Ditta Individuale In Crisi: Può Accedere Al Concordato In Bianco?

Chi guida una ditta individuale in difficoltà di solito si pone la domanda sbagliata. Si chiede “posso chiedere il concordato in bianco?”, come se si trattasse di un pulsante da premere per fermare tutto. La domanda giusta è un’altra: che cosa faranno i miei creditori nelle prossime settimane, e in quale momento posso muovermi prima di loro? Perché il concordato con riserva – il vecchio “concordato in bianco”, oggi disciplinato dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal correttivo-ter D.Lgs. 136/2024) – non è uno scudo che si alza da solo. È una mossa, e come ogni mossa ha un tempo utile, un costo e una risposta prevedibile dall’altra parte del tavolo.

La risposta breve al titolo è questa: sì, la ditta individuale può accedere alla domanda di concordato con riserva, ma solo se non è un'”impresa minore”, cioè se nei tre esercizi precedenti ha superato anche uno solo dei limiti fissati dall’art. 2, comma 1, lettera d) del Codice (attivo patrimoniale fino a 300.000 euro, ricavi fino a 200.000 euro, debiti anche non scaduti fino a 500.000 euro). Sotto quelle soglie la porta del concordato preventivo resta chiusa e si aprono altre strade: il concordato minore, che però non ammette la domanda “prenotativa”, e la composizione negoziata della crisi, accessibile anche all’imprenditore sotto soglia. Ma sapere quale porta è aperta serve a poco se non si sa chi sta bussando dall’altra parte e con quale fretta.

Questa guida ribalta la prospettiva. Invece di descrivere la procedura dal punto di vista del debitore, ricostruisce la partita dal punto di vista del creditore: la banca che ha concesso il fido, il fornitore che ha un decreto ingiuntivo in mano, il finanziatore che ha preso la fideiussione del coniuge. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle.

Lo Studio Monardo tratta questa materia con competenze che vi si collegano in modo diretto. La crisi della ditta individuale sopra soglia è il terreno della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Quando la ditta è sotto soglia, la partita si sposta nel sovraindebitamento, dove l’Avvocato opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC. E quando il creditore porta lo scontro davanti ai giudici – reclami, opposizioni all’omologazione, ricorsi – la qualifica di cassazionista garantisce che la stessa linea difensiva possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.

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Chi hai di fronte: la logica economica dei creditori di una ditta individuale

Prima di anticipare le mosse, bisogna capire chi le fa e perché. Il creditore di una ditta individuale non è un personaggio da romanzo: è un attore economico razionale che confronta costi, tempi e probabilità di recupero. La sua convenienza è la chiave di lettura di tutto quello che seguirà.

C’è un dato strutturale che cambia tutto rispetto alla crisi di una società: nella ditta individuale non esiste separazione tra patrimonio dell’impresa e patrimonio della persona. Il titolare risponde dei debiti aziendali con tutti i suoi beni, presenti e futuri: la casa, il conto corrente personale, l’auto di famiglia, la quota di un immobile ereditato. Il creditore lo sa benissimo, e questo orienta le sue scelte. Una società a responsabilità limitata in crisi offre al creditore solo ciò che è intestato alla società; la ditta individuale gli offre tutto. Per questo, dal suo punto di vista, conviene muoversi presto e colpire i beni personali prima che il debitore riesca a metterli sotto protezione.

I creditori tipici di una ditta individuale in crisi sono tre, e ragionano in modo diverso.

La banca. Ha concesso un fido di cassa, un anticipo fatture, magari un mutuo chirografario o ipotecario, e quasi sempre ha preteso una fideiussione personale da un familiare. Quando la posizione si deteriora, la banca deve classificarla come credito problematico e sostenere accantonamenti che pesano sul suo bilancio. Questo la spinge verso due strade opposte: o una soluzione rapida (piano di rientro, saldo e stralcio) che chiuda la posizione, oppure la cessione del credito a un operatore specializzato nei crediti deteriorati. Nel mezzo, la banca usa gli strumenti di pressione più efficaci: revoca degli affidamenti, segnalazione in Centrale Rischi, decreto ingiuntivo, escussione del fideiussore.

Il fornitore. Ha un credito commerciale, spesso non garantito. La sua convenienza è ambigua: da un lato vuole essere pagato, dall’altro sa che la ditta è anche un cliente e che il suo fallimento significa perdere il fatturato futuro. Il fornitore tende perciò a trattare finché vede prospettive di continuità, ma quando si convince che la partita è persa diventa il creditore più aggressivo, perché sa che nella gara tra chirografari vince chi arriva prima a pignorare o a iscrivere ipoteca.

Il creditore “istituzionale” o l’acquirente del credito. Chi ha comprato il credito dalla banca a sconto ragiona in termini di rendimento dell’investimento: gli interessa incassare una somma superiore al prezzo pagato, nel minor tempo possibile. È spesso il più disponibile a una transazione, ma anche il più freddo nell’avviare esecuzioni seriali se non vede una controproposta credibile. I creditori pubblici (Erario, enti previdenziali) seguono regole proprie, con la transazione fiscale e contributiva dell’art. 88 del Codice, che in questa guida lasciamo sullo sfondo.

Dal punto di vista di tutti questi soggetti, la domanda di concordato con riserva ha un effetto preciso e sgradito: congela la corsa individuale e trasforma ogni creditore in un membro di una collettività che dovrà votare. Chi era in vantaggio – perché aveva già pignorato, o iscritto ipoteca, o ottenuto un titolo – rischia di perderlo. Ecco perché il creditore informato non aspetta che il debitore depositi la domanda: cerca di arrivarci prima, oppure di renderla inutile. Ed ecco perché il debitore informato deve conoscere il calendario della controparte meglio della controparte stessa.

C’è poi una variabile che il creditore valuta con attenzione e che il debitore spesso trascura: la dimensione dell’impresa. Se la ditta individuale è sopra soglia, il creditore ha in mano l’arma più pesante, cioè il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale; ma sa anche che il debitore può rispondere con il concordato con riserva. Se la ditta è sotto soglia, la liquidazione giudiziale non è percorribile, il concordato preventivo neppure, e la partita si gioca con le esecuzioni individuali da una parte e con gli strumenti del sovraindebitamento o della composizione negoziata dall’altra. Capire in quale dei due campi si gioca è la prima cosa da fare, e – come vedremo – l’onere di dimostrarlo ricade sul debitore.


Prima mossa: la corsa al titolo, all’ipoteca giudiziale e al pignoramento

La mossa

La prima cosa che il creditore farà, appena percepisce segnali di crisi, è procurarsi un titolo esecutivo e trasformarlo in una garanzia. Il percorso classico è il decreto ingiuntivo (artt. 633 e ss. c.p.c.), preferibilmente provvisoriamente esecutivo quando il credito è fondato su titoli di credito, estratti conto certificati o documentazione che lo consenta (art. 642 c.p.c.). Con il decreto in mano il creditore può fare due cose in parallelo: iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili del titolare (art. 655 c.p.c. e art. 2818 c.c.) e avviare un pignoramento, tipicamente presso terzi, colpendo il conto corrente o i crediti che la ditta vanta verso i propri clienti.

