Pignoramento Dei Crediti Verso I Clienti (Art. 72-bis): Le Mosse Dell’agente Della Riscossione Dopo Una Notifica Pec Ignorata E Le Difese Dell’impresa

Prima di iniziare: questo è un piano da eseguire, non un articolo da leggere

Un tuo cliente ti telefona, imbarazzato. Ha ricevuto via PEC un atto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che gli ordina di non pagarti più le fatture e di versare quelle somme direttamente all’Erario. Tu, quella cartella arrivata nella casella di posta certificata qualche mese fa, l’avevi aperta di fretta, o forse non l’avevi aperta affatto. Adesso il problema non è più solo fiscale: è commerciale, finanziario e reputazionale, tutto nello stesso momento.

Quello che hai davanti è il pignoramento esattoriale dei crediti verso terzi disciplinato dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973: una procedura che si svolge fuori dal tribunale, senza udienze e senza ordinanza del giudice, e che si chiude con il pagamento diretto del tuo cliente all’Agente della Riscossione. Questa guida ti dà una sequenza di otto mosse, ciascuna con un obiettivo, un termine e un controllo di completamento: se le esegui nell’ordine e nei tempi, conservi ogni difesa che la legge ti riconosce. Se le salti, alcune di quelle difese si chiudono per sempre, perché qui i termini si contano in giorni e non in mesi.

Ti diciamo anche perché questa materia è il terreno su cui lo Studio Monardo lavora ogni giorno. Il pignoramento 72-bis sta esattamente al confine tra diritto tributario e processo esecutivo civile: i vizi della cartella si portano davanti al giudice tributario, quelli del pignoramento davanti al giudice dell’esecuzione, e sbagliare giudice significa perdere tempo che non hai. Lo studio è guidato da un avvocato cassazionista che coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè avvocati e commercialisti che leggono insieme il ruolo, la notifica e l’atto esecutivo. E quando il debito con la riscossione è il sintomo di una crisi più ampia dell’impresa, entrano in gioco le altre due abilitazioni che l’Avvocato possiede: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento, con gli strumenti di protezione che ne derivano.

📩 Il conto alla rovescia dei 60 giorni è già partito dal giorno in cui il tuo cliente ha ricevuto l’atto: scrivici adesso, trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo a questa pagina.

La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Il primo passo è capire dove ti trovi lungo la sequenza. Non tutte le imprese arrivano al pignoramento nello stesso stato: c’è chi ha ricevuto la cartella e l’ha ignorata, chi non l’ha mai vista perché la casella PEC era piena o dismessa, chi l’ha vista e ha chiesto una rateizzazione poi decaduta, chi scopre tutto dalla telefonata del cliente. Rispondi a queste quattro domande con onestà, perché ogni risposta ti indirizza verso una mossa diversa.

Prima domanda: sai quale atto è arrivato, a chi e in che data? Devi distinguere tre date: quella in cui l’atto di pignoramento è stato notificato a ciascun cliente (il terzo), quella in cui è stato notificato a te (il debitore), quella in cui ne hai avuto conoscenza effettiva. Se non le conosci con certezza, parti dalla Mossa 1 e dalla Mossa 2: senza queste date non puoi calcolare né il termine di sessanta giorni concesso al terzo, né il termine di venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi.

Seconda domanda: hai ricevuto tu l’atto di pignoramento, oppure lo sai solo dal cliente? La notifica al debitore non è una formalità. La Cassazione, con l’ordinanza n. 6 del 2026 della Sezione tributaria, ha ribadito che il pignoramento 72-bis notificato soltanto al terzo è giuridicamente inesistente, non semplicemente nullo. Se l’atto non ti è mai arrivato, la Mossa 4 diventa la tua priorità assoluta.

Terza domanda: la cartella sottostante ti è stata notificata in modo valido? Una cosa è aver ricevuto la cartella via PEC e non averla pagata; un’altra è non averla mai ricevuta, oppure averla ricevuta su un indirizzo che non era più il tuo. Nel primo caso le contestazioni sul merito della pretesa sono in gran parte precluse; nel secondo si apre la strada del giudice tributario, che è la Mossa 5.

Quarta domanda: il debito è sostenibile con una dilazione, oppure è il segnale di una crisi più ampia? Se la tua impresa genera margini sufficienti a pagare una rata mensile, la rateizzazione ex art. 19 del D.P.R. 602/1973 (Mossa 7) è probabilmente la via più rapida per fermare il prelievo sui clienti. Se invece l’esposizione verso l’Erario si somma a debiti bancari, verso fornitori e verso enti previdenziali, il problema va affrontato con gli strumenti della crisi d’impresa (Mossa 8), che possono bloccare anche le azioni esecutive dell’Agente della Riscossione.

Prima di procedere, assicurati di avere sul tavolo tre documenti: l’atto di pignoramento (anche nella copia girata dal cliente), l’estratto di ruolo aggiornato scaricato dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e la cronologia della tua casella PEC del periodo in cui la cartella sarebbe stata notificata.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è questaParti daPerché
Sai del pignoramento solo dal cliente, non hai ricevuto nullaMossa 2, poi subito Mossa 4L’omessa notifica al debitore può rendere inesistente l’atto
Hai ricevuto l’atto, ma non trovi la cartella nella tua PECMossa 1, poi Mossa 5Il vizio di notifica della cartella si contesta davanti al giudice tributario
Hai ricevuto la cartella, l’hai ignorata, il debito è correttoMossa 2, Mossa 3, Mossa 7La rateizzazione con pagamento della prima rata può fermare il prelievo
La cartella è vecchia e da anni non ricevi nullaMossa 1, poi Mossa 5Va verificata la prescrizione maturata dopo la notifica
I clienti stanno già pagando l’Erario e la liquidità crollaMossa 3, Mossa 6, Mossa 7Serve bloccare subito i versamenti ancora non eseguiti
L’impresa ha debiti diffusi oltre a quelli con la riscossioneMossa 8 (in parallelo alle altre)Gli strumenti della crisi offrono misure protettive generali
Un cliente ti ha pagato dopo aver ricevuto l’attoMossa 3 e scenario di deviazione n. 3Quel pagamento non è opponibile all’Agente della Riscossione

Non passare oltre finché non hai collocato la tua impresa in almeno una riga di questa tabella. Se ti riconosci in più righe, segui l’ordine numerico delle mosse indicate, ma ricorda che le Mosse 4, 5 e 7 hanno termini propri che corrono in parallelo: non puoi permetterti di eseguirle una dopo l’altra aspettando l’esito della precedente.

Mossa 1 — Ricostruisci cosa è arrivato nella tua PEC e quando

Obiettivo della mossa: stabilire con documenti alla mano se e quando la cartella (o l’intimazione) ti è stata validamente notificata, perché da questa data dipendono il giudice competente, i termini e la forza delle tue difese.

Quando va fatta. Subito, nelle prime 48 ore da quando hai notizia del pignoramento. È una mossa preparatoria: non ha un termine di legge proprio, ma alimenta tutte le altre. Se la salti, rischi di proporre un’opposizione fondata su un presupposto sbagliato (per esempio sostenere di non aver mai ricevuto la cartella quando invece la PEC risulta consegnata).

Come si esegue. Il primo passo è scaricare l’estratto di ruolo dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Accedi con le credenziali dell’impresa o del legale rappresentante e verifica, per ciascuna cartella, il numero, l’ente creditore (Agenzia delle Entrate, INPS, Camera di commercio, Comune), la data di notifica indicata dall’Agente e l’importo residuo. Fai attenzione: l’estratto di ruolo non è un atto impugnabile autonomamente, ma è la mappa del tuo debito.

Poi apri la casella PEC dell’impresa, quella risultante dal Registro delle imprese e quindi dall’indice INI-PEC, e cerca i messaggi provenienti dagli indirizzi dell’Agente della Riscossione nelle date indicate nell’estratto. Per ogni messaggio conserva la ricevuta di consegna, il file allegato e i dati del messaggio (data e ora). Se la PEC è stata cambiata, recupera anche la vecchia casella: le notifiche si eseguono all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi in quel momento.

Se nella casella non trovi nulla, chiedi formalmente all’Agente della Riscossione copia delle relate di notifica e delle ricevute PEC. In parallelo verifica se, per casella piena o non attiva, l’Agente abbia proceduto con il deposito dell’atto nell’area riservata di InfoCamere: l’art. 26 del D.P.R. 602/1973 prevede infatti, per le imprese, un meccanismo alternativo quando la casella risulta satura anche dopo un secondo tentativo, oppure non valida o non attiva.

Infine controlla le date tra notifica della cartella e pignoramento. L’art. 50 del D.P.R. 602/1973 consente di procedere all’esecuzione decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella; se l’esecuzione non inizia entro un anno, l’Agente deve prima notificare un’intimazione ad adempiere, che perde efficacia dopo centottanta giorni. Un pignoramento eseguito oltre l’anno senza intimazione valida è un atto esposto a contestazione.

