Cosa Succede Ai Decreti Ingiuntivi Dopo Il Deposito Della Domanda?

Il ricorso per decreto ingiuntivo è quasi sempre il primo atto giudiziario che un debitore in difficoltà si vede notificare. Arriva prima del precetto, prima del pignoramento, spesso prima ancora che il debitore abbia messo a fuoco la dimensione reale della propria esposizione. Poi, a un certo punto, arriva la decisione di chiedere aiuto alla legge: il deposito di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o del sovraindebitamento. Concordato preventivo, ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata. Da quel momento i decreti ingiuntivi già notificati, quelli in corso di opposizione e quelli che i creditori continueranno a chiedere entrano in un’altra dimensione giuridica, fatta di date, di visti di esecutorietà, di ipoteche che reggono o cadono a seconda del giorno in cui sono state iscritte.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. È la regola che attraversa tutta questa ricostruzione. Perché il destino di un decreto ingiuntivo, una volta depositata la domanda, non dipende quasi mai dal suo contenuto: dipende dal calendario.

La timeline che ricostruiamo in queste pagine si articola in nove tappe. Si parte dai novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda, il periodo in cui le ipoteche giudiziali diventano vulnerabili. Si arriva al giorno zero, il deposito. Si attraversano le settimane delle misure protettive e della loro conferma, i quaranta giorni per l’opposizione a un decreto notificato a procedura già avviata, la corsa del creditore verso il visto dell’art. 647 c.p.c. Si giunge allo spartiacque dell’apertura della liquidazione, all’interruzione dei giudizi pendenti, alla formazione dello stato passivo. E si chiude con quello che resta del decreto ingiuntivo dopo l’omologazione, dopo l’esdebitazione, o dopo il fallimento del tentativo.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio di due mondi che il debitore da solo fatica a tenere insieme. Da un lato c’è la procedura concorsuale o di sovraindebitamento, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. Dall’altro c’è il processo civile di opposizione, con i suoi termini perentori e i suoi possibili sviluppi fino all’ultimo grado di giudizio, che lo Studio può seguire senza passaggi di mano grazie all’abilitazione dell’Avvocato al patrocinio in Cassazione.

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La mappa del tempo: tutte le tappe in un colpo d’occhio

Prima di entrare nei dettagli, conviene guardare la procedura dall’alto. Il punto da fissare è uno: la domanda di accesso non cancella i decreti ingiuntivi, ma ne congela, ne ridimensiona o ne neutralizza gli effetti a seconda della fase in cui ciascun decreto si trova in quel momento. Un decreto ingiuntivo già munito del visto di esecutorietà prima dell’apertura del concorso è un titolo che la procedura deve rispettare. Un decreto ancora opponibile, o opposto e non ancora deciso, è invece un provvedimento che nella liquidazione non vale come giudicato. In mezzo, una serie di situazioni intermedie che dipendono dallo strumento scelto.

Occorre anche distinguere due famiglie di procedure. Negli strumenti “conservativi” (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore) il debitore resta nella gestione del proprio patrimonio e i decreti ingiuntivi continuano a vivere, sia pure sotto la protezione di misure che impediscono di trasformarli in esecuzioni. Nelle procedure “liquidatorie” (liquidazione giudiziale e liquidazione controllata) scatta invece il principio dell’accertamento esclusivo dei crediti nel concorso: il decreto ingiuntivo non definitivo perde la propria forza e il creditore deve ricominciare dall’insinuazione al passivo.

La tabella che segue riassume la cronologia. Ogni riga corrisponde a una sezione di approfondimento.

TappaMomentoCosa accade al decreto ingiuntivoNorme principaliTermine chiave
1Da 90 giorni prima della pubblicazioneLe ipoteche giudiziali iscritte in questo arco diventano inefficaci verso i creditori anteriori (concordato preventivo)Art. 46, co. 5, CCII90 giorni a ritroso
2Giorno 0: deposito e pubblicazioneStop all’acquisto di nuove prelazioni; possibile richiesta di misure protettiveArtt. 40, 44, 46, 54 CCII; artt. 70 e 78 CCIIPubblicazione nel registro delle imprese
3Dal giorno 1 al giorno 30Il divieto di azioni esecutive e cautelari blocca l’uso del decreto come titolo esecutivoArtt. 54 e 55 CCIIConferma entro 30 giorni
4Entro 40 giorni dalla notificaIl decreto notificato a procedura avviata va comunque opposto nei terminiArtt. 641, 645, 650 c.p.c.40 giorni, sospensione feriale 1-31 agosto
5Durante la procedura conservativaIl creditore può chiedere il visto ex art. 647 c.p.c.; conta la data del vistoArt. 647 c.p.c.; Cass. 5279/2024 e 8260/2024Data del decreto di esecutorietà
6Giorno dell’apertura della liquidazioneSpartiacque: il decreto non definitivo diventa inopponibile alla massaArtt. 150, 151, 270 CCII; Cass. 9539/2025Data della sentenza di apertura
7Dopo l’aperturaIl giudizio di opposizione si interrompe; la domanda del creditore va trasferita nel concorsoArt. 143 CCII; artt. 300 e 305 c.p.c.3 mesi dalla dichiarazione di interruzione
8Formazione dello stato passivoIl credito si accerta nel concorso; possibile ammissione con riservaArtt. 201 ss. e 273 CCIITermini fissati nella sentenza
9Omologazione, chiusura, esdebitazioneIl decreto è assorbito dal piano, travolto dall’esdebitazione o “resuscita” se la procedura fallisceArtt. 71, 80, 278 ss. CCII; Cass. 13810/2022Definitività dell’omologa

A questo punto la procedura può essere percorsa tappa per tappa.


Novanta giorni prima: la zona d’ombra delle ipoteche giudiziali

Cosa succede

La cronologia non comincia con il deposito della domanda. Comincia prima, e il debitore spesso non lo sa. Nei mesi che precedono l’accesso a una procedura, i creditori più organizzati (banche, società di recupero, fornitori strutturati) si muovono con una logica precisa: ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, con quel decreto in mano, iscrivere un’ipoteca giudiziale sugli immobili del debitore. L’ipoteca giudiziale trasforma un credito chirografario in un credito privilegiato: da quel giorno il creditore che l’ha iscritta passerà davanti agli altri sul ricavato della vendita dell’immobile.

Il legislatore della crisi guarda con sospetto a queste corse dell’ultimo minuto. Per il concordato preventivo la risposta è netta: le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

La norma

La disposizione di riferimento è l’art. 46, comma 5, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che raccoglie l’eredità del vecchio art. 168, comma 3, della legge fallimentare. La stessa regola viene richiamata dall’art. 25-sexies CCII per il concordato semplificato. Per gli accordi di ristrutturazione dei debiti la dottrina ha osservato che l’effetto di inefficacia delle ipoteche giudiziali “a ritroso” non opera, restando soltanto il divieto per i creditori di acquistare nuove prelazioni dal deposito della domanda o dell’istanza di misure protettive. Per le procedure di sovraindebitamento il quadro va verificato caso per caso, perché il concordato minore rinvia alle norme del concordato preventivo solo in quanto compatibili, e sul punto non esiste un orientamento consolidato.

I termini che si attivano

Il periodo di novanta giorni si calcola a ritroso a partire dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, non dalla data del deposito in cancelleria. È un periodo di natura sostanziale che fotografa una finestra temporale, non un termine processuale entro cui compiere un atto. La conseguenza pratica è rilevante: per stabilire se un’ipoteca giudiziale cade o resiste bisogna confrontare la data della sua iscrizione con la data della pubblicazione della domanda. Qualche giorno di differenza può spostare decine di migliaia di euro dalla colonna dei privilegiati a quella dei chirografari.

L’inefficacia è “relativa”: l’ipoteca non viene cancellata dai registri immobiliari, ma non può essere fatta valere contro gli altri creditori anteriori alla procedura. Se il concordato non va in porto e la procedura si chiude senza liquidazione, il vincolo torna a spiegare i suoi effetti ordinari.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase la mossa più importante è una mossa di calendario. Chi sta valutando di presentare una domanda di concordato deve sapere, prima di depositarla, quali ipoteche giudiziali sono state iscritte e in che data. Una visura ipotecaria aggiornata consente di capire se esistono iscrizioni recenti che il deposito tempestivo può rendere inefficaci. Rinviare di qualche settimana il deposito, magari per perfezionare un piano, può significare lasciare uscire un’ipoteca dalla finestra dei novanta giorni.

