Chiusa La Procedura Di Sovraindebitamento, La Banca Mi Riapre Un Conto?

Chi ha appena chiuso una liquidazione controllata, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o un concordato minore si ritrova quasi sempre davanti alla stessa scena: il decreto del tribunale in una mano, lo stipendio o la pensione da far accreditare nell’altra, e una filiale che risponde “non possiamo”. In questa guida raccogliamo le domande che ci vengono poste più spesso su questo momento delicato, formulate così come arrivano, e rispondiamo in modo completo, senza giri di parole.

Il contesto normativo, in breve. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, come modificato dal correttivo d.lgs. 136/2024) consente alla persona sovraindebitata di liberarsi dai debiti residui attraverso l’esdebitazione (artt. 278-283 CCII). Il Testo Unico Bancario, dal canto suo, ha introdotto con il recepimento della direttiva 2014/92/UE un vero diritto del consumatore al conto di base (artt. 126-noviesdecies e seguenti TUB), che la banca può rifiutare solo in ipotesi tassative. E il 5 agosto 2026 la Banca d’Italia ha pubblicato nuovi Orientamenti di Vigilanza chiedendo agli intermediari di rimuovere gli ostacoli ingiustificati all’apertura di questo conto entro il 30 novembre 2026.

Perché ce ne occupiamo proprio noi? Perché la domanda “la banca mi riapre il conto?” sta esattamente all’incrocio tra due materie. La prima è il sovraindebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il decreto di esdebitazione, cosa dice e cosa non dice. La seconda è il diritto bancario, dove coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale: è lì che si gioca la partita del rifiuto, delle segnalazioni e del reclamo.

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Ho finito la procedura di sovraindebitamento: la banca è obbligata ad aprirmi un conto?

Dipende da quale conto chiede: per un conto corrente “normale” no, per il conto di base sì.

È la distinzione da cui dipende tutto il resto, e quasi nessuno la conosce quando entra in filiale.

La banca è un’impresa privata. Per i prodotti ordinari (conto corrente con fido, carta di credito, prestiti) vale la libertà contrattuale: può scegliere i propri clienti e, di regola, non deve nemmeno spiegare perché dice di no. L’Arbitro Bancario Finanziario lo ha ripetuto più volte: l’intermediario conserva un’ampia discrezionalità nella scelta della clientela quando si tratta di un conto ordinario (ABF, Collegio di Palermo, decisione 10 agosto 2020, n. 14065).

Il conto di base, invece, è un’altra cosa. È un conto di pagamento con servizi essenziali che la legge obbliga banche, Poste Italiane e gli altri prestatori di servizi di pagamento a offrire ai consumatori. Qui la libertà contrattuale della banca si restringe drasticamente: l’art. 126-vicies TUB le consente di rifiutare solo se mancano i requisiti soggettivi, se il consumatore ha già in Italia un conto di pagamento che gli permette di usare i servizi essenziali, oppure per ragioni legate alla normativa antiriciclaggio. L’ABF di Torino lo ha detto chiaramente: il conto di base è un’eccezione alla libertà contrattuale dell’intermediario, voluta dal legislatore come strumento di inclusione finanziaria (ABF, Collegio di Torino, decisione 28 agosto 2024, n. 9481).

Nella lista dei motivi di rifiuto ammessi non c’è “ha avuto debiti”, non c’è “è stato in una procedura di sovraindebitamento”, non c’è “risulta segnalato in Centrale Rischi”. La sua storia debitoria, di per sé, non è un motivo legittimo per negarle il conto di base.

Quindi la risposta pratica è questa: se il suo obiettivo è ricevere lo stipendio o la pensione, pagare le bollette con addebito diretto, fare bonifici e avere una carta di debito, lei ha un diritto da far valere. Se invece vuole un fido, una carta di credito o un prestito, dovrà convincere la banca, e lì la sua storia peserà. Come vedremo più avanti, il percorso intelligente è quasi sempre partire dal primo per arrivare, col tempo, al secondo.

Ma che cos’è esattamente questo “conto di base” e cosa ci posso fare?

È un conto di pagamento semplice, a canone annuo onnicomprensivo, che copre tutto ciò che serve per vivere normalmente, tranne il credito.

È stato introdotto nel nostro ordinamento dal d.lgs. 37/2017, che ha recepito la cosiddetta direttiva PAD (2014/92/UE). Le caratteristiche operative sono state fissate con il decreto ministeriale n. 70 del 2018, che stabilisce quali operazioni e quante sono comprese nel canone.

In concreto, con un conto di base può:

  • versare e prelevare contante, anche allo sportello automatico;
  • ricevere l’accredito dello stipendio o della pensione;
  • fare e ricevere bonifici;
  • domiciliare le utenze e gli altri pagamenti ricorrenti;
  • usare una carta di debito per pagare nei negozi e online.

Quello che non può avere è lo scoperto: niente aperture di credito, niente sconfinamenti. Per chi esce da una procedura di sovraindebitamento, a ben vedere, questo non è un limite ma una protezione: il conto non può trasformarsi di nuovo in una fonte di debito.

C’è poi la questione del costo. Il canone deve essere ragionevole secondo i criteri del decreto ministeriale, e per alcune fasce di clientela il conto è gratuito: le fonti di settore indicano che con un ISEE inferiore a 11.600 euro il conto di base è esente da canone e da imposta di bollo; anche i pensionati entro una determinata soglia di trattamento annuo godono di condizioni agevolate. Attenzione però: l’ISEE serve per la gratuità, non per il diritto di accesso. Anche chi ha un ISEE più alto ha diritto al conto di base, solo che lo paga.

Un dettaglio che spesso sfugge: la banca può soddisfare l’obbligo anche offrendo un altro conto a catalogo che non preveda costi per le operazioni tipiche del conto di base, purché nel foglio informativo sia scritto che sostituisce il conto di base ed è soggetto alla stessa disciplina. Se allo sportello le propongono “un altro prodotto equivalente”, chieda di vedere quella dicitura nel foglio informativo.

Chi ha diritto al conto di base? Vale anche per chi è stato protestato o esdebitato?

Sì. Il diritto spetta a tutti i consumatori che soggiornano legalmente nell’Unione europea, a prescindere dalla loro storia creditizia.

