Quanto Tempo Ci Vuole Perché Il Giudice Omologhi Il Piano Del Consumatore?

Tre strade, tre orologi diversi: il vero bivio di chi è sovraindebitato

Quanto tempo ci vuole perché il giudice omologhi il piano del consumatore? È la domanda che quasi ogni persona sovraindebitata pone per prima, spesso con una rata già saltata, una cessione del quinto che erode lo stipendio o un pignoramento in corso. La risposta onesta ha due livelli. Il primo è normativo: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024) scandisce alcune fasi con termini precisi — trenta giorni per la comunicazione ai creditori, venti per le osservazioni, dieci per la relazione dell’OCC — ma lascia senza scadenza altri passaggi decisivi, a cominciare dal decreto di apertura e dalla sentenza di omologazione. Il secondo livello è strategico: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non è l’unica strada, e a volte non è nemmeno la più rapida verso l’obiettivo che conta davvero, cioè la liberazione dai debiti.

Non esiste una durata valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il tempo “giusto” dipende dalla strada scelta, dalla qualità del fascicolo depositato e dal comportamento dei creditori. Chi confronta i tempi del piano con quelli della liquidazione controllata o dell’esdebitazione del debitore incapiente scopre che ciascuna procedura ha un proprio orologio, con vantaggi e rovesci della medaglia che vanno soppesati prima del deposito, non dopo.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo bivio perché la materia coincide con le abilitazioni dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC, l’Organismo di Composizione della Crisi che per legge redige la relazione sul piano, comunica con i creditori e riferisce al giudice. Conoscere dall’interno il lavoro dell’OCC significa sapere dove il tempo si perde e dove si può legittimamente risparmiare.

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Il quadro di partenza: cosa accomuna le strade a disposizione del consumatore

Prima di confrontare le opzioni, conviene fissare i pochi concetti che tutte condividono, perché è su questi che si gioca la differenza di tempi.

Il primo è la nozione di sovraindebitamento: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, cioè la persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Il correttivo del 2024 ha precisato che la qualifica di consumatore non si perde per il solo fatto di essere socio di determinate società, purché i debiti siano estranei all’attività. La qualificazione non è un dettaglio formale: la giurisprudenza di legittimità ha escluso, ad esempio, che possa definirsi consumatore chi ha prestato una fideiussione che costituisca espressione di un’attività professionale, e i tribunali di merito hanno ritenuto inammissibili procedure familiari quando anche un solo componente del nucleo presentava debiti di natura mista. Un errore su questo punto si paga in mesi, perché porta a un decreto di inammissibilità e a un eventuale reclamo.

Il secondo concetto comune è il ruolo dell’OCC. In tutte le procedure da sovraindebitamento il consumatore non deposita da solo: si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi, che nomina un gestore. Il gestore raccoglie la documentazione, verifica l’attivo e il passivo, redige la relazione che accompagna la domanda. È la fase che la legge non cronometra e che, nella pratica, incide sui tempi complessivi più di qualunque termine processuale: un fascicolo incompleto rimbalza, uno solido scorre.

Il terzo concetto è la condotta del debitore. Il CCII non parla più di “meritevolezza” nei termini della vecchia L. 3/2012, ma esclude dal piano del consumatore chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII); la stessa condizione ostativa si ritrova nell’esdebitazione che segue la liquidazione controllata (art. 282 CCII) e, sotto il profilo della meritevolezza, nell’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII). La differenza, come si vedrà, sta nel momento in cui questa verifica pesa: all’ingresso nel piano, alla fine nella liquidazione.

Il quarto concetto è la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Nel piano del consumatore i creditori non votano; possono però contestare la convenienza della proposta, e in tal caso il giudice omologa solo se ritiene che il creditore opponente riceva con il piano almeno quanto otterrebbe in una liquidazione controllata (art. 70, comma 7, CCII). La liquidazione controllata è quindi, allo stesso tempo, una delle strade possibili e il metro con cui si misura il piano. Chi sceglie consapevolmente sa già, prima di depositare, come si comporterà quel confronto.

Infine, un’avvertenza di metodo. Quando si parla di “tempi” occorre distinguere tre orologi: il tempo per arrivare alla decisione (omologazione, apertura, decreto), il tempo di esecuzione (le rate del piano, il triennio della liquidazione) e il tempo per la liberazione definitiva dai debiti residui. Il consumatore che chiede “quanto ci vuole” di solito pensa al primo; quello che conta per la sua vita è spesso il terzo. Un confronto serio li tiene tutti e tre sul tavolo.

Un’ultima nota sul calendario: nel periodo dal 1° al 31 agosto l’attività giudiziaria rallenta sensibilmente e, per i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, il decorso si arresta. Per ogni termine della procedura prescelta va verificato se la sospensione operi o meno; in ogni caso, un deposito che cade a ridosso dell’estate va programmato tenendo conto di quel mese.

Opzione 1 — Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII)

In cosa consiste

Il piano del consumatore è la proposta, formulata dal debitore con l’ausilio dell’OCC, di soddisfare i creditori in misura anche parziale e in tempi anche dilazionati, utilizzando il reddito futuro e/o i beni. Il suo tratto distintivo, che spiega buona parte della sua rapidità potenziale, è l’assenza del voto dei creditori: la decisione è rimessa al giudice, che verifica ammissibilità e fattibilità e, se un creditore lo contesta, la convenienza. Il piano può prevedere la falcidia dei crediti privilegiati nei limiti di legge e, dopo il correttivo, una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati o garantiti fino a due anni dall’omologazione (art. 67, comma 4, CCII). Può anche prevedere la prosecuzione del mutuo sulla prima casa alle scadenze convenute, se il debitore era in regola al deposito o se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto (art. 67, comma 5).

