La maggior parte delle conciliazioni tributarie non salta perché l’Agenzia dice di no: salta perché il contribuente arriva in appello convinto che ormai sia troppo tardi. È un errore di conoscenza, non di strategia, e produce due effetti che si vedono solo alla fine: una sentenza che poteva essere evitata e un carico sanzionatorio che poteva essere dimezzato.
La risposta alla domanda del titolo è sì: la lite tributaria si può conciliare anche quando l’appello è già iniziato, e oggi perfino quando il giudizio è arrivato in Cassazione. Ma il “sì” è pieno di condizioni tecniche, e ogni condizione tecnica è un punto in cui qualcuno sbaglia.
Questi sono i sei errori che, nell’esperienza del contenzioso tributario di secondo grado, si ripetono con più frequenza e con il costo più alto:
- Credere che dopo la sentenza di primo grado la conciliazione non sia più possibile.
- Muoversi fuori tempo: oltre i dieci giorni liberi, a udienza celebrata, a sentenza depositata.
- Ignorare o rifiutare senza motivare la proposta conciliativa del giudice o dell’ufficio.
- Conciliare “a sensazione”, senza calcolare che cosa si guadagna davvero.
- Firmare un accordo scritto male, che chiude più di quanto si voleva chiudere.
- Perfezionare la conciliazione e poi non pagare, o pagare male.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione verificabile, non per formula di cortesia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e la conciliazione tributaria è oggi un istituto che attraversa tutti i gradi — primo grado, appello e, dal 2024, anche il giudizio di legittimità — sicché chi la governa deve essere abilitato a seguire la lite fino all’ultimo grado e non solo fino a dove arriva la propria abilitazione. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: decidere se conciliare in appello non è una scelta soltanto giuridica, è un calcolo su imposta, sanzioni ridotte, interessi, rate e somme già versate in riscossione provvisoria, e quel calcolo lo fanno avvocati e commercialisti insieme, sullo stesso fascicolo.
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Errore 1 — Credere che in appello la conciliazione non sia più possibile
L’errore
La sentenza di primo grado è sfavorevole. Il contribuente propone appello e, nel colloquio con il difensore, la domanda viene posta e chiusa in tre secondi: «Si poteva chiudere con un accordo, ma ormai il momento è passato, no?». Nessuno verifica, nessuno avvia un’interlocuzione con l’ufficio, e il fascicolo prosegue verso l’udienza come se l’unica uscita possibile fosse una sentenza.
Perché è un errore
Perché la norma dice esattamente il contrario. L’art. 48 del D.Lgs. 546/1992 àncora la conciliazione fuori udienza alla sola pendenza del giudizio: se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. Non dice “in primo grado”. Non lo dice più dal 2015, quando il D.Lgs. 156/2015 ha riscritto l’istituto rendendo conciliabili tutte le controversie, anche oltre la prima udienza e anche in grado di appello.
L’art. 48-bis, che disciplina la conciliazione in udienza, consente a ciascuna parte di presentare istanza di conciliazione totale o parziale entro il termine richiamato dall’art. 32, comma 2, ed è pacificamente riferibile sia al primo sia al secondo grado. L’art. 48-bis.1 attribuisce alla Corte di giustizia tributaria il potere di formulare essa stessa una proposta conciliativa, in udienza o fuori udienza, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione: anche qui, nessuna limitazione al primo grado.
C’è di più, ed è la parte che quasi nessuno ha aggiornato: il D.Lgs. 220/2023 ha introdotto nell’art. 48 il comma 4-bis, che estende la conciliazione fuori udienza, in quanto compatibile, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione; e il D.Lgs. 81/2025 ha eliminato i residui limiti temporali, rendendo la conciliazione in sede di legittimità praticabile a prescindere dalla data in cui il ricorso è stato incardinato.
Le conseguenze
Chi non verifica non perde una possibilità teorica: perde una riduzione quantificabile. La conciliazione perfezionata in appello comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge; se la lite prosegue e si chiude con una sentenza sfavorevole, le sanzioni restano quelle irrogate nell’atto, per intero. Si perde anche il controllo sulle spese di lite, che in caso di conciliazione si intendono compensate salvo diverso accordo delle parti, mentre all’esito del giudizio seguono la soccombenza.
E si perde tempo utile: la stessa lite, conciliata più tardi in Cassazione, sconta sanzioni al 60% del minimo invece che al 50%. Il ritardo, in questo istituto, ha un prezzo scritto nella norma.
Cosa fare invece
Nel momento stesso in cui si deposita l’appello — non dopo — va fatta una valutazione formale di conciliabilità della lite, motivo per motivo: quali capi hanno una prognosi solida, quali sono deboli, quale sarebbe l’esito peggiore realistico. Se emergono margini, l’interlocuzione con l’ufficio va aperta subito, perché una conciliazione fuori udienza richiede un’istanza congiunta e le istanze congiunte hanno tempi di lavorazione interna che non si comprimono a piacere.
Il dettaglio che pochi conoscono
La conciliazione può essere parziale. Se l’accordo copre solo una parte della controversia, la Corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede all’ulteriore trattazione della causa sul resto. Tradotto in strategia difensiva: si possono chiudere i capi di accertamento deboli, incassando su quelli la riduzione sanzionatoria, e continuare a discutere in appello i capi su cui la difesa è forte. È uno degli usi più intelligenti dell’istituto, ed è anche il meno praticato.
Vale la pena aggiungere un secondo elemento, perché spiega il malinteso da cui nasce l’errore. Fino al 2015 la conciliazione era effettivamente legata al primo grado e, per le liti soggette al vecchio reclamo-mediazione, era addirittura esclusa: l’art. 17-bis, nella formulazione allora vigente, stabiliva che per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti dell’Agenzia delle Entrate fosse esclusa la conciliazione giudiziale dell’art. 48. Chi ha memoria di quella stagione — o ha letto materiali non aggiornati — conserva l’idea che la conciliazione sia un istituto “del primo grado”. Il D.Lgs. 156/2015 ha ribaltato la regola, rendendo conciliabili tutte le controversie, anche reclamabili e anche in appello; il reclamo-mediazione è stato poi abrogato dal D.Lgs. 220/2023 per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024. L’idea che in appello non si concili è quindi il ricordo di una norma che non esiste più da un decennio, e continua a costare a chi la applica.
Errore 2 — Muoversi fuori tempo: i dieci giorni liberi, l’udienza celebrata, la sentenza depositata
L’errore
L’ufficio, tre settimane prima dell’udienza d’appello, apre uno spiraglio informale. Il contribuente ci pensa, ne parla in famiglia, chiede un secondo parere. Quando si decide, mancano cinque giorni all’udienza. L’istanza viene depositata comunque, il collegio la considera tardiva rispetto al termine di legge, l’udienza si tiene regolarmente e la causa viene decisa nel merito.
