Come Amministratore, Rispondo Io Se La Transazione Fiscale Fallisce? Domande E Risposte

Chi amministra una società in crisi e ha chiesto al Fisco di pagare meno, o in più tempo, prima o poi si fa una domanda molto semplice: “E se va male, i debiti diventano miei?”. Questa guida raccoglie le domande che un amministratore si pone più spesso in questa situazione, formulate come le farebbe a voce, e le risposte complete, senza giri di parole.

Il contesto normativo, in breve. La transazione fiscale è la proposta di pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi inserita in uno strumento di regolazione della crisi: negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, “CCII”), nel concordato preventivo (art. 88 CCII) e, dopo il correttivo del 2024, anche all’interno della composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII). Quando lo strumento non viene omologato, oppure viene omologato ma poi non rispettato, l'”ombrello” si chiude. La domanda è: chi resta sotto la pioggia?

Rispondere richiede di tenere insieme tre piani che raramente si parlano: il diritto tributario (cosa può chiedere il Fisco e a chi), il diritto della crisi d’impresa (cosa succede quando l’accordo salta) e il diritto penale tributario e fallimentare (quando un omesso versamento o un dato sbagliato diventa reato). È proprio per questo che lo Studio Monardo si occupa di questa materia in modo specifico: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato a operare dentro la composizione negoziata in cui oggi la transazione fiscale può essere conclusa; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che legge i numeri della proposta al Fisco insieme ai commercialisti; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire le contestazioni personali all’amministratore, tributarie o civili, fino all’ultimo grado di giudizio.

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Blocco A — Le basi

“Cos’è esattamente una transazione fiscale e cosa vuol dire che ‘fallisce’?”

È un accordo con il Fisco dentro una procedura di crisi, e “fallisce” in quattro modi diversi, con conseguenze diverse.

La transazione fiscale non è un accordo a sé stante, come una rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. È sempre una proposta inserita in uno strumento più ampio: un accordo di ristrutturazione, un concordato preventivo o, dal 2024, un accordo concluso in composizione negoziata. Con essa la società chiede di pagare i tributi e i contributi in misura ridotta, oppure dilazionata, oppure entrambe le cose, dimostrando con l’attestazione di un professionista indipendente che il Fisco ottiene almeno quanto otterrebbe in una liquidazione giudiziale.

“Fallire”, in questo campo, può significare:

  1. Il Fisco non aderisce e il tribunale non supera il dissenso. Negli accordi di ristrutturazione esiste il cosiddetto cram down fiscale (art. 63, comma 2-bis e seguenti, CCII): il tribunale può omologare anche senza il sì dell’Agenzia, ma solo a condizioni precise. Se quelle condizioni mancano, l’accordo non viene omologato.
  2. L’accordo viene omologato ma la società non paga. Negli accordi di ristrutturazione la transazione si risolve di diritto se il debitore non esegue integralmente i pagamenti dovuti al Fisco e agli enti previdenziali entro sessanta giorni dalle scadenze previste (art. 63, comma 3, CCII).
  3. Il concordato viene risolto o revocato. Nel concordato preventivo l’inadempimento non di scarsa importanza porta alla risoluzione (art. 119 CCII); la scoperta di atti di frode porta alla revoca (art. 106 CCII).
  4. Si apre la liquidazione giudiziale. È lo scenario più grave, perché a quel punto entra in scena un curatore che ha il compito di ricostruire la gestione passata.

Come vedremo nelle prossime risposte, la conseguenza per l’amministratore cambia molto a seconda di quale di questi quattro scenari si realizza.

“Se la transazione salta, i debiti fiscali della società diventano miei?”

No, non automaticamente. In una società di capitali il debito tributario resta della società, anche dopo il fallimento della transazione.

È la risposta che rassicura di più, ed è corretta, ma va capita bene. Una S.r.l. o una S.p.A. ha un patrimonio separato da quello di chi la amministra: l’IVA, l’IRES, le ritenute non versate sono debiti dell’ente. Quando la transazione salta, quei debiti “rivivono” nella loro misura originaria (dedotto quanto già pagato), ma rivivono a carico della società, non dell’amministratore.

Il problema è che la legge conosce diverse strade attraverso cui una persona fisica può essere chiamata a rispondere per un fatto proprio, non per il debito altrui:

  • la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci prevista dall’art. 36 del D.P.R. 602/1973, che scatta in presenza di condotte precise (ad esempio pagare altri creditori lasciando il Fisco a secco durante la liquidazione, oppure occultare attività);
  • la responsabilità civile verso la società e verso i creditori (artt. 2476, 2392, 2394 e 2486 c.c.), che il curatore può far valere se si apre la liquidazione giudiziale;
  • la responsabilità penale per i reati tributari (omesso versamento di IVA e ritenute, sottrazione fraudolenta, falso nella documentazione della transazione) e per la bancarotta impropria.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la responsabilità ex art. 36 ha natura civilistica, deriva da un fatto proprio dell’organo sociale e non comporta alcuna successione nel debito tributario della società (Cass., Sez. Un., 27 novembre 2023, n. 32790). In altre parole: il Fisco non può semplicemente “spostare” la cartella della società sul nome dell’amministratore. Deve dimostrare che lui ha fatto qualcosa di specifico.

“Le sanzioni che il Fisco applicherà alla società posso trovarmele addosso io?”

Di regola no: le sanzioni tributarie di una società con personalità giuridica restano esclusivamente a carico della società.

Qui la norma è netta. L’art. 7 del D.L. 269/2003 stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale delle società e degli enti con personalità giuridica gravano soltanto sull’ente. Il principio, dopo la riforma del 2024, è stato ripreso anche nel D.Lgs. 472/1997 (art. 2, comma 2-bis). Quando la transazione salta e l’Agenzia recupera le sanzioni ridotte o stralciate, le recupera dalla società.

