Arbitrato E Liquidazione Coatta Amministrativa: La Clausola Compromissoria Resta Valida?

La maggior parte degli arbitrati che naufragano contro una procedura concorsuale non fallisce per debolezza delle ragioni di merito, ma per errori di impostazione commessi nelle prime settimane successive all’apertura della liquidazione. Chi ha un contratto con una clausola compromissoria e si trova di fronte un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa affronta un bivio che quasi nessuno riconosce come tale: continuare davanti agli arbitri, confidando nella forza di un patto liberamente sottoscritto, oppure spostarsi immediatamente nella sede concorsuale, dove il credito va accertato secondo regole proprie, rigide e scandite da termini perentori. La scelta sbagliata non produce soltanto un ritardo: produce un lodo inutilizzabile, costi di giustizia spesi a vuoto e, nei casi peggiori, la perdita della possibilità di partecipare al riparto.

Gli errori che si ripetono con maggiore frequenza sono sei:

  1. Proseguire il giudizio arbitrale per far valere un credito verso l’impresa in liquidazione coatta amministrativa, confidando nella clausola compromissoria.
  2. Non presentare la domanda al commissario liquidatore perché “tanto c’è l’arbitrato in corso” e attendere il lodo.
  3. Confondere le pretese contro la procedura con le azioni promosse dalla procedura, trattandole allo stesso modo.
  4. Dare per scontato lo scioglimento (o la prosecuzione) del contratto senza verificare la scelta effettiva dell’organo della liquidazione.
  5. Ignorare la data esatta di apertura della procedura e i suoi effetti sui giudizi e sugli atti già avviati.
  6. Trattare il lodo già pronunciato come un titolo automaticamente spendibile, oppure — all’opposto — abbandonare un lodo che sarebbe stato pienamente opponibile.

Lo Studio Monardo lavora quotidianamente proprio sul punto in cui queste due materie si incrociano. Il tema del titolo è, nella sostanza, un tema di impugnazioni e di accertamento del passivo: la sorte della clausola compromissoria si decide davanti al tribunale che riceve l’elenco dei crediti e, nei casi più delicati, davanti alla Corte di cassazione, perché il decreto che definisce l’opposizione allo stato passivo e la sentenza che decide sull’impugnazione per nullità del lodo hanno entrambi un solo sbocco: il giudizio di legittimità. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo consente allo Studio di impostare la difesa del credito fin dal primo atto tenendo già presente quale sarà il motivo spendibile nell’ultimo grado. A questa abilitazione si aggiunge la dimensione concorsuale in senso stretto — Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — che consente di leggere la procedura dall’interno, cioè dal punto di vista di chi conosce i tempi, i poteri e i vincoli dell’organo liquidatorio con cui il creditore deve confrontarsi.

📩 Se la tua controparte è finita in liquidazione coatta amministrativa e hai un arbitrato in corso o una clausola compromissoria da far valere, non lasciare che siano i termini a decidere al posto tuo: scrivici ora, tutti i riferimenti dello Studio sono in fondo a questa pagina.


Errore n. 1: proseguire l’arbitrato per far valere un credito contro l’impresa in liquidazione coatta amministrativa

L’errore

Il contratto d’appalto prevede che ogni controversia sia devoluta a un collegio arbitrale. L’impresa committente non paga, viene avviato l’arbitrato, si nominano gli arbitri, si depositano le memorie. A procedimento avanzato la controparte viene posta in liquidazione coatta amministrativa. Il creditore ragiona così: “la clausola l’abbiamo firmata entrambi, il collegio è già costituito, l’istruttoria è chiusa, andiamo avanti e poi useremo il lodo nella procedura”. Il collegio, spesso non informato dell’apertura della procedura, deposita il lodo. Il creditore si presenta al commissario liquidatore con un titolo che ritiene definitivo.

Perché è un errore

Perché la liquidazione coatta amministrativa, come ogni procedura concorsuale liquidatoria, introduce una regola che non si può derogare con un accordo privato: tutti i crediti verso l’impresa in procedura devono essere accertati nella sede concorsuale e solo lì. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina la liquidazione coatta amministrativa agli artt. 293-316 e, all’art. 304, estende alla procedura gli effetti che l’apertura della liquidazione giudiziale produce per i creditori e sui rapporti giuridici pendenti. Significa che alla LCA si applicano il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, il principio del concorso, la regola per cui ogni pretesa che debba trovare collocazione nel passivo va fatta valere con la domanda al commissario e, in caso di esito negativo, con le impugnazioni dello stato passivo.

A questa regola si affianca l’art. 192 CCII (che riproduce l’art. 83-bis della legge fallimentare): se il contratto in cui è contenuta la clausola compromissoria è sciolto secondo le disposizioni sui rapporti pendenti, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito. La norma, letta insieme al principio di esclusività dell’accertamento del passivo, chiude la porta a qualsiasi arbitrato che abbia per oggetto l’accertamento di un credito da far valere nel concorso.

Le conseguenze

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 23 febbraio 2023, n. 5694, hanno affermato che il giudizio arbitrale promosso sulla base di una clausola compromissoria accessoria a un appalto, per l’accertamento di un credito dipendente dal contratto, diventa improcedibile quando sopraggiunge la liquidazione coatta amministrativa di una delle parti, perché l’accertamento del passivo in sede concorsuale ha carattere esclusivo. La stessa decisione ha chiarito che il lodo eventualmente pronunciato in quella situazione è nullo per difetto di potestas iudicandi degli arbitri, e che l’effetto è assoluto: il lodo non riacquista efficacia nemmeno dopo la chiusura della procedura concorsuale, perché lo scioglimento del contratto a cui la clausola accedeva è un effetto definitivo e irreversibile.

Tradotto in concreto: mesi o anni di procedimento, compensi degli arbitri, spese di difesa, consulenze tecniche, tutto per ottenere un atto che non vale come titolo né dentro né fuori la procedura. E nel frattempo i termini della liquidazione sono corsi.

Cosa fare invece

Appena si ha notizia dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa, la pretesa creditoria va spostata nella sede concorsuale, indipendentemente da quanto sia avanzato l’arbitrato. In pratica: comunicare al collegio arbitrale l’apertura della procedura, chiedere che ne sia dato atto, e contemporaneamente presentare al commissario liquidatore la domanda di ammissione al passivo con tutta la documentazione del credito. Non si tratta di una rinuncia alle proprie ragioni: si tratta di farle valere nella sede in cui possono produrre un risultato utile, cioè la partecipazione al riparto.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’improcedibilità non dipende dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’effetto attributivo della cognizione agli arbitri, tipico del compromesso e della clausola compromissoria, è paralizzato in ogni caso — sia nell’arbitrato rituale sia in quello libero — dall’effetto prevalente dell’avocazione al procedimento di verifica dello stato passivo dei giudizi che hanno per oggetto l’accertamento di un credito verso l’impresa in procedura. Chi pensa di aggirare l’ostacolo qualificando l’arbitrato come irrituale, o convertendolo in una perizia contrattuale, si trova di fronte alla stessa barriera.


