Azione Revocatoria Nella Liquidazione Coatta Amministrativa: Decorrenza Dei Termini E Orientamenti

Hai ricevuto un atto di citazione firmato dal commissario liquidatore di una cooperativa, di un consorzio, di una società finanziaria o di un’impresa assicurativa con cui lavoravi. Ti chiede di restituire i pagamenti che hai incassato mesi o anni fa, a volte per importi che pesano sul bilancio della tua azienda. La reazione istintiva è pensare che quei soldi fossero tuoi, perché corrispondevano a una fornitura reale, a una prestazione resa, a un finanziamento rimborsato. Ed è vero: ma l’azione revocatoria non mette in discussione il fatto che il credito esistesse. Mette in discussione il momento in cui sei stato pagato e ciò che sapevi in quel momento.

Qui c’è il punto che cambia tutta la prospettiva. Nella liquidazione coatta amministrativa la revocatoria è una partita giocata sul calendario: date di apertura della procedura, date della sentenza che accerta l’insolvenza, date di nomina del commissario, finestre di sei mesi o di un anno calcolate a ritroso, termini di tre e cinque anni calcolati in avanti. Ogni data è un pezzo sulla scacchiera, e il commissario li muove con una logica precisa. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle.

Questa guida ricostruisce la partita dal lato di chi la deve giocare in difesa: il fornitore, la banca, il professionista, il socio o il consorziato convenuto in revocatoria. Ti mostriamo come ragiona il commissario, quali date sceglie e perché, dove la legge gli impone paletti invalicabili e dove, invece, sei tu a poter giocare d’anticipo.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione che deriva direttamente dalle competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La revocatoria in liquidazione coatta è contenzioso concorsuale puro, che spesso arriva fino alla Corte di cassazione proprio sulle questioni di decorrenza dei termini: per questo la qualifica di avvocato cassazionista consente di impostare la difesa fin dal primo atto pensando già all’ultimo grado. Quando la revocatoria colpisce rimesse bancarie o operazioni finanziarie, entra in gioco il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; e quando il convenuto è a sua volta un’impresa che rischia di entrare in tensione finanziaria per effetto della restituzione, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) permette di leggere la revocatoria anche come problema di continuità aziendale.

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Chi hai di fronte: il commissario liquidatore e la sua logica economica

Il commissario liquidatore non è un creditore qualsiasi. È l’organo di una procedura concorsuale amministrativa, nominato dall’autorità di vigilanza competente (per le cooperative, il Ministero delle imprese e del made in Italy; per banche, assicurazioni e intermediari, le rispettive autorità di settore secondo le leggi speciali), che agisce nell’interesse della massa dei creditori. Il suo compito è trasformare in liquidità il patrimonio residuo dell’impresa e distribuirlo secondo l’ordine delle cause di prelazione. Le revocatorie, in questo schema, non sono un’iniziativa personale: sono uno degli strumenti con cui il commissario ricostruisce l’attivo, e spesso uno dei più redditizi, perché un’impresa arrivata alla liquidazione coatta ha di solito pochi beni liberi e molti debiti.

Come ragiona

Dal suo punto di vista, ogni pagamento uscito dalle casse dell’impresa nei mesi precedenti la crisi è un potenziale recupero. Il commissario parte dalla contabilità, dagli estratti conto, dai mastri fornitori e individua chi ha incassato di più nel periodo che la legge gli consente di aggredire. Poi filtra: scarta i pagamenti troppo piccoli per giustificare una causa, quelli chiaramente coperti da esenzioni, quelli verso soggetti che sarebbe impossibile escutere. Ciò che resta diventa il suo “portafoglio revocatorie”.

La Cassazione ha chiarito che il commissario liquidatore è assimilabile per natura e funzioni al curatore fallimentare: questo significa che dispone degli stessi strumenti, ma anche che è soggetto agli stessi oneri probatori. Non può limitarsi a indicare un pagamento e pretenderne la restituzione: deve dimostrare i presupposti dell’azione, e in molti casi deve dimostrare anche che tu conoscevi lo stato di insolvenza.

Cosa gli conviene

Il commissario lavora sotto il controllo dell’autorità di vigilanza e del comitato di sorveglianza, risponde dei risultati della procedura e deve giustificare le spese legali che anticipa. Questo produce tre conseguenze strategiche.

La prima: preferisce le cause semplici. Un pagamento ingente, ben documentato, ricevuto da una banca o da un fornitore strutturato nei mesi immediatamente precedenti l’apertura della procedura è il bersaglio ideale. Un pagamento datato, al limite del periodo sospetto, verso un piccolo fornitore che può dimostrare di aver lavorato in condizioni normali, è un bersaglio più incerto.

La seconda: ragiona per massa. Spesso il commissario notifica decine di citazioni in un arco di tempo ristretto, soprattutto quando si avvicina la scadenza del termine di decadenza. Questo significa atti costruiti su un modello comune, con il rischio concreto di errori sulle date e sulla qualificazione dei singoli pagamenti.

La terza: il tempo gioca contro di lui. Una procedura di liquidazione coatta ha interesse a chiudersi, e ogni causa di revocatoria che dura anni rinvia i riparti. Per questo, in determinati momenti della partita, il commissario è sinceramente interessato a una transazione. Ma, come vedremo, la transazione in liquidazione coatta richiede passaggi autorizzativi che vanno conosciuti e anticipati.

Due regimi, una sola partita

C’è una premessa indispensabile per tutto il resto dell’articolo. Le liquidazioni coatte aperte prima del 15 luglio 2022 restano regolate dalla legge fallimentare (R.D. 267/1942, in particolare artt. 195, 202, 203 e, per le revocatorie, artt. 64-70 e 69-bis); quelle aperte dopo sono disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in particolare artt. 166, 170, 297, 298 e 299). Le regole sulla decorrenza dei termini non sono identiche nei due sistemi, e la prima cosa da verificare quando arriva una citazione è proprio quale regime si applica alla procedura che ti chiama in causa. Molte liquidazioni coatte di cooperative e consorzi pendenti oggi sono ancora “vecchio regime”, e vi si applicano gli orientamenti consolidati della Cassazione sulla legge fallimentare; quelle più recenti aprono questioni interpretative nuove, che il commissario tenderà a risolvere nel senso a lui più favorevole.


Prima mossa: ottenere l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza

La mossa

La prima cosa che il commissario farà, se l’insolvenza non è già stata accertata dal tribunale prima dell’apertura della procedura, è chiedere al tribunale di dichiararla. Nella legge fallimentare lo prevedeva l’art. 202 (accertamento successivo alla liquidazione) accanto all’art. 195 (accertamento anteriore); nel Codice della crisi la stessa architettura è riprodotta dagli artt. 297 e 298. Il ricorso del commissario chiede al tribunale di accertare che l’impresa era insolvente al momento in cui è stata ordinata la liquidazione.

Questa mossa non è una formalità. Senza la sentenza che accerta giudizialmente l’insolvenza, il commissario non può esercitare la revocatoria concorsuale. Il decreto amministrativo che ha messo l’impresa in liquidazione non basta.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, l’accertamento è il passaggio che “accende” l’intero arsenale delle azioni di inefficacia. L’art. 203 della legge fallimentare rendeva applicabili, una volta accertata giudizialmente l’insolvenza, le disposizioni sulle revocatorie (artt. 64-71); l’art. 299 del Codice della crisi fa lo stesso richiamando la sezione dedicata agli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli. Per il commissario, chiedere l’accertamento conviene quasi sempre quando ci sono pagamenti rilevanti da recuperare, perché il costo del procedimento è modesto rispetto al potenziale incasso.