La Cassazione ha confermato questo assetto anche di recente: se la società è una realtà effettivamente operativa, tutte le sanzioni che dipendono dal comportamento dell’amministratore vanno irrogate alla persona giuridica, senza possibilità di chiamare l’amministratore a titolo di concorso (Cass., sez. trib., 18 giugno 2025, n. 16454).

L’eccezione esiste ed è importante conoscerla: quando la società è un mero schermo, una “cartiera”, o viene usata come soggetto interposto nell’esclusivo interesse dell’amministratore (di diritto o di fatto), le sanzioni possono colpire la persona fisica (Cass., n. 26950/2023). Una società in crisi che ha tentato una transazione fiscale seria, con un piano, un attestatore e un tribunale, di norma è molto lontana da questo schema.

Attenzione però a una sfumatura: le sanzioni che il Fisco non può chiedere all’amministratore possono comunque diventare un danno risarcibile che il curatore gli chiede in sede civile. Ci torniamo nel Blocco B.

“Entro quando la transazione si considera davvero saltata?”

Dipende dallo strumento: negli accordi di ristrutturazione basta un ritardo di oltre sessanta giorni su una scadenza verso il Fisco.

Negli accordi di ristrutturazione (art. 63, comma 3, CCII) e negli accordi conclusi in composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII) la risoluzione è automatica: non serve una sentenza, non serve una domanda del Fisco. Se la rata dovuta all’Agenzia o all’INPS non viene pagata integralmente entro sessanta giorni dalla scadenza, la transazione è risolta di diritto. In composizione negoziata la risoluzione scatta anche se si apre la liquidazione giudiziale o viene accertato lo stato di insolvenza.

Nel concordato preventivo il meccanismo è diverso: serve un ricorso per la risoluzione, e il tribunale valuta se l’inadempimento è di scarsa importanza. Il margine di manovra è quindi maggiore, ma non infinito.

Il punto pratico è questo: dal giorno dopo la scadenza non pagata, l’orologio dei sessanta giorni corre, e in quei sessanta giorni l’amministratore ha ancora strumenti per evitare la risoluzione o per prepararsi alle conseguenze. Aspettare “che passi” è, quasi sempre, la scelta peggiore.


Blocco B — La procedura

“Cosa succede il giorno dopo che la transazione è saltata?”

Il debito tributario torna esigibile per intero, al netto di quanto pagato, e la riscossione può ripartire contro la società.

Nel concreto, la sequenza tipica è questa. L’Agenzia delle Entrate prende atto della risoluzione (negli accordi) o della sentenza di risoluzione (nel concordato) e ricalcola il debito: imposta originaria, sanzioni e interessi, meno i versamenti eseguiti in esecuzione della transazione. I carichi vengono affidati o riaffidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che può riprendere le azioni esecutive sul patrimonio della società: pignoramenti presso terzi dei crediti verso clienti, pignoramento dei conti, fermi, ipoteche sugli immobili sociali.

Per l’amministratore, questa prima fase non produce ancora nulla di personale. Produce però due effetti indiretti che contano:

  • peggiora la situazione della società, rendendo più probabile che un creditore, o la stessa Procura, chieda l’apertura della liquidazione giudiziale;
  • riaccende l’attenzione sui versamenti omessi, che la transazione aveva “congelato” sul piano della riscossione ma mai cancellato sul piano penale (come vedremo nel Blocco C, la transazione non estingue il reato di omesso versamento già consumato).

Se invece la transazione fallisce prima dell’omologazione, perché il Fisco dice no e il tribunale non supera il dissenso, lo scenario è quello del creditore estraneo all’accordo: se l’accordo viene comunque omologato con gli altri creditori, l’Erario va pagato per intero entro centoventi giorni dall’omologazione (o dalla scadenza del credito, se successiva), come prevede l’art. 57, comma 3, CCII. Se l’accordo non regge senza il Fisco, la società deve cercare un’altra strada, e in fretta.

Quale che sia lo scenario, il primo passo utile è ricostruire la fotografia esatta del debito rinato, voce per voce, perché è su quei numeri che si giocano tutte le decisioni successive: nuova proposta, rateizzazione, conversione della procedura. La tabella qui sotto riassume passaggi, termini e interlocutori.

FaseAtto o eventoTermineDavanti a chi / chi decide
Proposta di transazioneDeposito della proposta all’Agenzia e all’INPS, con attestazionePrima o insieme al deposito dello strumentoAgenzia delle Entrate, enti previdenziali
Adesione o dissensoVoto o sottoscrizione dell’AmministrazioneTermini fissati dal CCII per lo strumento sceltoAgenzia delle Entrate
Cram down (accordi)Richiesta di omologazione forzosaCon il ricorso per omologazioneTribunale
EsecuzionePagamento delle rate al FiscoScadenze del pianoSocietà debitrice
Risoluzione di diritto (accordi e composizione negoziata)Mancato pagamento integraleOltre 60 giorni dalla scadenzaOpera automaticamente
Risoluzione del concordatoRicorso di un creditoreEntro un anno dall’ultima scadenza previstaTribunale
Atto di responsabilità ex art. 36 D.P.R. 602/1973Avviso motivato notificato all’amministratore o liquidatoreTermini di decadenza dell’accertamentoAgenzia delle Entrate; ricorso alla Corte di giustizia tributaria
Impugnazione dell’atto personaleRicorso60 giorni dalla notifica (sospensione feriale 1-31 agosto)Corte di giustizia tributaria di primo grado
Azione di responsabilità civileCitazione del curatorePrescrizione quinquennaleTribunale delle imprese
Procedimento penaleNotizia di reato, indaginiPrescrizione del singolo reatoProcura, poi giudice penale

“Il Fisco può mandarmi un atto a nome mio? E cosa deve esserci scritto?”

Sì, ma solo con un atto motivato specifico sulla sua responsabilità personale, non con una semplice cartella intestata a lei “in solido”.

