Il punto di vista che cambia la partita
Quando una società costituita all’estero – una GmbH tedesca, una Sàrl lussemburghese, una Ltd inglese, una società maltese o cipriota – lavora in Italia attraverso uno stabilimento, una filiale, un magazzino o semplicemente con amministratori che decidono tutto da Milano o da Padova, la crisi non si gioca su un solo tavolo. Si gioca su due, a volte su tre. E la prima domanda che si pone il management non è “quanto dobbiamo”, ma “davanti a quale giudice finiremo, e con quale legge“.
La risposta a questa domanda, però, raramente la decide il debitore. La decidono i creditori, con le loro iniziative. Il fornitore italiano che deposita un ricorso per liquidazione giudiziale al tribunale del luogo dove si trova lo stabilimento. La banca che pignora i conti accesi presso una filiale di Verona. I dipendenti della sede secondaria che chiedono l’apertura di una procedura locale. Il liquidatore estero che, una volta aperta la procedura nel Paese d’origine, pretende di vendere gli immobili italiani. Ognuna di queste mosse ha una logica economica precisa, tempi propri e, soprattutto, limiti che la legge impone a chi la compie.
Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Questo articolo non è un manuale di diritto internazionale privato: è la ricostruzione, mossa per mossa, di ciò che un creditore razionale farà davanti a una società estera in difficoltà con interessi in Italia, di ciò che non può fare, e delle contromosse che il Regolamento (UE) 2015/848 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, “CCII”) mettono a disposizione del debitore.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché qui si incrociano tre piani che corrispondono alle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il primo è la crisi d’impresa, che l’Avvocato presidia come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè come professionista abilitato a gestire le trattative tra impresa in difficoltà e creditori. Il secondo è la questione di giurisdizione, che nel codice della crisi è sempre ricorribile per cassazione: una partita che può arrivare fino all’ultimo grado e che richiede un difensore cassazionista capace di impostarla fin dall’inizio. Il terzo è il piano bancario e finanziario della crisi, che lo Studio legge attraverso lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato.
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Chi hai di fronte: il creditore di una società “a cavallo” tra due ordinamenti
Prima di analizzare le singole mosse, conviene capire come ragiona la controparte. Il creditore di una società estera con attività in Italia non è un soggetto indistinto: di solito è uno di questi.
Il fornitore italiano. Ha consegnato merce o prestato servizi allo stabilimento italiano, ha fatturato a una società con sede legale all’estero e ora non viene pagato. Il suo primo istinto è difendersi “in casa”: agire davanti a un giudice italiano, in lingua italiana, con un avvocato italiano. Inseguire il debitore a Lussemburgo o a Dublino gli costa traduzioni, domiciliatari esteri, tempi lunghi e, soprattutto, incertezza su una legge che non conosce.
La banca. Ha concesso affidamenti alla filiale italiana o garanzie su beni situati in Italia. Ragiona su un orizzonte diverso: se ha garanzie reali su beni italiani sa che, in forza dell’art. 8 del Regolamento 2015/848, l’apertura della procedura principale in un altro Stato membro non pregiudica i suoi diritti reali su beni che si trovano in Italia. Questo le dà un potere negoziale enorme, e lo userà.
I dipendenti della sede italiana. Hanno crediti di lavoro, spesso privilegiati, e una paura concreta: che la procedura venga aperta all’estero, secondo regole di prelazione diverse, e che i beni italiani vengano venduti per pagare creditori stranieri. La loro mossa naturale è chiedere una procedura locale.
Il creditore pubblico italiano. Enti previdenziali e altre amministrazioni, legittimati in vari casi a promuovere procedure. Per loro la sede italiana dell’attività è il punto di aggancio naturale.
Il liquidatore o amministratore della procedura estera. Una volta aperta la procedura principale nel Paese della sede, diventa a sua volta un attore della partita: vuole apprendere i beni italiani, vuole evitare la procedura secondaria, vuole massimizzare il recupero per la massa.
Che cosa accomuna questi soggetti? La convenienza economica a radicare la partita in Italia. Un creditore italiano che riesce a far aprire la procedura in Italia ottiene tre vantaggi concreti: applicazione della legge italiana (la lex concursus segue lo Stato di apertura, art. 7 del Regolamento), un giudice vicino, e un curatore italiano che recupera i beni italiani e agisce in revocatoria secondo il CCII. Quando invece il creditore è garantito su beni italiani, la sua convenienza può essere opposta: gli conviene che la procedura principale si apra all’estero, perché la sua garanzia resta intatta e lui può escuterla quasi come se la procedura non esistesse.
Comprendere questa diversità di interessi è la chiave di tutto l’articolo. Non esiste “il creditore”: esistono creditori con convenienze che spesso si contraddicono tra loro. E proprio in queste contraddizioni il debitore trova i suoi spazi di manovra.
Un’ultima premessa. La disciplina cambia radicalmente a seconda di dove si trova la sede della società:
- se la sede (e presumibilmente il COMI) è in un altro Stato membro dell’Unione europea (esclusa la Danimarca), si applica il Regolamento (UE) 2015/848, che prevale sulle norme nazionali;
- se la sede è in uno Stato extra-UE – Svizzera, Stati Uniti e, dal 2021, anche il Regno Unito – il Regolamento non si applica e il giudice italiano ragiona con l’art. 26 CCII, con le convenzioni internazionali eventualmente vigenti e con la legge 218/1995 sul diritto internazionale privato.
Ogni mossa che segue va letta con questa doppia lente.
C’è poi un secondo dato che il creditore esperto tiene sempre presente: scegliere il giudice significa scegliere la legge. L’art. 7 del Regolamento stabilisce che alla procedura e ai suoi effetti si applica la legge dello Stato in cui è aperta. Non è un dettaglio tecnico: quella legge decide quali beni entrano nella massa, quali poteri hanno il debitore e l’amministratore, a quali condizioni si può opporre la compensazione, quale sorte hanno i contratti in corso, come si insinuano e si graduano i crediti, quali atti sono revocabili e con quale periodo sospetto, come si chiude la procedura e se il debitore ottiene l’esdebitazione. Due procedure aperte sulla stessa società in Paesi diversi possono condurre a esiti molto lontani per lo stesso creditore.
Il Regolamento, però, sottrae alla legge dello Stato di apertura alcune materie, e queste eccezioni sono il vero terreno di gioco del creditore forte. I diritti reali su beni situati in un altro Stato membro restano intatti (art. 8); la compensazione è salva se ammessa dalla legge applicabile al credito del debitore (art. 9); la riserva di proprietà è tutelata (art. 10); i contratti di lavoro restano regolati dalla legge dello Stato membro applicabile al rapporto (art. 13); i diritti su beni iscritti in pubblici registri seguono la legge dello Stato del registro (art. 14). Per una società estera con attività in Italia questo significa, in concreto, che i rapporti di lavoro dei dipendenti italiani continuano a essere governati dalla legge italiana anche se la procedura è aperta all’estero, e che l’ipoteca iscritta su un capannone italiano mantiene la sua forza.
Ne deriva una regola pratica che attraversa tutte le mosse descritte di seguito: il creditore garantito ha poco interesse a combattere sulla giurisdizione, il creditore chirografario e il lavoratore ne hanno moltissimo. Il primo può permettersi di attendere, il secondo e il terzo no. Per il debitore, distinguere subito chi si ha davanti in base a questa linea di frattura significa sapere con chi è possibile un accordo rapido, con chi occorre una proposta strutturata e chi, invece, muoverà comunque in tribunale.
