Ex Imprenditore Con Molte Finanziarie: Quanto Tempo Serve All’occ Per Preparare La Relazione?

La domanda arriva quasi sempre nello stesso modo: “ho chiuso la partita IVA, ho dodici finanziamenti aperti, due cessioni del quinto, debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e un decreto ingiuntivo appena notificato — quanto ci mette l’OCC a scrivere la relazione?”. È la domanda giusta, perché nelle procedure di sovraindebitamento il documento che decide tutto non è il ricorso: è la relazione dell’Organismo di composizione della crisi. E quel documento ha tempi propri, che non coincidono con la fretta del debitore né con il calendario dei creditori. Chi sa che cosa succede dopo, e quando succede, agisce al momento giusto invece di subire il tempo altrui.

In sintesi, la sequenza è questa: istanza all’OCC e nomina del gestore nell’arco di una-quattro settimane; raccolta documentale e interrogazione delle banche dati fra il primo e il terzo mese; ricostruzione delle cause dell’indebitamento e della diligenza del debitore fra il secondo e il quarto mese; qualificazione soggettiva dell’ex imprenditore — consumatore, non consumatore, soggetto alla sola liquidazione controllata — come snodo che riscrive il resto del lavoro; stesura e attestazione fra il quarto e il settimo mese; deposito, e poi un’altra procedura che comincia. Nei casi ordinari si parla di due-tre mesi. In un caso come quello dell’ex imprenditore con molte finanziarie si parla realisticamente di quattro-sette mesi, e la differenza non dipende dalla legge: dipende da quanto materiale arriva sul tavolo del gestore e in che ordine.

Lo Studio Monardo lavora questa materia da entrambi i lati del tavolo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce esattamente quali verifiche quel documento impone, quali lacune documentali lo bloccano per settimane e quali no. E poiché il nodo di questi casi è il rapporto con banche e finanziarie — merito creditizio, estratti conto, piani di ammortamento, cessioni del quinto — pesa il coordinamento di uno staff multidisciplinare che lavora a livello nazionale in diritto bancario e tributario, mentre la provenienza imprenditoriale dei debiti chiama in causa la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.

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La mappa temporale: dove si perde tempo e dove non se ne perde

Prima di entrare nel dettaglio, conviene avere davanti l’intera sequenza. Nella tabella che segue sono indicate le tappe, la base normativa e la durata reale osservata nelle procedure italiane, che quasi mai coincide con il termine di legge: la maggior parte delle fasi della preparazione della relazione non ha alcun termine perentorio, e proprio per questo è la fase in cui il tempo si dilata. I termini perentori veri arrivano dopo il deposito.

#TappaQuandoBase normativaDurata reale
1Istanza di nomina all’OCC e conferimento dell’incaricoGiorno 0artt. 65 e 76 CCII; D.M. 202/20141-2 settimane
2Nomina e accettazione del gestore, preventivo, primo colloquioGiorni 1-15regolamenti OCC; art. 65 CCII1-4 settimane
3Raccolta documentale e ricostruzione dei rapporti con le finanziarieSettimane 2-6artt. 68, 76, 269 CCII; art. 119 TUB3 settimane – 3 mesi
4Interrogazione delle banche dati e risposte degli entiGiorni 30-90art. 65, c. 4-bis CCII; art. 76 CCII30-90 giorni
5Ricostruzione delle cause dell’indebitamento e della diligenzaMesi 2-4artt. 68 c. 2, 76 c. 2, 269 c. 2 CCII3-8 settimane
6Qualificazione soggettiva: consumatore, non consumatore, cancellatoMesi 3-4art. 2 lett. e), art. 33 c. 4 e 1-bis CCII1-3 settimane
7Stesura, attestazione e depositoMesi 4-7artt. 68, 75, 76, 269 CCII2-6 settimane
8Dopo il deposito: decreto, comunicazioni, adesioni, omologaMesi 5-12artt. 70, 78, 79, 80, 270 CCII3-9 mesi

Due avvertenze di lettura. La prima: le tappe 3 e 4 corrono in parallelo, non in fila — il gestore non aspetta che il debitore consegni tutto per scrivere alla Banca d’Italia. La seconda: la tappa 6, che sulla carta occupa poche settimane, è quella che può far ripartire da zero il lavoro, perché decide quale procedura si può chiedere e quindi quale relazione va scritta. Per l’ex imprenditore è la tappa decisiva. Le sezioni che seguono sviluppano una per una queste otto tappe, nell’ordine in cui le vive chi ci sta dentro.


Giorno 0: l’istanza all’OCC e l’inizio reale del cronometro

Cosa succede. Il conteggio non comincia quando il debitore decide di “fare la legge 3”, né quando riceve l’ennesimo sollecito: comincia quando un’istanza di nomina arriva formalmente a un OCC territorialmente competente, cioè quello del circondario del tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. All’istanza si accompagna una prima documentazione: documento d’identità e codice fiscale, stato di famiglia, situazione reddituale, elenco dei creditori con gli importi, visura camerale storica dell’impresa cessata, eventuali atti esecutivi già notificati. Nel caso dell’ex imprenditore con molte finanziarie, questa prima consegna è quasi sempre incompleta — ed è normale che lo sia, perché nessuno conserva per dieci anni i contratti di dodici finanziamenti.

La norma. Il quadro è quello del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come riscritto dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024). Le procedure disponibili per il sovraindebitato sono la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti), il concordato minore (artt. 74 e seguenti), la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti) e l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283). In tutte, la domanda passa attraverso l’OCC e in tutte l’organismo redige una relazione: cambia il nome e cambia il contenuto, non cambia il fatto che senza quel documento la domanda non esiste.

I termini che si attivano. Al giorno 0, nessun termine processuale. È importante dirlo, perché molti arrivano convinti che depositare l’istanza all’OCC sospenda qualcosa: non è così. Le esecuzioni già pendenti proseguono, i pignoramenti già notificati restano efficaci e i termini per impugnare atti già ricevuti continuano a correre. La protezione del patrimonio arriva solo più tardi, con le misure protettive chieste al tribunale insieme alla domanda o con il decreto di apertura. In mezzo c’è tutto il tempo di preparazione della relazione: per l’ex imprenditore con una decina di creditori attivi, sono i mesi in cui può accadere di tutto.

Cosa può fare il debitore ora. Esattamente due cose, e sono le due che spostano di più il calendario finale. La prima: consegnare da subito un elenco completo e ordinato dei rapporti, anche imperfetto, perché il gestore può lavorare su un elenco approssimativo che poi verifica, non può lavorare sul nulla. La seconda: richiedere immediatamente, in proprio, i documenti che per legge gli spettano — la richiesta di accesso ai dati della Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, la visura CRIF, l’estratto di ruolo presso l’agente della riscossione, la documentazione bancaria ex art. 119 TUB. Sono richieste che il debitore può inoltrare da solo, prima ancora che il gestore sia nominato, e che hanno tempi di risposta propri: avviarle al giorno 0 anziché al giorno 60 sposta in avanti di due mesi la data di deposito.

L’errore tipico di questa fase. Scegliere l’OCC come si sceglie un ufficio postale, cioè il più vicino o il primo che risponde, senza verificare che sia competente per territorio e senza avere la minima idea di quale procedura si stia chiedendo. L’ex imprenditore che presenta istanza “per il concordato minore” quando la sua impresa è stata cancellata dal registro delle imprese sta avviando un percorso che, come vedremo, la Cassazione ha dichiarato inammissibile in ogni caso: scoprirlo al terzo mese di lavoro significa buttare un trimestre.

Quanto dura realmente. Dall’istanza al conferimento formale dell’incarico passano in media una-due settimane. Negli OCC più congestionati, specie nelle grandi città e nei mesi di picco, si arriva a tre. Il mese di agosto, in cui gli uffici rallentano e molti professionisti sono fuori sede, può aggiungere da solo tre-quattro settimane al calendario: non per effetto della sospensione feriale, che riguarda i termini processuali e opera dal 1° al 31 agosto, ma per ragioni puramente organizzative.


Dal giorno 1 al giorno 15: la nomina del gestore e il primo colloquio

Cosa succede. Il referente dell’OCC assegna il fascicolo a un gestore della crisi iscritto nell’elenco ministeriale, di regola seguendo l’ordine di iscrizione e derogandovi solo per casi di particolare complessità. Il gestore accetta l’incarico, rende la dichiarazione di indipendenza, formula il preventivo dei costi della procedura — che non sono onorari di un difensore ma costi dell’organismo, parametrati dal D.M. 202/2014 — e convoca il debitore. Il primo colloquio è il momento in cui si capisce se il fascicolo durerà tre mesi o sette.