Ci sono però situazioni in cui il commissario ritarda o non chiede l’accertamento: quando la procedura ha attivo sufficiente, quando i pagamenti sospetti sono di modesto valore, quando l’insolvenza “al tempo della liquidazione” è difficile da dimostrare perché l’impresa, al momento del decreto, versava in una situazione di semplice squilibrio. Nella logica del commissario, il ritardo ha anche una funzione tattica: sotto la legge fallimentare l’accertamento poteva intervenire senza un limite temporale preciso e il termine per agire decorreva solo da quel momento.

I suoi limiti

L’accertamento giudiziale è un presupposto dell’azione, non un dettaglio procedurale: in sua assenza la domanda revocatoria concorsuale non può essere accolta. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 362 del 31 ottobre 2007, ha spiegato perché il decreto amministrativo non può sostituire la sentenza: il provvedimento dell’autorità di vigilanza nasce da un procedimento privo delle garanzie del contraddittorio e non produce effetti di giudicato, mentre la sentenza che accerta l’insolvenza ha natura giurisdizionale ed è equiparabile alla sentenza di fallimento.

Secondo limite: l’accertamento deve riguardare l’insolvenza esistente al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione. Non è sufficiente che l’impresa sia insolvente oggi; occorre che lo fosse allora. È un profilo che il terzo convenuto non può contestare nel giudizio di revocatoria se la sentenza è passata in giudicato, ma che può valutare nei termini e nei modi previsti per l’impugnazione della sentenza da parte degli interessati.

Terzo limite: il commissario non può utilizzare la revocatoria concorsuale contro atti che, alla luce della data dell’accertamento e della data della liquidazione, cadono fuori dalla finestra temporale prevista dalla legge. Su questo torneremo nella seconda mossa.

La tua contromossa

La prima verifica, appena ricevi la citazione, è documentale: esiste una sentenza che ha accertato lo stato di insolvenza? Quando è stata pronunciata, quando è passata in giudicato, quale data individua? Molte citazioni richiamano la sentenza solo per estremi; va acquisita integralmente e confrontata con il decreto di liquidazione e con il provvedimento di nomina del commissario. Sono tre date diverse, e ciascuna governa un pezzo della partita.

Se la sentenza manca, o se è stata pronunciata dopo la notifica della citazione, la domanda revocatoria concorsuale presenta un difetto strutturale che va eccepito subito. Se la sentenza esiste, la sua data diventa il primo riferimento per il calcolo dei termini di decadenza (terza mossa), e il suo contenuto va letto per capire quale momento dell’insolvenza individua.

Va poi verificata la competenza territoriale. Una massima richiamata a commento dell’art. 203 l.fall. ha ritenuto applicabile, per la revocatoria dei pagamenti esercitata dal commissario, il foro del luogo in cui l’obbligazione restitutoria deve essere eseguita, individuato nella sede del liquidatore: è un criterio che il commissario sfrutta per radicare la causa nel tribunale a lui più comodo, e che va verificato in concreto prima di accettare il terreno di gioco.

Le pronunce che ti proteggono

La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 362 del 31 ottobre 2007, ha dichiarato manifestamente infondata la questione sugli artt. 202 e 203 l.fall., confermando che nella liquidazione coatta le revocatorie sono esperibili solo dopo la dichiarazione giudiziale dell’insolvenza e che il decreto amministrativo non vale come accertamento. La stessa ordinanza richiama la precedente sentenza n. 301 del 2005 della Consulta, che aveva già ritenuto non irragionevole il sistema, e l’orientamento conforme della Cassazione (Cass. n. 14279 del 2006). Per il convenuto, questo è il primo paletto: senza sentenza, niente revocatoria concorsuale.


Seconda mossa: spingere all’indietro il “periodo sospetto”

La mossa

Una volta ottenuto l’accertamento, il commissario deve individuare quali pagamenti e quali atti cadono nel cosiddetto periodo sospetto: l’anno o i sei mesi anteriori al momento di riferimento fissato dalla legge, a seconda del tipo di atto. Nella legge fallimentare (art. 67) e nel Codice della crisi (art. 166) le finestre sono le stesse nella sostanza:

  • un anno per gli atti “anomali”: prestazioni sproporzionate di oltre un quarto rispetto alla controprestazione, pagamenti di debiti scaduti con mezzi non normali, pegni e ipoteche costituiti per debiti preesistenti non scaduti;
  • sei mesi per le garanzie costituite per debiti scaduti;
  • sei mesi per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e per gli atti a titolo oneroso “normali”, a condizione che il commissario provi che l’accipiens conosceva lo stato di insolvenza.

La mossa del commissario consiste nel fissare il punto di partenza del calcolo a ritroso il più avanti possibile nel tempo, così da allargare la finestra e catturare il maggior numero di pagamenti.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Ogni giorno di periodo sospetto in più vale denaro. Se il punto di partenza è il decreto di liquidazione, la finestra copre i sei mesi o l’anno precedenti a quel decreto. Se il punto di partenza fosse la sentenza di accertamento successiva, la finestra si sposterebbe in avanti fino a comprendere periodi in cui l’impresa era già in liquidazione (e in cui, peraltro, i pagamenti sarebbero comunque inefficaci per altra via). Il commissario sceglie sempre la lettura che gli consente di aggredire il maggior volume di pagamenti eseguiti prima dell’apertura della procedura, perché sono quelli che altrimenti resterebbero fermi.

I suoi limiti

Qui il suo margine si restringe, perché la legge e la giurisprudenza hanno fissato regole precise, che però cambiano a seconda del regime.

Nel regime della legge fallimentare, il periodo sospetto si calcola a ritroso dalla data del provvedimento amministrativo che ordina la liquidazione, anche se la sentenza che accerta l’insolvenza arriva dopo. Lo diceva espressamente l’art. 203, primo comma, l.fall., e lo ha confermato la Cassazione: con la sentenza n. 6042 del 29 marzo 2016 la Prima Sezione ha chiarito che il riferimento all’accertamento dell’insolvenza va inteso in senso ampio, cioè con riguardo al momento del provvedimento di messa in liquidazione; con l’ordinanza n. 18728 del 13 luglio 2018 ha ribadito che, quando la sentenza è successiva al decreto, il calcolo parte necessariamente dalla data del provvedimento amministrativo, perché è a quel momento che l’insolvenza viene accertata. Ne deriva un limite per il commissario: non può far partire il conto alla rovescia dalla sentenza di accertamento per allungare la finestra.

Nel regime del Codice della crisi, la regola è formulata in modo diverso. L’art. 299, primo comma, CCII rende applicabili le norme sulle revocatorie “con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza” e stabilisce che, dove quelle norme fanno riferimento al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, si deve leggere il deposito della domanda per l’accertamento dello stato di insolvenza. Poiché l’art. 166 CCII calcola il periodo sospetto a ritroso dal deposito della domanda, la lettera della norma porta a ancorare la finestra al deposito del ricorso per l’accertamento dell’insolvenza. La dottrina segnala che proprio nella liquidazione coatta la situazione è più complessa che nella liquidazione giudiziale, perché il ricorso per l’accertamento può essere depositato prima della liquidazione (art. 297) o dopo (art. 298), anche a distanza di mesi.

Questo è un punto che il commissario tenderà a leggere a proprio vantaggio, sostenendo una continuità con la regola della legge fallimentare (decorrenza dal decreto di liquidazione). Il convenuto, al contrario, ha un argomento testuale forte quando l’applicazione letterale della norma restringe la finestra. È una partita interpretativa aperta, e va giocata sul caso concreto, con le date alla mano.

