La società ha depositato una domanda di concordato “in bianco”, le azioni esecutive contro di lei si sono fermate, e pochi giorni dopo arriva a casa del socio una raccomandata della banca: pagamento immediato dell’intera esposizione, in forza della fideiussione firmata anni prima. La domanda che ci si pone è sempre la stessa: la banca può davvero farlo mentre il concordato è in corso? E se può, cosa conviene fare adesso?
La risposta breve è che, nella generalità dei casi, sì: l’ombrello che protegge l’impresa non copre automaticamente il patrimonio personale di chi l’ha garantita. Ma la risposta breve è anche la meno utile, perché dal momento in cui la banca si muove il garante ha davanti a sé più strade, ciascuna con una logica, dei tempi e dei rischi diversi. Non esiste una scelta valida per tutti i soci garanti, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende dalla data e dal testo della fideiussione, dal ruolo che il socio ha avuto nella società e da quanto il suo patrimonio è intrecciato con il piano di concordato.
Questa guida mette a confronto le tre opzioni realmente percorribili, senza tifare per nessuna. Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio di materie, e il motivo è verificabile: il tema tocca contemporaneamente la crisi d’impresa, in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; il contenzioso bancario sulla garanzia, presidiato dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina; e la possibile crisi personale del socio, per la quale l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Pochi temi richiedono di tenere insieme tutte e tre queste prospettive nello stesso momento.
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Il quadro di partenza: cosa protegge davvero il concordato in bianco
Per confrontare le opzioni occorre prima fissare alcuni punti comuni a tutte. Il “concordato in bianco” è il nome corrente della domanda di accesso al concordato preventivo con riserva di deposito della proposta, del piano e della documentazione, oggi disciplinata dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII). Con questa domanda l’impresa ottiene dal tribunale un termine, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile in presenza di giustificati motivi, per completare il piano.
Se nella domanda l’impresa chiede le misure protettive, dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa (art. 54, comma 2, CCII). Le misure vanno poi confermate dal tribunale (art. 55 CCII) e non possono superare, nel complesso, la durata massima fissata dall’art. 8 CCII.
L’elemento dirimente, per il socio garante, è il perimetro di questa protezione. Il divieto riguarda il patrimonio del debitore e i beni strumentali all’impresa, anche se appartenenti a terzi; non riguarda, di regola, il patrimonio personale del fideiussore. La banca che ha una fideiussione personale del socio conserva quindi, in linea generale, la possibilità di chiedergli il pagamento, di ottenere un decreto ingiuntivo e, se il decreto è esecutivo, di aggredire i suoi beni.
A questo si aggiunge un secondo principio, destinato a pesare anche dopo la fine della procedura. L’art. 117 CCII, che riprende l’art. 184 della vecchia legge fallimentare, stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, ma che questi conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. In altre parole, la falcidia che la società ottiene con il concordato non si trasmette al garante: la banca potrà chiedere al socio la differenza tra quanto ricevuto dal piano e quanto le spettava.
Il rovescio della medaglia è che il socio che paga non resta senza tutela verso la società. Acquisisce un credito di regresso, ma la giurisprudenza lo considera un credito concorsuale, soggetto alla falcidia concordataria, e nasce solo con il pagamento: prima di pagare, il fideiussore non ha diritto di voto nel concordato e non può essere ammesso con riserva (Cass., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382). Può esercitare soltanto l’azione di rilievo prevista dall’art. 1953 c.c.
Un ulteriore elemento del quadro riguarda il momento in cui la banca può pretendere il pagamento. La domanda di concordato è spesso seguita dal recesso della banca dagli affidamenti e dalla revoca dei fidi, con conseguente esigibilità immediata del saldo. Per il garante questo significa che l’obbligazione garantita diventa esigibile proprio mentre la società è protetta: la banca, impossibilitata ad agire contro l’impresa, concentra la propria iniziativa sull’unico patrimonio che resta aggredibile. Non si tratta di un comportamento anomalo, ma della conseguenza prevedibile della struttura stessa della fideiussione, che nasce per offrire al creditore un secondo patrimonio quando il primo non basta.
Va infine considerata la posizione del socio che non ha ancora ricevuto alcuna richiesta. L’art. 1953 c.c. gli consente di agire contro il debitore principale per ottenere la liberazione o la prestazione di una garanzia quando il debitore è divenuto insolvente; nel contesto di un concordato, tuttavia, questa azione ha un’utilità pratica limitata, perché la società non può pagare i crediti anteriori al di fuori delle regole della procedura. Resta invece rilevante come strumento di pressione e come premessa per documentare la propria posizione.
Due precisazioni completano il quadro. La prima riguarda i soci illimitatamente responsabili di società di persone: per loro l’art. 117 CCII prevede che il concordato della società abbia efficacia anche nei loro confronti, salvo patto contrario, e la giurisprudenza di merito ha esteso questo effetto anche al socio che abbia firmato una fideiussione per gli stessi debiti sociali. La seconda riguarda il caso in cui un bene del socio sia effettivamente utilizzato per l’attività d’impresa, come l’immobile in cui si trova lo stabilimento: qui il bene può ricadere nel perimetro delle misure protettive tipiche, anche se la fideiussione resta in sé escutibile sul resto del patrimonio.
Il punto fermo è questo: per il socio di una S.r.l. che ha firmato una fideiussione personale, la domanda di concordato della società non blocca da sola la banca. Da qui nasce il bivio.
