qualificazione: che cosa ho ricevuto, quando, come, cosa sapevo. Se sei convenuto in giudizio, l’onere di provare l’esenzione e l’assenza di pregiudizio ricade su di te: le prove vanno preparate prima della costituzione. Sul versante economico, tieni presente che chi restituisce quanto ricevuto in forza della revocatoria ha diritto di far valere il proprio credito nella procedura, in concorso con gli altri creditori, secondo la disciplina degli effetti della revoca (già art. 70 L.F., riprodotta nel Codice della crisi): la restituzione, dunque, non estingue il credito, ma lo riporta nel riparto.
Le pronunce che ti proteggono
Ancora Cass. 29 aprile 2025, n. 11224: oltre a fissare il dies a quo del triennio, ha affermato che il danno alla massa è presunto in via relativa e che il convenuto che sostiene l’assenza di pregiudizio deve fornire la prova contraria. Il senso pratico è che, se la tua posizione ha caratteristiche che escludono la lesione della par condicio, va allegato e documentato. Sui limiti temporali, l’art. 170 CCII, letto insieme alla sentenza, è il riferimento per controllare che l’azione sia tempestiva.
Le eccezioni da sollevare, nell’ordine giusto
Quando il conflitto passa dalla lettera al giudizio, l’ordine delle difese conta. La sequenza più razionale parte dalle eccezioni che chiudono la questione con il minor dispendio di prova e procede verso quelle che richiedono ricostruzioni più complesse. Prima si verifica il periodo sospetto, perché un pagamento fuori finestra non è revocabile. Poi si esaminano i termini di decadenza e prescrizione dell’art. 170, che sono verificabili documentalmente. Quindi si affronta la qualificazione del mezzo di pagamento, che determina su chi ricade l’onere della prova. Solo dopo si entra nel terreno della conoscenza dell’insolvenza e delle esenzioni, che richiede prove costituende e storici di rapporto. L’ultima linea è quella del pregiudizio alla massa, che ha senso soltanto se le precedenti non hanno esaurito la controversia. Questo schema evita due errori frequenti: consumare energie su questioni di fatto quando esiste una questione di diritto che risolve tutto, e lasciare cadere un’eccezione perché non sollevata al momento giusto, con le preclusioni che il processo prevede.
Come si costruisce una buona risposta al curatore
La prima risposta scritta è il documento che orienterà tutta la partita, perché fissa la versione dei fatti e mostra al curatore quanto è solida la tua posizione. Una risposta efficace ha una struttura riconoscibile. Identifica con precisione i pagamenti contestati, con data, importo e mezzo di pagamento, evitando di dare per scontato che coincidano con quelli indicati dal curatore. Colloca ogni pagamento rispetto al periodo sospetto, indicando le date di riferimento che ritieni corrette. Ricostruisce il rapporto commerciale sotto il profilo dei tempi e delle modalità di pagamento, allegando gli estratti e le fatture che ne provano la regolarità. Prende posizione sulle esenzioni che ritieni applicabili, senza però esaurire in questa sede tutte le argomentazioni. Formula, infine, una riserva espressa di ogni ulteriore difesa ed eccezione, comprese quelle relative ai termini dell’art. 170 CCII.
Altrettanto importante è ciò che una buona risposta non contiene. Non contiene ammissioni sulla conoscenza dello stato di difficoltà dell’impresa, perché quella frase, scritta per cortesia o per spiegare un ritardo, può essere letta come prova. Non contiene giudizi sulla condotta dell’impresa o dei suoi amministratori, che non servono alla difesa e possono arricchire il fascicolo del curatore di elementi utili a lui. Non contiene promesse di restituzione o di pagamento, se non nell’ambito di una proposta transattiva chiaramente qualificata come tale e formulata senza riconoscimento di responsabilità. Non contiene, infine, un tono di contrapposizione inutile: il curatore è un interlocutore istituzionale, e una risposta ordinata e collaborativa nella forma, ma rigorosa nella sostanza, lo pone nella condizione di valutare correttamente il rapporto costi-benefici dell’azione.