Un ulteriore limite riguarda la consecuzione di procedure. Quando la liquidazione coatta segue un concordato preventivo (l’art. 296 CCII regola i rapporti tra le due procedure), il commissario proverà a far retroagire il periodo sospetto alla domanda di concordato, in applicazione del principio di consecuzione (codificato nella legge fallimentare dall’art. 69-bis, secondo comma, e nel Codice della crisi dall’art. 170, secondo comma). Ma la consecuzione presuppone una continuità effettiva tra le procedure: la Cassazione ha più volte richiesto che l’intervallo tra la prima e la seconda procedura non sia irragionevole, perché altrimenti dimostra esso stesso che i presupposti sono cambiati.

La tua contromossa

Ricostruisci tu, prima del commissario, la cronologia esatta: data del decreto di liquidazione, data di deposito del ricorso per l’accertamento dell’insolvenza, data della sentenza, data di nomina del commissario, data di ciascun pagamento ricevuto. Con queste cinque date in tabella, la discussione sul periodo sospetto smette di essere astratta.

Nel regime della legge fallimentare, verifica che il commissario abbia calcolato i sei mesi o l’anno a ritroso dal decreto di liquidazione e non da una data successiva. Gli errori più frequenti nelle citazioni “in serie” sono proprio di calcolo: pagamenti eseguiti pochi giorni fuori dalla finestra inseriti nell’elenco, oppure atti qualificati come “anomali” (con finestra annuale) quando erano normali pagamenti di debiti scaduti (finestra semestrale).

Nel regime del Codice della crisi, valuta se l’applicazione testuale dell’art. 299 CCII, con il riferimento al deposito della domanda di accertamento, porti a una finestra diversa da quella indicata dal commissario. Se il ricorso per l’accertamento è stato depositato molti mesi dopo il decreto di liquidazione, il calcolo a ritroso da quella data può lasciare fuori pagamenti che il commissario considera revocabili; viceversa, se il ricorso è stato depositato prima, il calcolo potrebbe risultare più ampio. È per questo che la contromossa non è “contestare sempre”, ma contestare solo quando la lettura alternativa ti favorisce, e farlo con un argomento testuale preciso.

Infine, se il commissario invoca la consecuzione con un precedente concordato, verifica la continuità tra le procedure, la data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese e l’intervallo temporale tra le due fasi.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2016, n. 6042 e Cass. civ., Sez. I, ord. 13 luglio 2018, n. 18728 fissano, per il regime della legge fallimentare, il punto di partenza del calcolo a ritroso nel provvedimento amministrativo che dispone la liquidazione, impedendo al commissario di spostarlo in avanti alla data della sentenza. Per il nuovo regime, il dato testuale dell’art. 299, comma 1, CCII è il riferimento da cui partire: sostituisce il deposito della domanda di liquidazione giudiziale con il deposito della domanda di accertamento dell’insolvenza.


Terza mossa: sfruttare il calendario della decadenza

La mossa

Individuati i pagamenti nel periodo sospetto, il commissario deve agire in giudizio entro i termini che la legge gli concede. La legge fallimentare, all’art. 69-bis, primo comma, introdotto con la riforma del 2005-2006, stabilisce che le revocatorie concorsuali non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto. Il Codice della crisi riproduce la stessa struttura all’art. 170, primo comma, con riferimento all’apertura della liquidazione giudiziale.

La mossa del commissario, nella liquidazione coatta, consiste nel collocare il punto di partenza del triennio il più tardi possibile, così da guadagnare tempo per istruire le cause.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Una liquidazione coatta ha spesso tempi di avvio lenti: il commissario deve ricostruire la contabilità, formare lo stato passivo (entro novanta giorni dal provvedimento di liquidazione, salvo termini maggiori delle leggi speciali, secondo l’art. 310 CCII), individuare i beni e solo dopo selezionare le revocatorie. Ogni mese in più per decidere chi citare è prezioso. Per questo il commissario sostiene che il termine triennale decorra non dal decreto di liquidazione, ma dalla sentenza che accerta l’insolvenza, o addirittura da un momento successivo, come la nomina di un nuovo commissario.

Il commissario preferisce invece non insistere su questa linea quando l’accertamento giudiziale è anteriore alla liquidazione (art. 195 l.fall., art. 297 CCII): in quel caso le date tendono a coincidere e il margine di manovra è ridotto.

I suoi limiti

Qui la legge gli concede qualcosa, ma gli impone anche paletti precisi.

Nel regime della legge fallimentare, il termine per agire in revocatoria decorre dall’accertamento giudiziale dell’insolvenza e non dal decreto di liquidazione: è il principio affermato dalla Cassazione e ritenuto non irragionevole dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 362 del 2007, sulla base dell’art. 2935 c.c., secondo cui un termine per agire non può decorrere quando il diritto non può ancora essere esercitato. La sentenza n. 6042 del 2016 ha precisato che occorre guardare ai due eventi congiunti, l’accertamento giudiziale dell’insolvenza e il provvedimento che ordina la liquidazione con la nomina del commissario: finché manca uno dei due, il commissario non è in grado di agire. Questo significa che il termine parte dal più tardo dei due eventi, e non oltre.

Nel regime del Codice della crisi, la regola è stata scritta nella norma. L’art. 299, secondo comma, CCII stabilisce che il termine di decadenza dell’art. 170 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza. Altrimenti decorre dal provvedimento di accertamento. Il commissario non può quindi invocare date ulteriori, come la sostituzione di un commissario o l’autorizzazione di un programma di liquidazione.

Il secondo paletto è il termine quinquennale dal compimento dell’atto: opera “comunque”, cioè indipendentemente da quando sia stata accertata l’insolvenza. Se il pagamento è stato ricevuto più di cinque anni prima della notifica della citazione, l’azione revocatoria concorsuale è preclusa anche se il triennio non è ancora scaduto. È un limite assoluto che neutralizza la strategia del ritardo: un accertamento tardivo non può tenere aperta la partita all’infinito.

Terzo paletto: non confondere la liquidazione coatta con l’amministrazione straordinaria. Per le grandi imprese in amministrazione straordinaria (D.Lgs. 270/1999), la Cassazione ha escluso l’applicazione dell’art. 69-bis l.fall., facendo decorrere il termine dall’autorizzazione all’esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali (Cass. civ., Sez. I, ord. 30 marzo 2025, n. 8384; per le procedure aperte prima del 16 luglio 2006, Cass. n. 27454/2024). Sono regole speciali che il commissario liquidatore di una liquidazione coatta “ordinaria” non può importare per allungare i propri termini.

La tua contromossa

La decadenza dall’azione revocatoria riguarda diritti disponibili e, per questo, non è rilevabile d’ufficio dal giudice (art. 2969 c.c.): se non la eccepisci tu, nei tempi giusti, il giudice non la considererà. Con il processo civile riformato dalla riforma Cartabia, le eccezioni non rilevabili d’ufficio vanno proposte nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall’art. 166 c.p.c. (almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione indicata in citazione o fissata dal giudice). Una costituzione tardiva fa perdere l’eccezione. Questo è il motivo per cui la tempestività della reazione, in revocatoria, vale quanto la qualità degli argomenti.

È qui che la competenza processuale fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, imposta l’eccezione di decadenza fin dalla comparsa di risposta pensando già a come dovrà reggere davanti alla Corte di cassazione, dove le questioni di decorrenza dei termini vengono decise in via definitiva.

In concreto, la contromossa si articola in tre verifiche:

  1. Triennio: individua il dies a quo corretto. Nel vecchio regime, il più tardo tra decreto di liquidazione con nomina del commissario e sentenza di accertamento dell’insolvenza; nel nuovo regime, la sentenza di accertamento, oppure la nomina del commissario se successiva. Poi confronta con la data di notifica della citazione.
  2. Quinquennio: per ogni singolo pagamento, verifica che la citazione sia stata notificata entro cinque anni dal giorno in cui è stato eseguito. Nelle citazioni che aggregano pagamenti scaglionati nel tempo, capita che i più risalenti siano già fuori termine.
  3. Natura dei termini: i termini di decadenza dall’azione sono termini sostanziali. La sospensione feriale (1-31 agosto) riguarda i termini processuali; non va confusa con i termini di decadenza dall’azione, la cui natura e il cui computo vanno verificati caso per caso.

