Impresa Edile In Crisi Per Il Blocco Dei Permessi E Dei Cantieri, Con Debiti Verso Le Banche: Uno Studio Legale Può Ottenere Una Moratoria?

Uno studio legale può davvero ottenere una moratoria dalle banche per un’impresa edile che ha i cantieri fermi, i permessi bloccati e le rate che continuano a scadere? È la domanda che arriva, quasi con le stesse parole, da costruttori che fino a pochi mesi prima avevano un portafoglio lavori solido e che si ritrovano con stati di avanzamento congelati, acquirenti in attesa, penali minacciate e istituti di credito che iniziano a chiedere rientri. Le vicende degli ultimi anni, dalle inchieste urbanistiche che hanno paralizzato interi quartieri ai rallentamenti degli uffici tecnici comunali, hanno mostrato quanto rapidamente un problema amministrativo possa trasformarsi in un problema finanziario.

La risposta onesta è che la moratoria non è un unico oggetto che si “ottiene”, ma un risultato che si può raggiungere percorrendo strade molto diverse tra loro: una trattativa bilaterale con ciascuna banca, un percorso di composizione negoziata assistito da un esperto indipendente e presidiato dal tribunale, oppure una convenzione di moratoria capace di vincolare anche l’istituto che non vuole firmare. Ognuna ha un costo in termini di tempo, di esposizione e di reversibilità. Non esiste una risposta valida per tutte le imprese edili, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende da quante banche sono coinvolte, da quanto durerà il blocco e da cosa rischia l’impresa nel frattempo.

Lo Studio Monardo affronta questa materia da una posizione specifica. La crisi di un’impresa che dialoga con più banche è il terreno tipico della composizione negoziata, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che in quel percorso siede al tavolo con imprenditore e creditori. A questa abilitazione si somma il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere contratti di finanziamento, garanzie e segnalazioni in Centrale Rischi con gli strumenti di chi conosce la controparte bancaria dall’interno delle sue regole.

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Il quadro di partenza: quando il cantiere si ferma e le rate no

Per confrontare le diverse strade serve fissare alcuni concetti comuni, senza i quali ogni confronto rischia di risultare astratto.

Il primo riguarda la natura dello squilibrio. Un’impresa edile con cantieri bloccati per ragioni amministrative spesso non ha un problema di redditività strutturale: le commesse esistono, il valore degli immobili in costruzione è reale, i contratti con gli acquirenti sono in essere. Ha invece un problema di sfasamento temporale tra uscite e incassi: i costi del finanziamento corrono, mentre gli stati di avanzamento lavori, i saldi dei preliminari e le erogazioni a stato avanzamento si fermano. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, CCII) definisce la crisi proprio in termini prospettici, come inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. È una definizione che si attaglia perfettamente a chi ha un cantiere fermo: non è (ancora) insolvente, ma vede con chiarezza che nei prossimi mesi non riuscirà a onorare le scadenze.

Il secondo concetto riguarda la tipologia dei debiti bancari, perché ciascuno reagisce in modo diverso a una moratoria. Il mutuo fondiario o ipotecario sul terreno e sulle costruzioni ha un piano di ammortamento con quote capitale e interessi, e si presta naturalmente alla sospensione della quota capitale. L’apertura di credito in conto corrente è invece esposta al recesso della banca, che a seconda del contratto può avvenire per giusta causa o con preavviso; qui la minaccia non è la rata, ma la revoca del fido con richiesta di rientro immediato. Le linee autoliquidanti, come gli anticipi su fatture o su stati di avanzamento, si esauriscono da sole quando i crediti sottostanti non vengono incassati, e il blocco del cantiere ne compromette proprio la fonte. Infine i finanziamenti chirografari, spesso assistiti da garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI, portano con sé il tema dell’escussione della garanzia e della surroga.

Il terzo concetto è il più importante per il confronto: fuori dagli strumenti previsti dal Codice della crisi, un accordo vincola soltanto chi lo firma. È il principio generale dell’art. 1372 c.c. Una banca che accorda una sospensione non obbliga nessun’altra banca a fare altrettanto, e una banca che rifiuta resta libera di esercitare tutti i rimedi contrattuali, dal recesso alla decadenza dal beneficio del termine fino all’azione esecutiva. Le strade che il legislatore ha introdotto con il CCII servono precisamente a superare, in misura diversa, questo limite.

Il quarto concetto riguarda la vigilanza bancaria. Le banche non decidono una moratoria solo in base alla relazione con il cliente: ogni concessione a un debitore in difficoltà viene valutata alla luce delle regole prudenziali europee sulle esposizioni oggetto di concessione (le cosiddette misure di forbearance), che possono incidere sulla classificazione del credito e sugli accantonamenti. Per questo una richiesta di moratoria ben costruita deve dimostrare alla banca che la difficoltà è temporanea e che, al termine della sospensione, il rimborso riprenderà. Anche le linee guida diffuse dall’ABI nel marzo 2025 per il supporto alle imprese in difficoltà finanziaria vanno in questa direzione: indicano la sospensione delle rate, intera o limitata alla sola quota capitale, come opzione da chiedere per un periodo limitato in attesa della ripresa produttiva, segnalando che la sospensione della sola quota capitale riduce l’impatto delle regole di vigilanza sulle misure di concessione e che, prolungandosi il piano di ammortamento, le garanzie private e pubbliche devono essere estese.

Infine, un elemento di contesto specifico dell’edilizia: il blocco dei permessi apre spesso un secondo fronte, quello con i committenti e gli acquirenti su carta, tra penali per ritardata consegna, richieste di risoluzione e domande di restituzione degli acconti. La strategia verso le banche non può essere disegnata ignorando questo fronte, perché i flussi che l’impresa promette alle banche dipendono proprio dalla tenuta dei contratti a valle. Le tre opzioni che seguono vanno quindi lette anche alla luce di quanto ciascuna protegge l’impresa su questo secondo versante.

