Come Funziona Il Piano Attestato Di Risanamento Per Le Holding Di Partecipazione?

Non esiste una risposta unica a questa domanda: il piano attestato di risanamento funziona in modo diverso a seconda del tipo di holding che sei. L’articolo 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) è lo stesso per tutti, ma gli effetti concreti cambiano radicalmente passando da una holding pura che vive di dividendi a una holding operativa che fattura servizi alle controllate, da una capogruppo che vuole ristrutturare l’intero gruppo a una persona fisica che dirige di fatto più società, fino alla piccola holding familiare che detiene due partecipazioni e un immobile.

Qualche esempio lampo. Per una holding pura, il primo problema non è scrivere il piano ma dimostrare di essere un “imprenditore” legittimato a usarlo. Per una holding operativa, il rischio principale sta nei pagamenti infragruppo non indicati nel piano, che restano esposti alla revocatoria. Per la capogruppo, la vera leva è il piano di gruppo previsto dall’art. 284 CCII, con i suoi vantaggi compensativi da quantificare. Per il holder persona fisica, il pericolo è scoprire di essere trattato come imprenditore commerciale e finire in liquidazione giudiziale in proprio. Per la holding familiare di piccole dimensioni, il piano attestato può rivelarsi uno strumento sbagliato, perché i suoi effetti protettivi sono costruiti attorno a una procedura a cui quella holding potrebbe non essere nemmeno assoggettabile.

In questa guida trovi: le regole comuni a tutti; cinque sezioni dedicate (holding pura, holding operativa, capogruppo di gruppo, holder persona fisica o holding di fatto, holding familiare sotto soglia); tre simulazioni numeriche parallele; i casi misti; una tabella di confronto; le domande trasversali; la giurisprudenza ordinata per profilo.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché la crisi di una holding è, per definizione, crisi d’impresa e crisi finanziaria insieme. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica che riguarda proprio la gestione negoziale delle crisi aziendali di cui il piano attestato è uno degli sbocchi; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile perché il debito di una holding è quasi sempre debito bancario da acquisizione o da garanzie; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento, competenza decisiva per le holding familiari che non superano le soglie dell’impresa minore.

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La base comune: cosa dice la legge sul piano attestato, per qualunque holding

Prima di entrare nel tuo profilo, c’è una piattaforma di regole che vale per tutti. La spieghiamo qui una sola volta, così che le sezioni successive possano concentrarsi solo su ciò che cambia.

Che cos’è il piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento (spesso abbreviato in PAR) è uno strumento stragiudiziale: non è una procedura concorsuale, non c’è un tribunale che lo omologa, non c’è un commissario giudiziale che lo sorveglia. L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza predispone un piano rivolto ai creditori che deve apparire idoneo a risanare l’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria. Il riferimento al riequilibrio “patrimoniale”, accanto a quello economico-finanziario, è stato introdotto dal correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo inquadrato questo strumento tra le convenzioni stragiudiziali, escludendone la natura di procedura concorsuale (in questo senso l’orientamento espresso da Cass. n. 1895/2018 e Cass. n. 9087/2018). Da questa natura discendono due conseguenze pratiche che valgono per ogni holding: il piano attestato non blocca le azioni esecutive dei creditori che non aderiscono e, se poi l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, non si crea alcuna “consecuzione” tra piano e procedura.

Il contenuto obbligatorio

Il piano deve avere data certa e contenere, secondo l’art. 56, comma 2, CCII:

  • l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le attività e passività al momento della presentazione, la descrizione della situazione economico-finanziaria e della posizione dei lavoratori;
  • le cause e l’entità della crisi o dell’insolvenza;
  • le strategie di intervento;
  • l’elenco dei creditori e dei crediti di cui si propone la rinegoziazione, lo stato delle trattative, l’elenco dei creditori estranei con l’indicazione delle risorse destinate a pagarli integralmente;
  • gli apporti di finanza nuova e le ragioni per cui servono;
  • i tempi delle azioni e le iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi;
  • il piano industriale e i suoi effetti sul piano finanziario, con i tempi del riequilibrio;
  • (lettera g-bis, aggiunta dal correttivo 2024) l’indicazione analitica di costi e ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle modalità di copertura, considerando anche i costi per la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale.

L’attestazione e la pubblicità

Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano (art. 56, comma 3). Il piano, l’attestazione e gli accordi con le parti interessate possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore (comma 4): la pubblicazione è una scelta, non un obbligo. Gli atti e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e avere data certa (comma 5).

Gli effetti: le due “esenzioni”

Il valore del piano attestato si concentra in due effetti che si attivano solo se, nonostante il tentativo, l’impresa finisce in liquidazione giudiziale:

  1. Esenzione dalla revocatoria (art. 166, comma 3, lett. d, CCII). Gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore compiuti in esecuzione del piano e in esso indicati non sono revocabili. L’esenzione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore, oppure di dolo o colpa grave del debitore conosciuti dal creditore al momento dell’atto.
  2. Esenzione penale (art. 324 CCII). Le norme sulla bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3) e sulla bancarotta semplice (art. 323) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione del piano attestato. Resta invece pienamente perseguibile la bancarotta fraudolenta per distrazione.

Il sindacato del giudice: l’attestazione non è uno scudo automatico

Questo è il punto che accomuna tutti i profili e che più spesso viene sottovalutato. Già con Cass. civ., Sez. VI, 5 luglio 2016, n. 13719, la Suprema Corte ha escluso ogni automatismo tra attestazione ed esenzione: in caso di successivo fallimento, il giudice deve verificare con giudizio ex ante se esisteva una ragionevole possibilità di attuazione del piano. Con Cass. n. 3018/2020 la Corte ha precisato che la veridicità dei dati aziendali è elemento costitutivo dell’attestazione e che la valutazione di idoneità, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, si arresta ai casi di evidente inettitudine del piano. E con Cass. civ., Sez. I, 20 dicembre 2024, n. 33618, è arrivata la regola più severa sul piano probatorio: chi invoca l’esenzione deve produrre in giudizio il piano completo e sottoscritto, altrimenti l’onere della prova non è assolto.

Dove si colloca il piano attestato rispetto agli altri strumenti

Per capire se il piano attestato è la scelta giusta per la tua holding, conviene collocarlo nella scala degli strumenti che il Codice mette a disposizione dell’imprenditore in crisi. Il piano attestato è il gradino più “leggero”: nessun tribunale, nessuna omologazione, nessuna maggioranza che vincoli i dissenzienti, nessuna misura protettiva. In cambio offre riservatezza (se non lo si pubblica), rapidità e flessibilità.

Salendo di un gradino si trovano gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII), che richiedono l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e l’omologazione del tribunale, e le loro varianti agevolate e ad efficacia estesa (artt. 60 e 61 CCII), che in presenza di determinate condizioni consentono di estendere gli effetti anche ai creditori non aderenti della stessa categoria. Accanto a questi c’è la composizione negoziata della crisi, un percorso guidato da un esperto indipendente, nel quale l’imprenditore può chiedere misure protettive contro le azioni dei creditori e che può concludersi, tra gli altri esiti, proprio con un piano attestato. Più in alto ancora si collocano il concordato preventivo e, sul versante dell’impresa minore, il concordato minore.

La scelta dipende da tre domande. Quanti creditori devono aderire perché il risanamento funzioni? Se bastano le due o tre banche con cui la holding ha rapporti consolidati, il piano attestato può essere sufficiente. I creditori stanno già agendo? Se sì, servono misure protettive che il piano attestato non offre. C’è una minoranza dissenziente da vincolare? Se sì, occorre uno strumento con effetti estesi. Il piano attestato funziona bene quando la crisi è ancora governabile e i creditori rilevanti sono pochi e disposti a trattare.

