Cosa Possono Fare I Creditori Dopo Il Deposito Del Concordato In Bianco?

Pochi strumenti del diritto della crisi d’impresa generano tanta confusione quanto il cosiddetto concordato in bianco, oggi disciplinato come domanda di accesso con riserva dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”). Il motivo è semplice: la notizia arriva al creditore quasi sempre di rimbalzo — una visura camerale, una PEC del commissario, una telefonata del debitore che annuncia “abbiamo depositato il concordato, adesso è tutto fermo”. Da quel momento il passaparola lavora più in fretta del tribunale. Il fornitore sente dire che non può più fare nulla; la banca si convince che la sua ipoteca giudiziale la metta al riparo; il professionista che ha un decreto ingiuntivo in tasca pensa che sia diventato carta straccia.

È comprensibile crederci: la procedura è tecnica, le riforme si sono susseguite (il Codice è entrato in vigore il 15 luglio 2022 ed è stato più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024) e molte regole che circolano sono pezzi veri della vecchia legge fallimentare o frammenti di norme applicati fuori dal loro perimetro. Ma agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi resta fermo quando potrebbe muoversi perde termini che non tornano; chi si muove nel modo sbagliato compie atti nulli, inefficaci o persino dannosi per la propria posizione.

In questa guida verifichiamo, uno per uno, sette miti che ricorrono tra i creditori:

  1. “Dal deposito nessun creditore può più toccare il debitore.”
  2. “Il concordato in bianco è un parcheggio senza scadenza.”
  3. “Se avevo già chiesto la liquidazione giudiziale, il concordato in bianco la cancella.”
  4. “La mia ipoteca giudiziale mi mette comunque al sicuro.”
  5. “Con il concordato la compensazione non è più possibile.”
  6. “Il fornitore non pagato può sospendere le forniture quando vuole (e farsi pagare per primo).”
  7. “Se la società è protetta, sono protetti anche i fideiussori.”

Perché lo Studio Monardo tratta proprio questa materia? Perché il concordato con riserva è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il linguaggio, i tempi e le misure protettive delle procedure di crisi, e quindi sa dove si trovano gli spazi di azione reali dei creditori. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, decisiva in una materia in cui reclami, opposizioni all’omologazione e ricorsi per cassazione si giocano su termini brevissimi e su questioni di puro diritto.

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Mito n. 1 — “Dal giorno del deposito nessun creditore può più toccare il debitore”

Il mito

“Appena il debitore deposita il concordato in bianco scatta un blocco totale: niente pignoramenti, niente cause, niente di niente, e io non posso fare altro che aspettare.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste ed è robusto. Il Codice della crisi prevede davvero un meccanismo di protezione del patrimonio del debitore che si attiva in modo molto rapido, senza bisogno di un’udienza preliminare: sono le misure protettive dell’art. 54, comma 2, CCII. Nella prassi, inoltre, quasi tutte le domande con riserva contengono la richiesta di queste misure, perché è proprio la protezione dalle azioni esecutive il motivo per cui l’imprenditore sceglie di depositare subito, prima ancora di avere pronto il piano. Il creditore che vede sospendersi un pignoramento generalizza: “è tutto bloccato, per sempre, e per qualsiasi cosa”.

Il passaparola ha poi assorbito un’idea ereditata dalla legge fallimentare, dove l’art. 168 l.fall. collegava il divieto di azioni esecutive direttamente alla pubblicazione del ricorso. Il Codice ha cambiato l’architettura, ma la memoria collettiva è rimasta quella.

La realtà

In realtà la norma dice qualcosa di più preciso e, per il creditore, di molto più utile. Le misure protettive tipiche operano solo se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda, e producono effetto dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, non dal semplice deposito in cancelleria. Riguardano i creditori per titolo o causa anteriore e colpiscono le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni con cui viene esercitata l’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano.

Tre conseguenze pratiche che il mito ignora.

La prima: le misure protettive non sono definitive, sono provvisorie e devono essere confermate dal giudice. L’art. 55, comma 3, CCII impone al giudice di confermarle o revocarle entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, con decreto reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.; la durata massima fissata in quel decreto è di quattro mesi, e se il deposito del decreto non avviene nel termine gli effetti protettivi cessano. Sopra tutto questo c’è il tetto complessivo dell’art. 8 CCII: dodici mesi, inclusi rinnovi, proroghe e misure già ottenute in altre sedi (per esempio nella composizione negoziata).

La seconda: il divieto riguarda le azioni esecutive e cautelari, non l’attività di accertamento del credito. Il creditore che non ha ancora un titolo può continuare a procurarselo: può chiedere un decreto ingiuntivo, proseguire una causa di cognizione, notificare diffide e messe in mora, insinuarsi nel dialogo con il commissario giudiziale. Arrivare all’eventuale fase esecutiva — o al voto sul concordato — con un credito accertato è un vantaggio concreto.

La terza: la protezione copre il patrimonio del debitore, non quello dei terzi. Fideiussori e coobbligati restano, di regola, fuori dal perimetro (ne parliamo al mito n. 7).

Il blocco quindi esiste, ma è condizionato, temporaneo, sindacabile e limitato alle sole azioni esecutive e cautelari: tutto il resto il creditore può e spesso deve continuare a farlo.

La prova

Il testo vigente dell’art. 55, comma 3, CCII è la prova più diretta: la conferma entro trenta giorni, il reclamo, il limite dei quattro mesi e la cessazione automatica in caso di mancato deposito del decreto sono scritti nella norma. Sul versante giurisprudenziale, la Cassazione ha chiarito in più occasioni che il divieto concorsuale colpisce le azioni proprie del processo esecutivo e non qualunque iniziativa del creditore: Cass. 25 ottobre 2022, n. 31560 ha affermato, pur in un contesto specifico, che il divieto posto dall’art. 168 l.fall. impediva solo le azioni esecutive in senso proprio e non ogni altra iniziativa volta a far valere il credito fuori dalla procedura, principio che la dottrina considera coerente con la formulazione dell’art. 54 CCII. Anche la giurisprudenza di merito conferma la natura “dinamica” della protezione: la Corte d’Appello di Bari, con ordinanza del 14 ottobre 2025, si è occupata della tutela del creditore contro il decreto di proroga delle misure, segno che il provvedimento è un terreno di confronto e non un dogma.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede al blocco totale e definitivo commette tipicamente due errori. Il primo è l’inerzia: non verifica se le misure sono state davvero richieste, se il decreto di conferma è arrivato nei trenta giorni, quale durata ha fissato il giudice, se sono scadute. Il risultato è che lascia sospeso un pignoramento che potrebbe riprendere, o non si attiva quando la protezione cessa e altri creditori si muovono prima. Il secondo errore è rinunciare all’accertamento del credito: chi non chiede il decreto ingiuntivo “tanto è tutto fermo” si ritrova, mesi dopo, senza titolo nel momento in cui un titolo serviva.