L’art. 126-noviesdecies TUB è scritto in modo volutamente largo. Servono due soli requisiti: essere consumatori, cioè chiedere il conto per scopi estranei a un’attività imprenditoriale o professionale, e soggiornare legalmente in uno Stato dell’Unione. La norma cita espressamente anche le persone senza fissa dimora e i richiedenti asilo. Non serve la residenza anagrafica in Italia, non serve un contratto di lavoro, non serve un reddito minimo.

Il terzo requisito, se così vogliamo chiamarlo, è negativo: non essere già titolari in Italia di un altro conto di pagamento che consenta di usare i servizi essenziali. Ne parliamo più avanti, perché nasconde una trappola.

E i protesti, le sofferenze, l’esdebitazione? Non compaiono tra le cause di rifiuto. La Banca d’Italia, negli Orientamenti del 5 agosto 2026, ha segnalato proprio come prassi scorretta le resistenze ingiustificate verso persone in condizioni economiche precarie, e ha chiesto che le valutazioni antiriciclaggio siano svolte sulla situazione concreta del singolo cliente, non con automatismi per categorie. Tradotto: una banca non può etichettare “chi è stato sovraindebitato” come categoria a rischio e respingerla in blocco.

Il limite reale, onestamente, è uno solo: l’antiriciclaggio. Se la banca, facendo l’adeguata verifica, rileva elementi concreti di rischio legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, può rifiutare, e in quel caso è persino esonerata dal comunicarle il motivo. Ma deve trattarsi di elementi concreti, non della semplice esistenza di debiti passati. Un debito regolato da un tribunale è, se mai, l’esatto contrario di un’operazione opaca.

Entro quando deve rispondermi la banca?

Entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, per iscritto e senza spese.

L’art. 126-vicies, comma 2, TUB è preciso. Se la banca rifiuta l’apertura del conto di base deve informarla immediatamente e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La comunicazione deve essere scritta, gratuita e deve contenere tre cose: le specifiche motivazioni del rifiuto, le procedure di reclamo disponibili, la possibilità di presentare un esposto alla Banca d’Italia o di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.

Un “no” detto a voce allo sportello, dunque, non è un rifiuto formalmente valido: è un rifiuto a cui manca tutto ciò che la legge richiede. Per questo, come vedremo nella procedura, la prima regola è presentare la richiesta in una forma che lasci traccia.

L’unica eccezione all’obbligo di motivare riguarda i casi in cui spiegare il motivo contrasterebbe con obiettivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o con le regole antiriciclaggio. È un’eccezione stretta, pensata per non “avvisare” chi è sotto osservazione per operazioni sospette, non un modo per evitare di scrivere una motivazione scomoda.

Come faccio la richiesta, concretamente? Vado in filiale e basta?

Può andare in filiale, ma la richiesta deve restare scritta: senza una data certa, i dieci giorni non partono mai.

Il percorso che consigliamo è questo.

Primo: scelga l’intermediario. Tutte le banche che offrono servizi di pagamento ai consumatori e Poste Italiane sono tenute a offrire il conto di base. Non è obbligato a tornare nella banca con cui aveva i debiti; anzi, spesso non è la scelta più serena (ci torneremo nei casi particolari).

Secondo: presenti una richiesta scritta. Può compilare il modulo in filiale facendosene rilasciare copia con data e timbro, oppure inviare una PEC o una raccomandata. Nella richiesta dica espressamente che chiede l’apertura di un “conto di pagamento con caratteristiche di base ai sensi dell’art. 126-noviesdecies TUB”. Le parole contano: molti operatori, davanti a una generica richiesta di “un conto”, valutano un conto ordinario e rispondono con i criteri commerciali.

Terzo: prepari i documenti. Documento d’identità, codice fiscale, eventuale titolo di soggiorno. Se punta alla gratuità, l’ISEE in corso di validità. La banca può chiederle di dichiarare per iscritto se è già titolare in Italia di un altro conto di pagamento: lo faccia con precisione.

Quarto: si prepari all’adeguata verifica antiriciclaggio. La banca le chiederà da dove provengono le entrate e l’uso che farà del conto. Qui il suo decreto del tribunale è un alleato: dimostra che la sua posizione debitoria è stata definita in modo trasparente, sotto il controllo di un giudice e di un OCC. Tenerne una copia a portata di mano non è obbligatorio, ma spesso chiude la discussione prima che inizi.

Quinto: conti i giorni. Dal giorno in cui la banca riceve la richiesta partono i dieci giorni lavorativi (tabella qui sotto). Se non arriva nulla, oppure arriva un rifiuto non motivato, si passa al reclamo.

FaseAttoTermineDavanti a chi
1. RichiestaDomanda scritta di conto di base (modulo con timbro, PEC o raccomandata)Nessun termine per il consumatoreBanca, Poste o altro prestatore di servizi di pagamento
2. RispostaComunicazione scritta dell’eventuale rifiuto, motivata e gratuitaEntro 10 giorni lavorativi dalla ricezione (art. 126-vicies TUB)La banca verso il consumatore
3. ReclamoReclamo scritto all’ufficio reclamiDa presentare appena ricevuto il rifiuto o scaduto il termine; per i servizi di pagamento la banca risponde in tempi brevi (15 giornate operative)Ufficio reclami dell’intermediario
4. EspostoSegnalazione del comportamento dell’intermediarioNessun termine; non decide il singolo caso ma attiva la VigilanzaBanca d’Italia
5. Ricorso ABFRicorso tramite portale, con contributo di 20 euroDopo la risposta al reclamo o decorso il termine di risposta; entro 12 mesi dal reclamoArbitro Bancario Finanziario (Collegio territoriale)
6. Azione giudiziariaCausa per accertare l’illegittimità del rifiuto e chiedere il risarcimento, anche in via d’urgenzaTermini di prescrizione ordinariTribunale civile
ParalleloRichiesta di aggiornamento delle segnalazioni con il decreto di esdebitazioneIl gestore deve rispondere senza ingiustificato ritardo (in genere entro un mese)Intermediari segnalanti, gestori dei SIC, Banca d’Italia per la Centrale dei Rischi

La banca mi ha detto di no a voce, senza darmi niente di scritto. Cosa devo fare adesso?

