Poche procedure sono circondate da tante leggende quanto il cosiddetto “concordato in bianco”, che oggi il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, d’ora in poi CCII) chiama più correttamente domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito della documentazione (art. 44 CCII). Il motivo è comprensibile: si tratta di un istituto nato per dare respiro all’impresa in difficoltà, e il “respiro” è esattamente ciò che cerca chi riceve un’istanza di liquidazione giudiziale. Così, tra consulenti improvvisati, forum di imprenditori e semplificazioni giornalistiche, la domanda con riserva è diventata nell’immaginario collettivo una sorta di “scudo universale”: basta depositarla e il tribunale si ferma.
La realtà è molto diversa, e crederci ha un prezzo. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: una domanda depositata con finalità puramente dilatorie non solo non protegge l’impresa, ma può portare alla dichiarazione di inammissibilità, all’apertura immediata della liquidazione giudiziale e perfino alla condanna per responsabilità aggravata. E, soprattutto, brucia il tempo che sarebbe servito per costruire un vero percorso di risanamento.
In questa guida mettiamo alla prova, una per una, le sette convinzioni più diffuse:
- “La domanda con riserva blocca sempre la liquidazione giudiziale.”
- “Depositare alla vigilia dell’udienza è di per sé un abuso” (il mito speculare, caro a molti creditori).
- “Con il Codice della crisi non c’è più il limite dei due anni: posso ripresentarla quante volte voglio.”
- “Se rinuncio in tempo, il tribunale non può più dichiarare l’inammissibilità.”
- “Il tribunale non può mai bocciare subito una domanda con riserva: deve concedere il termine.”
- “Ottenuto il termine, sono al sicuro fino alla scadenza (e la proroga è quasi automatica).”
- “Se il tribunale sbaglia, c’è sempre la Cassazione per rimettere tutto in discussione.”
Perché proprio lo Studio Monardo si occupa di questa materia? Perché il concordato con riserva si colloca esattamente all’incrocio tra due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il percorso che spesso precede la domanda prenotativa — la composizione negoziata — e sa distinguere un progetto di risanamento serio da un semplice tentativo di guadagnare settimane. Come avvocato cassazionista, può seguire l’eventuale contenzioso sull’inammissibilità dal reclamo in Corte d’appello fino all’ultimo grado, con la stessa linea difensiva.
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Mito n. 1 — “La domanda con riserva blocca sempre la liquidazione giudiziale”
Il mito
“Basta depositare un concordato in bianco e il tribunale non può più dichiarare il fallimento (oggi: aprire la liquidazione giudiziale) finché non scade il termine.”
Perché ci credono in tanti
È comprensibile crederci, perché il mito nasce da una regola vera. Già nel sistema della legge fallimentare le Sezioni Unite avevano affermato che, pendendo una domanda di concordato, il fallimento non poteva essere dichiarato prima che la procedura concordataria si fosse esaurita (il cosiddetto principio di prevenzione). Il Codice della crisi ha raccolto e rafforzato quell’impostazione con l’art. 7 CCII, che prevede la trattazione unitaria delle domande e l’esame prioritario della domanda diretta a regolare la crisi rispetto al ricorso per liquidazione giudiziale. A ciò si aggiungono le misure protettive dell’art. 54 CCII, che possono impedire ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive.
Chi ha vissuto una volta questo effetto “sospensivo” tende a generalizzarlo: se la domanda ferma il tribunale, allora la domanda è sempre un’arma per guadagnare tempo. È qui che il passaparola ha perso per strada il pezzo decisivo.
La realtà
In realtà la priorità della domanda di regolazione non è un automatismo incondizionato. Il principio di prevenzione serve a non sacrificare un concordato serio sull’altare della liquidazione; non serve a proteggere un concordato che serio non è. La domanda con riserva presentata non per regolare la crisi, ma con lo scopo evidente di differire la liquidazione, è inammissibile perché integra un abuso del processo.
L’abuso del processo, nella definizione ormai consolidata, si ha quando uno strumento processuale viene utilizzato violando i canoni di correttezza, buona fede e lealtà processuale, per perseguire finalità diverse o eccedenti rispetto a quelle per cui l’ordinamento lo ha predisposto. La domanda prenotativa esiste per dare al debitore il tempo di preparare proposta e piano; usarla solo per rinviare l’udienza di liquidazione ne tradisce la funzione.
Nel Codice della crisi questa regola non è scritta in un unico articolo, ma si ricava da un insieme di norme: l’art. 4 CCII impone al debitore di comportarsi secondo buona fede e correttezza durante le trattative e le procedure; l’art. 7 CCII condiziona la priorità alla serietà della domanda; l’art. 40 CCII disciplina il contenuto della domanda; l’art. 47 CCII consente al tribunale di dichiararne l’inammissibilità e, se c’è un ricorso di un soggetto legittimato, di aprire contestualmente la liquidazione giudiziale.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è questo: il tribunale non è obbligato ad attendere la scadenza del termine se la domanda è già in partenza uno strumento dilatorio. Può decidere subito, dopo aver sentito il debitore, i creditori istanti e il pubblico ministero.
C’è poi un secondo tassello spesso ignorato: molti imprenditori confidano nel fatto di avere un patrimonio (tipicamente immobiliare) superiore ai debiti, convinti che questo escluda l’insolvenza e quindi renda “legittimo” chiedere tempo. Anche questa convinzione è stata smentita: l’insolvenza si misura sulla capacità di adempiere regolarmente le obbligazioni scadute, non sul semplice confronto tra attivo e passivo, e un patrimonio non prontamente liquidabile non basta a escluderla.
La prova
Le Sezioni Unite, con la sentenza Cass. SS.UU. 15 maggio 2015, n. 9935, hanno tracciato la regola: il concordato va esaminato prima del fallimento, ma una domanda proposta al solo fine di differire la dichiarazione di fallimento è inammissibile per abuso. Il principio è stato applicato in modo esplicito anche alla domanda “in bianco” da Cass. 31 marzo 2021, n. 8982, e più di recente, già nella cornice del Codice della crisi, dall’ordinanza Cass. n. 4246/2026, che ha confermato l’inammissibilità di una seconda domanda con riserva qualificandola come abusiva e ha ribadito che l’insolvenza può sussistere anche in presenza di un consistente patrimonio immobiliare non prontamente liquidabile.