Il gruppo: le norme da tenere a mente

Per ogni holding entrano poi in gioco le regole del codice civile sulla direzione e coordinamento (artt. 2497 ss. c.c., con l’obbligo di pubblicità dell’art. 2497-bis e la presunzione dell’art. 2497-sexies per chi consolida i bilanci), la definizione di gruppo dell’art. 2, lett. h, CCII, la disciplina del piano attestato di gruppo (art. 284 CCII) e la postergazione dei finanziamenti infragruppo (art. 2497-quinquies c.c. e art. 292 CCII). Ciascun profilo li incontra con un peso diverso: vediamo come.


Se sei una holding pura: prima di tutto, sei davvero un “imprenditore”?

La tua situazione

La tua società non produce, non vende, non ha clienti esterni. Detiene partecipazioni di controllo in una o più società operative, incassa dividendi, nomina gli amministratori delle controllate, approva i loro budget. Magari sei nata come veicolo per un’acquisizione finanziata a debito, oppure come cassaforte di famiglia per tenere unite le quote di un gruppo industriale. Oggi i dividendi si sono ridotti o azzerati, ma il finanziamento bancario contratto per comprare le partecipazioni continua a chiedere rate. Il tuo attivo è fatto quasi solo di azioni e quote; il tuo passivo quasi solo di debito finanziario.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: l’art. 56 CCII parla di “imprenditore”, e la holding pura è la figura su cui questa qualifica è stata storicamente più discussa. Nel percorso di formazione del Codice era stata ipotizzata un’estensione espressa all’imprenditore non commerciale, poi abbandonata nel testo definitivo; la dottrina ne ha tratto spunto per interrogarsi sui confini soggettivi dello strumento.

La giurisprudenza ha distinto da tempo la holding pura, che si limita a esercitare i poteri inerenti al possesso delle partecipazioni per dirigere e coordinare, dalla holding operativa, che affianca a quella direzione funzioni economiche e finanziarie a supporto delle controllate. Il principio che tiene insieme le pronunce è che l’attività di direzione e coordinamento, se esercitata professionalmente, con organizzazione e con finalità di risultato economico, può integrare impresa commerciale: lo aveva affermato già Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 1990, n. 1439, a proposito della holding personale, e il concetto è stato poi sviluppato dalla giurisprudenza successiva.

Per te questo significa due cose. Se sei una società di capitali che esercita realmente direzione unitaria sul gruppo, con una struttura che la sostiene, la qualifica di imprenditore è il presupposto su cui costruire il piano, e va documentata fin dalla prima pagina (lettera a del comma 2: indicazione del debitore e delle parti correlate). Se invece la tua attività è ridotta alla mera detenzione passiva di quote, senza alcun esercizio effettivo di direzione, la questione diventa più delicata e merita un’analisi preliminare prima di investire tempo e risorse nel piano.

Seconda particolarità: il tuo “piano industriale” (lettera g) non è il tuo, è quello delle controllate. Una holding pura non ha ricavi propri da proiettare: i suoi flussi dipendono dai dividendi, dagli eventuali rimborsi di finanziamenti soci, dalla cessione di partecipazioni. L’attestatore dovrà quindi verificare la veridicità dei dati e la fattibilità risalendo ai piani delle società partecipate, perché è da lì che arriva la cassa che servirà a pagare i tuoi creditori.

I numeri

Per una holding pura il test di sostenibilità si riduce a un rapporto semplice ma impietoso: flussi netti attesi dalle partecipate contro servizio del debito rinegoziato.

Supponi una holding con un finanziamento residuo di 2.846.300 € e rate annue originarie di 412.700 €, a fronte di dividendi degli ultimi due esercizi pari a 188.400 € e 164.900 €. Il rapporto di copertura è sotto 0,5: la holding non paga le rate con i propri flussi. Un piano credibile deve agire su entrambi i lati:

  • lato debito, un allungamento a 12 anni riduce la quota capitale annua a circa 237.200 € (2.846.300 / 12), a cui si aggiungono gli interessi rinegoziati;
  • lato flussi, il piano delle partecipate deve dimostrare dividendi distribuibili in crescita e compatibili con i loro stessi vincoli di bilancio;
  • lato patrimonio, la cessione di una partecipazione non strategica valutata, poniamo, 690.000 € abbatte il debito a 2.156.300 €, riducendo la quota capitale annua a circa 179.700 €.

La valutazione delle partecipazioni è il cuore dell’attestazione sulla veridicità: se il valore di carico in bilancio non riflette il valore recuperabile, il piano parte da dati non veritieri e l’esenzione rischia di cadere.

Il lavoro dell’attestatore quando l’attivo è fatto di partecipazioni

Per chi è nella tua posizione, l’attestazione ha un contenuto tecnico particolare. In un’impresa industriale l’attestatore verifica magazzino, crediti commerciali, ordini, capacità produttiva. In una holding pura l’oggetto principale della verifica sono le partecipazioni: il loro valore contabile, il loro valore recuperabile, i flussi che possono generare.

Questo significa, in concreto, che l’attestatore dovrà spesso esaminare i bilanci e i piani delle controllate, verificare che i dividendi previsti siano distribuibili in base agli utili e alle riserve disponibili, controllare che non esistano vincoli contrattuali (covenant bancari delle controllate, clausole di lock-up, patti parasociali) che impediscano la distribuzione o la cessione delle quote. Se il piano prevede la vendita di una partecipazione, l’attestatore dovrà valutare la plausibilità del prezzo e dei tempi, tenendo conto delle clausole di prelazione o di gradimento eventualmente previste negli statuti delle partecipate.

Un piano che assume dividendi senza verificare questi vincoli, o che stima il valore di una partecipazione sulla base del solo costo storico, rischia di non superare il vaglio di veridicità che la Cassazione considera elemento costitutivo dell’attestazione. Per una holding pura, la qualità dell’attestazione dipende dall’accesso ai dati delle partecipate: garantire quell’accesso è compito tuo, attraverso i poteri di direzione e coordinamento che eserciti.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è costruire un piano su flussi che non controlli direttamente. Le controllate hanno i propri creditori, i propri covenant bancari, i propri amministratori con doveri verso la loro società. Un dividendo previsto nel piano della holding può diventare indistribuibile se una controllata registra perdite.

Altri rischi tipici: garanzie rilasciate in passato a favore delle controllate (fideiussioni, lettere di patronage) che, se escusse, trasformano un rischio potenziale in debito certo; finanziamenti erogati alle controllate che potrebbero risultare postergati; possibili pretese risarcitorie ex art. 2497 c.c. da parte dei creditori delle controllate, se la direzione e coordinamento è stata esercitata in modo scorretto.

Le mosse giuste

  1. Fai verificare la tua qualifica soggettiva prima di tutto il resto: struttura, organizzazione, effettivo esercizio di direzione e coordinamento, pubblicità ex art. 2497-bis c.c.
  2. Ottieni i piani delle partecipate, approvati dai rispettivi organi, e fai in modo che siano coerenti con il tuo.
  3. Mappa tutte le passività potenziali: garanzie, patronage, contenziosi, possibili azioni di responsabilità.
  4. Valuta la dismissione selettiva di partecipazioni non strategiche, indicando nel piano ogni cessione, perché solo gli atti indicati sono coperti dall’esenzione.
  5. Negozia con le banche finanziatrici partendo dal loro interesse: tra un piano sostenibile e la liquidazione di partecipazioni sotto pressione, la seconda opzione di solito vale meno.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Cass. n. 1439/1990 sul concetto di holding come impresa, per te è centrale Cass. n. 13719/2016: il giudice, in caso di successiva liquidazione, verificherà con giudizio ex ante la ragionevole attuabilità del piano. Per una holding pura la ragionevolezza passa inevitabilmente dalla credibilità dei piani delle partecipate.


