Quando Il Concordato In Bianco Viene Dichiarato Inammissibile o Improcedibile?

Chi deposita una domanda di concordato con riserva pensa quasi sempre di aver guadagnato tempo. È una lettura parziale, e spesso è proprio questa lettura a far perdere la partita. Perché nel momento esatto in cui il ricorso ex art. 44 del Codice della crisi entra nel fascicolo del tribunale, dall’altra parte del tavolo qualcuno inizia a muoversi con un obiettivo preciso e speculare al tuo: far dichiarare quella domanda inammissibile o improcedibile, e ottenere l’apertura della liquidazione giudiziale. Non è accanimento. È convenienza economica, ed è perfettamente razionale.

Chi conosce in anticipo le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia ad anticiparle: nel concordato in bianco non vince chi ha le ragioni migliori, ma chi presidia per primo i termini e i documenti che la legge gli impone. Il creditore che si oppone alla tua domanda prenotativa non improvvisa: ha un arsenale limitato, scritto nel Codice, fatto di sei o sette mosse ricorrenti, ciascuna con i suoi presupposti e — questo è il punto — ciascuna con i suoi limiti invalicabili. Questa guida ricostruisce quell’arsenale mossa per mossa, e per ogni mossa indica la contromossa, la base normativa e le decisioni dei giudici che ti proteggono.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno per una ragione verificabile e non generica: la fase con riserva è un procedimento unitario in cui si decide, spesso in poche settimane, se l’impresa resta in vita o entra in liquidazione, e in cui la difesa deve reggere davanti al tribunale, poi in corte d’appello ex art. 51 CCII e, quando la questione è di diritto, fino in Cassazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la prima qualifica garantisce che la linea difensiva sia costruita fin dal primo atto pensando all’ultimo grado; la seconda significa conoscere dall’interno la logica negoziale che governa il rapporto con i creditori prima ancora che la partita diventi processuale. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: in un concordato con riserva, il rispetto degli obblighi informativi mensili e la costruzione del progetto di regolazione della crisi sono materia contabile quanto giuridica.

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Chi hai di fronte: la logica economica del creditore che ti vuole in liquidazione

Il primo errore di prospettiva è immaginare il creditore come un soggetto animato da volontà punitiva. Nella stragrande maggioranza dei casi è un attore economico razionale che sta facendo un calcolo molto semplice: quale delle strade disponibili gli restituisce più denaro, prima, con meno costi e meno incertezza.

La controparte tipica di un concordato in bianco non è una sola. Può essere una banca con credito ipotecario o pignoratizio, che ha già una garanzia reale e quindi teme molto meno di altri la continuità dell’impresa; può essere un fornitore chirografario, che sa di essere in fondo alla fila e che dal concordato liquidatorio si aspetta una percentuale modesta; può essere una società di factoring o un cessionario di crediti deteriorati, che ha acquistato il credito a sconto e per cui anche un recupero parziale è già margine; può essere un istituto di leasing, interessato soprattutto al bene; può essere un ex socio, un professionista, un creditore erariale o previdenziale che agisce secondo regole proprie di ammissibilità del trattamento.

Ognuno di questi soggetti valuta tre variabili. La prima è il tasso di recupero atteso: quanto prende con il concordato, quanto con la liquidazione giudiziale. La seconda è il tempo: una liquidazione giudiziale è mediamente più lunga, ma un concordato che poi salta produce un ritardo ancora peggiore, perché consuma mesi senza portare a nulla. La terza, quella che quasi nessuno considera, è il costo dell’iniziativa: presentare istanza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 37 CCII, costituirsi nel procedimento unitario, seguire un’istruttoria con l’assistenza di un difensore, sostenere il contributo unificato e le spese di giustizia previste per legge sono attività che hanno un costo certo a fronte di un risultato incerto.

Da questo calcolo discende una conseguenza che cambia tutta l’impostazione difensiva: il creditore aggredisce quando ritiene che il tuo concordato non arriverà mai a una proposta seria, e tratta quando ritiene che ci arriverà. Non aggredisce perché sei in crisi, aggredisce perché legge nel tuo comportamento processuale i segnali di una domanda vuota. Il ritardo nel deposito della relazione mensile, il progetto di piano che non compare, la richiesta di proroga senza documenti a sostegno, la rinuncia seguita da una nuova domanda sono per lui indicatori di probabilità di successo: gli dicono che l’investimento nell’attacco ha un rendimento atteso alto.

C’è poi un dato di sistema che il creditore conosce bene e che il debitore sottovaluta. Il Codice della crisi ha scelto di favorire le soluzioni negoziali rispetto a quelle liquidatorie: l’art. 7, comma 2, CCII impone al tribunale, in caso di più domande sulla stessa crisi, di esaminare in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale. Ma quella priorità è condizionata: vale a patto che la domanda non sia manifestamente inammissibile e che il piano non sia manifestamente inadeguato. Il creditore lo sa. E quindi tutta la sua strategia, dal primo all’ultimo atto, ha un unico bersaglio: dimostrare che la tua domanda rientra in quella eccezione. Se ci riesce, l’art. 7, comma 3, CCII gli apre la strada, perché prevede espressamente che quando la domanda diversa dalla liquidazione non è accolta, o è inammissibile, e risulta accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede su istanza dei legittimati all’apertura della liquidazione giudiziale.

Tutto ciò che segue è il modo in cui prova a costruire quella dimostrazione.


Mossa 1 — La corsa al tribunale e lo sbarramento dell’art. 40, comma 10

La mossa. Il creditore deposita per primo il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ex art. 37 CCII. Non lo fa necessariamente perché vuole la liquidazione: lo fa perché depositando per primo attiva un meccanismo processuale che comprime drasticamente i tuoi tempi di reazione. L’art. 40, comma 10, CCII stabilisce infatti che, quando pende un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi deve essere proposta nel medesimo procedimento, con ricorso ai sensi dell’art. 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi documentali dell’art. 39, a pena di decadenza, entro la prima udienza.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Il vantaggio è evidente: sposta la partita su un binario a tempo. Da quel momento il debitore non ha più mesi per organizzarsi, ne ha poche settimane, e deve presentarsi con un fascicolo documentale completo. Il costo dell’iniziativa è relativamente contenuto e il potenziale ritorno è alto, perché se il debitore manca la finestra, la domanda prenotativa successiva è tardiva e la liquidazione giudiziale diventa quasi automatica. Il creditore preferisce non farla quando ha già in corso una trattativa credibile, quando teme che l’istanza gli faccia perdere una garanzia o un rapporto commerciale ancora utile, oppure quando sa che altri creditori si muoveranno comunque e può risparmiarsi il costo dell’iniziativa lasciandolo a loro.

I suoi limiti. Qui il margine del creditore si restringe più di quanto lui stesso pensi. La decadenza dell’art. 40, comma 10, CCII non è generica: presuppone che penda effettivamente un procedimento di liquidazione giudiziale introdotto da un terzo e che sia stata regolarmente fissata la prima udienza. La Corte di Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 14 giugno 2026, n. 19789, ha precisato che il termine individuato a pena di decadenza nella “prima udienza” va inteso, anche nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 136/2024, con riferimento all’udienza regolarmente fissata ai sensi dell’art. 41, comma 1, CCII, e che la decadenza opera anche se in quella sede il giudice si è limitato a disporre un rinvio. Il che, letto dalla parte del debitore, significa due cose: che non si può contare sul rinvio per guadagnare tempo, ma anche che se l’udienza non è stata regolarmente fissata secondo l’art. 41 CCII, lo sbarramento non è maturato e l’eccezione del creditore è infondata.

