Concordato In Bianco, Concordato Preventivo E Concordato Semplificato: Quale Conviene All’imprenditore In Crisi?

Il calendario di un’impresa in crisi non si ferma per nessuno. Le scadenze con i fornitori continuano a maturare, le banche rivedono gli affidamenti, un creditore deposita il ricorso per la liquidazione giudiziale e fissa, di fatto, la data entro cui l’imprenditore dovrà aver deciso che cosa fare. In questo scenario la domanda “quale concordato conviene?” è mal posta se la si separa dal tempo: il concordato “in bianco” (tecnicamente, la domanda con riserva dell’art. 44 del Codice della crisi), il concordato preventivo ordinario e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio non sono tre prodotti su uno scaffale, ma tre percorsi con orologi diversi, porte d’ingresso diverse e punti di non ritorno diversi. Chi sa che cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire le mosse dei creditori e le scadenze del tribunale.

La ricostruzione che segue procede come una cronaca. Si parte dai mesi che precedono il deposito, quando si sceglie il binario. Si arriva al giorno zero della domanda con riserva, ai trenta giorni in cui il giudice decide sulle misure protettive, alla finestra di 30-60 giorni (prorogabili) per depositare il piano, al decreto di apertura, al conto alla rovescia verso il voto dei creditori, all’omologazione. In parallelo corre il binario del concordato semplificato, che nasce solo dopo una composizione negoziata fallita e che si gioca in una finestra di sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè possiede la qualifica richiesta per operare nella composizione negoziata, che è l’unica porta d’accesso al concordato semplificato e il luogo in cui, molto spesso, si decide se la strada sarà un accordo, un concordato ordinario o una liquidazione. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire i reclami contro l’omologazione o l’inammissibilità fino all’ultimo grado, e il coordinamento di uno staff in cui avvocati e commercialisti lavorano insieme su piano, attestazione e numeri.

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La mappa temporale: tre binari, un solo orologio

Prima di entrare nelle singole tappe conviene guardare l’intero percorso dall’alto. La tabella che segue mette in fila gli snodi principali, con la norma di riferimento, il termine che si attiva e la sezione in cui il passaggio viene sviluppato. I tempi indicati sono quelli fissati dalla legge; i tempi reali, come si vedrà, dipendono molto dal tribunale, dalla complessità del passivo e dalla qualità della documentazione depositata.

Un’avvertenza vale per l’intera cronologia: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica, per espressa previsione dell’art. 9 CCII. Chi è abituato al processo civile ordinario e conta su agosto come “mese neutro” rischia di trovarsi con un termine scaduto a settembre.

TappaBinarioEventoNormaTermine che si attivaSezione
1TuttiEmersione della crisi, scelta dello strumentoart. 2086 c.c.; artt. 3, 17, 44 CCIINessun termine legale, ma il tempo erode le alternativeMesi prima del deposito
2In bianco / ordinarioDeposito della domanda con riserva e iscrizione nel registro delle impreseartt. 40, 44, 45 CCIIDecorrenza del termine per il pianoGiorno 0
3In bianco / ordinarioMisure protettive, commissario giudiziale, obblighi informativiartt. 44, 46, 54, 55 CCIIConferma o revoca delle misure entro 30 giorni dall’iscrizioneEntro 30 giorni
4In bianco / ordinarioDeposito di proposta, piano e attestazioneart. 44 CCII30-60 giorni, prorogabili fino a ulteriori 60Dal giorno 30 al giorno 60 (o 120)
5OrdinarioDecreto di aperturaartt. 47, 84 CCIIDeposito delle spese entro il termine fissato (non oltre 15 giorni)Dopo il deposito del piano
6OrdinarioRelazioni del commissario, proposte concorrenti, osservazioniartt. 90, 105, 107 CCII45, 30, 15, 10, 7 e 2 giorni prima del votoDa 45 a 2 giorni prima del voto
7OrdinarioVoto, udienza e sentenza di omologazione, reclamoartt. 48, 51, 109, 112 CCIIOpposizioni fino a 10 giorni prima dell’udienza; reclamo entro 30 giorniIl voto e i dodici mesi
8SemplificatoComposizione negoziata fallita e deposito della propostaartt. 17, 25-sexies CCII180 giorni (+180) di trattative; 60 giorni dalla relazione finaleBinario semplificato, prima fase
9SemplificatoAusiliario, comunicazione ai creditori, omologazioneart. 25-sexies CCIIAlmeno 45 giorni tra termine dell’ausiliario e udienza; opposizioni fino a 10 giorni primaBinario semplificato, seconda fase

Letta in verticale, la tabella racconta già la risposta alla domanda del titolo. Il concordato in bianco non è un’alternativa al concordato preventivo: è il modo per entrarci (o per entrare in un altro strumento) guadagnando tempo e protezione. Il concordato preventivo ordinario è la strada lunga, con il voto dei creditori e la possibilità di salvare l’azienda in continuità. Il concordato semplificato è la strada breve e senza voto, ma accessibile solo a chi ha già percorso con serietà la composizione negoziata e solo per liquidare il patrimonio.

Mesi prima del deposito: i segnali della crisi e la scelta del binario

Cosa succede

La cronologia di una crisi d’impresa non comincia in tribunale. Comincia mesi prima, quando i numeri iniziano a divergere: il cash flow previsionale a dodici mesi non copre più i debiti in scadenza, i fornitori strategici accorciano le dilazioni, la banca chiede rientri, le rate dei finanziamenti vengono pagate a scapito dei fornitori o viceversa. In questa fase non c’è ancora nessun atto giudiziario, ma c’è già un orologio che corre: quello delle alternative disponibili. Ogni mese di inerzia riduce il valore dell’azienda in funzionamento, erode la fiducia dei creditori e trasforma progressivamente una crisi reversibile in un’insolvenza conclamata.

La norma

Il punto di partenza è l’art. 2086, secondo comma, del codice civile: l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva deve istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e deve attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 3 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) declina questo dovere anche per l’imprenditore individuale, chiamato ad adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi. La composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII) e la domanda con riserva (art. 44 CCII) sono le due porte principali che l’imprenditore ha davanti in questa fase; il concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) non è una porta autonoma, ma una stanza a cui si accede solo passando dalla composizione negoziata.

I termini che si attivano

In questa fase non ci sono termini perentori fissati dalla legge. C’è però un vincolo di sequenza che condiziona tutto il resto: l’istanza di composizione negoziata non può essere presentata mentre è pendente un procedimento introdotto con una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, anche con riserva (art. 25-quinquies CCII). In termini pratici, chi deposita un concordato in bianco chiude, per tutta la sua pendenza, la porta della composizione negoziata e quindi anche quella del concordato semplificato. La scelta dell’ordine in cui usare gli strumenti è dunque la prima vera decisione cronologica dell’imprenditore.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Siamo nella fase in cui le opzioni sono il massimo possibile. È questa la finestra in cui l’imprenditore sceglie il binario, e con esso l’orologio che lo accompagnerà per i mesi successivi. Le strade sono sostanzialmente tre.

La prima è la composizione negoziata: un percorso stragiudiziale, riservato, con un esperto indipendente che facilita le trattative con i creditori. Se ha successo, porta a un contratto, a un accordo o a un piano; se fallisce ma le trattative sono state condotte con correttezza e buona fede, apre la porta del concordato semplificato.

La seconda è la domanda con riserva ex art. 44 CCII, cioè il concordato in bianco: si deposita subito un ricorso “prenotativo”, si ottengono gli effetti protettivi e si guadagna un termine per preparare proposta e piano. È la scelta tipica di chi ha già un creditore alle porte con un ricorso per liquidazione giudiziale o con un’esecuzione in corso su beni essenziali.

La terza è il deposito immediato di un concordato preventivo “pieno”, con proposta, piano e attestazione già pronti: raro nella pratica, perché presuppone un lavoro preparatorio che, di solito, si svolge proprio durante il termine concesso con la riserva.