Errore n. 2: non presentare la domanda al commissario perché “c’è già l’arbitrato”

L’errore

Il creditore sa di avere un arbitrato in corso e lo considera la sede naturale del suo credito. Riceve la comunicazione del commissario liquidatore, la legge distrattamente, pensa che il proprio credito risulti comunque dalle scritture contabili dell’impresa e decide di attendere l’esito del procedimento arbitrale prima di muoversi. Quando finalmente si presenta, l’elenco dei crediti è già stato depositato, è diventato esecutivo e il termine per contestarlo è scaduto.

Perché è un errore

Perché nella liquidazione coatta amministrativa il tempo della procedura non si ferma ad aspettare il tempo dell’arbitrato. Il Codice scandisce la sequenza con precisione: il commissario liquidatore, entro un mese dalla nomina, comunica ai creditori risultanti dalle scritture contabili le somme che risultano a loro credito, con l’invito a far pervenire eventuali osservazioni (art. 308 CCII); i creditori e i terzi che non hanno ricevuto la comunicazione possono presentare la propria domanda (art. 309 CCII); entro novanta giorni dal provvedimento di liquidazione — salvo termini maggiori stabiliti da leggi speciali — il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e lo deposita nella cancelleria del tribunale che ha accertato lo stato d’insolvenza, e con il deposito l’elenco diventa esecutivo (art. 310 CCII).

Da quel momento il passivo si è cristallizzato. Le contestazioni seguono le forme delle impugnazioni dello stato passivo previste dagli artt. 206 e 207 CCII, da proporre con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione ricevuta da chi non sia stato ammesso in tutto o in parte. È un termine processuale, soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, ma non prorogabile per altre ragioni.

Le conseguenze

Chi lascia scadere i trenta giorni non perde necessariamente ogni possibilità, ma cambia radicalmente posizione: dovrà percorrere la strada della domanda tardiva, con l’onere di giustificare il ritardo e con il rischio concreto di arrivare quando i riparti parziali sono già stati eseguiti. Il credito che non entra nell’elenco esecutivo e non viene recuperato con l’impugnazione nei termini diventa, nella pratica, un credito che non partecipa alla distribuzione dell’attivo: non perché sia infondato, ma perché nessuno lo ha fatto valere dove contava.

C’è di più. La Corte di cassazione ha ribadito, anche di recente, il principio di esclusività che presiede all’accertamento del passivo e la reciproca indipendenza tra quanto deciso in sede ordinaria e quanto deciso in sede concorsuale secondo il rito speciale (Cass. civ. n. 7772/2024). Attendere l’esito di un giudizio esterno nella convinzione che poi “il tribunale fallimentare si adeguerà” è un’aspettativa che la giurisprudenza non conferma.

Cosa fare invece

La domanda al commissario liquidatore va presentata sempre, subito, anche quando l’arbitrato è in corso e anche quando si è convinti di avere ragione. Non è un atto alternativo all’arbitrato: è l’atto che conserva la posizione nel concorso. Nella domanda vanno indicati il titolo del credito, l’importo capitale, gli interessi maturati fino alla data di apertura, l’eventuale causa di prelazione e tutti i documenti che provano il rapporto. Se è pendente un procedimento arbitrale, va dichiarato, con l’indicazione dello stato in cui si trova.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il creditore che riceve dal commissario la comunicazione prevista dall’art. 308 CCII ha un breve spazio per formulare osservazioni prima che l’elenco venga formato. È una finestra che quasi nessuno utilizza, e invece è il momento meno costoso e più efficace per correggere un importo sbagliato, segnalare un privilegio non considerato o chiarire la natura del credito: intervenire lì evita di dover costruire tutto in un’impugnazione successiva, dove il contraddittorio è già cristallizzato e i documenti non prodotti al commissario possono diventare un problema.


Errore n. 3: confondere le pretese contro la procedura con le azioni della procedura

L’errore

È l’errore speculare rispetto al primo, e produce danni altrettanto seri. Il commissario liquidatore agisce in arbitrato per riscuotere un credito dell’impresa, maturato per prestazioni già eseguite prima dell’apertura della procedura. La controparte, convinta che “la procedura concorsuale travolge tutte le clausole arbitrali”, eccepisce genericamente l’inefficacia della clausola, oppure non eccepisce nulla e poi solleva la questione soltanto in sede di impugnazione del lodo. Oppure, all’opposto, propone in arbitrato una domanda riconvenzionale di condanna della procedura al pagamento di un proprio credito.

Perché è un errore

Perché la regola di esclusività del passivo riguarda ciò che entra nel passivo, non ciò che entra nell’attivo. L’arbitrato non è ontologicamente incompatibile con la procedura concorsuale: è incompatibile con l’accertamento dei crediti che devono concorrere con gli altri sul patrimonio dell’insolvente. La Corte di cassazione ha affermato, con l’ordinanza n. 2333 del 31 gennaio 2025, che l’art. 83-bis l. fall. (oggi art. 192 CCII) è norma di carattere eccezionale, che autorizza la prosecuzione dell’arbitrato nel caso di subentro dell’organo concorsuale nel contratto pendente, mentre la pretesa creditoria avanzata verso la procedura non può essere fatta valere in sede arbitrale e va portata nell’accertamento del passivo. Nella stessa decisione è stata riconosciuta la validità della clausola quando è l’organo della procedura ad agire per recuperare un credito nato da prestazioni già eseguite.

La distinzione è stata tracciata con nettezza anche in tema di clausole compromissorie statutarie: non sono arbitrabili le pretese fatte valere da terzi e soci verso l’amministrazione concorsuale, perché per queste occorre sempre il procedimento di verifica dello stato passivo, mentre resta valida la clausola — e riconosciuta la competenza arbitrale — quando è l’organo della procedura a chiedere al socio l’esecuzione di un conferimento deliberato e non versato (Cass. civ. n. 4956/2020).

Le conseguenze

Chi non eccepisce tempestivamente l’inoperatività della clausola si trova poi sbarrata la strada: la questione relativa alla natura e ai limiti dell’arbitrato, se non è sollevata nel corso del procedimento arbitrale, non può essere proposta per la prima volta in sede di impugnazione del lodo (Cass. civ., sez. VI, 23 luglio 2020, n. 15830). L’art. 817 c.p.c. impone un onere di tempestività che non ammette ripensamenti. Chi invece propone una riconvenzionale di credito verso la procedura ottiene una pronuncia inutilizzabile e, nel frattempo, rischia di non aver presentato la domanda al commissario.

Cosa fare invece

Prima di impostare qualunque difesa, va stabilito su quale lato del confine si colloca la domanda: se chiede denaro alla procedura, la sede è l’accertamento del passivo; se chiede denaro alla procedura di dare esecuzione a un rapporto da cui la procedura stessa pretende un pagamento, la sede può restare quella arbitrale. E se si ritiene che la clausola non operi, l’eccezione va formulata nella prima difesa utile davanti agli arbitri, in modo specifico e motivato, non con una formula di stile.

Il dettaglio che pochi conoscono

Esistono azioni che restano sottratte agli arbitri anche quando è l’organo concorsuale ad agire, perché hanno natura unitaria e inscindibile. È il caso dell’azione di responsabilità esercitata contro gli ex amministratori, nella quale confluiscono sia l’azione spettante alla società sia quella dei creditori sociali: il tribunale è competente anche in presenza di una clausola statutaria che devolve agli arbitri le controversie tra società e amministratori (Cass. civ., sez. VI, 23 luglio 2020, n. 15830; Tribunale di Bologna, sez. spec. Impresa, 17 settembre 2024, n. 2439). Chi imposta una difesa sull’eccezione di competenza arbitrale in quel contesto perde tempo e credibilità.


