Il problema in breve
Un’impresa in difficoltà deposita una domanda di concordato “in bianco”, cioè con riserva di presentare il piano in un secondo momento. Il giorno dopo il fornitore principale telefona: vuole essere pagato per le fatture scadute, altrimenti non consegna più. La reazione istintiva dell’imprenditore è saldare il debito per non fermare la produzione. È proprio la mossa che il Codice della crisi vieta, salvo precise autorizzazioni.
Durante la fase con riserva l’impresa continua a operare, compra, vende, paga stipendi e nuove forniture. Ma i debiti sorti prima del deposito sono “congelati”: vanno trattati nel piano, alla pari con gli altri crediti dello stesso rango. Un pagamento non autorizzato di un debito anteriore può portare all’apertura della liquidazione giudiziale, alla perdita della prededuzione e, nei casi più gravi, a conseguenze penali per gli amministratori. I termini corrono dal giorno del deposito: ogni decisione di tesoreria presa nelle prime settimane pesa sull’esito dell’intera procedura.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel perimetro delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio la gestione dei rapporti con i creditori, fornitori in testa, nella fase in cui l’impresa cerca una soluzione concordata. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti consente di leggere insieme il profilo giuridico dei pagamenti e il piano di tesoreria. La qualifica di cassazionista garantisce che, se un pagamento viene contestato in sede di revoca o di reclamo, la difesa possa proseguire con la stessa linea fino all’ultimo grado.
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Inquadramento normativo
Che cos’è il concordato “in bianco”
Sul piano normativo il concordato in bianco è oggi disciplinato dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal cosiddetto correttivo ter (D.Lgs. 136/2024). Nella vecchia legge fallimentare corrispondeva all’art. 161, comma 6, L.F., da cui l’espressione ancora diffusa di “preconcordato”.
Il concordato in bianco è una domanda di accesso al concordato preventivo depositata senza piano, proposta e attestazione, che il debitore si riserva di presentare entro un termine fissato dal tribunale. Il deposito anticipa gli effetti protettivi della procedura e consente all’impresa di preparare il piano senza subire nel frattempo aggressioni esecutive.
Il tribunale, con decreto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito della documentazione mancante, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande di liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni. Nomina il commissario giudiziale e dispone obblighi informativi periodici, almeno mensili, sulla gestione finanziaria dell’impresa e sull’attività compiuta per la predisposizione del piano.
Le norme che regolano i pagamenti
La disciplina dei pagamenti nella fase con riserva si ricava dalla lettura combinata di cinque disposizioni.
La prima è l’art. 46 CCII. Dopo il deposito della domanda e fino al decreto di apertura, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci. I crediti dei terzi sorti per effetto degli atti “legalmente compiuti” sono prededucibili. I creditori non possono acquisire prelazioni opponibili agli altri creditori, salvo autorizzazione.
La seconda è l’art. 94 CCII, che regola l’amministrazione dei beni dopo l’apertura: il debitore conserva la gestione sotto la vigilanza del commissario, ma gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice delegato.
La terza è l’art. 100 CCII, rubricato “Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi”. È la norma chiave per il tema. Consente al debitore, quando è prevista la continuazione dell’attività, di chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, a condizione che un professionista indipendente attesti che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’impresa e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La richiesta può essere presentata già con la domanda con riserva ex art. 44, comma 1, lett. a), oppure successivamente.
La quarta è l’art. 6, comma 1, lett. d), CCII, che riconosce la prededuzione ai crediti legalmente sorti durante le procedure per la gestione del patrimonio e la continuazione dell’impresa.
La quinta è l’art. 106 CCII, che disciplina gli atti di frode e l’apertura della liquidazione giudiziale in corso di procedura, anche quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori.
La ratio
La ratio del divieto è la tutela della par condicio creditorum. Con il deposito della domanda si “fotografa” il passivo: tutti i creditori anteriori devono essere soddisfatti secondo il piano e secondo l’ordine delle cause di prelazione. Pagare integralmente un fornitore chirografario mentre gli altri riceveranno forse il 20% significa alterare quell’ordine con risorse che appartengono, economicamente, alla massa.
Va precisato che la stessa legge riconosce un limite a questo principio. Un’impresa che deve continuare a produrre non può permettersi di perdere il fornitore insostituibile. L’art. 100 CCII nasce per questo: introduce una deroga controllata, filtrata da un’attestazione indipendente e da un provvedimento del tribunale.
Distinzione da istituti affini
Il divieto di pagamento dei crediti anteriori va distinto da tre situazioni che nella prassi vengono spesso confuse.