Sul piano della documentazione, è prudente conservare tutto ciò che riguarda il rapporto con l’impresa: ordini, conferme d’ordine, fatture, scambi di posta elettronica, comunicazioni via messaggistica, estratti conto, verbali di incontri, eventuali segnalazioni ricevute da terzi. Ciò che oggi appare irrilevante può diventare, tra due anni, la prova decisiva di una prassi o di un’assenza di conoscenza. E vale l’opposto: la perdita o la dispersione di documenti non giova mai alla difesa, perché spinge il giudice a valutare con maggiore severità ciò che non può essere verificato. Il momento in cui si è ricevuta la lettera è già tardi per ricostruire a memoria: conviene predisporre subito un archivio ordinato, cronologico, con l’indicazione per ciascun documento del pagamento a cui si riferisce.
Un ultimo aspetto riguarda la gestione dei tempi. Il curatore ha tre anni per agire e non ha alcuna urgenza di ricevere una risposta immediata: una replica ponderata, a distanza di qualche settimana, con i documenti già organizzati, vale più di una risposta rapida e generica. Allo stesso tempo, il silenzio prolungato viene interpretato come disinteresse o debolezza, e può accelerare l’iniziativa giudiziale. La misura corretta è una risposta tempestiva nel segnalare che la posizione è seguita e che le eccezioni sono riservate, seguita da una risposta più completa quando il quadro documentale è pronto.
La partita giocata: quattro simulazioni mossa e contromossa
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati di fantasia. Non riproducono casi reali dello Studio.
Simulazione 1: il calendario decide. Ipotesi: la domanda di apertura viene depositata il 9 ottobre 2025 e la liquidazione giudiziale è aperta il 21 novembre 2025. Un fornitore ha incassato tre somme. La prima, un bonifico di 12.870,00 € del 28 marzo 2025, per una fattura scaduta il 15 gennaio 2025. La seconda, un bonifico di 18.415,00 € del 5 giugno 2025, per una fattura scaduta il 30 marzo 2025. La terza, una dazione in pagamento di un macchinario stimato 9.230,00 €, del 20 ottobre 2024. Il curatore parte dalla data: a ritroso di sei mesi dal 9 ottobre 2025 si arriva al 9 aprile 2025, a ritroso di un anno al 9 ottobre 2024. Il primo pagamento (28 marzo 2025) cade fuori dai sei mesi: non è revocabile ai sensi del comma 2. Il secondo (5 giugno 2025) è dentro i sei mesi e, essendo un bonifico, è un pagamento normale: il curatore deve provare che il fornitore conosceva l’insolvenza. Il terzo (20 ottobre 2024) è dentro l’anno e, essendo stato eseguito con un bene e non con denaro, rientra nel comma 1, lett. b): qui è il fornitore a dover provare di non aver saputo. Quanto ai termini, l’azione va promossa entro il 21 novembre 2028 (tre anni dall’apertura); i cinque anni dall’atto scadrebbero il 5 giugno 2030 per il secondo pagamento e il 20 ottobre 2029 per il terzo, ma prevale il limite che scade prima. La contromossa sul primo pagamento è eccepire subito il difetto di periodo sospetto; sul secondo, sfidare il curatore sulla prova; sul terzo, costruire la prova dell’inscientia.
Simulazione 2: i termini d’uso. Ipotesi: il contratto prevede il pagamento a sessanta giorni. Negli ultimi ventiquattro mesi, undici fatture su undici sono state pagate tra l’ottantottesimo e il centunesimo giorno, senza solleciti né contestazioni. Il curatore contesta il pagamento di 23.780,00 € relativo a una fattura del 3 marzo 2025, incassato il 9 giugno 2025 (novantotto giorni dopo). In questo scenario il ritardo è coerente con la prassi del rapporto: il pagamento è stato eseguito con il mezzo consueto e nei tempi in concreto praticati, e la difesa dei termini d’uso ha buone possibilità di essere accolta, a condizione di provare lo storico. Se invece la stessa fattura fosse stata saldata il 29 settembre 2025 (duecentodieci giorni dopo l’emissione), solo in parte (14.000,00 €) e dopo due solleciti scritti, la fotografia cambierebbe: pagamento tardivo, parziale, preceduto da richieste di pagamento, incompatibile con una prassi stabile. L’esenzione diventerebbe molto difficile da sostenere e la partita si sposterebbe sulla prova della conoscenza dell’insolvenza.