Prima strada: la moratoria negoziata direttamente con ciascuna banca

In cosa consiste

È la soluzione più intuitiva e la meno formale. L’impresa, assistita dai propri consulenti, presenta a ciascun istituto una richiesta motivata di sospensione delle quote capitale, di allungamento del piano di ammortamento, di mantenimento delle linee a breve o di consolidamento dell’esposizione. La base giuridica è l’autonomia contrattuale: la banca valuta e decide liberamente. A questa trattativa possono affiancarsi gli accordi quadro di categoria che l’ABI ha periodicamente sottoscritto con le associazioni d’impresa (il cosiddetto “Accordo per il Credito”, che in passato ha previsto, tra l’altro, la sospensione per dodici mesi della quota capitale dei mutui e, per il solo comparto edilizio, anche di aperture di credito ipotecarie con piano di rientro), ma l’adesione degli istituti a questi accordi è volontaria e la loro vigenza va verificata di volta in volta presso la singola banca, perché le finestre temporali sono state ripetutamente aperte, prorogate e chiuse.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Il primo scenario è quello dell’impresa con un solo interlocutore bancario rilevante, tipicamente la banca che ha erogato il mutuo fondiario per l’intervento bloccato. Qui il problema della banca dissenziente semplicemente non si pone, e una trattativa diretta ben documentata può produrre in poche settimane una sospensione adeguata.

Il secondo scenario è quello del blocco di durata prevedibile e breve: ad esempio, un permesso sospeso in attesa di un parere che ha una data certa, o un cantiere fermo per un contenzioso amministrativo con udienza di merito già fissata. Quando l’orizzonte del blocco è leggibile, la banca ha elementi oggettivi per valutare la temporaneità della difficoltà.

Il terzo scenario è quello dell’impresa ancora pienamente regolare nei pagamenti, che si muove prima di accumulare insoluti e prima che le segnalazioni in Centrale Rischi peggiorino. In questa fase la banca è normalmente più disposta a concedere, perché la concessione non si innesta su un rapporto già deteriorato.

Come si esegue in sintesi

La richiesta efficace non è una lettera di poche righe. Contiene la ricostruzione documentata della causa del blocco (provvedimenti amministrativi, sospensioni, contenziosi), un piano di tesoreria a dodici-diciotto mesi che mostri l’effetto della sospensione richiesta, l’evidenza del valore residuo delle commesse e dei contratti in essere, e una proposta precisa su durata, oggetto (sola quota capitale o rata intera) e trattamento delle garanzie. Ciascuna banca riceve la propria proposta, calibrata sul tipo di linea.

Vantaggi

Il primo vantaggio è la riservatezza: nessuna pubblicità nel registro delle imprese, nessun coinvolgimento del tribunale, nessun segnale pubblico al mercato, ai fornitori e agli acquirenti. Per un costruttore che deve continuare a vendere unità immobiliari, la reputazione è un asset concreto. Il secondo vantaggio è la rapidità quando l’interlocutore è disponibile. Il terzo è la flessibilità: le parti possono concordare qualsiasi soluzione, senza i vincoli di contenuto che gli strumenti del Codice della crisi impongono.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è la totale dipendenza dalla volontà altrui. Una sola banca che rifiuta, revoca il fido o dichiara la decadenza dal beneficio del termine può vanificare le concessioni ottenute dalle altre, perché la cassa liberata dalla sospensione del mutuo finisce per coprire il rientro richiesto sul conto corrente. Inoltre la trattativa bilaterale non sospende nulla: nel frattempo i creditori possono agire esecutivamente, iscrivere ipoteche giudiziali, pignorare i conti. Infine, l’impresa che ottiene una sospensione “in bianco”, senza un piano credibile, rischia di arrivare alla scadenza della moratoria nella stessa situazione di partenza, con un debito più lungo e garanzie più estese.

Sul piano della tutela giudiziale, è utile sapere che il recesso della banca dall’apertura di credito non è un potere illimitato. La Cassazione, con la sentenza n. 5415 del 29 febbraio 2024, ha ribadito che quando il contratto ammette il recesso per giusta causa, la banca deve indicare la causa che lo giustifica, perché questo requisito è legato ai doveri di correttezza e buona fede. Ma si tratta di una tutela successiva e prevalentemente risarcitoria: non restituisce all’impresa la liquidità nel momento in cui le serve.

Il profilo ideale

La moratoria bilaterale è la strada naturale per l’impresa edile con un numero ridotto di banche, tutte disponibili al dialogo, con un blocco di durata prevedibile e senza insoluti significativi già maturati.

Seconda strada: la composizione negoziata della crisi con misure protettive

In cosa consiste

La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del CCII, è un percorso stragiudiziale e volontario al quale accede l’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. La domanda si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio; una commissione nomina un esperto indipendente che ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore e i creditori. L’imprenditore resta alla guida dell’impresa.

Il punto di contatto con il tema della moratoria è duplice. Da un lato, il percorso è il luogo nel quale una sospensione può essere negoziata con tutte le banche contemporaneamente, con un esperto terzo che ne verifica la sostenibilità. Dall’altro, l’imprenditore può chiedere misure protettive: dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui viene esercitata l’attività (art. 18 CCII). Entro il giorno successivo alla pubblicazione l’imprenditore deve chiedere al tribunale la conferma delle misure (art. 19 CCII); il giudice, sentite le parti, ne stabilisce la durata tra un minimo di trenta e un massimo di centoventi giorni, prorogabili su richiesta fino a una durata complessiva non superiore a duecentoquaranta giorni. Se il ricorso non viene depositato nel termine, le misure perdono efficacia.

