Quando una banca, una finanziaria o la società a cui il credito è stato ceduto notifica un decreto ingiuntivo, le domande che arrivano allo studio sono quasi sempre le stesse, e quasi sempre riguardano la mediazione: devo farla io? prima o dopo l’opposizione? e se la banca non si presenta? In questa guida abbiamo raccolto le domande che riceviamo più spesso sul tema, formulate come ce le pongono le persone, con risposte complete e aggiornate alla disciplina oggi in vigore.
Il quadro normativo, in breve, è questo. I contratti bancari e finanziari rientrano da anni tra le materie per le quali, prima di andare davanti al giudice, bisogna tentare la mediazione (art. 5 del d.lgs. 28/2010). La fase monitoria, cioè la richiesta del decreto, ne è esclusa, così come l’opposizione fino a quando il giudice non ha deciso sulla provvisoria esecuzione. Dopo quel momento la mediazione diventa necessaria, e l’art. 5-bis, introdotto dalla riforma Cartabia e in vigore dal 30 giugno 2023, stabilisce chi deve avviarla: il creditore che ha chiesto il decreto, non il debitore che si oppone.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché l’opposizione a un decreto ingiuntivo bancario sta all’incrocio di due competenze precise. Da un lato il merito: saldi di conto corrente, interessi, commissioni, piani di ammortamento, cessioni in blocco dei crediti, materie che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo segue come coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, in cui avvocati e commercialisti lavorano sugli stessi numeri. Dall’altro il rito: condizioni di procedibilità, eccezioni con scadenze stringenti, impugnazioni, un terreno che l’Avvocato, in quanto cassazionista, può presidiare dal primo atto fino all’ultimo grado di giudizio.
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La banca mi ha notificato un decreto ingiuntivo: devo fare la mediazione prima di presentare opposizione?
No. Per opporsi al decreto non deve avviare nessuna mediazione: deve solo rispettare il termine di 40 giorni dalla notifica.
È l’equivoco più diffuso, e anche il più pericoloso, perché c’è chi perde giorni preziosi cercando un organismo di mediazione mentre il termine per l’opposizione scade. La legge è chiara su questo punto: nei procedimenti per ingiunzione, compresa l’opposizione, la mediazione obbligatoria non si applica fino alla pronuncia del giudice sulle istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5, comma 6, lett. a, d.lgs. 28/2010).
La ragione è semplice. Il decreto ingiuntivo nasce senza contraddittorio: la banca deposita il ricorso con i suoi documenti, il giudice decide senza sentire il debitore. Non avrebbe senso pretendere un tentativo di conciliazione in una fase in cui l’altra parte non c’è ancora. E non avrebbe senso nemmeno bloccare l’opposizione, che è l’unico strumento del debitore per portare la questione davanti a un giudice.
Quindi l’ordine è questo: prima l’atto di citazione in opposizione, notificato entro 40 giorni (con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, se il termine la attraversa); poi la prima udienza, in cui il giudice decide se il decreto può essere eseguito subito oppure no; solo dopo, la mediazione.
Un’avvertenza: il fatto che lei non debba avviare la mediazione prima dell’opposizione non significa che la mediazione non la riguardi. Come vedremo nelle risposte che seguono, la mediazione entrerà nel processo, e il modo in cui la banca la gestirà (o non la gestirà) può cambiare l’esito della causa.
Ma allora la mediazione c’entra davvero con i contratti bancari?
Sì: i contratti bancari e finanziari sono espressamente tra le materie di mediazione obbligatoria.
L’art. 5 del d.lgs. 28/2010 elenca le materie in cui chi vuole agire in giudizio deve prima tentare la mediazione, assistito da un avvocato. Tra queste ci sono i contratti assicurativi, bancari e finanziari. Rientrano quindi le controversie su conto corrente, apertura di credito, mutuo, finanziamento, carte di credito revolving e, in generale, sui contratti tipici disciplinati dal Testo unico bancario e dal Testo unico della finanza.
Quando la banca chiede un decreto ingiuntivo per il saldo negativo di un conto o per le rate non pagate di un mutuo, sta esercitando un’azione in materia di contratti bancari. La mediazione non le viene chiesta per ottenere il decreto, ma le viene chiesta dopo, se il debitore si oppone.
C’è una particolarità della materia bancaria: la legge consente di soddisfare la condizione di procedibilità, oltre che con la mediazione vera e propria, con il procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito in attuazione dell’art. 128-bis del Testo unico bancario. Attenzione però a come funziona nella pratica: all’ABF può ricorrere solo il cliente, non la banca. Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, dove l’onere grava sulla banca, questa alternativa di fatto non è nelle sue mani. Può invece contare se il cliente ha già portato la stessa questione all’ABF prima del giudizio: in quel caso va verificato caso per caso se e in che misura la condizione possa dirsi assolta.
Ultima precisazione, che riprenderemo più avanti: non tutto ciò che ruota attorno a una banca è “contratto bancario” per la legge sulla mediazione. La Cassazione ha escluso, ad esempio, le fideiussioni. È un dettaglio che cambia completamente la strategia se il decreto è stato notificato anche ai garanti.
Chi deve avviare la mediazione, io o la banca?
La banca. Anzi, più precisamente, chi ha chiesto il decreto ingiuntivo.