L’art. 36 del D.P.R. 602/1973 prevede che la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci sia accertata dall’ufficio con un atto motivato notificato secondo le regole dell’accertamento (comma 5). Questo significa che l’Agenzia deve spiegare, nero su bianco, quale condotta imputa all’amministratore: ad esempio di aver compiuto operazioni di liquidazione o di aver occultato attività sociali nei due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione (comma 4), oppure, se liquidatore o amministratore in carica allo scioglimento senza nomina dei liquidatori, di aver pagato altri creditori o distribuito beni ai soci senza aver prima soddisfatto le imposte (commi 1 e 2).

La giurisprudenza è rigorosa su questo punto. La Cassazione ha ribadito che la responsabilità non si estende automaticamente ai debiti tributari della società: occorre una contestazione specifica, con motivazione dedicata alla posizione personale, e un avviso che si limiti a indicare l’interessato come “responsabile in solido” non basta (Cass., ord. 4 giugno 2024, n. 15580). Le Sezioni Unite del 2023, dal canto loro, hanno precisato che la preventiva iscrizione a ruolo del debito della società non è condizione necessaria per emettere l’atto, perché la responsabilità è autonoma (Cass., Sez. Un., 27 novembre 2023, n. 32790).

Un’avvertenza importante: la norma presuppone di regola una società in liquidazione e un patrimonio “sviato” a danno del Fisco. Un amministratore che si è limitato a tentare una transazione, fallita per mancanza di liquidità, e che non ha distratto né occultato nulla, di norma non rientra in questo schema. Diverso è se, nella fase successiva al fallimento della transazione, la società viene messa in liquidazione e l’organo che la gestisce paga alcuni creditori privilegiando fornitori o soci rispetto all’Erario.

“Se arriva un avviso di responsabilità personale, come mi difendo?”

Con un ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro sessanta giorni, contestando prima di tutto i presupposti della sua responsabilità, e solo dopo il debito della società.

L’atto ex art. 36 si impugna come un normale atto impositivo: ricorso entro sessanta giorni dalla notifica davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, con la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto. La difesa lavora di solito su tre livelli.

Il primo livello è formale: l’atto è specificamente motivato sulla posizione dell’amministratore? Indica la condotta, il periodo, i beni o le somme sviate? Come visto, la carenza di motivazione specifica è una delle ragioni più frequenti di annullamento.

Il secondo livello riguarda i presupposti sostanziali: la società era davvero in liquidazione? Le operazioni contestate erano atti di liquidazione o normale gestione? Le attività esistevano davvero e sono state davvero “fatte sparire”? C’è prova che, senza quelle operazioni, il Fisco sarebbe stato pagato? Le Sezioni Unite, trattando della posizione dei soci di società estinte, hanno insistito sulla necessità di un avviso specifico e sull’onere dell’Amministrazione di provare, se contestati, i presupposti dell’azione (Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2025, n. 3625). Lo stesso rigore probatorio è un argomento spendibile anche per amministratori e liquidatori.

Il terzo livello riguarda il debito della società: se la pretesa verso l’ente non è definitiva, o è viziata, l’amministratore ha interesse a contestarla, perché la sua responsabilità ne presuppone l’esistenza.

C’è poi una questione di misura: la responsabilità ex art. 36 non è illimitata. È commisurata al valore dei beni distratti o alle somme usate per pagare altri, non all’intero debito tributario. Anche su questo l’atto va verificato riga per riga.

“E se si apre la liquidazione giudiziale, cosa verrà a guardare il curatore?”

Il curatore guarderà soprattutto due cose: come sono stati gestiti i debiti fiscali negli anni prima della crisi e cosa è successo dopo che la transazione è saltata.

Con l’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore ha il potere di esercitare l’azione di responsabilità contro amministratori, sindaci e liquidatori, cumulando l’azione della società e quella dei creditori (art. 255 CCII). È qui che la transazione fallita può trasformarsi in un problema personale.

Sul piano civile, la Cassazione ha affermato due principi che ogni amministratore dovrebbe conoscere. Il primo: scegliere di non pagare le imposte per finanziare l’attività non è una “scelta imprenditoriale” insindacabile. La cosiddetta business judgment rule, che protegge le decisioni gestionali dal giudizio a posteriori, non copre la violazione di norme tributarie, e l’autofinanziamento attraverso l’IVA non versata è una condotta imprudente che espone al risarcimento (Cass., sez. I, ord. 30 luglio 2025, n. 22005). Il secondo: il danno risarcibile può coincidere con le sanzioni e gli interessi maturati sui debiti fiscali non pagati, che hanno aggravato il passivo a danno dei creditori (Cass., sez. I, ord. 30 luglio 2025, n. 22002).

Ecco perché, alla domanda del Blocco A, abbiamo risposto che le sanzioni non si trasferiscono all’amministratore “come sanzioni”: possono però tornargli addosso come danno, se il curatore dimostra che derivano da una sua gestione negligente.

Se poi la società aveva già perso il capitale e ha continuato a operare senza procedere allo scioglimento o senza una prospettiva seria di risanamento, entra in gioco l’art. 2486 c.c.: il danno si può liquidare, in via presuntiva, come differenza tra patrimonio netto alla data di apertura della procedura e patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi che sarebbero comunque maturati. La Cassazione ha ricordato che, al verificarsi della causa di scioglimento, gli amministratori sono esposti a una duplice responsabilità, verso la società e verso i creditori (Cass., sez. I, ord. 17 aprile 2024, n. 10413).

Una transazione fiscale tentata con serietà, con un piano attestato e con il tentativo documentato di risanare, è un elemento a favore dell’amministratore in questo giudizio. Una transazione proposta “per prendere tempo”, senza piano credibile, è un elemento contro.

“Da oggi, cosa devo conservare per proteggermi?”

Tutto ciò che dimostra perché non si è pagato e cosa si è fatto per uscire dalla crisi.