Mito n. 2 — “Il concordato in bianco è un parcheggio senza scadenza”

Il mito

“Con il concordato in bianco il debitore compra tempo quanto vuole: deposita, chiede proroghe, rinuncia e ripresenta. Il creditore può solo guardare.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui c’è del vero. Il concordato con riserva nasce proprio per dare all’imprenditore un tempo di preparazione del piano sotto l’ombrello della protezione, e nella storia dell’istituto non sono mancati gli usi dilatori: ai tempi della legge fallimentare le domande “prenotative” in serie, depositate solo per rinviare la dichiarazione di fallimento, sono state un fenomeno reale, tanto da spingere il legislatore a interventi correttivi ripetuti. Chi ha vissuto quella stagione ha memoria di procedure che sembravano non finire mai.

La realtà

Il quadro attuale è molto più stretto. L’art. 44 CCII prevede che il tribunale conceda un termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile solo su istanza del debitore e in presenza dei presupposti di legge fino a ulteriori sessanta giorni. I tribunali leggono la proroga in modo rigoroso: il debitore deve dimostrare di aver fatto passi concreti verso un piano. Il Tribunale di Taranto, con provvedimento del 16 luglio 2025, ha rigettato una richiesta di proroga del termine ex art. 44 proprio perché il debitore non aveva predisposto un progetto di regolazione della crisi.

Durante la fase con riserva, inoltre, il debitore non è libero. Il tribunale nomina un commissario giudiziale che vigila sulla gestione e deve riferire immediatamente su atti di frode e su condotte che pregiudicano una soluzione efficace della crisi; il debitore è gravato da obblighi informativi periodici, di regola mensili, anche sulla gestione finanziaria. Se emergono irregolarità gravi o atti di frode, la fase con riserva può essere chiusa anticipatamente e, su istanza di un creditore o del pubblico ministero, può aprirsi la liquidazione giudiziale.

Infine, il sistema reagisce agli abusi. La domanda di concordato usata non per regolare la crisi con i creditori ma solo per rinviarne le conseguenze è inammissibile come abuso del processo: è un principio consolidato della Cassazione, che gli stessi creditori possono invocare segnalando al commissario e al tribunale gli elementi che rivelano lo scopo dilatorio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, sa leggere i segnali che distinguono una fase con riserva seria da un’operazione di mero rinvio.

La prova

Cass., sez. I, 22 maggio 2023, n. 13997 ha ribadito che la domanda di concordato presentata non per regolare la crisi attraverso un accordo con i creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, integra un abuso del processo ed è inammissibile. La stessa sentenza, però, contiene un’avvertenza preziosa per chi vuole sollevare l’abuso: la Corte ha cassato la decisione di merito perché aveva ricavato l’abusività dal solo fatto della rinuncia e della riproposizione, senza spiegare in che modo la seconda domanda avesse davvero pregiudicato il creditore. L’abuso va dunque dimostrato con fatti, non presunto.

Sulla stessa linea, Cass., ord. n. 20182/2025 ha confermato il fallimento di una società che aveva presentato una nuova domanda di concordato al solo fine di eludere l’esito negativo di una precedente procedura, qualificando la condotta come abuso del diritto. Che il principio sia operativo anche sotto il Codice della crisi lo mostra una vicenda approdata in Cassazione: una domanda con riserva ex art. 44 CCII depositata circa un mese dopo l’istanza di liquidazione giudiziale di un creditore è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Monza il 17 luglio 2024, con contestuale apertura della liquidazione giudiziale, decisione confermata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 2670/2024.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore convinto che la fase con riserva sia un tempo “morto” non sorveglia. Non consulta le informative periodiche, non segnala al commissario le operazioni sospette di cui viene a conoscenza (cessioni di beni, pagamenti preferenziali, svuotamenti di magazzino), non prepara gli argomenti per contrastare una proroga immotivata o una domanda reiterata. Eppure proprio nella fase con riserva si decide molto: la proroga del termine, la conferma delle misure protettive, l’eventuale inammissibilità per abuso. Chi arriva dopo trova decisioni già prese.


Mito n. 3 — “Se avevo già chiesto la liquidazione giudiziale, il concordato in bianco la cancella”

Il mito

“Ho depositato l’istanza di liquidazione giudiziale; il debitore ha risposto con il concordato in bianco. Ormai la mia iniziativa è morta e devo ricominciare da capo.”

Perché ci credono in tanti

Il Codice della crisi dà effettivamente priorità agli strumenti di regolazione della crisi rispetto alla liquidazione giudiziale. L’art. 7 CCII prevede la trattazione unitaria delle domande e l’esame prioritario di quella volta a regolare la crisi, purché non sia manifestamente inammissibile e il piano non sia manifestamente inadeguato. Inoltre l’art. 54, comma 2, CCII stabilisce che, finché operano le misure protettive, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata. Il creditore vede la sua istanza “congelata” e ne deduce che sia stata spazzata via.

La realtà

Congelata non significa cancellata. L’istanza del creditore resta pendente e viene trattata insieme alla domanda del debitore: se il concordato con riserva si arena — termine scaduto senza deposito del piano, domanda inammissibile, misure revocate, atti di frode, rinuncia — il tribunale può decidere sull’istanza di liquidazione già presentata, senza che il creditore debba ripartire da zero.

C’è di più, e riguarda il tempismo del debitore. L’art. 40, comma 10, CCII stabilisce che, quando un creditore ha chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale, il debitore che vuole accedere a uno strumento alternativo deve farlo a pena di decadenza entro la prima udienza fissata nel procedimento di liquidazione. Il concordato in bianco depositato “all’ultimo momento”, dopo quella udienza, non ha lo stesso effetto paralizzante. E la domanda presentata solo per sottrarsi all’istanza del creditore, come visto al mito n. 2, può essere dichiarata inammissibile per abuso.

