Cosa Sono Le Classi Di Creditori Nel Concordato Minore?

Ci sono procedure che si vincono o si perdono su un documento. Il concordato minore, invece, si vince o si perde su un calendario. E dentro quel calendario c’è un punto che quasi nessun debitore vede arrivare: il momento in cui i creditori smettono di essere un elenco di nomi e diventano gruppi che votano. Quei gruppi si chiamano classi. Chi sa cosa succede dopo, e soprattutto quando, agisce nel momento in cui l’azione produce ancora effetti; chi non lo sa si limita a subire un calendario scritto da altri.

Le classi di creditori, nel concordato minore disciplinato dagli articoli 74 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sono i raggruppamenti in cui il debitore può — e in un caso deve — suddividere i propri creditori, per riservare a ciascun gruppo un trattamento differenziato e per far pesare il loro voto in modo diverso sull’esito della procedura. Non sono un’etichetta contabile: sono l’architettura che decide chi vota, quanto vale quel voto, quando quel voto viene contato e cosa accade se una parte dei creditori dice no. La sequenza è lunga: si parte mesi prima del deposito, con la ricostruzione del passivo; si passa per il giorno del deposito della domanda; poi il decreto di apertura, i trenta giorni almeno riservati al voto, il conteggio delle maggioranze, l’udienza di omologazione con le sue contestazioni di convenienza, l’esecuzione del piano e infine l’esdebitazione. Ogni tappa ha i suoi termini e, soprattutto, ha finestre difensive che si aprono e si chiudono.

Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno del sistema che la governa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Sono esattamente le due abilitazioni che riguardano il concordato minore: la prima è il titolo che la legge richiede a chi gestisce tecnicamente le procedure di sovraindebitamento, la seconda è la qualifica dell’organismo che, nel concordato minore, attesta il passivo, comunica la proposta ai creditori, raccoglie i voti e relaziona al giudice. Chi conosce la procedura dal lato di chi la istruisce sa dove il classamento regge e dove si spezza.

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La mappa temporale della procedura: tutte le tappe in cui le classi contano

Prima di entrare nel dettaglio, ecco il calendario completo. Ogni riga è una tappa che verrà sviluppata nelle sezioni successive; le date sono calcolate a partire dal giorno del deposito della domanda, che chiameremo Giorno 0.

QuandoCosa accadeCosa c’entrano le classiNorma
Da –120 a –30 giorniRicostruzione del passivo con l’OCCNascono i criteri di raggruppamento: è qui che le classi si progettanoartt. 74 e 76 CCII
Da –60 a –1 giornoRedazione di proposta e pianoIl classamento viene scritto nero su bianco, con i criteri adottatiart. 74, co. 3 CCII
Giorno 0Deposito della domanda presso il tribunaleLe classi diventano ufficiali e non più liberamente modificabiliart. 76 CCII
Giorni 1–30/60Vaglio del giudice sull’ammissibilitàIl tribunale controlla la correttezza dei criteri di classamentoart. 77 CCII
Giorno del decreto di aperturaIl giudice apre la proceduraLe classi diventano il perimetro del votoart. 78 CCII
Dal decreto + 30 giorni (minimo)Finestra del voto dei creditoriOgni creditore vota dentro la propria classeartt. 78 e 79 CCII
Scadenza del termineConteggio delle maggioranzeMaggioranza dei crediti e maggior numero di classiart. 79 CCII
Da +15 a +90 giorniUdienza di omologazioneContestazioni di convenienza dalle classi dissenzienti e cram downart. 80 CCII
Dall’omologazione in poiEsecuzione del pianoOgni classe riceve quanto la proposta le aveva riservatoart. 81 CCII
Da 1 a 5 anniDurata dell’esecuzioneIl rispetto del trattamento per classi è condizione di tenutaartt. 81 e 82 CCII
A esecuzione completataEsdebitazioneLe classi hanno esaurito la loro funzioneartt. 278 e ss. CCII

Undici righe. Di queste, cinque contengono termini perentori o preclusioni: sono le tappe in cui un’azione tardiva non è un’azione lenta, è un’azione impossibile. Andiamo a vederle una per una.


Da –120 a –30 giorni: il passivo si ricostruisce e le classi nascono in silenzio

Cosa succede

Nessun atto viene ancora depositato. Il debitore si è rivolto a un OCC oppure a un professionista che lo assiste, e comincia la fase meno visibile e più decisiva dell’intera procedura: la ricostruzione analitica del passivo. Si raccolgono estratti conto, contratti di finanziamento, cartelle, avvisi bonari, decreti ingiuntivi, atti di precetto, fatture non pagate, posizioni previdenziali. Ogni debito viene isolato e qualificato: chi è il creditore, qual è l’importo, quale natura ha il credito, se è assistito da privilegio, pegno o ipoteca, se qualcuno ha garantito quel debito con il proprio patrimonio.

È qui, mentre si costruisce l’elenco, che le classi nascono. Non perché qualcuno le dichiari, ma perché emergono le differenze oggettive tra i creditori: la banca ipotecaria non è nella stessa posizione del fornitore chirografario, il credito previdenziale non ha la stessa natura del credito del socio, il finanziamento assistito dalla garanzia di un fondo pubblico non è comparabile al debito verso il commercialista. Le classi, in sostanza, sono già scritte nella realtà del passivo: il lavoro del professionista è leggerle e dar loro una forma giuridicamente difendibile.

La norma

L’art. 74, comma 3, CCII stabilisce che la proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma e può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, con l’indicazione dei criteri adottati. Lo stesso comma aggiunge la regola che cambia tutto il resto: la formazione delle classi è obbligatoria soltanto per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Questa è la sola ipotesi in cui il classamento non è una scelta ma un dovere.

L’art. 76 CCII disciplina la presentazione della domanda e l’attività dell’OCC, che in questa fase preparatoria verifica la completezza e l’attendibilità della documentazione e redige la relazione particolareggiata destinata al giudice. L’art. 75 CCII, rubricato “Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati”, è la norma che consente di non pagare integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che venga loro assicurata una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile sul ricavato di liquidazione del bene o del diritto su cui insiste la causa di prelazione, valore che va attestato. La parte di credito privilegiato che resta scoperta degrada a chirografo — e quella porzione degradata, nel voto, conta.

I termini che si attivano

In questa fase non corrono termini processuali, perché non c’è ancora un processo. Corrono però tutti i termini che il debitore subisce dall’esterno: i sessanta giorni per opporsi a un decreto ingiuntivo, i venti giorni dell’opposizione a precetto, le scadenze delle rateizzazioni, le date delle udienze esecutive già fissate. La fase preparatoria non sospende nulla: l’unica protezione arriva con il decreto del giudice, non prima. È un errore diffuso credere che “essere andati dall’OCC” metta al riparo da un pignoramento.

Va tenuto presente che, quando termini processuali sono già pendenti in giudizi civili collegati, opera la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto: un mese esatto, non una durata approssimativa e non un periodo diverso da quello. Chi calcola la sospensione feriale in modo diverso sbaglia il termine, e chi sbaglia il termine perde il rimedio.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la fase di massima libertà, e per questo la più sprecata. Il debitore può ancora:

  • scegliere quali classi formare e con quali criteri, perché nulla è stato depositato e ogni ipotesi è rivedibile;
  • verificare se esistono garanzie prestate da terzi — un fideiussore familiare, un consorzio fidi, un fondo pubblico — perché la loro presenza rende il classamento obbligatorio e non più facoltativo;
  • contestare o rideterminare i crediti prima che entrino nel piano: interessi ricalcolati, anatocismo, commissioni non dovute, prescrizioni maturate;
  • ottenere la documentazione bancaria completa, che dopo il deposito diventa molto più difficile da procurarsi in tempo utile;
  • valutare se l’attività imprenditoriale o professionale sia proseguibile, perché da questo dipende l’accesso al concordato minore in continuità anziché nella forma liquidatoria, che l’art. 74, comma 2, CCII ammette solo con apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile.

L’errore tipico di questa fase

Presentarsi all’OCC con un elenco di debiti approssimativo e lasciare che sia l’organismo a “sistemare le cose”. Il classamento non è un’operazione neutra di catalogazione: è una scelta strategica che determina chi voterà, in che gruppo, e quanto peserà il suo dissenso. Un passivo ricostruito male produce classi costruite male, e classi costruite male producono un’inammissibilità che arriva mesi dopo, quando rifare tutto significa ricominciare da zero con i creditori ormai allertati.