Un secondo limite riguarda l’illusione, coltivata da molti debitori, che la composizione negoziata funzioni da parcheggio. Il Tribunale di Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, con provvedimento del 19 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda prenotativa depositata dopo l’archiviazione della composizione negoziata, quando la composizione era stata avviata prima dell’udienza ex art. 41 CCII e il termine dell’art. 40, comma 10, era ormai spirato, aprendo conseguentemente la liquidazione giudiziale. Il messaggio è chiaro anche per la controparte: la decadenza si calcola sul procedimento di liquidazione giudiziale, non sulla cronologia interna delle iniziative del debitore.

La tua contromossa. È di puro anticipo. Dal momento in cui ricevi notifica di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, la prima udienza diventa il termine più importante dell’intera vicenda d’impresa, e va trattata come un termine di decadenza sostanziale, non come una data di calendario. Concretamente: si verifica immediatamente la regolarità della fissazione dell’udienza ex art. 41, comma 1, CCII; si depositano entro quella data il ricorso ex art. 44 e il corredo documentale dell’art. 39, comma 3; e se il fascicolo non è pronto, si deposita comunque la domanda con la documentazione contabile richiesta, perché la riserva serve precisamente a questo. Chi aspetta di avere il piano pronto perde il diritto di presentarlo.

Vale anche la verifica del foro. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 28 novembre 2025, n. 31177, ha ribadito che, pendente una procedura davanti a un certo tribunale, la domanda di concordato va proposta davanti a quello stesso tribunale anche quando lo si ritenga incompetente, con la conseguenza che l’eccezione di incompetenza va sollevata nelle forme e nei tempi propri e non attraverso il deposito della domanda altrove. E sul criterio di collegamento, la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 29 luglio 2025, n. 21865, ha chiarito che la competenza sulla domanda di accesso ex art. 44 CCII spetta al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la sede legale, salvo prova che esso si trovi altrove e che tale diversa collocazione sia stata percepita dai terzi: un trasferimento di sede non percepibile all’esterno non sposta il foro e regala al creditore un’eccezione facile.


Mossa 2 — L’attacco al corredo documentale: far dichiarare la domanda inammissibile in partenza

La mossa. Il creditore, costituitosi nel procedimento, esamina il fascicolo del debitore non per discutere il merito della crisi ma per cercare un vuoto documentale. Eccepisce che manca l’elenco nominativo dei creditori, che i bilanci degli ultimi tre esercizi non sono stati depositati, che mancano le dichiarazioni dei redditi o IRAP per l’impresa non tenuta al bilancio, che il domicilio digitale non è indicato. Chiede, su questa base, la declaratoria di inammissibilità della domanda e, a valle, l’apertura della liquidazione giudiziale.

Perché la fa. Perché è la mossa con il miglior rapporto tra costo e resa. Non richiede consulenze contabili, non richiede di entrare nel merito del piano — che peraltro nella fase con riserva ancora non esiste — e colpisce un presupposto processuale che il tribunale deve verificare comunque. È inoltre una mossa che può essere giocata in ritardo, e questo la rende insidiosa: il creditore può restare in silenzio mentre il termine corre, lasciando che il debitore investa settimane nella costruzione del piano, e sollevare l’eccezione solo in prossimità dell’udienza.

I suoi limiti. Il primo limite è che non ogni carenza è una carenza radicale. La giurisprudenza distingue con nettezza tra i documenti che integrano un requisito di ammissibilità e quelli la cui mancanza è sanabile o suscettibile di integrazione su sollecitazione del tribunale. La Corte di Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 22454 del 2021, pronunciandosi sull’art. 161, comma 6, l. fall. ma con argomenti pacificamente trasposti all’art. 44 CCII, ha affermato che il deposito dell’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti costituisce un requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva, e che la sua mancanza può essere rilevata ai fini della dichiarazione di improcedibilità anche dopo la concessione del termine per il deposito del piano. È una pronuncia a doppio taglio: conferma che su quel documento non si transige, ma implicitamente conferma anche che il perimetro dei requisiti di ammissibilità è quello scritto nell’art. 39, comma 3, CCII, non quello che il creditore preferirebbe.

Il secondo limite è che il tribunale conserva un potere di sollecitazione integrativa. Il terzo, e più importante, è che non tutte le violazioni producono automaticamente l’inammissibilità. Lo ha detto con chiarezza la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 9 maggio 2025, n. 12352, in tema di somma da versare per le spese di procedura: sotto la disciplina previgente, il mancato deposito della somma, il mancato rispetto del termine fissato o il deposito di un importo inferiore non potevano essere causa di automatica dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, in mancanza di un’espressa disposizione di legge. Attenzione però al rovescio della medaglia, perché è esattamente il punto su cui il creditore oggi fa leva: quella disposizione espressa, nel Codice della crisi, esiste, essendo prevista dall’art. 44, comma 1, lett. d), e comma 2, CCII. Per i procedimenti retti dal Codice, il mancato versamento della somma ordinata dal tribunale è una via diretta alla revoca del termine.

La tua contromossa. Il corredo documentale dell’art. 39, comma 3, CCII va depositato completo il giorno stesso della domanda, non “appena possibile”: è l’unica parte della partita in cui il debitore ha il controllo totale e in cui un errore è interamente evitabile. Elenco nominativo dei creditori con importi e cause di prelazione, bilanci dell’ultimo triennio o, per chi non redige bilancio, dichiarazioni dei redditi e IRAP dell’ultimo triennio, indicazione del domicilio digitale. Dove la contabilità è disordinata — ed è la regola, non l’eccezione, nelle imprese che arrivano alla domanda prenotativa — l’elenco va ricostruito e depositato anche in forma prudenziale, con l’indicazione espressa dei criteri di formazione, perché un elenco dichiaratamente provvisorio ma completo nei nominativi regge molto meglio di un elenco assente.

Vale poi la pena di sfruttare una facoltà che il Codice offre e che quasi nessuno usa in chiave difensiva: l’art. 44, comma 1-quater, CCII consente al debitore di indicare già in fase di riserva lo strumento di cui intende avvalersi. Il Tribunale di Modena, con provvedimento del 18 febbraio 2025, ha chiarito che la mancata indicazione dello strumento prescelto, o l’omesso deposito del progetto di regolazione della crisi, non travolge la domanda ma comporta l’applicazione del regime generale dell’art. 46 CCII, integrabile anche in via analogica con le norme di parte speciale sul concordato preventivo. Tradotto in termini di partita: indicare lo strumento non è obbligatorio, ma farlo toglie al creditore un argomento di genericità e ancora la domanda a un percorso riconoscibile.


Mossa 3 — L’assedio alle misure protettive

La mossa. Il creditore non attacca la domanda in sé, attacca ciò che la domanda produce. Chiede al tribunale di non confermare, o di revocare o abbreviare, le misure protettive richieste ex art. 54, comma 2, CCII nel procedimento dell’art. 55 CCII. L’argomento è quasi sempre lo stesso: le misure protettive servono a proteggere un percorso di risanamento, e qui un percorso non c’è; la protezione sta solo consumando il patrimonio a danno del ceto creditorio.