Se sei una holding operativa: i tuoi atti infragruppo sono la tua forza e il tuo punto debole

La tua situazione

Non ti limiti a possedere quote. Gestisci la tesoreria accentrata del gruppo, presti servizi amministrativi, legali, informatici o commerciali alle controllate e li fatturi, magari sei proprietaria degli immobili in cui le società del gruppo lavorano e li concedi in locazione. Hai dipendenti, fornitori esterni, contratti. Hai ricavi tuoi, anche se provengono in larga parte dalle società del gruppo. La crisi si è manifestata perché le controllate pagano in ritardo i tuoi servizi, oppure perché hai sostenuto con la tua cassa una società in difficoltà e ora sei tu a non riuscire a onorare banche e fornitori.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la questione della qualifica di imprenditore è molto meno problematica: l’esercizio di funzioni economiche e finanziarie a favore delle controllate ti colloca con maggiore sicurezza nell’area dell’impresa commerciale, e l’art. 56 CCII è pienamente a tua disposizione.

Il punto delicato è un altro: il piano deve indicare le parti correlate (lettera a) e, nel tuo caso, quasi tutti i rapporti rilevanti sono con parti correlate. Crediti verso controllate, debiti verso controllate, contratti di servizio, cash pooling, locazioni infragruppo: tutto va reso trasparente, con valori veritieri e prezzi coerenti con quelli di mercato. L’attestatore dovrà verificare che i crediti infragruppo iscritti siano effettivamente esigibili, perché un credito verso una controllata a sua volta in crisi non vale il suo valore nominale.

Il secondo punto riguarda i finanziamenti. Se la tua holding ha finanziato le controllate, quei crediti rischiano la postergazione. L’art. 2497-quinquies c.c. estende ai finanziamenti infragruppo il regime dell’art. 2467 c.c.; l’art. 292 CCII, in caso di liquidazione giudiziale, posterga i crediti da finanziamento tra chi esercita direzione e coordinamento e le società dirette, se contratti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore, e prevede l’inefficacia dei rimborsi avvenuti nell’anno anteriore alla domanda. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18599 ha chiarito che la postergazione colpisce anche il finanziamento “discendente” effettuato dalla controllante in favore di una controllata indiretta, tramite la società intermedia.

I numeri

Immagina una holding operativa con ricavi da servizi infragruppo di 1.284.300 € annui, un debito bancario di 1.962.000 €, debiti verso fornitori esterni per 418.750 € e crediti verso una controllata in difficoltà per 736.400 €.

Il piano prevede: rinegoziazione del debito bancario con preammortamento di 18 mesi; pagamento integrale dei fornitori estranei in 120 giorni dall’approvazione (le risorse per soddisfarli vanno indicate, lettera d); finanza nuova per 350.000 € garantita da ipoteca sull’immobile di proprietà.

  • Se l’ipoteca a garanzia della finanza nuova è indicata nel piano ed eseguita in sua attuazione, è coperta dall’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d.
  • Se invece, due mesi dopo, la holding rimborsa 94.600 € a un fornitore strategico senza che il pagamento sia previsto nel piano, quel pagamento non gode dell’esenzione e, in caso di successiva liquidazione giudiziale, resta esposto alla revocatoria secondo le regole ordinarie.
  • Il credito di 736.400 € verso la controllata, se derivante da finanziamento, non può essere considerato nel piano come incasso certo alla scadenza: va stimato in funzione della capacità di rimborso della controllata e dei limiti posti dalla postergazione.

La revocatoria: cosa resta esposto e cosa no

Per te, che compi ogni mese decine di operazioni con controllate, fornitori e banche, è utile avere chiaro il perimetro della revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale. L’art. 166 CCII distingue due gruppi di atti. Nel primo, revocabili salvo che la controparte provi di non conoscere lo stato di insolvenza, rientrano gli atti a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate di oltre un quarto, i pagamenti di debiti scaduti con mezzi anormali e le garanzie volontarie per debiti preesistenti non scaduti compiuti nell’anno anteriore al deposito della domanda, oltre alle ipoteche giudiziali o volontarie per debiti scaduti costituite nei sei mesi anteriori. Nel secondo, revocabili solo se il curatore prova la conoscenza dell’insolvenza, rientrano i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e gli atti a titolo oneroso o le garanzie contestuali compiuti nei sei mesi anteriori.

L’esenzione del piano attestato si sovrappone a questo sistema e sottrae alla revocatoria gli atti indicati nel piano ed eseguiti in sua attuazione. Per una holding operativa, questo significa che un piano ben scritto deve contenere non solo le grandi operazioni (la finanza nuova, l’ipoteca, la cessione di un immobile), ma anche la politica dei pagamenti ai fornitori esterni e i criteri con cui verranno regolati i rapporti di tesoreria infragruppo durante l’esecuzione. Più il piano è preciso, più ampio è il perimetro effettivamente protetto.

I rischi specifici

Il tuo rischio principale è la contaminazione tra le crisi: la crisi di una controllata diventa la tua, e viceversa. I tuoi ricavi dipendono dalla solvibilità delle società a cui fatturi; i tuoi crediti possono essere postergati; i rimborsi ricevuti possono essere dichiarati inefficaci.

Un secondo rischio è l'”atto non indicato”: nella gestione quotidiana di una holding operativa gli spostamenti di cassa infragruppo sono frequenti, e ogni movimento non previsto nel piano esce dal perimetro dell’esenzione. Terzo rischio: sul versante penale l’art. 324 CCII esenta dalla bancarotta preferenziale e semplice, ma non dalla bancarotta per distrazione. Uno spostamento di risorse verso una controllata senza una giustificazione economica documentata resta un’area di rischio anche dentro un piano attestato.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci tutti i rapporti infragruppo con contratti scritti e data certa, verificando la congruità dei corrispettivi.
  2. Separa nel piano i flussi esterni da quelli infragruppo, e stima realisticamente l’esigibilità dei crediti verso le controllate.
  3. Elenca analiticamente gli atti che intendi compiere: pagamenti, garanzie, cessioni, rimborsi. Ciò che non è scritto non è protetto.
  4. Valuta con attenzione ogni rimborso di finanziamenti infragruppo, alla luce degli artt. 2497-quinquies c.c. e 292 CCII.
  5. Prevedi un sistema di monitoraggio degli scostamenti (lettera f), con soglie di allerta e iniziative correttive già definite.

Giurisprudenza dedicata

Per te pesano soprattutto Cass. n. 18599/2025 sulla postergazione dei finanziamenti discendenti indiretti e Cass. n. 33618/2024 sull’onere della prova: se una banca che ha ottenuto una garanzia in esecuzione del tuo piano dovrà difenderla in sede di verifica dei crediti, dovrà produrre il piano completo e firmato. Conservarlo con cura è interesse tuo quanto suo.


Se sei la capogruppo e vuoi risanare l’intero gruppo: il piano attestato di gruppo

La tua situazione

La crisi non riguarda una sola società ma il gruppo nel suo insieme. La holding e due o tre controllate hanno esposizioni con le stesse banche, garanzie incrociate, rapporti commerciali intrecciati. Un piano che risani solo la capogruppo lascerebbe le controllate in difficoltà; un piano per ciascuna società, scritto separatamente, rischierebbe di produrre soluzioni incoerenti tra loro. Hai bisogno di una regia unica.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, perché il Codice della crisi ha introdotto uno strumento pensato esattamente per te. L’art. 284 CCII consente alle imprese del gruppo di predisporre un piano attestato unitario oppure piani reciprocamente collegati e interferenti, aventi il contenuto dell’art. 56 e rivolti ai rispettivi creditori. È un cambio di prospettiva rispetto alla vecchia legge fallimentare, che trattava ogni società come un’isola.