La sequenza e i suoi tempi legali

La scansione dell’art. 70 CCII, nel testo vigente, è la seguente:

  1. Deposito della domanda con la relazione dell’OCC (art. 68). Nessun termine per il giudice.
  2. Decreto di apertura: se ricorrono le condizioni di ammissibilità, il giudice dispone la pubblicazione della proposta e del piano nell’area dedicata del sito del tribunale o del Ministero e la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni, a cura dell’OCC. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni e nuovi documenti. Con lo stesso decreto, su istanza, può sospendere le esecuzioni che pregiudicano la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari.
  3. Osservazioni dei creditori: nei venti giorni successivi alla comunicazione, via PEC all’OCC.
  4. Relazione finale dell’OCC: nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, sentito il debitore, con eventuali proposte di modifica.
  5. Sentenza di omologazione: il giudice, risolta ogni contestazione, omologa con sentenza e dichiara chiusa la procedura. Nessun termine è fissato per il deposito della sentenza.
  6. Comunicazione e pubblicazione della sentenza entro i due giorni successivi; impugnazione con reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII.

Sommando i soli termini legali certi dal decreto di apertura si arriva a circa sessanta giorni (trenta + venti + dieci). A questi vanno aggiunti il tempo che il tribunale impiega per emettere il decreto di apertura, l’eventuale termine per integrazioni e il tempo per la sentenza. L’elemento dirimente, quindi, non è il calendario del codice ma la solidità del fascicolo e il carico del singolo tribunale: sono queste le variabili che trasformano due mesi teorici in quattro, sei o più mesi effettivi.

Dove si accumulano i ritardi

Se i termini legali sommati non superano i due mesi, la differenza tra una procedura rapida e una lenta si forma quasi sempre in quattro punti precisi.

Il primo è la fase preliminare presso l’OCC, che il codice non cronometra: nomina del gestore, raccolta delle certificazioni dei debiti, dei redditi degli ultimi anni, degli atti dispositivi, degli elenchi dei creditori e dei beni. Ogni documento mancante sposta in avanti il deposito, ma soprattutto rischia di tornare indietro dopo, sotto forma di richiesta di integrazione.

Il secondo è il termine per integrazioni che il giudice può concedere prima dell’apertura, fino a quindici giorni: di per sé breve, ma a esso si aggiungono il tempo per il nuovo esame del fascicolo e, spesso, un nuovo decreto. Un piano che arriva al giudice già completo lo evita del tutto.

Il terzo è la qualità della relazione dell’OCC. Alcuni tribunali richiedono che il gestore prenda posizione già in sede di ammissione anche sulla fattibilità del piano e fornisca ai creditori gli elementi per valutarne la convenienza. Una relazione che non lo fa espone a richieste di chiarimento e, in sede di omologa, a contestazioni che il giudice deve risolvere.

Il quarto è la gestione delle contestazioni: una contestazione prevedibile — tipicamente quella della banca o della società che ha erogato l’ultimo finanziamento — va affrontata nel piano prima ancora che venga sollevata, con i documenti che ne dimostrano l’infondatezza. Chi aspetta di rispondere dopo trasforma dieci giorni di relazione finale in mesi di istruttoria.

In sintesi, la rapidità del piano del consumatore si costruisce quasi interamente prima del deposito; dopo, la procedura segue un calendario che il debitore può solo rispettare.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario tipico è quello del lavoratore dipendente o pensionato con reddito stabile e debiti prevalentemente chirografari (prestiti personali, carte revolving, cessioni del quinto), che può destinare ai creditori una quota sostenibile del reddito per un numero definito di anni conservando il resto per le esigenze familiari.

Il secondo è quello del consumatore proprietario della prima casa con mutuo, che vuole evitarne la vendita: il piano, a differenza della liquidazione, consente di proseguire il mutuo ipotecario sull’abitazione principale alle condizioni dell’art. 67, comma 5, CCII, e la giurisprudenza di merito ha ammesso perfino la previsione del ritorno in bonis del mutuo già risolto con esecuzione immobiliare pendente, con modalità che ne consentano la riviviscenza.

Il terzo è quello di chi subisce una procedura esecutiva in corso (pignoramento presso terzi, esecuzione immobiliare) e ha bisogno di un provvedimento che la fermi: il decreto di apertura può disporre la sospensione delle esecuzioni e, secondo alcuni tribunali, anche delle ordinanze di assegnazione o dei contratti con cessione del quinto, quando pregiudicano il piano.

Il profilo ideale del piano del consumatore è quello di chi ha un reddito capace di generare un’eccedenza stabile, un patrimonio (spesso la casa) da preservare e una storia debitoria priva di comportamenti gravemente colposi documentabili dai creditori.

Vantaggi motivati

Il primo vantaggio è la rapidità potenziale della fase decisoria: l’assenza del voto elimina la raccolta delle adesioni e il calcolo delle maggioranze; se nessun creditore contesta, il giudice valuta ammissibilità e fattibilità senza dover accertare la convenienza.

Il secondo è la conservazione del patrimonio: il consumatore sceglie cosa mettere a disposizione dei creditori, anziché subire lo spossessamento generale tipico della liquidazione.

Il terzo è la flessibilità: la Cassazione, già nella vigenza della L. 3/2012, aveva ammesso dilazioni anche di significativa durata, perché non si può escludere che i creditori siano tutelati meglio da un piano lungo che dall’ipotesi liquidatoria (Cass., ord. 28 ottobre 2019, n. 27544); oggi il correttivo codifica la moratoria biennale per i privilegiati.