Perché la fa. Perché è la mossa che gli restituisce subito libertà d’azione. Senza protezione, riprendono o proseguono le azioni esecutive e cautelari individuali, si riaprono le iscrizioni ipotecarie e i pignoramenti, e il singolo creditore torna a poter agire per proprio conto anziché attendere la distribuzione concorsuale. Per un creditore munito di titolo e con un bene aggredibile individuato, questa è spesso la mossa a rendimento più alto in assoluto, più ancora della liquidazione giudiziale, che invece lo costringerebbe al concorso.

I suoi limiti. Il limite principale è che l’attacco alle misure protettive è un giudizio prognostico, e il creditore deve portare elementi concreti, non sospetti. Deve indicare in cosa consiste il pregiudizio, quali atti dispositivi sono stati compiuti, quale attività il debitore avrebbe omesso. La protezione non si perde perché il creditore la contesta, si perde quando il debitore non riesce a dimostrare che sta effettivamente costruendo qualcosa. Il secondo limite è di perimetro: le misure protettive hanno un raggio definito dal provvedimento che le concede o le conferma, e vanno lette per quel che dicono. Sul punto il Tribunale di Trapani, con provvedimento del 26 novembre 2025, si è soffermato sulla domanda prenotativa e sul riconoscimento delle misure protettive, affrontando il tema dell’efficacia erga omnes della successiva conferma giudiziale, questione decisiva quando il creditore sostiene che la protezione non lo riguardi.

La tua contromossa. La difesa delle misure protettive si vince con la prova dell’attività, non con l’argomentazione sull’intenzione. In concreto: relazione periodica depositata con puntualità e contenuto reale, cronoprogramma del piano con le tappe già completate, nomina documentata dell’attestatore, eventuali lettere di interesse o manifestazioni di disponibilità di investitori, evidenza contabile che la gestione corrente non sta erodendo l’attivo. È qui che lo staff multidisciplinare fa la differenza operativa, perché il materiale che convince il tribunale è materiale contabile prima ancora che giuridico.

Sul fronte degli effetti, il creditore che ha agito in violazione della protezione ha un problema, non un vantaggio: la domanda di accesso produce effetti conservativi dal deposito, ed è su questa base che vengono contestati gli atti compiuti in costanza di protezione, come mostrano i contenziosi sorti su iscrizioni ipotecarie eseguite in pendenza di una domanda ex art. 44 CCII. Se il creditore ha sbagliato i tempi, la sua mossa diventa un’occasione difensiva.


Mossa 4 — La segnalazione che fa revocare il termine

La mossa. È la mossa più tecnica dell’arsenale, ed è quella che il creditore esperto preferisce. Non attende la scadenza: segnala. L’art. 44, comma 2, CCII prevede che il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revochi il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lett. b), o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui alla lett. c); e provvede allo stesso modo in caso di violazione dell’obbligo di versamento della somma di cui alla lett. d).

Il creditore, dunque, ha un canale diretto e formalizzato per far cadere la fase con riserva prima del termine. E ha un alleato istituzionale: il commissario giudiziale, la cui nomina nella fase prenotativa è divenuta un passaggio strutturale, con compiti di vigilanza e di segnalazione degli atti di frode. Quando il commissario accerta atti di frode ai sensi dell’art. 106 CCII, o atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell’art. 44, comma 2.

Perché la fa. Perché la segnalazione non le costa quasi nulla e non la espone. Non deve instaurare un giudizio, non deve provare un danno: le basta portare all’attenzione del tribunale un fatto. E perché il provvedimento che ne consegue è particolarmente insidioso per il debitore, essendo un decreto non soggetto a reclamo.

I suoi limiti. Il primo limite è sostanziale e va sottolineato: non ogni inadempimento informativo giustifica la revoca, perché la norma richiede una violazione “grave” degli obblighi informativi. Un ritardo di pochi giorni nel deposito di una relazione mensile, isolato e poi sanato, non è una violazione grave; l’omissione reiterata di informazioni rilevanti, o il deposito di relazioni prive di contenuto, lo è. Il secondo limite è procedurale: la revoca presuppone il contraddittorio, e il debitore ha diritto di essere sentito insieme ai creditori che hanno chiesto la liquidazione giudiziale. Il terzo è che la revoca non equivale automaticamente all’apertura della liquidazione giudiziale, che richiede comunque l’istanza di un soggetto legittimato e l’accertamento dello stato di insolvenza secondo l’art. 7, comma 3, CCII.

Sugli atti di frode, i giudici hanno costruito un perimetro preciso che vale anche a favore del debitore, perché esclude le contestazioni generiche. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza 17 luglio 2025, n. 19844, ha chiarito che la revoca per compimento di atti in frode ha finalità di tutela della legalità della procedura e non natura sanzionatoria: non serve a punire il debitore, serve a garantire che i creditori decidano su basi vere. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza 9 dicembre 2025, n. 31958, ha confermato la revoca in un caso di carenza informativa riscontrata dal commissario giudiziale, precisando che sono irrilevanti le integrazioni di notizie e valutazioni operate dal debitore e dall’attestatore in un momento successivo all’accertamento. In termini di partita: l’integrazione tardiva non cancella la frode informativa, quindi il momento per dire tutto è il primo, non l’ultimo.

E c’è un limite ulteriore, che la Cassazione ha tracciato contro l’estensione analogica indiscriminata dell’art. 106 CCII: con la sentenza 30 giugno 2025, n. 17721, la Corte, pur riconoscendo l’applicabilità della norma anche al concordato minore, ha escluso che l’analogia possa estendersi a ogni fattispecie, e in particolare al mancato versamento delle spese di giustizia, che non può essere ricondotto d’ufficio all’art. 106.

La tua contromossa. Gli obblighi informativi dell’art. 44, comma 1, lett. c), CCII non sono un adempimento burocratico: sono la prova documentale, costruita settimana per settimana, che la riserva non è un parcheggio — ed è l’unica prova che neutralizza in radice la segnalazione del creditore. La relazione periodica, almeno mensile, sulla gestione finanziaria, patrimoniale ed economica va depositata puntualmente e va scritta perché la legga un avversario, non perché la archivi un ufficio: stato di avanzamento del piano, flussi del periodo, atti di gestione compiuti, atti per i quali è stata chiesta autorizzazione. Ogni atto che esca dall’ordinaria amministrazione va autorizzato prima, mai ratificato dopo. E ogni fatto potenzialmente sfavorevole — un contenzioso pendente, un credito litigioso, un’operazione infragruppo del passato — va messo in chiaro spontaneamente, perché una volta che lo accerta il commissario è tardi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale: su questa mossa specifica, la combinazione conta più della somma, perché la relazione mensile che regge davanti a un commissario giudiziale è un documento contabile, mentre la difesa nel procedimento di revoca è un atto processuale che va scritto già pensando a come la questione potrà essere portata nei gradi successivi.