Per orientare la scelta, questa è la sintesi comparativa dei tre percorsi:

ProfiloConcordato in bianco (art. 44)Concordato preventivo ordinarioConcordato semplificato (art. 25-sexies)
NaturaDomanda prenotativa: porta d’accessoStrumento completo di regolazioneStrumento liquidatorio successivo alla composizione negoziata
Presupposto di accessoCrisi o insolvenza, documentazione minima (bilanci, elenco creditori)Proposta, piano, attestazioneComposizione negoziata fallita con trattative in buona fede
Voto dei creditoriNon ancoraSì, con maggioranze di leggeNo: solo opposizione all’omologazione
Continuità aziendalePossibile esitoSì (diretta o indiretta) o liquidazioneNo, solo liquidazione (anche con cessione dell’azienda)
Soglie minime—Nel liquidatorio: finanza esterna +10% dell’attivo e almeno 20% a chirografariNessuna percentuale fissa, ma utilità per ciascun creditore e nessun pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale
Orologio di base30-60 giorni dall’iscrizione, prorogabili fino a ulteriori 60Omologazione tendenzialmente entro 12 mesi dalla domanda60 giorni dalla relazione finale per il deposito, poi udienza di omologazione

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è aspettare che sia il creditore a scegliere il binario al posto dell’imprenditore. Chi rinvia ogni decisione finché non arriva la notifica di un ricorso per liquidazione giudiziale si trova quasi sempre costretto al concordato in bianco, senza più la possibilità concreta di tentare la composizione negoziata e, con essa, il concordato semplificato. Il secondo errore è pensare che il concordato in bianco sia di per sé una soluzione: è solo una sala d’attesa protetta, e i giudici guardano con crescente severità a chi la usa per prendere tempo senza un progetto.

Quanto dura realmente

Questa fase non ha una durata legale. Nella pratica, la preparazione di un piano credibile richiede alcune settimane anche nelle situazioni più ordinate: servono una situazione patrimoniale aggiornata, un elenco dei creditori completo e riconciliato, una stima del valore di liquidazione dei beni, un piano di tesoreria. Le imprese che arrivano alla decisione con una contabilità affidabile guadagnano mesi rispetto a quelle che devono prima ricostruire i propri numeri. È il motivo per cui l’art. 2086 c.c. non è una formula astratta: gli assetti adeguati sono, letteralmente, tempo risparmiato.

Giorno 0: il deposito della domanda con riserva e l’iscrizione nel registro delle imprese

Cosa succede

Siamo al giorno zero. L’imprenditore, tramite il proprio difensore, deposita al tribunale competente il ricorso con cui chiede di accedere a uno strumento di regolazione della crisi riservandosi di presentare in un secondo momento proposta, piano e documentazione. È il concordato “in bianco” o “con riserva”, che la prassi chiama anche domanda prenotativa. Il ricorso viene comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura della cancelleria, nel registro delle imprese. Da quel momento, e non dal deposito, iniziano a prodursi gli effetti più rilevanti.

La norma

La disciplina è negli artt. 40, 44 e 45 CCII. L’art. 44 consente all’imprenditore di depositare la domanda con la documentazione minima prevista dall’art. 39, comma 3 (in sostanza i bilanci degli ultimi tre esercizi o, per chi non è tenuto a redigerli, le dichiarazioni dei redditi e IRAP dei tre esercizi precedenti, e l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti, le cause di prelazione e il domicilio digitale). Dopo il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), la norma precisa che il termine concesso dal tribunale decorre dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese e chiarisce la natura “aspecifica” della domanda prenotativa: l’imprenditore può approdare al concordato preventivo, ma anche a un accordo di ristrutturazione o a un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Con il decreto che accoglie la domanda, il tribunale fissa il termine per il deposito della documentazione completa, nomina (nella prospettiva concordataria) un commissario giudiziale, dispone gli obblighi informativi periodici a carico dell’imprenditore, anche sulla gestione finanziaria, con cadenza almeno mensile, e ordina il versamento di una somma per le spese della procedura.

I termini che si attivano

Dall’iscrizione nel registro delle imprese si attivano due orologi. Il primo è quello del piano: il tribunale concede un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, decorrente dall’iscrizione, per depositare proposta, piano e documentazione. Il secondo è quello delle misure protettive: dalla data di pubblicazione, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui viene esercitata l’impresa (art. 54, comma 2, CCII), ma la protezione deve essere confermata dal giudice, come si vedrà nella tappa successiva.

Il calcolo pratico segue le regole ordinarie: il giorno iniziale non si conta, quello finale sì, e se il termine scade di sabato o in un giorno festivo slitta al primo giorno non festivo successivo (art. 155 c.p.c.). Una domanda iscritta il 4 marzo con un termine di sessanta giorni scade il 3 maggio; se il 3 maggio cade di domenica, la scadenza si sposta a lunedì 4 maggio. Nessuna sospensione per agosto: l’art. 9 CCII la esclude.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Dal giorno zero l’imprenditore ha una finestra protetta, ma non una zona franca. Può continuare a gestire l’impresa, compiere gli atti di ordinaria amministrazione, pagare i fornitori correnti per le forniture successive alla domanda. Può chiedere al tribunale l’autorizzazione per atti urgenti di straordinaria amministrazione (art. 46 CCII) e, in presenza dei presupposti, per finanziamenti prededucibili. Può chiedere di essere autorizzato a sciogliersi da contratti pendenti o a sospenderli, se funzionale al piano.

Quello che non può fare è pagare i debiti anteriori al di fuori delle regole concorsuali, né compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione: gli atti compiuti in violazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori e, nei casi gravi, possono portare alla revoca del termine.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più insidioso è depositare la domanda con riserva con un elenco creditori approssimativo o incompleto. Quell’elenco non è una formalità: individua i destinatari delle comunicazioni, serve al commissario per le sue verifiche, diventerà la base per l’elenco dei legittimati al voto. Un elenco lacunoso espone a richieste di integrazione, rallenta il decreto e, nei casi più gravi, porta a una declaratoria di inammissibilità. Il secondo errore è usare la domanda con riserva come mossa difensiva “a orologeria”, depositandola alla vigilia dell’udienza di liquidazione giudiziale dopo aver rinunciato a una domanda identica: la giurisprudenza di merito, e in particolare la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 2670 dell’11 ottobre 2024, ha ritenuto inammissibile una nuova domanda concordataria proposta dopo la rinuncia alla prima senza superarne le criticità, applicando i principi di correttezza e buona fede che il Codice pone agli artt. 4 e seguenti.

Quanto dura realmente

Tra il deposito del ricorso e il decreto che concede il termine passano, nella prassi, da pochi giorni a un paio di settimane, a seconda del carico del tribunale e della completezza della documentazione. La pubblicazione nel registro delle imprese avviene di regola entro il giorno successivo al deposito. È per questo che la data che conta davvero, quella da cui si calcolano i termini, è l’iscrizione e non il deposito: una differenza di un giorno che, a fine percorso, può decidere se un atto è tempestivo o tardivo.

Entro 30 giorni: le misure protettive sotto conferma e l’impresa sotto osservazione

Cosa succede

Sono passati pochi giorni dall’iscrizione. L’impresa lavora, ma sotto uno sguardo nuovo: quello del commissario giudiziale, che vigila sulla gestione, riceve le informazioni periodiche, segnala al tribunale eventuali atti pregiudizievoli per i creditori. Nello stesso arco di tempo il tribunale deve decidere se confermare le misure protettive che hanno cominciato a operare con la pubblicazione della domanda. Il calendario ora corre su due piani: quello della protezione, che scade presto, e quello del piano, che scadrà fra qualche settimana.

La norma

L’art. 54, comma 2, CCII stabilisce che, dalla pubblicazione della domanda, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. L’art. 55, comma 3, affida al giudice il compito di confermare o revocare le misure con decreto, fissandone la durata. L’art. 8 pone un limite invalicabile: la durata complessiva delle misure protettive non può superare dodici mesi, anche non continuativi, compresi rinnovi e proroghe. L’art. 44, comma 1, lett. c) impone gli obblighi informativi periodici; l’art. 46 disciplina gli atti compiuti nel periodo tra deposito della domanda e apertura della procedura, richiedendo l’autorizzazione del tribunale per quelli di straordinaria amministrazione. L’art. 44, comma 2, consente al tribunale di revocare il termine concesso se il debitore compie atti diretti a frodare i creditori o viola gli obblighi informativi.

I termini che si attivano

Il termine chiave di questa tappa è quello della conferma: se le misure protettive non vengono confermate dal giudice entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda, i loro effetti cessano. A questo si aggiunge la cadenza, almeno mensile, degli obblighi informativi: la prima relazione sulla situazione finanziaria va depositata entro il termine indicato dal tribunale nel decreto, e il suo mancato rispetto è una delle cause più ricorrenti di revoca del termine. Anche qui, nessuna sospensione per il periodo 1-31 agosto.

Cosa può fare l’imprenditore ora

La finestra difensiva di questa fase è la gestione “trasparente” dell’impresa: ogni atto rilevante va documentato, e quelli straordinari vanno autorizzati prima, non giustificati dopo. L’imprenditore può chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, a cedere rami d’azienda non strategici, a stipulare nuovi contratti necessari alla continuità. Può chiedere la sospensione o lo scioglimento di contratti pendenti non più utili. Può, e deve, collaborare con il commissario fornendo tempestivamente dati e documenti.