Opzione 1 — Chiedere la protezione dentro il concordato della società
In cosa consiste
La prima strada non passa per un giudizio contro la banca, ma per il procedimento concorsuale della società. Accanto alle misure protettive tipiche, l’art. 54, comma 1, CCII consente al tribunale di adottare, su istanza di parte, provvedimenti cautelari idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti dell’omologazione del concordato. Si tratta di misure atipiche, il cui contenuto non è predeterminato dalla legge: tra quelle richieste con maggiore frequenza negli ultimi anni c’è proprio l’inibitoria rivolta a una o più banche, che vieta temporaneamente di escutere le garanzie prestate da terzi.
L’argomento su cui si fonda la richiesta è funzionale: se il socio ha messo a disposizione del piano il proprio patrimonio, sotto forma di finanza esterna, di garanzie o di beni da destinare alla procedura, l’escussione individuale della fideiussione da parte di una sola banca potrebbe sottrarre proprio le risorse su cui il piano conta. La giurisprudenza di merito ha riconosciuto questa possibilità soprattutto nella composizione negoziata, ma il ragionamento, con gli adattamenti del caso, è stato portato anche nel concordato.
Quando ha senso
Uno scenario tipico è quello del socio che si è impegnato a versare nel concordato una somma ricavata dalla vendita di un proprio immobile, e la cui escussione farebbe svanire quell’apporto. Un secondo scenario è quello del socio-amministratore il cui patrimonio personale è di fatto intrecciato con l’attività, al punto che la sua esposizione individuale metterebbe a rischio la continuità aziendale prevista dal piano. Un terzo scenario è quello in cui l’esposizione verso la banca che minaccia l’escussione è la principale del piano, e l’aggressione del garante condizionerebbe il comportamento di quella banca nel voto, alterando gli equilibri tra creditori.
Come si esegue, in sintesi
L’istanza viene proposta dalla società nel procedimento di concordato, con l’indicazione precisa della banca destinataria, delle garanzie da proteggere, del legame tra il patrimonio del socio e il piano, e della durata richiesta. Il tribunale valuta la verosimiglianza del buon esito dello strumento e il rischio che, senza la misura, quell’esito venga compromesso. Nel concordato con riserva, alcuni tribunali pretendono che sia già depositato almeno un piano in forma embrionale, perché senza di esso manca la base per valutare se la misura sia davvero funzionale.
Vantaggi
Il vantaggio principale è di tempo e di coerenza. Un’inibitoria concessa nel procedimento concorsuale opera in tempi rapidi rispetto a un giudizio ordinario, e consente di trattare la posizione del garante insieme a quella della società, invece di combattere su due fronti separati. A fronte di questo vantaggio c’è anche un effetto indiretto non trascurabile: la banca che non può escutere il garante ha un interesse maggiore a valutare con attenzione la proposta concordataria e, eventualmente, a trovare un accordo complessivo che comprenda anche la liberazione del socio.
Un secondo vantaggio è che la misura non richiede di contestare la validità della fideiussione. Chi non dispone di eccezioni solide sul contratto di garanzia trova qui una tutela che prescinde dal merito del rapporto bancario.
Rischi e svantaggi
Il limite strutturale va detto con chiarezza: la misura cautelare sospende, non cancella. Se il concordato viene omologato, l’art. 117 CCII lascia intatto il diritto della banca di chiedere al garante la parte non pagata dal piano; se il concordato non va a buon fine, la protezione cade e la banca torna libera di agire per l’intero, con gli interessi maturati nel frattempo.
Va soppesato anche l’orientamento dei tribunali, che non è uniforme. Accanto alle pronunce favorevoli, ce ne sono altre che hanno negato o revocato l’inibitoria quando appariva sproporzionata: un divieto esteso indistintamente a tutto il patrimonio del garante è stato giudicato eccessivo, anche perché quel patrimonio resta comunque aggredibile dai creditori personali del socio (Trib. Napoli, 4 febbraio 2026). Altri giudici hanno ammesso il divieto solo a condizione che non comporti un deterioramento della garanzia a danno della banca (Trib. Milano, 8 febbraio 2025). Il margine di valutazione del giudice è ampio e l’esito difficilmente prevedibile in anticipo.
Infine, lo strumento è nelle mani della società, non del socio. Se l’organo amministrativo, i consulenti della procedura o il commissario non ritengono opportuna l’istanza, il socio non può proporla da solo nel concordato.
Pronunce a supporto
Il Tribunale di Genova (17 febbraio 2025) ha ammesso la possibilità di inibire l’escussione di garanzie fornite da soci o amministratori che abbiano messo risorse esterne a disposizione del salvataggio. Il Tribunale di Bologna (22 settembre 2025) ha ricostruito i presupposti per cui le misure cautelari nella composizione negoziata possono proteggere anche i soci illimitatamente responsabili o un fideiussore. Il Giudice delegato del Tribunale di Brindisi (3 marzo 2025) ha esteso le misure protettive a un fideiussore qualificato come imprenditore di fatto, perché partecipava sistematicamente alla gestione e al finanziamento dell’impresa.
Profilo ideale di questa opzione: il socio il cui patrimonio è parte integrante del piano di concordato, con una società disposta a chiedere la misura e un piano già sufficientemente definito da convincere il tribunale.
Opzione 2 — Difendersi direttamente contro la banca sul terreno della garanzia
In cosa consiste
La seconda strada lascia da parte la procedura della società e affronta il rapporto che lega il socio alla banca: il contratto di fideiussione. Il garante può opporre al creditore le eccezioni che riguardano la propria obbligazione e, in larga parte, quelle che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.). La sede tipica è l’opposizione al decreto ingiuntivo, da proporre entro quaranta giorni dalla notifica; se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, l’opposizione può essere accompagnata dalla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione (art. 649 c.p.c.). Se si è già alla fase esecutiva, gli strumenti diventano l’opposizione al precetto e all’esecuzione.