C’è però un rischio da conoscere. Se hai presentato o intendi presentare domanda di ammissione al passivo della stessa liquidazione coatta, il commissario può opporre la revocabilità del pagamento in via di eccezione, anche quando sarebbe ormai decaduto dall’azione. Lo vedremo nella sesta mossa.

Le pronunce che ti proteggono

Corte cost., ord. 31 ottobre 2007, n. 362: il termine per le revocatorie nella liquidazione coatta decorre dall’accertamento giudiziale dell’insolvenza, perché prima il commissario non può agire. Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2016, n. 6042: occorre guardare ai due eventi congiunti (accertamento e provvedimento di liquidazione con nomina del commissario). Art. 299, comma 2, CCII: per le procedure soggette al Codice della crisi, il termine decorre dalla nomina del commissario solo se successiva all’accertamento. Cass. civ., Sez. I, ord. 30 marzo 2025, n. 8384: le regole sull’amministrazione straordinaria sono speciali e non si estendono per analogia.


Quarta mossa: costruire la prova che sapevi

La mossa

Per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e per gli atti a titolo oneroso “normali” (art. 67, secondo comma, l.fall.; art. 166, secondo comma, CCII), il commissario deve dimostrare che tu conoscevi lo stato di insolvenza dell’impresa nel momento in cui hai ricevuto il pagamento. È la cosiddetta scientia decoctionis. La sua mossa consiste nel costruire questa prova attraverso un mosaico di indizi: protesti, decreti ingiuntivi, pignoramenti subiti dall’impresa, ritardi nei pagamenti, richieste di dilazione, bilanci in perdita, notizie di stampa, rapporti di gruppo o di consorzio.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il commissario sa che la prova diretta della conoscenza è quasi impossibile: nessuno scrive “so che la cooperativa è insolvente”. Per questo punta sulle presunzioni, che la Cassazione considera lo strumento probatorio primario in questa materia. Gli conviene concentrarsi sugli accipientes che, per la loro posizione, avevano accesso alle informazioni: banche, fornitori strategici con rapporti quotidiani, soci, consorziati, società del gruppo, professionisti che seguivano l’impresa.

Il commissario preferisce invece evitare la battaglia sulla scientia quando l’atto rientra tra quelli “anomali” del primo comma, perché lì la conoscenza dell’insolvenza è presunta e tocca al convenuto dimostrare il contrario. Per questo una delle sue tattiche ricorrenti è qualificare come anomalo un pagamento che anomalo non era: un pagamento eseguito con cessione di credito, con compensazione, con datio in solutum, con accollo di un terzo.

I suoi limiti

Per i pagamenti “normali” l’onere di provare la conoscenza dell’insolvenza resta sul commissario: non può invertirlo sostenendo che spetta a te dimostrare di non sapere. Le presunzioni sono ammesse, ma devono essere gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) e devono riferirsi al momento del singolo pagamento, non a un momento successivo.

La Cassazione ha ammesso il ricorso alle presunzioni (Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11145, che ha censurato i giudici di merito per aver preteso una prova diretta), ma la giurisprudenza ha anche respinto domande fondate su indizi generici o meramente potenziali: la conoscenza deve essere effettiva, non la semplice conoscibilità astratta. La natura professionale dell’accipiens, ad esempio di una banca, è un indizio che pesa nella valutazione complessiva, ma da solo non basta a fondare la prova.

Per l’azione revocatoria ordinaria esercitata dal commissario, i paletti sono ancora più rigidi: la Cassazione, con l’ordinanza n. 7201 del 18 marzo 2024, ha richiesto la prova rigorosa dell’eventus damni attraverso tre elementi congiunti (consistenza dei crediti ammessi, loro anteriorità rispetto all’atto, mutamento del patrimonio del debitore) e la consapevolezza di tali elementi in capo al terzo.

La tua contromossa

Documenta la normalità del rapporto nel momento esatto del pagamento: fatture, contratti, tempi di incasso storici, assenza di solleciti, assenza di garanzie straordinarie richieste, condizioni economiche invariate. Se il pagamento è arrivato alla scadenza contrattuale, con i mezzi di sempre, dopo una fornitura regolarmente eseguita, la tua difesa ha un pilastro concreto.

Valuta poi le esenzioni. Il Codice della crisi (art. 166, terzo comma) e la legge fallimentare (art. 67, terzo comma) sottraggono alla revocatoria, tra l’altro, i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso, le rimesse che non hanno ridotto in maniera durevole l’esposizione verso la banca, i pagamenti di corrispettivi per prestazioni di lavoro, gli atti compiuti in esecuzione di piani attestati o di accordi omologati. L’esenzione dei “termini d’uso” è spesso decisiva per i fornitori: se dimostri che quel pagamento è avvenuto con le stesse modalità e tempi della prassi tra le parti o del settore, la revocatoria cade a prescindere dalla scientia.

Se il commissario ha qualificato il pagamento come anomalo, contesta la qualificazione: un accollo da parte di un terzo debitore dell’impresa, ad esempio, non è necessariamente un mezzo anomalo (Cass. civ., Sez. I, ord. 24 aprile 2025, n. 10811, ha esaminato un caso di accollo “non allo scoperto”, in cui l’accollante era debitore della società poi fallita). E se la qualificazione regge, prepara una prova positiva: per vincere la presunzione di conoscenza non basta dire che non c’erano segnali, occorre dimostrare circostanze concrete che facessero ritenere a una persona di ordinaria prudenza che l’impresa operava normalmente.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11145: la scientia decoctionis si può provare per presunzioni, ma l’onere resta sulla procedura. Cass. civ., Sez. III, ord. 18 marzo 2024, n. 7201: il commissario liquidatore, assimilato al curatore, deve provare in modo rigoroso tutti i presupposti della revocatoria ordinaria. Cass. civ., Sez. I, ord. 24 aprile 2025, n. 10811: la qualificazione dell’accollo come pagamento anomalo dipende dalla posizione dell’accollante rispetto al debitore.


Quinta mossa: aggredire le rimesse bancarie e i pagamenti “infragiornalieri”

La mossa

Quando il convenuto è una banca, il commissario prende gli estratti conto dell’impresa per il periodo sospetto, individua tutti i versamenti affluiti su conti scoperti o sconfinati e ne chiede la restituzione in blocco. Nelle liquidazioni coatte di cooperative e consorzi, che operano spesso con affidamenti bancari ampi e conti molto movimentati, queste cause possono valere più di tutte le altre revocatorie messe insieme.

La mossa tipica è il calcolo aggregato: il commissario somma le rimesse, sottrae i prelievi secondo un criterio contabile e presenta un importo complessivo. È una costruzione comoda, perché sposta sul convenuto il peso di smontare la ricostruzione movimento per movimento.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, le rimesse bancarie hanno tre vantaggi: la banca è un convenuto solvibile, la documentazione esiste già (gli estratti conto), e la professionalità dell’istituto di credito è un indizio forte di conoscenza dell’insolvenza. Il commissario preferisce invece evitare il contenzioso bancario quando il conto era affidato e operava entro il fido, perché in quel caso i versamenti hanno natura ripristinatoria della provvista e non estinguono un debito esigibile.

I suoi limiti

Il 2026 ha cambiato le regole del gioco, ed è un cambiamento che il convenuto deve conoscere con precisione, perché sposta gli oneri probatori in entrambe le direzioni.