È la domanda più pratica di tutte, e la risposta vale su ogni fronte: tributario, civile, penale. In ciascuno di essi, infatti, l’amministratore vince o perde sulla prova della propria diligenza. L’elenco minimo:

  • i bilanci, le situazioni infrannuali e il budget di tesoreria degli ultimi anni, che mostrano quando è nata la crisi e se è stata prevista;
  • la documentazione dei crediti non incassati: fatture scadute, solleciti, decreti ingiuntivi, insinuazioni al passivo di clienti falliti, e in particolare i crediti verso pubbliche amministrazioni non pagati;
  • i verbali del consiglio o le decisioni dell’amministratore unico sulle priorità di pagamento: chi è stato pagato, quando, perché (stipendi? fornitori strategici indispensabili per non chiudere?);
  • l’intero fascicolo della transazione fiscale: proposta, attestazione, corrispondenza con l’Agenzia, piano, relazioni del commissario giudiziale o dell’esperto;
  • le prove dei tentativi alternativi: richieste di finanziamento, anche rifiutate, apporti dei soci, cessioni di rami d’azienda tentate.

Questo materiale serve sia a resistere a una contestazione civile sia a invocare le cause di non punibilità penali introdotte dal 2024, che richiedono all’imputato di allegare elementi concreti sulla crisi e sulla sua non imputabilità (Cass. pen., sez. III, 2 maggio 2025, n. 16526). Una crisi raccontata senza documenti, davanti a un giudice, vale quasi zero.


Blocco C — I casi particolari

“E se la mia è una S.n.c. o una S.a.s.?”

Qui la risposta cambia radicalmente: se lei è socio illimitatamente responsabile, dei debiti della società risponde anche con il suo patrimonio, transazione o non transazione.

Tutto ciò che abbiamo detto finora sulla separazione tra patrimonio sociale e patrimonio personale vale per le società di capitali. Nelle società di persone la regola è opposta: nella S.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.); nella S.a.s. rispondono così i soci accomandatari, cioè proprio quelli che possono amministrare (art. 2313 c.c.).

Ne consegue che, se la transazione fiscale fallisce, il debito tributario rinato è sì un debito della società, ma è un debito per cui il Fisco può rivolgersi anche al socio-amministratore. La tutela principale è il beneficio di escussione: il creditore sociale deve prima tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società, e solo se questo risulta insufficiente può aggredire i beni personali dei soci (art. 2304 c.c.). È una tutela importante ma temporanea: non evita il pagamento, lo sposta nel tempo.

C’è anche un risvolto sulle sanzioni. La regola dell’art. 7 del D.L. 269/2003, che confina le sanzioni sulla società, riguarda solo gli enti con personalità giuridica. S.n.c. e S.a.s. non ce l’hanno: per loro vale il principio generale secondo cui la sanzione colpisce la persona fisica autrice della violazione, con la società obbligata in solido.

Per questi motivi, per un socio di società di persone la transazione fiscale va progettata fin dall’inizio insieme alla sua posizione personale: spesso ha senso valutare in parallelo, per la persona fisica, gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, che consentono di trattare anche i debiti derivanti dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

“Io ero amministratore solo sulla carta: chi decideva davvero era un altro. Vale lo stesso?”

Purtroppo sì, in larga parte: firmare come amministratore significa assumere doveri di controllo che non si cancellano dicendo “non decidevo io”.

È una situazione frequente nelle società familiari: l’amministratore formale è il coniuge o il figlio, mentre la gestione è nelle mani del fondatore. Quando la transazione salta e si apre la liquidazione giudiziale, questa distinzione pesa, ma non come molti sperano.

Sul piano penale, la Cassazione ha affermato che chi, pur formalmente amministratore, si astiene volontariamente dalla gestione per lasciare spazio all’operato illecito altrui non può poi sottrarsi alla responsabilità, anche per i reati tributari (Cass. pen., sez. V, n. 40084/2025). Nella giurisprudenza sulla bancarotta impropria, la posizione dell’amministratore “di facciata” non ha impedito condanne quando l’omesso versamento sistematico delle imposte aveva causato il dissesto (Cass. pen., sez. V, n. 25632/2025).

Sul piano civile, l’amministratore di diritto risponde per non aver vigilato e per non aver impedito gli atti dannosi di cui era a conoscenza o di cui avrebbe dovuto accorgersi con l’ordinaria diligenza. La valutazione si fa ex ante: cosa avrebbe dovuto sapere e fare, al momento delle scelte (Cass., sez. I, 27 agosto 2025, n. 23963).

L’amministratore di fatto, dal canto suo, non è al riparo: risponde civilmente e penalmente come quello di diritto, e sul piano sanzionatorio tributario può essere colpito personalmente quando la società era usata come schermo nel suo interesse.

Questo non vuol dire che il prestanome sia sempre spacciato. Vuol dire che la sua difesa deve essere costruita sulla prova concreta di ciò che poteva conoscere e di ciò che ha fatto, e non sulla semplice affermazione del proprio ruolo formale.

“Mi sono dimesso prima che la transazione saltasse. Sono fuori?”

Dipende da cosa è successo mentre lei era in carica: le dimissioni chiudono il futuro, non il passato.

Le dimissioni, una volta efficaci e pubblicate nel registro delle imprese, fanno cessare la responsabilità per ciò che accade dopo. Non incidono però su tre aspetti.

Il primo sono gli omessi versamenti già consumati. Il reato di omesso versamento dell’IVA, oltre la soglia di 250.000 euro per periodo d’imposta, e quello di omesso versamento delle ritenute certificate, oltre i 150.000 euro, si consumano alla scadenza prevista dalla legge. Se quella scadenza è caduta mentre lei era amministratore, il reato è a lei riferibile, e non conta che la transazione sia saltata dopo.