Parallelamente, la stessa analisi del contratto può alimentare una trattativa: una banca che si confronta con eccezioni serie è più disponibile a un accordo a saldo e stralcio con il garante.
Le eccezioni più ricorrenti nel contesto del concordato
Il primo terreno è la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.: il fideiussore resta obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore, entro sei mesi, ha proposto le sue istanze e le ha continuate con diligenza. Nei modelli bancari questa regola è spesso derogata da una clausola; quando la deroga è nulla, torna applicabile il termine di legge. Sul punto di partenza del termine in caso di concordato, la Cassazione ha chiarito che esso non decorre dal semplice deposito del ricorso, ma dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese, perché solo da quel momento la domanda è conoscibile dai terzi (Cass., Sez. III, ord. 25 giugno 2026, n. 21733).
Il secondo terreno è la nullità delle clausole riprodotte dallo schema ABI sanzionato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005. Le Sezioni Unite del 2021 (n. 41994) hanno stabilito che la conseguenza ordinaria è la nullità parziale delle sole clausole illecite. Le Sezioni Unite del 28 agosto 2026 (n. 24825) hanno ora ridisegnato il perimetro: il provvedimento del 2005 ha valore di prova privilegiata solo per le fideiussioni omnibus stipulate nel periodo da esso esaminato; fuori da quel perimetro, anche le fideiussioni specifiche possono essere colpite, ma il garante deve provare il collegamento con l’intesa anticoncorrenziale. Soprattutto, quando il contratto contiene la clausola di pagamento “a prima richiesta”, una richiesta scritta tempestiva della banca basta a evitare la decadenza anche dopo la caduta della deroga all’art. 1957 c.c.
Il terzo terreno è l’art. 1956 c.c.: il fideiussore per obbligazioni future è liberato se il creditore, senza la sua autorizzazione, ha fatto credito al debitore pur conoscendo che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il recupero. La Cassazione ha di recente riletto questa regola alla luce della buona fede, escludendo che la fideiussione omnibus possa diventare un paracadute illimitato per la banca che continua a finanziare un’impresa in declino contando solo sulla solvibilità del garante (Cass., Sez. III, ord. 12 novembre 2025, n. 29933). Nei mesi che precedono una domanda di concordato, l’ipotesi di nuova finanza concessa a un’impresa già in difficoltà non è rara.
A queste si aggiungono le verifiche formali: indicazione dell’importo massimo garantito (art. 1938 c.c.), corretta quantificazione del saldo, prescrizione, legittimazione del cessionario quando il credito è passato a una società di cartolarizzazione.
Quando ha senso
Ha senso quando la fideiussione è stata firmata in un periodo e con clausole che offrono appigli concreti; quando la banca ha tardato ad agire rispetto alla pubblicazione della domanda di concordato; quando negli ultimi mesi prima della crisi la banca ha aumentato gli affidamenti senza coinvolgere il garante. Ha senso anche, in chiave difensiva minima, quando il decreto ingiuntivo contiene errori di calcolo o comprende somme non coperte dalla garanzia.
Vantaggi
Il vantaggio è l’autonomia: il socio non dipende dalle scelte della società né dall’esito del concordato. Se l’eccezione è fondata, l’effetto non è una semplice sospensione, ma una riduzione o un’eliminazione definitiva del debito di garanzia. La strada, inoltre, è compatibile con l’opzione 1: nulla impedisce di opporre il decreto ingiuntivo mentre la società chiede l’inibitoria nel concordato.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è l’incertezza e la durata. Un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiede tempo, e se la sospensione della provvisoria esecuzione non viene concessa la banca può procedere nel frattempo. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 2026, la difesa fondata sulle clausole ABI è diventata più selettiva: per le garanzie stipulate fuori dal periodo 2002-2005 serve una prova che non sempre è disponibile, e la clausola “a prima richiesta” neutralizza molte difese costruite sull’art. 1957 c.c. In caso di esito negativo, alle somme dovute si aggiungono le spese di lite.
Un profilo spesso trascurato riguarda la trattativa. La difesa giudiziale, anche quando non conduce a una vittoria piena, modifica la posizione negoziale del garante: una banca o un cessionario del credito che si trovano davanti a un’opposizione argomentata, con un rischio concreto sulla quota di credito coperta da nuovi affidamenti, possono preferire una definizione concordata a un giudizio lungo. Questo effetto è particolarmente evidente quando il credito è stato ceduto a una società di cartolarizzazione, che lo ha acquistato a un valore inferiore al nominale e valuta il recupero con logiche di tempo e di costo diverse da quelle della banca originaria. In questi casi va verificata con attenzione anche la prova della titolarità del credito, perché il cessionario deve dimostrare che la posizione specifica rientra nel perimetro della cessione.
A fronte di questo vantaggio negoziale, va soppesato il rischio opposto: un’opposizione palesemente infondata non migliora la trattativa, anzi la irrigidisce, e aggiunge al debito il peso delle spese processuali.
Va considerato infine il fronte dei soci di società di persone: per loro, come anticipato, la protezione viene più dall’art. 117 CCII che dal contratto, e la strada del giudizio contro la banca va calibrata di conseguenza.
Pronunce a supporto
Oltre alle pronunce già richiamate, conta Cass., Sez. VI-L, 16 maggio 2022, n. 15553, che ha riconosciuto al creditore di un proponente in concordato con assuntore la legittimazione ad agire esecutivamente contro il garante: una conferma dell’autonomia delle garanzie di terzi rispetto alla procedura. Il Tribunale di Pistoia (12 giugno 2024, n. 529) ha invece riconosciuto che il concordato della società giova al socio illimitatamente responsabile anche quando questi abbia prestato fideiussione per gli stessi debiti.