Infine, un elemento di contesto che il creditore italiano sfrutta spesso: le procedure aperte in Italia, e le decisioni rilevanti delle procedure estere, sono soggette a pubblicità. Il Regolamento prevede l’iscrizione in registri fallimentari nazionali interconnessi e la pubblicazione delle decisioni di apertura negli altri Stati in cui il debitore ha una dipendenza (artt. 24 e 28). Chi monitora questi registri sa quando una procedura estera è stata aperta, e calibra le proprie mosse di conseguenza: anche il debitore deve sapere che ogni passo formale diventa, da quel momento, un’informazione nelle mani della controparte.
Mossa n. 1 – L’attacco individuale ai beni italiani prima di qualsiasi procedura
La mossa
La prima cosa che il creditore farà, nella maggior parte dei casi, non è chiedere l’apertura di una procedura concorsuale. È aggredire individualmente i beni che vede in Italia: conti correnti presso banche italiane, crediti verso clienti italiani della società (pignoramento presso terzi), macchinari dello stabilimento, immobili intestati alla società estera e iscritti nei registri italiani. Lo strumento è quello dell’esecuzione ordinaria: decreto ingiuntivo ottenuto in Italia (o titolo estero reso esecutivo secondo le regole europee), precetto, pignoramento. In alternativa, se il titolo non c’è ancora, il sequestro conservativo.
La base giuridica della giurisdizione per l’azione di merito, quando il debitore è una società con sede in uno Stato membro, è il Regolamento (UE) 1215/2012: il creditore italiano sfrutterà i fori alternativi (luogo di esecuzione dell’obbligazione, luogo della succursale per le controversie concernenti il suo esercizio) per agire in Italia.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene: è veloce, la gestisce il suo legale abituale, non deve condividere il ricavato con nessuno. In una crisi transfrontaliera, chi arriva prima sui beni italiani spera di “chiudere la propria partita” prima che qualcuno apra una procedura concorsuale che blocchi tutto.
Preferisce non farla quando i beni italiani sono già gravati da garanzie di una banca (il pignoramento rischia di essere incapiente), quando teme che il debitore reagisca chiedendo l’apertura di una procedura che travolgerebbe il suo pignoramento, o quando il credito è di importo modesto e i costi dell’esecuzione non si giustificano.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché l’esecuzione individuale vive solo finché non si apre una procedura concorsuale riconosciuta in Italia.
Se viene aperta una procedura principale di insolvenza in un altro Stato membro, essa è riconosciuta automaticamente in Italia dal momento in cui produce effetti nello Stato di apertura, senza bisogno di alcuna formalità (art. 19 del Regolamento). E produce in Italia gli stessi effetti che le attribuisce la legge dello Stato di apertura (art. 20), compresi quelli sulle azioni esecutive individuali, che l’art. 7, par. 2, lett. f) del Regolamento rimette alla lex concursus.
Attenzione però a una distinzione che il creditore conosce bene: le azioni esecutive individuali seguono la legge dello Stato di apertura, mentre i procedimenti giudiziari pendenti relativi a beni o diritti della massa (le cause di merito) restano disciplinati dalla legge dello Stato in cui pendono (art. 18 del Regolamento). Su questo profilo la Corte di Cassazione è intervenuta, con riferimento al precedente Regolamento 1346/2000, nella pronuncia Cass. civ., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17777, che ha affrontato proprio gli effetti di una procedura aperta in uno Stato UE sulle azioni individuali pendenti in un diverso Stato membro.
Secondo limite: il creditore che ottiene un pagamento dopo l’apertura della procedura principale, aggredendo beni situati in un altro Stato, deve restituire quanto ricevuto all’amministratore della procedura (art. 23 del Regolamento), salvi i diritti reali e le cause di prelazione.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Se il centro degli interessi principali della società è davvero all’estero, la contromossa più potente contro la corsa ai beni italiani è l’apertura tempestiva della procedura principale nello Stato del COMI, che produce effetti automatici anche in Italia. Non si tratta di “scappare”: si tratta di portare ordine in una crisi che, lasciata ai pignoramenti individuali, distruggerebbe il valore dell’azienda italiana a vantaggio del primo creditore arrivato.
Se invece il COMI è in Italia (o è dubbio), la contromossa corre sul binario italiano: l’accesso alla composizione negoziata della crisi con richiesta di misure protettive, oppure il deposito di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCII, che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio.
Contromossa di dettaglio, ma decisiva: verificare sempre il titolo con cui il creditore agisce in Italia – la sua efficacia esecutiva, la correttezza della notifica a una società estera, il rispetto delle regole europee su notificazioni e titoli – perché ogni vizio guadagna settimane preziose mentre si prepara la strategia concorsuale.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17777: ha chiarito come l’apertura di una procedura in uno Stato membro incida sulle azioni individuali pendenti in un altro Stato, distinguendo il regime applicabile.
- Trib. Bergamo, sez. II civ., 18 aprile 2023: davanti alla richiesta del curatore di una procedura aperta in un altro Paese UE di vendere immobili situati in Italia, in assenza di una procedura secondaria italiana, ha ritenuto necessario passare attraverso l’espropriazione forzata immobiliare. Un dato prezioso: i beni immobili italiani non si liquidano “a distanza” con un semplice provvedimento estero.
Mossa n. 2 – Il ricorso per liquidazione giudiziale in Italia, contestando il COMI estero
La mossa
È la mossa più aggressiva, e la più frequente quando il creditore è italiano e i beni sono in Italia. Il creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale davanti a un tribunale italiano sostenendo che, nonostante la sede legale all’estero, il centro degli interessi principali della società è in Italia. Se il giudice gli dà ragione, la procedura aperta in Italia è una procedura principale, con effetti universali su tutti i beni della società, ovunque si trovino nell’Unione.
La base normativa è doppia. Sul piano europeo, l’art. 3, par. 1, del Regolamento attribuisce la competenza ad aprire la procedura principale ai giudici dello Stato in cui si trova il COMI, definito come il luogo in cui il debitore gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Sul piano interno, l’art. 11 CCII radica la giurisdizione italiana quando il debitore ha in Italia il COMI o una dipendenza, facendo salvi il diritto dell’Unione e le convenzioni; l’art. 2, lett. m), CCII riprende la definizione europea di COMI; l’art. 26 CCII disciplina la giurisdizione italiana sull’imprenditore che ha il COMI all’estero.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché vince tutto in un colpo solo: giudice italiano, legge italiana, curatore italiano, revocatorie italiane, accertamento del passivo in italiano. Il caso più noto degli ultimi anni lo dimostra: il Tribunale di Bologna, il 23 gennaio 2024, ha aperto una liquidazione giudiziale nei confronti di una società incorporata in Inghilterra, ritenendo che il suo COMI fosse in Italia, nonostante i giudici inglesi l’avessero già sottoposta a procedura in quanto società con sede legale nel Regno Unito. Una società, due giudici, due COMI: il risultato è stato una procedura principale parallela, possibile perché dopo la Brexit il Regolamento non si applica più al Regno Unito e manca quindi la regola del riconoscimento automatico che, tra Stati membri, impone la fiducia reciproca.
