Hai ottenuto l’omologazione del concordato preventivo. Hai firmato un piano, hai promesso ai creditori una percentuale e un calendario, il tribunale ha messo il suo sigillo. Poi qualcosa si è inceppato: un cliente importante è saltato, un immobile non si vende al prezzo stimato, i flussi di cassa della continuità non reggono, una rata ai chirografari è già scaduta o sta per scadere senza copertura. E adesso hai una sola domanda in testa: cosa succede se non riesco a pagare quello che ho promesso?
La risposta tecnica sta nell’articolo 119 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019): i creditori possono chiedere al tribunale di risolvere il concordato per inadempimento. Se il tribunale accoglie, gli effetti dell’omologazione cadono, i debiti tornano nella loro misura originaria e, se ricorrono i presupposti, si apre la liquidazione giudiziale. Ma tra “ho un problema di pagamento” e “il concordato è risolto” c’è un tratto di strada lungo, fatto di termini, soglie di gravità, eccezioni processuali e strumenti di correzione che pochi imprenditori conoscono.
Questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire: otto mosse in sequenza, ciascuna con il suo obiettivo, il suo termine e la sua verifica di completamento, per affrontare l’inadempimento del concordato senza subire gli eventi. Se lo segui nell’ordine, sai in ogni momento dove sei, cosa rischi e cosa puoi ancora fare.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la fase esecutiva di un concordato in difficoltà è il punto in cui si incontrano tre piani diversi, e lo Studio è strutturato per presidiarli tutti. C’è il piano della gestione della crisi d’impresa, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abituato a ragionare sulla sostenibilità di un’impresa e sulle trattative con il ceto creditorio. C’è il piano dei numeri, che richiede di rifare i conti del piano, verificare gli scostamenti e ricostruire flussi credibili, e qui opera lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che l’Avvocato coordina. E c’è il piano del contenzioso: la risoluzione si decide con sentenza, si impugna con reclamo e può arrivare in Cassazione, dove l’Avvocato, in quanto cassazionista, può seguire la difesa senza cambi di mano.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente in che punto del percorso ti trovi. Le otto mosse di questo piano sono pensate per essere eseguite in ordine, ma non tutti partono dalla casella numero uno: chi ha già ricevuto la notifica di un ricorso per risoluzione non ha il tempo di fare un’analisi tranquilla degli scostamenti, e chi invece vede il problema arrivare con sei mesi di anticipo ha a disposizione strumenti che gli altri non hanno più.
Rispondi con onestà a queste quattro domande. Scrivi le risposte su un foglio: ti serviranno anche più avanti.
Prima domanda: hai già mancato un pagamento previsto dal piano, oppure stai prevedendo di mancarlo? La differenza è enorme. Finché l’inadempimento non si è verificato, hai margine per intervenire sul piano, parlare con il commissario giudiziale, cercare finanza esterna. Dopo, ogni giorno che passa rafforza la posizione di chi vuole chiedere la risoluzione e, come vedremo, fa ripartire gli interessi sui crediti scaduti.
Seconda domanda: il tuo concordato è in continuità aziendale oppure liquidatorio (con cessione dei beni)? La distinzione non è accademica. Solo per il concordato in continuità il legislatore ha introdotto, con il correttivo del 2024, una procedura specifica per modificare il piano dopo l’omologazione (art. 118-bis CCII). Nel concordato liquidatorio la valutazione della gravità dell’inadempimento si misura soprattutto sullo scarto tra quanto i creditori si aspettavano e quanto la liquidazione può effettivamente dare.
Terza domanda: qualcuno ha già depositato un ricorso per la risoluzione o per l’apertura della liquidazione giudiziale? Se hai ricevuto la notifica di un ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, sei già dentro un procedimento con tempi stretti. In quel caso devi saltare direttamente alla mossa di difesa, senza però abbandonare le mosse di correzione del piano, che possono incidere sull’esito.
Quarta domanda: quando scade il termine fissato per l’ultimo adempimento del concordato, e quanto tempo è passato? Il ricorso per la risoluzione va proposto entro un anno da quella scadenza. Se l’anno è già trascorso, la risoluzione potrebbe non essere più chiedibile: è un’eccezione che però va sollevata da te, non te la regala nessuno.
Ci sono poi due domande accessorie, che non cambiano il punto di partenza ma cambiano molto le opzioni disponibili. La prima: nel tuo concordato c’è un terzo che si è accollato gli obblighi con liberazione immediata dell’impresa (un assuntore)? Se sì, la disciplina della risoluzione, per espressa previsione di legge, non si applica. La seconda: ci sono garanti che hanno prestato garanzie per l’adempimento del concordato? Se sì, devono partecipare al procedimento di risoluzione e la loro posizione va gestita insieme alla tua.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Nessun pagamento mancato, ma previsioni di cassa negative per i prossimi 6-12 mesi | Mossa 1 | Hai tempo per misurare lo scostamento e scegliere lo strumento correttivo prima che diventi inadempimento |
| Una o più rate già scadute e non pagate, nessun ricorso notificato | Mossa 1, poi subito Mossa 3 | Devi quantificare la gravità e attivare il commissario prima che lo faccia un creditore |
| Concordato in continuità con piano diventato irrealizzabile così com’è | Mossa 4 | La modifica del piano ex art. 118-bis CCII è lo strumento tipico, ma ha limiti precisi |
| Concordato liquidatorio con realizzi molto inferiori alle stime | Mossa 2, poi Mossa 5 | Conta la distanza dalla percentuale indicata e la funzione satisfattiva del concordato |
| Ricorso per risoluzione già notificato | Mossa 6 (subito), in parallelo Mosse 4-5 | Le difese processuali hanno termini; le mosse correttive possono pesare sulla valutazione di gravità |
| Ricorso per liquidazione giudiziale senza previa risoluzione | Mossa 6, con focus sull’art. 119, comma 7 | La liquidazione senza risoluzione è ammessa solo in un’ipotesi precisa |
| Risoluzione già pronunciata con sentenza | Mossa 8 | Contano il reclamo e la gestione degli effetti |
| Ultimo adempimento scaduto da oltre un anno | Mossa 2, poi Mossa 6 | La decadenza dal diritto di chiedere la risoluzione è la tua prima difesa |
Non passare oltre finché non hai individuato la riga che ti descrive. Se ti riconosci in più righe, parti da quella con la mossa più avanzata: il pericolo più vicino detta la priorità.
Mossa 1 — Fotografa lo scostamento tra piano e realtà
Obiettivo della mossa: sapere con precisione quanto, quando e verso chi stai mancando gli impegni del concordato, perché la risoluzione non scatta per un qualsiasi ritardo ma solo per un inadempimento “non di scarsa importanza”.
Quando va fatta
Subito, appena hai il primo segnale. Il momento ideale è prima della scadenza della rata che rischi di non pagare; il momento accettabile è nei giorni immediatamente successivi; il momento pessimo è quando ricevi la notifica del ricorso di un creditore, perché a quel punto la fotografia la scatta lui, con i suoi numeri e la sua lettura.
Come si esegue
Il primo passo è recuperare tre documenti: il decreto di omologazione, la proposta concordataria approvata (con il piano e l’attestazione) e le relazioni periodiche del commissario giudiziale. Sono la “costituzione” del tuo concordato: tutto ciò che conta come inadempimento si misura contro quello che c’è scritto lì.
Poi costruisci una tabella con cinque colonne: obbligo previsto (pagamento, vendita, versamento, apporto di finanza), scadenza prevista, importo o risultato previsto, stato attuale, scostamento. Compila una riga per ogni obbligazione concordataria. Non limitarti ai pagamenti ai chirografari: spesso il primo inadempimento riguarda i creditori privilegiati che il piano prevedeva di pagare integralmente entro una certa data, oppure l’esecuzione di una vendita, oppure il versamento di somme in un conto vincolato.
Quando hai la tabella, calcola tre indicatori:
- Lo scostamento in valore assoluto, cioè quanto manca in euro rispetto a quanto dovevi aver pagato alla data di oggi.
- Lo scostamento in percentuale sull’intero fabbisogno concordatario, cioè quanto pesa il mancato pagamento sul totale degli obblighi assunti verso la massa dei creditori.
- Lo scostamento prospettico, cioè la differenza tra quanto i creditori riceveranno realisticamente alla fine del piano e quanto era stato loro indicato.
Il terzo indicatore è il più importante, ed è anche quello che più spesso viene ignorato. La giurisprudenza non guarda la singola rata in modo isolato: guarda se il concordato sta ancora assolvendo, nella sostanza, alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura e nei tempi promessi.
La base giuridica
L’art. 119, comma 3, CCII stabilisce che il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza. È la stessa logica dell’art. 1455 del codice civile, ma calata in un contesto diverso, perché il concordato non è un contratto qualsiasi: i creditori sono una massa composita, molti di loro non hanno votato a favore, e la procedura persegue anche interessi pubblicistici. Proprio per questo, nella valutazione di gravità conta l’interesse della massa, non quello del singolo creditore che si lamenta.