Quanto dura realmente

Nella pratica dei tribunali italiani, la fase preparatoria di un concordato minore ben costruito richiede da due a quattro mesi. Quando il passivo è composto da poche posizioni omogenee si può scendere a sei settimane; quando sono coinvolte esposizioni bancarie con garanzie pubbliche, contenziosi fiscali pendenti e più fideiussori, quattro mesi sono un’ipotesi ottimistica. La fretta, in questa fase, non è quasi mai un risparmio di tempo: è un rinvio del problema a una tappa in cui costerà molto di più.


Da –60 a –1 giorno: il classamento si scrive, e diventa una promessa vincolante

Cosa succede

Il calendario ora corre verso il deposito. La proposta e il piano prendono forma scritta, e con essi il classamento: ogni classe riceve un nome, un perimetro, un criterio esplicito di formazione e una percentuale di soddisfazione. Contestualmente l’OCC completa la relazione particolareggiata che accompagnerà la domanda, con la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale, l’indicazione delle cause dell’indebitamento e il giudizio sulla completezza e attendibilità dei dati.

È la fase in cui si decide, per esempio, se collocare in un’unica classe tutti i chirografari oppure separare i fornitori strategici — quelli senza i quali l’attività non prosegue — dai chirografari ordinari. Si decide se la banca assistita da ipoteca, il cui credito viene falcidiato nella parte eccedente il valore di realizzo del bene, debba vedere la porzione degradata collocata in una classe dedicata. Si decide, soprattutto, come trattare i crediti garantiti da terzi, per i quali la scelta non esiste: lì la classe va formata.

La norma

L’art. 74, comma 3, CCII impone che, se si formano classi, ne siano indicati i criteri adottati. Non basta scrivere “Classe A — chirografari”: occorre dire perché quei creditori stanno insieme e perché gli altri stanno altrove. Il criterio deve essere razionale, verificabile e coerente con la posizione giuridica e con gli interessi economici omogenei dei creditori raggruppati — principio che la giurisprudenza di legittimità ha elaborato in materia di concordato preventivo e che viene applicato anche al concordato minore in forza della compatibilità tra i due istituti.

L’art. 75 CCII governa il trattamento dei crediti privilegiati e la documentazione a corredo. Va ricordato che il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione non è disponibile: la Corte di Cassazione, Sezione I civile, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha affermato che anche nel concordato minore va osservata la graduazione delle prelazioni e che la violazione dell’ordine dei privilegi si traduce in un vizio rilevabile dal giudice, non sanabile attraverso il consenso dei creditori. Il classamento, in altri termini, può differenziare il trattamento ma non può ribaltare la gerarchia che la legge attribuisce ai crediti.

I termini che si attivano

Formalmente nessuno. Sostanzialmente, uno: il momento in cui il piano viene depositato cristallizza il classamento. Dopo, le modifiche sono possibili solo entro i margini che il giudice concede e sempre a costo di tempo procedurale, con la necessità di rinnovare le comunicazioni ai creditori e, se il voto è già stato avviato, di riaprirlo. Chi cambia idea sulle classi dopo il deposito paga quella decisione in settimane.

Cosa può fare il debitore ora

  • Far verificare che ogni classe abbia un criterio scritto e argomentato, non implicito.
  • Controllare che nessun creditore sia stato collocato in una classe che ne annacqua il dissenso in modo artificioso: il classamento serve a differenziare trattamenti, non a costruire maggioranze fittizie.
  • Verificare la posizione dei crediti assistiti da garanzie di terzi, che è l’unico classamento obbligatorio e insieme il più contestato in sede giudiziale.
  • Assicurarsi che la relazione dell’OCC attesti il valore di liquidazione dei beni gravati da prelazione, perché senza quell’attestazione la falcidia dei privilegiati non regge.
  • Verificare che a ogni creditore sia riservata una soddisfazione almeno parziale: una classe azzerata è un problema che emergerà in omologazione.

L’errore tipico di questa fase

Formare classi “per sicurezza”, moltiplicandole senza un criterio reale, nella convinzione che più classi significhino più possibilità di raggiungere le maggioranze. È un calcolo sbagliato e pericoloso: un classamento arbitrario è il primo argomento che un creditore dissenziente porta in omologazione, ed è un vizio che il giudice può rilevare autonomamente. L’errore opposto — non formare alcuna classe quando esistono creditori garantiti da terzi — è ancora più grave, perché viola direttamente l’art. 74, comma 3, CCII.

Quanto dura realmente

Da tre a otto settimane. La variabile più pesante non è la scrittura del piano ma l’attestazione dei valori di liquidazione: quando servono perizie su immobili o su compendi aziendali, il tempo tecnico si allunga di due o tre settimane e non è comprimibile.


Le classi che si incontrano più spesso

Il Codice non impone un catalogo di classi: impone criteri. Nella pratica dei piani depositati nei tribunali italiani, però, alcune configurazioni ricorrono con regolarità, e conoscerle aiuta a capire cosa si sta scegliendo. La tabella che segue riassume le figure più frequenti e il problema tecnico che ciascuna porta con sé.

Classe ricorrenteChi vi confluiscePerché si formaIl punto critico
Crediti garantiti da terziFinanziamenti assistiti da fideiussione personale, consorzio fidi o fondo pubblico di garanziaÈ l’unico classamento obbligatorio (art. 74, co. 3, CCII)Stabilire se la garanzia sia già stata escussa o se il garante possa rivalersi
Privilegiati degradatiLa parte di credito ipotecario, pignoratizio o privilegiato che eccede il valore di realizzo del beneQuella porzione diventa chirografaria e acquista diritto di votoL’attestazione del valore di liquidazione deve reggere
Erariale e previdenzialeAgenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione, INPS, casse professionaliPosizione giuridica e dinamiche di voto omogenee e distinte dai privatiÈ la classe su cui si gioca il cram down dell’art. 80 CCII
Fornitori strategiciCreditori la cui prosecuzione del rapporto è necessaria alla continuitàInteresse economico oggettivamente diverso dal chirografario ordinarioIl criterio va motivato, altrimenti appare costruito per il voto
Chirografari ordinariFornitori, professionisti, creditori residualiÈ la classe di chiusura del pianoUna percentuale simbolica espone alla contestazione di convenienza
Crediti di modesto importoPosizioni sotto una soglia indicata nel pianoRagioni di economia gestionale del pianoLa soglia deve essere ragionevole e dichiarata

Due avvertenze pratiche. La prima: il numero delle classi non è neutro, perché l’art. 79 CCII richiede che la maggioranza si realizzi anche nel maggior numero di classi, e ogni classe aggiuntiva è una casella che può accendersi o spegnersi. La seconda: una classe che riceve una percentuale troppo esigua non è una classe “risparmiata”, è una classe che quasi certamente voterà contro e che porterà in omologazione una contestazione di convenienza. Il classamento si progetta guardando contemporaneamente a due orizzonti temporali: il giorno del voto e il giorno dell’udienza.


Giorno 0: il deposito della domanda e la fotografia che non si ritocca più

Cosa succede

La domanda di concordato minore viene depositata presso il tribunale competente, unitamente alla proposta, al piano, alla documentazione e alla relazione particolareggiata dell’OCC. Da questo momento esiste un fascicolo, un numero di ruolo generale, un giudice designato. E soprattutto esiste un classamento ufficiale: l’elenco dei creditori suddiviso nelle classi che il debitore ha proposto, con i criteri dichiarati e le percentuali offerte.

Siamo al Giorno 0. Tutto ciò che accade dopo si conta a partire da qui.

La norma

L’art. 76 CCII disciplina la presentazione della domanda e l’attività dell’OCC. La domanda va accompagnata dall’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute, dall’elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dall’attestazione sulla consistenza del patrimonio e, per chi svolge attività d’impresa, dalle scritture contabili. La relazione dell’OCC deve contenere l’indicazione delle cause dell’indebitamento, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere, il resoconto sulla solvibilità del debitore nei cinque anni precedenti, l’indicazione di eventuali atti impugnati dai creditori e il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione.

I termini che si attivano

Dal deposito decorre il tempo del vaglio giudiziale. Non esiste un termine perentorio entro cui il giudice deve provvedere, ma la prassi dei tribunali si attesta su un intervallo che va da due settimane a due mesi, con punte superiori nei fori più congestionati. Nel frattempo, e questo è il punto critico, il debitore non è ancora protetto: le azioni esecutive individuali possono proseguire, i pignoramenti già iniziati non si fermano, le udienze di vendita restano in calendario.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva più importante di questa tappa è la richiesta di misure protettive. Il debitore può chiedere al giudice, contestualmente al deposito, che sia disposto il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio: è la richiesta che trasforma il deposito da atto di speranza in atto di difesa. Chiederla dopo, quando il pignoramento è già stato notificato o la vendita già fissata, significa arrivare a una tutela dimezzata.