Le regole specifiche del piano di gruppo sono tre, e sono più esigenti di quelle del piano singolo:

  • ragioni di maggiore convenienza: vanno illustrate le ragioni per cui un piano unitario (o piani collegati) serve meglio i creditori delle singole imprese rispetto a piani autonomi;
  • quantificazione del beneficio: il piano deve quantificare il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa, anche per effetto dei vantaggi compensativi conseguiti o fondatamente prevedibili grazie all’appartenenza al gruppo;
  • informativa sulla struttura: vanno fornite informazioni analitiche e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, indicando dove è stata effettuata la pubblicità ex art. 2497-bis c.c.

L’attestatore indipendente, nel piano di gruppo, non si limita alla veridicità e alla fattibilità: attesta anche le ragioni di maggiore convenienza della scelta unitaria e la quantificazione del beneficio per i creditori di ciascuna impresa. Su richiesta delle imprese, il piano o i piani possono essere pubblicati nei registri delle imprese interessati.

Un principio resta fermo: l’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna società non viene meno. Il piano di gruppo coordina, non fonde i patrimoni. I creditori della controllata A restano creditori di A, e il sacrificio che eventualmente subiscono deve essere giustificato da un vantaggio compensativo documentato.

I numeri

Considera un gruppo con capogruppo H e due controllate, Alfa e Beta.

  • H: debito bancario 2.315.800 €, attivo costituito da partecipazioni e un immobile valutato 1.180.000 €.
  • Alfa: operativa sana, EBITDA 640.300 €, debito bancario 1.470.000 €.
  • Beta: in perdita, debito verso fornitori 822.450 €, garantito in parte da una fideiussione di H per 500.000 €.

Piani separati: Beta, senza supporto, non è risanabile; la fideiussione viene escussa e H si trova con 500.000 € di debito aggiuntivo; il valore della partecipazione in Beta si azzera.

Piano unitario: Alfa concede a Beta un contratto di fornitura a condizioni di mercato che le assicura margini per 170.000 € annui; H vende l’immobile e destina 420.000 € a ricapitalizzare Beta; le banche di H rimodulano il debito residuo. Il beneficio per i creditori di Beta è evidente (continuità contro liquidazione); il beneficio per i creditori di H si misura nell’escussione evitata (500.000 €) e nella conservazione del valore di Beta; per i creditori di Alfa il piano deve dimostrare che il contratto con Beta non li danneggia, o che il danno è compensato, ad esempio dalla stabilità del gruppo e dalla rimodulazione concordata con le banche comuni. Tutti questi numeri vanno quantificati per ciascuna società: è esattamente ciò che la legge chiede.

Le banche comuni e gli accordi con le parti interessate

Nel piano di gruppo il ruolo delle banche è ancora più centrale che nel piano singolo, perché spesso la stessa banca finanzia la capogruppo e le controllate e detiene garanzie incrociate. Questo è insieme un vantaggio e un rischio. È un vantaggio perché una banca esposta verso più società del gruppo ha interesse a una soluzione complessiva, e percepisce direttamente il valore dei vantaggi compensativi. È un rischio perché la stessa banca può essere tentata di privilegiare il rientro sulla società più solida, magari chiedendo nuove garanzie proprio a quella società.

Il correttivo del 2024 ha sostituito, nel comma 4 dell’art. 56, il riferimento agli accordi con i “creditori” con quello agli accordi con le “parti interessate”. Per una capogruppo il cambio lessicale ha un significato pratico: negli accordi attuativi del piano di gruppo possono entrare, oltre alle banche, i soci che apportano risorse, i fornitori strategici comuni a più società, eventuali investitori. Ogni nuova garanzia chiesta da una banca a una società del gruppo va inserita nel piano e giustificata nel quadro dei benefici per i creditori di quella società, altrimenti diventa il primo bersaglio di un futuro curatore.

I rischi specifici

Il rischio principale del piano di gruppo è sacrificare i creditori di una società a vantaggio di un’altra senza una compensazione dimostrabile. Se il piano fallisce e una delle società finisce in liquidazione giudiziale, il curatore guarderà con particolare attenzione ai trasferimenti di valore infragruppo: se il vantaggio compensativo era solo dichiarato e non quantificato, l’esenzione dalla revocatoria e le tutele penali diventano fragili.

Altri rischi: la complessità documentale (l’informativa sul gruppo deve essere completa e aggiornata); la tentazione di includere nel perimetro società che non ne traggono vantaggio; la difficoltà di ottenere il consenso di banche diverse per società diverse.

Le mosse giuste

  1. Decidi il perimetro con criteri economici, non con criteri di comodità: nel piano entra chi ne beneficia e chi è necessario al risanamento.
  2. Scegli tra piano unitario e piani collegati in funzione della struttura del debito e dei creditori comuni.
  3. Quantifica società per società il beneficio per i creditori, con scenari alternativi documentati (piano di gruppo contro piani autonomi o liquidazione).
  4. Formalizza gli accordi infragruppo con atti scritti e data certa, indicandoli espressamente nel piano.
  5. Valuta se la regia negoziale richiede un percorso più strutturato. Su questo snodo lo Studio Monardo mette a frutto la qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di confrontare con cognizione di causa il piano attestato di gruppo con la composizione negoziata e gli accordi di ristrutturazione.

Giurisprudenza dedicata

Per il piano di gruppo in senso stretto la casistica di legittimità è ancora in formazione; restano applicabili i principi generali sul sindacato ex ante dell’idoneità del piano (Cass. n. 13719/2016 e Cass. n. 3018/2020). Nel tuo caso, la valutazione di idoneità si estende logicamente anche alla credibilità dei vantaggi compensativi indicati: un vantaggio non quantificato difficilmente supererebbe un vaglio giudiziale serio.


Se sei una persona fisica che dirige più società (holding personale o di fatto): il rischio di essere tu l’impresa

La tua situazione

Non hai costituito una holding. Sei socio di maggioranza di tre o quattro società, ne sei amministratore o le fai amministrare da persone di tua fiducia, decidi tu dove vanno le risorse, sposti liquidità da una società all’altra quando serve, firmi garanzie personali alle banche per tutte. All’esterno ti presenti come “il gruppo”. Oppure condividi questa regia con un familiare o un socio storico, senza nessun contratto di società. Le società ora sono in difficoltà, e ti chiedi se un piano attestato possa proteggere anche te.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per la legge potresti essere tu stesso un imprenditore commerciale, anche senza aver mai iscritto un’impresa a tuo nome. La giurisprudenza ammette da decenni la figura della holding personale, quando una persona fisica esercita in nome proprio, professionalmente e con finalità di risultato economico, l’attività di direzione e coordinamento di un gruppo di imprese (Cass. n. 1439/1990). E la Cassazione ha riconosciuto la società di fatto holding, costituita tra più persone per esercitare effettivamente direzione e coordinamento su altre società, come impresa commerciale autonomamente assoggettabile alla procedura concorsuale anche senza spendita del nome, e responsabile anche delle obbligazioni risarcitorie derivanti dall’abuso della direzione unitaria (Cass. civ., Sez. I, 25 luglio 2016, n. 15346).

La figura va distinta dalla “supersocietà di fatto”: Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2023, n. 4784 ha precisato che quest’ultima richiede un comune intento sociale tra i soggetti associati, diverso da quello che sta alla base della holding di fatto, con effetti differenti.

Il rischio non è teorico nemmeno nel nuovo Codice: con Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31638, la Corte ha confermato una liquidazione giudiziale aperta su iniziativa del pubblico ministero in una vicenda in cui una persona fisica era stata individuata quale holder di fatto di un gruppo di imprese.