Il quarto è la protezione anticipata: le misure protettive decorrono dal decreto di apertura, cioè nella fase iniziale, e non richiedono di attendere la sentenza.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è che la rapidità dipende da un fattore che il debitore non controlla: l’opposizione dei creditori. Se una banca contesta la convenienza, il giudice deve svolgere il giudizio comparativo con la liquidazione controllata, e ciò allunga i tempi dell’istruttoria. Se contesta l’ammissibilità invocando la colpa grave del debitore, il confronto diventa ancora più impegnativo: la Cassazione ha chiarito che anche il creditore che ha violato il dovere di valutare il merito creditizio può contestare la legittimità della proposta, pur essendogli preclusa la sola contestazione della convenienza (Cass., Sez. I, ord. 22 luglio 2025, n. 20672), e che la negligenza del finanziatore non attenua automaticamente la colpa grave del consumatore, trattandosi di profili da esaminare separatamente (Cass., Sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048).

Il secondo rischio è il diniego: in tal caso il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive (art. 70, comma 10, CCII) e le esecuzioni riprendono. Il tempo speso non è perduto se il debitore aveva previsto un’alternativa, ma lo è se non l’aveva prevista.

Il terzo svantaggio è la durata dell’esecuzione: l’omologazione può arrivare in pochi mesi, ma la liberazione dai debiti residui passa per l’adempimento del piano, che può durare cinque, sette o più anni. Durante quel periodo un inadempimento o atti in frode possono portare alla revoca dell’omologazione (art. 72 CCII) che, dopo il correttivo, richiede l’iniziativa dei soggetti legittimati, e alla conversione in liquidazione controllata (art. 73 CCII).

Pronunce a supporto

Oltre alle ordinanze 20672 e 21048 del 2025 già richiamate, sul piano processuale pesano due decisioni: la Cassazione ha stabilito che il provvedimento che decide sull’omologazione, sia di accoglimento sia di rigetto, deve assumere la forma della sentenza ed è reclamabile davanti alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII (Cass., Sez. I, ord. 9 aprile 2026, n. 8875), mentre il decreto che nega l’accesso alla procedura resta reclamabile davanti al tribunale in composizione collegiale (Cass., Sez. I, ord. 28 luglio 2025, n. 21731; Cass., Sez. I, n. 24870/2024, decisa il 12 luglio 2024). Individuare il giudice giusto per il reclamo non è una sottigliezza: un reclamo proposto al giudice sbagliato può costare mesi di regolamento di competenza.

Opzione 2 — La liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 ss. CCII)

In cosa consiste

La liquidazione controllata è la procedura concorsuale “liquidatoria” del sovraindebitato: il debitore mette a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio (con le esclusioni di legge) e i redditi eccedenti quanto occorre per il mantenimento proprio e della famiglia, sotto la gestione di un liquidatore. Non è un piano negoziato: è uno spossessamento regolato, al cui termine opera l’esdebitazione.

La sequenza e i suoi tempi

La domanda, corredata dalla relazione dell’OCC, porta a una sentenza di apertura del tribunale; la Cassazione ha precisato che la relazione dell’OCC va verificata sotto il profilo sostanziale e non meramente formale, sicché anche qui la qualità del fascicolo incide sui tempi. Dopo l’apertura, il liquidatore forma l’inventario, predispone lo stato passivo, liquida i beni.

Il dato temporale che più interessa è normativo: dopo il correttivo, la disciplina della chiusura della liquidazione controllata stabilisce che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e comunque per tre anni dall’apertura, salvo chiusura anticipata su istanza del liquidatore se non può essere acquisito altro attivo. E l’art. 282, comma 1, CCII prevede che l’esdebitazione operi a seguito del provvedimento di chiusura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2024, aveva già letto il triennio anche come periodo durante il quale la procedura acquisisce le quote di reddito del debitore, precisando che in assenza di prospettive di incasso la procedura va chiusa.

Il tempo per arrivare alla decisione iniziale (la sentenza di apertura) può essere breve; il tempo per la liberazione, invece, è di regola ancorato al triennio.

Come si esegue in sintesi

Aperta la procedura, il liquidatore — di regola individuato nell’OCC — assume la gestione del patrimonio compreso nella liquidazione, forma l’inventario e comunica ai creditori il termine per presentare le domande di ammissione al passivo. Il giudice determina la parte di reddito necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia; l’eccedenza viene acquisita alla procedura per tutto il periodo di durata. I beni, se ci sono, vengono venduti con modalità competitive; il ricavato e le quote di reddito sono ripartiti tra i creditori secondo le cause di prelazione. Al termine, o decorso il triennio, il tribunale dichiara l’esdebitazione se non ricorrono le cause ostative.

Da questa sequenza discende un’osservazione che va soppesata: nella liquidazione il tempo non si accorcia con l’abilità processuale, perché il triennio è un dato normativo; ciò che si può governare è l’avvio, cioè la rapidità con cui si arriva alla sentenza di apertura e quindi alla protezione dalle azioni individuali, e la preparazione del giudizio finale sulla condotta, che conviene documentare fin dall’inizio anziché ricostruire tre anni dopo.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello del debitore con un patrimonio immobiliare il cui valore non consente comunque di conservarlo, perché il mutuo o i debiti ipotecari eccedono ciò che un piano sostenibile potrebbe offrire.