Restano possibili, in questa fase: l’integrazione documentale su invito del giudice, il chiarimento dei criteri di classamento se il tribunale ne chiede conto, la correzione di errori materiali nell’elenco dei creditori.

Diventano invece precluse: la libera riscrittura del classamento, l’inserimento di creditori omessi senza conseguenze procedurali, la modifica sostanziale delle percentuali offerte senza rinnovare le comunicazioni.

L’errore tipico di questa fase

Depositare senza chiedere le misure protettive, per timore che la richiesta “irriti” i creditori. È un timore mal riposto: i creditori vengono comunque a conoscenza della procedura con la comunicazione dell’OCC, e nel frattempo il debitore ha rinunciato all’unico strumento che congela la pressione esecutiva. Il secondo errore tipico è l’omissione di un creditore dall’elenco: un creditore dimenticato non è un creditore eliminato, è un creditore che riemerge in omologazione con un’eccezione fondata.

Quanto dura realmente

Il deposito è istantaneo; il suo effetto pratico no. Nei tribunali di medie dimensioni il decreto sulle misure protettive arriva mediamente entro sette-quindici giorni dal deposito; il vaglio sull’ammissibilità della domanda richiede da due a otto settimane. Sono le settimane in cui il debitore ha depositato tutto ed è ancora esposto a tutto: la fase più scomoda dell’intera cronologia.


Dai giorni 15 ai 60: il tribunale guarda dentro le classi

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase: il giudice esamina la domanda e decide se aprire la procedura oppure dichiararla inammissibile. Non è un controllo formale. Il tribunale legge il piano, legge la relazione dell’OCC e — questo è il passaggio che interessa il nostro tema — legge i criteri di classamento e ne verifica la correttezza.

Il controllo giudiziale sulle classi è uno dei terreni più delicati dell’intera materia. Il giudice non può sostituire la propria valutazione di opportunità a quella del debitore: la scelta di formare classi e di come formarle appartiene al proponente. Può però verificare che i criteri dichiarati siano effettivamente omogenei, che non siano stati costruiti per alterare artificiosamente le maggioranze e che rispettino l’ordine delle cause legittime di prelazione.

La norma

L’art. 77 CCII, rubricato “Inammissibilità della domanda di concordato minore”, individua le ipotesi in cui il giudice dichiara inammissibile la domanda: mancanza dei presupposti, compimento di atti in frode ai creditori, documentazione incompleta al punto da non consentire la ricostruzione della situazione patrimoniale. L’art. 78 CCII, rubricato “Procedimento”, regola invece l’apertura della procedura.

Sul perimetro del sindacato del giudice in tema di classi, il riferimento consolidato resta la Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n. 9378 del 16 aprile 2018: il tribunale non può entrare nel merito della scelta di classamento, ma deve verificare la correttezza dei criteri di formazione delle classi, e cioè che i creditori raggruppati condividano effettivamente posizione giuridica e interessi economici omogenei. È un principio nato per il concordato preventivo che la prassi applica al concordato minore, tenuto conto della struttura comune dei due istituti.

Quanto al limite invalicabile, torna il principio affermato da Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025: la graduazione delle cause di prelazione non è derogabile e il vizio che la riguarda è rilevabile d’ufficio. Nello stesso solco si colloca il Tribunale di Milano, decreto 3 marzo 2025, che ha negato l’omologazione a una proposta che alterava l’ordine dei privilegi.

I termini che si attivano

Non c’è un termine di legge per il provvedimento del giudice, ed è una delle ragioni per cui la durata complessiva della procedura è difficile da preventivare. Se il giudice ritiene la documentazione incompleta, può concedere un termine per l’integrazione: quel termine, quando fissato, è perentorio e la sua scadenza senza deposito conduce all’inammissibilità. Se invece dichiara aperta la procedura, il decreto di apertura fa partire tutti i termini successivi.

Cosa può fare il debitore ora

  • Rispondere puntualmente e nei termini a ogni richiesta di integrazione, considerando ogni scadenza assegnata come perentoria anche quando il provvedimento non lo specifica.
  • Difendere il classamento con argomenti, non con formule: se il giudice chiede perché due creditori stanno nella stessa classe, la risposta deve indicare il criterio, non ripetere la classificazione.
  • Se il tribunale segnala una criticità sul trattamento dei privilegiati, valutare subito la modifica della proposta anziché insistere: una proposta emendata in questa fase costa settimane, una proposta dichiarata inammissibile costa l’intera procedura.
  • Verificare che eventuali crediti assistiti da garanzie di terzi siano collocati in una classe propria, perché è l’unico caso in cui l’omissione del classamento è violazione diretta di legge.

L’errore tipico di questa fase

Trattare i rilievi del giudice come obiezioni da respingere anziché come indicazioni da recepire. In sede di vaglio di ammissibilità il tribunale sta ancora offrendo al debitore la possibilità di correggere; dopo l’apertura, gli stessi rilievi riemergeranno come motivi di opposizione dei creditori, in un contesto in cui non c’è più spazio per aggiustamenti indolori.

Quanto dura realmente

Da due a otto settimane nella maggioranza dei casi, con una mediana intorno alle quattro. Nei fori dove la sezione dedicata al sovraindebitamento è strutturata e la relazione dell’OCC è completa, il decreto di apertura può arrivare in dieci-quindici giorni. Dove il carico è elevato, tre mesi non sono un’anomalia.


Il giorno del decreto di apertura: le classi diventano il perimetro del voto

Cosa succede

Il giudice emette il decreto con cui dichiara aperta la procedura di concordato minore. È lo spartiacque dell’intera cronologia: da questo momento in poi la procedura è pubblica, i creditori vengono formalmente informati, e le classi smettono di essere una proposta su carta per diventare l’architettura effettiva del voto.

Il decreto dispone le forme di pubblicità, ordina all’OCC di comunicare la proposta e il piano a tutti i creditori risultanti dall’elenco, assegna il termine entro il quale i creditori devono far pervenire il proprio voto e, quando richiesto e ricorrendone i presupposti, dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

La norma

L’art. 78 CCII disciplina il procedimento successivo all’apertura. Il punto che qui interessa è duplice: la comunicazione ai creditori deve contenere la proposta, il piano e l’avvertimento sugli effetti del silenzio; il termine per l’espressione del voto non può essere inferiore a trenta giorni dalla comunicazione.

I termini che si attivano

Qui il calendario si fa rigido, e vanno tenuti distinti due piani.

Il termine per il voto è fissato dal giudice e non può essere inferiore a trenta giorni. È il termine più importante dell’intera procedura dal punto di vista dei creditori, perché ne scandisce il potere di incidere sull’esito.

Quel termine è tassativo. L’orientamento di merito che si è consolidato — vi si iscrive, fra gli altri, il Tribunale di Campobasso in tema di tassatività del termine fissato dal giudice per l’espressione del voto — esclude che voti pervenuti fuori termine possano essere computati. Il creditore che scrive il giorno dopo non ha votato tardi: non ha votato affatto, e il suo silenzio produce gli effetti che la legge gli attribuisce.

Le misure protettive, se disposte, hanno la durata indicata nel provvedimento e sono destinate a coprire l’arco che conduce all’omologazione, nei limiti stabiliti dal giudice.

Cosa può fare il debitore ora

  • Verificare che la comunicazione dell’OCC raggiunga effettivamente tutti i creditori, perché una comunicazione mancata è un voto non espresso su cui si innesterà un’eccezione.
  • Controllare che ogni creditore sia stato informato della classe in cui è collocato e del trattamento riservato a quella classe: è l’informazione su cui il creditore fonda la propria decisione di voto e, eventualmente, la propria contestazione.
  • Interloquire con i creditori strategici — quelli il cui voto è decisivo per la tenuta di una classe — prima che il termine si consumi, non dopo.
  • Predisporre le risposte alle richieste di chiarimento, perché un creditore che non capisce la proposta, statisticamente, non aderisce.

L’errore tipico di questa fase

Considerare la comunicazione dell’OCC come un adempimento burocratico e lasciare che il termine dei trenta giorni scorra senza presidio. In quei trenta giorni i creditori decidono, e decidono sulla base di ciò che hanno in mano: se la proposta è tecnicamente corretta ma illeggibile, il silenzio diventa la risposta più probabile — con conseguenze che dipendono interamente da come la legge tratta quel silenzio.

Quanto dura realmente

Dal decreto di apertura alla scadenza del termine di voto passano, nella pratica, da trentacinque a sessanta giorni: i trenta giorni minimi vanno sommati ai tempi materiali di notifica e comunicazione. Quando i creditori sono numerosi o dislocati, la finestra reale si avvicina ai due mesi.