Un ultimo controllo, spesso trascurato, riguarda il contenuto del file ricevuto. Apri l’allegato della PEC e verifica che corrisponda alla cartella indicata nell’estratto di ruolo: numero, importi, ente creditore, anno d’imposta. Capita che nella stessa giornata arrivino più messaggi e che l’impresa ne archivi uno pensando di aver gestito tutto. Se l’allegato è illeggibile, corrotto o riferito a un altro contribuente, annotalo e conserva il messaggio originale senza modificarlo: in un eventuale giudizio, il file così come è stato ricevuto è la prova più solida che hai.

Considera infine chi, all’interno dell’impresa, gestisce materialmente la casella. Se la PEC è affidata a un consulente esterno o a un dipendente amministrativo, chiedi subito a lui la cronologia e le eventuali comunicazioni ricevute: molte volte la cartella è stata vista, ma non è mai arrivata al legale rappresentante. Questa informazione non cambia la validità della notifica, ma ti dice quanto è solida una difesa basata sulla mancata conoscenza e ti aiuta a correggere il processo interno per il futuro.

La base giuridica. Art. 26 del D.P.R. 602/1973 (notifica della cartella anche tramite PEC, con le regole speciali per le imprese); art. 50 del D.P.R. 602/1973 (termine per iniziare l’esecuzione e intimazione); D.Lgs. 82/2005 sul valore delle ricevute PEC.

Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è scoprire che la PEC era piena da mesi o che l’indirizzo era stato dismesso senza aggiornare il Registro delle imprese. Qui serve lucidità: la Cassazione, con l’ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025, ha distinto i due casi. Se la casella è satura, la legge impone all’Agente un secondo tentativo dopo un intervallo; se l’indirizzo è non valido o non attivo, il rischio ricade sull’impresa, che ha l’onere di mantenere funzionante il proprio domicilio digitale. Prima di costruire una difesa sulla mancata ricezione, quindi, verifica quale delle due situazioni ricorre e se l’Agente ha seguito la procedura alternativa.

Un secondo imprevisto frequente: la PEC dell’Agente proviene da un indirizzo che non compare nei pubblici registri. È un argomento che molti contribuenti tentano, ma la Cassazione (ordinanza n. 15710 del 12 giugno 2025, in continuità con la n. 18684 del 3 luglio 2023) ha chiarito che l’estraneità dell’indirizzo mittente dall’INI-PEC non basta da sola a invalidare la notifica: devi dimostrare quale pregiudizio concreto al diritto di difesa ne è derivato. La Sezione lavoro ha applicato lo stesso principio agli avvisi di addebito INPS con l’ordinanza n. 4703 del 2 marzo 2026. Non fondare la tua strategia su questo solo argomento.

Check di completamento. Prima di passare alla Mossa 2, verifica di avere: (1) l’estratto di ruolo aggiornato con la data di notifica di ogni cartella; (2) per ogni cartella, la prova della notifica oppure la prova che nella tua casella non c’è traccia di consegna; (3) il calcolo del tempo trascorso tra notifica della cartella e notifica del pignoramento, per capire se serviva l’intimazione.

Mossa 2 — Censisci l’atto e i clienti colpiti: il calendario dei sessanta giorni

Obiettivo della mossa: sapere esattamente quali clienti hanno ricevuto l’ordine di pagamento, per quali crediti, entro quali scadenze, e se l’atto è stato notificato anche a te.

Quando va fatta. Entro i primi tre giorni. Il termine che ti interessa è doppio: i sessanta giorni dalla notifica al terzo, entro cui il cliente deve versare all’Agente le somme già maturate, e i venti giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi contro i vizi del pignoramento. Il secondo termine è il più corto e il più insidioso.

Come si esegue. Parti dall’atto. L’art. 72-bis consente all’Agente della Riscossione di inserire nell’atto di pignoramento, al posto della citazione davanti al giudice prevista dal codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare direttamente all’Agente fino a concorrenza del credito per cui si procede: entro sessanta giorni dalla notifica per le somme il cui diritto alla percezione era già maturato a quella data, alle rispettive scadenze per le somme che matureranno dopo. È un procedimento interamente stragiudiziale: non c’è iscrizione a ruolo, non c’è udienza, non c’è ordinanza di assegnazione.

Leggi l’atto e annota: l’importo per cui si procede (comprensivo di interessi di mora, oneri di riscossione e spese), l’elenco delle cartelle richiamate, i terzi destinatari, la data di notifica a ciascuno. La Cassazione, con la sentenza n. 26519 del 9 novembre 2017, ha chiarito che l’atto 72-bis non è assistito da fede privilegiata sulle attività attestate dal funzionario che lo predispone, e che deve indicare con chiarezza il credito per cui si procede: un atto generico sul punto è contestabile.

Poi censisci i clienti. Oggi l’Agente non sceglie più i terzi a caso. La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 117) ha modificato l’art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. 127/2015 consentendo all’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione dell’Agente della Riscossione la somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse nel semestre precedente dal debitore iscritto a ruolo verso uno stesso cliente, con il numero delle fatture e i dati identificativi del cliente. Con il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate n. 153611/2026 i flussi sono partiti nel maggio 2026. In concreto: i tuoi clienti più ricorrenti e più solvibili sono esattamente quelli che l’Agente vedrà per primi. Fai lo stesso esercizio dall’interno: estrai dal tuo gestionale il fatturato per cliente degli ultimi sei mesi e ordina la lista. I primi nomi sono i destinatari probabili di questo atto o del prossimo.

Per ogni cliente colpito costruisci una scheda con: fatture emesse e non ancora incassate, scadenze contrattuali, contratti in corso da cui nasceranno nuove fatture. Ricorda che il vincolo non riguarda solo le fatture già emesse: con l’ordinanza n. 25217 del 10 settembre 2026 la Cassazione (Sezione lavoro), richiamando la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha confermato che il pignoramento esattoriale colpisce anche i crediti che maturano dopo la notifica, purché derivino da un rapporto già esistente in quel momento.

Infine verifica la notifica a te. Controlla la PEC dell’impresa nei giorni successivi alla data di notifica ai clienti. Se l’atto non c’è, annota la data in cui ne hai avuto conoscenza (la telefonata del cliente, la mail con la copia) e conserva la prova.

Nel leggere l’atto, fai attenzione anche a chi lo ha redatto. L’art. 72-bis consente che l’atto sia predisposto da dipendenti dell’Agente non abilitati alle funzioni di ufficiale della riscossione: in questo caso reca l’indicazione a stampa dell’Agente procedente. Non è di per sé un vizio, ma ti dice che l’atto è il prodotto di una lavorazione in serie, nella quale gli errori materiali (cartelle già pagate, importi non aggiornati, clienti che non ti devono nulla) sono più frequenti di quanto si pensi. Confronta riga per riga l’elenco delle cartelle con l’estratto di ruolo: ogni discrepanza va annotata, perché può ridurre l’importo per cui l’Agente procede o fondare una contestazione.

Il calendario che costruisci in questa mossa deve contenere, per ogni cliente, almeno quattro voci: data di notifica dell’atto al cliente; scadenza dei sessanta giorni per le somme già maturate; scadenze contrattuali delle fatture future; importo massimo che il cliente può essere tenuto a versare, cioè il minore tra quanto ti deve e il residuo del tuo debito. Aggiorna il calendario ogni volta che un cliente esegue un versamento: il residuo cala, e con esso il vincolo sugli altri clienti.

La base giuridica. Art. 72-bis del D.P.R. 602/1973; art. 543 c.p.c. (struttura del pignoramento presso terzi, cui il 72-bis deroga solo per la citazione); art. 1, comma 5-bis, lett. b-ter, D.Lgs. 127/2015 come modificato dalla L. 199/2025. Ricorda che dal 1° gennaio 2027 la disciplina della riscossione confluirà nel Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), la cui decorrenza è stata rinviata da gennaio 2026 a gennaio 2027 dal decreto-legge di fine anno: fino ad allora, l’atto che ricevi si regge sull’art. 72-bis.

Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è che un cliente non ti giri l’atto o non ti risponda, per timore o per prudenza del proprio ufficio legale. Non insistere con pressioni commerciali: chiedi solo la data di notifica e l’importo indicato, spiegando che ti servono per esercitare un diritto di difesa. Se non ottieni nulla, l’Agente della Riscossione ha comunque l’obbligo di notificare l’atto anche a te: la sua mancata notifica è un elemento che gioca a tuo favore.

Check di completamento. Prima della Mossa 3 devi avere: (1) un calendario con le date di notifica a ciascun cliente e la relativa scadenza dei sessanta giorni; (2) la data di notifica a te, oppure la prova che non è avvenuta; (3) per ogni cliente, l’elenco dei crediti già maturati e di quelli futuri derivanti da contratti in corso.