Profilo ideale di questa opzione: il socio che dispone di eccezioni documentabili sul contratto di garanzia o sul comportamento della banca, e che vuole una soluzione indipendente dalla sorte del concordato.
Opzione 3 — Una procedura di sovraindebitamento propria del socio
In cosa consiste
La terza strada sposta il baricentro: invece di difendere il patrimonio del socio dentro il concordato della società o in un giudizio contro la banca, il socio affronta la propria esposizione complessiva con uno strumento concorsuale personale. Il Codice della crisi prevede, per le persone fisiche non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII), il concordato minore (art. 74 CCII) e la liquidazione controllata (art. 268 CCII). Tutte passano per un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che nomina un gestore.
Il nodo preliminare è la qualifica del socio. La Cassazione ha escluso che possa considerarsi consumatore, ai fini della ristrutturazione dei debiti del consumatore, il fideiussore che detiene una partecipazione non trascurabile nella società garantita o vi ha ricoperto cariche amministrative, perché in questi casi la garanzia è funzionalmente collegata all’attività d’impresa (Cass., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746). Il rovescio della medaglia è che lo stesso socio non è escluso dagli altri strumenti: il concordato minore è proprio rivolto ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore, e la liquidazione controllata è accessibile a entrambi.
Quando ha senso
Uno scenario tipico è quello del socio la cui esposizione da fideiussione supera stabilmente la sua capacità di pagamento, anche nell’ipotesi migliore di concordato della società: il residuo dovuto alla banca dopo la falcidia resterebbe comunque insostenibile. Un secondo scenario è quello in cui il socio è garante verso più banche, oltre ad avere debiti personali, e un giudizio per ciascun creditore sarebbe dispersivo. Un terzo scenario è quello del socio di minoranza, estraneo alla gestione, che ha garantito per ragioni familiari: qui la porta del piano del consumatore può restare aperta, come mostrano alcune pronunce di merito.
Come si esegue, in sintesi
Il socio si rivolge a un OCC, che nomina un gestore della crisi; con il suo supporto viene predisposta una proposta ai creditori (nel concordato minore) o una domanda di apertura della liquidazione controllata. Nel concordato minore il giudice, con il decreto di apertura, può disporre su richiesta del debitore il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio; nella liquidazione controllata il divieto discende dall’apertura della procedura. La proposta di concordato minore deve essere approvata dai creditori secondo le maggioranze di legge e poi omologata.
Vantaggi
È l’unica delle tre strade che può portare a una soluzione definitiva dell’intero debito personale, e non solo a una sua sospensione o a una sua contestazione. Il concordato minore consente di proporre ai creditori un pagamento parziale; la liquidazione controllata porta, alle condizioni di legge, all’esdebitazione. Inoltre la protezione non dipende dalla volontà della società né da un’istanza nella procedura altrui, ma da un procedimento di cui il socio è titolare.
Rischi e svantaggi
A fronte di questi vantaggi c’è un costo patrimoniale reale. Nel concordato minore i creditori devono ricevere una soddisfazione non inferiore a quella della liquidazione, e i beni del socio vengono generalmente coinvolti; nella liquidazione controllata il patrimonio viene liquidato. C’è poi un possibile conflitto con l’opzione 1: se il socio aveva promesso finanza esterna al concordato della società, destinare quegli stessi beni ai propri creditori può indebolire il piano dell’impresa, con ricadute anche sulla sua posizione di garante.
Diverso è il bilancio della liquidazione controllata. Qui il socio mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio liquidabile, compresa, in linea generale, la casa; in cambio, trascorsi tre anni dall’apertura e alle condizioni previste dal Codice, ottiene l’esdebitazione dei debiti residui, compreso il residuo della fideiussione. È una strada che ha senso quando il patrimonio del socio è già, di fatto, destinato a essere aggredito dalla banca e dagli altri creditori, e l’obiettivo diventa ripartire senza il peso del debito di garanzia. Il costo personale è elevato, ma la prospettiva è definitiva, e l’elemento dirimente diventa il confronto tra ciò che il socio perderebbe comunque nelle esecuzioni individuali e ciò che mette a disposizione nella procedura.
Un ulteriore aspetto da soppesare è la posizione della banca nel voto del concordato minore. Il creditore principale, titolare della quota più rilevante del passivo, può determinare l’esito della votazione: se la banca non aderisce, la proposta può comunque essere omologata nei casi in cui il giudice ritenga che il creditore dissenziente non riceverebbe di più dalla liquidazione, ma la valutazione è rimessa a un accertamento che va preparato con cura nella relazione del gestore.
La qualifica soggettiva, infine, va verificata prima di scegliere lo strumento: una domanda di ristrutturazione da consumatore presentata da un socio che consumatore non è rischia l’inammissibilità o la revoca dell’omologa, come accaduto nel caso deciso dalla Cassazione nel 2025.
Pronunce a supporto
Nella direzione restrittiva si colloca anche il Tribunale di Torino (10 ottobre 2024), che ha escluso la qualifica di consumatore per il socio fideiussore della società. In direzione diversa, il Tribunale di Ancona (28 dicembre 2023) ha valorizzato l’estraneità del fideiussore all’attività commerciale della società garantita, escludendone la colpa grave ai fini della ristrutturazione dei debiti. La combinazione delle due linee conferma che l’elemento dirimente è il ruolo effettivo del socio, non la sua etichetta.
Profilo ideale di questa opzione: il socio la cui esposizione complessiva resterebbe insostenibile anche dopo il concordato della società, disposto a mettere in gioco il proprio patrimonio in cambio di una soluzione definitiva.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite a tavolino, con gli stessi dati di partenza applicati alle tre strade. Non descrivono casi reali.