Sulla linea di confine tra ordinaria e straordinaria amministrazione la Cassazione ha dato di recente un’indicazione molto concreta. Con la sentenza della Prima Sezione civile del 18 maggio 2026, n. 14638, resa in una vicenda regolata dalla legge fallimentare ma con un principio che dialoga direttamente con l’art. 46 CCII, la Corte ha qualificato la proroga di una fideiussione già scaduta, concordata tra le parti nel corso di un concordato con riserva, come un nuovo contratto e quindi come un atto di straordinaria amministrazione che richiede la specifica autorizzazione del tribunale; una volta autorizzata, i crediti che ne derivano sono prededucibili nella procedura successiva. Il messaggio operativo è chiaro: ciò che sembra un semplice “rinnovo” può essere, per il diritto della crisi, un atto nuovo da autorizzare.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è continuare a pagare i fornitori “storici” per debiti anteriori, magari per non perdere le forniture, senza passare dal tribunale. È un comportamento comprensibile sul piano commerciale ma pericoloso su quello giuridico: altera la parità di trattamento tra creditori, espone a contestazioni del commissario e, nei casi più gravi, può essere letto come atto in frode. Un secondo errore è sottovalutare la prima informativa mensile: presentarla in ritardo o con dati non riconciliati manda al tribunale un segnale di disordine che peserà quando si tratterà di valutare la proroga del termine o l’apertura della procedura.

Quanto dura realmente

La decisione sulla conferma delle misure protettive arriva di regola entro la soglia dei trenta giorni, spesso dopo un’udienza in cui i creditori possono interloquire. La durata effettiva delle misure dipende dal decreto: il giudice la commisura all’effettiva necessità, e le eventuali proroghe devono essere motivate da progressi concreti nella preparazione del piano. In ogni caso la protezione, sommando tutte le fasi, non può superare i dodici mesi complessivi fissati dall’art. 8 CCII: un tetto che va tenuto presente fin dal giorno zero, perché chi lo consuma nella fase prenotativa arriva scoperto alle fasi successive.

Dal giorno 30 al giorno 60 (o 120): il piano pieno, o la resa

Cosa succede

A questo punto la procedura entra nella sua fase più delicata. Il termine concesso per il deposito si avvicina e l’imprenditore deve trasformare la “prenotazione” in una proposta concreta: una domanda di concordato preventivo con piano e attestazione di un professionista indipendente, oppure una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o di un piano di ristrutturazione. In alternativa può rinunciare, con la consapevolezza che la rinuncia non è neutra: se pende un ricorso per liquidazione giudiziale, il tribunale lo esaminerà senza più ostacoli.

La norma

L’art. 44, comma 1, lett. a), CCII consente la proroga del termine, su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi, per non oltre ulteriori sessanta giorni. Il correttivo-ter ha eliminato la preclusione che in passato impediva la proroga quando pendevano ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale; resta però fermo che la proroga non è un diritto ma un’eccezione motivata. Il piano deve avere il contenuto previsto dall’art. 87 CCII ed essere accompagnato dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano; nel concordato in continuità, l’attestazione deve anche dire che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza e che i creditori non saranno trattati peggio che nella liquidazione giudiziale.

I termini che si attivano

Il termine per il deposito del piano è perentorio nella sostanza: scaduto senza deposito e senza proroga, il tribunale dichiara l’improcedibilità o l’inammissibilità della domanda e, se ne ricorrono i presupposti e c’è un ricorso pendente, può aprire la liquidazione giudiziale. L’istanza di proroga va presentata prima della scadenza e deve allegare un vero progetto: non basta dichiarare che il lavoro è “in corso”. Il tetto massimo complessivo è quindi di centoventi giorni (sessanta più sessanta), sempre decorrenti dall’iscrizione della domanda.

Cosa può fare l’imprenditore ora

La finestra di questa fase si chiude con il deposito: tutto ciò che non è pronto entro il termine rischia di non contare più. L’imprenditore può chiedere la proroga, ma deve dimostrare di averne diritto. Il Tribunale di Taranto, con la pronuncia del 16 luglio 2025, ha rigettato un’istanza di proroga perché non era supportata da un progetto di regolazione in stadio avanzato: il giustificato motivo, ha chiarito, si prova con un programma di ristrutturazione strutturato, non con dichiarazioni d’intenti. In senso analogo, sul piano della legge fallimentare ma con argomenti trasponibili, la Cassazione con l’ordinanza n. 31964 del 9 dicembre 2025 ha ribadito che la proroga del termine per il completamento della domanda è espressione di un potere discrezionale del tribunale, da esercitare alla luce delle circostanze concrete.

Può anche scegliere, in questa fase, lo strumento finale: la natura aspecifica della domanda prenotativa, chiarita dal correttivo-ter, consente di approdare a un accordo di ristrutturazione se nel frattempo si è raggiunta l’adesione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, oppure a un concordato preventivo se serve la forza del voto a maggioranza. È un bivio che conviene preparare fin dal giorno zero, non scoprire al giorno cinquantotto.

Non può, invece, contare su un secondo termine “in bianco” dopo aver consumato il primo. Il Tribunale di Vicenza, con la pronuncia del 27 febbraio 2025, ha affermato che il termine dell’art. 44 può essere concesso una sola volta: la logica acceleratoria del Codice è incompatibile con concessioni ripetute, e dopo la prima occorre passare al concordato pieno.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è lavorare al piano come se il termine fosse una data indicativa. I numeri vengono chiusi all’ultimo momento, l’attestatore riceve i dati pochi giorni prima della scadenza, l’istanza di proroga viene depositata senza un vero progetto allegato. Il risultato, sempre più spesso, è il rigetto della proroga e la declaratoria di improcedibilità. Un secondo errore, speculare, è rinunciare alla domanda per ripresentarla identica poco dopo, magari cambiando consulenti: i tribunali leggono questa sequenza come abuso dello strumento, come ha fatto il Tribunale di Milano in una vicenda del 2025 in cui la nuova domanda era stata giustificata anche con il cambio degli advisor.

Quanto dura realmente

Sulla carta questa fase dura tra i trenta e i centoventi giorni dall’iscrizione. Nella realtà la maggior parte dei tribunali concede termini vicini al massimo di sessanta giorni quando il passivo è articolato, e valuta la proroga con attenzione crescente. Per un’impresa di medie dimensioni, predisporre piano e attestazione in sessanta giorni è possibile solo se il lavoro è iniziato prima del deposito della domanda: è la ragione pratica per cui la tappa “mesi prima” non è un preambolo, ma il vero cuore della strategia.

Dopo il deposito del piano: il decreto di apertura del concordato preventivo

Cosa succede

Il piano è stato depositato. Il tribunale, acquisito il parere del commissario già nominato nella fase con riserva, esamina proposta, piano e attestazione e decide se aprire la procedura. Se la risposta è positiva, emette il decreto di apertura: nomina il giudice delegato, conferma o nomina il commissario giudiziale, stabilisce la data iniziale e finale per il voto dei creditori e fissa il termine per il deposito delle spese di procedura. Se è negativa, dichiara l’inammissibilità della proposta e, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, può aprire la liquidazione giudiziale.

La norma

La norma di riferimento è l’art. 47 CCII, che distingue due scrutini. Nel concordato liquidatorio il tribunale verifica l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel concordato in continuità verifica la ritualità della proposta, e la domanda è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali. Per il concordato liquidatorio, l’art. 84, comma 4, CCII impone due soglie: le risorse esterne devono incrementare di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, e la proposta deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari (compresi i privilegiati degradati per incapienza). Nel concordato in continuità, invece, la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria e operano le regole distributive dell’art. 84, commi 6 e 7.

I termini che si attivano

Con il decreto di apertura si attivano due termini immediati. Il debitore deve depositare la somma per le spese di procedura entro il termine fissato dal tribunale, che non può superare quindici giorni: il mancato versamento compromette la prosecuzione della procedura e può condurre alla sua revoca. Il secondo termine è la data iniziale del voto, dalla quale partirà a ritroso il conto alla rovescia della tappa successiva. Il decreto viene comunicato e pubblicato nel registro delle imprese, e da quel momento i creditori sanno quando dovranno esprimersi.

Cosa può fare l’imprenditore ora

La finestra di questa fase è la qualità del piano depositato: il tribunale non si limita più a una verifica formale, e ciò che non regge in apertura difficilmente reggerà in omologazione. La Cassazione, con l’ordinanza della Prima Sezione civile del 15 aprile 2026, n. 9605, ha chiarito che anche nel concordato in continuità il controllo del tribunale in apertura è un vero giudizio di ammissibilità, esteso al contenuto della proposta, alla correttezza del trattamento dei creditori, alla formazione delle classi e alla completezza delle informazioni necessarie per un voto consapevole: uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza paragonabile a quello dell’omologazione. Sul concordato in continuità indiretta, la Cassazione con la sentenza dell’11 aprile 2025, n. 11220, ha individuato nel miglior soddisfacimento dei creditori un requisito di ammissibilità da verificare già in questa fase.