Prima di tutto, trasformi quel “no” in un documento. Poi lo contesti.

Un rifiuto orale, come abbiamo visto, non rispetta l’art. 126-vicies TUB. Ma finché non c’è nulla di scritto, lei non ha niente da contestare. Il primo passo, quindi, è inviare subito la richiesta formale via PEC o raccomandata, citando la norma, e chiedere espressamente che l’eventuale rifiuto le sia comunicato per iscritto con le motivazioni.

A questo punto possono succedere tre cose.

La banca apre il conto. Capita più spesso di quanto si creda: il “no” verbale era dello sportello, non della banca, e davanti a una richiesta scritta che cita la legge l’istruttoria prende un’altra strada.

La banca rifiuta per iscritto con un motivo che non sta in piedi. Frasi come “esito non favorevole delle verifiche interne”, “profilo non compatibile con le policy commerciali”, “presenza di segnalazioni negative” non corrispondono a nessuna delle ipotesi tassative di legge. In questo caso si presenta reclamo all’ufficio reclami, contestando che il motivo indicato non rientra tra quelli ammessi.

La banca non risponde affatto. Decorso il termine di dieci giorni lavorativi, il silenzio è a sua volta una violazione. Anche qui si procede con il reclamo, segnalando sia il mancato rispetto del termine sia l’assenza di motivazione.

Il reclamo deve essere preciso: data della richiesta, prodotto richiesto (conto di base, non conto ordinario), norma violata, richiesta finale (apertura del conto entro un termine). Più il reclamo è tecnico, più è probabile che venga letto da qualcuno che conosce la disciplina e non da chi ha già detto no allo sportello.

In parallelo, può presentare un esposto alla Banca d’Italia. L’esposto non le darà una decisione sul suo caso, ma segnala all’Autorità di Vigilanza il comportamento dell’intermediario; e dopo gli Orientamenti dell’agosto 2026, le banche hanno tutto l’interesse a non collezionare esposti proprio sul conto di base, perché entro il 30 novembre 2026 le loro funzioni di controllo devono certificare di aver rimosso gli ostacoli.

Come funziona il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario? Serve per forza un avvocato?

No, l’avvocato non è obbligatorio. Ma il ricorso va impostato bene, perché l’ABF decide sui documenti.

L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e intermediari, istituito presso la Banca d’Italia. Si attiva con un ricorso presentato tramite il portale dedicato, dopo aver fatto reclamo alla banca, e prevede il versamento di un contributo alle spese di procedura di 20 euro.

Sui tempi c’è un punto da non sbagliare. Il ricorso si può presentare solo dopo che la banca ha risposto al reclamo in modo insoddisfacente, oppure dopo che è scaduto il termine che la banca aveva per rispondere. Il Collegio di Roma dell’ABF si è occupato proprio di un caso di rifiuto di apertura di un conto, esaminando anche la questione del termine minimo che deve decorrere tra il reclamo e il ricorso (ABF, Collegio di Roma, decisione 26 gennaio 2026, n. 692). Un ricorso presentato troppo presto rischia di essere dichiarato irricevibile; uno presentato troppo tardi (oltre dodici mesi dal reclamo) pure.

Cosa si può chiedere all’Arbitro? Che accerti l’illegittimità del rifiuto e che l’intermediario sia tenuto ad aprire il conto; in subordine, il risarcimento del danno. La giurisprudenza dell’ABF sul conto di base è ormai consolidata: il Collegio di Roma aveva già ribadito che l’autonomia contrattuale della banca incontra un limite preciso nella disciplina del conto di base, pensata per garantire un accesso universale ai servizi essenziali (ABF, Collegio di Roma, decisione 13 giugno 2023, n. 5928).

Due avvertenze oneste. La prima: le decisioni dell’ABF non sono sentenze, ma la loro inosservanza da parte della banca viene resa pubblica, ed è un deterrente reale. La seconda: l’ABF guarda i documenti. Se nel fascicolo manca la prova di aver chiesto proprio il conto di base, o manca la prova della data, il ricorso parte in salita. È qui che un’impostazione tecnica fin dalla prima richiesta fa la differenza.

Se invece la situazione è urgente (ad esempio, rischia di perdere lo stipendio perché il datore di lavoro deve pagarla con strumenti tracciabili), il giudice ordinario resta disponibile, anche con un provvedimento d’urgenza.

Devo prima far cancellare le segnalazioni in CRIF e in Centrale Rischi?

Per il conto di base, no: le segnalazioni non sono un motivo legittimo di rifiuto. Per tornare al credito, invece, farle aggiornare è indispensabile.

Partiamo dalle due banche dati, che funzionano in modo diverso.

La Centrale dei Rischi è gestita dalla Banca d’Italia. Le banche segnalano le esposizioni dei clienti e, in particolare, le posizioni “a sofferenza”. La Cassazione ha ribadito di recente che la segnalazione a sofferenza non discende automaticamente da un inadempimento, ma presuppone una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente (Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593). Gli intermediari consultano le informazioni degli ultimi 36 mesi.

I SIC privati (CRIF, Experian, CTC) sono regolati da un codice di condotta approvato dal Garante privacy. I tempi di conservazione dipendono dal tipo di dato: in linea generale, i ritardi poi regolarizzati restano visibili per 12 o 24 mesi, gli inadempimenti non regolarizzati fino a 36 mesi.

Che cosa cambia con l’esdebitazione? Il decreto del tribunale dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti residui. Da quel momento la segnalazione deve rispecchiare la realtà: non può continuare a rappresentare come debito esigibile un credito che la legge ha reso inesigibile. L’intermediario che ritarda l’aggiornamento risponde dei danni: la Cassazione ha condannato una banca che, pur avendo già raggiunto un accordo con il cliente, aveva tardato ad aggiornare la segnalazione a sofferenza (Cass. civ., ord. 9 febbraio 2024, n. 3671).

Bisogna però essere onesti su un punto: l’aggiornamento non equivale sempre alla scomparsa immediata di ogni traccia. La storia della posizione può restare consultabile per i periodi di conservazione previsti. E il risarcimento non è automatico: il danno da segnalazione illegittima va allegato e provato, non si presume (Cass. civ., Sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252).