Per anni i tribunali si sono divisi. Una parte sosteneva che toccasse al debitore opponente, perché è lui che formalmente introduce il giudizio di opposizione con l’atto di citazione. Un’altra parte sosteneva che toccasse al creditore, perché è lui che vuole ottenere il pagamento ed è la sua domanda quella su cui il giudice deve decidere.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, hanno chiuso la questione a favore della seconda tesi: nelle materie di mediazione obbligatoria, una volta instaurata l’opposizione e decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la mediazione è della parte opposta; se questa non si attiva, all’improcedibilità segue la revoca del decreto.
La riforma Cartabia ha poi trasformato quel principio in una norma di legge. L’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010 stabilisce oggi che, quando l’azione è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso.
In pratica: se il decreto l’ha chiesto la banca, la mediazione deve depositarla la banca. Se l’ha chiesto una società veicolo o un servicer che ha acquistato il credito, tocca a loro. Lei, come opponente, non ha alcun onere di attivarsi. Ha invece tutto l’interesse a verificare che l’altra parte lo faccia, e che lo faccia bene.
Entro quando va fatta la mediazione?
Dipende da quello che dice il giudice alla prima udienza: è lì che parte il conto alla rovescia.
Il meccanismo previsto dall’art. 5-bis è in tre tempi. Alla prima udienza il giudice decide sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, se sono state presentate. Poi verifica se la mediazione è stata esperita. Se non lo è stata, fissa una nuova udienza dopo la scadenza della durata massima del procedimento di mediazione, regolata dall’art. 6 del decreto (durata che il correttivo del 2024, d.lgs. 216/2024, ha portato a sei mesi, salvo le proroghe previste dalla norma).
Nella prassi molti giudici assegnano anche un termine, spesso di quindici giorni, per depositare la domanda di mediazione. Quel termine, però, secondo l’orientamento prevalente non è perentorio: conta che la mediazione venga effettivamente esperita prima dell’udienza di rinvio, non che la domanda sia depositata al quindicesimo giorno esatto. È un principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 40035 del 2021 per la mediazione disposta dal giudice e ripreso da molti tribunali anche per quella obbligatoria per legge (ad esempio Tribunale di Latina, sentenza n. 1083 del 16 maggio 2024).
Quello che conta, per lei, è l’udienza successiva. Se a quella data la mediazione non risulta esperita, il giudice deve dichiarare improcedibile la domanda della banca, revocare il decreto e provvedere sulle spese.
Cosa succede, in concreto, alla prima udienza?
Alla prima udienza si decidono due cose, in quest’ordine: la sorte immediata del decreto e il calendario della mediazione.
La prima questione riguarda la provvisoria esecuzione. Se il decreto è stato emesso senza esecuzione provvisoria, la banca può chiedere al giudice di concederla (art. 648 c.p.c.), sostenendo che l’opposizione non si fonda su prova scritta o non è di pronta soluzione. Se invece il decreto era già provvisoriamente esecutivo fin dall’inizio, è lei a poter chiedere la sospensione per gravi motivi (art. 649 c.p.c.). Su questo il giudice si pronuncia subito, e la decisione pesa molto: da essa dipende se la banca può avviare il pignoramento mentre la causa va avanti.
Solo dopo questa decisione entra in gioco la mediazione. Il giudice verifica se la banca l’ha già avviata, cosa che capita quando l’istituto, prevedendo l’opposizione, gioca d’anticipo. Se non l’ha fatto, il giudice rinvia la causa a un’udienza fissata dopo la scadenza della durata massima della mediazione, e in quel lasso di tempo la banca deve depositare la domanda presso un organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia e portare a termine almeno il primo incontro.
C’è un aspetto tecnico da tenere a mente. Il mancato esperimento della mediazione va fatto valere nei tempi giusti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 1791 del 24 gennaio 2025, ha confermato il rigetto di un’eccezione di improcedibilità sollevata solo nelle memorie finali, ben oltre il momento processuale utile. Un’eccezione fondata ma sollevata tardi è un’eccezione persa: per questo nel nostro lavoro il tema della mediazione si imposta già nell’atto di opposizione e si presidia dalla prima udienza.
Per orientarsi, la sequenza completa è riassunta nella tabella qui sotto, a cui rimandano anche le risposte successive.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| 1. Notifica del decreto | Decreto ingiuntivo con ricorso e documenti della banca | Da qui decorrono i 40 giorni | – |
| 2. Opposizione | Atto di citazione in opposizione notificato alla banca | 40 giorni dalla notifica (sospensione feriale 1-31 agosto) | Giudice che ha emesso il decreto |
| 3. Iscrizione a ruolo | Deposito della citazione e pagamento del contributo unificato | Secondo i termini di costituzione del codice di rito | Tribunale o giudice di pace |
| 4. Prima udienza | Decisione su provvisoria esecuzione (art. 648 o 649 c.p.c.) e verifica della mediazione | Data indicata in citazione, salvo differimento | Giudice istruttore |
| 5. Mediazione | Domanda di mediazione depositata dalla banca creditrice | Entro l’udienza di rinvio; il termine dato dal giudice per il deposito, in genere 15 giorni, non è perentorio | Organismo di mediazione iscritto al registro ministeriale |
| 6. Primo incontro | Comparizione delle parti con i rispettivi avvocati | Nei tempi fissati dall’organismo | Mediatore |
| 7. Udienza di rinvio | Verifica: mediazione esperita o no | Dopo la scadenza della durata massima ex art. 6 d.lgs. 28/2010 | Giudice istruttore |
| 8a. Mediazione non esperita | Improcedibilità, revoca del decreto, spese | All’udienza di rinvio | Giudice istruttore |
| 8b. Mediazione esperita senza accordo | La causa prosegue nel merito | Calendario ordinario | Giudice istruttore |
Se la banca avvia la mediazione, devo andarci di persona? Non basta il mio avvocato?