Errore n. 4: dare per scontato che il contratto sia sciolto (o che sia proseguito)

L’errore

Il contratto è pendente al momento dell’apertura della procedura. Le parti e i difensori si comportano come se la sorte del rapporto fosse già decisa: chi ritiene che l’apertura della liquidazione abbia sciolto automaticamente tutto abbandona il procedimento arbitrale; chi ritiene che il contratto continui prosegue l’arbitrato fino al lodo. Nessuno verifica che cosa abbia effettivamente deciso — o non deciso — l’organo della procedura.

Perché è un errore

Perché nel sistema dei rapporti pendenti l’apertura della procedura non scioglie il contratto: lo congela. L’esecuzione resta sospesa fino a quando l’organo concorsuale, con l’autorizzazione dell’organo di controllo, dichiara di subentrare assumendo tutti i relativi obblighi, oppure di sciogliersi dal rapporto. L’altro contraente può mettere in mora l’organo della procedura chiedendo che gli venga assegnato un termine, non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. È in quella zona intermedia che si consumano gli errori più gravi.

Le Sezioni Unite, nella già citata sentenza n. 5694/2023, hanno descritto con precisione questa fase: nell’inerzia dell’organo concorsuale e finché non opti espressamente per il non subentro, il contratto non si risolve, ma entra in una zona non operativa; e in quella zona neppure la clausola compromissoria produce effetti processuali. L’apertura della procedura, inoltre, rende inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall’apertura stessa della procedura: non ci si può appoggiare alla clausola risolutiva espressa per sostenere che il rapporto è già finito.

Le conseguenze

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 12 dicembre 2023, n. 34607, ha affermato che l’avvio del giudizio arbitrale quando il debitore era ancora in bonis non impedisce all’organo concorsuale di invocare la regola dell’improcedibilità, conseguente alla pendenza del rapporto contrattuale in assenza di un sicuro subentro: la sospensione impedisce al procedimento arbitrale di proseguire e il lodo comunque reso è nullo, perché la clausola — e quindi il potere degli arbitri — accede a un contratto che in quel momento non produce effetti.

Sul versante opposto, chi abbandona l’arbitrato dando per scontato lo scioglimento può trovarsi davanti una realtà diversa: se l’organo concorsuale subentra nel contratto, la clausola compromissoria conserva piena efficacia anche nei suoi confronti, perché non è consentito sciogliersi da singole clausole di un contratto di cui si chiede l’adempimento (Corte d’appello di Milano, 5 ottobre 2023; Tribunale di Reggio Emilia, sez. II, 27 gennaio 2021; Corte d’appello di Perugia, sez. I, 30 dicembre 2021, n. 717).

Cosa fare invece

La prima mossa, davanti a un contratto pendente, è provocare una decisione esplicita: mettere formalmente in mora l’organo della procedura perché dichiari se subentra o si scioglie, così da far decorrere il termine e ottenere una risposta o un effetto legale certo. Finché la situazione resta sospesa, il procedimento arbitrale non va portato avanti verso il lodo: ogni atto compiuto in quella fase è un atto a rischio.

È il punto in cui l’assistenza tecnica fa la differenza concreta, perché richiede di muoversi contemporaneamente sul piano concorsuale e su quello arbitrale, con atti che devono reggere anche in sede di impugnazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta questa fase considerando fin da subito quale sarà la posizione difendibile nell’ultimo grado di giudizio, perché il motivo di nullità del lodo e il motivo di ricorso per cassazione contro il decreto sul passivo si costruiscono entrambi adesso, non dopo.

Il dettaglio che pochi conoscono

Lo scioglimento del contratto, una volta verificatosi, produce un effetto definitivo anche sul rapporto sostanziale, che permane dopo la chiusura della procedura. Non esiste una “riviviscenza” della clausola compromissoria a procedura chiusa: chi conserva un lodo reso nella zona sospesa sperando di poterlo spendere in futuro conserva un documento privo di valore giuridico.


Errore n. 5: ignorare la data esatta di apertura e gli effetti sui giudizi pendenti

L’errore

Il creditore apprende in modo informale che la controparte “è in liquidazione”. Non verifica il provvedimento, non ne ricostruisce la data, continua a notificare atti alla società e ai suoi vecchi difensori, lascia proseguire un giudizio ordinario connesso senza dichiarare nulla, oppure dichiara l’evento ma poi non riassume nei termini.

Perché è un errore

Perché nella liquidazione coatta amministrativa quasi tutto si misura a partire da una data: il provvedimento che ordina la liquidazione (art. 300 CCII) segna il momento da cui l’impresa perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, da cui decorrono i novanta giorni per la formazione dell’elenco dei crediti, da cui si determina la massa dei creditori concorrenti. Gli effetti per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti sono regolati dall’art. 304 CCII, mentre l’art. 303 CCII disciplina gli effetti sul patrimonio richiamando le norme della liquidazione giudiziale. Per alcune categorie di imprese, poi, le leggi speciali stabiliscono regole proprie, anche sul momento di decorrenza degli effetti: l’art. 294 CCII fa espressamente salve le norme speciali, e l’art. 293 CCII conferma che la disciplina del Codice si innesta su quella settoriale.

Sul piano processuale, la vicenda non è automatica. La giurisprudenza di legittimità ha affrontato il tema della decorrenza del termine per la riassunzione a seguito dell’interruzione del processo determinata dalla messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti (Cass. civ. n. 34785/2024); e la giurisprudenza di merito ha chiarito che la liquidazione coatta amministrativa non produce l’interruzione automatica dei giudizi pendenti, occorrendo la dichiarazione o la notifica dell’evento.

Le conseguenze

Un atto notificato al soggetto sbagliato è un atto che non raggiunge l’effetto voluto. Un giudizio non riassunto nei termini si estingue. Una domanda presentata al commissario fuori dal tempo utile diventa tardiva. Il danno non è quasi mai il merito della pretesa: è la perdita della sede e del momento in cui quella pretesa poteva essere fatta valere.

Cosa fare invece

Appena emerge il dubbio, il provvedimento va reperito e letto per intero: data, autorità che lo ha adottato, organi nominati, eventuali disposizioni speciali applicabili al settore. Sulla base di quella data si ricostruisce un calendario: termine per le osservazioni, termine presumibile di deposito dell’elenco, termine di trenta giorni per l’impugnazione, scadenze dei giudizi pendenti connessi. Ogni atto successivo va indirizzato al commissario liquidatore.

Il dettaglio che pochi conoscono

La procedura non “congela” soltanto i rapporti con l’impresa: incide anche sui rapporti con i terzi che ne hanno acquistato attività o posizioni. In contesti di crisi bancaria, ad esempio, la Corte di cassazione si è occupata della sorte dei rapporti ceduti nell’ambito delle operazioni collegate alla liquidazione coatta amministrativa di istituti di credito (Cass. civ. n. 15670/2025). Chi non verifica chi sia oggi il titolare effettivo del rapporto rischia di contestare il credito a un soggetto che non ne risponde più, o di insinuarsi nella procedura sbagliata.