Il nodo delle banche: cosa cambia rispetto alla trattativa bilaterale

È qui che la composizione negoziata si distingue in modo netto dalla prima strada. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti; la banca può sospendere o revocare solo quando ciò sia richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, dando conto delle ragioni. L’art. 18, comma 5, aggiunge che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Il correttivo del 2024 (d.lgs. 136/2024) ha rafforzato il quadro prevedendo che, dopo la conferma delle misure protettive, le banche nei cui confronti sono state confermate non possano mantenere la sospensione delle linee in essere al momento dell’accesso, salvo dimostrare che dipende dall’applicazione delle regole prudenziali. L’Ufficio del Massimario della Cassazione, nella relazione n. 10 del 30 gennaio 2025 dedicata al correttivo, ha letto queste norme come espressione di un principio di neutralità dell’accesso alla procedura nel rapporto banca-impresa.

A questo si aggiunge la possibilità di chiedere al tribunale misure cautelari mirate, anche atipiche, verso specifici istituti. La giurisprudenza di merito più recente ne offre esempi molto vicini alla situazione di un costruttore: il Tribunale di Como, con provvedimento del 27 giugno 2025, ha prorogato misure protettive e cautelari concesse a un’impresa che aveva chiesto da subito tre cautele specifiche verso le banche, motivando con l’esigenza di conservare gli affidamenti correnti per attuare il piano; il Tribunale di Vicenza, il 23 luglio 2025, ha inibito temporaneamente a una banca l’escussione di una garanzia del Fondo di garanzia per le PMI; il Tribunale di Napoli, con la pronuncia n. 1344 del 1° dicembre 2025, ha confermato misure protettive e concesso cautele dirette a impedire revoche e risoluzioni adottate dalle banche in modo standardizzato.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Il primo scenario è quello dell’impresa con più banche e almeno una di esse già ostile: ha già comunicato la revoca del fido o la sospensione delle linee, o ha preannunciato la decadenza dal beneficio del termine sul mutuo. Qui la trattativa bilaterale non basta, perché manca il tempo.

Il secondo scenario è quello in cui accanto alle banche si muovono altri creditori: fornitori che minacciano decreti ingiuntivi, subappaltatori non pagati, acquirenti che preannunciano azioni per la restituzione degli acconti. Le misure protettive coprono, con le eccezioni di legge (ad esempio i crediti dei lavoratori), l’intera platea dei creditori, e consentono di gestire contemporaneamente il fronte bancario e quello commerciale.

Il terzo scenario è quello del blocco di durata incerta, nel quale l’impresa ha bisogno di uno spazio di tempo protetto per capire se il cantiere ripartirà, se occorrerà cedere un’iniziativa a un altro operatore o se bisognerà ristrutturare l’intero debito. La composizione negoziata è progettata come un percorso a esito aperto: può concludersi con un semplice accordo con uno o più creditori, con una convenzione di moratoria, con un accordo di ristrutturazione, con un piano attestato o, se il risanamento non è possibile, con il concordato semplificato per la cessione del patrimonio (art. 23 CCII).

Come si esegue in sintesi

L’impresa predispone la documentazione richiesta dalla piattaforma (bilanci, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori, progetto di piano di risanamento con le iniziative industriali, informazioni sui debiti), deposita l’istanza, chiede eventualmente le misure protettive con la stessa istanza e deposita il ricorso al tribunale per la conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione. L’esperto, una volta accettato l’incarico, incontra l’imprenditore, valuta la concreta perseguibilità del risanamento e convoca le parti interessate. Le banche sono tenute a partecipare in modo attivo e informato alle trattative.

Vantaggi

Il primo vantaggio è lo “scudo” temporaneo contro azioni esecutive e cautelari, che dà all’impresa ciò che la prima strada non può dare: tempo protetto. Il secondo è il vincolo di comportamento imposto alle banche, che non possono reagire all’accesso con revoche automatiche. Il terzo è la presenza di un terzo qualificato, l’esperto, che rende più credibile verso gli istituti il piano dell’impresa e che, nella relazione finale, attesta l’esito delle trattative. Il quarto è la gamma di uscite: alcune soluzioni raggiunte nella composizione negoziata godono di condizioni agevolate, come la soglia ridotta al sessanta per cento per gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa quando il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto.

Rischi e svantaggi

Va soppesata, anzitutto, la pubblicità: l’istanza di misure protettive è iscritta nel registro delle imprese e diventa conoscibile da fornitori, acquirenti e concorrenti. Per un costruttore che sta vendendo su carta, l’impatto reputazionale è un fattore reale. In secondo luogo, le misure hanno una durata massima: se nel periodo protetto il cantiere non riparte e non si trova un accordo, l’impresa si ritrova con le stesse banche e meno tempo. In terzo luogo, le banche conservano un margine di autotutela fondato sulle regole prudenziali, che va contrastato con argomenti tecnici e non con semplici richiami alla norma. Infine, la composizione negoziata ha requisiti di accesso che vengono valutati con rigore: la Cassazione, con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha chiarito che il tribunale investito di una domanda di dichiarazione d’insolvenza valuta incidentalmente l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive, e che l’istanza presentata mentre pende una domanda di concordato con riserva non può paralizzare il procedimento. Lo strumento, in altre parole, non è un’arma dilatoria utilizzabile in qualsiasi momento.

Il profilo ideale

La composizione negoziata è la strada più adatta all’impresa edile con più banche, almeno una già in fase di revoca o di rientro, altri creditori in movimento e un blocco dei cantieri di durata non ancora prevedibile, purché il risanamento sia realisticamente perseguibile.