Da qui il paradosso della tua posizione. Da un lato, se sei qualificabile come imprenditore, puoi in astratto predisporre un piano attestato anche per la tua attività di direzione. Dall’altro, predisporlo significa affermare formalmente quella qualità che, in caso di insuccesso, ti rende assoggettabile alla liquidazione giudiziale in proprio. Per chi è nella tua posizione, la scelta dello strumento va quindi pesata con molta più cautela rispetto a una holding societaria.

I numeri

Supponi di aver rilasciato garanzie personali per 2.740.000 € complessivi a favore di tre società che controlli, e di aver prelevato negli ultimi tre anni, dalla società più solida, 312.800 € come “anticipi” poi girati alle altre due.

  • Se le tre società predispongono ciascuna un piano attestato, o un piano di gruppo ex art. 284, e tu resti formalmente estraneo, la tua esposizione personale dipende dalla riuscita dei piani: ogni euro di debito rinegoziato e pagato riduce il rischio di escussione delle garanzie.
  • Se una delle società finisce in liquidazione giudiziale, il curatore può valutare se quei 312.800 € di spostamenti sono indice di una direzione unitaria esercitata in proprio: in quel caso l’ipotesi di una tua liquidazione giudiziale come holder diventa concreta, e i creditori delle società potrebbero farsi avanti anche con pretese risarcitorie ex art. 2497 c.c.
  • Se invece quegli spostamenti sono documentati con contratti di finanziamento o delibere, e riportati come operazioni con parti correlate nei piani delle società, il quadro è più trasparente e il rischio di letture a tuo sfavore si riduce, pur senza scomparire.

Perché la documentazione vale più delle intenzioni

Per chi è nella tua posizione, la differenza tra una direzione di gruppo lecita e un’attività che espone a responsabilità passa quasi sempre dalla documentazione. Un trasferimento di liquidità da una società all’altra può essere un finanziamento infragruppo regolare, un pagamento per servizi ricevuti, un sostegno giustificato da un vantaggio compensativo, oppure una distrazione di risorse. Dall’esterno, a distanza di anni, un curatore vede solo il movimento sul conto corrente.

Per questo, se stai valutando un percorso di risanamento, il lavoro di ricostruzione documentale non è un adempimento formale ma una tutela sostanziale. Delibere degli organi delle società coinvolte, contratti di finanziamento con data certa, rendicontazione dei servizi infragruppo, corrispondenza con le banche che dia conto delle ragioni delle operazioni: tutto questo contribuisce a dimostrare che le decisioni erano prese nell’interesse del gruppo e con criteri economici verificabili. Nella tua posizione, ciò che non è documentato rischia di essere letto nel modo meno favorevole.

I rischi specifici

Il tuo rischio principale è la liquidazione giudiziale in proprio come holder di fatto, con coinvolgimento del patrimonio personale. Accanto a questo: l’escussione delle garanzie personali, che trasforma la crisi delle società in una crisi tua; le azioni di responsabilità come amministratore di fatto o di diritto; e, sul piano penale, il fatto che le esenzioni dell’art. 324 CCII coprono solo la bancarotta preferenziale e semplice, non gli spostamenti di valore privi di causa.

Un ulteriore rischio riguarda i familiari: nell’accertamento delle società di fatto la giurisprudenza guarda a indici concreti come garanzie reiterate alle banche, messa a disposizione di beni o pagamenti diretti delle passività dell’impresa. Un coinvolgimento “per aiutare” può essere letto come partecipazione.

Le mosse giuste

  1. Fai ricostruire con precisione il tuo ruolo effettivo: cariche, deleghe, flussi, garanzie. Prima di scegliere uno strumento devi sapere come un curatore leggerebbe la tua posizione.
  2. Regolarizza e documenta i flussi infragruppo passati, per quanto possibile, con atti scritti e data certa.
  3. Privilegia i piani delle società, singoli o di gruppo, costruiti in modo da ridurre la tua esposizione da garanzia, e valuta con attenzione se e come esporti in prima persona.
  4. Separa il patrimonio personale dalle vicende societarie evitando nuovi prelievi, anticipi o garanzie non indispensabili.
  5. Se la tua esposizione personale supera le tue capacità, valuta in parallelo gli strumenti del sovraindebitamento, se ne ricorrono i presupposti soggettivi.

Giurisprudenza dedicata

Per te sono decisive Cass. n. 15346/2016 (holding di fatto come impresa autonoma), Cass. n. 4784/2023 (distinzione dalla supersocietà di fatto) e Cass. n. 31638/2025 (liquidazione giudiziale confermata in una vicenda con un holder di fatto, su iniziativa del pubblico ministero). Tutte e tre ti dicono la stessa cosa: conta quello che fai, non l’etichetta che ti dai.


Se sei una holding familiare di piccole dimensioni: forse il piano attestato non è lo strumento giusto

La tua situazione

La tua holding è una piccola srl di famiglia. Detiene le quote della società operativa dei genitori, magari un paio di immobili dati in locazione, un conto corrente. Ha un mutuo contratto per ristrutturare un immobile e ha prestato garanzia per un finanziamento della controllata. I numeri sono contenuti: attivo di poche centinaia di migliaia di euro, ricavi da affitti modesti, debiti sotto il mezzo milione. La controllata è in difficoltà e la banca ha iniziato a chiedere il rientro.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, se ti affidi al piano attestato; ma ti offrono altre strade. Il Codice definisce impresa minore (art. 2, lett. d, CCII) quella che, congiuntamente, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se inferiore) ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 € e debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 €.

L’impresa minore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, e i due effetti tipici del piano attestato (esenzione da revocatoria dell’art. 166 e da bancarotta preferenziale e semplice dell’art. 324) sono pensati proprio per l’ipotesi di successiva liquidazione giudiziale. Tieni presente anche che, secondo Cass. n. 23418/2026, i principi consolidati in tema di esenzione dal fallimento per ragioni dimensionali valgono anche per la liquidazione giudiziale: la prova del mancato superamento delle soglie non è un dettaglio da trascurare.

Per chi è nella tua posizione, quindi, gli strumenti naturali sono quelli del sovraindebitamento previsti dal Codice: il concordato minore (per l’impresa minore) e, in caso di insuccesso, la liquidazione controllata, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Un piano attestato non è vietato, ma va scelto sapendo che il suo principale vantaggio giuridico potrebbe non entrare mai in gioco.

Attenzione però: le soglie si guardano sulla holding, non sul gruppo. Se la tua piccola holding controlla una società operativa grande, la holding può essere minore mentre la controllata no. E se la holding esercita effettivamente direzione e coordinamento su una società che supera le soglie, la valutazione complessiva della situazione del gruppo va fatta con particolare attenzione.

I numeri

Holding familiare con: attivo patrimoniale negli ultimi tre esercizi di 286.400 €, 291.700 € e 278.900 €; ricavi da locazioni di 38.600 € annui; debiti per 467.300 € (mutuo 214.500 € più garanzia escussa per 252.800 €).

  • Tutte e tre le soglie sono rispettate: la holding è impresa minore.
  • Se però l’escussione di un’ulteriore garanzia per 61.900 € porta i debiti a 529.200 €, la soglia dei debiti è superata e la valutazione cambia: la holding potrebbe diventare assoggettabile a liquidazione giudiziale, e a quel punto l’esenzione da revocatoria di un piano attestato torna ad avere senso pratico.
  • Un concordato minore potrebbe prevedere il pagamento del mutuo con i canoni (38.600 € annui coprono una rata annua di circa 26.000 €), la cessione di un immobile per soddisfare parzialmente il creditore garantito dalla fideiussione escussa e il pagamento percentuale del residuo, secondo le regole di quella procedura.