Perché è un errore
Perché la conciliazione, per quanto sia un accordo tra le parti, vive dentro un processo e ne subisce i tempi. L’art. 48-bis àncora l’istanza di conciliazione in udienza al termine di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 546/1992: dieci giorni liberi prima della data di trattazione. “Liberi” significa che non si contano né il giorno di deposito né quello dell’udienza, e questo è il primo punto in cui il calcolo fatto a mente sbaglia di un giorno.
La conciliazione fuori udienza ex art. 48 non è soggetta a quel termine, ma è soggetta a un limite ancora più netto e meno negoziabile: il giudizio deve essere ancora pendente. Depositato il dispositivo, pubblicata la sentenza d’appello, quella lite non è più conciliabile in secondo grado: la strada, semmai, diventa quella del giudizio di legittimità, con il trattamento sanzionatorio più oneroso che lo accompagna.
Va poi ricordato, perché è fonte ricorrente di errori di calendario, che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto: incide sui termini di impugnazione e di costituzione, non trasforma in “tempo libero” l’intero periodo estivo e non va confusa con i termini per il versamento delle somme conciliate, che seguono una logica sostanziale e non processuale.
Le conseguenze
L’istanza tardiva non è un atto neutro: è un atto che il collegio non può prendere in considerazione per definire la lite in quella sede. Il risultato è che la causa viene decisa nel merito da un giudice che ha già studiato il fascicolo, e la decisione arriva prima che la trattativa possa maturare. Chi ha impostato la difesa contando su una chiusura negoziale si trova improvvisamente senza rete, con una sentenza che fa stato e un margine di manovra ridotto al ricorso per cassazione.
Cosa fare invece
Costruire un calendario a ritroso dal giorno dell’udienza d’appello e trattarlo come un termine di decadenza, perché nei fatti lo è: udienza meno dieci giorni liberi per l’eventuale istanza ex art. 48-bis; udienza meno quattro o cinque settimane per l’avvio di una trattativa che debba sfociare in istanza congiunta ex art. 48; udienza meno due settimane per la chiusura della bozza di accordo. Ogni interlocuzione con l’ufficio va documentata per iscritto, così che la data di avvio del confronto sia dimostrabile.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il D.Lgs. 220/2023 ha ritoccato l’art. 48-bis.1 in due punti che cambiano la gestione dell’udienza. Il primo: se la proposta conciliativa è formulata dalla Corte in udienza, essa va comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza. Il secondo, che gioca contro chi è distratto: la causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo solo se una delle parti lo richiede. Prima il rinvio poteva essere disposto d’ufficio; oggi, se nessuno lo chiede, la Corte può passare in decisione mentre la conciliazione era ancora in costruzione.
Un secondo aspetto di calendario riguarda chi decide quando si va in udienza. In appello la trattazione può svolgersi in camera di consiglio oppure in pubblica udienza, e la pubblica udienza va chiesta con istanza: se nessuno la chiede, la causa può essere decisa senza che le parti si presentino, e con essa svanisce l’occasione di un confronto diretto in cui la conciliazione spesso matura. Quando si sta lavorando a un accordo, la richiesta di discussione in pubblica udienza non è una formalità: è il modo per tenere aperto il tavolo fino all’ultimo momento utile. Allo stesso modo, il deposito di memorie e documenti segue i termini dell’art. 32 del D.Lgs. 546/1992 — venti giorni liberi per i documenti, dieci giorni liberi per le memorie illustrative prima della trattazione — e sono proprio quelle le finestre in cui va collocata, se serve, la motivazione scritta di un rifiuto o la richiesta di rinvio per perfezionare l’accordo.
Errore 3 — Ignorare o rifiutare senza motivare la proposta conciliativa
L’errore
Alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado viene formulata una proposta conciliativa che riduce sensibilmente la pretesa. Il contribuente, convinto delle proprie ragioni, la rifiuta senza spiegare perché: nessuna memoria, nessuna verbalizzazione, al più una frase in udienza. Mesi dopo, la sentenza gli riconosce meno di quanto la proposta gli offriva, e nella liquidazione delle spese compare una voce che non si aspettava.
Perché è un errore
Perché il rifiuto immotivato è tipizzato dalla legge come fatto produttivo di conseguenze economiche. L’art. 15, comma 2-octies, del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che, qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.
La formulazione in vigore, introdotta dalla L. 130/2022 per i ricorsi notificati dal 16 settembre 2022, ha due caratteristiche che è bene mettere a fuoco. La prima: mentre la proposta del giudice è facoltativa, la maggiorazione delle spese non è rimessa alla discrezionalità del collegio — la norma non dice che il giudice “può” maggiorare, dice che le spese maggiorate “restano a carico” della parte che ha rifiutato senza giustificato motivo. La seconda: la regola non riguarda solo la proposta del giudice, ma anche quella formulata da una delle parti.
Lo specchio positivo della stessa norma è altrettanto importante: se la conciliazione interviene, le spese si intendono compensate, salvo che le parti abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
Le conseguenze
Una condanna alle spese aumentata della metà, su un giudizio di appello, non è una postilla: si somma a un esito nel merito già sfavorevole e lo aggrava. La penalizzazione scatta quando il risultato ottenuto in sentenza è inferiore a quello che la proposta offriva, cioè esattamente nel caso in cui il contribuente aveva sopravvalutato le proprie chance. Ed è una valutazione che il giudice compie ex post, con il fascicolo completo davanti.
Cosa fare invece
Nessuna proposta conciliativa va rifiutata oralmente o per silenzio: il rifiuto va formalizzato per iscritto e motivato, con una memoria che spieghi perché la proposta non è accettabile — una questione di diritto controversa e non “di facile e pronta soluzione”, un vizio dell’atto che, se accolto, travolge l’intera pretesa, un profilo di illegittimità già riconosciuto da precedenti pertinenti, la presenza di annualità collegate che rendono inaccettabile quel perimetro. Il giustificato motivo esiste se è stato dedotto e documentato; se resta nella testa del contribuente, per il giudice non esiste.
Il dettaglio che pochi conoscono
La maggiorazione non è una norma a senso unico: colpisce la parte che rifiuta, e quella parte può benissimo essere l’ente impositore. Un contribuente che formuli una proposta conciliativa seria, documentata e agli atti, e che poi ottenga in sentenza un risultato migliore di quella proposta, si trova in una posizione processuale rafforzata anche sul capo delle spese. È una leva che quasi nessuno usa in appello, e che invece andrebbe usata proprio lì, dove il quadro probatorio è ormai cristallizzato e la prognosi è più affidabile che in primo grado.