Terza strada: la convenzione di moratoria che vincola anche la banca dissenziente

In cosa consiste

La convenzione di moratoria è disciplinata dall’art. 62 CCII. È un accordo tra l’imprenditore (anche non commerciale) e i suoi creditori, diretto a regolare in via provvisoria gli effetti della crisi, che può avere per oggetto la dilazione delle scadenze, la rinuncia agli atti, la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. La sua caratteristica decisiva è che, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., produce effetti anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengono alla stessa categoria, se ricorrono quattro condizioni: tutti i creditori della categoria sono stati informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e hanno ricevuto informazioni complete e aggiornate; i crediti degli aderenti rappresentano il settantacinque per cento dei crediti della categoria; i non aderenti non risultano pregiudicati rispetto a quanto riceverebbero dall’apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione; un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente la crisi e l’assenza di pregiudizio.

La convenzione va comunicata ai non aderenti, con la relazione del professionista, per raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale; entro trenta giorni può essere proposta opposizione davanti al tribunale competente, che decide in camera di consiglio con sentenza reclamabile.

C’è però un limite che, per un’impresa edile, va messo a fuoco con precisione: ai non aderenti non possono essere imposti nuove prestazioni, nuovi affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o nuovi finanziamenti (art. 62, comma 3). La convenzione può quindi congelare il rientro del debito già maturato e dilazionare le scadenze del mutuo, ma non obbliga la banca dissenziente a lasciare aperto il fido.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Il primo scenario è quello dell’impresa che ha già trovato un’intesa con la maggior parte delle banche, misurata sul valore dei crediti, mentre uno o due istituti minori rifiutano per ragioni di politica interna. La convenzione consente di estendere la moratoria a chi resiste, evitando che la sua posizione faccia saltare l’accordo con gli altri.

Il secondo scenario è quello in cui la composizione negoziata ha già prodotto un consenso diffuso e occorre stabilizzarlo: l’art. 23 CCII indica espressamente la convenzione di moratoria tra le possibili conclusioni delle trattative.

Il terzo scenario è quello del blocco di durata media, nel quale non serve ridurre il debito ma solo spostarne in avanti le scadenze in attesa che il cantiere riparta e che gli incassi dalle vendite consentano di riprendere l’ammortamento.

Come si esegue in sintesi

Si identifica la categoria omogenea (tipicamente, i crediti bancari e degli intermediari finanziari, eventualmente distinti per natura della linea), si conducono le trattative con tutti i creditori della categoria con piena trasparenza informativa, si raccolgono le adesioni fino a superare il settantacinque per cento, si ottiene l’attestazione del professionista indipendente, si comunica la convenzione ai non aderenti e si gestiscono le eventuali opposizioni.

Vantaggi

Il vantaggio principale è proprio l’efficacia estesa: la banca dissenziente perde il potere di veto. Rispetto agli accordi di ristrutturazione, la convenzione non richiede omologazione e non incide sull’entità del credito, il che la rende più accettabile per gli istituti aderenti. Rispetto alla trattativa bilaterale, la moratoria ottenuta ha una stabilità superiore.

Rischi e svantaggi

La soglia del settantacinque per cento è alta e si calcola sul valore dei crediti, non sul numero delle banche: un solo istituto con un’esposizione rilevante può impedire il raggiungimento della maggioranza. L’attestazione richiede un lavoro documentale serio e verificabile. L’opposizione dei non aderenti può portare la convenzione davanti al tribunale, con tempi non comprimibili. E, soprattutto, la convenzione non protegge l’impresa durante la trattativa: finché non è perfezionata, i creditori restano liberi di agire, a meno che non sia stata attivata in parallelo la composizione negoziata con misure protettive.

Il profilo ideale

La convenzione di moratoria si adatta all’impresa edile che ha già il consenso della grande maggioranza dell’esposizione bancaria e deve neutralizzare la resistenza di una minoranza, in un contesto in cui il debito non va ridotto ma solo dilazionato.

Una strada residuale da conoscere: il concordato preventivo in continuità

Per completezza va ricordato che, quando la moratoria non basta e il debito deve essere ristrutturato anche nell’entità, il concordato preventivo in continuità aziendale consente di prevedere una dilazione nel pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni sui quali grava la prelazione (art. 86 CCII), con attribuzione del diritto di voto ai creditori che non vengono soddisfatti integralmente in denaro entro i termini fissati dalla legge. È uno strumento giudiziale, pubblico e impegnativo, che si colloca oltre il perimetro della moratoria in senso stretto e che va preso in considerazione quando il blocco dei cantieri ha già eroso il valore delle iniziative. Per le imprese edili di dimensioni ridotte che rientrano nella nozione di impresa minore (attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro, secondo i parametri dell’art. 2 CCII), lo strumento corrispondente è il concordato minore, gestito con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, e servono a mostrare come le tre strade reagiscono agli stessi numeri. Non riproducono casi reali.

Dati di partenza comuni. Una società edile ha un intervento residenziale con permesso sospeso dal 14 aprile 2026, a seguito della contestazione del titolo edilizio. Gli incassi attesi dai saldi dei preliminari e dagli stati di avanzamento, pari a 941.300 euro, sono congelati. L’esposizione bancaria complessiva è di 1.384.700 euro, così ripartita:

  • Banca A: mutuo ipotecario sul cantiere, debito residuo 612.400 euro, quota capitale mensile 9.870 euro;
  • Banca B: apertura di credito in conto corrente, accordato 285.000 euro, utilizzato 263.900 euro;
  • Banca C: anticipi su fatture e stati di avanzamento, utilizzato 318.200 euro;
  • Banca D: finanziamento chirografario assistito da garanzia pubblica, debito residuo 190.200 euro.

La società ha liquidità disponibile per 74.600 euro e costi fissi di struttura (personale, noli, assicurazioni) pari a 38.500 euro al mese.

