Una lite già in appello tributario rientra nella definizione agevolata? È la domanda che si pone chi, dopo una sentenza di primo grado — vinta o persa — si ritrova davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e legge che esiste, o è esistita, una sanatoria capace di chiudere la partita col Fisco. La risposta onesta è che non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: dipende da quale “definizione agevolata” si sta parlando, da cosa è stato impugnato, da chi ha vinto il primo grado e da quando la domanda è stata (o non è stata) presentata. Va soppesato, insomma, un quadro a più variabili, dove la stessa etichetta — “definizione agevolata” — copre istituti profondamente diversi tra loro: la definizione delle liti pendenti della Legge di Bilancio 2023, la rottamazione dei carichi affidati alla riscossione, la conciliazione giudiziale che vive dentro il processo. Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo crocevia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e in una materia dove la scelta compiuta in appello viene poi giudicata — o subita — in sede di legittimità, la continuità del difensore fino all’ultimo grado non è un dettaglio organizzativo ma un elemento della strategia; a questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è la struttura naturale per valutare insieme il profilo processuale e quello fiscale di una lite già pendente in secondo grado.
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Il quadro di partenza: tre istituti diversi sotto la stessa etichetta
Il primo elemento dirimente è terminologico, e non è un vezzo da giuristi: chi chiede se la lite in appello “rientri nella definizione agevolata” sta in realtà usando una formula che il legislatore italiano ha declinato, negli ultimi dieci anni, in almeno tre famiglie di istituti che non si sovrappongono.
La prima famiglia è la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, cioè la chiusura della lite in quanto tale, pagando una percentuale del valore della causa. L’ultima edizione è quella dell’articolo 1, commi da 186 a 205, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197: riguardava le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui fosse parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. Per questa famiglia di norme la risposta alla domanda del titolo è stata, storicamente, un sì netto: l’appello non solo rientrava, ma godeva di percentuali calibrate proprio sull’esito del primo grado. Il rovescio della medaglia è che si trattava di una finestra chiusa: le domande andavano presentate entro il 30 settembre 2023, termine già prorogato rispetto all’originario 30 giugno dal cosiddetto decreto Bollette (D.L. n. 34/2023).
Vale la pena ricostruire come quella disciplina trattava il secondo grado, perché lo schema si è ripetuto pressoché identico in ogni edizione dal 2017 in poi e costituisce il modello a cui guarderebbe un’eventuale futura riapertura. L’importo dovuto era correlato al valore della controversia — cioè al tributo al netto di interessi e sanzioni irrogate con l’atto impugnato, o, per le liti sulle sole sanzioni, all’ammontare di queste — e differenziato in ragione dello stato e del grado del giudizio. Il criterio era premiale in senso stretto: si pagava meno quanto più l’amministrazione era risultata soccombente. La regola generale imponeva il pagamento di un importo pari al valore della lite; la percentuale scendeva al 90 per cento per le controversie ancora pendenti in primo grado e non decise; al 40 per cento in caso di soccombenza dell’Agenzia nella sentenza di primo grado; al 15 per cento in caso di soccombenza nella sentenza di secondo grado; al 5 per cento per i giudizi pendenti in Cassazione nei quali l’amministrazione fosse risultata soccombente in tutti i precedenti gradi. Per le liti sulle sole sanzioni non collegate al tributo l’amministrazione ha poi chiarito, in linea con la prassi formatasi sull’analogo istituto dell’articolo 6 del D.L. n. 119/2018, che si applicava la disciplina speciale del comma 191.
Tradotto sul caso che interessa qui: un appello pendente rientrava senza dubbio nella definizione, ma a due prezzi profondamente diversi a seconda di chi avesse vinto il primo grado — il 40 per cento del valore per chi aveva ottenuto ragione davanti al giudice di primo grado, l’intero valore per chi l’aveva persa. La circostanza che l’udienza di trattazione fosse già stata celebrata non precludeva la definizione, purché non fosse ancora intervenuta una pronuncia definitiva.
Accanto alla definizione delle liti, la stessa Legge di Bilancio 2023 aveva affiancato due istituti minori ma tecnicamente distinti, spesso confusi con essa: la conciliazione agevolata dei commi 206 e seguenti, che in deroga all’articolo 48-ter del D.Lgs. n. 546/1992 applicava agli accordi conciliativi le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, e la rinuncia agevolata ai giudizi pendenti in Cassazione. Anche questi percorsi erano a tempo: il termine ultimo per l’accordo conciliativo è stato fissato al 30 settembre 2023, in coerenza con lo slittamento disposto per la definizione delle liti, mentre l’eventuale diniego della definizione doveva essere notificato entro il 30 settembre 2024. Chi oggi legge di “sanatoria delle liti” e cerca di applicarla al proprio appello sta guardando, nella quasi totalità dei casi, a una di queste finestre chiuse.
La seconda famiglia è la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, la “rottamazione”. Qui l’oggetto non è la lite ma il ruolo: si definisce la cartella, non la causa. L’edizione attualmente vigente è la rottamazione-quinquies, introdotta dall’articolo 1, commi da 82 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando il solo capitale e le spese di notifica e di procedura esecutiva, con abbattimento integrale di sanzioni, interessi di mora e aggio. La lite in appello, qui, rientra solo di riflesso: se l’appello ha per oggetto un carico compreso nella domanda, il contribuente si impegna a rinunciare al giudizio, e il processo prima si sospende e poi si estingue. A fronte di questo vantaggio economico va messo in conto un costo processuale preciso: si abbandona la causa, quale che fosse il suo merito.