È in questo passaggio che si misura la differenza tra un piano scritto per “entrare” e un piano scritto per arrivare all’omologazione: lo Studio Monardo, grazie all’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e al lavoro congiunto con i commercialisti dello staff, costruisce la proposta partendo dalle verifiche che il tribunale compirà.

Sul piano numerico, l’imprenditore che punta a un concordato liquidatorio deve verificare le soglie prima del deposito, non dopo. Un esempio dimostrativo rende l’idea. Ipotesi: attivo disponibile al momento della domanda pari a 612.400 €; crediti chirografari complessivi (compresi i privilegiati degradati) pari a 1.203.500 €. Le risorse esterne devono essere almeno pari a 61.240 € (il 10% di 612.400 €); ai chirografari deve essere assicurato almeno il 20% di 1.203.500 €, cioè 240.700 €. Se, dopo aver pagato prededuzioni e privilegiati, l’attivo complessivo (interno più esterno) destinato ai chirografari è di 218.900 €, la proposta non raggiunge la soglia: mancano 21.800 €, che dovranno arrivare da ulteriore finanza esterna o da una diversa architettura del piano. Scoprirlo in camera di consiglio significa, quasi sempre, l’inammissibilità.

Quanto alla nozione di finanza esterna, la Cassazione con la sentenza del 12 gennaio 2026, n. 620 (pronunciata sul concordato semplificato ma fondata sull’art. 84, comma 4, e quindi con portata generale) ha chiarito che conta solo l’apporto materiale di risorse nuove provenienti da soci o terzi: la rinuncia dei soci alla prededuzione su finanziamenti già erogati non aggiunge nulla all’attivo e non può essere contata come risorsa esterna.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è confidare nella distinzione tra “ritualità” e “fattibilità” per depositare un piano in continuità con debolezze evidenti, contando sul fatto che il vaglio vero arriverà solo in omologazione. La giurisprudenza più recente ha chiuso questa porta: il controllo sostanziale è anticipato all’apertura. Un secondo errore è non tenere pronta la provvista per le spese di procedura: sembra un dettaglio amministrativo, ma il mancato deposito nei quindici giorni travolge l’intera procedura. Infine, attenzione ai rimedi: la Cassazione con l’ordinanza n. 4127/2026 ha escluso che il provvedimento di inammissibilità o di revoca dell’ammissione sia impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; la tutela passa per i rimedi tipici del Codice, che hanno termini brevi e vanno attivati senza esitazioni.

Quanto dura realmente

Tra il deposito del piano e il decreto di apertura passano, nella prassi, da alcune settimane a due o tre mesi. Il tempo dipende dal parere del commissario, dalle eventuali richieste di integrazione (che il tribunale può formulare assegnando un termine breve) e dal carico della sezione. Un piano completo, con un’attestazione motivata e classi ben costruite, accorcia sensibilmente questa fase; un piano che richiede integrazioni la allunga e, soprattutto, consuma mesi del tetto complessivo di dodici previsto per le misure protettive.

Da 45 a 2 giorni prima del voto: la finestra dei creditori

Cosa succede

Il decreto di apertura ha fissato la data iniziale del voto. Da questo momento in poi tutto si calcola a ritroso da quella data. Il commissario giudiziale lavora sulla sua relazione particolareggiata: ricostruisce le cause del dissesto, valuta la condotta dell’imprenditore, verifica l’elenco dei creditori, confronta il trattamento proposto con quello che i creditori otterrebbero in una liquidazione giudiziale. I creditori leggono, chiedono chiarimenti, alcuni valutano di presentare una proposta concorrente. L’imprenditore, per la prima volta dall’inizio della procedura, non è più l’unico autore della storia.

La norma

Gli snodi sono tre. L’art. 105 CCII impone al commissario di depositare la relazione particolareggiata almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale del voto. L’art. 90 consente ai creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda, rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata, di presentare una proposta concorrente con il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale del voto (con i limiti previsti dalla stessa norma, che esclude le proposte concorrenti quando la proposta del debitore assicura determinate percentuali). L’art. 107 scandisce gli ultimi quindici giorni: almeno quindici giorni prima il commissario illustra la relazione e le proposte definitive con comunicazione depositata e inviata a tutti gli interessati, allegando l’elenco dei creditori legittimati al voto con l’importo per cui sono ammessi; almeno dieci giorni prima debitore, creditori, coobbligati e fideiussori possono formulare osservazioni e contestazioni via PEC al commissario; almeno sette giorni prima il commissario deposita e comunica la relazione definitiva; almeno due giorni prima vengono comunicati i provvedimenti del giudice delegato.

I termini che si attivano

Il conto alla rovescia è il seguente, sempre a ritroso dalla data iniziale del voto:

  • meno 45 giorni: deposito della relazione particolareggiata del commissario (art. 105);
  • meno 30 giorni: ultimo giorno per le proposte concorrenti dei creditori qualificati (art. 90);
  • meno 15 giorni: relazione illustrativa, proposte definitive ed elenco dei legittimati al voto (art. 107, comma 3);
  • meno 10 giorni: ultimo giorno per osservazioni e contestazioni via PEC (art. 107, comma 4);
  • meno 7 giorni: relazione definitiva del commissario (art. 107, comma 6);
  • meno 2 giorni: comunicazione dei provvedimenti del giudice delegato (art. 107, comma 7).

Per i termini calcolati a ritroso la prudenza impone di non fare affidamento sullo slittamento al giorno successivo quando la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo: se il decimo giorno prima del voto è un sabato, le osservazioni vanno inviate entro il venerdì. E, ancora una volta, agosto non concede tregua: se il voto è fissato ai primi di ottobre, la relazione del commissario cadrà verosimilmente in piena estate e il debitore dovrà essere pronto a leggerla e a rispondere anche nel periodo 1-31 agosto.

Cosa può fare l’imprenditore ora

La finestra difensiva di questa fase è il contraddittorio documentale: ciò che il debitore non contesta entro dieci giorni dal voto rischia di cristallizzarsi nella relazione definitiva. L’imprenditore può rispondere alle osservazioni dei creditori, contestare a sua volta i crediti indicati nell’elenco dei legittimati al voto, fornire al giudice i chiarimenti richiesti, spiegare perché ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti. Può, entro i limiti di legge, modificare la propria proposta per renderla più competitiva, tenendo presente che la proposta definitiva è quella illustrata dal commissario quindici giorni prima del voto.

Deve anche preparare lo scenario del voto negativo. Nel concordato in continuità, se una o più classi voteranno contro, l’unica via per arrivare comunque all’omologazione sarà la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2: le condizioni per accedervi dipendono dalla struttura delle classi, che è stata disegnata mesi prima. Questa è la fase in cui si verifica, numeri alla mano, se quella struttura regge.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è trattare la relazione del commissario come un documento da “subire”. Una relazione che descrive la condotta del debitore in termini critici, o che segnala atti potenzialmente in frode, pesa sul voto dei creditori e può innescare il procedimento dell’art. 106 CCII, che porta alla revoca della procedura. Rispondere in modo puntuale, documentato e tempestivo è parte della difesa. Il secondo errore è ignorare il rischio della proposta concorrente: un creditore qualificato che deposita un piano alternativo sposta l’equilibrio del voto, e il debitore che non ha previsto questa eventualità si trova a competere senza aver preparato argomenti.

Quanto dura realmente

Il periodo tra il decreto di apertura e l’inizio del voto non è fissato dalla legge in modo rigido: il tribunale sceglie le date in relazione al numero dei creditori, all’entità del passivo e all’esigenza di tempestività. Poiché la relazione particolareggiata deve precedere il voto di almeno quarantacinque giorni, e il commissario ha bisogno di tempo per redigerla, nella prassi la data iniziale del voto cade di regola qualche mese dopo il decreto di apertura. Nelle procedure con molti creditori e un passivo complesso il periodo si allunga; in quelle più snelle può comprimersi.

Il voto e i dodici mesi: dall’approvazione alla sentenza di omologazione

Cosa succede

Si apre la finestra del voto. I creditori esprimono il proprio consenso o dissenso tramite posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, nel periodo fissato dal decreto. Chiusa la votazione, il commissario verifica se sono state raggiunte le maggioranze e ne riferisce al tribunale. Se il concordato è approvato, si apre la fase di omologazione: il tribunale fissa l’udienza, raccoglie le eventuali opposizioni, verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, la corretta formazione delle classi, la fattibilità del piano e il rispetto delle regole distributive. Da questo momento il calendario ora corre verso la sentenza.