Simulazione 3: la convenienza di trattare. Ipotesi: il pagamento del 5 giugno 2025 (18.415,00 €) viene dichiarato inefficace e il creditore lo restituisce; ammette il proprio credito, chirografario, per 18.415,00 €. Se nel riparto i chirografari ricevessero il 12%, il creditore recupererebbe 2.209,80 €, con una perdita netta di 16.205,20 €. Ora un ragionamento di convenienza: se la probabilità di soccombere fosse stimata al 35%, l’esposizione attesa sarebbe di circa 6.445,25 € (0,35 × 18.415,00 €), oltre alle spese di lite. Una proposta transattiva di 7.000,00 € sarebbe quindi vicina al valore atteso del rischio, e il confronto con la stima delle probabilità di successo delle eccezioni disponibili diventa una scelta razionale, non emotiva. Le percentuali sono ipotesi di scuola: in un caso vero vanno stimate su documenti e prove.
Simulazione 4: le rimesse in conto. Ipotesi: una banca ha concesso a un’impresa un fido per anticipi su fatture. Il 9 aprile 2025 l’esposizione è di 148.300,00 €. Alla data di deposito della domanda di apertura, 9 ottobre 2025, l’esposizione è scesa a 61.900,00 €, con una riduzione di 86.400,00 € (circa il 58% della posizione iniziale), e la disponibilità del fido non è stata ripristinata. In questo scenario il curatore sostiene che i versamenti hanno ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione: l’esenzione del comma 3 è in discussione e la partita si sposta sulla prova della conoscenza dell’insolvenza da parte della banca, per la quale il curatore valorizzerà, ad esempio, la successione di richieste di proroga. Se, invece, nello stesso periodo l’esposizione fosse passata da 148.300,00 € a 139.100,00 €, con una riduzione di 9.200,00 € (circa il 6%), e la disponibilità fosse stata regolarmente ricostituita, la banca avrebbe argomenti molto più solidi per sostenere che le rimesse hanno soltanto alimentato l’operatività ordinaria del conto. Le percentuali sono ipotesi dimostrative: il giudizio di “consistenza” e “durata” si fa sempre sul caso concreto.
Quando al curatore conviene trattare
Il curatore non ha nessun interesse a trasformare ogni contestazione in una sentenza. Ci sono momenti della partita in cui la sua convenienza si sposta verso l’accordo, e conoscerli è il modo migliore per aprire il tavolo al momento giusto.
Dopo la prima risposta strutturata. Quando la replica alla lettera contiene una ricostruzione documentata del periodo sospetto, dei termini d’uso e dell’assenza di indizi specifici, il curatore rivaluta il proprio quadro probatorio. Se aveva contato su una risposta remissiva e trova una difesa solida, il valore atteso della causa scende, e con esso la sua disponibilità a pretendere l’intero.
Prima dell’iscrizione a ruolo. È il momento in cui l’investimento del curatore in termini di tempo e di rischio non è ancora impegnato. Una proposta articolata, che riconosca una parte dell’importo a fronte della rinuncia all’azione, ha più probabilità di essere valutata con favore, sempre nei limiti delle autorizzazioni previste dalla procedura per le transazioni.
Dopo la fase in cui la scientia si rivela difficile da provare. Se nel corso del giudizio emergono le difficoltà probatorie tipiche della revocatoria del comma 2 (indizi anteriori al pagamento e riferibili proprio al convenuto), la posizione negoziale del curatore si indebolisce. È un momento in cui, tipicamente, si aprono spazi di definizione.
Prima del ricorso in Cassazione, dopo una sentenza di merito. Chi ha vinto in appello sul terreno dei fatti sa che la Cassazione tende a non riesaminare l’apprezzamento del giudice di merito; chi ha perso sa che la prospettiva di ribaltare il risultato è ridotta. Entrambi hanno un motivo per valutare una chiusura.
Nel caso delle banche e degli intermediari, il calcolo negoziale ha una componente in più: la posizione di un istituto che ha rapporti con molte imprese in crisi è osservata anche in termini di reputazione e di coerenza di condotta. Per il curatore, definire con un istituto un tema ricorrente in modo rapido può essere conveniente; per l’istituto, avere una linea difensiva stabile su casi simili è un valore. Sono considerazioni che entrano nel tavolo, ma non lo sostituiscono: alla fine conta sempre il merito della prova.
