Si Può Chiedere La Trattazione In Pubblica Udienza Nell’appello Tributario?

Sì, si può. E nella maggior parte dei casi in cui hai qualcosa di vero da dire al collegio, devi farlo. Ma non è un diritto che si esercita desiderandolo: è un diritto che si esercita compiendo, nell’ordine giusto ed entro termini precisi, una serie di atti. Se ne salti uno, la tua causa d’appello verrà decisa in camera di consiglio, senza che tu abbia mai parlato, e te ne accorgerai leggendo la sentenza.

Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Otto mosse, ciascuna con il suo termine, la sua base normativa, il suo imprevisto tipico e il suo check di completamento. Alla fine avrai una pagina da stampare e tenere accanto al fascicolo. Non serve che tu sia un tecnico: serve che tu segua l’ordine.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo terreno per due ragioni che nascono dalle abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La prima: l’appello tributario è un grado di impugnazione, e il vizio che nasce da una pubblica udienza negata si fa valere in Cassazione — l’Avv. Monardo è avvocato cassazionista, quindi la linea difensiva che si imposta in secondo grado può essere portata avanti dallo stesso difensore fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano e senza che qualcuno debba ricostruire da zero cosa è successo in udienza. La seconda: il contenzioso tributario non è solo diritto processuale, è anche numeri, bilanci, ricostruzioni contabili — l’Avv. Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo. È la combinazione che serve quando in dieci minuti di discussione orale devi spiegare a tre giudici perché un accertamento non regge.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire

Prima di eseguire qualsiasi cosa, devi sapere a che punto sei. Le quattro domande che seguono servono esattamente a questo. Rispondi con onestà, documenti alla mano, non a memoria.

Domanda 1 — Il tuo appello è già stato depositato?

Se non lo hai ancora depositato, sei nella posizione migliore possibile: puoi inserire la richiesta di pubblica udienza direttamente nell’atto di appello, che per definizione viene notificato alla controparte. Se invece l’appello è già incardinato e la richiesta non c’è, non è finita — ma dovrai predisporre un atto separato e notificarlo tu.

Domanda 2 — Nell’atto di appello (o nelle controdeduzioni, se sei l’appellato) compare una richiesta esplicita di discussione in pubblica udienza?

Attenzione a due trappole. La prima: una formula generica del tipo “con ogni riserva di chiedere la discussione orale” non è una richiesta, è una riserva, e non produce alcun effetto. La seconda: la richiesta contenuta in un atto vale solo se quell’atto è stato notificato alle altre parti costituite. Un appello depositato ma non notificato — ipotesi rara ma non impossibile in caso di irregolarità — non fa scattare nulla.

Domanda 3 — Hai già ricevuto l’avviso di trattazione dalla segreteria?

L’avviso che comunica data e ora della trattazione ti viene comunicato almeno trenta giorni liberi prima. Da quel momento hai un calendario preciso e un conto alla rovescia: il termine per l’istanza è agganciato a quella data. Se l’avviso non è ancora arrivato, hai tempo ma non devi rimandare; se è arrivato, devi calcolare subito la scadenza a ritroso.

Domanda 4 — Vuoi discutere di persona, da remoto, o non ti importa?

Dal 2024 la scelta non è più binaria. Puoi chiedere la pubblica udienza in presenza oppure la pubblica udienza con collegamento audiovisivo da remoto, e la differenza non è estetica: cambia il modo in cui prepari la discussione, cambiano gli adempimenti tecnici e cambia anche ciò che accade se un’altra parte chiede l’opzione opposta. Scegliere adesso ti evita di dover correggere l’istanza dopo.

Tabella di orientamento: se la tua situazione è questa, parti da qui

Se la tua situazione è…Parti dalla mossaPerché
L’appello non è ancora stato notificato né depositatoMossa 1, poi salta direttamente alla Mossa 3La richiesta va inserita nell’atto di appello: è la strada più semplice e più sicura
L’appello è depositato, ma non contiene alcuna richiesta di pubblica udienzaMossa 2Devi decidere consapevolmente se l’oralità ti serve, poi costruire l’istanza separata
Nell’appello c’è la richiesta, ma non sai se l’atto sia stato regolarmente notificatoMossa 4Il nodo è la prova della notificazione: senza quella, la richiesta è carta
È arrivato l’avviso di trattazione e la data è vicinaMossa 5Il termine si calcola a ritroso dall’udienza: è la prima cosa da fissare
Vuoi discutere da remoto e non sai come si faMossa 7Le regole tecniche sono cambiate: piattaforma, link, adempimenti
Sei l’appellato e l’appellante non ha chiesto nullaMossa 2, poi Mossa 3Anche una sola parte può chiedere la pubblica udienza: il diritto è tuo, non dell’appellante
La Corte ha già deciso in camera di consiglio nonostante la tua istanzaMossa 8Non è un’irregolarità da subire: è un vizio da far valere
Il termine per l’istanza è scaduto e l’udienza non si è ancora tenutaMossa 8 e gli scenari di deviazioneLe strade residue esistono ma sono strette: vanno percorse subito

Hai individuato la tua riga? Bene. Le mosse che seguono vanno comunque lette tutte, perché ognuna contiene verifiche che servono anche a chi parte da un punto diverso. Ma la prima cosa che farai è quella indicata nella tabella.


Mossa 1 — Stabilisci se il tuo appello è già “coperto” dalla richiesta

Obiettivo della mossa: accertare, carta alla mano e non a memoria, se la richiesta di pubblica udienza esiste già in un atto validamente notificato, perché da questa risposta dipende tutto il resto del piano.

Quando va fatta

Subito, prima di qualsiasi altra cosa, e comunque prima che siano trascorsi i termini per depositare memorie in vista della trattazione. Se l’appello è ancora da depositare, questa mossa coincide con la redazione dell’atto. Se l’appello è già pendente, va fatta oggi: non c’è motivo di rimandare una verifica documentale che richiede venti minuti.

Come si esegue

Recupera i file del fascicolo telematico: l’atto di appello (o le controdeduzioni, se sei parte appellata), le ricevute di accettazione e di consegna della PEC di notifica, la ricevuta di deposito sul Processo Tributario Telematico. Poi fai tre letture distinte.

Prima lettura, il corpo dell’atto. Cerca una frase che chieda la discussione in pubblica udienza. Deve essere una richiesta, non un’ipotesi: “si chiede che la controversia sia discussa in pubblica udienza” funziona; “ci si riserva di chiedere la discussione” non funziona. Se la frase è nelle conclusioni, meglio ancora, perché le conclusioni sono la parte dell’atto che il collegio legge con più attenzione.

Seconda lettura, le ricevute di notifica. La richiesta contenuta in un atto processuale produce effetti solo se quell’atto è stato portato a conoscenza delle altre parti costituite. Verifica che la PEC risulti consegnata a tutte le controparti: se hai impugnato un atto dell’Agenzia delle entrate e in causa c’è anche l’Agente della riscossione, le parti costituite sono due, e la notifica deve risultare verso entrambe.

Terza lettura, la ricevuta di deposito. Serve a confermare che l’atto è effettivamente entrato nel fascicolo e che la segreteria lo ha acquisito. Un atto notificato ma non depositato è un problema a monte, che va risolto prima di preoccuparsi dell’udienza.

La base giuridica

Il punto di partenza è l’art. 33 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo riscritto dall’art. 1, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220: la controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine dell’art. 32, comma 2, e da depositare in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Dal 1° gennaio 2026 la stessa regola è collocata nell’art. 81 del Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175), che riprende la disposizione senza alterarne la sostanza: il Testo Unico ha natura compilativa e riordina la materia, non la riscrive. Per l’appello il collegamento è dato dal rinvio, contenuto nella sezione dedicata al giudizio di secondo grado, alle norme sul procedimento davanti al giudice di primo grado in quanto compatibili: per questo gli articoli sulla trattazione valgono davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado esattamente come davanti a quella di primo grado.

Che la richiesta possa essere formulata anche dentro l’atto di appello, e non solo con atto separato, è principio consolidato: la Corte di cassazione lo afferma da tempo, da Cass. sez. trib. 17 aprile 2001, n. 5643 fino all’ordinanza 6 agosto 2024, n. 22163, a condizione che l’atto che la contiene sia notificato alle altre parti costituite e depositato nei termini.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è questo: la richiesta c’è, ma è contenuta in un atto che non risulta notificato a una delle parti costituite. Capita, per esempio, quando l’Agente della riscossione si costituisce tardivamente e l’appellante aveva notificato solo all’ente impositore. In quel caso non fidarti della richiesta già presente: predisponi comunque l’istanza separata delle Mosse 3, 4 e 5 e notificala a tutte le parti costituite alla data attuale. Un’istanza in più non fa danno; una richiesta inefficace sì.

Check di completamento

Non passare alla mossa successiva finché non puoi rispondere con un sì documentale a queste tre domande: (1) so con certezza se la richiesta di pubblica udienza esiste in un atto del mio fascicolo; (2) so a quali parti quell’atto risulta consegnato via PEC; (3) so se la richiesta è una richiesta vera o una semplice riserva.


Mossa 2 — Decidi se l’oralità ti serve davvero, e in quale forma

Obiettivo della mossa: trasformare una scelta processuale in una scelta strategica, valutando che cosa la discussione orale può aggiungere al tuo appello e che cosa, invece, ti fa perdere.