La Cassazione, con le sentenze nn. 5847 e 5848 del 15 marzo 2026, ha riaffermato che sono revocabili solo le rimesse che costituiscono pagamento di un debito esigibile verso la banca, cioè quelle affluite su conto scoperto o sconfinato: la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie torna al centro. La Prima Sezione ha rimeditato l’orientamento inaugurato nel 2019, secondo cui contavano solo consistenza e durevolezza della riduzione dell’esposizione, e ha qualificato la norma sulle rimesse (art. 67, terzo comma, lett. b, l.fall.; art. 166, terzo comma, lett. b, CCII) come causa di esenzione, non come autonoma fattispecie revocatoria.

Le conseguenze sono due. Per il commissario, il primo onere è dimostrare che la rimessa è un pagamento, cioè che il conto era scoperto o sconfinato in quel momento. Per la banca, la non durevolezza della riduzione dell’esposizione diventa un fatto impeditivo da allegare e provare. Gli osservatori del settore hanno letto la svolta come un alleggerimento dell’onere della procedura sul piano della durevolezza, ma anche come un ritorno a un presupposto rigoroso sul piano della natura solutoria.

Un secondo limite riguarda la cronologia dei movimenti. La sentenza n. 6042 del 2016 ha stabilito che, quando nella stessa giornata ci sono operazioni di segno opposto, il commissario che chiede la revoca sulla base dello scoperto infragiornaliero deve provare l’ordine effettivo dei movimenti; l’ordine in cui le operazioni compaiono nell’estratto conto non è sufficiente. In mancanza di prova, si presume che gli accrediti siano avvenuti prima degli addebiti. È un paletto che neutralizza molte ricostruzioni “da estratto conto” e che il commissario non può aggirare.

Terzo limite: l’esenzione per le rimesse non durevoli presuppone un conto operativo. La Cassazione (n. 34494/2023) ha escluso l’esenzione per le rimesse affluite su un conto non più operativo, perché in quel caso manca la dinamica del rapporto che giustifica la regola. È un limite che opera contro la banca, e che il commissario conosce bene.

La tua contromossa

Non accettare mai il calcolo aggregato: chiedi e produci l’analisi movimento per movimento, con la verifica dell’affidamento in essere a ogni data. Per ogni rimessa vanno accertati: l’esistenza e l’importo del fido in quel giorno, lo stato del saldo (scoperto, sconfinato, passivo entro il fido), la successiva riutilizzazione della provvista. È un lavoro che richiede competenze bancarie e contabili insieme, ed è il motivo per cui in queste cause l’avvocato non dovrebbe lavorare da solo.

Se il conto era operativo, prepara la prova della non durevolezza delle rimesse: versamenti seguiti a breve da nuovi utilizzi che hanno riportato l’esposizione ai livelli precedenti. Dopo le sentenze del 2026, questa prova spetta a te, e va costruita con un’analisi contabile rigorosa. Se ci sono operazioni infragiornaliere, verifica che il commissario abbia dato la prova della cronologia: in difetto, la regola della sentenza n. 6042 del 2016 gioca a tuo favore.

Infine, verifica i rapporti di regolamento indiretto: accolli, cessioni di credito, pagamenti da parte di terzi. Il commissario tende a trattarli tutti come rimesse revocabili; la qualificazione corretta dipende dalla posizione del terzo rispetto all’impresa in liquidazione.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, nn. 5847 e 5848: torna centrale la natura solutoria della rimessa; la norma sulle rimesse è un’esenzione. Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2016, n. 6042: il commissario deve provare la cronologia dei movimenti infragiornalieri, in mancanza si presumono prima gli accrediti. Cass. n. 34494/2023: l’esenzione per le rimesse non durevoli non si applica ai conti non operativi.


Sesta mossa: l’arsenale di riserva — revocatoria ordinaria ed eccezione in sede di stato passivo

La mossa

Quando la revocatoria concorsuale è preclusa (per decadenza, perché l’atto è fuori dal periodo sospetto, perché manca la prova della scientia nei sei mesi), il commissario ha ancora due strumenti.

Il primo è la revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), che l’art. 203, secondo comma, l.fall. e l’art. 299, secondo comma, CCII attribuiscono espressamente al commissario. Non ha periodo sospetto: colpisce atti dispositivi di qualunque data, purché compiuti in pregiudizio dei creditori e purché l’azione non sia prescritta (cinque anni dal compimento dell’atto, art. 2903 c.c.).

Il secondo è l’eccezione revocatoria: se chiedi di essere ammesso al passivo della liquidazione coatta per un credito residuo, il commissario può opporre la revocabilità del pagamento che hai già ricevuto per escludere o ridurre la tua ammissione, anche quando non potrebbe più agire in via principale.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

La revocatoria ordinaria conviene al commissario quando l’atto è grave (una vendita a prezzo vile, una garanzia concessa a un socio, uno spostamento di beni verso una società collegata) ma lontano nel tempo. È invece poco attraente per i pagamenti ordinari, perché l’adempimento di un debito scaduto non è soggetto a revoca con l’azione ordinaria (art. 2901, terzo comma, c.c.).

L’eccezione in sede di stato passivo è una mossa a costo zero per il commissario: non richiede una causa, si gioca all’interno della verifica dei crediti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4777 del 15 febbraio 2023, ha affermato che in sede di accertamento del passivo i termini decadenziali dell’art. 69-bis l.fall. riguardano l’azione e non impediscono alla procedura di far valere la revocabilità in via di eccezione, secondo il principio per cui ciò che è temporaneo per agire resta perpetuo per eccepire.

I suoi limiti

Nella revocatoria ordinaria il commissario deve provare in modo rigoroso l’eventus damni: consistenza dei crediti ammessi al passivo, loro anteriorità rispetto all’atto, mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, e la consapevolezza di tutto ciò da parte del terzo. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 7201 del 18 marzo 2024, proprio con riferimento al commissario liquidatore, assimilato al curatore anche negli oneri.

L’eccezione in sede di stato passivo, a sua volta, ha una portata limitata: serve a respingere o ridurre la tua domanda di ammissione, non a ottenere la restituzione di quanto hai già incassato. Se il commissario è decaduto dall’azione, l’eccezione non può trasformarsi in una condanna alla restituzione.

C’è infine un’azione che non va confusa con la revocatoria: l’inefficacia degli atti compiuti dopo l’apertura della liquidazione coatta. I pagamenti eseguiti dall’impresa (o da un suo debitore) dopo il provvedimento di liquidazione sono inefficaci per effetto diretto della procedura, senza bisogno di periodo sospetto né di prova della scientia. La Cassazione se ne è occupata anche di recente (Cass. n. 30032/2025, sulla legittimazione passiva nell’azione di inefficacia del pagamento eseguito dal terzo pignorato dopo la messa in liquidazione coatta del suo creditore). Il commissario tende a includere questi pagamenti nelle stesse citazioni revocatorie: vanno distinti, perché le difese sono diverse.

La tua contromossa

Prima di presentare domanda di ammissione al passivo, valuta l’impatto complessivo: la domanda può riaprire, per via di eccezione, una partita che sul piano dell’azione era già chiusa a tuo favore. In molti casi conviene comunque insinuarsi, perché il credito residuo è significativo; ma la scelta va fatta con il quadro completo delle date e dei pagamenti ricevuti.

Nella revocatoria ordinaria, contesta ciascuno dei tre elementi richiesti dalla Cassazione e verifica la prescrizione quinquennale. Se l’atto è un pagamento di debito scaduto, eccepisci l’art. 2901, terzo comma, c.c.