Il secondo è quello di chi ha una storia debitoria esposta a contestazioni di colpa grave: nel piano quella verifica è un filtro di accesso che il creditore può agitare fin dall’inizio; nella liquidazione la condotta rileva nel momento dell’esdebitazione, entro i limiti dell’art. 282, senza impedire l’apertura della procedura.

Il terzo è quello del debitore con reddito modesto ma non nullo, per il quale un piano di lunga durata sarebbe fragile, mentre tre anni di prelievo della quota eccedente conducono a un traguardo certo.

Il profilo ideale della liquidazione controllata è quello di chi non ha un patrimonio da difendere o non può difenderlo, preferisce un orizzonte di liberazione definito e accetta la perdita del controllo sui beni in cambio di un percorso meno esposto al contrasto dei creditori sulla fase di accesso.

Vantaggi motivati

Il vantaggio principale è la prevedibilità del traguardo: salvo cause ostative, il triennio segna il momento in cui opera l’esdebitazione. Non c’è una sentenza di omologazione da “conquistare” contro l’opposizione di un creditore sulla convenienza, perché la liquidazione è essa stessa il parametro della convenienza.

Il secondo vantaggio è la tenuta rispetto alle esecuzioni individuali: con l’apertura, le azioni esecutive individuali non possono essere iniziate o proseguite, e la giurisprudenza di merito ha ritenuto inoperativa la cessione del quinto nella liquidazione controllata.

Il terzo è la coerenza con la finalità di second chance: dopo tre anni il debitore è liberato dai debiti residui anche se i creditori sono stati soddisfatti in minima parte, purché non ricorrano le condizioni ostative.

Rischi e svantaggi onesti

A fronte di questi vantaggi, lo svantaggio più evidente è la perdita dei beni: la casa, se esiste e non è protetta da una diversa soluzione, viene liquidata. Il secondo è la durata minima: chi cerca la rapidità scoprirà che la liquidazione “decide” presto ma “libera” dopo tre anni, un tempo mediamente più lungo della sola fase di omologazione di un piano, anche se spesso più breve della sua esecuzione. Il terzo è il controllo della condotta al momento dell’esdebitazione: l’art. 282 CCII esclude il beneficio se il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e la verifica si sposta semplicemente in avanti.

Va infine soppesato il profilo delle procedure pregresse: la Cassazione ha escluso che chi era stato assoggettato a fallimento o a liquidazione del patrimonio secondo la vecchia disciplina possa invocare le regole del CCII sull’esdebitazione al di fuori dei presupposti della disciplina previgente (Cass., 3 giugno 2025, n. 14835).

Opzione 3 — L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII)

In cosa consiste

È la strada per il debitore persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Il debitore, tramite l’OCC, chiede di essere liberato dai debiti senza una procedura di liquidazione né un piano. La legge individua un parametro per valutare l’incapienza, legato all’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un coefficiente che tiene conto della composizione del nucleo familiare (art. 283, comma 2, CCII); la giurisprudenza di merito discute se quel parametro individui una soglia rigida o un limite massimo oltre il quale l’apertura di una liquidazione diventa economicamente sensata.

La sequenza e i suoi tempi

La domanda, con la relazione dell’OCC, è decisa dal giudice con decreto; ai creditori è riconosciuto un reclamo. Se accolta, la liberazione è immediata, ma resta un vincolo per il futuro: se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento, il debitore è tenuto a versarle, ed è onerato di una dichiarazione annuale sulle proprie condizioni.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello del pensionato con il solo trattamento minimo e debiti accumulati negli anni, senza beni. Il secondo è quello del disoccupato o lavoratore precario il cui reddito familiare, alla luce del parametro legale, non genera alcuna eccedenza. Il terzo è quello del garante che ha prestato fideiussioni per debiti altrui, privo di patrimonio e con redditi sotto soglia, sempre che la garanzia non fosse espressione di un’attività professionale e che la condotta non sia connotata da colpa grave.

Il profilo ideale dell’esdebitazione dell’incapiente è quello di chi, calcoli alla mano, non ha nulla da offrire né oggi né in prospettiva, e può dimostrare che l’indebitamento non deriva da una condotta gravemente colposa.

Vantaggi e rischi

Il vantaggio è evidente: è la strada che, in astratto, porta più rapidamente alla liberazione, perché non c’è né esecuzione pluriennale né triennio liquidatorio. Il rovescio della medaglia è la rigidità dei presupposti e il rischio del rigetto: se il calcolo dimostra un’eccedenza, anche modesta, il tribunale può ritenere praticabile una liquidazione controllata. Si aggiunge un limite soggettivo chiarito dalla Cassazione: il debitore già dichiarato fallito che non abbia fruito dell’esdebitazione fallimentare non può invocare l’art. 283 per la stessa esposizione debitoria (Cass., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108). Infine, l’esdebitazione è accordata una sola volta e la valutazione di meritevolezza è puntuale.

E il concordato minore?

Una precisazione di completezza. Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è la procedura con voto dei creditori — termine non superiore a trenta giorni per le adesioni, regola del silenzio-assenso, approvazione con la maggioranza dei crediti ammessi al voto — destinata al debitore non consumatore: professionisti, imprenditori minori, agricoltori. Per il consumatore puro non è una strada percorribile, e per questo non entra nel confronto; va però considerata quando, all’interno di un nucleo familiare o nella storia del debitore, compaiono debiti professionali che mettono in discussione la qualifica di consumatore.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili ma non riferite a casi reali. Poiché la legge non fissa un termine per il decreto di apertura né per la sentenza, i tempi attribuiti a quei passaggi sono assunti per ipotesi e dichiarati come tali; i termini legali, invece, sono calcolati secondo il codice.