C’è poi un profilo che riguarda la proposta formulata dal giudice e che va conosciuto prima di trovarsela davanti. L’art. 48-bis.1 consente alla Corte di formulare la proposta avendo riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione; dopo l’abrogazione del reclamo-mediazione, il riferimento utile per orientarsi è diventato anche la sussistenza di precedenti giurisprudenziali sulla questione controversa. Tradotto in termini difensivi: una proposta del giudice segnala, quasi sempre, che il collegio ha già individuato un orientamento consolidato sul punto. Rifiutarla senza aver verificato quel materiale significa scommettere contro un indizio molto forte su come finirà la causa; motivare il rifiuto, al contrario, impone di dimostrare che la questione non è affatto di pronta soluzione o che i precedenti richiamati non sono pertinenti al caso concreto. È un esercizio tecnico, e va fatto per iscritto.
Errore 4 — Conciliare “a sensazione”, senza fare i conti
L’errore
L’ufficio propone di ridurre l’imponibile di un terzo. La cifra “suona bene”, l’appello è incerto, la stanchezza è tanta, e si firma. Solo dopo, con il piano di versamento in mano, il contribuente si accorge che gli interessi sono stati calcolati su un arco temporale più lungo di quanto pensasse, che le somme già versate in pendenza di giudizio non erano state scomputate come credeva, e che la rateazione concordata era meno ampia di quella ottenibile.
Perché è un errore
Perché la conciliazione è un’operazione aritmetica prima che una scelta emotiva, e i parametri sono tutti scritti. L’art. 48-ter del D.Lgs. 546/1992 fissa le sanzioni amministrative al 40% del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento in primo grado, al 50% del minimo in caso di perfezionamento in secondo grado e al 60% del minimo in caso di perfezionamento nel giudizio di Cassazione.
Attenzione al punto che cambia il risultato: la percentuale si applica al minimo edittale, non alla sanzione concretamente irrogata nell’atto. Se l’ufficio aveva irrogato una sanzione superiore al minimo, il beneficio effettivo è più ampio di quel 50% nominale, e il confronto con l’ipotesi “vado a sentenza” va rifatto con i numeri reali.
Sul versante finanziario, il versamento delle somme dovute o, in caso di rateazione, della prima rata, va effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo o dalla redazione del processo verbale; gli importi dovuti vanno diminuiti delle eventuali somme già versate a titolo di iscrizione provvisoria; ed è ammessa la rateazione fino a otto rate trimestrali, elevate a sedici per importi superiori a cinquantamila euro, per effetto del rinvio operato dall’art. 48-ter, comma 4, all’art. 8 del D.Lgs. 218/1997.
Le conseguenze
Si firma un accordo peggiore di quello ottenibile, e lo si firma in modo irreversibile. Il costo di una conciliazione non calcolata non è la differenza tra accordo e sentenza: è la differenza tra l’accordo firmato e l’accordo che si sarebbe potuto ottenere, che è una perdita silenziosa, perché non compare in nessun atto e nessuno la contesterà mai.
Cosa fare invece
Prima di qualunque firma va costruito un prospetto comparativo a tre colonne: conciliazione oggi in appello, prosecuzione del giudizio con esito favorevole, prosecuzione con esito sfavorevole, ciascuna colonna completa di imposta, sanzioni al minimo ridotto per grado, interessi maturati alla data prevista di versamento, spese di lite, scomputo delle somme già versate in riscossione provvisoria e piano rate sostenibile. È l’unico modo per capire se il 50% sulle sanzioni compensa la rinuncia a un motivo d’appello potenzialmente vincente.
È esattamente questo il tipo di verifica che lo Studio Monardo svolge internamente, perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la prognosi processuale e il calcolo delle somme vengono costruiti sullo stesso tavolo, non in due momenti separati.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il contributo unificato già versato per proporre appello non torna indietro con la conciliazione, ed è un costo di giustizia che va messo nella colonna dei costi già sostenuti, non in quella dei benefici attesi. Vale però l’opposto, e in meglio, per il contributo unificato aggiuntivo: la Cassazione ha chiarito che il cosiddetto “doppio contributo” è una misura di natura sanzionatoria, prevista per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non si applica quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere a seguito di accordo conciliativo (Cass. civ., sez. V, ord. n. 6183/2025). Chiudere con un accordo, anche sotto questo profilo, non equivale a perdere.
Un secondo elemento che quasi nessuno inserisce nel calcolo riguarda ciò che è già stato pagato. In pendenza di giudizio la riscossione procede per frazioni: dopo la sentenza di primo grado sfavorevole, l’ente impositore può pretendere una quota della pretesa, e il contribuente che ha versato ha diritto a vedersi imputare quelle somme nell’accordo conciliativo, che deve essere costruito al netto di quanto già corrisposto a titolo di iscrizione provvisoria. Il conto di convenienza va quindi fatto sul residuo effettivo, non sull’importo nominale dell’atto: due liti con lo stesso valore possono avere margini conciliativi profondamente diversi solo per effetto di quanto è già transitato in riscossione. E vale anche l’opposto: se la sentenza di primo grado era favorevole al contribuente e l’ente ha appellato, esistono somme da restituire che entrano nella trattativa come contropartita, perché l’accordo conciliativo costituisce titolo anche per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Errore 5 — Firmare un accordo scritto male
L’errore
L’accordo viene redatto in fretta, ricalcando lo schema che l’ufficio ha inviato via PEC. Indica l’imposta e le rate, ma non chiarisce quali annualità copre, non dice nulla delle somme già versate, non regola le spese di lite e non affronta il rapporto con un secondo avviso, collegato, pendente davanti a un’altra sezione. Sei mesi dopo, ognuna di quelle omissioni diventa una controversia nuova.
Perché è un errore
Perché l’accordo conciliativo non è un verbale di intenti: è un atto che sostituisce la pretesa originaria. L’art. 48, comma 4, stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento, e che l’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Su questo la giurisprudenza di legittimità è consolidata da tempo e non concede margini di ripensamento: la conciliazione giudiziale ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni e comporta la sostituzione della pretesa fiscale originaria — unilaterale e contestata — con una certa e concordata (Cass. n. 14300/2009); l’atto conciliativo estingue la precedente obbligazione tributaria sostituendola con quella nuova e diventa titolo esecutivo per la riscossione (Cass. n. 24931/2011); intervenuto il verbale di conciliazione con cui le parti hanno inteso definire ogni aspetto del rapporto controverso, la conciliazione ha effetto novativo del titolo di imposizione, sostituendosi al processo verbale di constatazione e all’avviso di accertamento su di esso fondato (Cass. sez. trib., ord. n. 9322 del 4 aprile 2023).