La prima è il pagamento delle nuove forniture. Se il fornitore consegna merce dopo il deposito della domanda, il relativo credito non è anteriore: nasce durante la procedura, rientra di regola nell’ordinaria amministrazione e, se l’atto è legalmente compiuto, è prededucibile. Si paga alle scadenze ordinarie.
La seconda è il contratto pendente. Un contratto di somministrazione in corso al momento del deposito prosegue, ma le prestazioni già eseguite prima del deposito restano crediti anteriori, mentre quelle eseguite dopo sono crediti della gestione corrente.
La terza è il pagamento da parte di un terzo con risorse proprie. Se un socio paga direttamente il fornitore con denaro proprio, senza utilizzare attivo dell’impresa e senza diritto di rivalsa anteriore alla soddisfazione degli altri creditori, la valutazione cambia. La stessa logica ispira la parte dell’art. 100 CCII che esonera dall’attestazione i pagamenti coperti da nuova finanza apportata senza obbligo di restituzione o con restituzione postergata.
Un esempio concreto chiarisce la distinzione. Un’impresa deposita la domanda il 14 aprile. Il fornitore di vernici ha fatture per 31.270 € relative a consegne di marzo e consegna nuova merce il 20 aprile per 4.615 €. Le fatture di marzo sono crediti anteriori, non pagabili senza autorizzazione. La fattura del 20 aprile è un credito della gestione corrente, pagabile alla scadenza pattuita.
Le conseguenze del pagamento non autorizzato: il quadro completo
Sul piano normativo le conseguenze di un pagamento di credito anteriore eseguito senza autorizzazione sono almeno quattro, e operano su piani diversi.
La prima è procedurale. L’art. 106 CCII consente al tribunale, su segnalazione del commissario o su istanza dei creditori o del pubblico ministero, di aprire la liquidazione giudiziale quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori. La giurisprudenza di legittimità, come si vedrà, esclude l’automatismo ma pone a carico del debitore la prova dell’assenza di pregiudizio.
La seconda è patrimoniale. Gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza la necessaria autorizzazione sono inefficaci ai sensi dell’art. 46 CCII. In caso di successiva liquidazione giudiziale, il curatore può agire per il recupero di quanto pagato.
La terza riguarda la prededuzione. Solo i crediti sorti da atti legalmente compiuti sono prededucibili. Un fornitore che abbia ottenuto benefici attraverso un atto non autorizzato non può invocare questa tutela.
La quarta è penale. Se la procedura sfocia nella liquidazione giudiziale, i pagamenti eseguiti a danno dei creditori per favorirne alcuni possono integrare la bancarotta preferenziale prevista dall’art. 322, comma 3, CCII. L’art. 324 CCII esclude questa fattispecie per i pagamenti autorizzati dal giudice ai sensi, tra gli altri, dell’art. 100 CCII. L’autorizzazione non è quindi una formalità: è anche lo scudo penale per gli amministratori.
Va precisato, infine, che gli atti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato sono esenti dall’azione revocatoria nella successiva liquidazione giudiziale (art. 166, comma 3, CCII). Anche questo effetto protettivo presuppone la legalità dell’atto.
Requisiti e termini
Quando un pagamento è consentito senza autorizzazione
In termini operativi, durante la fase con riserva l’impresa può pagare liberamente solo gli atti di ordinaria amministrazione relativi a obbligazioni sorte dopo il deposito della domanda. Le condizioni sono tre.
Il credito deve essere sorto dopo il deposito. Rileva il momento in cui la prestazione è stata eseguita, non la data della fattura. Una fattura emessa il 16 aprile per merce consegnata il 10 aprile documenta un credito anteriore.
L’atto deve rientrare nella gestione normale dell’impresa. Secondo l’orientamento richiamato anche dalla giurisprudenza di merito più recente, la fornitura di merce può essere considerata di ordinaria amministrazione quando vi è attinenza tra il materiale fornito e l’attività che l’impresa prosegue.
Il pagamento non deve pregiudicare gli interessi dei creditori. Un acquisto sproporzionato, anche se formalmente ordinario, può essere contestato.
Quando serve l’autorizzazione ex art. 100 CCII
La disciplina prevede quattro requisiti cumulativi.
Il primo è la continuità aziendale: il piano deve prevedere la prosecuzione dell’attività. Nel concordato in bianco, dove il piano non esiste ancora, il debitore deve indicare già nell’istanza che intende proporre un concordato in continuità e offrire idonee informazioni sul suo contenuto.
Il secondo è la natura del credito: deve trattarsi di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi. La norma estende la stessa possibilità alle retribuzioni per le mensilità antecedenti il deposito dei lavoratori addetti all’attività che prosegue.
Il terzo è l’attestazione di un professionista indipendente sull’essenzialità delle prestazioni e sulla loro funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione non serve se i pagamenti sono effettuati fino a concorrenza di nuove risorse apportate senza obbligo di restituzione o con restituzione postergata.