In pratica: per il conto di base proceda subito, senza aspettare. In parallelo, avvii la verifica delle segnalazioni allegando il decreto, perché sarà quello il terreno su cui si giocherà il ritorno al credito.

Posso chiedere direttamente un conto normale, con carta di credito e magari un piccolo fido?

Può chiederlo, certo. Ma qui la banca decide liberamente, e deve prepararsi a un possibile no.

Sul conto ordinario la banca ha piena libertà di valutazione. Non deve darle motivazioni particolari e può legittimamente considerare la sua storia creditizia, le segnalazioni ancora visibili, la stabilità del reddito. L’ABF lo ammette senza giri di parole: il rifiuto di un conto ordinario rientra, in linea di principio, nella discrezionalità dell’intermediario (ABF, Collegio di Palermo, n. 14065/2020).

Esiste comunque un limite anche qui: il rifiuto non può essere discriminatorio. La giurisprudenza di merito ha dichiarato discriminatorio il rifiuto di aprire un conto di base a richiedenti asilo che presentavano la sola ricevuta della domanda di protezione (Trib. Roma, ord. 6 gennaio 2021). Il principio va oltre quel caso: la banca non può escludere intere categorie di persone per ragioni che l’ordinamento considera inaccettabili.

Per chi esce da una procedura di sovraindebitamento, la strategia che suggeriamo è progressiva. Si parte dal conto di base, che è un diritto. Si fa scorrere su quel conto, con regolarità, lo stipendio o la pensione e i pagamenti ricorrenti. Nel frattempo si fanno aggiornare le segnalazioni. Dopo un periodo di movimentazione ordinata si chiede la trasformazione in conto ordinario, o si chiede un conto ordinario a un altro intermediario, presentandosi con una storia recente pulita e con il decreto che spiega quella passata.

Due cautele pratiche. La prima: non moltiplichi le richieste di finanziamento in poche settimane, perché anche le richieste rifiutate lasciano traccia nei SIC per alcuni mesi e un’impressione di “fame di credito” pesa più di un vecchio debito chiuso. La seconda: se ha ottenuto l’esdebitazione come incapiente, ricordi che per quattro anni resta l’obbligo di pagare i creditori se sopravvengono utilità rilevanti; un nuovo finanziamento non è un'”utilità” in quel senso, ma un reddito molto più alto sì, e va valutato prima di chiedere credito.


E se torno nella stessa banca che era mia creditrice? Si può prendere i soldi che verso sul nuovo conto?

Per i debiti coperti dall’esdebitazione, no: un credito inesigibile non si può compensare.

È la paura più concreta di chi ha un solo sportello vicino a casa, e magari è proprio quello della banca che ha partecipato alla procedura. Lo scenario temuto è questo: accredito lo stipendio, la banca vede il vecchio debito e se lo trattiene.

La compensazione legale, regolata dall’art. 1243 del codice civile, opera solo tra debiti liquidi ed esigibili. L’esdebitazione, per espressa previsione dell’art. 278 CCII, rende i debiti residui inesigibili nei confronti del debitore. Viene quindi meno il presupposto stesso della compensazione: la banca non può “pareggiare” il saldo attivo del nuovo conto con un credito che la legge le impedisce di riscuotere.

Ci sono però tre situazioni in cui la risposta cambia, e vanno controllate prima di aprire il conto:

  1. Debiti esclusi dall’esdebitazione. L’art. 278 CCII esclude alcune categorie, come gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti. Se la banca vanta un credito di questo tipo, il discorso è diverso.
  2. Debiti sorti dopo l’apertura della procedura. L’esdebitazione copre i debiti anteriori; quelli nuovi seguono le regole ordinarie.
  3. Assenza del decreto. Se la procedura si è chiusa senza un provvedimento che dichiari l’esdebitazione, lei non ha in mano lo scudo dell’inesigibilità (ne parliamo nella “domanda che nessuno fa”).

Dal punto di vista di chi, come l’Avv. Monardo, opera come Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, la verifica da fare è sempre la stessa: confrontare l’elenco dei crediti ammessi nella procedura con i rapporti che si intendono aprire. Se il nuovo conto viene acceso presso un creditore della procedura, conviene che la banca riceva copia del decreto contestualmente all’apertura, così che ogni futura trattenuta sia immediatamente contestabile come illegittima.

Detto questo, anche se il diritto è dalla sua parte, sul piano pratico aprire il conto presso un intermediario diverso le evita discussioni: il conto di base può chiederlo a chiunque.

Ho già una carta prepagata con IBAN: rischio di perdere il diritto al conto di base?

È possibile, ed è una trappola in cui cadono in molti durante la procedura.

Durante una liquidazione controllata, o nei mesi di tensione che la precedono, tante persone si organizzano con una carta prepagata dotata di IBAN su cui farsi accreditare lo stipendio. È una soluzione comprensibile. Il problema nasce dopo.

L’art. 126-vicies TUB consente alla banca di rifiutare il conto di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di usare i servizi essenziali elencati nell’allegato alla norma (versamenti, prelievi, bonifici, addebiti diretti, carta di debito). Molte prepagate con IBAN, tecnicamente, sono conti di pagamento e offrono proprio quei servizi. Se lei ne ha una, la banca a cui chiede il conto di base può legittimamente dirle di no, e prima di aprire può chiederle una dichiarazione scritta su questo punto.

Come uscirne? La legge stessa prevede due vie d’uscita:

  • il trasferimento del conto: se chiede il conto di base per trasferirvi i servizi della prepagata, il rifiuto non è ammesso;
  • la chiusura annunciata: se dichiara di aver ricevuto comunicazione dal suo attuale prestatore che il rapporto verrà chiuso, anche in quel caso il rifiuto non è consentito.

Quello che non deve mai fare è dichiarare il falso. Fornire informazioni non corrette per ottenere il conto di base è tra le cause che consentono alla banca di recedere dal rapporto, e trasformerebbe un problema risolvibile in un problema serio.