La norma. Il funzionamento interno degli organismi è retto dal D.M. 202/2014 e dai singoli regolamenti, che i tribunali pubblicano sui propri siti insieme ai tariffari. I vademecum degli OCC prevedono tipicamente che il gestore comunichi l’accettazione entro pochi giorni dal conferimento dell’incarico e che relazioni periodicamente all’organismo sullo stato di avanzamento: in alcuni regolamenti è previsto un primo aggiornamento entro trenta giorni dall’accettazione, poi con cadenza almeno annuale, con l’indicazione espressa della previsione sui tempi di rilascio della relazione e delle ragioni di eventuali ritardi. È un dettaglio che vale la pena conoscere: significa che la domanda “a che punto siamo?” ha, dentro l’organismo, una risposta formalizzata.

I termini che si attivano. Nel concordato minore, l’art. 76 CCII mette in moto il primo vero orologio: l’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, che hanno quindici giorni per comunicare il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti. Sono termini ordinatori, non perentori: nessuno decade se li supera, ma nella pratica scandiscono le prime tre settimane di lavoro e sono il primo canale attraverso cui il debito fiscale dell’ex imprenditore emerge nella sua misura reale. Chi ha avuto un’impresa scopre qui, spesso per la prima volta, la differenza tra quello che ricordava e quello che risulta.

Cosa può fare il debitore ora. Presentarsi al primo colloquio con la documentazione organizzata per rapporto, non per anno e non alla rinfusa. Per ciascun finanziamento servono: contratto, piano di ammortamento, ultimo estratto conto o conteggio estintivo, evidenza dei pagamenti effettuati, eventuali comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine o di cessione del credito. Per l’impresa cessata: visura storica con la data esatta di cancellazione dal registro delle imprese, ultimi bilanci o dichiarazioni, estratto di ruolo aggiornato, elenco di eventuali fideiussioni rilasciate. È anche il momento di rilasciare all’OCC l’autorizzazione scritta al trattamento dei dati e all’acquisizione delle informazioni presso intermediari ed enti: un modulo che, se firmato al primo colloquio invece che al secondo, risparmia settimane.

L’errore tipico di questa fase. Raccontare la storia invece di documentarla. Il gestore non può trasferire nella relazione ciò che il debitore riferisce: deve verificarlo. Un racconto convincente su “quella finanziaria che mi ha concesso il settimo prestito senza chiedere nulla” vale zero se non è accompagnato dal contratto e dall’evidenza della situazione debitoria già esistente a quella data. E vale moltissimo se lo è.

Quanto dura realmente. Dalla nomina al primo colloquio operativo passano mediamente una-quattro settimane, a seconda della disponibilità dell’OCC e della reattività del debitore. È la fase più rapida dell’intero percorso e, paradossalmente, quella in cui si perde più tempo per ragioni evitabili: un modulo non firmato, un preventivo non accettato, un documento d’identità scaduto.


Dalla settimana 2 alla settimana 6: la ricostruzione dei rapporti con le finanziarie

Cosa succede. A questo punto la procedura entra nella fase che, nel caso dell’ex imprenditore con molte finanziarie, determina da sola la lunghezza complessiva. Il gestore deve ricostruire ogni singolo rapporto: quando è stato acceso, a quali condizioni, con quale situazione debitoria preesistente, con quale esito. Non si tratta di sommare i saldi. Si tratta di costruire una sequenza cronologica dell’indebitamento, perché è esattamente quella sequenza che la legge gli chiede di raccontare.

Dieci, dodici, quindici rapporti significano dieci, dodici, quindici richieste separate, ciascuna con il proprio destinatario, il proprio canale e il proprio tempo di risposta. Alcune finanziarie rispondono in due settimane. Altre rispondono dopo tre solleciti. Alcune hanno ceduto il credito a un veicolo di cartolarizzazione e la documentazione originaria va chiesta al cedente, che la cerca negli archivi. Le cessioni del quinto aggiungono un livello ulteriore, perché coinvolgono il datore di lavoro o l’ente previdenziale come terzo ceduto, e spesso una compagnia assicurativa.

La norma. Lo strumento principale è l’art. 119, comma 4, del Testo unico bancario: il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa alle singole operazioni degli ultimi dieci anni, e la banca deve provvedere entro un termine congruo e comunque non superiore a novanta giorni. Novanta giorni è il tetto, non la media; ma su dodici rapporti, basta che due intermediari si avvicinino al tetto perché l’intera relazione slitti di un trimestre. A questo si affianca il dovere di verifica che il Codice della crisi pone in capo all’organismo: la relazione deve esprimere una valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata, il che significa che il gestore risponde di ciò che scrive e non può limitarsi a riportare.

I termini che si attivano. Nessun termine perentorio, ancora. Ma due termini sostanziali governano la fase: i novanta giorni massimi dell’art. 119 TUB per la documentazione bancaria e i trenta giorni entro cui, di norma, la Banca d’Italia fornisce risposta alle richieste di accesso ai dati della Centrale dei Rischi presentate dagli interessati (termine che sale a novanta giorni quando la richiesta è presentata da un delegato per conto di persone giuridiche). Sono i due vincoli che nessuna diligenza può comprimere: si possono solo far partire prima.

Cosa può fare il debitore ora. Trasformarsi nel motore della raccolta invece che nel collo di bottiglia. In concreto: inoltrare personalmente le richieste ex art. 119 TUB a tutti gli intermediari, in parallelo e non in sequenza, conservando prova dell’invio; recuperare dal proprio home banking gli estratti conto scaricabili senza richiesta formale; chiedere al datore di lavoro o all’ente pensionistico la ricostruzione delle trattenute per cessione del quinto; ottenere l’estratto di ruolo e l’elenco dei carichi pendenti. Ogni documento che il debitore procura in proprio è un documento che il gestore non deve chiedere, e ogni richiesta risparmiata è una media di due-tre settimane in meno sul calendario finale.

L’errore tipico di questa fase. Consegnare a scaglioni. Il debitore che manda tre documenti alla settimana costringe il gestore a riaprire il fascicolo ogni volta, a rifare la riconciliazione, a riscrivere parti già scritte. Il fascicolo consegnato in blocco, anche se arriva un mese dopo, si lavora in meno della metà del tempo di un fascicolo consegnato a rate nell’arco di tre mesi. L’altro errore, più grave, è l’omissione selettiva: il finanziamento dimenticato perché “tanto lo sto pagando” o il conto cointestato taciuto. La ricostruzione delle banche dati lo farà emergere comunque, e a quel punto non emergerà come dimenticanza.

Quanto dura realmente. Tre settimane nei casi semplici con documentazione già in mano. Due-tre mesi quando i rapporti sono numerosi, datati e in parte ceduti a terzi. Nei fascicoli degli ex imprenditori questa fase assorbe mediamente il quaranta-cinquanta per cento del tempo totale di preparazione della relazione.


Dal giorno 30 al giorno 90: le banche dati, il tempo che non dipende da nessuno

Cosa succede. Mentre la raccolta documentale prosegue, il gestore interroga le banche dati. È la parte del lavoro che il debitore non vede e che spesso lo preoccupa: la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, i sistemi di informazioni creditizie privati come CRIF, l’anagrafe tributaria e il cassetto fiscale, le visure camerali e ipocatastali, il PRA, la Centrale di allarme interbancaria, le posizioni presso gli enti previdenziali. L’obiettivo non è controllare il debitore: è costruire un quadro che regga davanti al tribunale, perché un quadro incompleto è il motivo numero uno per cui le domande vengono dichiarate inammissibili.

Per l’ex imprenditore, questa fase ha un valore aggiuntivo. La Centrale dei Rischi racconta in modo oggettivo la storia creditizia: quando le posizioni sono passate a sofferenza, quando sono stati concessi nuovi affidamenti, quale esposizione complessiva era visibile agli intermediari in ciascun trimestre. È da lì che nasce la parte della relazione destinata a pesare di più — quella sul comportamento di chi ha erogato il credito.

La norma. La disciplina storica era l’art. 15, comma 10, della L. 3/2012, che attribuiva al gestore il potere di accedere all’anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche. Nel Codice della crisi il potere è stato ricollocato e, dopo il correttivo-ter, si fa riferimento al comma 4-bis dell’art. 65 CCII per l’accesso tramite l’organismo senza necessità di autorizzazione giudiziale. Resta la via tradizionale dell’istanza motivata al giudice, che alcuni tribunali continuano a preferire e che i protocolli locali — come quello sottoscritto dal Tribunale di Milano con gli OCC del circondario, che dedica un capitolo specifico proprio all’accesso alle banche dati — disciplinano in dettaglio.

I termini che si attivano. Qui i tempi sono in mano a terzi. La Banca d’Italia risponde di norma entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di accesso ai dati della Centrale dei Rischi; gli uffici fiscali, nel concordato minore, hanno quindici giorni dalla comunicazione dell’OCC per riferire il debito accertato e gli accertamenti pendenti; gli intermediari hanno fino a novanta giorni per la documentazione ex art. 119 TUB. Se è necessaria l’autorizzazione del giudice per l’accesso, si aggiunge il tempo di deposito e decisione dell’istanza: nei tribunali più carichi, altre due-sei settimane.

Cosa può fare il debitore ora. Poco, ed è la fase in cui serve pazienza. Ma una cosa può farla, e conta: anticipare in proprio le richieste che non richiedono alcuna autorizzazione. L’accesso ai dati della Centrale dei Rischi da parte dell’interessato è gratuito e si effettua tramite il portale dei servizi online per il cittadino della Banca d’Italia; la visura CRIF si chiede direttamente; il cassetto fiscale è consultabile con le proprie credenziali. Un debitore che arriva al primo colloquio con la CR già in mano fa risparmiare al fascicolo un mese pieno.

L’errore tipico di questa fase. Pensare che l’accesso alle banche dati sia un’intrusione da limitare. È il contrario: è lo strumento che permette alla relazione di dire, con dati oggettivi, che al momento dell’ottavo finanziamento l’esposizione complessiva era già visibile a chiunque consultasse la Centrale dei Rischi. Senza quel dato, la difesa fondata sulla mancata valutazione del merito creditizio resta un’affermazione. Con quel dato, diventa un fatto documentato.

Quanto dura realmente. Da trenta a novanta giorni, con punte superiori quando serve l’autorizzazione giudiziale o quando la richiesta cade a cavallo di agosto. È la fase che corre in parallelo alle altre e che, di regola, non allunga il calendario se è stata avviata per tempo. Lo allunga sempre se è stata avviata per ultima.


Dal secondo al quarto mese: le cause dell’indebitamento e la diligenza, il capitolo che fa durare la relazione

Cosa succede. Siamo al cuore del documento. Il gestore ha i dati; ora deve scrivere la parte che il giudice leggerà per prima e con più attenzione: perché questa persona si è indebitata e con quale diligenza lo ha fatto. Per un lavoratore dipendente con tre finanziamenti è un capitolo di due pagine. Per un ex imprenditore con dodici rapporti, debiti fiscali e previdenziali, fideiussioni rilasciate per la società e una cessazione dell’attività da ricostruire, è un capitolo che può richiedere settimane di lavoro e che si regge su una domanda sola: in quale momento il ricorso al credito ha smesso di essere ragionevole?

Il lavoro è cronologico per necessità. Si costruisce una tabella con la data di ciascun finanziamento, l’importo erogato, la rata, il reddito disponibile a quella data, l’esposizione complessiva già in essere e lo scopo dichiarato. Da quella tabella emerge, quasi sempre, una linea di demarcazione: fino a un certo punto i finanziamenti servivano all’attività o a bisogni ordinari, dopo quel punto servivano a pagare le rate dei finanziamenti precedenti. È il passaggio dal credito come risorsa al credito come anestetico, e la giurisprudenza lo guarda con attenzione.

La norma. Le disposizioni cambiano con la procedura, il contenuto no. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore l’art. 68, comma 2, CCII impone che la relazione dell’OCC indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, esponga le ragioni dell’incapacità di adempiere, valuti la completezza e l’attendibilità della documentazione e la convenienza del piano. Nel concordato minore l’art. 76, comma 2, chiede sostanzialmente le stesse cose, con l’aggiunta dell’indicazione degli atti del debitore impugnati dai creditori e del giudizio sulla fattibilità del piano. Nella liquidazione controllata, l’art. 269, comma 2, nel testo riformato, richiede anch’esso l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni.

Sul versante soggettivo, l’art. 69, comma 1, CCII preclude l’accesso alla ristrutturazione dei debiti al consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode: la vecchia “meritevolezza” della L. 3/2012 è stata sostituita da un criterio più stretto nella formulazione e più favorevole al debitore nell’applicazione, perché non basta più la colpa lieve.

I termini che si attivano. Nessuno, formalmente. È proprio qui il punto: è la fase senza termini, ed è per questo la fase in cui le procedure si arenano. Nessuna norma impone al gestore di consegnare la relazione entro una data; nessuna norma impone al debitore di rispondere entro una data alle richieste di chiarimento. L’unico contrappeso è interno all’organismo, attraverso le relazioni periodiche sullo stato di avanzamento. Chi vuole che il proprio fascicolo cammini deve creare da sé la pressione che la legge non crea.

Cosa può fare il debitore ora. Fornire al gestore non solo i documenti ma le spiegazioni documentate dei momenti critici: il crollo del fatturato in un certo anno, la malattia, la perdita del cliente principale, l’insoluto che ha innescato la catena. E, soprattutto, far emergere il comportamento degli intermediari. Qui serve un’assistenza tecnica, perché la materia è bancaria prima che concorsuale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, è anche Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: significa che la documentazione sul merito creditizio viene costruita conoscendo già il modo in cui un gestore dovrà leggerla e un giudice valutarla.

È la fase in cui va impostata la questione dell’art. 124-bis TUB, cioè l’obbligo del finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate. La giurisprudenza su questo punto non è univoca e va maneggiata con precisione: il Tribunale di Spoleto, con decisione del 27 maggio 2025, ha ritenuto che il mancato riscontro del merito creditizio da parte del finanziatore, in un sovraindebitamento causato dal ricorso reiterato ai finanziamenti, possa incidere sul grado di colpa del debitore fino a escluderne la gravità; il Tribunale di Ferrara, in senso opposto, ha escluso che dalla violazione delle regole sul merito creditizio discenda una ricaduta automatica sulla posizione del debitore, osservando che il legislatore ha previsto per quel creditore una sanzione endoprocedimentale e nient’altro. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025, ha preso posizione netta: la negligenza della banca nel concedere un finanziamento che ha aggravato la situazione debitoria non esclude di per sé la colpa grave del sovraindebitato, perché le due sfere di colpa sono distinte e possono coesistere, e l’accertamento spetta al giudice di merito.

Tradotto in termini di calendario: la relazione che si limita a scrivere “le finanziarie non hanno valutato il merito creditizio” non ottiene nulla. La relazione che documenta, trimestre per trimestre, quale esposizione era visibile in Centrale dei Rischi al momento di ciascuna erogazione, e insieme spiega perché il debitore non ha agito con colpa grave, costruisce qualcosa che regge. La seconda richiede tre settimane in più. Le vale tutte.

L’errore tipico di questa fase. Scaricare tutta la responsabilità sui finanziatori. È la difesa più istintiva e, dopo l’ordinanza del luglio 2025, la più fragile: la colpa altrui non cancella la propria. L’errore speculare è altrettanto comune — ammettere troppo, con relazioni in cui il debitore si descrive come imprudente senza distinguere tra imprudenza e colpa grave. La colpa grave, nella lettura dei tribunali, è l’errore grossolano e non scusabile, il ricorso sistematico e crescente al credito come risorsa ordinaria per le spese correnti omettendo qualunque verifica della propria capacità reddituale. Non è ogni leggerezza.

Quanto dura realmente. Tre-otto settimane per un fascicolo da ex imprenditore, a documentazione completa. Se la documentazione non è completa, questa fase non finisce: si ferma, in attesa, e il tempo che si misura non è più quello del gestore ma quello del debitore.


Tra il terzo e il quarto mese: il bivio che decide quale relazione si scrive

Cosa succede. Da questo momento in poi la procedura smette di essere lineare. Il gestore ha ricostruito la composizione del passivo e deve rispondere alla domanda che, per l’ex imprenditore, vale l’intero fascicolo: quale procedura è ammissibile? La risposta dipende da due dati di fatto — la natura dei debiti residui e l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese — e da un quadro normativo che il correttivo-ter e la Cassazione hanno reso, nel giro di due anni, molto più rigido di come lo si raccontava fino al 2024.

Le tre strade sono queste. Se tutti i debiti sono di natura consumeristica, la strada è la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e seguenti CCII, che si omologa senza bisogno del voto dei creditori. Se il debitore non è qualificabile come consumatore ma non è ancora stato cancellato dal registro delle imprese, resta aperto il concordato minore ex art. 74 CCII, con il voto dei creditori e il requisito dell’apporto di risorse esterne nella forma liquidatoria. Se la cancellazione è già avvenuta, la strada è una sola: la liquidazione controllata, con l’esdebitazione come traguardo.

La norma. L’art. 2, lett. e), CCII definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. L’art. 33, comma 4, CCII dichiara inammissibile la domanda di accesso al concordato minore, al concordato preventivo o all’omologazione di accordi di ristrutturazione presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. Il correttivo-ter ha introdotto all’art. 33 il comma 1-bis, che consente all’imprenditore cancellato di accedere alla liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione, ma non ha toccato il comma 4.

Sul primo versante, l’orientamento prevalente esclude dalla ristrutturazione del consumatore chi conserva debiti di origine imprenditoriale: il Tribunale di Terni, con decreto del 30 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile il piano proposto da ex soci di una società in nome collettivo cancellata, escludendo qualunque “trasformazione” delle obbligazioni d’impresa in debiti personali per effetto della cessazione dell’attività; nella stessa direzione la Cassazione, con la sentenza n. 29746/2025, ha ribadito il collegamento funzionale tra fideiussione rilasciata per l’impresa e attività imprenditoriale, negando la qualifica di consumatore a chi aveva garantito debiti societari. Esiste un orientamento minoritario di segno opposto — il Tribunale di Brescia ha ammesso al piano del consumatore l’imprenditore individuale cessato con debitoria promiscua — ma è, appunto, minoritario.

Sul secondo versante la questione è chiusa. La Corte di cassazione, Sez. I, con la sentenza del 16 giugno 2026, n. 20141, ha affermato che la domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e anche quando il concordato sia di tipo liquidatorio; il principio è stato confermato dalla successiva pronuncia n. 20961/2026. Le aperture della giurisprudenza di merito — la Corte d’Appello di Napoli del 14 luglio 2025, il decreto del Tribunale di Parma del 21 novembre 2025 — appartengono ormai alla fase precedente.

I termini che si attivano. Nessun termine, ma un effetto a cascata: la qualificazione soggettiva determina il contenuto obbligatorio della relazione, e sbagliarla significa riscrivere il documento da capo. La relazione per la ristrutturazione del consumatore deve argomentare l’assenza di colpa grave; quella per il concordato minore deve attestare la fattibilità del piano e la convenienza rispetto alla liquidazione controllata; quella per la liquidazione controllata deve esporre cause e diligenza ma non deve dimostrare alcuna meritevolezza. Sono tre documenti diversi.

Cosa può fare il debitore ora. Portare sul tavolo, subito, il dato che decide: la visura storica con la data esatta di cancellazione dal registro delle imprese e una classificazione onesta dei debiti per origine. Chi ha chiuso la partita IVA ma non si è mai cancellato dal registro è in una posizione diversa da chi si è cancellato dieci anni fa. Chi ha solo debiti fiscali d’impresa è in una posizione diversa da chi ha soltanto finanziamenti personali contratti quando l’impresa era già chiusa. Questa distinzione va fatta al primo colloquio, non al quarto mese: è la singola informazione che più spesso fa risparmiare o perdere un trimestre intero.

L’errore tipico di questa fase. Scegliere la procedura in base a quello che si desidera invece che a quello che è ammissibile. L’ex imprenditore vuole quasi sempre il concordato minore, perché gli permette di proporre un pagamento parziale e di uscirne senza liquidare; se è cancellato, dopo le pronunce del 2026 quella domanda è destinata all’inammissibilità, e il tempo speso a costruirla è tempo che i creditori hanno usato per pignorare. La liquidazione controllata, che viene vissuta come una resa, è spesso l’unica strada che porta effettivamente all’esdebitazione — e l’esdebitazione è l’obiettivo, non la procedura.

Quanto dura realmente. Una-tre settimane, se i dati sono sul tavolo. Un trimestre buttato, se la scoperta arriva dopo che la relazione è già stata impostata su un’altra procedura.


Dal quarto al settimo mese: la stesura, l’attestazione e il deposito

Cosa succede. Il calendario ora corre verso il traguardo visibile. Il gestore scrive il documento: anagrafica e situazione familiare, ricostruzione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria, elenco analitico dei creditori con causale e grado di privilegio, cause dell’indebitamento, diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, ragioni dell’incapacità di adempiere, valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione, convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, indicazione dei costi della procedura. In parallelo prende forma il ricorso, con il piano o la proposta, e si prepara il fascicolo documentale che accompagnerà il deposito.

Per la ristrutturazione del consumatore e per il concordato minore si aggiunge l’attestazione: nel concordato minore l’art. 75, comma 2, CCII richiede l’attestazione dell’OCC sulla fattibilità del piano. È un giudizio tecnico, non una formalità, e il gestore che non lo ritiene sostenibile non lo rende: a quel punto il fascicolo si riapre, si rivedono i numeri, e il calendario si allunga.

La norma. Oltre alle disposizioni già viste sul contenuto, qui entra in gioco il controllo che il tribunale eserciterà. La Corte di cassazione, con l’ordinanza del 28 ottobre 2025, n. 28576, ha stabilito che la relazione dell’OCC che accompagna la domanda di liquidazione controllata va verificata, ai fini dell’apertura, sotto il profilo sostanziale e non meramente formale: non basta che la relazione esista, deve dire effettivamente le cose che la legge le impone di dire. Il principio è stato ripreso e precisato dalla Sez. I con la pronuncia del 28 aprile 2026, n. 11603, secondo cui l’indicazione nella relazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza nell’assunzione delle obbligazioni è richiesta a pena di inammissibilità della domanda, senza che ciò introduca un giudizio di meritevolezza per l’accesso alla liquidazione controllata. Nello stesso solco il Tribunale di Rimini, con la pronuncia del 16 gennaio 2026, ha affermato la necessità di un controllo sia formale sia sostanziale, considerando la completezza della relazione presupposto indispensabile dell’apertura.

I termini che si attivano. Il deposito non ha un termine di legge, ma ha una finestra di opportunità. Se pendono esecuzioni, conviene depositare prima che si consolidino assegnazioni o vendite; se il debitore ha un reddito stabile, conviene depositare prima che nuove rate scadute peggiorino il quadro; se è stata chiesta la sospensione di un’esecuzione, i tempi devono coordinarsi con quelli del giudice dell’esecuzione. Dopo il deposito, invece, i termini diventano perentori e sono pochi: trenta giorni per il reclamo contro i provvedimenti di inammissibilità e contro la sentenza, con sospensione dal 1° al 31 agosto per i termini processuali.

Cosa può fare il debitore ora. Leggere la bozza della relazione, se il gestore la condivide, e segnalare subito ciò che non corrisponde. Un errore nella data di un finanziamento o nella qualificazione di un debito come personale anziché imprenditoriale non è un dettaglio: è esattamente il tipo di imprecisione che, letta dal tribunale, mette in discussione l’attendibilità del documento. È anche il momento di decidere se chiedere misure protettive contestualmente al deposito, perché è il solo strumento che blocca le iniziative dei creditori, e opera dal provvedimento del giudice, non dal deposito dell’istanza all’OCC.

L’errore tipico di questa fase. La fretta sbagliata. Dopo mesi di attesa, molti debitori spingono per depositare “così com’è”, con una relazione che tratta superficialmente le cause dell’indebitamento. È la via più breve verso l’inammissibilità, e dopo l’inammissibilità il tempo perso non è di qualche settimana: è di mesi, più il vantaggio che i creditori hanno accumulato nel frattempo.

Quanto dura realmente. Due-sei settimane dalla chiusura dell’istruttoria al deposito. In un fascicolo da ex imprenditore con molte finanziarie, il totale dalla prima istanza al deposito si colloca realisticamente fra quattro e sette mesi; scende a due-tre mesi quando la documentazione è stata raccolta in anticipo e la qualificazione soggettiva era chiara fin dall’inizio.


Dopo il deposito: i mesi che il debitore non controlla più

Cosa succede. La relazione è consegnata e il fascicolo passa al tribunale. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice, verificata l’ammissibilità, dispone la comunicazione ai creditori e fissa l’omologazione: non c’è voto, i creditori possono presentare osservazioni e contestare la convenienza. Nel concordato minore si apre la fase del voto: la proposta e il decreto vanno comunicati ai creditori a cura dell’OCC, i creditori hanno un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire adesioni, mancate adesioni e contestazioni, poi l’OCC redige la relazione sull’esito e il tribunale decide sull’omologazione. Nella liquidazione controllata il tribunale apre la procedura con sentenza, nomina il liquidatore, e da lì parte il percorso verso l’esdebitazione.

La norma. Gli artt. 70 e seguenti CCII per la ristrutturazione del consumatore; gli artt. 78, 79 e 80 per il concordato minore; gli artt. 270 e seguenti per la liquidazione controllata. Il reclamo contro i provvedimenti si propone nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII, e contro la decisione della corte d’appello resta il ricorso per cassazione nei trenta giorni dalla notificazione.

I termini che si attivano. Finalmente termini perentori, e tutti brevi. Trenta giorni per le adesioni e contestazioni dei creditori nel concordato minore; trenta giorni per il reclamo; trenta giorni per il ricorso per cassazione dalla notificazione della sentenza d’appello; sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto. Il contrasto con la fase precedente è totale: mesi senza alcun termine, poi settimane in cui ogni scadenza è definitiva.

Cosa può fare il debitore ora. Poco sul piano procedurale, molto sul piano della condotta. Durante la pendenza, nuovi debiti o atti dispositivi sono il modo più rapido per far saltare tutto. Sul fronte dell’esdebitazione, vale la pena ricordare che nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto decorsi tre anni dall’apertura, salvo che il debitore abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode: la valutazione sulla condotta, esclusa in sede di apertura, ritorna in sede di esdebitazione. La relazione scritta bene al mese quattro produce i suoi effetti al trentaseiesimo.

L’errore tipico di questa fase. Considerare chiusa la partita con l’omologazione o con l’apertura. Nel concordato minore e nella ristrutturazione, l’esecuzione del piano dura anni ed è sorvegliata dall’OCC, che riferisce periodicamente; l’inadempimento apre la strada alla revoca o alla conversione in liquidazione controllata. La Cassazione ha confermato la revoca di una liquidazione controllata nei confronti di un debitore che aveva omesso di dichiarare la cessione di immobili a prezzo irrisorio a favore di una società riconducibile al figlio: documentazione incompleta, relazione inattendibile, presupposto di ammissibilità venuto meno.

Quanto dura realmente. Dal deposito al decreto o alla sentenza di apertura: uno-tre mesi, con punte superiori nei tribunali più carichi. Dal deposito all’omologazione del concordato minore: sei-dodici mesi. Nella liquidazione controllata, il programma di liquidazione è elaborato entro novanta giorni dalla sentenza di apertura e il liquidatore riferisce ogni sei mesi; la procedura si misura tipicamente in tre anni, che sono anche il termine al decorso del quale opera l’esdebitazione.


Dentro il secondo mese: le cessioni del quinto e i crediti ceduti, il sotto-calendario che nessuno prevede

Cosa succede. C’è una parte del fascicolo che, nei casi degli ex imprenditori, produce sistematicamente più ritardo di quanta ne produca tutto il resto messo insieme, e quasi nessuno la mette in conto all’inizio: le cessioni del quinto e i crediti ceduti a terzi. Sono due fenomeni diversi con lo stesso effetto sul calendario — moltiplicano i soggetti da interpellare.

Nella cessione del quinto i soggetti coinvolti sono almeno quattro: il debitore, la finanziaria cedente, il datore di lavoro o l’ente previdenziale che opera la trattenuta e, quasi sempre, una compagnia assicurativa che copre il rischio di premorienza e di perdita dell’impiego. Ricostruire quanto è stato effettivamente trattenuto, quanto residua, se il contratto è stato estinto anticipatamente e con quale conteggio, se il premio assicurativo non goduto è stato restituito, richiede di scrivere a tutti e quattro. Ciascuno ha i propri tempi: il datore di lavoro risponde in genere in fretta, l’ente previdenziale meno, l’assicurazione quasi mai alla prima richiesta.

Nei crediti ceduti il problema è speculare. Il debitore sa di dover pagare una società di recupero, ma non ha più alcun rapporto con l’intermediario che gli aveva erogato il finanziamento otto anni prima. La documentazione contrattuale originaria, però, sta ancora negli archivi del cedente, e le società cessionarie, soprattutto quando il credito è transitato in un’operazione di cartolarizzazione, forniscono di regola solo il saldo e l’atto di cessione. Per ottenere il contratto e il piano di ammortamento bisogna risalire la catena.

La norma. Il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni degli ultimi dieci anni, previsto dall’art. 119, comma 4, TUB, segue il rapporto e non il titolare del credito: la richiesta va indirizzata all’intermediario che detiene la documentazione, anche quando il credito è stato ceduto. Per la cessione del quinto, la disciplina di riferimento resta quella del D.P.R. 180/1950 e delle disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia, oltre alle regole sul rimborso dei costi non goduti in caso di estinzione anticipata. Sul piano della relazione, tutto questo rientra nel dovere di valutazione della completezza e attendibilità della documentazione che il Codice della crisi pone in capo all’OCC: un rapporto ricostruito a metà è una voce del passivo che il gestore non può attestare con certezza.

I termini che si attivano. Sempre i novanta giorni massimi dell’art. 119 TUB, ma applicati a una catena: se la cessionaria risponde al sessantesimo giorno rinviando al cedente, e il cedente risponde a sua volta entro i propri novanta giorni, il singolo rapporto può assorbire cinque mesi. È per questo che l’unica strategia efficace è l’invio simultaneo a cedente e cessionaria fin dal primo giorno, senza attendere di capire chi dei due detiene il documento.

Cosa può fare il debitore ora. Tre cose concrete. Primo: recuperare dalle buste paga o dai cedolini pensione l’elenco delle trattenute, che è la prova più immediata e più veloce da procurare di quanto è stato effettivamente pagato. Secondo: chiedere al datore di lavoro o all’ente previdenziale la comunicazione di benestare alla cessione e la ricostruzione delle trattenute operate, documento che si ottiene in tempi brevi e che spesso contiene i riferimenti del contratto originario. Terzo: conservare ogni comunicazione di cessione del credito ricevuta negli anni, anche quelle che sembravano pubblicità: contengono il nome del cedente, quello del cessionario e la data dell’operazione, cioè le tre informazioni da cui parte la ricostruzione.

L’errore tipico di questa fase. Considerare chiusi i rapporti già estinti. L’ex imprenditore tende a dire “quello l’ho già pagato”, e quindi non lo segnala. Ma i finanziamenti estinti anticipatamente, specie le cessioni del quinto rifinanziate più volte, sono spesso la parte più significativa della ricostruzione cronologica: sono la prova documentale che a una certa data il debitore stava già rifinanziando il rifinanziamento. Ed è esattamente il dato su cui si misura, in un senso o nell’altro, la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni.

Quanto dura realmente. Da due settimane, se si tratta di un solo rapporto con documentazione a portata di mano, a tre mesi quando le cessioni sono due o tre e i crediti sono transitati a società di recupero. In media, nei fascicoli degli ex imprenditori, questa sotto-fase aggiunge quattro-sei settimane al calendario complessivo — e le aggiunge in fondo, quando tutto il resto è pronto, perché è la parte che si scopre per ultima.


Quanto dura la relazione secondo il profilo: quattro calendari a confronto

A questo punto la procedura entra in una fase che dipende meno dalla legge e più da chi hai di fronte allo specchio. Il tempo di preparazione della relazione non è una costante: varia in funzione di quattro fattori misurabili — numero dei rapporti, origine dei debiti, disponibilità della documentazione, necessità di autorizzazione giudiziale per l’accesso alle banche dati. La tabella che segue riporta le durate osservate in casi tipici, calcolate dall’istanza all’OCC al deposito.

ProfiloRapporti da ricostruireOrigine dei debitiDocumentazioneDurata tipica
Lavoratore dipendente, debiti recenti2-4consumeristicadisponibile6-10 settimane
Consumatore con molti finanziamenti8-14consumeristicaparziale3-5 mesi
Ex imprenditore cancellato, debiti misti8-15mistada ricostruire4-7 mesi
Ex imprenditore con cessioni del quinto e crediti cedutioltre 12mista, con garanzieframmentaria6-10 mesi

La lettura interessante non sta nelle durate ma nei salti fra una riga e l’altra. Dal primo al secondo profilo il tempo raddoppia, e la ragione è aritmetica: ogni rapporto in più è una richiesta in più, con il proprio tempo di risposta. Dal secondo al terzo il tempo cresce ancora, ma per una ragione diversa e qualitativa: entra in gioco la ricostruzione dell’attività d’impresa, la posizione fiscale e previdenziale, la qualificazione soggettiva del debitore. Dal terzo al quarto il salto è dovuto quasi interamente alla catena di soggetti da interpellare.

Da qui si ricava la regola operativa che conta: i mesi non si guadagnano accelerando il gestore, si guadagnano riducendo il numero di richieste che il gestore deve fare. Ogni documento già presente nel fascicolo al primo colloquio vale, in media, due-tre settimane di calendario. Dieci documenti anticipati valgono un trimestre.

C’è poi un fattore che non compare nella tabella e che incide più di tutti gli altri: la chiarezza sulla procedura da chiedere. Un fascicolo impostato sulla procedura sbagliata non si allunga del tempo necessario a correggerlo, si allunga del tempo già speso più quello della correzione. Per l’ex imprenditore cancellato dal registro delle imprese, dopo le pronunce del 2026 sull’art. 33, comma 4, CCII, la verifica è semplice e si fa in un pomeriggio con una visura storica. Farla al giorno 3 anziché al mese 4 è, da sola, la differenza tra le due righe centrali della tabella.

Un’ultima osservazione sul confronto con i costi di giustizia, che sono l’unica voce economica che ha senso considerare in sede di programmazione: il contributo unificato e gli oneri di legge non variano in funzione della durata dell’istruttoria dell’OCC. Quello che varia con la durata è tutto il resto — gli interessi che continuano a maturare, le esecuzioni che avanzano, le trattenute che proseguono, il patrimonio che nel frattempo resta privo di protezione. È questo il vero prezzo del tempo nelle procedure di sovraindebitamento, e non compare in nessun preventivo.


La stessa procedura, due calendari

Due ipotesi dimostrative, costruite su dati realistici e su termini coerenti con la disciplina vigente. Non sono casi reali: servono a mostrare come la stessa situazione produca due calendari diversi a seconda di quando si agisce.

Ipotesi A — l’ex imprenditore che anticipa. Impresa individuale cancellata dal registro delle imprese il 14 settembre 2023. Debiti residui: 61.800 € verso otto finanziarie e banche (di cui due cessioni del quinto), 38.450 € iscritti a ruolo fra IVA, IRPEF e contributi, 7.230 € verso fornitori. Reddito attuale da lavoro dipendente, 1.480 € netti mensili.

  • 12 gennaio. Primo colloquio con il difensore. Lo stesso giorno partono: richiesta di accesso ai dati della Centrale dei Rischi, visura CRIF, otto richieste ex art. 119 TUB inviate in parallelo, estratto di ruolo, visura camerale storica.
  • 19 gennaio. Istanza di nomina all’OCC competente, con documentazione già ordinata per rapporto.
  • 2 febbraio. Gestore nominato, incarico accettato, primo colloquio fissato per il 9 febbraio.
  • 11 febbraio. Risposta della Banca d’Italia sulla Centrale dei Rischi: trenta giorni dalla richiesta del 12 gennaio.
  • Fine marzo. Sei intermediari su otto hanno risposto; due sono stati sollecitati. Il gestore ha già la tabella cronologica dell’indebitamento: emerge che dal sesto finanziamento in poi le erogazioni servivano a coprire rate precedenti e che l’esposizione era interamente visibile in Centrale dei Rischi.
  • 18 aprile. Qualificazione soggettiva: impresa cancellata, debiti in prevalenza di origine imprenditoriale. Concordato minore inammissibile, ristrutturazione del consumatore preclusa secondo l’orientamento prevalente. Si imposta la liquidazione controllata con obiettivo esdebitazione.
  • 22 maggio. Relazione completata e depositata insieme al ricorso. Totale: quattro mesi e dieci giorni dal primo colloquio.

Ipotesi B — lo stesso debitore che lascia correre. Stessi numeri, stessa data di cancellazione.

  • 12 gennaio. Primo colloquio. Nessuna richiesta inviata: si attende la nomina del gestore.
  • 8 febbraio. Istanza all’OCC, con elenco creditori incompleto e senza visura storica.
  • 1 marzo. Gestore nominato. Primo colloquio il 15 marzo; mancano sette documenti su dieci.
  • Marzo-maggio. Documentazione consegnata a scaglioni, due-tre documenti alla settimana. Le richieste ex art. 119 TUB partono solo a fine marzo; due intermediari rispondono vicino al tetto dei novanta giorni, quindi a fine giugno.
  • Luglio. Richiesta di accesso alla Centrale dei Rischi inoltrata solo ora: risposta attesa per agosto, che di fatto slitta a inizio settembre.
  • Settembre. Emerge che l’impresa risulta cancellata dal 2023 e che la domanda era stata impostata, su indicazione del debitore, come concordato minore. Si riscrive l’impianto.
  • 14 novembre. Deposito. Totale: dieci mesi. Nel frattempo, il 3 giugno un creditore ha ottenuto l’assegnazione del quinto dello stipendio e il 29 settembre è stato notificato un atto di precetto da un altro.

La differenza fra i due calendari non sta nella legge: sta in tre decisioni prese nelle prime due settimane.


I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio

Il calendario della relazione non corre in un vuoto. Mentre il gestore lavora, quasi sempre accade qualcos’altro — e ogni rimedio attivato apre un binario con tempi propri, che va coordinato con il principale.

Binario 1 — le misure protettive. Chiedere le misure protettive al tribunale insieme alla domanda è il solo modo per bloccare o paralizzare le azioni esecutive dei creditori. L’effetto decorre dal provvedimento del giudice, non dal deposito dell’istanza all’OCC, e questo spiega perché la lunghezza della preparazione della relazione sia un problema concreto: nei quattro-sette mesi di istruttoria il patrimonio del debitore è scoperto. Quando penda un’esecuzione in fase avanzata, il coordinamento fra la data presumibile di deposito e il calendario dell’esecuzione diventa una scelta strategica, non un dettaglio organizzativo.

Binario 2 — l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. Se il titolo del creditore è viziato, o se il precetto contiene importi non dovuti, l’opposizione corre su un binario autonomo con termini propri e perentori. Attivarla non sospende la procedura di sovraindebitamento né viceversa, ma può ridurre il passivo prima che la relazione lo cristallizzi: un credito ridotto del venti per cento in sede di opposizione è un credito che il piano non deve soddisfare. È uno dei pochi casi in cui aprire un secondo fronte accorcia, anziché allungare, il percorso complessivo.

Binario 3 — la contestazione del merito creditizio. L’art. 69, comma 2, CCII prevede una sanzione endoprocedimentale per il creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20672 del 22 luglio 2025, ha chiarito i confini di quella preclusione, precisando che al creditore non è comunque impedito di contestare la legittimità della proposta. La documentazione su questo profilo va costruita durante la fase istruttoria, non dopo: significa estrarre dalla Centrale dei Rischi, per ogni erogazione, l’esposizione complessiva già visibile a quella data. Tre-quattro settimane di lavoro aggiuntive, che però si spendono dentro la fase 5 e non la allungano se avviate per tempo.

Binario 4 — la conversione e il cambio di procedura. Se il piano o il concordato non reggono, la conversione in liquidazione controllata non è una sconfitta: è un binario previsto. Il tempo già speso per la relazione non si perde del tutto, perché la ricostruzione delle cause e della diligenza serve anche lì. Si perde invece quasi tutto quando la procedura scelta era inammissibile fin dall’origine, perché in quel caso il problema non è il piano: è il presupposto.

Binario 5 — l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Per chi non ha alcun attivo da destinare ai creditori, l’art. 283 CCII offre un percorso più rapido e più snello della liquidazione controllata, con una relazione dell’OCC che però deve affrontare frontalmente la meritevolezza, qui richiesta in modo pieno. La giurisprudenza del 2025-2026 ha chiarito che liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente sono procedure speculari e alternative, non sovrapponibili, e che non esiste alcun automatismo. Il Tribunale di Milano, pronunciandosi il 12 ottobre 2025 sull’esdebitazione dell’incapiente, ha rigettato la domanda di un debitore che aveva generato il proprio sovraindebitamento in modo non compatibile con il requisito, ribadendo che la valutazione spetta al giudice e non opera in via automatica.


Lo stesso calendario, visto dall’altra parte

Mentre il gestore raccoglie documenti, il tempo non è fermo per nessuno. Vale la pena guardare gli stessi mesi dal lato dei creditori, perché è l’unico modo per capire perché la durata dell’istruttoria non è una questione di pazienza.

Nei primi trenta giorni, il creditore che ha già un titolo esecutivo notifica l’atto di precetto e attende i dieci giorni di legge. Fra il secondo e il terzo mese può notificare il pignoramento: presso terzi, se c’è uno stipendio o un conto corrente, che è l’ipotesi tipica per l’ex imprenditore tornato lavoratore dipendente. Fra il terzo e il quinto mese si celebra l’udienza di comparizione e può arrivare l’ordinanza di assegnazione, dopo la quale un quinto della retribuzione viene trattenuto alla fonte. Le finanziarie, dal canto loro, procedono per gradi: decadenza dal beneficio del termine, segnalazione nei sistemi di informazione creditizia, cessione del credito a società specializzate, e solo dopo l’azione giudiziaria. L’agente della riscossione segue un calendario ancora diverso, fatto di intimazioni, fermi amministrativi e ipoteche.

Sovrapponendo i due calendari si ottiene la fotografia reale della situazione: nei quattro-sette mesi in cui la relazione dell’OCC viene preparata, c’è spazio perché due o tre creditori completino l’intero percorso dal precetto all’assegnazione. Non è un’ipotesi teorica: è la ragione per cui, nei fascicoli arrivati tardi, la relazione fotografa una situazione già peggiorata rispetto a quella del primo colloquio, con un reddito disponibile ridotto e un piano diventato nel frattempo meno sostenibile.

Da qui discende una conseguenza pratica che vale la pena enunciare per intero. La velocità dell’istruttoria dell’OCC non serve a far piacere al debitore: serve ad arrivare alle misure protettive prima che i creditori consolidino le loro posizioni. Ogni settimana guadagnata nella fase documentale è una settimana sottratta a chi, nello stesso momento, sta lavorando nella direzione opposta. Ed è anche la ragione per cui, quando un’esecuzione è già in corso e vicina all’assegnazione, la strategia corretta non è attendere il completamento della relazione, ma aprire il binario parallelo dell’opposizione o della richiesta di sospensione, coordinando i due calendari invece di subirne uno solo.

C’è infine un effetto meno visibile e altrettanto rilevante. Più la preparazione si allunga, più aumentano le probabilità che nel frattempo il debitore contragga nuovo debito per tenere in piedi la situazione: un rifinanziamento, un prestito tra privati, un pagamento parziale e preferenziale a un creditore più insistente. Sono proprio gli atti che, letti nella relazione, pesano sulla valutazione della diligenza e, nelle procedure in cui la condotta rileva, possono costare l’esdebitazione. Il tempo, in questa materia, non è neutro: quando passa senza che accada nulla, qualcosa accade comunque.


Le 5 finestre critiche

  1. Le prime due settimane dopo il primo colloquio. È qui che si decide se il fascicolo durerà quattro mesi o dieci. Richieste ex art. 119 TUB, accesso alla Centrale dei Rischi, visura CRIF, estratto di ruolo e visura camerale storica partono ora, in parallelo, oppure non partono per mesi.
  2. Il momento in cui si classifica la natura dei debiti. Consumeristici, imprenditoriali o promiscui: è la scelta che determina la procedura, e con essa il contenuto della relazione. Dopo le pronunce del 2026 sull’art. 33, comma 4, CCII, per l’imprenditore cancellato lo spazio di manovra si è ristretto a una strada sola, e scoprirlo tardi costa un trimestre.
  3. La settimana in cui arrivano i dati della Centrale dei Rischi. È la finestra per impostare la ricostruzione del merito creditizio: quali erogazioni sono avvenute quando l’esposizione era già interamente visibile. Chi non la usa ora, dopo non la riapre, perché la relazione nel frattempo è stata scritta.
  4. I giorni immediatamente precedenti il deposito. È l’ultimo momento in cui si può chiedere al gestore di integrare il capitolo su cause e diligenza, che la Cassazione considera requisito di ammissibilità. Dopo il deposito, quelle lacune si possono solo subire in sede di reclamo.
  5. I trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. Perentori, e sospesi solo dal 1° al 31 agosto. È la finestra del reclamo: oltre quel termine, anche una decisione fondata su una lettura discutibile della relazione diventa definitiva.

Le domande sul tempo

“Sono passati cinque mesi dall’istanza e la relazione non c’è: posso fare qualcosa?” Sì, e passa dall’organismo. I regolamenti OCC prevedono che il gestore riferisca periodicamente sullo stato di avanzamento, indicando la previsione sui tempi di rilascio della relazione e le ragioni di eventuali ritardi. Una richiesta formale di aggiornamento al referente dell’organismo è il canale corretto. Prima però vale la pena una verifica onesta: nella grande maggioranza dei casi il ritardo dipende da documentazione mancante, e l’elenco di ciò che manca è già nelle mani del debitore.

“Quanto dura in tutto, dalla prima istanza all’esdebitazione?” Per un ex imprenditore con molte finanziarie che segua la strada della liquidazione controllata: quattro-sette mesi per la relazione e il deposito, uno-tre mesi per la sentenza di apertura, poi tre anni, perché l’esdebitazione opera di diritto decorsi tre anni dall’apertura, salvo colpa grave, malafede o frode. Totale realistico: tre anni e mezzo-quattro anni. Per un concordato minore omologato, la fase giudiziale si chiude in sei-dodici mesi dal deposito, ma l’esecuzione del piano dura tipicamente altri tre-cinque anni.

“Posso ancora bloccare un pignoramento se l’istanza all’OCC l’ho presentata due mesi fa?” L’istanza all’OCC, da sola, non blocca nulla e non ha mai bloccato nulla. Servono le misure protettive chieste al tribunale, che però si chiedono con la domanda. Se il pignoramento è in corso, la risposta non sta nell’attendere la relazione: sta nel verificare subito se ci sono spazi di opposizione sul titolo o sul precetto, con i loro termini autonomi e perentori.

“Se cambio OCC riparto da zero?” Non da zero, ma quasi: il nuovo gestore deve verificare in proprio completezza e attendibilità della documentazione, perché è di quello che risponde. Si recuperano i documenti già raccolti, non il lavoro di verifica. Mediamente, un cambio in corsa costa sei-dieci settimane.

“Agosto conta?” Per i termini processuali sì: sono sospesi dal 1° al 31 agosto. Per la preparazione della relazione no, perché in quella fase non corrono termini processuali — ma gli uffici rallentano, gli intermediari rispondono più tardi e i tribunali fissano meno udienze, quindi il calendario reale si allunga comunque di tre-quattro settimane.


Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti sono ordinati seguendo la timeline, dalla fase istruttoria fino all’esdebitazione.

Fase istruttoria e contenuto della relazione

  1. Corte di cassazione, Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28576. Principio: la relazione dell’OCC allegata alla domanda di liquidazione controllata va verificata dal tribunale, ai fini dell’apertura, nella sostanza e non nella sola forma. Rilevanza: spiega perché una relazione frettolosa non supera il vaglio; la completezza del documento è presupposto dell’apertura, non un adempimento burocratico.
  2. Corte di cassazione, Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603. Principio: l’indicazione nella relazione dell’OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni è richiesta a pena di inammissibilità della domanda, senza che da ciò derivi un giudizio di meritevolezza come condizione di accesso alla liquidazione controllata. Rilevanza: è la pronuncia che giustifica le settimane spese sul capitolo centrale della relazione, anche nella procedura in cui la meritevolezza non si valuta.
  3. Tribunale di Rimini, 16 gennaio 2026. Principio: la valutazione della relazione dell’OCC da parte del giudice richiede un controllo sia formale sia sostanziale, e la completezza del documento è presupposto indispensabile per l’apertura della procedura. Rilevanza: conferma sul piano di merito ciò che la Cassazione afferma in legittimità.
  4. Tribunale di Ferrara, decreti 27 dicembre 2024 e 7 marzo 2025. Principio: le cause del sovraindebitamento e la diligenza del debitore vanno esposte nella relazione in modo esaustivo; la violazione delle regole sul merito creditizio da parte del finanziatore non si traduce automaticamente in un giudizio favorevole sulla posizione del debitore. Rilevanza: segna il limite della difesa costruita solo sulla colpa altrui.

Merito creditizio e condotta delle finanziarie

  1. Corte di cassazione, Sez. I, ordinanza 24 luglio 2025, n. 21048. Principio: la mancata valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore, ai sensi dell’art. 124-bis TUB, non esclude che il consumatore abbia a sua volta determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; le due sfere di colpa sono distinte e l’accertamento è riservato al giudice di merito. Rilevanza: è la pronuncia che obbliga a documentare la posizione del debitore e non solo quella delle finanziarie.
  2. Corte di cassazione, Sez. I, ordinanza 22 luglio 2025, n. 20672. Principio: al creditore che abbia concorso a determinare o aggravare l’indebitamento non è comunque precluso di contestare la legittimità della proposta. Rilevanza: delimita l’effetto della sanzione prevista dall’art. 69, comma 2, CCII e impedisce di costruire il piano confidando nel silenzio dei finanziatori.
  3. Tribunale di Spoleto, 27 maggio 2025. Principio: in un sovraindebitamento originato dal ricorso reiterato ai finanziamenti, il mancato riscontro del merito creditizio da parte dell’intermediario può incidere sul grado di colpa del debitore, fino a escluderne la gravità. Rilevanza: è l’orientamento su cui si fonda la parte più difensiva della relazione, da documentare con i dati della Centrale dei Rischi.

Presupposto soggettivo e meritevolezza

  1. Corte di cassazione, Sez. I, ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074. Principio: l’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata sulla base di un giudizio di meritevolezza soggettiva del debitore. Rilevanza: distingue nettamente i presupposti di accesso da quelli dell’esdebitazione, e spiega perché la strada della liquidazione resti aperta anche a chi teme di non essere “meritevole”.
  2. Tribunale di Napoli, 25 marzo 2026, e Tribunale di Massa, 16 aprile 2026. Principio: ai fini dell’apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento né l’assenza di atti in frode nell’ultimo quinquennio, dovendo il tribunale verificare la presenza nella relazione degli elementi informativi richiesti. Rilevanza: conferma di merito, recentissima, dell’orientamento di legittimità.
  3. Tribunale di Roma, 13 maggio 2026. Principio: l’apertura della liquidazione controllata prescinde dalla valutazione delle cause del sovraindebitamento e dall’assenza di atti in frode, non essendo stata riprodotta nel Codice della crisi la previsione corrispondente della disciplina previgente. Rilevanza: utile per rispondere alle eccezioni dei creditori che tentano di trasformare l’apertura in un giudizio sulla condotta.

Qualificazione dell’ex imprenditore

  1. Corte di cassazione, Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141, conforme la successiva n. 20961/2026. Principio: la domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche se si tratta di imprenditore individuale e anche se il concordato è di tipo liquidatorio. Rilevanza: è la pronuncia che, per l’ex imprenditore cancellato, chiude una strada e ne lascia aperta una sola.
  2. Corte di cassazione, sentenza n. 29746/2025. Principio: la fideiussione rilasciata in collegamento funzionale con l’attività d’impresa impedisce di qualificare il garante come consumatore, anche quando l’attività sia cessata da anni. Rilevanza: è il riferimento che esclude dalla ristrutturazione del consumatore l’ex socio o ex amministratore garante.
  3. Tribunale di Terni, 30 ottobre 2025. Principio: è inammissibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta da chi conserva debiti derivanti da pregressa attività imprenditoriale, anche se cessata da tempo; la cessazione non “trasforma” i debiti d’impresa in debiti personali. Rilevanza: chiarisce perché la classificazione dei debiti per origine vada fatta subito.

Esecuzione ed esdebitazione

  1. Tribunale di Milano, 12 ottobre 2025. Principio: l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente non opera in modo automatico, essendo affidata alla valutazione del giudice sulla condotta del debitore. Rilevanza: conferma che il capitolo della relazione sulle cause dell’indebitamento produce effetti anche a distanza di anni, nella fase finale.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi, e la prima cosa che facciamo è collocarti sulla timeline: chi è al giorno 10 ha bisogno di cose diverse da chi è al quinto mese di attesa.

  1. Classifichiamo i tuoi debiti per origine — consumeristici, imprenditoriali, promiscui — incrociando visura camerale storica, estratti di ruolo, contratti e date di erogazione, e determiniamo quale procedura è effettivamente ammissibile prima che venga impostata la relazione.
  2. Verifichiamo la data di cancellazione dal registro delle imprese e ne traiamo le conseguenze alla luce dell’art. 33, commi 4 e 1-bis, CCII e delle pronunce del 2026, evitando di avviare una domanda destinata all’inammissibilità.
  3. Predisponiamo e depositiamo l’istanza di nomina all’OCC competente con la documentazione già ordinata e riconciliata per rapporto, in modo che il gestore cominci a verificare invece che a cercare.
  4. Inoltriamo in parallelo, nelle prime due settimane, tutte le richieste ex art. 119 TUB agli intermediari, insieme alle richieste di accesso ai dati della Centrale dei Rischi e alle visure nei sistemi di informazione creditizia, così che i tempi di risposta corrano insieme e non in fila.
  5. Ricostruiamo in forma di tabella cronologica l’intera storia dell’indebitamento: data di ciascuna erogazione, importo, rata, reddito disponibile a quella data, esposizione complessiva già visibile agli intermediari.
  6. Documentiamo il profilo del merito creditizio ai sensi dell’art. 124-bis TUB, individuando le erogazioni concesse quando la situazione debitoria era già interamente rilevabile, e costruiamo contestualmente la posizione del debitore sul piano della colpa, perché dopo l’ordinanza n. 21048/2025 la colpa del finanziatore non assorbe quella del debitore.
  7. Interloquiamo con il gestore della crisi durante l’istruttoria, fornendo gli approfondimenti richiesti nei tempi che servono e sollecitando, quando occorre, l’aggiornamento formale sullo stato di avanzamento previsto dai regolamenti OCC.
  8. Rivediamo la bozza di relazione prima del deposito, verificando che il capitolo su cause dell’indebitamento e diligenza sia completo nel senso richiesto da Cass. n. 11603/2026 e da Cass. n. 28576/2025.
  9. Chiediamo le misure protettive contestualmente alla domanda e coordiniamo la data di deposito con il calendario delle esecuzioni pendenti, verificando in parallelo gli spazi di opposizione su titoli e precetti.
  10. Seguiamo la fase successiva al deposito e i suoi termini perentori: osservazioni e contestazioni dei creditori, reclamo nei trenta giorni, e fino al ricorso per cassazione quando serve.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un caso come questo pesano soprattutto due di queste abilitazioni. L’essere Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC significa conoscere dall’interno il documento di cui stiamo parlando: quali verifiche impone, quali lacune lo rallentano, quale livello di dettaglio un tribunale considera sufficiente sul capitolo delle cause dell’indebitamento. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario significa che la parte più tecnica — merito creditizio, piani di ammortamento, cessioni del quinto, estratti conto decennali, posizioni iscritte a ruolo — viene lavorata da chi quella materia la tratta ogni giorno, e non delegata al gestore come se fosse un suo compito.

La strategia resta la stessa dal primo colloquio fino all’ultimo grado: chi imposta la classificazione dei debiti e la ricostruzione del merito creditizio è lo stesso professionista che, se la domanda viene dichiarata inammissibile, propone il reclamo e, occorrendo, il ricorso per cassazione. Non c’è passaggio di consegne, non c’è ricostruzione del caso da parte di qualcun altro, non c’è una linea difensiva che cambia strada mentre la procedura va avanti. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile dell’indebitamento e la sua traduzione giuridica nascono nello stesso luogo e nello stesso momento, ed è esattamente questo che accorcia i tempi dell’OCC.


In chiusura

Per l’ex imprenditore con molte finanziarie, la risposta onesta alla domanda iniziale è: dai quattro ai sette mesi nelle condizioni ordinarie, due-tre mesi quando si è lavorato bene nelle prime due settimane, fino a dieci mesi e oltre quando la documentazione arriva a scaglioni e la procedura viene scelta prima di sapere quale sia ammissibile. La legge non impone al gestore una scadenza; impone a te di arrivare pronto. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore sovraindebitato ed è anche quella che viene sprecata più spesso, perché è l’unica che non fa rumore mentre se ne va.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo punto di contatto. La materia del sovraindebitamento è quella in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce la relazione dal lato di chi è chiamato a redigerla e a risponderne. La componente bancaria e finanziaria del tuo passivo — dodici rapporti, cessioni del quinto, crediti ceduti, merito creditizio da ricostruire — è il terreno dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina. E l’origine imprenditoriale dei debiti, con tutto ciò che comporta in termini di qualificazione soggettiva e di procedure precluse, è la materia dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Non è una specializzazione generica: è la somma esatta dei tre profili che il tuo caso mette sullo stesso tavolo.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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