Errore n. 6: trattare il lodo come un titolo automaticamente spendibile (o rinunciare a un lodo valido)

L’errore

Due comportamenti opposti, la stessa radice. Il primo: il creditore ha ottenuto un lodo e lo presenta al commissario come se fosse un titolo esecutivo incontestabile, senza chiedersi quando si sia perfezionato e se sia stato reso quando ancora gli arbitri avevano il potere di decidere. Il secondo: il creditore ha un lodo perfezionato prima dell’apertura della procedura, sente dire che “l’arbitrato non vale nelle procedure concorsuali” e rinuncia a farlo valere, insinuandosi come se avesse un credito ancora tutto da dimostrare, o non insinuandosi affatto.

Perché è un errore

Perché il discrimine non è l’esistenza del lodo, ma il momento in cui il lodo si è perfezionato rispetto all’apertura della procedura. La Corte di cassazione, con la pronuncia del 5 febbraio 2025, n. 2840, ha affermato che il lodo arbitrale rituale, pienamente assimilabile a una sentenza dell’autorità giudiziaria a partire dalla data della sua ultima sottoscrizione, è opponibile alla procedura concorsuale da quella data, ai fini della formazione dello stato passivo. Il che significa: un lodo rituale sottoscritto prima dell’apertura vale; un lodo reso dopo, in violazione del principio di esclusività del passivo o in pendenza della sospensione del contratto, non vale.

La linea di confine non è un dettaglio formale: è l’elemento che decide se il creditore si presenta al commissario con un accertamento già compiuto o con una pretesa da provare da capo.

Le conseguenze

Chi sopravvaluta un lodo nullo si espone al rigetto della domanda e deve ricostruire tutto nell’impugnazione dello stato passivo, con il rischio che i documenti necessari non siano stati tempestivamente prodotti. Chi sottovaluta un lodo valido si priva di un accertamento già formato e si espone alle contestazioni dell’organo liquidatorio sul merito del rapporto. In entrambi i casi il creditore arriva al confronto con la procedura in una posizione più debole di quella che il diritto gli riconoscerebbe.

Cosa fare invece

Il lodo va datato con precisione — ultima sottoscrizione, non deposito o comunicazione — e confrontato con la data del provvedimento di liquidazione, e l’esito di questo confronto va esplicitato nella domanda al commissario, allegando il testo integrale e la documentazione del procedimento arbitrale. Se il lodo precede l’apertura, va fatto valere come titolo di accertamento; se è successivo, va valutato se e come ricostruire la pretesa nella sede concorsuale, senza affidarsi a un atto che la procedura potrà contestare.

Il dettaglio che pochi conoscono

La questione dell’efficacia del lodo nella procedura si intreccia con quella dell’ammissione con riserva. La giurisprudenza di legittimità si è occupata dei casi in cui il credito è oggetto di un accertamento devoluto ad altra sede e della possibilità di ammetterlo con riserva in attesa dell’esito, delimitando con rigore le ipotesi in cui ciò è consentito (Cass. civ. 5 febbraio 2025, n. 2931). Chiedere l’ammissione con riserva “per sicurezza”, fuori dai casi previsti, non è una mossa neutra: può tradursi in una domanda formulata male, che il commissario respinge e che il creditore deve poi recuperare in sede di impugnazione.


Gli errori in cifre: quanto costa sbagliare sede

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili per quantificare l’effetto degli errori descritti. Non sono casi reali e non costituiscono previsione di risultato.

Ipotesi 1 — L’arbitrato proseguito a vuoto. Credito da appalto di 486.300 €. Domanda di arbitrato notificata il 4 febbraio; collegio costituito il 19 marzo; decreto di liquidazione coatta amministrativa della committente adottato il 7 maggio. Il creditore prosegue e ottiene il lodo il 14 novembre. Nel frattempo, il commissario forma l’elenco dei crediti entro i novanta giorni dal provvedimento e lo deposita il 3 agosto: il credito non compare, perché nessuna domanda è stata presentata e le scritture contabili riportavano soltanto un acconto di 42.000 €. La comunicazione ai creditori non ammessi apre il termine di trenta giorni per l’impugnazione, che il creditore lascia decorrere perché “sta per arrivare il lodo”. Esito: lodo improduttivo di effetti verso la procedura, credito non collocato nell’elenco esecutivo, necessità di percorrere la via della domanda tardiva con riparti parziali già programmati. Il risultato economico del contenzioso arbitrale è pari a zero, al netto delle spese sostenute.

Ipotesi 2 — Lo stesso credito, gestito nella sede corretta. Stesso importo, 486.300 €, stessa data di apertura. Il 12 maggio il creditore comunica al collegio arbitrale l’apertura della procedura e chiede che ne sia dato atto; il 16 maggio deposita la domanda al commissario liquidatore, con contratto, stati di avanzamento, fatture e corrispondenza, indicando 486.300 € di capitale, 18.740 € di interessi maturati fino alla data di apertura e il privilegio invocato sul corrispettivo dell’appalto. Il 3 agosto l’elenco viene depositato con ammissione parziale per 361.900 €, esclusa la parte relativa alle riserve non accettate. Il 29 agosto il creditore propone impugnazione: il termine di trenta giorni, in questo caso, beneficia della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Il giudizio si apre sul merito delle riserve, non sulla tardività. La differenza rispetto all’ipotesi 1 non è il merito del credito: è il fatto che esiste ancora una sede in cui discuterlo.

Ipotesi 3 — Due lodi a distanza di cinque settimane. Società A ottiene un lodo rituale la cui ultima sottoscrizione è apposta il 21 gennaio; la liquidazione coatta amministrativa della controparte viene disposta il 26 febbraio. Società B, su un contratto analogo, ottiene un lodo la cui ultima sottoscrizione è del 9 marzo, quindi successiva al provvedimento. Società A si presenta al commissario con un accertamento opponibile alla procedura dalla data dell’ultima sottoscrizione e discute solo di collocazione e privilegio. Società B si presenta con un atto che la procedura contesta alla radice e deve ricostruire integralmente il credito, con un onere probatorio e un rischio di esclusione incomparabilmente maggiori. Trentasette giorni di differenza, due posizioni giuridiche opposte.