Nella ditta individuale, lo ripetiamo, l’ipoteca giudiziale non si ferma ai beni aziendali: può colpire la casa di abitazione del titolare, se intestata a lui, e qualunque altro immobile di sua proprietà.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene muoversi per primo. Il sistema dell’esecuzione individuale premia chi arriva in anticipo: l’ipoteca giudiziale attribuisce un diritto di prelazione che, in una distribuzione, fa passare il creditore davanti ai chirografari; il pignoramento presso terzi, se arriva all’assegnazione, trasferisce al creditore somme che altrimenti sarebbero finite nella massa comune.

Il creditore preferisce invece non farla quando i costi superano la prospettiva di incasso: se gli immobili sono già gravati da ipoteche di primo grado per importi superiori al loro valore, un’ipoteca giudiziale di grado successivo vale poco; se il conto corrente è sistematicamente vuoto, il pignoramento presso la banca serve solo a far salire le spese. In questi casi il creditore razionale preferisce passare direttamente alla pressione “concorsuale”, cioè al ricorso per liquidazione giudiziale, oppure puntare sul fideiussore.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge disegna un perimetro temporale preciso attorno alla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi.

Il primo limite riguarda proprio l’ipoteca giudiziale. L’art. 46, comma 5, del Codice stabilisce che le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. La regola riproduce il vecchio art. 168, comma 3, della legge fallimentare, e la giurisprudenza formata su quella norma resta il riferimento. La Cassazione (Cass. civ., sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758) ha chiarito che questa inefficacia non evapora se il concordato fallisce e si apre la procedura liquidatoria: per effetto della consecuzione tra le procedure, l’ipoteca resta inefficace anche nella liquidazione successiva, e anche verso i creditori sorti dopo la domanda ma prima dell’apertura della procedura liquidatoria.

Il secondo limite è il blocco delle azioni. L’art. 54, comma 2, del Codice prevede che, se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda, dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Dalla stessa data le prescrizioni restano sospese, le decadenze non si verificano e non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Per il titolare di una ditta individuale questo significa che, finché le misure sono efficaci, il fornitore non può proseguire il pignoramento avviato sul suo conto e la banca non può iniziare l’espropriazione della casa.

Il terzo limite è il divieto di acquistare prelazioni: dopo il deposito della domanda, i creditori non possono costituire diritti di prelazione con efficacia verso gli altri creditori, salvo autorizzazione.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Il creditore conta i giorni a partire dall’iscrizione della sua ipoteca; tu devi contare gli stessi giorni, ma in senso opposto. Se l’ipoteca giudiziale è stata iscritta da meno di novanta giorni, la pubblicazione tempestiva della domanda con riserva nel registro delle imprese la rende inefficace verso i creditori anteriori. Ogni giorno di ritardo lavora per il creditore: al novantunesimo giorno la sua prelazione si consolida.

La contromossa ha però una condizione che molti trascurano. La Cassazione (Cass. civ., ord. n. 8996, depositata il 31 marzo 2021) ha precisato che l’inefficacia delle ipoteche iscritte nei novanta giorni è legata alla sorte della procedura: se la procedura si arresta senza esito – per esempio perché il debitore rinuncia alla domanda e non segue alcuna procedura concorsuale – anche l’effetto protettivo viene meno. In altre parole, la domanda con riserva depositata al solo scopo di “bruciare” un’ipoteca, senza un progetto reale dietro, rischia di trasformarsi in un boomerang: si spendono settimane, il creditore resta in attesa e alla fine l’ipoteca riprende vigore.

La seconda parte della contromossa riguarda le misure protettive: vanno chieste espressamente nella domanda. Non scattano da sole. Chi deposita una domanda con riserva “nuda”, senza istanza di misure protettive, lascia al creditore la libertà di proseguire il pignoramento già avviato.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alle due decisioni di legittimità già citate sull’inefficacia delle ipoteche (Cass. 21758/2022 e Cass. 8996/2021), vale ricordare che la protezione dall’esecuzione individuale non è automatica ma dipende dalla conferma del tribunale, come vedremo nella terza mossa. È per questo che la corsa all’ipoteca si vince solo se la domanda è depositata con i tempi giusti e con un progetto capace di reggere le verifiche successive.


Seconda mossa: il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale

La mossa

Quando il creditore ritiene che le azioni individuali non bastino, o quando vuole esercitare la massima pressione, deposita un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale – l’istituto che ha preso il posto del fallimento – ai sensi degli artt. 37 e 40 del Codice. Per la ditta individuale, la liquidazione giudiziale significa lo spossessamento di tutti i beni del titolare, la nomina di un curatore e la liquidazione dell’intero patrimonio personale, casa compresa.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, il ricorso è soprattutto una leva negoziale. Il creditore sa che la prospettiva della liquidazione giudiziale spaventa il titolare più di qualunque pignoramento e spesso deposita il ricorso non tanto per arrivare alla sentenza, quanto per ottenere un pagamento o un piano di rientro “a margine” dell’udienza. Il costo, per lui, è contenuto rispetto al valore della pressione che esercita.

Il creditore preferisce non farla quando teme di ottenere una liquidazione giudiziale “vuota”, in cui il suo credito chirografario sarebbe soddisfatto in misura irrisoria dopo le spese di procedura e i crediti privilegiati. Preferisce non farla anche quando sospetta che la ditta sia sotto soglia: in quel caso il ricorso rischia il rigetto.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe su più fronti.

Il primo è la soglia di procedibilità: ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a 30.000 euro. È una soglia che riguarda l’intera esposizione scaduta, non il solo credito del ricorrente.

Il secondo è il requisito soggettivo: la liquidazione giudiziale si applica solo all’imprenditore commerciale che non sia “impresa minore”. Ma attenzione, perché questo limite è anche il punto in cui la partita pende a favore del creditore. L’art. 121 del Codice è costruito in modo che sia il debitore a dover dimostrare il possesso congiunto di tutti e tre i requisiti dimensionali dell’impresa minore; se non lo dimostra, la procedura può essere aperta. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18407 pubblicata l’8 giugno 2026, ha ribadito che l’onere grava interamente sul debitore in ragione della vicinanza della prova, e ha precisato che i bilanci degli ultimi tre esercizi sono una prova privilegiata ma non una prova legale: il giudice può valutarne l’attendibilità e può considerare documentazione alternativa. Con la sentenza del 17 luglio 2026, n. 23418, la stessa Sezione I ha confermato che i principi consolidati in materia di fallimento sui requisiti dell’impresa minore si trasferiscono alla liquidazione giudiziale. E la Corte d’Appello di Catania (sent. 27 giugno 2025, n. 966) ha ribaltato un rigetto di primo grado affermando che l’omesso deposito di bilanci e dichiarazioni non può tradursi in un vantaggio per l’imprenditore insolvente.