Mossa 5 — L’eccezione di abuso del processo

La mossa. Il creditore sostiene che la domanda con riserva non sia stata depositata per regolare la crisi, ma per ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale. È l’argomento che i tribunali accolgono più volentieri quando il comportamento processuale del debitore mostra una sequenza sospetta: domanda prenotativa, rinuncia, nuova domanda; oppure domanda depositata a ridosso dell’udienza fissata sui ricorsi di liquidazione giudiziale; oppure una successione di richieste di proroga senza che compaia mai un progetto.

Perché la fa. Perché l’abuso del processo, una volta riconosciuto, produce l’inammissibilità della domanda senza bisogno di alcuna indagine sul merito del piano. È la scorciatoia più efficiente del suo arsenale.

I suoi limiti. Qui il margine della controparte è più stretto di quanto la retorica dell’abuso lasci pensare, e il debitore deve saperlo. L’orientamento consolidato, ripreso dalla Cassazione, Sez. I, con la sentenza 22 maggio 2023, n. 13997, e prima ancora dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9935 del 2015 e poi da Cass. n. 12066/2017, n. 7177/2020 e n. 8992/2021, è che la domanda di concordato è inammissibile per abuso del processo quando è presentata non per regolare la crisi attraverso un accordo con i creditori ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7299 del 2025, hanno ricondotto il divieto di abuso a un postulato immanente all’intero ordinamento processuale, confermandone la portata generale anche sotto il Codice della crisi. Ma la formula richiede uno scopo “palese”: l’abuso va accertato sul comportamento concreto, non presunto dalla semplice successione delle domande.

Ed è esattamente questa la crepa in cui si inserisce la difesa. Il Tribunale di Brescia, nel primo caso affrontato sotto il Codice della crisi, ha consentito la ripresentazione di una domanda con riserva dopo la rinuncia alla precedente, osservando che l’art. 161, comma 9, l. fall. sanciva l’inammissibilità della domanda in bianco quando nel biennio precedente ne fosse stata presentata un’altra non seguita dall’ammissione, e che quella previsione non è stata riprodotta nel Codice della crisi, con la conseguenza che la riproposizione di una domanda ex artt. 40 e 44 CCII deve ritenersi ammissibile senza i precedenti limiti temporali, purché non si traduca in un abuso dello strumento concordatario. È un passaggio decisivo: sotto il CCII non esiste più un divieto biennale automatico; esiste un divieto di abuso, che va provato caso per caso.

Il confine, nella giurisprudenza di merito più recente, è stato tracciato con precisione. La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza 22 aprile 2025, n. 111, ha ravvisato l’abuso del processo nella domanda di concordato con riserva proposta in prossimità dell’udienza fissata per la trattazione dei ricorsi di liquidazione giudiziale e a pochi giorni dalla rinuncia a un ricorso identico, senza che fossero prospettati mutamenti delle condizioni economiche e finanziarie, quando appare finalizzata esclusivamente a dilazionare la liquidazione con possibile pregiudizio dei creditori. In senso opposto, si è affermato che la domanda tempestivamente depositata il giorno antecedente la prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 40, comma 10, CCII, non può essere dichiarata inammissibile per abuso dello strumento per il solo fatto di essere stata presentata a distanza di circa tre mesi da una precedente domanda con riserva.

La tua contromossa. L’abuso si neutralizza documentando il cambiamento: la seconda domanda non deve essere la fotocopia della prima, deve poggiare su un fatto nuovo dimostrabile. Un investitore che si è manifestato, una manifestazione di interesse per l’azienda o per un ramo, un contratto acquisito, una transazione chiusa con un creditore rilevante, una perizia che rivaluta un cespite, l’esito di una composizione negoziata. E la sequenza processuale va costruita in modo trasparente: se si rinuncia, si spiega perché; se si ripropone, si allega l’elemento sopravvenuto. Anche il tempismo conta: depositare a ridosso dell’udienza è legittimo, ma se è l’unico dato del fascicolo diventa l’indizio principale contro di te.

Attenzione infine a una scorciatoia che non funziona più: la Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I civ., nelle conclusioni del 3 novembre 2025, ha affrontato il tema dell’istanza di accesso alla composizione negoziata proposta in pendenza di un concordato preventivo, ritenendola improponibile e ritenendo che tale circostanza non costituisca ostacolo, a fronte della rinuncia alla prima procedura, alla pronuncia di apertura della liquidazione. Passare da uno strumento all’altro per guadagnare tempo è oggi il modo più rapido per fornire al creditore la prova dell’abuso.


Mossa 6 — L’attesa: l’improcedibilità alla scadenza del termine

La mossa. È la mossa più semplice e, statisticamente, quella che il creditore vince più spesso: non fa nulla. Attende che scada il termine concesso dal tribunale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), CCII senza che il debitore abbia depositato proposta, piano, attestazione e documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2. A quel punto chiede la declaratoria di improcedibilità della domanda e, sulla base dell’istanza di liquidazione giudiziale già pendente, l’apertura della procedura.

Perché la fa. Perché non le costa niente ed è la mossa con la percentuale di successo più alta. Il tempo lavora per lei: ogni giorno che passa senza che compaia un piano aumenta la probabilità che il piano non compaia affatto.

I suoi limiti. Il limite è tutto nel calendario, ed è un calendario che bisogna conoscere con precisione chirurgica. Il termine iniziale è compreso tra trenta e sessanta giorni. È prorogabile su istanza del debitore fino a ulteriori sessanta giorni, in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza: è la modifica introdotta dall’art. 12 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il cosiddetto Correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024. La proroga, quindi, non è più una concessione quasi automatica: è condizionata a un documento.

E qui si colloca una delle indicazioni più importanti per chi gioca questa partita. L’art. 44, comma 3, CCII esclude espressamente i termini delle lett. a), c) e d) dalla sospensione feriale dei termini. La sospensione feriale va dal 1° al 31 agosto, ma su questi termini non opera: il termine per depositare la proposta e il piano, quello per gli obblighi informativi e quello per il versamento della somma corrono anche in agosto. Il creditore lo sa perfettamente, e non è raro che la scadenza cada proprio nelle settimane in cui l’impresa è ferma. Chi conta sulla pausa estiva perde il concordato.

Un ulteriore limite riguarda i rapporti con il procedimento di liquidazione giudiziale pendente. Il Tribunale di Verona, con decreto adottato nell’ottobre 2024, ha ritenuto ammissibile, alla luce delle modifiche del Correttivo-ter e in applicazione dell’art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 136/2024 sui procedimenti in corso, la proroga del termine per la presentazione della domanda piena anche in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, e ha delineato il contenuto minimo del progetto di piano richiamando l’art. 17, comma 3, lett. b), CCII, precisando che non può trattarsi di una mera ipotesi priva di concretezza ma deve essere un progetto effettivamente elaborato, ancorché in fase preliminare. La pendenza dell’istanza del creditore non impedisce di per sé la proroga: a impedirla è l’assenza del progetto.

La tua contromossa. Il progetto di regolazione della crisi va predisposto per la data della richiesta di proroga, non per la data di scadenza finale: è il documento che compra i sessanta giorni supplementari, e senza di esso la proroga non arriva. Nella pratica significa costruire, entro le prime tre o quattro settimane dalla concessione del termine, un elaborato che contenga almeno: la ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; l’individuazione delle cause della crisi; l’ipotesi di strumento prescelto e la sua struttura di massima; l’indicazione delle risorse attese e della loro provenienza; il cronoprogramma delle attività residue con l’indicazione dell’attestatore incaricato.