Dati comuni. Alfa S.r.l. deposita il 2 aprile 2026 domanda di concordato con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, chiedendo le misure protettive; la domanda è pubblicata nel registro delle imprese il 7 aprile 2026. L’esposizione verso la Banca è di 137.460 €, di cui 48.910 € di scoperto di conto corrente e 88.550 € di mutuo chirografario. Tizio, socio al 35% e amministratore fino al 2023, ha firmato nel 2016 una fideiussione omnibus con importo massimo di 175.000 €, contenente la clausola “a prima richiesta” e la deroga all’art. 1957 c.c. Nel novembre 2025 la Banca ha aumentato il fido di Alfa di 30.000 € senza chiedere l’assenso di Tizio. Il patrimonio di Tizio comprende l’abitazione (valore stimato 238.000 €, mutuo residuo 52.700 €), un terreno (valore stimato 71.500 €) e liquidità per 21.340 €. Tizio si è impegnato a versare nel concordato di Alfa 64.000 € come finanza esterna, ricavati dalla vendita del terreno. La Banca invia richiesta scritta di pagamento il 23 aprile 2026 e notifica a Tizio un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo il 18 giugno 2026.
Simulazione A — La strada della protezione nel concordato
Alfa deposita a maggio una bozza di piano che prevede il pagamento dei chirografari al 22%, alimentato anche dai 64.000 € di Tizio, e chiede al tribunale un’inibitoria ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII nei confronti della Banca. Ipotizzando che la misura venga concessa, la Banca non può escutere la fideiussione per la durata fissata dal tribunale. Se il concordato viene omologato, la Banca riceve dal piano il 22% di 137.460 €, cioè 30.241,20 €; per la differenza, pari a 107.218,80 €, conserva il diritto di agire contro Tizio ai sensi dell’art. 117 CCII. Il credito di regresso che Tizio acquisterà pagando sarà concorsuale e soggetto alla falcidia: in una lettura semplificata, al 22%, potrebbe valere circa 23.588 €, con i limiti che la giurisprudenza pone al regresso del fideiussore finché il creditore non è integralmente soddisfatto. Il risultato: la misura fa guadagnare tempo e protegge il piano, ma da sola non riduce il debito di garanzia di Tizio.
Simulazione B — La strada dell’opposizione al decreto ingiuntivo
Il decreto è notificato il 18 giugno 2026: il termine di quaranta giorni per l’opposizione scade il 28 luglio 2026, senza interferenze con la sospensione feriale. Se lo stesso decreto fosse stato notificato il 10 luglio 2026, dal 11 al 31 luglio decorrerebbero 21 giorni; il termine resterebbe sospeso dal 1° al 31 agosto e i restanti 19 giorni decorrerebbero dal 1° settembre, con scadenza il 19 settembre 2026. Sul merito, la fideiussione è del 2016: il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 non costituisce prova privilegiata, e Tizio dovrebbe provare in altro modo il collegamento con l’intesa. Anche ipotizzando la nullità della deroga all’art. 1957 c.c., il termine di sei mesi decorrerebbe dal 7 aprile 2026, data di pubblicazione della domanda, e la richiesta scritta del 23 aprile, in presenza della clausola “a prima richiesta”, sarebbe sufficiente a evitare la decadenza secondo le Sezioni Unite del 2026. Il fronte più promettente diventa quindi l’art. 1956 c.c. per i 30.000 € di nuovo fido concessi a novembre 2025: se si prova che la Banca conosceva il peggioramento delle condizioni di Alfa, Tizio potrebbe essere liberato per quella quota, riducendo l’esposizione garantita a 107.460 €. Il contributo unificato per l’opposizione si determina sullo scaglione di valore previsto dal D.P.R. 115/2002.
Simulazione C — La strada del concordato minore
Considerata la partecipazione del 35% e l’incarico di amministratore, Tizio difficilmente può qualificarsi consumatore; la strada praticabile è il concordato minore. I debiti chirografari personali ammontano a 137.460 € verso la Banca più 9.880 € di altri debiti, per un totale di 147.340 €. Ipotizzando che il mutuo sull’abitazione venga regolarmente onorato come credito ipotecario, Tizio mette a disposizione dei chirografari il ricavato del terreno (71.500 €) e una quota di reddito di 650 € mensili per 60 mesi (39.000 €), per un totale di 110.500 €: circa il 75% dei chirografari. La Banca riceverebbe circa 103.095 €, contro i 30.241,20 € del concordato della società più l’incerta escussione del residuo. Il rovescio della medaglia: i 71.500 € del terreno non sono più disponibili come finanza esterna per Alfa, il cui piano potrebbe perdere sostenibilità. Le due procedure vanno quindi progettate insieme, non in sequenza.
Il confronto in tabella
La tabella che segue riassume i profili comparativi delle tre opzioni. Va letta con una cautela: i tempi indicati sono ordini di grandezza, che variano sensibilmente da tribunale a tribunale, e i costi comprendono soltanto quelli di giustizia previsti dalla legge. Le tre strade, inoltre, non si escludono sempre a vicenda: l’opzione 1 e l’opzione 2 sono frequentemente combinabili, mentre l’opzione 3 richiede un coordinamento attento con il concordato della società, perché può incidere sulle risorse su cui quel piano fa affidamento.
La riga relativa all’effetto sul debito di garanzia è quella che più spesso orienta la decisione finale. Le tre opzioni, infatti, non agiscono sullo stesso piano: la prima incide sul tempo, lasciando intatto l’importo dovuto; la seconda incide sull’esistenza o sulla misura del debito, ma solo se le eccezioni sono fondate e provate; la terza incide sull’intera esposizione del socio, al prezzo di coinvolgere il suo patrimonio. Confrontare le opzioni senza distinguere questi tre piani porta facilmente a sopravvalutare la protezione temporanea o a sottovalutare il costo di una procedura personale.