La norma

Le maggioranze sono regolate dall’art. 109 CCII. Nel concordato liquidatorio la proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un unico creditore è titolare di crediti superiori a tale maggioranza, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi; se sono previste classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. Nel concordato in continuità la proposta è approvata se lo è da tutte le classi; all’interno di ciascuna classe l’approvazione si ha con la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, con il voto favorevole dei due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano votato creditori titolari di almeno la metà dei crediti della classe.

Se non tutte le classi approvano, l’art. 112, comma 2, consente l’omologazione su richiesta del debitore (la cosiddetta ristrutturazione trasversale) se il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione, se le classi dissenzienti ricevono un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quelle di grado inferiore, se nessun creditore riceve più del proprio credito e se la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi (con almeno una classe di creditori privilegiati) o, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Il procedimento di omologazione è disciplinato dall’art. 48; le impugnazioni dall’art. 51.

I termini che si attivano

Le opposizioni all’omologazione devono essere proposte costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata dal tribunale: è un termine perentorio. La sentenza di omologazione, una volta pubblicata, apre la finestra delle impugnazioni: il reclamo alla corte d’appello va proposto entro trenta giorni (art. 51 CCII), e contro la sentenza della corte d’appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni. Sullo sfondo resta l’orizzonte complessivo che la disciplina dell’omologazione indica: il giudizio dovrebbe concludersi entro dodici mesi dalla presentazione della domanda, un termine che la prassi considera acceleratorio più che sanzionatorio, ma che orienta la programmazione dell’intero calendario.

Cosa può fare l’imprenditore ora

La finestra decisiva di questa fase, per il concordato in continuità, è la richiesta di ristrutturazione trasversale: senza un’istanza del debitore il tribunale non può omologare contro il voto contrario di una classe. La Cassazione con la sentenza del 30 marzo 2026, n. 7663, ha chiarito che l’omologazione può intervenire anche senza l’approvazione della maggioranza delle classi quando la proposta è approvata da almeno una classe qualificata di creditori, precisando che l’espressione “in mancanza” dell’art. 112, comma 2, lett. d), si riferisce al difetto di maggioranza e non alla composizione delle classi, in coerenza con la direttiva europea sulla ristrutturazione. Sul fronte del trattamento tra classi, la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 826 pubblicata il 24 marzo 2025 ha affermato che i creditori privilegiati degradati al chirografo appartengono a un rango diverso rispetto ai chirografari originari, delimitando la portata del principio di non discriminazione.

Nell’udienza di omologazione l’imprenditore può replicare alle opposizioni, chiedere l’assunzione di mezzi istruttori, produrre aggiornamenti del piano che dimostrino la persistenza della fattibilità. Se l’omologazione viene negata, può proporre reclamo nei trenta giorni; se viene concessa e un creditore la impugna, deve difenderla con la stessa linea tenuta in primo grado, fino in Cassazione se necessario.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è arrivare all’udienza di omologazione con un piano i cui presupposti sono cambiati nei mesi del voto (un cliente importante perso, una vendita non conclusa, una stima superata) senza averlo detto al tribunale. La fattibilità si valuta al momento dell’omologazione, non al momento del deposito: un aggiornamento trasparente è molto meglio di un’opposizione che fa emergere il problema. Un secondo errore riguarda la fase successiva: dopo l’omologazione la proposta non può essere modificata unilateralmente, e chi conta di “aggiustare” il piano in corsa si scontra con un principio che la Cassazione ha ribadito anche nel 2026.

Quanto dura realmente

Dal voto alla sentenza di omologazione passano, nelle procedure senza opposizioni, poche settimane o qualche mese. Le opposizioni e la richiesta di ristrutturazione trasversale allungano i tempi, perché impongono un’istruttoria sul confronto tra trattamento concordatario e alternativa liquidatoria. Sommando le fasi descritte, un concordato preventivo ordinario che parte da una domanda con riserva difficilmente arriva all’omologazione in meno di otto-dieci mesi dall’iscrizione della domanda anche nelle condizioni migliori; è un calcolo costruito sui termini minimi di legge e sui tempi fisiologici di redazione degli atti, non una statistica, e i tempi effettivi variano sensibilmente da tribunale a tribunale. Il reclamo e l’eventuale ricorso per cassazione possono aggiungere diversi mesi, pur senza sospendere di per sé l’esecuzione del concordato omologato.

Il binario semplificato, prima fase: la composizione negoziata e i sessanta giorni dopo la relazione finale

Cosa succede

Torniamo indietro nel tempo, all’incrocio della prima tappa. Questa volta l’imprenditore non ha depositato una domanda con riserva: ha presentato, tramite la piattaforma telematica nazionale, l’istanza di nomina di un esperto per la composizione negoziata. L’esperto ha accettato l’incarico, ha convocato l’imprenditore, ha valutato la concreta prospettiva di risanamento, ha avviato le trattative con i creditori. Le trattative sono state condotte, ma non hanno prodotto un accordo. L’esperto redige la relazione finale e la comunica all’imprenditore. Da quel momento parte l’orologio del concordato semplificato.

La norma

L’art. 17 CCII disciplina l’accesso alla composizione negoziata e il suo funzionamento: l’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione, con la possibilità di una proroga per non oltre ulteriori centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, o quando la prosecuzione è necessaria per i procedimenti davanti al tribunale. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore (art. 17, comma 8). L’art. 25-sexies consente all’imprenditore, quando l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni negoziali individuate dall’art. 23 non sono praticabili, di presentare entro sessanta giorni una proposta di concordato per cessione dei beni con il piano di liquidazione e la documentazione dell’art. 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

I termini che si attivano

Il termine per presentare la proposta di concordato semplificato è di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto: scaduto quel termine, la porta si chiude. Il ricorso va depositato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, viene comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito. Dalla pubblicazione si producono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII, cioè alcune delle conseguenze tipiche del concordato preventivo: dalla disciplina della prededuzione ai limiti agli atti di straordinaria amministrazione. Anche il binario semplificato ignora la sospensione feriale di agosto.

Nella prassi si è posto anche il tema della domanda di concordato semplificato presentata “con riserva” nelle forme dell’art. 44. Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 31 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile la domanda di una società che, ottenuto il termine per il deposito di proposta e piano dopo la composizione negoziata, non vi aveva provveduto entro la scadenza fissata dal giudice, escludendo che quel termine potesse essere prorogato.

Cosa può fare l’imprenditore ora

La finestra decisiva del binario semplificato si apre molto prima della relazione finale: è durante le trattative che si costruisce, o si perde, il requisito della buona fede. Il semplificato, infatti, non è un premio di consolazione automatico per chi ha fallito la composizione negoziata. La giurisprudenza ha chiarito che la dichiarazione dell’esperto non basta: il tribunale verifica in concreto se le trattative siano state reali, serie e finalizzate al risanamento. Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 30 ottobre 2025, ha ribadito che la correttezza delle trattative è un presupposto di apertura da riscontrare nei fatti, e altre pronunce di merito dello stesso tribunale, nel corso del 2025, hanno richiesto che già nella composizione negoziata l’imprenditore abbia perseguito concretamente il risanamento.

Può accedere al semplificato anche l’imprenditore già insolvente: la Cassazione con la sentenza pubblicata il 9 gennaio 2026, n. 544, ha chiarito che l’insolvenza non preclude l’accesso a questo strumento, coerentemente con la sua natura liquidatoria.

Nei sessanta giorni, l’imprenditore deve predisporre la proposta di cessione dei beni, il piano di liquidazione, la documentazione dell’art. 39 e, se ritiene, la suddivisione in classi. Deve anche decidere se il piano preveda la cessione dell’azienda o di rami di essa a un soggetto già individuato, ipotesi per cui l’art. 25-septies detta regole specifiche sulla liquidazione.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è vivere la composizione negoziata come un passaggio formale verso il semplificato: presentare ai creditori proposte irrealistiche o non documentate, disertare gli incontri, non fornire all’esperto i dati richiesti, aspettando solo la relazione finale. È esattamente la condotta che i tribunali stanno sanzionando con l’inammissibilità. Il secondo errore è sottovalutare i sessanta giorni: sembrano molti, ma servono per un piano di liquidazione dettagliato, per le stime dei beni e per la documentazione completa. Chi comincia a lavorarci dopo la relazione finale arriva spesso in affanno.