Dal punto di vista del creditore, la trattativa ha senso quando il costo atteso del giudizio, comprensivo del rischio di soccombenza, supera il valore di una definizione bonaria; e ha senso proprio perché la restituzione, comunque, non cancella il credito, che rientra nel riparto. Qui il curatore ragiona come un professionista che deve massimizzare il recupero netto, e non come un contendente a oltranza. Aprire il tavolo quando la sua convenienza si sposta, e non prima e non dopo, è una scelta strategica che dipende dalla qualità delle prove che hai in mano.
La partita in tabella
La tabella riassume, per ciascuna mossa, il vincolo che pesa sul curatore, la tua contromossa e il momento in cui giocarla.
| Mossa del curatore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del creditore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Fissa il periodo sospetto | Sei mesi (comma 2) o un anno (comma 1, lett. b) a ritroso dalla domanda di apertura; art. 166 CCII | Ricostruire la cronologia e verificare la data di riferimento | Alla ricezione della prima lettera |
| Qualifica il pagamento come anomalo | Solo per atti estintivi non effettuati con denaro o altri mezzi normali | Provare la normalità del mezzo e la storia del rapporto | Prima di rispondere nel merito |
| Prova la scientia decoctionis | Prova a carico del curatore per i pagamenti normali; indizi anteriori al pagamento | Contestare gli indizi e documentare cosa era conoscibile | Nella risposta e nella comparsa di costituzione |
| Nega l’esenzione dei termini d’uso | Rapporto diretto tra le parti; prassi stabile e antecedente | Produrre lo storico di fatture, scadenze e pagamenti | Prima della costituzione in giudizio |
| Usa il piano di rientro come indizio | Il debito resta scaduto; garanzie per debiti scaduti revocabili nei sei mesi | Distinguere difficoltà e insolvenza; provare fatti successivi | Già in fase di negoziazione del piano |
| Sceglie quando agire | Tre anni dall’apertura; cinque dal compimento dell’atto (art. 170 CCII) | Verificare i termini; provare l’assenza di pregiudizio; valutare la transazione | Dalla lettera fino alla sentenza di primo grado |
Le domande di chi è sotto attacco
Ho incassato una fattura scaduta: il pagamento è sempre revocabile? No. È revocabile solo se cade nel periodo sospetto e se ricorrono le condizioni dell’art. 166: nel caso di un pagamento normale, il curatore deve provare che conoscevi lo stato di insolvenza; nel caso di un pagamento con mezzi anormali, entro l’anno, sei tu a dover provare di non averlo conosciuto. Restano poi le esenzioni del comma 3.
Il curatore mi ha scritto chiedendo la restituzione: devo pagare subito? No, non hai alcun obbligo automatico. La lettera è una richiesta, non un titolo. Per gli atti dell’art. 166 l’inefficacia deve essere accertata dal giudice. È però un segnale da prendere sul serio: è il momento di ricostruire i fatti e di preparare la risposta.
Quanto tempo ha il curatore per agire? Tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale, e comunque cinque dal compimento dell’atto. Sono i termini dell’art. 170 CCII e valgono insieme: prevale quello che scade prima.
Se avevo concordato un piano di rientro, sono più esposto? Sì, il piano è un indizio che il curatore userà. Ma non è una prova definitiva: la difficoltà di pagare non coincide con l’insolvenza, e chi documenta fatti successivi che escludevano il sospetto può difendersi. Diverso è il caso delle garanzie concesse per debiti scaduti, che sono revocabili nei sei mesi.
Il mio cliente ha pagato tramite un terzo: cambia qualcosa? Sì, di solito peggiora la posizione. Il pagamento eseguito da un terzo su delega dell’impresa è stato ritenuto anomalo dalla giurisprudenza e non rientra facilmente nei termini d’uso, salvo la prova di una prassi consolidata e antecedente.
Il debito era scaduto: non vale come nella revocatoria ordinaria, dove l’adempimento è atto dovuto? No, non vale allo stesso modo. L’art. 2901, comma 3, c.c. esclude l’adempimento di un debito scaduto dalla revocatoria ordinaria, ma la revocatoria fallimentare tutela la parità di trattamento dei creditori e ha regole proprie: il fatto che il credito fosse scaduto non basta a proteggere il pagamento.