La Cassazione lo ha ribadito con chiarezza nel 2025: secondo Cass. civ., Sez. I, 16 luglio 2025, n. 19607, il grave inadempimento che giustifica la risoluzione chiesta da un creditore va riferito agli interessi dell’intera massa dei creditori, non alla posizione individuale di chi propone il ricorso. In concreto: se hai mancato il pagamento verso un solo creditore minore, ma il piano nel suo complesso sta reggendo, hai un argomento serio per sostenere che l’inadempimento è di scarsa importanza.
Sul piano del merito, il Tribunale di Milano (Sez. II civ., 21 luglio 2025) ha seguito la stessa linea, chiarendo che la “non scarsa importanza” va misurata sul complesso degli obblighi assunti verso la massa e che l’accertamento ha natura oggettiva; nel caso deciso, l’inadempimento era strutturale e generalizzato, tale da impedire la realizzazione della causa concreta del concordato, e la risoluzione è stata pronunciata.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico di questa mossa è non riuscire a ricostruire i numeri, perché la contabilità della fase esecutiva è stata tenuta male o perché parte delle operazioni è gestita dal liquidatore giudiziale. In questo caso non improvvisare: chiedi formalmente al commissario giudiziale (e, nel concordato liquidatorio, al liquidatore) un prospetto aggiornato dei pagamenti eseguiti e delle somme disponibili. È un’informazione che comunque dovranno fornire al tribunale, e averla tu prima ti mette in condizione di reagire.
Il secondo imprevisto è scoprire che alcuni creditori contestano l’importo del proprio credito e che il piano prevedeva l’accantonamento di somme per i crediti contestati. Se quegli accantonamenti non sono stati fatti, quel vuoto può essere letto come un indice di inadempimento. La Cassazione, con Cass. civ., Sez. I, n. 4596/2025, ha esaminato proprio un caso in cui il tribunale aveva disposto il deposito delle somme contestate a garanzia dei creditori e ha ritenuto che il mancato versamento possa costituire un indice di inadempimento, riconoscendo inoltre la legittimazione del creditore insoddisfatto a chiedere la risoluzione senza dover provare un ulteriore pregiudizio.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa successiva verifica che:
- hai una tabella completa obbligo per obbligo, con scadenze e importi presi dal decreto di omologazione e dalla proposta approvata;
- hai calcolato lo scostamento attuale e quello prospettico in euro e in percentuale;
- sai se lo scostamento riguarda un singolo creditore, una classe, oppure l’intera massa.
Mossa 2 — Metti in fila i termini che corrono contro di te (e a tuo favore)
Obiettivo della mossa: conoscere tutte le scadenze rilevanti — quelle del piano, quella annuale per la risoluzione, quelle processuali — perché nella fase esecutiva del concordato il tempo è la variabile che decide quali strumenti hai ancora a disposizione.
Quando va fatta
Insieme alla mossa 1, o al massimo nei giorni immediatamente successivi. Non serve aspettare di avere il quadro numerico perfetto: i termini si ricavano dai documenti del concordato e dalla legge.
Come si esegue
Prendi un calendario (anche un semplice foglio di calcolo) e segna:
Le scadenze del piano. Tutte, comprese quelle intermedie. Per ciascuna indica se è stata rispettata, se è a rischio o se è già saltata.
Il termine fissato per l’ultimo adempimento. È la data dell’ultimo pagamento o dell’ultimo atto previsto dal concordato. Da quella data corre un anno entro il quale i creditori possono proporre il ricorso per la risoluzione (art. 119, comma 4, CCII). Segna sul calendario sia la scadenza dell’ultimo adempimento sia la data che cade esattamente un anno dopo.
Attenzione: il fatto che il termine annuale decorra dall’ultimo adempimento non significa che i creditori debbano aspettare la fine del piano per agire. Se l’inadempimento grave si manifesta prima, possono chiedere la risoluzione anche durante l’esecuzione. Il termine annuale è un limite finale, non un periodo di quiete garantito. La giurisprudenza di legittimità ha tenuto ferme entrambe le cose: il diritto di agire quando emerge l’impossibilità di soddisfare i creditori nella misura promessa, anche prima delle scadenze, e il divieto di anticipare il giorno da cui decorre la decadenza rispetto a quello indicato dalla legge.
Il caso in cui il piano non fissa un termine per l’ultimo adempimento. Succede, soprattutto nei concordati liquidatori più datati. In questo caso la Cassazione, con Cass. civ., Sez. VI-1, 21 ottobre 2021, n. 29289, ha indicato come riferimento il momento dell’esaurimento delle operazioni di liquidazione, precisando anche che nel procedimento di risoluzione non è necessario l’intervento del pubblico ministero. Se sei in questa situazione, devi ricostruire quando la liquidazione si è conclusa o si concluderà, perché da lì dipende fino a quando sei esposto al rischio di risoluzione.
I termini processuali, se un procedimento è già iniziato. Il procedimento di risoluzione segue le forme degli artt. 40 e 41 CCII, cioè il rito del procedimento unitario: ricorso, decreto del tribunale che fissa l’udienza, notifica, costituzione del debitore, istruttoria, sentenza. Se ti è stato notificato un ricorso, la data dell’udienza è la tua scadenza più importante.
Un avvertimento sul mese di agosto. Nel processo civile ordinario i termini processuali si sospendono dal 1° al 31 agosto. Ma i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi seguono una regola diversa: l’art. 9 CCII esclude, salvo diversa previsione, l’applicazione della sospensione feriale. Tradotto: se ti viene notificata una sentenza di risoluzione il 28 luglio, non contare sul fatto che agosto “non conti” per il reclamo. Calcola i termini come se la sospensione dal 1° al 31 agosto non esistesse.
La base giuridica
Art. 119, comma 4, CCII per il termine annuale; artt. 40 e 41 CCII per il procedimento, richiamati dall’art. 119, comma 6; art. 9 CCII per l’esclusione della sospensione feriale nei procedimenti del Codice della crisi.
Un punto spesso trascurato riguarda la natura del termine annuale: si tratta di un termine di decadenza. Nella ricostruzione più diffusa in dottrina e giurisprudenza, la decadenza non è rilevabile d’ufficio dal tribunale: se il creditore propone il ricorso fuori tempo e tu non sollevi l’eccezione, il giudice può decidere nel merito come se il termine fosse rispettato. È il motivo per cui questa mossa viene prima della difesa: devi sapere in anticipo se hai in mano questa carta.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più frequente è la divergenza di lettura sul giorno dell’ultimo adempimento, per esempio perché il piano prevedeva una data, poi il tribunale o il commissario hanno autorizzato una proroga delle operazioni. In questi casi la data rilevante non è sempre quella più comoda per te. Una pronuncia di merito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha evidenziato che, per individuare il giorno da cui far decorrere l’anno, occorre guardare alla natura del soggetto legittimato e a quanto previsto nel decreto di omologa. Se c’è incertezza, ragiona prudenzialmente sulla data più lontana per il calcolo del tuo rischio, e su quella più vicina per costruire un’eventuale eccezione di decadenza.
Il secondo imprevisto è la scoperta che un debito “nuovo”, sorto dopo il deposito della domanda di concordato, non è stato pagato. Qui il rischio cambia natura: non sei solo esposto alla risoluzione, ma anche a un ricorso per l’apertura diretta della liquidazione giudiziale. Ne parleremo nella mossa 6, ma segnala subito questo tipo di debiti nel calendario con un colore diverso.
Check di completamento
Prima di procedere verifica che:
- hai individuato con certezza la data dell’ultimo adempimento e la data di scadenza del termine annuale;
- sai se esistono debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato che risultano scaduti e non pagati;
- se c’è un procedimento pendente, conosci la data dell’udienza e i termini per costituirti.
Mossa 3 — Apri il canale con il commissario giudiziale (prima che lo aprano i creditori)
Obiettivo della mossa: trasformare il commissario giudiziale da osservatore che segnala l’inadempimento a interlocutore informato che conosce le cause e le soluzioni che stai mettendo in campo.
Quando va fatta
Non appena la mossa 1 ti restituisce uno scostamento significativo. Non aspettare che sia il commissario ad accorgersene dalla mancata ricezione di un pagamento o dalla segnalazione di un creditore.
Come si esegue
Il commissario giudiziale, dopo l’omologazione, non scompare. L’art. 118 CCII gli affida il compito di sorvegliare l’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione e di riferire al giudice ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori. Nella prassi dei tribunali, il decreto di omologazione disciplina spesso in modo dettagliato le relazioni periodiche, i rendiconti e gli obblighi informativi del debitore.