Mossa 3 — Metti in sicurezza i rapporti con i clienti

Obiettivo della mossa: evitare che il pignoramento distrugga le relazioni commerciali e che un cliente, per errore, paghi te invece dell’Erario esponendosi a pagare due volte.

Quando va fatta. Nella prima settimana, e comunque prima che scadano i sessanta giorni dalla notifica al primo cliente. Il danno reputazionale si consuma nei primi giorni: un cliente che riceve un ordine dell’Agente della Riscossione e non riceve da te nessuna spiegazione tende a pensare il peggio.

Come si esegue. Il primo passo è una comunicazione scritta e sobria a ciascun cliente colpito. Non negare l’esistenza del debito, non minimizzare, non chiedere di ignorare l’atto. Scrivi che sei a conoscenza del pignoramento, che lo stai gestendo con i tuoi consulenti e che il cliente deve attenersi a quanto prescritto dall’atto. Aggiungi che lo informerai tempestivamente di ogni provvedimento che modifichi la situazione (sospensione, estinzione per rateizzazione, annullamento). Questa lettera ha un doppio scopo: tutela la fiducia e ti mette al riparo dall’accusa di aver indotto il cliente a un pagamento inefficace.

Spiega al cliente la regola che lo riguarda. Dal momento della notifica il cliente diventa custode delle somme dovute a te e non può pagarti: se lo fa, quel pagamento non è opponibile all’Agente della Riscossione (art. 2917 c.c.), e il cliente resta obbligato a versare la stessa somma all’Erario. La Cassazione, con l’ordinanza n. 25217 del 2026, ha sottolineato che il terzo resta vincolato all’obbligo di custodia anche se l’Agente comunica la sospensione della procedura, e non risponde verso di te se trattiene le somme in esecuzione di un ordine legittimo.

Poi gestisci l’operatività. Se emetti fatture periodiche verso quel cliente, continua a emetterle regolarmente: sono crediti che nascono dal rapporto preesistente e, secondo l’orientamento appena richiamato, rientrano nel vincolo, ma la mancata emissione creerebbe solo confusione contabile e problemi IVA. Concorda con il cliente un canale amministrativo dedicato (un referente, una casella mail) per scambiare le informazioni sui versamenti effettuati all’Agente: ti servirà per riconciliare il saldo del debito e, quando lo avrai estinto, per chiedere lo svincolo.

Valuta anche l’effetto sui contratti. Alcuni contratti di fornitura prevedono clausole di risoluzione o di sospensione in caso di procedure esecutive a carico del fornitore. Rileggi i contratti con i clienti principali: se esiste una clausola del genere, la comunicazione va preparata con ancora più cura e, se serve, accompagnata da una proposta concreta (per esempio l’impegno a documentare l’avvio della rateizzazione entro una data).

Per costruire la comunicazione al cliente, usa una traccia in quattro punti. Primo: prendi atto della notifica ricevuta dal cliente e ringrazialo per averti informato. Secondo: conferma che il cliente deve attenersi all’ordine contenuto nell’atto e non deve effettuare pagamenti a tuo favore sulle somme vincolate. Terzo: indica che stai esaminando la posizione con i tuoi consulenti e che le eventuali iniziative (opposizione, rateizzazione, istanze all’Agente) saranno comunicate per iscritto non appena producano effetti. Quarto: proponi un referente amministrativo per lo scambio delle informazioni sui versamenti. Evita di indicare tempi certi di soluzione o esiti che non dipendono da te: una promessa non mantenuta danneggia la relazione più del pignoramento stesso.

Ricorda che il cliente ha interessi propri da tutelare. Il suo ufficio amministrativo deve gestire un adempimento in più, e il suo consulente gli raccomanderà prudenza. Mettiti nei suoi panni: fornirgli un prospetto chiaro, con gli importi da versare all’Agente e quelli che restano dovuti a te, è il modo migliore per ridurre il suo costo organizzativo e conservare il rapporto anche dopo la chiusura della vicenda.

La base giuridica. Art. 72-bis del D.P.R. 602/1973; art. 546 c.p.c. (obblighi del custode); art. 2917 c.c. (inopponibilità dell’estinzione del credito pignorato successiva al pignoramento); art. 75-bis del D.P.R. 602/1973, che consente all’Agente di chiedere al terzo, prima di procedere, una dichiarazione stragiudiziale sulle somme dovute al debitore.

Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è il cliente che, ricevuto l’atto, sospende tutti i pagamenti, compresi quelli eccedenti l’importo pignorato, oppure interrompe del tutto il rapporto. Ricorda che il vincolo opera fino a concorrenza del credito per cui l’Agente procede: le somme oltre quella soglia restano tue. Inviagli il prospetto aggiornato del debito residuo (lo ricavi dall’estratto di ruolo) e chiedi che versi all’Agente solo quanto necessario, liberando il resto. Se il cliente insiste nel bloccare tutto per prudenza, è un problema da affrontare con le Mosse 6 e 7, che riducono o eliminano il vincolo.

Check di completamento. Prima della Mossa 4: (1) ogni cliente colpito ha ricevuto da te una comunicazione scritta; (2) hai un referente per ciascun cliente e un prospetto dei versamenti attesi all’Agente; (3) hai verificato le clausole contrattuali sensibili.

Mossa 4 — Attacca i vizi del pignoramento: opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni

Obiettivo della mossa: far valere davanti al giudice dell’esecuzione i vizi propri dell’atto di pignoramento, a partire dalla mancata notifica a te, prima che il termine si chiuda e prima che il cliente abbia pagato.

Quando va fatta. Entro venti giorni dalla notifica dell’atto a te o, se l’atto non ti è mai stato notificato, dalla data in cui ne hai avuto conoscenza effettiva (art. 617 c.p.c.). Il termine è processuale: è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Questa è la mossa in cui si concentra il rischio più alto: un vizio formale fondato, fatto valere il ventunesimo giorno, è un vizio perso. Qui serve il legale.

Come si esegue. Il primo passo è separare i vizi del pignoramento in senso stretto da quelli che riguardano la cartella o il credito: i primi vanno al giudice ordinario dell’esecuzione, i secondi seguono le regole della Mossa 5. Tra i vizi propri dell’atto, quelli che contano di più per un’impresa colpita sui crediti verso i clienti sono quattro.

Il primo è l’omessa notifica dell’atto al debitore. La Cassazione, Sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6 del 2026 ha affermato che il 72-bis semplifica la procedura ma non elimina la struttura del pignoramento codicistico: l’ingiunzione dell’art. 492 c.p.c. deve raggiungere sia il terzo sia il debitore. Se l’atto arriva solo al cliente, il pignoramento è giuridicamente inesistente e il vizio non si sana neppure se tu ne vieni a conoscenza in seguito o partecipi al giudizio. Già la Cassazione n. 32804 del 27 novembre 2023 aveva escluso la sanatoria per raggiungimento dello scopo in un caso analogo.

Il secondo è la carenza di indicazione del credito per cui si procede. Un atto che non individua in modo intelligibile le cartelle e gli importi non ti consente di difenderti e, secondo la Cassazione n. 26519 del 2017, è illegittimo.

Il terzo è il difetto dei presupposti temporali: un pignoramento eseguito oltre un anno dalla notifica della cartella senza intimazione ad adempiere, oppure prima che siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella.

Il quarto riguarda l’oggetto: crediti che non potevano essere pignorati o che il terzo non ti doveva. Ricorda però che i crediti commerciali dell’impresa non godono dei limiti di pignorabilità previsti per stipendi e pensioni (art. 545 c.p.c. e art. 72-ter del D.P.R. 602/1973): sono pignorabili per intero, fino a concorrenza del debito.

Quanto alla forma, si procede con ricorso al giudice dell’esecuzione del tribunale competente per il luogo di residenza del terzo, chiedendo contestualmente la sospensione dell’esecuzione. L’art. 57 del D.P.R. 602/1973 limita le opposizioni nella riscossione esattoriale, ma l’opposizione agli atti esecutivi resta ammessa per i vizi formali dell’atto, mentre la Corte costituzionale con la sentenza n. 114 del 2018 ha aperto l’opposizione all’esecuzione per i fatti successivi alla notifica della cartella.

Il ricorso deve essere costruito con precisione. Contiene l’indicazione dell’atto opposto e della sua data di notifica (o di conoscenza), i motivi di opposizione formulati in modo specifico, le prove documentali (relate, ricevute PEC, comunicazioni dei clienti), l’istanza di sospensione con l’illustrazione del pregiudizio che l’impresa subirebbe se i clienti versassero le somme. Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti e il termine per la notifica del ricorso e del decreto; rispettare quel termine è essenziale quanto rispettare il termine di venti giorni. All’udienza il giudice decide sulla sospensione e assegna il termine per l’introduzione del giudizio di merito, che va proposto nelle forme e nei tempi indicati dal provvedimento. Ricorda il contributo unificato previsto dalla legge per questo tipo di procedimento: è un costo di giustizia da mettere in conto fin dall’inizio.