Se, al contrario, la revocatoria viene accolta e restituisci quanto ricevuto, ricorda che il credito originario rinasce: chi ha restituito per effetto della revoca è ammesso al passivo per il suo eventuale credito (art. 70, secondo comma, l.fall.; regola corrispondente nel Codice della crisi). È un elemento che pesa anche nella trattativa.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., Sez. III, ord. 18 marzo 2024, n. 7201: oneri probatori rigorosi per il commissario che agisce in revocatoria ordinaria. Cass. civ., ord. 15 febbraio 2023, n. 4777: l’eccezione revocatoria in sede di stato passivo non incontra i termini dell’art. 69-bis, ma resta un’eccezione, non un’azione.


La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare il funzionamento delle regole sui termini. Non descrivono casi reali.

Simulazione 1 — Nuovo regime: quale data apre la finestra?

Dati. Cooperativa di servizi posta in liquidazione coatta con decreto ministeriale del 14 marzo 2024, con contestuale nomina del commissario (procedura soggetta al Codice della crisi). Il commissario deposita il ricorso per l’accertamento dell’insolvenza (art. 298 CCII) il 9 settembre 2024; il tribunale lo accoglie con sentenza del 21 novembre 2024. Un fornitore di materiali ha incassato due pagamenti per forniture regolari: 37.860,40 € il 2 ottobre 2023 e 18.415,75 € il 20 febbraio 2024. Totale: 56.276,15 €.

Mossa del commissario. Cita il fornitore chiedendo la revoca di entrambi i pagamenti ai sensi dell’art. 166, secondo comma, CCII, calcolando i sei mesi a ritroso dal decreto di liquidazione: la finestra va dal 14 settembre 2023 al 14 marzo 2024 ed entrambi i pagamenti vi rientrano.

Contromossa. La difesa oppone la lettera dell’art. 299, primo comma, CCII, che sostituisce al deposito della domanda di liquidazione giudiziale il deposito della domanda di accertamento dell’insolvenza. Calcolati sei mesi a ritroso dal 9 settembre 2024, la finestra parte dal 9 marzo 2024: entrambi i pagamenti (2 ottobre 2023 e 20 febbraio 2024) ne restano fuori. In subordine, la difesa invoca l’esenzione dei termini d’uso, documentando che le due fatture erano state pagate alla scadenza contrattuale di 60 giorni, come tutte le precedenti.

Esito della partita. La questione interpretativa è aperta e il commissario sosterrà la continuità con la regola della legge fallimentare. Ma il convenuto ha ora due linee difensive autonome (finestra temporale ed esenzione), e la causa, per il commissario, smette di essere “semplice”. Sul piano dei termini, il triennio decorre dalla sentenza del 21 novembre 2024 (la nomina del commissario è anteriore) e scade il 21 novembre 2027: la citazione è tempestiva, quindi la partita si gioca tutta sul periodo sospetto e sull’esenzione.

Simulazione 2 — Vecchio regime: la decadenza che il commissario non ha visto

Dati. Consorzio agrario posto in liquidazione coatta con decreto del 22 settembre 2020 e contestuale nomina del commissario (procedura soggetta alla legge fallimentare). La sentenza che accerta l’insolvenza ai sensi dell’art. 202 l.fall. è del 3 febbraio 2021. Un’impresa di trasporti ha ricevuto un pagamento di 41.927,30 € l’11 giugno 2020, rientrante nei sei mesi anteriori al decreto (22 marzo – 22 settembre 2020). La citazione in revocatoria viene notificata il 18 aprile 2024. L’impresa di trasporti vanta inoltre un credito residuo non pagato di 12.604,90 €.

Mossa del commissario. Sostiene che il triennio non sia ancora scaduto, perché la causa sarebbe stata preceduta da un’attività di ricostruzione contabile complessa, e che comunque il termine di cinque anni dal pagamento (11 giugno 2025) non è decorso.

Contromossa. La difesa individua il dies a quo del triennio nel più tardo tra decreto di liquidazione con nomina (22 settembre 2020) e sentenza di accertamento (3 febbraio 2021), secondo l’impostazione della sentenza n. 6042 del 2016: il termine è scaduto il 3 febbraio 2024. La citazione del 18 aprile 2024 è tardiva. L’eccezione di decadenza viene proposta nella comparsa di risposta depositata tempestivamente, perché non è rilevabile d’ufficio. Il termine quinquennale non salva il commissario: è un limite ulteriore, non un’alternativa al triennio.

Il rischio residuo. Se l’impresa di trasporti presenta domanda di ammissione al passivo per i 12.604,90 €, il commissario può opporre in via di eccezione la revocabilità del pagamento da 41.927,30 € (Cass. n. 4777/2023) per escludere l’ammissione. La scelta di insinuarsi va quindi ponderata: il credito residuo rischia di essere “assorbito” dall’eccezione, ma la restituzione dei 41.927,30 € resta preclusa.

Simulazione 3 — Rimesse bancarie: il calcolo aggregato smontato

Dati. Cooperativa con conto corrente affidato presso una banca, posta in liquidazione coatta. Nei sei mesi anteriori al decreto il conto registra 23 rimesse su saldo sconfinato, per un totale di 64.738,52 €. Il commissario chiede la restituzione dell’intero importo.

Mossa del commissario. Presenta un prospetto aggregato tratto dagli estratti conto, sostiene che tutte le rimesse hanno natura solutoria e invoca la professionalità della banca come indizio della scientia decoctionis.

Contromossa. La difesa della banca ricostruisce i movimenti uno per uno. Emergono 14 rimesse, per complessivi 39.112,08 €, seguite entro pochi giorni da nuovi utilizzi che hanno riportato lo sconfinamento ai livelli precedenti: la banca allega e prova la non durevolezza, come fatto impeditivo secondo le sentenze del 15 marzo 2026. Tra le rimesse residue, tre (per 6.207,19 €) sono avvenute in giornate con addebiti di segno opposto e il commissario non ha prodotto prova della cronologia: secondo la sentenza n. 6042 del 2016 si presumono effettuati prima gli accrediti, con effetto sul saldo infragiornaliero. L’importo effettivamente in discussione scende a 25.626,44 €, e su una parte di esso pesa ancora la questione della prova cronologica.

Esito della partita. Per il commissario, la convenienza economica di proseguire cambia radicalmente: una causa nata per 64.738,52 € si gioca ora su una cifra molto inferiore, con costi di consulenza tecnica d’ufficio e tempi che restano invariati. È questo il momento in cui il tavolo della trattativa si apre, tenendo conto che la banca, se restituisce, viene ammessa al passivo per il credito corrispondente.


Quando al commissario conviene trattare

C’è una lettura strategica che quasi nessuno offre a chi è convenuto in revocatoria: la disponibilità del commissario a transigere non è costante, ma cambia in momenti precisi della partita. Conoscerli permette di proporre l’accordo quando ha le maggiori probabilità di essere accolto, invece di subire una proposta al ribasso quando il commissario è in posizione di forza.

Primo momento: dopo la tua comparsa di risposta

Il commissario che ha notificato decine di citazioni “in serie” fa una selezione dopo le prime costituzioni. Le cause in cui il convenuto ha sollevato eccezioni puntuali (decadenza, periodo sospetto, esenzioni, cronologia delle rimesse) diventano cause ad alto rischio. Una comparsa ben costruita è, prima ancora che una difesa, il miglior biglietto da visita per una trattativa.

Secondo momento: prima della consulenza tecnica

Nelle cause su rimesse bancarie e su pagamenti a fornitori, la consulenza tecnica d’ufficio è spesso decisiva e costosa. Il commissario deve anticiparne le spese e accettarne l’esito. Prima che il giudice la disponga, la sua convenienza a chiudere è massima, soprattutto se la difesa ha già depositato un’analisi contabile che mostra le debolezze del calcolo aggregato.