No, non basta. E questa è una delle domande su cui la giurisprudenza è stata più netta negli ultimi mesi.
La regola di partenza è che la mediazione si fa con le parti presenti e assistite dagli avvocati. Già la Cassazione, con la sentenza n. 8473 del 2019, aveva affermato che serve la comparizione personale della parte, pur ammettendo che questa possa farsi sostituire da un rappresentante munito di una procura sostanziale, cioè con veri poteri di decidere e di conciliare.
Con l’ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026 la Terza Sezione ha fatto un passo in più. Ha spiegato che la formula “con l’assistenza degli avvocati” presuppone due figure distinte, la parte e il suo difensore, e che quindi la presenza del solo avvocato, anche se munito di procura, non basta a soddisfare la condizione di procedibilità, perché il difensore non può essere contemporaneamente la parte e chi la assiste. Sul punto il dibattito tra i commentatori è aperto, anche per effetto di altre pronunce ravvicinate, ma la prudenza impone di non correre rischi.
Ora, lei si chiederà: se l’onere della mediazione è della banca, che cosa me ne importa se io non ci vado? Le importa per due ragioni.
La prima è che, se la banca compare regolarmente e lei no, la condizione di procedibilità si considera comunque soddisfatta: la stessa ordinanza n. 9608 del 2026 ha chiarito che l’assenza della parte chiamata non paralizza la procedura. Quindi la sua assenza non le regala la revoca del decreto.
La seconda è che l’assenza ingiustificata costa. L’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 consente al giudice di trarne argomenti di prova contro di lei e, quando la mediazione è condizione di procedibilità, lo obbliga a condannare la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato.
La regola pratica è semplice: se la banca la convoca in mediazione, lei ci va, personalmente o con un rappresentante con poteri veri, e con il suo avvocato accanto. Se non può esserci, ne parla prima con il difensore, per valutare una procura sostanziale fatta come si deve e documentare eventuali impedimenti.
Cosa succede al primo incontro davanti al mediatore? Devo firmare qualcosa?
Non deve firmare niente che non abbia deciso di firmare. Il primo incontro è il momento in cui il mediatore spiega la funzione e le modalità della mediazione e le parti, con i loro avvocati, iniziano ad affrontare la controversia. Dopo la riforma Cartabia non è più un passaggio puramente informativo: è pensato perché si entri nel merito.
In una lite bancaria, il merito di solito ha un nome preciso: il saldo del conto è stato calcolato con interessi o commissioni che non spettavano? Il tasso del mutuo supera la soglia d’usura? La banca ha prodotto tutti gli estratti conto? Il credito è davvero passato alla società che ora lo reclama? Sono temi su cui, in mediazione, si può discutere di un importo diverso da quello del decreto, di una rateizzazione, di uno stralcio.
Se al termine del primo incontro non si trova un accordo, la legge considera la condizione di procedibilità avverata e il procedimento si chiude con un verbale negativo, che la banca produrrà in causa. Il giudizio prosegue nel merito.
Se invece si trova un accordo, questo viene sottoscritto dalle parti e dagli avvocati e, alle condizioni di legge, costituisce titolo esecutivo. È un contratto a tutti gli effetti: per questo va letto riga per riga prima di firmarlo, con particolare attenzione a importi, scadenze, clausole di decadenza dal beneficio del termine e sorte delle garanzie.
Un consiglio pratico: arrivi al primo incontro con i numeri già pronti. Una proposta conciliativa costruita su un ricalcolo del rapporto ha un peso molto diverso da una generica richiesta di sconto. È anche per questo che, nelle opposizioni bancarie, il lavoro sul conteggio va fatto prima e non dopo la mediazione.
E se la banca non avvia la mediazione? Il decreto sparisce davvero?
Il decreto viene revocato, sì. Ed è una conseguenza che la legge oggi scrive in chiaro.
L’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010 prevede che all’udienza di rinvio, se la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiari l’improcedibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio, revochi il decreto opposto e provveda sulle spese. Non c’è margine di discrezionalità sulla revoca: è l’effetto diretto dell’improcedibilità della domanda della banca.
I tribunali lo applicano con regolarità proprio nel contenzioso bancario. Il Tribunale di Teramo, con sentenza del 15 luglio 2025, ha revocato un decreto ingiuntivo per l’inerzia della banca opposta nel procedimento di mediazione e l’ha condannata alle spese. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 3507 del 2025, ha revocato il decreto in una controversia bancaria perché la creditrice non aveva attivato la mediazione, ritenendo inefficaci i tentativi tardivi. Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. 741 del 6 dicembre 2025, ha precisato che l’onere resta sul creditore anche quando questo sia rimasto contumace nel giudizio di opposizione. E la Cassazione, con l’ordinanza n. 24630 del 5 settembre 2025, ha accolto il ricorso del debitore proprio su questo punto, ribadendo che l’onere grava sul creditore opposto e che la sua inerzia porta all’improcedibilità e alla revoca.
Due cautele però vanno dette subito, e le riprenderemo nelle “paure finali”. La revoca per improcedibilità è una decisione di rito: il giudice non ha accertato che il debito non esista. E la sua opposizione deve essere stata proposta correttamente e nei termini, perché la revoca per mancata mediazione presuppone un giudizio di opposizione validamente instaurato.