Valuta con attenzione anche la competenza territoriale. Nel pignoramento presso terzi il giudice dell’esecuzione è, di regola, quello del luogo di residenza o sede del terzo pignorato. Se i clienti colpiti hanno sede in città diverse, potresti trovarti con più procedimenti davanti a tribunali diversi: è un elemento da considerare nella scelta tra difesa giudiziale e soluzioni come la rateizzazione, che agiscono su tutti gli atti contemporaneamente.

La base giuridica. Artt. 492, 543, 617 e 618 c.p.c.; art. 57 del D.P.R. 602/1973 come inciso da Corte cost. n. 114/2018; art. 72-bis del D.P.R. 602/1973.

Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è il cliente che paga l’Agente prima che il giudice si pronunci sulla sospensione. Il procedimento 72-bis si perfeziona proprio con quel versamento, e la giurisprudenza di legittimità tende a considerare tardiva la contestazione proposta a procedura ormai chiusa. Per questo il ricorso va depositato il prima possibile, non l’ultimo giorno utile, e va accompagnato da una comunicazione al cliente con la prova del deposito e dell’istanza di sospensione. Un secondo imprevisto: proporre al giudice ordinario un motivo che spetta al giudice tributario (per esempio la mancata notifica della cartella). Il risultato è una pronuncia di difetto di giurisdizione dopo mesi: evitalo seguendo la ripartizione della Mossa 5.

Check di completamento. Prima di proseguire: (1) hai individuato quali vizi sono propri dell’atto e quali riguardano la cartella; (2) il ricorso ex art. 617 c.p.c. è stato depositato entro venti giorni, con istanza di sospensione; (3) hai comunicato ai clienti l’avvenuto deposito.

Mossa 5 — Porta i vizi della cartella davanti al giudice giusto

Obiettivo della mossa: contestare la pretesa che sta a monte del pignoramento (cartella mai notificata o notificata male, credito prescritto dopo la notifica) davanti al giudice che ha giurisdizione su quel credito, senza disperdere tempo in un tribunale incompetente.

Quando va fatta. In parallelo alla Mossa 4, non dopo. Se il credito è tributario e lamenti l’omessa o invalida notifica della cartella, il pignoramento è il primo atto con cui la pretesa ti viene portata a conoscenza: lo impugni davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro sessanta giorni dalla sua notifica (art. 21 del D.Lgs. 546/1992), con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Se il credito è contributivo (INPS) o deriva da sanzioni amministrative non tributarie, i termini e il giudice cambiano.

Come si esegue. Il primo passo è dividere le cartelle richiamate nell’atto per natura del credito, usando l’estratto di ruolo della Mossa 1. Per ogni cartella annota: ente creditore, tipo di somma (imposte, sanzioni tributarie, contributi, sanzioni del codice della strada), data di notifica risultante, ultimo atto interruttivo noto.

Poi applica la regola di riparto costruita dalla Cassazione. Le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 7822 del 14 aprile 2020, hanno stabilito che l’opposizione al pignoramento fondata sull’omessa o invalida notifica della cartella (o degli altri atti presupposti), quando il credito è tributario, va proposta davanti al giudice tributario: fino alla valida notifica della cartella la controversia resta tributaria, dopo diventa esecutiva. La Sezione tributaria lo ha confermato, tra le altre, con l’ordinanza n. 22754 del 13 agosto 2024. E con la sentenza n. 2098 del 30 gennaio 2025 le Sezioni Unite hanno attratto alla giurisdizione tributaria anche la contestazione della prescrizione del credito tributario maturata dopo la valida notifica della cartella, sollevata proprio in occasione di un pignoramento 72-bis: si tratta infatti di una lite sulla stabilità del debito, non sulla regolarità dell’esecuzione.

Questa ripartizione è il punto in cui più spesso le difese delle imprese si inceppano, ed è il motivo per cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, imposta il caso fin dall’inizio su due binari: tributario per la pretesa, esecutivo per l’atto.

Per i crediti non tributari la strada è diversa. I contributi previdenziali si contestano davanti al giudice del lavoro; le sanzioni amministrative non tributarie davanti al giudice ordinario. Anche qui, i vizi dell’atto esecutivo restano affidati all’opposizione agli atti esecutivi.

Quanto alla prescrizione, ragiona per categorie. Le imposte erariali si prescrivono di regola in dieci anni dall’ultimo atto interruttivo; le sanzioni tributarie e i contributi previdenziali in cinque. La Cassazione, con l’ordinanza n. 7408 del 20 marzo 2025, ha ricordato che la prescrizione è interrotta da qualsiasi atto idoneo con cui il creditore esprime per iscritto, in modo inequivocabile, la volontà di farsi pagare: un’intimazione regolarmente notificata, per esempio, fa ripartire il termine. Quindi non basta contare gli anni dalla cartella; devi ricostruire tutti gli atti successivi.

Nel ricorso tributario chiedi la sospensione cautelare dell’atto ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992, allegando il danno grave e irreparabile: nel caso di un’impresa, la perdita di liquidità corrente e il rischio di rottura dei rapporti con i clienti principali sono elementi concreti, da documentare con i flussi di cassa e con le comunicazioni dei clienti.

La base giuridica. Artt. 2 e 19 del D.Lgs. 546/1992 (giurisdizione e atti impugnabili); art. 21 del D.Lgs. 546/1992 (termine); art. 47 del D.Lgs. 546/1992 (sospensione); art. 57 del D.P.R. 602/1973; artt. 2946 e 2948 c.c.; giurisprudenza delle Sezioni Unite citata.

Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è scoprire, dalle relate prodotte dall’Agente, che la cartella era stata notificata regolarmente alla PEC dell’impresa e che semplicemente nessuno l’aveva aperta. In questo caso il ricorso fondato sulla mancata notifica non ha base, e insistere significa solo esporsi alla condanna alle spese. Non abbandonare il piano: sposta il peso sulle Mosse 4, 6 e 7. Un secondo imprevisto: hai già presentato una domanda di rateizzazione per le stesse cartelle. La richiesta di dilazione può essere letta come riconoscimento del debito ai fini della prescrizione: valuta con il tuo legale l’ordine delle iniziative prima di firmarla.

Check di completamento. (1) Ogni cartella è classificata per natura del credito e giudice competente; (2) per i crediti tributari con vizio di notifica o prescrizione successiva, il ricorso è depositato entro sessanta giorni con istanza di sospensione; (3) per i crediti non tributari hai individuato il giudice e il rimedio corretti.

Mossa 6 — Ottieni la sospensione e blocca i versamenti non ancora eseguiti

Obiettivo della mossa: fermare il flusso di denaro dai clienti all’Agente della Riscossione mentre le opposizioni sono pendenti, usando tutti i canali di sospensione disponibili, giudiziali e amministrativi.

Quando va fatta. Prima che ciascun cliente esegua il versamento. Per le somme già maturate, il cliente ha sessanta giorni dalla notifica; per quelle future paga alle scadenze. Ogni versamento eseguito è, di fatto, una somma che recupererai solo con fatica, anche se vincerai.

Come si esegue. I canali sono tre e vanno attivati insieme, non in alternativa.

Il primo è giudiziale ordinario: l’istanza di sospensione depositata con il ricorso ex art. 617 c.p.c. (Mossa 4). Il giudice dell’esecuzione può adottare i provvedimenti indilazionabili previsti dall’art. 618 c.p.c., compresa la sospensione della procedura. Ottenuto il provvedimento, notificalo subito all’Agente e trasmettilo a ogni cliente.

Il secondo è giudiziale tributario: l’istanza cautelare ex art. 47 del D.Lgs. 546/1992 nel ricorso della Mossa 5. Il collegio decide in camera di consiglio; in casi di eccezionale urgenza il presidente può disporre una sospensione provvisoria in attesa della decisione collegiale.

Il terzo è amministrativo: la dichiarazione di sospensione legale della riscossione prevista dall’art. 1, commi 537-543, della L. 228/2012. Puoi presentarla all’Agente entro sessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione o della prima azione esecutiva, ma solo per cause tassative documentate: prescrizione o decadenza maturate prima che il ruolo fosse reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, sospensione amministrativa o giudiziale già concessa, sentenza che ha annullato la pretesa, pagamento effettuato prima del ruolo. L’Agente trasmette la dichiarazione all’ente creditore e sospende la riscossione; se l’ente non risponde nei termini di legge, scatta l’annullamento di diritto delle partite. È uno strumento potente ma stretto: non usarlo per motivi che non rientrano nell’elenco, perché una dichiarazione infondata ha conseguenze sanzionatorie.