Ipotesi 1 — Stessi dati, tre strade: il confronto tra “decisione” e “liberazione”

Dati di partenza: consumatore dipendente, nucleo di tre persone, nessun immobile, reddito netto di 1.790 € al mese. Debito complessivo di 47.380 €: 21.640 € di prestiti personali, 8.940 € di carta revolving, 16.800 € di residuo su un finanziamento con cessione del quinto. Relazione dell’OCC completata e domanda depositata il 3 febbraio 2026.

Con il piano del consumatore. Il piano offre 410 € al mese per 72 mesi, cioè 29.520 € complessivi, con la sospensione della trattenuta del quinto chiesta con il ricorso. Ipotizziamo che il decreto di apertura intervenga il 3 marzo 2026. L’OCC deve comunicare entro trenta giorni, cioè entro il 2 aprile: supponiamo che comunichi il 18 marzo. Le osservazioni scadono venti giorni dopo, il 7 aprile. La relazione finale dell’OCC va resa entro il 17 aprile. Nessun creditore contesta; ipotizziamo la sentenza il 20 maggio 2026, pubblicata e comunicata entro il 22 maggio. Tempo dalla domanda alla decisione: circa tre mesi e mezzo. Ma la liberazione dal debito residuo arriva con l’adempimento dell’ultima rata: giugno 2032.

Con la liquidazione controllata. Ipotizziamo la sentenza di apertura il 10 marzo 2026 e che il giudice fissi in 380 € mensili la quota di reddito eccedente il mantenimento del nucleo: in tre anni la procedura acquisisce 13.680 €, al lordo delle spese di procedura. Non esistono beni da liquidare. L’esdebitazione può operare decorsi tre anni dall’apertura, cioè dal 10 marzo 2029, con il decreto motivato del tribunale. Tempo per la decisione iniziale: circa un mese; tempo per la liberazione: tre anni e poche settimane.

Con l’esdebitazione dell’incapiente. Con un reddito familiare che genera un’eccedenza stabile di alcune centinaia di euro, il calcolo dell’art. 283, comma 2, CCII esclude l’incapienza: la strada non è percorribile.

Lettura dei numeri. Il piano “decide” in pochi mesi ma “libera” dopo oltre sei anni; la liquidazione decide ancora prima e libera dopo tre. A fronte di questo, il piano restituisce ai creditori più del doppio (29.520 € contro 13.680 €), il che lo rende più solido nel giudizio di convenienza. Chi chiede “quanto ci vuole” deve prima chiarire se gli interessa la data della sentenza o la data in cui smetterà di pagare.

Ipotesi 2 — Gli stessi dati con un creditore che si oppone

Stessi dati dell’ipotesi 1, ma la società cessionaria del quinto, nel termine di venti giorni scadente il 7 aprile 2026, contesta sia la colpa grave del debitore (per aver contratto l’ultimo finanziamento mentre già pagava gli altri) sia la convenienza del piano.

Con il piano. L’OCC riferisce entro il 17 aprile. Il giudice deve ora risolvere le contestazioni: se la cessionaria aveva a sua volta violato il dovere di valutare il merito creditizio, le è preclusa la contestazione della convenienza, ma resta legittimata a sollevare la colpa grave. Ipotizziamo un’istruttoria con scambio di memorie che porta la sentenza di omologazione al 24 settembre 2026, anche per il rallentamento dell’attività nel periodo 1-31 agosto. La sentenza è pubblicata entro il 26 settembre; la cessionaria propone reclamo alla Corte d’appello nei trenta giorni. Il reclamo non sospende di per sé l’efficacia della sentenza, ma la Corte, su richiesta, può sospendere l’esecuzione del piano. Tempo dalla domanda alla decisione di primo grado: quasi otto mesi, con un grado di impugnazione ancora aperto.

Con la liquidazione controllata. La stessa cessionaria non ha un giudizio di convenienza su cui fare leva, perché la liquidazione è il parametro stesso. La questione della colpa grave non impedisce l’apertura, ma riemergerà al momento dell’esdebitazione, nel 2029. Tempo per la decisione iniziale invariato; il rischio si sposta in avanti.

Lettura dei numeri. L’opposizione di un solo creditore può raddoppiare i tempi del piano. Non è una ragione per abbandonarlo, ma è una ragione per costruire fin dal deposito la documentazione che risponde alla contestazione prevedibile.

Ipotesi 3 — Il debitore senza eccedenza

Dati di partenza: pensionata che vive sola, trattamento netto di 780 € al mese, nessun bene, debiti per 18.260 € derivanti da due finanziamenti e da una fideiussione prestata per un familiare. Domanda depositata tramite OCC il 14 aprile 2026. Ipotizziamo che il parametro dell’art. 283, comma 2, applicato a un nucleo di una persona, superi il reddito disponibile: nessuna utilità da offrire.

Con il piano del consumatore. Senza eccedenza non esiste una proposta che soddisfi i creditori in misura non irrisoria: la Cassazione ha chiarito che la causa del piano comprende anche una soddisfazione non meramente simbolica dei crediti. Strada impraticabile.

Con la liquidazione controllata. Senza beni né redditi da acquisire, una parte della giurisprudenza di merito ritiene che il debitore totalmente privo di attivo debba percorrere l’art. 283 anziché la liquidazione. Strada incerta e, comunque, con un traguardo triennale.

Con l’esdebitazione dell’incapiente. Ipotizziamo un decreto di accoglimento il 30 giugno 2026. La liberazione è immediata, con l’obbligo di dichiarazione annuale per quattro anni e di versamento delle eventuali utilità sopravvenute rilevanti. Tempo per la liberazione: circa due mesi e mezzo dalla domanda, fatto salvo il reclamo dei creditori.