Nel frattempo la banca può pignorarmi il conto o lo stipendio?
Dipende da un solo elemento: se il decreto è provvisoriamente esecutivo oppure no.
Se il decreto è stato emesso senza provvisoria esecuzione e il giudice, alla prima udienza, non la concede, la banca non ha un titolo esecutivo utilizzabile e non può pignorare nulla sulla base di quel decreto finché la causa non è decisa. In questo scenario la mediazione si svolge senza la pressione di un pignoramento in corso.
Se invece il decreto è provvisoriamente esecutivo, perché concesso fin dall’inizio (ad esempio in presenza di determinati documenti) oppure perché il giudice lo dichiara tale alla prima udienza ex art. 648 c.p.c., la banca può notificare il precetto e procedere al pignoramento anche mentre l’opposizione è pendente e mentre si svolge la mediazione. Il procedimento di mediazione, di per sé, non sospende l’esecuzione.
C’è una sfumatura spesso trascurata. Il giudice può concedere la provvisoria esecuzione anche solo parzialmente, per le somme non contestate (art. 648, primo comma, c.p.c.). In una lite su un saldo di conto corrente, contestare con precisione quali poste sono indebite, e per quale importo, può ridurre la parte del decreto che diventa subito eseguibile.
Il punto strategico, quindi, si gioca prima della mediazione: nell’atto di opposizione e nelle istanze sulla provvisoria esecuzione. È alla prima udienza, non in mediazione, che si decide se lei affronterà la causa con un pignoramento alle spalle oppure no. E se il decreto viene revocato per mancata mediazione, cade anche la provvisoria esecuzione che vi era collegata, con effetti su eventuali procedure esecutive avviate su quel titolo che vanno verificati caso per caso.
E se io non sono il correntista ma solo il fideiussore?
Qui la risposta cambia, ed è uno dei punti meno conosciuti.
La Cassazione ha escluso più volte che le controversie sul contratto di fideiussione rientrino nella “materia dei contratti bancari” soggetta a mediazione obbligatoria. Con l’ordinanza n. 31209 del 2022 la Prima Sezione ha affermato che la fideiussione prestata a favore del cliente di una banca non è un contratto bancario tipico e resta quindi fuori dall’art. 5; lo stesso principio è stato ribadito dall’ordinanza n. 12290 del 7 maggio 2024, in cui la Corte ha anche richiamato la nozione di “cliente” rilevante per i sistemi di risoluzione delle controversie bancarie, che non comprende il garante. Sulla stessa linea l’ordinanza n. 1791 del 24 gennaio 2025, che ha escluso dall’obbligo anche la polizza fideiussoria, per la sua funzione di garanzia e non assicurativa.
Che cosa significa in concreto? Che se la banca ha ottenuto il decreto contro di lei in quanto fideiussore, e lei si oppone contestando la fideiussione in sé (validità, nullità di clausole, decadenza ex art. 1957 c.c.), la mancata mediazione della banca rischia di non produrre alcuna improcedibilità, perché per quella lite la mediazione non è obbligatoria.
Le cose si complicano quando il decreto è unico per debitore principale e garanti, oppure quando il garante contesta non la fideiussione ma il rapporto garantito (ad esempio il saldo del conto o gli interessi del mutuo). Nella giurisprudenza di merito ci sono pronunce che, in queste ipotesi, hanno ritenuto la lite comunque attinente ai contratti bancari. La linea da tenere va quindi costruita sui motivi di opposizione, non sull’etichetta di “fideiussore”.
Se lei è garante, non dia per scontato che l’inerzia della banca sulla mediazione le porterà la revoca del decreto: per la Cassazione la fideiussione resta fuori dall’obbligo. È un errore di prospettiva che si paga caro, perché induce a trascurare le difese di merito.
Il mio debito è stato ceduto a un fondo o a una società di recupero: le regole sono le stesse?
Sì, con una verifica in più.
La materia non cambia perché cambia il creditore. Se il credito nasce da un contratto bancario, resta una controversia in materia di contratti bancari anche quando lo reclama la società veicolo che l’ha acquistato in una cessione in blocco, o il servicer che agisce per suo conto. E l’onere della mediazione, secondo l’art. 5-bis, grava su chi ha proposto il ricorso monitorio: quindi sul cessionario, se è lui ad aver chiesto il decreto.
Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 24 del 2024, ha deciso proprio un caso di questo tipo: un decreto di poco più di settemila euro, rapporto bancario ceduto, termine assegnato dal giudice per la mediazione e nessuna iniziativa della parte opposta. Esito: improcedibilità e revoca del decreto, richiamando le Sezioni Unite del 2020.
La verifica in più riguarda la legittimazione. Nelle cessioni in blocco, la società che agisce deve dimostrare che quel singolo credito è compreso tra quelli ceduti. Spesso questo tema viene sollevato nell’atto di opposizione e si intreccia con la mediazione: se il cessionario non riesce a documentare la titolarità del credito, anche l’eventuale trattativa in mediazione parte con un problema. E se è una società diversa da quella che ha chiesto il decreto a depositare la domanda di mediazione, occorre controllare che lo faccia in una veste che le consenta di farlo validamente.
In altre parole: le regole sono le stesse, ma i controlli sono di più, e vanno fatti leggendo insieme il ricorso monitorio, l’avviso di cessione e la domanda di mediazione.
Voglio anche chiedere indietro gli interessi che la banca mi ha addebitato: devo fare un’altra mediazione per questa richiesta?