Il quarto è il provvedimento del tribunale, che può assumere sommarie informazioni prima di decidere.
Quando serve l’autorizzazione ex art. 46 CCII
Gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale fino al decreto di apertura; dopo l’apertura provvede il giudice delegato. L’istanza deve contenere idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere informazioni anche da terzi e acquisisce il parere del commissario, se nominato.
Va precisato che, dopo il correttivo ter, il debitore che nella fase con riserva opta per un accordo di ristrutturazione o per un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione può essere sottoposto a un regime autorizzativo diverso. La scelta dello sbocco della procedura, quindi, incide anche sulle regole dei pagamenti.
Sospensione feriale
Salvo diversa disposizione, i termini previsti dal Codice della crisi non sono soggetti alla sospensione feriale (art. 9 CCII). Il periodo 1-31 agosto non ferma il termine assegnato dal tribunale per il deposito del piano. Un’impresa che deposita la domanda con riserva a fine luglio non può contare su un mese in più.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito di piano, proposta e attestazione (art. 44 CCII) | Dal decreto del tribunale; tra 30 e 60 giorni | Fissato dal giudice; prorogabile fino a ulteriori 60 giorni solo per giustificati motivi e in assenza di domande di liquidazione | Improcedibilità della domanda; possibile apertura della liquidazione giudiziale se pendono istanze |
| Obblighi informativi periodici (art. 44 CCII) | Dal decreto; cadenza almeno mensile | Prescrizione del decreto | Revoca del termine concesso; segnalazione del commissario |
| Istanza di autorizzazione ex art. 100 CCII | Con la domanda o successivamente, sempre prima del pagamento | Condizione preventiva di liceità | Pagamento non autorizzato; rischio di revoca/apertura liquidazione ex art. 106 CCII |
| Istanza di autorizzazione ex art. 46 CCII | Prima del compimento dell’atto urgente | Condizione di efficacia | Inefficacia dell’atto; perdita della prededuzione per il terzo |
| Pagamento delle nuove forniture | Scadenze contrattuali ordinarie | Obbligazione della gestione corrente | Inadempimento ordinario; interessi di mora; possibile interruzione della fornitura |
| Sospensione feriale | 1-31 agosto | Non applicabile ai termini del CCII salvo diversa disposizione (art. 9 CCII) | Il termine per il piano continua a decorrere |
Il termine più critico non è scritto in nessun decreto: è il momento del pagamento. L’autorizzazione deve precedere il bonifico, mai seguirlo. Una ratifica successiva non trasforma in lecito un pagamento già eseguito.
Procedura passo-passo
La sequenza che segue descrive, in termini operativi, come un’impresa in fase con riserva gestisce correttamente i pagamenti ai fornitori.
1. Censimento dei fornitori alla data del deposito. L’impresa, con il supporto dei propri consulenti, redige l’elenco dei fornitori con separazione netta tra debiti anteriori al deposito e forniture in corso. Per ogni fornitore si indica la data di esecuzione delle prestazioni, non solo quella della fattura. L’elenco nominativo dei creditori è comunque richiesto dall’art. 44 CCII come documento da allegare alla domanda con riserva.
2. Blocco dei pagamenti automatici. Le ricevute bancarie, gli addebiti diretti SEPA e i pagamenti ricorrenti programmati sul conto aziendale continuano a funzionare anche dopo il deposito, se nessuno li interrompe. È uno dei punti dove più spesso si sbaglia: l’addebito automatico di una Ri.Ba. relativa a una fornitura di febbraio, eseguito il giorno dopo il deposito, è un pagamento di credito anteriore. Il giorno stesso del deposito vanno sospesi o revocati tutti gli ordini di addebito relativi a crediti anteriori.
3. Individuazione dei fornitori strategici. Si isolano i fornitori la cui prestazione è essenziale per la prosecuzione: materie prime non sostituibili nel breve periodo, energia, logistica dedicata, software di produzione, servizi di manutenzione di impianti. Per ciascuno si valuta se esistono alternative di mercato e a quali condizioni.
4. Scelta del percorso per ciascun fornitore strategico. Le strade sono tre: proseguire con il fornitore senza pagare il pregresso, pagando regolarmente le sole nuove forniture; chiedere l’autorizzazione ex art. 100 CCII al pagamento del pregresso; reperire nuova finanza da soci o terzi senza obbligo di restituzione o con restituzione postergata, per pagare il pregresso senza necessità di attestazione.
5. Predisposizione dell’istanza ex art. 100 CCII. L’istanza si deposita presso il tribunale competente per la procedura, individuato secondo le regole dell’art. 27 CCII. Deve indicare: la previsione della continuità aziendale e le informazioni disponibili sul piano; l’elenco dei crediti da pagare con importi, date e prestazioni; le ragioni dell’essenzialità; l’attestazione del professionista indipendente oppure la prova dell’apporto di nuova finanza con le caratteristiche di legge.