L’impresa aveva già presentato un concordato prima della liquidazione giudiziale: il periodo sospetto cambia? Può cambiare. Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi segue l’apertura della liquidazione giudiziale, l’art. 170, comma 2, CCII fa decorrere i termini a ritroso da quella domanda. È quindi decisivo verificare la storia processuale dell’impresa. Non cambia, invece, il momento da cui decorre il termine di tre anni per agire, che parte dall’apertura della liquidazione giudiziale.
Se restituisco la somma, perdo il credito? No. Chi restituisce quanto ricevuto in forza della revocatoria ha diritto di far valere il proprio credito nella procedura, in concorso con gli altri creditori: si perde il vantaggio del pagamento anticipato, non il diritto di credito.
I paletti fissati dai giudici
Molte decisioni che seguono applicano l’art. 67 della legge fallimentare, riferito alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022. L’art. 166 CCII ne ripropone la struttura, e i principi sono di regola trasferibili; verifica sempre la norma applicabile alla tua procedura.
Sul tempo dell’azione e il periodo sospetto
- Cass., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11224. Principio: il triennio per promuovere la revocatoria decorre dalla dichiarazione di apertura e non dalla domanda di concordato che l’ha preceduta; il danno alla massa è presunto in via relativa; il pagamento del committente in luogo dell’appaltatore non rientra nei termini d’uso. Rilevanza: fissa il punto di partenza dei termini e sposta sul convenuto l’onere di provare l’assenza di pregiudizio.
- Cass., Sez. III, 19 aprile 2016, n. 7747. Principio: nella revocatoria ordinaria l’adempimento di un debito scaduto è esente perché atto dovuto. Rilevanza: serve a ricordare che la protezione dell’art. 2901, comma 3, c.c. non si trasferisce alla revocatoria fallimentare.
Sulla qualificazione del pagamento
- Cass. 7 luglio 2022, n. 21585. Principio: il pagamento di un debito scaduto eseguito con proprio assegno dal debitore del debitore, su delega, è anomalo e revocabile se il ricevente conosceva l’insolvenza. Rilevanza: chiarisce che il pagamento tramite terzo espone a un regime più severo.
- Cass., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30254. Principio: il pagamento dei debiti dell’impresa da parte di un terzo in forza di delegazione è assoggettabile a revocatoria, e la prova della non conoscenza grava sul creditore. Rilevanza: indica quale prova preparare quando il pagamento è anomalo.
- Corte d’appello di Torino, sentenza n. 348/2026, pubblicata il 23 febbraio 2026. Principio: i termini d’uso richiedono la prova di una prassi stabile precedente al periodo sospetto; una delegazione improvvisa non è coperta dal solo fatto di ritardi passati. Rilevanza: orienta la difesa nei pagamenti eseguiti da terzi.
Sulla conoscenza dell’insolvenza
- Cass., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11145. Principio: la conoscenza dello stato di insolvenza può essere provata anche con presunzioni. Rilevanza: il curatore non ha bisogno della prova diretta; il creditore deve contrastare gli indizi.
- Cass., Sez. I, ordinanza pubblicata il 19 dicembre 2025, n. 33201. Principio: la prova della conoscenza grava sulla procedura e non è raggiunta da segnali di allarme generici. Rilevanza: stabilisce un livello minimo di specificità degli indizi.
- Cass., Sez. I, ordinanza pubblicata il 21 novembre 2025, n. 30724. Principio: l’apprezzamento della prova della conoscenza, in un caso di rimborso di una rata di mutuo alla banca, è un accertamento di fatto riservato al merito e non censurabile in Cassazione. Rilevanza: la partita si vince o si perde in primo e secondo grado.
- Cass., Sez. I, ordinanza pubblicata il 29 ottobre 2025, n. 28618. Principio: confermata la revoca di rimesse su conto quando la conoscenza era desunta da una serie continua di richieste di proroga degli anticipi su fatture. Rilevanza: mostra che indizi ripetuti e coerenti bastano.