Quando va fatta

Prima di scrivere l’istanza, e comunque con largo anticipo rispetto al termine. La decisione non è reversibile a costo zero: una volta chiesta la pubblica udienza, non puoi contare sul deposito delle brevi repliche scritte, che è previsto solo per la trattazione camerale. Decidere tardi significa arrivare all’udienza senza aver costruito la discussione o, peggio, aver rinunciato alle repliche senza rendersene conto.

Come si esegue

Metti su due colonne quello che la pubblica udienza ti dà e quello che ti toglie.

Ti dà, anzitutto, la possibilità di parlare. Sembra ovvio, non lo è: in camera di consiglio il collegio ascolta l’esposizione del relatore e decide, senza che nessuna delle parti apra bocca. In pubblica udienza il relatore espone i fatti e le questioni, poi il presidente ammette le parti presenti alla discussione. È la differenza tra una causa raccontata da un terzo e una causa raccontata anche da te.

Ti dà la possibilità di reagire in tempo reale. Se il relatore imposta la questione in un modo che non corrisponde al tuo appello, in pubblica udienza puoi correggere il tiro; in camera di consiglio quella impostazione diventa la base della decisione e tu la scoprirai solo nella sentenza.

Ti dà, infine, un vantaggio che si apprezza quando la causa è tecnica: la possibilità di semplificare. Un appello su un accertamento induttivo, su una ricostruzione bancaria, su un raddoppio dei termini, su una motivazione per relationem è materia in cui la differenza tra vincere e perdere spesso sta in un passaggio che sulla carta occupa mezza pagina e a voce occupa novanta secondi.

Ti toglie, in cambio, le brevi repliche scritte. Nella trattazione camerale le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima, memorie illustrative fino a dieci giorni liberi prima e brevi repliche fino a cinque giorni liberi prima. Nella pubblica udienza il deposito delle repliche non è ammesso: la replica la fai a voce. Se la tua strategia si regge su una contro-memoria scritta dell’ultimo minuto, tienine conto.

Ti toglie anche un margine di prevedibilità. La discussione orale è un contesto in cui il collegio può fare domande, e le domande vanno preparate. Presentarsi impreparati a una pubblica udienza chiesta da te è peggio che non chiederla affatto.

La base giuridica

L’alternativa tra i due riti non è un’anomalia del processo tributario: è una scelta di sistema che la Corte costituzionale ha ritenuto legittima. Con la sentenza 18 marzo 2022, n. 73, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni sollevate su artt. 32, comma 3, e 33 del D.Lgs. 546/1992, osservando che la disposizione non esclude affatto la pubblica udienza, ma ne subordina lo svolgimento alla tempestiva richiesta di una parte, e che il diritto di difesa resta garantito anche dalla facoltà di depositare memorie e repliche. Già la sentenza n. 141 del 1998 aveva descritto i due riti — pubblica udienza e camera di consiglio — come coesistenti in rapporto di alternatività, e la sentenza n. 260 del 1998 aveva respinto analoghe censure. Sullo sfondo resta la storica sentenza n. 50 del 1989, che aveva dichiarato illegittimo l’art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui escludeva dal processo tributario il principio di pubblicità dell’udienza dell’art. 128 c.p.c.

La lettura che ti conviene tenere a mente è questa: la pubblicità dell’udienza nel processo tributario esiste, ma è un interesse che l’ordinamento affida alle tue mani. Se non lo eserciti tu, nessuno lo esercita al posto tuo.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il ripensamento. Hai chiesto la pubblica udienza e ti accorgi che ti servirebbero le repliche scritte, oppure il contrario. La strada non è rinunciare in silenzio: una rinuncia informale, magari comunicata solo a voce, lascia sul fascicolo un’istanza valida e un collegio che deve comunque fissare la pubblica udienza. Se davvero vuoi tornare indietro, la rinuncia va formalizzata per iscritto e portata a conoscenza delle altre parti, perché ciascuna di esse ha un interesse autonomo a discutere.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 3 devi avere: (1) una risposta scritta, anche di tre righe, alla domanda “che cosa dirò in udienza che non sia già negli atti”; (2) la consapevolezza che rinunci alle brevi repliche scritte; (3) la scelta tra presenza e remoto, con la relativa motivazione pratica.


Mossa 3 — Redigi l’istanza: che cosa deve contenere, parola per parola

Obiettivo della mossa: produrre un atto che il collegio non possa fraintendere e che la segreteria non possa trattare come una comunicazione informale.

Quando va fatta

Appena hai deciso, e comunque con almeno una settimana di margine rispetto alla scadenza calcolata nella Mossa 5. La redazione richiede poco tempo; quello che richiede tempo è la catena notifica-deposito che viene dopo, e che non puoi comprimere.

Come si esegue

L’istanza è un atto breve, ma ha elementi che non possono mancare.

L’intestazione deve identificare con precisione la Corte di giustizia tributaria di secondo grado adita, la sezione se già assegnata, e soprattutto il numero di Registro Generale Appelli. Senza R.G.A. l’atto rischia di non essere associato al fascicolo giusto.

L’indicazione delle parti deve essere completa: appellante, appellato, e ogni altra parte costituita. È qui che si prepara la notifica della mossa successiva: se dimentichi una parte nell’intestazione, la dimenticherai anche nella notifica.

La premessa deve ricostruire in cinque righe la vicenda processuale: sentenza di primo grado impugnata, atto di appello, data di deposito, eventuale avviso di trattazione ricevuto con indicazione della data fissata.

La richiesta deve essere esplicita e formulata al presente indicativo: si chiede che la controversia sia discussa in pubblica udienza ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 — oppure, per i giudizi cui si applica il Testo Unico, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 175/2024. Se vuoi discutere da remoto, aggiungi il richiamo alla disciplina dell’udienza a distanza e indica l’indirizzo di posta elettronica al quale ricevere il collegamento.

La sottoscrizione deve essere digitale, del difensore abilitato, e la procura deve risultare già in atti o essere allegata. Ricorda che all’udienza pubblica l’incarico può anche essere conferito oralmente, dandosene atto a verbale: è una possibilità utile nei casi limite, non un metodo da programmare.

Una raccomandazione pratica che vale più di molte altre: scrivi l’istanza come se dovesse essere letta da chi non conosce il fascicolo, perché con ogni probabilità sarà così. Chi in segreteria deve incasellare il tuo atto e chi in collegio deve decidere la forma di trattazione non ha tempo di ricostruire il contesto.

La base giuridica

Il contenuto minimo discende dalla struttura dell’art. 33 e dalle regole generali sugli atti del processo tributario telematico. La forma telematica di notifiche e depositi è la regola: parti, consulenti e organi tecnici notificano e depositano atti, documenti e provvedimenti esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle norme tecniche, salve le ipotesi residuali espressamente previste. È un punto che nel Testo Unico trova collocazione nella disposizione dedicata a comunicazioni, notificazioni e depositi telematici, erede dell’art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992.

Sul contenuto sostanziale, l’ordinanza 6 agosto 2024, n. 22163 della Sezione tributaria è il riferimento più chiaro degli ultimi anni: la richiesta di discussione in pubblica udienza può essere inserita anche nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni del resistente, purché notificati alla controparte, e il rifiuto di discutere la causa in pubblica udienza in presenza di un’istanza contenuta nell’atto di appello viola il diritto di difesa e travolge tutti gli atti successivi, sentenza compresa.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’istanza “mascherata”: una richiesta infilata in una memoria illustrativa, senza autonoma evidenza. Formalmente può funzionare, se la memoria è notificata e depositata nei termini. Sostanzialmente è una scommessa: una richiesta sepolta a pagina sette di una memoria di quindici pagine ha buone probabilità di non essere intercettata. Se la tua richiesta è dentro una memoria, evidenziala nelle conclusioni e, se hai margine di tempo, replicala con un atto autonomo.

Check di completamento

L’istanza è pronta quando: (1) riporta R.G.A., parti costituite e data dell’udienza se già nota; (2) contiene una richiesta espressa, non una riserva; (3) indica la modalità scelta, presenza o remoto, con i dati necessari per il collegamento se hai scelto il remoto.


Mossa 4 — Notifica l’istanza a tutte le parti costituite: il doppio onere

Obiettivo della mossa: rendere la tua richiesta opponibile, perché un’istanza depositata ma non notificata è, agli occhi della giurisprudenza di legittimità, un’istanza che non produce l’effetto che tu credi di aver prodotto.

Quando va fatta

Prima del deposito, o contestualmente a esso, e comunque in modo che la notifica risulti perfezionata entro lo stesso termine. È l’errore più frequente e più costoso dell’intera sequenza: si pensa che basti depositare, e invece la norma chiede due adempimenti distinti e cumulativi.

Come si esegue

Individua tutte le parti costituite alla data odierna, non alla data dell’appello. Se dopo il deposito dell’appello si è costituito un altro soggetto — l’Agente della riscossione, un ente locale chiamato in causa, un litisconsorte intervenuto — quella parte va inclusa.

Recupera gli indirizzi PEC dai pubblici elenchi e dagli atti difensivi già depositati: l’indirizzo del difensore o della parte è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo, e l’onere di comunicare le variazioni grava su chi le subisce. Se l’indirizzo che trovi in atti è cambiato senza comunicazione, non è un problema tuo.