Per la ditta individuale in contabilità semplificata, che non redige un bilancio in senso civilistico, questo significa che la prova passa per dichiarazioni dei redditi, registri IVA, inventari e documentazione contabile: materiale che va ricostruito prima, non durante l’udienza.

Il terzo limite è quello che più interessa il debitore sopra soglia: il ricorso del creditore non preclude la domanda di concordato con riserva. L’art. 7 del Codice impone al tribunale di trattare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi con uno strumento diverso dalla liquidazione giudiziale, purché non manifestamente inammissibile. Ma c’è una finestra, e il creditore la conosce benissimo.

La tua contromossa

L’art. 40, comma 10, del Codice stabilisce che, quando pende un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale promosso da un terzo, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata dal tribunale. Dal punto di vista del creditore, ogni rinvio chiesto dal debitore “per trattare” senza depositare nulla è tempo guadagnato: se il debitore lascia passare la prima udienza, la porta del concordato si chiude. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile per tardività una domanda prenotativa depositata dopo il termine, anche se il debitore aveva nel frattempo tentato la composizione negoziata poi archiviata, e ha aperto la liquidazione giudiziale.

La contromossa, dunque, dipende dal campo in cui si gioca:

  • se la ditta è sopra soglia, la domanda con riserva va depositata entro la prima udienza, con l’elenco nominativo dei creditori e la documentazione contabile richiesta dall’art. 39 del Codice, e con istanza di misure protettive;
  • se la ditta è sotto soglia, la contromossa è la prova dei requisiti dimensionali, da preparare con cura documentale perché è il debitore a doverla fornire. Una volta dimostrato di essere impresa minore, il ricorso del creditore cade e la partita si sposta sugli strumenti del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata) o sulla composizione negoziata, che l’art. 25-quater del Codice apre anche agli imprenditori sotto soglia.

C’è poi un’insidia specifica della ditta individuale: la tentazione di chiudere la partita IVA e cancellarsi dal registro delle imprese per “sfuggire” ai creditori. È una mossa che il creditore attende con favore. L’art. 33 del Codice consente di aprire la liquidazione giudiziale entro un anno dalla cessazione dell’attività, che per l’imprenditore individuale coincide con la cancellazione; e il comma 4 dello stesso articolo dichiara inammissibile la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi presentata dall’imprenditore cancellato. Per la ditta sopra soglia, cancellarsi significa perdere il concordato con riserva e restare esposti per dodici mesi alla liquidazione giudiziale. Sul versante del sovraindebitamento la giurisprudenza di merito ha mostrato un’apertura: il Tribunale di Vicenza (decreto 13 marzo 2025), il Tribunale di Ancona (3 aprile 2025) e il Tribunale di Modena (7 aprile 2025) hanno ammesso il concordato minore proposto da un ex imprenditore individuale cancellato, leggendo restrittivamente il divieto dell’art. 33, comma 4, e riferendolo alle società estinte. Ma è un orientamento di merito, non un principio consolidato: fondare la strategia sulla cancellazione resta un azzardo.

Le pronunce che ti proteggono

A fronte di un ricorso per liquidazione giudiziale, la difesa del titolare si appoggia su due linee. Da un lato la prova della natura di impresa minore, che la Cassazione (ord. 18407/2026) consente di fornire anche con documentazione diversa dal bilancio, purché attendibile. Dall’altro la priorità della domanda di regolazione della crisi, che però va esercitata entro la finestra dell’art. 40, comma 10, come ricorda il Tribunale di Milano (19 dicembre 2025). Chi conosce entrambe le linee costringe il creditore a scoprire le carte già alla prima udienza.


Terza mossa: l’attacco alle misure protettive

La mossa

Il debitore ha depositato la domanda con riserva e ha chiesto le misure protettive. Il creditore non resta fermo: la sua prossima mossa è ottenere che la protezione non venga confermata, oppure che venga revocata o abbreviata il prima possibile. Lo fa attraverso il procedimento dell’art. 55 del Codice, depositando memorie, segnalando al tribunale circostanze sfavorevoli al debitore, chiedendo la revoca delle misure quando ritiene che non servano più all’obiettivo di agevolare la regolazione della crisi o quando ravvisa atti in frode.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene attaccare le misure protettive perché sono il vero strumento che gli impedisce di recuperare in via individuale. Un creditore che ha un pignoramento presso terzi a buon punto, o un’esecuzione immobiliare avviata sulla casa del titolare, ha tutto l’interesse a far cadere la protezione per riprendere la procedura dal punto in cui si era fermata.

Il creditore preferisce non attaccarle quando il debitore mostra fin dall’inizio un progetto credibile: in quel caso, opporsi significa spendere risorse per un risultato incerto e magari compromettere il clima delle trattative, in cui potrebbe invece ottenere un trattamento migliore di quello della liquidazione.

I suoi limiti

Il sistema dà al creditore strumenti per contestare, ma il debitore ha un vantaggio procedurale se lo sa usare. L’art. 55, comma 3, del Codice impone al tribunale di confermare o revocare le misure protettive con decreto, stabilendone la durata, entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese; se il decreto non viene depositato nel termine, gli effetti protettivi cessano. La durata complessiva delle misure protettive, compresi rinnovi e proroghe, non può superare i dodici mesi (art. 8 del Codice).

Il creditore deve fare i conti con un dato: non può ottenere la revoca semplicemente perché non gradisce la procedura. La revoca o l’abbreviazione presuppongono che le misure non soddisfino più l’obiettivo di agevolare le trattative o la regolazione della crisi, oppure che il debitore abbia compiuto atti in frode. Le ragioni vanno allegate e provate.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo, perché la battaglia sulle misure protettive si vince con la documentazione depositata prima, non con le repliche depositate dopo.

La prima regola è non lasciar decadere la protezione. Il Tribunale di Avellino (13 febbraio 2025) ha affermato che la misura protettiva semiautomatica revocata o non confermata con il procedimento dell’art. 55, comma 3, perde efficacia e non può essere recuperata con un’istanza di proroga delle altre misure: occorre una nuova iscrizione della domanda. Chi perde la conferma per una carenza documentale regala al creditore settimane di esecuzione libera.

La seconda regola è accompagnare la richiesta con un progetto, anche solo abbozzato. Il Tribunale di Massa (20 maggio 2026) ha negato ulteriori misure in sede di concordato con riserva a un debitore che ne aveva già goduto per la durata massima di 240 giorni nella composizione negoziata, richiedendo che almeno per grandi linee fosse accennato un piano di risanamento aggiornato e non implausibile. Il messaggio vale per tutti: il tribunale protegge chi mostra dove vuole arrivare.