Le conseguenze
Dopo la firma, il merito della pretesa originaria non si discute più: ciò che si poteva contestare andava contestato prima di conciliare, non dopo. È il passaggio che la Suprema Corte ha messo nero su bianco nella vicenda decisa con l’ordinanza n. 9322/2023: chi lamentava un vizio della pretesa si è sentito rispondere che ben avrebbe potuto non addivenire alla conclusione del verbale e far valere quel vizio nel giudizio di merito.
Un accordo che tace su un’annualità collegata non la chiude; un accordo che tace sulle somme già versate non le scomputa automaticamente nel modo desiderato; un accordo che tace sulle spese lascia operare la regola legale della compensazione, che può essere conveniente o no a seconda di come si era messa la lite.
Cosa fare invece
L’accordo va scritto come si scrive una transazione: indicando esattamente ciò che si chiude e, soprattutto, ciò che resta fuori. Le clausole che non possono mancare sono: identificazione puntuale degli atti impugnati e delle annualità coperte; tributi, sanzioni e interessi distinti voce per voce; scomputo espresso delle somme già versate in pendenza di giudizio e disciplina di eventuali rimborsi; piano di rateazione con scadenze e coordinate; regolamentazione delle spese di lite, se si vuole derogare alla compensazione; menzione espressa del perimetro, quando esistono altre liti collegate che si intende lasciare impregiudicate.
Il dettaglio che pochi conoscono
La qualificazione dell’accordo come novativo non dipende dal nome che le parti gli danno. In tema di accordi transattivi la Cassazione ha chiarito, con la sentenza n. 14772 del 27 maggio 2024, che la natura novativa va accertata al di là del nomen iuris, guardando al contenuto effettivo dell’intesa e all’effettiva sostituzione del rapporto precedente. Intitolare il documento “definizione bonaria” invece che “accordo conciliativo” non alleggerisce di un grammo gli effetti che produce.
Resta infine un tema di legittimazione che si scopre sempre troppo tardi. L’art. 48 ammette che l’istanza congiunta sia sottoscritta personalmente dalle parti oppure dai difensori: ma il difensore che firma un accordo conciliativo dispone della pretesa, e non si limita a difenderla, sicché la procura deve conferirgli espressamente quel potere. Una procura alle liti redatta in termini generici può non essere sufficiente a legittimare la sottoscrizione dell’accordo, e la carenza di potere è uno dei pochi profili che consentono di contestare l’atto conciliativo dopo la firma. Lo stesso vale, sul versante opposto, per chi firma per l’ente impositore. È un controllo che richiede pochi minuti e previene una contestazione destinata a durare anni: prima di depositare l’istanza congiunta si verifica che entrambe le sottoscrizioni siano sorrette da un potere documentato.
Errore 6 — Perfezionare la conciliazione e poi non pagare, o pagare male
L’errore
L’accordo è ottimo, le sanzioni sono state ridotte, il giudizio d’appello si è chiuso. La prima rata viene versata; la terza, sei mesi dopo, salta per un problema di liquidità. Il contribuente si dice che, in fondo, se non paga tornerà tutto come prima e la lite riprenderà. Non è così, e questa convinzione è la più costosa di tutte.
Perché è un errore
Perché il regime vigente ha spostato il momento del perfezionamento. Nella disciplina anteriore alla riforma del 2015, la conciliazione rateale si perfezionava solo con il versamento della prima rata nel termine di venti giorni e con la prestazione della garanzia; in mancanza, non si verificava l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere (principio ribadito, tra le altre, da Cass. civ., ord. n. 9019/2015). Oggi il perfezionamento è ancorato alla sottoscrizione dell’accordo — o alla redazione del processo verbale, nella conciliazione in udienza — e non più al pagamento.
Da qui la conseguenza che molti scoprono tardi: il mancato pagamento delle somme dovute non travolge la conciliazione e non fa rivivere il processo estinto. Legittima soltanto il recupero del credito derivante dall’accordo e l’applicazione delle sanzioni per omesso versamento.
Le conseguenze
In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, o di una delle rate — compresa la prima — entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, oltre alla sanzione per omesso versamento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sull’importo residuo dovuto a titolo di imposta. Per gli avvisi di accertamento esecutivi, il recupero avviene mediante intimazione ad adempiere.
Il risultato è il peggiore dei mondi possibili: il giudizio d’appello resta estinto, i motivi di gravame sono definitivamente perduti, e il debito residuo torna in riscossione aggravato da una sanzione aumentata.
Cosa fare invece
Il piano di rateazione va costruito sulla capacità di pagamento reale dei successivi due o quattro anni, non sull’ottimismo del giorno della firma, sfruttando fino in fondo la dilazione consentita dal rinvio all’art. 8 del D.Lgs. 218/1997 — fino a otto rate trimestrali, elevate a sedici per importi superiori a cinquantamila euro. Meglio un accordo con sedici rate onorate che uno con otto rate interrotto alla quarta. E ogni scadenza va presidiata con un promemoria autonomo: qui la decadenza matura in silenzio, senza che nessuno notifichi nulla.
Il dettaglio che pochi conoscono
Non ogni imperfezione nel versamento è fatale. Alla conciliazione si applica anche la disciplina del cosiddetto lieve inadempimento prevista dall’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973, che salva il contribuente nei casi di ritardo contenuto nel versamento o di insufficienza di lieve entità, entro i limiti quantitativi e temporali fissati dalla norma. È una valvola stretta e non un salvacondotto, ma chi si accorge dell’errore entro pochi giorni ha una strada, e quella strada va percorsa immediatamente, non alla ricezione della cartella.
Un’ultima avvertenza riguarda il futuro prossimo, perché su questo punto la disciplina è destinata a cambiare collocazione senza cambiare sostanza. Il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), applicabile dal 1° gennaio 2027 dopo la proroga disposta con il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, è stato coordinato dal D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 con il Testo unico delle sanzioni tributarie: la disciplina della riduzione sanzionatoria in caso di conciliazione viene trasferita nel corpo del D.Lgs. 173/2024, con le percentuali confermate — quaranta, cinquanta e sessanta per cento del minimo a seconda del grado — e con il medesimo termine di venti giorni per il versamento dell’importo o della prima rata. Cambia invece la veste delle conseguenze dell’inadempimento, che vengono ricondotte a una sanzione determinata nella misura del venticinque per cento di ogni importo non versato, aumentata della metà e calcolata sul residuo dovuto a titolo di imposta. Per le conciliazioni di oggi si applica il D.Lgs. 546/1992: la morale, però, non cambia di una virgola — saltare una rata resta l’errore più caro dell’intera sequenza.