Il secondo sono le scelte gestionali che hanno generato il dissesto. La bancarotta impropria da operazioni dolose punisce chi ha cagionato o aggravato il dissesto, anche se il fallimento arriva anni dopo. La Cassazione ha confermato la condanna di un amministratore che, prima di una lunga fase liquidatoria, aveva lasciato la società con un rilevante debito erariale frutto di omissioni sistematiche, poi aggravato dall’inerzia dei liquidatori (Cass. pen., n. 28178/2025).

Il terzo sono i dati inseriti nella proposta di transazione: se lei ha firmato la documentazione presentata al Fisco, ne risponde anche se poi se ne è andato.

Viceversa, le dimissioni tempestive, motivate e documentate (per esempio con una lettera che segnala i rischi e chiede interventi) sono un elemento difensivo prezioso, perché dimostrano consapevolezza e presa di distanza. Andarsene senza lasciare traccia del perché, invece, raramente aiuta.

“E l’IVA che non ho versato prima della transazione? Il concordato mi mette al riparo dal penale?”

No: la domanda di concordato o l’accordo con il Fisco non cancellano un omesso versamento già consumato. Possono però contare molto nella difesa.

Questo è il punto che sorprende di più gli amministratori, ed è anche quello su cui si commettono gli errori più costosi. La Cassazione penale ha ribadito che la sola presentazione della domanda di concordato, e perfino l’ammissione alla procedura, non escludono la punibilità per l’omesso versamento dell’IVA: per giustificare il mancato pagamento serve un provvedimento che vieti il pagamento intervenuto prima della scadenza del debito tributario; né la crisi di liquidità in sé né i pagamenti successivi escludono il reato, anche se questi ultimi rilevano ai fini delle cause di non punibilità legate al pagamento (Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938).

Il quadro, però, è cambiato in meglio con il D.Lgs. 87/2024. Il nuovo art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000 prevede che gli omessi versamenti di ritenute e IVA non siano punibili quando il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’IVA. Il giudice deve tener conto, in particolare, della crisi non transitoria di liquidità dovuta all’insolvenza dei clienti o ai mancati pagamenti della pubblica amministrazione, e dell’impossibilità di esperire azioni idonee a superare la crisi. La Cassazione ha applicato la norma anche ai fatti anteriori, annullando una condanna in un caso in cui l’amministratore aveva prodotto la documentazione del concordato, l’elenco delle fatture non incassate e la relazione del commissario che individuava cause esterne della crisi (Cass. pen., sez. III, 11 novembre 2024, n. 41238).

In questa chiave, la documentazione della transazione fiscale, anche se fallita, diventa materiale difensivo: attestazione, piano e relazioni ricostruiscono le cause della crisi con l’autorevolezza di un soggetto terzo.

Come coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario e come avvocato cassazionista, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo imposta la tutela dell’amministratore tenendo insieme, fin dal primo esame, il fronte tributario, quello civile e quello penale, perché le scelte fatte su uno si riflettono sugli altri.

Resta fermo che la non punibilità “piena” per pagamento (art. 13, comma 1) richiede l’estinzione integrale del debito prima dell’apertura del dibattimento: un pagamento parziale in esecuzione della transazione non basta a estinguere il reato, ma può incidere sull’attenuante dell’art. 13-bis e sulla valutazione di particolare tenuità del fatto, secondo i criteri del nuovo comma 3-ter dell’art. 13.


Blocco D — Le paure finali

“Rischio di perdere la casa?”

Per i debiti fiscali di una S.r.l. o di una S.p.A., di regola no: il Fisco non può pignorare i suoi beni personali senza un titolo che la riguardi direttamente.

Finché resta un debito della società di capitali, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può aggredire soltanto il patrimonio sociale. Per arrivare alla sua casa servirebbe uno di questi passaggi: un atto di responsabilità personale ex art. 36 D.P.R. 602/1973 divenuto definitivo; una condanna civile al risarcimento in un’azione di responsabilità; oppure, nel processo penale per reati tributari, un sequestro finalizzato alla confisca “per equivalente”, che la legge consente sui beni della persona fisica quando il profitto del reato non si trova nel patrimonio della società.

Tre avvertenze oneste. La prima: tutto cambia se lei è socio di S.n.c. o accomandatario di S.a.s., come visto nel Blocco C. La seconda: spesso il rischio più concreto per la casa non viene dal Fisco ma dalle banche, attraverso le fideiussioni personali firmate a garanzia dei finanziamenti della società; quando la transazione salta e la società entra in difficoltà, le banche escutono le garanzie. La terza: la confisca penale non opera per la parte di debito che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro (art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000), il che rende strategico decidere presto se e come pagare.

La casa non si perde per il fallimento della transazione in sé: si rischia se, attorno a quel fallimento, si aggiungono fideiussioni, condotte contestabili o un procedimento penale lasciato senza difesa.

“Rischio il carcere?”

Il rischio penale esiste, va preso sul serio, ma nella gran parte dei casi di pura crisi di liquidità è gestibile con una difesa costruita per tempo.

Le fattispecie da tenere d’occhio sono poche e conosciute. L’omesso versamento di ritenute (art. 10-bis) e di IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), oltre le rispettive soglie, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni. La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11) e il falso nella documentazione della transazione fiscale (art. 11, comma 2) prevedono pene più alte. La bancarotta fraudolenta impropria, se si apre la liquidazione giudiziale, è la contestazione più grave.

Detto questo, per l’amministratore che non ha distratto nulla e che non ha pagato perché non aveva i soldi, la riforma del 2024 ha aperto spazi reali: la causa di non punibilità per crisi non imputabile (art. 13, comma 3-bis), la non punibilità in caso di pagamento integrale prima del dibattimento, la particolare tenuità del fatto con criteri più favorevoli, l’attenuante del pagamento. La Cassazione ha anche riconosciuto effetto retroattivo alle nuove regole più favorevoli sulla rateizzazione dell’IVA omessa (Cass. pen., n. 38438/2025).