Nello stesso periodo il debitore conserva intatte tutte le difese ordinarie contro il decreto ingiuntivo: l’opposizione entro quaranta giorni dalla notifica, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà nel giudizio di opposizione, le contestazioni sulla validità della notifica. Nessuna di queste difese viene assorbita dalla futura procedura.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è pensare che l’ipoteca giudiziale sia un fatto compiuto su cui non vale la pena ragionare. Molti debitori arrivano al professionista con un’ipoteca iscritta da due mesi e mezzo, convinti che “ormai la casa è della banca”. In realtà, se lo strumento prescelto è il concordato preventivo, quella iscrizione può ancora essere neutralizzata rispetto agli altri creditori, a condizione di non perdere il treno. L’errore speculare è depositare la domanda in fretta, senza un piano, solo per “salvare” l’ipoteca: una domanda poi dichiarata inammissibile espone a conseguenze ben più gravi, compresa la possibile apertura della liquidazione.

Quanto dura realmente

La finestra dura novanta giorni per definizione, ma nella pratica il tempo utile per il debitore è molto più breve. Tra la raccolta dei documenti, la nomina dell’attestatore (per il concordato) o dell’OCC (per il sovraindebitamento) e la redazione della domanda passano normalmente diverse settimane. Chi scopre l’iscrizione dell’ipoteca con ritardo, magari quando riceve la comunicazione di un’altra banca, dispone spesso di un margine residuo di un mese o poco più.


Giorno 0: il deposito e la pubblicazione della domanda

Cosa succede

Siamo al giorno del deposito. Il debitore, assistito dal proprio difensore e (a seconda della procedura) dall’OCC o dall’attestatore, presenta la domanda al tribunale competente. Nel concordato preventivo e negli strumenti per le imprese la domanda viene poi pubblicata nel registro delle imprese: è la pubblicazione, non il deposito, il momento da cui decorrono gran parte degli effetti verso i terzi. Nelle procedure di sovraindebitamento del consumatore la dinamica è diversa, perché la protezione del patrimonio passa attraverso un decreto del giudice.

Da questo momento i decreti ingiuntivi pendenti sono tutti “fotografati” nello stato in cui si trovano. Alcuni sono già definitivi, perché non opposti e muniti del visto di esecutorietà. Altri sono stati notificati da poco e il termine per opporli è ancora aperto. Altri ancora sono oggetto di un giudizio di opposizione pendente. Altri, infine, non esistono ancora: i creditori li chiederanno nei mesi successivi.

La norma

Per il concordato preventivo il riferimento è l’art. 46 CCII, rubricato proprio “Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo”. Il comma 5 stabilisce che dalla pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo autorizzazione del tribunale. L’art. 54 CCII disciplina invece le misure protettive, che non scattano automaticamente per il solo deposito: il debitore deve chiederle espressamente nella domanda, e il loro effetto decorre dalla pubblicazione.

Per il consumatore sovraindebitato, l’art. 70, comma 4, CCII consente al giudice, su istanza del debitore e con il decreto che apre la procedura, di sospendere i procedimenti esecutivi che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e di vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore. Una norma analoga, per il concordato minore, è l’art. 78 CCII. Il Tribunale di Oristano, con decreto del 30 novembre 2023, ha chiarito che la disciplina dell’art. 70 è speciale rispetto a quella generale degli artt. 54 e 55 CCII e prevale su di essa: le misure vengono disposte con il decreto di apertura e durano, per legge, fino alla conclusione del procedimento.

I termini che si attivano

Il deposito non fa decorrere termini per il debitore nei confronti dei decreti ingiuntivi, ma attiva effetti immediati per i creditori. Nel concordato preventivo, dalla pubblicazione nessun creditore anteriore può più iscrivere un’ipoteca giudiziale opponibile agli altri creditori senza l’autorizzazione del tribunale. Ciò vale anche per chi ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dopo il deposito: potrà avere il titolo, ma non potrà trasformarlo in una prelazione che scavalchi i concorrenti.

Nel concordato con riserva (art. 44 CCII) il tribunale concede al debitore un termine per completare il piano e la proposta, di regola compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile in presenza di giustificati motivi. È un termine che il debitore deve rispettare scrupolosamente: la sua scadenza senza deposito del piano apre la strada all’improcedibilità.

Cosa può fare il debitore ora

La scelta cruciale del giorno zero è chiedere espressamente le misure protettive nella domanda, perché senza quella richiesta il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo resta un titolo pienamente spendibile per un pignoramento. Il Codice della crisi ha abbandonato il blocco automatico delle esecuzioni che la legge fallimentare collegava al concordato: oggi la protezione è un effetto che va domandato e che il giudice deve confermare.

In parallelo il debitore deve compilare un inventario preciso dei decreti ingiuntivi: data di notifica, stato (opposto, non opposto, dichiarato esecutivo), eventuali ipoteche iscritte e relative date. Questo elenco non è un esercizio burocratico: è la base per stabilire quali crediti entreranno nel piano come privilegiati e quali come chirografari.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più grave è credere che il deposito della domanda “sospenda tutto”. Non è così. I termini per opporsi ai decreti ingiuntivi continuano a decorrere anche dopo il deposito, e un decreto non opposto nei quaranta giorni diventa definitivo con tutte le conseguenze del caso. Il secondo errore tipico è dimenticare di indicare nella domanda i giudizi di opposizione pendenti: il tribunale e i commissari devono sapere quali crediti sono contestati, perché il trattamento nel piano cambia.

Quanto dura realmente

Il deposito è un atto istantaneo, ma la pubblicazione nel registro delle imprese richiede di norma alcuni giorni lavorativi. Nel sovraindebitamento del consumatore, tra il deposito e il decreto del giudice che dispone le misure protettive possono trascorrere da qualche settimana a un paio di mesi, a seconda del carico del tribunale. È un intervallo scoperto in cui i creditori possono ancora agire, e che va gestito con attenzione.


Dal giorno 1 al giorno 30: le misure protettive e la loro conferma

Cosa succede

Il calendario ora corre sul binario delle misure protettive. Nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, se il debitore ne ha fatto richiesta, dal giorno della pubblicazione della domanda i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che fino al giorno prima consentiva di notificare un precetto e avviare un pignoramento, diventa un titolo “dormiente”: esiste, ma non può essere usato per aggredire i beni.

Questo effetto però è provvisorio. Il giudice deve confermarlo o revocarlo con un provvedimento che ne fissa anche la durata. Se la conferma non arriva, la protezione cade.

La norma

La disciplina è negli artt. 54 e 55 CCII. L’art. 54, comma 2, prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, la sospensione delle prescrizioni e l’impedimento delle decadenze, oltre al divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. L’art. 55 regola il procedimento di conferma, che deve concludersi entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese; in mancanza, gli effetti protettivi vengono meno. La durata complessiva delle misure è soggetta ai limiti fissati dall’art. 8 CCII, che non consente di superare i dodici mesi complessivi.

Un punto merita attenzione. Il Tribunale di Milano, con un provvedimento del 30 marzo 2023, ha ritenuto che nel testo allora vigente il divieto riguardasse le “azioni” dei creditori intese come atti introduttivi di procedimenti esecutivi o cautelari. Da qui un principio pratico che la giurisprudenza di merito tende a confermare: le misure protettive tipiche bloccano l’esecuzione del decreto ingiuntivo, non la sua richiesta né il giudizio di cognizione sul credito. Il creditore può quindi continuare a chiedere e ottenere decreti ingiuntivi anche dopo il deposito; ciò che non può fare è metterli in esecuzione.

I termini che si attivano

Il termine che conta in questa tappa è quello di trenta giorni per la conferma delle misure protettive da parte del tribunale. È un termine che grava sull’ufficio giudiziario, ma il cui mancato rispetto ha effetti sul debitore: se la conferma non arriva in tempo, i creditori tornano liberi di agire.

Quanto alla sospensione delle prescrizioni e all’impedimento delle decadenze, la norma è formulata in termini generali. Se ne discute l’applicabilità ai termini processuali, come il termine di quaranta giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo. Su questo punto la prudenza è d’obbligo: nessun difensore dovrebbe contare sulla sospensione del termine di opposizione per effetto delle misure protettive, perché si tratta di una lettura non consolidata e il rischio di trovarsi con un decreto definitivo è troppo alto.