Simulazione 1 — La trattativa bilaterale

Ipotesi: la società chiede a ciascuna banca una sospensione di dodici mesi. Banca A accetta la sospensione della sola quota capitale: il risparmio di cassa è di 9.870 × 12 = 118.440 euro nell’arco dell’anno, mentre gli interessi continuano a essere pagati alle scadenze originarie. Banca D accetta un allungamento. Banca C non rinnova gli anticipi, perché i crediti sottostanti non vengono incassati, e chiede la copertura dell’insoluto. Banca B, il 20 maggio 2026, comunica il recesso dall’apertura di credito con richiesta di rientro di 263.900 euro entro quindici giorni.

Esito: la cassa liberata dalla moratoria di Banca A (118.440 euro in dodici mesi, cioè meno di 10.000 euro al mese) è del tutto insufficiente a fronteggiare il rientro richiesto da Banca B, che supera di oltre tre volte la liquidità disponibile. In assenza di pagamento, Banca B può ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e procedere al pignoramento dei conti. La moratoria bilaterale ha funzionato con chi l’ha concessa, ma non ha impedito alla banca dissenziente di determinare la crisi di liquidità.

Simulazione 2 — La composizione negoziata con misure protettive

Stessi dati, ma la società deposita l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive; l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese il 7 ottobre 2026 e il ricorso per la conferma è depositato l’8 ottobre 2026, cioè entro il giorno successivo. Il tribunale conferma le misure per centoventi giorni, che decorrono dalla pubblicazione: la protezione copre quindi l’intervallo fino al 4 febbraio 2027. Se alla scadenza le trattative sono in corso e progrediscono, l’impresa può chiedere la proroga fino al limite complessivo di duecentoquaranta giorni, cioè fino al 4 giugno 2027.

Effetti sul fronte bancario: Banca B non può revocare il fido per il solo fatto dell’accesso al percorso né per il solo mancato pagamento di crediti anteriori; se intende mantenere una sospensione delle linee dopo la conferma delle misure, deve dimostrare che deriva dalle regole di vigilanza prudenziale. Nel frattempo nessun creditore può avviare pignoramenti. Il ricorso consente anche di chiedere una misura cautelare specifica che impedisca a Banca D di escutere la garanzia pubblica durante le trattative, sul modello dei provvedimenti di merito già adottati in casi analoghi.

Esito: la società guadagna fino a otto mesi di tempo protetto per gestire la vicenda amministrativa del permesso e negoziare con tutte e quattro le banche insieme, alla presenza dell’esperto. Il prezzo è la pubblicità dell’iscrizione e il vincolo di dover arrivare, entro la durata massima delle misure, a una soluzione concreta.

Simulazione 3 — La convenzione di moratoria

Stessi dati. Nel corso delle trattative Banche A, C e D aderiscono a una convenzione che dilaziona di diciotto mesi il rimborso dei rispettivi crediti; Banca B rifiuta. I crediti aderenti ammontano a 612.400 + 318.200 + 190.200 = 1.120.800 euro, pari a 1.120.800 / 1.384.700 = 80,9% della categoria “crediti bancari”. La soglia del settantacinque per cento è superata: se il professionista indipendente attesta che Banca B non riceverebbe di meno rispetto alla liquidazione giudiziale e la convenzione le viene comunicata, gli effetti della dilazione si estendono anche a lei. Banca B ha trenta giorni per opporsi davanti al tribunale.

Variante: se ad aderire fossero solo Banca A e Banca D, i crediti aderenti sarebbero 612.400 + 190.200 = 802.600 euro, pari al 58,0% della categoria. La soglia non sarebbe raggiunta e la convenzione vincolerebbe soltanto le due banche firmatarie.

Esito: nella prima ipotesi Banca B non può più pretendere il rientro immediato di 263.900 euro, ma la convenzione non la obbliga a lasciare disponibile il fido: la linea resta chiusa e il debito già utilizzato viene dilazionato. Nella variante, il veto di due banche che insieme rappresentano il 42% dell’esposizione impedisce l’estensione, e la convenzione degrada a un normale accordo plurilaterale.

Cosa insegnano i tre esercizi

Con gli stessi numeri, la prima strada fallisce non perché le banche disponibili siano poche, ma perché basta un solo istituto non disponibile a determinare la crisi. La seconda strada risolve il problema del tempo ma non, da sola, quello del contenuto dell’accordo finale. La terza strada risolve il problema della banca dissenziente ma solo se la maggioranza qualificata esiste davvero e solo per il debito già maturato. È la ragione per cui, nella pratica, le strade si combinano più spesso di quanto si alternino.

Il confronto in tabella

La tabella che segue mette a confronto le tre strade sugli elementi che, in una crisi da blocco dei cantieri, pesano di più. Va letta tenendo conto che i tempi indicati sono quelli fissati dalla legge o tipici della procedura, e che i costi considerati sono soltanto quelli di giustizia e procedurali previsti dalla normativa, non le spese di assistenza professionale. La colonna del concordato in continuità è riportata solo come termine di paragone, perché si colloca oltre la moratoria in senso stretto.