In parallelo, se una parte del debito è palesemente non dovuta (un pagamento già eseguito e non contabilizzato, un doppio ruolo), presenta all’ente creditore un’istanza di sgravio in autotutela, allegando le prove, e chiedi all’Agente di ridurre l’importo per cui procede.

Quando chiedi la sospensione, il giudice valuta due elementi: la verosimile fondatezza dei motivi e il pregiudizio che l’impresa subirebbe se la procedura proseguisse. Il secondo elemento va documentato con numeri, non con affermazioni generiche. Prepara un prospetto di tesoreria a tre mesi che mostri l’incidenza dei versamenti dei clienti sulla capacità di pagare dipendenti, fornitori e imposte correnti; allega le comunicazioni dei clienti che manifestano l’intenzione di ridurre o interrompere il rapporto; evidenzia la quota di fatturato concentrata sui clienti pignorati. Un giudice che vede il rischio concreto di paralisi dell’attività è più propenso a concedere la sospensione di uno che legge solo una formula di stile.

Il coordinamento tra i canali è importante anche per evitare richieste incompatibili. Se presenti la dichiarazione di sospensione legale per una causa tassativa e, nello stesso tempo, chiedi la rateizzazione delle medesime cartelle, i due atti rischiano di trasmettere messaggi contraddittori all’ente creditore. Definisci prima quali cartelle contesti, quali riconosci e quali vuoi rateizzare: una strategia ordinata è più credibile e più efficace.

La base giuridica. Artt. 618 e 624 c.p.c.; art. 47 del D.Lgs. 546/1992; art. 1, commi 537-543, L. 228/2012; disciplina dell’autotutela tributaria (artt. 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000).

Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è la sospensione ottenuta quando un cliente ha già pagato. La sospensione non ha effetto retroattivo sul denaro già versato: quelle somme si recuperano solo all’esito favorevole del giudizio, con la restituzione da parte dell’Agente. Un secondo imprevisto: l’Agente comunica ai clienti la sospensione, ma alcuni continuano a trattenere le somme. È corretto che lo facciano: la Cassazione, con l’ordinanza n. 25217 del 2026, ha chiarito che anche durante la sospensione il terzo resta custode e non può pagare il debitore. Lo sblocco arriva con l’estinzione o l’annullamento del pignoramento, non con la sola sospensione.

Check di completamento. (1) Ogni istanza di sospensione è stata depositata o presentata; (2) ogni provvedimento ottenuto è stato comunicato all’Agente e ai clienti; (3) hai un prospetto aggiornato dei versamenti già eseguiti, che ti servirà per la restituzione o per il conteggio del residuo.

Mossa 7 — Usa la rateizzazione per estinguere il pignoramento prima del pagamento del terzo

Obiettivo della mossa: trasformare il prelievo forzoso sui clienti in un piano di pagamento sostenibile, ottenendo che la procedura già avviata non possa proseguire.

Quando va fatta. Subito, se il debito è dovuto o se le contestazioni delle Mosse 4 e 5 non sono abbastanza solide da reggere da sole. La tempistica è decisiva: la rateizzazione ferma il pignoramento soltanto se la prima rata viene pagata prima che il terzo abbia eseguito il versamento.

Come si esegue. Il primo passo è verificare la soglia. Con la riforma introdotta dal D.Lgs. 110/2024, l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 consente, per debiti fino a 120.000 euro, la dilazione su semplice richiesta con dichiarazione di temporanea obiettiva difficoltà: fino a 84 rate mensili per le domande presentate nel 2025 e nel 2026, con un numero massimo destinato a crescere progressivamente per le domande degli anni successivi. Sopra i 120.000 euro, o se vuoi un numero di rate maggiore, la difficoltà va documentata con indicatori economico-finanziari, e il piano può arrivare fino a 120 rate.

Poi presenta la domanda, possibilmente online dall’area riservata, indicando tutte le cartelle richiamate nell’atto di pignoramento. Dal momento della presentazione l’Agente non può avviare nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto. Ma attenzione: la procedura già avviata non si ferma con la sola domanda.

Quando arriva l’accoglimento, paga la prima rata immediatamente. È il pagamento della prima rata che, secondo l’art. 19 del D.P.R. 602/1973, determina l’impossibilità di proseguire le procedure esecutive già avviate, purché il terzo non abbia già reso dichiarazione positiva o non sia stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Nel pignoramento 72-bis non c’è un’ordinanza di assegnazione: la soglia pratica è il versamento del terzo. Ciò che i clienti hanno già versato resta acquisito a riduzione del debito; ciò che non hanno ancora versato torna disponibile.

Ottenuto l’effetto, chiedi all’Agente la comunicazione di svincolo e trasmettila a ogni cliente con la prova del pagamento della prima rata. Molti clienti, prudentemente, non rilasciano le somme finché non ricevono una comunicazione dell’Agente: sollecitala per iscritto.

Infine tieni il piano in sicurezza. La decadenza scatta con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive: dopo la decadenza il debito residuo torna esigibile in un’unica soluzione e l’Agente può ripartire con un nuovo pignoramento, anche sugli stessi clienti. Inserisci la rata nel calendario dei pagamenti prioritari, accanto alle retribuzioni.

Fai attenzione al calcolo della prima rata. Oltre alla quota capitale, comprende di regola i costi già sostenuti dall’Agente, come i diritti di notifica e le spese delle procedure esecutive avviate. Non sottovalutarla: se la prima rata è più alta del previsto e non riesci a pagarla nei tempi, l’effetto di arresto sulla procedura non si produce. Prepara la provvista prima che arrivi l’accoglimento, in modo da pagare il giorno stesso in cui ricevi il piano.

Considera anche il rapporto tra rateizzazione e clienti futuri. Una volta che il piano è attivo e regolarmente pagato, l’Agente non può avviare nuove azioni esecutive per le cartelle incluse. Questo ti permette di riallacciare con tranquillità i rapporti con i clienti colpiti e di ripristinare i normali flussi di incasso. Comunica ai clienti, oltre allo svincolo, anche l’esistenza del piano: per molti uffici acquisti è un’informazione che rassicura sulla continuità del fornitore. E tieni traccia di eventuali nuove cartelle non incluse nel piano: se ne arrivano altre, valuta subito di chiederne la dilazione, per evitare che diventino il presupposto di un nuovo pignoramento.

La base giuridica. Art. 19 del D.P.R. 602/1973 come riformato dal D.Lgs. 110/2024; art. 72-bis del D.P.R. 602/1973; decreto ministeriale attuativo sugli indicatori di difficoltà economica.

Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è che l’accoglimento arrivi dopo i sessanta giorni, quando i clienti hanno già pagato. In questo caso la rateizzazione serve comunque: riguarderà il debito residuo e impedirà nuove azioni sui crediti futuri. Un secondo imprevisto: sei già decaduto da una precedente rateizzazione sulle stesse cartelle. La legge consente in alcuni casi una nuova dilazione, ma a condizioni più rigide: verifica la tua posizione prima di contare su questa mossa. Un terzo imprevisto: le cartelle includono somme soggette alle verifiche dell’art. 48-bis, per le quali la dilazione non può essere concessa; esaminale una per una.

Check di completamento. (1) Domanda di rateizzazione presentata per tutte le cartelle dell’atto; (2) prima rata pagata entro la data indicata nel piano e, se possibile, prima dei versamenti dei clienti; (3) comunicazione di svincolo richiesta all’Agente e trasmessa ai clienti.

Mossa 8 — Se il debito è solo la punta dell’iceberg, apri gli strumenti della crisi d’impresa

Obiettivo della mossa: proteggere l’impresa da tutte le azioni esecutive, comprese quelle dell’Agente della Riscossione, quando il debito fiscale è parte di una crisi più ampia che la sola rateizzazione non può risolvere.

Quando va fatta. Appena ti accorgi che la rata della Mossa 7 non è sostenibile insieme agli altri impegni, o che altri creditori (banche, fornitori, INPS) stanno per muoversi. Non aspettare il secondo pignoramento: gli strumenti della crisi funzionano tanto meglio quanto prima vengono attivati.

Come si esegue. Il primo passo è una diagnosi finanziaria: posizione debitoria complessiva, flussi di cassa a dodici mesi, test di sostenibilità del debito. Con questi numeri scegli tra due famiglie di strumenti.

Per le imprese che superano le soglie della crisi minore, lo strumento d’ingresso è la composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (artt. 12 e seguenti). L’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente e può chiedere misure protettive: dalla pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui l’attività viene esercitata. La protezione va confermata dal tribunale nei termini di legge. Negli eventuali accordi di ristrutturazione o nel concordato preventivo, i debiti fiscali possono essere oggetto di transazione fiscale.