Dal decreto + 1 al decreto + 30 (almeno): i giorni del voto, dove le classi contano davvero

Cosa succede

Siamo entrati nella finestra del voto. Ogni creditore riceve la comunicazione, legge la proposta, verifica in quale classe è stato collocato e quale percentuale gli viene offerta, e decide. La decisione non è uno solo dei tre esiti possibili in senso stretto: può aderire, può dissentire, oppure può tacere — e il silenzio, nel concordato minore, non è neutro.

È in questi giorni che il classamento rivela la propria funzione. Un creditore ostile isolato in una classe minuscola può far mancare quella classe; lo stesso creditore, collocato in una classe ampia di chirografari, può essere superato dal consenso degli altri. Ecco perché il classamento va progettato mesi prima: nei trenta giorni del voto non si può più cambiare nulla, si può solo raccogliere il risultato di scelte già fatte.

La norma

L’art. 79 CCII regola la maggioranza per l’approvazione. Le regole rilevanti sono quattro:

  1. Il concordato minore è approvato se votano favorevolmente i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. La maggioranza è per valore, non per teste.
  2. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, non basta la maggioranza per valore: occorre anche la maggioranza per teste dei voti espressi. È la norma che impedisce al creditore-gigante di decidere da solo, in un senso o nell’altro.
  3. Quando sono previste diverse classi di creditori, l’approvazione richiede che la maggioranza si realizzi anche nel maggior numero di classi. È la ragione tecnica per cui il numero e la composizione delle classi non sono dettagli: cambiano la matematica del risultato.
  4. Il silenzio vale adesione. In mancanza di comunicazione del voto entro il termine, i creditori si intendono aderenti alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. È la regola che distingue nettamente il concordato minore dal concordato preventivo ordinario, e la ragione per cui il debitore ha interesse a una comunicazione chiara e tempestiva.

Lo stesso art. 79 CCII esclude dal voto e dal computo delle maggioranze una serie di soggetti: il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al quarto grado, le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei crediti da meno di un anno prima della proposta. Sono esclusioni che incidono direttamente sul classamento: un creditore escluso non forma classe e non pesa sulla maggioranza.

Va inoltre ricordato che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede il pagamento integrale non votano, salvo che rinuncino in tutto o in parte alla prelazione. Chi viene pagato per intero non ha nulla da dire sul piano; chi viene falcidiato vota per la parte degradata a chirografo.

In questa fase il valore di un difensore che conosce entrambe le sponde del tavolo è massimo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e conosce dall’interno il modo in cui i voti vengono raccolti, computati e contestati.

I termini che si attivano

Il termine per il voto è perentorio e si consuma con il suo decorso. Non è prorogabile su richiesta del creditore e non ammette rimessione in termini fondata sulla sola disattenzione. Questo produce un effetto asimmetrico che va compreso: il creditore che non si attiva aderisce per silenzio; il creditore che vuole opporsi deve muoversi, e muoversi nei termini.

Cosa può fare il debitore ora

  • Monitorare l’affluenza dei voti classe per classe, non solo in aggregato: una maggioranza complessiva raggiunta con una classe in dissenso è un risultato fragile.
  • Rispondere immediatamente alle richieste di chiarimento dei creditori, perché ogni dubbio irrisolto in questa finestra si traduce, al più tardi in omologazione, in una contestazione.
  • Verificare che i creditori esclusi per legge non siano stati computati: un’esclusione mancata falsa il denominatore e può far saltare il calcolo delle maggioranze.
  • Documentare l’avvenuta comunicazione a ciascun creditore, perché è il presupposto su cui poggia l’effetto del silenzio-assenso.

Diventano invece precluse: qualsiasi modifica del classamento, qualsiasi ritocco delle percentuali offerte, qualsiasi trattativa individuale che alteri il trattamento della classe.

L’errore tipico di questa fase

Affidarsi al silenzio-assenso come strategia. È una regola di chiusura, non un piano: funziona con i creditori disattenti, non con quelli organizzati. Le banche, l’Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e i grandi fornitori votano, e votano nei termini. Contare sul loro silenzio è il modo più rapido per scoprire, alla scadenza, che la classe che serviva non c’è.

Quanto dura realmente

Trenta giorni è il minimo di legge; nella prassi i giudici assegnano da trenta a quarantacinque giorni. Sommando i tempi di comunicazione, la finestra effettiva del voto si colloca tra i quaranta e i settanta giorni dal decreto di apertura. Le adesioni, in genere, arrivano concentrate negli ultimi dieci giorni: un’affluenza bassa a metà periodo non è ancora un segnale di insuccesso.


Il giorno della scadenza: si contano i voti, e si contano due volte

Cosa succede

Il termine è scaduto. L’OCC raccoglie i voti pervenuti, li imputa alle rispettive classi, applica le esclusioni di legge e predispone la relazione destinata al giudice, nella quale dà conto dell’esito della votazione e delle eventuali contestazioni ricevute.

Il conteggio non è un’operazione aritmetica banale, e la ragione sta proprio nelle classi. Quando il piano non prevede classi, il calcolo è uno solo: si sommano i crediti dei votanti favorevoli e si verifica se superano la metà dei crediti ammessi al voto. Quando invece le classi ci sono, il calcolo diventa doppio: prima si verifica la maggioranza complessiva per valore, poi si verifica classe per classe, per stabilire in quante classi quella maggioranza si sia realizzata.

La norma

L’art. 79 CCII fissa entrambi i passaggi. La maggioranza dei crediti ammessi al voto è il primo requisito; quando sono previste diverse classi, occorre inoltre che la maggioranza sia raggiunta nel maggior numero di classi. A questo si aggiunge, come si è visto, il correttivo della maggioranza per teste quando un solo creditore supera da solo la metà dei crediti ammessi al voto.

Il denominatore del calcolo è costituito dai crediti ammessi al voto: non tutto il passivo, dunque, ma la porzione che la legge abilita a esprimersi. Ne restano fuori i privilegiati integralmente soddisfatti che non abbiano rinunciato alla prelazione e i soggetti esclusi per rapporto qualificato con il debitore. Sul metodo di riscontro delle maggioranze e sulla necessità che la proposta preveda una soddisfazione almeno parziale di tutti i creditori è intervenuto il Tribunale di Milano, decreto 3 marzo 2025, nella stessa linea di rigore con cui ha censurato le alterazioni dell’ordine dei privilegi.

I termini che si attivano

Dalla scadenza del termine di voto decorre il tempo, non predeterminato dalla legge, entro cui l’OCC deposita la propria relazione e il giudice fissa l’udienza di omologazione. Nella prassi si tratta di due-sei settimane. È un intervallo in cui nessun nuovo voto può essere acquisito: la fotografia è chiusa.

Cosa può fare il debitore ora

  • Verificare analiticamente il conteggio dell’OCC: l’imputazione di ciascun credito alla classe corretta, l’importo computato, l’applicazione delle esclusioni.
  • Controllare che i crediti privilegiati falcidiati siano stati computati al voto solo per la parte degradata a chirografo, e non per l’intero.
  • Verificare che il silenzio-assenso sia stato applicato solo ai creditori effettivamente raggiunti dalla comunicazione.
  • Predisporre, se una o più classi sono in dissenso, l’argomentazione sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria: è la difesa che servirà in omologazione.

Il conteggio in pratica: un esempio numerico

Ipotesi dimostrativa. Crediti ammessi al voto: 214.000 €, ripartiti in quattro classi. Classe 1 (privilegiati degradati) 46.000 €; Classe 2 (erariale e previdenziale) 72.000 €; Classe 3 (fornitori strategici) 31.000 €; Classe 4 (chirografari ordinari) 65.000 €.

Voti pervenuti: nella Classe 1 aderiscono crediti per 28.400 €, dissentono 17.600 € → classe favorevole. Nella Classe 2 l’Agenzia delle entrate vota contro per 72.000 € → classe contraria. Nella Classe 3 aderiscono 19.700 €, tacciono 11.300 € — e il silenzio vale adesione → classe favorevole con 31.000 €. Nella Classe 4 aderiscono 38.200 €, dissentono 26.800 € → classe favorevole.

Primo calcolo, maggioranza per valore: 28.400 + 31.000 + 38.200 = 97.600 € su 214.000 €, pari al 45,6%. La maggioranza complessiva non è raggiunta, nonostante tre classi su quattro siano favorevoli. Il peso della Classe 2 è decisivo.

È esattamente lo scenario in cui entra in gioco l’art. 80 CCII: l’adesione dell’amministrazione finanziaria è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza e, se la proposta risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, il giudice può omologare superando quel dissenso. Se invece la classe dissenziente fosse stata quella dei chirografari ordinari, quella strada non sarebbe percorribile: è la precisazione affermata dal Tribunale di Pesaro.