Dove il rischio diventa serio è quando l’omesso versamento è stato sistematico e usato come fonte di finanziamento per anni: in quel caso la giurisprudenza lo qualifica come operazione dolosa che può integrare la bancarotta impropria, richiedendo soltanto la consapevolezza della condotta e la prevedibilità del dissesto (Cass. pen., sez. V, 20 novembre 2025, n. 37843).

“Quanto tempo ho davvero?”

Meno di quanto si pensa per le decisioni, più di quanto si teme per le conseguenze.

Per le decisioni, i tempi sono stretti. Se la transazione è inserita in un accordo di ristrutturazione e ha saltato una rata, ha sessanta giorni dalla scadenza prima della risoluzione automatica. Se le arriva un atto personale, ha sessanta giorni per impugnarlo (con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto). Se è indagato, i tempi utili per pagare e ottenere la non punibilità scadono con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Per le conseguenze, i tempi sono più lunghi e questo va detto con franchezza: l’azione di responsabilità civile si prescrive in cinque anni, ma per i creditori il termine decorre da quando l’insufficienza del patrimonio sociale diventa oggettivamente percepibile, e il curatore ha a disposizione un arco temporale ampio. I reati tributari e fallimentari hanno prescrizioni pluriennali.

Tradotto in pratica: le prossime settimane contano più dei prossimi anni. Le scelte che fa ora (pagare o no una certa rata, come impiegare le risorse residue, se mettere la società in liquidazione, cosa scrivere nei verbali) sono quelle che un giudice, tra tre o quattro anni, esaminerà per stabilire se lei ha agito con diligenza.

“Posso ancora rimediare?”

Spesso sì. Una transazione fallita non chiude tutte le porte: ne chiude una.

Le strade percorribili dipendono dal punto in cui si è arrivati. Se l’accordo non è ancora risolto, si può tentare di pagare la rata entro i sessanta giorni, magari con un apporto dei soci o di terzi, o di presentare modifiche al piano. Se l’accordo è risolto ma l’impresa ha ancora un valore, si può valutare un nuovo strumento: una nuova proposta, un concordato preventivo, oppure la composizione negoziata, dove dal 2024 è possibile concludere una transazione fiscale con l’Agenzia (art. 23, comma 2-bis, CCII). Se l’impresa non è più risanabile, una liquidazione ordinata e documentata protegge l’amministratore molto più di una liquidazione caotica.

Sul fronte penale, una rateizzazione ottenuta e rispettata, o il pagamento integrale prima del dibattimento, possono cambiare l’esito del procedimento.

Rimediare è possibile, ma richiede una strategia unica: le mosse sul fronte tributario, su quello societario e su quello penale devono essere coerenti tra loro, altrimenti una soluzione su un fronte crea un problema sull’altro.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Ecco due simulazioni dimostrative, con dati ipotetici, per vedere come i principi si traducono in numeri. Non descrivono casi reali.

Simulazione 1 — Accordo di ristrutturazione risolto per una rata non pagata

Ipotesi. Alfa S.r.l. ha un debito erariale complessivo di 612.450 €. L’accordo di ristrutturazione omologato prevede, con transazione fiscale, il pagamento del 38%, pari a 232.731,00 €, in 20 rate trimestrali da 11.636,55 €. La società paga regolarmente le prime 7 rate, per un totale di 81.455,85 €. L’ottava rata scade il 31 marzo 2026 e non viene pagata.

Sviluppo. Il termine di sessanta giorni scade il 30 maggio 2026. Se la rata non viene versata per intero entro quella data, la transazione si risolve di diritto (art. 63, comma 3, CCII). Il debito rinasce nella misura originaria, al netto di quanto pagato: 612.450 − 81.455,85 = 530.994,15 €, a cui si aggiungono sanzioni e interessi ricalcolati. La riscossione riparte contro Alfa S.r.l.

E l’amministratore? Nessun debito si trasferisce su di lui. Supponiamo però che una parte del debito originario derivi da IVA relativa al 2023, dichiarata nel 2024 e non versata, per 287.340 €. Superando la soglia di 250.000 €, il reato di omesso versamento si è consumato il 31 dicembre 2025, cioè prima che la transazione saltasse. I pagamenti eseguiti in esecuzione dell’accordo non lo estinguono, perché non sono integrali. Se però l’amministratore documenta che la crisi è nata dal mancato pagamento di 198.600 € di fatture da parte di un ente pubblico e dall’insolvenza di un cliente, può invocare l’art. 13, comma 3-bis. Esito: esposizione tributaria personale nulla; esposizione penale da difendere, con argomenti concreti.

Simulazione 2 — Concordato con dati sottostimati nella proposta al Fisco

Ipotesi. Beta S.r.l. presenta domanda di concordato preventivo con transazione fiscale (art. 88 CCII), offrendo all’Erario il 27% di un debito di 418.920 €. Nella documentazione il magazzino è indicato per 143.200 €; una verifica successiva del commissario giudiziale lo stima in 219.870 €.

Sviluppo. La differenza è di 219.870 − 143.200 = 76.670 €, superiore alla soglia di 50.000 € prevista dall’art. 11, comma 2, D.Lgs. 74/2000. Se la sottostima è stata consapevole e finalizzata a ottenere un pagamento parziale dei tributi, l’amministratore che ha firmato la documentazione rischia la reclusione da sei mesi a quattro anni. In parallelo, il tribunale può revocare il concordato per atti di frode (art. 106 CCII) e la transazione cade.

Variante. Se la differenza fosse stata di 41.380 €, sotto soglia, il reato del comma 2 non sarebbe configurabile, ma la revoca del concordato e le conseguenze civili resterebbero possibili. Esito: qui la responsabilità personale non nasce dal fallimento della transazione, ma dai numeri scritti per ottenerla.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Chi ha firmato i numeri che abbiamo mandato al Fisco, e io li ho controllati?”