La mappa degli errori

Gli errori descritti non si distribuiscono a caso: ciascuno si colloca in un momento preciso della vicenda, e in quel momento esiste ancora una contromossa. Più ci si allontana dal momento in cui l’errore è stato commesso, più lo spazio di recupero si riduce. La tabella che segue serve a collocare la propria situazione e a capire se si è ancora nella fase in cui si può intervenire.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenzaRecuperabile?
Proseguire l’arbitrato su un credito verso la proceduraDopo l’apertura della LCA, in costanza di procedimento arbitraleImprocedibilità; lodo nullo per difetto di potestas iudicandiParzialmente: il credito si recupera nella sede concorsuale se i termini non sono scaduti
Non presentare la domanda al commissarioNei primi novanta giorni dal provvedimento di liquidazioneCredito assente dall’elenco esecutivoParzialmente: con impugnazione nei 30 giorni o con domanda tardiva
Lasciar scadere i trenta giorni per l’impugnazioneDopo la comunicazione del commissarioCristallizzazione dell’esclusione o dell’ammissione parzialeNo, salvo i casi straordinari previsti dall’art. 206 CCII
Confondere pretese verso la procedura e azioni della proceduraAll’atto di impostare la difesaDomanda proposta nella sede sbagliata; riconvenzionale inammissibileSì, se riproposta tempestivamente nella sede corretta
Non eccepire in arbitrato l’inoperatività della clausolaPrima difesa utile davanti agli arbitriPreclusione: questione non proponibile in impugnazioneNo
Proseguire l’arbitrato nella zona di sospensione del contrattoTra l’apertura della procedura e la scelta dell’organo concorsualeLodo nulloParzialmente: resta la sede concorsuale
Notificare atti al soggetto spossessatoDopo il provvedimento di liquidazioneAtti inefficaci; giudizi non correttamente proseguitiSì, se i termini a monte non sono scaduti
Non riassumere il giudizio interrottoDopo la dichiarazione o notifica dell’eventoEstinzione del processoNo, decorso il termine
Spendere un lodo reso dopo l’aperturaIn sede di domanda al commissarioContestazione radicale del titoloSì, ricostruendo il credito nel merito
Rinunciare a un lodo anteriore all’aperturaIn sede di domanda al commissarioPerdita di un accertamento opponibileSì, se la domanda è ancora emendabile o impugnabile

La checklist preventiva: cosa verificare prima di muovere il primo atto

Questa sequenza di verifiche vale sia per chi ha un arbitrato già avviato, sia per chi sta valutando di avviarlo, sia per chi ha ricevuto una comunicazione dal commissario liquidatore. È un elenco da conservare e da percorrere nell’ordine.

☐ Reperire il provvedimento di liquidazione e fissarne la data esatta. Tutto il calendario successivo nasce da lì: novanta giorni per l’elenco, trenta giorni per l’impugnazione, effetti sui giudizi pendenti.

☐ Verificare quale disciplina speciale si applica al settore dell’impresa. L’art. 294 CCII fa salve le norme speciali: banche, assicurazioni, cooperative e altri settori hanno regole proprie, anche sui termini.

☐ Qualificare la propria posizione: credito verso la procedura o pretesa della procedura verso di me. È la domanda che decide la sede e che va risolta prima di ogni altra cosa.

☐ Verificare se il contratto era pendente alla data di apertura, cioè non ancora eseguito o non completamente eseguito da entrambe le parti.

☐ Accertare che cosa ha deciso l’organo concorsuale sul contratto: subentro, scioglimento, silenzio. In caso di silenzio, valutare la messa in mora per ottenere una decisione entro il termine di legge.

☐ Controllare se è già stata ricevuta la comunicazione del commissario prevista dall’art. 308 CCII e se il termine per le osservazioni è ancora aperto.

☐ Presentare la domanda al commissario liquidatore con capitale, interessi fino alla data di apertura, causa di prelazione e documentazione completa, anche se l’arbitrato è pendente.

☐ Datare il lodo, se esiste, alla sua ultima sottoscrizione e confrontare quella data con quella del provvedimento di liquidazione.

☐ Se si ritiene che la clausola compromissoria non operi, formulare l’eccezione nella prima difesa utile davanti agli arbitri, in modo specifico, senza rinviarla all’impugnazione.

☐ Verificare lo stato dei giudizi ordinari connessi: dichiarazione dell’evento, interruzione, termine per la riassunzione.

☐ Segnare in calendario i trenta giorni dalla comunicazione dell’esito, tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

☐ Verificare chi sia oggi il titolare effettivo del rapporto, in presenza di cessioni di attività o di rapporti collegate alla procedura.


E se l’errore l’ho già fatto?

Non tutti gli errori hanno lo stesso grado di irreversibilità, e questa è la parte che più spesso viene gestita male per eccesso di pessimismo. Vale la pena distinguere.

Ho proseguito l’arbitrato e il lodo è stato dichiarato improcedibile o è nullo. La pretesa sostanziale non si estingue con il lodo: ciò che è venuto meno è la sede. Finché i termini della procedura non sono scaduti, il credito può essere portato integralmente davanti al commissario liquidatore, con la documentazione del rapporto e, se utile, anche con gli atti del procedimento arbitrale come elementi di prova documentale. Il lodo non vale come accertamento, ma le perizie, le ricognizioni e i documenti acquisiti in quella sede restano materiale utilizzabile.

Non ho presentato la domanda e l’elenco è già esecutivo. Occorre verificare immediatamente se la comunicazione prevista dal Codice sia stata effettivamente ricevuta e quando, perché è da lì che decorre il termine di trenta giorni. Una comunicazione mai pervenuta, o pervenuta a un indirizzo non corretto, può spostare il dies a quo e riaprire lo spazio dell’impugnazione. Se il termine è irrimediabilmente decorso, resta la via della domanda tardiva, da impostare con attenzione alle ragioni del ritardo e allo stato dei riparti.

Ho lasciato scadere i trenta giorni. È la situazione più rigida, perché il termine è perentorio. Vanno però verificate le ipotesi straordinarie previste dall’art. 206 CCII, tra cui la revocazione nei casi di falsità, dolo, errore o ritrovamento di documenti decisivi, il cui termine decorre dalla scoperta del fatto o del documento e non dalla comunicazione.

Ho eccepito tardivamente l’inoperatività della clausola arbitrale. La preclusione prevista dall’art. 817 c.p.c. è severa, ma non copre ogni profilo: restano autonomamente rilevabili le questioni che attengono al difetto assoluto di potere decisorio degli arbitri, come quelle che discendono dall’apertura della procedura concorsuale e dal regime dei rapporti pendenti. È un terreno tecnico, dove la formulazione precisa del motivo di impugnazione fa la differenza tra un ricorso inammissibile e uno esaminabile nel merito.

Ho notificato atti al soggetto spossessato o non ho riassunto. Se il termine per la riassunzione non è scaduto, l’errore si corregge con un atto. Se è scaduto, il processo si estingue, ma l’estinzione del giudizio non equivale alla perdita del credito: resta da verificare se la pretesa possa ancora essere fatta valere nella sede concorsuale, dove operano termini autonomi.

Ho un lodo anteriore all’apertura che non ho valorizzato. Se la domanda al commissario è stata presentata senza allegarlo, o se è stata respinta, va valutata l’impugnazione dello stato passivo nei termini, deducendo l’opponibilità del lodo rituale dalla data della sua ultima sottoscrizione. È uno dei pochi casi in cui un errore di impostazione può essere interamente recuperato, se si agisce nei trenta giorni.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho un arbitrato in corso e la controparte è appena finita in liquidazione coatta amministrativa: devo abbandonare tutto?” Dipende da chi chiede cosa. Se stai chiedendo denaro all’impresa in procedura, quell’arbitrato non può condurti a un risultato utile e la tua pretesa va portata al commissario liquidatore. Se invece è la procedura a chiedere denaro a te in forza di un contratto in cui è subentrata, la clausola può conservare efficacia e l’arbitrato può avere ancora senso. La prima cosa da fare non è abbandonare: è qualificare correttamente la domanda.

“Il lodo è già stato depositato dopo l’apertura della procedura: posso ancora usarlo?” Come accertamento opponibile alla procedura, no, se è stato reso quando gli arbitri non avevano più il potere di decidere. Ma il materiale raccolto in quel procedimento resta utilizzabile come documentazione a sostegno della domanda nella sede concorsuale. La pretesa non muore con il lodo.