Il primo passo è predisporre una comunicazione scritta al commissario. Deve contenere:
- la descrizione dello scostamento, con i numeri ricavati dalla mossa 1;
- le cause dello scostamento, documentate (contratti risolti, vendite andate deserte, perdite di commesse, ritardi di incasso);
- le misure che intendi adottare e i tempi;
- la tua valutazione sul fatto che il piano possa essere ancora eseguito, eventualmente con modifiche.
Non scrivere una lettera di scuse. Scrivi un documento tecnico, che il commissario possa allegare alla propria relazione al tribunale senza doverlo riscrivere.
Il secondo passo è chiedere un incontro. Al commissario interessa soprattutto capire se il concordato ha ancora una prospettiva di adempimento, e in che misura. Se gli porti numeri credibili e un percorso correttivo, la sua relazione sarà diversa da quella che scriverebbe a partire dal solo dato del mancato pagamento.
Il terzo passo, se il concordato è in continuità e prevedi di dover modificare sostanzialmente il piano, è anticipargli che stai lavorando al rinnovo dell’attestazione, perché sarà proprio lui a dover riferire al tribunale sulle modifiche (mossa 4).
La base giuridica
Art. 118, comma 1, CCII sui poteri di sorveglianza del commissario. Art. 119, comma 1, CCII: il commissario può chiedere la risoluzione, ma solo su istanza di uno o più creditori. Non ha cioè un potere d’impulso autonomo: è il ceto creditorio che decide se attivare la risoluzione, ma una relazione del commissario che descrive un inadempimento grave e senza rimedio rende molto più facile per un creditore farlo, e molto più difficile per te difenderti.
Se qualcosa va storto
Se il commissario ha già trasmesso al tribunale una relazione negativa, non è finita. Puoi depositare nel fascicolo una tua memoria illustrativa con la documentazione delle misure correttive. Il punto è non lasciare che l’unica versione dei fatti agli atti sia quella che descrive il problema senza la soluzione.
Se invece il rapporto con il commissario è conflittuale, per esempio perché ritieni che alcuni ritardi siano imputabili alla gestione delle operazioni di liquidazione, documentalo con precisione. La giurisprudenza tradizionale considera l’inadempimento in chiave oggettiva, ma i ritardi addebitabili agli organi della procedura sono un tema discusso nella valutazione della gravità e della imputabilità dello scostamento rispetto al piano.
Check di completamento
- Il commissario ha ricevuto una comunicazione scritta con numeri, cause e misure;
- conosci il contenuto delle ultime relazioni del commissario al tribunale;
- hai fissato con il commissario tempi e modalità per i prossimi aggiornamenti.
Mossa 4 — Correggi il piano, se puoi: la modifica post-omologazione e i suoi limiti
Obiettivo della mossa: verificare se il tuo concordato può essere rimesso in carreggiata modificando il piano esecutivo, senza toccare le condizioni promesse ai creditori, e attivare la procedura dell’art. 118-bis CCII quando ne ricorrono i presupposti.
Quando va fatta
Appena la mossa 1 ti dice che il piano, così com’è, non è più eseguibile ma esiste un percorso alternativo credibile per arrivare allo stesso risultato per i creditori. La finestra ideale è prima che un creditore depositi il ricorso per la risoluzione; la modifica resta comunque pensabile anche dopo, ma con un peso diverso.
Come si esegue
Il primo passo è distinguere con nettezza due cose che nel linguaggio comune si confondono: la proposta e il piano. La proposta è ciò che hai promesso ai creditori: la percentuale, i tempi, il trattamento delle classi. Il piano è la descrizione analitica di come intendi realizzare la proposta: quali ricavi, quali vendite, quali investimenti, quale cronoprogramma. Dopo l’omologazione la proposta è cristallizzata; il piano, entro certi limiti, no.
La Cassazione ha tracciato questo confine con una pronuncia di agosto 2026, Cass. civ., Sez. I, n. 22229/2026: una volta omologato il concordato in continuità aziendale, il debitore non può modificare unilateralmente le condizioni concordatarie; ciò che può essere toccato è il piano esecutivo, attraverso una procedura strutturata e garantita. Il caso riguardava un concordato omologato sotto la legge fallimentare, ma il principio è coerente con la disciplina del Codice della crisi: l’eventuale inadempimento delle condizioni promesse resta valutabile ai fini della risoluzione.
Il secondo passo, se il tuo concordato è in continuità aziendale, è seguire la procedura dell’art. 118-bis CCII, introdotto dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto correttivo-ter). Funziona così:
- ti rivolgi a un professionista indipendente e chiedi il rinnovo dell’attestazione prevista dall’art. 87, comma 3, CCII sul piano modificato;
- comunichi il piano modificato al commissario giudiziale, che riferisce al tribunale;
- il tribunale verifica che le modifiche siano effettivamente sostanziali rispetto all’adempimento della proposta e dispone che il piano modificato e l’attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario;
- entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso, i creditori possono proporre opposizione con ricorso al tribunale;
- il procedimento si svolge nelle forme dell’art. 48, commi 1, 2 e 3, CCII e il tribunale decide con decreto motivato.
Il terzo passo è costruire il piano modificato sul presupposto giusto. Le modifiche devono servire all’adempimento della proposta: non sono uno strumento per abbassare la percentuale o allungare i tempi promessi ai creditori. Se il nuovo piano richiede di cambiare la proposta, la procedura dell’art. 118-bis non è lo strumento adatto.
La base giuridica
Art. 118-bis CCII (introdotto dall’art. 26, comma 7, D.Lgs. 136/2024); art. 87, comma 3, CCII sull’attestazione; art. 48 CCII per il rito.
Due limiti vanno tenuti presenti. Il primo riguarda il tipo di concordato: la norma parla espressamente di concordato in continuità aziendale. Il Tribunale di Velletri, con una pronuncia del 20 dicembre 2024, ha escluso che l’art. 118-bis possa applicarsi al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Il secondo riguarda la disciplina transitoria: le nuove disposizioni del correttivo-ter si applicano, secondo le indicazioni fornite dai primi commentatori, ai procedimenti pendenti alla data del 28 settembre 2024; per i concordati omologati sotto la legge fallimentare valgono le regole dell’epoca, come mostra proprio il caso deciso da Cass. 22229/2026.
In questa fase è decisivo che la stessa regia tenga insieme numeri e diritto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, in modo che il piano modificato sia sostenibile sul piano economico e difendibile davanti al tribunale.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’attestatore che non se la sente di rinnovare l’attestazione, perché i numeri non reggono. È un segnale da prendere sul serio, non da aggirare cercando un professionista più accomodante. Se il piano modificato non è attestabile, significa che il problema non è il “come” ma il “quanto”: la proposta stessa non è più sostenibile. In quel caso la mossa 4 si chiude con esito negativo e devi passare alla mossa 5 (ricerca di risorse aggiuntive) e, in parallelo, preparare la mossa 7 (le alternative).
Il secondo imprevisto è l’opposizione di un creditore nei trenta giorni. Non è necessariamente un dramma: l’opposizione apre un procedimento in cui tu puoi difendere il piano modificato. Ma devi prepararti come per un giudizio, con documenti, perizie e un’esposizione chiara del perché la modifica serve ad adempiere, non a cambiare le carte in tavola.
Il terzo imprevisto, se il tuo concordato è liquidatorio: la modifica ex art. 118-bis non è disponibile nella forma prevista dalla norma. Puoi comunque gestire variazioni operative nelle modalità di liquidazione, concordandole con il liquidatore e il commissario e sotto il controllo degli organi della procedura, ma il margine è più stretto e l’attenzione deve spostarsi sulla massimizzazione dei realizzi.
Check di completamento
- Hai stabilito se le modifiche necessarie riguardano il piano (modificabile) o la proposta (non modificabile unilateralmente);
- se il concordato è in continuità, hai incaricato un attestatore indipendente e hai una sua prima valutazione sulla sostenibilità del piano modificato;
- hai informato il commissario dell’avvio della procedura e conosci i tempi di comunicazione ai creditori.
Mossa 5 — Trova le risorse mancanti senza violare le regole del concordato
Obiettivo della mossa: colmare lo scostamento con risorse nuove o con una diversa organizzazione delle risorse esistenti, rispettando l’ordine e la parità di trattamento stabiliti dal concordato, così da ridurre l’inadempimento a una dimensione di scarsa importanza o eliminarlo del tutto.
Quando va fatta
In parallelo alla mossa 4, oppure subito dopo, se la mossa 4 ti ha detto che il piano non può essere corretto solo riorganizzando ciò che già hai. Più vicina è la scadenza mancata, più questa mossa diventa urgente: un pagamento eseguito con qualche settimana di ritardo pesa in modo molto diverso da un pagamento mai eseguito.
Come si esegue
Il primo passo è fare l’inventario delle fonti possibili, in quest’ordine di praticabilità:
- Attivi non strategici che il piano non prevedeva di vendere: un immobile non utilizzato nel processo produttivo, un ramo d’azienda marginale, partecipazioni, crediti verso terzi cedibili. Ogni vendita nella fase esecutiva va coordinata con il commissario e, se il decreto di omologa lo prevede, autorizzata.