L’istanza di liquidazione giudiziale del creditore non si estingue per effetto del concordato in bianco: resta nel fascicolo, pesa sulle valutazioni del tribunale e torna decisiva appena la procedura del debitore perde forza.

La prova

Cass., sez. I, 14 giugno 2026, n. 19789 ha affermato che il termine di decadenza dell’art. 40, comma 10, CCII per la domanda di accesso a uno strumento alternativo va riferito alla prima udienza regolarmente fissata nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, anche quando in quell’udienza il giudice si sia limitato a disporre un rinvio. Il principio vale anche per il testo precedente alle modifiche del D.Lgs. 136/2024. In termini pratici: il debitore non può sfruttare i rinvii per spostare in avanti il momento utile per depositare il concordato.

Già nel vigore della legge fallimentare, Cass., sez. VI-1, 17 maggio 2022, n. 15876 aveva ritenuto legittima la dichiarazione di inammissibilità di un concordato con riserva depositato nel corso di un procedimento prefallimentare, seguita dalla contestuale dichiarazione di fallimento, senza necessità di una nuova audizione del debitore che aveva già potuto difendersi.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che considera “morta” la propria istanza rischia di abbandonarla: non si presenta alle udienze, non deposita memorie, non contesta la tempestività della domanda del debitore, non segnala la decadenza maturata alla prima udienza. Oppure, all’opposto, deposita una nuova istanza quando quella vecchia è ancora pendente, disperdendo energie. Il rischio più serio è però strategico: lasciare al debitore il controllo esclusivo della narrazione davanti al tribunale nel momento in cui si decide se la sua domanda è seria o dilatoria.


Mito n. 4 — “La mia ipoteca giudiziale mi mette comunque al sicuro”

Il mito

“Ho iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili del debitore prima che depositasse il concordato: qualunque cosa succeda, io sono un creditore ipotecario e verrò pagato per primo.”

Perché ci credono in tanti

Perché è la regola generale dell’esecuzione civile: chi iscrive per primo ipoteca sulla base di un decreto ingiuntivo o di una sentenza acquisisce una prelazione opponibile agli altri creditori. Molte banche e molti fornitori, appena intuiscono la crisi del debitore, corrono proprio a iscrivere ipoteca giudiziale, convinti che sia la mossa difensiva per eccellenza. E in effetti, fuori dalle procedure concorsuali, lo è.

La realtà

Il concordato cambia le regole in due modi.

Primo: le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46, comma 5, CCII, che riprende l’art. 168, comma 3, l.fall.). Il conteggio non parte dal deposito ma dalla pubblicazione, e riguarda la data di iscrizione dell’ipoteca, non quella del titolo. Un’ipoteca iscritta dieci settimane prima della pubblicazione, dunque, nel concordato non vale come prelazione: il credito viene trattato come chirografario.

Secondo: dopo la domanda i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia verso i creditori concorrenti se non con le autorizzazioni previste dalla legge. Anche questo divieto è contenuto nell’art. 46, comma 5, CCII. Il creditore che iscrive ipoteca dopo la pubblicazione non ottiene alcuna priorità nel concorso.

C’è però un fondo di verità che il mito coglie a modo suo: l’inefficacia dell’art. 46 vale nel concordato. Se la procedura concordataria fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, la sorte dell’ipoteca non si decide più con la regola dei novanta giorni ma con le norme sugli atti pregiudizievoli della liquidazione (revocatoria concorsuale), i cui termini, in caso di consecuzione, decorrono dalla pubblicazione della domanda di concordato. È un regime diverso, con presupposti diversi, ed è lì che si gioca la partita successiva.

L’ipoteca giudiziale iscritta a ridosso della crisi non è una garanzia: nel concordato è spesso inefficace, e nella liquidazione successiva va difesa sul terreno della revocatoria.

La prova

La Cassazione ha tracciato i confini con due pronunce che vanno lette insieme. Cass., sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758 ha stabilito che l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni prevista dall’art. 168, comma 3, l.fall. non si applica quando, aperto il concordato ed avuto esito negativo, venga dichiarato il fallimento: in quella sede l’inefficacia degli atti trova disciplina nelle norme fallimentari sulla revocatoria, superando il diverso orientamento espresso da Cass. n. 6381/2019. In precedenza Cass., sez. I, 31 marzo 2021, n. 8996 aveva escluso l’applicazione della regola dei novanta giorni nel caso di domanda di concordato rinunciata prima dell’ammissione e di fallimento dichiarato successivamente, rinviando anche qui alla disciplina fallimentare. Si tratta di pronunce rese sulla legge fallimentare, ma il meccanismo è stato riprodotto nel Codice della crisi e gli interpreti le utilizzano come riferimento per l’art. 46 CCII.

Cosa rischia chi ci crede

Chi si sente coperto dall’ipoteca giudiziale commette l’errore di non valutare il concordato con la dovuta attenzione: vota, o non vota, credendo di essere privilegiato; non verifica come il debitore ha classificato il suo credito nell’elenco dei creditori; non si prepara a difendere la garanzia nell’eventuale liquidazione successiva, dove il curatore può agire in revocatoria. In concreto rischia di scoprire troppo tardi di essere chirografario, con percentuali di soddisfazione molto più basse di quelle che aveva messo in conto.


Mito n. 5 — “Con il concordato la compensazione non è più possibile”

Il mito

“Io devo dei soldi al debitore e lui ne deve a me. Ma ora che ha depositato il concordato devo pagargli tutto il mio debito per intero e poi mettermi in fila per recuperare il mio credito in percentuale.”

Perché ci credono in tanti

Perché il principio cardine delle procedure concorsuali è la par condicio creditorum: dopo la domanda, i creditori anteriori vengono soddisfatti secondo il piano, senza corsie preferenziali. Molti creditori — e talvolta anche i loro consulenti — deducono che qualsiasi forma di “autosoddisfazione”, compresa la compensazione, sia vietata. E una parte del mito è vera: esistono compensazioni che il concorso non ammette.