6. Attestazione del professionista indipendente. Il professionista deve possedere i requisiti di indipendenza richiesti dal Codice. L’attestazione non può limitarsi a ripetere che il fornitore “è importante”: deve spiegare perché la prestazione non è sostituibile in tempi e costi compatibili con il piano e perché pagarne il pregresso produce, per la massa, un risultato migliore di quello che si avrebbe perdendo il fornitore.
7. Istruttoria e provvedimento. Il tribunale può assumere sommarie informazioni e, nella prassi, sente il commissario giudiziale. L’autorizzazione può essere concessa per l’intero importo o per una parte, anche con prescrizioni sulle modalità.
8. Esecuzione del pagamento e rendicontazione. Il pagamento autorizzato va eseguito nei limiti del provvedimento e documentato nell’informativa periodica. Pagamenti eccedenti l’importo autorizzato ricadono nuovamente nel divieto.
9. Gestione delle nuove forniture. Le forniture successive si pagano secondo le scadenze contrattuali. È opportuno che i contratti prevedano condizioni coerenti con la tesoreria disponibile, perché un inadempimento verso fornitori della gestione corrente compromette la credibilità del piano.
10. Coordinamento con il commissario. Il commissario giudiziale vigila sulla gestione. Informarlo in anticipo delle scelte sui fornitori riduce il rischio che un’operazione venga segnalata come pregiudizievole.
Il giudice competente
La competenza spetta al tribunale individuato dall’art. 27 CCII: per le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione, il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese; per gli altri debitori, il tribunale nel cui circondario si trova il centro degli interessi principali. Fino al decreto di apertura decide il tribunale; dopo l’apertura, sulle istanze ex art. 46 provvede il giudice delegato.
Contenuto necessario dell’istanza
Un’istanza efficace contiene almeno: la qualificazione del credito come anteriore e la sua quantificazione; la descrizione della prestazione e la ragione per cui è essenziale; le alternative valutate e scartate; l’impatto del pagamento sulla tesoreria del periodo con riserva; il collegamento con il piano in preparazione; l’attestazione o la prova della nuova finanza. Un’istanza generica, che chiede di pagare “i fornitori strategici” senza elencarli e quantificarli, espone al rigetto e fa perdere giorni preziosi.
Il fornitore che minaccia di interrompere
In termini operativi, il fornitore anteriore non ha sempre mano libera. L’art. 94-bis CCII stabilisce che, in presenza di misure protettive e nei concordati in continuità, i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali pendenti, né provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. La norma non obbliga il fornitore a stipulare nuovi contratti, ma protegge quelli in corso. Conoscerla cambia i rapporti di forza nella trattativa.
Gli errori che si ripetono
In termini operativi, gli errori più frequenti nella fase con riserva si concentrano in pochi punti ricorrenti.
Il primo è la confusione tra data della fattura e data della prestazione. Le fatture differite emesse dopo il deposito per consegne precedenti vengono spesso trattate come correnti e pagate. Sono invece crediti anteriori.
Il secondo è la compensazione spontanea. Il fornitore che è anche cliente dell’impresa tende a trattenere i pagamenti dovuti compensandoli con il proprio credito anteriore. La compensazione nelle procedure concorsuali segue regole specifiche e va verificata con attenzione prima di accettarla o contestarla, perché produce gli stessi effetti di un pagamento preferenziale.
Il terzo è l’acconto “di buona volontà”. Versare al fornitore strategico una piccola somma sul pregresso per mantenere il rapporto è pur sempre un pagamento non autorizzato. L’esiguità dell’importo può incidere sulla valutazione del pregiudizio, non sulla qualificazione dell’atto.
Il quarto è il ritardo nell’istanza. Chi attende che il fornitore interrompa le consegne prima di chiedere l’autorizzazione perde settimane nelle quali la linea produttiva resta ferma. L’istanza ex art. 100 CCII può essere presentata già con la domanda con riserva: prepararla contestualmente è la scelta più prudente.
Il quinto è l’assenza di coordinamento con il commissario. Il commissario vigila sulla gestione e riferisce al tribunale. Un’operazione anticipata e spiegata viene valutata diversamente da una scoperta durante un controllo.
Verifiche sul campo
Le due applicazioni che seguono sono esempi dimostrativi di calcolo, costruiti su dati ipotetici. Non descrivono casi reali.