Cosa può fare il debitore ora

Nei primi trenta giorni il debitore deve assicurarsi che il procedimento di conferma si svolga regolarmente, depositando le integrazioni documentali eventualmente richieste e contrastando le opposizioni dei creditori. Se un creditore, nonostante le misure, notifica un precetto o avvia un pignoramento sulla base di un decreto ingiuntivo, il debitore deve eccepire immediatamente il divieto davanti al giudice dell’esecuzione, producendo la domanda pubblicata e il provvedimento di conferma.

Il debitore può anche valutare, se la situazione lo richiede, misure protettive “atipiche” o cautelari che il giudice può disporre per preservare il patrimonio, ad esempio nei confronti di un singolo creditore particolarmente aggressivo. Nel sovraindebitamento del consumatore, come si è visto, l’art. 70 consente al giudice di adottare ogni misura idonea a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è la passività. Molti debitori, una volta ottenuta la protezione, smettono di occuparsi dei decreti ingiuntivi pendenti. Ma la protezione copre l’esecuzione, non il giudizio: se nel frattempo il creditore chiede il visto di esecutorietà su un decreto non opposto, o se il giudizio di opposizione prosegue senza difesa, il credito si consolida. Quando la protezione cesserà (per revoca, per scadenza o per l’esito della procedura) il debitore si troverà di fronte a titoli più forti di prima.

Quanto dura realmente

Nella pratica dei tribunali italiani, la conferma delle misure protettive nel concordato preventivo arriva quasi sempre entro il termine di legge, anche perché il suo mancato rispetto ne determina la caducazione. La durata delle misure viene in genere fissata dal giudice in alcuni mesi, con possibilità di proroga fino al limite complessivo. Nel sovraindebitamento del consumatore, invece, le misure disposte con il decreto di apertura durano fino alla conclusione della procedura, che può richiedere da sei mesi a oltre un anno a seconda del tribunale e della complessità del piano.


Entro 40 giorni dalla notifica: il decreto ingiuntivo che arriva a procedura avviata

Cosa succede

Siamo in piena procedura, e il postino (o la PEC) consegna un nuovo decreto ingiuntivo. È uno scenario molto più comune di quanto si pensi. Il creditore che non ha ancora un titolo sa che, senza titolo, dovrà comunque far accertare il proprio credito nel corso della procedura; ottenere un decreto ingiuntivo gli consente di presentarsi con un provvedimento giudiziale in mano, e di avere un titolo pronto nel caso in cui la procedura fallisca.

Il debitore, a quel punto, si domanda se debba ancora occuparsi di quel decreto. La risposta è sì, e con urgenza.

La norma

Il decreto ingiuntivo è disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile. L’art. 641 c.p.c. fissa in quaranta giorni dalla notifica il termine per proporre opposizione; l’art. 645 c.p.c. stabilisce che l’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, con atto di citazione (o, per le materie soggette al rito semplificato dopo la riforma Cartabia, con le forme previste per quel rito). L’art. 650 c.p.c. consente l’opposizione tardiva soltanto in casi limitati: irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore che abbiano impedito di conoscere il decreto in tempo utile.

Nessuna norma del Codice della crisi sospende espressamente il termine di opposizione per effetto del deposito della domanda. Le misure protettive, come visto, operano sulle azioni esecutive e cautelari.

I termini che si attivano

Il termine di opposizione è perentorio: una volta scaduto, il decreto non può più essere contestato nel merito, salvo i casi eccezionali dell’opposizione tardiva. Si applica la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto: se la notifica avviene in luglio, i giorni di agosto non si contano e il conteggio riprende dal 1° settembre.

Un esempio aiuta a fissare il meccanismo. Un decreto notificato il 3 giugno 2026 va opposto entro il 13 luglio 2026: in questo caso agosto non entra in gioco. Un decreto notificato il 15 luglio 2026, invece, consuma sedici giorni tra il 16 e il 31 luglio; il conteggio si ferma per tutto agosto e riprende il 1° settembre, con scadenza al 24 settembre 2026.

Cosa può fare il debitore ora

Le opzioni sono tre, e vanno valutate con il difensore alla luce della procedura in corso.

La prima è proporre opposizione entro i quaranta giorni, contestando il credito nel merito o nel quantum. È la strada obbligata quando il credito è in tutto o in parte infondato: un decreto non opposto e poi dichiarato esecutivo prima dell’eventuale apertura di una liquidazione diventerebbe opponibile alla massa, con effetti che si trascinerebbero per tutta la procedura.

La seconda è valutare l’opposizione in funzione della strategia concorsuale. Anche quando il credito è sostanzialmente dovuto, l’opposizione può avere senso per contestarne il rango (ad esempio un privilegio affermato senza fondamento), gli interessi, le spese. Nel concordato il credito entrerà comunque nel piano con il trattamento previsto; nella liquidazione sarà accertato in sede di stato passivo; ma un decreto passato in giudicato riduce drasticamente lo spazio di contestazione.

La terza è non opporsi consapevolmente, quando il credito è certo e l’importo corretto, e concentrare le energie sulla procedura. È una scelta legittima solo se è una scelta, cioè se nasce da una valutazione e non da una dimenticanza.

Ogni decreto ingiuntivo che arriva a procedura aperta va trattato come se la procedura non esistesse, per quanto riguarda i termini. È la regola di prudenza che evita le sorprese peggiori.

L’errore tipico di questa fase

Il classico errore è inoltrare il decreto al gestore della crisi o al commissario e considerare la questione chiusa. Gli organi della procedura non sono i difensori del debitore nel giudizio monitorio: il loro compito è vigilare sulla procedura, non proporre opposizioni. Il decreto non opposto resta a carico del debitore, e il termine scade comunque.

Quanto dura realmente

Il termine di legge è di quaranta giorni, ma il tempo utile per preparare un’opposizione ben costruita è inferiore. Servono i documenti del rapporto (contratti, estratti conto, fatture, corrispondenza), serve verificare la notifica, serve coordinare la difesa con il piano depositato. Nella pratica, chi si rivolge al professionista nell’ultima settimana riduce di molto le possibilità di un’opposizione davvero efficace. Il giudizio di opposizione, una volta instaurato, dura poi in primo grado da uno a tre anni a seconda del tribunale.


Mentre la procedura è in corso: la corsa del creditore verso il visto dell’art. 647 c.p.c.

Cosa succede

Da questo momento in poi la partita si gioca su un atto che molti debitori non conoscono: il decreto di esecutorietà previsto dall’art. 647 c.p.c. Quando un decreto ingiuntivo non viene opposto nei quaranta giorni, non diventa automaticamente un giudicato. Serve che il creditore chieda al giudice che lo ha emesso di dichiararlo esecutivo; il giudice verifica la regolarità della notifica, il decorso del termine e l’assenza di opposizione, e appone il visto. Solo da quel momento il decreto acquista l’autorità di cosa giudicata.

In un contesto di crisi questo passaggio ha un peso enorme, perché la data del visto è ciò che decide se il decreto potrà essere fatto valere come titolo inoppugnabile in un’eventuale liquidazione. I creditori informati lo sanno e, appena il debitore deposita una domanda, si affrettano a chiedere il visto sui decreti non opposti.

La norma

L’art. 647 c.p.c. stabilisce che, se non è stata fatta opposizione nel termine o l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto lo dichiara esecutivo su istanza anche verbale del ricorrente. Una volta dichiarato esecutivo, il decreto non può più essere opposto, salvo l’opposizione tardiva dell’art. 650.

La giurisprudenza di legittimità ha costruito intorno a questa norma un principio ormai granitico. Con la ordinanza n. 34474 del 23 novembre 2022 la Cassazione ha ribadito che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idonea a farne un titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo, solo quando il giudice lo dichiara esecutivo ai sensi dell’art. 647, e che questo vale anche per il decreto provvisoriamente esecutivo fin dall’origine. Con la ordinanza n. 8260 del 27 marzo 2024 la Corte ha precisato che ciò che conta è la data di emissione del decreto di esecutorietà, non quella in cui il creditore ha presentato l’istanza: eventuali ritardi dell’ufficio giudiziario restano a carico del creditore.