E occorre sapere cosa succede dopo, perché il creditore lo sa. L’improcedibilità o l’inammissibilità della domanda non chiudono la vicenda in modo neutro: aprono la strada dell’art. 7, comma 3, CCII. Vanno poi messi in conto gli effetti riflessi su ciò che è stato fatto nel frattempo. La Cassazione ha escluso la prededucibilità in difetto dell’apertura effettiva della procedura concordataria, non essendo sufficiente la sola domanda di concordato con riserva senza il successivo deposito di proposta e piano (Cass. n. 1730/2025); e con l’ordinanza 8 gennaio 2025, n. 288, ha affrontato la questione della consecuzione tra una prima procedura di concordato con riserva dichiarata improcedibile, un successivo concordato e il fallimento, censurando la valutazione fondata sul mero lasso temporale tra le procedure in assenza di un accertamento di discontinuità dell’insolvenza, e rilevando altresì la carenza motivazionale sulla qualificazione come atto di ordinaria amministrazione di un contratto di esternalizzazione dell’intera gestione aziendale. In concreto: i fornitori che hanno lavorato durante una riserva poi naufragata rischiano di non vedersi riconosciuta la prededuzione, e questo è un argomento che il creditore usa proprio per convincere gli altri creditori a non sostenerti.

Da valutare, infine, il fronte delle impugnazioni. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 26 novembre 2025, n. 31176, ha stabilito che non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. la decisione della corte d’appello che conferma ex art. 47, comma 5, CCII l’inammissibilità della proposta. E il decreto di revoca del termine ex art. 44, comma 2, CCII è per legge non soggetto a reclamo. Significa che la partita si gioca quasi tutta in primo grado: quando il provvedimento è emesso, gli spazi di correzione sono molto più stretti di quanto si immagini. È la ragione per cui la difesa va costruita, fin dal primo atto, con la qualità che serve all’ultimo grado.


La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, utili a mostrare come si spostano i rapporti di forza. Non sono casi reali e non descrivono vicende seguite dallo Studio.

Simulazione 1 — La finestra dell’art. 40, comma 10, colta all’ultimo. Società con esposizione complessiva di 1.284.500 €, di cui 620.000 € verso banche con garanzia ipotecaria e 418.300 € verso fornitori chirografari. Il 4 marzo un fornitore per 87.400 € deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. L’udienza ex art. 41 CCII viene regolarmente fissata per il 22 aprile. La contabilità dell’impresa è arretrata di due esercizi.

Scenario A: la società attende di avere il piano pronto e deposita domanda ex art. 44 il 6 maggio. La domanda è tardiva: il termine dell’art. 40, comma 10, era la prima udienza del 22 aprile, e secondo Cass. n. 19789/2026 il termine opera anche quando l’udienza sia stata rinviata. Esito: inammissibilità per tardività; accertata l’insolvenza, apertura della liquidazione giudiziale ex art. 7, comma 3.

Scenario B: la società deposita il 21 aprile una domanda con riserva con elenco creditori ricostruito in via prudenziale, bilanci dei tre esercizi e domicilio digitale, chiedendo le misure protettive. Il tribunale concede un termine di sessanta giorni con scadenza al 20 giugno e nomina il commissario giudiziale. Il fornitore non ha più la mossa della decadenza: deve passare per il merito, cioè attendere il 20 giugno o costruire una segnalazione ex art. 44, comma 2. Il debitore ha comprato sessanta giorni, ma li ha comprati a condizione di usarli.

Simulazione 2 — La segnalazione sugli obblighi informativi. Termine concesso il 12 maggio, scadenza al 10 luglio, obbligo informativo mensile. La prima relazione, dovuta entro il 12 giugno, viene depositata il 27 giugno ed è di due pagine, senza dati finanziari del periodo. Il 30 giugno un creditore per 213.700 € deposita segnalazione ex art. 44, comma 2, lamentando grave violazione degli obblighi informativi; il commissario giudiziale conferma il ritardo e la genericità.

Scenario A: il debitore si difende sostenendo che il ritardo è dipeso dalla chiusura degli uffici. Non allega nulla. Il tribunale, sentiti il debitore e i creditori ricorrenti, revoca il termine con decreto non reclamabile. Il debitore non ha rimedio impugnatorio contro quel decreto.

Scenario B: il debitore, entro tre giorni dalla segnalazione, deposita una relazione integrativa completa con i flussi dei due mesi, l’elenco degli atti di gestione compiuti, il cronoprogramma del piano con tre tappe già chiuse, la lettera di incarico all’attestatore datata 3 giugno e una manifestazione di interesse per l’affitto del ramo d’azienda. La violazione resta, ma il tribunale deve valutarne la gravità: un ritardo isolato e sanato, a fronte di un’attività documentata, non integra la violazione “grave” richiesta dalla norma. Il termine regge fino al 10 luglio. Differenza fra i due scenari: non l’argomento giuridico, ma la documentazione prodotta in settantadue ore.

Simulazione 3 — La proroga che si gioca sul progetto. Termine iniziale di quarantacinque giorni concesso il 1° luglio, con scadenza al 15 agosto. Il debitore confida nella pausa estiva. L’art. 44, comma 3, CCII esclude però questi termini dalla sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto: il termine scade il 15 agosto a tutti gli effetti.

Scenario A: il debitore deposita istanza di proroga il 12 agosto, motivandola con la complessità della situazione e con il periodo feriale, senza allegare un progetto. La proroga viene negata, perché l’art. 44, comma 1, lett. a), CCII richiede giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. Il 16 agosto il creditore chiede l’improcedibilità.

Scenario B: il debitore deposita il 28 luglio istanza di proroga allegando un progetto di regolazione della crisi di trentadue pagine costruito sui contenuti dell’art. 17, comma 3, lett. b), CCII, con situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno, individuazione delle cause della crisi, struttura di massima del concordato in continuità indiretta con affitto d’azienda, risorse attese quantificate in 465.000 € da finanza esterna e cessione di un immobile non strumentale, e cronoprogramma fino al deposito. Il tribunale concede sessanta giorni ulteriori, con nuova scadenza al 14 ottobre. Il progetto non è il piano: è il documento che dimostra che il piano sta nascendo, ed è l’unica cosa che compra tempo davvero.


Quando all’avversario conviene trattare

Questa è la parte della partita che quasi nessuno legge correttamente, e che spesso vale più di tutte le eccezioni processuali messe insieme. Il creditore non è sempre nella stessa posizione negoziale: la sua disponibilità a trattare varia nel tempo, e varia in modo prevedibile.

Il primo momento favorevole è immediatamente successivo al deposito della domanda con riserva, quando le misure protettive sono state confermate. In quella fase il creditore ha appena scoperto che non può agire individualmente e che il suo orizzonte temporale si è allungato. Un piano di rientro proposto in quel momento, con scadenze realistiche e una prima tranche ravvicinata, viene valutato con attenzione molto maggiore di quanto lo sarebbe stato un mese prima, quando poteva ancora contare sull’esecuzione individuale.