La terza regola riguarda le misure “su misura”. Oltre alle misure tipiche, l’art. 54 consente di chiedere misure protettive ulteriori e misure cautelari mirate su singoli creditori o singoli rapporti. La giurisprudenza di merito le ammette con prudenza: il Tribunale di Brescia (29 settembre 2025) ne ha precisato i presupposti e i limiti, e il Tribunale di Firenze (2 novembre 2025) ha ritenuto doveroso confermare in udienza un provvedimento cautelare adottato in pendenza di concordato con riserva per consentire all’impresa di ottenere la regolarità contributiva necessaria a lavorare. Per la ditta individuale che vive di appalti o di forniture a enti pubblici, una misura cautelare di questo tipo può valere più di qualunque sospensione delle esecuzioni.

È in questa fase che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, imposta la contromossa: la domanda viene depositata insieme al materiale che il creditore userebbe contro il debitore, già spiegato e contestualizzato, così da togliere alla controparte l’effetto sorpresa davanti al tribunale.

Le pronunce che ti proteggono

Le decisioni di Avellino (13 febbraio 2025), Massa (20 maggio 2026), Brescia (29 settembre 2025) e Firenze (2 novembre 2025) disegnano un quadro coerente: la protezione c’è, è anche flessibile, ma dipende dalla qualità del progetto e dal rispetto rigoroso delle scansioni procedurali. È il terreno in cui il creditore più preparato prova a far valere ogni omissione del debitore.


Quarta mossa: la guerra dentro la fase di riserva (commissario, obblighi informativi, accusa di abuso)

La mossa

Il tribunale ha concesso il termine per depositare proposta e piano. Per il creditore la partita non è finita: si sposta dentro la procedura. La mossa tipica è duplice. Da un lato il creditore diventa un informatore attivo del commissario giudiziale, segnalando pagamenti sospetti, cessioni di beni, spostamenti di denaro dal conto aziendale a quello personale o a familiari. Dall’altro prepara il terreno per far dichiarare la domanda inammissibile o per far revocare il termine, sostenendo che il debitore stia usando il concordato con riserva solo per guadagnare tempo.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché ogni irregolarità del debitore nella fase di riserva può tradursi in una revoca del termine e, se pende il suo ricorso, nell’apertura immediata della liquidazione giudiziale. Nella ditta individuale, dove il confine tra spese aziendali e spese personali è sottile per natura, il creditore sa che trovare un pagamento “sbagliato” non è difficile.

Preferisce non farla quando il debitore gestisce la fase di riserva con trasparenza e quando il commissario giudiziale si mostra già vigile: in quel caso il creditore ha poco da aggiungere e rischia solo di irrigidire un interlocutore con cui dovrà poi trattare.

I suoi limiti

L’art. 44, comma 1, del Codice fissa le regole del gioco della fase di riserva. Il tribunale concede un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni; il correttivo-ter ha ammesso la proroga anche in pendenza di un ricorso per liquidazione giudiziale, a condizione che i motivi siano comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. Nel concordato il tribunale nomina un commissario giudiziale, impone obblighi informativi periodici almeno mensili anche sulla gestione finanziaria e ordina il versamento di una somma per le spese della procedura. Sono regole che vincolano il debitore, ma che delimitano anche lo spazio del creditore: il creditore non può ottenere la revoca del termine sulla base di semplici sospetti; servono violazioni degli obblighi informativi, atti in frode o l’emersione di una manifesta inidoneità della domanda a raggiungere il suo scopo.

Anche l’inammissibilità immediata ha confini precisi. La Corte d’Appello di Firenze (17 dicembre 2024) ha affermato che una domanda con riserva può essere dichiarata subito inammissibile solo in presenza di una radicale carenza informativa o di un abuso manifesto; mere irregolarità o lacune documentali parziali non bastano e, se pende una domanda di liquidazione giudiziale, giustificano semmai la concessione di un termine per integrare, applicando per analogia l’art. 47 del Codice.

Il terreno dell’abuso: dove il creditore vince facilmente

Qui però il margine si allarga a favore del creditore in un caso preciso: la domanda “a ripetizione”. Il debitore che deposita una domanda con riserva, non riesce a completare il piano, rinuncia e poco dopo ne deposita un’altra, consegna al creditore l’argomento più forte. La Cassazione (Cass. civ., sez. I, ord. 25 febbraio 2026, n. 4246) ha qualificato come abuso del diritto, con conseguente inammissibilità, la nuova domanda di concordato con riserva presentata dopo la rinuncia alla precedente senza significative modifiche dell’attivo e del passivo, osservando che variazioni marginali come la liberazione di un immobile o la ripresa di trattative potevano essere recepite integrando il piano originario. In quel caso la Corte ha confermato l’apertura della liquidazione giudiziale.

La giurisprudenza di merito si muove sulla stessa linea con qualche sfumatura. Il Tribunale di Mantova (30 novembre 2023) ha ravvisato abuso del processo nella riproposizione a breve distanza senza mutamenti economici e ha aperto la liquidazione giudiziale pendente. Il Tribunale di Taranto (16 luglio 2025) ha ammesso la riproposizione solo se giustificata da un effettivo cambiamento della realtà aziendale, escludendo che basti una modifica del quadro normativo. Il Tribunale di Brescia (1° febbraio 2024) ha ritenuto la riproposizione ammissibile senza limiti temporali purché non si traduca in abuso.

Un altro fronte è quello degli atti in frode. Il Tribunale di Pisa (12 gennaio 2026) ha precisato che, ai fini della revoca dell’apertura del concordato, basta che il proponente sia consapevole della potenziale capacità ingannatoria dei propri comportamenti verso i creditori, senza che sia necessario che abbia voluto ingannarli. È un criterio severo, che nella ditta individuale rende pericolosa qualunque operazione patrimoniale non dichiarata, anche compiuta in buona fede.

La tua contromossa

La contromossa chiave è la trasparenza preventiva: tutto ciò che il creditore potrebbe segnalare al commissario deve essere già stato dichiarato dal debitore, con la sua spiegazione. Questo significa separare fin dal primo giorno i flussi personali da quelli aziendali, documentare i prelievi per il mantenimento della famiglia, chiedere l’autorizzazione per ogni atto urgente di straordinaria amministrazione (art. 46 del Codice) e rispettare con puntualità gli obblighi informativi mensili.

La seconda parte della contromossa è usare bene il termine. Chi arriva alla scadenza senza piano e rinuncia per ripartire da capo fa esattamente ciò che il creditore spera. Se il piano non è pronto, la strada corretta è la proroga motivata, sostenuta da un progetto documentato, non la rinuncia seguita da una nuova domanda.