Notifica via PEC e conserva entrambe le ricevute: accettazione e consegna. Non una, entrambe. In caso di pluralità di difensori di una stessa parte, la notifica si perfeziona se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informare gli altri: è una regola che ti semplifica la vita, ma non ti autorizza a saltare parti diverse.

Se una notifica non va a buon fine per cause imputabili al destinatario, documenta l’esito e procedi secondo le regole residuali previste per le ipotesi di indirizzo non reperibile o mancata consegna. Non limitarti a riprovare: conserva la prova del tentativo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: è la combinazione che serve quando un vizio processuale nato in secondo grado dovrà essere fatto valere davanti alla Corte di cassazione da chi quella udienza l’ha vissuta.

La base giuridica

L’art. 33, comma 1, è esplicito nel richiedere che l’istanza sia notificata alle altre parti costituite e depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Il doppio onere è stato applicato con rigore anche nella fase emergenziale: in un caso portato in Cassazione, un contribuente che lamentava la decisione in camera di consiglio nonostante le proprie istanze di discussione si è visto dichiarare il motivo inammissibile per difetto di specificità, perché aveva dedotto di aver depositato tre istanze ma non di averle notificate alle altre parti costituite. Il principio, letto al rovescio, è il tuo manuale operativo: depositare senza notificare equivale, nel migliore dei casi, a non aver chiesto nulla.

Sulla notificazione telematica come regola, il riferimento è alla disciplina delle comunicazioni, notificazioni e depositi telematici, con la precisazione — importante — che la violazione delle norme tecniche non costituisce di per sé causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice. È una rete di protezione, non un permesso di sbagliare.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la parte “dormiente”: un ente che si è costituito con un atto scarno, con un indirizzo PEC diverso da quello istituzionale che tu conosci, e che poi eccepisce la mancata notifica. Difesa preventiva: notifica sia all’indirizzo indicato nell’atto di costituzione sia a quello risultante dai pubblici elenchi. Due notifiche costano nulla e coprono entrambe le ipotesi.

Il secondo imprevisto è la consegna tardiva: PEC inviata il giorno della scadenza alle 23:40 e ricevuta di consegna generata dopo la mezzanotte. Evitalo notificando con almeno quarantotto ore di margine.

Check di completamento

Non depositare finché non hai: (1) l’elenco aggiornato di tutte le parti costituite; (2) ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna per ciascuna di esse; (3) i file delle ricevute salvati nel formato richiesto dal sistema per il deposito.


Mossa 5 — Deposita entro il termine, calcolato a ritroso e senza ottimismo

Obiettivo della mossa: rispettare il termine dei dieci giorni liberi, che è un termine a ritroso e quindi si comporta in modo opposto a quello a cui sei abituato.

Quando va fatta

Il termine è quello dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 546/1992: dieci giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. “Liberi” significa che non si computano né il giorno iniziale né quello finale: tra il giorno del compimento dell’atto e il giorno dell’udienza devono intercorrere dieci giorni interi.

Un esempio. Udienza fissata per giovedì 15 ottobre 2026. Scorri all’indietro: i dieci giorni liberi sono dal 5 al 14 ottobre. L’ultimo giorno utile per notificare e depositare è domenica 4 ottobre. Ma il 4 ottobre 2026 è domenica, e per i termini che si computano a ritroso la scadenza che cade in giorno festivo non si proroga in avanti: si anticipa al giorno antecedente non festivo. Prudenzialmente, considerando anche il sabato, il tuo termine reale è venerdì 2 ottobre 2026.

Secondo esempio, con la sospensione feriale. La sospensione dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto di ogni anno: non da altre date, non per quarantacinque giorni, non fino al 15 settembre. Se l’udienza è fissata per il 9 settembre e il conteggio a ritroso ti porta dentro agosto, il criterio prudenziale è anticipare la scadenza al 31 luglio: per i termini a ritroso il periodo di sospensione non allunga il tempo a tua disposizione, lo accorcia.

Come si esegue

Apri il calendario e segna tre date, in questo ordine: la data dell’udienza, la data di scadenza teorica calcolata a ritroso, la data operativa che ti dai (almeno tre giorni prima della scadenza teorica). Lavora sulla terza.

Deposita telematicamente sul Processo Tributario Telematico l’istanza firmata digitalmente insieme alla prova della notificazione a ciascuna parte. Non depositare l’istanza e “poi” le ricevute: la norma chiede il deposito dell’istanza unitamente alla prova della notificazione.

Conserva la ricevuta di deposito e verifica il giorno successivo che l’atto risulti effettivamente acquisito nel fascicolo telematico. Un deposito respinto per un vizio tecnico e non riprovato in tempo produce lo stesso risultato di un deposito mai effettuato.

La base giuridica

Il termine è quello richiamato dall’art. 33, comma 1, per relationem all’art. 32, comma 2, e la stessa struttura è confermata dalle indicazioni operative del Dipartimento della giustizia tributaria, che ribadisce come i dieci giorni siano liberi e come né il giorno iniziale né quello finale vadano computati. Le regole sul computo dei termini processuali e sulla anticipazione della scadenza per i termini a ritroso derivano dall’art. 155 c.p.c., applicabile al processo tributario per il rinvio generale alle norme del codice di rito in quanto compatibili.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il deposito respinto. Il sistema segnala un errore — firma non valida, formato non conforme, dimensione eccessiva — e l’atto non entra. Se te ne accorgi dopo la scadenza, la tua posizione è difficile ma non necessariamente persa: la violazione delle norme tecniche non è di per sé causa di invalidità del deposito, e il giudice può assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione. Ma è una rete che si attiva su valutazione del giudice, non un diritto: la vera difesa è depositare con margine.

Il secondo imprevisto è l’udienza anticipata o spostata. Se la segreteria comunica una nuova data, il conteggio riparte da quella: ricalcola tutto, non dare per scontato che l’istanza già depositata copra anche la nuova udienza — di regola la copre, perché la richiesta attiene alla forma di trattazione e non alla singola data, ma se la nuova data è più vicina e la tua istanza era tardiva rispetto alla vecchia, il quadro cambia.

Check di completamento

La mossa è chiusa quando hai: (1) la data di scadenza calcolata a ritroso e verificata rispetto a festivi, sabati ed eventuale periodo 1-31 agosto; (2) la ricevuta di deposito dell’istanza con allegate le prove di notifica; (3) la conferma visiva che l’atto compare nel fascicolo telematico.


Mossa 6 — Coordina l’istanza con memorie e documenti

Obiettivo della mossa: evitare che la scelta della pubblica udienza ti faccia perdere spazi difensivi scritti che avresti potuto usare, e costruire la discussione orale sopra una base documentale già completa.

Quando va fatta

Nei venti giorni che precedono l’udienza, con una sequenza che va rispettata alla lettera perché i tre termini sono diversi e decadenziali.

Come si esegue

Fissa nel calendario tre scadenze distinte, tutte calcolate a ritroso dall’udienza e tutte in giorni liberi.

Fino a venti giorni liberi prima puoi depositare documenti. È la finestra per far entrare ciò che serve alla discussione: la relata di notifica contestata, l’estratto conto, il verbale di verifica, la perizia, la documentazione contabile che smentisce la ricostruzione dell’ufficio.

Fino a dieci giorni liberi prima puoi depositare memorie illustrative. È lo stesso termine dell’istanza di pubblica udienza, e non è un caso: il legislatore ha costruito un’unica finestra in cui la parte definisce sia il contenuto sia la forma della trattazione.

Fino a cinque giorni liberi prima puoi depositare brevi repliche scritte — ma solo se la trattazione avviene in camera di consiglio. Se hai chiesto la pubblica udienza, questo spazio non c’è: la replica si fa oralmente.

Da qui una conseguenza operativa che molti scoprono tardi: se chiedi la pubblica udienza, la tua memoria illustrativa deve già contenere la replica alle difese avversarie, perché non avrai una seconda finestra scritta. Scrivila pensando che sia l’ultimo atto scritto del grado.

Un’ultima verifica da non saltare: se dal deposito di documenti altrui emergono vizi degli atti impugnati che non conoscevi, esiste lo spazio per i motivi aggiunti, e la dichiarazione di volerli proporre va resa non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, a pena di inammissibilità. In quel caso la trattazione va rinviata ad altra data.

La base giuridica

La scansione dei tre termini deriva dall’art. 32 del D.Lgs. 546/1992, ripreso nel Testo Unico nella disposizione che precede immediatamente quella sulla trattazione in camera di consiglio. Che il deposito delle brevi repliche non sia ammesso nella discussione in pubblica udienza è indicazione costante del Dipartimento della giustizia tributaria e riflette la struttura dell’art. 34: nella pubblica udienza il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e il presidente ammette le parti presenti alla discussione, che è la sede naturale della replica. La possibilità di proporre motivi aggiunti a fronte di documenti non prodotti in primo grado è stata ampliata a favore del contribuente dal D.Lgs. 220/2023, che ha anche circoscritto il potere di acquisire in appello prove pretermesse in primo grado ai casi di indispensabilità o di mancanza non imputabile alla parte appellante.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la memoria avversaria depositata all’ultimo utile, il decimo giorno libero, contenente argomenti nuovi. Avendo chiesto la pubblica udienza non puoi replicare per iscritto. Le contromisure sono due: preparare la replica orale per punti, con i riferimenti documentali già individuati, e valutare — se l’argomento nuovo richiede una verifica documentale impossibile in udienza — di chiedere al collegio un rinvio motivato, dando atto a verbale della ragione.