No. È una buona notizia, e la dobbiamo alle Sezioni Unite.
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo bancario capita spesso che il debitore non si limiti a difendersi, ma chieda a sua volta qualcosa: la restituzione di interessi anatocistici o usurari, di commissioni di massimo scoperto non dovute, il ricalcolo del saldo a proprio favore. Tecnicamente sono domande riconvenzionali. Per anni ci si è chiesti se anche queste dovessero passare prima dalla mediazione.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3452 del 7 febbraio 2024, hanno risposto di no: la condizione di procedibilità riguarda solo l’atto che introduce il giudizio, non le domande riconvenzionali, siano esse collegate all’oggetto della lite o del tutto nuove. Resta fermo che il mediatore può esplorare tutti gli interessi delle parti e che il giudice può tentare la conciliazione in ogni fase.
Questo ha due conseguenze pratiche. La prima: lei non deve avviare una propria mediazione per le sue domande di restituzione, né rischia l’improcedibilità se non lo fa. La seconda: se la banca avvia la mediazione sulla propria domanda, è opportuno portare al tavolo anche le sue contestazioni, perché è lì che un accordo complessivo può chiudere entrambi i fronti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, imposta queste difese tenendo insieme il ricalcolo del rapporto e le regole processuali, in vista di tutti i gradi di giudizio.
Resta un’avvertenza: se invece lei volesse agire in autonomia contro la banca, con una causa separata per la restituzione delle somme, quella sarebbe una domanda principale e la mediazione (o il ricorso all’ABF) tornerebbe a essere necessaria.
Ho fatto opposizione in ritardo, dopo i 40 giorni: la mediazione tocca sempre alla banca?
Non necessariamente, e qui la prudenza è d’obbligo.
L’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) è un rimedio eccezionale: è ammessa solo se il debitore prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore. Non è un secondo termine a disposizione di chi ha lasciato scadere il primo.
Sul versante della mediazione, una parte della giurisprudenza di merito tratta l’opposizione tardiva in modo diverso da quella ordinaria. Il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n. 846 del 2025, ha ritenuto che in questo caso l’onere di avviare la mediazione ricada sull’opponente: l’opposizione tardiva non sarebbe la prosecuzione del procedimento monitorio, ma un’azione autonoma contro un titolo ormai stabilizzato, e chi la propone deve quindi attivarsi. Nel caso deciso, nessuna delle parti aveva avviato la mediazione nonostante il rinvio concesso dal giudice, e la domanda dell’opponente è stata dichiarata improcedibile.
Non è ancora un orientamento consolidato, ma il rischio è concreto: se lei propone un’opposizione tardiva in materia bancaria e resta in attesa che si muova la banca, potrebbe trovarsi con la propria domanda dichiarata improcedibile.
La soluzione prudente è valutare, fin dal deposito dell’opposizione tardiva, di avviare direttamente la mediazione o comunque di chiedere al giudice una indicazione esplicita su quale parte sia onerata. Meglio un adempimento in più che una causa chiusa in rito.
Se non vado in mediazione o se la mediazione va male, rischio di perdere tutto?
No, la mediazione in sé non le fa perdere la causa. Ma un comportamento sbagliato durante la mediazione può pesare, e parecchio.
Partiamo da ciò che deve sapere per stare tranquillo. Un verbale negativo, cioè una mediazione chiusa senza accordo, non è una sconfitta: è solo il via libera perché la causa prosegua nel merito. Il giudice non deciderà contro di lei perché non ha accettato la proposta della banca. Nessuno è obbligato ad accettare un accordo che ritiene ingiusto, e la mediazione non accerta chi ha ragione.
Ora i limiti reali. Il primo riguarda l’assenza: come abbiamo visto, se lei non si presenta senza un giustificato motivo, il giudice può trarne argomenti di prova e, trattandosi di mediazione obbligatoria, deve condannarla a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato (art. 12-bis d.lgs. 28/2010). Il secondo riguarda le spese: se all’esito del giudizio lei risulterà soccombente, le spese della mediazione possono essere poste a suo carico insieme a quelle di causa. Il Giudice di pace di Taranto, con la sentenza n. 768 del 3 aprile 2026, in una lite bancaria su un finanziamento con cessione del quinto, ha riconosciuto proprio che anche le spese di mediazione seguono la soccombenza (in quel caso a carico dell’intermediario).
Il rischio vero, quindi, non è la mediazione: è arrivarci impreparati o non arrivarci affatto. Chi partecipa con il proprio avvocato, sa quali contestazioni muovere alla banca e valuta con lucidità una proposta, non perde nulla e a volte guadagna molto.
Se il decreto viene revocato perché la banca non ha fatto la mediazione, il debito è cancellato?
No. Ed è giusto dirlo con chiarezza, perché è qui che nascono le illusioni.
La revoca del decreto per improcedibilità è una decisione di rito. Il giudice non ha esaminato il merito, non ha stabilito che il saldo del conto è sbagliato o che gli interessi erano usurari: ha solo constatato che la banca non ha rispettato una condizione di procedibilità. Il titolo cade, ma il credito, se esiste, non si estingue per questo.
In concreto la banca potrà agire di nuovo, questa volta magari avviando la mediazione prima, oppure con un nuovo ricorso monitorio. Dovrà però fare i conti con alcuni effetti della revoca: la condanna alle spese del giudizio di opposizione, la caduta dell’eventuale provvisoria esecuzione, i tempi persi. E c’è il tema della prescrizione: se il credito è risalente, la valutazione di quanto tempo sia effettivamente trascorso, e di quali atti l’abbiano interrotta, va fatta con attenzione, perché può diventare l’argomento decisivo nel secondo giudizio.