Le tre strade per conciliare in appello: sceglierne una è già metà del lavoro
Prima di entrare nelle cifre vale la pena mettere in fila le strade disponibili, perché una quota non piccola degli errori descritti nasce dal confondere procedure che hanno presupposti, tempi e atti conclusivi diversi. In appello, oggi, le vie sono tre.
La conciliazione fuori udienza (art. 48). È quella che nasce dall’accordo già raggiunto: le parti presentano un’istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la Corte pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere; se l’accordo è parziale, dichiara con ordinanza la cessazione parziale e prosegue la trattazione; se la data di trattazione non è ancora fissata, provvede con decreto il presidente della sezione. Il perfezionamento coincide con la sottoscrizione dell’accordo, che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento di quelle dovute al contribuente. È la strada più usata in appello, perché non dipende dal calendario dell’udienza ma dai tempi della trattativa.
La conciliazione in udienza (art. 48-bis). Qui l’accordo non c’è ancora, o non è formalizzato: ciascuna parte presenta istanza di conciliazione totale o parziale entro il termine richiamato dall’art. 32, comma 2 — dieci giorni liberi prima della trattazione. In udienza la Corte, sussistendo le condizioni di ammissibilità, invita le parti a conciliarsi e può rinviare la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo. Il perfezionamento avviene con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate analiticamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, con termini e modalità di pagamento; è il verbale, in questo caso, a costituire titolo esecutivo.
La conciliazione su proposta della Corte (art. 48-bis.1). È l’innovazione della L. 130/2022, poi ritoccata dal D.Lgs. 220/2023: la Corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare essa stessa alle parti — in udienza o fuori udienza — una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione. Se la proposta è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti; se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza. La proposta del giudice è facoltativa; non è facoltativa la conseguenza del rifiuto ingiustificato sulle spese, come si è visto parlando dell’art. 15, comma 2-octies.
| Fuori udienza (art. 48) | In udienza (art. 48-bis) | Su proposta della Corte (art. 48-bis.1) | |
|---|---|---|---|
| Chi prende l’iniziativa | Le parti congiuntamente | Ciascuna parte, con istanza | La Corte |
| Presupposto temporale | Giudizio pendente | Entro dieci giorni liberi prima della trattazione | In udienza o fuori udienza |
| Atto che perfeziona | Sottoscrizione dell’accordo | Redazione del processo verbale | Accordo formalizzato a verbale |
| Provvedimento del giudice | Sentenza di cessazione (ordinanza se parziale); decreto presidenziale se la trattazione non è fissata | Sentenza di cessazione (ordinanza se parziale) | Sentenza di cessazione (ordinanza se parziale) |
| Effetto sulle spese | Compensate, salvo diverso accordo | Compensate, salvo diverso accordo | Compensate se l’accordo riesce; maggiorate del 50% per chi rifiuta senza giustificato motivo e ottiene meno |
| Sanzioni in appello | 50% del minimo edittale | 50% del minimo edittale | 50% del minimo edittale |
La scelta tra le tre strade non è indifferente. Se la trattativa con l’ufficio è avviata e ha bisogno di settimane, la strada è quella dell’art. 48, che non dipende dall’udienza. Se invece il confronto è fermo e serve la presenza del collegio per sbloccarlo, l’istanza ex art. 48-bis depositata nei termini mette la conciliazione all’ordine del giorno dell’udienza. L’errore da evitare è mescolarle: contare sul termine dei dieci giorni liberi quando l’accordo va costruito da zero, o rinunciare all’udienza quando il negoziato ha bisogno di un arbitro.
Gli errori in cifre: quanto costa ciascuno
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di comodo, non casi seguiti dallo Studio. Servono a un solo scopo: far vedere che ogni errore descritto sopra ha un prezzo calcolabile prima di commetterlo.
Simulazione 1 — Il valore della riduzione in appello. Avviso di accertamento per maggiore imposta pari a 68.400 euro, sanzione irrogata nell’atto pari a 61.560 euro, minimo edittale applicabile alla medesima violazione pari a 47.880 euro. Il primo grado si chiude sfavorevolmente e il contribuente propone appello. Ipotesi A — la lite prosegue e l’appello viene respinto: restano dovuti 68.400 euro di imposta, 61.560 euro di sanzione, oltre interessi e spese di lite a carico del soccombente. Ipotesi B — le parti conciliano in appello sull’intera pretesa: la sanzione si applica nella misura del 50% del minimo edittale, cioè 23.940 euro. Differenza sul solo capo sanzioni tra il non conciliare e il conciliare: 37.620 euro. A cui si aggiunge, in ipotesi B, la compensazione delle spese di lite in luogo della condanna.
Simulazione 2 — Il costo del ritardo di un grado. Minimo edittale della sanzione pari a 31.200 euro. Conciliazione perfezionata in primo grado: sanzione al 40% del minimo, cioè 12.480 euro. Conciliazione perfezionata in appello: sanzione al 50% del minimo, cioè 15.600 euro. Conciliazione perfezionata nel giudizio di Cassazione: sanzione al 60% del minimo, cioè 18.720 euro. Ogni grado di ritardo, su questo importo, vale 3.120 euro di sanzione in più, senza contare gli interessi che continuano a maturare e i costi di giustizia di ogni ulteriore grado. Chi rinvia la decisione “per vedere come va l’appello” sta acquistando tempo a un prezzo che la legge ha già scritto.
Simulazione 3 — Il rifiuto immotivato della proposta. In appello la Corte formula una proposta conciliativa che ridurrebbe la pretesa complessiva a 24.700 euro. Il contribuente rifiuta senza depositare memoria e senza far verbalizzare alcuna motivazione. La sentenza accoglie solo parzialmente l’appello e lascia a carico del contribuente 38.900 euro, con spese di lite liquidate in 4.600 euro. Poiché il riconoscimento delle sue pretese risulta inferiore al contenuto della proposta rifiutata, si applica la maggiorazione del 50% prevista dall’art. 15, comma 2-octies: le spese diventano 6.900 euro, con un aggravio di 2.300 euro che si somma ai 14.200 euro di pretesa in più rispetto alla proposta rifiutata.
Simulazione 5 — La conciliazione parziale in appello. Avviso di accertamento articolato in due rilievi: il primo, per 19.600 euro di maggiore imposta, si fonda su una questione su cui la giurisprudenza è costante a favore dell’ufficio; il secondo, per 27.300 euro, riguarda un vizio di motivazione dell’atto su cui la difesa è solida. Minimo edittale della sanzione riferibile al primo rilievo: 17.640 euro. Ipotesi A — si prosegue su tutto: se l’appello è accolto solo sul secondo rilievo, sul primo restano dovuti 19.600 euro di imposta e la sanzione per intero, con spese verosimilmente compensate per soccombenza reciproca. Ipotesi B — si concilia solo il primo rilievo e si prosegue sul secondo: sul rilievo conciliato la sanzione scende al 50% del minimo, cioè 8.820 euro, la Corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e la causa prosegue sul rilievo forte. Il vantaggio della conciliazione parziale, in questa ipotesi, vale 8.820 euro di sanzione in meno senza rinunciare a un solo motivo d’appello. È la ragione per cui l’alternativa non è mai soltanto “conciliare o non conciliare”: è anche “conciliare che cosa”.