E durante un concordato preventivo? La Cassazione, con l’ordinanza n. 5279 del 28 febbraio 2024, ha affrontato il caso di una domanda di concordato con riserva dichiarata inammissibile e seguita dal fallimento. La Corte ha stabilito che, ai fini dell’opponibilità al fallimento, basta che il visto di esecutorietà sia stato apposto prima della dichiarazione di fallimento, anche se dopo la domanda di concordato. La consecuzione tra le due procedure non fa retroagire alla domanda di concordato gli effetti del fallimento in tema di accertamento dei crediti.

I termini che si attivano

Qui il termine non è a carico del debitore: è una corsa contro il tempo del creditore, che deve ottenere il visto prima dell’eventuale apertura della liquidazione. Per il debitore, però, il principio va capito bene: durante un concordato preventivo o una procedura conservativa di sovraindebitamento il creditore può ancora rendere definitivo il proprio decreto ingiuntivo non opposto, e quel decreto sarà opponibile a una successiva liquidazione se il visto arriva prima della sentenza di apertura.

Cosa può fare il debitore ora

La prima verifica è documentale. Per ogni decreto non opposto il debitore deve sapere se il visto è stato apposto e in che data. Un decreto non opposto e ancora privo di visto è un decreto “sospeso” il cui destino dipende da cosa accadrà prima: il visto o l’apertura della liquidazione.

La seconda verifica riguarda la notifica. Il giudice del visto deve controllare la regolarità della notificazione; se la notifica è viziata, il debitore può far valere il vizio e, nei casi previsti, proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. È una strada stretta, ma nelle procedure di crisi capita con una certa frequenza che le notifiche siano state eseguite a indirizzi non più attuali o a sedi sociali ormai abbandonate.

La terza verifica riguarda il piano. Se il debitore è in concordato preventivo o in concordato minore, deve valutare come il credito portato dal decreto (definitivo o meno) debba essere classificato e trattato nella proposta, e se la sua eventuale contestazione giustifichi un accantonamento.

È in questa fase che l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come cassazionista e, insieme, come Gestore della crisi da sovraindebitamento consente di leggere lo stesso decreto ingiuntivo con due lenti contemporaneamente: quella del processo civile e quella della procedura.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è confondere la provvisoria esecutorietà con la definitività. Il debitore che ha ricevuto un decreto “provvisoriamente esecutivo” tende a pensare che non ci sia più nulla da fare. È vero il contrario: un decreto provvisoriamente esecutivo, se opposto, non diventa mai definitivo fino alla conclusione del giudizio di opposizione, e nella liquidazione resta inopponibile alla massa. La provvisoria esecutorietà consente l’esecuzione (oggi bloccata dalle misure protettive), non il giudicato.

L’errore speculare, sul fronte dei creditori, è credere che basti depositare l’istanza di visto prima dell’apertura. Come ha chiarito la Cassazione nel 2024, conta solo la data del provvedimento del giudice.

Quanto dura realmente

I tempi per ottenere il visto ex art. 647 variano molto da ufficio a ufficio. In alcuni tribunali il decreto di esecutorietà viene emesso in pochi giorni dalla richiesta; in altri, soprattutto nei periodi di maggiore carico, possono trascorrere diverse settimane. Per il debitore questo significa che tra la scadenza del termine di opposizione e l’effettivo consolidamento del decreto esiste spesso una finestra di tempo, variabile ma concreta, che può incrociarsi con l’apertura di una liquidazione.


Il giorno dell’apertura della liquidazione: lo spartiacque

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase, e per i decreti ingiuntivi è la fase decisiva. Non tutte le domande di accesso sfociano in una liquidazione: molte si chiudono con l’omologazione di un piano o di un concordato. Ma quando il debitore chiede direttamente la liquidazione controllata (tipica del sovraindebitamento) o quando un concordato fallisce e il tribunale apre la liquidazione giudiziale, il giorno della sentenza di apertura diventa una linea netta che divide i decreti ingiuntivi in due categorie.

Da una parte ci sono i decreti che, prima di quel giorno, sono diventati definitivi: non opposti e muniti del visto dell’art. 647, oppure opposti ma confermati da una sentenza di rigetto dell’opposizione (o da un’ordinanza di estinzione) non più impugnabile. Questi decreti sono opponibili alla massa e costituiscono titolo per l’ammissione al passivo. Dall’altra parte ci sono tutti gli altri: decreti non opposti ma senza visto, decreti con il termine di opposizione ancora aperto, decreti opposti e ancora in discussione. Questi decreti, per la procedura, non valgono come giudicato.

La norma

Per la liquidazione giudiziale gli artt. 150 e 151 CCII stabiliscono rispettivamente il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della sentenza di apertura e la regola secondo cui ogni credito deve essere accertato con le norme sul concorso. Per la liquidazione controllata del sovraindebitato l’art. 270 CCII richiama espressamente diverse norme della liquidazione giudiziale, tra cui gli artt. 143 e 150, e l’art. 273 CCII disciplina la formazione dello stato passivo a cura del liquidatore.

La giurisprudenza ha esteso senza esitazioni alla liquidazione controllata la regola nata per il fallimento. Con l’ordinanza n. 9539 dell’11 aprile 2025 la Cassazione ha affermato che non vi sono ragioni per non applicare anche alla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato la stessa rigorosa regola sull’opponibilità del decreto ingiuntivo elaborata per il fallimento: il decreto privo del visto ex art. 647 non è opponibile alla procedura se il visto è chiesto dopo l’apertura. La stessa ordinanza ha precisato che il creditore non perde il diritto di far valere il proprio credito: potrà provarlo nello stato passivo anche con gli stessi documenti già usati per ottenere il decreto. Nella stessa direzione si era mosso, per la liquidazione controllata disciplinata dal Codice della crisi, il Tribunale di Bologna con decreto del 27 marzo 2024, che ha ritenuto inopponibile alla massa il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo privo del visto ex art. 647 e, con esso, l’ipoteca giudiziale iscritta sulla base di quel titolo.

Sul versante dei decreti opposti, la Cassazione con l’ordinanza n. 22125 del 5 agosto 2024 ha chiarito che il decreto opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa solo se la sentenza di rigetto dell’opposizione, o l’ordinanza che dichiara estinto il giudizio, è divenuta non più impugnabile prima dell’apertura della procedura.

I termini che si attivano

Il termine decisivo è la data della sentenza di apertura della liquidazione: tutto ciò che è diventato definitivo prima vale, tutto ciò che non lo è diventato cade. Da questa data scatta il divieto di azioni esecutive individuali, e il creditore che ha ottenuto il visto dopo l’apertura non può usarlo contro la procedura. Nella liquidazione controllata la sentenza assegna inoltre ai creditori un termine per presentare le domande di ammissione al passivo, che il liquidatore comunica loro.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore, nella liquidazione, perde l’amministrazione dei beni compresi nella procedura, che passa al liquidatore o al curatore. Ma non perde l’interesse a che lo stato passivo sia formato correttamente. Il debitore può e deve segnalare al liquidatore quali decreti ingiuntivi non erano definitivi alla data dell’apertura, perché il liquidatore possa eccepirne l’inopponibilità nel momento in cui i creditori chiederanno l’ammissione facendo valere quei titoli.

Il debitore ha interesse anche per un’altra ragione: molte procedure di liquidazione controllata si concludono con l’esdebitazione, ma alcune ne restano escluse. Se il debitore non ottiene l’esdebitazione, ciò che accade ai decreti ingiuntivi durante la procedura avrà conseguenze anche dopo, quando tornerà nella piena disponibilità del proprio patrimonio.

L’errore tipico di questa fase

Qui l’errore tipico lo commettono spesso i creditori, e il debitore dovrebbe conoscerlo per non subirne gli effetti indiretti. Il creditore che si insinua al passivo presentando un decreto ingiuntivo non definitivo come se fosse un giudicato, e non allega la documentazione del credito, rischia di vedersi respingere la domanda. Ma l’errore speculare del debitore è pensare che l’inopponibilità del decreto significhi estinzione del debito: non è così. Il credito resta, e potrà essere ammesso se provato con i documenti.

Quanto dura realmente

La sentenza di apertura è un atto puntuale, ma le sue conseguenze sui decreti ingiuntivi si dispiegano nei mesi successivi. Nella liquidazione controllata, tra l’apertura e la formazione del primo progetto di stato passivo trascorrono di norma da tre a sei mesi, a seconda dei tempi del liquidatore e del numero di creditori.