Terzo momento: quando la procedura deve chiudere

Le liquidazioni coatte hanno interesse a concludersi: il commissario risponde all’autorità di vigilanza dei tempi della procedura, e i riparti ai creditori dipendono anche dalla chiusura del contenzioso. Una procedura vicina al riparto finale è molto più disponibile a un accordo che garantisca un incasso certo e immediato.

Come funziona la transazione con il commissario

La transazione in liquidazione coatta non è un semplice accordo privato. Secondo le regole della procedura (art. 206 l.fall. per il vecchio regime; disciplina corrispondente nel Codice della crisi), gli atti di straordinaria amministrazione del commissario, tra cui le transazioni oltre determinati valori, richiedono il parere del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Questo significa tre cose per il convenuto:

  1. la proposta va formulata per iscritto, con una motivazione che il commissario possa utilizzare davanti all’autorità di vigilanza (perché l’accordo conviene alla procedura);
  2. i tempi dell’autorizzazione vanno messi in conto, e la proposta deve prevedere una clausola che la subordini all’autorizzazione;
  3. l’accordo deve regolare anche la sorte del credito che rinasce con la restituzione: rinuncia all’insinuazione, ammissione concordata, compensazione nei limiti consentiti.

Una proposta transattiva convincente contiene sempre l’analisi del rischio processuale dal punto di vista del commissario: quanto rischia di perdere, quanto costa la causa, quanto tempo richiede. È lo stesso ragionamento che il commissario dovrà presentare all’autorità di vigilanza, e la difesa che lo anticipa gli rende più facile dire sì.


La partita in tabella

La tabella riassume le mosse del commissario, il vincolo che la legge gli impone, la contromossa del convenuto e la finestra utile per giocarla.

Mossa del commissarioTermine o condizione che lo vincolaContromossa del convenutoFinestra utile
Chiedere l’accertamento giudiziale dell’insolvenzaSenza sentenza non c’è revocatoria concorsuale (Corte cost. ord. 362/2007)Verificare esistenza, data e contenuto della sentenzaSubito, all’arrivo della citazione
Fissare il periodo sospettoL.fall.: a ritroso dal decreto di liquidazione (Cass. 6042/2016; 18728/2018). CCII: deposito della domanda di accertamento (art. 299, c. 1)Ricostruire la cronologia e contestare la finestra se più favorevoleComparsa di risposta
Agire entro la decadenza3 anni dal più tardo tra accertamento e nomina (l.fall.); dall’accertamento o dalla nomina se successiva (art. 299, c. 2, CCII); 5 anni dall’attoEccepire la decadenza (non rilevabile d’ufficio)Comparsa di risposta tempestiva (art. 166 c.p.c.)
Provare la scientia decoctionisOnere sul commissario per i pagamenti normali; presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 11145/2025)Documentare la normalità del rapporto; invocare i termini d’usoComparsa e istruttoria
Revocare rimesse bancarieNatura solutoria da provare; cronologia infragiornaliera a carico del commissario (Cass. 5847-5848/2026; 6042/2016)Analisi movimento per movimento; prova della non durevolezzaComparsa e consulenza tecnica
Revocatoria ordinariaProva rigorosa dell’eventus damni (Cass. 7201/2024); prescrizione quinquennaleContestare i tre elementi; eccepire la prescrizioneComparsa di risposta
Eccezione revocatoria allo stato passivoSolo in via di eccezione, non vale come azione (Cass. 4777/2023)Valutare prima se e come insinuarsiPrima della domanda di ammissione
TransazioneParere del comitato e autorizzazione dell’autorità di vigilanzaProposta motivata sul rischio del commissarioDopo la comparsa, prima della CTU, in vista della chiusura

Le domande di chi è sotto attacco

“Ho ricevuto la citazione dopo quattro anni dalla liquidazione: è ancora in tempo?”

Dipende dalla data della sentenza che ha accertato l’insolvenza, non da quella della liquidazione. Nel vecchio regime il triennio decorre dal più tardo tra il decreto di liquidazione con nomina del commissario e la sentenza di accertamento; nel nuovo regime dalla sentenza di accertamento o dalla nomina del commissario se successiva. In ogni caso non oltre cinque anni dal pagamento. Va fatto il calcolo sulle date reali.

“Il pagamento era per una fornitura regolarmente eseguita: possono davvero chiedermelo indietro?”

Sì, la revocatoria non contesta l’esistenza del credito ma il momento e le condizioni del pagamento. Tuttavia, se il pagamento è avvenuto nei termini d’uso dell’attività d’impresa, opera un’esenzione che può far cadere l’azione. E per i pagamenti normali il commissario deve provare che conoscevi l’insolvenza.

“Se il giudice non rileva da solo la decadenza, cosa succede?”

Il giudice non può rilevarla d’ufficio: se non la eccepisci tu, è come se non esistesse. Va proposta nella comparsa di risposta depositata nel termine dell’art. 166 c.p.c. Una costituzione tardiva la fa perdere definitivamente.

“Se restituisco, perdo anche il mio credito?”

No: chi restituisce per effetto della revoca è ammesso al passivo per il proprio credito. Lo prevede l’art. 70, secondo comma, l.fall., con regola corrispondente nel Codice della crisi. Il recupero dipenderà dall’attivo disponibile e dal rango del credito, ma il diritto non si estingue.

“La sospensione feriale allunga i termini del commissario?”

La sospensione feriale dei termini processuali va dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini del processo, come quelli per impugnare. I termini di decadenza dall’azione revocatoria sono termini sostanziali, la cui natura e il cui computo vanno verificati caso per caso: non vanno dati per scontati in nessuna delle due direzioni.

“Il commissario dice che sono socio della cooperativa e quindi sapevo tutto: è vero?”

La qualità di socio è un indizio, non una prova automatica. Il commissario deve dimostrare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza al momento del pagamento, con presunzioni gravi, precise e concordanti. Un socio che non partecipava alla gestione e non aveva accesso ai dati contabili ha argomenti concreti da opporre.


I paletti fissati dai giudici

Qui sono raccolti i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, organizzati in base alla mossa del commissario che ciascuno limita. I principi sono riformulati in sintesi; per l’applicazione al caso concreto occorre sempre la lettura integrale del provvedimento.

Sull’accertamento giudiziale dell’insolvenza (prima mossa)

Corte costituzionale, ordinanza 31 ottobre 2007, n. 362. Ha dichiarato manifestamente infondata la questione sugli artt. 202 e 203 l.fall.: il decreto amministrativo di liquidazione non equivale all’accertamento giudiziale dell’insolvenza, che offre garanzie di contraddittorio e può passare in giudicato; le revocatorie sono esperibili solo dopo la sentenza e il termine per esercitarle decorre da lì. Rilevanza: è il fondamento costituzionale del doppio binario decreto-sentenza che governa tutta la decorrenza dei termini.

Corte costituzionale, sentenza n. 301 del 2005. Richiamata dall’ordinanza del 2007, aveva già ritenuto non irragionevole che la sentenza di accertamento potesse intervenire durante la procedura e che il termine per le revocatorie decorresse da essa. Rilevanza: conferma la stabilità dell’impostazione nel vecchio regime.

Cass. civ. n. 14279 del 2006. Indicata dalla Consulta come espressione dell’orientamento pacifico della Cassazione sulla decorrenza del termine dalla sentenza di accertamento. Rilevanza: radica l’orientamento nella giurisprudenza di legittimità.

Sul periodo sospetto (seconda mossa)

Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2016, n. 6042. Il periodo sospetto in liquidazione coatta si calcola a ritroso dall’accertamento dell’insolvenza inteso in senso ampio, cioè dal provvedimento amministrativo di liquidazione. Rilevanza: impedisce al commissario di spostare in avanti il punto di partenza della finestra nel vecchio regime.