Quanto dura realmente

La composizione negoziata dura, per legge, fino a centottanta giorni prorogabili di altri centottanta: nella prassi, molte composizioni si chiudono tra i sei e i dodici mesi dall’accettazione dell’esperto. A questo si aggiungono i sessanta giorni per il deposito della proposta. Il binario semplificato, quindi, è “breve” solo se si guarda alla fase giudiziale: considerato nel suo insieme, parte dalla composizione negoziata e presuppone mesi di trattative. È un dato da tenere presente quando si confrontano i tempi dei tre percorsi.

Il binario semplificato, seconda fase: dall’ausiliario all’omologazione, almeno quarantacinque giorni

Cosa succede

Il ricorso per il concordato semplificato è stato depositato e pubblicato. Il tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, valuta la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi e, se la supera, nomina un ausiliario. Con lo stesso decreto, o con un decreto successivo, ordina che la proposta, con i pareri e la relazione, sia comunicata dal debitore ai creditori e fissa l’udienza di omologazione. I creditori non votano: se non sono d’accordo, possono solo opporsi. Il tribunale decide con decreto motivato.

La norma

La sequenza è tutta nell’art. 25-sexies, commi 3-7. L’ausiliario è nominato ai sensi dell’art. 68 c.p.c., deve accettare l’incarico entro tre giorni dalla comunicazione e depositare il proprio parere entro il termine assegnato. La comunicazione ai creditori avviene a cura del debitore, via PEC o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento. Il tribunale omologa quando, verificati la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, accerta che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura comunque un’utilità a ciascun creditore. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sugli atti in frode (art. 106), sulla chiusura ed esecuzione del concordato (artt. 117-119), con l’ausiliario al posto del commissario.

I termini che si attivano

La sequenza dei termini è stringente:

  • l’ausiliario accetta entro tre giorni dalla comunicazione della nomina;
  • tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario per il parere e l’udienza di omologazione devono decorrere almeno quarantacinque giorni;
  • creditori e qualsiasi interessato possono opporsi costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza;
  • il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo ed è reclamabile alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione (art. 247 CCII);
  • contro il decreto della corte d’appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

Cosa può fare l’imprenditore ora

La finestra difensiva del binario semplificato è l’ammissibilità: se la proposta non supera il vaglio iniziale, non si arriva nemmeno all’udienza. La Cassazione, con l’ordinanza della Prima Sezione civile del 4 dicembre 2025, n. 31641, ha stabilito che il giudizio di ritualità del comma 3 non è una verifica formale: il tribunale deve accertare l’effettiva ricorrenza delle condizioni di ammissibilità e l’attendibilità della documentazione dell’art. 39, e può dichiarare irrituale la proposta quando le attestazioni dell’esperto sono prive di motivazione o non trovano riscontro negli atti. Nel caso deciso, l’inammissibilità per insufficienza documentale era stata accompagnata dall’apertura della procedura liquidatoria.

Nel merito, l’imprenditore deve dimostrare l’utilità per ciascun creditore. La Cassazione con la sentenza del 12 gennaio 2026, n. 624, ha chiarito che l’utilità deve essere un vantaggio apprezzabile e concreto: nel semplificato, che presuppone la liquidazione, non si può invocare il beneficio futuro della prosecuzione dei rapporti commerciali, come talvolta accade nel concordato in continuità. Con la sentenza n. 620 dello stesso giorno, già ricordata, la Corte ha escluso che la rinuncia dei soci alla prededuzione possa essere considerata finanza esterna. Tre pronunce depositate insieme il 12 gennaio 2026 (nn. 620, 623 e 624) delineano così un controllo giudiziale sostanziale, risorse esterne effettive e un’utilità reale per tutti.

Nella fase dell’udienza l’imprenditore può replicare alle opposizioni, integrare la documentazione, chiedere mezzi istruttori. Se l’omologazione viene negata, il reclamo nei trenta giorni è la sola strada; se viene concessa, deve prepararsi a difenderla in corte d’appello e, se necessario, in Cassazione.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è pensare che, mancando il voto, manchi anche il controllo. È vero il contrario: proprio perché i creditori non votano, il tribunale esercita un controllo di legalità più penetrante, e l’opposizione anche di un solo creditore ben argomentata può mettere in discussione l’intero piano. Il secondo errore è non curare la comunicazione ai creditori: è a carico del debitore, deve raggiungere tutti quelli dell’elenco, deve indicare dove reperire i dati. Un difetto nella comunicazione compromette la regolarità del contraddittorio, che è il primo requisito dell’omologazione.

Quanto dura realmente

Sommando i termini minimi, dal deposito del ricorso all’udienza di omologazione passano almeno due mesi e mezzo o tre, considerando il tempo per il decreto, il termine concesso all’ausiliario e i quarantacinque giorni successivi. Nella prassi i tempi sono spesso compresi tra i quattro e i sei mesi dal deposito, anche questo un ordine di grandezza costruito sui termini legali e non una statistica ufficiale. A questi vanno aggiunti, a monte, i mesi della composizione negoziata. Il semplificato è quindi rapido nella fase giudiziale, ma non è una scorciatoia rispetto all’intero percorso.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali: mettono a confronto, giorno per giorno, l’imprenditore che agisce alle finestre giuste e quello che lascia correre. Stessi numeri di partenza, calendari opposti.

Dati comuni. Società a responsabilità limitata del settore metalmeccanico. Passivo complessivo 1.847.300 €, di cui 643.800 € privilegiati e 1.203.500 € chirografari. Attivo stimato in liquidazione 612.400 €. Un fornitore con un credito di 87.650 € ha notificato un ricorso per liquidazione giudiziale; l’udienza è fissata per il 16 marzo 2026.

Calendario A: l’imprenditore che agisce alle finestre giuste

  • 12 gennaio 2026. Il consiglio di amministrazione, sulla base del piano di tesoreria, prende atto che la cassa non coprirà le scadenze di marzo. Si avvia la preparazione di situazione patrimoniale, elenco creditori riconciliato e stime dei beni.
  • 3 marzo 2026 (martedì). Deposito della domanda con riserva ex art. 44 CCII, con bilanci degli ultimi tre esercizi ed elenco nominativo dei creditori completo di domicili digitali.
  • 4 marzo 2026. Iscrizione nel registro delle imprese. Decorre il termine: il tribunale concede sessanta giorni. Scadenza teorica 3 maggio 2026, che è domenica: la scadenza slitta a lunedì 4 maggio.
  • Entro il 3 aprile 2026. Il giudice conferma le misure protettive: l’esecuzione mobiliare avviata da un altro creditore resta bloccata.
  • Marzo-aprile 2026. Informative mensili depositate puntualmente; richiesta di autorizzazione per un finanziamento soci di 94.300 € destinato al piano (finanza esterna).
  • 28 aprile 2026 (martedì). Deposito di proposta di concordato liquidatorio, piano e attestazione, sei giorni prima della scadenza. Il piano assicura ai chirografari 247.100 €, pari al 20,5% di 1.203.500 €; la finanza esterna di 94.300 € supera il 10% dell’attivo (61.240 €).
  • 26 maggio 2026 (martedì). Decreto di apertura: voto dal 5 al 15 ottobre 2026; deposito delle spese entro quindici giorni, eseguito il 3 giugno.
  • 21 agosto 2026 (venerdì). Termine per la relazione particolareggiata del commissario (quarantacinque giorni prima del 5 ottobre). Nessuna sospensione feriale: lo staff dell’impresa e i consulenti leggono la relazione in agosto e preparano le risposte.
  • 5 settembre 2026. Ultimo giorno per eventuali proposte concorrenti: nessuna.
  • 20 settembre 2026. Relazione illustrativa con elenco dei legittimati al voto.
  • 25 settembre 2026 (venerdì). Ultimo giorno per osservazioni: l’impresa contesta via PEC un credito di 31.470 € già pagato in parte.
  • 28 settembre 2026. Relazione definitiva del commissario, che recepisce la rettifica.
  • 5-15 ottobre 2026. Voto: raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi.
  • 18 dicembre 2026 (venerdì). Udienza di omologazione. Le opposizioni andavano proposte entro l’8 dicembre, festivo: un creditore prudente si costituisce il 7. L’opposizione viene discussa e il tribunale omologa.
  • Esito. Omologazione a poco più di nove mesi dall’iscrizione della domanda, dentro l’orizzonte dei dodici mesi. L’udienza di liquidazione giudiziale del 16 marzo non ha mai prodotto l’apertura della procedura.