- Finanza dei soci o di terzi: un versamento in conto capitale, un finanziamento postergato, l’ingresso di un investitore. Non è un’opzione disponibile per tutti, ma è spesso quella che salva i concordati in continuità.
- Garanzie già prestate: se il concordato è assistito da garanzie di terzi, verifica se e come possono essere attivate per coprire lo scostamento. Ricorda che il garante partecipa al procedimento di risoluzione (art. 119, comma 2, CCII): ha interesse a che il concordato non venga risolto, e può diventare un alleato.
- Rinegoziazione con i fornitori della continuità (non con i creditori concordatari): dilazioni sui debiti correnti, che liberano cassa per le rate del concordato senza toccare il trattamento dei creditori anteriori. Attenzione però a non spingerti troppo in là: come vedrai nella simulazione 3, i debiti nuovi non pagati aprono un fronte diverso e più pericoloso.
- Ingresso di un assuntore: se un terzo si accolla gli obblighi del concordato con liberazione immediata del debitore, la disciplina della risoluzione non si applica (art. 119, comma 5, CCII). È un’operazione complessa, che richiede il passaggio attraverso gli organi della procedura e una valutazione attenta, ma va messa sul tavolo quando il piano non è più sostenibile dall’impresa ma il patrimonio ha ancora valore per un acquirente.
Il secondo passo è verificare che ogni pagamento che eseguirai con le nuove risorse rispetti l’ordine del concordato. Non pagare “chi alza la voce” prima degli altri: i pagamenti eseguiti in conformità al piano e nel rispetto della parità di trattamento restano fermi anche se il concordato viene poi risolto, mentre i pagamenti preferenziali, eseguiti fuori dal piano a favore di singoli creditori, ti espongono a contestazioni in un’eventuale liquidazione giudiziale e, nei casi più gravi, a responsabilità di natura penale.
Il terzo passo riguarda le “tolleranze” informali. Può capitare che un grande creditore ti dica che per lui va bene aspettare qualche mese. Prendilo per quello che è: un elemento utile per dimostrare che il ritardo non sta pregiudicando la massa, non una modifica del concordato. Se vuoi che quella tolleranza abbia un peso, fatti mettere per iscritto la disponibilità e la sua motivazione, e trasmettila al commissario.
La base giuridica
Art. 119, commi 2, 3 e 5, CCII. Sul piano dei principi, la giurisprudenza di legittimità considera l’inadempimento del concordato in termini oggettivi: già Cass. civ., n. 18738/2018 ha affermato che la risoluzione deriva dal fatto oggettivo dell’inadempimento, senza che rilevino la colpa del debitore o le cause esterne che l’hanno provocato, perché il concordato non è assimilabile a un normale contratto a prestazioni corrispettive. Questo significa che non basta spiegare perché non hai pagato: devi pagare, o dimostrare che quello che manca è di scarsa importanza per la massa.
Nel concordato con cessione dei beni il ragionamento ha una sfumatura in più. La percentuale indicata non è, di regola, un’obbligazione di risultato; ma Cass. civ., 31 luglio 2019, n. 20652 ha precisato che la semplice messa a disposizione dei beni non mette al riparo dalla risoluzione quando il concordato è venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori, e che la percentuale indicata funge da parametro per misurare la gravità dello scostamento.
Se qualcosa va storto
Se nessuna fonte di risorse è attivabile in tempi utili, la mossa 5 serve comunque a una cosa: a documentare che hai esplorato tutte le strade. Questo non ti salva dalla risoluzione (l’inadempimento è valutato oggettivamente), ma è un elemento rilevante per le scelte successive, sia nella mossa 7 sia nella gestione di eventuali profili di responsabilità degli amministratori.
Se invece un socio o un investitore è disponibile ma chiede garanzie che il concordato non sarà risolto prima che il suo apporto produca effetti, la soluzione passa di solito per una sequenza ben costruita: prima il piano modificato (mossa 4), poi l’apporto, poi la comunicazione ai creditori. Invertire l’ordine espone l’investitore a un rischio che normalmente non accetta.
Check di completamento
- Hai un elenco di fonti attivabili con importi e tempi realistici;
- ogni pagamento previsto con le nuove risorse rispetta l’ordine e la parità del concordato;
- le eventuali disponibilità dei creditori a tollerare ritardi sono documentate per iscritto e trasmesse al commissario.
Mossa 6 — Difenditi nel procedimento di risoluzione (o di liquidazione giudiziale)
Obiettivo della mossa: se un creditore ha già depositato un ricorso, costruire una difesa che sfrutti tutte le eccezioni disponibili, dalla decadenza alla scarsa importanza, e che porti davanti al tribunale la prova delle misure correttive in corso.
Quando va fatta
Dal giorno in cui ricevi la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Se sei arrivato qui senza passare dalle mosse precedenti, eseguile in forma accelerata: la difesa ha bisogno dei numeri della mossa 1 e dei termini della mossa 2.
Come si esegue
Il primo passo è verificare chi ha proposto il ricorso e con quale domanda. Le ipotesi tipiche sono tre:
- ricorso per la risoluzione del concordato, eventualmente con richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
- ricorso del commissario giudiziale, che però è ammissibile solo se proposto su istanza di uno o più creditori (art. 119, comma 1, CCII): verifica che quell’istanza esista e sia documentata;
- ricorso per l’apertura diretta della liquidazione giudiziale, senza previa risoluzione.
Il secondo passo è costruire le eccezioni preliminari:
- Decadenza. Se il ricorso è stato depositato oltre un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento (mossa 2), solleva l’eccezione nel primo atto difensivo. Non dare per scontato che il tribunale la rilevi da solo.
- Assuntore con liberazione immediata. Se gli obblighi del concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore, la risoluzione non è proponibile (art. 119, comma 5, CCII).
- Liquidazione senza risoluzione. L’art. 119, comma 7, CCII stabilisce che il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che l’insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. È una scelta precisa del Codice, che si discosta dalla soluzione adottata sotto la legge fallimentare da Cass. civ., Sez. Un., 14 febbraio 2022, n. 4696, secondo la quale il debitore con concordato omologato ma inadempiente poteva essere dichiarato fallito anche senza previa risoluzione. Se ti hanno chiesto la liquidazione giudiziale senza passare dalla risoluzione, verifica se l’insolvenza allegata riguarda davvero debiti nuovi.
Su quest’ultimo punto la giurisprudenza di merito è già intervenuta. La Corte d’Appello di Firenze, Sez. II, 10 marzo 2025, n. 436 ha riconosciuto che anche il creditore anteriore che non abbia chiesto in tempo la risoluzione può domandare l’apertura della liquidazione giudiziale, nei limiti del credito falcidiato, se dimostra un’insolvenza derivante da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. La Corte d’Appello di Catanzaro, Sez. II, 30 giugno 2025 ha invece escluso l’apertura della liquidazione senza previa risoluzione in un caso di concordato omologato prima dell’entrata in vigore del Codice ma ancora in fase esecutiva. Tradotto per te: i debiti correnti non pagati sono il punto debole su cui un creditore può costruire un ricorso “diretto”; tienili sotto controllo almeno quanto le rate del concordato.
Il terzo passo è la difesa nel merito, cioè la dimostrazione che l’inadempimento è di scarsa importanza. Qui servono:
- la tabella della mossa 1, con lo scostamento rapportato al complesso degli obblighi verso la massa;
- la prova delle misure correttive (mosse 4 e 5): piano modificato, attestazione rinnovata, apporti di finanza, vendite in corso;
- l’argomento della massa: richiamando Cass. 19607/2025, la gravità si misura sull’interesse dell’intera massa dei creditori, non sul singolo ricorrente.
Il quarto passo è coinvolgere i garanti, che per legge partecipano al procedimento: il loro interesse coincide spesso con il tuo, e la loro disponibilità ad adempiere può incidere sulla valutazione complessiva.
Come costruire la memoria difensiva, sezione per sezione
La memoria con cui ti costituisci nel procedimento è il documento su cui il tribunale formerà la propria convinzione. Non deve essere lunga: deve essere ordinata. Ecco la struttura che conviene seguire, nell’ordine in cui il giudice la leggerà.
Prima sezione: le questioni preliminari. Apri con ciò che può chiudere il procedimento senza entrare nel merito: tempestività del ricorso rispetto all’anno dall’ultimo adempimento, legittimazione di chi agisce (un creditore effettivamente concordatario, oppure il commissario su istanza documentata di creditori), eventuale presenza di un assuntore con liberazione immediata, e, se ti è stata chiesta direttamente la liquidazione giudiziale, la mancanza dei presupposti dell’art. 119, comma 7, CCII. Ogni eccezione va formulata in modo esplicito: un’eccezione accennata a metà pagina rischia di passare inosservata.