Il consiglio pratico è semplice: prima di presentare la richiesta, faccia l’inventario di tutti gli strumenti di pagamento intestati a lei, compresi quelli online e le carte “dimenticate” nel cassetto. Se c’è una prepagata con IBAN, decida prima se trasferirla o chiuderla, e lo scriva chiaramente nella domanda.

Mia moglie mi aveva fatto da garante: con la mia esdebitazione è libera anche lei?

No, e questa è una delle sorprese più amare. L’esdebitazione libera il debitore, non chi lo ha garantito.

L’art. 278 CCII fa espressamente salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. Significa che se sua moglie aveva firmato una fideiussione per il suo prestito, o era cointestataria del finanziamento, la banca può continuare a chiedere a lei la parte non pagata nella procedura.

Le conseguenze sul tema di questo articolo sono dirette. Sua moglie potrebbe risultare ancora segnalata nei SIC o in Centrale Rischi per la posizione garantita; potrebbe ricevere solleciti, decreti ingiuntivi, pignoramenti; e un eventuale conto cointestato con lei, aperto dopo la sua esdebitazione, sarebbe esposto alle azioni dei creditori per la sua quota. Il conto “di famiglia” cointestato, in questa fase, può diventare il punto debole di tutta la ripartenza.

Che cosa si può fare? Innanzitutto verificare la natura dell’obbligazione della garante: una fideiussione ha regole diverse da una cointestazione del debito, e le fideiussioni bancarie vanno lette con attenzione anche sotto il profilo della loro validità. Poi valutare se anche il garante sia in condizione di sovraindebitamento: in quel caso può accedere a una propria procedura, eventualmente coordinata con quella del debitore principale. Qui c’è un’attenzione in più: la Cassazione ha chiarito che non può essere considerata consumatore la persona fisica che abbia prestato una fideiussione che costituisca espressione di un’attività professionale (Cass. civ., Sez. I, sent. 11 novembre 2025, n. 29746). La qualifica del garante, quindi, va verificata prima di scegliere la procedura.

Nel frattempo, per il conto: meglio conti separati, ciascuno a nome proprio, finché la posizione della garante non è definita.

Avevo la partita IVA e ho chiuso con un concordato minore o una liquidazione: posso aprire un conto per la nuova attività?

Il conto di base no, perché è riservato ai consumatori. Per la nuova attività serve un conto ordinario, e lì la banca è libera.

Il conto di base tutela la persona in quanto consumatore. Se lei chiede un conto per incassare le fatture della nuova partita IVA, sta chiedendo un rapporto per scopi professionali, e la disciplina del conto di base non si applica. Per quel conto la banca valuta secondo i propri criteri commerciali e il rischio di un rifiuto è concreto, soprattutto nei primi mesi.

Ci sono però alcune strade da percorrere con metodo.

La prima: separare subito la sfera personale da quella professionale. Il conto di base a titolo personale è un suo diritto e le permette di gestire la vita quotidiana; il conto professionale si costruisce dopo.

La seconda: presentarsi all’istruttoria con una documentazione che anticipi le domande. Il decreto di esdebitazione, la relazione finale che descrive come si è chiusa la procedura, un piano realistico della nuova attività preparato con un commercialista: sono gli elementi che trasformano “ex debitore” in “imprenditore che ha regolato la crisi secondo la legge”.

La terza: attenzione alla ripetizione. L’accesso alle procedure non è illimitato: l’art. 69 CCII esclude dalla ristrutturazione dei debiti il consumatore già esdebitato nei cinque anni precedenti o che abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, e l’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta. Chi riparte con una nuova attività deve farlo sapendo che la rete di protezione, per qualche anno, è più corta.

E se la sua precedente attività era sottoposta alla vecchia legge fallimentare? La Cassazione ha chiarito che il debitore dichiarato fallito che non abbia ottenuto all’epoca l’esdebitazione fallimentare non può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente per gli stessi debiti (Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108). Prima di ripartire, quindi, va fatta una ricognizione completa di quali debiti sono davvero chiusi.


La banca può aprirmi il conto e poi chiudermelo dopo tre mesi, magari quando scopre la mia storia?

Sul conto di base, solo in casi precisi previsti dalla legge. Sul conto ordinario i margini sono più ampi, ma non illimitati.

Il conto di base gode di una tutela rafforzata anche nella fase di chiusura. Sulla scia dell’art. 19 della direttiva 2014/92/UE, la banca può recedere solo in ipotesi tassative: uso del conto per scopi illeciti, informazioni non corrette fornite per ottenerlo, assenza di operazioni per un lungo periodo (oltre ventiquattro mesi consecutivi), perdita del requisito del soggiorno legale nell’Unione, apertura successiva di un altro conto di pagamento in Italia. “Aver scoperto la sua storia debitoria” non è tra queste. E poiché i debiti esdebitati sono stati dichiarati da un tribunale, non c’è nulla da “scoprire” che lei abbia nascosto, purché abbia risposto con sincerità alle domande dell’adeguata verifica.

Sul conto ordinario, invece, i contratti prevedono normalmente il recesso con preavviso. Anche qui, però, la giurisprudenza ha posto un limite: il recesso deve essere esercitato secondo buona fede. La Cassazione ha qualificato come abuso del diritto il recesso immediato e senza preavviso da un conto corrente e da un’apertura di credito, quando la tutela dell’interesse della banca risulti sproporzionata rispetto al pregiudizio causato al cliente (Cass. civ., ord. 4 dicembre 2025, n. 31693). E per le aperture di credito in cui il contratto richiede una giusta causa, la banca deve indicarla (Cass. civ., Sez. I, sent. 29 febbraio 2024, n. 5415).

Il limite reale, da non sottovalutare, è che la verifica della buona fede è una valutazione di fatto: la Cassazione non la rifà, e se nei gradi di merito non sono state portate le prove giuste il ricorso viene dichiarato inammissibile (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 luglio 2024, n. 18229). Per questo conviene conservare fin dall’inizio ogni comunicazione con la banca.

Rischio di restare “bollato” per sempre? Potrò mai avere di nuovo un mutuo o un prestito?

No, non per sempre. Ma il ritorno al credito richiede tempo e metodo, e nessuno può garantirle un sì.