La terza famiglia non è una sanatoria straordinaria ma uno strumento ordinario e permanente: la conciliazione giudiziale, disciplinata dagli articoli 48 (fuori udienza), 48-bis (in udienza), 48-bis.1 (proposta dalla corte) e 48-ter del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. È l’unica via “agevolata” che oggi resta stabilmente aperta in secondo grado, e opera dall’interno del processo: le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento del minimo di legge se l’accordo si perfeziona in primo grado, del 50 per cento se si perfeziona in secondo grado e del 60 per cento in caso di perfezionamento nel giudizio di Cassazione.
Un quarto elemento, spesso trascurato, riguarda la cornice processuale. Il Testo unico della giustizia tributaria, approvato con D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, riordina l’intera materia, ma la sua applicazione è stata differita: per l’anno 2026 resta in vigore il D.Lgs. n. 546/1992, mentre le disposizioni del Testo unico — già ritoccate dal D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 anche sul versante della conciliazione — si applicheranno dal 1° gennaio 2027. Chi ragiona oggi su un appello pendente lavora dunque ancora con le norme del 1992, ma deve sapere che una scelta rinviata al prossimo anno si collocherà in un contesto normativo rinumerato e in parte modificato.
Il quadro, riassunto in una frase, è questo: la lite in appello rientra pienamente nelle definizioni agevolate delle controversie, quando queste sono aperte; rientra solo indirettamente nelle rottamazioni, quando l’oggetto è un carico affidato; e resta sempre aggredibile con la conciliazione giudiziale. Le pagine che seguono mettono a confronto le tre strade percorribili da chi ha oggi un appello pendente, senza presentarne nessuna come una trappola e nessuna come una scorciatoia sicura.
Opzione 1 — La definizione del carico: rottamazione-quinquies e appello pendente
In cosa consiste. La rottamazione-quinquies vive nell’articolo 1, commi da 82 a 110, della Legge n. 199/2025. Ai sensi del comma 82 sono definibili i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla data di notifica della cartella o dell’atto esecutivo: il riferimento è la data di affidamento, non quella di notifica, e questo impone una verifica puntuale partita per partita. Chi aderisce versa il capitale, le spese di notifica e quelle delle eventuali procedure esecutive già avviate; restano integralmente stralciati sanzioni, interessi di mora e aggio. Il pagamento poteva essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in nove anni, con interessi del 3 per cento annuo decorrenti dal 1° agosto 2026.
Il punto che interessa chi è in appello è il comma 87. La disposizione subordina l’ammissibilità della domanda, quando esistono giudizi pendenti sui carichi definiti, a una dichiarazione esplicita: il contribuente deve indicare i giudizi in corso e assumere l’impegno a rinunciarvi. Non è una facoltà. Presentata la dichiarazione di adesione, però, il processo non si sospende da solo: occorre depositare presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria copia della dichiarazione trasmessa all’Agenzia delle entrate-Riscossione, e solo a quel punto il giudice dispone la sospensione fino al termine ultimo fissato per il pagamento della prima o unica rata. L’estinzione arriva dopo, ed è legata al versamento.
Quando ha senso. Il primo scenario è quello dell’appello su una cartella da controllo automatizzato o formale, dove la contestazione è di puro calcolo o di notifica e il peso di sanzioni e interessi di mora supera largamente l’imposta: definire significa incassare subito l’abbattimento di tutto ciò che non è capitale. Il secondo scenario è quello del contribuente che ha perso il primo grado e ha una sentenza motivata in modo solido contro di sé: la prospettiva di riforma in appello è concreta ma non probabile, e la certezza vale più della scommessa. Il terzo scenario è quello dell’impresa che ha bisogno di sbloccare il DURC o di fermare azioni esecutive: la presentazione della domanda comporta il blocco delle nuove azioni cautelari ed esecutive e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, effetti che un appello, di per sé, non produce.
Come si esegue in sintesi. La domanda andava trasmessa esclusivamente per via telematica, tramite l’area riservata o l’area pubblica del portale dell’agente della riscossione, entro il 30 aprile 2026; l’Agenzia delle entrate-Riscossione era tenuta a comunicare entro il 30 giugno 2026 gli importi dovuti o le ragioni dell’eventuale diniego. Una proroga esiste, ma è chirurgica e non generalizzata: il decreto legge 27 febbraio 2026, n. 25 (cosiddetto decreto Maltempo) ha spostato al 31 luglio 2026 la presentazione della domanda, e al 30 settembre 2026 la comunicazione delle somme dovute, per i soli contribuenti che al 18 gennaio 2026 avevano residenza o sede in immobili dichiarati inagibili nei territori di Calabria, Sicilia e Sardegna colpiti dal ciclone Harry. Chi legge queste righe oggi, e non ha presentato domanda entro quei termini, non ha questa opzione disponibile: ce l’ha, semmai, come scenario da presidiare in vista di una futura edizione della misura. Chi invece ha aderito ha davanti un adempimento processuale ancora aperto, perché il deposito della dichiarazione in giudizio e, dopo, la prova del pagamento della prima rata sono passaggi che nessuno compie d’ufficio al posto suo.
Vantaggi motivati. Il beneficio economico è misurabile prima di decidere, perché è determinato dalla comunicazione delle somme dovute e non dipende dall’esito di un giudizio. L’effetto processuale è rapido: l’articolo 12-bis del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, inserito in sede di conversione dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108, ha stabilito in via di interpretazione autentica che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi, il perfezionamento si realizza con il versamento della prima o unica rata, senza attendere l’ultima scadenza del piano. Le spese di lite, nella prassi consolidata, restano compensate, perché la rinuncia discende dall’adesione a una legge speciale e non da una resa sul merito.