Cosa rischia chi ci crede
Chi deposita la domanda confidando nell’effetto “paracadute” rischia tre conseguenze concrete: la declaratoria di inammissibilità con decreto motivato ex art. 47 CCII; la contestuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, se un creditore o il pubblico ministero l’hanno chiesta; e, se insiste con impugnazioni pretestuose, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (esattamente ciò che è accaduto nel caso deciso dall’ordinanza n. 4246/2026). A questo si aggiunge un danno meno visibile ma spesso decisivo: il tempo perso poteva essere impiegato per preparare un piano credibile o per percorrere la composizione negoziata.
Mito n. 2 — “Depositare la domanda alla vigilia dell’udienza è di per sé un abuso”
Il mito
“Se l’impresa presenta il concordato con riserva a pochi giorni dall’udienza di liquidazione, il tribunale deve considerarlo automaticamente abusivo.”
Perché ci credono in tanti
Questo è il mito speculare al primo, e circola soprattutto tra i creditori e i loro consulenti. Anche qui c’è un fondo di verità: nella maggior parte dei casi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto l’abuso, la domanda era stata depositata a ridosso dell’udienza fissata per la liquidazione giudiziale. La tempistica, quindi, compare spesso tra gli indizi. Da qui il salto logico: “se la tempistica compare sempre, allora basta la tempistica”.
La realtà
Vero, ma solo a metà. La coincidenza temporale è un indizio, non una prova. In dottrina e in giurisprudenza è pacifico che la mera vicinanza tra il deposito della domanda con riserva e l’udienza di apertura della liquidazione giudiziale non basti, da sola, a qualificare la domanda come abusiva. Del resto, è del tutto fisiologico che un imprenditore prenda coscienza della gravità della crisi proprio quando un creditore chiede la liquidazione: sanzionare automaticamente questa reazione significherebbe punire chi tenta, sia pure tardi, una soluzione concordata.
Per affermare l’abuso il tribunale deve accertare che la domanda sia rivolta esclusivamente a dilazionare la decisione, senza un reale intento di regolare la crisi. A questo fine valuta un insieme di elementi, di cui la tempistica è solo uno:
- la reiterazione di domande identiche o quasi identiche;
- la rinuncia a una domanda precedente per sottrarsi a rilievi del commissario o del tribunale;
- l’assenza di mutamenti nelle condizioni economiche e finanziarie tra una domanda e l’altra;
- l’inerzia nella predisposizione del piano durante i termini già concessi;
- la presentazione di un piano già giudicato negativamente in altre sedi (ad esempio dall’esperto nella composizione negoziata), senza modifiche sostanziali;
- la violazione degli obblighi informativi periodici.
L’abuso, cioè, emerge da un quadro complessivo di condotte, non da una data sul calendario.
La prova
La giurisprudenza di merito lo conferma: nelle pronunce che hanno riconosciuto l’abuso, la vicinanza all’udienza era sempre accompagnata da altri fattori. La Corte d’appello di Milano, con sentenza 11 ottobre 2024, n. 2670, ha ritenuto inammissibile la domanda applicando i principi degli artt. 4, 7, 40 e 47 CCII in un caso in cui l’imprenditore aveva rinunciato alla prima proposta senza volerla integrare per superare le criticità segnalate, per poi ripresentarla. Al contrario, la Corte d’appello di Firenze, 17 dicembre 2024, ha chiarito che la dichiarazione immediata di inammissibilità della domanda con riserva presentata in pendenza di un ricorso di liquidazione è possibile solo in presenza di una radicale carenza informativa o di un abuso manifesto, non per semplici irregolarità.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore che fonda tutta la sua strategia sul solo dato temporale rischia di vedersi respingere l’eccezione di abuso e di subire mesi di sospensione dell’istruttoria di liquidazione senza aver predisposto gli argomenti davvero utili (la storia processuale del debitore, l’assenza di progressi nel piano, la reiterazione delle domande). Il debitore, dal canto suo, non deve trarre dal mito la conclusione opposta: il fatto che la tempistica da sola non basti non lo mette al riparo se gli altri indizi ci sono.
Mito n. 3 — “Con il Codice della crisi posso ripresentare la domanda con riserva quante volte voglio”
Il mito
“La vecchia regola dei due anni non esiste più: se la prima domanda va male, ne deposito un’altra, e poi un’altra ancora.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito ha un fondamento normativo reale, ed è per questo che è così insidioso. Nella legge fallimentare l’art. 161, comma 9, stabiliva espressamente che la domanda “in bianco” era inammissibile se il debitore, nei due anni precedenti, ne aveva presentata un’altra non seguita dall’ammissione al concordato o dall’omologazione di un accordo di ristrutturazione. Il Codice della crisi non ha riprodotto quella disposizione. Chi legge il testo del nuovo art. 44 CCII, dunque, non trova alcun limite temporale espresso e ne deduce che la riproposizione sia libera.
La realtà
È vero che il divieto biennale automatico non c’è più; non è vero che la riproposizione sia libera. Il venir meno del limite dei due anni ha sostituito una regola rigida con una valutazione caso per caso: la nuova domanda è ammissibile solo se non si traduce in un abuso dello strumento.
Il primo tribunale che ha affrontato la questione dopo l’entrata in vigore del Codice, il Tribunale di Brescia con decreto del 1° febbraio 2024, ha ammesso la ripresentazione di una domanda con riserva dopo la rinuncia alla precedente, osservando proprio che l’art. 161, comma 9, l.fall. non è stato trasfuso nel CCII; ma ha subordinato questa conclusione alla condizione che la riproposizione non costituisca un utilizzo abusivo dello strumento concordatario. Ogni nuova domanda, in altre parole, deve essere giustificata da qualcosa di nuovo.
Un riferimento testuale utile, per analogia, si trova nell’art. 47, comma 6, CCII, che per la domanda di concordato “piena” dichiarata inammissibile consente la riproposizione, decorso il termine per il reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze. La logica è la stessa: si può tornare davanti al tribunale, ma non con la stessa domanda nelle stesse condizioni.
È in questa sezione che vale la pena fermarsi su un aspetto pratico. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e avvocato cassazionista, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo verifica in via preliminare se tra la prima e la seconda domanda ci siano davvero “mutamenti delle circostanze” documentabili, perché è su quel punto che si gioca l’ammissibilità. Un nuovo investitore, un accordo raggiunto con un creditore rilevante, un cambio di perimetro del piano sono fatti; un semplice cambio di advisor, di norma, non lo è.