Il confronto in tabella

La tabella sintetizza quanto analizzato nelle singole opzioni. Va letta con due avvertenze. La prima: i tempi indicati come “legali” sono quelli fissati dal codice; quelli privi di termine dipendono dal tribunale e dal fascicolo e non possono essere promessi da nessuno. La seconda: i costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia; per il piano del consumatore le fonti divulgative indicano un contributo unificato di 98 €, a cui si aggiungono il compenso dell’OCC e le spese di procedura, che variano secondo i parametri regolamentari e l’attivo.

CriterioPiano del consumatoreLiquidazione controllataEsdebitazione dell’incapiente
Tempi legali certi30 gg comunicazione + 20 gg osservazioni + 10 gg relazione OCC; pubblicazione della sentenza entro 2 ggDurata minima di regola triennale; esdebitazione decorsi 3 anni dall’aperturaNessuna durata esecutiva; obbligo di dichiarazione annuale per 4 anni
Passaggi senza termineDecreto di apertura; sentenza di omologazioneSentenza di apertura; decreto di esdebitazioneDecreto sulla domanda
Tempo per la liberazioneFine dell’esecuzione del piano (spesso 5-7 anni o più)Circa 3 anni dall’aperturaImmediata con il decreto
ComplessitàMedia-alta: piano, fattibilità, eventuale giudizio di convenienzaMedia: gestione del liquidatore, stato passivoBassa sul piano procedurale, alta sulla prova dell’incapienza
Rischi in caso di esito negativoDiniego con inefficacia delle misure protettive; ripresa delle esecuzioniDiniego dell’esdebitazione per colpa grave, malafede o frodeRigetto; necessità di un’altra procedura
Effetti sulle esecuzioniSospensione e divieto su istanza, con il decreto di aperturaDivieto di azioni esecutive individuali dall’aperturaLiberazione dal debito residuo
PatrimonioConservato secondo il piano; possibile prosecuzione del mutuo prima casaLiquidatoNessun patrimonio rilevante per definizione
ReversibilitàRevoca o conversione in liquidazione controllata (artt. 72-73)Chiusura anticipata se non c’è altro attivoObbligo di versare utilità sopravvenute rilevanti
Ruolo dei creditoriOsservazioni e contestazioni, nessun votoInsinuazione al passivoReclamo contro il decreto

I criteri per scegliere

Non esiste una graduatoria assoluta tra le tre strade. Esistono però alcuni criteri che, applicati al caso concreto, orientano la scelta in modo sufficientemente affidabile.

Primo criterio: il patrimonio da preservare. Se il consumatore è proprietario della casa in cui vive e il mutuo è sostenibile, o può tornarlo con una moratoria sui privilegiati, generalmente il piano è l’unica strada che consente di conservarla. Se invece l’immobile è gravato oltre il suo valore, o il debito ipotecario scaduto è ingestibile, la differenza tra piano e liquidazione si riduce e il confronto si sposta sui tempi di liberazione.

Secondo criterio: la misura e la stabilità dell’eccedenza di reddito. Un’eccedenza stabile e apprezzabile rende il piano fattibile e conveniente; un’eccedenza modesta o incerta lo rende fragile, perché un piano lungo con rate minime espone al rischio di inadempimento e di revoca. Un’eccedenza nulla, verificata con il parametro legale, apre la porta all’art. 283. Il calcolo dell’eccedenza va fatto prima di scegliere la procedura, non dopo.

Terzo criterio: la vulnerabilità della storia debitoria. Se la sequenza dei finanziamenti presenta passaggi difficili da giustificare — ad esempio nuovi prestiti contratti quando la sostenibilità era già compromessa — il piano espone a un’opposizione per colpa grave fin dall’accesso, e la tempistica diventa imprevedibile. La liquidazione non elimina il problema, ma lo sposta al momento dell’esdebitazione. In questi casi l’elemento dirimente è la qualità della ricostruzione documentale che l’OCC e il difensore riescono a produrre.

Quarto criterio: la pressione esecutiva in atto. Se è in corso un pignoramento presso terzi o un’esecuzione immobiliare con vendita imminente, conta la rapidità con cui si ottiene una protezione. Nel piano le misure protettive arrivano con il decreto di apertura, su istanza; nella liquidazione il divieto di azioni individuali segue l’apertura. In entrambi i casi un fascicolo completo al primo deposito è il fattore che più accorcia i tempi.

Quinto criterio: l’orizzonte temporale che il debitore considera accettabile. Chi vuole chiudere il capitolo nel minor tempo possibile e non ha beni da difendere tende a preferire il triennio della liquidazione; chi vuole restare proprietario e ha un’età e un reddito compatibili con un impegno pluriennale tende a preferire il piano. Nessuna delle due preferenze è sbagliata: sbagliato è scegliere senza averle messe a confronto.

A questi criteri se ne aggiunge uno trasversale: la possibilità di proporre una domanda principale di piano con una domanda subordinata di liquidazione controllata, soluzione che alcuni tribunali ammettono e che incide sulla composizione dell’organo competente. È uno strumento che riduce il tempo perso in caso di diniego, ma va calibrato sul singolo tribunale.

Proprio perché la scelta tra piano, liquidazione ed esdebitazione si decide sui dati del caso, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta il confronto tra le strade prima del deposito, sulla base della documentazione reale del debitore.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Se il piano viene negato, il debitore può chiedere l’apertura della liquidazione controllata; se il piano omologato viene revocato o non viene eseguito, il codice prevede la conversione in liquidazione controllata (art. 73 CCII). Il rovescio della medaglia è il tempo: ogni cambio di rotta riparte da una nuova decisione del tribunale, e le misure protettive del piano negato perdono efficacia.