“Ho lasciato passare i trenta giorni dalla comunicazione: è finita?” Non necessariamente, ma la situazione è seria. Va verificato con precisione quando e come la comunicazione ti è pervenuta, perché è da quel momento che decorre il termine. Vanno poi valutate le ipotesi straordinarie previste dal Codice e, in subordine, la via della domanda tardiva. La verifica va fatta subito: ogni settimana che passa restringe le alternative.

“Il commissario non mi ha mai scritto e ho scoperto per caso che il mio credito non è stato ammesso: è colpa mia?” No, e può essere un elemento a tuo favore. Il Codice prevede che il commissario comunichi l’esito a chi non sia stato ammesso in tutto o in parte, e che i creditori non avvisati possano presentare la propria domanda. L’assenza o l’irregolarità della comunicazione è il primo punto da verificare, perché incide sulla decorrenza del termine.

“Ho firmato una clausola compromissoria con una cooperativa che è stata messa in liquidazione coatta amministrativa: quella clausola vale ancora qualcosa?” Vale, ma non per ciò che ti interessa di più. Non ti consente di far accertare da arbitri un credito che devi far valere nel concorso con gli altri creditori. Può invece tornare rilevante se la procedura agisce nei tuoi confronti sulla base di quel contratto, o in alcune controversie che riguardano il rapporto associativo in quanto tale.

“Ho proseguito l’arbitrato per mesi dopo l’apertura e ho speso molto: posso recuperare qualcosa?” Il lodo in sé, verosimilmente no. Ma la posizione creditoria sì, se i termini della procedura non sono scaduti. E vanno valutate autonomamente le posizioni verso gli altri soggetti eventualmente coobbligati, garanti o fideiussori, che non sono toccati dall’improcedibilità dell’arbitrato verso la procedura.


Le quattro situazioni tipiche, distinte una per una

Gran parte degli errori descritti nasce da una semplificazione: si parla di “arbitrato e procedura concorsuale” come se fosse un rapporto unico, mentre le situazioni concretamente possibili sono almeno quattro, e ciascuna segue regole proprie. Tenerle distinte è il modo più rapido per capire dove ci si trova.

Situazione A — Credito del terzo verso l’impresa in liquidazione coatta amministrativa, con arbitrato già pendente. È il caso delle Sezioni Unite del 2023. Il procedimento diventa improcedibile e il lodo eventualmente reso è nullo, perché la verifica del passivo è l’unica sede in cui quel credito può essere accertato. La clausola non è “nulla” in senso tecnico: è inidonea a produrre l’effetto che il creditore cerca. La conseguenza pratica è una sola: spostarsi, e farlo prima che il commissario depositi l’elenco dei crediti.

Situazione B — Credito del terzo, con arbitrato non ancora avviato. Qui l’errore classico è chiedersi “posso ancora avviare l’arbitrato?”. La risposta è che avviarlo non serve: il credito nasce già destinato al concorso, e ogni atto compiuto fuori dalla sede concorsuale è tempo sottratto ai termini che contano. La domanda corretta non è se la clausola sia valida, ma entro quando va presentata la domanda al commissario e quali documenti la rendono difendibile in sede di impugnazione.

Situazione C — Azione della procedura verso il terzo su un contratto in cui l’organo concorsuale è subentrato. È la situazione speculare, e qui la clausola compromissoria mantiene la sua forza. Chi è convenuto in arbitrato dal commissario liquidatore non può limitarsi a opporre che “c’è una procedura concorsuale”: se l’organo ha subentrato nel rapporto e chiede l’adempimento, non può al tempo stesso sfilarsi dalla clausola che ne fa parte, e la giurisprudenza di merito lo ha affermato con continuità. Il terreno difensivo, in questi casi, è il merito del rapporto e l’eventuale compensazione, non l’esistenza della clausola.

Situazione D — Azione della procedura su un diritto già presente nel patrimonio dell’impresa al momento dell’apertura. Quando l’organo concorsuale aziona un credito già maturato — per prestazioni interamente eseguite prima dell’apertura — agisce facendo valere un’utilità derivante dall’esecuzione del contratto, e il meccanismo negoziale presidiato dalla clausola continua a operare. Non si può invocare in questi casi la competenza inderogabile del tribunale concorsuale, che non si estende alle azioni che già si trovavano nel patrimonio dell’impresa e che questa avrebbe potuto esercitare se non fosse stata assoggettata a procedura.

La differenza tra le quattro situazioni non è teorica. Determina chi ha l’onere di agire, entro quale termine, davanti a quale organo e con quale rischio in caso di inerzia. Collocare correttamente il proprio caso in una di queste quattro caselle è, nella pratica, il novanta per cento della difesa.


Tre varianti che complicano il quadro (e che quasi nessuno considera)

La convenzione arbitrale stipulata dopo l’apertura della procedura

Capita che, a procedura già aperta, le parti valutino di risolvere una lite su un rapporto ancora in essere attraverso un arbitrato. L’ipotesi non è di per sé preclusa — non esiste un’incompatibilità ontologica tra procedure concorsuali e arbitrato — ma cambia radicalmente il regime: non si tratta più di una clausola che il terzo oppone alla procedura, bensì di un atto che l’organo concorsuale compie nell’esercizio dei propri poteri, soggetto alle autorizzazioni previste dalla disciplina della procedura e dalle norme speciali di settore. Un accordo arbitrale concluso con l’organo liquidatorio senza le autorizzazioni richieste è un accordo che rischia di non reggere, e il terzo che vi confida si trova poi nella posizione peggiore: ha speso tempo e risorse in una sede che la procedura stessa può contestare. La verifica preventiva sui poteri dell’organo e sulle autorizzazioni è, in questi casi, la prima cosa da fare, non l’ultima.

Le leggi speciali di settore

La liquidazione coatta amministrativa non è una procedura sola. L’art. 293 CCII la disciplina come categoria, ma l’art. 294 CCII fa espressamente salve le disposizioni delle leggi speciali, e nei settori bancario, assicurativo e cooperativo quelle disposizioni incidono su profili decisivi: il momento di decorrenza degli effetti, i termini per la formazione e il deposito dell’elenco dei crediti, le modalità di comunicazione ai creditori, talvolta la stessa struttura della fase di accertamento. Esistono settori in cui il termine per proporre opposizione decorre da comunicazioni specificamente disciplinate dalla normativa di categoria, e in cui il rinvio alle norme generali sulle impugnazioni dello stato passivo opera solo per il procedimento, non per i termini iniziali. Applicare lo schema generale senza verificare la disciplina speciale del settore è uno degli errori più silenziosi: non produce un rifiuto immediato, produce una decadenza scoperta mesi dopo.

I coobbligati, i garanti e i cessionari

L’improcedibilità del giudizio arbitrale verso l’impresa in procedura non si estende automaticamente a tutti gli altri soggetti coinvolti nel medesimo assetto contrattuale. Fideiussori, garanti autonomi, coobbligati solidali, società del gruppo che abbiano assunto obbligazioni proprie restano, in linea di principio, soggetti alle regole ordinarie, e la clausola compromissoria che li vincola conserva la sua efficacia nei rapporti che non coinvolgono la massa. Allo stesso modo, quando porzioni di attività o interi rapporti giuridici sono stati ceduti a terzi nell’ambito di operazioni collegate alla procedura — fenomeno ricorrente nelle crisi bancarie — occorre stabilire chi sia oggi il titolare del rapporto controverso prima di scegliere dove e contro chi agire. Il creditore che si limita a inseguire la procedura rischia di trascurare la sola posizione che era rimasta pienamente aggredibile.