Il creditore preferisce non fare questa mossa quando le prove sul COMI sono deboli (rischia il rigetto e le spese), quando la procedura principale è già stata aperta in un altro Stato membro (il riconoscimento automatico gli preclude una seconda procedura principale e gli resta solo la secondaria), oppure quando il patrimonio italiano è modesto e non giustifica una procedura concorsuale.
I suoi limiti
Qui il margine del creditore si restringe in modo netto, perché la presunzione gioca contro di lui.
Per le società si presume, fino a prova contraria, che il COMI coincida con la sede legale (art. 3, par. 1, del Regolamento; in parallelo, art. 27 CCII per la competenza interna). Superare questa presunzione è un onere che grava interamente su chi la contesta.
E non basta dimostrare che le decisioni vengono prese in Italia. La Cassazione ha chiarito che la presunzione si supera solo provando due cose insieme: che il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in un luogo diverso dalla sede, e che questa collocazione è percepibile all’esterno dai terzi (Cass. civ., sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31727). Senza la seconda prova, continua ad applicarsi il criterio formale della sede. È la traduzione italiana del principio che la Corte di giustizia aveva fissato già nel caso Eurofood (CGUE, 2 maggio 2006, causa C-341/04): il COMI deve essere individuato in base a elementi obiettivi e verificabili dai terzi, e il semplice controllo da parte di una capogruppo situata in un altro Stato non basta a spostarlo.
Il principio è stato ulteriormente precisato dalla Corte di giustizia nel caso Interedil (CGUE, 20 ottobre 2011, causa C-396/09): la presunzione a favore della sede statutaria cede solo se elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi dimostrano che il centro effettivo di direzione e controllo si trova altrove; la mera presenza di beni o di contratti in un altro Stato non basta, se non inserita in una valutazione globale.
Dal lato opposto, la giurisprudenza italiana ha elaborato un vero catalogo di indici che il creditore userà per vincere la presunzione: dove si riunisce e decide l’organo amministrativo; la residenza e la nazionalità degli amministratori; l’assenza di attività reale presso la sede estera (una casella postale, un recapito di un domiciliatario); la localizzazione in Italia di tutti i beni, dei dipendenti, dei conti operativi, dei clienti e dei fornitori. Le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., n. 27686/2018) hanno valorizzato proprio questi indici per distinguere una sede legale meramente formale da un COMI reale.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire, e documentare prima che serva, la riconoscibilità del COMI estero. Riunioni del consiglio realmente tenute nella sede legale e verbalizzate lì; amministratori o direttori operativi stabilmente presenti nella sede estera; contratti principali negoziati e firmati dalla sede; comunicazioni commerciali, fatture, siti web, carta intestata che indicano la sede estera come centro decisionale; conti di tesoreria gestiti dall’estero; rapporti con le banche e con i principali creditori condotti dalla sede. È esattamente ciò che la Cassazione chiede di verificare: non dove si trova la sede sulla carta, ma dove i terzi percepiscono che la società viene governata.
Se invece il COMI è davvero in Italia, la contromossa onesta e più efficace non è negare l’evidenza: è giocare d’anticipo sul terreno italiano, scegliendo lo strumento (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo) prima che il creditore imponga la liquidazione giudiziale.
Sul piano processuale, la questione di giurisdizione va sollevata subito, con una difesa tecnica che ricostruisca il COMI con prove documentali e non con dichiarazioni. Contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale si propone reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII, e sulla giurisdizione il codice ammette sempre il ricorso per cassazione. Per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta la difesa sul COMI pensando fin dal primo atto all’eventuale giudizio di legittimità: gli accertamenti sugli indici del COMI sono valutazioni di fatto, e ciò che non entra nel fascicolo di primo grado difficilmente potrà essere recuperato davanti alla Suprema Corte.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31727: la presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale si vince solo provando sia la gestione abituale altrove sia la sua riconoscibilità da parte dei terzi.
- Cass. civ. n. 21865/2025, richiamata dalla stessa ordinanza del dicembre 2025: la presunzione è relativa e non assoluta, altrimenti la definizione legale di COMI sarebbe inutile; ma proprio perché relativa, impone a chi la contesta una prova piena.
- CGUE, 2 maggio 2006, causa C-341/04 (Eurofood) e CGUE, 20 ottobre 2011, causa C-396/09 (Interedil): il COMI si individua su elementi obiettivi e verificabili dai terzi; il controllo della capogruppo o la sola presenza di beni non bastano a spostarlo.
- Trib. Bologna, 23 gennaio 2024: esempio di come, fuori dall’ambito del Regolamento (società inglese dopo la Brexit), un giudice italiano possa ritenere il COMI in Italia e aprire una procedura principale parallela a quella estera.
Mossa n. 3 – L’attacco al trasferimento della sede all’estero
La mossa
Lo scenario tipico è questo: una società nata in Italia, quando la crisi si fa evidente, trasferisce la sede legale in un altro Paese – Bulgaria, Portogallo, Malta, Romania, Regno Unito, Spagna – spesso su suggerimento di consulenti che promettono di “sottrarla” al giudice italiano. A quel punto la società è formalmente “estera”, ma l’attività, i beni, i dipendenti e i creditori restano in Italia.
La mossa del creditore è prevedibile: depositare ricorso per liquidazione giudiziale in Italia sostenendo che il trasferimento è fittizio o comunque irrilevante ai fini della giurisdizione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché le probabilità di successo sono altissime. La giurisprudenza italiana ed europea guarda con sospetto i trasferimenti di sede compiuti a ridosso dell’insolvenza, e il creditore lo sa. In più, la società che ha trasferito la sede ma non l’attività lascia dietro di sé una scia di prove: contratto di affitto del capannone ancora in essere in Italia, dipendenti italiani, conti italiani, nessuna attività nella nuova sede.
Preferisce non farla solo quando il trasferimento è stato reale, risalente nel tempo e accompagnato dal trasferimento effettivo della direzione e dell’attività.
I suoi limiti
Il creditore deve fare i conti con una serie di regole temporali che, se lette bene, delimitano anche il suo campo d’azione.
Primo: la presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale si applica solo se la sede non è stata spostata in un altro Stato membro nei tre mesi precedenti la domanda di apertura (art. 3, par. 1, del Regolamento). Se il trasferimento è più vecchio di tre mesi, la presunzione torna a operare a favore della nuova sede, e il creditore deve superarla con la prova piena di cui alla mossa precedente. Le Sezioni Unite lo hanno affermato con chiarezza: il giudice deve verificare l’operatività della presunzione solo quando il trasferimento è avvenuto prima dei tre mesi antecedenti la domanda (Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 2020, n. 28981), principio poi ribadito con Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2021, n. 10356.
Secondo: sul piano interno, l’art. 26, comma 2, CCII stabilisce che il trasferimento del COMI all’estero non esclude la giurisdizione italiana se è avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda di regolazione della crisi o di apertura della liquidazione giudiziale (o dopo l’inizio della composizione assistita, se anteriore). Questa regola, però, fa salvi il diritto dell’Unione e le convenzioni (art. 26, comma 3): nei rapporti tra Stati membri prevale il Regolamento, con la sua finestra di tre mesi e con la valutazione sostanziale del COMI.