Check di completamento

Sei pronto quando: (1) i documenti necessari alla discussione sono già in atti entro il termine dei venti giorni liberi; (2) la memoria illustrativa depositata contiene anche ciò che avresti messo nelle repliche; (3) hai verificato se dai depositi altrui emergono presupposti per motivi aggiunti.


Mossa 7 — Prepara e gestisci l’udienza: in presenza o da remoto

Obiettivo della mossa: arrivare al giorno dell’udienza con una discussione costruita, e con gli adempimenti tecnici già risolti se hai scelto il collegamento da remoto.

Quando va fatta

Dalla comunicazione dell’avviso di trattazione — che ti raggiunge almeno trenta giorni liberi prima — fino al giorno stesso dell’udienza.

Come si esegue, se discuti in presenza

Prepara una discussione di otto-dieci minuti, non di più. Il collegio ha un ruolo di udienza e la tua causa è una tra molte: la sintesi non è cortesia, è efficacia.

Struttura l’intervento in tre blocchi: che cosa ha deciso il primo giudice e perché sbaglia; qual è il punto che decide la causa; che cosa chiedi in concreto. Tutto il resto — la ricostruzione della vicenda, i precedenti, le questioni minori — è già negli atti.

Prepara le risposte alle tre domande che il collegio potrebbe farti. Se non riesci a immaginarle, non hai ancora capito dove la tua causa è fragile.

Porta con te un fascicolo cartaceo essenziale, anche se il processo è telematico: due o tre documenti chiave da poter indicare con precisione. All’udienza pubblica possono partecipare anche persone estranee al processo, ed è bene ricordarlo se la causa ha implicazioni che preferiresti non rendere pubbliche.

Verifica la procura. All’udienza pubblica l’incarico può essere conferito oralmente, dandosene atto a verbale: è la valvola di sicurezza se emergono dubbi sulla regolarità del mandato.

Come si esegue, se discuti da remoto

La disciplina dell’udienza a distanza è oggi contenuta nell’art. 34-bis del D.Lgs. 546/1992, introdotto dal D.Lgs. 220/2023 per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, e confluita nell’art. 83 del Testo Unico a decorrere dal 1° gennaio 2026. Contribuenti e difensori, enti impositori e soggetti della riscossione, giudici e personale amministrativo possono partecipare da remoto alle udienze camerali e pubbliche, con collegamento audiovisivo che assicuri contestuale, effettiva e reciproca visibilità e la possibilità di udire quanto viene detto.

Le regole tecniche sono cambiate di recente e vale la pena conoscerle. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2025, ha individuato Microsoft Teams come piattaforma ufficiale in sostituzione di Skype for Business e detta le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze a distanza. Le nuove regole si applicano alle udienze le cui comunicazioni sono inviate dalla segreteria a decorrere dal 1° dicembre 2025, mentre per le comunicazioni inviate fino al 30 novembre 2025, relative a udienze da svolgersi entro il 31 dicembre 2025, restavano ferme le precedenti modalità individuate dal decreto del direttore generale delle Finanze dell’11 novembre 2020.

Sul piano pratico: almeno tre giorni prima dell’udienza l’ufficio di segreteria invia all’indirizzo di posta elettronica della parte che ha chiesto il collegamento una comunicazione contenente il link per partecipare e l’orario di convocazione. I dispositivi che utilizzi devono rispettare le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle linee guida tecnico-operative pubblicate dal Dipartimento della giustizia tributaria, rese disponibili con comunicazione del 16 dicembre 2025. Prova il collegamento il giorno prima, non un’ora prima.

Un punto che cambia la strategia processuale: se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto di discutere da remoto per chi lo ha chiesto; e quando una parte chiede di discutere in presenza, giudici e personale amministrativo partecipano sempre in presenza. Tradotto: la presenza prevale sul remoto, e il tuo avversario può riportare l’udienza in aula anche se tu avevi scelto il collegamento a distanza. Tienine conto se la tua organizzazione dipende dal remoto.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico da remoto è la caduta della connessione. Le regole tecnico-operative prevedono che, in caso di impossibilità di ripristinare il collegamento, l’udienza sia sospesa e, se necessario, rinviata. La contromisura è banale e funziona: un secondo dispositivo già collegato alla rete, con il link aperto e il microfono disattivato.

L’imprevisto tipico in presenza è il rinvio non comunicato o il ruolo d’udienza che scorre più lentamente del previsto. Arriva con un’ora di margine e verifica il ruolo affisso.

Check di completamento

Sei pronto quando: (1) hai una scaletta scritta di otto-dieci minuti; (2) se discuti da remoto, hai ricevuto e testato il link e verificato i requisiti tecnici del dispositivo; (3) sai già che cosa chiederai a verbale se emerge un imprevisto — rinvio, motivi aggiunti, dichiarazione di conferimento orale dell’incarico.


Mossa 8 — Se la Corte decide in camera di consiglio nonostante l’istanza

Obiettivo della mossa: trasformare un vizio subito in un motivo di ricorso per cassazione costruito correttamente, perché la nullità non si autodenuncia: va eccepita, documentata e portata al giudice di legittimità.

Quando va fatta

Dal momento in cui leggi la sentenza e ti accorgi che la trattazione si è svolta in camera di consiglio pur essendo stata ritualmente chiesta la pubblica udienza. Il termine per il ricorso per cassazione decorre secondo le regole ordinarie delle impugnazioni: sessanta giorni dalla notificazione della sentenza a cura di parte, oppure il termine lungo in mancanza di notificazione, con la sospensione dal 1° al 31 agosto.

Come si esegue

Ricostruisci la catena documentale: istanza, prove di notifica a ciascuna parte, ricevuta di deposito, avviso di trattazione, verbale o intestazione della sentenza da cui risulta la forma camerale. Il motivo di ricorso per cassazione è un error in procedendo, e la Corte può esaminare gli atti del giudizio di merito: ma deve poterli trovare, e il ricorso deve indicarli con precisione.

Costruisci il motivo sotto il profilo della violazione delle norme sul procedimento e della nullità della sentenza. Indica: la norma che ti attribuiva il diritto, l’atto con cui l’hai esercitato, la prova della notificazione, la data di deposito, la circostanza che nessuno ha rinunciato alla trattazione orale e il fatto che la Corte ha comunque deciso in camera di consiglio.

Non limitarti ad affermare il vizio: specificalo. La giurisprudenza di legittimità ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di chi aveva dedotto di aver depositato istanze di discussione senza dedurre di averle anche notificate alle altre parti costituite. La differenza tra un motivo accolto e uno dichiarato inammissibile sta spesso in una riga.

Valuta se dedurre anche il pregiudizio concreto. Su questo punto la giurisprudenza non è allineata, e la scelta prudente è argomentare su entrambi i piani: la nullità come conseguenza automatica della violazione, e in subordine il pregiudizio effettivo che la mancata discussione ti ha arrecato — l’argomento che non hai potuto svolgere, la questione emersa dalla memoria avversaria a cui non hai potuto replicare, il documento che avresti potuto illustrare.

La base giuridica

È il terreno su cui si concentra la giurisprudenza più recente, ed è bene conoscerne le due anime.

Il primo orientamento, oggi ribadito con nettezza, considera la nullità automatica. La Sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11011 del 15 aprile 2026, depositata il 24 aprile 2026, ha affermato che nel processo tributario di merito la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che in pubblica udienza, in presenza di un’istanza di parte ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 546/1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, senza che sia necessario dedurre o provare alcun pregiudizio concreto derivato dalla mancata celebrazione della pubblica udienza. Nella stessa direzione si era mossa la sentenza n. 28100 del 2023, che non aveva dubitato della nullità automatica della sentenza d’appello emessa dopo trattazione camerale nonostante la rituale richiesta di discussione orale.

Il secondo orientamento, rappresentato dalla sentenza n. 10574 del 2024, ha richiesto invece di verificare se la mancata discussione orale abbia effettivamente impedito alla parte di esporre al meglio la propria linea difensiva, condizionando a tale verifica la configurabilità di una lesione del diritto di difesa.

Il contrasto non è solo tributario. Con l’ordinanza interlocutoria n. 2010 del 2026, depositata il 30 gennaio 2026, la Terza Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione se la mancata fissazione dell’udienza di discussione in appello, pur ritualmente richiesta ai sensi dell’art. 352 c.p.c. nel testo previgente alla riforma Cartabia, determini di per sé la nullità della sentenza o integri una mera irregolarità sindacabile solo a fronte della dimostrazione di un pregiudizio concreto. È un segnale: il valore dell’oralità nel giudizio di appello è una questione aperta a livello di sistema.