Dopo l’apertura: l’interruzione del giudizio di opposizione e il termine di tre mesi

Cosa succede

Sono passati pochi giorni dall’apertura della liquidazione. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che il debitore aveva promosso mesi prima è ancora pendente davanti al tribunale ordinario. Che ne è di quel processo?

L’apertura della liquidazione produce l’interruzione automatica dei processi in cui è parte il debitore e che riguardano rapporti patrimoniali compresi nella procedura. Il giudizio di opposizione si ferma. Da quel momento il creditore opposto non può più ottenere in quella sede una sentenza utilizzabile contro la massa: la sua domanda deve essere trasferita nel concorso, attraverso l’insinuazione al passivo.

La norma

L’art. 143 CCII disciplina l’interruzione dei processi per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale, ed è richiamato per la liquidazione controllata dall’art. 270 CCII. La norma precisa un punto essenziale: il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice, non dal giorno dell’apertura. Il termine per la riassunzione è quello ordinario dell’art. 305 c.p.c., cioè tre mesi.

La giurisprudenza consolidata, formatasi sotto la legge fallimentare e trasferita al Codice della crisi, afferma che la domanda di condanna del creditore opposto, proposta con il ricorso monitorio prima dell’apertura del concorso, diventa improcedibile nella sede ordinaria e va riproposta davanti al giudice della procedura. Il Tribunale di Brescia, con provvedimento del 22 marzo 2024 relativo a una liquidazione del patrimonio, ha applicato in via analogica questi principi, ammettendo al passivo il credito di una banca “con riserva”, in attesa dell’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

I termini che si attivano

Il termine da presidiare è quello di tre mesi per la riassunzione, che decorre dalla dichiarazione di interruzione. La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto si applica anche a questo termine, trattandosi di un termine processuale.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è una delle fasi più delicate, e spesso la meno compresa. La Cassazione, con la sentenza n. 13810 del 2022, ha affermato un principio che ogni debitore in liquidazione dovrebbe conoscere: se il giudizio di opposizione si interrompe per l’apertura della procedura e nessuno lo riassume, il decreto ingiuntivo opposto rimane inefficace verso la procedura, ma diventa definitivamente esecutivo e può essere fatto valere contro il debitore quando questi torna “in bonis”, cioè dopo la chiusura della procedura. Con esso si consolida anche l’ipoteca giudiziale eventualmente iscritta.

La conseguenza pratica è rilevante. Il debitore che non otterrà l’esdebitazione, o che ha beni esclusi dalla liquidazione, ha un interesse diretto a riassumere il giudizio di opposizione nei termini, per evitare che il decreto si consolidi alle sue spalle mentre tutti guardano alla procedura. La valutazione va fatta caso per caso: se l’esdebitazione è probabile e copre quel debito, l’interesse si riduce; se non lo è, la riassunzione può essere l’unico modo per non ritrovarsi, a procedura chiusa, un titolo definitivo e un’ipoteca consolidata sull’immobile.

Un chiarimento ulteriore viene dalla Cassazione con l’ordinanza n. 22874 del 16 agosto 2024, che ha affrontato il caso dell’estinzione del giudizio verificatasi in sede di rinvio, dopo la cassazione di una sentenza che aveva accolto l’opposizione: un’ulteriore conferma che le sorti del decreto dipendono strettamente dalla fase processuale in cui si verifica l’evento estintivo.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è lasciare che il giudizio di opposizione muoia per inerzia, nella convinzione che “tanto se ne occupa la procedura”. La procedura si occupa dell’accertamento del credito ai fini del concorso, e questo accertamento ha efficacia solo all’interno della procedura stessa. Fuori da essa, il decreto non riassunto può tornare a vivere.

Quanto dura realmente

La dichiarazione di interruzione avviene di solito alla prima udienza utile dopo che il giudice ha avuto notizia dell’apertura della procedura, notizia che le parti hanno interesse a comunicare. Da quel momento decorrono i tre mesi. Nella pratica, tra l’apertura della liquidazione e la scadenza del termine di riassunzione trascorrono spesso da quattro a otto mesi.


Nei mesi dello stato passivo: l’accertamento del credito nel concorso

Cosa succede

Il calendario ora corre sul binario dello stato passivo. I creditori presentano le domande di ammissione, il curatore o il liquidatore le esamina, predispone un progetto e lo comunica. Nella liquidazione giudiziale il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo in apposita udienza; nella liquidazione controllata la procedura è semplificata e affidata in larga parte al liquidatore, con il giudice che interviene sulle contestazioni.

È in questa fase che il decreto ingiuntivo viene “pesato” per quello che realmente vale alla data dell’apertura. Il decreto definitivo prima dell’apertura è un titolo che il liquidatore non può rimettere in discussione nel merito. Il decreto non definitivo è soltanto un documento tra gli altri: il creditore deve provare il proprio credito come se il decreto non esistesse.

La norma

Per la liquidazione giudiziale la disciplina è negli artt. 200 e seguenti CCII. Per la liquidazione controllata l’art. 273 CCII attribuisce al liquidatore la formazione del progetto di stato passivo e regola le osservazioni e le contestazioni. L’istituto dell’ammissione con riserva consente di ammettere un credito il cui accertamento dipende da un giudizio in corso, sciogliendo la riserva all’esito.

La Cassazione con l’ordinanza n. 20536 del 24 luglio 2024 ha affrontato un caso che illustra bene le conseguenze pratiche di questa fase. Un fornitore, forte di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, aveva iscritto ipoteca giudiziale; la debitrice aveva poi depositato una domanda di concordato con riserva, dichiarata improcedibile, seguita dall’amministrazione straordinaria. Il credito è stato ammesso solo in via chirografaria, per effetto della revocatoria dell’ipoteca, e la Corte ha ritenuto applicabile il principio della consecuzione tra procedure anche in quella successione. Il decreto ingiuntivo definitivo, quindi, non mette al riparo da ogni contestazione: la garanzia che ne deriva può essere ancora aggredita con gli strumenti propri della procedura. Nella liquidazione giudiziale, in particolare, l’art. 166 CCII consente di revocare le ipoteche giudiziali costituite per debiti scaduti nei sei mesi anteriori al deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura.

I termini che si attivano

I termini per le domande di ammissione, per le osservazioni al progetto di stato passivo e per le impugnazioni sono fissati dalla legge e dai provvedimenti della procedura. Per il debitore il punto da ricordare è che le osservazioni sul progetto di stato passivo vanno formulate nei termini indicati dal liquidatore o dal curatore: una volta reso esecutivo lo stato passivo, le contestazioni si spostano sul piano delle impugnazioni, con regole più rigide.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore non è parte necessaria dell’accertamento del passivo nello stesso modo in cui lo sono i creditori e il liquidatore, ma può fornire elementi decisivi. Può segnalare al liquidatore quali decreti non erano definitivi, quali notifiche erano irregolari, quali crediti sono gonfiati da interessi non dovuti o da commissioni contestabili. Può mettere a disposizione la documentazione che il liquidatore non avrebbe altrimenti. Un liquidatore ben informato è il primo presidio contro l’ammissione di crediti non dovuti.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è il silenzio. Il debitore che non partecipa, che non segnala, che non fornisce documenti, lascia che lo stato passivo si formi sulla base delle sole domande dei creditori. E un credito ammesso in misura eccessiva riduce la percentuale destinata agli altri e, se il debitore non ottiene l’esdebitazione, pesa sul suo futuro.

Quanto dura realmente

Nella liquidazione giudiziale la verifica del passivo richiede di norma da sei mesi a un anno dall’apertura, con possibili udienze successive per le domande tardive. Nella liquidazione controllata i tempi sono spesso più brevi, ma dipendono in modo significativo dal numero dei creditori e dalla presenza di contestazioni.


Dopo l’omologazione, la chiusura o l’esdebitazione: cosa resta del decreto ingiuntivo

Cosa succede

Sono passati mesi, a volte anni, dalla notifica. La procedura arriva al suo esito, e il decreto ingiuntivo va incontro a uno di tre destini.

Se la procedura conservativa si chiude con l’omologazione del piano o del concordato, il credito portato dal decreto viene soddisfatto nella misura e nei tempi previsti dal piano omologato. Il decreto non scompare dal mondo giuridico, ma perde la propria capacità di fondare pretese ulteriori rispetto a quanto previsto dal piano, che diventa vincolante per tutti i creditori anteriori.