Diciamolo con franchezza, perché è la domanda che pesa di più.

La rassicurazione fondata è questa: le banche dati creditizie hanno tempi di conservazione limitati, e la sua posizione, dopo l’esdebitazione, deve essere aggiornata come definita. Trascorsi i periodi di conservazione, le informazioni negative escono dagli archivi. Nel frattempo, la movimentazione regolare di un conto, anche di base, costruisce una storia recente positiva che conta molto.

Il limite reale è altrettanto chiaro: nessuna norma obbliga una banca a concederle un mutuo o un prestito. Il merito creditizio è valutato dall’intermediario, che può legittimamente tenere conto della sua storia. Nei primi anni dopo la procedura, un rifiuto su un finanziamento non è di per sé illegittimo.

Che cosa accorcia davvero i tempi? Tre cose. La prima: verificare subito che le segnalazioni siano corrette e aggiornate; una sofferenza rimasta “aperta” dopo l’esdebitazione è un errore che si può far correggere, e il ritardo nell’aggiornamento genera responsabilità (Cass. n. 3671/2024). La seconda: avere entrate documentate e stabili che transitano sul conto. La terza: non accumulare richieste di finanziamento ravvicinate.

C’è anche un aspetto psicologico che vale la pena nominare. Molti, dopo la procedura, evitano ogni rapporto bancario per paura di un nuovo “no”. È comprensibile, ma è controproducente: senza un conto non si costruisce alcuna storia, e senza storia il ritorno al credito si allontana.

E se dopo qualche anno qualcuno contesta la mia esdebitazione? Perdo tutto di nuovo, conto compreso?

L’esdebitazione è stabile, ma non è intoccabile: può venir meno se emergono frodi o, per l’incapiente, se sopravvengono utilità rilevanti.

Anche qui servono insieme una rassicurazione e un limite.

La rassicurazione: se la procedura è stata condotta in modo trasparente, con tutti i debiti e tutti i beni dichiarati, l’esdebitazione è un risultato solido. Il tribunale l’ha concessa dopo aver verificato le condizioni di legge (artt. 278-280 CCII), e i creditori hanno avuto la possibilità di interloquire.

Il limite: l’ordinamento prevede la revoca dell’esdebitazione quando emerge che è stata ottenuta con dolo o frode, per esempio occultando beni o crediti. E per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) resta, per quattro anni, l’obbligo di pagare i creditori se sopravvengono utilità rilevanti che consentano un soddisfacimento non marginale: non una revoca, ma un obbligo di pagamento che può riaccendere i rapporti con i creditori.

Sulla serietà del controllo iniziale, la Cassazione è chiara: la relazione dell’OCC che accompagna la domanda di liquidazione controllata va verificata nella sostanza, non solo nella forma (Cass. civ., n. 28576/2025). Questo è un vantaggio per chi ha agito correttamente: un’esdebitazione passata per un controllo sostanziale è più difficile da mettere in discussione.

E il conto? Se l’esdebitazione venisse meno, il conto di base non si chiuderebbe automaticamente, ma i creditori tornerebbero a poter agire, anche con il pignoramento presso la banca. Per questo il punto decisivo resta a monte: la completezza delle dichiarazioni fatte durante la procedura.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come si applicano le regole; non descrivono casi reali.

Ipotesi 1 — Il rifiuto dopo la liquidazione controllata.

Situazione di partenza: liquidazione controllata aperta il 15 marzo 2023; debiti ammessi per 47.380 euro verso tre intermediari; attivo distribuito ai creditori pari a 6.915 euro. Esdebitazione dichiarata con decreto, decorsi tre anni dall’apertura, nella primavera del 2026. Il debitore, lavoratore dipendente con ISEE di 9.470 euro, ha bisogno di un conto su cui ricevere lo stipendio.

Sviluppo: il 7 aprile 2026 (martedì) invia via PEC a una banca, diversa dai suoi ex creditori, la richiesta di “conto di pagamento con caratteristiche di base ai sensi dell’art. 126-noviesdecies TUB”, allegando l’ISEE per la gratuità e dichiarando di non essere titolare di altri conti di pagamento in Italia. Il termine di dieci giorni lavorativi scade il 21 aprile 2026 (si contano i giorni dall’8 aprile, esclusi sabati e domeniche; il lunedì dell’Angelo, 6 aprile, cade prima della richiesta). Il 23 aprile arriva una mail: “a seguito delle verifiche interne non è possibile procedere all’apertura”.

Esito: la risposta è tardiva (oltre il 21 aprile) e priva di un motivo riconducibile all’art. 126-vicies TUB. Il 24 aprile si presenta reclamo, contestando entrambi i vizi e chiedendo l’apertura del conto. Se la banca non risponde nei termini previsti per i servizi di pagamento o conferma il rifiuto, si apre la strada del ricorso all’ABF (contributo di 20 euro) e, in parallelo, dell’esposto alla Banca d’Italia. Se, al contrario, la banca avesse motivato il rifiuto con la titolarità di una prepagata con IBAN davvero esistente, il rifiuto sarebbe stato legittimo: la soluzione sarebbe stata una nuova richiesta con trasferimento dei servizi dalla prepagata.

Ipotesi 2 — Il conto riaperto presso l’ex creditore.

Situazione di partenza: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore omologato, con pagamento del 38% di debiti per 62.715 euro, cioè 23.831,70 euro in 72 rate mensili da circa 331 euro. Piano integralmente eseguito il 30 giugno 2026, con esdebitazione. Uno dei creditori, la Banca Alfa, era titolare di un credito da scoperto di conto corrente per 8.912 euro, pagato nel piano al 38% (3.386,56 euro); il residuo di 5.525,44 euro è divenuto inesigibile.

Sviluppo: a luglio 2026 il debitore apre un conto di base proprio presso la Banca Alfa, l’unica filiale del suo paese. Il 27 luglio riceve l’accredito dello stipendio per 1.240 euro. Il giorno dopo la banca addebita 1.240 euro con causale “compensazione posizione pregressa”.