Per le imprese minori, che restano sotto le soglie di legge, la strada è quella del sovraindebitamento: il concordato minore gestito con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che consente anch’esso di chiedere misure protettive e di proporre il pagamento parziale e dilazionato dei debiti, compresi quelli con la riscossione, nei limiti previsti dal Codice.

In parallelo, verifica se le cartelle rientrano in definizioni agevolate in corso o future e con quali termini: è una valutazione da fare sui provvedimenti vigenti al momento della domanda.

La scelta tra composizione negoziata e procedure da sovraindebitamento non dipende dalla gravità della crisi ma dalle dimensioni dell’impresa e dalla sua natura. Un’impresa che supera le soglie di attivo, ricavi e debiti previste per l’impresa minore accede alla composizione negoziata; un’impresa che resta sotto quelle soglie, o un imprenditore agricolo, accede agli strumenti di composizione del sovraindebitamento con l’assistenza dell’OCC. In entrambi i casi il lavoro preparatorio è lo stesso: una situazione contabile aggiornata, l’elenco dei creditori con gli importi, un piano finanziario credibile che mostri come l’impresa può continuare a operare.

Le misure protettive non sono automatiche né eterne. Vanno chieste, motivate e, nei casi previsti, confermate dal giudice; hanno una durata limitata e possono essere revocate se l’imprenditore non collabora o se il percorso risulta impraticabile. Per questo vanno usate quando c’è un progetto reale di risanamento, non come semplice strumento per guadagnare qualche settimana contro l’Agente della Riscossione. Usate così, invece, consentono di negoziare con tutti i creditori, compreso il Fisco, da una posizione di stabilità.

La base giuridica. D.L. 118/2021 e D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), in particolare le norme sulla composizione negoziata e sulle misure protettive, sulla transazione fiscale e sul concordato minore.

Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è attivare la composizione negoziata quando i clienti hanno già versato quasi tutto all’Agente. Le misure protettive guardano avanti: impediscono nuove azioni e la prosecuzione di quelle in corso, ma non recuperano i versamenti già eseguiti. Per questo la Mossa 8 va valutata già nella fase di diagnosi, non come ultima spiaggia.

Check di completamento. (1) Hai un quadro completo della posizione debitoria e dei flussi; (2) hai scelto se procedere con rateizzazione, composizione negoziata o sovraindebitamento; (3) se hai chiesto misure protettive, l’istanza è pubblicata e i clienti ne sono informati.

Il piano alla prova dei numeri

Ecco quattro simulazioni dimostrative. Sono esercizi costruiti per mostrare come cambia l’esito a seconda della tempestività; non riproducono casi reali.

Situazione di partenza comune. Impresa di servizi con debito iscritto a ruolo di 47.836,19 euro (comprensivo di interessi e oneri), riferito a cartelle per imposte erariali notificate via PEC il 3 febbraio 2026 e mai aperte. Il 21 settembre 2026 (lunedì) l’Agente notifica l’atto 72-bis a tre clienti: Cliente A, con una fattura scaduta di 21.340,50 euro; Cliente B, con un contratto di assistenza che genera fatture mensili da 6.180,00 euro in scadenza a fine mese; Cliente C, con una fattura scaduta di 9.870,00 euro. Il termine di sessanta giorni per i crediti già maturati scade il 20 novembre 2026. Il termine di venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, se l’atto è notificato anche all’impresa lo stesso giorno, cade domenica 11 ottobre e slitta a lunedì 12 ottobre 2026. Non serve l’intimazione, perché tra notifica della cartella e pignoramento è trascorso meno di un anno.

Simulazione 1 — Chi esegue la Mossa 7 entro il sesto giorno. Il 27 settembre l’impresa verifica le notifiche (Mossa 1), constata che la cartella era regolare e presenta la domanda di rateizzazione in 84 rate. Rata indicativa: 47.836,19 / 84 = 569,48 euro al mese, più gli interessi di dilazione. L’accoglimento arriva il 9 ottobre; la prima rata è pagata il 13 ottobre. A quella data nessun cliente ha ancora versato: la procedura non può proseguire. L’impresa chiede la comunicazione di svincolo e la trasmette ai clienti. Esito: i 31.210,50 euro di fatture scadute di A e C tornano incassabili, le fatture future di B restano libere, il debito si paga in sette anni.

Simulazione 2 — Chi scopre l’omessa notifica e agisce con la Mossa 4. Stessa situazione, ma l’atto viene notificato solo ai clienti. L’impresa lo scopre il 2 novembre, quando il Cliente C comunica di aver già versato 9.870,00 euro all’Agente il 30 ottobre. Il termine di venti giorni dalla conoscenza cade domenica 22 novembre e slitta a lunedì 23 novembre. L’impresa deposita l’opposizione agli atti esecutivi il 6 novembre, deducendo l’inesistenza del pignoramento per omessa notifica al debitore, e chiede la sospensione. Esito possibile: se il giudice accerta l’omessa notifica, il pignoramento è travolto, A e B non devono versare nulla e le somme versate da C sono da restituire. Resta però il debito: l’Agente potrà notificare un nuovo atto, questa volta correttamente. L’impresa ha guadagnato tempo, che deve usare per la Mossa 7 o la Mossa 8.

Simulazione 3 — Chi non fa nulla. L’impresa non reagisce. Entro il 20 novembre A versa 21.340,50 euro e C versa 9.870,00 euro: totale 31.210,50 euro. Restano 16.625,69 euro. B versa all’Agente le fatture di fine ottobre e fine novembre (6.180,00 + 6.180,00 = 12.360,00 euro) e, a fine dicembre, 4.265,69 euro, pagando all’impresa solo la differenza. In poco più di tre mesi l’impresa perde 47.836,19 euro di incassi correnti. Il debito è estinto, ma la tesoreria di fine anno è compromessa, e il Cliente B, irritato dagli adempimenti amministrativi, inizia a cercare un fornitore alternativo.

Simulazione 4 — Chi arriva alla rateizzazione tardi. L’impresa presenta la domanda il 18 novembre; l’accoglimento arriva il 2 dicembre. A e C hanno già pagato entro il 20 novembre; B ha versato la fattura di ottobre. Pagata la prima rata il 4 dicembre, la procedura si ferma per le fatture successive di B. Il residuo da rateizzare è 47.836,19 – 31.210,50 – 6.180,00 = 10.445,69 euro. Esito: la rateizzazione funziona, ma su una frazione del debito, perché il grosso è stato prelevato dai clienti.

La lezione dei numeri è semplice: tra la Simulazione 1 e la Simulazione 3 non c’è differenza nel debito, c’è differenza nella liquidità e nei rapporti commerciali.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina, stampa questa. Il pignoramento 72-bis è veloce e stragiudiziale: non ti convoca nessun giudice, non c’è un’udienza, e la procedura si chiude quando il tuo cliente paga l’Agente. Le difese esistono, ma ciascuna ha una finestra di tempo precisa. Il primo passo è ricostruire le notifiche (Mossa 1) e censire i clienti colpiti con le loro scadenze (Mossa 2). Il secondo è proteggere i rapporti commerciali con una comunicazione chiara (Mossa 3). Il terzo è scegliere, con il tuo legale, quali difese hanno basi solide: vizi dell’atto davanti al giudice dell’esecuzione (Mossa 4), vizi della pretesa davanti al giudice tributario o a quello competente per la natura del credito (Mossa 5), sospensioni giudiziali e amministrative (Mossa 6). In parallelo, se il debito è dovuto, la rateizzazione con pagamento tempestivo della prima rata (Mossa 7). Se il debito è il sintomo di una crisi più ampia, gli strumenti del Codice della crisi (Mossa 8).

Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.

MossaObiettivoTermineRischio se saltata
1. Ricostruisci le notifiche PECSapere se la cartella è stata notificata validamentePrime 48 oreDifese costruite su presupposti falsi
2. Censisci atto e clientiCalendario dei 60 giorni e verifica notifica a tePrimi 3 giorniTermini persi senza saperlo
3. Metti in sicurezza i clientiEvitare pagamenti inefficaci e rottura dei rapportiPrima settimanaCliente che paga due volte, rapporti persi
4. Opposizione agli atti esecutiviFar valere i vizi propri del pignoramento20 giorni (feriale 1-31 agosto)Vizi formali definitivamente preclusi
5. Ricorso sulla pretesaContestare notifica della cartella o prescrizione60 giorni per il ricorso tributarioPretesa non più contestabile
6. SospensioneBloccare i versamenti non ancora eseguitiPrima dei versamenti del terzoSomme recuperabili solo a fine giudizio
7. RateizzazioneFermare la procedura con la prima rataPrima del versamento del terzoPrelievo integrale sui clienti
8. Strumenti della crisiProtezione generale dell’impresaAppena il debito appare insostenibilePignoramenti a catena da più creditori

Gli scenari di deviazione: quando il piano va fuori strada

Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Ecco i tre imprevisti che più spesso fanno deragliare la sequenza, e il piano B per ciascuno. Prima di procedere con uno di questi piani B, assicurati di aver completato almeno la Mossa 1 e la Mossa 2: senza le date certe, anche il piano di riserva è costruito sulla sabbia.