La rassicurazione fondata è che, finché la banca non ottiene un nuovo titolo, lei non può essere pignorato sulla base del decreto revocato. Il limite reale è che, senza una difesa di merito solida, il problema può ripresentarsi. Per questo, nelle opposizioni che seguiamo, la mediazione è una leva processuale da presidiare, mai l’unica linea difensiva.
Quanto tempo ho davvero per muovermi?
Meno di quanto si pensi, perché il primo termine è anche l’unico davvero inderogabile: 40 giorni dalla notifica del decreto per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.). Se il termine attraversa il mese di agosto, si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: i giorni di agosto non si contano e il conteggio riprende dal 1° settembre.
Se i 40 giorni scadono senza opposizione, il decreto diventa definitivo e la questione della mediazione non si pone più: la banca avrà un titolo stabile, e con esso la possibilità di procedere all’esecuzione. L’opposizione tardiva, come abbiamo visto, è un’eccezione ammessa solo in casi precisi.
Dopo l’opposizione, i tempi si allungano e diventano più gestibili: la prima udienza, il rinvio per la mediazione, lo svolgimento del procedimento davanti al mediatore. Ma ci sono due momenti in cui la rapidità torna decisiva. Il primo è la preparazione dell’udienza sulla provvisoria esecuzione, perché lì si decide se il pignoramento può partire subito. Il secondo è la preparazione del primo incontro di mediazione, che va affrontato con un conteggio del rapporto già pronto.
La rassicurazione, in fondo, è questa: 40 giorni sono sufficienti per costruire un’opposizione seria, se si comincia subito a raccogliere contratti, estratti conto e corrispondenza con la banca. Il limite è altrettanto chiaro: chi aspetta la trentacinquesima giornata per cercare un avvocato si condanna a un atto scritto di corsa.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, costruite con dati di fantasia ma con termini coerenti con la disciplina vigente. Non sono casi reali dello studio: servono solo a mostrare come si incastrano i passaggi.
Simulazione 1 — Saldo negativo di conto corrente, banca che non avvia la mediazione
Dati di partenza. Decreto ingiuntivo per 38.712,45 €, saldo debitore di un conto corrente con affidamento, emesso senza provvisoria esecuzione e notificato al correntista il 2 luglio 2026.
Calcolo del termine. Dal 3 al 31 luglio decorrono 29 giorni. Dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso. Ne restano 11, che portano la scadenza all’11 settembre 2026. L’atto di opposizione viene notificato l’8 settembre 2026: tempestivo. Nell’atto si contestano 6.284,90 € di interessi e commissioni ritenuti non dovuti, sulla base di un ricalcolo, e si propone domanda riconvenzionale di ripetizione (che, per le Sezioni Unite n. 3452/2024, non richiede una mediazione propria).
Prima udienza (18 gennaio 2027). La banca chiede la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; il giudice la nega, ritenendo l’opposizione fondata su prova scritta. Rilevato che la mediazione non è stata esperita, assegna alla banca quindici giorni per depositare la domanda e rinvia al 29 settembre 2027, data successiva alla scadenza della durata massima della mediazione.
Sviluppo. La banca non deposita la domanda. All’udienza del 29 settembre 2027 il difensore dell’opponente dà atto dell’inerzia.
Esito. Il giudice dichiara improcedibile la domanda monitoria, revoca il decreto da 38.712,45 € e condanna la banca alle spese. La domanda riconvenzionale del correntista resta da valutare secondo il suo regime. Il credito della banca non è estinto: potrà riproporlo, ma senza titolo e con la condanna alle spese già subita.
Simulazione 2 — Mutuo chirografario con fideiussore, esecuzione provvisoria parziale
Dati di partenza. Decreto ingiuntivo per 17.386,20 € (rate insolute e capitale residuo di un mutuo chirografario), emesso contro la società mutuataria e contro il suo fideiussore, notificato a entrambi il 14 aprile 2026.
Calcolo del termine. I 40 giorni scadono il 24 maggio 2026 (nessuna sospensione feriale in mezzo). Entrambi si oppongono il 20 maggio. La società contesta 3.412,75 € di interessi di mora calcolati, a suo dire, oltre la soglia; il fideiussore eccepisce la decadenza della banca ex art. 1957 c.c.
Prima udienza. Il giudice concede la provvisoria esecuzione solo per la parte non contestata dalla società: 17.386,20 − 3.412,75 = 13.973,45 €. Per quella somma la banca potrà agire in executivis anche in pendenza di causa. Rileva poi il mancato esperimento della mediazione e rinvia.
Sviluppo. La banca non avvia la mediazione.
Esito possibile. Nel rapporto con la società mutuataria, la lite verte su un contratto bancario tipico: l’inerzia della banca porta all’improcedibilità della sua domanda e alla revoca del decreto nei confronti della società. Nel rapporto con il fideiussore che contesta la sola fideiussione, invece, secondo l’orientamento della Cassazione (ord. n. 31209/2022 e n. 12290/2024) la mediazione non è condizione di procedibilità: la causa può proseguire nel merito sull’eccezione di decadenza. Gli esiti, quindi, possono divergere tra coobbligati dello stesso decreto. La lezione pratica è che il garante deve contare sulle proprie difese di merito, non sull’inerzia della banca.
La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare
“Mi conviene avviare io la mediazione, visto che tanto prima o poi va fatta?”