La simulazione mostra perché, per te, la prima analisi è dimensionale e va rifatta ogni volta che la situazione debitoria cambia.

Piano attestato e concordato minore: le differenze che contano per te

Per chi è nella tua posizione, confrontare i due strumenti aiuta a capire perché la valutazione dimensionale viene prima di tutto. Il piano attestato è stragiudiziale, non richiede l’intervento di un organismo, non vincola i creditori non aderenti e non ferma le loro azioni; la sua forza giuridica si esprime quasi interamente nella successiva liquidazione giudiziale. Il concordato minore, invece, si svolge davanti al tribunale con l’assistenza di un OCC, si fonda su una proposta ai creditori approvata secondo le maggioranze previste dalla legge e, una volta omologato, vincola anche chi non ha aderito.

In termini pratici, il concordato minore ti consente di proporre un pagamento anche parziale dei creditori chirografari, di organizzare il pagamento dei creditori garantiti secondo le regole della procedura, e di ottenere una sistemazione complessiva della posizione debitoria della holding. L’OCC svolge un ruolo di verifica e di attestazione che, per molti aspetti, è l’equivalente funzionale dell’attestatore del piano attestato, ma all’interno di una procedura con effetti vincolanti. Per la holding familiare, questo è spesso ciò che serve davvero.

I rischi specifici

Il rischio principale è scegliere uno strumento i cui vantaggi non ti riguardano, perdendo il tempo utile per quello giusto. Ogni mese speso a costruire un piano attestato che non ti protegge è un mese in cui la banca può procedere con decreto ingiuntivo, ipoteca giudiziale e pignoramento degli immobili.

Altri rischi: il superamento involontario delle soglie per effetto di escussioni di garanzie; la confusione tra patrimonio della holding e patrimonio dei soci persone fisiche, spesso garanti a loro volta; la sottovalutazione della posizione dei familiari coinvolti.

Le mosse giuste

  1. Verifica le tre soglie sui bilanci degli ultimi tre esercizi e simula l’effetto di eventuali escussioni future.
  2. Se sei impresa minore, valuta subito il concordato minore con l’assistenza di un OCC.
  3. Coordina la posizione della holding con quella dei soci garanti: il Codice consente di gestire in modo collegato le crisi di più membri della stessa famiglia, a determinate condizioni.
  4. Proteggi i flussi dei canoni documentando contratti e destinazione delle somme.
  5. Rivaluta la scelta se la situazione debitoria cresce oltre le soglie: il piano attestato potrebbe tornare uno strumento pertinente.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Cass. n. 23418/2026 sulla trasposizione dei principi dimensionali alla liquidazione giudiziale, ti riguarda Cass. civ., ord. n. 12463/2024, che descrive l’insolvenza come impotenza strutturale e non transitoria ad adempiere regolarmente: distinguere una crisi di liquidità temporanea da un’insolvenza vera incide sulla scelta dello strumento e sulle sue possibilità.


Tre holding, tre bilanci, tre esiti: le simulazioni a confronto

Mettiamo lo stesso problema davanti a tre profili diversi: una banca chiede il rientro immediato di un finanziamento e minaccia la revoca degli affidamenti. Ecco, numeri alla mano, cosa succede. Si tratta di ipotesi dimostrative, non di casi reali.

Simulazione 1 — Holding pura da acquisizione

Situazione di partenza: finanziamento residuo 3.215.400 €; partecipazioni in due controllate valutate complessivamente 4.870.000 €; dividendi attesi 312.600 € annui; rata originaria 486.900 € annui.

Sviluppo: la holding predispone un piano attestato che prevede la cessione di una partecipazione di minoranza in una controllata per 1.140.000 € e l’allungamento del residuo (2.075.400 €) su 9 anni. Quota capitale annua: circa 230.600 €. Rapporto tra dividendi attesi e quota capitale: 312.600 / 230.600 = circa 1,36, prima degli interessi.

Esito: se l’attestatore conferma veridicità (anche della valutazione delle partecipazioni) e fattibilità (credibilità dei dividendi), il piano è sostenibile. La cessione indicata nel piano è coperta dall’esenzione da revocatoria. Il punto debole resta la dipendenza dai dividendi: uno scostamento del 25% porterebbe i flussi a circa 234.500 €, appena sopra la quota capitale e insufficienti a coprire anche gli interessi, e dovrà essere previsto come scenario di stress con le relative iniziative correttive (lettera f).

Simulazione 2 — Holding operativa con tesoreria accentrata

Situazione di partenza: ricavi da servizi 1.284.300 €; debito bancario 1.962.000 €; fornitori 418.750 €; credito da finanziamento verso una controllata 736.400 €.

Sviluppo: il piano prevede preammortamento di 18 mesi sul debito bancario, pagamento integrale dei fornitori estranei, finanza nuova per 350.000 € garantita da ipoteca, e rinuncia a considerare esigibile nel breve il credito verso la controllata (stimato recuperabile al 40%, cioè 294.560 €, in cinque anni). Tre mesi dopo, la holding riceve dalla controllata un rimborso di 118.300 € non previsto nel piano.

Esito: l’ipoteca indicata è protetta. Il rimborso di 118.300 € ricevuto dalla controllata, se la controllata dovesse poi finire in liquidazione giudiziale entro l’anno, è esposto all’inefficacia prevista dall’art. 292 CCII e dall’art. 164 CCII; nel frattempo, averlo incassato fuori piano altera le previsioni e va segnalato come scostamento.

Simulazione 3 — Holder persona fisica

Situazione di partenza: garanzie personali per 2.740.000 €; tre società controllate; spostamenti di cassa infragruppo non documentati per 312.800 €; patrimonio personale costituito da un immobile di 610.000 € e liquidità per 47.200 €.

Sviluppo: la banca escute una fideiussione da 900.000 € dopo la revoca degli affidamenti di una controllata. Le tre società predispongono un piano attestato di gruppo che ristruttura 1.980.000 € di debito bancario e riduce l’esposizione residua garantita dal holder a 1.120.000 €.

Esito: l’escussione della garanzia è già avvenuta e il debito personale da 900.000 € resta in capo al holder, che non è parte del piano. Il suo patrimonio (657.200 €) non basta. Il holder deve valutare strumenti propri: se viene qualificato come imprenditore holder, quelli del Codice per l’imprenditore; se no, quelli del sovraindebitamento per il consumatore o il non imprenditore. Nel frattempo, i 312.800 € di spostamenti non documentati sono il suo punto di massima vulnerabilità.


I casi misti: quando appartieni a più profili contemporaneamente

La realtà raramente rispetta le categorie. Ecco le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.

Holding pura con patrimonio immobiliare

Detieni partecipazioni ma anche immobili locati a terzi. Per la qualifica di imprenditore la componente immobiliare può rafforzare o indebolire la posizione a seconda che si tratti di mero godimento o di un’attività organizzata. Nel piano, i canoni sono flussi più prevedibili dei dividendi e possono sostenere il servizio del debito; l’attestatore dovrà però verificare la veridicità delle stime immobiliari con la stessa severità riservata alle partecipazioni. Se il piano prevede la cessione di un immobile, l’atto va indicato espressamente perché l’esenzione operi.

Holding operativa che è anche capogruppo in crisi

È il caso più comune nei gruppi medi: la holding presta servizi e finanzia, e le controllate sono in difficoltà. Il piano singolo della holding rischia di non reggere perché i suoi ricavi dipendono dalle controllate. Il piano di gruppo ex art. 284 diventa la scelta naturale, ma impone di quantificare i vantaggi compensativi per ogni società e di gestire in modo trasparente la postergazione dei finanziamenti già erogati. In pratica, le regole del profilo 2 e del profilo 3 si sommano.