Rischi e svantaggi onesti. Il primo è la decadenza: il mancato pagamento anche di una sola rata, compresa l’ultima, fa perdere integralmente i benefici, con imputazione delle somme già versate a titolo di acconto. Se la decadenza matura prima dell’estinzione, il giudizio sospeso può riprendere il suo corso; se matura dopo, il contribuente si ritrova senza sconto e senza causa. Il secondo è l’ambito oggettivo: restano fuori i debiti da accertamento non affidati, e vanno verificati i carichi degli enti locali e regionali, che seguono le autonome definizioni consentite dai commi da 102 a 110 e dalle discipline successive dedicate ai tributi locali. Il terzo è il più insidioso: la definizione di un solo carico non chiude automaticamente un appello che ne riguarda altri o che riguarda una pretesa più ampia, e su questo la Cassazione è tornata di recente con l’ordinanza n. 15107 del 19 maggio 2026, ribadendo che l’estinzione presuppone che il carico definito abbia riguardato l’intera pretesa oggetto di causa. Il profilo ideale di questa opzione è il contribuente che discute di un carico già affidato, con forte componente sanzionatoria, difese processuali deboli o incerte e una capacità finanziaria stabile nel medio periodo.
Opzione 2 — La conciliazione giudiziale in appello
In cosa consiste. La conciliazione è l’istituto con cui contribuente e ufficio definiscono, in tutto o in parte, la controversia già pendente, con una riduzione delle sanzioni graduata sul grado in cui l’accordo si perfeziona. Le strade sono tre. La conciliazione fuori udienza dell’articolo 48 presuppone un’istanza congiunta sottoscritta dalle parti o dai difensori; se la data di trattazione è già fissata, provvede la Corte di giustizia tributaria che, verificate le condizioni di ammissibilità, dichiara con sentenza la cessazione della materia del contendere. La conciliazione in udienza dell’articolo 48-bis passa per un’istanza di parte e per l’invito del collegio, con eventuale rinvio alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo. La conciliazione proposta dalla corte, prevista dall’articolo 48-bis.1 introdotto dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130 e poi modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, consente al giudice di formulare alle parti una proposta conciliativa avuto riguardo all’oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali, in udienza o fuori udienza, senza che la proposta possa costituire motivo di ricusazione o astensione.
Il dato economico è fissato dall’articolo 48-ter: sanzioni al 40 per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione si perfeziona nel primo grado, al 50 per cento nel secondo grado, al 60 per cento nel giudizio di Cassazione. Il versamento delle somme dovute, o della prima rata in caso di rateizzazione, va effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo o di redazione del processo verbale. In caso di mancato pagamento delle somme o di una rata entro il termine di pagamento della rata successiva, l’ufficio iscrive a ruolo le somme residue.
Quando ha senso. Il primo scenario è quello della causa “a due facce”, in cui alcuni rilievi sono difendibili e altri no: la conciliazione consente di definire parzialmente, salvando il contenzioso sui punti forti. Il secondo è quello della lite con sanzioni molto pesanti rispetto all’imposta, dove il 50 per cento del minimo edittale produce un risparmio significativo anche senza toccare il tributo. Il terzo è quello del contribuente che ha vinto in primo grado e si vede appellare dall’Ufficio: la posizione negoziale è forte, e una definizione concordata può cristallizzare un risultato già acquisito senza esporlo all’alea del secondo grado.
Come si esegue in sintesi. Si apre un’interlocuzione con l’ufficio, si costruisce una proposta che contenga la rideterminazione della pretesa e il calcolo delle sanzioni ridotte, si deposita l’istanza congiunta oppure si porta la proposta in udienza; il perfezionamento avviene con la sottoscrizione dell’accordo o con il verbale, e da lì decorrono i venti giorni per il pagamento. È un percorso che richiede tempi tecnici e una controparte disponibile: nessuna norma obbliga l’ufficio ad accettare.
Vantaggi motivati. La conciliazione è l’unico strumento che consente di negoziare il merito, e non solo di scontare gli accessori: si può discutere il quantum, la qualificazione di un costo, la ripresa su un singolo rilievo. È inoltre l’unica via oggi stabilmente aperta in secondo grado, indipendentemente dalle finestre delle sanatorie. E, a differenza della rottamazione, non impone di abbandonare l’intera causa: la definizione può essere parziale.
Rischi e svantaggi onesti. Il primo è che non dipende solo dal contribuente: serve l’accordo dell’ufficio, e la trattativa può consumare mesi senza esito. Il secondo è che l’accordo, una volta perfezionato, chiude la partita sui punti conciliati senza possibilità di ripensamento. Il terzo riguarda l’inadempimento: saltare una rata non riapre il contenzioso, ma fa iscrivere a ruolo il residuo con le conseguenze sanzionatorie previste. Va segnalato, per completezza, che il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 ha ridisegnato — con effetto dal 1° gennaio 2027 — proprio le conseguenze dell’inadempimento degli obblighi assunti in sede conciliativa, coordinando l’articolo 102 del Testo unico con la disciplina sanzionatoria: chi conclude un accordo a cavallo dei due regimi deve verificarne il calendario. Il profilo ideale di questa opzione è il contribuente con una causa tecnicamente divisibile, un interlocutore disponibile e una pretesa in cui la componente sanzionatoria o un singolo rilievo possono essere ricondotti a ragionevolezza.