ElementoMoratoria bilateraleComposizione negoziata con misure protettiveConvenzione di moratoria (art. 62 CCII)Concordato in continuità (residuale)
TempiSettimane, se la banca è disponibileMisure protettive da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi; incarico dell’esperto di regola 180 giorniTempi della trattativa + 30 giorni per eventuali opposizioniMesi, con fasi giudiziali scandite dalla legge
ComplessitàBassa-mediaMedia-alta (documentazione, ricorso, udienza di conferma)Media-alta (attestazione indipendente, informativa completa)Alta (piano, attestazione, classi, voto, omologazione)
Effetto sulla banca dissenzienteNessunoDivieto di azioni esecutive e di revoche automatiche durante le misureDilazione estesa se si raggiunge il 75% della categoria; nessun obbligo di mantenere il fidoVincolo derivante dall’omologazione
Effetti sulle azioni esecutiveNessuna sospensioneBloccate dalla pubblicazione dell’istanzaSospese solo se previsto e nei confronti di chi è vincolatoBloccate dalla domanda
PubblicitàNessunaIscrizione nel registro delle impreseComunicazione ai non aderentiPiena pubblicità
Rischi in caso di esito negativoRientri e azioni immediateScadenza delle misure senza accordo; possibile apertura di procedure più invasiveOpposizione accolta; effetti limitati agli aderentiRigetto o mancata omologazione, con rischio di liquidazione giudiziale
ReversibilitàAltaMedia: si può chiudere anticipatamente il percorsoMediaBassa
Costi di giustiziaNessunoOneri della piattaforma camerale e del ricorso al tribunale nelle misure di legge; compenso dell’esperto secondo i criteri normativiNessun onere giudiziale salvo opposizioneOneri di giustizia e compensi degli organi della procedura previsti dalla legge

La lettura orizzontale della tabella conferma ciò che le simulazioni avevano lasciato intuire: le strade non sono in competizione su un unico piano, perché ciascuna risolve un problema diverso. La moratoria bilaterale risolve il problema del costo e della riservatezza, la composizione negoziata risolve quello del tempo protetto, la convenzione risolve quello del creditore di minoranza. Nessuna, da sola, risolve tutti e tre.

I criteri per scegliere

Il confronto acquista valore solo quando viene applicato alla situazione concreta. I criteri che seguono non producono una risposta automatica, ma orientano il ragionamento.

Primo criterio: il numero delle banche e la distribuzione dell’esposizione. Se l’impresa dialoga con un solo istituto o se un istituto concentra la quasi totalità dell’esposizione, la trattativa bilaterale tende a essere sufficiente, perché il problema della banca dissenziente non si pone o si pone in termini trascurabili. Se invece l’esposizione è frammentata tra più banche di peso comparabile, il rischio che una sola di esse comprometta l’intesa cresce in proporzione, e gli strumenti del Codice della crisi diventano più rilevanti.

Secondo criterio: lo stato del rapporto con le banche nel momento in cui si decide. Una situazione nella quale nessun istituto ha ancora reagito è radicalmente diversa da una nella quale è già arrivata una comunicazione di recesso o di decadenza dal beneficio del termine. Nel primo caso c’è margine per una trattativa riservata; nel secondo, l’elemento dirimente diventa la necessità di sospendere subito gli effetti della reazione bancaria, e generalmente questo spinge verso la composizione negoziata con misure protettive.

Terzo criterio: la prevedibilità della durata del blocco. Un blocco con un orizzonte leggibile, legato a un provvedimento con data certa, consente di chiedere una moratoria calibrata e di dimostrarne la temporaneità. Un blocco legato a un’indagine penale o a un contenzioso amministrativo dagli esiti incerti rende invece difficile per la banca valutare la temporaneità della difficoltà, e aumenta il valore di un percorso nel quale un esperto terzo verifica la perseguibilità del risanamento e il tribunale presidia la fase di trattativa.

Quarto criterio: la presenza di altri creditori aggressivi. Se accanto alle banche si muovono fornitori, subappaltatori o acquirenti pronti ad agire, una moratoria solo bancaria lascia scoperto un fianco decisivo. Le misure protettive, che operano verso la generalità dei creditori con le eccezioni di legge, offrono in questo caso una copertura che le altre strade non danno.

Quinto criterio: il peso della riservatezza. Per un costruttore che vende su carta, l’iscrizione nel registro delle imprese dell’istanza di misure protettive può avere effetti sugli acquirenti e sui nuovi contratti. Va soppesato quanto questo rischio reputazionale incida rispetto al rischio, opposto, di subire un pignoramento dei conti. Non di rado la soluzione consiste nell’avviare la trattativa riservata e preparare in parallelo, già completa, la documentazione per la composizione negoziata, da depositare non appena una banca dovesse muoversi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, conosce dall’interno il funzionamento delle trattative tra impresa e banche: è da questa prospettiva che lo studio valuta, caso per caso, quale combinazione di strumenti regge meglio.

Accanto a questi criteri, due elementi trasversali condizionano qualsiasi scelta. Il primo è la qualità del piano: nessuna banca e nessun esperto accetteranno una moratoria fondata soltanto sulla speranza che il permesso venga sbloccato. Serve un piano che ipotizzi anche lo scenario peggiore, ad esempio la cessione dell’iniziativa a un altro operatore o la rimodulazione del progetto. Il secondo è la gestione del fronte amministrativo: la strategia verso le banche diventa molto più credibile quando l’impresa può dimostrare di aver attivato tutti gli strumenti per rimuovere la causa del blocco.

Le domande di chi è indeciso

Posso iniziare con la trattativa bilaterale e passare poi alla composizione negoziata? Sì, ed è una sequenza frequente. Occorre però considerare che il tempo speso in una trattativa che fallisce può coincidere con l’accumulo di insoluti e con il peggioramento delle segnalazioni, che rendono più difficile il successivo accesso e meno credibile il piano. Inoltre, se nel frattempo un creditore ha depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, il quadro cambia: la Cassazione (sentenza n. 31856/2025) ha chiarito che il tribunale che esamina la domanda del creditore valuta incidentalmente l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata, e l’accesso non è un rimedio utilizzabile in qualunque momento.

E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio non è tanto la scelta in sé, quanto il ritardo. La composizione negoziata può essere chiusa anticipatamente, la trattativa bilaterale può essere abbandonata, la convenzione di moratoria può essere costruita dentro la composizione negoziata come suo esito. Le strade sono comunicanti; ciò che non si recupera è il tempo perso mentre i creditori agiscono.