La terza parte riguarda la scelta dello strumento finale. Il correttivo-ter ha introdotto nell’art. 44 la possibilità di indicare già nella domanda con riserva lo strumento a cui si punta (accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o concordato), depositando un progetto del relativo piano e ottenendo effetti coerenti con quello strumento. Per la ditta individuale sopra soglia che ha già un’intesa con la banca principale, puntare subito su un accordo di ristrutturazione può evitare parte dei vincoli tipici della domanda di concordato e togliere al creditore dissenziente alcuni appigli.

Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvertono)

La Corte d’Appello di Firenze (17 dicembre 2024) protegge il debitore dalle declaratorie di inammissibilità frettolose; la Cassazione (ord. 4246/2026) e i Tribunali di Mantova (2023) e Taranto (2025) lo avvertono che la riproposizione seriale è la mossa che il creditore aspetta; il Tribunale di Pisa (2026) ricorda che la buona fede non basta quando manca la trasparenza.


Quinta mossa: la pressione sui contratti e sui garanti

La mossa

Se il concordato blocca le esecuzioni sul patrimonio del titolare, il creditore cerca altri punti di pressione. Le due mosse più frequenti sono queste. La prima è contrattuale: la banca revoca gli affidamenti residui o sospende gli anticipi su fatture, il fornitore smette di consegnare o pretende il pagamento anticipato, il locatore dell’immobile aziendale minaccia lo sfratto. La seconda è laterale: il creditore escute il fideiussore, cioè quasi sempre il coniuge, un genitore o un figlio del titolare.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché colpisce il debitore dove la procedura non lo protegge. Il blocco delle azioni esecutive riguarda il patrimonio del debitore, non quello del garante. E la pressione sul familiare ha un effetto psicologico potente: il titolare, pur di proteggere chi ha firmato per lui, è spesso disposto a concedere al creditore un trattamento preferenziale che la procedura non consentirebbe.

Il creditore preferisce non farla quando il fideiussore non ha patrimonio aggredibile, o quando la rottura dei rapporti contrattuali fa perdere valore all’azienda al punto da ridurre il suo stesso recupero nel concordato.

I suoi limiti

Sul fronte dei garanti il margine del creditore è ampio. L’art. 117 del Codice stabilisce che i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso: la falcidia concordataria vale per il debitore, non per chi ha garantito il suo debito. È un dato che il titolare deve conoscere prima di depositare la domanda, perché cambia radicalmente il costo umano della procedura.

Sul fronte contrattuale, invece, il margine si restringe. Nel concordato in continuità l’art. 94-bis del Codice impedisce ai creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno del debitore per il solo fatto del deposito della domanda o del mancato pagamento di crediti anteriori. Il fornitore strategico non può quindi interrompere le forniture solo perché la ditta ha chiesto il concordato. Resta però la libertà del creditore di non concedere nuovo credito: nessuna norma obbliga la banca a erogare nuova finanza.

La tua contromossa

La contromossa sul garante va preparata prima del deposito, non dopo l’escussione. Le strade sono diverse a seconda della posizione del familiare. Il piano può prevedere risorse che riducano l’esposizione garantita, così da rendere l’escussione meno conveniente per la banca; il garante persona fisica, se a sua volta non è in grado di far fronte alla richiesta, può valutare uno strumento di composizione della propria crisi da sovraindebitamento, tenendo presente che la giurisprudenza di merito tende a escludere dalla procedura del consumatore chi ha garantito debiti d’impresa essendo coinvolto nella sua gestione e a indirizzarlo verso il concordato minore. Soprattutto, la trattativa con la banca deve essere impostata in modo globale: una transazione che liberi insieme debitore e garante vale, per il creditore, più di due posizioni separate da gestire.

Sul fronte contrattuale, la contromossa è far valere l’art. 94-bis quando il piano è in continuità e, dove necessario, chiedere misure cautelari o protettive mirate al singolo rapporto essenziale. Per il contratto che invece conviene sciogliere, l’art. 97 del Codice consente al debitore di chiedere l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti non più utili al piano, con indennizzo al contraente trattato come credito anteriore.

Le pronunce che ti proteggono

Il principio di conservazione dei diritti verso i garanti è scritto nella legge e non richiede interpretazioni; ciò che la giurisprudenza aggiunge è l’attenzione alla coerenza complessiva della strategia. Il Tribunale di Firenze (2 novembre 2025), confermando una misura cautelare in pendenza di concordato con riserva, mostra come i rapporti essenziali per la prosecuzione dell’attività possano trovare tutela specifica quando il debitore dimostra che senza di essi il piano sarebbe compromesso.


Sesta mossa: il voto contrario e l’opposizione all’omologazione

La mossa

Il piano è stato depositato, il tribunale ha aperto il concordato, i creditori sono chiamati a votare. Il creditore insoddisfatto ha tre mosse a disposizione: votare contro e cercare di coalizzare altri creditori; contestare la formazione delle classi o il trattamento riservato alla propria; e, se il concordato viene comunque approvato, opporsi all’omologazione sostenendo che la proposta gli offre meno di quanto otterrebbe in una liquidazione giudiziale.

Dopo l’omologazione resta un’ultima mossa: attendere il primo inadempimento significativo del piano per chiedere la liquidazione giudiziale.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene quando il suo peso nel passivo è tale da poter orientare il voto, o quando ritiene che il debitore stia sottovalutando il valore di realizzo dei beni. La banca che detiene un terzo dei crediti chirografari sa di avere un potere di veto di fatto in molte strutture di voto, e lo usa per strappare un trattamento migliore.

Preferisce non farla quando i numeri mostrano con chiarezza che la liquidazione giudiziale gli darebbe meno: in quel caso votare contro significa solo allungare i tempi e ridurre il valore attuale del suo incasso.

I suoi limiti

Qui il suo margine si restringe per effetto di due meccanismi. Il primo è il test del miglior soddisfacimento: nel concordato in continuità, il creditore dissenziente che contesta la convenienza della proposta ottiene ascolto solo se dimostra che dalla liquidazione giudiziale riceverebbe di più (art. 112, comma 3, del Codice). Il confronto non è con ciò che il creditore desidera, ma con ciò che otterrebbe realisticamente dalla liquidazione del patrimonio. Il correttivo-ter ha ampliato il parametro di riferimento, includendo nel valore di liquidazione anche il maggior valore derivante dalla cessione dell’azienda in esercizio e le prospettive di realizzo delle azioni esperibili: un dato che il debitore deve considerare con onestà nel costruire la proposta.

Il secondo meccanismo è la ristrutturazione trasversale dei debiti (art. 112, comma 2): nel concordato in continuità il tribunale può omologare anche in presenza del voto contrario di una o più classi, se ricorrono le condizioni fissate dalla norma, tra cui il rispetto delle regole di distribuzione del valore. Il Tribunale di Roma (29 ottobre 2025) ha precisato come vada applicato il presupposto della lettera b) dell’art. 112, comma 2, nella distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione e quali classi debbano considerarsi interessate.