La prova
La Cassazione, già sotto la legge fallimentare, aveva qualificato come abusiva la domanda riproposta a breve distanza dalla rinuncia alla precedente senza che fosse cambiato nulla (Cass. n. 13997/2023, in un caso di riproposizione a soli quindici mesi di distanza, finalizzata unicamente a differire il fallimento). Lo stesso principio è stato applicato nella cornice del CCII dall’ordinanza Cass. n. 4246/2026, che ha sottolineato come il debitore avrebbe dovuto integrare la proposta originaria invece di avviare una nuova procedura quasi identica. Nel merito, il Tribunale di Mantova, 30 novembre 2023, ha affermato che la riproposizione di una domanda prenotativa identica a quella rinunciata, in assenza di mutamenti delle condizioni economiche del debitore, può costituire abuso del processo.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore che pianifica una “catena” di domande prenotative, contando sull’assenza del limite biennale, rischia che alla seconda domanda il tribunale dichiari l’inammissibilità e apra la liquidazione giudiziale nella stessa udienza. Non solo: la storia processuale delle domande precedenti diventa il principale elemento di prova dell’abuso. Paradossalmente, chi ha usato “male” la prima domanda si è precluso anche la seconda, che magari avrebbe avuto buone ragioni.
Mito n. 4 — “Se rinuncio in tempo, il tribunale non può più dichiarare l’inammissibilità”
Il mito
“Quando capisco che il tribunale sta per bocciare la domanda, rinuncio: la procedura si chiude con un ‘non luogo a provvedere’ e io resto libero di ripartire da zero.”
Perché ci credono in tanti
Anche questo mito poggia su una regola vera: la domanda di accesso a uno strumento di regolazione è un atto del debitore, che in linea di principio può rinunciarvi. La rinuncia, di norma, porta a una pronuncia di non luogo a provvedere, che non è una decisione di inammissibilità nel merito. Il passaparola ne ha tratto una tattica: rinunciare “un attimo prima” della decisione negativa, per evitare un precedente sfavorevole e ripresentare la domanda con calma.
La realtà
La rinuncia non è un’arma neutra. Una rinuncia usata strategicamente per evitare la declaratoria di inammissibilità e l’esame del ricorso di liquidazione può essere essa stessa qualificata come abusiva, e in quel caso non impedisce al tribunale di decidere.
Si pensi al caso, riportato dalla stampa specializzata nel 2025, in cui un tribunale di merito ha ritenuto inidonea la rinuncia depositata dopo che il collegio si era riservato la decisione, proprio perché dichiaratamente finalizzata a sottrarsi alla pronuncia di inammissibilità e all’esame dell’istanza di liquidazione del pubblico ministero. Ma soprattutto la rinuncia “tattica” lascia una traccia: se è seguita da una nuova domanda sostanzialmente identica, diventa l’indizio principale dell’abuso nella procedura successiva.
La Cassazione ha esaminato più volte lo schema “rinuncia e ripresentazione”. In un caso ancora regolato dalla legge fallimentare, la società debitrice, vicina alla scadenza del termine per depositare il piano nel concordato con riserva, aveva rinunciato alla domanda e ne aveva depositata subito una “piena”: i giudici di merito vi hanno ravvisato un abuso e la Corte, con ordinanza n. 6205/2025, ha confermato la dichiarazione di fallimento, precisando tra l’altro che la valutazione dello stato di insolvenza è un giudizio di fatto riservato al merito. In un’altra vicenda, Cass. ord. n. 10652/2024 ha escluso la possibilità di presentare, nel sistema della legge fallimentare, una seconda domanda con riserva dopo la rinuncia alla prima, richiamando proprio il divieto dell’art. 161, comma 9, l.fall.
La prova
Oltre alle pronunce appena citate, la più recente conferma arriva dall’ordinanza Cass. n. 4246/2026: la società aveva rinunciato alla prima proposta dopo i rilievi del commissario giudiziale e aveva poi depositato una nuova domanda con riserva; la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui la strada corretta sarebbe stata integrare la proposta originaria. La rinuncia, in quel contesto, non ha “ripulito” nulla: ha semmai rafforzato il quadro dell’abuso.
Cosa rischia chi ci crede
Chi rinuncia confidando di ripartire da zero rischia di trovarsi, alla domanda successiva, con un tribunale che legge l’intera sequenza come un’unica strategia dilatoria. Il risultato pratico è l’opposto di quello sperato: inammissibilità della nuova domanda, apertura della liquidazione giudiziale e, nei casi più gravi, condanna ex art. 96 c.p.c. se la linea viene portata fino in Cassazione senza fondamento.
Mito n. 5 — “Il tribunale non può bocciare subito la domanda con riserva: deve concedere il termine”
Il mito
“La domanda con riserva è una domanda ‘vuota’ per definizione: il tribunale non ha niente da valutare, quindi deve per forza fissare il termine per il deposito del piano.”
Perché ci credono in tanti
Il mito ha una base testuale: l’art. 44, comma 1, CCII stabilisce che, depositata la domanda con riserva, il tribunale “pronuncia decreto” con il quale fissa il termine, nomina il commissario giudiziale (nel caso di concordato preventivo), dispone gli obblighi informativi e il versamento di una somma per le spese. Letto isolatamente, sembra un percorso obbligato. E poiché la domanda con riserva non contiene ancora la proposta e il piano, si pensa che manchi qualsiasi oggetto su cui esercitare un controllo di ammissibilità.
La realtà
Vero, ma solo in parte. Il controllo del tribunale in questa fase è effettivamente limitato: non può valutare la fattibilità di un piano che ancora non esiste, né entrare nel merito della convenienza. Tuttavia il tribunale può dichiarare subito inammissibile la domanda con riserva quando c’è una radicale carenza informativa o un manifesto abuso dello strumento. Ciò che non può fare è bocciarla per semplici irregolarità documentali, che vanno invece sanate.