E se scelgo la strada sbagliata? Il danno più frequente non è giuridico ma temporale: un piano infattibile depositato in fretta può costare mesi prima del diniego, durante i quali le esecuzioni riprendono. Per questo la fase di valutazione iniziale, che non ha termini di legge, è quella in cui si “risparmia” più tempo.

Il giudice può metterci quanto vuole? Il codice non fissa un termine per il decreto di apertura né per la sentenza di omologazione, mentre fissa i termini intermedi. I termini per i creditori, pur ordinatori, sono cogenti: il Tribunale di Pescara ha ritenuto che il termine di venti giorni per le osservazioni possa essere prorogato solo prima della scadenza, e che il suo decorso produca effetti preclusivi. Ciò significa che una contestazione tardiva non dovrebbe allungare la procedura.

Se un creditore fa reclamo contro l’omologazione, devo aspettare? Il reclamo alla Corte d’appello non sospende di per sé l’efficacia della sentenza di omologazione; la Corte può però, su richiesta di parte, sospendere l’esecuzione del piano. Nella maggior parte dei casi, quindi, il piano inizia a essere eseguito mentre il reclamo è pendente.

La cessione del quinto continua a essere trattenuta durante la procedura? Dipende dai provvedimenti del giudice. Diversi tribunali ammettono la sospensione delle trattenute quando pregiudicano il piano e la parità di trattamento tra i creditori, e dopo l’omologazione i cessionari concorrono secondo il piano. È uno dei punti da chiedere espressamente con il ricorso.

Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati secondo la strada che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali; per ogni pronuncia è indicata la ragione per cui pesa sul tema dei tempi.

Pronunce che incidono sui tempi del piano del consumatore

Cass., Sez. I, ord. 9 aprile 2026, n. 8875. Dopo il correttivo, il provvedimento che decide sull’omologazione del piano, tanto se la concede quanto se la nega, ha forma di sentenza e si impugna con reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. Rilevanza: individua il giudice dell’impugnazione nella fase finale; un reclamo proposto al tribunale anziché alla Corte d’appello genera una questione di competenza che allunga i tempi.

Cass., Sez. I, ord. 28 luglio 2025, n. 21731. Per i decreti di inammissibilità adottati prima delle modifiche del 2024, il reclamo spetta al tribunale in composizione collegiale, secondo il modello camerale, mentre la Corte d’appello è competente sul solo provvedimento che chiude il giudizio di omologazione. Rilevanza: distingue il rimedio contro il “no” all’ingresso da quello contro il “no” finale.

Cass., Sez. I, n. 24870/2024, decisa il 12 luglio 2024. Già nel 2024 la Corte aveva affermato che il decreto che nega l’accesso alla procedura è reclamabile davanti al collegio del tribunale, escluso il giudice che lo ha emesso. Rilevanza: conferma una linea costante sul rimedio contro l’inammissibilità, utile a calcolare i tempi di un eventuale reclamo nella fase iniziale.

Cass., Sez. I, ord. 22 luglio 2025, n. 20672. Il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato il sovraindebitamento, o che ha violato le regole sulla valutazione del merito creditizio, non può contestare la convenienza del piano, ma resta legittimato a opporsi e a reclamare contestandone la legittimità, ad esempio sotto il profilo della colpa grave del debitore. Rilevanza: delimita le contestazioni che possono allungare la fase di omologazione.

Cass., Sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048. La negligenza della banca nel valutare il merito creditizio non esclude né riduce automaticamente la colpa grave del consumatore: sono profili autonomi da valutare separatamente. Rilevanza: chi confida nella colpa del finanziatore per superare un’obiezione di colpa grave rischia di sottostimare i tempi e l’esito dell’istruttoria.

Cass., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549. Pronunciata su un piano del consumatore regolato dalla L. 3/2012, affronta la possibilità di prevedere una moratoria nel pagamento dei crediti prelatizi e il loro soddisfacimento parziale. Rilevanza: fornisce la cornice interpretativa in cui si colloca la moratoria biennale oggi codificata dall’art. 67, comma 4, CCII, che incide sulla fattibilità e quindi sulla rapidità dell’omologazione.

Cass., ord. 28 ottobre 2019, n. 27544. In assenza di un limite legale alla durata dei pagamenti, un piano con dilazioni di significativa durata non è di per sé inammissibile, potendo tutelare i creditori meglio dell’alternativa liquidatoria. Rilevanza: spiega perché un piano lungo può essere omologato rapidamente, ma anche perché la sua esecuzione rinvia nel tempo la liberazione.

Cass., Sez. I, 26 settembre 2022, n. 28013. La causa del piano del consumatore unisce la ristrutturazione dei debiti e una soddisfazione dei creditori che non sia irrisoria. Rilevanza: un piano con offerte simboliche non supera il vaglio di fattibilità e porta a un diniego, cioè al massimo spreco di tempo possibile.

Trib. Pescara, 15 aprile 2025. Il termine di venti giorni per le osservazioni dei creditori, pur ordinatorio, è prorogabile solo prima della scadenza; il suo decorso infruttuoso produce effetti preclusivi. Il parametro per la convenienza è la liquidazione controllata, non l’esecuzione individuale. Rilevanza: protegge la scansione temporale della procedura da contestazioni tardive.