Esito: l’addebito è contestabile. La compensazione presuppone un credito esigibile (art. 1243 c.c.), mentre il residuo di 5.525,44 euro è stato reso inesigibile dall’esdebitazione (art. 278 CCII). Si invia subito una diffida con il decreto allegato, chiedendo il riaccredito; in mancanza, reclamo e ricorso all’ABF. Variante: se lo stesso debitore avesse contratto con la Banca Alfa, dopo l’apertura della procedura, un nuovo piccolo debito di 480 euro per spese non pagate, per quella somma il discorso sarebbe diverso, perché l’esdebitazione copre solo i debiti anteriori. La lezione: prima di aprire un conto presso un ex creditore, si consegna il decreto e si verifica che non esistano posizioni successive aperte.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Ho davvero in mano un decreto di esdebitazione, o la mia procedura si è semplicemente chiusa?”

Sembra una sottigliezza. Non lo è.

Chiusura della procedura ed esdebitazione sono due cose diverse. La chiusura riguarda la procedura: il liquidatore ha terminato le operazioni, il piano è stato eseguito. L’esdebitazione riguarda lei: è il provvedimento con cui il tribunale dichiara inesigibili i debiti residui. Nella liquidazione controllata, dopo il correttivo del 2024, l’art. 282 CCII prevede che l’esdebitazione operi a seguito del provvedimento di chiusura o, prima, decorsi tre anni dall’apertura, e che il tribunale la dichiari con decreto dopo aver verificato le condizioni degli artt. 278, 279 e 280 CCII, su istanza del debitore o su relazione del liquidatore. Nella pratica possono esserci chiusure non accompagnate da una pronuncia immediata sull’esdebitazione.

Perché conta per il conto corrente? Perché tutto ciò che abbiamo detto nelle risposte precedenti, dall’impossibilità di compensare i vecchi crediti all’obbligo di aggiornare le segnalazioni, poggia su quel provvedimento. Senza il decreto, i creditori non soddisfatti possono tornare ad agire e il nuovo conto diventa un bersaglio pignorabile.

C’è poi un secondo livello della stessa domanda: con quale legge è stata decisa la sua procedura? Chi ha avviato una liquidazione del patrimonio sotto la vecchia legge 3/2012 può trovarsi con regole diverse. La Cassazione ha affermato un principio intertemporale proprio su questo, collegando la disciplina dell’esdebitazione alla procedura liquidatoria aperta secondo la normativa previgente (Cass. civ., ord. n. 14835/2025).

Che cosa fare, allora? Tre verifiche, prima di bussare in banca:

  1. recuperare il provvedimento finale e leggere se contiene espressamente la dichiarazione di esdebitazione e quali debiti riguarda;
  2. se manca, valutare subito l’istanza di esdebitazione, perché i tempi contano;
  3. conservarne più copie conformi: le chiederanno la banca, i gestori delle banche dati, eventualmente l’ABF.

“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce di riferimento su questo tema, con il principio riformulato in parole semplici e il motivo per cui interessano chi deve riaprire un conto dopo la procedura.

1. Cass. civ., Sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252. Principio: la segnalazione illegittima in Centrale Rischi non comporta un risarcimento automatico; chi agisce deve allegare e provare il pregiudizio concretamente subito. Rilevanza: se dopo l’esdebitazione una segnalazione non aggiornata le fa perdere un’opportunità, deve documentarlo fin da subito (lettere di rifiuto, date, richieste).

2. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593. Principio: la segnalazione a sofferenza richiede una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, non il semplice mancato pagamento. Rilevanza: è la base per contestare segnalazioni automatiche o rimaste in piedi dopo che la posizione è stata definita dal tribunale.

3. Cass. civ., ord. 9 febbraio 2024, n. 3671. Principio: l’intermediario che ritarda l’aggiornamento della segnalazione quando la situazione del cliente è cambiata risponde dei danni causati. Rilevanza: dopo il decreto di esdebitazione, la banca non può lasciare la posizione “congelata” come sofferenza esigibile.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048. Principio: la negligenza della banca nel valutare il merito creditizio non cancella, di per sé, l’eventuale colpa grave del consumatore; i due profili vanno valutati separatamente. Rilevanza: spiega perché l’accesso alla procedura, e quindi l’esdebitazione su cui si fonda la ripartenza bancaria, va costruito con una ricostruzione rigorosa delle cause dell’indebitamento.

5. Cass. civ., ord. n. 20672/2025. Principio: il creditore che ha contribuito colpevolmente al sovraindebitamento non può contestare la convenienza della proposta, ma può contestarne la legittimità. Rilevanza: la banca ex creditrice conserva spazi di contestazione; un’esdebitazione ottenuta rispettando i presupposti di legge è quella che regge anche nei rapporti successivi.

6. Cass. civ., Sez. I, sent. 11 novembre 2025, n. 29746. Principio: la persona fisica che ha prestato una fideiussione espressiva di un’attività professionale non è consumatore ai fini della ristrutturazione dei debiti. Rilevanza: per i garanti (coniugi, soci, familiari) la scelta della procedura e, di riflesso, il futuro rapporto con la banca dipendono dalla qualifica della garanzia.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: il debitore già fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente per gli stessi debiti. Rilevanza: per gli ex imprenditori, prima di chiedere un conto per la nuova attività, occorre verificare quali debiti siano davvero chiusi.

8. Cass. civ., n. 28576/2025. Principio: la relazione dell’OCC allegata alla domanda di liquidazione controllata va verificata in termini sostanziali, non formali. Rilevanza: la solidità dell’esdebitazione, e quindi la tranquillità del nuovo rapporto bancario, dipende dalla qualità del lavoro fatto a monte.

9. Cass. civ., ord. n. 14835/2025. Principio: la Corte ha fissato un criterio intertemporale secondo cui la liquidazione del patrimonio aperta sotto la legge 3/2012 resta regolata, anche per l’esdebitazione, dalla disciplina previgente. Rilevanza: chi ha procedure “a cavallo” tra vecchia e nuova legge deve verificare quale disciplina governa il proprio decreto.

10. Cass. civ., Sez. I, sent. 29 febbraio 2024, n. 5415. Principio: nell’apertura di credito, quando il recesso della banca è subordinato a una giusta causa, questa deve essere indicata, in coerenza con i doveri di correttezza e buona fede. Rilevanza: quando, dopo il conto di base, si torna a un conto con affidamento, le regole sul recesso diventano decisive.

11. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 luglio 2024, n. 18229. Principio: la valutazione sulla conformità a buona fede del recesso bancario è riservata al giudice di merito; la Cassazione non riesamina i fatti e dichiara inammissibili le censure che mirano a una nuova lettura delle prove. Rilevanza: chi subisce un recesso deve costruire la prova fin dal primo grado.

12. Cass. civ., ord. 4 dicembre 2025, n. 31693. Principio: il recesso immediato e senza preavviso da conto corrente e apertura di credito può integrare abuso del diritto quando il sacrificio imposto al cliente è sproporzionato rispetto all’interesse della banca. Rilevanza: anche sul conto ordinario il potere di chiusura della banca ha un limite.

13. ABF, Collegio di Torino, decisione 28 agosto 2024, n. 9481. Principio: la banca non è obbligata ad aprire un conto ordinario, ma il conto di base costituisce un’eccezione alla sua libertà contrattuale. Rilevanza: è il cuore della risposta alla domanda del titolo.

14. ABF, Collegio di Roma, decisione 13 giugno 2023, n. 5928. Principio: l’autonomia contrattuale dell’intermediario trova un limite nella disciplina del conto di base, orientata all’accesso universale ai servizi essenziali. Rilevanza: conferma che il rifiuto va giustificato con i soli motivi di legge.

15. ABF, Collegio di Palermo, decisione 10 agosto 2020, n. 14065. Principio: sul conto ordinario la banca conserva un’ampia discrezionalità nella scelta della clientela, che però incontra un limite nel conto di base. Rilevanza: aiuta a capire quale conto chiedere per primo.

16. ABF, Collegio di Roma, decisione 26 gennaio 2026, n. 692. Principio: in un caso di rifiuto di apertura di un conto corrente, il Collegio ha esaminato la legittimità del rifiuto e il rapporto temporale tra reclamo e ricorso. Rilevanza: ricorda che il ricorso all’ABF ha tempi da rispettare, pena l’inutilità dello sforzo.

17. Trib. Roma, ord. 6 gennaio 2021. Principio: è discriminatorio il rifiuto di aprire un conto di base a richiedenti asilo muniti della sola ricevuta della domanda di protezione. Rilevanza: dimostra che il giudice ordinario è disponibile a intervenire, anche con urgenza, contro i rifiuti che escludono intere categorie di persone.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Le rispondiamo con quello che facciamo, uno strumento dopo l’altro.

1. Leggiamo il provvedimento finale della sua procedura e verifichiamo se contiene la dichiarazione di esdebitazione, quali debiti copre e con quale disciplina è stato emesso; se manca, predisponiamo l’istanza di esdebitazione.

2. Estraiamo e incrociamo le banche dati: acquisiamo i dati della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e dei SIC privati e li confrontiamo, posizione per posizione, con l’elenco dei crediti ammessi nella procedura.

3. Inviamo le richieste di aggiornamento agli intermediari segnalanti e ai gestori delle banche dati, allegando il decreto e indicando per ciascuna posizione quale dato è divenuto non più corretto.

4. Redigiamo la richiesta di conto di base con il riferimento esplicito all’art. 126-noviesdecies TUB, la documentazione per l’eventuale gratuità e le dichiarazioni richieste, scegliendo con lei l’intermediario più adatto.

5. Verifichiamo gli strumenti di pagamento già intestati a lei (prepagate con IBAN, conti online, libretti) e impostiamo il trasferimento o la chiusura, così che il rifiuto per “conto già esistente” non sia possibile.

6. Contestiamo per iscritto i rifiuti tardivi, non motivati o motivati con ragioni estranee alla legge, redigendo reclami tecnici all’ufficio reclami.

7. Predisponiamo l’esposto alla Banca d’Italia e il ricorso all’ABF, rispettando i tempi tra reclamo e ricorso e costruendo il fascicolo documentale su cui l’Arbitro deciderà.

8. Diffidiamo la banca ex creditrice che trattiene somme del nuovo conto a titolo di compensazione di crediti esdebitati, chiedendo il riaccredito e agendo se la diffida non basta.

9. Esaminiamo la posizione dei garanti e dei cointestatari e, se sono anch’essi sovraindebitati, valutiamo per loro una procedura autonoma o coordinata.

10. Accompagniamo gli ex imprenditori nella ripartenza, preparando con i commercialisti dello staff la documentazione per l’istruttoria di un conto professionale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Gestore della crisi e di professionista fiduciario di un OCC: chi conosce la procedura dal lato di chi redige la relazione per il tribunale sa leggere il decreto di esdebitazione in tutte le sue implicazioni e sa quali argomenti spendere quando una banca pretende di ignorarlo. A questo si affianca il coordinamento dello staff in diritto bancario, che è il terreno su cui si contestano rifiuti, segnalazioni e compensazioni.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino, se necessario, alla Corte di cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di mano tra un grado e l’altro.

Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché la ripartenza dopo il sovraindebitamento è insieme una questione giuridica e una questione di numeri.


In chiusura: tre cose da ricordare

La prima: il conto di base è un suo diritto, anche dopo una procedura di sovraindebitamento. La banca può rifiutarlo solo per i motivi tassativi di legge, per iscritto ed entro dieci giorni lavorativi; la sua storia debitoria non è tra quei motivi.

La seconda: il decreto di esdebitazione è la chiave di tutto. È ciò che impedisce alle ex creditrici di compensare, ciò che obbliga ad aggiornare le segnalazioni, ciò che rende la sua posizione trasparente agli occhi di una nuova banca. Verificare di averlo davvero, e che sia completo, viene prima di ogni altra mossa.

La terza: il ritorno al credito vero è un percorso, non un diritto. Si costruisce con un conto movimentato regolarmente, con segnalazioni corrette e con pazienza.

Lo Studio Monardo segue questo passaggio perché è il punto in cui le due competenze certificate dell’Avvocato si toccano: da un lato quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero e di fiduciario di un OCC, che permette di far valere fino in fondo gli effetti dell’esdebitazione; dall’altro il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario, che permette di contestare la banca sul suo stesso terreno.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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