Calendario B: l’imprenditore che lascia correre

  • Gennaio-febbraio 2026. Nessuna iniziativa. L’impresa paga i fornitori che minacciano di interrompere le forniture, lasciando scoperti gli altri.
  • 9 febbraio 2026 (lunedì). Notifica del ricorso per liquidazione giudiziale con udienza al 16 marzo.
  • 13 marzo 2026 (venerdì). Deposito, a tre giorni dall’udienza, di una domanda con riserva con elenco creditori incompleto (mancano 214.600 € di debiti verso subfornitori).
  • 16 marzo 2026. Il tribunale assegna un termine breve per integrare l’elenco e, in attesa, rinvia l’udienza di liquidazione.
  • Aprile 2026. La prima informativa mensile arriva in ritardo e non riconciliata; il commissario segnala pagamenti preferenziali a due fornitori per 38.920 € successivi alla domanda.
  • Metà maggio 2026. In prossimità della scadenza, l’impresa chiede la proroga senza allegare un progetto di piano. La proroga è negata: manca il giustificato motivo comprovato da un progetto di regolazione.
  • Fine maggio 2026. Termine scaduto senza deposito del piano. Il tribunale dichiara l’improcedibilità della domanda, riprende l’esame del ricorso del creditore e apre la liquidazione giudiziale.
  • Esito. La porta della composizione negoziata e del concordato semplificato non è mai stata aperta; quella del concordato preventivo si è chiusa per mancanza di piano. I pagamenti preferenziali saranno esaminati dal curatore.

Terza simulazione: il binario semplificato

Ipotesi. Stessa società, ma a novembre 2025 l’imprenditore ha scelto la composizione negoziata. Le trattative, documentate e condotte con proposte realistiche, non hanno portato a un accordo. L’esperto comunica la relazione finale il 14 aprile 2026 (martedì), dichiarando buona fede delle trattative e impraticabilità delle soluzioni negoziali. Il termine di sessanta giorni scade il 13 giugno 2026, sabato: slitta a lunedì 15 giugno. L’impresa deposita proposta e piano di liquidazione il 5 giugno. Il tribunale emette il decreto il 19 giugno, nomina l’ausiliario e gli assegna trenta giorni: la scadenza cade il 19 luglio, domenica, e slitta al 20. L’udienza di omologazione deve cadere almeno quarantacinque giorni dopo, cioè non prima del 3 settembre: viene fissata al 15 settembre 2026 (martedì). Le opposizioni vanno proposte almeno dieci giorni prima, entro il 5 settembre, sabato: la prudenza consiglia il venerdì 4. Il piano distribuisce ai chirografari 172.800 €, contro i 139.500 € stimati nella liquidazione giudiziale: c’è un’utilità concreta per ciascun creditore. Il tribunale omologa. Tempo complessivo dal deposito del ricorso all’omologazione: circa tre mesi e mezzo; dall’avvio della composizione negoziata, circa dieci mesi.

I binari paralleli

La cronologia descritta finora è quella “lineare”. Nella realtà, a quasi ogni tappa, può partire un binario parallelo che cambia l’orologio della procedura.

Dalla riserva all’accordo di ristrutturazione. Durante il termine dell’art. 44 l’imprenditore può raccogliere l’adesione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e depositare, invece di un concordato, la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione. Il calendario cambia radicalmente: non c’è voto, non c’è commissario nella fase successiva, i creditori estranei devono essere pagati integralmente nei termini di legge. È la strada più rapida quando la crisi è concentrata su pochi grandi creditori, tipicamente bancari. Il correttivo-ter, chiarendo la natura aspecifica della domanda prenotativa, ha reso più fluido questo passaggio.

Dalla composizione negoziata all’accordo. Sul binario semplificato il binario parallelo è il successo delle trattative. Se l’esperto e l’imprenditore riescono a chiudere un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria o un accordo sottoscritto anche dall’esperto, la procedura si chiude senza mai arrivare in tribunale per un concordato. Anche qui il calendario si accorcia, perché l’accordo produce effetti dalla sottoscrizione.

Le proposte concorrenti. Nel concordato ordinario, il binario parallelo può essere attivato dai creditori. Un creditore qualificato che deposita una proposta concorrente entro trenta giorni dal voto trasforma la procedura in una competizione: si votano tutte le proposte, e quella che ottiene più consensi viene sottoposta all’omologazione. Per l’imprenditore significa dover rendere più attraente la propria proposta nei quindici giorni che precedono l’illustrazione delle proposte definitive.

La revoca e la liquidazione giudiziale. È il binario parallelo che nessuno vuole attivare. Si apre quando il commissario accerta atti in frode, occultamenti, dissimulazioni dell’attivo o falsità nella proposta (art. 106 CCII), oppure quando il debitore non deposita il piano nei termini o non versa le spese. Il tribunale revoca la procedura e, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, apre la liquidazione giudiziale. In questo scenario l’orologio non si ferma: riparte con i tempi, molto diversi, della procedura liquidatoria.

La rinuncia e la riproposizione. La rinuncia alla domanda è sempre possibile, ma la sua riproposizione è sottoposta a un vaglio rigoroso. Il Tribunale di Taranto, nel luglio 2025, ha ritenuto ammissibile la riproposizione solo a fronte di un effettivo mutamento della realtà aziendale, escludendo che basti un cambiamento del quadro normativo. È un binario parallelo che, se usato come tattica dilatoria, riporta rapidamente sul binario della liquidazione giudiziale.

Dal concordato ordinario al semplificato: una strada che non c’è. Chi ha scelto la domanda con riserva e fallisce non può “ripiegare” sul semplificato: il semplificato presuppone la composizione negoziata, che non può essere avviata mentre pende una domanda di accesso agli strumenti di regolazione. È forse la ragione più concreta per cui la scelta iniziale del binario va fatta con lucidità.

Le 5 finestre critiche

  1. Prima del deposito: scegliere l’ordine degli strumenti. Composizione negoziata o domanda con riserva: una scelta che determina se il concordato semplificato resterà un’opzione o sparirà dal tavolo.
  2. I trenta giorni successivi all’iscrizione: consolidare la protezione. Le misure protettive devono essere confermate dal giudice entro trenta giorni, e l’impresa deve dimostrare fin dalla prima informativa mensile di essere gestita con trasparenza.
  3. La scadenza del termine dell’art. 44: depositare il piano o chiedere la proroga con un progetto. Da trenta a sessanta giorni, prorogabili di altri sessanta solo con un progetto di regolazione concreto: oltre questa soglia non c’è un secondo termine in bianco.
  4. I dieci giorni prima del voto: contestare, chiarire, rispondere. Osservazioni e contestazioni via PEC al commissario entro dieci giorni dalla data iniziale del voto; dopo, la relazione definitiva cristallizza il quadro su cui i creditori decideranno.
  5. I sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto: il semplificato o niente. Per chi viene dalla composizione negoziata, è l’unica finestra per depositare la proposta di concordato semplificato; il lavoro va iniziato durante le trattative, non dopo.

Le domande sul tempo

Se sono già passati cinquanta giorni dall’iscrizione della domanda con riserva e il piano non è pronto, posso ancora salvarmi? Sì, se si chiede la proroga prima della scadenza del termine e la si accompagna con un progetto di regolazione della crisi in stadio avanzato. La proroga, fino a ulteriori sessanta giorni, non è automatica: i tribunali la negano quando l’istanza si limita a dichiarare che il lavoro è in corso. Dopo la scadenza, senza deposito e senza proroga, la domanda diventa improcedibile.

Quanto dura in tutto un concordato preventivo che parte dal concordato in bianco? Sommando i termini minimi e i tempi fisiologici di redazione degli atti, difficilmente meno di otto-dieci mesi dall’iscrizione della domanda all’omologazione, con l’orizzonte dei dodici mesi indicato dalla disciplina dell’omologazione. Reclami e ricorso per cassazione possono aggiungere diversi mesi. Dopo l’omologazione inizia la fase esecutiva, che nei concordati in continuità può durare anni.

Ad agosto i termini del concordato si sospendono? No. La sospensione feriale dei termini dal 1 al 31 agosto non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, per effetto dell’art. 9 CCII. La relazione del commissario, le osservazioni dei creditori, il termine per il piano e quello per il semplificato corrono anche in agosto.

Ho ricevuto la relazione finale dell’esperto da quaranta giorni: posso ancora presentare il concordato semplificato? Sì, restano venti giorni. Il termine di sessanta giorni decorre dalla comunicazione della relazione finale; se l’ultimo giorno cade di sabato o in un giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo. In venti giorni occorre però depositare proposta, piano di liquidazione e documentazione completa dell’art. 39: se il lavoro non è già avanzato, la finestra è strettissima.

Un creditore può ancora opporsi all’omologazione se l’udienza è fra dodici giorni? Sì, perché il termine è di dieci giorni prima dell’udienza, sia nel concordato preventivo sia nel semplificato. Il termine è perentorio: se il decimo giorno prima cade di sabato o in un festivo, la prudenza impone di costituirsi il giorno lavorativo precedente.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. I principi sono riformulati e sintetizzati; per l’applicazione a un caso concreto va sempre letta la motivazione integrale.