Sul versante speculare — pubblica udienza celebrata senza che alcuna parte l’avesse chiesta — la Corte è ferma da tempo: la trattazione in forma di discussione pubblica, con l’intervento del difensore della parte privata e in assenza dell’apposita istanza, non è una mera irregolarità procedimentale ma una lesione del diritto di difesa dell’ufficio finanziario tutelato dall’art. 24 Cost., con nullità dell’udienza, della sentenza e di ogni atto conseguente (Cass. n. 14392/2011, conforme Cass. n. 3792/2013). Applicando questo principio, Cass. sez. V, n. 2887 del 3 febbraio 2017 ha dichiarato la nullità di una sentenza d’appello, chiarendo che in presenza di una valida istanza il giudice non ha alcun potere di concedere o negare la pubblica udienza.

Un vizio vicino e altrettanto insidioso è quello della mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza: Cass. ord. n. 13786 del 2025 ha annullato una sentenza d’appello perché al difensore del contribuente non era stata comunicata la data dell’udienza di discussione, con lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, e ha cassato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la tentazione di chiedere la rimessione al primo giudice. Attenzione: le ipotesi di rimessione sono tassative, e la questione del rapporto tra trattazione camerale in luogo della pubblica udienza e rimessione al primo giudice è stata portata all’attenzione della Cassazione, tra l’altro, con l’ordinanza n. 18127 del 3 luglio 2025. Impostare il ricorso solo sulla rimessione significa giocarsi tutto su un punto controverso: il motivo principale resta la nullità della sentenza per violazione delle norme sul procedimento.

Il secondo imprevisto riguarda la fase emergenziale. Per gli appelli trattati nel periodo Covid vale una disciplina speciale, sulla quale è intervenuta anche la Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza 23 gennaio 2026, n. 1527, in tema di sostituzione dell’udienza pubblica di discussione nel processo tributario secondo la normativa emergenziale. Se la tua causa è stata trattata in quegli anni, il quadro normativo applicabile va ricostruito su quelle norme e non solo sull’art. 33.

Check di completamento

Il motivo è pronto quando: (1) hai allegato e indicato con precisione istanza, prove di notifica e ricevuta di deposito; (2) hai dedotto espressamente sia la notificazione sia il deposito, non solo il deposito; (3) hai argomentato in via principale la nullità e in subordine il pregiudizio concreto.


Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili: non sono casi seguiti dallo Studio e non vanno letti come precedenti. Servono a far vedere una cosa sola, ma decisiva: la stessa identica situazione di partenza produce esiti radicalmente diversi a seconda della mossa in cui ti trovi e della tempestività con cui la esegui.

Situazione di partenza, comune a tutte le ipotesi. La società Alfa riceve un avviso di accertamento per 41.860 euro tra maggiore imposta, sanzioni e interessi. Il ricorso di primo grado viene respinto. L’appello è notificato all’ufficio il 12 febbraio 2026 e depositato nei termini. In causa si costituisce anche l’Agente della riscossione, con atto depositato il 20 marzo 2026. Il 3 settembre 2026 la segreteria comunica che la trattazione è fissata per giovedì 15 ottobre 2026. Il conteggio dei dieci giorni liberi porta all’ultimo giorno utile di domenica 4 ottobre; trattandosi di termine a ritroso che cade in giorno festivo, la scadenza si anticipa, e considerando anche il sabato la data operativa prudenziale è venerdì 2 ottobre 2026.

Ipotesi A — La richiesta è già nell’atto di appello, ma il fascicolo è cambiato

L’atto di appello notificato il 12 febbraio contiene, nelle conclusioni, la richiesta espressa di discussione in pubblica udienza. L’atto è stato notificato all’ufficio, che era l’unica parte costituita in primo grado.

Sviluppo. La richiesta è valida nei confronti dell’ufficio. Ma il 20 marzo si costituisce anche l’Agente della riscossione, che al momento della notifica dell’appello non era parte costituita in secondo grado. Alfa, eseguendo la Mossa 1, se ne accorge in tempo: predispone un’istanza separata, la notifica a entrambe le parti il 29 settembre e la deposita con le prove di notifica il 30 settembre.

Esito. La pubblica udienza è chiesta in modo inattaccabile: se la Corte trattasse comunque in camera di consiglio, il vizio sarebbe documentato riga per riga. Costo dell’operazione: due ore di lavoro e nessun versamento aggiuntivo, perché l’istanza di discussione non comporta alcun contributo ulteriore rispetto a quello già dovuto per l’appello.

Lettura del risultato. Non è la fortuna ad aver salvato Alfa: è la Mossa 1, cioè aver controllato l’elenco delle parti costituite invece di fidarsi della richiesta scritta a febbraio.

Ipotesi B — Istanza separata, eseguita nei tempi

Nell’appello non c’è alcuna richiesta. Alfa esegue il piano nell’ordine: Mossa 2 il 10 settembre, Mossa 3 il 15 settembre, Mossa 4 il 25 settembre con notifica PEC a ufficio e Agente della riscossione e conservazione di accettazione e consegna per entrambi, Mossa 5 il 28 settembre con deposito dell’istanza unitamente alle quattro ricevute.

Sviluppo. Quattro giorni di margine rispetto alla data operativa del 2 ottobre e sei rispetto alla scadenza teorica del 4 ottobre. Il 30 settembre il difensore verifica che l’atto risulti acquisito nel fascicolo telematico. Il 5 ottobre deposita la memoria illustrativa, scritta già come ultimo atto scritto del grado.

Esito. Udienza pubblica celebrata il 15 ottobre, discussione svolta, verbale che dà atto della presenza del difensore. Qualunque cosa decida il collegio, il diritto di difesa è stato esercitato per intero e nulla resta da recriminare sul piano processuale.

Lettura del risultato. La sequenza ha funzionato perché ogni mossa è stata eseguita prima della successiva e nessuna si è schiacciata sull’ultimo giorno.

Ipotesi C — Istanza tardiva di due giorni

Identica all’ipotesi B, ma il difensore calcola i dieci giorni come giorni “pieni” e non “liberi”, e deposita lunedì 6 ottobre.

Sviluppo. Il termine era già scaduto. La Corte tratta la causa in camera di consiglio il 15 ottobre. La sentenza, depositata a novembre, respinge l’appello.

Esito. I 41.860 euro restano dovuti e, sul punto della forma di trattazione, non c’è nulla da far valere in Cassazione, perché un’istanza tardiva non fa sorgere alcun obbligo per il collegio.

Lettura del risultato. La differenza tra l’ipotesi B e l’ipotesi C non sta nel merito della causa e nemmeno nella qualità dell’appello: sta in due giorni di calendario. È la ragione per cui la Mossa 5 va eseguita con almeno tre giorni di margine sulla scadenza teorica, e non “entro” la scadenza.

Ipotesi D — Istanza tempestiva ma notificata a una sola parte

Alfa deposita l’istanza il 28 settembre, perfettamente nei termini, dopo averla notificata all’ufficio. Dimentica l’Agente della riscossione, costituito il 20 marzo.

Sviluppo. La Corte tratta comunque la causa in camera di consiglio. Alfa impugna in Cassazione deducendo la nullità della sentenza e allegando istanza e ricevuta di deposito, ma il motivo espone soltanto il deposito.

Esito. Il rischio concreto è l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità: la norma richiede il doppio adempimento — notificazione a tutte le parti costituite e deposito con la prova della notificazione — e il ricorso deve dedurre entrambi, non soltanto quello che è stato compiuto.

Lettura del risultato. Il vizio processuale c’era; il modo di farlo valere no. È l’ipotesi più amara di tutte, perché il diritto esisteva ed è andato perduto nella traduzione processuale.

Ipotesi E — Udienza di settembre e sospensione feriale

Stessa causa, ma l’udienza è fissata per mercoledì 9 settembre 2026.

Sviluppo. Il conteggio a ritroso dei dieci giorni liberi porta all’ultimo giorno utile di sabato 29 agosto, che cade nel periodo di sospensione dei termini processuali. La sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto: per un termine che si computa a ritroso non allunga il tempo disponibile, lo comprime, e il criterio prudenziale impone di anticipare la scadenza al 31 luglio 2026.

Esito. Chi esegue la Mossa 5 il 20 luglio ha la pubblica udienza. Chi conta di “avere tempo fino a fine agosto” trova la causa decisa in camera di consiglio, e in quel caso la tardività è solo sua.

Lettura del risultato. Il periodo feriale è il punto in cui più spesso il calendario tradisce chi ragiona per abitudine: per i termini in avanti regala trentuno giorni, per quelli a ritroso li toglie.

Ipotesi F — Due parti, due richieste opposte

Alfa esegue tutto correttamente e chiede la pubblica udienza da remoto. Il 6 ottobre l’ufficio deposita a sua volta un’istanza di discussione in pubblica udienza e in presenza.

Sviluppo. La discussione si terrà in presenza, perché la richiesta di presenza prevale, restando fermo il diritto di Alfa di collegarsi da remoto. I giudici e il personale amministrativo parteciperanno in presenza.

Esito. Alfa mantiene il diritto di parlare, ma deve riadattare la preparazione: un difensore collegato da remoto mentre tutti gli altri sono in aula ha bisogno di una scaletta più stretta e di un ritmo più lento, oppure deve decidere di presentarsi fisicamente.

Lettura del risultato. La forma della trattazione è una partita a due: la tua scelta non è mai definitiva finché non è scaduto il termine anche per la controparte.


Il piano in una pagina

Questa è la parte da stampare e tenere dentro il fascicolo. Non contiene spiegazioni: contiene la sequenza.