Esempio di applicazione 1 — Fornitore strategico e istanza ex art. 100 CCII
Ipotesi. Una società che produce componenti in alluminio deposita la domanda di concordato con riserva il 14 aprile 2026. Il tribunale, con decreto del 17 aprile, concede 60 giorni per il deposito del piano: scadenza 16 giugno 2026. Il fornitore unico di una lega speciale vanta crediti anteriori per 47.380 €, relativi a consegne di febbraio e marzo. Il fabbisogno mensile di lega è di 18.920 €. Il fornitore comunica che non consegnerà più senza il saldo del pregresso. Un fornitore alternativo richiede 90 giorni per la qualificazione del materiale.
Sviluppo. Le forniture di aprile, maggio e giugno, se eseguite dopo il 14 aprile, generano crediti della gestione corrente: 18.920 € al mese, pagabili alle scadenze ordinarie e prededucibili in quanto atti di ordinaria amministrazione legalmente compiuti. Il pregresso di 47.380 € resta anteriore. Il fermo della linea per 90 giorni, secondo il piano industriale in preparazione, comporterebbe la perdita di ordini per un margine stimato superiore al pregresso da pagare. Il 21 aprile la società deposita istanza ex art. 100 CCII con attestazione di un professionista indipendente che documenta l’insostituibilità della lega nel breve periodo e il confronto tra lo scenario con pagamento e quello senza.
Esito. Se il tribunale autorizza il 5 maggio, il pagamento di 47.380 € eseguito il 7 maggio è lecito, esente dal rischio di revoca e, sul piano penale, rientra tra i pagamenti autorizzati per i quali non opera la bancarotta preferenziale (art. 324 CCII). Se invece la società avesse pagato il 15 aprile, prima di qualunque istanza, lo stesso importo sarebbe stato un pagamento non autorizzato di credito anteriore, con l’onere di dimostrare in sede di revoca l’assenza di pregiudizio per i creditori.
Esempio di applicazione 2 — Addebito automatico non bloccato e ricostituzione
Ipotesi. Un’impresa di servizi logistici deposita la domanda con riserva il 3 marzo 2026. Il 5 marzo la banca addebita una Ri.Ba. di 6.840 € per carburante fornito a gennaio, che nessuno aveva revocato. Il 12 marzo, in occasione dell’informativa, il commissario rileva il pagamento. Il passivo chirografario stimato è di 1.270.000 €; la percentuale che il piano potrebbe offrire ai chirografari è ancora in via di definizione.
Sviluppo. Il pagamento di 6.840 € è un pagamento di credito anteriore eseguito senza autorizzazione. Rispetto a un chirografario che, nell’ipotesi di un piano al 22%, riceverebbe 1.504,80 €, il fornitore ha ottenuto un vantaggio di 5.335,20 €. La società, il 13 marzo, dichiara spontaneamente l’accaduto nell’informativa, chiede alla banca il riaccredito e, in subordine, fa versare da un socio 6.840 € a fondo perduto sul conto della procedura, con vincolo di destinazione ai creditori.
Esito. Il pagamento resta non autorizzato, ma la giurisprudenza di legittimità esclude che la revoca sia automatica: il debitore può dimostrare che l’atto non ha pregiudicato i creditori o che la massa è stata integralmente reintegrata. La giurisprudenza di merito ha già escluso la revoca a fronte di importi esigui prontamente ricostituiti. Se invece l’addebito fosse stato di 186.400 € e non fosse stato reintegrato, lo stesso ragionamento porterebbe con elevata probabilità all’apertura della liquidazione giudiziale ex art. 106 CCII.
Esempio di applicazione 3 — Nuova finanza senza attestazione
Ipotesi. Una società deposita la domanda con riserva il 9 settembre 2026. Tre fornitori di componenti elettronici vantano crediti anteriori per complessivi 58.730 €. Un socio è disposto a versare 35.000 € con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.
Sviluppo. L’art. 100 CCII consente, senza attestazione del professionista, pagamenti di crediti anteriori fino a concorrenza delle nuove risorse apportate senza obbligo di restituzione o con restituzione postergata. Resta necessaria l’autorizzazione del tribunale. La società può quindi chiedere di pagare fino a 35.000 € senza attestazione. Per i residui 23.730 € serve l’attestazione di essenzialità, oppure quei crediti restano nel concorso.
Esito. Autorizzazione per 35.000 €, da ripartire tra i tre fornitori secondo la priorità industriale indicata nell’istanza. Il finanziamento del socio, per come è strutturato, non riduce l’attivo a disposizione degli altri creditori.