Un ulteriore criterio di lettura riguarda la reversibilità. Una scelta reversibile consente di correggere la rotta se le circostanze cambiano; una scelta poco reversibile va fatta con maggiore ponderazione iniziale, perché i suoi effetti sul patrimonio del socio sono più difficili da neutralizzare.
| Profilo | Opzione 1 — Protezione nel concordato della società | Opzione 2 — Difesa contro la banca sulla garanzia | Opzione 3 — Procedura personale di sovraindebitamento |
|---|---|---|---|
| Tempi | Settimane per la decisione sull’istanza; efficacia legata alla durata della procedura | Mesi o anni per il giudizio di merito; decisione sulla sospensione in tempi più brevi | Alcuni mesi per l’apertura; piano pluriennale nel concordato minore |
| Complessità | Media: richiede un piano almeno embrionale e il coordinamento con la società | Media-alta: dipende dalla documentazione contrattuale e dalla prova | Alta: coinvolge OCC, gestore, creditori e voto |
| Chi decide di attivarla | La società | Il socio | Il socio |
| Rischi in caso di esito negativo | La banca torna libera di agire per l’intero | Condanna al pagamento e alle spese di lite | Inammissibilità o mancata omologazione; possibile liquidazione |
| Effetti sull’esecuzione | Inibizione temporanea dell’escussione | Possibile sospensione della provvisoria esecuzione | Divieto di azioni esecutive sul patrimonio del socio |
| Effetto sul debito di garanzia | Nessuna riduzione diretta | Riduzione o eliminazione se l’eccezione è fondata | Pagamento parziale o esdebitazione alle condizioni di legge |
| Reversibilità | Alta | Media | Bassa |
| Costi di giustizia | Nell’ambito della procedura della società | Contributo unificato per scaglione di valore | Contributo unificato previsto per le procedure di sovraindebitamento |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre strade prevale in astratto. Ciò che orienta la scelta sono alcuni elementi concreti, che conviene esaminare nell’ordine in cui incidono.
Primo criterio: la data e il testo della fideiussione. Se la garanzia è una fideiussione omnibus firmata tra il 2002 e il 2005 con le clausole dello schema ABI, l’opzione 2 parte da basi probatorie più solide. Se invece è stata firmata dopo, e contiene la clausola “a prima richiesta”, le difese fondate sull’art. 1957 c.c. perdono gran parte della loro forza dopo le Sezioni Unite del 2026, e l’opzione 2 regge solo se esistono eccezioni di altra natura, come quelle legate all’art. 1956 c.c. o a errori di quantificazione.
Secondo criterio: quanto il patrimonio del socio serve al piano della società. Se il socio ha promesso finanza esterna o beni al concordato, l’opzione 1 acquista una coerenza particolare, perché la sua tutela coincide con la tutela del piano. Se invece il patrimonio del socio è estraneo al piano, un’inibitoria difficilmente supera il vaglio di funzionalità e proporzionalità, e il peso si sposta sulle altre due opzioni.
Terzo criterio: la sostenibilità del residuo. Il calcolo da fare è semplice nella struttura: esposizione garantita, meno quanto la banca riceverà dal concordato, confrontato con il patrimonio e il reddito del socio. Se il residuo è sostenibile, le opzioni 1 e 2 possono bastare; se non lo è, rimandare la questione con una misura cautelare rischia solo di spostarla in avanti, e l’opzione 3 va valutata per tempo.
Quarto criterio: il ruolo effettivo del socio nella società. Una partecipazione rilevante o una carica amministrativa escludono, di regola, la ristrutturazione dei debiti del consumatore e orientano verso il concordato minore o la liquidazione controllata. All’opposto, un ruolo di mero finanziatore familiare, estraneo alla gestione, può riaprire spazi sia sul piano delle procedure personali sia su quello delle tutele consumeristiche nel rapporto con la banca.
Quinto criterio: la forma della società. Per il socio illimitatamente responsabile di una società di persone, l’effetto del concordato previsto dall’art. 117 CCII cambia i termini della questione, e il confronto tra le opzioni va ricalibrato: parte della protezione arriva dalla procedura stessa, anche rispetto alla fideiussione firmata per gli stessi debiti.
Un sesto elemento, meno giuridico ma non meno decisivo, è la tenuta del concordato della società. Se il piano appare fragile, con prospettive di omologazione incerte, un’inibitoria nel concordato difficilmente viene concessa e, anche se concessa, rischia di cadere con la procedura; in questo scenario le opzioni 2 e 3 acquistano un peso relativo maggiore. Se invece il piano è solido e sostenuto da una parte rilevante dei creditori, l’opzione 1 può offrire il tempo necessario per arrivare a una definizione complessiva che coinvolga anche la banca garantita.
A questi criteri si somma una variabile di tempo. Se il decreto ingiuntivo è già stato notificato, il termine di quaranta giorni per l’opposizione corre comunque, qualunque sia la strada privilegiata: lasciarlo scadere significa rinunciare definitivamente all’opzione 2 per quel titolo.
Per questo la valutazione viene condotta sotto la supervisione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: due competenze che consentono di esaminare nello stesso momento la procedura della società e il rapporto del socio con la banca.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà percorso?