La realtà

La compensazione è una deroga espressa alla regola del concorso, riconosciuta da sempre nelle procedure concorsuali. Nel concordato preventivo, il creditore che è anche debitore del proponente può opporre in compensazione il proprio credito anteriore al debito verso l’impresa in concordato, purché entrambi i crediti abbiano la loro origine prima della domanda. Il punto che il passaparola ha perso per strada è questo: non serve che i due crediti fossero già liquidi ed esigibili il giorno del deposito. Conta il fatto genetico, cioè il momento in cui il rapporto da cui nasce ciascun credito è sorto.

Il mito coglie invece una verità quando il controcredito dell’impresa nasce dopo la domanda: se il creditore acquista nuove forniture dal debitore in concordato, deve pagarle per intero, e non può compensarle con il vecchio credito, perché si tratterebbe di crediti non omogenei sul piano temporale. Qui la compensazione trasformerebbe un credito concorsuale in un pagamento integrale mascherato, ed è per questo che non è ammessa.

La compensazione tra crediti reciproci nati prima della domanda resta possibile anche se uno dei due diventa esigibile dopo; è esclusa quando uno dei due crediti nasce dopo l’apertura del concorso.

La prova

Cass. civ. n. 2005/2025 ha affermato che nel concordato preventivo la compensazione, in base agli artt. 56 e 169 l.fall., costituisce una deroga alla regola del concorso ed è ammessa anche quando i presupposti di liquidità ed esigibilità previsti dall’art. 1243 c.c. si realizzino dopo la presentazione della domanda di ammissione. Il principio si inserisce in un orientamento stabile che individua nella domanda di ammissione il riferimento temporale per stabilire quali crediti siano omogenei e quindi compensabili. Le pronunce richiamate sono rese nel regime della legge fallimentare: per le procedure regolate dal Codice della crisi la questione va verificata alla luce della disciplina vigente, ma la logica del “fatto genetico anteriore” è quella con cui gli interpreti continuano a ragionare.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che non conosce la compensazione paga ciò che potrebbe trattenere. Versa al debitore in concordato l’intero importo del proprio debito — somma che entra nell’attivo concordatario — e poi recupera il proprio credito solo nella percentuale prevista dal piano. La differenza può essere enorme, e non è recuperabile dopo: una volta pagato il debito, il credito resta concorsuale. Chi invece crede che la compensazione sia sempre possibile rischia l’errore opposto: trattenere somme dovute per acquisti successivi alla domanda, esponendosi ad azioni del debitore o del commissario.


Mito n. 6 — “Il fornitore non pagato può sospendere le forniture quando vuole (e farsi pagare per primo)”

Il mito

“Se il cliente in concordato non mi ha pagato le fatture vecchie, smetto di consegnare finché non salda. Anzi, mi faccio pagare subito il pregresso: tanto l’azienda ha bisogno di me.”

Perché ci credono in tanti

Perché nel diritto dei contratti la regola è proprio questa: l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) consente di sospendere la propria prestazione se l’altra parte non adempie, e la clausola risolutiva espressa consente di sciogliere il contratto. Il fornitore strategico, poi, sa di avere potere contrattuale: senza le sue consegne l’impresa si ferma. Ed è vero che il Codice consente, a certe condizioni, il pagamento dei crediti anteriori dei fornitori strategici.

La realtà

Qui il mito è vero a metà, e la metà sbagliata costa cara.

Da un lato, nel concordato in continuità aziendale l’art. 94-bis CCII vieta ai creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti in corso, di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’impresa per il solo fatto del deposito della domanda o della richiesta di misure protettive; e, per i creditori interessati dalle misure protettive, vieta le stesse reazioni sui contratti essenziali per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Sono essenziali i contratti necessari alla gestione corrente, comprese le forniture la cui interruzione impedirebbe di proseguire l’attività. I patti contrari sono inefficaci.

Dall’altro lato, se e quando questa regola si applichi già alla fase del concordato in bianco è una questione aperta. Una parte della dottrina ritiene che l’art. 94-bis operi solo con la domanda “piena” di concordato in continuità. Il Tribunale di Milano, con decreto del 2 novembre 2025, ha invece ammesso l’applicazione anticipata della norma a una domanda con riserva nella quale il debitore aveva dichiarato fin da subito di voler percorrere la continuità, presentando un progetto adeguato. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 13 aprile 2026, ha seguito una strada diversa: ha ritenuto l’art. 94-bis applicabile in via diretta solo in presenza dei presupposti di legge, ma ha concesso una misura cautelare ex art. 54, comma 1, CCII che inibiva a una società di leasing di rifiutare l’adempimento, risolvere o modificare i contratti per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori. Il risultato per il fornitore, nei fatti, può essere lo stesso.

Quanto al “farsi pagare subito il pregresso”: dopo la domanda, il pagamento di crediti anteriori non è un atto libero del debitore. Richiede un’autorizzazione del tribunale nei casi e con i presupposti previsti (l’art. 100 CCII disciplina il pagamento dei fornitori strategici nel concordato in continuità, con attestazione di un professionista indipendente). Un pagamento non autorizzato espone il debitore alla revoca della procedura e il creditore che lo ha preteso al rischio di doverlo restituire, soprattutto se la procedura sfocia in liquidazione giudiziale.

Il fornitore non è privo di tutele, ma le sue leve sono cambiate: la via corretta è negoziare condizioni per le nuove forniture e chiedere che il pagamento del pregresso passi per l’autorizzazione del tribunale, non imporlo.

La prova

Il testo dell’art. 94-bis CCII e le due pronunce di merito citate (Trib. Milano, 2 novembre 2025; Trib. Verona, 13 aprile 2026) disegnano il quadro. Sul pagamento dei crediti anteriori in fase con riserva, Cass., sez. V, 7 maggio 2026, n. 13243 ha qualificato come atto di straordinaria amministrazione, ammissibile solo se autorizzato, il pagamento — anche rateale — di debiti anteriori durante un concordato con riserva. Per le nuove forniture vale invece l’altro lato della medaglia: Cass., sez. I, 3 aprile 2023, n. 9166 ha riconosciuto che i crediti sorti dopo la domanda di concordato con riserva possono essere ammessi in prededuzione nella procedura successiva, se derivano da atti legalmente compiuti e se tra le procedure c’è consecuzione. Attenzione però: Cass. civ. n. 1730/2025 ha escluso la prededucibilità quando alla domanda con riserva non ha fatto seguito il deposito di proposta e piano e l’effettiva apertura della procedura concordataria.