Seconda sezione: la ricostruzione dei fatti. Racconta l’esecuzione del concordato con i numeri della mossa 1: cosa era previsto, cosa è stato fatto, cosa manca. Non nascondere l’inadempimento: il tribunale lo conosce già dal ricorso e dalla relazione del commissario. La tua forza sta nel dare la misura esatta di ciò che manca, rapportata a ciò che è stato fatto.
Terza sezione: la scarsa importanza. Qui porti il ragionamento sulla massa. Quanti creditori sono toccati dall’inadempimento? Che percentuale degli obblighi complessivi rappresenta lo scoperto? La percentuale finale prevista per i creditori è ancora raggiungibile, magari con qualche mese di ritardo? Se hai elementi che dimostrano che la maggioranza dei creditori non ritiene compromesso il concordato (per esempio dichiarazioni scritte di tolleranza dei creditori più rilevanti), questo è il punto in cui depositarli.
Quarta sezione: le misure correttive. Documenta tutto ciò che hai messo in campo con le mosse 4 e 5: l’incarico all’attestatore, il piano modificato se già pronto, le trattative di vendita, le lettere di impegno di soci o investitori, i pagamenti eseguiti dopo la scadenza. Ogni affermazione deve essere accompagnata da un documento.
Quinta sezione: le conclusioni. Chiedi in via principale che il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile per le ragioni preliminari, in via subordinata che sia rigettato per scarsa importanza dell’inadempimento. Se hai in corso la procedura dell’art. 118-bis, valuta con il tuo difensore se e come chiedere che il tribunale ne tenga conto nella decisione.
Prima di depositare, rileggi la memoria con un solo criterio: un giudice che non conosce la tua impresa, leggendola in mezz’ora, capisce quanto manca, perché, e cosa stai facendo per rimediare? Se la risposta è no, la memoria non è pronta.
La base giuridica
Art. 119, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, CCII; artt. 40 e 41 CCII per il rito. Sul piano dell’onere della prova, ricorda che chi chiede la risoluzione deve dimostrare l’inadempimento; ma una volta provato il mancato pagamento alle scadenze del piano, spetta a te dimostrare gli elementi che ne ridimensionano la gravità. Nella giurisprudenza di merito si trovano pronunce secondo cui il mancato pagamento dei privilegiati nei termini del piano omologato integra un inadempimento grave se il debitore non allega elementi specifici che lo giustifichino o ne escludano la rilevanza: per questo una difesa generica (“la crisi del settore”, “il ritardo è temporaneo”) non basta.
Se qualcosa va storto
Il caso peggiore è arrivare all’udienza senza documenti. Se i tempi non ti hanno consentito di completare il piano modificato, deposita comunque lo stato di avanzamento: l’incarico all’attestatore, le bozze, le lettere di impegno degli investitori. Non è garanzia di nulla, ma è la differenza tra un debitore che sta reagendo e uno che subisce.
L’altro imprevisto ricorrente è la presentazione di più ricorsi da parte di creditori diversi. Il procedimento unitario tende a concentrarli: preparati a una difesa unica e coerente, evitando di dare risposte diverse a domande sostanzialmente identiche.
Check di completamento
- Hai verificato legittimazione del ricorrente, tempestività del ricorso e natura della domanda;
- hai sollevato tutte le eccezioni preliminari disponibili nel primo atto difensivo;
- hai depositato la documentazione sullo scostamento rapportato alla massa e sulle misure correttive.
Mossa 7 — Prepara l’alternativa, prima di averne bisogno
Obiettivo della mossa: avere pronto un percorso alternativo alla liquidazione giudiziale per il caso in cui la risoluzione diventi inevitabile, così da non arrivare alla sentenza senza alcuna opzione sul tavolo.
Quando va fatta
Appena la mossa 4 o la mossa 5 danno esito negativo, oppure quando il procedimento di risoluzione è avviato e le difese della mossa 6 appaiono deboli. Prepararla non significa rinunciare a difendere il concordato: significa non lasciare al caso il “giorno dopo”.
Come si esegue
Il primo passo è chiarire cosa succede se il concordato viene risolto: gli effetti dell’omologazione vengono meno, i crediti riprendono la loro misura originaria al netto di quanto già incassato e, se ricorrono i presupposti, il tribunale apre la liquidazione giudiziale. Per un’impresa che ha ancora un’attività in funzione, questo significa perdere il controllo della gestione.
Il secondo passo è valutare, con l’assistenza di professionisti, se sia realistico proporre un nuovo strumento di regolazione della crisi. Nel procedimento unitario il Codice prevede che, quando sono proposte più domande, il tribunale esamini in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, a condizione che la domanda non sia manifestamente inammissibile, che il piano non sia manifestamente inadeguato e che siano indicate le ragioni della convenienza per i creditori (art. 7, comma 2, CCII). Non è una scorciatoia: un nuovo concordato proposto da chi non ha adempiuto il precedente sarà esaminato con particolare rigore, e deve poggiare su presupposti realmente diversi (un investitore, un perimetro aziendale ridotto, un apporto esterno significativo).
Il terzo passo è valutare, se i tempi lo consentono e prima che il quadro precipiti, gli strumenti negoziali. La composizione negoziata della crisi è uno strumento pensato per la prevenzione; la sua praticabilità per un’impresa che ha in corso l’esecuzione di un concordato omologato, o un procedimento di risoluzione pendente, è questione delicata, da verificare caso per caso alla luce delle condizioni di accesso previste dal Codice. Anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti richiedono il consenso di una quota qualificata di creditori: se il ceto creditorio ha ancora fiducia nell’impresa, possono essere una strada.
Il quarto passo è predisporre la documentazione minima per qualunque alternativa: situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori con importi aggiornati, previsioni di cassa, stato delle trattative con eventuali investitori. È la stessa documentazione che servirebbe in caso di liquidazione giudiziale: prepararla prima ti fa risparmiare settimane preziose.
Un passaggio da non dimenticare: garanti e amministratori
Mentre prepari l’alternativa, fai il punto su due categorie di persone che la risoluzione coinvolge direttamente, anche se non sono l’impresa.
I garanti. Se soci, familiari o terzi hanno prestato garanzie per l’adempimento del concordato, la risoluzione cambia la loro posizione. Il primo passo è recuperare gli atti di garanzia e leggere con attenzione cosa garantiscono: l’adempimento delle obbligazioni concordatarie, oppure i crediti originari? La differenza incide sull’importo per cui potranno essere chiamati a rispondere. Il secondo passo è informarli per tempo: un garante che scopre la situazione dalla notifica di un atto è un garante che non ha potuto valutare se intervenire prima, magari apportando risorse che avrebbero evitato la risoluzione.
Gli amministratori. La fase esecutiva del concordato non sospende i doveri di corretta gestione. Se l’impresa continua a operare mentre il piano non regge, ogni nuova obbligazione assunta, ogni pagamento eseguito e ogni scelta sui beni aziendali sarà riesaminata, in caso di liquidazione giudiziale, alla luce di ciò che gli amministratori sapevano in quel momento. Documentare le valutazioni fatte nelle mosse 1-5, conservare i verbali delle decisioni e coinvolgere il commissario nelle scelte rilevanti non sono formalità: sono il modo per dimostrare, a posteriori, che la gestione è stata prudente e orientata alla tutela dei creditori.
Non passare oltre finché non hai almeno un elenco dei garanti con l’oggetto di ciascuna garanzia e una cartella in cui conservare le decisioni gestionali assunte da quando è emerso lo scostamento.
La base giuridica
Art. 7, comma 2, CCII sulla trattazione prioritaria delle domande diverse dalla liquidazione giudiziale; artt. 40-41 CCII sul procedimento unitario; art. 119, comma 7, CCII sul rapporto tra risoluzione e liquidazione.
Se qualcosa va storto
Se non esiste alcuna alternativa credibile, la mossa 7 ti porta comunque a un risultato utile: gestire la transizione verso la liquidazione giudiziale in modo ordinato, preservando il valore dell’azienda (un ramo funzionante può essere ceduto in blocco anche in liquidazione, a un prezzo migliore di quello dei singoli beni) e riducendo i rischi personali degli amministratori, che dipendono anche da come sono stati gestiti gli ultimi mesi.
Check di completamento
- Sai quale strumento alternativo è ipotizzabile e su quali presupposti nuovi si fonda;
- hai la documentazione minima aggiornata;
- hai valutato con i professionisti i rischi per gli amministratori e i garanti in caso di risoluzione.
Mossa 8 — Gestisci la sentenza: reclamo, effetti, prossimi passi
Obiettivo della mossa: se il tribunale ha deciso, impugnare tempestivamente la sentenza quando ci sono motivi fondati e, in ogni caso, governare gli effetti della risoluzione invece di subirli.
Quando va fatta
Dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza. Ricorda quanto visto nella mossa 2: nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale dei termini, che nel processo ordinario va dal 1° al 31 agosto, non si applica. Il termine per impugnare corre anche in agosto.