In parte sì. L’opzione 1 e l’opzione 2 possono convivere e una può subentrare all’altra: se l’inibitoria viene negata, l’opposizione al decreto ingiuntivo resta disponibile purché sia stata proposta nei termini. Più delicato è il passaggio all’opzione 3 dopo aver impegnato i propri beni nel concordato della società: quei beni potrebbero non essere più disponibili per i propri creditori, e la sequenza delle scelte pesa sull’esito finale.
E se scelgo la strada sbagliata?
Il costo di una scelta sbagliata è quasi sempre un costo di tempo, ma può diventare un costo di diritti. Un’inibitoria negata lascia il socio esposto nel frattempo all’azione esecutiva; un’opposizione infondata comporta la condanna alle spese; una domanda da consumatore presentata da chi non lo è può essere dichiarata inammissibile. Il rischio si riduce se la scelta viene preceduta da un’analisi documentale della garanzia e del ruolo del socio.
Il concordato della società non mi libera comunque alla fine?
Per il socio di una società di capitali, no: l’art. 117 CCII conserva i diritti dei creditori contro i fideiussori, e la Cassazione ha escluso che la proposta di concordato possa contenere una clausola che estenda l’effetto esdebitatorio ai garanti. Diverso è il caso del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, per il quale il concordato della società produce effetti anche sul piano personale, salvo patto contrario.
Pagare subito conviene, visto che poi avrò il regresso?
Va soppesato con attenzione. Il credito di regresso verso la società in concordato è concorsuale e subisce la falcidia; in più, se il pagamento è parziale, il socio può trovarsi a concorrere dopo la banca. Pagare subito può avere senso quando serve a chiudere una trattativa a saldo e stralcio a condizioni vantaggiose, meno quando si traduce nel versare l’intero per recuperarne una frazione.
La banca può iscrivere ipoteca sulla mia casa mentre la società è in concordato?
Se ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del socio garante, la banca può iscrivere ipoteca giudiziale sui suoi beni, perché il divieto di acquisire diritti di prelazione previsto per il debitore in concordato riguarda il patrimonio della società, non quello del fideiussore. L’unica eccezione concreta si ha quando l’immobile è effettivamente strumentale all’attività d’impresa e rientra nel perimetro delle misure protettive, oppure quando una misura cautelare o una procedura personale del socio lo protegge espressamente.
Una misura cautelare ottenuta nel concordato mi protegge anche dopo l’omologazione?
No, in linea generale. Le misure cautelari e protettive del procedimento concorsuale sono temporanee e perdono efficacia con la conclusione della fase cui sono collegate. Dopo l’omologazione la banca conserva, ai sensi dell’art. 117 CCII, il diritto di agire contro il garante per la parte non soddisfatta dal piano. Per questo la tutela ottenuta nel concordato va utilizzata come finestra per costruire una soluzione, non come punto di arrivo.
Posso chiedere io, come socio, la misura protettiva nel concordato della società?
Nel procedimento di concordato l’istanza è di regola della società. Il socio può sollecitarla, fornire la documentazione sul proprio apporto al piano e sulla minaccia di escussione, ma la scelta formale spetta a chi guida la procedura. Se il socio ha bisogno di una protezione propria, la sede è una procedura personale di sovraindebitamento.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate in base all’opzione che contribuiscono a illuminare. I principi sono riformulati in parole proprie.
Per l’opzione 1 — La protezione nel concordato della società
Tribunale di Genova, 17 febbraio 2025. Ha escluso l’inibitoria per garanzie coperte da norme speciali di intangibilità, ma ha riconosciuto possibile vietare l’escussione di garanzie prestate da soci o amministratori che abbiano destinato risorse esterne al risanamento. Rileva perché lega la protezione del garante al suo apporto concreto al piano.
Tribunale di Milano, 8 febbraio 2025. Il divieto di escussione può essere concesso solo se non comporta un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio tra impresa e creditore. Rileva perché introduce il criterio della proporzionalità bilaterale, decisivo per le chance dell’opzione 1.
Tribunale di Milano, ordinanza 12 maggio 2024. Ha concesso la sospensione cautelare dell’escussione di garanzie pubbliche da parte delle banche nell’ambito di una composizione negoziata. Rileva come precedente sulla funzionalità delle misure cautelari rispetto alle trattative.
Tribunale di Bologna, 22 settembre 2025. Nella composizione negoziata ha ricostruito i presupposti per estendere le misure cautelari alla protezione dei soci illimitatamente responsabili o di un fideiussore. Rileva perché conferma che la protezione del garante è possibile, ma subordinata a presupposti precisi.
Tribunale di Brindisi, Giudice delegato, 3 marzo 2025. Ha esteso le misure protettive a un fideiussore che, per la sistematicità dei finanziamenti e la partecipazione alla gestione, si configurava come imprenditore di fatto. Rileva per i soci che hanno avuto un ruolo operativo sostanziale.
Tribunale di Napoli, 4 febbraio 2026. In sede di reclamo ha revocato misure che vietavano l’escussione delle garanzie dei terzi fideiussori, ritenendo sproporzionato un divieto esteso a tutto il loro patrimonio. Rileva come contrappeso: l’opzione 1 non è una tutela automatica.
Per l’opzione 2 — La difesa sul contratto di garanzia
Cassazione, Sezioni Unite, 28 agosto 2026, n. 24825. Il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 fa prova privilegiata solo per le fideiussioni omnibus del periodo esaminato; fuori da quel perimetro, anche le garanzie specifiche possono essere colpite, ma serve la prova del collegamento con l’intesa. Con la clausola “a prima richiesta”, una richiesta scritta tempestiva basta a impedire la decadenza. Rileva perché ridefinisce la forza delle difese più diffuse.
Cassazione, Sezioni Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994. Le fideiussioni conformi allo schema ABI sanzionato sono affette, di regola, da nullità limitata alle clausole illecite, salvo prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di esse. Rileva come base del contenzioso sulle garanzie bancarie.