Cosa rischia chi ci crede

Il fornitore che sospende le consegne a un’impresa protetta, in un contesto in cui il tribunale ritiene applicabile l’art. 94-bis o concede una misura cautelare, si espone a inibitorie e a responsabilità per i danni. Quello che pretende e ottiene il pagamento del pregresso senza autorizzazione rischia di restituire la somma. Quello che continua a fornire senza verificare lo stato della procedura rischia di vedersi negare la prededuzione se la domanda con riserva non evolve in una procedura aperta. In tutti i casi, il valore della posizione del fornitore dipende da decisioni prese nelle prime settimane.


Mito n. 7 — “Se la società è protetta, sono protetti anche i fideiussori”

Il mito

“L’amministratore mi ha garantito personalmente il debito della società. Ma se la società ha depositato il concordato in bianco, non posso più chiedere nulla neanche a lui.”

Perché ci credono in tanti

Perché nella realtà delle piccole e medie imprese il patrimonio della società e quello del socio-garante sono percepiti come un tutt’uno. E perché qualcosa di vero c’è: la giurisprudenza di merito ha ammesso in alcuni casi misure a tutela del patrimonio dei garanti, e per i soci illimitatamente responsabili l’effetto esdebitatorio del concordato si estende, salvo patto contrario.

La realtà

La regola generale è opposta al mito. Le misure protettive dell’art. 54 CCII riguardano il patrimonio del debitore che ha chiesto l’accesso allo strumento. L’art. 117 CCII, che disciplina gli effetti del concordato omologato, stabilisce che i creditori conservano impregiudicati i propri diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il creditore garantito può quindi agire contro il fideiussore — anche durante la fase con riserva e anche dopo l’omologazione — per il credito originario, compresa la parte che il concordato ha falcidiato.

Ci sono due eccezioni da conoscere. La prima riguarda i soci illimitatamente responsabili (per esempio i soci di s.n.c.), ai quali l’effetto del concordato si estende salvo patto contrario; la giurisprudenza discute se il socio che abbia anche prestato fideiussione ne benefici in quanto socio. La seconda riguarda le misure cautelari atipiche: il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025 (in un caso di composizione negoziata), ha ritenuto astrattamente ammissibile una misura a protezione del patrimonio dei garanti, subordinandola però a un bilanciamento concreto degli interessi. Non è un effetto automatico: serve un provvedimento del giudice.

Il fideiussore non è coperto dalla protezione del debitore principale: salvo specifici provvedimenti del giudice e salvo il caso del socio illimitatamente responsabile, il creditore conserva intatte le sue azioni verso i garanti.

La prova

Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2015, n. 3022 ha ricostruito la regola della conservazione dei diritti verso coobbligati e fideiussori come deroga eccezionale al principio della comunicabilità degli effetti favorevoli tra condebitori. Cass., sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662 ha esteso il principio agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, affermando l’esistenza di un principio generale delle procedure negoziali (ricavabile anche dall’art. 59 CCII) per cui i creditori conservano diritti e azioni verso garanti e coobbligati; la stessa linea della Cassazione esclude che la liberazione dei fideiussori possa essere imposta ai creditori con una clausola della proposta. Sul piano della procedura, Cass., 6 settembre 2019, n. 22382 ha chiarito che il fideiussore del proponente, prima di aver pagato, non ha diritto di voto nel concordato, perché il suo credito di regresso non è ancora sorto.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che rinuncia ad agire contro il garante perché “la società è in concordato” perde la fonte di pagamento più affidabile che aveva. Nel frattempo il fideiussore può spogliarsi dei beni, altri creditori possono aggredirli, e i termini previsti dal contratto di fideiussione (si pensi alle clausole che impongono di agire entro un certo periodo dalla scadenza) possono decorrere. È uno degli errori più frequenti e più costosi, perché trasforma una garanzia piena in una speranza di percentuale concordataria.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come funzionano le regole; non descrivono casi reali.

Simulazione A — Il blocco “totale” che non lo era. Ipotesi: un fornitore vanta un credito di 38.740 € e ha in corso un pignoramento presso terzi sui crediti del debitore verso un cliente. Il debitore deposita il 9 marzo 2026 una domanda con riserva con richiesta di misure protettive; la domanda viene pubblicata nel registro delle imprese l’11 marzo. Da questa data il pignoramento non può proseguire. Il giudice deve confermare o revocare le misure entro trenta giorni dall’iscrizione, cioè entro il 10 aprile. Scenario 1: il decreto di conferma non viene depositato entro il 10 aprile → gli effetti protettivi cessano e il creditore, se sta monitorando, può chiedere la prosecuzione della procedura esecutiva. Scenario 2: il giudice conferma le misure fissando la durata di quattro mesi → la protezione scade a metà luglio salvo proroga motivata, e comunque non oltre il tetto complessivo dei dodici mesi dell’art. 8 CCII. Il creditore convinto del “blocco per sempre”, in entrambi gli scenari, non si accorge del momento in cui la protezione viene meno.

Simulazione B — L’ipoteca giudiziale e il conteggio dei novanta giorni. Ipotesi: una banca ha un credito di 146.315 € assistito da ipoteca giudiziale su un capannone del debitore. La domanda con riserva viene pubblicata nel registro delle imprese il 20 aprile 2026. Se l’ipoteca è stata iscritta il 2 febbraio 2026 → tra iscrizione e pubblicazione passano 77 giorni (26 di febbraio, 31 di marzo, 20 di aprile) → l’ipoteca rientra nei novanta giorni ed è inefficace rispetto ai creditori anteriori: nel concordato il credito di 146.315 € è chirografario. Se invece l’ipoteca è stata iscritta il 15 gennaio 2026 → i giorni sono 95 (16 di gennaio, 28 di febbraio, 31 di marzo, 20 di aprile) → la regola dei novanta giorni non opera e l’ipoteca conserva la prelazione nel concordato. Ma se il concordato fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, entrambe le ipoteche vanno valutate alla luce della disciplina degli atti pregiudizievoli, con termini che decorrono dalla pubblicazione della domanda di concordato.