Quasi tutti gli amministratori si preoccupano di cosa succede dopo che la transazione fallisce. Pochissimi si chiedono cosa è stato scritto prima, nella proposta. Eppure è lì che si annida uno dei rischi personali più seri e meno conosciuti.

L’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 74/2000 punisce chiunque, per ottenere un pagamento parziale dei tributi, indichi nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 €; sopra i 200.000 € la pena sale da uno a sei anni. È un reato che non richiede che il Fisco sia stato effettivamente danneggiato: la giurisprudenza qualifica le figure dell’art. 11 come reati di pericolo, in cui conta l’idoneità della condotta a pregiudicare la riscossione (Cass. pen., sez. III, 29 agosto 2025, n. 29943, pronunciata sul comma 1 ma con principi che illuminano l’intera norma).

Il paradosso è evidente: una transazione fallita per pura mancanza di liquidità, con numeri corretti, lascia l’amministratore relativamente protetto; una transazione magari andata a buon fine, ma costruita su un attivo sottostimato, può esporlo penalmente anche anni dopo. E la sottostima non sempre nasce dalla malafede: a volte da valutazioni di magazzino prudenziali, crediti svalutati in modo aggressivo, beni dimenticati.

C’è anche un risvolto per la società: l’art. 11 rientra tra i reati tributari che possono fondare la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per questo, prima di preoccuparsi del “dopo”, conviene rileggere con un professionista il “prima”: attivo, passivo e criteri di valutazione della proposta presentata. Se emergono scostamenti, è molto meglio scoprirli e gestirli ora che sentirseli contestare dal commissario o dal curatore.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che definiscono oggi la posizione dell’amministratore quando una transazione fiscale non va a buon fine. Per ciascuna: gli estremi, il principio in parole semplici, il motivo per cui interessa a chi amministra una società in crisi.

1. Cass., Sez. Un., 27 novembre 2023, n. 32790. La responsabilità di liquidatori e amministratori ex art. 36 D.P.R. 602/1973 nasce da un fatto proprio, ha natura civilistica e non comporta alcuna successione nel debito tributario della società; l’atto può essere emesso anche senza previa iscrizione a ruolo del debito sociale. Rilevanza: è la base per sostenere che il fallimento della transazione non trasferisce, da solo, il debito sull’amministratore.

2. Cass., ord. 4 giugno 2024, n. 15580. Per chiamare in causa il liquidatore serve un atto con motivazione specifica sulla sua responsabilità; indicarlo come semplice coobbligato solidale non basta. Rilevanza: è uno dei primi argomenti da verificare in un ricorso contro un atto personale.

3. Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2025, n. 3625. Quando il Fisco agisce ex art. 36 verso i soci di una società estinta deve notificare un avviso specifico e, se contestati, provarne i presupposti. Rilevanza: conferma il rigore probatorio richiesto all’Amministrazione quando vuole colpire persone diverse dalla società.

4. Cass., sez. trib., 18 giugno 2025, n. 16454. Se la società di capitali è effettivamente operante e non è un mero schermo, tutte le sanzioni legate al comportamento dell’amministratore vanno irrogate solo alla società, senza concorso della persona fisica. Rilevanza: le sanzioni che rinascono con la risoluzione della transazione restano sulla società.

5. Cass., n. 26950/2023. Il principio dell’art. 7 D.L. 269/2003 cede quando la violazione è stata commessa, attraverso la società, a vantaggio esclusivo dell’amministratore di diritto o di fatto. Rilevanza: delimita l’eccezione, utile per capire quando l’amministratore è davvero esposto alle sanzioni.

6. Cass. civ., sez. I, ord. 30 luglio 2025, n. 22005. La regola che protegge le scelte gestionali non si applica alle violazioni di norme tributarie; finanziare la società omettendo l’IVA è una condotta imprudente fonte di responsabilità. Rilevanza: chi ha usato l’Erario come “banca” prima della transazione non può invocare la discrezionalità imprenditoriale.

7. Cass. civ., sez. I, ord. 30 luglio 2025, n. 22002. È stata confermata la responsabilità di un’ex amministratrice verso i creditori per il danno da omessi versamenti tributari, identificato in sanzioni e interessi maturati. Rilevanza: spiega come le sanzioni, pur non trasferibili sul piano tributario, possano tornare all’amministratore come danno civile.

8. Cass. civ., sez. I, ord. 17 aprile 2024, n. 10413. Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità. Rilevanza: se la transazione salta quando il capitale è già perso, la gestione successiva viene esaminata con particolare severità.

9. Cass. civ., sez. I, 27 agosto 2025, n. 23963. La diligenza dell’amministratore si valuta ex ante, considerando le informazioni e le cautele che avrebbe dovuto adottare; la responsabilità verso la società ha natura contrattuale. Rilevanza: rende decisiva la documentazione delle scelte fatte durante la crisi.

10. Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938. La domanda di concordato o l’ammissione alla procedura non escludono il reato di omesso versamento IVA, salvo un provvedimento che vieti il pagamento intervenuto prima della scadenza; i pagamenti successivi contano solo ai fini delle cause di non punibilità. Rilevanza: chiarisce che la transazione non “sana” il penale già consumato.

11. Cass. pen., sez. III, 11 novembre 2024, n. 41238. Una delle prime applicazioni della causa di non punibilità per crisi non imputabile (art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000): annullata una condanna valorizzando la documentazione del concordato, le fatture non incassate e la relazione del commissario. Rilevanza: mostra come il fascicolo della procedura di crisi possa diventare prova difensiva.

12. Cass. pen., sez. III, 2 maggio 2025, n. 16526. La nuova causa di non punibilità si applica anche ai fatti anteriori, ma l’imputato deve allegare elementi specifici sulla crisi sopravvenuta e non transitoria. Rilevanza: impone di preparare le prove della crisi prima del processo, non durante.