Opzione 3 — Proseguire l’appello, presidiando la riscossione
In cosa consiste. È l’opzione che non chiede nulla a nessuno: si coltiva il giudizio di secondo grado, si attende la sentenza e, se necessario, si prosegue in Cassazione. Non è una scelta passiva, però, perché in pendenza di appello la riscossione non si ferma da sola. L’articolo 68 del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata, il tributo con i relativi interessi deve essere pagato per i due terzi dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso; per l’ammontare risultante dalla sentenza, e comunque non oltre i due terzi, se il ricorso è stato accolto parzialmente; per il residuo ammontare determinato nella sentenza di secondo grado. La stessa progressione vale per le sanzioni riscosse a titolo provvisorio.
Il contrappeso è la tutela cautelare. L’articolo 52 riconosce all’appellante la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi; il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’atto quando da essa possa derivargli un danno grave e irreparabile. Presentata l’istanza, il presidente fissa con decreto la trattazione nella prima camera di consiglio utile, con comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La sospensione può essere subordinata alla prestazione di garanzia. Un meccanismo analogo opera, con l’articolo 62-bis, per la sospensione della sentenza d’appello impugnata per cassazione.
Quando ha senso. Il primo scenario è quello della vittoria in primo grado: chi ha già una sentenza favorevole affronta l’appello da una posizione di vantaggio e, nei casi in cui l’unica definizione disponibile richiederebbe comunque un esborso, la prosecuzione è spesso l’opzione più razionale. Il secondo è quello del vizio radicale — notifica inesistente, difetto di motivazione, decadenza dal potere impositivo, prescrizione maturata — dove la posta in gioco non è una riduzione ma l’annullamento integrale dell’atto. Il terzo è quello della pretesa che eccede le capacità finanziarie del contribuente: se nemmeno il capitale è sostenibile, definire significa soltanto anticipare una decadenza.
Vantaggi motivati. È l’unica strada che può azzerare la pretesa, e non ridurla. Conserva intatto il diritto di difesa e la possibilità di portare la questione in Cassazione. Non impone esborsi immediati diversi da quelli già dovuti per legge in pendenza di giudizio, e non attiva alcuna decadenza contrattuale.
Rischi e svantaggi onesti. Il tempo è il primo: il secondo grado ha durate che, sommate a un eventuale giudizio di legittimità, misurano anni. Il secondo è l’incertezza: nessuna difesa, per quanto fondata, garantisce l’esito. Il terzo è economico: se la sentenza d’appello è sfavorevole, si paga il residuo con gli interessi maturati nel frattempo, e le sanzioni tornano integrali, senza l’abbattimento che una definizione avrebbe garantito. Il profilo ideale di questa opzione è il contribuente con un motivo di ricorso forte e documentabile, una sentenza di primo grado favorevole o gravemente lacunosa, e la capacità di sostenere la riscossione frazionata o di ottenerne la sospensione.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi seguiti dallo Studio: servono a mostrare come gli stessi numeri si comportino diversamente a seconda della strada imboccata.
Ipotesi A — Cartella da controllo automatizzato, appello pendente. Carico affidato all’agente della riscossione nel 2019: capitale 31.180 €, sanzioni 9.354 €, interessi di mora 4.760 €, spese di notifica 8,75 €. Ricorso respinto in primo grado, appello notificato nei termini e pendente.
- Con l’opzione 1, domanda di rottamazione-quinquies presentata il 27 aprile 2026 e comunicazione delle somme dovute ricevuta a giugno: si versano 31.188,75 € (capitale più spese di notifica), stralciati 14.114 € tra sanzioni e interessi di mora, oltre all’aggio. Depositata copia della dichiarazione in segreteria, il giudizio d’appello si sospende; versata la prima rata alla scadenza del 31 luglio 2026 e depositata la relativa prova, il processo si estingue.
- Con l’opzione 3, la prosecuzione dell’appello: se il contribuente vince, non versa nulla e recupera quanto iscritto a ruolo in via provvisoria; se perde, deve l’intero, cioè 45.302,75 €, aumentato degli interessi maturati nei due o tre anni di durata del grado.
- Il confronto, qui, si riduce a una domanda: il motivo d’appello vale la differenza di 14.114 €? Se il motivo è la notifica della cartella e la relata è agli atti e regolare, la risposta è ragionevolmente no. Se la notifica è a mezzo PEC da indirizzo non risultante da pubblici elenchi, la risposta cambia.
Ipotesi B — Avviso di accertamento, contribuente soccombente in primo grado. Maggiore imposta 84.700 €, sanzione irrogata 84.700 € (minimo edittale 90 per cento, quindi 76.230 € il minimo di riferimento), interessi 11.480 €. Appello pendente, carico non ancora affidato all’agente della riscossione.
- L’opzione 1 non è praticabile: senza carico affidato entro il 31 dicembre 2023 non c’è nulla da rottamare. È l’errore più frequente di chi assimila “definizione agevolata” e “sanatoria universale”.
- Con l’opzione 2, conciliazione in appello che rideterminasse l’imponibile riducendo la maggiore imposta a 59.200 €: sulla nuova base il minimo edittale scende in proporzione e la sanzione si applica al 50 per cento, con un carico complessivo che si colloca intorno alla metà di quello originario, oltre interessi.
- Con l’opzione 3, in caso di conferma della sentenza di primo grado, il contribuente deve l’intero: 84.700 € di imposta, 84.700 € di sanzione, interessi maturati. In caso di riforma integrale, nulla. In caso di riforma parziale, la quota determinata in sentenza.
- Con l’opzione 3 va inoltre considerato che, già pendente l’appello, l’articolo 68 consente la riscossione dei due terzi: circa 56.466 € di imposta più la quota corrispondente di sanzioni, salvo sospensione ex articolo 52.
Ipotesi C — Contribuente vittorioso in primo grado, appello dell’Ufficio. Valore della controversia 47.900 € di imposta, sentenza di primo grado di integrale annullamento, appello dell’Agenzia notificato il 14 marzo.