Terzo: il trasferimento conta dal momento in cui è opponibile ai terzi. Nel caso deciso da Cass. civ., sez. I, ord. 15 maggio 2024, n. 13368, una società aveva deliberato il trasferimento in Bulgaria, ma al momento del ricorso per fallimento il trasferimento non era ancora stato pubblicizzato nel registro delle imprese: la Cassazione ha confermato la giurisdizione italiana e ha aggiunto un principio pratico importantissimo, cioè che durante l’iter di trasferimento la società deve mantenere attiva la propria PEC italiana, sicché la notifica del ricorso via PEC era pienamente valida.
La tua contromossa
La contromossa, qui, è innanzitutto di consapevolezza: un trasferimento di sede compiuto a crisi conclamata, senza spostare davvero direzione e attività, non sottrae la società al giudice italiano. Le Sezioni Unite lo affermano da anni, e lo ha ribadito la Cassazione in tutte le pronunce più recenti. Il management che lo considera come scorciatoia deve sapere che rischia non solo di perdere la partita sulla giurisdizione, ma anche di esporre se stesso a valutazioni negative sulla propria condotta.
Se invece il trasferimento è reale, la contromossa consiste nel documentarne l’effettività in modo che superi il vaglio di Interedil e della Cass. 31727/2025: nuova sede operativa con personale, organi che si riuniscono nella nuova sede, comunicazione formale ai creditori del nuovo indirizzo, attività economica concretamente svolta. Il Considerando 28 del Regolamento lo suggerisce espressamente: quando il COMI si sposta, può essere necessario informare tempestivamente i creditori del nuovo luogo, ad esempio indicandolo nella corrispondenza commerciale.
E se la domanda del creditore arriva nella “zona grigia” temporale? Il calcolo dei termini va fatto al giorno, partendo dalla data in cui il trasferimento è diventato opponibile ai terzi e arrivando alla data di deposito del ricorso: una differenza di pochi giorni può cambiare il regime della presunzione.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 2020, n. 28981 e Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2021, n. 10356: la presunzione a favore della nuova sede opera solo se il trasferimento è anteriore ai tre mesi precedenti la domanda; oltre quel limite il creditore deve vincerla con prove concrete.
- Cass. civ., sez. I, ord. 15 maggio 2024, n. 13368: il trasferimento deliberato ma non ancora pubblicizzato non è opponibile; durante l’iter la PEC italiana va mantenuta attiva.
- Cass. civ., sez. un., n. 27686/2018: catalogo degli indici che rivelano una sede estera meramente formale.
Mossa n. 4 – La procedura secondaria (o territoriale) sulla dipendenza italiana
La mossa
Quando il creditore non riesce a dimostrare che il COMI è in Italia, o quando la procedura principale è già stata aperta in un altro Stato membro, ha ancora una carta: chiedere l’apertura in Italia di una procedura secondaria, limitata ai beni che si trovano in Italia, purché la società abbia qui una dipendenza.
La base normativa è l’art. 3, par. 2, del Regolamento (competenza dello Stato in cui si trova la dipendenza, con effetti limitati ai beni ivi situati) e l’art. 34 e seguenti per la disciplina della procedura secondaria. Sul piano interno, l’art. 26, comma 1, CCII consente di assoggettare a una procedura italiana l’imprenditore con COMI all’estero, anche se all’estero è già stata aperta un’analoga procedura, quando ha una dipendenza in Italia; e il comma 4 impone al tribunale di dichiarare se la procedura aperta è principale, secondaria o territoriale.
Se la procedura principale non è ancora stata aperta, la procedura locale si chiama territoriale, e può essere aperta solo in casi limitati (art. 3, par. 4): quando la legge dello Stato del COMI non consente di aprire la procedura principale, oppure su richiesta di un creditore il cui credito deriva dall’esercizio della dipendenza italiana o di un’autorità pubblica legittimata. Quando poi si apre la principale, la territoriale diventa secondaria.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene per una ragione molto concreta: nella procedura secondaria si applicano le regole italiane di prelazione e distribuzione sui beni italiani. I creditori privilegiati secondo la legge italiana – i dipendenti, per esempio – possono trovarsi molto meglio tutelati in una procedura italiana che in una procedura estera dove le loro prelazioni potrebbero essere diverse o assenti. Anche il creditore chirografario locale può preferire un curatore italiano, che conosce i beni e il mercato.
Preferisce non farla quando i beni italiani sono scarsi (i costi della procedura secondaria eroderebbero l’attivo), o quando il liquidatore estero gli propone un trattamento equivalente senza bisogno di aprire un’altra procedura.
I suoi limiti
Il primo limite è nella nozione stessa di dipendenza. Non basta avere beni in Italia: serve un luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e beni (art. 2, n. 10, del Regolamento). La Corte di giustizia, nel caso Interedil, ha chiarito che occorre un minimo di organizzazione e una certa stabilità: un conto corrente, un immobile vuoto o un magazzino senza personale non sono una dipendenza.
Il secondo limite riguarda la procedura territoriale prima dell’apertura della principale: la legittimazione è ristretta ai creditori il cui credito deriva dall’esercizio della dipendenza o è legato ad esso, e alle autorità pubbliche abilitate. Una volta aperta la principale, invece, la legittimazione si allarga: la Corte di giustizia, nel caso Burgo Group (CGUE, 4 settembre 2014, causa C-327/13), ha stabilito che chi può chiedere la secondaria è definito dal diritto dello Stato in cui la si chiede, ma che non si può limitare tale diritto ai soli creditori locali o a quelli con crediti derivanti dalla dipendenza.
Il terzo limite è il più strategico, ed è quello che molti creditori sottovalutano: il giudice italiano può rifiutare l’apertura della procedura secondaria se l’amministratore della procedura principale ha assunto un impegno unilaterale che tutela adeguatamente gli interessi generali dei creditori locali (art. 36 e art. 38, par. 2, del Regolamento). È la cosiddetta “procedura secondaria sintetica” o virtuale.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Se la procedura principale è aperta all’estero (o sta per esserlo), la contromossa chiave è l’impegno unilaterale ex art. 36 del Regolamento: l’amministratore della procedura principale – o il debitore che conserva lo spossessamento attenuato, nelle procedure che lo prevedono – si impegna a rispettare, nella ripartizione del ricavato dei beni italiani, i diritti di prelazione e di distribuzione che i creditori locali avrebbero avuto in una procedura secondaria italiana. L’impegno deve essere approvato dai creditori locali secondo le regole previste dal Regolamento, e se è adeguato toglie al creditore la principale ragione per insistere sulla secondaria.
Seconda contromossa: se sono in corso trattative con i creditori nella procedura principale, il giudice italiano può sospendere l’apertura della procedura secondaria per un periodo non superiore a tre mesi (art. 38, par. 3, del Regolamento), quando nella procedura principale è stata concessa una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali per consentire i negoziati e sono state adottate misure a tutela dei creditori locali. Tre mesi possono bastare a chiudere un accordo.
Terza contromossa, difensiva: contestare la qualificazione di dipendenza quando la presenza italiana non ha i requisiti di organizzazione e stabilità richiesti.