È la domanda che quasi nessuno pone, perché sembra un gesto di buona volontà senza controindicazioni. Invece è una scelta che va pesata con attenzione, perché può cambiare gli equilibri della causa.
La legge mette l’onere sulla banca. Se la banca non si muove, la conseguenza è la revoca del decreto. Se lei, opponente, deposita di sua iniziativa la domanda di mediazione e la banca partecipa al primo incontro, la condizione di procedibilità può ritenersi soddisfatta: e con essa sfuma la possibilità che il decreto venga revocato per l’inerzia della controparte. In altre parole, rischia di fare alla banca un favore che nessuno le ha chiesto.
Questo non significa che avviare la mediazione sia sempre sbagliato. Ci sono situazioni in cui conviene: quando c’è un reale margine per un accordo e si vuole arrivarci presto; quando si tratta di un’opposizione tardiva, dove come abbiamo visto una parte della giurisprudenza pone l’onere proprio sull’opponente; quando il decreto è provvisoriamente esecutivo e una trattativa rapida può fermare un pignoramento; quando la posizione è quella di un garante e la mediazione non è comunque condizione di procedibilità.
Significa però che è una decisione tecnica, non un atto di cortesia. Va presa dopo aver valutato quanto è forte l’opposizione nel merito, se il decreto è esecutivo, quanto vale in termini concreti la revoca, e quale spazio negoziale esiste davvero. Nella mediazione bancaria l’iniziativa ha un prezzo processuale: prima di prenderla, bisogna sapere quanto costa e quanto rende.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i provvedimenti su cui si basano le risposte di questa guida, con gli estremi, il principio espresso in parole nostre e il motivo per cui interessano chi si oppone a un decreto ingiuntivo bancario.
1. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596. Principio: nelle materie di mediazione obbligatoria, dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, spetta al creditore opposto avviare la mediazione; se resta inerte, il decreto va revocato. Rilevanza: è la pronuncia che ha chiuso il contrasto e che la riforma Cartabia ha poi recepito nell’art. 5-bis.
2. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7 febbraio 2024, n. 3452. Principio: la mediazione obbligatoria riguarda solo la domanda che introduce il giudizio, non le domande riconvenzionali, anche se estranee all’oggetto originario. Rilevanza: il correntista che chiede in opposizione la restituzione di interessi o commissioni non deve avviare una propria mediazione.
3. Cassazione, ordinanza 5 settembre 2025, n. 24630. Principio: l’onere della mediazione nell’opposizione grava sul creditore opposto e la sua inerzia comporta improcedibilità e revoca del decreto; la fase monitoria resta esente dal tentativo. Rilevanza: conferma recente, successiva all’art. 5-bis, dell’orientamento delle Sezioni Unite.
4. Cassazione, Sez. III, ordinanza 15 aprile 2026, n. 9608. Principio: la condizione è soddisfatta se la parte onerata compare al primo incontro, anche se la controparte è assente; la presenza del solo avvocato, anche con procura, non basta, perché parte e difensore devono restare figure distinte. Rilevanza: disciplina come deve presentarsi la banca e perché anche il debitore deve partecipare personalmente o con un rappresentante sostanziale.
5. Cassazione, sentenza n. 8473 del 2019. Principio: in mediazione obbligatoria serve la comparizione personale della parte, assistita dal difensore, salva la sostituzione con un rappresentante munito di procura sostanziale. Rilevanza: è la base su cui si innesta la pronuncia del 2026 ed è il riferimento per valutare le deleghe dei funzionari di banca.
6. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 31209 del 2022. Principio: la fideiussione prestata a favore del cliente di una banca non è un contratto bancario tipico e le relative controversie non sono soggette a mediazione obbligatoria. Rilevanza: cambia la strategia dei garanti ingiunti insieme al debitore principale.
7. Cassazione, Sez. I, ordinanza 7 maggio 2024, n. 12290. Principio: ribadisce l’esclusione della fideiussione dalla materia bancaria ai fini della mediazione, richiamando anche la nozione di cliente propria dei sistemi di risoluzione stragiudiziale bancaria. Rilevanza: consolida l’orientamento e ne mostra il fondamento sistematico.
8. Cassazione, Sez. III, ordinanza 24 gennaio 2025, n. 1791. Principio: la polizza fideiussoria ha funzione di garanzia e resta fuori dalla mediazione obbligatoria; inoltre l’eccezione di improcedibilità sollevata oltre il momento processuale utile è tardiva. Rilevanza: doppio monito, sull’ambito della materia e sulla tempestività dell’eccezione.
9. Cassazione, ordinanza n. 40035 del 2021. Principio: il termine di quindici giorni fissato dal giudice per il deposito della domanda di mediazione non ha natura perentoria. Rilevanza: la banca che deposita la domanda qualche giorno dopo il termine non incorre per ciò solo nell’improcedibilità; conta l’esperimento entro l’udienza di rinvio.
10. Tribunale di Teramo, sentenza 15 luglio 2025. Principio: in materia di contratti bancari, l’inerzia della banca opposta nel procedimento di mediazione porta alla revoca del decreto e alla condanna alle spese. Rilevanza: applicazione diretta al contenzioso bancario, con effetti anche sulle spese.
11. Tribunale di Napoli, sentenza n. 3507 del 2025. Principio: in una controversia bancaria, la creditrice che non attiva la mediazione vede dichiarata improcedibile la propria domanda e revocato il decreto; i tentativi tardivi non rimediano. Rilevanza: mostra che l’onere non può essere scaricato sull’opponente né sanato all’ultimo momento.