Nel concordato liquidatorio le regole sono più rigide e il potere del creditore cresce: l’art. 84, comma 4, del Codice richiede che le risorse esterne aumentino di almeno il 10% il soddisfacimento dei chirografari rispetto all’alternativa liquidatoria e che a questi sia assicurato almeno il 20% del loro credito complessivo. Per la ditta individuale che non ha un’attività da proseguire, questo significa che il concordato con riserva finalizzato a un piano liquidatorio è percorribile solo se esiste finanza esterna, per esempio l’apporto di un familiare.

La tua contromossa

La contromossa chiave è costruire la proposta partendo dal numero che il creditore userà contro di te: il valore di liquidazione. Se il piano offre ai chirografari una percentuale chiaramente superiore a quella che otterrebbero nella liquidazione giudiziale, e se questa differenza è documentata con stime attendibili, l’opposizione del creditore perde la sua base. Nella ditta individuale il calcolo deve includere tutto il patrimonio personale del titolare, casa compresa, e i costi realistici della sua vendita forzata.

Sul voto, la contromossa è la formazione di classi coerenti e un dialogo preventivo con i creditori che pesano di più: la banca principale va coinvolta prima del voto, non convinta dopo.

Sulla fase esecutiva, la contromossa è non sovrastimare le proprie capacità. La Corte d’Appello di Firenze (10 marzo 2025) ha affermato che, in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza del concordato omologato, i creditori anteriori possono chiedere la liquidazione giudiziale anche senza la previa risoluzione del concordato, purché sussista l’insolvenza anche rispetto alle obbligazioni assunte dopo la domanda. Un piano costruito con margini realistici è la miglior protezione contro la mossa finale del creditore.

Le pronunce che ti proteggono

Il Tribunale di Roma (29 ottobre 2025) mostra che il voto contrario di una classe non è necessariamente l’ultima parola nel concordato in continuità; la Corte d’Appello di Firenze (10 marzo 2025) ricorda che dopo l’omologazione la partita continua e che il creditore resta in attesa del primo passo falso.


La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati realistici per mostrare come si incastrano tempi e convenienze. Non descrivono casi reali.

Ipotesi 1 – La corsa all’ipoteca giudiziale

Ditta individuale di commercio all’ingrosso di materiali edili. Nei tre esercizi precedenti ha registrato un attivo patrimoniale massimo di 412.600 euro, ricavi di 638.900 euro e debiti per 587.300 euro: è sopra soglia, quindi può accedere al concordato con riserva.

Un fornitore con un credito di 48.270 euro ottiene decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e il 3 marzo 2026 iscrive ipoteca giudiziale sul capannone e sulla casa di abitazione del titolare. Il creditore conta sull’inerzia: al novantunesimo giorno, cioè dal 2 giugno 2026, la sua prelazione sarà al riparo dall’inefficacia dell’art. 46, comma 5.

Mossa del debitore: deposita la domanda con riserva con istanza di misure protettive, e la domanda viene pubblicata nel registro delle imprese il 12 maggio 2026. Sono trascorsi 70 giorni dall’iscrizione: l’ipoteca è inefficace rispetto ai creditori anteriori. Nel frattempo, un pignoramento presso terzi avviato dallo stesso fornitore il 5 maggio sui crediti della ditta verso un cliente non può proseguire dal 12 maggio.

A quel punto, per la controparte, la convenienza cambia: il suo credito torna chirografario e la sua prospettiva di recupero dipende dal piano. È il momento in cui il fornitore diventa disponibile a discutere una percentuale e tempi di pagamento, soprattutto se il piano è in continuità e gli garantisce di mantenere il cliente. Se invece il debitore avesse depositato il 4 giugno, l’ipoteca avrebbe conservato efficacia e il fornitore avrebbe negoziato da una posizione di forza.

Ipotesi 2 – Il ricorso della banca e la finestra della prima udienza

Una banca vanta 36.418 euro di scoperto su conto affidato e, avendo verificato debiti scaduti complessivi superiori a 30.000 euro, deposita il 9 febbraio 2026 ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il tribunale fissa la prima udienza al 17 marzo 2026.

Scenario A – ditta sopra soglia: il titolare deposita la domanda con riserva il 16 marzo 2026, entro la prima udienza come richiesto dall’art. 40, comma 10. Il tribunale concede 60 giorni per il piano. A metà termine il titolare ha una bozza avanzata e un’intesa di massima con un finanziatore familiare, e chiede una proroga motivata fino a ulteriori 60 giorni, documentando il progetto. La banca, che contava su una liquidazione rapida, si trova davanti a un percorso di circa quattro mesi con le esecuzioni bloccate. Per lei, la convenienza di una soluzione concordata cresce ogni settimana.

Scenario B – stessa ditta, ma il titolare chiede un rinvio “per trattare” e deposita la domanda il 20 marzo 2026: la domanda è tardiva e il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale. È la mossa che la banca sperava.

Scenario C – ditta sotto soglia: attivo massimo 241.300 euro, ricavi 186.940 euro, debiti 463.850 euro. Qui il concordato con riserva non è disponibile. La contromossa è la prova documentale dei tre requisiti – dichiarazioni dei redditi, registri IVA, prospetto dei debiti – da depositare per la prima udienza. Dimostrata la natura di impresa minore, il ricorso della banca viene respinto e il titolare può attivare la composizione negoziata tramite OCC o camera di commercio (art. 25-quater), con la possibilità di chiedere misure protettive, oppure un concordato minore con domanda completa fin dal primo deposito.

Ipotesi 3 – Il voto della banca e il test del miglior soddisfacimento

Ditta individuale di produzione alimentare, sopra soglia, con passivo complessivo di 1.214.600 euro, di cui 742.380 euro chirografari. La perizia sul valore di liquidazione, calcolata includendo la casa del titolare e i costi della vendita forzata, stima per i chirografari un recupero del 9,8%, pari a 72.753 euro. Il piano in continuità offre il 14,6%, pari a 108.387 euro, in tre anni.

La banca principale detiene 230.138 euro di crediti chirografari (il 31% del totale) e vota contro, puntando a ottenere il 20%. Dal suo punto di vista, il voto contrario è una leva per alzare la percentuale. Qui però il suo margine si restringe: se il concordato viene omologato con ristrutturazione trasversale alle condizioni dell’art. 112, comma 2, e la banca si oppone lamentando il difetto di convenienza, dovrà misurarsi con il confronto 14,6% contro 9,8%. Senza prove di un valore di liquidazione superiore, l’opposizione ha poche possibilità.