Perché la sede giusta conta più della ragione

Vale la pena soffermarsi su un punto che, nell’esperienza di chi segue queste controversie, è la vera causa profonda di tutti e sei gli errori: la convinzione che avere ragione basti.

Nel diritto delle procedure concorsuali non basta. Il sistema è costruito attorno a un’esigenza — la parità di trattamento dei creditori — che si realizza attraverso un meccanismo processuale rigido: tutti i crediti passano dallo stesso imbuto, nello stesso momento, davanti allo stesso organo, con le stesse possibilità di contraddittorio. È questa esigenza che giustifica l’esclusività dell’accertamento del passivo e che spiega perché un patto privato, pur pienamente valido tra le parti che lo hanno sottoscritto, non possa spostare altrove l’accertamento di una pretesa destinata a concorrere con quelle di tutti gli altri. La Corte di cassazione ha spiegato questa esclusività proprio in termini di partecipazione dialettica: ciascun creditore deve poter intervenire sull’accertamento di ogni posizione che incide sul passivo del medesimo insolvente, perché l’attivo è uno solo e ciò che viene riconosciuto a uno riduce ciò che resta per gli altri.

Da questa impostazione discendono due conseguenze pratiche che conviene fissare.

La prima: le decisioni assunte altrove non si trasferiscono automaticamente nel passivo. Il principio di esclusività implica l’indipendenza tra ciò che viene deciso secondo il rito concorsuale e ciò che viene deciso in sede ordinaria, anche tra le stesse parti e sul medesimo rapporto. Chi costruisce la propria strategia sull’idea di “ottenere prima un titolo altrove, e poi presentarlo” lavora su un presupposto che la giurisprudenza non conferma, salvo il caso — diverso e preciso — del titolo già perfezionato prima dell’apertura della procedura.

La seconda: i termini della procedura non si sospendono per attendere i tempi di un altro giudizio. La procedura segue il proprio calendario: novanta giorni per la formazione dell’elenco dei crediti, trenta giorni per le impugnazioni dalla comunicazione dell’esito, scadenze proprie per le domande tardive. Nessuno di questi termini si allunga perché altrove pende un arbitrato. Il creditore che attende “l’esito del procedimento in corso” prima di muoversi sta, nei fatti, scegliendo di rinunciare alla sede che conta.

Su questo si misura anche il costo del contenzioso sbagliato. Nei giudizi di impugnazione dello stato passivo il contributo unificato è determinato secondo il valore della domanda proposta, con l’applicazione della maggiorazione prevista per le impugnazioni, come chiarito dal Ministero della Giustizia con il provvedimento del 24 ottobre 2023: sono costi di giustizia prevedibili, che hanno senso quando servono a far valere una posizione collocata nella sede corretta, e che diventano puro spreco quando si aggiungono a quelli già sostenuti in una sede che non poteva produrre risultati.


Gli errori davanti ai giudici: le pronunce che dicono cosa succede a chi sbaglia

Cass. civ., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5694. Chi prosegue l’arbitrato su un credito verso un’impresa in liquidazione coatta amministrativa ottiene un procedimento improcedibile e un lodo nullo. Le Sezioni Unite hanno affermato che l’esclusività dell’accertamento del passivo in sede concorsuale impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale avente per oggetto una pretesa creditoria destinata al concorso, e che il difetto di potere decisorio degli arbitri travolge il lodo, senza possibilità di recupero neppure dopo la chiusura della procedura. È la pronuncia di riferimento assoluto sul tema del titolo.

Cass. civ., sez. I, 31 gennaio 2025, n. 2333. Chi confonde le due direzioni della pretesa perde la sede. La Corte ha qualificato come eccezionale la norma che consente la prosecuzione dell’arbitrato in caso di subentro dell’organo concorsuale nel contratto pendente, confermando che la clausola non è opponibile alla procedura nelle altre ipotesi e che la domanda riconvenzionale di credito verso l’impresa in procedura va proposta nell’accertamento del passivo, mentre resta valida la clausola quando è la procedura ad agire per crediti relativi a prestazioni già eseguite.

Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 2025, n. 2840. Chi rinuncia a far valere un lodo anteriore all’apertura si priva di un accertamento utile. La Corte ha affermato che il lodo arbitrale rituale, assimilabile a una sentenza dalla data della sua ultima sottoscrizione, è da quel momento opponibile alla procedura ai fini della formazione dello stato passivo. È la pronuncia che fissa la linea temporale decisiva per chi ha già un lodo in mano.

Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 2025, n. 2931. Chi usa impropriamente lo strumento dell’ammissione con riserva rischia il rigetto. La decisione si colloca nel solco dell’esclusività del rito dell’accertamento del passivo e delimita le ipotesi in cui il credito oggetto di accertamento devoluto ad altra sede può essere ammesso con riserva, con rilievo diretto per chi ha un procedimento arbitrale pendente.

Cass. civ., sez. I, ord. 12 dicembre 2023, n. 34607. Chi prosegue l’arbitrato nella zona di sospensione del contratto ottiene un lodo nullo. La Corte ha chiarito che l’avvio del procedimento quando il debitore era ancora in bonis non impedisce all’organo concorsuale di invocare l’improcedibilità conseguente alla pendenza del rapporto in assenza di subentro certo: finché la sospensione non è rimossa, gli arbitri decidono su un contratto che non produce effetti.

Cass. civ. n. 7772/2024. Chi conta sul “travaso” automatico di una decisione esterna nel passivo concorsuale resta deluso. La pronuncia ribadisce il principio di esclusività che governa l’accertamento del passivo e l’indipendenza tra la decisione resa in sede ordinaria e quella resa in sede concorsuale secondo il rito speciale, anche quando le parti e il rapporto sono i medesimi.

Cass. civ., sez. VI, 23 luglio 2020, n. 15830. Chi solleva tardivamente la questione sulla natura dell’arbitrato la perde: le questioni non prospettate nel corso del procedimento arbitrale non possono essere introdotte per la prima volta in sede di impugnazione del lodo. La stessa decisione ha confermato che le domande con cui la procedura esercita congiuntamente l’azione risarcitoria della società e quella dei creditori sociali verso gli ex organi sociali spettano al tribunale e non agli arbitri, nonostante la clausola statutaria.

Cass. civ. n. 4956/2020. Chi tratta allo stesso modo tutte le controversie “societarie” sbaglia bersaglio. La Corte ha escluso l’arbitrabilità delle pretese fatte valere da terzi e soci verso l’amministrazione concorsuale, per le quali occorre sempre la verifica dello stato passivo, riconoscendo invece la competenza arbitrale sulla domanda con cui l’organo della procedura chiede al socio l’esecuzione di un conferimento deliberato e non eseguito.