Quarta, e più sottile: valutare se una procedura secondaria non sia addirittura utile al debitore. La Corte di giustizia (Burgo Group) e le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 29 ottobre 2015, n. 22093) hanno ammesso che una società con sede legale e stabilimento in Italia, assoggettata a procedura principale in Francia perché il suo COMI era stato ritenuto francese, potesse essere sottoposta in Italia a procedura secondaria. In certe situazioni, avere un curatore italiano che gestisce i rapporti italiani – dipendenti, fornitori, contenziosi – può preservare valore anziché disperderlo.
Le pronunce che ti proteggono
- CGUE, 20 ottobre 2011, causa C-396/09 (Interedil): la dipendenza richiede organizzazione minima e stabilità; non basta la presenza di beni isolati.
- CGUE, 4 settembre 2014, causa C-327/13 (Burgo Group): la secondaria è possibile anche nello Stato della sede legale; la legittimazione non può essere limitata ai soli creditori locali; i criteri di opportunità restano affidati al diritto nazionale.
- Cass. civ., sez. un., 29 ottobre 2015, n. 22093: ammissibile la procedura secondaria italiana su una società con sede statutaria e struttura produttiva in Italia, dopo l’apertura della principale in Francia.
Mossa n. 5 – Le revocatorie e l’attacco agli atti compiuti prima della crisi
La mossa
Una volta aperta la procedura in Italia – principale o secondaria – entra in scena un nuovo attore: il curatore. Ma dietro le sue iniziative c’è spesso la spinta dei creditori, che chiedono di recuperare ciò che è uscito dal patrimonio prima della crisi. La mossa è l’azione revocatoria contro pagamenti, garanzie, cessioni di beni e rimesse effettuati nel periodo sospetto, ai sensi dell’art. 166 CCII (revocatoria concorsuale) o dell’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore.
In una crisi transfrontaliera la mossa ha un’attrattiva in più: in base all’art. 6 del Regolamento, le azioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse – come appunto le revocatorie – sono di competenza dei giudici dello Stato in cui la procedura è stata aperta. Per il creditore italiano significa che la revocatoria contro un pagamento effettuato dalla società estera a favore di un terzo si discute in Italia, se la procedura è italiana.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché le revocatorie riportano liquidità nella massa: più attivo, più riparto. Il creditore chirografario, che altrimenti prenderebbe pochi centesimi, ha tutto l’interesse a spingere il curatore verso le azioni recuperatorie, soprattutto quando sospetta che, prima della crisi, la società abbia pagato selettivamente alcuni creditori esteri o trasferito liquidità alla capogruppo.
Preferisce non farla quando i destinatari dei pagamenti sono all’estero e potenzialmente insolvibili, o quando l’atto è regolato da una legge straniera che lo rende difficilmente aggredibile.
I suoi limiti
Qui il margine del creditore (e del curatore) si restringe per effetto di una regola di conflitto spesso decisiva: l’art. 16 del Regolamento 2015/848 esclude l’applicazione delle regole della lex concursus sugli atti pregiudizievoli se chi ha beneficiato dell’atto prova che quell’atto è soggetto alla legge di un altro Stato membro e che tale legge non consente, nel caso di specie, alcun mezzo per impugnarlo. Il beneficiario del pagamento ha quindi una difesa autonoma, fondata sulla legge che regola l’atto.
La Cassazione, decidendo una vicenda soggetta al vecchio Regolamento 1346/2000 (art. 13, corrispondente all’attuale art. 16), ha affermato con Cass. civ., 17 ottobre 2025, n. 27768 che la norma europea va interpretata in modo restrittivo e in rapporto di complementarità con l’art. 14 della legge 218/1995 sull’accertamento della legge straniera. In concreto: chi invoca la legge straniera per sottrarsi alla revocatoria deve dimostrarne il contenuto e l’effettiva impossibilità di impugnare l’atto, senza poter contare su interpretazioni estensive.
Altri limiti consolidati: i diritti reali dei terzi su beni che al momento dell’apertura si trovavano in un altro Stato membro non sono pregiudicati (art. 8); il diritto di compensazione del creditore è fatto salvo quando è consentito dalla legge applicabile al credito del debitore (art. 9); la riserva di proprietà è protetta (art. 10). Ma l’art. 8, par. 4, precisa che queste tutele non impediscono le azioni di nullità, annullamento o inopponibilità.
La tua contromossa
Per il management della società estera, la contromossa si gioca prima, non dopo: sapere che ogni pagamento, garanzia o trasferimento infragruppo compiuto quando la crisi è già visibile potrà essere rimesso in discussione in Italia. La gestione ordinata della tesoreria nella fase pre-crisi, con criteri documentati e coerenti, è la miglior difesa futura contro le revocatorie e contro le contestazioni di responsabilità rivolte agli organi sociali.
Se l’azione è già stata proposta, la contromossa del beneficiario consiste nel verificare la legge che regola l’atto e nel costruire la difesa ex art. 16 del Regolamento, con la prova rigorosa del contenuto della legge straniera, alla luce dei paletti posti dalla Cass. 27768/2025.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., 17 ottobre 2025, n. 27768: la difesa fondata sulla legge straniera che regola l’atto revocato è ammessa, ma la norma europea va letta in modo restrittivo e coordinata con l’art. 14 della legge 218/1995 sull’accertamento della legge straniera.
Mossa n. 6 – Lo scontro tra giurisdizioni quando la sede è fuori dall’Unione
La mossa
Quando la società ha sede in uno Stato extra-UE – Svizzera, Stati Uniti, Regno Unito, Emirati – il creditore italiano gioca una partita diversa, e per certi versi più favorevole. Senza il Regolamento, non c’è riconoscimento automatico della procedura estera e non c’è la regola che impone a tutti gli Stati membri di accettare la decisione del primo giudice sul COMI. La mossa del creditore è chiedere al giudice italiano di aprire una procedura sulla base dell’art. 26 CCII: o come procedura principale, sostenendo che il COMI è in Italia, o come procedura relativa alla dipendenza italiana anche se all’estero è già pendente un’analoga procedura.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché le procedure estere extra-UE, per produrre effetti in Italia, devono passare attraverso il sistema di riconoscimento previsto dalla legge 218/1995 e dalle eventuali convenzioni. Il caso La Perla ne è la dimostrazione: la società inglese posta in liquidazione nel Regno Unito è stata assoggettata anche a liquidazione giudiziale in Italia (Trib. Bologna, 23 gennaio 2024), con il risultato di due procedure principali parallele che hanno poi dovuto coordinarsi.
Preferisce non farla quando la procedura estera è già avanzata e il liquidatore offre un trattamento ragionevole ai creditori italiani: due procedure parallele significano costi doppi, che alla fine ricadono sull’attivo da distribuire.
I suoi limiti
Il creditore deve comunque dimostrare il presupposto della giurisdizione italiana: il COMI in Italia (con l’onere di prova visto alla mossa n. 2) oppure l’esistenza di una dipendenza. E deve fare i conti con un principio di efficienza che i giudici tengono in considerazione: la moltiplicazione delle procedure non è un fine, e i giudici italiani sono chiamati a coordinarsi con quelli esteri.
Un altro limite, di matrice europea ma con riflessi pratici: la Corte di giustizia ha chiarito nel caso Galapagos (CGUE, 24 marzo 2022, causa C-723/20) che il giudice di uno Stato membro investito della domanda di apertura conserva la competenza esclusiva anche se, dopo il deposito della domanda e prima della decisione, il COMI del debitore viene trasferito in uno Stato terzo. Il principio opera a tutela di chi ha agito per primo nello spazio europeo: chi tenta di “fuggire” dopo il deposito non sottrae la società al giudice adito.