Il secondo momento è quello in cui compare il progetto di regolazione della crisi. Il creditore che riceve, tramite il commissario giudiziale o direttamente, un documento strutturato con numeri verificabili, cambia il proprio calcolo di probabilità: se il concordato ha una possibilità concreta di arrivare all’omologa, l’investimento nell’attacco perde rendimento atteso. È il momento in cui un saldo e stralcio diventa discutibile, perché il creditore confronta la somma offerta subito con una percentuale concordataria futura e incerta.

Il terzo momento, meno intuitivo, è quello in cui il creditore si accorge di essere in una posizione peggiore di quanto credesse. Il chirografario che scopre che l’attivo è quasi interamente assorbito da privilegi e ipoteche capisce che dalla liquidazione giudiziale non ricaverà quasi nulla: da quel momento qualunque soddisfazione concordataria, anche modesta, è preferibile. Lo stesso vale per il creditore con garanzia su un bene la cui stima peritale si rivela inferiore alle attese, o per il leasing che si trova a dover ricollocare un bene difficilmente ricollocabile.

Il quarto momento è quello della continuità. Quando il creditore è anche fornitore strategico, la liquidazione giudiziale non gli fa perdere solo il credito: gli fa perdere il cliente. In questi casi la trattativa non si gioca sulla percentuale, ma sulla prosecuzione del rapporto, e la leva del debitore è molto più forte di quanto lui stesso percepisca.

C’è invece un momento in cui trattare è quasi impossibile, e conviene saperlo: dopo che il creditore ha depositato una segnalazione ex art. 44, comma 2, e il commissario giudiziale l’ha confermata. In quella fase ha in mano un vantaggio processuale concreto e a costo zero, e non ha nessuna ragione economica per rinunciarvi. La finestra negoziale, dunque, va aperta prima che la mossa venga giocata, non dopo.

Va infine tenuto presente che l’iniziativa per l’apertura della liquidazione giudiziale non appartiene solo ai creditori: l’art. 37 CCII la attribuisce anche al debitore, agli organi e alle autorità di controllo e al pubblico ministero. Il che significa che una trattativa conclusa con il creditore più aggressivo non mette al riparo da ogni scenario, e che l’accordo va costruito guardando all’intero ceto creditorio, non a un singolo interlocutore.


La partita in tabella

Lo schema che segue riassume l’arsenale della controparte e i corrispondenti spazi di reazione. Va letto tenendo presente che le finestre utili sono strette e che, una volta chiuse, i rimedi impugnatori sono limitati: il decreto di revoca ex art. 44, comma 2, CCII non è reclamabile, e secondo Cass. n. 31176/2025 la decisione della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta ex art. 47, comma 5, CCII non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.

Mossa del creditoreTermine o condizione che lo vincolaContromossa del debitoreFinestra utile per giocarla
Ricorso per liquidazione giudiziale ex art. 37 CCII per attivare la decadenza dell’art. 40, co. 10Serve un procedimento pendente e la prima udienza regolarmente fissata ex art. 41, co. 1 (Cass. 19789/2026)Deposito della domanda ex art. 44 entro la prima udienza, anche senza pianoDalla notifica del ricorso fino alla prima udienza, rinvii compresi
Eccezione di inammissibilità per carenze documentali ex art. 39, co. 3Il perimetro è quello di legge; alcune carenze sono integrabiliDeposito completo di elenco creditori, bilanci o dichiarazioni del triennio, domicilio digitaleContestuale alla domanda; integrazione appena sollecitata
Opposizione alla conferma o richiesta di revoca delle misure protettive ex artt. 54-55Deve allegare un pregiudizio concreto, non un sospettoProva documentale dell’attività svolta e della gestione conservativaEntro il procedimento ex art. 55, e per tutta la durata della protezione
Segnalazione ex art. 44, co. 2 per violazione obblighi informativi o mancato versamento della sommaLa violazione informativa deve essere grave; è dovuto il contraddittorioRelazioni mensili puntuali e sostanziali; versamento nei termini; integrazione immediataPrima della segnalazione; dopo, lo spazio si riduce drasticamente
Segnalazione di atti in frode ex art. 106 CCII tramite il commissario giudizialeServono fatti con valenza decettiva sul consenso informato dei creditoriDisclosure spontanea e anticipata di ogni fatto sfavorevole; autorizzazione preventiva degli atti straordinariPrima dell’accertamento del commissario: dopo le integrazioni sono irrilevanti (Cass. 31958/2025)
Eccezione di abuso del processoServe uno scopo dilatorio palese, non la mera reiterazioneDocumentazione del fatto nuovo sopravvenuto rispetto alla domanda precedenteAl momento del deposito della seconda domanda
Attesa della scadenza e richiesta di improcedibilitàTermine 30-60 gg, prorogabile fino a 60 con progetto di regolazione della crisi; nessuna sospensione feriale (art. 44, co. 3)Istanza di proroga corredata dal progetto, depositata con anticipoBen prima della scadenza, mai negli ultimi giorni

Le domande di chi è sotto attacco

Un creditore può far dichiarare improcedibile il mio concordato in bianco prima della scadenza del termine? Sì, e questa è la mossa che i debitori sottovalutano di più. L’art. 44, comma 2, CCII gli consente di segnalare al tribunale la grave violazione degli obblighi informativi, il mancato versamento della somma ordinata o le situazioni che il commissario giudiziale è tenuto a riferire, e il tribunale può revocare il termine con decreto non soggetto a reclamo. Non deve attendere la scadenza: gli basta un fatto documentato.

Se rinuncio alla domanda con riserva, posso ripresentarla? Sì, ma solo se puoi dimostrare che è cambiato qualcosa. Il divieto biennale che l’art. 161, comma 9, l. fall. prevedeva non è stato riprodotto nel Codice della crisi, e il Tribunale di Brescia ha ammesso la riproposizione dopo la rinuncia proprio su questa base. Resta però il limite dell’abuso: la Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 111 del 22 aprile 2025, ha ritenuto abusiva la nuova domanda depositata a pochi giorni dalla rinuncia, in prossimità dell’udienza sui ricorsi di liquidazione, senza che fossero prospettati mutamenti delle condizioni economiche e finanziarie.

Il termine per depositare piano e proposta si sospende ad agosto? No. La sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto, ma l’art. 44, comma 3, CCII esclude espressamente da tale sospensione i termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d): il termine per la domanda piena, quelli per gli obblighi informativi e quello per il versamento della somma corrono anche in agosto.

Quanto tempo ho realmente a disposizione? Da un minimo di trenta giorni a un massimo di centoventi, e i secondi sessanta non sono automatici. Il tribunale fissa un termine tra trenta e sessanta giorni; la proroga fino a ulteriori sessanta giorni è subordinata, dopo il Correttivo-ter, a giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Senza quel documento, la proroga non arriva.

Se il tribunale revoca il termine, posso impugnare? Contro quel decreto no: l’art. 44, comma 2, CCII lo dichiara non soggetto a reclamo. È possibile difendersi nel procedimento che porta alla revoca, essendo previsto il contraddittorio con il debitore e con i creditori che hanno chiesto la liquidazione giudiziale, e impugnare l’eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nelle forme dell’art. 51 CCII. Ma la finestra di difesa vera è prima, non dopo.