La distinzione è fondamentale e merita di essere ricordata con precisione:
- carenze radicali: mancanza degli elementi essenziali della domanda, impossibilità di individuare i creditori, assenza della documentazione minima richiesta dall’art. 39, comma 3, CCII in misura tale da impedire qualunque valutazione; oppure un uso manifestamente dilatorio dello strumento → possibile inammissibilità immediata;
- irregolarità parziali: ad esempio la mancanza di alcune dichiarazioni fiscali quando i requisiti dimensionali risultano comunque provati, o un’indicazione incompleta delle cause di prelazione quando l’elenco dei creditori è stato depositato → nessuna inammissibilità, ma eventualmente un termine per integrare.
Va ricordato che il Codice della crisi, per la verifica dei presupposti formali, richiama nella fase di apertura del concordato anche la ritualità della proposta (art. 47, comma 1, CCII). Per la domanda “in bianco”, la giurisprudenza ha discusso se si possa applicare in via analogica la possibilità di concedere un termine per le integrazioni: le risposte non sono state uniformi, e anche questo alimenta la confusione.
La prova
La Corte d’appello di Firenze, 17 dicembre 2024, ha riformato un decreto di inammissibilità (con contestuale apertura della liquidazione) emesso per la mancanza delle dichiarazioni IRAP e per l’incompleta indicazione delle cause di prelazione, affermando che una declaratoria immediata di inammissibilità della domanda ex art. 44 CCII, pur non prevista espressamente, è possibile e doverosa solo in caso di radicale carenza informativa o manifesto abuso, e che per le irregolarità parziali è possibile concedere, in applicazione analogica dell’art. 47 CCII, un termine per integrare. In senso più rigoroso si era espresso il Tribunale di Treviso, 16 marzo 2023, secondo cui, mancando gli elementi essenziali della domanda con riserva, il tribunale deve respingerla senza concedere termini di sanatoria.
Cosa rischia chi ci crede
Chi deposita una domanda con riserva “di corsa”, senza la documentazione minima e senza un’impostazione coerente, confidando nella concessione automatica del termine, rischia di incappare nella lettura più rigorosa. E, se la domanda è anche presentata in pendenza di un ricorso di liquidazione, la carenza documentale può saldarsi con gli indizi di abuso e portare alla doppia pronuncia: inammissibilità e apertura della liquidazione giudiziale.
Mito n. 6 — “Ottenuto il termine, sono al sicuro fino alla scadenza (e la proroga è quasi automatica)”
Il mito
“Una volta che il tribunale ha fissato il termine di 60 giorni, posso lavorare con calma: nessuno può toccarmi fino alla scadenza, e se non sono pronto chiedo la proroga.”
Perché ci credono in tanti
Il termine è effettivamente concesso con decreto e rappresenta un periodo in cui il debitore può preparare la proposta, il piano e l’attestazione. La possibilità di chiedere una proroga esiste davvero. È naturale, quindi, pensare al termine come a un “periodo franco”, e alla proroga come a una formalità.
La realtà
Il termine non è un periodo franco: è un periodo sorvegliato, che può essere revocato, e la proroga richiede giustificati motivi documentati. Vediamo cosa dice davvero la norma, con tutte le condizioni che il mito ignora.
Il termine fissato dal tribunale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), CCII è compreso tra trenta e sessanta giorni e decorre dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Dopo il correttivo introdotto dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, la proroga, fino a ulteriori sessanta giorni, può essere concessa su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. Non basta dunque dichiarare di “avere bisogno di più tempo”: bisogna dimostrare che il lavoro è in corso, esibendo un progetto.
Durante il termine, inoltre, il debitore è soggetto a obblighi informativi periodici fissati dal tribunale, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Il commissario deve riferire immediatamente al tribunale su eventuali atti in frode ai creditori o su condotte del debitore che pregiudichino una soluzione efficace della crisi. Su segnalazione del commissario o del pubblico ministero, sentiti il debitore e i creditori che hanno chiesto la liquidazione, il tribunale revoca il decreto di concessione dei termini quando accerta tali situazioni, quando vi è stata una grave violazione degli obblighi informativi o quando il debitore non versa la somma per le spese di procedura (art. 44, comma 2, CCII). Una volta revocato o decorso inutilmente il termine, su ricorso di un soggetto legittimato il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale (art. 49, comma 2, CCII).
Un ultimo dettaglio che il passaparola dimentica sempre: i termini assegnati nella procedura con riserva non sono soggetti alla sospensione feriale (quella che, per i procedimenti ordinari, opera dal 1° al 31 agosto). Chi deposita la domanda a luglio contando sul “respiro” di agosto sbaglia i conti.
Resta un profilo su cui il correttivo del 2024 ha inciso in senso favorevole al debitore: la pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale non preclude più, di per sé, la concessione della proroga, che resta però subordinata ai giustificati motivi comprovati. Prima del correttivo, parte della giurisprudenza escludeva la proroga quando il ricorso del creditore era stato depositato prima della domanda con riserva, proprio per evitare utilizzi dilatori.
La prova
Il Tribunale di Verona, 16 ottobre 2024, ha affermato che, alla luce del correttivo di cui al d.lgs. 136/2024 (applicabile anche ai procedimenti in corso), la proroga del termine per la domanda “piena” può essere concessa anche in pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale. Prima della riforma, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 26 marzo 2024, aveva escluso la proroga quando l’istanza di liquidazione del creditore era anteriore alla domanda con riserva, valorizzando la finalità antielusiva della norma in relazione all’art. 7 CCII. Quanto alla natura del termine, la dottrina e la giurisprudenza lo considerano perentorio: la domanda integrata tardivamente decade, mentre la valutazione dei giustificati motivi per la proroga è rimessa al giudice di merito.
Cosa rischia chi ci crede
Chi tratta il termine come una “vacanza” rischia la revoca anticipata per violazione degli obblighi informativi, il rigetto della proroga per assenza di un progetto documentato e, alla scadenza, l’apertura della liquidazione giudiziale su ricorso dei creditori. Senza contare che l’inerzia durante il termine è uno degli indizi più usati per qualificare come abusiva una domanda successiva.
Mito n. 7 — “Se il tribunale sbaglia, c’è sempre la Cassazione”
Il mito
“Se il tribunale dichiara inammissibile la domanda, faccio reclamo e poi ricorso in Cassazione: nel frattempo passa altro tempo e magari la decisione viene ribaltata.”