Holder persona fisica che ha anche costituito una holding societaria

Hai una srl holding, ma molte decisioni le hai prese “saltando” la holding, spostando risorse direttamente tra le società operative o tramite il tuo conto personale. Il rischio è che accanto alla holding formale venga individuata una holding di fatto riferibile a te. Il piano della holding societaria può essere impeccabile e non bastare, se la direzione effettiva passava altrove. La prima mossa è riallineare la realtà alla forma: le decisioni del gruppo devono transitare dagli organi della holding.

Piccola holding familiare che controlla una società sopra soglia

La holding può essere impresa minore e la controllata no. Le due crisi seguono binari diversi: la controllata può usare il piano attestato, gli accordi di ristrutturazione, il concordato preventivo o la composizione negoziata; la holding, se resta sotto soglia, gli strumenti del sovraindebitamento. Il coordinamento è fondamentale perché i flussi sono intrecciati: un piano della controllata che azzera i dividendi per cinque anni rende impossibile il concordato minore della holding, se questo contava su quei dividendi. Va verificato anche l’effetto di eventuali escussioni di garanzie che possono far superare alla holding la soglia dei debiti.

Holding che incorpora le controllate nel piano

Talvolta il piano prevede una fusione per semplificare il gruppo e concentrare i flussi. Occorre ricordare che la società incorporata e cancellata può, secondo Cass. n. 14414/2024, essere assoggettata alla procedura concorsuale entro l’anno dalla cancellazione, se insolvente. La fusione non è una via di fuga: va motivata nel piano come strumento di risanamento, con le tutele per i creditori previste dal codice civile.


Il confronto tra profili: le differenze in una tabella

Riassumiamo gli aspetti chiave. La tabella non sostituisce le sezioni dedicate, ma aiuta a capire rapidamente dove si concentrano le differenze. In sintesi: la holding pura deve prima di tutto dimostrare la propria legittimazione e la credibilità dei flussi delle partecipate; la holding operativa deve dominare i rapporti infragruppo; la capogruppo può usare il piano di gruppo ma deve quantificare i benefici società per società; il holder persona fisica deve valutare con cautela se esporsi; la holding familiare minore deve verificare se il piano attestato le serve davvero.

AspettoHolding puraHolding operativaCapogruppo (piano di gruppo)Holder persona fisica / holding di fattoHolding familiare minore
Accesso all’art. 56Da verificare: effettivo esercizio di direzione e coordinamentoIn genere agevoleSì, tramite art. 284 CCIISolo se qualificabile come imprenditore holderPossibile, ma effetti tipici poco utili
Fonte dei flussi del pianoDividendi, cessioni di partecipazioniRicavi da servizi, canoni, tesoreriaFlussi di tutte le società coordinatePatrimonio personale e flussi delle societàCanoni, dividendi, cessioni
Contenuto aggiuntivo criticoPiani delle partecipate, valutazione partecipazioniParti correlate, esigibilità crediti infragruppoMaggiore convenienza, beneficio per i creditori di ciascuna impresa, vantaggi compensativiRicostruzione del ruolo effettivo e dei flussiVerifica delle soglie ex art. 2, lett. d, CCII
Esenzione da revocatoria (art. 166)Sì, per atti indicatiSì, per atti indicatiSì, per atti indicati nel piano di gruppoSolo se procedura in proprio e piano proprioRilevanza limitata finché sotto soglia
Esenzione penale (art. 324)Preferenziale e semplicePreferenziale e semplicePreferenziale e semplicePreferenziale e semplice, non distrazioneRilevanza limitata finché sotto soglia
Rischio principaleFlussi non controllati direttamenteContaminazione tra crisi, postergazioneSacrificio non compensato di una societàLiquidazione giudiziale in proprioStrumento sbagliato, tempo perso
Strumento alternativo da confrontareAccordi di ristrutturazione, composizione negoziataAccordi di ristrutturazione, composizione negoziataAccordi o concordato di gruppoPiani delle società, sovraindebitamentoConcordato minore

Le domande che valgono per tutti i profili

Il piano attestato richiede il consenso di tutti i creditori?

No. Il piano è rivolto ai creditori e si realizza tramite accordi con quelli che aderiscono. Chi non aderisce resta estraneo e, per legge, il piano deve indicare le risorse destinate a soddisfare integralmente i creditori estranei. Non esiste una maggioranza che vincoli la minoranza: se ti serve imporre la ristrutturazione a una minoranza di banche dissenzienti, devi guardare ad altri strumenti, come gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa.

Il piano attestato blocca i pignoramenti e le azioni dei creditori?

No. Non prevede misure protettive. Un creditore non aderente può continuare ad agire. Se la tua holding è già sotto la pressione di azioni esecutive, il piano attestato da solo non basta, e va valutato l’accesso alla composizione negoziata della crisi, che consente di chiedere misure protettive, oppure ad altri strumenti che le prevedono.

Cosa succede se il piano non riesce e si arriva alla liquidazione giudiziale?

Gli atti compiuti in esecuzione del piano e in esso indicati restano esenti da revocatoria e dalle ipotesi di bancarotta preferenziale e semplice, a condizione che il piano superi il vaglio giudiziale di idoneità ex ante e che non ricorrano dolo o colpa grave nei termini previsti dall’art. 166. Poiché il piano non è una procedura concorsuale, i periodi sospetti per la revocatoria si calcolano a ritroso dal deposito della domanda che ha dato luogo alla liquidazione giudiziale, senza retrodatazione alla data del piano.

Conviene pubblicare il piano nel registro delle imprese?

È una scelta (art. 56, comma 4, CCII). La pubblicazione dà trasparenza e può rafforzare la data certa e la conoscibilità del piano verso i terzi; d’altra parte espone al mercato la situazione di crisi, con possibili ricadute su fornitori e clienti delle controllate. La decisione va presa caso per caso, considerando anche l’impatto reputazionale sul gruppo.

Quanto può durare un piano attestato?

La legge non fissa una durata massima. Chiede però che il piano indichi i tempi delle azioni da compiere, in modo che la loro realizzazione sia verificabile, e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria. Più il piano si allunga, più diventa difficile per l’attestatore sostenerne la fattibilità e per il giudice, in un eventuale controllo successivo, riconoscerne la ragionevolezza ex ante. Per le holding pure, che dipendono dai piani delle partecipate, l’orizzonte del piano della capogruppo non può ragionevolmente essere più affidabile di quello dei piani da cui trae i flussi. Il correttivo del 2024 ha rafforzato l’attenzione sulla sostenibilità nel tempo, chiedendo l’indicazione analitica di costi, ricavi e fabbisogno finanziario con le relative coperture.

Chi decide, nella holding, di avviare il piano?

Nelle società, la scelta di accedere a uno strumento di regolazione della crisi coinvolge l’organo amministrativo, con le regole introdotte dall’art. 120-bis CCII per gli strumenti a cui quella norma si applica. Sul tema dei rapporti tra amministratori e soci nella crisi è intervenuta di recente Cass. civ., Sez. I, ord. 25 novembre 2025, n. 30903, a proposito della domanda di liquidazione giudiziale in proprio. Per la holding il punto è delicato, perché le decisioni della capogruppo ricadono su tutte le controllate: la governance della scelta va impostata con attenzione fin dall’inizio.


La giurisprudenza, profilo per profilo

Qui raccogliamo tutti i riferimenti citati, ordinati in base al profilo a cui si applicano con maggiore evidenza. I principi sono riformulati in parole nostre.

Per tutti i profili: natura e limiti del piano attestato

Cass. civ., Sez. VI, 5 luglio 2016, n. 13719. Principio: l’attestazione del professionista non genera di per sé l’esenzione da revocatoria; in caso di successivo fallimento il giudice verifica ex ante se il piano aveva una ragionevole possibilità di essere attuato. Rilevanza: ogni holding deve costruire un piano che regga un controllo giudiziale successivo, non solo il giudizio dell’attestatore.