Scenario 1 — L’Agente accelera e colpisce nuovi clienti mentre ti difendi

Hai appena depositato l’opposizione sul primo atto, e dopo tre settimane un altro cliente ti chiama: ha ricevuto un secondo atto 72-bis per le stesse cartelle. Non è un’anomalia. Con i dati delle fatture elettroniche messi a disposizione dalla L. 199/2025, l’Agente può individuare in pochi giorni altri rapporti commerciali ricorrenti e colpirli in sequenza, finché non raggiunge l’importo per cui procede.

Il piano B. Il primo passo è verificare se il secondo atto ripete gli stessi vizi del primo. Se il difetto è strutturale (per esempio, nessuna notifica a te), va impugnato con un’autonoma opposizione entro venti giorni dalla sua notifica o dalla tua conoscenza: un’opposizione pendente sul primo atto non copre automaticamente il secondo. Poi verifica il cumulo. Se la somma dei crediti bloccati presso tutti i clienti supera largamente il debito, hai un argomento concreto per chiedere all’Agente di limitare l’azione e, se necessario, per sottoporre la questione al giudice dell’esecuzione. Infine, considera che la moltiplicazione dei pignoramenti è proprio la situazione in cui la Mossa 7 rende di più: la domanda di rateizzazione impedisce nuove azioni esecutive dal momento della presentazione, e il pagamento della prima rata ferma quelle in corso non ancora eseguite. Contro un Agente che accelera, la risposta più efficace è spesso quella che toglie il presupposto stesso dell’azione, non quella che rincorre ogni atto.

Scenario 2 — Il termine di venti giorni è già scaduto

Ti accorgi del pignoramento tardi: l’atto era arrivato nella PEC dell’impresa trenta giorni fa e nessuno l’aveva letto. L’opposizione agli atti esecutivi contro i vizi formali dell’atto non è più proponibile.

Il piano B. Non tutto è perduto, ma devi essere realista. Restano percorribili le strade che non dipendono da quel termine. La prima è la contestazione della pretesa davanti al giudice tributario (Mossa 5), se il credito è tributario e la cartella non ti è mai stata notificata validamente: il termine è di sessanta giorni, quindi in questa ipotesi potresti essere ancora in tempo. La seconda è l’opposizione all’esecuzione per i fatti estintivi o modificativi del credito successivi alla notifica della cartella, che la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018 ha reso ammissibile davanti al giudice ordinario per i crediti non tributari, mentre per quelli tributari la prescrizione successiva va portata al giudice tributario secondo le Sezioni Unite n. 2098 del 2025. La terza è la dichiarazione di sospensione legale della riscossione, che ha un proprio termine di sessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione o esecutivo e opera solo per le cause tassative di legge. La quarta, sempre disponibile finché i clienti non hanno pagato, è la rateizzazione. Il caso dell’atto mai notificato a te è diverso: in quell’ipotesi il termine decorre dalla conoscenza effettiva, e quindi non è scaduto se ne hai avuto notizia da poco.

Scenario 3 — Un cliente ti ha già pagato dopo aver ricevuto l’atto

Il cliente non ha capito l’atto, o il suo ufficio amministrativo ha pagato la fattura secondo la scadenza ordinaria. Il denaro è arrivato sul conto dell’impresa, ma l’Agente chiede al cliente di versare la stessa somma.

Il piano B. Qui la priorità è il rapporto con il cliente e la tua posizione di correttezza. Quel pagamento non è opponibile all’Agente: il cliente resta obbligato a versare all’Erario. Hai due strade. La prima: restituire la somma al cliente perché la versi all’Agente, documentando tutto per iscritto. La seconda, se l’Agente lo consente, è versare direttamente tu l’importo all’Agente a riduzione del debito, ottenendo la quietanza e trasmettendola al cliente, in modo che l’Agente non pretenda il pagamento da lui. In entrambi i casi l’effetto economico per te è lo stesso (il denaro va comunque all’Erario), ma la seconda via evita al cliente un doppio esborso temporaneo e conserva la fiducia. Non trattenere quelle somme sperando che l’Agente non se ne accorga: il cliente ha un’azione di regresso verso di te, e il rapporto commerciale ne uscirebbe distrutto.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la Mossa 7 prima della Mossa 4? Sì, e spesso conviene farle insieme. La rateizzazione non ti impedisce di contestare i vizi formali dell’atto. Ricorda però che la domanda di dilazione può essere valorizzata come riconoscimento del debito: se intendi contestare la prescrizione o la notifica della cartella, decidi con il tuo legale l’ordine e la formulazione delle iniziative prima di presentarla.

Il cliente deve rispondere all’atto con una dichiarazione, come nel pignoramento ordinario? No. Nel pignoramento 72-bis il cliente non rende una dichiarazione davanti al giudice: riceve un ordine di pagamento diretto e lo esegue. L’Agente può però chiedergli, anche prima di procedere, una dichiarazione stragiudiziale sulle somme dovute al debitore ai sensi dell’art. 75-bis del D.P.R. 602/1973. Se il tuo cliente ha ricevuto una richiesta del genere, è probabile che un atto di pignoramento segua a breve.

Il pignoramento blocca solo le fatture già emesse o anche quelle future? Anche quelle future, purché nascano da un rapporto già esistente quando l’atto è stato notificato. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 25217 del 10 settembre 2026, richiamando la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025. Un contratto di fornitura continuativa o di assistenza periodica è il caso tipico: le fatture dei mesi successivi rientrano nel vincolo fino a concorrenza del debito.

Il cliente può trattenere più del necessario? Il vincolo opera fino a concorrenza del credito per cui si procede, maggiorato degli accessori. Le somme eccedenti restano tue. Nella pratica, però, il cliente non conosce con esattezza il residuo del tuo debito e tende a trattenere tutto per prudenza: fornisci tu il prospetto aggiornato e, se serve, chiedi all’Agente di indicarlo per iscritto al cliente.

Se vinco l’opposizione, chi mi restituisce le somme già versate dai clienti? L’Agente della Riscossione, che le ha incassate. La restituzione richiede però tempo, e nel frattempo la tua impresa ha perso liquidità. È la ragione per cui le Mosse 4 e 6 vanno eseguite il prima possibile, idealmente prima del primo versamento.

Con il Testo unico della riscossione cambierà qualcosa? Il D.Lgs. 33/2025 riordina la disciplina della riscossione in un testo unico che, dopo il rinvio disposto a fine 2025, si applica dal 1° gennaio 2027. Il pignoramento presso terzi esattoriale vi viene riprodotto con impostazione analoga. Per gli atti notificati fino a fine 2026 resta il riferimento all’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973; per quelli successivi occorrerà verificare la nuova numerazione e le eventuali modifiche di dettaglio.

I termini di questo piano si sospendono ad agosto? I termini processuali sì: il termine di venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi e quello di sessanta giorni per il ricorso tributario sono sospesi dal 1° al 31 agosto. Il termine di sessanta giorni entro cui il cliente deve pagare l’Agente, invece, non è un termine processuale: non contare sulla pausa estiva per guadagnare tempo con i clienti.

Ho ricevuto la cartella su una PEC che non uso più. Posso dire di non averla mai ricevuta? Dipende da cosa risultava nei pubblici registri al momento della notifica. Se l’indirizzo era ancora iscritto al Registro delle imprese a nome dell’impresa, l’onere di mantenerlo attivo e controllarlo era tuo: la Cassazione, con l’ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025, ha distinto il caso della casella satura da quello della casella non valida o non attiva, e in quest’ultimo la mancata lettura ricade sull’impresa. Se invece l’Agente ha notificato a un indirizzo che non era più quello risultante dai registri, la notifica è contestabile davanti al giudice tributario.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Ecco i riferimenti su cui poggiano le mosse, organizzati per mossa. Per ciascuno trovi gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta in questa vicenda.

A sostegno della Mossa 1 (notifiche PEC della cartella)

Cass., ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025. La Corte distingue due situazioni: quando la casella del destinatario è satura, l’agente deve ripetere il tentativo secondo le regole dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973; quando l’indirizzo è non valido o non attivo, la mancata ricezione non invalida la notifica perché il destinatario deve mantenere funzionante il proprio indirizzo. Rilevanza: ti dice quale difesa sulla mancata ricezione è sostenibile e quale no.

Cass., Sez. tributaria, ordinanza n. 15710 del 12 giugno 2025. La provenienza della PEC da un indirizzo dell’Agente non presente nei pubblici registri non basta, da sola, a rendere invalida la notifica della cartella: il contribuente deve indicare quale concreto pregiudizio difensivo ne abbia subito. Rilevanza: evita di costruire l’intera difesa su un argomento che la Corte considera debole.