Trib. Pescara, 8 settembre 2025. Nel piano del consumatore possono essere sospese le ordinanze di assegnazione di somme e i contratti di finanziamento con cessione del quinto quando pregiudicano il piano, come misura integrativa del divieto di azioni esecutive e cautelari. Rilevanza: mostra che la protezione del reddito può arrivare con il decreto di apertura, ben prima della sentenza.

Pronunce che incidono sui tempi della liquidazione controllata

Corte cost., sentenza n. 6 del 2024. La Consulta ha ricondotto al triennio dall’apertura il periodo in cui la procedura acquisisce le quote di reddito del sovraindebitato, precisando che, in assenza di prospettive di ulteriore attivo, la procedura va chiusa. Rilevanza: fonda la lettura del triennio come orizzonte temporale della liquidazione, poi recepita dal correttivo.

Cass., 3 giugno 2025, n. 14835. Chi è stato assoggettato a fallimento o a liquidazione del patrimonio secondo la disciplina previgente può ottenere l’esdebitazione solo alle condizioni e con le regole di quella disciplina. Rilevanza: per chi ha una procedura pregressa, i tempi e i presupposti della liberazione non sono quelli del CCII, e il confronto tra le strade cambia radicalmente.

Pronunce che incidono sull’esdebitazione dell’incapiente

Cass., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito dell’esdebitazione fallimentare, non può chiedere l’esdebitazione dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria. Rilevanza: individua un limite soggettivo che rende impraticabile la strada più rapida per una categoria di debitori, imponendo di verificare la storia processuale prima di scegliere.

Letti insieme, questi riferimenti restituiscono un’indicazione coerente: i tempi di ciascuna procedura dipendono meno dai termini scritti nel codice e più dalla capacità di prevenire le contestazioni prevedibili e di rivolgersi, se necessario, al giudice competente al primo tentativo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a una scelta che incide su anni della vita del debitore, lo Studio Monardo mette in campo strumenti concreti, ciascuno orientato a ridurre i tempi non necessari e a proteggere la strada scelta.

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria completa, credito per credito, confrontando contratti, estratti, piani di ammortamento e atti esecutivi, per verificare la qualifica di consumatore e intercettare subito eventuali debiti di natura professionale che metterebbero a rischio l’ammissibilità.
  2. Calcoliamo l’eccedenza di reddito del nucleo familiare applicando il parametro dell’art. 283, comma 2, CCII, così da stabilire con numeri alla mano se il debitore è incapiente, se può sostenere un piano o se la liquidazione controllata è l’approdo più coerente.
  3. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, simulando per ciascuna strada tempi di decisione, tempi di liberazione e soddisfazione dei creditori, con lo stesso metodo delle ipotesi illustrate in questa guida.
  4. Ricostruiamo la cronologia dei finanziamenti per prevenire l’obiezione di colpa grave, documentando le cause del sovraindebitamento e verificando se i finanziatori hanno rispettato il dovere di valutare il merito creditizio.
  5. Costruiamo il confronto con l’alternativa liquidatoria già nel piano, in modo che l’eventuale contestazione di convenienza trovi una risposta documentata nel fascicolo.
  6. Predisponiamo le istanze di misure protettive — sospensione delle esecuzioni, divieto di nuove azioni, sospensione delle trattenute — da proporre con il ricorso, perché la protezione decorra dal decreto di apertura.
  7. Coordiniamo il lavoro con l’OCC e con il gestore, curando la completezza della documentazione richiesta dall’art. 68 CCII, perché il fascicolo arrivi al giudice senza necessità di integrazioni.
  8. Presidiamo i termini della procedura: comunicazione ai creditori, osservazioni, relazione finale dell’OCC, e rispondiamo alle contestazioni nei tempi fissati dal giudice.
  9. Valutiamo la domanda subordinata di liquidazione controllata e, in caso di diniego, predisponiamo senza soluzione di continuità la strada alternativa.
  10. Gestiamo le impugnazioni: reclamo al collegio contro l’inammissibilità, reclamo alla Corte d’appello contro la sentenza sull’omologazione e, se necessario, ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una scelta tra strade alternative, la competenza che fa la differenza è la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la procedura scelta oggi va difesa domani, davanti al collegio, alla Corte d’appello e, se occorre, in sede di legittimità, senza cambiare difensore né linea. L’abilitazione di cassazionista consente allo stesso professionista che ha impostato il confronto tra piano, liquidazione ed esdebitazione di sostenerlo in ogni grado. A questo si somma la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario di un OCC, che significa conoscere dall’interno i passaggi della relazione e delle comunicazioni ai creditori in cui la procedura tende a rallentare.

Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i primi presidiano ammissibilità, contestazioni e impugnazioni; i secondi curano i conteggi dell’eccedenza, la ricostruzione del passivo e la sostenibilità del piano nel tempo.

Chiusura: la data della sentenza non è l’unico orologio

Il piano del consumatore può essere omologato in pochi mesi quando il fascicolo è completo e nessun creditore contesta; può richiederne il doppio, o più, quando un creditore si oppone e il giudizio si sposta sulla convenienza o sulla colpa grave. La liquidazione controllata decide in fretta ma libera, di regola, dopo tre anni; l’esdebitazione dell’incapiente libera subito, ma solo chi non ha davvero nulla da offrire. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: mesi di esecuzioni riprese, misure protettive perdute, un traguardo che si allontana.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi: conosce la procedura dal lato dell’OCC che la istruisce e, come cassazionista, può seguirla fino all’ultimo grado di giudizio. È questa combinazione che permette di confrontare le strade con i numeri del debitore prima di depositare, invece di scoprirne i tempi dopo.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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