- Sotto la disciplina della Legge n. 197/2022 questa era la posizione più favorevole in assoluto: la definizione della lite pendente in secondo grado, in caso di soccombenza dell’Agenzia nel primo grado, costava il 40 per cento del valore, cioè 19.160 €, contro il 100 per cento dovuto da chi il primo grado lo aveva perso. La logica premiale era esplicita: si pagava meno perché si era già vinto.
- Oggi quella finestra non esiste, e la posizione si difende diversamente: l’opzione 2 consente di negoziare da una posizione di forza; l’opzione 3 non comporta esborsi in pendenza di giudizio, perché la riscossione frazionata presuppone una soccombenza che qui non c’è.
- La simulazione mostra un elemento controintuitivo: la definizione agevolata conveniva soprattutto a chi stava vincendo, e la sua assenza penalizza oggi proprio chi ha una causa forte ma vuole chiuderla.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette a confronto le tre opzioni sui parametri che pesano davvero nella decisione di chi ha un appello pendente. I costi indicati sono esclusivamente quelli previsti dalla legge — contributo unificato tributario, importi dovuti per la definizione, sanzioni ridotte — e non comprendono alcun altro onere.
| Parametro | Opzione 1 — Rottamazione-quinquies | Opzione 2 — Conciliazione in appello | Opzione 3 — Prosecuzione dell’appello |
|---|---|---|---|
| Tempi | Rapidi: sospensione al deposito, estinzione con la prima rata; pagamenti fino a 9 anni | Medi: trattativa, accordo o verbale, versamento entro 20 giorni | Lunghi: durata del secondo grado, più eventuale Cassazione |
| Complessità | Bassa sul piano amministrativo, media su quello processuale (deposito e prova del pagamento) | Alta: richiede negoziazione tecnica e disponibilità dell’ufficio | Alta: istruttoria, motivi d’appello, eventuale istanza cautelare |
| Chi decide | Il contribuente, entro i termini di legge | Contribuente e ufficio insieme | Il giudice |
| Rischi in caso di esito negativo | Decadenza per mancato pagamento: si perdono i benefici e le somme versate valgono come acconto | Inadempimento: iscrizione a ruolo delle somme residue con aggravio sanzionatorio | Conferma della pretesa per intero, con sanzioni piene e interessi maturati |
| Effetti sull’esecuzione | Blocco di nuove azioni esecutive e cautelari, sospensione di prescrizione e decadenza | Sospensione degli effetti sulle somme conciliate dal perfezionamento | Riscossione frazionata ex art. 68, salvo sospensione ex art. 52 |
| Effetto sul giudizio | Sospensione e poi estinzione, con rinuncia | Cessazione della materia del contendere, totale o parziale | Nessuno: il giudizio prosegue |
| Reversibilità | Nulla dopo l’estinzione; il giudizio riprende solo in caso di decadenza anteriore | Nulla sui punti conciliati; resta il contenzioso sui punti esclusi | Piena fino al passaggio in giudicato |
| Costi di giustizia | Nessun contributo ulteriore; spese di lite di regola compensate | Nessun contributo ulteriore; spese di regola compensate | Contributo unificato già versato per l’appello, oltre a quello per l’eventuale ricorso per cassazione |
Una lettura orizzontale della tabella restituisce il senso del bivio meglio di qualsiasi sintesi: la prima opzione compra certezza cedendo il merito, la seconda compra riduzione cedendo una parte della pretesa, la terza conserva tutto il potenziale della difesa esponendosi per intero all’alea del giudizio. Nessuna riga, da sola, decide: è la loro combinazione con i dati concreti della singola posizione a rendere una strada preferibile alle altre.
I criteri per scegliere
Nessuno dei tre percorsi è preferibile in astratto. Ciò che cambia l’esito della valutazione è un insieme di circostanze verificabili, che conviene passare in rassegna una per una prima di decidere.
Primo criterio: cosa è stato impugnato. È l’elemento più dirimente in assoluto, e viene prima di ogni considerazione di convenienza. Se l’appello ha per oggetto una cartella di pagamento, un’intimazione, un’iscrizione ipotecaria o comunque un atto che presuppone un carico già affidato all’agente della riscossione nella finestra temporale di legge, la rottamazione è tecnicamente possibile. Se l’oggetto è un avviso di accertamento non ancora affidato, oppure un diniego di rimborso, oppure una controversia di valore indeterminabile, la rottamazione non ha nulla su cui operare e il campo si restringe alle altre due opzioni. Va aggiunto che per i carichi di Regioni ed enti locali il perimetro è autonomo, perché i commi da 102 a 110 della Legge n. 199/2025 riconoscono a questi enti la facoltà di introdurre proprie definizioni agevolate, non vincolate al perimetro statale: prima di dare una risposta su una lite relativa a TARI, IMU o bollo, occorre leggere la delibera dell’ente.
Secondo criterio: chi ha vinto il primo grado. La sentenza di primo grado non è solo un precedente, è un fatto giuridico che ridistribuisce il rischio. Chi ha vinto affronta l’appello con la riscossione ferma e con una motivazione favorevole da difendere; chi ha perso subisce la riscossione frazionata e deve ribaltare un convincimento già formato. A parità di ogni altra condizione, la soccombenza in primo grado sposta il baricentro verso le soluzioni definitorie, la vittoria lo sposta verso la prosecuzione o verso una conciliazione negoziata da posizione di forza.