La tua contromossa
Per la società con sede extra-UE, la contromossa è governare il coordinamento prima che lo impongano i creditori: valutare con anticipo se aprire una procedura (o uno strumento di regolazione) anche in Italia, in modo da scegliere tempi e strumento; proporre protocolli di cooperazione tra le procedure; offrire ai creditori italiani un trattamento trasparente che renda poco conveniente l’apertura di una procedura parallela. Il creditore apre una seconda procedura quando teme di essere dimenticato: se non lo è, la sua convenienza crolla.
Le pronunce che ti proteggono
- CGUE, 24 marzo 2022, causa C-723/20 (Galapagos): la competenza del giudice adito per primo nell’Unione si conserva anche se il COMI viene trasferito in uno Stato terzo dopo la domanda.
- Trib. Bologna, 23 gennaio 2024: in assenza del Regolamento, il giudice italiano può aprire una procedura principale su una società estera se accerta il COMI in Italia, con conseguente necessità di coordinamento con la procedura straniera.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali.
Simulazione 1 – Il ricorso sul COMI contro una Sàrl lussemburghese. Ipotesi: società di diritto lussemburghese con sede legale a Lussemburgo, stabilimento produttivo in provincia di Treviso con 41 dipendenti, debito complessivo di 2.318.640 €, di cui 187.430 € verso un fornitore italiano. Il fornitore deposita ricorso per liquidazione giudiziale il 14 marzo 2026 sostenendo che il COMI è in Italia.
- Mossa del creditore: produce la visura, i contratti di lavoro italiani, i conti correnti italiani, le email degli amministratori firmate da un indirizzo italiano.
- Contromossa del debitore: produce i verbali delle riunioni del consiglio tenute a Lussemburgo negli ultimi 24 mesi, i contratti di fornitura negoziati e sottoscritti dalla sede, la presenza stabile di un direttore generale nella sede, la corrispondenza con le banche gestita dal Lussemburgo, le fatture con indicazione della sede estera.
- Esito possibile: se il debitore dimostra che la direzione si svolge realmente in Lussemburgo e che i terzi lo percepiscono, il creditore non supera la presunzione (Cass. 31727/2025) e la domanda come procedura principale viene respinta. Resta al creditore la carta della secondaria, perché lo stabilimento con 41 dipendenti è indubbiamente una dipendenza. Se però la procedura principale non è aperta, la territoriale gli è consentita solo perché il suo credito deriva dall’esercizio della dipendenza: il dettaglio della fattura (emessa per forniture allo stabilimento) diventa decisivo.
Simulazione 2 – La secondaria sulla filiale milanese di una GmbH. Ipotesi: GmbH tedesca in procedura principale aperta in Germania il 3 febbraio 2026; filiale a Milano con 23 dipendenti e crediti verso clienti italiani per 412.776 €. Un creditore italiano con credito di 64.912 € chiede l’apertura della procedura secondaria il 2 aprile 2026; i dipendenti vantano crediti di lavoro per 291.305 €.
- Mossa del creditore: punta sulla secondaria per far valere in Italia le prelazioni italiane dei lavoratori e per ottenere un curatore locale che incassi i crediti verso i clienti italiani.
- Contromossa: l’amministratore tedesco assume l’impegno unilaterale ex art. 36 del Regolamento di distribuire il ricavato dei beni italiani rispettando le prelazioni italiane; l’impegno è approvato dai creditori locali.
- Esito possibile: il giudice italiano, verificato che l’impegno tutela adeguatamente gli interessi dei creditori locali, può non aprire la secondaria (art. 38, par. 2). Per il creditore da 64.912 € la convenienza di insistere crolla: otterrebbe lo stesso trattamento sopportando i costi di una procedura in più. È in questo momento che il tavolo dell’accordo si apre.
Simulazione 3 – Il trasferimento a Malta e il conteggio dei giorni. Ipotesi: S.r.l. italiana con debiti per 873.219 € delibera il 9 gennaio 2026 il trasferimento della sede a Malta; il trasferimento diventa opponibile il 2 febbraio 2026; nessuna attività si sposta, il capannone resta in affitto in Italia.
- Variante A: un creditore deposita ricorso il 27 aprile 2026. Sono passati meno di tre mesi dal trasferimento: la presunzione a favore della sede maltese non opera (Cass. sez. un. 28981/2020; Cass. 13368/2024) e il giudice accerta il COMI sugli elementi concreti, tutti italiani. La giurisdizione italiana è molto probabile.
- Variante B: il ricorso arriva l’11 maggio 2026. Sono trascorsi più di tre mesi: la presunzione torna a operare a favore di Malta, ma è superabile. Poiché nella nuova sede non c’è alcuna attività, il creditore la supera agevolmente con gli indici elaborati dalle Sezioni Unite (n. 27686/2018). Il calendario cambia l’onere della prova, non la sostanza.
- Lettura strategica: in entrambe le varianti il trasferimento non ha protetto la società. Se il management avesse impiegato quei mesi per accedere a uno strumento di regolazione della crisi in Italia, avrebbe potuto scegliere tempi e strumento anziché subire l’iniziativa del creditore.
Quando all’avversario conviene trattare
C’è un aspetto che quasi nessuno spiega: nelle crisi transfrontaliere la convenienza del creditore a trattare cresce in alcuni momenti precisi, e chi li riconosce ottiene accordi che, in altri momenti, sarebbero impensabili.
Primo momento: quando la questione del COMI è incerta. Un creditore che deposita ricorso per liquidazione giudiziale in Italia, sapendo che il debitore può documentare un COMI estero credibile, rischia mesi di contenzioso sulla giurisdizione, un reclamo e magari un ricorso per cassazione, con il rischio finale di un rigetto. In questa fase, la proposta di un piano di rientro o di un saldo e stralcio con garanzie concrete diventa per lui razionale: trasforma un’incertezza processuale in un incasso certo.
Secondo momento: dopo l’apertura della procedura principale all’estero. Il creditore italiano non garantito si trova a insinuarsi in una procedura straniera (il Regolamento gli consente di farlo con il modulo standard e garantisce informazione ai creditori esteri, artt. 53-55), ma con prospettive di recupero spesso modeste. Se l’amministratore estero gli offre un impegno ex art. 36 o un accordo che rispetti le prelazioni italiane, la sua alternativa – aprire una secondaria costosa – diventa poco attraente.
Terzo momento: quando le trattative sono protette. Se nella procedura principale è stata disposta una sospensione delle azioni individuali per favorire i negoziati, il giudice italiano può sospendere fino a tre mesi l’apertura della secondaria (art. 38, par. 3). Il creditore sa che in quei tre mesi non può fare molto: la sua convenienza si sposta verso il tavolo.
Quarto momento: quando il COMI è in Italia e il debitore gioca d’anticipo. Se la società accede alla composizione negoziata della crisi, con l’assistenza di un esperto indipendente, e ottiene misure protettive, il creditore vede bloccate le sue azioni esecutive e si trova di fronte a un interlocutore qualificato, a un piano e a una trattativa strutturata. Per una società estera che ha in Italia il proprio COMI, gli strumenti del codice della crisi (accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo) sono pienamente disponibili; per chi ha in Italia solo una dipendenza, la percorribilità degli strumenti italiani va verificata caso per caso alla luce del Regolamento e dell’art. 26 CCII.