Il principio che regge tutto è uno solo: nel processo tributario la pubblica udienza non è la regola, è un’opzione che si attiva con un atto notificato e depositato nei termini. Se non la attivi tu, non la attiva nessuno, e nessuno ti avvisa che l’occasione si è chiusa.

MossaObiettivoTermineRischio se la salti
1. Verifica di coperturaAccertare se la richiesta esiste già in un atto notificato a tutte le parti costituiteSubito, appena il fascicolo è in secondo gradoCredi di essere coperto e non lo sei; scopri l’errore leggendo la sentenza
2. Scelta strategicaDecidere se l’oralità serve e in quale forma, presenza o remotoPrima di redigere l’istanzaChiedi la pubblica udienza e perdi le brevi repliche scritte senza saperlo
3. Redazione dell’istanzaProdurre un atto chiaro, con R.G.A., parti e richiesta espressaAlmeno 7 giorni prima della scadenzaRichiesta generica o “riservata” che non produce alcun effetto
4. Notifica a tutte le parti costituiteRendere la richiesta opponibileEntro il termine dei 10 giorni liberiIstanza depositata ma inefficace; motivo inammissibile in Cassazione
5. Deposito telematico con prova di notificaPerfezionare l’esercizio del diritto10 giorni liberi prima dell’udienza, anticipati se festivi, sabato o periodo 1-31 agostoTrattazione camerale senza possibilità di censura
6. Coordinamento memorie e documentiNon perdere spazi difensivi scrittiDocumenti 20 gg liberi, memorie 10 gg liberi, repliche 5 gg liberi (solo camerale)Arrivi in udienza senza i documenti che volevi illustrare
7. Gestione dell’udienzaDiscutere in modo efficace, in presenza o da remotoDall’avviso di trattazione (almeno 30 gg liberi prima) al giorno dell’udienzaDieci minuti sprecati; collegamento da remoto non funzionante
8. Reazione al vizioFar valere la nullità della sentenzaTermini ordinari per il ricorso per cassazione, con sospensione 1-31 agostoIl vizio resta nel fascicolo e la sentenza diventa definitiva

Tre regole di lettura della tabella. La prima: le mosse 1 e 2 non hanno un termine di legge, ma hanno un termine pratico, perché ritardarle comprime tutte le altre. La seconda: le mosse 4 e 5 condividono lo stesso termine e vanno trattate come un’operazione sola. La terza: la mossa 8 esiste perché le prime sette possono essere state eseguite alla perfezione e il vizio verificarsi lo stesso — in quel caso non hai perso, hai solo cambiato grado.


Gli scenari di deviazione

Nessun piano sopravvive intatto all’impatto con il fascicolo reale. Questi sono i tre imprevisti che si verificano più spesso e il piano B per ciascuno.

Scenario 1 — La controparte accelera: chiede la trattazione in presenza quando tu avevi scelto il remoto

Hai organizzato tutto sul collegamento da remoto: lo studio è lontano dalla sede della Corte, hai testato la piattaforma, hai programmato la giornata su quel presupposto. Poi l’ufficio deposita un’istanza di discussione in pubblica udienza e in presenza.

Che cosa succede davvero. La discussione avviene in presenza, ma resta fermo il tuo diritto di discutere da remoto. Quando una parte chiede la presenza, inoltre, giudici e personale amministrativo partecipano sempre in presenza. Non ti viene tolto nulla sul piano del diritto: cambia il contesto, non la tua facoltà di parlare.

Piano B operativo. Primo, verifica immediatamente che la comunicazione della segreteria con il link ti arrivi comunque, perché il tuo collegamento resta previsto e la comunicazione viene inviata a chi ha chiesto il remoto. Secondo, riadatta la discussione: parlare a un collegio riunito in aula mentre tu sei l’unico da remoto richiede una scaletta più stretta, frasi più brevi e un ritmo più lento, perché l’audio a distanza perde le sfumature. Terzo, valuta se a questo punto convenga presentarsi fisicamente: se la causa è complessa e l’avversario è in aula, la differenza di efficacia può essere sensibile e il tempo di viaggio è quasi sempre un investimento ragionevole rispetto al valore della lite. Quarto, se decidi di restare da remoto, prepara un documento di sintesi di una pagina e valuta di depositarlo come memoria nei termini, così che il collegio abbia sotto gli occhi ciò che stai dicendo.

Scenario 2 — Il termine è scaduto e l’udienza non si è ancora tenuta

Te ne accorgi il 7 ottobre per un’udienza del 15: i dieci giorni liberi sono passati.

Che cosa non funziona. Depositare comunque l’istanza sperando che il collegio la accolga per cortesia. La forma della trattazione non è rimessa alla discrezionalità del giudice quando l’istanza è valida — ed è esattamente questo il punto: un’istanza tardiva non è valida, e quindi non crea alcun obbligo. Il collegio può leggerla, ma non deve seguirla.

Piano B operativo. Primo, verifica con attenzione se una richiesta tempestiva esista già altrove nel fascicolo: nell’atto di appello, nelle controdeduzioni, in una memoria notificata e depositata nei termini. È la Mossa 1, che a questo punto vale doppio, perché un’unica frase scritta mesi prima può salvare l’intera partita. Secondo, verifica se la controparte abbia chiesto la pubblica udienza: la norma richiede che la chieda almeno una delle parti, non necessariamente tu, e se l’ha chiesta l’ufficio la discussione si terrà comunque e tu potrai parteciparvi e parlare. Terzo, se l’udienza sarà camerale, riorienta subito la difesa sullo strumento che ti resta: le brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima, che nella camera di consiglio sono ammesse e che diventano il tuo ultimo spazio utile. Quarto, se dal fascicolo emergono documenti nuovi da cui risultano vizi degli atti impugnati, considera la dichiarazione di voler proporre motivi aggiunti: la dichiarazione va resa non oltre la trattazione, a pena di inammissibilità, e comporta il rinvio della trattazione ad altra data, restituendoti tempo anche per l’istanza di pubblica udienza sulla nuova data.

Scenario 3 — La sentenza arriva e la trattazione è stata camerale nonostante la tua istanza

È lo scenario peggiore e, purtroppo, non raro.

Che cosa non funziona. Sfogarsi nel primo motivo di ricorso senza costruirlo. La Cassazione esamina gli atti del merito quando il motivo è un error in procedendo, ma il ricorso deve indicare con precisione dove quegli atti si trovano, che cosa contengono e quando sono stati compiuti.

Piano B operativo. Primo, ricostruisci la catena: istanza, ricevute di accettazione e consegna per ciascuna parte costituita, ricevuta di deposito, avviso di trattazione, intestazione della sentenza da cui risulta la forma camerale. Secondo, redigi il motivo deducendo espressamente sia la notificazione sia il deposito, perché è su questa distinzione che i motivi vengono dichiarati inammissibili. Terzo, argomenta su due piani: in via principale la nullità automatica, secondo l’indirizzo che non richiede la prova di un pregiudizio concreto; in via subordinata il pregiudizio effettivo, indicando che cosa avresti detto, quale questione emersa dalle difese avversarie non hai potuto contrastare e perché ciò avrebbe potuto incidere sull’esito. Quarto, non impostare tutto sulla richiesta di rimessione al primo giudice: le ipotesi di rimessione sono tassative e quella strada è controversa. Quinto, verifica il periodo in cui la causa è stata trattata: per gli appelli decisi durante l’emergenza sanitaria si applicava una disciplina speciale, che va ricostruita prima di dedurre la violazione dell’art. 33.


Le domande di chi sta eseguendo

Posso eseguire la Mossa 5 prima della Mossa 4? No, e non è un formalismo. La norma chiede che l’istanza sia depositata unitamente alla prova della notificazione: se depositi prima di notificare, non hai alcuna prova da allegare e il deposito è incompleto. Puoi al massimo notificare e depositare lo stesso giorno, avendo cura che le ricevute di consegna siano già state generate prima del deposito.

Se l’ha chiesta la controparte, devo chiederla anch’io? Formalmente no: è sufficiente che la discussione in pubblica udienza sia chiesta da almeno una delle parti. Nella pratica conviene comunque depositare la propria istanza, perché la controparte potrebbe rinunciare e tu ti troveresti senza copertura autonoma. Costa pochissimo e ti rende indipendente dalle scelte altrui.

Posso chiedere la pubblica udienza direttamente presentandomi il giorno dell’udienza? No. La richiesta è soggetta a un termine e a una forma. Presentarsi alla data fissata per la camera di consiglio non trasforma la trattazione in pubblica udienza: nella camera di consiglio il relatore espone al collegio senza la presenza delle parti, e non c’è una fase in cui il presidente ammette qualcuno a discutere.

Ho chiesto il remoto: chi mi manda il link e quando? L’ufficio di segreteria invia, almeno tre giorni prima dell’udienza, all’indirizzo di posta elettronica della parte che ha chiesto il collegamento, una comunicazione con il link per partecipare e l’orario di convocazione. Se a settantadue ore dall’udienza non hai ricevuto nulla, contatta la segreteria: non aspettare il giorno stesso, quando non c’è più margine per rimediare.

La richiesta fatta in primo grado vale anche in appello? No. Ogni grado ha la sua trattazione e la sua istanza. Il rinvio alle norme del primo grado riguarda la disciplina applicabile, non gli atti già compiuti: se vuoi discutere in appello, devi chiederlo in appello.