Lo stesso esempio mostra perché il classamento vada progettato con mesi di anticipo. Se il credito erariale fosse stato di 51.000 € anziché di 72.000 €, la maggioranza per valore sarebbe stata raggiunta e l’intera partita dell’omologazione si sarebbe giocata su un terreno diverso.

L’errore tipico di questa fase

Leggere il risultato complessivo e fermarsi lì. Un concordato minore che ottiene il 62% dei crediti ma ha due classi su tre in dissenso non è un concordato approvato: è un concordato che deve affrontare l’omologazione con un handicap. Il debitore che scopre questo dato all’udienza, anziché alla scadenza del voto, arriva senza la documentazione comparativa che gli servirebbe.

Quanto dura realmente

Da due a sei settimane tra la scadenza del voto e la fissazione dell’udienza di omologazione. Nei tribunali con sezioni dedicate e ruoli aggiornati si scende a dieci-quindici giorni; dove la materia è distribuita su più giudici il termine si allunga.


Dall’udienza di omologazione: dove il dissenso di una classe diventa una battaglia sulla convenienza

Cosa succede

Si arriva all’udienza. Il giudice verifica la regolarità della procedura, l’esito della votazione, la fattibilità del piano e risolve le contestazioni sollevate dai creditori. È la tappa in cui il classamento produce il suo effetto più visibile: perché è dalla classe dissenziente che nasce il diritto di contestare la convenienza, ed è sul confronto con l’alternativa liquidatoria che la partita si decide.

A questo punto la procedura entra nella sua fase contenziosa. Il creditore che ha votato no, e che appartiene a una classe dissenziente, può sostenere che il concordato minore gli offre meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione controllata del patrimonio del debitore. Il giudice non gli chiede di essere d’accordo: gli chiede di dimostrare che riceverebbe di più altrove.

La norma

L’art. 80 CCII disciplina l’omologazione. Il giudice, verificata l’ammissibilità e la fattibilità del piano e risolte le contestazioni, omologa il concordato minore. Quando un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa ugualmente se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il parametro non è la soddisfazione del creditore: è il confronto tra due scenari.

La stessa norma contiene il meccanismo che la prassi chiama cram down erariale: il tribunale omologa anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando quell’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e quando la proposta risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. È il punto in cui il potere di veto del creditore pubblico incontra un limite.

La giurisprudenza di merito ha precisato i confini di questo strumento. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 24 del 15 luglio 2025, ha applicato il cram down erariale al concordato minore anche nella forma liquidatoria, affermando che il giudice esercita un assenso sostitutivo quando verifica che il piano offra ai creditori pubblici un soddisfacimento migliore rispetto alla liquidazione, valutando tanto l’aspetto quantitativo quanto i tempi e le modalità effettive di realizzo; nel giudizio di convenienza, l’apporto di risorse esterne assume rilievo determinante. In senso restrittivo si è espresso il Tribunale di Pesaro, secondo cui, perché il cram down operi, occorre che una delle classi che non hanno approvato la proposta sia composta proprio da creditori erariali o previdenziali: il meccanismo non è un rimedio generale al dissenso, ma uno strumento tarato sul creditore pubblico. Sulla medesima questione sono intervenuti anche i Tribunali di Ancona e di Genova, con pronunce dedicate ai presupposti applicativi dello strumento a fini omologativi.

Resta fermo il limite di sistema fissato da Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025: il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione non può essere superato né dal voto favorevole né dall’omologazione, trattandosi di un vizio rilevabile dal giudice.

Sul versante dei presupposti soggettivi, che spesso emergono proprio in questa fase, vanno ricordati due orientamenti divergenti delle corti di merito sull’accesso dell’ex imprenditore cancellato: la Corte d’Appello di Napoli, decreto 14 luglio 2025, lo ammette al concordato minore liquidatorio purché apporti risorse esterne; la Corte d’Appello di Roma, decreto 13 dicembre 2024, giunge a conclusione opposta. Nella stessa direzione della prima si colloca il Tribunale di Campobasso, sentenza 6 ottobre 2025, sull’accesso alle procedure di sovraindebitamento per debiti pregressi.

I termini che si attivano

Le contestazioni dei creditori vanno proposte nei termini e nelle forme fissate dal giudice nel provvedimento che convoca le parti: sono termini processuali e il loro decorso preclude la contestazione. Chi non contesta in quella sede non può farlo dopo.

Anche qui la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, e va computata quando i termini assegnati attraversano quel periodo.

Dal provvedimento di omologazione decorre il termine per il reclamo, da proporsi davanti alla corte d’appello secondo le regole generali dettate dal Codice della crisi per i procedimenti in camera di consiglio. È un termine perentorio: scaduto, l’omologazione è definitiva.

Cosa può fare il debitore ora

  • Produrre la comparazione analitica tra concordato minore e liquidazione controllata: valori di realizzo, tempi stimati, costi della procedura alternativa, incidenza dell’apporto esterno. È il documento che vince o perde l’omologazione contestata.
  • Se la contestazione viene da una classe dissenziente, concentrare la difesa sulla posizione di quella classe, non sulla bontà generale del piano.
  • Se il dissenso viene dal creditore pubblico, verificare la ricorrenza dei presupposti del cram down: determinatività dell’adesione mancante e convenienza della proposta.
  • Valutare, se il quadro è compromesso, la conversione anziché il rigetto: l’art. 83 CCII disciplina la conversione in liquidazione controllata, che è uno scenario diverso da una semplice sconfitta.

Diventano precluse: la modifica della proposta, il recupero dei voti non espressi, la riformulazione delle classi.

L’errore tipico di questa fase

Presentarsi all’udienza con la relazione dell’OCC come unico documento e affidarsi alla valutazione del giudice. La contestazione di convenienza si combatte con i numeri dell’alternativa liquidatoria, e quei numeri vanno costruiti: perizie, stime di realizzo, tempi medi delle vendite nel circondario, costi della procedura concorrente. Il debitore che arriva senza quella comparazione sta chiedendo al tribunale di immaginarla al posto suo.

Quanto dura realmente

Dall’udienza al provvedimento di omologazione passano, nella pratica, da due settimane a tre mesi. Quando ci sono contestazioni di convenienza e occorre un supplemento istruttorio, tre-sei mesi non sono infrequenti. Complessivamente, dal deposito della domanda all’omologazione, un concordato minore non contestato si colloca tra i sei e i dieci mesi; uno contestato tra i dieci e i diciotto.


Dall’omologazione ai cinque anni successivi: le classi diventano obblighi, poi si esauriscono

Cosa succede

Il concordato è omologato. Da questo momento il piano non è più una proposta: è un programma vincolante. Ogni classe riceve quanto la proposta le aveva riservato, nei tempi indicati, secondo le modalità approvate. Il debitore esegue, l’OCC vigila, i creditori incassano.

Da questo momento in poi le classi cambiano natura: non servono più a far votare, servono a misurare l’adempimento. Se la Classe C doveva ricevere il 14% in trentasei rate, il rispetto di quella percentuale e di quel calendario è la condizione perché la procedura arrivi in fondo.

La norma

L’art. 81 CCII disciplina l’esecuzione del concordato minore: l’OCC vigila sull’esatto adempimento, risolve le difficoltà insorte nell’esecuzione e riferisce al giudice su ogni fatto rilevante. L’art. 82 CCII disciplina la revoca dell’omologazione, che interviene quando emergono atti diretti a frodare le ragioni dei creditori o quando il debitore non adempie agli obblighi assunti. L’art. 83 CCII regola la conversione in liquidazione controllata.

Sulla fase esecutiva la giurisprudenza di merito ha chiarito alcuni punti di rilievo pratico. Il Tribunale di Modena si è pronunciato sull’applicabilità al concordato minore in continuità delle regole di distribuzione dettate dall’art. 84, comma 6, CCII, ammettendo il pagamento dei creditori prelatizi anche oltre il termine di centottanta giorni dall’omologazione — questione che incide direttamente sul calendario dei pagamenti classe per classe.

L’esdebitazione, infine, è l’approdo della procedura: l’effetto liberatorio dai debiti residui opera una volta eseguito il concordato secondo le regole dettate dal Codice della crisi. In quel momento le classi hanno esaurito la loro funzione: il debitore non è più un soggetto suddiviso tra gruppi di creditori, è un soggetto liberato.

I termini che si attivano

La durata dell’esecuzione è quella indicata nel piano: da uno a cinque anni nella grande maggioranza dei concordati minori, con una concentrazione tra i tre e i quattro. I termini di pagamento fissati per ciascuna classe sono vincolanti; l’inadempimento non episodico apre la strada alla revoca ai sensi dell’art. 82 CCII.