Come si esegue
Il primo passo è leggere la sentenza con un obiettivo preciso: individuare su quale accertamento si regge. Il tribunale ha ritenuto tempestivo il ricorso? Ha qualificato l’inadempimento come non di scarsa importanza guardando alla massa o al singolo creditore? Ha considerato le misure correttive documentate? Ha aperto contestualmente la liquidazione giudiziale e, se sì, su quali presupposti?
Il secondo passo è valutare il reclamo alla corte d’appello previsto dall’art. 51 CCII, nel termine di trenta giorni. Il reclamo consente di riesaminare sia i fatti sia il diritto: è il momento per correggere errori di valutazione sulla gravità e per far valere le eccezioni che il tribunale non ha considerato. Contro la decisione della corte d’appello è poi possibile il ricorso per cassazione, sempre nei termini brevi previsti dal Codice. Qui la continuità della difesa conta: chi ha costruito la linea in tribunale conosce le carte e gli argomenti che vanno portati fino all’ultimo grado.
Il terzo passo è governare gli effetti. Con la risoluzione cadono gli effetti dell’omologazione: i crediti tornano alla loro misura originaria, al netto di quanto pagato. Restano però fermi i pagamenti eseguiti in esecuzione del concordato nel rispetto del piano e gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, come le vendite. Prepara una ricostruzione precisa di cosa è stato pagato, a chi e in base a quale previsione del piano: è la tua difesa contro contestazioni successive.
Il quarto passo riguarda il periodo in cui il concordato non è ancora risolto ma è inadempiuto. Il Tribunale di Catania, con una pronuncia del 25 gennaio 2025, ha affermato che nel concordato liquidatorio, una volta decorso il termine previsto per il pagamento di un credito, gli interessi moratori riprendono a decorrere anche in assenza di risoluzione. Un ritardo che si trascina, quindi, non è neutro: aumenta il debito anche se nessuno ha ancora chiesto la risoluzione.
La base giuridica
Art. 51 CCII per le impugnazioni; art. 119, commi 6 e 7, CCII per il rito e il rapporto con la liquidazione. Sugli effetti del concordato non risolto, Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5845 ha confermato che la riduzione percentuale stabilita con l’omologazione è vincolante, pur restando possibile accertare in sede ordinaria l’importo reale del credito su cui applicarla. E in tema di concordato fallimentare, Cass. civ., ord. 24 marzo 2026, n. 7054 ha ribadito che la riapertura della procedura chiusa dopo l’omologa presuppone la risoluzione o l’annullamento del concordato: un principio che conferma, anche nella logica del concordato preventivo, che gli effetti dell’omologa resistono finché non sono rimossi con il rimedio tipico.
Se qualcosa va storto
Se il termine per il reclamo è scaduto, la sentenza diventa definitiva. A quel punto l’attenzione si sposta interamente sulla liquidazione giudiziale, se aperta, e sulle posizioni personali di amministratori e garanti. Se la liquidazione non è stata aperta (per esempio perché mancavano i presupposti), i creditori riacquistano la possibilità di agire per l’intero credito: preparati a una fase di azioni individuali da gestire una per una.
Check di completamento
- Hai annotato la data di comunicazione della sentenza e la scadenza del reclamo, senza applicare la sospensione di agosto;
- hai una valutazione scritta dei motivi di reclamo;
- hai ricostruito pagamenti e atti eseguiti in conformità al piano.
Prima di passare alle simulazioni: un controllo d’insieme
Hai attraversato le otto mosse. Prima di guardare i numeri, fermati e verifica tre condizioni trasversali, che valgono qualunque sia la mossa da cui sei partito.
La prima: ogni affermazione che faresti davanti al tribunale è sostenuta da un documento. Una vendita “in trattativa” senza una lettera d’intenti non esiste; un investitore “interessato” senza un impegno scritto non esiste; un creditore che “aspetta volentieri” senza una dichiarazione non esiste.
La seconda: i tuoi numeri coincidono con quelli del commissario. Se le due ricostruzioni divergono, chiarisci la differenza adesso, non in udienza. Una divergenza non spiegata viene quasi sempre letta a sfavore del debitore.
La terza: conosci la data più vicina che può cambiare la tua situazione. Può essere la prossima rata, l’udienza, la scadenza dei trenta giorni per un’opposizione o per un reclamo. Scrivila in cima al foglio di lavoro: è quella che detta il ritmo di tutto il resto.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati ipotetici: servono a vedere come la stessa situazione di partenza porta a esiti molto diversi a seconda della mossa da cui parti e del momento in cui agisci.
Situazione di partenza comune (simulazioni 1-3)
Alfa S.r.l. ha un concordato in continuità omologato il 14 marzo 2024. Il piano prevede:
- pagamento integrale dei privilegiati, per 186.430 €, entro il 31 dicembre 2025 (regolarmente eseguito);
- pagamento ai chirografari, titolari di crediti per 412.760 €, del 31%, cioè 127.955,60 €, in cinque rate annuali da 25.591,12 € ciascuna, al 30 giugno di ogni anno dal 2025 al 2029.
La rata del 30 giugno 2025 è stata pagata. Ad aprile 2026 Alfa perde un cliente che pesava per un quarto del fatturato. Le previsioni di cassa dicono che al 30 giugno 2026 ci saranno solo 9.870 € disponibili per la rata.
Scostamento previsto: 25.591,12 − 9.870 = 15.721,12 €. Peso rispetto agli obblighi verso i chirografari (127.955,60 €): 12,3%. Peso rispetto al complesso degli obblighi concordatari (127.955,60 + 186.430 = 314.385,60 €): 5,0%. Ultimo adempimento: 30 giugno 2029. Termine annuale per chiedere la risoluzione: 30 giugno 2030.
Simulazione 1 — Chi parte dalla mossa 1 ad aprile. Alfa esegue le mosse 1 e 2 entro fine aprile, informa il commissario a inizio maggio (mossa 3) e avvia il rinnovo dell’attestazione su un piano modificato che prevede la vendita di un ramo non strategico per 38.240 € entro settembre (mossa 4). Il 30 giugno paga 9.870 €; il 30 settembre, incassato il prezzo, paga i restanti 15.721,12 € oltre agli interessi maturati sul ritardo. Lo scostamento è durato tre mesi, è stato documentato e colmato. Un eventuale ricorso per risoluzione si troverebbe di fronte a un inadempimento già sanato, con un piano modificato e un commissario informato: un quadro in cui la tesi della scarsa importanza ha basi solide.
Simulazione 2 — Chi aspetta e arriva alla mossa 6. Alfa non fa nulla fino al 30 giugno, paga 9.870 € e rimanda il resto “a quando le cose miglioreranno”. A novembre 2026 un creditore chirografario con un credito originario di 41.380 € deposita ricorso per la risoluzione. Il commissario riferisce di uno scostamento non affrontato. Alfa può ancora sostenere che il 5% degli obblighi complessivi è poco rispetto alla massa, ma non ha un piano correttivo da mostrare. Se nel frattempo salta anche la rata del 30 giugno 2027, lo scoperto cumulato verso i chirografari sale a 15.721,12 + 25.591,12 = 41.312,24 €, cioè il 32,3% di quanto promesso alla classe: a quel punto la tesi della scarsa importanza diventa molto più difficile da difendere.
Simulazione 3 — Chi trascura i debiti correnti. Alfa riesce a pagare per intero la rata del 2026 sacrificando i fornitori della continuità e accumula 73.615 € di debiti scaduti, tutti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. Un fornitore nuovo chiede l’apertura della liquidazione giudiziale. Qui la difesa sull’art. 119, comma 7, CCII non aiuta: l’insolvenza deriva proprio da debiti successivi, cioè dall’ipotesi in cui la liquidazione può essere aperta anche senza previa risoluzione. La lezione operativa: la cassa per le rate concordatarie non può essere trovata a spese della continuità.
Simulazione 4 — Il concordato liquidatorio e il termine annuale
Beta S.r.l. ha un concordato con cessione dei beni. La proposta indicava ai chirografari, titolari di crediti per 2.317.940 €, una soddisfazione stimata del 18%, cioè 417.229,20 €. L’ultimo riparto era previsto entro il 31 dicembre 2025. Le vendite sono andate peggio delle stime: dopo prededuzioni e privilegiati, ai chirografari restano 164.380 €, pari al 7,1% dei crediti, cioè circa il 39,4% di quanto indicato.
- Se un creditore deposita il ricorso per la risoluzione il 9 novembre 2026, è nei termini (scadenza: 31 dicembre 2026). Lo scarto tra 18% e 7,1% è il parametro su cui il tribunale misurerà se il concordato è venuto meno alla sua funzione satisfattiva.
- Se il ricorso arriva il 14 gennaio 2027, è oltre l’anno. Beta deve eccepire la decadenza nel primo atto difensivo: se lo fa, la domanda di risoluzione non dovrebbe poter essere accolta; se non lo fa, rischia che il tribunale entri nel merito comunque.
Il piano in una pagina
Se dovessi stampare un solo foglio da tenere sulla scrivania, sarebbe questo. Le otto mosse non sono compartimenti stagni: la 1 e la 2 forniscono i dati a tutte le altre, la 4 e la 5 lavorano insieme, la 6 si nutre di tutto ciò che hai fatto prima, la 7 è la rete di sicurezza e la 8 chiude il ciclo.
Il filo logico è uno: la risoluzione non è la conseguenza automatica di un pagamento mancato, ma l’esito di una valutazione sulla gravità dell’inadempimento rispetto alla massa dei creditori; tutto ciò che fai per ridurre quella gravità, documentarla e correggerla prima che qualcuno la porti in tribunale cambia il risultato.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Fotografa lo scostamento | Misurare l’inadempimento rispetto alla massa | Subito, prima della scadenza a rischio | La fotografia la scatta il creditore, con i suoi numeri |
| 2. Metti in fila i termini | Conoscere scadenze del piano, anno per la risoluzione, termini processuali | Insieme alla mossa 1 | Perdi l’eccezione di decadenza o un termine di impugnazione |
| 3. Coinvolgi il commissario | Far arrivare al tribunale anche le soluzioni, non solo il problema | Appena emerge uno scostamento significativo | Relazione negativa senza contraddittorio |
| 4. Correggi il piano | Modifica ex art. 118-bis CCII nel concordato in continuità | Prima del ricorso di risoluzione | Il piano resta inattuabile e l’inadempimento si aggrava |
| 5. Trova le risorse | Colmare lo scostamento rispettando l’ordine del concordato | In parallelo alla mossa 4 | Scoperto crescente, rischio di pagamenti preferenziali |
| 6. Difenditi | Eccezioni preliminari e prova della scarsa importanza | Dalla notifica del ricorso all’udienza | Risoluzione su un quadro probatorio unilaterale |
| 7. Prepara l’alternativa | Avere pronto un percorso diverso dalla liquidazione | Appena le mosse 4-5 falliscono | Liquidazione giudiziale senza opzioni |
| 8. Gestisci la sentenza | Reclamo ex art. 51 CCII e governo degli effetti | 30 giorni, senza sospensione di agosto | Sentenza definitiva e perdita del controllo |
Gli scenari di deviazione
Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Ecco i tre imprevisti più frequenti e il piano B per ciascuno.
Primo scenario: il creditore accelera
Hai appena iniziato la mossa 1 e un creditore deposita già il ricorso per la risoluzione. Non hai ancora numeri consolidati né un piano modificato.
Piano B: inverti l’ordine senza saltare nulla. Esegui in pochi giorni la mossa 2 (per sapere se hai eccezioni di decadenza o di legittimazione), poi una versione essenziale della mossa 1 (scostamento rapportato alla massa), poi la mossa 6 per l’udienza. Nel frattempo avvia formalmente la mossa 4: l’incarico all’attestatore e la comunicazione al commissario sono atti che puoi documentare subito, anche se il piano modificato non è ancora completo. Davanti al tribunale, la differenza tra un debitore che ha avviato la procedura correttiva e uno che non ha fatto nulla è visibile e verificabile.
Secondo scenario: un termine è già scaduto
Ti accorgi che una rata è scaduta da sei mesi senza che nessuno l’abbia segnalata, oppure che il termine di trenta giorni per opporti a un’iniziativa processuale è già decorso.
Piano B: distingui tra termini sostanziali del piano e termini processuali. Una rata scaduta non pagata non è “persa”: si può ancora pagare, e prima la paghi meno pesa (anche per effetto degli interessi che, come visto, possono riprendere a correre). Un termine processuale scaduto, invece, di regola non si recupera, salvo i casi limitati di rimessione in termini per causa non imputabile. In questo secondo caso concentra le energie sulle mosse ancora aperte: se non puoi più contestare un atto, puoi ancora lavorare sulla sostanza dell’inadempimento e sulle alternative.
Terzo scenario: un documento essenziale non si trova
Il decreto di omologazione non riporta con chiarezza la data dell’ultimo adempimento, oppure manca la prova di alcuni pagamenti eseguiti in esecuzione del piano.
Piano B: ricostruisci dalle fonti ufficiali. Il fascicolo telematico della procedura contiene il decreto di omologazione, le relazioni del commissario e, nel concordato liquidatorio, i rendiconti del liquidatore. Le contabili bancarie possono essere richieste alla banca anche per periodi passati. Se la data dell’ultimo adempimento non è fissata espressamente, ricordati del criterio indicato da Cass. 29289/2021: nei concordati liquidatori si guarda all’esaurimento delle operazioni di liquidazione. E in ogni caso, quando un dato è incerto, usalo in modo prudente: la data più lontana per calcolare il tuo rischio, la più vicina per valutare un’eventuale eccezione.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 4 prima della mossa 1? Puoi avviarla, ma non concluderla. Un piano modificato senza una misurazione precisa dello scostamento è un piano costruito al buio, e l’attestatore te lo farà notare. Avvia pure l’incarico, ma porta al professionista i numeri della mossa 1 prima che inizi a lavorare.
Se pago la rata con tre mesi di ritardo, il concordato è salvo? Un ritardo sanato riduce molto il rischio, ma non lo azzera in modo automatico: la gravità si valuta sul complesso degli obblighi e sulla tenuta del piano. Un ritardo isolato, documentato e colmato è però, nella maggior parte dei casi, ben diverso da un inadempimento strutturale.
Un solo creditore può far risolvere il concordato? Sì, ciascun creditore è legittimato a chiedere la risoluzione. Ma la valutazione della gravità, secondo Cass. 19607/2025, guarda agli interessi della massa, non a quelli del singolo ricorrente. Un creditore che lamenta un mancato pagamento verso di sé, in un concordato che nel complesso regge, deve fare i conti con questo principio.
Se l’inadempimento non dipende da me, conta? Nella lettura prevalente della giurisprudenza di legittimità, l’inadempimento del concordato si valuta in termini oggettivi: le cause esterne non escludono di per sé la risoluzione. Contano però, eccome, per dimostrare la credibilità delle misure correttive e per la valutazione della gravità.
Posso cambiare la percentuale promessa ai creditori con l’art. 118-bis? No. La norma consente modifiche sostanziali del piano per adempiere la proposta, non modifiche della proposta. Cass. 22229/2026 ha ribadito che le condizioni concordatarie omologate non possono essere modificate unilateralmente dal debitore.
Il commissario giudiziale può chiedere la risoluzione di sua iniziativa? No. Il Codice gli consente di chiederla solo su istanza di uno o più creditori (art. 119, comma 1, CCII). Il suo ruolo è soprattutto di sorveglianza e informazione verso il tribunale: per questo la mossa 3 è così importante.
Se il concordato viene risolto, perdo anche quello che ho già pagato? No. I pagamenti eseguiti in conformità al piano e gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura restano fermi. Ciò che cade è l’effetto di riduzione dei crediti: i creditori potranno pretendere la differenza tra il credito originario e quanto già ricevuto.
Un creditore che ha votato a favore del concordato può poi chiederne la risoluzione? Sì, la legittimazione spetta a ciascuno dei creditori, a prescindere dal voto espresso. Il voto favorevole riguarda l’approvazione della proposta, non la rinuncia a far valere l’inadempimento successivo.
Posso chiedere una proroga delle scadenze al tribunale? Non esiste uno strumento generale di proroga delle scadenze promesse ai creditori. Nel concordato in continuità puoi modificare il piano esecutivo con la procedura dell’art. 118-bis, ma non spostare unilateralmente i tempi della proposta. Nel concordato liquidatorio, la durata delle operazioni di vendita può allungarsi sotto il controllo degli organi della procedura, ma lo scostamento dai tempi indicati resta un elemento valutabile ai fini della gravità.
La risoluzione porta sempre alla liquidazione giudiziale? No. La liquidazione si apre se ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi, primo fra tutti lo stato di insolvenza. Se non ricorrono, la risoluzione produce i suoi effetti sui crediti, ma l’impresa non viene automaticamente liquidata: i creditori torneranno ad agire individualmente per l’intero.
Ad agosto i termini sono sospesi? Non nei procedimenti del Codice della crisi. La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non si applica, salvo diversa previsione (art. 9 CCII). Calcola reclami e costituzioni come se agosto fosse un mese qualsiasi.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti che seguono sono organizzati in base alla mossa che ciascuno sostiene. Per ogni pronuncia trovi gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta per te.
A sostegno delle mosse 1 e 6 (misurare e difendere la gravità)
Cass. civ., Sez. I, 16 luglio 2025, n. 19607. Principio: quando la risoluzione è chiesta da un creditore, il grave inadempimento va valutato con riferimento agli interessi della massa dei creditori, non alla posizione del singolo. Rilevanza: è l’argomento cardine per sostenere la scarsa importanza di uno scostamento limitato a pochi creditori in un piano che complessivamente regge.