Quinto momento: quando la banca garantita capisce che la procedura secondaria non le serve. La banca con garanzie reali su beni italiani è tutelata dall’art. 8 del Regolamento nella procedura principale estera, ma in una secondaria italiana si troverebbe dentro il concorso, con le regole italiane. A volte le conviene un accordo che le consenta un’escussione ordinata o un rientro graduale, piuttosto che un procedimento concorsuale che la coinvolge pienamente.
In ciascuno di questi momenti, la regola è la stessa: il creditore tratta quando l’alternativa diventa più costosa, più lenta o più incerta dell’accordo. Il compito del debitore è costruire quell’alternativa e farla percepire chiaramente.
La partita in tabella
La tabella riassume le sei mosse, i vincoli che limitano il creditore e le finestre utili per le contromosse.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile per giocarla |
|---|---|---|---|
| Pignoramenti e sequestri sui beni italiani | Effetti automatici della procedura principale UE (artt. 19-20 Reg.); restituzione di quanto incassato dopo l’apertura (art. 23) | Apertura tempestiva della procedura nello Stato del COMI, o misure protettive in Italia se il COMI è italiano | Prima che le esecuzioni arrivino alla vendita |
| Ricorso per liquidazione giudiziale in Italia sul COMI | Presunzione di coincidenza COMI-sede; prova di gestione effettiva e riconoscibilità ai terzi (Cass. 31727/2025) | Documentazione dell’effettiva direzione all’estero; eccezione di giurisdizione; reclamo ex art. 51 CCII e ricorso per cassazione | Dalla notifica del ricorso alla prima udienza; poi nei termini di impugnazione |
| Contestazione del trasferimento di sede | Presunzione neutralizzata solo se il trasferimento è nei 3 mesi precedenti (Reg.); art. 26, c. 2, CCII (un anno) fatto salvo il diritto UE | Prova del trasferimento reale; conteggio al giorno dell’opponibilità; mantenimento della PEC italiana | Prima e durante l’iter di trasferimento |
| Procedura secondaria o territoriale sulla dipendenza | Nozione stretta di dipendenza; legittimazione ristretta per la territoriale; possibile rifiuto se c’è impegno ex art. 36 | Impegno unilaterale ex art. 36; richiesta di sospensione fino a 3 mesi (art. 38, par. 3); contestazione della dipendenza | Dall’apertura della principale alla decisione sulla secondaria |
| Revocatorie e azioni sugli atti pre-crisi | Difesa ex art. 16 Reg. se l’atto è regolato da legge non impugnabile; tutela dei diritti reali e della compensazione (artt. 8-9) | Gestione documentata della tesoreria pre-crisi; prova della legge straniera applicabile | Nella fase pre-crisi e nel giudizio revocatorio |
| Procedura parallela su società extra-UE | Prova del COMI o della dipendenza in Italia; esigenze di coordinamento | Coordinamento anticipato, protocolli tra procedure, trattamento trasparente dei creditori italiani | Prima che il creditore depositi il ricorso in Italia |
Le domande di chi è sotto attacco
“La mia società ha sede in Germania: un fornitore italiano può farla dichiarare insolvente in Italia?” Sì, ma solo se dimostra che il centro degli interessi principali è in Italia, oppure, in forma limitata ai beni italiani, se in Italia c’è una dipendenza. In assenza di prove solide sul COMI, la presunzione a favore della sede tedesca resiste.
“Se trasferisco la sede all’estero adesso, sfuggo al giudice italiano?” Quasi certamente no, se l’attività resta in Italia. Il trasferimento recente neutralizza la presunzione a favore della nuova sede (tre mesi nel Regolamento, un anno nel CCII per i casi non coperti dal diritto UE) e, anche dopo, il creditore può dimostrare che il COMI è rimasto in Italia. La Cassazione considera da anni inutili i trasferimenti meramente formali.
“È stata aperta la procedura nel Paese della sede: i pignoramenti in Italia continuano?” Dipende dalla legge dello Stato di apertura, che governa gli effetti sulle esecuzioni individuali anche in Italia. Il riconoscimento della procedura principale UE è automatico; quanto il creditore incassa dopo l’apertura aggredendo beni italiani deve essere restituito, salvi i diritti reali.
“I miei dipendenti italiani possono chiedere una procedura in Italia?” Sì, se in Italia c’è una dipendenza. Prima dell’apertura della principale la procedura territoriale è riservata ai creditori il cui credito deriva dall’esercizio della dipendenza (come i lavoratori della sede italiana) o alle autorità pubbliche abilitate; dopo, si può chiedere la secondaria. L’impegno ex art. 36 del Regolamento può però rendere superflua la secondaria.
“La mia società ha sede nel Regno Unito: valgono le stesse regole?” No. Dal 2021 il Regno Unito è uno Stato terzo ai fini del Regolamento: niente riconoscimento automatico, possibilità di procedure principali parallele, applicazione dell’art. 26 CCII e della legge 218/1995. Il caso deciso dal Tribunale di Bologna nel gennaio 2024 lo dimostra.
“Quanto tempo ho per contestare la sentenza italiana che apre la liquidazione giudiziale?” Il reclamo alla Corte d’appello si propone nei termini dell’art. 51 CCII, che decorrono dalla notificazione o dall’iscrizione della sentenza; sulla giurisdizione è sempre ammesso il ricorso per cassazione. I termini sono brevi: la strategia va decisa nei primi giorni.
I paletti fissati dai giudici
Riportiamo, organizzati per mossa del creditore, i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo. I principi sono riformulati in parole nostre.
Contro l’aggressione individuale ai beni italiani (mossa n. 1)
- Cass. civ., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17777 – Ha esaminato gli effetti di una procedura di insolvenza aperta in uno Stato membro sulle azioni individuali pendenti in un altro Stato membro, nel quadro del Regolamento 1346/2000. Rilevanza: aiuta a distinguere quali iniziative del creditore italiano vengono travolte dall’apertura della procedura estera e quali proseguono secondo la legge del foro.
- Trib. Bergamo, sez. II civ., 18 aprile 2023 – Senza procedura secondaria in Italia, la vendita di immobili italiani richiesta dal curatore di una procedura estera passa per l’espropriazione forzata immobiliare. Rilevanza: i beni immobili italiani non sono liquidabili con un semplice atto della procedura straniera; i tempi della vendita restano governati da strumenti italiani.
Contro il ricorso italiano fondato sul COMI (mossa n. 2)
- Cass. civ., sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31727 – Le presunzioni sul COMI si superano solo se si prova sia che il debitore gestisce abitualmente i propri interessi altrove, sia che ciò è riconoscibile dai terzi. Rilevanza: alza l’asticella per il creditore che vuole portare in Italia una società con sede estera.
- Cass. civ. n. 21865/2025 – La presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale è relativa, non assoluta. Rilevanza: conferma che la partita si gioca sulle prove concrete, e che chi contesta la sede deve fornirle.