- Cass. 2 gennaio 2026, n. 101. Principio: la conoscenza deve esistere al momento dell’atto ma gli indizi devono precederlo; chi vuole dimostrarne il venir meno nei pagamenti successivi a un piano deve provare di aver conosciuto fatti idonei a escluderla. Rilevanza: definisce la prova contraria per pagamenti rateali.
Sulle esenzioni
- Cass. 5 maggio 2026, n. 12638. Principio: i pagamenti di beni e servizi sono esenti solo se nei termini d’uso, cioè secondo una prassi condivisa; il ritardo sistematico non crea di per sé nuovi termini d’uso. Rilevanza: la pronuncia più recente sul criterio della prassi.
- Cass. 7 dicembre 2016, n. 25162. Principio: per i termini d’uso conta il rapporto diretto tra le parti, non la prassi del settore. Rilevanza: impedisce difese basate sugli usi generali.
Sul piano di rientro e sulle garanzie
- Cass., Sez. I, 11 febbraio 2025, n. 3450. Principio: il debito già inadempiuto resta scaduto anche se è concordata una rateizzazione, e la garanzia concessa in quel contesto è revocabile nei sei mesi. Rilevanza: riguarda il tempo delle garanzie collegate ai piani di rientro.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita al posto tuo, con un metodo: analizziamo le mosse già fatte dal curatore, intercettiamo i vizi dei suoi atti, presidiamo le scadenze che deve rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la sua convenienza si sposta. Concretamente:
- Ricostruiamo il periodo sospetto a partire dalla data di deposito del ricorso e da eventuali domande anteriori, e collochiamo ogni pagamento ricevuto nella sua finestra.
- Classifichiamo ogni pagamento come normale o anomalo, esaminando mezzo utilizzato, provenienza e storia del rapporto.
- Analizziamo la lettera e gli atti del curatore, verificando su quali documenti e indizi fonda la contestazione di conoscenza.
- Ricostruiamo lo storico del rapporto (fatture, scadenze, ritardi, solleciti) insieme al commercialista, per costruire la prova dei termini d’uso.
- Verifichiamo l’andamento dell’esposizione nei casi di rimesse su conto corrente, per valutare l’esenzione.
- Presidiamo i termini dell’art. 170 CCII, eccependo decadenza e prescrizione quando maturate.
- Redigiamo la risposta al curatore, evitando ammissioni pregiudizievoli e impostando le eccezioni.
- Valutiamo la convenienza di una definizione e apriamo il tavolo quando il valore atteso del giudizio per la controparte si riduce.
- Sosteniamo il giudizio, dalla costituzione fino all’appello e al ricorso per cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una controversia sulla revocatoria pesa soprattutto la qualifica di avvocato cassazionista: le questioni di qualificazione e di prova si decidono in primo e secondo grado, ma i principi che fissano i paletti nascono in Cassazione, e sapere come si costruisce un motivo di ricorso aiuta a impostare il giudizio di merito fin dall’inizio. La continuità di strategia dall’analisi iniziale al ricorso, con lo stesso difensore, evita di dover riscrivere la difesa a ogni grado. Se il creditore è un’impresa, il ruolo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere il caso anche nella prospettiva di chi ha dimestichezza con la gestione delle situazioni di tensione finanziaria.
Il caso è letto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, perché la convenienza del curatore, l’andamento delle rimesse e il calcolo del valore atteso di un giudizio sono materia da commercialista quanto da avvocato.
Chiusura: nella procedura vince chi conosce le regole del gioco
Il pagamento di un debito scaduto può essere revocato nella liquidazione giudiziale, ma non lo è per definizione: dipende dal tempo, dal mezzo, dalla conoscenza dell’insolvenza, dalle esenzioni e dalla prova. Nella procedura non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Torniamo, per chiudere, alla ragione per cui lo Studio Monardo si occupa di questa materia: le revocatorie si decidono su qualificazione e prova, e le decisioni che fissano i paletti arrivano fino alla Cassazione, dove l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come avvocato cassazionista; e la conoscenza dei meccanismi della crisi d’impresa, propria dell’Esperto Negoziatore, aiuta a leggere gli indizi che il curatore userà. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo i termini e costruiremo la strategia più adatta al tuo caso.
📩 Non aspettare che il curatore scelga il momento: scrivici oggi stesso, i recapiti dello studio sono al termine di questa guida.