Terzo criterio: il peso relativo di sanzioni e interessi. Va fatto un conto elementare, ma che quasi nessuno fa prima di decidere: quanta parte della pretesa è capitale e quanta è accessorio. Quando sanzioni, interessi di mora e aggio superano il 40 per cento del totale, gli strumenti che li abbattono producono un risparmio che difficilmente una sentenza favorevole parziale eguaglierebbe; quando invece la pretesa è quasi tutta imposta, la definizione offre poco e la difesa nel merito torna centrale.
Quarto criterio: la solidità tecnica dei motivi d’appello. Non tutti i motivi hanno lo stesso valore. Un vizio di notifica documentato, una decadenza dal potere impositivo, una prescrizione maturata, un difetto assoluto di motivazione sono questioni che possono chiudere la causa; una contestazione di merito su valutazioni estimative o su presunzioni semplici ha un esito molto meno prevedibile. La domanda da porsi non è “ho ragione?”, ma “quanto è dimostrabile, con gli atti che ho, che ho ragione?”.
Quinto criterio: la sostenibilità finanziaria nel tempo. Un piano a 54 rate bimestrali attraversa nove anni e tre o quattro cicli economici. La decadenza per mancato pagamento anche di una sola rata trasforma un vantaggio in una perdita secca, perché le somme versate restano acquisite a titolo di acconto e il debito riemerge integro. Una definizione non sostenibile è peggio di una causa persa, perché consuma risorse e preclude la difesa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: sono le due abilitazioni che contano quando la decisione da prendere in appello dev’essere valutata anche per come reggerà, domani, davanti al giudice di legittimità.
Le domande di chi è indeciso
Posso aderire a una definizione dopo aver già depositato l’appello? Sì, e anzi è la situazione fisiologica: tutte le discipline in materia sono costruite sul presupposto della lite pendente. La definizione delle controversie della Legge n. 197/2022 riguardava espressamente i giudizi pendenti in ogni stato e grado; la rottamazione-quinquies disciplina al comma 87 proprio l’ipotesi del giudizio in corso. Il punto non è “se” si possa, ma entro quali termini e con quali adempimenti processuali.
Se aderisco, il processo si ferma da solo? No, ed è l’equivoco più costoso. La sospensione presuppone un’attività della parte: il deposito in segreteria della copia della dichiarazione di adesione. Senza quel deposito il giudice non sa nulla e la causa prosegue verso la decisione, con il rischio concreto di una sentenza che interviene mentre la definizione è ancora in corso di perfezionamento.
E se la definizione salta a metà? Dipende da quando. Se la decadenza matura prima che il giudizio sia dichiarato estinto, il processo sospeso riprende e la difesa nel merito resta intatta. Se matura dopo l’estinzione, il contenzioso è chiuso e le somme versate valgono come acconto sul debito che torna integrale. È la ragione per cui il momento in cui si chiede l’estinzione non è indifferente e va valutato con attenzione.
Posso definire solo una parte della lite? Con la conciliazione sì, espressamente: gli articoli 48 e 48-bis parlano di definizione totale o parziale. Con la rottamazione la risposta è più sfumata: si definiscono i singoli carichi inseriti nella domanda, ma l’estinzione del giudizio presuppone che la definizione abbia coperto l’intera pretesa oggetto di quella causa. Se l’appello riguarda una pretesa più ampia, la parte non definita resta in discussione e il Fisco conserva interesse a coltivarla.
E se scelgo la strada sbagliata? Alcune scelte sono reversibili, altre no. La prosecuzione dell’appello resta reversibile fino alla sentenza, perché una conciliazione può intervenire anche a ridosso dell’udienza. L’adesione a una definizione, una volta perfezionata con l’estinzione del giudizio, non lo è: il rimedio contro l’estinzione dichiarata è circoscritto e, come si vedrà, la giurisprudenza ne ha delimitato i confini con precisione.
Se l’appello lo ha proposto l’Agenzia, posso definire io? La legittimazione alla definizione spetta a chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o a chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione: non è l’iniziativa dell’appello a determinarla, ma la titolarità del ricorso di primo grado. Nella pratica, però, la situazione va letta al contrario: se in appello è l’Ufficio a impugnare, il contribuente ha già una sentenza favorevole, e la domanda vera non è se possa definire ma se gli convenga farlo.
Una definizione può essere rifiutata? Sì. L’amministrazione può notificare un diniego, che è atto autonomamente impugnabile e che va contestato nei termini e nella sede propria, senza confidare nel fatto che il giudizio già pendente ne recepisca automaticamente gli effetti. La giurisprudenza di legittimità ha delimitato con rigore i rimedi contro l’estinzione già dichiarata quando il diniego sopravviene: trattarli come una formalità è il modo più rapido per restare senza sanatoria e senza causa.
Quanto tempo mi resta per decidere? Meno di quanto sembri, e per ragioni diverse a seconda della strada. Le definizioni straordinarie vivono di termini perentori fissati dalla legge e non prorogabili se non da un’altra legge. La conciliazione ha come limite naturale la decisione della causa, che nel secondo grado può arrivare anche a distanza di poche settimane dalla comunicazione dell’avviso di trattazione. La prosecuzione, infine, ha i propri termini a monte: l’appello va proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, o entro sei mesi dalla sua pubblicazione in difetto di notifica, tenendo conto della sospensione feriale dei termini che opera dal 1° al 31 agosto.
Chi paga le spese di lite se la causa si estingue? L’orientamento consolidato è quello della compensazione. La rinuncia al giudizio in esecuzione di una sanatoria non è una resa sul merito ma l’adesione a una scelta legislativa, e una condanna alle spese contrasterebbe con la ratio premiale dell’istituto, aggiungendo un onere ulteriore a quelli già previsti dalla disciplina speciale.