Simulazione 4 — La rata saltata dopo il perfezionamento. Conciliazione in appello perfezionata il 14 aprile, importo complessivo 46.800 euro, rateazione in otto rate trimestrali. Le prime due rate vengono versate; la terza non viene pagata entro il termine di pagamento della quarta. Residuo dovuto a titolo di imposta: 26.700 euro. Esito: il giudizio d’appello resta estinto e i motivi di gravame non rivivono; l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo delle somme residue a titolo di imposta, interessi e sanzioni, oltre alla sanzione per omesso versamento aumentata della metà e calcolata sul residuo dovuto a titolo di imposta. Il contribuente perde contemporaneamente l’accordo e il processo.
La mappa degli errori
Un errore in materia di conciliazione si commette quasi sempre in un momento preciso del calendario processuale, e quel momento decide se sarà rimediabile. La tabella che segue è pensata per essere letta prima dell’udienza d’appello, non dopo: mette in fila il momento in cui ciascun errore matura, ciò che produce e il margine di recupero che resta.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza | Rimediabile? |
|---|---|---|---|
| Credere che in appello non si concili | Al deposito dell’appello | Si arriva a sentenza senza aver esplorato l’accordo | Sì, finché il giudizio di secondo grado è pendente |
| Istanza oltre i dieci giorni liberi | Nei dieci giorni prima della trattazione | L’istanza ex art. 48-bis non è utilizzabile in quella udienza | Parziale: resta la conciliazione fuori udienza, se c’è tempo |
| Nessuna richiesta di rinvio per perfezionare | In udienza | La causa va in decisione con l’accordo incompiuto | No, una volta passata in decisione |
| Rifiuto non motivato della proposta | Alla ricezione della proposta | Spese di giudizio maggiorate del 50% | Parziale: solo se il motivo viene dedotto prima della decisione |
| Conciliazione non calcolata | Alla firma dell’accordo | Accordo peggiore di quello ottenibile | No |
| Accordo redatto in modo incompleto | Alla firma dell’accordo | Effetto novativo su un perimetro sbagliato | No, salvo profili patologici dell’accordo |
| Mancato versamento o rata saltata | Dopo il perfezionamento | Iscrizione a ruolo del residuo con sanzione aumentata; giudizio comunque estinto | Parziale: solo nei limiti del lieve inadempimento |
| Conciliazione tentata dopo la sentenza d’appello | Dopo la pubblicazione della sentenza | Quel grado non è più conciliabile | Parziale: resta la conciliazione in Cassazione, al 60% del minimo |
La checklist preventiva
Prima di decidere se conciliare in appello — e prima ancora di firmare qualsiasi cosa — verifica che ciascuno di questi controlli sia stato fatto davvero, e non dato per scontato.
- [ ] Ho verificato la pendenza del giudizio e ho annotato la data dell’udienza di trattazione in appello, distinguendo il termine dei dieci giorni liberi per l’istanza in udienza dalla tempistica, più lunga, necessaria per un’istanza congiunta fuori udienza.
- [ ] Ho calcolato il minimo edittale della sanzione, non solo la sanzione irrogata nell’atto, perché è sul minimo che si applica la riduzione al 50% in secondo grado.
- [ ] Ho quantificato gli interessi alla data prevista di versamento, e non alla data dell’ultimo atto ricevuto.
- [ ] Ho ricostruito tutte le somme già versate in pendenza di giudizio a titolo di riscossione provvisoria e ho verificato che l’accordo le scomputi espressamente.
- [ ] Ho verificato l’esistenza di annualità o atti collegati ancora pendenti e ho deciso, consapevolmente, se includerli o lasciarli fuori dal perimetro dell’accordo.
- [ ] Ho messo per iscritto la prognosi dei singoli motivi d’appello, distinguendo quelli solidi da quelli deboli, e ho valutato l’ipotesi di una conciliazione solo parziale.
- [ ] Ho simulato il piano rate sulla capacità finanziaria dei prossimi due o quattro anni, verificando se l’importo consente di accedere alle sedici rate trimestrali.
- [ ] Ho verificato chi firma: se l’istanza congiunta è sottoscritta dai difensori, la procura deve legittimarli espressamente a conciliare.
- [ ] Ho regolato le spese di lite nell’accordo, oppure ho accettato consapevolmente la compensazione prevista dalla legge.
- [ ] Ho messo per iscritto la risposta a ogni proposta ricevuta, anche quando la risposta è un rifiuto, indicando il motivo.
- [ ] Ho controllato gli effetti sul versante penale tributario, quando la vicenda supera le soglie di rilevanza, coordinando la conciliazione con quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 74/2000.
- [ ] Ho verificato se la trattazione si svolgerà in camera di consiglio o in pubblica udienza e, quando la conciliazione è in costruzione, ho chiesto la discussione in pubblica udienza per tenere aperto il confronto fino all’ultimo.
- [ ] Ho confrontato la proposta ricevuta con i precedenti giurisprudenziali sulla questione controversa, perché una proposta del giudice segnala quasi sempre un orientamento già individuato dal collegio.
- [ ] Ho fissato un promemoria autonomo per il versamento entro venti giorni dalla sottoscrizione e per ogni rata successiva, indipendentemente da qualsiasi comunicazione dell’ufficio.
E se l’errore l’ho già fatto?
Alcune di queste situazioni si recuperano, altre no. Distinguere con onestà è più utile che rassicurare.
Ho lasciato passare i dieci giorni liberi prima dell’udienza. Il termine dell’art. 32, comma 2, riguarda l’istanza di conciliazione in udienza. Resta però praticabile la conciliazione fuori udienza dell’art. 48, che non è soggetta a quel termine e richiede soltanto che il giudizio sia pendente: se l’accordo con l’ufficio matura in tempo utile perché l’istanza congiunta sia depositata prima che la causa sia decisa, la strada è ancora aperta. È una finestra stretta, ma esiste.
L’udienza si è tenuta e la causa è in decisione. Qui il margine è minimo e dipende da fattori che non si controllano. Se però era stata formulata una proposta conciliativa e il perfezionamento era in corso, la richiesta di rinvio alla successiva udienza è uno strumento previsto dalla legge e va avanzata dalla parte: il D.Lgs. 220/2023 ha chiarito che il rinvio per il perfezionamento dell’accordo presuppone la richiesta di una delle parti.