Se la domanda con riserva salta, i fornitori che hanno lavorato durante la procedura sono prededucibili? Non automaticamente, ed è un argomento che i creditori usano contro di te. La Cassazione ha escluso la prededucibilità in difetto dell’apertura effettiva della procedura concordataria, non bastando la sola domanda con riserva senza il successivo deposito di proposta e piano (Cass. n. 1730/2025). La questione della consecuzione tra procedure è stata affrontata da Cass., ord. 8 gennaio 2025, n. 288, che ha censurato la valutazione basata sul mero intervallo temporale in assenza di accertamento sulla discontinuità dell’insolvenza.


I paletti fissati dai giudici

Di seguito le decisioni che delimitano ciascuna mossa dell’avversario. I principi sono riformulati in sintesi; gli estremi vanno sempre verificati sul testo integrale del provvedimento.

Sui termini di decadenza e sulla corsa al tribunale

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19789 — Il termine che l’art. 40, comma 10, CCII fissa a pena di decadenza nella “prima udienza” va riferito all’udienza regolarmente fissata ai sensi dell’art. 41, comma 1, CCII, e opera anche quando in quella sede il giudice si sia limitato a disporre un rinvio. Rilevanza: chiude la strada a chi conta sul rinvio per recuperare tempo, ma impone al creditore di dimostrare la regolare fissazione dell’udienza.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 28 novembre 2025, n. 31177 — In pendenza di una procedura davanti a un determinato tribunale, la domanda di concordato deve essere proposta davanti allo stesso ufficio anche se ritenuto incompetente; la pronuncia si sofferma altresì sul termine per eccepire o rilevare l’incompetenza territoriale. Rilevanza: evita che il debitore perda la finestra utile depositando davanti al foro sbagliato.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865 — La competenza sulla domanda di accesso ex art. 44 CCII appartiene al tribunale del centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la sede legale, salvo prova che esso si collochi altrove e che tale collocazione sia stata percepita dai terzi. Rilevanza: un trasferimento di sede non percepibile dall’esterno offre al creditore un’eccezione pronta all’uso.
  • Trib. Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, 19 dicembre 2025 — Archiviata la composizione negoziata avviata prima dell’udienza ex art. 41 CCII, la successiva domanda prenotativa è inammissibile per tardività se non è stato rispettato il termine dell’art. 40, comma 10, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: la composizione negoziata non sospende lo sbarramento processuale.

Sui requisiti documentali di ammissibilità

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22454/2021 — Il deposito dell’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti costituisce requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva, e la sua mancanza può essere rilevata ai fini della declaratoria di improcedibilità anche dopo la concessione del termine. Rilevanza: è il documento su cui non esiste margine di recupero.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12352 — Nel regime anteriore al Codice, il mancato o insufficiente deposito della somma per le spese di procedura, così come il mancato rispetto del relativo termine, non poteva determinare automaticamente l’inammissibilità o l’improcedibilità, in assenza di previsione espressa, non essendo applicabili ratione temporis le innovazioni dell’art. 44, comma 1, lett. d), e comma 2, CCII. Rilevanza: chiarisce per differenza che oggi, sotto il Codice, quella previsione espressa esiste.
  • Trib. Modena, 18 febbraio 2025 — La mancata indicazione dello strumento prescelto ex art. 44, comma 1-quater, CCII, o l’omesso deposito del progetto, comporta l’applicazione del regime generale dell’art. 46 CCII, integrabile anche in via analogica con le norme sul concordato preventivo. Rilevanza: la scelta anticipata dello strumento è una difesa, non un obbligo.

Sulla revoca del termine e sugli atti in frode

  • Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958 — È legittima la revoca per carenza informativa accertata dal commissario giudiziale, restando irrilevanti le integrazioni di notizie e valutazioni effettuate dal debitore e dall’attestatore in un momento successivo. Rilevanza: la disclosure tardiva non sana nulla.
  • Cass. civ., Sez. I, 17 luglio 2025, n. 19844 — La revoca dell’ammissione per compimento di atti in frode ha finalità di tutela della legalità della procedura e non natura sanzionatoria. Rilevanza: sposta il giudizio dal profilo soggettivo alla verifica oggettiva sull’informazione data ai creditori.
  • Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721 — L’art. 106 CCII è applicabile anche al concordato minore, ma l’analogia non può estendersi a ogni fattispecie: in particolare non al mancato versamento delle spese di giustizia, che va semmai valutato sotto il profilo della fattibilità. Rilevanza: argine contro l’uso estensivo della norma sugli atti di frode.
  • Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020 — In tema di divieto di eseguire in corso di procedura pagamenti di debiti concorsuali non autorizzati, la pronuncia si sofferma sulla posizione del professionista incaricato e sull’omessa informazione al debitore come violazione di un dovere professionale. Rilevanza: i pagamenti non autorizzati sono il primo fatto che il commissario segnala.
  • Cass. civ., n. 7878/2025 — L’incongruità e l’incompletezza della relazione dell’attestatore possono giustificare la revoca dell’ammissione al concordato. Rilevanza: la qualità dell’attestazione è un presupposto di tenuta, non un allegato formale.
  • Cass. civ., 13 aprile 2022, n. 12115 — Rilevano ai fini della revoca non solo i fatti del tutto ignoti e scoperti successivamente, ma anche quelli noti ed esposti in modo inadeguato o incompleto nella proposta e negli allegati, quando idonei a compromettere il consenso informato dei creditori. Rilevanza: definisce il perimetro dell’atto in frode informativa.
  • Cass. civ., 10 ottobre 2019, n. 25458 — Sono atti di frode i fatti taciuti per intero o esposti in modo parziale o inadeguato, con valenza anche solo potenzialmente ingannevole, indipendentemente dal pregiudizio effettivamente arrecato ai creditori. Rilevanza: l’assenza di danno concreto non è una difesa.
  • Trib. Pisa, Sez. procedure concorsuali, 12 gennaio 2026 — Ai fini della revoca è sufficiente che il proponente sia consapevole della possibile valenza decettiva dell’atto nei confronti del ceto creditorio, senza che occorra la volontà di produrre tale effetto. Rilevanza: abbassa la soglia soggettiva e rende ancora più necessaria la disclosure preventiva.
  • Trib. Milano, 22 aprile 2025 — Anche nel concordato semplificato la revoca dell’ammissione per frode informativa risponde alla funzione ordinante dell’art. 106 CCII, a presidio della trasparenza dell’informazione e della lealtà concorsuale. Rilevanza: conferma che il parametro informativo è trasversale agli strumenti.

Sull’abuso del processo

  • Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2023, n. 13997 — È inammissibile per abuso del processo la domanda di concordato presentata non per regolare la crisi mediante accordo con i creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo; nel solco di Cass., Sez. U., n. 9935 del 2015, Cass. n. 12066/2017, n. 7177/2020 e n. 8992/2021. Rilevanza: è la cornice di tutte le eccezioni di abuso.
  • Cass., Sez. U., n. 7299 del 2025 — Il divieto di abuso del processo costituisce un postulato immanente all’ordinamento processuale in generale. Rilevanza: conferma la piena operatività del principio anche nel regime del Codice della crisi.
  • Corte d’Appello di Potenza, sentenza 22 aprile 2025, n. 111 — Integra abuso del processo la domanda di concordato con riserva proposta in prossimità dell’udienza fissata per la trattazione dei ricorsi di liquidazione giudiziale e a pochi giorni dalla rinuncia a identico ricorso, senza che siano prospettati mutamenti delle condizioni economiche e finanziarie, quando appaia finalizzata esclusivamente a dilazionare la liquidazione con possibile pregiudizio dei creditori. Rilevanza: individua gli indici concreti dell’abuso.
  • Trib. Brescia — L’inammissibilità biennale prevista dall’art. 161, comma 9, l. fall. non è riprodotta nel Codice della crisi: la riproposizione di una domanda ex artt. 40 e 44 CCII è ammissibile senza i precedenti limiti temporali, purché non si traduca in un abuso dello strumento concordatario. Rilevanza: elimina l’automatismo preclusivo e sposta il giudizio sul comportamento concreto.