Le pronunce che orientano la scelta
Il quadro giurisprudenziale che segue raccoglie le decisioni più utili a chi deve scegliere, raggruppate per l’opzione che ciascuna illumina. I principi sono riformulati in sintesi.
Pronunce che illuminano l’opzione 1 (definizione del carico ed effetti sul giudizio)
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5889 del 15 marzo 2026. Le Sezioni Unite hanno chiuso il contrasto sugli effetti processuali della rottamazione-quater, stabilendo che l’estinzione del giudizio non è subordinata al pagamento integrale del piano rateale ma si realizza con il versamento della prima o unica rata, con conseguente inefficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato. È la pronuncia di riferimento per chiunque abbia un appello sospeso in attesa dell’esito di una definizione.
Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5 marzo 2025. La Sezione tributaria ha rimesso alla Prima Presidente la questione se l’adesione alla definizione dei carichi, con piano rateale e impegno a rinunciare ai giudizi, imponesse la sospensione dei processi fino all’integrale pagamento oppure consentisse la loro immediata definizione. Rilevante perché fotografa l’incertezza in cui si sono trovati i contribuenti che avevano già aderito e non sapevano se la loro causa fosse viva o morta.
Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 24428 dell’11 settembre 2024. Ha affermato che il comma 236 della Legge n. 197/2022 configura una fattispecie estintiva che non postula il pagamento dell’intero importo dovuto secondo il piano concordato, essendo sufficienti il perfezionamento della procedura amministrativa e il riscontro documentale dei pagamenti già effettuati. È il precedente da cui muove l’orientamento poi recepito in via legislativa.
Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 24479 del 2024. Nella direzione opposta, ha ritenuto che l’estinzione operasse solo a fronte del pagamento integrale delle rate, riconoscendo alla presentazione della domanda il solo effetto sospensivo. Va conosciuta perché spiega perché, per quasi due anni, difensori diversi abbiano ricevuto risposte diverse sullo stesso problema.
Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 29574 del 7 novembre 2025. Prima applicazione dell’articolo 12-bis del D.L. n. 84/2025: ai soli fini dell’estinzione del processo è sufficiente che il contribuente abbia manifestato nell’istanza l’intenzione di rinunciare al giudizio e abbia versato la prima o unica rata, purché la rinuncia risulti comunicata all’amministrazione. Utile perché individua con precisione i due presupposti che il difensore deve documentare.
Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32390 del 12 dicembre 2025. Ha negato l’estinzione al contribuente che, pur avendo ottenuto il provvedimento di accoglimento dell’adesione, non aveva documentato il versamento della prima rata: in assenza di quella prova il giudice non può dichiarare estinto il giudizio. È la conferma che l’accoglimento amministrativo, da solo, non basta.
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, sentenza n. 174 del 25 agosto 2025. Ha proseguito il giudizio nei confronti del contribuente che aveva presentato domanda di definizione senza versare nulla, annullando poi l’atto impugnato perché viziato. Mostra il rovescio positivo del principio: la domanda senza pagamento non chiude la causa, e la causa può ancora essere vinta.
Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 15107 del 19 maggio 2026. Ha escluso che la definizione riguardante solo una parte del contenzioso estingua l’intero giudizio, permanendo l’interesse dell’amministrazione al recupero del debito residuo: l’estinzione presuppone che il carico definito abbia riguardato l’intera pretesa oggetto di causa. È la pronuncia decisiva per gli appelli che cumulano più atti o più annualità.
Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 13767 del 12 maggio 2026 e ordinanza n. 11815 del 29 aprile 2026. Entrambe tornano sugli effetti processuali della definizione dei carichi e sulla rilevanza dell’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi, consolidando l’impianto uscito dall’intervento legislativo del 2025. Rilevanti perché segnalano che la materia, anche dopo le Sezioni Unite, continua a produrre contenzioso sul se e sul quando dell’estinzione.
Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 13771 del 2025. Ha sospeso il giudizio in attesa della decisione delle Sezioni Unite sugli effetti della definizione agevolata. Documenta la soluzione prudenziale adottata dalla Corte nella fase di incertezza.
Corte di cassazione, sezione quinta, ordinanza n. 9413 del 2024. Nel dichiarare l’estinzione per intervenuta definizione dei carichi, ha compensato le spese di lite, sul rilievo che la rinuncia discende dall’adesione a una legge speciale e non da una valutazione di soccombenza nel merito. È il precedente da opporre alla richiesta di condanna alle spese.
Pronunce che illuminano l’opzione 1 nella variante “definizione della lite” e i suoi limiti
Corte di cassazione, sezione quinta, sentenza n. 5373 del 21 febbraio 2023. Ha chiarito che l’articolo 1, comma 192, della Legge n. 197/2022, consentendo la definizione delle controversie non concluse con pronuncia definitiva, si riferisce alle sole decisioni ancora impugnabili con i mezzi ordinari, e non a quelle per cui residui la sola revocazione. Delimita il concetto di “lite pendente” in modo rilevante anche per gli appelli tardivi o per i giudizi di rinvio.
Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 1931 del 28 gennaio 2025. Ha confermato quell’impostazione estendendola espressamente all’istanza di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata. Conferma che il perimetro della pendenza è questione preliminare e va verificata prima di investire in una domanda di definizione.
Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 14071 del 27 maggio 2025. Ha affermato che, per rimuovere gli effetti dell’estinzione dichiarata ai sensi del comma 198 in caso di successivo diniego della definizione, non basta proporre la revocazione prevista dal comma 201: occorre che essa sia ammissibile, il che non accade se con la domanda si deduce un vizio originario dell’ordinanza anziché il sopravvenuto diniego. È il promemoria più severo sul fatto che l’estinzione non è facilmente reversibile.