Casi particolari
Concordato in bianco con sbocco liquidatorio
L’art. 100 CCII opera solo quando è prevista la continuazione dell’attività. Se l’impresa intende proporre un concordato liquidatorio, la deroga non è disponibile. In dottrina e nella giurisprudenza di merito si registrano due orientamenti: uno ritiene che, fuori dal perimetro dell’art. 100, ogni pagamento di crediti anteriori sia precluso; un altro ammette che il tribunale possa autorizzarlo come atto urgente di straordinaria amministrazione ex art. 46, se funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, ad esempio per completare una commessa che aumenta il valore di realizzo. Va precisato che la seconda strada richiede una motivazione ancora più rigorosa.
Pagamenti con assegni consegnati prima del deposito
Un assegno consegnato al fornitore prima del deposito e incassato dopo pone un problema di collocazione temporale del pagamento. Una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che l’effetto estintivo si produca con la consegna del titolo, escludendo la rilevanza ai fini della revoca dei pagamenti eseguiti con assegni consegnati prima della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. La questione non è pacifica e dipende dalle circostanze concrete, a partire dalla data certa della consegna.
Subappaltatori nelle commesse pubbliche
Nelle commesse pubbliche il committente può subordinare il pagamento all’appaltatore alla prova dell’avvenuto pagamento del subappaltatore. La Cassazione, con la sentenza n. 19226 del 13 luglio 2025, si è occupata della prededucibilità del credito del subappaltatore nel concordato dell’appaltatore, circoscrivendo il regime speciale previsto dalla normativa di settore ai soli debiti già scaduti. Il tema va affrontato caso per caso, perché intreccia la disciplina concorsuale con quella degli appalti.
Rate di mutuo ipotecario su beni strumentali
L’art. 100, comma 2, CCII consente, nella continuità, di pagare alla scadenza le rate a scadere di un mutuo con garanzia reale su beni strumentali, se alla data della domanda il debitore era in regola o se il tribunale lo autorizza a pagare il debito scaduto per capitale e interessi. Il professionista deve attestare anche che il credito garantito sarebbe integralmente soddisfatto dal ricavato della liquidazione del bene e che il rimborso non lede gli altri creditori.
Retribuzioni dei dipendenti
Le retribuzioni maturate dopo il deposito si pagano come costo della gestione corrente. Le mensilità antecedenti il deposito possono essere pagate solo con autorizzazione, alle condizioni dell’art. 100 CCII e limitatamente ai lavoratori addetti all’attività che prosegue.
Il consulente che non avverte
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, imposta la gestione dei fornitori fin dal giorno del deposito proprio perché la Cassazione ha chiarito che informare il debitore del divieto di pagamento è un dovere professionale. Con l’ordinanza n. 18020 del 3 luglio 2025 la Suprema Corte ha ritenuto colpevole inadempimento l’omessa informazione, da parte del professionista incaricato della domanda, del divieto di eseguire pagamenti di debiti concorsuali dopo il deposito.
Domande frequenti
Posso pagare il fornitore se le fatture sono scadute prima del concordato ma lui mi minaccia di non consegnare più?
No, non liberamente. Le fatture relative a prestazioni eseguite prima del deposito sono crediti anteriori e il loro pagamento richiede l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 100 CCII, possibile solo se il piano prevede la continuità aziendale e un professionista indipendente attesta che la fornitura è essenziale. Nel frattempo si possono pagare regolarmente le nuove forniture. Se il contratto è pendente ed essenziale, l’art. 94-bis CCII limita la possibilità del fornitore di sospendere l’adempimento per il solo mancato pagamento del pregresso.
Le nuove forniture ricevute dopo il deposito si possono pagare?
Sì. Le forniture ricevute dopo il deposito della domanda generano crediti della gestione corrente, che rientrano di regola nell’ordinaria amministrazione e si pagano alle scadenze pattuite. Se l’atto è legalmente compiuto, il credito del fornitore è prededucibile ai sensi degli artt. 6 e 46 CCII: in caso di successiva liquidazione giudiziale sarà pagato prima dei creditori concorsuali. Occorre però che l’acquisto sia coerente con l’attività e proporzionato alle esigenze dell’impresa.
Che cosa rischio se ho già pagato un fornitore dopo il deposito senza autorizzazione?
Il rischio principale è l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 106 CCII. La Cassazione ha però escluso che la revoca sia automatica: il debitore può dimostrare che il pagamento non ha danneggiato i creditori o era ispirato alla loro migliore soddisfazione. È decisivo agire subito: dichiarare il pagamento al commissario, valutare la restituzione o il reintegro della somma, documentare le ragioni. Sul piano penale, pagamenti preferenziali possono assumere rilievo se la procedura sfocia nella liquidazione giudiziale.
Il fornitore può pignorarmi durante il concordato in bianco?
Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, se il debitore ne ha fatto richiesta, operano le misure protettive: i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Le misure hanno durata limitata e sono soggette a conferma o revoca da parte del tribunale. Non impediscono invece al fornitore di chiedere un decreto ingiuntivo per accertare il credito, che resterà comunque soggetto alle regole del concorso.