13. Cass. pen., n. 38438/2025. Riconosciuta la portata retroattiva della disciplina più favorevole sulla rateizzazione dell’IVA omessa. Rilevanza: per chi ha debiti IVA rateizzati o rateizzabili dopo il fallimento della transazione, apre margini difensivi anche su fatti passati.

14. Cass. pen., sez. III, 29 agosto 2025, n. 29943. Gli atti fraudolenti dell’art. 11 comprendono ogni stratagemma idoneo a sottrarre garanzie alla riscossione; il reato è di pericolo. Rilevanza: utile per valutare il rischio legato alla documentazione della transazione e agli atti compiuti durante la crisi.

15. Cass. pen., sez. V, 20 novembre 2025, n. 37843. Il sistematico omesso versamento di imposte e contributi può integrare la bancarotta impropria da operazioni dolose; basta il dolo generico e la prevedibilità del dissesto. Rilevanza: è lo scenario più grave se alla transazione fallita segue la liquidazione giudiziale.

16. Cass. pen., n. 30791/2026. Conferma che l’inadempimento fiscale e previdenziale sistematico, frutto di una consapevole scelta gestionale e causalmente legato al dissesto, può costituire operazione dolosa. Rilevanza: è l’orientamento più recente, da cui la difesa deve partire.

17. Cass. pen., n. 28178/2025. Confermata la condanna per bancarotta impropria di un amministratore che aveva lasciato la società con un rilevante debito erariale frutto di omissioni persistenti, aggravato poi dall’inerzia dei liquidatori. Rilevanza: le dimissioni non cancellano le scelte compiute durante il mandato.

18. Cass. pen., 6 giugno 2024, n. 22978. L’aver ottenuto una rateizzazione dei debiti fiscali non basta, di per sé, a escludere la bancarotta impropria da operazioni dolose. Rilevanza: neppure un piano con il Fisco, se poi non sostenibile, mette automaticamente al riparo.

19. Cass. pen., sez. V, n. 40084/2025. Il socio-amministratore che si astiene volontariamente dalla gestione, consentendo l’operato illecito altrui, non si sottrae alla responsabilità, anche per reati tributari. Rilevanza: rilevante per chi è stato amministratore “solo sulla carta”.

20. Cass., Sez. Un., 22 novembre 2021, n. 35954. Il sindacato sul mancato assenso dell’Agenzia alla proposta di transazione spetta al tribunale della procedura. Rilevanza: chiarisce davanti a chi si contesta un “no” del Fisco, prima che la transazione fallisca.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Quando un amministratore ci chiede se risponde personalmente di una transazione fiscale fallita, non partiamo dalle rassicurazioni ma dai documenti. Questi sono gli strumenti con cui lavoriamo.

1. Ricostruiamo il debito rinato, voce per voce. Confrontiamo il piano, le quietanze delle rate pagate e gli estratti di ruolo per verificare imposta, sanzioni, interessi e corretta imputazione dei pagamenti.

2. Verifichiamo se la risoluzione è davvero intervenuta. Calcoliamo i sessanta giorni, controlliamo le scadenze effettive e valutiamo se esistono ancora margini per una modifica del piano o una nuova proposta.

3. Esaminiamo l’eventuale atto di responsabilità personale e redigiamo il ricorso alla Corte di giustizia tributaria, contestando motivazione, presupposti dell’art. 36 e misura della pretesa.

4. Mappiamo l’esposizione penale periodo per periodo. Per ogni anno d’imposta verifichiamo soglie, data di consumazione degli omessi versamenti, pagamenti eseguiti e applicabilità delle cause di non punibilità introdotte nel 2024.

5. Costruiamo il fascicolo della crisi non imputabile, raccogliendo crediti insoluti, ritardi della pubblica amministrazione, tentativi di finanziamento e relazioni della procedura.

6. Rileggiamo, con i commercialisti dello staff, i numeri presentati al Fisco, per individuare eventuali scostamenti rilevanti ai sensi dell’art. 11, comma 2, e valutare come gestirli.

7. Valutiamo per la società lo strumento successivo: nuova proposta, concordato, composizione negoziata con transazione fiscale, oppure liquidazione ordinata e documentata.

8. Per il socio illimitatamente responsabile, analizziamo gli strumenti di sovraindebitamento della persona fisica, per trattare anche i debiti derivanti dalla società.

9. Difendiamo l’amministratore nell’azione di responsabilità del curatore, contestando il nesso causale, la quantificazione del danno e l’applicazione del criterio dei netti patrimoniali.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di conoscere dall’interno la composizione negoziata, che è oggi uno dei percorsi in cui la transazione fiscale può essere riproposta dopo un primo fallimento. Il coordinamento dello staff in diritto tributario permette di leggere la posizione dell’amministratore partendo dai numeri, non dalle ipotesi.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza che le scelte fatte davanti al giudice tributario contraddicano quelle fatte davanti al giudice civile o penale. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in questa materia un errore di calcolo è anche un errore giuridico.


In sintesi

Tre messaggi emergono dalle risposte.

Primo: in una società di capitali, il fallimento della transazione fiscale non trasferisce automaticamente né il debito né le sanzioni sull’amministratore. Restano della società, salvo eccezioni precise.

Secondo: il rischio personale nasce dalle condotte, non dal fallimento. Omessi versamenti sistematici, dati sottostimati nella proposta, pagamenti selettivi in liquidazione, gestione senza cautele dopo la perdita del capitale: è su questo che guardano Fisco, curatore e pubblico ministero.

Terzo: la documentazione è la difesa. La crisi va provata, le scelte vanno motivate, e le prossime settimane contano più dei prossimi anni.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente all’incrocio tra le competenze certificate dell’Avvocato: la crisi d’impresa, in cui opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il diritto tributario, presidiato dallo staff multidisciplinare che coordina; e il contenzioso, che come cassazionista può seguire fino all’ultimo grado. È da questa combinazione che si costruisce una tutela coerente dell’amministratore.

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