Se la procedura liquidatoria si chiude con l’esdebitazione, i debiti non soddisfatti diventano inesigibili, salvo le eccezioni di legge. Il decreto ingiuntivo, anche se definitivo, non potrà essere azionato per la parte residua.

Se invece la procedura fallisce (domanda dichiarata inammissibile, piano non omologato, esdebitazione negata) il decreto ingiuntivo torna a svolgere la sua funzione ordinaria. E qui tutto ciò che è accaduto nelle tappe precedenti torna a contare.

La norma

Gli effetti dell’omologazione sono disciplinati, per il consumatore, dagli artt. 70 e 71 CCII; per il concordato minore dall’art. 80 CCII; per il concordato preventivo dagli artt. 112 e seguenti. L’esdebitazione è regolata dagli artt. 278 e seguenti CCII, con disposizioni specifiche per il sovraindebitato e per il debitore incapiente.

I termini che si attivano

Nel concordato e nei piani omologati il termine decisivo è quello della definitività del provvedimento di omologazione. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera, di regola, decorsi tre anni dall’apertura della procedura o alla sua chiusura se anteriore, con le condizioni e le eccezioni previste dalla legge. Se la procedura fallisce, i termini ordinari tornano a decorrere: il creditore con un decreto definitivo può notificare il precetto, il debitore può ancora contestare ciò che è contestabile.

Cosa può fare il debitore ora

Dopo un’omologazione il debitore deve eseguire il piano con rigore: un inadempimento può portare alla risoluzione o alla revoca, con il ritorno dei creditori ai loro titoli originari. Dopo un’esdebitazione, se un creditore tenta di azionare un decreto ingiuntivo per un debito esdebitato, il debitore può reagire con l’opposizione all’esecuzione. Se invece la procedura non è andata a buon fine, occorre riprendere in mano ogni decreto: verificare quali sono diventati definitivi, quali giudizi di opposizione sono stati riassunti, quali ipoteche si sono consolidate.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è credere che l’omologazione “cancelli” il decreto ingiuntivo in ogni caso. Il decreto resta, ed è neutralizzato solo finché il piano è eseguito. L’altro errore è non conservare la documentazione della procedura: in caso di esecuzioni successive, provare che il credito era compreso nel piano omologato o nell’esdebitazione richiede i provvedimenti del tribunale.

Quanto dura realmente

Un concordato minore o una ristrutturazione del consumatore possono avere piani della durata di cinque, sette o più anni. Una liquidazione controllata dura di norma almeno tre anni prima dell’esdebitazione. Per tutto questo tempo, il decreto ingiuntivo rimane sullo sfondo: non attivo, ma non cancellato.


La stessa procedura, due calendari: come cambia la sorte del decreto ingiuntivo

Le due ricostruzioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati ma coerenti con i termini di legge. Hanno lo scopo di mostrare, giorno per giorno, quanto pesa il calendario sul destino di un decreto ingiuntivo. Non descrivono casi reali.

Il punto di partenza comune

Ipotesi: debitore persona fisica, lavoratore dipendente, proprietario di un appartamento. Una banca ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 23.418,70 euro a titolo di saldo di un’apertura di credito. Il decreto viene notificato il 4 marzo 2026. La banca iscrive ipoteca giudiziale sull’appartamento il 18 marzo 2026. Il debitore ha altri debiti per circa 61.300 euro e decide di chiedere l’apertura della liquidazione controllata. La domanda viene depositata il 5 maggio 2026; la sentenza di apertura viene pronunciata il 9 giugno 2026.

Il termine per l’opposizione, calcolato dal 4 marzo, scade il 13 aprile 2026 (27 giorni dal 5 al 31 marzo, più 13 giorni di aprile).

Primo calendario: il debitore che agisce nelle finestre giuste

  • 4 marzo 2026: notifica del decreto. Il debitore si rivolge subito a un difensore.
  • Entro il 13 aprile 2026: viene notificato l’atto di opposizione, con cui si contestano gli interessi applicati e parte delle commissioni, per un importo stimato di 4.870,35 euro.
  • Fine aprile 2026: la banca non può chiedere il visto ex art. 647, perché l’opposizione è stata proposta.
  • 5 maggio 2026: deposito della domanda di liquidazione controllata, con l’indicazione del giudizio di opposizione pendente.
  • 9 giugno 2026: sentenza di apertura. Il decreto ingiuntivo, opposto e non deciso, è inopponibile alla procedura. Con esso cade, verso la massa, anche l’ipoteca giudiziale iscritta il 18 marzo.
  • Estate 2026: il giudizio di opposizione viene dichiarato interrotto all’udienza successiva. Il difensore valuta se riassumerlo nei tre mesi, tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
  • Stato passivo: la banca deve provare il credito con i documenti. Il liquidatore, informato dal debitore, contesta gli interessi. La banca viene ammessa in via chirografaria, e per un importo inferiore a quello del decreto.

Esito: il ricavato della vendita dell’appartamento viene distribuito tra tutti i creditori secondo le regole del concorso, senza la prelazione ipotecaria della banca.

Secondo calendario: il debitore che lascia correre

  • 4 marzo 2026: notifica del decreto. Il debitore lo mette in un cassetto.
  • 13 aprile 2026: il termine per l’opposizione scade senza che nulla accada.
  • 22 aprile 2026: su istanza della banca, il giudice emette il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
  • 5 maggio 2026: deposito della domanda di liquidazione controllata.
  • 9 giugno 2026: sentenza di apertura. Il decreto ingiuntivo è definitivo da prima dell’apertura: è opponibile alla procedura. L’ipoteca giudiziale resta efficace.
  • Stato passivo: la banca viene ammessa in via ipotecaria per l’intero importo del decreto, interessi compresi. Il liquidatore non può rimettere in discussione il merito.

Esito: sul ricavato della vendita la banca viene soddisfatta con prelazione. Gli altri creditori si dividono ciò che resta.

La variante del terzo calendario: il visto arrivato in ritardo

Stesso scenario del secondo calendario, con una sola differenza: la banca presenta l’istanza di visto il 20 maggio 2026, ma l’ufficio emette il decreto di esecutorietà il 15 giugno 2026, sei giorni dopo l’apertura della liquidazione. Secondo il principio affermato dalla Cassazione nel 2024 e nel 2025, la data che conta è quella del provvedimento del giudice: il decreto non è opponibile alla procedura, e l’ipoteca cade con esso. La banca dovrà provare il credito nello stato passivo e sarà ammessa in via chirografaria, salvo altre cause di prelazione.

La variante con il concordato: l’ipoteca nei novanta giorni

Ipotesi diversa: piccola impresa individuale che deposita domanda di concordato preventivo. La domanda viene pubblicata nel registro delle imprese il 20 ottobre 2026. Un fornitore ha iscritto ipoteca giudiziale il 3 agosto 2026, sulla base di un decreto ingiuntivo per 41.206,18 euro; un secondo creditore ha iscritto ipoteca il 9 luglio 2026 per 18.955,40 euro. Dal 3 agosto al 20 ottobre intercorrono 78 giorni: la prima ipoteca rientra nei novanta giorni ed è inefficace rispetto ai creditori anteriori. Dal 9 luglio al 20 ottobre intercorrono 103 giorni: la seconda ipoteca resta efficace. Se il debitore avesse pubblicato la domanda entro il 7 ottobre 2026, anche la seconda iscrizione sarebbe rientrata nella finestra dei novanta giorni.


I binari paralleli: come cambia la timeline se il debitore attiva un rimedio

La cronologia descritta finora non è un percorso obbligato. In ogni tappa il debitore può aprire binari paralleli che modificano la sequenza degli eventi. Vale la pena ricostruirli uno per uno.

Il binario dell’opposizione

L’opposizione a decreto ingiuntivo è il binario più importante, perché è quello che impedisce al decreto di diventare definitivo. Una volta proposta, il decreto resta sospeso nella sua definitività fino alla decisione. Se nel frattempo si apre una liquidazione, il decreto non sarà opponibile alla massa. Se invece la procedura è conservativa, il giudizio prosegue e il credito entra nel piano come credito contestato, con le cautele previste (accantonamenti, trattamento condizionato).

Nel giudizio di opposizione il debitore può chiedere la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto. In presenza di misure protettive questa richiesta perde parte della sua urgenza, perché l’esecuzione è già bloccata; ma conserva la sua utilità in vista del momento in cui la protezione verrà meno.