Cass., n. 18684 del 3 luglio 2023. Precedente da cui deriva l’orientamento sull’onere del contribuente di dimostrare il pregiudizio sostanziale quando la PEC dell’agente proviene da un indirizzo estraneo all’INI-PEC. Rilevanza: conferma la stabilità del principio.

Cass., Sez. lavoro, ordinanza n. 4703 del 2 marzo 2026. Il medesimo principio vale per gli avvisi di addebito INPS notificati via PEC: conta che il destinatario possa identificare con certezza l’ente mittente e il contenuto dell’atto. Rilevanza: utile quando tra le cartelle dell’atto ci sono anche crediti contributivi.

A sostegno della Mossa 2 (struttura e ampiezza del pignoramento)

Cass., Sez. III civ., sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025. Nel pignoramento 72-bis il vincolo resta efficace per l’intero periodo di sessanta giorni dalla notifica al terzo: la banca terza deve versare all’Agente anche il saldo attivo formatosi dopo la notifica, entro quel periodo, a prescindere da un primo pagamento già eseguito e anche se al momento della notifica il saldo era negativo. Rilevanza: dimostra che il primo versamento del terzo non chiude la partita, e che il vincolo copre le somme che maturano durante la finestra.

Cass., Sez. lavoro, ordinanza n. 25217 del 10 settembre 2026. Il pignoramento esattoriale presso terzi è una forma speciale e semplificata di espropriazione, normalmente stragiudiziale, e può colpire anche crediti sorti dopo la notifica purché trovino origine in un rapporto già esistente; il terzo resta custode delle somme anche quando l’Agente sospende la procedura. Rilevanza: è la pronuncia più recente e più direttamente applicabile ai contratti continuativi con i clienti.

Cass., sentenza n. 26519 del 9 novembre 2017. All’atto 72-bis si applicano le norme del codice di procedura civile non derogate e compatibili; le attestazioni del funzionario che lo redige non hanno fede privilegiata, e l’atto deve consentire di individuare il credito per cui si procede. Rilevanza: fonda la contestazione degli atti generici o privi dell’indicazione delle cartelle.

A sostegno delle Mosse 3 e 4 (notifica al debitore e vizi dell’atto)

Cass., Sez. tributaria, ordinanza n. 6 del 2026. Il pignoramento 72-bis notificato al solo terzo è giuridicamente inesistente, non semplicemente nullo: manca l’ingiunzione al debitore che costituisce l’essenza del pignoramento, e il vizio travolge la procedura senza possibilità di sanatoria, anche se il debitore ne viene a conoscenza in seguito. Rilevanza: è l’argomento più forte quando l’impresa scopre l’atto dal cliente.

Cass., n. 32804 del 27 novembre 2023. La costituzione del debitore nel procedimento non sana l’omessa notifica del pignoramento, perché il raggiungimento dello scopo non opera rispetto a un atto mancante dell’elemento essenziale. Rilevanza: neutralizza l’eccezione tipica dell’Agente secondo cui l’impresa, opponendosi, avrebbe dimostrato di conoscere l’atto.

Corte costituzionale, sentenza n. 114 del 2018. L’art. 57 del D.P.R. 602/1973 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui escludeva l’opposizione all’esecuzione per i fatti successivi alla notifica della cartella. Rilevanza: amplia le difese davanti al giudice ordinario, nei limiti del riparto di giurisdizione.

A sostegno della Mossa 5 (giudice competente e prescrizione)

Cass., Sezioni Unite, ordinanza n. 7822 del 14 aprile 2020. L’opposizione al pignoramento fondata sull’omessa o invalida notifica della cartella, per crediti tributari, spetta al giudice tributario; il pignoramento è infatti il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza. Rilevanza: è la bussola per non sbagliare giudice.

Cass., Sez. tributaria, ordinanza n. 22754 del 13 agosto 2024. Applica il riparto delle Sezioni Unite, riconoscendo la giurisdizione tributaria sull’opposizione al pignoramento di crediti verso terzi fondata su vizi degli atti presupposti. Rilevanza: conferma che il principio è consolidato anche nella sezione specializzata.

Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 2098 del 30 gennaio 2025. Anche la prescrizione del credito tributario maturata dopo la valida notifica della cartella, fatta valere contro un pignoramento 72-bis, va portata al giudice tributario, perché la lite riguarda la tenuta del debito e non la regolarità dell’esecuzione. Rilevanza: corregge l’idea diffusa che ogni fatto successivo alla cartella vada al giudice ordinario.

Cass., Sez. tributaria, ordinanza n. 7408 del 20 marzo 2025. La prescrizione è interrotta da ogni atto scritto idoneo con cui il creditore manifesta in modo inequivoco la volontà di ottenere il pagamento. Rilevanza: impone di ricostruire tutti gli atti successivi alla cartella prima di eccepire la prescrizione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un’impresa ci porta un pignoramento dei crediti verso i clienti, ecco che cosa facciamo concretamente, nell’ordine in cui serve.

  1. Ricostruiamo le notifiche. Scarichiamo con te l’estratto di ruolo, confrontiamo le date indicate dall’Agente con le ricevute PEC della tua casella e chiediamo formalmente le relate mancanti.
  2. Calcoliamo i termini di ogni atto. Per ciascun cliente colpito fissiamo la scadenza dei sessanta giorni, il termine per l’opposizione agli atti esecutivi e quello per il ricorso tributario, tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
  3. Verifichiamo la notifica dell’atto all’impresa. Se l’atto è arrivato solo ai clienti, documentiamo la data di conoscenza e impostiamo l’opposizione sull’inesistenza del pignoramento.
  4. Separiamo i vizi per giudice. Classifichiamo ogni cartella per natura del credito e decidiamo quali motivi vanno al giudice dell’esecuzione, quali al giudice tributario, quali al giudice del lavoro.
  5. Redigiamo e depositiamo i ricorsi ex art. 617 c.p.c. e davanti alla Corte di giustizia tributaria, con le istanze di sospensione corredate dalla documentazione sul danno all’impresa.
  6. Prepariamo le comunicazioni ai clienti, calibrate sui contratti in essere, per proteggere i rapporti commerciali ed evitare pagamenti inefficaci.
  7. Valutiamo con i commercialisti dello staff la sostenibilità della rateizzazione, scegliamo tempi e contenuto della domanda e verifichiamo che la prima rata sia pagata prima dei versamenti dei clienti, chiedendo poi lo svincolo.
  8. Esaminiamo i presupposti della sospensione legale della riscossione e delle istanze di sgravio in autotutela, presentandole solo quando ricorrono le cause previste dalla legge.
  9. Analizziamo la posizione debitoria complessiva e, se il debito con la riscossione è parte di una crisi più ampia, impostiamo la composizione negoziata o la procedura di sovraindebitamento più adatta, con la richiesta di misure protettive.
  10. Seguiamo il contenzioso in ogni grado, fino al giudizio di legittimità, con la stessa linea difensiva costruita fin dalla prima analisi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un piano come questo, che nasce dalla riscossione ma riguarda un’impresa, pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: quando il pignoramento dei crediti verso i clienti è il segnale di una tensione finanziaria più ampia, la conoscenza diretta della composizione negoziata consente di valutare da subito se e quando chiedere le misure protettive, prima che i clienti abbiano versato all’Erario la liquidità che serve all’impresa per continuare a lavorare. Accanto a questa, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza dover ricominciare da capo a ogni grado di giudizio.

Lo studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i primi costruiscono le opposizioni e i ricorsi, i secondi ricostruiscono ruoli, interessi, piani di rateizzazione e flussi di cassa. È questa doppia lettura, giuridica e contabile, che consente di scegliere la mossa giusta nel momento giusto.

In chiusura: il tempo è la tua difesa principale

Il pignoramento dei crediti verso i clienti è costruito per essere rapido: l’Agente vede i tuoi rapporti commerciali attraverso le fatture elettroniche, ordina ai tuoi clienti di pagare l’Erario e chiude la procedura senza mai passare da un tribunale. La tua difesa, quindi, si misura soprattutto in tempestività. Ricostruire le notifiche, proteggere i clienti, scegliere il giudice giusto, chiedere la sospensione, rateizzare prima del versamento del terzo, aprire se necessario gli strumenti della crisi: sono mosse che funzionano solo se fatte nei termini. Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio. La qualifica di avvocato cassazionista e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario permettono di tenere insieme il binario tributario e quello esecutivo; le abilitazioni di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e di Gestore della crisi da sovraindebitamento, fiduciario di un OCC, permettono di intervenire quando il debito con la riscossione è solo una parte del problema dell’impresa.

📩 Ogni giorno che passa è una fattura in più che il tuo cliente potrebbe versare all’Erario: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, i recapiti per raggiungerci sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO