Stralcio Dei Debiti Nell’accordo Di Ristrutturazione: La Sopravvenienza Attiva È Tassata?

Hai chiuso, o stai per chiudere, un accordo con banche e fornitori. I creditori accettano di rinunciare a una parte di quello che spetta loro. Sul piano civile è una boccata d’ossigeno. Sul piano fiscale, però, quella rinuncia lascia un segno preciso nel tuo bilancio: un debito che si riduce diventa un componente positivo, una sopravvenienza attiva. E la domanda che ti tiene sveglio è semplice: su quello “sconto” dovrai pagare le imposte?

La risposta breve è: dipende da come l’hai ottenuto, da quante perdite fiscali hai in pancia e da come esegui ogni passaggio. La risposta lunga è questa guida. Questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire: otto mosse in sequenza che ti portano dallo stralcio negoziato alla dichiarazione dei redditi senza lasciare al Fisco spazi per riprendere a tassazione ciò che la legge ti consente di non tassare. Ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale, una base giuridica, un piano B e un controllo finale. Non passare alla successiva finché il controllo non è superato.

Perché ne parla lo Studio Monardo? Perché questa materia sta esattamente all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Lo stralcio nasce dentro uno strumento di regolazione della crisi d’impresa: e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi lavora proprio sugli strumenti — composizione negoziata, accordi, piani — da cui dipende il regime fiscale dello stralcio. La conseguenza dello stralcio è tributaria: e l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, dove avvocati e commercialisti leggono insieme il piano e la dichiarazione. Se infine il Fisco contesta, la lite può arrivare fino all’ultimo grado: e l’Avvocato è cassazionista, cioè può seguire la stessa linea difensiva dal primo accertamento fino alla Corte di Cassazione, che proprio nel 2026 si è pronunciata su questo tema.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire

Il primo passo è capire in quale punto del percorso ti trovi. Il piano ha otto mosse, ma non tutti partono dalla prima. Chi sta ancora trattando con le banche ha un margine di manovra enorme; chi ha già ricevuto un avviso di accertamento deve concentrarsi sulle ultime mosse, e in fretta. Rispondi con onestà a queste quattro domande.

Domanda 1 — Lo stralcio è già stato ottenuto, e con quale strumento?

Qui si decide quasi tutto. La legge fiscale non guarda allo stralcio “in sé”, guarda al contenitore giuridico in cui lo stralcio è avvenuto. Un accordo omologato dal tribunale, un piano attestato pubblicato nel registro delle imprese, un concordato, un accordo raggiunto in composizione negoziata: ciascuno ha un trattamento fiscale diverso. Una transazione privata con la banca, firmata al di fuori di qualsiasi strumento previsto dal Codice della crisi, ne ha un altro ancora, di regola il meno favorevole.

Se non sai rispondere con precisione — perché il documento che hai firmato si chiama “accordo” ma non è mai passato davanti a un giudice, oppure perché un piano è stato attestato ma non sai se è stato pubblicato — fermati qui e parti dalla mossa 1.

Domanda 2 — Conosci l’ammontare esatto delle tue perdite fiscali e degli interessi passivi non dedotti?

Non basta sapere che “l’azienda ha perso soldi negli ultimi anni”. Serve il numero fiscale: le perdite riportabili risultanti dalle dichiarazioni, quelle eventualmente trasferite a un consolidato nazionale e non ancora utilizzate, gli interessi passivi indeducibili riportati in avanti, le eventuali eccedenze ACE ancora spendibili. Questo “magazzino fiscale” è il parametro con cui la legge misura quanta parte dello stralcio resta fuori dalla tassazione. Se non hai questi numeri certificati dal tuo commercialista, la tua mossa di partenza è la 2.

Domanda 3 — L’accordo è stato modificato dopo l’omologazione?

È una trappola frequente. Si omologa un accordo, poi l’esecuzione si inceppa e con alcuni creditori si concorda una riduzione ulteriore, magari con una semplice scrittura privata. Quella riduzione aggiuntiva non gode automaticamente dello stesso regime. Se l’accordo ha subito revisioni, anche solo con uno o due creditori, la tua priorità è la mossa 4.

Domanda 4 — Hai già ricevuto un questionario, un invito al contraddittorio o un avviso di accertamento?

Se sì, i termini corrono già, e ogni giorno conta. Non ricominciare dall’inizio: vai direttamente alla mossa 8, ma recupera in parallelo il lavoro delle mosse 2 e 3, perché la tua difesa si regge sui numeri.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è questa……parti dalla mossaPerché
Stai ancora trattando con i creditori, nessuno strumento sceltoMossa 1Lo strumento scelto oggi determina il regime fiscale di domani
Accordo firmato ma non ancora omologato o piano non ancora pubblicatoMossa 4 (poi 2 e 3)Il beneficio fiscale dipende dal perfezionamento formale
Accordo omologato, dichiarazione ancora da presentareMossa 2Devi ricostruire perdite e interessi prima di calcolare
Stralcio già calcolato, ma hai dubbi sull’IRAP o sui debiti tributariMossa 5 e 6Il regime IRES non esaurisce il problema
Accordo modificato dopo l’omologaMossa 4Le riduzioni successive possono restare tassabili
Soci che rinunciano ai loro finanziamenti nell’ambito del pianoMossa 7Regole specifiche su valore fiscale del credito rinunciato
Transazione privata con la banca, nessuno strumento del Codice della crisiMossa 1 (valuta se sei ancora in tempo)Fuori dagli strumenti tipici lo stralcio è di regola tassato
Hai ricevuto un avviso di accertamento sullo stralcioMossa 8Termini processuali in corso

Prima di procedere, assicurati di avere sul tavolo tre documenti: l’ultimo accordo sottoscritto (con tutti gli allegati e le eventuali modifiche), il provvedimento di omologazione o la visura che attesta la pubblicazione nel registro delle imprese, le ultime tre dichiarazioni dei redditi della società. Senza questi tre documenti nessuna delle mosse successive può essere eseguita con precisione.

Un’avvertenza di metodo. In questo piano parliamo soprattutto di società di capitali soggette a IRES, perché è lì che il problema si presenta con maggiore frequenza e con importi più rilevanti. Le regole sulle sopravvenienze attive, però, appartengono al reddito d’impresa in generale e il Testo unico le richiama anche per le imprese individuali e le società di persone: se sei in una di queste situazioni il principio vale anche per te, ma il modo in cui si calcolano e si utilizzano le perdite cambia, e il conteggio va rifatto con il commercialista secondo le regole IRPEF. Se invece sei un consumatore — una persona fisica che ha debiti estranei a qualsiasi attività d’impresa — il concetto stesso di “sopravvenienza attiva” non ti riguarda: è una categoria del reddito d’impresa. Il tuo problema, in quel caso, è un altro, e lo affronteremo nelle domande finali.


Mossa 1 — Identifica lo strumento e il regime fiscale che ne deriva

Obiettivo della mossa: stabilire con certezza in quale delle tre “fasce” fiscali ricade il tuo stralcio — detassazione integrale, detassazione parziale, tassazione ordinaria — perché ogni passo successivo dipende da questa risposta.

Quando va fatta

Idealmente prima di scegliere lo strumento di regolazione della crisi, cioè nella fase in cui con il consulente decidi se puntare su un accordo di ristrutturazione, su un piano attestato, su un concordato o sulla composizione negoziata. Se lo strumento è già stato scelto e perfezionato, la mossa va comunque fatta subito, prima di qualsiasi calcolo: non ha senso conteggiare perdite e interessi se prima non sai quale regola applicare.

Come si esegue

Il primo passo è leggere la regola generale. Per il Testo unico delle imposte sui redditi, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in esercizi precedenti è una sopravvenienza attiva (art. 88, comma 1, TUIR). Un debito verso un fornitore di 100.000 euro che, per effetto di un accordo, pagherai soltanto per 40.000 euro fa emergere un componente positivo di 60.000 euro. In assenza di regole speciali, quel componente concorre al reddito come qualsiasi ricavo.

Il comma 4-ter dello stesso articolo introduce però due eccezioni, pensate per non schiacciare sotto il peso delle imposte proprio l’impresa che sta cercando di uscire dalla crisi.

Prima fascia — detassazione integrale. Non costituiscono sopravvenienze attive, senza alcun limite, le riduzioni dei debiti ottenute in sede di concordato fallimentare o di concordato preventivo liquidatorio, o in procedure estere equivalenti (in Stati con adeguato scambio di informazioni). La logica è chiara: l’impresa è destinata a chiudere, non ha senso tassarle un “arricchimento” che non potrà mai spendere.

Seconda fascia — detassazione parziale. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, di piano attestato pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere equivalenti, la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede la somma di: perdite fiscali pregresse e di periodo (calcolate senza il limite dell’80% che normalmente vale per il riporto), deduzione di periodo ed eccedenza ACE, interessi passivi e oneri finanziari assimilati riportati in avanti ai sensi dell’art. 96, comma 4, TUIR. Contano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale e non ancora utilizzate. La logica, qui, è diversa: l’impresa continua a vivere, e il legislatore le chiede di “consumare” il suo magazzino di perdite prima di beneficiare della detassazione.

Terza fascia — tassazione ordinaria. Tutto ciò che resta fuori: in particolare lo stralcio ottenuto con una transazione privata, al di fuori degli strumenti tipici. In questo caso la sopravvenienza entra per intero nel reddito, e potrai compensarla con le perdite pregresse solo nei limiti ordinari.

L’aggiornamento al Codice della crisi: il D.Lgs. 186/2025

Per anni il problema è stato che il comma 4-ter parlava ancora il linguaggio della vecchia legge fallimentare: “concordato fallimentare”, “accordo ex art. 182-bis”, “piano attestato ex art. 67”. Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) molti si sono chiesti se gli strumenti nuovi fossero coperti.

La risposta è arrivata con l’art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025, che contiene una norma di interpretazione autentica. Il comma 4-ter va letto nel senso che:

  • rientrano nella detassazione integrale anche le riduzioni dei debiti in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
  • rientrano nella detassazione parziale anche le riduzioni dei debiti nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 CCII (quindi accordi ordinari, agevolati e a efficacia estesa), di piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 56 CCII pubblicato nel registro delle imprese, e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge un dettaglio che non devi sottovalutare: le maggiori imposte già versate sulla base di interpretazioni diverse da quella fissata dalla norma non sono rimborsabili. Tradotto: se in passato hai prudenzialmente tassato uno stralcio che oggi risulterebbe detassato, non contare su un rimborso.

Il chiarimento ha anche superato una presa di posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, che con la risposta a interpello n. 179 del 2025 aveva escluso il concordato semplificato dal beneficio. Oggi il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è espressamente ricondotto alla fascia della detassazione integrale.

Un ulteriore tassello riguarda la composizione negoziata della crisi, lo strumento introdotto dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinato nel Codice. L’art. 25-bis, comma 5, CCII estende il regime dell’art. 88, comma 4-ter, anche ad alcuni esiti della composizione negoziata, come il contratto concluso con uno o più creditori e l’accordo sottoscritto dal debitore, dai creditori e dall’esperto. È un punto che cambia molte strategie: significa che uno stralcio non è “tassato per forza” solo perché non è passato da un’omologazione giudiziale.

Tre verifiche per non sbagliare la fascia

Prima di chiudere questa mossa, esegui tre verifiche rapide, una per ciascun errore di qualificazione che si incontra più spesso.

Verifica la finalità reale dello strumento, non il suo nome. Un concordato può essere presentato come “in continuità” ma, nei fatti, prevedere la cessione di tutti i beni e la cessazione dell’attività. Ai fini fiscali conta se l’impresa prosegue o si estingue: è questa distinzione che separa la detassazione integrale da quella parziale. Leggi il piano, non solo il ricorso introduttivo.

Verifica che il perimetro dello stralcio coincida con il perimetro dello strumento. Capita che un accordo omologato riguardi le banche, mentre con alcuni fornitori si chiudono transazioni separate, negoziate nello stesso periodo ma mai richiamate nell’accordo. Quelle transazioni non ereditano automaticamente il regime dell’accordo: controlla che ogni creditore stralciato compaia nel piano o nell’accordo omologato, oppure trattalo come stralcio ordinario.

Verifica la data di riferimento della disciplina. Il comma 4-ter ha conosciuto più versioni e la norma di interpretazione del 2025 ha chiarito il collegamento con gli strumenti del Codice della crisi. Per operazioni perfezionate in anni diversi, fai controllare al consulente quale formulazione si applica a quell’esercizio, tenendo presente che la norma interpretativa, per sua natura, chiarisce il significato della disposizione anche per il passato, ma non consente di recuperare le imposte già versate secondo letture diverse.

La base giuridica

  • Art. 88, commi 1, 4-bis e 4-ter, D.P.R. 917/1986 (TUIR).
  • Art. 8, D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (interpretazione autentica e irripetibilità delle maggiori imposte versate).
  • Artt. 56, 57, 60, 61 e 25-bis, comma 5, D.Lgs. 14/2019 (CCII).

Tabella di qualificazione

Strumento con cui hai ottenuto lo stralcioFascia fiscaleCosa succede alla sopravvenienza
Concordato preventivo liquidatorioIntegraleNon tassata, senza consumare perdite
Concordato nella liquidazione giudizialeIntegraleNon tassata
Concordato minore liquidatorioIntegraleNon tassata
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonioIntegraleNon tassata
Concordato preventivo in continuità (di risanamento)ParzialeDetassata oltre perdite, interessi, ACE
Accordo di ristrutturazione omologato (artt. 57, 60, 61 CCII)ParzialeDetassata oltre perdite, interessi, ACE
Piano attestato ex art. 56 CCII pubblicato nel registro impreseParzialeDetassata oltre perdite, interessi, ACE
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazioneParzialeDetassata oltre perdite, interessi, ACE
Concordato minore in continuità aziendaleParzialeDetassata oltre perdite, interessi, ACE
Esiti della composizione negoziata richiamati dall’art. 25-bis, c. 5, CCIIParzialeSi applica il regime del comma 4-ter
Transazione privata fuori dagli strumenti tipiciOrdinariaTassata, con compensazione delle perdite nei limiti ordinari

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la qualificazione ambigua. Due casi ricorrenti. Il primo: un piano attestato è stato redatto, l’attestatore ha firmato, gli accordi con le banche sono stati sottoscritti, ma nessuno ha curato la pubblicazione nel registro delle imprese. Senza pubblicazione il presupposto richiesto dalla norma manca. Il piano B è verificare immediatamente con una visura camerale e, se l’adempimento non è stato fatto, valutare con il consulente se e con quali effetti temporali sia ancora possibile perfezionarlo.

Il secondo caso: un concordato preventivo presentato come “in continuità indiretta”, con l’azienda che prosegue ma in capo a un terzo (affittuario o cessionario). Qui la qualificazione fiscale non coincide necessariamente con quella concorsuale: la dottrina segnala da tempo che la norma di interpretazione del 2025 non ha sciolto tutti i dubbi sulla continuità indiretta, e che la prassi dell’Agenzia su questo punto non è stata sempre lineare. Il piano B è non dare nulla per scontato: documenta la struttura dell’operazione e fai valutare la fascia applicabile prima di chiudere la dichiarazione.

Check di completamento

Non passare oltre finché non puoi rispondere “sì” a tutte e tre le condizioni:

  1. Hai individuato per iscritto lo strumento esatto (con articolo del CCII o della legge fallimentare) da cui deriva lo stralcio.
  2. Hai associato lo strumento a una delle tre fasce fiscali e hai verificato che il presupposto formale richiesto (omologazione, pubblicazione, sottoscrizione dell’esperto) sia effettivamente presente.
  3. Se lo stralcio ricade nella fascia integrale, sai già che le mosse 2 e 3 servono solo a documentare, non a calcolare una quota tassabile.

Mossa 2 — Ricostruisci il tuo “magazzino fiscale”

Obiettivo della mossa: ottenere un prospetto certificato, anno per anno, di tutte le posizioni fiscali che la legge ti chiede di “spendere” prima di detassare lo stralcio: perdite pregresse, perdita di periodo, perdite trasferite al consolidato, interessi passivi riportati, eccedenze ACE.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 1, e comunque prima della chiusura del bilancio dell’esercizio in cui lo stralcio produce effetto. Se sei nella seconda fascia (detassazione parziale), questa mossa è decisiva: senza questo prospetto qualsiasi calcolo è un’ipotesi. Se l’esercizio è già chiuso ma la dichiarazione dei redditi non è ancora stata trasmessa, hai ancora tempo, ma è tempo stretto: organizzati per avere il prospetto almeno trenta giorni prima della scadenza dichiarativa.

Come si esegue

Il primo passo è recuperare le dichiarazioni dei redditi degli esercizi in cui si sono formate le perdite. Non affidarti ai bilanci civilistici: la perdita di bilancio e la perdita fiscale quasi mai coincidono. Ti servono i quadri della dichiarazione in cui sono esposte le perdite riportabili, distinguendo quelle utilizzabili in misura piena (formatesi nei primi tre periodi d’imposta, se ricorrono i requisiti) da quelle utilizzabili nel limite dell’80%. Per il comma 4-ter questa distinzione non conta, perché il limite dell’80% non si applica; ma ti servirà comunque per la parte di reddito “ordinario” diversa dalla sopravvenienza.

Poi, verifica se la società aderisce o ha aderito a un consolidato fiscale nazionale. Il comma 4-ter prevede espressamente che rilevino anche le perdite trasferite al consolidato e non ancora utilizzate. Questo significa che, se la tua società ha trasferito perdite alla consolidante, quelle perdite entrano nel conteggio. Chiedi alla capogruppo il prospetto delle perdite residue imputabili alla tua società.

Terzo passaggio: gli interessi passivi. L’art. 96 TUIR limita la deducibilità degli interessi passivi e consente di riportare in avanti la quota non dedotta. Queste eccedenze, indicate in dichiarazione, entrano nel magazzino. Fatti dare dal commercialista l’importo aggiornato, riferito alla fine dell’esercizio precedente e movimentato nell’esercizio in corso.

Quarto: le eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). Anche se l’agevolazione è stata abrogata dalla riforma fiscale, le eccedenze pregresse ancora riportabili vanno considerate, perché la norma le richiama espressamente.

Quinto: la perdita di periodo. Qui c’è un passaggio tecnico importante. La perdita di periodo si determina sul reddito dell’esercizio calcolato senza la sopravvenienza da stralcio. In altre parole, devi prima capire se, al netto dello stralcio, l’esercizio chiude in perdita fiscale o in utile.

Il metodo operativo suggerito dalla prassi professionale

Per non commettere errori di sequenza, la dottrina professionale suggerisce un ordine preciso: determinare il reddito imponibile al lordo della sopravvenienza, tenendo conto delle regole sugli interessi passivi; applicare l’art. 84 TUIR a questo reddito utilizzando le perdite pregresse, nel limite dell’80%, prioritariamente sugli altri redditi e senza tener conto della sopravvenienza; scomputare le ulteriori perdite pregresse ancora disponibili e le eccedenze di interessi non dedotte a riduzione della sopravvenienza; detassare, infine, la parte di sopravvenienza che residua. Questo è il metodo che useremo nelle simulazioni: tienilo a mente, perché la mossa 3 lo mette in pratica.

La base giuridica

  • Art. 84 TUIR (riporto delle perdite).
  • Art. 96, comma 4, TUIR (riporto degli interessi passivi eccedenti).
  • Art. 117 TUIR (consolidato nazionale).
  • Art. 88, comma 4-ter, TUIR, secondo e terzo periodo.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la dichiarazione mancante o incoerente: un anno in cui la perdita non è stata correttamente riportata, oppure una dichiarazione integrativa presentata in ritardo che ha modificato le perdite. Non ignorare la discrepanza sperando che nessuno la noti. Se il Fisco contesterà lo stralcio, contesterà anche l’ammontare delle perdite. Il piano B è ricostruire la catena delle perdite anno per anno, documentando ogni variazione, e valutare con il commercialista se occorra una dichiarazione integrativa prima di utilizzare quelle perdite nel conteggio.

Un secondo imprevisto: la perdita “sterilizzata” da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cambi di controllo) che ne limitano il riporto. Se la società ha subito operazioni di questo tipo, le perdite potrebbero non essere interamente disponibili. Anche qui, il prospetto va fatto con attenzione e con il supporto di chi conosce la storia societaria.

Check di completamento

  1. Hai un prospetto firmato dal commercialista con perdite pregresse, perdite da consolidato, interessi ex art. 96 e eccedenze ACE, con l’indicazione della dichiarazione da cui ciascun importo risulta.
  2. Hai determinato il reddito o la perdita dell’esercizio al netto della sopravvenienza da stralcio.
  3. Hai verificato che nessuna operazione straordinaria limiti il riporto delle perdite.

Mossa 3 — Calcola la sopravvenienza e la quota detassata

Obiettivo della mossa: arrivare a tre numeri precisi — sopravvenienza totale, parte “assorbita” dal magazzino fiscale, parte detassata oltre il magazzino — e sapere con certezza che nessuno dei tre è tassabile, se sei nella fascia parziale.

Quando va fatta

Dopo la mossa 2, in sede di predisposizione del bilancio e comunque prima di impostare le variazioni in dichiarazione. Se hai ricevuto un accertamento, questo calcolo va rifatto immediatamente: è la base della tua difesa.

Come si esegue

Il primo passo è quantificare la sopravvenienza. È la differenza tra il valore contabile del debito prima dell’accordo (capitale, interessi, spese iscritti in bilancio) e quanto sarai tenuto a pagare in base all’accordo. Attenzione ai dettagli: se l’accordo prevede un pagamento dilazionato, verifica con il commercialista il trattamento contabile secondo i principi di riferimento (in particolare OIC 19 per i debiti), perché il componente positivo da ristrutturazione può essere misurato in modo diverso a seconda del criterio di valutazione adottato.

Il secondo passo è confrontare la sopravvenienza con il magazzino fiscale ricostruito alla mossa 2. Qui entra in gioco una lettura della norma che, fino a pochi mesi fa, era oggetto di un vero e proprio scontro.

La questione decisa dalla Cassazione nel 2026

Il testo del comma 4-ter dice che la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva “per la parte che eccede” perdite, interessi ed ACE. Letto in modo letterale e restrittivo, se ne potrebbe ricavare questo: la parte che non eccede — cioè la parte di stralcio pari o inferiore alle perdite — è sopravvenienza tassabile. E se lo stralcio è addirittura inferiore alle perdite, allora sarebbe tassabile tutto.

È esattamente la tesi che l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto nei confronti di una società che, con un accordo di ristrutturazione omologato, aveva ottenuto uno stralcio di circa 2,4 milioni di euro a fronte di perdite pregresse superiori a 8,6 milioni. L’Ufficio aveva ripreso a tassazione lo stralcio, e i giudici di merito gli avevano dato ragione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6763 del 20 marzo 2026, ha ribaltato questa impostazione e ha fissato un principio di diritto che devi conoscere a memoria: non è tassabile né la parte dello stralcio che eccede perdite, interessi e oneri assimilati, né — quando lo stralcio è pari o inferiore a tali posizioni — l’importo dello stralcio stesso, che si considera assorbito, in tutto o in parte, nel monte delle perdite. La Corte ha spiegato che una lettura diversa produrrebbe una doppia penalizzazione sullo stesso componente positivo: le perdite verrebbero ridotte e, contemporaneamente, la stessa somma verrebbe tassata.

In pratica: con uno strumento della fascia parziale, lo stralcio non si paga mai in imposte sui redditi; lo si “paga” consumando perdite e interessi riportabili. Il costo fiscale reale non è un’uscita di cassa oggi, ma la rinuncia a usare quelle perdite in futuro contro utili che l’impresa risanata produrrà.

La sequenza di calcolo, passo per passo

  1. Determina il reddito dell’esercizio senza la sopravvenienza. Se è positivo, applica le perdite pregresse nei limiti ordinari (80%, salvo perdite dei primi tre esercizi) su questo reddito. La parte di reddito che resta è tassata normalmente: non ha niente a che vedere con lo stralcio.
  2. Calcola le perdite residue dopo l’utilizzo del punto 1, e sommale a interessi passivi riportati, perdite da consolidato ed eccedenze ACE. Questo è il magazzino disponibile per lo stralcio.
  3. Confronta la sopravvenienza con il magazzino: la parte fino a concorrenza del magazzino è assorbita (e il magazzino si riduce di pari importo); la parte che eccede è detassata senza consumare nulla.
  4. Aggiorna il prospetto delle perdite per gli esercizi futuri, riducendolo della quota assorbita.

La base giuridica

  • Art. 88, comma 4-ter, TUIR, come interpretato dall’art. 8 D.Lgs. 186/2025.
  • Cass., sez. trib., ord. n. 6763 del 20 marzo 2026.
  • Art. 84 TUIR per l’utilizzo delle perdite sul reddito ordinario.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il calcolo impostato “all’antica”: il commercialista, seguendo la lettura restrittiva, ha già esposto in dichiarazione come imponibile la parte di stralcio pari alle perdite, compensandola poi con le perdite nel limite dell’80% e pagando imposte sul restante 20%. Se la dichiarazione è ancora da presentare, correggi l’impostazione. Se è già stata presentata, valuta con il consulente lo strumento correttivo disponibile nei termini di legge; tieni però presente che, per le imposte già versate sulla base di interpretazioni difformi, il comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 186/2025 esclude il rimborso. La valutazione va fatta caso per caso, perché la norma di irripetibilità e la pronuncia della Cassazione devono essere lette insieme.

Un secondo imprevisto: lo stralcio misurato male. Interessi di mora mai contabilizzati, penali, spese legali del creditore: se l’accordo le cancella ma non erano mai state iscritte in bilancio, non generano sopravvenienza. Viceversa, se erano iscritte, entrano nel conteggio. Riconcilia debito per debito.

Check di completamento

  1. Hai un foglio di calcolo con i quattro passaggi, riconciliato con il bilancio e con il prospetto della mossa 2.
  2. Hai individuato separatamente la quota “assorbita” e la quota “eccedente”, e il nuovo ammontare di perdite riportabili.
  3. Hai conservato copia dell’ordinanza n. 6763/2026 nel fascicolo, per poterla opporre in caso di contestazione.

Mossa 4 — Blinda il presupposto formale e il periodo d’imposta

Obiettivo della mossa: garantire che lo stralcio sia agganciato, senza possibili contestazioni, a uno strumento perfezionato (omologato, pubblicato o sottoscritto come la legge richiede) e imputato all’esercizio corretto, compresi gli stralci aggiuntivi negoziati dopo l’omologa.

Quando va fatta

In due momenti. Il primo è quando lo strumento viene perfezionato: omologazione dell’accordo, pubblicazione del piano attestato nel registro delle imprese, sottoscrizione dell’accordo in composizione negoziata. Il secondo è ogni volta che l’accordo viene modificato durante l’esecuzione. Non aspettare la dichiarazione dei redditi per accorgerti che una modifica non ha la copertura formale necessaria.

Come si esegue

Il primo passo è acquisire la prova formale del perfezionamento. Per l’accordo di ristrutturazione omologato serve il provvedimento di omologazione; per il piano attestato, la visura camerale che attesta la pubblicazione nel registro delle imprese; per gli esiti della composizione negoziata, l’atto sottoscritto nelle forme previste dall’art. 23 CCII e richiamato dall’art. 25-bis. Metti questi documenti nel fascicolo fiscale dell’esercizio.

Il secondo passo è individuare il periodo d’imposta di competenza. Di regola, la sopravvenienza emerge nell’esercizio in cui la riduzione del debito diventa giuridicamente efficace, cioè quando lo strumento si perfeziona. Verifica con il commercialista che l’imputazione contabile, secondo i principi contabili applicati, sia coerente con quella fiscale: un disallineamento tra l’esercizio in cui lo stralcio è contabilizzato e quello in cui è perfezionato è una delle strade più comode per una contestazione.

A questo proposito, la Cassazione ha più volte ricordato che la sopravvenienza segue il momento oggettivo in cui l’insussistenza della passività diventa certa, non la scelta discrezionale dell’impresa di registrarla: con la sentenza n. 2517 del 26 gennaio 2024 ha confermato che il componente positivo derivante dall’eliminazione di passività inesistenti va imputato all’esercizio in cui se ne accerta oggettivamente l’insussistenza; con l’ordinanza n. 13361 del 20 maggio 2025 ha collegato la tassazione di una sopravvenienza riconosciuta in giudizio all’anno di deposito del provvedimento. Il messaggio operativo è uno solo: l’anno giusto è quello in cui l’evento giuridico si verifica, non quello che fa più comodo.

Il terzo passo riguarda le modifiche successive all’omologa. Qui la prassi dell’Agenzia è severa. Con la risposta a interpello n. 49 del 22 febbraio 2024, l’Agenzia ha esaminato il caso di un accordo di ristrutturazione omologato e poi rivisto con un’ulteriore riduzione dei debiti, formalizzata in una scrittura privata iscritta nel registro delle imprese ma non sottoposta a nuova omologazione. La conclusione: le maggiori sopravvenienze derivanti dalla revisione non rientrano nel comma 4-ter e concorrono per intero al reddito imponibile. Tradotto: ogni stralcio aggiuntivo deve avere la sua copertura formale, altrimenti diventa tassabile per intero, anche se l’accordo originario era perfettamente in regola.

Come proteggere le modifiche

Prima di firmare una revisione dell’accordo, poniti tre domande. La modifica è sostanziale (riduce ulteriormente i debiti) o solo esecutiva (sposta una scadenza)? La modifica richiede, secondo il Codice della crisi, un nuovo passaggio davanti al tribunale o una nuova attestazione? Il costo fiscale della tassazione integrale dello stralcio aggiuntivo è superiore al tempo e all’impegno di una nuova omologazione? Se la modifica è sostanziale, valuta seriamente la strada della rinnovazione dell’attestazione e del giudizio di omologazione, secondo le regole del CCII sulle modifiche sostanziali del piano o dell’accordo.

La base giuridica

  • Art. 88, comma 4-ter, TUIR (il presupposto è l’accordo “omologato” o il piano “pubblicato”).
  • Artt. 56, 57, 58, 48 CCII (piano attestato, accordi, modifiche, omologazione).
  • Art. 109 TUIR (principio di competenza).
  • Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 49 del 22 febbraio 2024.
  • Cass., sent. n. 2517 del 26 gennaio 2024; Cass., ord. n. 13361 del 20 maggio 2025.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la modifica già firmata senza nuova omologa, magari a esercizio chiuso. Il piano B ha due strade. La prima: verificare se la modifica, per contenuto, rientri comunque nell’esecuzione dell’accordo originario (per esempio perché l’accordo prevedeva già meccanismi di riduzione condizionata). In quel caso la sopravvenienza potrebbe essere ricondotta allo strumento omologato, e occorre documentarlo con estrema precisione. La seconda: se la modifica è davvero autonoma, valutare con il consulente se sia ancora possibile inserirla in un nuovo strumento perfezionato — un nuovo accordo, una nuova attestazione — e con quali effetti sul periodo d’imposta.

Un secondo imprevisto: l’omologa impugnata. Se un creditore o un’amministrazione propone reclamo contro l’omologazione, la stabilità del presupposto fiscale è in discussione. Qui non puoi fare molto sul piano fiscale finché la questione civile non è definita; ma puoi verificare subito se chi ha impugnato fosse legittimato. La Cassazione, con l’ordinanza n. 34840 del 2024, ha ribadito che per proporre reclamo contro l’omologa dell’accordo occorre aver assunto la qualità di parte nelle fasi precedenti; con l’ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026 ha precisato che anche l’Agenzia delle Entrate o l’INPS, destinatari di un’omologazione forzosa sulla transazione fiscale, non possono reclamare se non si sono costituiti nel giudizio di omologa, salvo che lamentino un vizio procedurale che ne ha impedito la partecipazione. Un’omologa difesa bene sul piano processuale è anche uno scudo fiscale.

Check di completamento

  1. Nel fascicolo fiscale c’è la prova documentale del perfezionamento dello strumento (provvedimento, visura, atto sottoscritto).
  2. L’esercizio di imputazione contabile coincide con quello del perfezionamento giuridico.
  3. Ogni modifica successiva ha la sua copertura formale oppure è stata isolata e trattata come tassabile nel calcolo.

Mossa 5 — Gestisci lo stralcio dei debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali

Obiettivo della mossa: fare in modo che la parte di stralcio che riguarda imposte e contributi sia ottenuta con lo strumento corretto — la transazione su crediti tributari e contributivi — e che il suo esito non si trasformi in un punto debole dell’intero accordo.

Quando va fatta

Prima del deposito della domanda di omologazione dell’accordo, perché la proposta di transazione va presentata agli uffici competenti e i termini per l’adesione condizionano i tempi di tutto il procedimento. Se l’accordo è già omologato, la mossa serve a verificare che la transazione fiscale sia stata gestita correttamente e che l’omologa non sia esposta a contestazioni.

Come si esegue

Il primo passo è separare i debiti tributari e contributivi dagli altri debiti. Un’impresa in crisi ha quasi sempre debiti verso l’Erario (IVA, ritenute, imposte dirette) e verso gli enti previdenziali. Questi debiti non si possono stralciare con una semplice trattativa: l’obbligazione tributaria è indisponibile, e il legislatore ha previsto un canale specifico. Per gli accordi di ristrutturazione quel canale è l’art. 63 CCII, la transazione su crediti tributari e contributivi.

Il secondo passo è depositare la proposta di transazione presso gli uffici competenti, con la documentazione richiesta, e monitorare i tempi. L’art. 63 prevede che l’eventuale adesione debba intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta, e che l’adesione espressa equivalga a sottoscrizione dell’accordo. Annota in agenda la data esatta del deposito e la scadenza dei novanta giorni: prima di quella scadenza, secondo l’orientamento emerso nella giurisprudenza di merito, non è possibile chiedere al tribunale di superare il silenzio o il dissenso dell’amministrazione.

Il terzo passo è valutare l’omologazione forzosa (il cosiddetto cram down fiscale e previdenziale). Il tribunale può omologare l’accordo anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, ma solo se ricorrono presupposti rigorosi: l’adesione deve essere determinante per il raggiungimento delle percentuali richieste, e il trattamento proposto deve essere conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, oltre agli ulteriori requisiti introdotti dal correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024).

Qui la giurisprudenza di legittimità recente ti dà indicazioni precise. Con la sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025 la Prima Sezione civile ha chiarito che la domanda di omologazione forzosa presuppone comunque un accordo effettivamente raggiunto con creditori anteriori, anche se in percentuale insufficiente: non basta la presenza di creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione. Nella stessa direzione, l’ordinanza n. 4365 del 2026 ha ribadito che il cram down non può supplire alla mancanza di una base congrua di creditori aderenti. E con l’ordinanza n. 34842 del 2024 la Corte ha indicato che il giudice dell’omologa deve verificare, per i crediti tributari e contributivi, il rispetto delle regole di graduazione tra creditori (la cosiddetta relative priority rule).

Se hai già chiuso l’accordo con banche e fornitori ma hai trascurato i debiti fiscali, la tua detassazione sulla parte bancaria è salva, ma il tuo piano di risanamento no: un debito tributario non ristrutturato continua a produrre sanzioni, interessi e riscossione coattiva, e può far saltare l’esecuzione dell’accordo, trascinando con sé anche il presupposto su cui poggia il beneficio fiscale.

Il rapporto tra transazione fiscale e sopravvenienza

Anche lo stralcio dei debiti tributari, se ottenuto dentro l’accordo omologato, fa parte della riduzione dei debiti dell’impresa ai fini del comma 4-ter. Attenzione però alla natura del debito: una sopravvenienza nasce dall’insussistenza di una passività iscritta in bilancio, e il trattamento contabile e fiscale di sanzioni e interessi tributari può differire da quello del debito d’imposta. Riconcilia con il commercialista ciascuna componente stralciata.

C’è poi un profilo che va oltre le imposte sui redditi. La Terza Sezione penale, con la sentenza n. 35840 del 3 novembre 2025, ha affermato che l’integrale adempimento della pretesa tributaria come ridefinita in sede di transazione fiscale concorsuale impedisce che sopravviva la confisca del profitto del reato tributario. Per chi ha omesso versamenti di IVA o ritenute oltre le soglie penali, questo significa che eseguire correttamente la transazione non è solo un tema di imposte: è anche un tema di tutela personale dell’amministratore.

La base giuridica

  • Art. 63 CCII (transazione su crediti tributari e contributivi), come modificato dal D.L. 69/2023 e dal D.Lgs. 136/2024.
  • Artt. 57, 60, 61, 48 CCII.
  • Cass. civ., sez. I, n. 31892 del 7 dicembre 2025; Cass. n. 4365/2026; Cass. n. 34842/2024.
  • Cass. pen., sez. III, n. 35840 del 3 novembre 2025.
  • Cass., Sezioni Unite, n. 8504/2021, sulla competenza del tribunale concorsuale a conoscere del dissenso dell’amministrazione finanziaria.

Come sintetizza l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: “Nella transazione fiscale il vero rischio non è il no dell’Agenzia, è il sì del tribunale dato su un accordo costruito male: un’omologa fragile oggi diventa un accertamento domani.”

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il silenzio dell’amministrazione oltre i novanta giorni, oppure un diniego. Il piano B è l’istanza di omologazione forzosa, ma solo se i presupposti ci sono davvero: prima di depositarla verifica che l’adesione del Fisco sia determinante per le percentuali, che la convenienza rispetto alla liquidazione sia attestata in modo solido, e che ci siano creditori anteriori aderenti. Se questi elementi mancano, insistere è pericoloso: rischi un rigetto che ti fa perdere tempo e misure protettive. In quel caso valuta con il consulente strumenti alternativi, come il concordato preventivo, dove i crediti tributari sono trattati dall’art. 88 CCII.

Un secondo imprevisto: il debito verso un ente locale (per esempio l’IMU), che non rientra nel perimetro della transazione fiscale ex art. 63. La giurisprudenza di merito ha ritenuto omologabile un accordo che preveda lo stralcio di questi crediti sulla base di un’adesione separata dell’ente, motivata dalla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Il piano B, quindi, è aprire per tempo un tavolo distinto con il Comune.

Check di completamento

  1. Hai la prova del deposito della proposta di transazione e il calendario dei novanta giorni.
  2. Hai l’adesione espressa degli uffici oppure una valutazione documentata dei presupposti del cram down.
  3. Hai riconciliato quali componenti del debito tributario stralciato generano sopravvenienza e quali no.

Mossa 6 — Verifica IRAP e gli stralci “fuori procedura”

Obiettivo della mossa: evitare che, dopo aver sistemato l’IRES, lo stralcio venga ripreso a tassazione su un altro fronte — l’IRAP — o che uno stralcio negoziato fuori dagli strumenti tipici venga scambiato per detassato.

Quando va fatta

In parallelo alla mossa 3, prima di chiudere la dichiarazione IRAP dell’esercizio in cui lo stralcio si perfeziona. Per gli stralci fuori procedura, subito: più tempo passa, meno margini hai per ricondurre l’operazione a uno strumento che dia accesso al comma 4-ter.

Come si esegue: il fronte IRAP

Il primo passo è sapere che il decreto IRAP non contiene una norma espressa sulle sopravvenienze attive da esdebitazione. L’art. 88, comma 4-ter, TUIR riguarda le imposte sui redditi e non si trasferisce automaticamente all’IRAP. La base imponibile IRAP delle società di capitali si determina a partire dalle voci del conto economico, secondo il principio di “presa diretta” dal bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997).

Il secondo passo è verificare la classificazione contabile del provento da ristrutturazione. Qui la prassi amministrativa, a partire da risposte a interpello rese negli anni scorsi anche per gli accordi di ristrutturazione, e una parte consistente della dottrina sostengono che il provento derivante dalla riduzione dei debiti nell’ambito di operazioni di ristrutturazione abbia natura finanziaria, sulla scorta dei principi contabili sui debiti (OIC 19) e sul conto economico (OIC 12), e che quindi non concorra al valore della produzione netta. Il principio di correlazione (art. 5, comma 4, del decreto IRAP), secondo questa impostazione, non si applica, perché la rettifica di un debito conseguente a una valutazione della capacità di adempiere ha carattere finanziario e non rettifica costi che abbiano inciso sulla base IRAP.

Non considerare però la questione chiusa: mancando una norma espressa, la tenuta di questa impostazione dipende dalla corretta classificazione in bilancio e dalla documentazione. Fai verificare che il provento sia esposto nella voce coerente con la sua natura finanziaria e conserva le motivazioni contabili nel fascicolo.

Come si esegue: gli stralci fuori procedura

Il terzo passo riguarda chi ha ottenuto uno stralcio senza passare da uno strumento tipico: una transazione con la banca per chiudere un’esposizione, una rinuncia di un fornitore in cambio di un pagamento immediato. In questi casi lo stralcio è una sopravvenienza attiva ordinaria e concorre al reddito, compensabile con le perdite solo nei limiti dell’art. 84.

La giurisprudenza su questo punto è netta e riguarda anche il piano penale: la Cassazione penale, con la sentenza n. 18216 del 2024, ha esaminato il caso di un’amministratrice accusata di aver omesso di indicare in dichiarazione la sopravvenienza derivante dalla riduzione di debiti bancari e dalla rinuncia di un socio agli interessi, ribadendo che l’eliminazione di un debito dal bilancio genera, di regola, un componente positivo imponibile. Uno stralcio non dichiarato, sopra certe soglie, non è solo un errore fiscale: può diventare un reato dichiarativo.

Allo stesso tempo, non accettare automatismi al contrario. Con l’ordinanza n. 29086 del 4 novembre 2025 la Cassazione ha escluso che la cancellazione dal registro delle imprese della società creditrice faccia nascere automaticamente una sopravvenienza tassabile in capo al debitore: il debito può sopravvivere nei confronti degli ex soci della società estinta, e l’Ufficio non può presumere l’estinzione della passività solo dalla cancellazione del creditore.

La base giuridica

  • Art. 5, commi 1, 4 e 5, D.Lgs. 446/1997 (IRAP).
  • Principi contabili OIC 12 e OIC 19.
  • Art. 88, comma 1, e art. 84 TUIR per gli stralci fuori procedura.
  • Art. 25-bis, comma 5, CCII per gli esiti della composizione negoziata.
  • Cass. pen. n. 18216/2024; Cass., ord. n. 29086 del 4 novembre 2025.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico sul fronte IRAP è la classificazione in bilancio incoerente: il provento è finito tra gli “altri ricavi e proventi” della gestione caratteristica. Il piano B è verificare, prima dell’approvazione del bilancio, se la classificazione possa essere corretta; se il bilancio è già approvato, documentare con il revisore o il collegio sindacale le ragioni della natura finanziaria e valutare gli effetti dichiarativi.

Sul fronte degli stralci fuori procedura, l’imprevisto è scoprire troppo tardi che la transazione con la banca è tassabile per intero. Se l’impresa è ancora in una situazione di crisi, il piano B è valutare se l’operazione possa essere inquadrata in uno strumento successivo — un piano attestato, un accordo, l’accesso alla composizione negoziata — nel rispetto del principio di competenza e senza costruzioni artificiose, che esporrebbero a contestazioni di abuso del diritto.

Check di completamento

  1. Hai verificato la classificazione contabile del provento da ristrutturazione e conservato le motivazioni.
  2. Hai isolato gli stralci ottenuti fuori da strumenti tipici e li hai trattati come sopravvenienze ordinarie nel calcolo.
  3. Non hai contabilizzato come sopravvenienze debiti verso creditori cancellati senza una prova dell’effettiva estinzione della passività.

Mossa 7 — Coordina soci e creditori: rinunce, conversioni, perdite su crediti

Obiettivo della mossa: fare in modo che l’apporto dei soci al risanamento (rinuncia ai finanziamenti, conversione in capitale) non generi sopravvenienze tassabili evitabili, e che i creditori abbiano gli elementi per dedurre le loro perdite, così da rendere più facile ottenere la loro adesione.

Quando va fatta

Durante la costruzione del piano, prima che i soci firmino la rinuncia o la conversione. Dopo, le rinunce sono irreversibili e gli errori formali non si recuperano. Il coordinamento con i creditori va fatto nella fase di negoziazione: un creditore che sa di poter dedurre la perdita è un creditore più disposto ad aderire.

Come si esegue: il versante dei soci

Il primo passo è distinguere i versamenti a fondo perduto dalle rinunce ai crediti. I versamenti in conto capitale o a fondo perduto dei soci non sono sopravvenienze attive (art. 88, comma 4, TUIR). La rinuncia a un credito già esistente (per esempio un finanziamento soci), invece, segue l’art. 88, comma 4-bis: è sopravvenienza attiva per la parte che eccede il valore fiscale del credito rinunciato.

Il secondo passo è far comunicare al socio il valore fiscale del credito con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Se la comunicazione manca, la legge assume il valore fiscale pari a zero: il che significa che l’intera rinuncia diventa sopravvenienza. È un errore formale che può costare carissimo e che si evita con un modulo di una pagina. Il valore fiscale del credito, in presenza di acquisti del credito da terzi a prezzo inferiore al nominale, può essere diverso dal valore nominale: verificalo.

Il terzo passo riguarda il coordinamento con il comma 4-ter. L’ultimo periodo del comma 4-ter prevede che le sue disposizioni si applichino anche alle operazioni del comma 4-bis. In concreto: se la rinuncia del socio avviene nell’ambito di uno strumento della fascia parziale, la parte eccedente il valore fiscale del credito può a sua volta beneficiare del regime di detassazione oltre il magazzino fiscale. La rinuncia va quindi inserita formalmente nel piano o nell’accordo, non lasciata come atto separato.

Il quarto passo è la conversione dei crediti in partecipazioni. Anche qui si applica il comma 4-bis: il valore fiscale della partecipazione ricevuta è pari al valore fiscale del credito convertito, al netto delle perdite su crediti eventualmente dedotte dal creditore per effetto della conversione.

Ricorda anche una regola collaterale, emersa in giurisprudenza per le rinunce dei soci agli interessi maturati sui finanziamenti: la rinuncia non sempre neutralizza il regime fiscale di quegli interessi in capo al socio persona fisica. La Cassazione, sul diverso tema della rinuncia al finanziamento, con l’ordinanza n. 20052 del 24 settembre 2020 ha escluso che la rinuncia del socio alla restituzione del finanziamento costituisca di per sé sopravvenienza per la società. Il messaggio operativo è: ogni rinuncia dei soci va istruita separatamente per capitale e interessi.

Come si esegue: il versante dei creditori

Il quinto passo è fornire ai creditori il quadro della deducibilità delle loro perdite. L’art. 101, comma 5, TUIR consente al creditore di dedurre le perdite su crediti verso un debitore assoggettato a procedura concorsuale o a strumenti equiparati senza dover dimostrare gli “elementi certi e precisi” richiesti in via generale; per l’accordo di ristrutturazione il debitore si considera assoggettato dalla data del decreto di omologazione, per i piani attestati dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Per le transazioni fuori procedura il creditore deve invece dimostrare la ragionevolezza della rinuncia. La Cassazione, con l’ordinanza n. 27096 del 2025, in linea con precedenti orientamenti, ha confermato che la perdita derivante da una transazione tra creditore e debitore è deducibile, purché la scelta di transigere sia ragionevole e documentata, senza che il creditore debba provare l’insolvenza giuridica del debitore. Per il creditore, però, lo strumento omologato resta la via più sicura: ed è un argomento negoziale che puoi usare.

La base giuridica

  • Art. 88, commi 4, 4-bis e 4-ter (ultimo periodo), TUIR.
  • Art. 101, comma 5, TUIR.
  • Cass., ord. n. 27096/2025; Cass., ord. n. 20052 del 24 settembre 2020.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il socio che ha già rinunciato senza dichiarazione sostitutiva. Il piano B è verificare se la dichiarazione possa ancora essere resa e con quali effetti, documentando comunque il valore fiscale del credito con i dati contabili del socio. Se la rinuncia è stata fatta fuori dal piano, valuta se possa essere ricondotta allo strumento con un’integrazione formale.

Un secondo imprevisto: il creditore che non aderisce perché teme di non poter dedurre la perdita. Il piano B è fornirgli un parere sulla deducibilità collegata all’omologazione, e ricordargli i tempi: la deduzione è legata al momento del perfezionamento dello strumento.

Check di completamento

  1. Ogni rinuncia dei soci è accompagnata da dichiarazione sostitutiva sul valore fiscale del credito.
  2. Le rinunce e le conversioni sono inserite formalmente nel piano o nell’accordo.
  3. I creditori strategici hanno ricevuto un’informativa sui tempi e sui presupposti di deducibilità delle loro perdite.

Mossa 8 — Dichiara correttamente e preparati alla contestazione

Obiettivo della mossa: esporre lo stralcio in dichiarazione in modo coerente con i calcoli, costruire in anticipo il fascicolo difensivo e, se arriva una contestazione, rispettare tutti i termini per difenderti fino all’ultimo grado.

Quando va fatta

In sede di dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui lo stralcio si perfeziona, e poi per tutto il periodo in cui l’Amministrazione può accertare quell’annualità. Se ricevi un avviso di accertamento, i termini diventano stringenti: il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992), tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, che va dal 1° al 31 agosto.

Come si esegue

Il primo passo è esporre le variazioni in diminuzione in dichiarazione. Se la sopravvenienza è stata imputata a conto economico, la parte detassata va sterilizzata con una variazione in diminuzione, e l’utilizzo delle perdite a copertura della parte assorbita va rappresentato in modo coerente con il prospetto delle perdite. Chiedi al commercialista di annotare, nella documentazione di supporto, il riferimento normativo (art. 88, comma 4-ter, TUIR; art. 8 D.Lgs. 186/2025) e lo strumento da cui lo stralcio deriva.

Il secondo passo è costruire il fascicolo difensivo prima che serva. Deve contenere: lo strumento e la prova del suo perfezionamento (mossa 4); il prospetto del magazzino fiscale (mossa 2); il calcolo in quattro passaggi (mossa 3); la documentazione IRAP (mossa 6); le dichiarazioni dei soci (mossa 7); copia delle pronunce e della prassi rilevanti.

Il terzo passo, se arriva un invito al contraddittorio o uno schema di atto, è partecipare con una memoria. Lo Statuto del contribuente (art. 6-bis L. 212/2000) prevede oggi, in via generale, il contraddittorio preventivo per gli atti impugnabili, salvo le eccezioni di legge: è l’occasione per mostrare all’Ufficio il calcolo corretto e l’ordinanza n. 6763/2026 prima che l’atto venga emesso.

Il quarto passo, se arriva l’avviso di accertamento, è scegliere entro i termini tra accertamento con adesione e ricorso. L’istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) sospende il termine per ricorrere per novanta giorni; il ricorso va proposto davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Se l’Ufficio ha seguito la lettura restrittiva superata dalla Cassazione, la questione è principalmente di diritto e merita di essere portata avanti con coerenza nei gradi successivi.

Non lasciare che la difesa cambi linea a ogni grado: la tesi che vince in Cassazione è quella impostata con precisione nel primo ricorso, perché i motivi e le prove non si inventano strada facendo.

La base giuridica

  • Art. 88, comma 4-ter, TUIR; art. 8 D.Lgs. 186/2025.
  • Art. 6-bis L. 212/2000 (contraddittorio preventivo).
  • D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione).
  • Art. 21 D.Lgs. 546/1992 (termine per ricorrere); L. 742/1969 (sospensione feriale 1-31 agosto).
  • Cass., sez. trib., ord. n. 6763 del 20 marzo 2026.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’avviso notificato a ridosso di agosto, che induce a sbagliare il conteggio. Esempio: avviso notificato il 14 luglio 2026. Dal 15 al 31 luglio decorrono 17 giorni; agosto è sospeso; i restanti 43 giorni decorrono dal 1° settembre. Il termine scade il 13 ottobre 2026. Se entro quel termine presenti istanza di accertamento con adesione, il termine per ricorrere resta sospeso per novanta giorni, e si sposta indicativamente all’11 gennaio 2027. Fai sempre verificare il calcolo dal difensore: un giorno di errore significa perdere la possibilità di impugnare.

Un secondo imprevisto: la perdita contestata insieme allo stralcio. L’Ufficio non si limita a contestare la detassazione ma ridetermina anche le perdite degli anni precedenti. Qui il fascicolo della mossa 2 è la tua difesa: ogni perdita deve essere riconducibile a una dichiarazione e a una catena di utilizzi coerente.

Cosa preparare per ogni fase della difesa

Non tutte le fasi richiedono lo stesso materiale, e presentare tutto subito non è sempre la scelta migliore. Organizza il fascicolo per fasi.

In risposta al questionario o all’invito: la prova dello strumento e del suo perfezionamento, il prospetto sintetico del calcolo, l’indicazione delle norme applicate. Evita valutazioni non richieste: ogni affermazione resta agli atti.

In contraddittorio preventivo: una memoria che ricostruisca la sequenza delle mosse 1-4, con il prospetto analitico delle perdite, il calcolo in quattro passaggi e il richiamo all’ordinanza n. 6763/2026 e all’art. 8 del D.Lgs. 186/2025. È il momento per convincere l’Ufficio a non emettere l’atto, e conviene investire qui il massimo della precisione.

Nel ricorso di primo grado: tutti i motivi di diritto e di fatto, perché nei gradi successivi lo spazio per introdurre questioni nuove si riduce drasticamente. I documenti vanno depositati subito, ordinati e numerati, con un indice che consenta al giudice di seguire il calcolo.

In appello e in Cassazione: la coerenza con quanto dedotto in primo grado. In Cassazione si discutono le violazioni di legge e i vizi della sentenza, non si ricostruiscono i fatti da capo: per questo la qualità del ricorso iniziale, e la continuità di chi lo scrive, fanno la differenza tra una questione di diritto ben posta e un’occasione persa.

Check di completamento

  1. Le variazioni in dichiarazione coincidono con il calcolo della mossa 3 e con il prospetto aggiornato delle perdite.
  2. Il fascicolo difensivo è completo e archiviato insieme alla dichiarazione.
  3. Hai indicato al tuo difensore un recapito certo per la ricezione delle notifiche e un sistema di allerta sui termini.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi di fantasia per mostrare come la tempestività e la correttezza delle mosse cambino l’esito. Per semplicità, l’aliquota IRES è considerata al 24%, l’IRAP non è conteggiata e si ignorano addizionali e agevolazioni.

Situazione di partenza comune

Società di capitali in crisi. Debiti verso banche e fornitori iscritti in bilancio: 3.184.600 €. Accordo di ristrutturazione che prevede il pagamento di 1.908.150 €, con uno stralcio di 1.276.450 €. Reddito fiscale dell’esercizio, senza considerare lo stralcio: 58.900 €. Perdite fiscali pregresse riportabili (tutte soggette al limite dell’80%): 412.300 €. Interessi passivi riportati ex art. 96, comma 4: 37.640 €. Nessuna eccedenza ACE.

Simulazione 1 — Chi esegue le mosse 1-4 in ordine: accordo omologato, calcolo corretto

  • Reddito ordinario: 58.900 €. Utilizzo perdite nel limite dell’80%: 47.120 €. Reddito ordinario imponibile: 11.780 €.
  • Perdite residue: 412.300 − 47.120 = 365.180 €. Magazzino disponibile: 365.180 + 37.640 = 402.820 €.
  • Stralcio: 1.276.450 €. Parte assorbita dal magazzino: 402.820 € (non tassata, per Cass. 6763/2026). Parte eccedente detassata: 873.630 €.
  • IRES dovuta: 24% di 11.780 € = 2.827,20 €, riferita solo al reddito ordinario.
  • Effetto sugli anni futuri: perdite e interessi riportati azzerati.

Simulazione 2 — Chi ha ottenuto lo stesso stralcio con una transazione privata (salta la mossa 1)

  • Reddito complessivo: 58.900 + 1.276.450 = 1.335.350 €.
  • Perdite utilizzabili nel limite dell’80% del reddito: il limite (1.068.280 €) supera le perdite disponibili, quindi si usano tutte: 412.300 €. Per semplicità non si considera l’utilizzo degli interessi riportati, soggetto ai limiti dell’art. 96.
  • Imponibile: 923.050 €. IRES dovuta: 221.532,00 €.
  • Differenza rispetto alla simulazione 1: oltre 218.700 € di imposta in più, sullo stesso identico stralcio. È il prezzo di aver scelto lo strumento sbagliato.

Simulazione 3 — Stralcio più piccolo delle perdite: lettura restrittiva contro lettura della Cassazione

Stessa società, ma lo stralcio omologato è di 486.920 € e le perdite pregresse sono 1.153.700 €; reddito ordinario pari a zero; nessun interesse riportato.

  • Lettura restrittiva (quella dell’Ufficio nel caso deciso nel 2026): lo stralcio non “eccede” le perdite, quindi sarebbe interamente sopravvenienza tassabile; compensandolo con le perdite nel limite dell’80% resterebbe imponibile il 20%, cioè 97.384 €, con IRES pari a 23.372,16 €, e perdite ridotte di 389.536 €.
  • Lettura della Cassazione (ord. n. 6763/2026): lo stralcio è interamente assorbito dal monte perdite. IRES dovuta: 0 €. Perdite residue: 1.153.700 − 486.920 = 666.780 €.
  • Chi, trovandosi in questa situazione, riceve un accertamento fondato sulla lettura restrittiva e impugna nei termini (mossa 8) dispone oggi di un principio di diritto espresso a suo favore. Chi invece aveva già versato le imposte sulla base della lettura restrittiva deve fare i conti con l’irripetibilità prevista dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 186/2025.

Simulazione 4 — Chi modifica l’accordo dopo l’omologa senza copertura formale (salta la mossa 4)

Riprendiamo la simulazione 1. Due anni dopo l’omologa, l’esecuzione rallenta e con due fornitori si concorda un’ulteriore riduzione di 214.380 €, formalizzata con scrittura privata iscritta nel registro delle imprese, senza nuova omologazione. La società non ha più perdite né interessi riportati (li ha consumati nella simulazione 1) e il reddito ordinario dell’anno è zero.

  • Secondo l’impostazione della risposta a interpello n. 49/2024, lo stralcio aggiuntivo è interamente tassabile: IRES dovuta 51.451,20 €.
  • Se invece la modifica fosse stata sottoposta ai passaggi richiesti per le modifiche sostanziali dell’accordo, lo stralcio aggiuntivo — non trovando più perdite da consumare — sarebbe stato interamente detassato come eccedenza: IRES 0 €.
  • La differenza di 51.451,20 € misura il valore concreto della mossa 4.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina di questa guida, stampa questa. Il percorso si riassume così: prima capisci da quale strumento nasce lo stralcio e in quale fascia fiscale ricade; poi ricostruisci il magazzino fiscale di perdite, interessi ed eccedenze ACE; poi fai il calcolo in quattro passaggi, ricordando che con uno strumento della fascia parziale lo stralcio non si tassa mai, si “paga” consumando perdite; poi blinda il presupposto formale e l’esercizio di competenza, soprattutto quando l’accordo viene modificato; poi gestisci con lo strumento corretto i debiti verso Fisco ed enti previdenziali; poi verifica IRAP e stralci fuori procedura; poi coordina soci e creditori; infine dichiara in modo coerente e tieni pronto il fascicolo difensivo, con i termini sotto controllo.

MossaObiettivoTermineRischio se la salti
1. Qualifica lo strumentoIndividuare la fascia fiscale (integrale / parziale / ordinaria)Prima di scegliere lo strumento; comunque prima di ogni calcoloStralcio tassato per intero perché ottenuto fuori dagli strumenti tipici
2. Magazzino fiscaleProspetto certificato di perdite, interessi, ACE, consolidatoPrima della chiusura del bilancio o almeno 30 giorni prima della dichiarazioneCalcolo errato, perdite contestate
3. CalcoloSopravvenienza, quota assorbita, quota eccedenteIn sede di bilancio e dichiarazioneImposte versate su importi non dovuti, non rimborsabili
4. Presupposto formaleOmologa, pubblicazione o sottoscrizione; competenza; modifiche coperteAl perfezionamento e a ogni modificaStralci aggiuntivi tassati per intero
5. Debiti fiscaliTransazione ex art. 63 CCII correttaPrima del deposito dell’omologa; 90 giorni per l’adesioneOmologa fragile, riscossione coattiva, esposizione penale
6. IRAP e fuori proceduraClassificazione contabile coerente; isolamento degli stralci tassabiliPrima della dichiarazione IRAPRipresa IRAP; sopravvenienze non dichiarate
7. Soci e creditoriDichiarazioni sostitutive; rinunce nel piano; deducibilità per i creditoriPrima delle rinunce e durante la trattativaRinuncia soci tassata per intero; creditori che non aderiscono
8. Dichiarazione e difesaVariazioni coerenti, fascicolo, ricorso nei termini60 giorni dalla notifica (feriale 1-31 agosto)Decadenza dall’impugnazione, accertamento definitivo

Gli scenari di deviazione

Anche il piano meglio eseguito incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.

Scenario A — La controparte accelera: l’Agenzia contesta prima che tu abbia finito

Sei ancora alla mossa 2, il commercialista sta ricostruendo le perdite, e arriva un questionario o un invito al contraddittorio sull’esercizio dello stralcio. Il rischio è rispondere in fretta con numeri provvisori che poi l’Ufficio userà contro di te.

Il piano B è in tre tempi. Il primo passo è rispettare il termine di risposta indicato nell’atto, ma con una risposta circoscritta: indica lo strumento da cui deriva lo stralcio, allega la prova del perfezionamento e segnala che il prospetto analitico delle perdite è in corso di completamento, indicando una data. Poi completa le mosse 2 e 3 con priorità assoluta, facendo validare il prospetto da chi seguirà l’eventuale contenzioso. Infine, in sede di contraddittorio, presenta una memoria completa con il calcolo in quattro passaggi e l’ordinanza n. 6763/2026. Non consegnare mai all’Ufficio un conteggio che non sei pronto a difendere davanti a un giudice.

Scenario B — Il termine è scaduto

Il caso più doloroso: la dichiarazione è stata presentata con un’impostazione sbagliata (per esempio, stralcio tassato secondo la lettura restrittiva) oppure l’avviso di accertamento è diventato definitivo per mancata impugnazione.

Il piano B dipende da quale termine è scaduto. Se è scaduto solo il termine ordinario di presentazione della dichiarazione, verifica con il commercialista gli strumenti di correzione ancora disponibili per legge, sapendo che l’art. 8, comma 2, D.Lgs. 186/2025 esclude la restituzione delle maggiori imposte versate per interpretazioni difformi: in questo caso la priorità è proteggere le perdite degli esercizi futuri, correggendo il prospetto in modo che la parte di stralcio già tassata non consumi anche perdite. Se invece è scaduto il termine per impugnare l’accertamento, valuta con il difensore se sussistano i presupposti per un’istanza di autotutela nei casi e nei limiti previsti dalla legge, e concentrati sulle annualità successive, dove la stessa questione può ripresentarsi: lì i termini sono ancora aperti.

Scenario C — Il documento non si trova

Il provvedimento di omologa è stato smarrito, il piano attestato risulta firmato ma la visura non mostra la pubblicazione, la dichiarazione sostitutiva del socio non è nel fascicolo.

Il piano B è recuperare la prova dalla fonte ufficiale. Il provvedimento di omologazione può essere richiesto in copia alla cancelleria del tribunale che lo ha emesso, o estratto dal fascicolo telematico tramite il difensore che ha seguito la procedura. La pubblicazione nel registro delle imprese si verifica con una visura storica: se manca, occorre capire con il consulente se l’adempimento sia stato omesso (e con quali conseguenze) o se sia stato fatto con un deposito non ancora evaso. La dichiarazione del socio, se non è mai stata resa, va valutata alla luce della mossa 7. In tutti i casi, ricostruisci una cronologia documentata con date e protocolli: in un contenzioso tributario la prova documentale vale più di qualunque dichiarazione successiva.


Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 3 prima della mossa 2?

No. Il calcolo senza il prospetto del magazzino fiscale è una stima, e una stima non regge in contraddittorio. Puoi fare un calcolo di massima per capire l’ordine di grandezza, ma non usarlo per chiudere bilancio o dichiarazione.

Se lo stralcio è inferiore alle mie perdite, pago comunque qualcosa?

Con uno strumento della fascia parziale, secondo l’ordinanza n. 6763 del 20 marzo 2026 della Cassazione, no: lo stralcio si considera assorbito dalle perdite. Paghi però in termini di perdite consumate, che non potrai più utilizzare contro utili futuri. Tienine conto quando valuti la sostenibilità del piano di risanamento.

Sono un imprenditore individuale: vale anche per me?

Le regole sulle sopravvenienze attive fanno parte della disciplina del reddito d’impresa, che si applica anche alle imprese individuali e alle società di persone. Il meccanismo di fondo è quindi rilevante anche per te, ma le regole di utilizzo delle perdite ai fini IRPEF sono diverse da quelle IRES. Il calcolo della mossa 3 va rifatto con il commercialista secondo le regole del tuo regime.

Sono un consumatore che ha ottenuto l’esdebitazione o una ristrutturazione dei debiti del consumatore: devo pagare le imposte sul debito cancellato?

Il concetto di sopravvenienza attiva appartiene al reddito d’impresa. Per il consumatore, cioè la persona fisica i cui debiti non derivano da un’attività imprenditoriale o professionale, la cancellazione di debiti personali non rientra, in linea generale, in questa categoria. Se però tra i debiti ci sono anche debiti legati a una passata attività d’impresa o professionale, il discorso cambia e la verifica va fatta caso per caso.

Ho fatto la composizione negoziata e ho firmato un contratto con le banche: sono nella terza fascia?

Non necessariamente. L’art. 25-bis, comma 5, CCII estende il regime del comma 4-ter ad alcuni esiti della composizione negoziata, tra cui il contratto con uno o più creditori e l’accordo sottoscritto anche dall’esperto. Verifica con precisione quale esito hai raggiunto e se ricorrono le condizioni formali previste.

Posso rinunciare io, come socio, ai miei finanziamenti prima dell’omologa, per alleggerire il bilancio?

Puoi, ma non farlo con un atto isolato. Rendi la dichiarazione sostitutiva sul valore fiscale del credito, e inserisci la rinuncia nel piano o nell’accordo: solo così la parte eccedente il valore fiscale può beneficiare del comma 4-ter, che si applica espressamente anche alle rinunce dei soci.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Di seguito i provvedimenti richiamati nel piano, organizzati per mossa. I principi sono riformulati in parole nostre. Dove non è indicato il giorno di deposito, il riferimento è riportato con numero e anno, così come risulta dalle fonti consultate.

A sostegno delle mosse 1 e 3 (regime e calcolo)

Cass., sez. trib., ord. n. 6763 del 20 marzo 2026. Nell’accordo di ristrutturazione omologato lo stralcio non è tassabile né per la parte che supera perdite, interessi passivi e oneri assimilati, né — quando è pari o inferiore a queste posizioni — per il suo intero importo, che resta assorbito nelle perdite; una diversa lettura imporrebbe una doppia penalizzazione sullo stesso componente. Rilevanza: è il principio cardine della mossa 3 e l’argomento difensivo principale della mossa 8.

Cass., ord. n. 29086 del 4 novembre 2025. La cancellazione dal registro delle imprese della società creditrice non comporta, di per sé, l’estinzione del debito e quindi la nascita automatica di una sopravvenienza tassabile in capo al debitore, perché il rapporto può proseguire nei confronti degli ex soci. Rilevanza: mossa 6, per non contabilizzare sopravvenienze inesistenti e per resistere a riprese fondate su automatismi.

A sostegno della mossa 4 (presupposto formale e competenza)

Cass., sent. n. 2517 del 26 gennaio 2024. La sopravvenienza derivante dall’eliminazione di passività va imputata all’esercizio in cui la loro insussistenza risulta oggettivamente accertata, non a quello scelto dall’impresa. Rilevanza: guida l’individuazione dell’esercizio di competenza dello stralcio.

Cass., ord. n. 13361 del 20 maggio 2025. Una sopravvenienza riconosciuta da un provvedimento giudiziale si imputa all’anno di deposito del provvedimento. Rilevanza: rafforza il collegamento tra perfezionamento giuridico dell’evento ed esercizio di tassazione.

Cass. civ., ord. n. 34840 del 2024. Il reclamo contro l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione spetta solo a chi ha assunto la qualità di parte nelle fasi precedenti. Rilevanza: consente di valutare la stabilità dell’omologa, presupposto del beneficio fiscale.

Cass. civ., sez. I, ord. n. 5948 del 16 marzo 2026. Agenzia delle Entrate e INPS, pur destinatari dell’omologazione forzosa sulla transazione, non possono reclamare contro l’omologa se non si sono costituiti nel giudizio, salvo che deducano un vizio procedurale che ne ha impedito la partecipazione. Rilevanza: protegge la stabilità dell’accordo contro impugnazioni tardive delle amministrazioni.

A sostegno della mossa 5 (debiti tributari e contributivi)

Cass. civ., sez. I, n. 31892 del 7 dicembre 2025. L’omologazione forzosa dell’accordo presuppone un’intesa effettiva con creditori anteriori, anche se non sufficiente a raggiungere le percentuali; non basta l’adesione di soggetti il cui credito nasce dalla stessa ristrutturazione. Rilevanza: fissa un presupposto da verificare prima di chiedere il cram down fiscale.

Cass. civ., ord. n. 4365 del 2026. In presenza di transazione fiscale, l’assenza di una base congrua di creditori aderenti non può essere colmata con la richiesta di omologazione forzosa. Rilevanza: conferma la necessità di costruire adesioni reali prima di coinvolgere il tribunale.

Cass. civ., ord. n. 34842 del 2024. Il giudice dell’omologa deve controllare che il trattamento dei crediti tributari e contributivi rispetti le regole di graduazione tra creditori. Rilevanza: orienta la redazione della proposta di transazione e riduce il rischio di un’omologa contestabile.

Cass., Sezioni Unite, n. 8504 del 2021. Le contestazioni del debitore contro il diniego o la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria alla transazione rientrano nella cognizione del tribunale della procedura. Rilevanza: individua il giudice davanti al quale far valere il dissenso ingiustificato del Fisco.

Cass. pen., sez. III, n. 35840 del 3 novembre 2025. L’integrale adempimento della pretesa tributaria come ridefinita nella transazione fiscale concorsuale impedisce il permanere della confisca del profitto del reato tributario. Rilevanza: mostra il valore della corretta esecuzione della transazione anche per la posizione personale dell’amministratore.

A sostegno delle mosse 6 e 7 (stralci fuori procedura, soci, creditori)

Cass. pen. n. 18216 del 2024. L’omessa indicazione in dichiarazione della sopravvenienza derivante dalla riduzione di debiti bancari e dalla rinuncia di un socio a interessi può integrare un reato dichiarativo, perché l’eliminazione di un debito dal bilancio genera, di regola, un componente positivo imponibile. Rilevanza: chiarisce che lo stralcio fuori dagli strumenti tipici va dichiarato.

Cass., ord. n. 27096 del 2025. La perdita derivante da una transazione tra creditore e debitore è deducibile se la scelta di transigere è ragionevole e documentata, senza necessità di provare l’insolvenza giuridica del debitore. Rilevanza: argomento negoziale verso i creditori (mossa 7).

Cass., ord. n. 20052 del 24 settembre 2020. La rinuncia del socio alla restituzione del finanziamento non costituisce, di per sé, sopravvenienza attiva per la società. Rilevanza: supporta l’istruttoria sulle rinunce dei soci, da coordinare con il comma 4-bis e con la dichiarazione sul valore fiscale del credito.

Prassi amministrativa da conoscere (non vincolante per il giudice)

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 49 del 22 febbraio 2024. La riduzione aggiuntiva ottenuta con la revisione di un accordo omologato, senza rinnovazione del giudizio di omologa, non beneficia del comma 4-ter e concorre integralmente al reddito. Rilevanza: fondamento della mossa 4 e della simulazione 4.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 179 del 2025. Aveva escluso il concordato semplificato dal beneficio; l’impostazione è stata superata dall’art. 8 del D.Lgs. 186/2025, che riconduce il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio alla detassazione integrale. Rilevanza: mostra perché occorre verificare sempre la disciplina vigente e non affidarsi a prassi datate.


Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo stralcio

Questo piano puoi eseguirlo con il tuo commercialista. Ma alcune mosse richiedono competenze che stanno sul confine tra diritto della crisi, diritto tributario e processo: è lì che interviene lo Studio. Ecco, concretamente, cosa facciamo.

  1. Qualifichiamo lo strumento da cui nasce lo stralcio: esaminiamo accordi, piani, provvedimenti e visure, e ti diciamo per iscritto in quale fascia fiscale ricade l’operazione e quali presupposti formali mancano.
  2. Progettiamo la scelta dello strumento prima che tu firmi: confrontiamo accordo di ristrutturazione, piano attestato, concordato e composizione negoziata anche sotto il profilo del costo fiscale dello stralcio.
  3. Ricostruiamo, insieme ai commercialisti dello staff, il magazzino fiscale: perdite pregresse, perdite da consolidato, interessi riportati ed eccedenze ACE, verificando la coerenza tra le dichiarazioni degli ultimi anni.
  4. Eseguiamo il calcolo in quattro passaggi alla luce dell’ordinanza n. 6763/2026 e dell’art. 8 del D.Lgs. 186/2025, e lo documentiamo in un prospetto pronto per il contraddittorio.
  5. Verifichiamo ogni modifica dell’accordo dopo l’omologa, individuando quali revisioni richiedono una nuova attestazione o un nuovo passaggio davanti al tribunale.
  6. Redigiamo e seguiamo la proposta di transazione fiscale e contributiva ex art. 63 CCII, monitoriamo i novanta giorni e valutiamo i presupposti dell’omologazione forzosa.
  7. Istruiamo le rinunce e le conversioni dei soci, predisponendo le dichiarazioni sostitutive sul valore fiscale del credito e il loro inserimento formale nel piano.
  8. Prepariamo il fascicolo difensivo e le memorie per il contraddittorio preventivo, e assistiamo nell’accertamento con adesione.
  9. Proponiamo il ricorso contro l’avviso di accertamento nei termini, calcolati tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, e seguiamo il giudizio nei gradi di merito.
  10. Portiamo la stessa linea difensiva fino in Cassazione, se necessario, senza cambi di difensore e senza dover ricostruire il caso da capo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata e gli strumenti del Codice della crisi sono il terreno su cui si decide se uno stralcio sarà detassato o tassato, e conoscere dall’interno come si costruiscono gli accordi con i creditori significa impostare fin dall’inizio l’operazione in modo coerente con l’art. 88, comma 4-ter. Accanto a questa, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC è rilevante per le imprese minori, che accedono al concordato minore in continuità o liquidatorio, oggi espressamente richiamati dalla norma di interpretazione del 2025.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano lo strumento di regolazione della crisi e il contenzioso, i commercialisti ricostruiscono perdite, interessi e dichiarazioni. Così il calcolo fiscale e la struttura giuridica dell’accordo non vengono mai progettati separatamente.

E se la contestazione arriva, la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: chi ha impostato il calcolo è anche chi lo difende in ogni grado.


Chiusura: le mosse fatte in tempo sono diritti conservati

Lo stralcio dei debiti è una delle poche buone notizie che un’impresa in crisi riceve. Sarebbe un paradosso trasformarlo in un debito d’imposta per aver scelto lo strumento sbagliato, per aver dimenticato di pubblicare un piano o per aver firmato una modifica senza copertura. La legge, oggi chiarita dal D.Lgs. 186/2025 e dalla Cassazione nel 2026, ti offre una protezione ampia: ma è una protezione che funziona solo se ogni passaggio è eseguito nei tempi e nelle forme richieste. Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude, spesso senza possibilità di rimborso.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché sta esattamente dove si incontrano le competenze certificate dell’Avvocato: la costruzione degli strumenti di risanamento, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come Gestore della crisi e fiduciario OCC per le imprese minori; la lettura tributaria dello stralcio, grazie al coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; la difesa contro le contestazioni, che come avvocato cassazionista l’Avvocato può condurre fino all’ultimo grado di giudizio.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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