Perché ci credono in tanti
L’idea nasce dalla convinzione, diffusissima, che ogni provvedimento giudiziario sia sempre impugnabile fino all’ultimo grado. E in effetti il sistema delle impugnazioni concorsuali è articolato: esiste il reclamo alla Corte d’appello, esiste il ricorso per cassazione contro le sentenze di apertura della liquidazione giudiziale. Da qui la convinzione che anche la sola declaratoria di inammissibilità possa essere portata davanti alla Suprema Corte, e che la lunghezza dei gradi di giudizio “lavori” a favore del debitore.
La realtà
Il quadro reale è più articolato e molto meno favorevole a chi punta sul tempo. L’art. 47 CCII prevede che il decreto con cui il tribunale dichiara inammissibile la proposta sia reclamabile davanti alla Corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione; la Corte decide in camera di consiglio con decreto motivato. Se però il tribunale dichiara l’inammissibilità senza aprire la liquidazione giudiziale, la decisione della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione nemmeno con il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., perché priva di carattere decisorio.
Diverso è il caso in cui l’inammissibilità sia accompagnata dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: allora l’impugnazione della sentenza consente di far valere anche i vizi relativi alla declaratoria di inammissibilità. Ma anche in quella sede, la Cassazione non riesamina i fatti: il giudizio sullo stato di insolvenza e sulla sussistenza dell’abuso, se adeguatamente motivato, resta riservato ai giudici di merito.
Sotto la legge fallimentare la Cassazione aveva inoltre precisato un profilo procedurale importante: se il tribunale dichiara inammissibile in rito la domanda di concordato e contestualmente dichiara il fallimento, la Corte d’appello che accoglie il reclamo non può esaminare direttamente la domanda nel merito, ma deve rimettere la causa al tribunale. È una garanzia per il debitore, ma non una scorciatoia per guadagnare tempo.
La prova
Cass. 28 novembre 2025, n. 31176 ha fissato il principio: la decisione della Corte d’appello che conferma, ai sensi dell’art. 47, comma 5, CCII, l’inammissibilità della proposta senza apertura della liquidazione giudiziale non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, anche se adottata in forma di sentenza. Nello stesso solco si colloca Cass. ord. 15 aprile 2026, n. 9605. Sulla rimessione al primo giudice si veda Cass. n. 922/2024, mentre sul limite del sindacato di legittimità in materia di insolvenza e abuso si vedano le già citate ordinanze n. 6205/2025 e n. 4246/2026, quest’ultima conclusa con la condanna per responsabilità aggravata.
Cosa rischia chi ci crede
Chi imposta la difesa sulla speranza di “allungare i tempi” con impugnazioni rischia di vedersi dichiarare inammissibile il ricorso, di subire la condanna ex art. 96 c.p.c. e di aver speso mesi preziosi senza costruire nessuna alternativa. Un’impugnazione ha senso solo se ci sono vizi reali da far valere: in quel caso va costruita con rigore fin dal reclamo, perché gli argomenti non spesi davanti al giudice di merito difficilmente potranno essere recuperati in Cassazione.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati realistici ma non riferite a casi reali. Servono a mostrare, passo dopo passo, cosa accade davvero a chi agisce credendo a uno dei miti appena esaminati.
Simulazione A — La “catena” di domande prenotative
Ipotesi: società commerciale con debiti scaduti per 1.347.800 €, di cui 412.600 € verso un fornitore che il 4 febbraio deposita ricorso per liquidazione giudiziale. Udienza fissata per il 18 marzo.
- 11 marzo: la società deposita domanda con riserva ex art. 44 CCII. Il tribunale, non ravvisando abusi evidenti, concede un termine di 60 giorni decorrente dall’iscrizione nel registro delle imprese (13 marzo) → scadenza 12 maggio.
- Durante il termine: la società deposita due informative periodiche incomplete; il commissario giudiziale segnala che non risulta avviata alcuna attività di redazione del piano.
- 5 maggio: la società chiede la proroga senza allegare alcun progetto di piano. Il tribunale la respinge: mancano i giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto.
- 9 maggio: convinta che “il limite dei due anni non esiste più” (mito n. 3), la società rinuncia e il 14 maggio deposita una nuova domanda con riserva, identica alla prima, senza alcun mutamento delle condizioni economiche.
- Esito reale: il tribunale, sentite le parti, ritiene la seconda domanda abusiva per la sequenza rinuncia-ripresentazione, per l’inerzia nel primo termine e per l’assenza di fatti nuovi; dichiara l’inammissibilità ex art. 47 CCII e, sul ricorso del fornitore, apre la liquidazione giudiziale.
Tempo “guadagnato”: circa due mesi. Costo reale: la perdita definitiva della possibilità di proporre un concordato, oltre all’aggravarsi del passivo nel frattempo (per ipotesi, ulteriori 58.900 € di debiti correnti maturati durante il termine).
Simulazione B — Il termine trattato come “vacanza estiva”
Ipotesi: impresa manifatturiera con passivo di 2.184.350 €. Domanda con riserva depositata il 3 luglio, iscritta il 5 luglio; termine concesso di 45 giorni.
- Calcolo del debitore (sbagliato): convinto che i termini si fermino ad agosto, l’amministratore conta i 45 giorni escludendo il periodo 1-31 agosto e colloca la scadenza a metà settembre.
- Calcolo corretto: i termini della procedura con riserva non sono soggetti alla sospensione feriale. Dal 5 luglio, 45 giorni portano la scadenza al 19 agosto.
- Cosa accade: il 19 agosto il piano non è depositato; il termine decorre inutilmente. Un creditore con ricorso già pendente sollecita la decisione e il tribunale, verificati i presupposti, apre la liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 49, comma 2, CCII.
Esito reale: un errore di calcolo nato da un mito ha fatto perdere l’intero percorso concordatario, che con un calendario corretto (e magari un’istanza di proroga documentata depositata entro inizio agosto) avrebbe potuto proseguire.
Simulazione C — Il ricorso in Cassazione “per guadagnare tempo”
Ipotesi: società immobiliare con debiti bancari e verso fornitori per 3.726.410 € e patrimonio immobiliare stimato 4.150.000 €, in gran parte costituito da cespiti invenduti da anni. Il tribunale dichiara inammissibile per abuso una seconda domanda con riserva e apre la liquidazione giudiziale.
- Convinzione del debitore: “avendo più attivo che passivo non sono insolvente; e comunque in Cassazione passerà almeno un anno”.
- Reclamo: la Corte d’appello conferma, rilevando che gli immobili non sono prontamente liquidabili e che la domanda riproduceva quella rinunciata.