La contromossa del debitore è aprire il dialogo prima del voto, offrendo magari una tempistica di pagamento accelerata per la classe bancaria in cambio dell’adesione: una concessione che costa poco al piano e che, per la banca, migliora il valore attuale dell’incasso.


Quando all’avversario conviene trattare

Il creditore razionale non è sempre ostile: ci sono momenti precisi della partita in cui l’accordo diventa, per lui, la scelta migliore. Riconoscerli è la lettura strategica che distingue una difesa passiva da una difesa attiva.

Il primo momento è prima del ricorso. Finché il creditore non ha investito tempo e costi in un’istanza di liquidazione giudiziale, un piano di rientro credibile o una proposta di saldo e stralcio ben documentata gli offrono un’alternativa rapida. Per la banca, chiudere una posizione deteriorata con un incasso certo evita accantonamenti e la gestione di un contenzioso.

Il secondo momento è subito dopo la pubblicazione della domanda con riserva. È il punto in cui il creditore scopre che la sua ipoteca recente è diventata inefficace, che il pignoramento è bloccato e che il suo credito sarà trattato insieme a quello degli altri chirografari. La sua posizione di forza si è ridotta in un giorno. Il debitore che in quel momento si presenta con una proposta concreta trova un interlocutore molto più disponibile di quello di una settimana prima.

Il terzo momento è quando il creditore vede i numeri della liquidazione. Il valore di liquidazione è il riferimento con cui ogni creditore misura la proposta. Quando la perizia mostra che la vendita forzata del patrimonio del titolare – con i tempi e i ribassi tipici delle aste – produrrebbe un recupero inferiore a quello offerto, il creditore ha un interesse oggettivo a votare a favore o a negoziare un miglioramento marginale anziché opporsi.

Il quarto momento è quando il credito è stato ceduto. L’acquirente di crediti deteriorati ha pagato il credito meno del suo valore nominale e ragiona sul rendimento: una transazione che gli garantisca un margine su quel prezzo, in tempi brevi, è spesso preferibile a un’esecuzione lunga. Per il debitore, conoscere chi è il titolare attuale del credito e da quando lo detiene è un’informazione strategica.

Il quinto momento riguarda i garanti. La banca che ha una fideiussione del coniuge non vuole due contenziosi: se la proposta consente di chiudere insieme la posizione del debitore e quella del garante, il suo interesse alla transazione aumenta.

C’è poi un momento in cui il creditore non tratta: quando pensa di poter vincere senza sforzo. È il caso del debitore che lascia scadere la prima udienza, che rinuncia alla domanda e ne ripresenta un’altra identica, che non rispetta gli obblighi informativi. In quei frangenti il creditore sa che il tribunale sta per dargli ragione e non ha motivo di concedere nulla. Per questo la forza negoziale del debitore dipende, prima di tutto, dal rispetto impeccabile delle regole procedurali.

Infine, per la ditta sotto soglia, il tavolo della trattativa ha una sede privilegiata: la composizione negoziata. L’esperto nominato non decide, ma facilita il dialogo e rende più difficile per il creditore sottrarsi al confronto. Gli esiti possibili, disciplinati dall’art. 25-quater, vanno dal contratto con uno o più creditori all’accordo con effetti di piano attestato, fino al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che il correttivo-ter ha reso accessibile anche agli imprenditori sotto soglia che abbiano attivato la composizione negoziata.


La partita in tabella

La tabella riassume le mosse del creditore nell’ordine in cui di solito si presentano, con il vincolo che lo limita, la contromossa del titolare della ditta e la finestra temporale utile per giocarla. È uno strumento di orientamento: ogni caso richiede una verifica sui documenti e sulle date effettive.

Mossa del creditoreTermine o condizione che lo vincolaContromossa del debitoreFinestra utile
Decreto ingiuntivo e ipoteca giudiziale su beni del titolareInefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni prima della pubblicazione della domanda (art. 46, c. 5)Deposito tempestivo della domanda con riserva, con progetto realeEntro 90 giorni dall’iscrizione dell’ipoteca
Pignoramento presso terzi o esecuzione immobiliareDivieto di iniziare o proseguire azioni esecutive dalla pubblicazione, se richiesto (art. 54, c. 2)Istanza espressa di misure protettive nella domandaCon il deposito della domanda
Ricorso per liquidazione giudizialeDebiti scaduti non inferiori a 30.000 euro (art. 49, c. 5); impresa non minore (art. 121)Domanda con riserva entro la prima udienza (art. 40, c. 10) oppure prova dei requisiti di impresa minoreEntro la prima udienza fissata
Contestazione delle misure protettiveConferma o revoca con decreto entro 30 giorni dall’iscrizione (art. 55, c. 3); durata massima complessiva 12 mesiDocumentazione completa e progetto di piano allegati alla domandaPrima della decisione sulla conferma
Segnalazioni al commissario e accusa di abusoRevoca solo per violazioni, atti in frode o manifesta inidoneità; inammissibilità immediata solo per carenza radicale o abuso manifestoTrasparenza, obblighi informativi mensili, autorizzazioni per atti straordinari, proroga motivata invece di rinunciaPer tutta la durata del termine (30-60 giorni + eventuale proroga fino a 60)
Revoca fidi, stop fornitureDivieto di risolvere o modificare contratti pendenti per il solo deposito della domanda (art. 94-bis, continuità)Far valere l’art. 94-bis; misure mirate sui rapporti essenzialiDal deposito della domanda
Escussione del fideiussoreDiritti verso garanti conservati (art. 117, c. 2)Trattativa globale debitore-garante; eventuale strumento di sovraindebitamento del garantePrima del deposito della domanda
Voto contrario e opposizione all’omologazioneTest del miglior soddisfacimento (art. 112, c. 3); ristrutturazione trasversale (art. 112, c. 2)Proposta superiore al valore di liquidazione documentato; dialogo preventivo con i creditori principaliDalla redazione del piano al giudizio di omologazione

Le domande di chi è sotto attacco

La mia ditta individuale fattura 150.000 euro l’anno: posso chiedere il concordato in bianco? Probabilmente no. Se nei tre esercizi precedenti non ha superato nessuno dei tre limiti dell’impresa minore (attivo fino a 300.000 euro, ricavi fino a 200.000 euro, debiti fino a 500.000 euro), la ditta non è soggetta a liquidazione giudiziale e non può accedere al concordato preventivo né alla relativa domanda con riserva. Le strade sono la composizione negoziata, accessibile anche sotto soglia, e il concordato minore, che richiede però una domanda completa fin dal primo deposito, con proposta, piano e relazione dell’OCC.

Il creditore può pignorarmi la casa anche se i debiti sono della ditta? Sì. Nella ditta individuale il titolare risponde con tutto il suo patrimonio. La casa intestata al titolare può essere colpita da ipoteca giudiziale e da esecuzione immobiliare. Una volta pubblicata la domanda con riserva con richiesta di misure protettive, però, le esecuzioni non possono essere iniziate né proseguite finché la protezione è efficace.