Il Tribunale di Firenze, V Sezione civile, con decreto di omologazione del 9 novembre 2025 (R.G. 150/2025), ha omologato un concordato minore proposto da una professionista già imprenditrice, valorizzando la continuità indiretta rappresentata dal reddito professionale futuro destinato ai creditori: è un modello di piano in cui il calendario dei pagamenti alle classi è scandito dalla produzione reddituale, e in cui il rispetto delle scadenze è particolarmente sensibile alle oscillazioni dell’attività.

Cosa può fare il debitore ora

  • Rispettare rigorosamente il calendario dei pagamenti classe per classe, perché l’OCC riferisce al giudice e ogni scostamento entra in un fascicolo.
  • Segnalare tempestivamente all’OCC ogni difficoltà sopravvenuta: una difficoltà comunicata è un problema gestibile, una difficoltà scoperta è un indizio di inadempimento.
  • Conservare la prova documentale di ogni pagamento eseguito, distinta per classe.
  • Non modificare unilateralmente l’ordine dei pagamenti tra classi, perché l’alterazione del trattamento approvato è esattamente ciò che la procedura non consente.

L’errore tipico di questa fase

Considerare l’omologazione come il traguardo. L’omologazione è l’autorizzazione a cominciare: il traguardo è l’esecuzione completata e l’esdebitazione. Il debitore che allenta la disciplina dopo il provvedimento favorevole rischia la revoca e, con essa, la conversione in liquidazione controllata — cioè lo scenario che aveva cercato di evitare, raggiunto dopo aver speso mesi e risorse.

Quanto dura realmente

Da uno a cinque anni, con mediana intorno ai tre. Sommando l’intera cronologia — preparazione, deposito, apertura, voto, omologazione, esecuzione — un concordato minore che parte oggi si chiude tra i tre anni e mezzo e i sei anni. È un tempo lungo, ed è esattamente la ragione per cui ogni tappa iniziale va giocata bene: gli errori commessi al mese due si pagano al mese quaranta.


La stessa procedura, due calendari: chi presidia le finestre e chi le lascia passare

Due debitori con lo stesso passivo, lo stesso patrimonio, lo stesso tribunale. Cambia una cosa sola: il momento in cui agiscono. Le ipotesi che seguono sono simulazioni dimostrative, costruite per mostrare l’effetto del calendario sul risultato, non casi reali.

Ipotesi A — Il debitore che presidia le finestre

Passivo complessivo: 287.400 €. Composizione: banca ipotecaria 118.600 € (valore di realizzo attestato dell’immobile gravato: 74.200 €); Agenzia delle entrate 61.300 €; INPS 22.900 €; fornitori chirografari 58.400 €; finanziamento bancario assistito da garanzia di un fondo pubblico 26.200 €. Attività professionale proseguibile, con reddito netto atteso di 2.850 € mensili.

4 marzo — Primo incontro con il professionista. Si avvia la ricostruzione analitica del passivo. 17 aprile — Si accerta che il finanziamento da 26.200 € è assistito da garanzia di un terzo: il classamento di quella posizione diventa obbligatorio ai sensi dell’art. 74, comma 3, CCII. Si progettano cinque classi. 26 maggio — Attestazione del valore di realizzo dell’immobile: 74.200 €. La banca ipotecaria viene soddisfatta integralmente fino a quella soglia; i residui 44.400 € degradano a chirografo e confluiscono in una classe dedicata, che voterà per quell’importo. 19 giugno (Giorno 0) — Deposito della domanda con richiesta contestuale di misure protettive. 1° luglio — Decreto: procedura aperta, misure protettive concesse, termine per il voto fissato in 40 giorni dalla comunicazione. 8 luglio — L’OCC comunica proposta e piano a tutti i creditori. Il debitore, in parallelo, illustra la proposta ai due fornitori più esposti. 17 agosto — Scadenza del termine di voto. Esito per classi: Classe 1 (ipotecaria per la parte degradata) favorevole; Classe 2 (erariale) contraria; Classe 3 (previdenziale) silente, quindi aderente per legge; Classe 4 (chirografari) favorevole; Classe 5 (credito garantito da terzo) favorevole. Maggioranza per valore: 58,3%. Classi favorevoli: 4 su 5. 23 settembre — Udienza di omologazione. L’Agenzia delle entrate contesta la convenienza. Il debitore deposita la comparazione analitica con la liquidazione controllata: realizzo stimato 79.800 €, tempi 42 mesi, costi di procedura 11.400 €, contro un apporto concordatario che garantisce al credito erariale il 19% in 36 mesi. 14 novembre — Omologazione. Durata complessiva dal deposito: 4 mesi e 26 giorni.

Ipotesi B — Il debitore che lascia correre il calendario

Stesso passivo, stesso patrimonio, stesso foro.

4 marzo — Primo contatto con un professionista, ma la raccolta documentale procede a rilento. 11 giugno — Notifica di un atto di pignoramento presso terzi sui compensi professionali. Nessuna domanda è stata depositata, quindi nessuna protezione è attiva. 29 luglio (Giorno 0) — Deposito della domanda. Il classamento prevede due sole classi: privilegiati e chirografari. Il credito garantito dal fondo pubblico è stato collocato indistintamente tra i chirografari, senza classe dedicata. 16 settembre — Il giudice rileva la mancata formazione della classe obbligatoria per il credito assistito da garanzia di terzo e assegna termine per l’integrazione. 30 ottobre — Deposito della proposta emendata con cinque classi. Sono passati tre mesi dal primo deposito. 12 novembre — Decreto di apertura, termine per il voto 30 giorni. 19 dicembre — Esito del voto: maggioranza per valore 51,4%, ma classi favorevoli 2 su 5. Nel frattempo il pignoramento presso terzi ha già prodotto accantonamenti per 7.300 €, sottratti all’attivo destinato ai creditori. 28 febbraio dell’anno successivo — Udienza di omologazione, con contestazione di convenienza sostenuta da due classi dissenzienti e senza comparazione documentata depositata dal debitore. Supplemento istruttorio disposto. 19 giugno — Provvedimento. Durata complessiva dal primo deposito: 10 mesi e 21 giorni, con un attivo ridotto e un esito incerto.

La differenza tra i due calendari non sta nella qualità del patrimonio. Sta in tre decisioni prese o non prese nei momenti giusti: la verifica delle garanzie di terzi prima del deposito, la richiesta contestuale di misure protettive, la preparazione della comparazione di convenienza prima dell’udienza.


I binari paralleli: come cambia la timeline se il debitore attiva un rimedio

La cronologia descritta finora è quella lineare. Ma la procedura non corre mai su un solo binario: accanto al concordato minore si muovono le azioni esecutive dei creditori, i contenziosi pendenti, le posizioni fiscali. Vediamo come il calendario si modifica quando il debitore aziona uno strumento.

Binario 1 — Le misure protettive

Chieste contestualmente al deposito e concesse con il decreto di apertura, congelano le azioni esecutive individuali. L’effetto sulla timeline è immediato: il debitore smette di perdere attivo mentre la procedura corre. Chiesta invece tardivamente, la protezione arriva quando parte del patrimonio è già stata aggredita, e l’attivo che finirà ai creditori — cioè la base su cui si misura la convenienza in omologazione — è già ridotto. La misura protettiva non recupera ciò che si è perso prima: congela ciò che resta.

Binario 2 — La contestazione dei crediti prima del deposito

Se una posizione bancaria è stata calcolata applicando interessi non dovuti o commissioni illegittime, la rideterminazione va fatta prima che il credito entri nel piano. Farlo dopo significa chiedere al giudice dell’omologazione di risolvere una controversia che non gli compete in quella sede. L’effetto sulla timeline è di segno opposto rispetto all’intuizione comune: contestare prima allunga la fase preparatoria di qualche settimana, ma accorcia drasticamente la fase contenziosa successiva, perché toglie argomenti a chi vorrà opporsi.

Binario 3 — Il cram down sul creditore pubblico

Quando l’Agenzia delle entrate o l’ente previdenziale votano contro e il loro voto è determinante, l’art. 80 CCII consente al giudice di omologare ugualmente se la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Questo binario non accorcia i tempi: li allunga, perché impone un accertamento comparativo più approfondito. Ma li allunga in direzione dell’omologazione anziché del rigetto. Il Tribunale di Trieste, sentenza n. 24 del 15 luglio 2025, ha mostrato come l’apporto di risorse esterne possa essere l’elemento che sposta il giudizio di convenienza; il Tribunale di Pesaro ha però precisato che il meccanismo presuppone che una classe dissenziente sia composta da creditori erariali o previdenziali, escludendone l’uso come rimedio generale.