Corte di cassazione, sezione tributaria, decreto n. 19008 del 2025. Ha dichiarato estinto il processo a seguito del deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti, in assenza di diniego, facendo salva la facoltà delle parti di chiedere la fissazione dell’udienza. Illustra il meccanismo ordinario di chiusura previsto dal comma 198.
Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 8784 del 3 aprile 2024. Ha respinto l’istanza di estinzione presentata dal contribuente che aveva aderito alla definizione dei carichi senza che ne ricorressero i presupposti documentali. Ricorda che l’istanza va costruita, non semplicemente depositata.
Pronunce e indirizzi che illuminano le opzioni 2 e 3
Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 4297 del 2026. Torna sull’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi nell’ambito della definizione dei carichi, precisandone la portata. Rileva anche per chi sceglie di non definire, perché delimita ciò che l’adesione comporta e, per differenza, ciò che la prosecuzione conserva.
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (pronuncia in tema di adesione alla definizione dei carichi con giudizio pendente). Ha tratto dall’adesione la conseguenza processuale della rinuncia, con esito sfavorevole al contribuente sul ricorso originario. È l’esempio concreto del rischio di perdere una causa difendibile per effetto di una scelta definitoria non coordinata con il processo.
Indirizzo consolidato sull’effetto espansivo della riforma della sentenza. La giurisprudenza di legittimità riconosce che l’iscrizione provvisoria a ruolo eseguita ai sensi dell’articolo 68 resta travolta quando la sentenza su cui si fondava sia riformata o cassata, indipendentemente dall’autonoma impugnazione del ruolo e dall’avvenuto pagamento. È il principio che rende sostenibile la scelta di proseguire l’appello nonostante la riscossione frazionata.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a un appello tributario pendente e a una scelta che incide su anni di esposizione debitoria, lo Studio Monardo interviene con attività concrete e verificabili.
- Verifichiamo se il carico oggetto di causa rientra nel perimetro temporale e oggettivo della definizione, confrontando l’estratto di ruolo con la data di affidamento e con le esclusioni di legge, partita per partita.
- Ricostruiamo la storia processuale della lite — atto impugnato, esito del primo grado, termini di impugnazione, sospensione feriale dal 1° al 31 agosto — per stabilire con esattezza in quale stato e grado si trovi il giudizio e quali strumenti siano ancora attivabili.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, mettendo a confronto i motivi d’appello con l’orientamento di legittimità più recente sulla singola questione.
- Quantifichiamo il costo di ciascuna strada sulla base degli importi risultanti dagli atti e dalle comunicazioni dell’agente della riscossione, e non su stime generiche.
- Depositiamo in segreteria la copia della dichiarazione di adesione e l’istanza di sospensione del giudizio, curando poi il deposito della prova del pagamento della prima rata, che è l’adempimento su cui si gioca la declaratoria di estinzione.
- Costruiamo e negoziamo la proposta conciliativa con l’ufficio, redigendo il calcolo delle sanzioni ridotte e l’istanza congiunta, oppure portando la trattativa in udienza ai sensi degli articoli 48-bis e 48-bis.1.
- Predisponiamo l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell’articolo 52, documentando i gravi e fondati motivi e il danno grave e irreparabile, per neutralizzare la riscossione frazionata durante l’appello.
- Contestiamo la riscossione provvisoria eccedente i limiti dell’articolo 68, impugnando la cartella o l’atto di rideterminazione quando l’ente pretenda oltre i due terzi o non tenga conto di quanto già versato.
- Presidiamo il diniego di definizione, impugnandolo nei termini e coordinandolo con la posizione processuale già assunta nel giudizio d’appello.
- Coordiniamo la scelta fiscale con gli strumenti della crisi, quando la pretesa tributaria si inserisce in un indebitamento più ampio che richiede una soluzione complessiva anziché una definizione isolata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, l’abilitazione che pesa di più è la qualifica di cassazionista, perché garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità: la scelta compiuta oggi in appello — definire, conciliare o proseguire — sarà difesa domani davanti alla Corte di cassazione dallo stesso difensore, con la stessa linea, senza che il fascicolo debba passare di mano nel momento in cui la posta in gioco è più alta. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di far coincidere la lettura processuale con quella contabile: il calcolo di ciò che si paga definendo e la tenuta dei motivi d’appello vengono valutati contestualmente, non in sequenza.
In conclusione
Una lite già in appello tributario rientra nella definizione agevolata quando la definizione agevolata esiste e quando ciò che si discute è definibile: rientrava pienamente, e con percentuali di favore per chi aveva vinto il primo grado, nella disciplina delle controversie pendenti della Legge di Bilancio 2023; rientra oggi solo per riflesso, attraverso la definizione del carico affidato, e sempre a prezzo della rinuncia al giudizio; resta comunque aggredibile, in ogni momento del secondo grado, con la conciliazione giudiziale. La scelta dipende dal caso concreto — da cosa è stato impugnato, da chi ha vinto il primo grado, da quanto pesano sanzioni e interessi, da quanto reggono i motivi d’appello — e sbagliarla costa tempo, denaro e diritti che non tornano indietro.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e in una materia dove l’effetto di una definizione sul processo è stato ridefinito dalle Sezioni Unite e da un intervento di interpretazione autentica, la capacità di seguire la stessa lite fino all’ultimo grado è ciò che consente di scegliere oggi senza pregiudicare domani; il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario assicura che la valutazione del contenzioso e quella degli importi da versare vengano fatte insieme, dalla stessa struttura, sullo stesso fascicolo.
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