Cass. civ., Sez. I, n. 4596/2025. Principio: il creditore insoddisfatto è legittimato a chiedere la risoluzione senza dover provare un ulteriore pregiudizio; il mancato versamento delle somme di cui il tribunale abbia disposto il deposito a garanzia dei crediti contestati può essere un indice di inadempimento. Rilevanza: impone di verificare nella mossa 1 anche gli accantonamenti per i crediti contestati.
Trib. Milano, Sez. II civ., 21 luglio 2025. Principio: la non scarsa importanza dell’inadempimento si valuta sul complesso degli obblighi verso la massa e con un accertamento oggettivo; un inadempimento strutturale e generalizzato, che impedisce la causa concreta del concordato liquidatorio, giustifica la risoluzione. Rilevanza: mostra dove si colloca la soglia oltre la quale la difesa diventa molto difficile.
Cass. civ., n. 18738/2018. Principio: la risoluzione deriva dal fatto oggettivo dell’inadempimento, senza che rilevino colpa del debitore o fattori esterni, perché il concordato non è un comune contratto a prestazioni corrispettive. Rilevanza: spiega perché la mossa 5 (colmare lo scostamento) conta più di qualsiasi giustificazione.
A sostegno della mossa 2 (i termini)
Cass. civ., Sez. VI-1, 21 ottobre 2021, n. 29289. Principio: se il concordato non fissa un termine per l’ultimo adempimento, l’anno per proporre la risoluzione si calcola, nella disciplina previgente, dall’esaurimento delle operazioni di liquidazione; nel procedimento non è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero. Rilevanza: fornisce il criterio per individuare il giorno da cui decorre la decadenza nei concordati liquidatori senza data finale.
A sostegno delle mosse 4 e 5 (correggere e finanziare)
Cass. civ., Sez. I, n. 22229/2026 (agosto 2026). Principio: dopo l’omologazione del concordato in continuità il debitore non può modificare unilateralmente le condizioni concordatarie; può essere oggetto di intervento solo il piano esecutivo, con procedura strutturata; l’eventuale inadempimento resta rilevante per la risoluzione. Rilevanza: delimita il perimetro di ciò che puoi correggere con l’art. 118-bis CCII.
Trib. Velletri, 20 dicembre 2024. Principio: l’art. 118-bis CCII, pensato per il concordato in continuità, non si applica al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Rilevanza: conferma che la modifica post-omologa non è uno strumento generale per ogni tipo di concordato.
Cass. civ., 31 luglio 2019, n. 20652. Principio: nel concordato con cessione dei beni, la semplice messa a disposizione dei beni non esclude la risoluzione se il concordato è venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori; la percentuale indicata è il parametro per misurare la gravità. Rilevanza: è il riferimento per la simulazione 4 e per tutti i concordati liquidatori con realizzi deludenti.
A sostegno della mossa 6 (risoluzione e liquidazione giudiziale)
Cass. civ., Sez. Un., 14 febbraio 2022, n. 4696. Principio: sotto la legge fallimentare, il debitore con concordato omologato rimasto inadempiente poteva essere dichiarato fallito anche senza previa risoluzione. Rilevanza: il Codice della crisi ha fatto una scelta diversa con l’art. 119, comma 7; conoscere la pronuncia serve a capire perché, oggi, la risoluzione è di regola il passaggio obbligato.
App. Firenze, Sez. II, 10 marzo 2025, n. 436. Principio: il creditore anteriore, anche se non ha chiesto in tempo la risoluzione, può domandare l’apertura della liquidazione giudiziale nei limiti del credito falcidiato, se prova un’insolvenza derivante da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. Rilevanza: dimostra che i debiti correnti non pagati aprono un fronte diverso dalla risoluzione (simulazione 3).
App. Catanzaro, Sez. II, 30 giugno 2025. Principio: in un concordato omologato prima dell’entrata in vigore del Codice ma ancora in esecuzione, è stata esclusa l’apertura della liquidazione giudiziale senza previa risoluzione ai sensi dell’art. 119, comma 7. Rilevanza: utile per chi ha un concordato “vecchio” ancora in corso.
A sostegno della mossa 8 (effetti e sentenza)
Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5845. Principio: la riduzione percentuale stabilita dall’omologazione è vincolante, ferma la possibilità di accertare in sede ordinaria l’importo reale del credito su cui applicarla. Rilevanza: finché il concordato non è risolto, la falcidia tiene; dopo la risoluzione, i crediti riprendono la misura originaria.
Cass. civ., Sez. I, ord. 24 marzo 2026, n. 7054. Principio: la riapertura della procedura chiusa a seguito di omologa del concordato fallimentare presuppone l’avvenuta risoluzione o l’annullamento del concordato. Rilevanza: conferma che gli effetti dell’omologa resistono finché non vengono rimossi con il rimedio tipico.
Trib. Catania, 25 gennaio 2025. Principio: nel concordato liquidatorio, decorso il termine previsto per il pagamento di un credito, gli interessi moratori tornano a decorrere anche senza risoluzione. Rilevanza: rende misurabile il costo del ritardo e rafforza l’urgenza delle mosse 4 e 5.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando un concordato omologato inizia a non reggere, servono contemporaneamente una lettura giuridica dei rischi, una ricostruzione economica dei numeri e una difesa processuale pronta. Ecco cosa facciamo, concretamente.
- Analizziamo il decreto di omologazione, la proposta approvata e le relazioni del commissario per individuare con precisione ogni obbligo concordatario, la sua scadenza e il suo stato di esecuzione.
- Ricostruiamo lo scostamento in euro e in percentuale, rapportandolo sia alla singola classe sia al complesso degli obblighi verso la massa, per valutare in modo realistico la tenuta dell’argomento della scarsa importanza.
- Calcoliamo tutti i termini rilevanti: scadenze del piano, termine annuale ex art. 119, comma 4, CCII, termini processuali, tenendo conto che nei procedimenti del Codice la sospensione dal 1° al 31 agosto non si applica.
- Predisponiamo la comunicazione tecnica al commissario giudiziale e lo affianchiamo nel confronto, perché al tribunale arrivi la fotografia completa, problema e soluzione.
- Verifichiamo se ricorrono i presupposti dell’art. 118-bis CCII e coordiniamo con il professionista attestatore la costruzione del piano modificato, distinguendo con rigore ciò che è modificabile (il piano) da ciò che non lo è (la proposta).
- Esaminiamo le fonti di risorse attivabili (dismissioni, apporti, garanzie, ingresso di un assuntore) e controlliamo che ogni pagamento rispetti l’ordine e la parità del concordato.
- Redigiamo la difesa nel procedimento di risoluzione o di liquidazione giudiziale, sollevando le eccezioni preliminari (decadenza, legittimazione, assuntore, art. 119, comma 7) e documentando le misure correttive.
- Valutiamo gli strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale nel procedimento unitario e prepariamo la documentazione necessaria.
- Impugniamo la sentenza di risoluzione con il reclamo ex art. 51 CCII quando ci sono motivi fondati, e seguiamo l’eventuale giudizio di legittimità.
- Ricostruiamo pagamenti e atti eseguiti in conformità al piano, per proteggere l’impresa, gli amministratori e i garanti da contestazioni successive alla risoluzione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi affronta l’inadempimento di un concordato, l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa saper leggere un’impresa in difficoltà con gli occhi di chi deve valutarne la sostenibilità e mediare con il ceto creditorio, che è esattamente ciò che serve per decidere se il piano può essere corretto o se occorre preparare un’alternativa. Accanto a questa, la qualifica di cassazionista garantisce che la linea difensiva impostata davanti al tribunale possa essere portata, se necessario, fino alla Corte di Cassazione.
Continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, senza dispersione di informazioni tra un grado e l’altro.
Uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti rifanno i conti del piano e dialogano con l’attestatore, gli avvocati traducono quei numeri in eccezioni, memorie e strategie processuali.
Chiusura
Un concordato omologato che inizia a perdere colpi non è ancora un concordato risolto. Tra il primo pagamento mancato e la sentenza c’è spazio per misurare, correggere, finanziare, difendersi e, se serve, preparare un’alternativa. Quello spazio però si restringe ogni settimana.
Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.
Lo Studio Monardo è strutturato proprio per questa materia: la gestione della crisi d’impresa, che l’Avv. Monardo presidia come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la ricostruzione economica del piano, affidata allo staff di avvocati e commercialisti che coordina; il contenzioso sulla risoluzione, che come cassazionista può seguire in tutti i gradi, dal tribunale alla Corte di Cassazione.
📩 Il tuo concordato sta perdendo terreno? Scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa guida, e prima ci metti al corrente, più mosse restano a tua disposizione.