La sentenza d’appello è stata pubblicata. Quel grado non è più conciliabile. Ma la lite non è necessariamente finita: se si propone ricorso per cassazione, la conciliazione fuori udienza è oggi ammessa anche davanti alla Corte di Cassazione, per effetto del comma 4-bis dell’art. 48 introdotto dal D.Lgs. 220/2023 e, dopo il D.Lgs. 81/2025, senza più i limiti temporali che ne restringevano l’applicazione ai soli giudizi più recenti. Il prezzo è il passaggio dal 50% al 60% del minimo edittale sulle sanzioni: caro, ma non è l’assenza di un’uscita.
Ho rifiutato la proposta e temo la maggiorazione delle spese. Finché la causa non è decisa, il giustificato motivo può ancora essere dedotto e documentato con una memoria: la norma non richiede formule sacramentali, richiede che una ragione esista e sia conoscibile dal giudice. Dopo la sentenza, la questione si sposta sul capo relativo alle spese, che è impugnabile come ogni altro capo della decisione.
Ho firmato un accordo che ora mi appare sbagliato nel merito. Qui la risposta va data senza addolcirla: l’accordo ha efficacia novativa, sostituisce la pretesa originaria e preclude la discussione sul merito dell’atto sostituito. Non è però una zona priva di diritto: restano valutabili i profili patologici dell’atto conciliativo in sé — la carenza di potere di chi lo ha sottoscritto, l’assenza degli elementi essenziali richiesti dalla norma, i vizi della volontà. Sono contestazioni tecniche e impegnative, che vanno impostate subito e non dopo la prima cartella.
Ho saltato una rata. Se il ritardo è contenuto o l’insufficienza è minima, la disciplina del lieve inadempimento dell’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973 può salvare la rateazione, entro i limiti temporali e quantitativi previsti. È una finestra di giorni, non di mesi: il rimedio va attivato immediatamente, prima che il residuo venga iscritto a ruolo.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
«Il mio appello è già stato depositato e l’ufficio non si è mai fatto vivo. Significa che non vuole conciliare?» No. L’iniziativa non è riservata all’ente impositore: ciascuna parte può presentare istanza di conciliazione e le parti possono depositare un’istanza congiunta in qualunque momento in cui il giudizio sia pendente. Il silenzio dell’ufficio non è un rifiuto, e finché nessuno formula una proposta non decorre alcun effetto: né il beneficio della riduzione, né il rischio sulle spese.
«Ho detto di no alla proposta del giudice. Ho già perso?» Non necessariamente. La maggiorazione delle spese del 50% opera se il rifiuto è privo di giustificato motivo e se il riconoscimento delle proprie pretese risulta, all’esito del giudizio, inferiore al contenuto della proposta. Se si ottiene in sentenza un risultato migliore della proposta, la maggiorazione non ha spazio. Il problema è che la scommessa la si scopre vinta o persa solo alla fine: per questo il motivo del rifiuto va sempre messo agli atti.
«Posso conciliare solo una parte della lite e continuare l’appello sul resto?» Sì. È espressamente previsto: se l’accordo conciliativo è parziale, la Corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede all’ulteriore trattazione della causa. È una possibilità da valutare ogni volta che l’atto impugnato contiene rilievi di solidità molto diversa tra loro.
«Ho firmato l’accordo ma non ho ancora pagato. Il processo riprende?» No. Oggi la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, non con il pagamento: il mancato versamento non fa rivivere il giudizio estinto, ma legittima il recupero delle somme residue con la sanzione per omesso versamento aumentata della metà. È la ragione per cui il piano rate va deciso con la stessa serietà con cui si decide di conciliare.
«Ho sentito parlare di un testo unico che cambia tutto: devo aspettare?» No, e il punto merita chiarezza. Il Testo unico della giustizia tributaria, approvato con il D.Lgs. 175/2024, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027, dopo la proroga disposta con il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200; su di esso è poi intervenuto il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, che ha coordinato le norme sulla conciliazione con il Testo unico delle sanzioni. Nel frattempo la disciplina applicabile resta quella del D.Lgs. 546/1992, e le percentuali di riduzione restano confermate: 40% del minimo in primo grado, 50% in appello, 60% in Cassazione. Aspettare il 2027 non porta alcun vantaggio: porta solo un grado di giudizio in più e un termine di versamento identico.
«Il mio caso ha anche un profilo penale. Conciliare mi espone di più?» La conciliazione non è una confessione, ma un accordo sulla pretesa tributaria. Gli effetti sul versante penale continuano a essere governati dall’art. 13 del D.Lgs. 74/2000, che valorizza l’integrale pagamento del debito tributario anche quando avviene in forma rateale. È però un profilo da coordinare prima della firma, non dopo: la tempistica dei versamenti, in quella sede, può contare quanto il loro importo.
Gli errori davanti ai giudici
Quello che segue è il repertorio delle pronunce che documentano, una per una, le conseguenze degli errori descritti in questa guida. I principi sono riformulati per sintesi; gli estremi sono riportati per consentirne la verifica diretta.
Corte costituzionale, sentenza n. 274 del 12 luglio 2005. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 nella parte in cui riferiva alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dalle definizioni delle pendenze tributarie previste dalla legge la regola per cui le spese restano a carico di chi le ha anticipate: una compensazione operante in automatico è stata ritenuta irragionevole. Rilevanza: chiarisce che, fuori dalle definizioni tipizzate, sulle spese il giudice deve pronunciarsi e non può limitarsi ad applicare un automatismo.
Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 6183/2025. Ha dichiarato l’estinzione del giudizio a seguito di conciliazione, ricostruendo l’evoluzione dell’istituto dopo il D.Lgs. 156/2015 e il D.Lgs. 220/2023 e affermando che l’attuale formulazione dell’art. 48 — perfezionamento con la sottoscrizione dell’accordo, che costituisce titolo per la riscossione — esprime la volontà del legislatore di attribuire natura novativa all’accordo conciliativo; ha inoltre escluso il versamento del contributo unificato aggiuntivo, previsto solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità. Rilevanza: è la pronuncia che smentisce due convinzioni diffuse — che serva il pagamento per perfezionare e che chiudere con un accordo comporti la penalizzazione del doppio contributo.
Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 33742/2025. Preso atto dell’accordo conciliativo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 48, ha dichiarato cessata la materia del contendere compensando integralmente le spese, ribadendo che l’istituto è applicabile anche ai giudizi pendenti davanti alla Corte di Cassazione. Rilevanza: conferma in concreto che l’uscita conciliativa resta disponibile anche dopo la sentenza d’appello.
Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 33603/2025. In un giudizio proveniente da una sentenza di secondo grado, ha definito la lite sulla base dell’accordo conciliativo ex art. 48, comma 4-bis, depositato dall’ufficio e seguito dall’istanza dei contribuenti e dall’accettazione della rinuncia. Rilevanza: mostra la sequenza documentale corretta — accordo, istanza, accettazione — che consente alla Corte di prendere atto dell’intesa.
Cass. civ., sez. trib., ordinanza n. 9322 del 4 aprile 2023. Intervenuto il verbale con cui le parti hanno definito ogni aspetto del rapporto controverso, la conciliazione ha effetto novativo del titolo impositivo e si sostituisce al processo verbale di constatazione e all’avviso di accertamento che su di esso si fondava; chi intendeva contestare la pretesa avrebbe dovuto non concludere il verbale e far valere le proprie ragioni nel merito. Rilevanza: è la pronuncia che definisce il punto di non ritorno della firma.
Cass. civ. n. 14300/2009. La conciliazione giudiziale ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni e comporta la sostituzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata, con una pretesa certa e concordata. Rilevanza: è la radice dell’orientamento che tutte le pronunce successive richiamano.
Cass. civ. n. 24931/2011. L’atto conciliativo redatto secondo le modalità di legge estingue la precedente obbligazione tributaria, sostituendola con quella nuova, e diviene titolo per la riscossione delle somme da parte dell’ufficio. Rilevanza: spiega perché un accordo scritto male non è un documento interlocutorio ma un titolo azionabile.
Cass. civ., ordinanza n. 9019/2015. Nel regime anteriore alla riforma, la conciliazione rateale si perfezionava solo con il versamento della prima rata entro venti giorni dalla redazione del verbale e con la prestazione della garanzia sulle rate successive; in difetto non si verificava l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Rilevanza: è il termine di paragone che misura la portata della riforma — oggi il pagamento non condiziona più il perfezionamento, e proprio per questo il mancato pagamento non restituisce il processo.
Cass. civ., sentenza n. 14772 del 27 maggio 2024. In tema di accordi transattivi, la qualificazione dell’intesa come novativa o conservativa va accertata guardando al contenuto effettivo e all’effettiva sostituzione del rapporto precedente, al di là del nome che le parti le hanno dato. Rilevanza: chiude la porta all’idea che intitolare diversamente l’accordo ne attenui gli effetti.
Cass. civ., ordinanza n. 3950/2017. In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese è possibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, ma solo all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa dalla compensazione operante per legge dichiarata incostituzionale nel 2005. Rilevanza: ricorda che il capo sulle spese è oggetto di una decisione motivata e quindi censurabile.
Cass. civ., sez. trib., ordinanza n. 13251, depositata l’8 maggio 2026. Quando la cessazione della materia del contendere non dipende da una definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge ma, ad esempio, dallo sgravio del tributo, le spese vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale. Rilevanza: è l’approdo più recente sul governo delle spese nelle chiusure anticipate del giudizio, e conferma che il tema non è mai neutro.
A queste si affianca l’indicazione, ricorrente nella giurisprudenza di merito successiva alla pronuncia costituzionale del 2005 — e recepita, tra le altre, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in tema di annullamento in autotutela — secondo cui l’estinzione conseguente al ritiro dell’atto non comporta alcun automatismo nella compensazione delle spese: anche in quel caso il giudice deve valutare e motivare.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Questo è il lavoro che lo Studio svolge, su due fronti: intercettare l’errore prima che si consumi e lavorare sul rimedio quando l’errore è già stato commesso.
- Costruiamo il calendario conciliativo del tuo appello, fissando a ritroso dalla data di trattazione il termine dei dieci giorni liberi per l’istanza in udienza e la finestra utile per un’istanza congiunta fuori udienza.
- Redigiamo la prognosi scritta dei singoli motivi d’appello, separando i capi solidi da quelli deboli, per stabilire se conviene una conciliazione totale, una conciliazione parziale o la prosecuzione del giudizio.
- Calcoliamo il beneficio effettivo della conciliazione, applicando la riduzione al minimo edittale della sanzione e non all’importo irrogato, e confrontando i tre scenari — accordo oggi, esito favorevole, esito sfavorevole — voce per voce.
- Ricostruiamo le somme già versate in riscossione provvisoria e verifichiamo che l’accordo le scomputi espressamente, evitando che restino fuori dal conteggio.
- Scriviamo l’accordo conciliativo clausola per clausola: atti e annualità coperti, distinzione tra imposta, sanzioni e interessi, regolamentazione delle spese, piano di rateazione, perimetro delle liti collegate lasciate impregiudicate.
- Formalizziamo per iscritto ogni risposta alle proposte ricevute, motivando l’eventuale rifiuto, così da contrastare l’applicazione della maggiorazione delle spese del 50% prevista dall’art. 15, comma 2-octies.
- Depositiamo l’istanza e curiamo la fase di perfezionamento in udienza, compresa la richiesta di rinvio alla successiva udienza quando l’accordo è in costruzione e il rinvio richiede l’iniziativa della parte.
- Verifichiamo la sostenibilità del piano rate prima della firma e, quando l’importo lo consente, impostiamo la dilazione più ampia disponibile, presidiando le scadenze successive.
- Quando il termine è già scaduto, verifichiamo se residua una via: conciliazione fuori udienza ancora praticabile, deduzione del giustificato motivo prima della decisione, ricorso alla disciplina del lieve inadempimento sul versamento, conciliazione in sede di legittimità dopo la sentenza d’appello.
- Seguiamo la lite fino in Cassazione con la stessa linea difensiva, senza cambiare difensore e senza rimettere in discussione la strategia a ogni passaggio di grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In materia di conciliazione in appello conta in modo particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: da quando la conciliazione fuori udienza è ammessa anche davanti alla Corte di legittimità, l’errore commesso in secondo grado può essere riparato solo da chi è abilitato a proseguire in quel grado, e la strategia costruita in appello può essere portata avanti senza soluzione di continuità. Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo — consente di tenere insieme la prognosi processuale e il calcolo delle somme, che nella conciliazione sono la stessa decisione vista da due lati.
In conclusione
Alla domanda iniziale la risposta è netta: sì, la lite si può conciliare anche quando l’appello tributario è già iniziato, con sanzioni ridotte al 50% del minimo edittale, spese di norma compensate e la possibilità di chiudere anche solo una parte della controversia proseguendo il giudizio sul resto. Ciò che non si può fare è arrivarci tardi, rifiutare senza motivare, firmare senza calcolare o perfezionare senza pagare.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è il punto esatto in cui si incrociano le sue competenze certificate: l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che consente di seguire la stessa lite fino al grado in cui oggi la conciliazione è ancora praticabile, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che permette di trasformare una scelta difensiva in un conto verificabile prima della firma, non dopo.
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