L’accesso alla composizione negoziata fa scattare automaticamente la revoca dei fidi? No. L’art. 16, comma 5, CCII esclude che l’accesso costituisca di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti. La banca può intervenire solo per ragioni legate alla disciplina di vigilanza prudenziale, e deve darne conto. Dopo la conferma delle misure protettive, il mantenimento di una sospensione delle linee richiede una prova specifica a carico della banca. Questo non significa che la banca sia obbligata a concedere nuova finanza.

La convenzione di moratoria può obbligare la banca a riaprire il fido revocato? No. L’art. 62, comma 3, CCII esclude espressamente che ai non aderenti possano essere imposti nuovi affidamenti o il mantenimento dell’utilizzo di quelli esistenti. La convenzione dilaziona il debito, non crea nuova liquidità a carico della banca dissenziente.

Le misure protettive tutelano anche i soci che hanno firmato fideiussioni? Di regola le misure riguardano il patrimonio dell’imprenditore che accede al percorso. Esistono pronunce di merito che hanno esteso la protezione al fideiussore in situazioni particolari, come il Giudice Delegato del Tribunale di Brindisi con provvedimento del 3 marzo 2025, riferito a un garante qualificabile come imprenditore di fatto. Si tratta però di ipotesi specifiche, e la posizione dei garanti va valutata a parte, anche perché per le persone fisiche esistono strumenti dedicati nella disciplina del sovraindebitamento.

Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono sono raggruppate in base alla strada che contribuiscono a illuminare. Per ciascuna è riportato il principio in forma riformulata e la ragione per cui conta in una crisi da blocco dei cantieri.

Pronunce rilevanti per la moratoria bilaterale e per il rapporto con la banca

Cass. civ., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5415. Nell’apertura di credito per la quale il contratto preveda il recesso per giusta causa, la banca è tenuta a indicare la causa che lo giustifica, perché il requisito è espressione dei doveri di correttezza e buona fede e distingue questa ipotesi dal recesso libero. Rilevanza: nella trattativa bilaterale, la verifica della legittimità formale del recesso già comunicato è un argomento negoziale e, se necessario, giudiziale.

Linee guida ABI per il supporto alle imprese in difficoltà finanziaria (12 marzo 2025). Non è una pronuncia, ma un documento di indirizzo che individua nella sospensione delle rate, intera o della sola quota capitale, un’opzione da richiedere per un periodo limitato in attesa della ripresa, con estensione delle garanzie. Rilevanza: fornisce il lessico e i criteri con cui le banche valutano una richiesta di moratoria, ed è utile per costruirla in modo coerente con le loro procedure.

Pronunce rilevanti per la composizione negoziata

Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Spetta al tribunale investito della domanda di dichiarazione d’insolvenza valutare in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive; nel caso deciso, l’istanza depositata mentre pendeva un concordato con riserva era priva ab initio dei presupposti. Rilevanza: conferma che lo strumento va attivato con tempestività e nel rispetto dei requisiti, non come espediente difensivo dell’ultimo momento.

Cass., 2025, n. 30109. La Corte ha riconosciuto che l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate in sede giudiziaria, è un elemento idoneo a escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo sui beni aziendali. Rilevanza: mostra come la giurisprudenza di legittimità valorizzi il percorso come fattore di stabilizzazione dell’impresa, anche al di fuori del contesto strettamente concorsuale, aspetto non secondario per i costruttori coinvolti in vicende urbanistiche con risvolti penali.

Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, relazione n. 10 del 30 gennaio 2025. Nell’esaminare il correttivo d.lgs. 136/2024, la relazione ha ricostruito il rapporto tra banca e impresa nella composizione negoziata alla luce di un principio di neutralità dell’accesso, che non può tradursi da solo in revoca o sospensione degli affidamenti. Rilevanza: offre una chiave interpretativa autorevole degli artt. 16 e 18 CCII nel confronto con gli istituti di credito.

Trib. Napoli, 1° dicembre 2025, n. 1344. Il tribunale ha confermato le misure protettive e concesso misure cautelari volte a impedire alle banche revoche e risoluzioni adottate in modo standardizzato, chiarendo che sospensione o revoca restano possibili solo in presenza di una giusta causa legata al merito del rapporto. Rilevanza: è un precedente particolarmente vicino alla situazione dell’impresa che teme reazioni automatiche delle banche all’accesso al percorso.

Trib. Como, 27 giugno 2025 (proc. n. 974/2025). In un percorso di composizione negoziata, il tribunale ha prorogato le misure protettive e le misure cautelari mirate nei confronti di alcune banche, valorizzando l’esigenza di conservare gli affidamenti correnti per consentire l’attuazione del piano. Rilevanza: dimostra che le cautele possono essere modellate sulle singole linee di credito, aspetto cruciale per un’impresa edile che vive di anticipi su stati di avanzamento.

Trib. Vicenza, 23 luglio 2025. È stata concessa una misura cautelare atipica consistente nel divieto temporaneo, per la banca creditrice, di escutere una garanzia del Fondo di garanzia per le PMI durante la composizione negoziata. Rilevanza: riguarda una componente tipica dell’indebitamento delle imprese edili negli ultimi anni, i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, la cui escussione può alterare l’equilibrio delle trattative.

Trib. Brindisi, Giudice Delegato, 3 marzo 2025. Il giudice ha esaminato la possibilità di estendere le misure protettive al fideiussore qualificabile come imprenditore di fatto. Rilevanza: interessa le imprese edili a conduzione familiare, nelle quali i soci hanno spesso prestato garanzie personali a favore della società.