Il binario dell’opposizione tardiva

Se il termine è scaduto perché la notifica era irregolare o per cause non imputabili al debitore, l’art. 650 c.p.c. consente l’opposizione tardiva. È un binario stretto, che richiede una prova rigorosa, ma che può riaprire la partita anche su un decreto già munito del visto ex art. 647. Nelle procedure di crisi va valutato con particolare attenzione quando le notifiche sono state eseguite in periodi di trasferimento della residenza o della sede.

Il binario delle misure protettive

Le misure protettive, come visto, non intervengono sul giudizio ma sull’esecuzione. Aprono un binario parallelo in cui il decreto esiste ma non può essere usato. La loro durata, la loro conferma e la loro eventuale revoca modificano i tempi in cui il creditore potrà tornare ad agire. Se le misure vengono revocate, il binario si chiude e il decreto torna a essere un titolo esecutivo spendibile.

Il binario dell’accordo con il creditore

Durante il concordato preventivo, il concordato minore o la composizione negoziata, il debitore può trattare con il singolo creditore. Un accordo transattivo sul credito portato dal decreto ingiuntivo può essere recepito nel piano, a condizione che rispetti le regole della procedura e non alteri illegittimamente la parità di trattamento. Fuori dalle procedure, un accordo può portare all’abbandono del giudizio di opposizione e alla definizione del debito con pagamenti rateali. In ogni caso, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti in pendenza della procedura richiedono, nei casi previsti, l’autorizzazione degli organi.

Il binario della conversione

Un concordato che non va a buon fine può trasformarsi in liquidazione giudiziale; una procedura di ristrutturazione del consumatore può essere convertita in liquidazione controllata. In questi casi entra in gioco la consecuzione tra procedure, con le precisazioni della giurisprudenza: la Cassazione, nell’ordinanza n. 5279 del 2024, ha escluso che la consecuzione faccia retroagire in modo automatico tutti gli effetti della liquidazione alla data della prima domanda. Per i decreti ingiuntivi conta la data della sentenza di apertura della liquidazione. Per le ipoteche e gli atti revocabili, invece, la consecuzione può far decorrere i periodi sospetti dalla prima domanda, come dimostra la vicenda decisa con l’ordinanza n. 20536 del 2024.

Il binario della composizione negoziata

Per l’imprenditore esiste un binario ulteriore, che si colloca addirittura prima del deposito di qualsiasi domanda al tribunale: la composizione negoziata della crisi. L’imprenditore chiede la nomina di un esperto e, con la stessa istanza o con una successiva, può chiedere l’applicazione delle misure protettive. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni con cui esercita l’attività d’impresa; entro breve termine l’imprenditore deve chiedere al tribunale la conferma delle misure.

Per i decreti ingiuntivi la conseguenza è simile a quella già vista per il concordato: il creditore può ancora ottenere il decreto e, se non opposto, chiederne il visto ex art. 647 c.p.c.; non può però usarlo per pignorare né, senza l’accordo dell’imprenditore, per iscrivere un’ipoteca giudiziale opponibile agli altri creditori. La composizione negoziata non prevede invece l’inefficacia retroattiva delle ipoteche iscritte nei novanta giorni precedenti, che resta un effetto tipico della domanda di concordato preventivo.

Il calendario, in questo binario, ha una particolarità: la composizione negoziata può sfociare in un accordo con i creditori, in un concordato semplificato o in uno degli strumenti di regolazione della crisi. A seconda dell’esito, i decreti ingiuntivi ottenuti nel frattempo seguiranno le regole della procedura successiva. Per questo, anche durante le trattative, i termini per l’opposizione ai decreti notificati all’imprenditore vanno rispettati con la stessa cura di sempre: l’esperto facilita le trattative, ma non difende l’imprenditore nei giudizi, e un decreto non opposto nei quaranta giorni pesa sul tavolo del negoziato come un titolo non più discutibile. È anche in questa fase che l’esperienza di Esperto Negoziatore aiuta a prevedere come ciascun creditore userà i propri titoli durante le trattative.


Le cinque finestre critiche

Nella lunga cronologia che abbiamo ricostruito, ci sono cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito finale. Li riassumiamo in ordine temporale.

  1. La finestra dei quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. È la più importante di tutte. Un’opposizione proposta nel termine impedisce al decreto di diventare definitivo e, in caso di liquidazione, lo rende inopponibile alla massa. Il termine si sospende solo dal 1° al 31 agosto, e non va considerato sospeso dalle misure protettive.
  2. La finestra dei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda di concordato. Anticipare di poche settimane la pubblicazione può rendere inefficace un’ipoteca giudiziale iscritta di recente. Rinviarla può consolidarla definitivamente rispetto agli altri creditori.
  3. La finestra della richiesta delle misure protettive nella domanda. Senza una richiesta espressa, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo resta un titolo spendibile per pignorare. La protezione non è automatica: va chiesta, e va seguita fino alla conferma.
  4. La finestra tra la scadenza del termine di opposizione e il visto ex art. 647. Se si apre una liquidazione prima che il giudice abbia emesso il decreto di esecutorietà, il decreto ingiuntivo non è opponibile alla massa. Conoscere la data esatta del visto, o la sua assenza, è indispensabile per valutare la posizione di ogni creditore.
  5. La finestra dei tre mesi per la riassunzione del giudizio di opposizione interrotto. Lasciarla scadere significa consentire al decreto di consolidarsi per il periodo successivo alla chiusura della procedura. Per il debitore che non otterrà l’esdebitazione, o che conserva beni esclusi, è una finestra da presidiare.

Le domande sul tempo

Ho già depositato la domanda di ristrutturazione dei debiti e mi è arrivato un decreto ingiuntivo. Devo comunque oppormi entro 40 giorni?

Sì. Il deposito della domanda e le eventuali misure protettive disposte dal giudice bloccano le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, ma non sospendono con certezza il termine per l’opposizione. Un decreto non opposto diventa definitivo, e questo può pesare sia sul trattamento del credito nel piano sia su ciò che accadrà se la procedura non andrà a buon fine. Il termine si calcola dalla notifica, con la sola sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

Sono passati due mesi dall’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Posso ancora fare qualcosa?

Se lo strumento adatto alla situazione è il concordato preventivo, un’ipoteca giudiziale iscritta nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese è inefficace rispetto ai creditori anteriori. A due mesi dall’iscrizione restano circa trenta giorni utili, a condizione che la domanda sia pronta per essere depositata e pubblicata. Negli altri strumenti la regola non opera negli stessi termini, e la valutazione va fatta sul caso concreto.

Il creditore ha chiesto il visto di esecutorietà prima dell’apertura della liquidazione, ma il giudice l’ha concesso dopo. Il decreto vale contro la procedura?

No, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione. Conta la data in cui il giudice emette il decreto di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non la data dell’istanza. Se il visto è successivo alla sentenza di apertura, il decreto ingiuntivo non è opponibile alla massa; il creditore dovrà provare il credito nello stato passivo.

Quanto tempo ho per riprendere il giudizio di opposizione interrotto dall’apertura della liquidazione controllata?

Tre mesi, che decorrono non dall’apertura della procedura ma dal momento in cui il giudice del processo dichiara l’interruzione. Il termine è processuale e subisce la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

Quanto dura in tutto la vicenda di un decreto ingiuntivo dentro una procedura di sovraindebitamento?

Dipende dalla procedura. In una ristrutturazione del consumatore, dalla domanda all’omologazione trascorrono di norma da sei mesi a un anno, poi il piano può durare diversi anni. In una liquidazione controllata l’esdebitazione arriva, di regola, dopo tre anni dall’apertura. Per tutto questo arco di tempo il decreto ingiuntivo resta sullo sfondo, e il suo peso dipende da ciò che è accaduto nelle prime settimane.


Le pronunce che scandiscono la procedura

Riportiamo i riferimenti giurisprudenziali utilizzati in questa ricostruzione, ordinati secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.

Tappe 2 e 3: deposito della domanda e misure protettive

Tribunale di Oristano, decreto 30 novembre 2023. Principio: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore le misure protettive seguono la disciplina speciale dell’art. 70, comma 4, CCII, che prevale su quella generale degli artt. 54 e 55; vengono disposte con il decreto di apertura, senza contraddittorio preventivo, e durano fino alla conclusione del procedimento. Rilevanza: chiarisce come e quando il decreto ingiuntivo del creditore del consumatore viene neutralizzato sul piano esecutivo.