- Ricorso per cassazione: la Corte lo dichiara inammissibile perché mira a una nuova valutazione dei fatti (insolvenza e abuso sono accertamenti di merito) e, ritenendolo proposto in modo pretestuoso, condanna la società per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Esito reale: la liquidazione giudiziale prosegue nel frattempo, il contenzioso produce ulteriori costi di giustizia (contributo unificato e spese di lite liquidate a favore delle controparti) e la condanna aggravata incide ulteriormente sulla massa. È, in forma schematica, lo scenario che la giurisprudenza di legittimità più recente ha effettivamente sanzionato.
Il fondo di verità
Nessuno dei sette miti nasce dal nulla. Ciascuno ha un frammento di verità che, ricollocato nel quadro normativo corretto, diventa una regola utile invece che una trappola.
È vero che la domanda di regolazione ha la priorità. L’art. 7 CCII prevede che le domande siano trattate in un unico procedimento e che quella diretta a regolare la crisi sia esaminata per prima. Questo significa che un imprenditore in buona fede, anche se raggiunto da un ricorso di liquidazione, ha il diritto di vedere esaminata la propria proposta. La correzione è che la priorità spetta alle domande serie: quelle manifestamente dilatorie ne sono escluse.
È vero che la tempistica, da sola, non prova l’abuso. Questo frammento tutela il debitore che reagisce tardi ma in modo sincero. Nel quadro corretto, però, la tempistica si somma agli altri indizi: se c’è una storia di rinunce, inerzia e riproposizioni, la vicinanza all’udienza completa il quadro invece di assolverlo.
È vero che il Codice non ha riprodotto il divieto biennale. Il legislatore ha scelto di non fissare un limite rigido e di affidarsi alla valutazione del giudice. Ricollocato nel quadro corretto, questo significa che una seconda domanda è possibile, ma deve poggiare su circostanze nuove, secondo la logica dell’art. 47, comma 6, CCII.
È vero che il debitore può rinunciare. La domanda resta un atto di iniziativa del debitore. Ma la rinuncia è valutata insieme alle condotte che la precedono e la seguono: se serve solo a evitare una decisione sfavorevole, diventa un elemento a carico.
È vero che il controllo iniziale del tribunale è limitato. Nella fase con riserva non si valuta la fattibilità del piano, e le irregolarità parziali non giustificano l’inammissibilità. Il quadro corretto aggiunge le due eccezioni: radicale carenza informativa e abuso manifesto.
È vero che il termine dà respiro e che la proroga esiste. Anzi, dopo il correttivo del 2024 la proroga non è preclusa dalla sola pendenza di un ricorso di liquidazione. Ma il respiro è condizionato: obblighi informativi, vigilanza del commissario, possibilità di revoca, proroga solo con un progetto documentato, nessuna sospensione feriale.
È vero che esiste un sistema di impugnazioni. Il reclamo in Corte d’appello è sempre disponibile entro trenta giorni, e la sentenza che apre la liquidazione giudiziale è impugnabile. Il quadro corretto precisa i limiti: la sola conferma dell’inammissibilità senza apertura della liquidazione non arriva in Cassazione, e in ogni caso la Suprema Corte non rifà il giudizio sui fatti.
Ricomposti così, i frammenti raccontano una storia coerente: la domanda con riserva è uno strumento di protezione per chi lavora davvero a una soluzione della crisi, non per chi cerca soltanto di spostare in avanti una decisione. Tutto ciò che il passaparola ha trasformato in “trucco” è, nella legge, una garanzia condizionata alla buona fede.
C’è infine un frammento di verità che riguarda entrambe le parti del processo. Il debitore ha ragione quando teme che il tribunale possa trattare con sospetto qualunque domanda tardiva; il creditore ha ragione quando teme che la domanda con riserva venga usata per congelare i suoi diritti. Il Codice della crisi risponde a entrambe le preoccupazioni con lo stesso criterio: la trasparenza. Il debitore che deposita informative periodiche complete, che mostra al commissario lo stato di avanzamento del piano, che spiega con documenti perché chiede una proroga o perché ripropone una domanda, costruisce giorno per giorno la prova della propria buona fede. Il creditore che segnala con precisione le omissioni, le incongruenze e le ripetizioni fornisce al tribunale gli elementi per individuare l’abuso. In entrambi i casi, la partita non si gioca sulle formule astratte ma sulla qualità della documentazione, ed è lì che conviene concentrare gli sforzi fin dal primo giorno.
Mito vs realtà in tabella
La tabella riassume, in una riga per ciascun mito, la differenza tra ciò che circola e ciò che dicono davvero le norme e la giurisprudenza. È pensata per essere consultata rapidamente, ma ogni riga rinvia alla sezione dedicata per le condizioni complete: nessuna sintesi può sostituire la verifica del caso concreto, perché proprio nell’abuso del processo tutto dipende dalla sequenza dei fatti.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| La domanda con riserva blocca sempre la liquidazione giudiziale | La priorità dell’art. 7 CCII vale per le domande serie; quella proposta solo per differire la liquidazione è inammissibile per abuso del processo (SS.UU. 9935/2015; Cass. 8982/2021; Cass. 4246/2026) |
| Depositare alla vigilia dell’udienza è di per sé abusivo | La sola coincidenza temporale non basta: servono ulteriori indizi (reiterazione, rinunce tattiche, inerzia, assenza di fatti nuovi) |
| Senza il limite dei due anni posso ripresentare la domanda all’infinito | Il divieto biennale dell’art. 161, co. 9, l.fall. non c’è più, ma la riproposizione è ammessa solo se non abusiva e in presenza di mutamenti delle circostanze |
| Se rinuncio in tempo evito l’inammissibilità | La rinuncia strategica può essere ritenuta abusiva e, se seguita da una domanda identica, diventa indizio decisivo contro il debitore |
| Il tribunale deve sempre concedere il termine | Può dichiarare subito l’inammissibilità per radicale carenza informativa o abuso manifesto; non per semplici irregolarità |
| Ottenuto il termine sono al sicuro e la proroga è automatica | Il termine può essere revocato (art. 44, co. 2, CCII); la proroga richiede un progetto documentato; niente sospensione feriale |
| C’è sempre la Cassazione per ribaltare tutto | La conferma dell’inammissibilità senza apertura della liquidazione non è ricorribile (Cass. 31176/2025); il giudizio sui fatti resta al merito; rischio di condanna ex art. 96 c.p.c. |
Le domande di verifica
Quindi è vero che il tribunale può dichiarare inammissibile la domanda con riserva prima ancora che io presenti il piano? Sì, ma solo in presenza di presupposti precisi. Il tribunale non valuta in questa fase la fattibilità di un piano che non esiste, ma può rilevare una radicale carenza informativa della domanda oppure un abuso manifesto dello strumento. In questi casi, sentiti il debitore, i creditori istanti e il pubblico ministero, può dichiarare l’inammissibilità e, se c’è un ricorso, aprire la liquidazione giudiziale.