Posso chiedere la pubblica udienza anche se in appello sono la parte appellata? Sì, e spesso è la posizione in cui serve di più. La norma parla di “almeno una delle parti”, senza distinguere tra appellante e appellato. La richiesta può essere contenuta nelle controdeduzioni, purché queste siano notificate alla controparte oltre che depositate.

Se rinuncio alla discussione orale, come lo faccio? Per iscritto e portandolo a conoscenza delle altre parti costituite. Una rinuncia informale lascia in piedi un’istanza valida, e il collegio dovrà comunque fissare la pubblica udienza. Considera inoltre che, se un’altra parte ha chiesto a sua volta la discussione, la tua rinuncia non ha effetto sulla forma della trattazione.

Il contributo unificato cambia se chiedo la pubblica udienza? No. Il contributo unificato è quello dovuto per l’appello in base al valore della lite; l’istanza di discussione non comporta alcun versamento aggiuntivo previsto dalla legge.

Quanto tempo ho davvero per parlare in udienza? Non esiste un tempo fissato per legge: il presidente ammette le parti presenti alla discussione e governa l’udienza. Nella pratica, un ruolo affollato riduce lo spazio a pochi minuti. Prepararsi su dieci minuti e saperli comprimere in tre è l’unico modo per non restare a metà del ragionamento.


La giurisprudenza che sostiene il piano

I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa che ciascuno sostiene. I principi sono riformulati in sintesi: per l’applicazione al tuo caso concreto conta il testo integrale del provvedimento.

A sostegno delle Mosse 1 e 3 — dove e come può essere formulata la richiesta

Cass. sez. trib., 17 aprile 2001, n. 5643. La richiesta di trattazione in pubblica udienza può essere formulata non solo con atto separato, ma anche mediante richiesta esplicita contenuta nel ricorso introduttivo, nel ricorso in appello o in altri atti processuali, a condizione che risultino notificati alle altre parti costituite e depositati nel termine di legge; se il giudice, pur in presenza di tale istanza, tratta e decide in camera di consiglio, si realizza una violazione del contraddittorio con nullità del procedimento e della sentenza. È la pronuncia che fonda l’intera Mossa 1: la richiesta “dentro l’appello” è legittima, ma solo se l’appello è stato notificato.

Cass. sez. trib., ord. 6 agosto 2024, n. 22163. Ripercorre le regole di presentazione dell’istanza e ribadisce che la richiesta può essere inserita anche nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni del resistente, che in tal caso devono essere notificate alla controparte; il rifiuto di discutere la causa in pubblica udienza, in presenza di un’istanza contenuta nell’atto di appello, viola il diritto di difesa e comporta la nullità di tutti gli atti successivi, sentenza compresa. Nel caso esaminato nessuno dei difensori aveva rinunciato alla trattazione orale e la Commissione regionale aveva comunque rigettato l’appello: il motivo è stato ritenuto fondato.

Cass. sez. V, 11 maggio 2009, n. 10678. Precedente costante sul punto: il rifiuto di discutere in pubblica udienza a fronte di istanza contenuta nell’atto di appello travolge tutti gli atti successivi, compresa la sentenza. È il precedente che l’ordinanza n. 22163/2024 richiama espressamente.

A sostegno della Mossa 2 — la legittimità dell’alternativa tra i due riti

Corte costituzionale, sentenza 18 marzo 2022, n. 73. Dichiara non fondate le questioni di legittimità sollevate su artt. 32, comma 3, e 33 del D.Lgs. 546/1992 e sull’art. 30, comma 1, lett. g), n. 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento agli artt. 101, 111 e 136 Cost.: la disposizione censurata non esclude la pubblica udienza, ma ne subordina lo svolgimento alla tempestiva richiesta di una parte, e il diritto di difesa resta garantito anche dalla facoltà di depositare memorie illustrative e repliche. Rilevante perché conferma che l’iniziativa spetta a te: non è un difetto del sistema, è la sua struttura.

Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 1998. Nel nuovo processo tributario i due riti — pubblica udienza e camera di consiglio — coesistono in rapporto di alternatività. È la formula che descrive esattamente la scelta che compi nella Mossa 2.

Corte costituzionale, sentenza n. 260 del 1998. Aveva già ritenuto non irragionevole l’onere, posto a carico della parte interessata, di depositare apposita istanza e di notificarla alle altre parti costituite entro il termine di legge.

Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 1989. Dichiarò l’illegittimità dell’art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui escludeva l’applicabilità al processo tributario dell’art. 128 c.p.c., che enuncia il principio di pubblicità dell’udienza. È la radice storica del diritto che oggi eserciti con un’istanza.

A sostegno delle Mosse 4 e 5 — il doppio onere e il termine

Il principio del doppio adempimento nella giurisprudenza di legittimità. In una vicenda esaminata dalla Corte, il contribuente lamentava la nullità della sentenza pronunciata in camera di consiglio nonostante l’istanza di trattazione in pubblica udienza da remoto: il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché la parte aveva dedotto di avere depositato tre istanze di discussione in appello, ma non di averle notificate alle altre parti costituite, nel caso Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione. È la conferma operativa che notificare e depositare sono due obblighi distinti e che entrambi vanno anche dedotti nel ricorso di legittimità.

Cass. sez. V, ord. n. 13786 del 2025. Annulla la sentenza d’appello perché al legale del contribuente non era stata comunicata la data dell’udienza di discussione: la mancata comunicazione dell’avviso di fissazione lede il principio del contraddittorio e l’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa, determinando la nullità della decisione. La causa è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, non essendo consentiti in sede di legittimità gli accertamenti di fatto richiesti. Rilevante perché il diritto alla pubblica udienza presuppone di sapere quando si terrà: senza avviso regolare, tutto il piano salta a monte.

A sostegno della Mossa 8 — le conseguenze del vizio

Cass. sez. trib., ord. n. 11011 del 15 aprile 2026, depositata il 24 aprile 2026. È il riferimento più aggiornato e il più favorevole al contribuente: nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che in pubblica udienza, in presenza di un’istanza di parte ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 546/1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, senza che sia necessario che la parte deduca o provi la sussistenza di un pregiudizio concreto derivato dalla mancata celebrazione della pubblica udienza.

Cass. sez. trib., sentenza n. 28100 del 2023. Non dubita della nullità automatica della sentenza emessa in grado di appello a seguito di trattazione con rito camerale nonostante la rituale richiesta di discussione in pubblica udienza. È il precedente su cui si innesta l’ordinanza del 2026.

Cass. sez. trib., sentenza n. 10574 del 2024. Orientamento di segno diverso, depositato circa sei mesi dopo la n. 28100/2023: per configurare una lesione del diritto di difesa occorrerebbe valutare se la mancata discussione orale abbia effettivamente impedito alla parte di esporre al meglio la propria linea difensiva. Rilevante perché impone di argomentare il ricorso anche sul piano del pregiudizio concreto, in via subordinata.

Cass. sez. V, sentenza n. 2887 del 3 febbraio 2017. Dichiara la nullità di una sentenza d’appello nel caso speculare: discussione svolta in pubblica udienza in assenza della relativa istanza e con la partecipazione del solo contribuente, con violazione del diritto di difesa dell’ente impositore. Afferma che il legislatore ha assegnato alla parte il diritto di scegliere la discussione orale, senza lasciare al giudice, in presenza di una valida istanza, alcun potere di concedere o negare la pubblica udienza.

Cass. n. 14392 del 2011 e, conforme, Cass. n. 3792 del 2013. La trattazione nella forma della discussione in pubblica udienza, con l’intervento del difensore della parte privata e in assenza dell’apposita istanza prescritta dall’art. 33, non è una mera irregolarità del procedimento ma una vera lesione del diritto di difesa dell’ufficio finanziario garantito dall’art. 24 Cost., con nullità dell’udienza di discussione, della sentenza emessa all’esito e di ogni atto conseguente.

Cass. sez. trib., ord. n. 18127 del 3 luglio 2025. Vicenda in cui si discuteva, tra l’altro, del rapporto tra la trattazione camerale in luogo della pubblica udienza e la rimessione della causa al primo giudice, oltre che della rimessione in termini per un deposito tardivo. Rilevante perché segnala che la strada della rimessione al primo giudice è controversa — le ipotesi di rimessione sono tassative — e non va assunta come motivo principale.

Cass. sez. III civ., ord. interlocutoria n. 2010 del 2026, depositata il 30 gennaio 2026. Rimette al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la questione se la mancata fissazione dell’udienza di discussione in appello, pur ritualmente richiesta ai sensi dell’art. 352 c.p.c. nel testo previgente alla riforma Cartabia, determini di per sé la nullità della sentenza o integri una mera irregolarità sindacabile solo in presenza di un pregiudizio concreto. Non riguarda il rito tributario, ma fotografa il contrasto sul valore dell’oralità in appello che attraversa l’intero sistema delle impugnazioni.

Cass. civ., Sez. Un., ord. 23 gennaio 2026, n. 1527. Interviene sul tema della sostituzione dell’udienza pubblica di discussione nel processo tributario secondo la normativa emergenziale di contrasto all’epidemia da Covid-19. Rilevante per tutti gli appelli trattati in quel periodo, ai quali si applica un quadro normativo speciale che va ricostruito prima di invocare l’art. 33.