Simulazione C — Compensazione sì, compensazione no. Ipotesi: un distributore vanta verso l’impresa in concordato un credito di 23.460 € per forniture consegnate a gennaio 2026. A sua volta deve all’impresa 15.180 € a titolo di rimborso previsto da un accordo commerciale del 2025, divenuto esigibile solo a maggio 2026, dopo la domanda. Entrambi i crediti hanno origine anteriore → il distributore può compensare: il suo debito si estingue e resta creditore concorsuale per 23.460 − 15.180 = 8.280 €. Variante: se il debito del distributore verso l’impresa derivasse invece da nuovi acquisti effettuati a giugno 2026 per 9.870 € → i crediti non sono omogenei → deve pagare 9.870 € per intero e resta creditore concorsuale per l’intero importo di 23.460 €, da soddisfare secondo il piano.

Simulazione D — La prima udienza e la decadenza. Ipotesi: un creditore deposita il 3 febbraio 2026 ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale; il tribunale fissa la prima udienza al 5 marzo e in quella data dispone un rinvio al 2 aprile. Il debitore deposita la domanda di concordato con riserva il 12 marzo. Alla luce di Cass. n. 19789/2026, il termine di decadenza dell’art. 40, comma 10, CCII si è consumato il 5 marzo, anche se quel giorno il giudice ha solo rinviato → il creditore ha un argomento solido da far valere perché la domanda del debitore non paralizzi la decisione sulla liquidazione.


Il fondo di verità

Ogni mito esaminato nasce da un frammento di realtà che, staccato dal suo contesto, è diventato una regola falsa. Ricomporre i frammenti nel quadro corretto è il modo migliore per capire che cosa il creditore può davvero fare.

È vero che il deposito del concordato in bianco produce effetti immediati: se il debitore chiede le misure protettive, dalla pubblicazione nel registro delle imprese le azioni esecutive e cautelari dei creditori anteriori si fermano, le prescrizioni restano sospese e la liquidazione giudiziale non può essere dichiarata finché le misure operano. Ma è altrettanto vero che questi effetti hanno un perimetro (solo esecuzioni e cautele, solo creditori anteriori, solo patrimonio del debitore), un controllo (la conferma del giudice entro trenta giorni, reclamabile) e una scadenza (quattro mesi nel singolo decreto, dodici mesi complessivi).

È vero che il concordato con riserva serve a guadagnare tempo. Ma il tempo è quello misurato dall’art. 44 CCII — trenta-sessanta giorni più un’eventuale proroga fino a sessanta giorni — ed è un tempo sorvegliato, con un commissario giudiziale e informative periodiche. Quando il tempo diventa l’unico scopo, la domanda è inammissibile per abuso.

È vero che il Codice privilegia la soluzione negoziata rispetto alla liquidazione. Ma l’istanza del creditore resta pendente e viene decisa appena lo strumento del debitore si rivela inidoneo; e il debitore che vuole contrapporle un concordato deve farlo entro la prima udienza.

È vero che la par condicio limita l’autotutela dei creditori: niente nuove prelazioni, niente pagamenti preferenziali non autorizzati, inefficacia delle ipoteche giudiziali dell’ultimo trimestre. Ma la compensazione tra crediti di origine anteriore sopravvive, e il pagamento dei fornitori strategici è possibile per la via dell’autorizzazione.

È vero, infine, che il concordato può estendere la protezione oltre il debitore — ai soci illimitatamente responsabili, o ai garanti se il giudice concede specifiche misure cautelari. Ma la regola resta la conservazione dei diritti verso fideiussori e coobbligati.

C’è poi un frammento di verità che raramente circola e che invece andrebbe ricordato: il creditore ha voce nella procedura, ma deve esercitarla nei tempi giusti. Nel concordato i creditori votano la proposta; chi dissente può opporsi all’omologazione, ma la Cassazione (Cass., sez. I, 14 giugno 2026, n. 19788) ha precisato che, per poter poi proporre reclamo, il dissenziente deve aver depositato la memoria di opposizione almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per l’omologazione. E dopo l’omologa gli spazi si restringono ancora: la proposta omologata non può più essere modificata (Cass. n. 22229/2026) e la riduzione percentuale del credito diventa vincolante, pur restando possibile accertare in sede ordinaria l’importo effettivo su cui applicarla (Cass., sez. I, 15 marzo 2026, n. 5845). Resta ferma, in caso di inadempimento del concordato, la legittimazione del singolo creditore a chiederne la risoluzione (Cass., sez. I, 17 gennaio 2023, n. 1285, sulla legge fallimentare).


Mito vs realtà in tabella

La tabella riassume, per ciascuna convinzione, la versione che circola e il modo in cui la legge e la giurisprudenza la correggono. È utile come promemoria da tenere a portata di mano nelle prime settimane dopo la notizia del deposito, quando si decide gran parte del destino di un credito. Va letta tenendo presente che ogni riga presuppone una verifica sugli atti concreti: la domanda del debitore, il decreto del tribunale, le date di pubblicazione nel registro delle imprese, i contratti e le garanzie del creditore.

Il mitoCome stanno le cose
Dal deposito nessuno può più toccare il debitoreIl blocco riguarda solo azioni esecutive e cautelari dei creditori anteriori, se richiesto, dalla pubblicazione nel registro imprese; va confermato entro 30 giorni, dura al massimo 4 mesi per decreto e 12 mesi in tutto (artt. 54, 55, 8 CCII)
Il concordato in bianco è un parcheggio senza scadenzaTermine di 30-60 giorni, proroga fino a ulteriori 60 solo con presupposti rigorosi; commissario e informative periodiche; domanda dilatoria inammissibile per abuso (art. 44 CCII; Cass. 13997/2023)
Il concordato cancella la mia istanza di liquidazione giudizialeL’istanza resta pendente e viene trattata unitariamente; il debitore decade se non deposita entro la prima udienza (art. 40, c. 10 CCII; Cass. 19789/2026)
L’ipoteca giudiziale mi protegge comunqueInefficace nel concordato se iscritta nei 90 giorni prima della pubblicazione; nella liquidazione successiva si applica la revocatoria (art. 46, c. 5 CCII; Cass. 21758/2022)
Con il concordato niente compensazioneAmmessa tra crediti di origine anteriore alla domanda, anche se esigibili dopo; esclusa con crediti sorti dopo (Cass. 2005/2025)
Il fornitore può sospendere e farsi pagare il pregressoNel concordato in continuità non può reagire per il solo deposito o per il mancato pagamento dei crediti anteriori sui contratti essenziali; pagamento del pregresso solo se autorizzato (artt. 94-bis, 100 CCII; Cass. 13243/2026)
Protetta la società, protetti i fideiussoriI creditori conservano i diritti verso fideiussori e coobbligati, salvo soci illimitatamente responsabili e specifiche misure cautelari (art. 117 CCII; Cass. SU 3022/2015; Cass. 6662/2026)