Quindi è vero che, se ho già presentato una domanda con riserva in passato, non posso più presentarne un’altra? No. Il Codice della crisi non ha riprodotto il divieto biennale della legge fallimentare. Puoi presentare una nuova domanda, ma dovrai essere in grado di spiegare che cosa è cambiato rispetto alla precedente: nuove risorse, accordi con creditori rilevanti, una diversa impostazione del piano. Senza mutamenti, la nuova domanda è esposta alla qualificazione di abuso.
Quindi è vero che la proroga del termine è preclusa se un creditore ha già chiesto la liquidazione? Dipende, ma oggi la risposta tende al no. Dopo il correttivo introdotto dal d.lgs. 136/2024, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che la proroga possa essere concessa anche in pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale. Resta però indispensabile dimostrare i giustificati motivi con la predisposizione di un progetto di regolazione della crisi: l’istanza “a mani vuote” viene respinta.
Quindi è vero che se il tribunale dichiara inammissibile la mia domanda non ho alcun rimedio? No. Il decreto di inammissibilità è reclamabile davanti alla Corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione (art. 47, comma 5, CCII). Se contestualmente è stata aperta la liquidazione giudiziale, si impugna la relativa sentenza, facendo valere anche i vizi della declaratoria di inammissibilità. Ciò che non è possibile è il ricorso straordinario per cassazione contro la sola conferma dell’inammissibilità senza apertura della liquidazione.
Quindi è vero che, se sono un creditore, posso ottenere l’inammissibilità semplicemente dimostrando che la domanda è arrivata a ridosso dell’udienza? No. La coincidenza temporale è un indizio, non una prova. Per sostenere con efficacia l’abuso occorre ricostruire la storia processuale del debitore, documentare l’assenza di progressi nella redazione del piano, evidenziare eventuali rinunce e riproposizioni, segnalare le violazioni degli obblighi informativi. È su questi elementi che i tribunali hanno fondato le dichiarazioni di inammissibilità.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i provvedimenti richiamati nell’articolo, ciascuno collegato al mito che smentisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in parole nostre; per l’applicazione a un caso concreto è sempre necessario leggere il testo integrale.
1. Cass., Sezioni Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521. Principio: il giudice del concordato esercita un controllo di legittimità sulla proposta e deve poter bilanciare l’interesse del debitore ad accedere alla procedura con quello dei creditori, senza che il debitore possa disporre a proprio piacimento dei tempi del procedimento concorsuale. Mito smentito: n. 1. È la premessa sistematica: la domanda del debitore non è un comando che paralizza il tribunale.
2. Cass., Sezioni Unite, 15 maggio 2015, n. 9935. Principio: la domanda di concordato va esaminata prima della dichiarazione di fallimento, ma quella proposta con l’evidente scopo di rinviare il fallimento, anziché di regolare la crisi, è inammissibile per abuso del processo. Mito smentito: n. 1. È il fondamento dell’intera materia e resta valido nel sistema del CCII.
3. Cass., 31 marzo 2021, n. 8982. Principio: il divieto di uso dilatorio vale anche per la domanda “in bianco”: se serve solo a differire il fallimento, il tribunale la dichiara inammissibile e può contestualmente dichiarare il fallimento. Mito smentito: nn. 1 e 5. Conferma che il controllo di abuso opera già nella fase con riserva.
4. Cass., n. 13997/2023. Principio: una domanda di concordato rinunciata e riproposta a breve distanza, al solo fine di rinviare il fallimento e senza reale intento di accordo con i creditori, costituisce abuso. Mito smentito: nn. 3 e 4. Mostra come la sequenza rinuncia-ripresentazione venga letta come unica strategia.
5. Cass., n. 922/2024. Principio: se la Corte d’appello accoglie il reclamo contro la sentenza che ha dichiarato inammissibile in rito la domanda di concordato e il fallimento, deve rimettere la causa al tribunale per l’esame di merito, senza poter decidere direttamente sulla domanda. Mito ridimensionato: n. 7. Il sistema delle impugnazioni garantisce il debitore, ma segue regole precise che non si prestano a finalità dilatorie.
6. Cass., 28 febbraio 2024, n. 5279. Principio: quando la domanda con riserva è dichiarata inammissibile e segue il fallimento, per l’opponibilità del decreto ingiuntivo alla procedura basta che il visto di esecutorietà sia anteriore alla sentenza di fallimento, non alla domanda concordataria. Mito ridimensionato: n. 1. Una domanda inammissibile non “congela” retroattivamente la posizione dei creditori come molti credono.
7. Cass., ord. n. 10652/2024. Principio: nel regime della legge fallimentare, dopo la rinuncia a una domanda con riserva non era consentito presentarne un’altra in violazione del limite dell’art. 161, comma 9, l.fall. Mito ridimensionato: nn. 3 e 4. Utile per capire da quale regola proviene il mito del “limite scomparso”.
8. Cass., ord. n. 6205/2025. Principio: è legittima la qualificazione come abusiva della rinuncia alla domanda con riserva a ridosso della scadenza del termine, seguita dal deposito immediato di una domanda piena; la valutazione dello stato di insolvenza è accertamento di merito non riesaminabile in sede di legittimità. Mito smentito: nn. 4 e 7.
9. Cass., 28 novembre 2025, n. 31176. Principio: la decisione con cui la Corte d’appello conferma, ex art. 47, comma 5, CCII, l’inammissibilità della proposta senza apertura della liquidazione giudiziale non ha natura decisoria e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Mito smentito: n. 7.
10. Cass., ord. 15 aprile 2026, n. 9605. Principio: conferma l’orientamento sulla non ricorribilità in Cassazione del provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato senza aprire la liquidazione giudiziale. Mito smentito: n. 7.