Pronunce rilevanti per gli strumenti che dilazionano i creditori privilegiati

Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2014, n. 10112. Una proposta concordataria può prevedere il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati oltre i tempi tecnici della procedura, purché ai creditori dilazionati sia riconosciuto un compenso per il ritardo e il diritto di voto sulla proposta. Rilevanza: è all’origine del principio secondo cui la moratoria imposta ai creditori garantiti richiede che essi possano esprimersi, oggi recepito nella disciplina del CCII.

Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2014, n. 20388. In caso di dilazione dei privilegiati, il tribunale deve determinare in concreto la perdita economica che essi subiscono e, di conseguenza, la misura del loro diritto di voto, sulla base della documentazione e dell’attestazione. Rilevanza: chiarisce che una moratoria imposta al creditore ipotecario, come la banca che ha finanziato il cantiere, non è mai “gratuita” e deve essere quantificata.

Cass. civ., 21 febbraio 2025, n. 4596. I creditori il cui credito è contestato in sede giudiziale vanno considerati nell’elenco concordatario e partecipano al voto, senza che ciò pregiudichi l’accertamento definitivo del credito. Rilevanza: rileva quando l’impresa contesta l’esposizione di una banca (ad esempio per anomalie nei rapporti) e deve comunque costruire le maggioranze.

Cass. civ., ordinanza n. 7663/2026 (marzo 2026). Pronunciandosi su un concordato in continuità, la Corte si è occupata dei meccanismi di approvazione della proposta da parte delle classi di creditori titolari di prelazione nel quadro modificato dal d.lgs. 136/2024, affermando l’applicazione immediata delle nuove regole anche alla procedura in corso. Rilevanza: segnala che lo scenario residuale del concordato si muove in un quadro normativo recentemente modificato, da valutare con attenzione prima di affidarvisi.

Cass. civ., 2025, n. 28574. La Corte ha delimitato il “contenuto libero” della proposta di concordato minore, chiarendo che non si tratta di una libertà priva di limiti. Rilevanza: interessa le imprese edili minori, per le quali il concordato minore è l’equivalente funzionale degli strumenti riservati alle imprese di dimensioni maggiori.

Cosa può fare lo Studio Monardo per un’impresa edile che deve scegliere

Davanti a un bivio come questo, ciò che serve all’imprenditore non è una procedura standard, ma una valutazione comparata condotta sui suoi numeri e sui suoi contratti. Lo studio interviene con strumenti precisi.

  1. Ricostruiamo l’intera esposizione bancaria, linea per linea, distinguendo mutui, aperture di credito, anticipi e finanziamenti garantiti, e verificando i contratti e le segnalazioni in Centrale Rischi.
  2. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando trattativa bilaterale, composizione negoziata e convenzione di moratoria sui dati reali dell’impresa, con le stesse simulazioni proposte in questo articolo ma costruite sui numeri effettivi.
  3. Verifichiamo la legittimità dei recessi e delle revoche già comunicati, controllando la giusta causa indicata, il preavviso e la coerenza con le clausole contrattuali.
  4. Predisponiamo la richiesta motivata di moratoria a ciascun istituto, con piano di tesoreria, documentazione della causa del blocco e proposta sul trattamento delle garanzie.
  5. Prepariamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive nel termine del giorno successivo alla pubblicazione, curando l’udienza davanti al tribunale.
  6. Chiediamo al tribunale misure cautelari mirate verso singole banche, ad esempio contro l’escussione delle garanzie pubbliche o contro revoche non giustificate da ragioni prudenziali.
  7. Costruiamo la convenzione di moratoria, individuando la categoria omogenea, verificando il raggiungimento della soglia del 75% e coordinando il lavoro dell’attestatore indipendente.
  8. Coordiniamo la strategia bancaria con il fronte amministrativo e contrattuale, cioè con le iniziative per lo sblocco del titolo edilizio e con la gestione delle pretese di acquirenti e subappaltatori.
  9. Valutiamo la posizione dei soci garanti, verificando se e come possano essere tutelati, anche con gli strumenti propri del sovraindebitamento.
  10. Seguiamo il contenzioso che dovesse nascere da opposizioni, reclami o azioni delle banche, fino all’ultimo grado di giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo, il valore della qualifica di cassazionista sta nella continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la scelta fatta oggi, tra moratoria bilaterale, composizione negoziata o convenzione, può dover essere difesa domani in un’opposizione, in un reclamo o in un giudizio sulla legittimità di un recesso, e lo stesso difensore che ha impostato la linea la sostiene in ogni grado, senza che la strategia cambi mani. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di conoscere dall’interno le dinamiche delle trattative con le banche, mentre l’abilitazione di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC diventano decisivi quando occorre proteggere anche i soci garanti o quando l’impresa rientra nella nozione di impresa minore.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di tenere unite le due anime del problema: quella giuridica, che riguarda contratti, misure protettive e contenzioso, e quella economico-finanziaria, che riguarda il piano, i flussi e la sostenibilità della moratoria richiesta.

In chiusura

Uno studio legale non “ottiene” una moratoria con una lettera, ma può costruire le condizioni perché la moratoria arrivi e, soprattutto, perché regga nel tempo. Le tre strade esaminate hanno funzioni diverse: la trattativa diretta è rapida e riservata ma fragile davanti a una banca contraria; la composizione negoziata dà tempo protetto e vincola i comportamenti degli istituti, al prezzo della pubblicità; la convenzione di moratoria neutralizza il creditore di minoranza, ma solo se la maggioranza qualificata esiste davvero. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla, o rimandarla, costa tempo, liquidità e diritti che poi è difficile recuperare.

È proprio su questo terreno che lo Studio Monardo ha costruito la propria specializzazione: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 colloca l’Avv. Monardo nel cuore del percorso che più spesso decide le crisi di impresa con molte banche, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario consente di leggere ogni linea di credito con precisione tecnica, e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce che la strategia scelta possa essere difesa fino in fondo.

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