Le domande di verifica

Quindi è vero che, se il debitore non ha chiesto le misure protettive, posso continuare il pignoramento? Sì, in linea di principio. Le misure protettive dell’art. 54, comma 2, CCII operano solo se richieste nella domanda. In assenza di richiesta, il deposito della domanda con riserva non blocca di per sé le esecuzioni; restano però le regole sull’inefficacia delle nuove prelazioni e sugli atti del debitore, e il giudice può comunque adottare misure cautelari su istanza. Prima di muoversi occorre leggere la domanda e verificare che cosa è stato effettivamente chiesto e concesso.

Quindi è vero che posso ottenere un decreto ingiuntivo anche dopo il deposito del concordato in bianco? Sì. Le misure protettive riguardano azioni esecutive e cautelari, non l’accertamento del credito. Il decreto ingiuntivo non potrà essere messo in esecuzione finché operano le misure, e nel concordato non attribuisce prelazioni opponibili ai creditori concorrenti; ma ha valore come titolo e come prova del credito, utile sia per il voto sia per l’eventuale liquidazione giudiziale successiva.

Quindi è vero che posso chiedere la revoca delle misure protettive? Dipende dai presupposti. Il decreto di conferma è reclamabile e l’art. 55 CCII consente di intervenire sulle misure quando non soddisfano più l’obiettivo di agevolare le trattative o risultano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori. Servono elementi concreti: l’assenza di progressi verso il piano, atti di frode, un sacrificio del singolo creditore sproporzionato rispetto al beneficio per la procedura.

Quindi è vero che il credito sorto dopo il deposito sarà pagato per intero? Dipende. I crediti derivanti da atti legalmente compiuti dopo la domanda possono essere prededucibili, e quindi pagati prima dei creditori anteriori, anche nell’eventuale procedura successiva se c’è consecuzione (Cass. 9166/2023). Ma la prededuzione è stata esclusa quando la domanda con riserva non è sfociata nel deposito di proposta e piano e nell’apertura effettiva del concordato (Cass. 1730/2025).

Quindi è vero che posso oppormi all’omologazione anche all’ultimo momento? No. Il creditore dissenziente che intende contestare l’omologazione deve rispettare i termini: secondo Cass. 19788/2026, per poter poi proporre reclamo deve aver depositato la memoria di opposizione almeno dieci giorni prima dell’udienza di omologazione. Chi aspetta la fine per “vedere come va” rischia di perdere la possibilità di impugnare.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati nella guida, ciascuno collegato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali. Dove una pronuncia è resa nel vigore della legge fallimentare, è indicato: il Codice della crisi ha riprodotto molti meccanismi, ma la trasposizione va sempre verificata sul caso concreto.

  1. Cass., sez. I, 14 giugno 2026, n. 19789 — Principio: la decadenza del debitore dalla facoltà di chiedere l’accesso a uno strumento alternativo si consuma alla prima udienza regolarmente fissata nel procedimento di liquidazione giudiziale, anche se in quella sede il giudice ha solo rinviato. Rilevanza: smonta il mito n. 3, perché il concordato in bianco tardivo non neutralizza l’istanza del creditore.
  2. Cass., sez. I, 14 giugno 2026, n. 19788 — Principio: il creditore dissenziente, per poter reclamare contro l’omologazione, deve aver depositato opposizione almeno dieci giorni prima dell’udienza di omologa. Rilevanza: corregge l’idea, trasversale a più miti, che il creditore possa attendere passivamente e contestare alla fine.
  3. Cass., sez. I, 22 maggio 2023, n. 13997 — Principio: la domanda di concordato proposta al solo fine di differire la dichiarazione di insolvenza è inammissibile per abuso del processo, ma l’abuso va dimostrato in concreto e non desunto dalla sola rinuncia e riproposizione. Rilevanza: ridimensiona il mito n. 2 e indica al creditore come argomentare l’abuso.
  4. Cass., ord. n. 20182/2025 — Principio: la nuova domanda di concordato presentata per eludere l’esito negativo di una procedura precedente costituisce abuso del diritto. Rilevanza: mito n. 2, conferma che le domande reiterate a fini dilatori non paralizzano i creditori.
  5. Cass., sez. VI-1, 17 maggio 2022, n. 15876 — Principio: il concordato con riserva depositato in pendenza del procedimento per la dichiarazione di insolvenza può essere dichiarato inammissibile con contestuale decisione sull’insolvenza, senza nuova audizione del debitore già sentito. Rilevanza: mito n. 3 (legge fallimentare).
  6. Cass., 25 ottobre 2022, n. 31560 — Principio: il divieto concorsuale di azioni esecutive colpisce le azioni proprie del processo esecutivo e non ogni iniziativa del creditore volta a far valere il proprio credito. Rilevanza: mito n. 1, il creditore può continuare ad accertare e documentare il credito (legge fallimentare).
  7. Cass., sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758 — Principio: l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni prima della pubblicazione del ricorso non si applica nella procedura liquidatoria che segue un concordato non andato a buon fine, dove valgono le norme sugli atti pregiudizievoli. Rilevanza: mito n. 4, mostra il vero terreno di difesa dell’ipoteca (legge fallimentare).
  8. Cass., sez. I, 31 marzo 2021, n. 8996 — Principio: se la domanda di concordato è rinunciata prima dell’ammissione e il fallimento è dichiarato in seguito, la regola dei novanta giorni non opera e si applica la disciplina fallimentare. Rilevanza: mito n. 4 (legge fallimentare).
  9. Cass. civ. n. 2005/2025 — Principio: nel concordato preventivo la compensazione è ammessa, in deroga al concorso, anche quando liquidità ed esigibilità del credito maturano dopo la domanda, se l’origine è anteriore. Rilevanza: smonta il mito n. 5 (legge fallimentare).
  10. Cass., sez. V, 7 maggio 2026, n. 13243 — Principio: durante il concordato con riserva il pagamento, anche rateale, di debiti anteriori è atto di straordinaria amministrazione ammissibile solo se autorizzato. Rilevanza: mito n. 6, il creditore non può pretendere il pagamento del pregresso al di fuori dell’autorizzazione.
  11. Cass., sez. I, 3 aprile 2023, n. 9166 — Principio: i crediti sorti dopo la domanda di concordato con riserva possono essere prededucibili nella procedura successiva se derivano da atti legalmente compiuti e vi è consecuzione tra le procedure. Rilevanza: mito n. 6, tutela di chi continua a fornire.
  12. Cass. civ. n. 1730/2025 — Principio: la prededuzione è esclusa se alla domanda con riserva non segue il deposito di proposta e piano con effettiva apertura del concordato. Rilevanza: mito n. 6, limita l’affidamento del fornitore sulla prededuzione.
  13. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2015, n. 3022 — Principio: la conservazione dei diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori è una deroga eccezionale alla comunicabilità degli effetti favorevoli tra condebitori. Rilevanza: smonta il mito n. 7.
  14. Cass., sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662 — Principio: nelle procedure negoziali esiste un principio generale di conservazione dei diritti verso garanti e coobbligati, applicabile anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa. Rilevanza: mito n. 7, conferma l’autonomia della posizione del fideiussore.
  15. Cass., 6 settembre 2019, n. 22382 — Principio: il fideiussore che non ha ancora pagato non vota nel concordato del debitore principale. Rilevanza: mito n. 7, chiarisce il diverso ruolo del garante nella procedura.
  16. Cass., sez. I, 15 marzo 2026, n. 5845 e Cass. n. 22229/2026 — Principi: dopo l’omologazione la riduzione percentuale è vincolante, ma l’importo su cui applicarla può essere accertato in sede ordinaria; la proposta omologata non può essere modificata. Rilevanza: mostrano che dopo l’omologa gli spazi del creditore si restringono, e quindi che la fase con riserva va presidiata.