Cassazione, Sez. III, ordinanza 25 giugno 2026, n. 21733. Il termine semestrale dell’art. 1957 c.c., in caso di concordato del debitore principale, decorre dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e non dal semplice deposito. Rileva perché fissa il calendario della decadenza proprio nel contesto del concordato.
Cassazione, Sez. III, ordinanza 12 novembre 2025, n. 29933. La banca che amplia il credito a un debitore in peggioramento, senza coinvolgere il fideiussore e contando sulla sua solvibilità, può perdere la garanzia; l’art. 1956 c.c. va letto alla luce della buona fede. Rileva per il credito concesso nei mesi che precedono la crisi.
Cassazione, Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382. Il fideiussore del proponente non vota nel concordato, non vanta un credito di regresso prima di pagare e la proposta non può estendere ai garanti l’effetto esdebitatorio. Rileva perché spiega perché il concordato della società, da solo, non libera il socio garante.
Cassazione, Sez. VI-L, 16 maggio 2022, n. 15553. Il creditore del proponente in un concordato con assuntore può agire esecutivamente contro il garante. Rileva come conferma dell’autonomia delle garanzie di terzi rispetto alla procedura.
Tribunale di Pistoia, 12 giugno 2024, n. 529. Il concordato della società produce effetti anche verso il socio illimitatamente responsabile che abbia prestato fideiussione per gli stessi debiti sociali. Rileva per i soci di società di persone.
Per l’opzione 3 — La procedura personale del socio
Cassazione, Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Non è consumatore, ai fini della ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, il socio fideiussore con partecipazione non trascurabile o con cariche amministrative, perché la garanzia è collegata all’attività d’impresa. Rileva perché orienta la scelta dello strumento verso il concordato minore o la liquidazione controllata.
Tribunale di Torino, 10 ottobre 2024. Ha escluso la qualifica di consumatore per il socio fideiussore della società garantita. Rileva come anticipazione, nel merito, della linea poi seguita dalla Cassazione.
Tribunale di Ancona, 28 dicembre 2023. Ha valorizzato l’estraneità del fideiussore all’attività commerciale della società, escludendone la colpa grave nella ristrutturazione dei debiti. Rileva perché mostra che il ruolo effettivo del garante può aprire spazi diversi.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a una fideiussione escussa durante un concordato in bianco, il lavoro dello Studio si articola in strumenti concreti:
- Analizziamo il contratto di fideiussione clausola per clausola: data di stipula, tipologia omnibus o specifica, importo massimo, deroghe all’art. 1957 c.c., clausola “a prima richiesta”, alla luce delle Sezioni Unite n. 24825/2026.
- Ricostruiamo il calendario della decadenza, confrontando la data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese con le iniziative effettivamente assunte dalla banca.
- Esaminiamo la movimentazione degli affidamenti nei mesi precedenti la crisi, per verificare se ricorrono i presupposti di liberazione previsti dall’art. 1956 c.c.
- Verifichiamo il decreto ingiuntivo e il precetto: quantificazione, voci non coperte dalla garanzia, legittimazione dell’eventuale cessionario, provvisoria esecuzione.
- Redigiamo l’opposizione e l’istanza di sospensione nei termini di legge, calcolati tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
- Valutiamo con gli organi della società se proporre l’inibitoria ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII, documentando il legame tra il patrimonio del socio e il piano.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando i dati reali del socio con i criteri di scelta illustrati in questa guida.
- Verifichiamo la qualifica soggettiva del socio e l’accesso agli strumenti di sovraindebitamento, predisponendo il percorso con l’OCC quando la procedura personale è la strada più sostenibile.
- Coordiniamo la procedura personale del socio con il concordato della società, per evitare che le risorse destinate a un piano indeboliscano l’altro.
- Conduciamo la trattativa con la banca o con il cessionario del credito, utilizzando le eccezioni emerse dall’analisi come base per una definizione a saldo e stralcio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un confronto tra strade alternative, la competenza che fa la differenza è la continuità della strategia. La scelta fatta oggi, nella fase del concordato in bianco, dovrà essere difesa domani nell’opposizione, in appello e, se necessario, davanti alla Corte di Cassazione: l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori consente di seguire la stessa linea difensiva, con lo stesso difensore, dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, senza cambiare mani.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano l’impostazione giuridica, le opposizioni e i rapporti con la procedura, mentre i commercialisti ricostruiscono i saldi bancari, verificano la sostenibilità del residuo e costruiscono i numeri della procedura personale del socio.
Chiusura
La domanda da cui si è partiti ha una risposta netta solo in apparenza. La banca, di regola, può escutere la fideiussione del socio anche mentre la società è in concordato in bianco; ma il modo in cui il socio risponde a quell’iniziativa cambia radicalmente l’esito. Chiedere protezione nel concordato, contestare la garanzia o affrontare la propria crisi con una procedura personale sono strade diverse, ciascuna con un profilo ideale e con un rovescio della medaglia.
La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un termine lasciato scadere o un bene impegnato nella procedura sbagliata non si recuperano.
È proprio l’intreccio di queste strade a spiegare la specializzazione dello Studio Monardo su questo tema: la crisi della società chiama in causa la competenza dell’Avvocato come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; la contestazione della garanzia richiede lo staff multidisciplinare in diritto bancario che l’Avvocato coordina a livello nazionale; la crisi personale del socio rientra nell’ambito in cui l’Avvocato opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC; e la difesa può proseguire, con la stessa linea, fino alla Cassazione.
📩 Prima che i termini per opporsi scadano, parla con noi del tuo caso: trovi tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo al termine di questo articolo.