La mappa delle norme: che cosa cambia dal 1° gennaio 2026

Un’avvertenza pratica che vale per tutte e otto le mosse: in questa materia, negli ultimi due anni, sono cambiati i numeri degli articoli più che le regole. Se lavori su un fascicolo pendente o leggi un precedente, devi sapere in quale “versione” del processo tributario ti trovi, altrimenti rischi di citare una norma abrogata o di cercare una disposizione dove non è più.

Le stratificazioni sono tre.

La prima è la riforma del contenzioso tributario introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024. È l’intervento che ha riscritto l’art. 33 del D.Lgs. 546/1992 aggiungendo la possibilità di chiedere la pubblica udienza “in presenza o da remoto”, che ha introdotto l’art. 34-bis sull’udienza a distanza in sostituzione della disciplina contenuta nell’art. 16, comma 4, del D.L. n. 119/2018, e che ha stabilito la regola di prevalenza della presenza sul remoto. Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024 l’udienza a distanza è disciplinata dal nuovo art. 34-bis.

La seconda è il Testo Unico della giustizia tributaria, D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024, con le disposizioni sul processo in vigore dal 1° gennaio 2026. Il Testo Unico ha carattere compilativo: riordina in un unico corpus le norme su giurisdizione e processo tributario, senza riscrivere la disciplina sostanziale della trattazione. Le disposizioni corrispondenti del D.Lgs. 546/1992 sono state abrogate a decorrere dalla stessa data: l’art. 33, per esempio, risulta abrogato dall’art. 130, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 175/2024 a partire dal 1° gennaio 2026, e la sua disciplina è confluita nell’articolo del Testo Unico dedicato alla trattazione in camera di consiglio, la cui rubrica richiama espressamente l’art. 33 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

La terza è il livello tecnico-operativo: il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2025, che detta le regole per lo svolgimento delle udienze a distanza attuando l’art. 34-bis del D.Lgs. 546/1992 e, dal 1° gennaio 2026, l’art. 83 del Testo Unico, e che individua Microsoft Teams come piattaforma ufficiale in sostituzione di Skype for Business.

Ecco come orientarsi nel modo più semplice.

Che cosa cerchiFino al 31 dicembre 2025Dal 1° gennaio 2026
Termini per documenti, memorie e replicheArt. 32 D.Lgs. 546/1992Disposizione corrispondente del D.Lgs. 175/2024, che ne richiama la rubrica
Trattazione in camera di consiglio e istanza di pubblica udienzaArt. 33 D.Lgs. 546/1992Art. 81 D.Lgs. 175/2024 (rubricato con richiamo all’art. 33)
Discussione in pubblica udienzaArt. 34 D.Lgs. 546/1992Disposizione corrispondente del D.Lgs. 175/2024
Udienza a distanzaArt. 34-bis D.Lgs. 546/1992Art. 83 D.Lgs. 175/2024
Regole tecniche del collegamento da remotoD.M. 11 novembre 2020 (fino alle comunicazioni del 30 novembre 2025)D.M. 24 novembre 2025, per le comunicazioni inviate dal 1° dicembre 2025

Tre conseguenze operative che discendono da questa mappa.

Primo: la sostanza della regola non è cambiata. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti chieda la discussione in pubblica udienza, con istanza notificata alle altre parti costituite entro dieci giorni liberi e depositata con la prova della notificazione. Vale prima e dopo il Testo Unico. Quindi non devi rifare la strategia: devi solo citare la norma giusta.

Secondo: nell’istanza conviene essere sovrabbondanti. Se il tuo giudizio è a cavallo tra le due discipline, indica entrambi i riferimenti — l’art. 33 del D.Lgs. 546/1992 e l’articolo corrispondente del Testo Unico — perché un richiamo in più non nuoce, mentre un richiamo sbagliato genera confusione in segreteria e costringe il collegio a interpretare la tua richiesta.

Terzo: attenzione ai precedenti. Le pronunce che leggi, comprese quelle citate in questa guida, parlano quasi tutte di “art. 33” perché riguardano giudizi instaurati prima del Testo Unico. Quei principi restano validi, ma quando li trasferisci in un atto nuovo devi aggiornare il riferimento normativo: citare una norma abrogata come se fosse vigente indebolisce l’atto agli occhi di chi lo legge, anche quando il contenuto è corretto.

Un ultimo punto che riguarda direttamente la Mossa 7. La disciplina dell’udienza a distanza è la parte più mobile dell’intero quadro, e le regole tecniche sono cambiate a dicembre 2025. Prima di ogni udienza da remoto, quindi, la verifica non si fa a memoria: si controllano le linee guida tecnico-operative in vigore per quella specifica udienza, che dipendono dalla data in cui la segreteria ha inviato la comunicazione. È un controllo di cinque minuti che evita l’unico imprevisto davvero irrimediabile: non riuscire a collegarsi il giorno in cui devi parlare.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un appello tributario arriva allo Studio, la questione della forma di trattazione non è una casella da spuntare: è una delle prime decisioni strategiche e viene presa insieme alla costruzione dei motivi. Ecco che cosa facciamo, in concreto.

  1. Esaminiamo l’atto di appello e le controdeduzioni già depositati per accertare se contengano una richiesta di discussione in pubblica udienza formulata in termini efficaci, distinguendo la richiesta vera dalla semplice riserva.
  2. Verifichiamo le ricevute di accettazione e di consegna delle PEC di notifica di ciascun atto rilevante, confrontandole con l’elenco aggiornato delle parti costituite, per stabilire se la richiesta sia opponibile a tutte.
  3. Ricostruiamo l’elenco delle parti costituite alla data attuale, comprese quelle intervenute o costituitesi dopo il deposito dell’appello, che sono la causa più frequente di istanze inefficaci.
  4. Calcoliamo il termine a ritroso dei dieci giorni liberi sulla data comunicata dalla segreteria, applicando l’anticipazione della scadenza per festivi, sabato e periodo di sospensione dal 1° al 31 agosto, e fissiamo una data operativa con margine.
  5. Redigiamo l’istanza di discussione, indicando R.G.A., parti, data di trattazione e modalità scelta tra presenza e collegamento da remoto, e la sottoscriviamo digitalmente.
  6. Notifichiamo l’istanza via PEC a tutte le parti costituite e la depositiamo telematicamente unitamente alla prova della notificazione, conservando e allegando ogni singola ricevuta.
  7. Coordiniamo la sequenza dei depositi difensivi — documenti, memorie illustrative ed eventuali repliche — tenendo conto che la scelta della pubblica udienza esclude il deposito delle brevi repliche scritte.
  8. Prepariamo la discussione orale in forma di scaletta sintetica costruita sul punto decisivo dell’appello, con le risposte alle domande che il collegio può porre, e gestiamo l’udienza in presenza o da remoto secondo le regole tecniche vigenti.
  9. Presidiamo il verbale d’udienza: dichiarazioni da far risultare, eventuale conferimento orale dell’incarico, richiesta di rinvio motivata, dichiarazione di voler proporre motivi aggiunti a fronte di documenti nuovi.
  10. Costruiamo, quando il vizio si è verificato, il motivo di ricorso per cassazione per nullità della sentenza, deducendo espressamente notificazione e deposito dell’istanza, allegando la catena documentale e argomentando sia sulla nullità automatica sia, in via subordinata, sul pregiudizio concreto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori: il vizio che nasce quando una pubblica udienza ritualmente chiesta non viene celebrata non si esaurisce nel secondo grado, si fa valere in Cassazione, e il modo in cui il motivo è costruito decide se verrà esaminato nel merito o dichiarato inammissibile. Chi ha depositato l’istanza, chi ha conservato le ricevute e chi ha vissuto l’udienza è la stessa persona che poi redige il ricorso di legittimità: la strategia non cambia mano e non si disperde nel passaggio di grado.

Sul fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: mentre il profilo processuale viene presidiato, la ricostruzione contabile e fiscale della pretesa viene verificata in parallelo, perché la discussione orale rende davvero quando il difensore può rispondere con un numero verificabile e non con una formula. Il nostro impegno è di mezzi: analizziamo il fascicolo, verifichiamo i termini, costruiamo la strategia e la eseguiamo fino all’ultimo grado.


In conclusione

Sì, la trattazione in pubblica udienza si può chiedere anche in appello. Ma la risposta utile non è quel “sì”: è la sequenza che lo rende effettivo. Ogni mossa compiuta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude da sola, senza che nessuno te lo comunichi.

Il processo tributario ti affida la scelta tra parlare e non parlare, e la affida a un atto che deve essere scritto, notificato a tutte le parti costituite e depositato con la prova della notificazione entro dieci giorni liberi. Chi esegue questa sequenza discute la propria causa davanti al collegio; chi la trascura scopre di averla persa leggendo una sentenza che non porta alcuna traccia della sua voce.

Lo Studio Monardo lavora su questo terreno perché è esattamente il punto in cui si incrociano le due abilitazioni che qui contano: l’abilitazione cassazionista, che permette di seguire lo stesso fascicolo dall’appello fino al giudizio di legittimità, dove il vizio di trattazione si fa valere e dove la costruzione del motivo decide l’esito; e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che mette accanto al difensore i professionisti capaci di tradurre in numeri verificabili ciò che in udienza hai dieci minuti per spiegare.

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