A queste pronunce di legittimità si affiancano alcuni provvedimenti di merito utili per comprendere la prassi: Trib. Milano, 2 novembre 2025 e Trib. Verona, 13 aprile 2026 sull’applicazione anticipata delle tutele dell’art. 94-bis nella fase con riserva (mito n. 6); Trib. Taranto, 16 luglio 2025 sul rigetto della proroga del termine ex art. 44 in assenza di un progetto (mito n. 2); Trib. Milano, 8 febbraio 2025 sulle misure cautelari a tutela dei garanti, ammissibili solo con bilanciamento in concreto (mito n. 7); App. Bari, 14 ottobre 2025 sulla tutela del creditore contro il decreto di proroga delle misure protettive (mito n. 1).


Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sugli atti, non sul passaparola. Questi sono gli strumenti concreti con cui lavoriamo per il creditore che si trova di fronte a un concordato in bianco:

  1. Ricostruiamo lo stato della procedura: estraiamo dal registro delle imprese la domanda, la data di pubblicazione, il decreto che concede il termine ex art. 44 CCII e l’eventuale decreto di conferma delle misure protettive, con la relativa scadenza.
  2. Verifichiamo il perimetro delle misure protettive: accertiamo se sono state richieste, se il decreto è stato depositato nei trenta giorni, quale durata è stata fissata e quanto resta del limite complessivo di dodici mesi.
  3. Predisponiamo il reclamo o l’istanza di revoca delle misure quando emergono sproporzione, assenza di progressi verso il piano o atti pregiudizievoli.
  4. Presidiamo l’istanza di liquidazione giudiziale già depositata: verifichiamo la tempestività della domanda del debitore rispetto alla prima udienza e sviluppiamo gli argomenti sull’eventuale abuso del processo.
  5. Segnaliamo al commissario giudiziale con memorie documentate le operazioni del debitore che possono integrare atti di frode o pregiudicare i creditori.
  6. Calcoliamo la finestra dei novanta giorni per ogni ipoteca giudiziale, valutiamo la sua sorte nel concordato e prepariamo la difesa della garanzia nell’eventuale liquidazione successiva.
  7. Verifichiamo i presupposti della compensazione tra crediti reciproci, ricostruendo il fatto genetico di ciascun credito, e la opponiamo formalmente quando è ammessa.
  8. Valutiamo le azioni verso fideiussori e coobbligati, controllando i contratti di garanzia, eventuali termini di decadenza e la posizione dei soci illimitatamente responsabili.
  9. Esaminiamo la proposta e il piano quando vengono depositati, verifichiamo la classificazione del credito e prepariamo il voto o la memoria di opposizione all’omologazione nei termini di legge.
  10. Accompagniamo l’eventuale impugnazione fino all’ultimo grado, senza cambi di difensore e senza cambi di linea.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno la logica delle misure protettive, dei tempi negoziali e dei rapporti tra debitore, creditori e organi della procedura, e quindi sapere dove una protezione è solida e dove è vulnerabile. A questa si affianca la qualifica di cassazionista, che consente di mantenere la stessa strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea: un vantaggio concreto in una materia in cui reclami e opposizioni si decidono spesso su questioni di diritto.

Lavoriamo con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i profili giuridici (misure protettive, abuso, prelazioni, garanzie) vengono esaminati insieme a quelli contabili (lettura del piano, classificazione dei crediti, attendibilità delle informative periodiche), perché nel concordato le due dimensioni non si possono separare.


Chiusura

Il concordato in bianco non è né un muro invalicabile né un vuoto normativo: è una fase breve, regolata e sorvegliata, in cui i diritti del creditore non scompaiono ma cambiano forma. Chi conosce le regole può verificare le misure protettive, far valere la decadenza del debitore, compensare quando è possibile, agire verso i garanti, opporsi nei tempi giusti. Chi si affida al passaparola rischia di scoprire le regole quando i termini sono già scaduti. L’informazione corretta è la prima difesa del creditore.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché è materia di crisi d’impresa e di procedure concorsuali: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce quindi dall’interno il funzionamento delle misure protettive e dei percorsi negoziali, ed è avvocato cassazionista, in grado di sostenere la posizione del creditore dal primo reclamo fino al giudizio di legittimità, con il supporto di uno staff di avvocati e commercialisti.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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