Cass. civ., sez. VI-1, ord. 1° giugno 2022, n. 17823, e Cass. civ., sez. VI, 16 novembre 2021, n. 34505. Chi considera la clausola compromissoria “estinta” per effetto della vicenda concorsuale può perdere una sede ancora praticabile: entrambe le decisioni hanno ritenuto opponibile all’assuntore del concordato la clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile, per le liti relative al rapporto intercorso con l’ente collettivo, anche dopo l’uscita dell’impresa dalla compagine.

Cass. civ. n. 27163/2023. Chi sottovaluta i titoli formati prima della procedura perde un vantaggio: in materia di liquidazione coatta amministrativa, la Corte ha affermato l’opponibilità alla procedura della sentenza di condanna pronunciata nei confronti del soggetto poi assoggettato alla liquidazione, pur non ancora passata in giudicato.

Cass. civ. n. 34785/2024. Chi non presidia il piano processuale rischia l’estinzione: la pronuncia si occupa della decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti.

Cass. civ. n. 28129/2025 e Cass. civ. n. 15670/2025. Due pronunce che definiscono il perimetro dell’interlocutore: la prima in tema di poteri del commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa e di posizione dei professionisti incaricati; la seconda in tema di sorte dei rapporti nell’ambito delle operazioni collegate alla liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari, tema decisivo per capire verso chi vada indirizzata la pretesa.

Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2010, n. 17337. Il termine per l’opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa è di trenta giorni, come nella procedura concorsuale giudiziale: una pronuncia risalente ma tuttora utile a ricordare che nella LCA i tempi di reazione del creditore sono gli stessi, nonostante la fase iniziale abbia natura amministrativa.

Tribunale di Bologna, sez. spec. Impresa, 17 settembre 2024, n. 2439, e Tribunale di Potenza, 28 maggio 2024, n. 899. Due decisioni di merito che fotografano i due poli: la prima esclude l’operatività della clausola statutaria rispetto all’azione di responsabilità unitaria esercitata dalla procedura; la seconda ricorda che la presenza della procedura tra le parti non produce di per sé la caducazione della scelta arbitrale compiuta quando l’impresa era in bonis.

Corte d’appello di Milano, 5 ottobre 2023; Corte d’appello di Perugia, sez. I, 30 dicembre 2021, n. 717; Tribunale di Reggio Emilia, sez. II, 27 gennaio 2021. Tre pronunce convergenti sul principio che più spesso viene ignorato: se l’organo concorsuale subentra nel contratto, la clausola compromissoria conserva piena efficacia anche nei suoi confronti, perché non è consentito sciogliersi da singole clausole di un contratto di cui si chiede l’adempimento.


Cosa può fare lo Studio Monardo

L’intervento dello Studio si muove su due piani paralleli: prevenire l’errore prima che si consumi e ricostruire la posizione quando l’errore è già stato commesso. Ecco, in concreto, gli strumenti utilizzati.

  1. Ricostruiamo la cronologia esatta della procedura: reperiamo il provvedimento di liquidazione, ne fissiamo la data, individuiamo gli organi nominati e la disciplina speciale applicabile al settore, e da lì costruiamo il calendario di tutti i termini che riguardano il cliente.
  2. Qualifichiamo la pretesa prima di scegliere la sede: distinguiamo, documento alla mano, tra credito destinato al concorso e azione esercitata dalla procedura, perché da questa qualificazione dipende se l’arbitrato sia ancora praticabile o sia già improcedibile.
  3. Redigiamo e depositiamo la domanda al commissario liquidatore, indicando capitale, interessi maturati fino alla data di apertura, causa di prelazione e allegando l’intera documentazione del rapporto, inclusi gli atti del procedimento arbitrale quando utili sul piano probatorio.
  4. Verifichiamo la regolarità delle comunicazioni ricevute dal commissario, confrontando indirizzi PEC, date di invio e di ricezione, perché da quella verifica dipende la decorrenza del termine di trenta giorni e, in molti casi, la riapertura di uno spazio difensivo che sembrava chiuso.
  5. Proponiamo l’impugnazione dello stato passivo nei termini, costruendo i motivi sulla documentazione già prodotta al commissario e, dove ne ricorrono i presupposti, deducendo l’opponibilità alla procedura del lodo rituale anteriore all’apertura.
  6. Mettiamo formalmente in mora l’organo concorsuale sui contratti pendenti, per ottenere una decisione esplicita su subentro o scioglimento ed evitare che il cliente operi al buio nella zona di sospensione.
  7. Formuliamo l’eccezione di inoperatività della clausola compromissoria nella prima difesa utile davanti agli arbitri, in forma specifica e motivata, per non incorrere nella preclusione che impedisce di riproporla in impugnazione.
  8. Impugniamo per nullità il lodo reso in difetto di potere decisorio degli arbitri, individuando con precisione il motivo spendibile e le relative decadenze.
  9. Gestiamo il piano processuale dei giudizi connessi: dichiarazione dell’evento, interruzione, riassunzione nei termini, corretta individuazione del soggetto nei cui confronti indirizzare gli atti dopo l’apertura della procedura.
  10. Verifichiamo le posizioni di garanti, coobbligati e cessionari, perché l’improcedibilità dell’arbitrato verso la procedura non tocca necessariamente le altre posizioni debitorie collegate al medesimo rapporto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, dove l’errore si ripara quasi sempre in un grado successivo, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione non è un dettaglio formale: il decreto che decide l’impugnazione dello stato passivo si impugna con ricorso per cassazione, e la sentenza sull’impugnazione per nullità del lodo arriva allo stesso sbocco. Impostare il primo atto sapendo già come dovrà essere scritto l’ultimo è ciò che consente di non consumare un grado di giudizio per difetti di formulazione.

La continuità della strategia è garantita dal fatto che lo stesso difensore segue il caso dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità, senza passaggi di mano che disperdono le eccezioni sollevate e le deduzioni già svolte. Allo stesso tempo, lo staff multidisciplinare dello Studio — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — consente di affiancare alla difesa tecnica la ricostruzione contabile del credito, che nelle procedure concorsuali è spesso la parte che decide l’esito: importi, imputazioni dei pagamenti, decorrenze degli interessi, qualificazione delle poste contestate.

Nessun impegno di risultato: analizziamo la posizione, verifichiamo i margini effettivi, costruiamo la strategia più solida tra quelle disponibili e la portiamo avanti in tutte le sedi necessarie.


In chiusura

La domanda del titolo — se la clausola compromissoria resti valida quando sopraggiunge la liquidazione coatta amministrativa — non ha una risposta unica, e proprio questo è il motivo per cui si sbaglia tanto spesso. La clausola non viene cancellata dalla procedura, ma smette di poter fare la cosa che al creditore interessa di più: accertare un credito destinato al concorso. Quel compito appartiene in via esclusiva alla sede concorsuale, con i suoi termini e le sue forme. Riconoscere questo confine nelle prime settimane è ciò che distingue una posizione difendibile da un contenzioso costoso e inutile.

È un terreno che lo Studio Monardo presidia per la natura stessa delle sue competenze. Il tema è, insieme, concorsuale e impugnatorio: si gioca sull’accertamento del passivo e si decide, molto spesso, nell’ultimo grado di giudizio. Per questo l’abilitazione di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo pesa in modo diretto sulla materia di questo articolo, mentre le competenze in Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consentono di leggere la procedura dall’interno e di anticipare le mosse dell’organo liquidatorio, invece di subirle.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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