Binario 4 — La modifica del classamento in corso di procedura

Possibile solo prima che il voto sia avviato, e comunque a prezzo di una nuova comunicazione ai creditori e di un nuovo termine. Sulla timeline l’effetto è netto: da sei a dodici settimane aggiuntive. È il binario più costoso in termini di tempo, ed è la ragione principale per cui il classamento va progettato nella fase preparatoria e non aggiustato in corsa.

Binario 5 — La conversione in liquidazione controllata

L’art. 83 CCII disciplina la conversione. Non è il fallimento del debitore: è il passaggio a una procedura diversa, che conduce comunque all’esdebitazione ma con regole di liquidazione del patrimonio anziché di ristrutturazione. Sulla timeline, la conversione azzera il calendario del concordato e apre quello della liquidazione controllata, con tempi che nella prassi vanno dai tre ai cinque anni. Va valutata come opzione consapevole quando il concordato non è più sostenibile, non subita come conseguenza di un’omologazione mancata.

Binario 6 — La sospensione feriale

Quando termini processuali assegnati nella procedura o in giudizi collegati attraversano il periodo 1°–31 agosto, la sospensione feriale li dilata di quel mese esatto. È l’unico caso in cui il calendario lavora a favore di chi deve difendersi, e va calcolato con precisione: né più né meno di quei trentuno giorni.


Le cinque finestre critiche: i momenti in cui agire o non agire cambia l’esito

Di tutta la cronologia, cinque momenti concentrano il rischio. Sono le finestre in cui una decisione presa o non presa produce un effetto che non si recupera più.

  1. La verifica delle garanzie prestate da terzi, prima del deposito. È l’unico caso in cui la formazione della classe è obbligatoria per legge (art. 74, comma 3, CCII). Ometterla significa esporre la domanda a un rilievo di inammissibilità o, nella migliore delle ipotesi, a un’integrazione che costa mesi. Il Tribunale di Modena, 3 febbraio 2025, ha chiarito che sui crediti assistiti da garanzia di un fondo pubblico il debitore deve operare una scelta chiara — collocare il credito in classe dedicata tenendo conto della possibile rivalsa del garante, oppure prendere atto dell’avvenuta escussione — senza formulazioni ambigue che generino indeterminatezza.
  2. La richiesta di misure protettive contestuale al deposito. È la finestra che separa un debitore protetto da un debitore che continua a subire pignoramenti mentre la sua procedura è in istruttoria. Si apre il Giorno 0 e non si riapre nelle stesse condizioni: chiederle dopo significa proteggere un patrimonio già eroso.
  3. La risposta ai rilievi del giudice nella fase di ammissibilità. Quando il tribunale assegna un termine per integrare o chiarire, quel termine va trattato come perentorio. È l’ultima occasione in cui la procedura consente correzioni a costo contenuto: dopo l’apertura, le stesse criticità tornano come motivi di opposizione dei creditori.
  4. I trenta giorni (almeno) del voto. È la finestra in cui i creditori decidono e il debitore non può più cambiare nulla, ma può ancora spiegare. Chi la presidia — rispondendo alle richieste di chiarimento, verificando che le comunicazioni siano arrivate, monitorando l’affluenza classe per classe — arriva alla scadenza con un quadro leggibile. Chi la lascia correre scopre il risultato quando è definitivo.
  5. La preparazione della comparazione di convenienza prima dell’udienza di omologazione. Quando una classe dissenziente contesta, il giudice decide confrontando il concordato con la liquidazione controllata. Quel confronto va documentato dal debitore: valori, tempi, costi. È la finestra che si apre alla scadenza del voto e si chiude all’udienza, e attraversarla senza documenti significa affidare al caso l’esito di mesi di lavoro.

Le domande sul tempo: cinque risposte ancorate al calendario

Sono passati venti giorni dal decreto di apertura e un creditore non ha ancora votato: cosa succede se continua a tacere? Se il termine fissato dal giudice — non inferiore a trenta giorni — scade senza che il creditore abbia comunicato il proprio voto all’OCC, quel creditore si intende aderente alla proposta nei termini in cui gli è stata comunicata. Il silenzio, nel concordato minore, vale adesione. È una regola che avvantaggia il debitore, ma che va maneggiata con prudenza: i creditori istituzionali votano quasi sempre, e nei termini.

Il termine per votare è scaduto ieri e un creditore vuole opporsi oggi: può ancora farlo? No, non come voto. Il termine fissato dal giudice è tassativo e il voto tardivo non viene computato. Quel creditore conserva però la possibilità di contestare in sede di omologazione, nei termini e nelle forme fissate dal giudice per quell’udienza: ma dovrà contestare la convenienza, cioè dimostrare che la liquidazione controllata gli darebbe di più, e non semplicemente dichiarare il proprio dissenso.

Quanto dura in tutto un concordato minore, dal primo incontro all’esdebitazione? Sommando le fasi: da due a quattro mesi di preparazione, da sei a dieci mesi dal deposito all’omologazione se non ci sono contestazioni (da dieci a diciotto se ci sono), da uno a cinque anni di esecuzione. Il totale realistico si colloca tra i tre anni e mezzo e i sei anni. Chi promette tempi sensibilmente inferiori sta descrivendo il caso più fortunato, non la media.

Ho depositato la domanda tre settimane fa e mi è arrivato un pignoramento: è normale? Purtroppo sì, se non sono state chieste o non sono state ancora concesse le misure protettive. Il deposito della domanda non produce di per sé alcuna protezione: la tutela nasce dal provvedimento del giudice. È esattamente la ragione per cui la richiesta va formulata contestualmente al deposito e non in un momento successivo.

Posso ancora modificare le classi se la comunicazione ai creditori è già partita? Tecnicamente non è preclusa ogni modifica, ma il prezzo è la rinnovazione delle comunicazioni e la riapertura del termine per il voto: da sei a dodici settimane aggiuntive. Nella pratica, una modifica del classamento dopo l’avvio del voto è una decisione da prendere solo quando l’alternativa è l’inammissibilità.


Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono.

Fase preparatoria e presupposti di accesso

Tribunale di Piacenza, sentenza 22 maggio 2025. Il concordato minore è utilizzabile anche quando il passivo è composto da debiti di natura mista, personali e professionali insieme. Rilevanza: incide sulla composizione del passivo e quindi sul materiale da cui nascono le classi, perché legittima un perimetro più ampio di posizioni da raggruppare.

Tribunale di Forlì, sentenza 14 aprile 2025. La continuità dell’attività richiesta dall’art. 74, comma 1, CCII può realizzarsi anche in forma indiretta, per esempio attraverso l’affitto d’azienda. Rilevanza: determina se il concordato sia in continuità o liquidatorio, con conseguenze dirette sul trattamento offerto alle classi.

Corte d’Appello di Napoli, decreto 14 luglio 2025. L’ex imprenditore individuale può proporre un concordato minore liquidatorio anche dopo la cessazione dell’attività, a condizione che apporti risorse esterne. Rilevanza: apre l’accesso alla procedura a una categoria di debitori altrimenti esclusa, con un piano necessariamente fondato sull’apporto esterno.

Corte d’Appello di Roma, decreto 13 dicembre 2024. In senso opposto alla pronuncia napoletana, nega l’accesso al concordato all’imprenditore cancellato dal registro. Rilevanza: segnala un contrasto tuttora aperto, da verificare presso il foro competente prima di impostare il piano.

Tribunale di Campobasso, sentenza 6 ottobre 2025. L’ex imprenditore può accedere alle procedure di sovraindebitamento per i debiti maturati nel periodo di attività. Rilevanza: si colloca nel solco dell’orientamento estensivo sull’accesso soggettivo.

Corte d’Appello di Genova, Sezione I civile, decreto 23 luglio 2025. Pur non essendo formalmente richiesta dalla disciplina del concordato minore, una valutazione sulla condotta del debitore rileva implicitamente: comportamenti gravemente colposi o fraudolenti precludono l’accesso. Rilevanza: riguarda la fase di vaglio dell’ammissibilità e può travolgere il piano prima ancora che si arrivi al voto.

Formazione delle classi e trattamento dei creditori

Tribunale di Modena, 3 febbraio 2025. Sui crediti assistiti da garanzia di un fondo pubblico il debitore deve operare una scelta chiara: se la banca conserva la titolarità, il credito va collocato in una classe specifica tenendo conto della possibile rivalsa del garante; se il fondo ha già escusso, la classe non va formata. Le formulazioni ambigue generano indeterminatezza e vanno evitate. Rilevanza: è la pronuncia che meglio illustra il funzionamento dell’unico classamento obbligatorio previsto dall’art. 74, comma 3, CCII.

Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n. 9378 del 16 aprile 2018. Il tribunale non può sindacare l’opportunità della scelta di formare classi, ma deve verificare la correttezza dei criteri adottati, e cioè l’effettiva omogeneità di posizione giuridica e interessi economici dei creditori raggruppati. Rilevanza: fissa il perimetro del controllo giudiziale sul classamento, principio elaborato per il concordato preventivo e applicato al concordato minore per la struttura comune dei due istituti.

Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025. Nel concordato minore va rispettata la graduazione delle cause legittime di prelazione; la deroga alla par condicio non è ammessa e il vizio è rilevabile dal giudice. Rilevanza: è il limite esterno di ogni classamento — le classi possono differenziare, non ribaltare la gerarchia legale dei crediti.

Tribunale di Milano, decreto 3 marzo 2025. L’omologazione va negata quando la proposta altera l’ordine dei privilegi; la pronuncia si sofferma inoltre sulle regole di riscontro delle maggioranze e sulla necessità che a tutti i creditori sia riservata una soddisfazione almeno parziale. Rilevanza: collega direttamente il tema del classamento a quello del conteggio dei voti.

Voto, maggioranze e cram down

Tribunale di Trieste, sentenza n. 24 del 15 luglio 2025. Il cram down erariale opera anche nel concordato minore liquidatorio quando il piano offre al creditore pubblico un soddisfacimento migliore rispetto alla liquidazione; la valutazione considera importi, tempi e modalità effettive di realizzo, e l’apporto di risorse esterne è elemento determinante. Rilevanza: è la pronuncia che rende praticabile il concordato minore anche contro il dissenso dell’amministrazione finanziaria.

Tribunale di Pesaro. Perché il cram down possa operare occorre che una delle classi che non hanno approvato la proposta sia composta da creditori erariali o previdenziali e assistenziali. Rilevanza: delimita lo strumento, escludendo che possa essere utilizzato per superare un dissenso di natura diversa.

Tribunale di Ancona e Tribunale di Genova, con pronunce dedicate ai presupposti applicativi del cram down nel concordato minore a fini omologativi. Rilevanza: confermano che il tema dell’omologazione forzosa è tuttora in via di assestamento nella giurisprudenza di merito, e che l’esito dipende in misura significativa dal foro.

Tribunale di Campobasso, in tema di proposta fondata esclusivamente sull’intervento di finanza esterna e di tassatività del termine fissato dal giudice per l’espressione del voto. Rilevanza: riguarda la finestra dei trenta giorni e conferma che il voto tardivo non è computabile.

Esecuzione

Tribunale di Modena, sull’applicabilità al concordato minore in continuità delle regole di distribuzione di cui all’art. 84, comma 6, CCII e sulla possibilità di pagare i creditori prelatizi oltre centottanta giorni dall’omologazione. Rilevanza: incide sul calendario dei pagamenti dovuti a ciascuna classe nella fase esecutiva.

Tribunale di Firenze, V Sezione civile, decreto di omologazione 9 novembre 2025, R.G. 150/2025. Omologato il concordato minore di una professionista già imprenditrice, valorizzando la continuità indiretta rappresentata dal reddito professionale futuro destinato ai creditori. Rilevanza: mostra un piano in cui il flusso reddituale scandisce i pagamenti alle classi lungo tutta l’esecuzione.

Tribunale di Verona, Sezione II civile, decreto 17 agosto 2025. Nel concordato liquidatorio l’apporto esterno “apprezzabile” può indicativamente collocarsi tra il 5% e il 10% del valore di liquidazione, assumendo come parametro orientativo la soglia del 10% prevista dall’art. 84 CCII. Rilevanza: fornisce un criterio quantitativo per misurare la sufficienza dell’apporto richiesto dall’art. 74, comma 2, CCII.

Tribunale di Avellino, decreto 28 febbraio 2025. Il concordato liquidatorio deve assicurare, grazie alla finanza esterna, un sensibile miglioramento rispetto alla mera liquidazione. Rilevanza: è il parametro su cui si gioca la contestazione di convenienza delle classi dissenzienti.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene alla tappa in cui ti trovi, perché il rimedio utile dipende dal punto del calendario. Ecco cosa facciamo, concretamente:

  1. Ricostruiamo analiticamente il tuo passivo posizione per posizione, distinguendo natura, importo, cause di prelazione e garanzie prestate da terzi: è l’operazione da cui dipende l’intera architettura delle classi.
  2. Individuiamo i crediti assistiti da garanzie di terzi — fideiussioni personali, consorzi fidi, fondi pubblici di garanzia — e formiamo per essi la classe che l’art. 74, comma 3, CCII rende obbligatoria, documentando la scelta tra titolarità conservata dalla banca e credito già escusso dal garante.
  3. Progettiamo il classamento e ne scriviamo i criteri, argomentando l’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici di ciascun gruppo, così che il classamento regga al controllo del giudice e alle opposizioni dei creditori.
  4. Verifichiamo la tenuta dei crediti prima che entrino nel piano: ricalcoliamo interessi, commissioni e oneri delle esposizioni bancarie e finanziarie, ed eccepiamo le prescrizioni maturate, perché un credito ridimensionato prima del deposito è un voto che pesa meno dopo.
  5. Se sei al Giorno 0, depositiamo la domanda chiedendo contestualmente le misure protettive, per fermare pignoramenti e azioni cautelari mentre la procedura viene istruita.
  6. Se il giudice solleva rilievi sull’ammissibilità o sul classamento, rispondiamo nei termini con l’integrazione documentale e con la riformulazione della proposta, anziché insistere su un impianto che il tribunale ha già segnalato come critico.
  7. Durante la finestra del voto presidiamo i creditori classe per classe: verifichiamo che le comunicazioni dell’OCC siano state ricevute, rispondiamo alle richieste di chiarimento, monitoriamo l’affluenza per capire in anticipo quali classi sono a rischio.
  8. Alla scadenza ricontrolliamo il conteggio delle maggioranze: imputazione dei crediti alle classi, computo dei soli privilegiati degradati per la parte chirografaria, applicazione delle esclusioni soggettive, corretta operatività del silenzio-assenso.
  9. Se una classe dissente, costruiamo la comparazione di convenienza con l’alternativa liquidatoria: stime di realizzo, tempi medi delle vendite nel circondario, costi della procedura concorrente, incidenza dell’apporto esterno. È il documento che decide l’omologazione contestata.
  10. Se il dissenso viene dal creditore pubblico, verifichiamo i presupposti del cram down previsto dall’art. 80 CCII — determinatività dell’adesione mancante e convenienza della proposta — e li deduciamo in giudizio; se l’esito è pregiudicato, valutiamo con te la conversione ai sensi dell’art. 83 CCII come scelta consapevole anziché come sconfitta subita.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel concordato minore pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi ministeriali, è il titolo che la legge richiede a chi gestisce tecnicamente queste procedure: significa conoscere dall’interno come si costruisce un piano che regge al vaglio del tribunale. La qualifica di professionista fiduciario di un OCC significa conoscere il lato dell’organismo che attesta il passivo, comunica la proposta ai creditori, raccoglie i voti e relaziona al giudice — cioè il punto esatto in cui il classamento viene messo alla prova.

A questo si aggiunge la continuità della strategia: la stessa linea difensiva impostata al primo incontro viene portata avanti fino all’ultimo grado, perché l’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di non cambiare difensore quando la partita si sposta in sede di legittimità. E poiché il concordato minore è una procedura in cui il diritto e i numeri non si separano mai, sullo stesso caso lavorano insieme avvocati e commercialisti dello staff multidisciplinare: chi costruisce il classamento e chi ne verifica la sostenibilità economica parlano tra loro, non a turno.


Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e la più sprecata

Le classi di creditori, nel concordato minore, non sono un formalismo: sono il modo in cui la legge organizza il consenso attorno a una proposta di ristrutturazione. Ma il classamento, da solo, non basta. Ciò che decide l’esito è il momento in cui ogni scelta viene compiuta: la verifica delle garanzie di terzi prima del deposito, la richiesta di misure protettive il Giorno 0, la risposta nei termini ai rilievi del giudice, il presidio dei trenta giorni del voto, la comparazione di convenienza pronta prima dell’udienza. Il tempo è l’unica risorsa che il debitore sovraindebitato possiede ancora integra, e quasi sempre è quella che spende peggio.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia con le qualifiche che la materia richiede: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC — esattamente le abilitazioni che governano il concordato minore dall’interno, dalla costruzione del piano alla raccolta dei voti. Ed è avvocato cassazionista, il che significa che la linea difensiva impostata nella fase preparatoria non cambia mano se la vicenda arriva in sede di legittimità.

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