Tribunale di Milano, provvedimento 30 marzo 2023. Principio: nel testo allora vigente, le misure protettive riguardavano le azioni dei creditori intese come iniziative esecutive e cautelari. Rilevanza: aiuta a comprendere perché il creditore possa continuare a ottenere decreti ingiuntivi durante la protezione, pur non potendoli eseguire.

Tappa 5: il visto dell’art. 647 c.p.c. durante la procedura

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 34474 del 23 novembre 2022. Principio: il decreto ingiuntivo diventa titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo solo con la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., anche quando era provvisoriamente esecutivo fin dall’origine. Rilevanza: fonda la distinzione tra provvisoria esecutorietà e definitività.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 8260 del 27 marzo 2024. Principio: l’opponibilità del decreto non opposto decorre dalla data di emissione del decreto di esecutorietà; restano irrilevanti la data dell’istanza del creditore e i ritardi dell’ufficio. Rilevanza: rende decisiva la data del provvedimento del giudice rispetto all’apertura della procedura.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5279 del 28 febbraio 2024. Principio: se a una domanda di concordato con riserva dichiarata inammissibile segue il fallimento, per l’opponibilità del decreto ingiuntivo è sufficiente che il visto sia anteriore alla sentenza di fallimento, anche se successivo alla domanda di concordato. Rilevanza: dimostra che durante una procedura conservativa il creditore può ancora consolidare il proprio titolo.

Tappa 6: l’apertura della liquidazione

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 9539 dell’11 aprile 2025. Principio: la regola sull’inopponibilità del decreto ingiuntivo privo del visto ex art. 647 si applica anche alla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato; il creditore conserva la possibilità di provare il credito con gli stessi documenti. Rilevanza: è il riferimento centrale per le procedure di sovraindebitamento.

Tribunale di Bologna, decreto 27 marzo 2024. Principio: nella liquidazione controllata il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo privo del visto ex art. 647 è inopponibile alla massa, e con esso l’ipoteca giudiziale iscritta in base a quel titolo. Rilevanza: applica il principio alla liquidazione controllata del Codice della crisi, estendendolo espressamente all’ipoteca.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22125 del 5 agosto 2024. Principio: il decreto opposto dal debitore poi assoggettato alla procedura è opponibile alla massa solo se la sentenza di rigetto dell’opposizione o l’ordinanza di estinzione sono divenute non più impugnabili prima dell’apertura. Rilevanza: fissa la linea di demarcazione per i decreti opposti.

Tappa 7: l’interruzione del giudizio di opposizione

Cassazione civile, sentenza n. 13810 del 2022. Principio: se il debitore opponente viene assoggettato alla procedura e il giudizio di opposizione interrotto non viene riassunto, il decreto resta inefficace verso la procedura ma diventa definitivamente esecutivo nei confronti del debitore tornato in bonis, insieme all’ipoteca iscritta. Rilevanza: spiega perché il debitore può avere interesse a riassumere il giudizio.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22874 del 16 agosto 2024. Principio: è stata esaminata la sorte del decreto opposto nel caso di estinzione del giudizio verificatasi in sede di rinvio, dopo la cassazione della sentenza che aveva accolto l’opposizione. Rilevanza: conferma che l’effetto dell’estinzione sul decreto dipende dalla fase in cui si verifica.

Tribunale di Brescia, provvedimento 22 marzo 2024. Principio: nella liquidazione del patrimonio si applicano in via analogica le regole sulla interruzione delle liti e sull’accertamento concorsuale; il credito fondato su un titolo non definitivo può essere ammesso con riserva in attesa dell’esito del giudizio di opposizione. Rilevanza: mostra come il giudizio di opposizione pendente si coordina con lo stato passivo.

Tappa 8: stato passivo e consecuzione

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 20536 del 24 luglio 2024. Principio: il principio della consecuzione tra procedure opera anche quando una domanda di concordato con riserva, poi improcedibile, è seguita dall’amministrazione straordinaria; l’ipoteca giudiziale iscritta in forza di un decreto definitivo può essere revocata, con ammissione del credito in via chirografaria. Rilevanza: ricorda che la definitività del decreto non mette al riparo la garanzia ipotecaria dagli strumenti revocatori della procedura.


Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Lo Studio interviene nel punto della cronologia in cui ti trovi. Se sei prima del deposito, lavoriamo sul calendario; se sei a procedura aperta, presidiamo i termini che corrono in parallelo; se sei già in liquidazione, lavoriamo sullo stato passivo e sui giudizi interrotti. Questi sono gli strumenti concreti che mettiamo in campo.

  1. Ricostruiamo la mappa dei decreti ingiuntivi. Per ogni decreto verifichiamo data di notifica, eventuale opposizione, presenza e data del visto ex art. 647, ipoteche iscritte e relative date, e costruiamo un prospetto che colloca ogni titolo nella cronologia della procedura.
  2. Calcoliamo le finestre temporali. Confrontiamo le date di iscrizione delle ipoteche giudiziali con la data prevedibile di pubblicazione della domanda, per stabilire quali iscrizioni possono rientrare nei novanta giorni dell’art. 46, comma 5, CCII.
  3. Scegliamo lo strumento in funzione del calendario. Valutiamo, insieme alla situazione patrimoniale, quale procedura (concordato, ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) produce gli effetti più favorevoli sui decreti ingiuntivi esistenti.
  4. Chiediamo e seguiamo le misure protettive. Redigiamo le istanze nella domanda, seguiamo il procedimento di conferma e, se un creditore agisce nonostante il divieto, eccepiamo il blocco davanti al giudice dell’esecuzione.
  5. Proponiamo le opposizioni nei termini. Per ogni decreto notificato prima o durante la procedura, analizziamo il credito e, quando ci sono margini, redigiamo l’opposizione entro i quaranta giorni, coordinandola con il piano depositato.
  6. Verifichiamo le notifiche e i presupposti del visto. Confrontiamo le relate di notifica con la residenza o la sede effettive e, se emergono vizi, valutiamo l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
  7. Presidiamo l’interruzione e la riassunzione. Comunichiamo al giudice dell’opposizione l’apertura della procedura, monitoriamo la dichiarazione di interruzione e valutiamo la riassunzione nei tre mesi quando il debitore ha interesse a evitare il consolidamento del decreto.
  8. Supportiamo il debitore nello stato passivo. Prepariamo per il liquidatore o il curatore una nota tecnica sui decreti non definitivi, sugli interessi contestabili e sulle ipoteche inopponibili, con la relativa documentazione.
  9. Gestiamo le conseguenze dopo la procedura. Se un creditore tenta di azionare un decreto per un debito compreso nel piano omologato o nell’esdebitazione, prepariamo l’opposizione all’esecuzione.
  10. Accompagniamo il giudizio fino all’ultimo grado. Se il giudizio di opposizione o la contestazione sullo stato passivo arrivano in Cassazione, lo stesso difensore porta avanti la stessa linea difensiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa pesa in modo particolare l’esperienza di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC: conoscere dall’interno il funzionamento delle procedure di sovraindebitamento significa sapere in anticipo come verranno trattati i decreti ingiuntivi nel piano o nello stato passivo, quali documenti serviranno, quali tempi aspettarsi. Allo stesso tempo, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce che i giudizi di opposizione collegati alla procedura possano essere seguiti fino all’ultimo grado senza cambiare difensore.

Un’unica strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa impostazione accompagna la scelta dello strumento, l’opposizione al decreto, lo stato passivo e le eventuali impugnazioni.

Uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono la situazione debitoria, verificano i conteggi di interessi e commissioni e contribuiscono al piano; gli avvocati presidiano i termini, le opposizioni e i rapporti con gli organi della procedura.


Il tempo, prima di tutto

La vicenda di un decreto ingiuntivo dopo il deposito di una domanda di accesso a una procedura non è una questione di principio, ma una successione di date. La data della notifica, quella dell’opposizione, quella del visto, quella della pubblicazione della domanda, quella dell’apertura della liquidazione, quella della dichiarazione di interruzione. Ognuna apre o chiude una possibilità. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è anche quella che più spesso viene sprecata.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il destino dei decreti ingiuntivi si decide proprio nel punto di contatto tra il processo civile e le procedure di crisi. L’esperienza dell’Avv. Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento, fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore consente di leggere ogni decreto alla luce della procedura; l’abilitazione di cassazionista consente di difenderlo, quando serve, fino all’ultimo grado di giudizio.

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