Cass. civ., Sez. I, ord. 13 luglio 2018, n. 18728. Quando la sentenza che accerta l’insolvenza è successiva al decreto di liquidazione, il periodo sospetto decorre necessariamente dal provvedimento amministrativo. Rilevanza: conferma la regola con riferimento proprio all’accertamento successivo.

Sulla decadenza (terza mossa)

Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2016, n. 6042 (secondo principio). Il termine per agire in revocatoria nella liquidazione coatta va riferito ai due eventi congiunti dell’accertamento giudiziale e del provvedimento di liquidazione con nomina del commissario, perché solo allora il commissario può agire (art. 2935 c.c.). Rilevanza: individua il dies a quo nel più tardo dei due eventi, e non oltre.

Cass. civ., Sez. I, ord. 30 marzo 2025, n. 8384. Nell’amministrazione straordinaria l’art. 69-bis l.fall. non si applica, neppure per analogia, e il termine decorre dall’autorizzazione all’esecuzione del programma di cessione. Rilevanza: segnala che le regole dell’amministrazione straordinaria sono speciali e non possono essere invocate dal commissario di una liquidazione coatta per allungare i termini.

Cass. civ. n. 27454 del 2024. Per le amministrazioni straordinarie aperte prima del 16 luglio 2006, i termini dell’art. 69-bis l.fall. non si applicano. Rilevanza: conferma il carattere speciale e temporalmente delimitato dei diversi regimi.

Sulla scientia decoctionis (quarta mossa)

Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11145. La conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens si può provare per presunzioni, ma l’onere resta sulla procedura. Rilevanza: delimita lo spazio del commissario, che può usare indizi ma deve comunque dimostrare la conoscenza effettiva.

Cass. civ., Sez. I, ord. 24 aprile 2025, n. 10811. Ha esaminato la revocabilità di pagamenti realizzati tramite accollo, valorizzando la posizione dell’accollante come debitore della società poi fallita. Rilevanza: utile per contestare la qualificazione come “anomali” dei pagamenti eseguiti tramite terzi.

Sulle rimesse bancarie (quinta mossa)

Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, nn. 5847 e 5848. Revocabili solo le rimesse con funzione di pagamento (conto scoperto o sconfinato); la norma sulle rimesse non durevoli è un’esenzione, e la non durevolezza è un fatto impeditivo che spetta alla banca provare. Rilevanza: ridefinisce la distribuzione degli oneri probatori in tutte le revocatorie bancarie, anche in liquidazione coatta.

Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2016, n. 6042 (terzo principio). Per le operazioni infragiornaliere, il commissario deve provare la cronologia effettiva dei movimenti; in mancanza si presume che gli accrediti precedano gli addebiti. Rilevanza: neutralizza le ricostruzioni basate sul solo ordine dell’estratto conto.

Cass. civ. n. 34494 del 2023. L’esenzione per le rimesse non durevoli non si applica alle rimesse su conto non operativo. Rilevanza: delimita l’ambito della difesa bancaria fondata sulla non durevolezza.

Sulla revocatoria ordinaria e sull’eccezione (sesta mossa)

Cass. civ., Sez. III, ord. 18 marzo 2024, n. 7201. Il commissario liquidatore, assimilato al curatore, deve provare consistenza dei crediti ammessi, loro anteriorità e mutamento del patrimonio del debitore, nonché la consapevolezza del terzo. Rilevanza: alza l’asticella probatoria della revocatoria ordinaria in liquidazione coatta.

Cass. civ., ord. 15 febbraio 2023, n. 4777. In sede di accertamento del passivo la procedura può opporre la revocabilità in via di eccezione anche oltre i termini decadenziali dell’art. 69-bis l.fall. Rilevanza: impone di valutare con attenzione la domanda di ammissione al passivo da parte di chi ha ricevuto pagamenti potenzialmente revocabili.

Cass. civ. n. 30032 del 2025. Si è occupata della legittimazione passiva nell’azione di inefficacia del pagamento eseguito dal terzo pignorato dopo la messa in liquidazione coatta del suo creditore. Rilevanza: ricorda che i pagamenti successivi all’apertura seguono regole diverse dalla revocatoria e vanno difesi separatamente.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella revocatoria in liquidazione coatta, giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dal commissario, intercettiamo i vizi dei suoi atti, presidiamo le scadenze che è lui a dover rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la sua convenienza si sposta. Concretamente:

  1. Ricostruiamo la cronologia completa della procedura: acquisiamo decreto di liquidazione, provvedimento di nomina del commissario, ricorso per l’accertamento dell’insolvenza e sentenza, e li mettiamo in tabella accanto alla data di ogni pagamento contestato.
  2. Individuiamo il regime applicabile: verifichiamo se la liquidazione coatta è soggetta alla legge fallimentare o al Codice della crisi e scegliamo di conseguenza gli argomenti sulla decorrenza dei termini.
  3. Calcoliamo il periodo sospetto pagamento per pagamento, confrontandolo con quello indicato nella citazione e individuando gli atti che ne restano fuori.
  4. Verifichiamo triennio e quinquennio e formuliamo l’eccezione di decadenza nella comparsa di risposta, nei termini dell’art. 166 c.p.c., perché il giudice non può rilevarla da solo.
  5. Contestiamo la qualificazione dei pagamenti (normali o anomali) e documentiamo le esenzioni applicabili, a partire dai pagamenti nei termini d’uso.
  6. Smontiamo la prova presuntiva della scientia decoctionis, ricostruendo con la documentazione aziendale la normalità del rapporto al momento di ciascun pagamento.
  7. Analizziamo gli estratti conto movimento per movimento nelle revocatorie bancarie, con il supporto dei commercialisti dello staff, verificando natura solutoria, affidamento in essere, cronologia infragiornaliera e durevolezza delle rimesse.
  8. Valutiamo l’opportunità e le modalità della domanda di ammissione al passivo, considerando il rischio dell’eccezione revocatoria e il credito che rinasce in caso di restituzione.
  9. Costruiamo la proposta transattiva con l’analisi del rischio processuale del commissario, impostata in modo che possa essere sottoposta al comitato di sorveglianza e all’autorità di vigilanza.
  10. Seguiamo la causa in tutti i gradi di giudizio, mantenendo la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in particolare la qualifica di avvocato cassazionista: le questioni sulla decorrenza del periodo sospetto e dei termini di decadenza nella liquidazione coatta sono state decise, e continuano a essere decise, dalla Corte di cassazione. Impostare la difesa fin dal primo atto con la stessa mano che potrà sostenerla in ultimo grado significa non dover cambiare strategia a metà strada. Quando il convenuto è un’impresa che rischia di andare in tensione per effetto della restituzione, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di valutare anche le ricadute sulla continuità aziendale.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la convenienza del commissario, i saldi di conto, i tempi di incasso storici e il rischio economico della causa sono materia da commercialista quanto da avvocato, e in revocatoria è spesso l’analisi contabile a decidere la partita.


Chiusura

La revocatoria nella liquidazione coatta amministrativa è una partita sui tempi più che sulle ragioni. Il commissario sceglie le date, il convenuto deve verificarle; il commissario costruisce indizi, il convenuto deve documentare la normalità; il commissario aggrega, il convenuto deve scomporre. Nelle procedure concorsuali non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti, a cominciare dall’eccezione di decadenza, che il giudice non può sollevare al tuo posto.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché si colloca esattamente nel punto d’incontro delle competenze certificate dell’Avvocato: il contenzioso concorsuale che arriva fino in Cassazione, dove la qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia; l’analisi bancaria e contabile delle rimesse, affidata allo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; la lettura della crisi d’impresa, propria dell’Esperto Negoziatore, quando a essere convenuta è un’impresa che deve proteggere la propria continuità.

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