11. Cass., ord. n. 4246/2026. Principio: anche nel sistema del CCII è abusiva la seconda domanda con riserva, sostanzialmente identica alla prima rinunciata, presentata solo per differire la liquidazione; il debitore avrebbe dovuto integrare la proposta originaria; l’insolvenza può sussistere nonostante un ampio patrimonio immobiliare non prontamente liquidabile. Ricorso inammissibile e condanna per responsabilità aggravata. Mito smentito: nn. 1, 3, 4 e 7. È la pronuncia più completa e recente sul tema.
12. Corte d’appello di Milano, 11 ottobre 2024, n. 2670. Principio: il tribunale può dichiarare inammissibile la domanda applicando i principi degli artt. 4, 7, 40 e 47 CCII quando l’imprenditore, rinunciata la prima proposta senza integrarla per superare le criticità rilevate, la ripropone. Mito smentito: nn. 2 e 3.
13. Corte d’appello di Firenze, 17 dicembre 2024. Principio: l’inammissibilità immediata della domanda ex art. 44 CCII è possibile solo per radicale carenza informativa o manifesto abuso; per le irregolarità parziali si può concedere un termine per integrare. Mito ridimensionato: nn. 2 e 5, in chiave di tutela del debitore in buona fede.
14. Tribunale di Brescia, 1° febbraio 2024. Principio: il divieto biennale dell’art. 161, comma 9, l.fall. non è stato riprodotto nel CCII; la riproposizione della domanda con riserva è ammissibile purché non abusiva. Mito ridimensionato: n. 3.
15. Tribunale di Mantova, 30 novembre 2023. Principio: la riproposizione di una domanda prenotativa identica a quella rinunciata, senza mutamenti delle condizioni economiche, può integrare abuso del processo. Mito smentito: n. 3.
16. Tribunale di Treviso, 16 marzo 2023. Principio: se la domanda con riserva manca degli elementi essenziali, il tribunale la respinge senza concedere un termine di sanatoria. Mito smentito: n. 5 (orientamento rigoroso).
17. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 26 marzo 2024, e Tribunale di Verona, 16 ottobre 2024. Principio: prima del correttivo, la proroga era esclusa se il ricorso di liquidazione precedeva la domanda con riserva (S. Maria C.V.); dopo il d.lgs. 136/2024 la proroga è stata ritenuta concedibile anche in pendenza della domanda di liquidazione (Verona), fermi i giustificati motivi comprovati. Mito ridimensionato: n. 6.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e costruiamo la strategia sui fatti del tuo caso. Questi sono gli strumenti concreti con cui lavoriamo sulla domanda con riserva e sul rischio di inammissibilità per abuso.
- Ricostruiamo la storia processuale dell’impresa: raccogliamo e ordiniamo cronologicamente tutte le domande, rinunce, ricorsi di liquidazione e provvedimenti precedenti, perché è su quella sequenza che il tribunale valuterà l’eventuale abuso.
- Verifichiamo la documentazione minima richiesta dall’art. 39, comma 3, CCII prima del deposito, individuando le lacune che potrebbero essere lette come radicale carenza informativa.
- Accertiamo e documentiamo i “mutamenti delle circostanze” quando c’è una domanda precedente: nuove risorse, accordi con creditori, modifiche del perimetro del piano, con prova scritta di ciascun elemento.
- Costruiamo il calendario reale dei termini, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, senza sospensione feriale, con le scadenze degli obblighi informativi e dell’eventuale istanza di proroga.
- Predisponiamo l’istanza di proroga corredata dal progetto di regolazione, così che i giustificati motivi risultino comprovati e non semplicemente dichiarati.
- Valutiamo con il cliente se la composizione negoziata sia una strada preferibile alla domanda con riserva, o un passaggio da percorrere prima, sfruttando l’esperienza maturata nel ruolo di Esperto Negoziatore.
- Prepariamo le difese nell’udienza ex art. 47 CCII, contestando con argomenti di fatto e di diritto la qualificazione di abuso quando la domanda è sorretta da un progetto serio.
- Per i creditori, costruiamo l’eccezione di abuso sugli indizi che la giurisprudenza considera davvero rilevanti, oltre la semplice coincidenza temporale.
- Redigiamo il reclamo in Corte d’appello entro i trenta giorni e valutiamo con rigore se e come impugnare la sentenza di apertura della liquidazione, evitando iniziative pretestuose che espongono alla condanna ex art. 96 c.p.c.
- Coordiniamo avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché la tenuta di una domanda con riserva dipende tanto dai numeri del piano quanto dalla sua impostazione giuridica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021: chi opera nella composizione negoziata conosce i criteri con cui si valuta se un progetto di risanamento è credibile, ed è esattamente questa la domanda che il tribunale si pone quando deve distinguere una domanda con riserva seria da una abusiva. Accanto a essa, la qualifica di cassazionista consente di seguire l’eventuale contenzioso sull’inammissibilità senza cambi di difensore.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso professionista che imposta la domanda è in grado di difenderla nel reclamo e nei gradi successivi, senza dispersioni di informazioni e senza cambi di linea. E poiché una crisi d’impresa è sempre insieme un problema giuridico e un problema di numeri, lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, dalla verifica dei dati contabili alla redazione degli atti.
In chiusura: la domanda con riserva non è uno scudo, è una responsabilità
Il concordato “in bianco” resta uno strumento prezioso. Ma funziona solo quando è usato per ciò per cui è nato: dare all’impresa il tempo di preparare una soluzione vera della crisi. Tutte le volte che viene piegato a strumento per rinviare la liquidazione, il sistema reagisce con l’inammissibilità, con l’apertura della procedura liquidatoria e, nei casi più gravi, con sanzioni processuali. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere quali sono i confini dell’abuso permette al debitore in buona fede di presentare una domanda solida, e al creditore di contestarla con argomenti davvero efficaci.
È per questo che lo Studio Monardo segue questa materia con attenzione specifica: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di valutare la serietà di un progetto di risanamento con i criteri usati nella composizione negoziata, e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce che la stessa linea difensiva possa essere sostenuta, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Una domanda con riserva si difende prima di depositarla, non dopo: scrivici oggi stesso e analizzeremo insieme la tua situazione — i contatti dello Studio sono qui sotto, al termine della pagina.