- CGUE, 2 maggio 2006, causa C-341/04 (Eurofood) – Il COMI va individuato su elementi obiettivi e verificabili dai terzi; il controllo da parte di una capogruppo situata altrove non basta a superare la presunzione. Rilevanza: protegge la controllata estera di un gruppo italiano dal tentativo di attrarla in Italia per il solo fatto del controllo.
- CGUE, 20 ottobre 2011, causa C-396/09 (Interedil) – La presunzione a favore della sede cede solo davanti a una valutazione globale di elementi obiettivi e riconoscibili; la dipendenza richiede organizzazione e stabilità. Rilevanza: è il parametro di riferimento sia per il COMI sia per la nozione di dipendenza.
- Cass. civ., sez. un., n. 27686/2018 – Ha individuato gli indici che rivelano una sede legale solo formale (luogo delle decisioni, attività nella sede, localizzazione di beni, soci e amministratori). Rilevanza: è la mappa delle prove che il creditore userà e che il debitore deve saper smontare o anticipare.
- Trib. Bologna, 23 gennaio 2024 – Apertura di una liquidazione giudiziale italiana su una società costituita in Inghilterra, ritenendo il COMI in Italia, in parallelo alla procedura inglese. Rilevanza: mostra come, fuori dal Regolamento, la giurisdizione italiana possa affermarsi anche contro una procedura estera già aperta.
Contro l’attacco al trasferimento di sede (mossa n. 3)
- Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 2020, n. 28981 – La presunzione a favore della sede statutaria opera solo se il trasferimento in un altro Stato membro è avvenuto prima dei tre mesi antecedenti la domanda. Rilevanza: fissa il calendario che decide su chi grava l’onere della prova.
- Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2021, n. 10356 – Competente ad aprire la procedura è il giudice dello Stato del COMI, presunto coincidente con la sede legale salvo trasferimento nei tre mesi precedenti la domanda. Rilevanza: consolida il principio a livello di Sezioni Unite.
- Cass. civ., sez. I, ord. 15 maggio 2024, n. 13368 – Il trasferimento deliberato ma non ancora pubblicizzato non è opponibile ai terzi; durante l’iter la società deve mantenere attiva la PEC italiana. Rilevanza: rende inefficaci i trasferimenti “in corsa” e le strategie di irreperibilità digitale.
Contro la procedura secondaria (mossa n. 4)
- CGUE, 4 settembre 2014, causa C-327/13 (Burgo Group) – La procedura secondaria è ammessa anche nello Stato della sede legale; la legittimazione a chiederla non può essere riservata ai soli creditori locali. Rilevanza: definisce chi può muovere contro la dipendenza italiana dopo l’apertura della principale.
- Cass. civ., sez. un., 29 ottobre 2015, n. 22093 – Ammissibile in Italia la secondaria su una società con sede e stabilimento italiani, già in procedura principale in Francia. Rilevanza: dimostra che la procedura italiana resta possibile anche quando la partita principale si gioca all’estero.
Contro le revocatorie (mossa n. 5)
- Cass. civ., 17 ottobre 2025, n. 27768 – La difesa fondata sulla legge straniera che regola l’atto va interpretata restrittivamente e coordinata con l’art. 14 della legge 218/1995. Rilevanza: chi invoca la legge estera deve provarne il contenuto e l’effettiva inattaccabilità dell’atto.
Contro la fuga del COMI dopo la domanda (mossa n. 6)
- CGUE, 24 marzo 2022, causa C-723/20 (Galapagos) – Il giudice dello Stato membro adito conserva la competenza esclusiva anche se il COMI viene trasferito in uno Stato terzo dopo il deposito della domanda. Rilevanza: cristallizza la giurisdizione al momento della domanda, a tutela di chi agisce per primo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita al tuo fianco: leggiamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo i termini che la legge impone a loro e a te, e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la loro convenienza si sposta. In concreto:
- Ricostruiamo il COMI della società sulla base dei documenti reali – verbali, contratti, flussi bancari, organigrammi, corrispondenza – per stabilire in anticipo quale giudice è competente e con quale grado di solidità.
- Analizziamo ogni atto già notificato dai creditori in Italia (decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, ricorsi per liquidazione giudiziale), verificando notifiche a società estera, titoli esecutivi e legittimazione.
- Costruiamo l’eccezione di giurisdizione con un fascicolo probatorio sull’effettività e sulla riconoscibilità della direzione all’estero, secondo i parametri della Cassazione e della Corte di giustizia.
- Calcoliamo al giorno le finestre temporali legate ai trasferimenti di sede (tre mesi del Regolamento, anno dell’art. 26 CCII) e all’opponibilità degli atti nei registri.
- Valutiamo la qualificazione della presenza italiana come dipendenza e, quando la procedura principale è all’estero, impostiamo la strategia sulla procedura secondaria: contestazione, impegno unilaterale ex art. 36, richiesta di sospensione ex art. 38.
- Selezioniamo lo strumento di regolazione della crisi quando il COMI è in Italia – composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione, concordato preventivo – e chiediamo le misure protettive per fermare le azioni individuali.
- Esaminiamo i pagamenti e gli atti del periodo pre-crisi per individuare i rischi di revocatoria e predisporre le difese, comprese quelle fondate sulla legge straniera ex art. 16 del Regolamento.
- Apriamo e conduciamo la trattativa con i creditori – banche, fornitori, lavoratori – nei momenti in cui la loro convenienza all’accordo è massima.
- Impostiamo reclamo e ricorso per cassazione contro le decisioni sulla giurisdizione, mantenendo la stessa linea difensiva dal primo atto all’ultimo grado.
- Coordiniamo la strategia italiana con i professionisti della procedura estera, perché le due partite non si giochino una contro l’altra.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una crisi transfrontaliera due abilitazioni pesano più delle altre. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno la logica delle trattative tra impresa e creditori, cioè proprio il terreno su cui si spostano molte delle mosse descritte in questo articolo. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia: la questione di giurisdizione può arrivare fino alla Corte di Cassazione, e chi l’ha impostata davanti al tribunale è lo stesso professionista che può sostenerla nel giudizio di legittimità, senza passaggi di consegne e senza cambi di linea.
Lo staff multidisciplinare – avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso – legge la crisi anche sul piano economico: la convenienza del creditore, il valore dell’azienda italiana, la sostenibilità di un piano di rientro sono materie da commercialista tanto quanto da avvocato. È questa doppia lettura che permette di capire quando una mossa del creditore è un bluff e quando è una minaccia reale.
Chiusura: il campo da gioco lo sceglie chi muove per primo
Una società estera che lavora in Italia e attraversa una crisi è un bersaglio naturale per i creditori italiani, che hanno ogni interesse a portare la partita davanti al proprio giudice. Ma le regole su COMI, dipendenza, trasferimenti di sede, procedure secondarie e revocatorie non stanno solo dalla parte del creditore: gli impongono oneri di prova pesanti, termini rigidi e alternative spesso più costose dell’accordo. Nella crisi transfrontaliera non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è il punto di incontro esatto tra le competenze certificate dell’Avvocato: la gestione delle trattative nella crisi d’impresa come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, la difesa sulla giurisdizione fino all’ultimo grado come avvocato cassazionista, e la lettura economico-finanziaria del caso grazie allo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario.
📩 Prima che sia un creditore a scegliere il giudice e la legge della tua crisi, parla con noi: i recapiti per raggiungere lo studio sono riportati in fondo a questa guida.