Sugli effetti dell’esito negativo

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 26 novembre 2025, n. 31176 — Non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. la decisione della corte d’appello che conferma ex art. 47, comma 5, CCII l’inammissibilità della proposta. Rilevanza: riduce drasticamente le possibilità di correzione successiva.
  • Cass. civ., n. 1730/2025 — La prededucibilità è esclusa in difetto dell’apertura effettiva della procedura concordataria, non essendo sufficiente la sola domanda con riserva senza il successivo deposito della proposta e del piano. Rilevanza: spiega perché i fornitori diventano ostili quando la riserva rallenta.
  • Cass. civ., ord. 8 gennaio 2025, n. 288 — In tema di consecuzione tra concordato con riserva dichiarato improcedibile, successivo concordato e fallimento, non è sufficiente valorizzare il mero iato temporale tra le procedure senza accertare la discontinuità dell’insolvenza; la Corte si sofferma altresì sulla qualificazione degli atti di ordinaria amministrazione. Rilevanza: apre spazi difensivi sulla prededuzione dei crediti sorti nella fase con riserva.
  • Trib. Verona, ottobre 2024 — La proroga del termine ex art. 44 CCII è ammissibile anche in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, alla luce delle modifiche del Correttivo-ter e dell’art. 56, comma 4, d.lgs. n. 136/2024; il progetto di piano, il cui contenuto va individuato in conformità all’art. 17, comma 3, lett. b), CCII, non può essere una mera ipotesi priva di concretezza. Rilevanza: fissa lo standard qualitativo del documento che consente di guadagnare i sessanta giorni supplementari.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Nel concordato con riserva la difesa non consiste nel commentare le mosse dell’avversario: consiste nel presidiare, prima di lui, i termini e i documenti da cui dipende l’esito. Ecco che cosa facciamo concretamente.

  1. Verifichiamo immediatamente la maturazione della decadenza dell’art. 40, comma 10, CCII, controllando se il procedimento di liquidazione giudiziale pende davvero, se l’udienza è stata regolarmente fissata ai sensi dell’art. 41, comma 1, e quale sia la data oltre la quale la domanda diventa tardiva.
  2. Ricostruiamo e depositiamo il corredo documentale dell’art. 39, comma 3, CCII, formando l’elenco nominativo dei creditori con importi e cause di prelazione anche quando la contabilità è arretrata, e allegando bilanci o dichiarazioni fiscali del triennio.
  3. Redigiamo il ricorso ex art. 44 CCII con l’indicazione dello strumento prescelto quando questo rafforza la posizione, valutando caso per caso se avvalersi del comma 1-quater.
  4. Costruiamo il progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza che condiziona la proroga del termine, con situazione patrimoniale aggiornata, cause della crisi, struttura dello strumento, risorse attese e cronoprogramma.
  5. Impostiamo e depositiamo le relazioni periodiche sugli obblighi informativi, con periodicità almeno mensile e contenuto finanziario, patrimoniale ed economico verificabile, perché è questo il materiale che disinnesca la segnalazione del creditore.
  6. Presidiamo il regime autorizzatorio degli atti di straordinaria amministrazione, predisponendo le istanze prima del compimento dell’atto e documentando l’ordinarietà di quelli che non la richiedono.
  7. Gestiamo la disclosure preventiva dei fatti potenzialmente decettivi — crediti litigiosi, operazioni infragruppo, contenziosi pendenti — sapendo che, dopo l’accertamento del commissario giudiziale, le integrazioni successive sono irrilevanti.
  8. Difendiamo le misure protettive nel procedimento ex art. 55 CCII, producendo l’evidenza documentale dell’attività svolta e contestando i profili di pregiudizio allegati dai creditori.
  9. Ci costituiamo nel procedimento di revoca del termine ex art. 44, comma 2, CCII, contestando in punto di diritto la “gravità” della violazione informativa contestata e producendo nell’immediato la documentazione integrativa.
  10. Apriamo il tavolo negoziale nel momento in cui la convenienza del creditore si sposta, individuando con l’analisi economica del caso quali creditori hanno concretamente più da perdere dalla liquidazione giudiziale che dal concordato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa materia due abilitazioni pesano in modo particolare. La qualifica di avvocato cassazionista conta perché, come mostrano Cass. n. 31176/2025 e il regime di non reclamabilità del decreto ex art. 44, comma 2, CCII, gli spazi di correzione dopo il primo grado sono ristretti: la difesa va scritta fin dall’inizio con la tenuta argomentativa che servirebbe davanti alla Corte di legittimità, e la strategia resta la stessa dal primo atto fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore e la stessa linea. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conta perché la fase con riserva è il momento in cui la partita può ancora spostarsi dal processo alla trattativa, e riconoscere quel momento richiede di conoscere la logica negoziale dall’interno. Quando il debitore non è un’impresa soggetta a liquidazione giudiziale ma un soggetto sotto-soglia o un consumatore, entrano in gioco il Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e il ruolo di fiduciario OCC, perché la strada corretta non è il concordato preventivo ma gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: nel concordato con riserva questa non è una comodità organizzativa ma una necessità tecnica, perché le relazioni informative mensili, il progetto di regolazione della crisi e la valutazione della convenienza comparata per il ceto creditorio sono documenti contabili tanto quanto giuridici, e un fascicolo che regge sul piano legale ma non sui numeri non regge affatto.


In chiusura

Nel concordato con riserva non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. L’inammissibilità e l’improcedibilità non arrivano quasi mai come sorprese: arrivano al termine di una sequenza prevedibile, fatta di un corredo documentale incompleto, di una relazione mensile saltata, di una proroga chiesta senza progetto, di una scadenza calcolata contando su una sospensione feriale che su questi termini non opera. Ogni singolo passaggio era evitabile. Ed è per questo che la partita si prepara prima, non si recupera dopo.

Lo Studio Monardo opera su questa materia perché la fase con riserva richiede esattamente le competenze che l’Avvocato ha certificate: la qualifica di cassazionista, indispensabile in un procedimento dove il decreto di revoca non è reclamabile e dove l’inammissibilità confermata in appello non è ricorribile per cassazione, e dove quindi ogni atto va scritto pensando al grado successivo; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di leggere la convenienza economica della controparte e di aprire il tavolo prima che la sua mossa venga giocata; e, per i debitori che non possono accedere al concordato preventivo, il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, per indirizzare verso lo strumento corretto anziché verso una domanda destinata a essere dichiarata inammissibile.

📩 Se il termine sta correndo, se un creditore ha già depositato una segnalazione o se stai valutando come muoverti prima che lo faccia, scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.

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