Posso pagare il fornitore con denaro dei soci?
Se il socio paga direttamente, con risorse proprie e senza pretese di rimborso concorrenti con i creditori, l’operazione non sottrae attivo alla massa. Se invece il socio apporta denaro alla società perché questa paghi, si applica l’art. 100 CCII: l’attestazione non è necessaria fino a concorrenza della nuova finanza apportata senza obbligo di restituzione o con restituzione postergata, ma resta necessaria l’autorizzazione del tribunale. La struttura dell’apporto va definita prima del pagamento.
Caso limite: il fornitore strategico ha anche un credito privilegiato che il piano pagherà per intero. Posso anticiparglielo?
Anche un credito che il piano prevede di soddisfare integralmente resta un credito anteriore. Prima dell’omologazione nessuno può sapere se il piano sarà approvato e adempiuto. La giurisprudenza di merito ha ritenuto irrilevante, ai fini della violazione della par condicio, che i crediti pagati fossero privilegiati e destinati a essere soddisfatti per intero. Serve comunque l’autorizzazione.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono delineano i confini del divieto di pagamento e delle sue eccezioni. Molte sono state rese sotto la legge fallimentare (artt. 161, 167, 173 e 182-quinquies L.F.), ma i principi sono richiamati dalla giurisprudenza applicativa del Codice della crisi, che ha riprodotto la struttura di quelle norme negli artt. 46, 94, 100 e 106 CCII.
1. Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3324. Principio: i pagamenti di crediti anteriori sono atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, ma la loro esecuzione senza autorizzazione non comporta automaticamente la revoca del concordato; il giudice deve accertare in concreto che siano diretti a frodare i creditori perché non ispirati alla loro migliore soddisfazione. Rilevanza: è la pronuncia che ha introdotto la verifica in concreto del pregiudizio.
2. Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2019, n. 16808. Principio: pagamenti e atti straordinari non autorizzati comportano di regola la revoca, salvo che il debitore provi, nel giudizio di revoca, che non hanno pregiudicato i creditori o non erano fraudolenti. Rilevanza: sposta sul debitore l’onere della prova dell’assenza di pregiudizio, rendendo decisiva la documentazione.
3. Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713. Principio: nel concordato in bianco la prededuzione spetta ai crediti derivanti da atti legalmente compiuti dall’imprenditore, il che richiede di verificare se l’atto fosse di ordinaria amministrazione o, se straordinario, autorizzato. Rilevanza: chiarisce perché il fornitore delle nuove forniture ha interesse a che l’atto sia regolare.
4. Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2019, n. 13261. Principio: la Corte si è occupata della nozione di atto di straordinaria amministrazione nel concordato, riconducendone l’individuazione all’incidenza dell’atto sul patrimonio e sulla sua destinazione alla soddisfazione dei creditori. Rilevanza: offre il criterio per distinguere gli acquisti ordinari da quelli che richiedono autorizzazione.
5. Cass. civ., sez. I, ord. 3 luglio 2025, n. 18020. Principio: il professionista incaricato della domanda che non informa il debitore del divieto di pagare debiti concorsuali dopo il deposito commette un inadempimento colpevole. Rilevanza: conferma che il divieto è un dato giuridico certo, che il debitore deve conoscere dal primo giorno.
6. Cass. civ., sez. V, 27 gennaio 2025, n. 1859. Principio: l’impresa che ha presentato domanda di concordato, anche con riserva, e prosegue l’attività deve versare le ritenute sulle retribuzioni correnti, mentre per quelle relative a prestazioni anteriori valgono le regole concorsuali e le autorizzazioni dell’art. 100 CCII. Rilevanza: traccia la linea tra obbligazioni della gestione corrente e debiti anteriori, applicabile per analogia ai fornitori.
7. Cass. civ., sez. V, 7 maggio 2026, n. 13243. Principio: dal deposito della domanda con riserva il pagamento di debiti anteriori, anche se già rateizzati, è atto di straordinaria amministrazione consentito solo previa autorizzazione; l’omesso pagamento imposto da questo vincolo non è inadempimento colpevole. Rilevanza: è la conferma più recente che il divieto opera già nella fase con riserva e che il debitore che lo rispetta non può essere sanzionato.
8. Cass. civ., sez. I, ord. n. 32873 del 2025. Principio: la contrazione di un finanziamento senza autorizzazione, idonea a generare un debito prededucibile che riduce le possibilità di adempimento della proposta, unita a omissioni informative, giustifica la revoca e la dichiarazione di fallimento. Rilevanza: mostra come l’atto non autorizzato pesi di più quando si somma a carenze di trasparenza.
9. Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2025, n. 19226. Principio: nel concordato dell’appaltatore, la prededucibilità del credito del subappaltatore prevista dalla normativa speciale sulle commesse pubbliche è riconoscibile solo per debiti già scaduti. Rilevanza: delimita un’area in cui il pagamento di un fornitore anteriore segue regole proprie.
10. Trib. Milano, 18 aprile 2016. Principio: il tribunale ha scelto di non aderire all’orientamento di Cass. 3324/2016, mantenendo un approccio più rigoroso sulle conseguenze dei pagamenti non autorizzati. Rilevanza: dimostra che l’esito dipende anche dall’orientamento del tribunale competente.
11. Trib. Taranto, 7 febbraio 2024. Principio: in una domanda con riserva, il divieto di eseguire pagamenti al di fuori delle ipotesi tipizzate dall’art. 100 CCII comporta una sospensione legale dei pagamenti opponibile anche ai creditori pubblici, rilevante ai fini del rilascio del DURC. Rilevanza: applica il divieto sotto il Codice della crisi e ne ricava una tutela per il debitore.
12. Trib. Firenze, 2 novembre 2025. Principio: in un concordato con riserva il giudice ha emesso, su istanza cautelare contestuale, un ordine di rilascio del DURC regolare, confermato in udienza. Rilevanza: mostra come il blocco legale dei pagamenti anteriori non debba tradursi in una paralisi operativa dell’impresa.
13. Trib. Rovigo, 26 maggio 2015. Principio: l’esiguità degli importi pagati senza autorizzazione e la loro pronta ricostituzione possono escludere la revoca. Rilevanza: fonda la strategia di reintegro immediato in caso di errore.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene nella fase con riserva con strumenti operativi specifici.
1. Censiamo i fornitori alla data del deposito, separando crediti anteriori e forniture correnti sulla base della data di esecuzione delle prestazioni, non della data delle fatture.
2. Individuiamo e facciamo bloccare i pagamenti automatici (Ri.Ba., addebiti SEPA, ordini ricorrenti) relativi a crediti anteriori, con indicazioni scritte alla banca e all’amministrazione dell’impresa.
3. Classifichiamo i fornitori strategici, verificando con i commercialisti dello staff l’impatto di ciascuno sulla continuità e l’esistenza di alternative di mercato.
4. Predisponiamo l’istanza ex art. 100 CCII, con elenco dei crediti, motivazione dell’essenzialità e raccordo con le informazioni sul piano, coordinandoci con il professionista attestatore indipendente.
5. Strutturiamo l’eventuale nuova finanza dei soci in modo che rispetti i requisiti di legge (assenza di obbligo di restituzione o restituzione postergata) e consenta pagamenti senza attestazione nei limiti dell’apporto.
6. Redigiamo le istanze ex art. 46 CCII per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione collegati ai rapporti di fornitura.
7. Gestiamo la trattativa con i fornitori che minacciano di interrompere, facendo valere le tutele dell’art. 94-bis CCII sui contratti essenziali pendenti.
8. Curiamo l’informativa periodica al commissario e al tribunale sui pagamenti, per prevenire contestazioni.
9. Difendiamo l’impresa nel procedimento ex art. 106 CCII se un pagamento viene contestato, raccogliendo la prova dell’assenza di pregiudizio e predisponendo il reintegro.
10. Proseguiamo la difesa nei gradi successivi, fino al giudizio di legittimità, con la stessa linea impostata all’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella più direttamente collegata al tema: riguarda la gestione dei rapporti con i creditori, e i fornitori sono i primi interlocutori nella fase con riserva. La qualifica di cassazionista assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: se un pagamento viene contestato e la questione arriva in sede di reclamo o di ricorso, a difendere l’impresa è lo stesso professionista che ha impostato la gestione dei fornitori, con la stessa linea.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso caso con avvocati e commercialisti insieme: i primi valutano la liceità di ogni pagamento, i secondi verificano la tesoreria del periodo con riserva e la sostenibilità delle nuove forniture rispetto al piano in preparazione.
Chiusura
Durante il concordato in bianco i fornitori si possono pagare, ma non tutti e non allo stesso modo. Le nuove forniture si pagano regolarmente e i relativi crediti sono prededucibili. I crediti anteriori restano nel concorso, salvo autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 100 CCII, possibile solo nella continuità, con attestazione di essenzialità o con nuova finanza. Un pagamento non autorizzato non comporta automaticamente la fine della procedura, ma obbliga l’impresa a dimostrare l’assenza di pregiudizio.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è il terreno proprio della qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede. Il coordinamento con i commercialisti dello staff consente di tradurre le regole sui pagamenti in un piano di tesoreria concreto. La qualifica di cassazionista garantisce che la difesa, se necessario, prosegua fino all’ultimo grado senza cambi di linea.
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