12. Tribunale di Viterbo, sentenza 6 dicembre 2025, n. 741. Principio: l’onere della mediazione resta sul creditore opposto anche se questi è contumace nel giudizio di opposizione. Rilevanza: la scelta della banca di non costituirsi non sposta l’adempimento sul debitore.
13. Tribunale di Trani, sentenza n. 24 del 2024. Principio: in un’opposizione relativa a un credito bancario ceduto, l’omessa mediazione della parte opposta nel termine assegnato comporta l’improcedibilità e la revoca del decreto. Rilevanza: conferma che la regola vale anche per cessionari e società di recupero.
14. Tribunale di Termini Imerese, sentenza n. 846 del 2025. Principio: nell’opposizione tardiva l’onere di avviare la mediazione può ricadere sull’opponente, perché si tratta di un rimedio autonomo contro un titolo già stabile. Rilevanza: segnala un rischio concreto per chi si oppone fuori dai 40 giorni.
15. Giudice di pace di Taranto, sentenza 3 aprile 2026, n. 768. Principio: in una lite su un finanziamento con cessione del quinto, soggetta a mediazione per la sua natura bancaria, le spese della mediazione seguono la soccombenza insieme a quelle del giudizio. Rilevanza: ricorda che la mediazione ha costi che il giudice ripartisce all’esito della causa.
E voi, concretamente, cosa fate?
Nelle opposizioni a decreti ingiuntivi bancari lavoriamo su due binari contemporaneamente: il rito, dove la mediazione è una condizione da presidiare, e il merito, dove si decide se il credito della banca è davvero quello indicato nel decreto. Ecco cosa facciamo, nel dettaglio.
- Calcoliamo il termine di opposizione partendo dalla relata di notifica, tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto e verificando eventuali vizi della notifica stessa.
- Esaminiamo il ricorso monitorio e i documenti della banca, controllando se gli estratti conto coprono l’intero rapporto, se il contratto è stato prodotto e se il certificato di saldaconto ex art. 50 TUB è idoneo.
- Facciamo ricalcolare il rapporto dallo staff di commercialisti per individuare interessi, commissioni e capitalizzazioni contestabili, così da quantificare con precisione la parte del decreto da contestare.
- Redigiamo l’atto di opposizione impostando già il tema della mediazione, qualificando la materia come bancaria e indicando l’onere a carico della parte opposta ai sensi dell’art. 5-bis.
- Prepariamo le istanze sulla provvisoria esecuzione (opposizione alla concessione ex art. 648 c.p.c. o richiesta di sospensione ex art. 649 c.p.c.), puntando almeno a limitarla alle somme non contestate.
- Verifichiamo la legittimazione del creditore in caso di cessione in blocco, confrontando avviso in Gazzetta Ufficiale, contratto di cessione e criteri di individuazione dei crediti ceduti.
- Controlliamo la domanda di mediazione della banca: organismo, tempi, coincidenza dell’oggetto con la domanda monitoria, poteri effettivi di chi compare per l’istituto.
- Assistiamo il cliente al primo incontro con una proposta costruita sui numeri del ricalcolo, valutando se e a quali condizioni un accordo conviene davvero.
- Facciamo valere l’improcedibilità nei tempi corretti quando la banca resta inerte, chiedendo la revoca del decreto e la condanna alle spese.
- Seguiamo il giudizio in tutti i gradi, dall’appello al ricorso per Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva impostata nell’atto di opposizione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesano in modo particolare due di queste competenze. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario consente di contestare il credito della banca con un ricalcolo tecnico, non con argomenti generici, ed è ciò che rende credibile una proposta in mediazione. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce che le questioni processuali, dall’onere della mediazione alla tempestività delle eccezioni, siano impostate fin dal primo atto pensando anche ai gradi successivi.
Il valore aggiunto è la continuità: lo stesso difensore, con la stessa strategia, dall’analisi del decreto fino all’eventuale giudizio di legittimità. E uno staff di avvocati e commercialisti che lavora insieme sullo stesso fascicolo, perché in una lite bancaria il diritto e i numeri non si possono separare. Quando poi l’esposizione verso le banche è parte di una difficoltà più ampia, le competenze in materia di sovraindebitamento e di crisi d’impresa permettono di valutare anche strade diverse dal singolo giudizio.
In sintesi: le tre cose da ricordare
Dalle risposte di questa guida emergono tre messaggi. Primo: per opporsi a un decreto ingiuntivo bancario non serve alcuna mediazione preventiva, serve rispettare i 40 giorni. Secondo: dopo la prima udienza la mediazione diventa necessaria, ma l’onere di avviarla è della banca o del cessionario che ha chiesto il decreto, e la sua inerzia porta alla revoca del titolo. Terzo: ci sono eccezioni importanti, dai fideiussori all’opposizione tardiva, e la revoca per improcedibilità non cancella il debito, quindi la difesa di merito resta indispensabile.
Lo Studio Monardo segue queste cause perché uniscono esattamente le due competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo mette a disposizione dei clienti: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, per contestare nel merito i conteggi dell’istituto, e l’abilitazione di avvocato cassazionista, per presidiare le regole processuali sulla mediazione dalla prima udienza fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Ogni giorno che passa dalla notifica del decreto riduce i margini di difesa: scriva oggi allo Studio Monardo, trova tutti i contatti per raggiungerci qui sotto, al termine di questa guida.