Cass. n. 3018/2020. Principio: la veridicità dei dati è elemento costitutivo dell’attestazione; il giudice valuta l’idoneità del piano ex ante, parametrando il giudizio sulla condizione professionale del terzo e limitandosi ai casi di evidente inettitudine. Rilevanza: per le holding, i “dati aziendali” includono la valutazione delle partecipazioni e dei crediti infragruppo, spesso il punto più fragile.

Cass. civ., Sez. I, 20 dicembre 2024, n. 33618. Principio: chi invoca l’esenzione deve provarla, producendo il piano integrale e sottoscritto; un piano incompleto o non firmato non assolve l’onere. Rilevanza: banche e controparti che finanziano o ricevono garanzie da una holding in esecuzione del piano devono pretendere e conservare la documentazione completa.

Cass. n. 1895/2018 e Cass. n. 9087/2018. Principio: il piano attestato è una convenzione stragiudiziale, non una procedura concorsuale. Rilevanza: nessuna misura protettiva, nessuna consecuzione con la successiva procedura; per le holding sotto pressione esecutiva servono strumenti ulteriori.

Cass. civ., ord. n. 12463/2024. Principio: l’insolvenza è un’incapacità strutturale, non solo temporanea, di adempiere regolarmente con mezzi normali. Rilevanza: distinguere crisi e insolvenza orienta la scelta tra piano attestato e strumenti più incisivi, per ogni tipo di holding.

Holding pura e holding personale: la qualifica di imprenditore

Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 1990, n. 1439. Principio: l’attività di direzione unitaria di un gruppo, esercitata in nome proprio con finalità economica, può integrare impresa commerciale. Rilevanza: è il fondamento su cui una holding pura può dimostrare la legittimazione all’art. 56 e, specularmente, su cui un holder persona fisica può essere trattato come imprenditore.

Holding operativa: finanziamenti infragruppo

Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18599. Principio: sono postergati anche i finanziamenti che la controllante eroga alla controllata indiretta attraverso la società intermedia, per evitare aggiramenti della disciplina. Rilevanza: la holding operativa che finanzia a cascata non può considerare quei crediti al pari di quelli dei creditori esterni.

Cass. n. 14414/2024. Principio: la società incorporata per fusione e cancellata può essere assoggettata alla procedura concorsuale, se insolvente, entro l’anno dalla cancellazione. Rilevanza: le fusioni infragruppo previste nei piani non cancellano il rischio concorsuale delle incorporate.

Capogruppo e gruppo: organi e scelte

Cass. civ., Sez. I, ord. 25 novembre 2025, n. 30903. Principio: la domanda di liquidazione giudiziale in proprio presentata dall’organo amministrativo non soggiace ai requisiti formali dell’art. 120-bis CCII previsti per l’accesso agli strumenti di regolazione. Rilevanza: nelle holding il riparto di competenze tra amministratori e soci nella gestione della crisi va impostato con attenzione, distinguendo le diverse iniziative.

Holder persona fisica e holding di fatto

Cass. civ., Sez. I, 25 luglio 2016, n. 15346. Principio: la società di fatto costituita per esercitare direzione e coordinamento su altre società è impresa commerciale autonomamente assoggettabile alla procedura, anche senza spendita del nome, e risponde anche delle obbligazioni risarcitorie da abuso della direzione unitaria. Rilevanza: chi dirige di fatto un gruppo con altri può ritrovarsi imprenditore senza saperlo.

Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2023, n. 4784. Principio: la supersocietà di fatto richiede un comune intento sociale diverso da quello della holding di fatto, con conseguenze differenti. Rilevanza: la qualificazione corretta della struttura cambia chi può essere coinvolto nella procedura.

Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31638. Principio: è stata confermata una liquidazione giudiziale su iniziativa del pubblico ministero, che aveva acquisito la notizia dell’insolvenza nell’ambito di accertamenti relativi alla persona fisica individuata come holder di fatto. Rilevanza: anche sotto il Codice della crisi la figura del holder di fatto è pienamente operativa.

Holding familiare sotto soglia

Cass. n. 23418/2026. Principio: i principi consolidati sull’esenzione dal fallimento per ragioni dimensionali si applicano anche all’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: la holding familiare deve saper dimostrare di rientrare nella nozione di impresa minore, se vuole seguire la strada del sovraindebitamento.


Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua holding

Lo Studio Monardo lavora sulla crisi delle holding con un metodo che parte dal profilo: prima capiamo chi sei, poi costruiamo la strategia secondo le tue regole. Ecco gli strumenti concreti.

  1. Qualifichiamo il tuo profilo. Analizziamo statuto, bilanci, verbali, deleghe e flussi per stabilire se sei holding pura, operativa, capogruppo, holder di fatto o impresa minore, e quali strumenti ti sono realmente accessibili.
  2. Verifichiamo le soglie dimensionali sui tre esercizi rilevanti e simuliamo l’effetto di escussioni future di garanzie, per le holding familiari.
  3. Confrontiamo gli strumenti alternativi: piano attestato singolo o di gruppo, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata, concordato preventivo, concordato minore.
  4. Ricostruiamo i rapporti infragruppo, per le holding operative e le capogruppo: contratti, finanziamenti, garanzie, cash pooling, con analisi dei profili di postergazione.
  5. Costruiamo con i commercialisti dello staff la struttura del piano e dialoghiamo con l’attestatore indipendente su valutazione delle partecipazioni, esigibilità dei crediti e scenari di stress.
  6. Redigiamo l’elenco analitico degli atti esecutivi da indicare nel piano, perché l’esenzione dell’art. 166 copre solo ciò che è indicato.
  7. Conduciamo le trattative con le banche, analizzando i contratti di finanziamento e le garanzie con lo staff specializzato in diritto bancario.
  8. Mappiamo l’esposizione personale del holder, per le persone fisiche: garanzie, rischio di qualificazione come holding di fatto, strumenti di tutela personale.
  9. Difendiamo gli atti del piano in caso di liquidazione giudiziale successiva, nelle revocatorie, nelle opposizioni allo stato passivo e nelle azioni di responsabilità, fino all’ultimo grado di giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per le holding societarie e le capogruppo, la competenza che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata consente di valutare quando il piano attestato basta e quando serve uno strumento con misure protettive o con effetti vincolanti per i dissenzienti. Per le holding familiari sotto soglia e per i holder persone fisiche esposti con garanzie personali, entrano in gioco la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario OCC. E per tutti vale la qualifica di cassazionista: se gli atti del piano verranno contestati, la stessa linea difensiva impostata al momento del piano può essere sostenuta fino in Cassazione, senza cambi di difensore e di strategia.

Lo studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che affrontano insieme lo stesso caso: nella crisi di una holding, dove diritto societario, bancario e aziendalistica si intrecciano in ogni pagina del piano, questa integrazione non è un dettaglio organizzativo ma la condizione per costruire un piano coerente.


In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole

Il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non per la holding del vicino. Un piano attestato ben costruito per una capogruppo può essere uno strumento sbagliato per una piccola holding familiare; una scelta prudente per una holding operativa può essere un’esposizione pericolosa per un holder persona fisica.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la crisi di una holding richiede esattamente l’insieme di competenze certificate dell’Avv. Monardo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per scegliere e condurre lo strumento negoziale giusto, il coordinamento dello staff in diritto bancario per affrontare un debito che è quasi sempre bancario, le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC per le holding sotto soglia, e l’abilitazione in Cassazione per difendere gli atti del piano fino all’ultimo grado.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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