Fase della domanda con riserva e del termine per il piano

  1. Corte d’Appello di Milano, sentenza 11 ottobre 2024, n. 2670. Il tribunale può dichiarare inammissibile la nuova domanda concordataria dell’imprenditore che, dopo aver rinunciato alla prima, la ripropone senza aver superato le criticità emerse, applicando i principi generali di correttezza del Codice. Rilevanza: segna il limite all’uso tattico della rinuncia nella fase prenotativa.
  2. Tribunale di Vicenza, 27 febbraio 2025. Il termine dell’art. 44 CCII può essere concesso una sola volta: la logica acceleratoria del Codice non tollera concessioni ripetute del termine in bianco. Rilevanza: chiarisce che non esiste un “secondo concordato in bianco” per chi ha consumato il primo.
  3. Tribunale di Taranto, 16 luglio 2025. La proroga del termine per il deposito della domanda piena richiede un progetto di regolazione della crisi in stadio avanzato; in sua assenza l’istanza va rigettata. Rilevanza: definisce il contenuto del “giustificato motivo” nella tappa decisiva dei 30-60 giorni.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 9 dicembre 2025, n. 31964. La proroga del termine per il completamento della domanda concordataria (nel regime dell’art. 161, comma 6, l. fall.) è espressione di un potere discrezionale del tribunale. Rilevanza: conferma che la proroga non è un diritto del debitore.
  5. Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638. Nel concordato con riserva la proroga di una fideiussione scaduta, frutto di nuova volontà delle parti, è un nuovo contratto e quindi un atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione; se autorizzata, i crediti di regresso sono prededucibili. Rilevanza: aiuta a tracciare il confine degli atti da autorizzare nei mesi della riserva.

Fase di apertura del concordato preventivo

  1. Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 11220. Nel concordato in continuità indiretta il miglior soddisfacimento dei creditori è un requisito di ammissibilità della proposta. Rilevanza: anticipa all’apertura una verifica di convenienza che il debitore deve saper dimostrare.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 15 aprile 2026, n. 9605. Anche nel concordato in continuità il controllo in apertura è un giudizio di ammissibilità esteso al contenuto della proposta, al trattamento dei creditori, alle classi e alla completezza informativa, con ampiezza pari a quella dell’omologazione. Rilevanza: rende il decreto di apertura una tappa sostanziale, non formale.
  3. Cass. civ., 12 gennaio 2026, n. 620. La nozione di finanza esterna dell’art. 84, comma 4, CCII comprende solo l’apporto materiale di risorse nuove provenienti da soci o terzi, non la rinuncia alla prededuzione su finanziamenti già erogati; il principio vale anche per il concordato semplificato. Rilevanza: incide sul calcolo della soglia del 10% nel concordato liquidatorio e sull’utilità nel semplificato.

Fase del voto e dell’omologazione

  1. Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 826 pubblicata il 24 marzo 2025. Nella ristrutturazione trasversale i creditori privilegiati degradati al chirografo appartengono a un rango diverso da quello dei chirografari originari, ai fini del principio di non discriminazione. Rilevanza: orienta la costruzione delle classi che si rivelerà decisiva al momento del voto.
  2. Cass. civ., 30 marzo 2026, n. 7663. Nel concordato in continuità l’omologazione può intervenire anche senza la maggioranza delle classi se la proposta è approvata da almeno una classe qualificata; l’espressione “in mancanza” riguarda il difetto di maggioranza. Rilevanza: definisce il perimetro della ristrutturazione trasversale richiesta dal debitore.

Binario semplificato

  1. Tribunale di Milano, 31 marzo 2025. È inammissibile la domanda di concordato semplificato quando il debitore, ottenuto un termine per il deposito di proposta e piano, non vi provvede entro la scadenza; il termine non è prorogabile. Rilevanza: mostra la rigidità dei tempi anche sul binario semplificato.
  2. Tribunale di Milano, 30 ottobre 2025. La correttezza e buona fede delle trattative nella composizione negoziata è presupposto di apertura del semplificato da verificare in concreto. Rilevanza: collega l’esito della fase giudiziale alla condotta tenuta mesi prima.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. Il giudizio di ritualità dell’art. 25-sexies, comma 3, include l’apprezzamento sostanziale delle condizioni di ammissibilità e dell’attendibilità della documentazione e delle attestazioni. Rilevanza: rende l’ammissione al semplificato un vaglio pieno, non un passaggio notarile.
  4. Cass. civ., 9 gennaio 2026, n. 544. Al concordato semplificato può accedere anche l’imprenditore in stato di insolvenza. Rilevanza: amplia la platea di chi, uscito da una composizione negoziata, può usare la finestra dei sessanta giorni.
  5. Cass. civ., 12 gennaio 2026, n. 624. Nel semplificato l’utilità per ciascun creditore deve consistere in un vantaggio apprezzabile e concreto, senza poter invocare i benefici indiretti della prosecuzione dell’attività. Rilevanza: fissa il parametro sostanziale su cui si gioca l’udienza di omologazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo nella tappa in cui l’impresa si trova, con strumenti diversi a seconda del punto della cronologia.

  1. Mappiamo la crisi prima del deposito. Se sei ancora nella fase “mesi prima”, ricostruiamo con i commercialisti dello staff situazione patrimoniale, elenco creditori riconciliato e piano di tesoreria, e confrontiamo per iscritto i tre binari con i relativi orologi.
  2. Scegliamo l’ordine degli strumenti. Valutiamo se conviene avviare la composizione negoziata, preservando l’accesso al semplificato, o depositare subito la domanda con riserva, e ti spieghiamo quali porte ogni scelta chiude.
  3. Redigiamo e depositiamo la domanda con riserva. Se un ricorso per liquidazione giudiziale è già pendente, prepariamo il ricorso ex art. 44 con documentazione completa per evitare richieste di integrazione e contestazioni di abuso.
  4. Presidiamo i primi trenta giorni. Chiediamo e difendiamo la conferma delle misure protettive, impostiamo le informative mensili e predisponiamo le istanze di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione.
  5. Costruiamo piano e proposta con lo scrutinio del tribunale in mente. Verifichiamo numericamente soglie, classi e regole distributive prima del deposito e coordiniamo il lavoro con l’attestatore.
  6. Gestiamo la proroga. Se il tempo non basta, depositiamo l’istanza prima della scadenza allegando un progetto di regolazione concreto.
  7. Presidiamo il conto alla rovescia del voto. Analizziamo la relazione del commissario, redigiamo osservazioni e contestazioni entro i dieci giorni, valutiamo le proposte concorrenti.
  8. Chiediamo e difendiamo la ristrutturazione trasversale. Se una classe vota contro, verifichiamo le condizioni dell’art. 112, comma 2, e le sosteniamo in udienza.
  9. Prepariamo il concordato semplificato nei sessanta giorni. Lavoriamo su piano di liquidazione, classi e dimostrazione dell’utilità per ciascun creditore, curando la comunicazione ai creditori.
  10. Seguiamo reclami e ricorsi. Proponiamo o resistiamo ai reclami contro omologazione e inammissibilità e, se necessario, al ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno la logica della composizione negoziata, i contenuti della relazione finale e i criteri con cui si valuta la buona fede delle trattative significa impostare fin dall’inizio un percorso che regga al vaglio del tribunale, anche sul binario del concordato semplificato.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue la domanda, l’omologazione e le eventuali impugnazioni, senza passaggi di consegne nei momenti in cui i termini sono più stretti. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché nel diritto della crisi la tenuta giuridica di una proposta e la solidità dei suoi numeri sono la stessa cosa.

Chiusura

La domanda del titolo ha una risposta che dipende dal calendario. Il concordato in bianco conviene a chi ha bisogno subito di protezione e ha già un progetto da completare in poche settimane; il concordato preventivo ordinario conviene a chi vuole salvare l’azienda in continuità e può contare sul consenso delle classi o sulla ristrutturazione trasversale; il concordato semplificato conviene a chi ha condotto una composizione negoziata seria, senza esito, e deve liquidare il patrimonio garantendo un’utilità concreta a tutti i creditori. Il tempo è la risorsa più preziosa dell’imprenditore in crisi, ed è anche la più sprecata.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono l’intero arco della cronologia: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la fase della composizione negoziata e del semplificato, quella di avvocato cassazionista per i reclami e i ricorsi fino all’ultimo grado, il coordinamento dello staff multidisciplinare per il lavoro sui numeri. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo in quale tappa ti trovi e costruiremo la strategia sul calendario reale della tua impresa.

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