La banca ha iscritto ipoteca sulla mia casa due mesi fa: è troppo tardi? No, se ti muovi subito. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese sono inefficaci verso i creditori anteriori. Due mesi significano circa trenta giorni di margine. Ricorda però che l’effetto regge solo se la procedura va avanti: una domanda senza progetto, poi rinunciata, non ti mette al riparo.

Un fornitore ha chiesto la mia liquidazione giudiziale: posso ancora fare il concordato? Sì, ma entro la prima udienza. L’art. 40, comma 10, del Codice consente di depositare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi durante il procedimento promosso dal creditore, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata. Dopo, la porta si chiude.

Se chiudo la partita IVA, i creditori non possono più chiedere la liquidazione giudiziale? Possono, per un anno. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, e il Codice dichiara inammissibili le domande di accesso agli strumenti di regolazione presentate dall’imprenditore cancellato. Alcuni tribunali hanno ammesso il concordato minore dell’ex imprenditore individuale, ma non è un orientamento consolidato.

Mia moglie ha firmato la fideiussione: il concordato protegge anche lei? No. L’art. 117 del Codice conserva ai creditori tutti i diritti verso i fideiussori e i coobbligati. La protezione del garante va pianificata separatamente, con una trattativa che coinvolga entrambe le posizioni o con uno strumento specifico per la crisi del garante.


I paletti fissati dai giudici

Le pronunce che seguono sono organizzate in base alla mossa del creditore che ciascuna limita o condiziona. I principi sono riformulati in parole nostre; per l’applicazione a un caso concreto occorre sempre la lettura integrale del provvedimento.

Sulla corsa all’ipoteca giudiziale

Cass. civ., sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758. L’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato sopravvive al fallimento del concordato: se segue la procedura liquidatoria, per effetto della consecuzione l’ipoteca resta inefficace anche verso i creditori sorti prima dell’apertura della liquidazione. Rilevanza: toglie al creditore la speranza di “recuperare” la prelazione quando il concordato non va in porto. Principio affermato sull’art. 168 l. fall., riprodotto dall’art. 46, comma 5, del Codice.

Cass. civ., ord. n. 8996, depositata il 31 marzo 2021. L’inefficacia delle ipoteche iscritte nel periodo sospetto è condizionata all’esito della procedura: se questa si arresta senza sbocco, ad esempio per rinuncia, cessano anche gli effetti protettivi. Rilevanza: avverte il debitore che la domanda con riserva usata solo per neutralizzare un’ipoteca, senza un progetto reale, può ritorcersi contro di lui.

Sul ricorso per liquidazione giudiziale e sulla prova dell’impresa minore

Cass. civ., ord. 8 giugno 2026, n. 18407. L’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di esenzione dalla liquidazione giudiziale grava interamente sul debitore; i bilanci degli ultimi tre esercizi sono prova privilegiata ma non legale, e il giudice di merito deve valutarne l’attendibilità anche alla luce di documenti alternativi. Rilevanza: per la ditta individuale in contabilità semplificata apre la possibilità di provare la natura di impresa minore con documentazione diversa dal bilancio, purché attendibile.

Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2026, n. 23418. I principi consolidati in tema di requisiti dimensionali elaborati per la dichiarazione di fallimento si applicano anche all’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: consente al debitore e al creditore di fare affidamento sulla giurisprudenza formata sotto la legge fallimentare.

Corte d’Appello di Catania, sent. 27 giugno 2025, n. 966. In mancanza di prova dei requisiti dimensionali da parte del debitore, il tribunale non può ripiegare sulla liquidazione controllata: l’omesso deposito di bilanci e dichiarazioni non può avvantaggiare l’imprenditore insolvente. Rilevanza: mostra quanto costa al debitore l’inerzia documentale davanti al ricorso del creditore.

Tribunale di Milano, 19 dicembre 2025. La domanda prenotativa di concordato depositata dopo la prima udienza del procedimento per liquidazione giudiziale promosso da un terzo è tardiva ai sensi dell’art. 40, comma 10, anche se nel frattempo era stata tentata una composizione negoziata poi archiviata; va quindi aperta la liquidazione giudiziale. Rilevanza: fissa con precisione la finestra entro cui la contromossa del debitore è possibile.

Tribunale di Vicenza, 13 marzo 2025; Tribunale di Ancona, 3 aprile 2025; Tribunale di Modena, 7 aprile 2025. Il divieto dell’art. 33, comma 4, del Codice va letto restrittivamente e riferito alle società estinte, sicché l’ex imprenditore individuale cancellato può proporre un concordato minore. Rilevanza: apre uno spiraglio per chi ha già chiuso la ditta, ma resta un orientamento di merito, non ancora avallato in sede di legittimità.

Sull’attacco alle misure protettive

Tribunale di Avellino, 13 febbraio 2025. La misura protettiva revocata o non confermata con il procedimento dell’art. 55, comma 3, perde efficacia e non può essere recuperata con un’istanza di proroga di altre misure; serve una nuova iscrizione della domanda. Rilevanza: impone al debitore la massima cura nella fase di conferma.

Tribunale di Massa, 20 maggio 2026. Il debitore che ha già fruito delle misure protettive per la durata massima nella composizione negoziata può ottenerne di ulteriori in sede di concordato con riserva solo se indica, almeno per grandi linee, un piano di risanamento aggiornato e plausibile. Rilevanza: la protezione segue la credibilità del progetto.

Tribunale di Brescia, 29 settembre 2025. Accanto alle misure protettive tipiche possono essere chieste misure atipiche, ma solo in presenza di presupposti specifici e con limiti precisi per determinate richieste. Rilevanza: delimita gli strumenti “su misura” che il debitore può opporre al singolo creditore.

Tribunale di Firenze, 2 novembre 2025. In pendenza di concordato con riserva è stata confermata in udienza una misura cautelare che ordinava il rilascio del documento di regolarità contributiva, ritenuto necessario alla prosecuzione dell’attività. Rilevanza: mostra come la tutela possa estendersi ai rapporti essenziali per la continuità.

Sulla guerra dentro la fase di riserva

Cass. civ., sez. I, ord. 25 febbraio 2026, n. 4246. La nuova domanda di concordato con riserva presentata dopo la rinuncia alla precedente, senza mutamenti significativi dell’attivo e del passivo, integra abuso del diritto ed è inammissibile; le variazioni marginali andavano recepite integrando il piano originario. Rilevanza: è l’argomento più forte a disposizione del creditore contro il debitore che “riparte da capo”.

Corte d’Appello di Firenze, 17 dicembre 2024. La domanda ex art. 44 può essere dichiarata subito inammissibile solo per radicale carenza informativa o abuso manifesto; le semplici lacune documentali giustificano un termine per integrare, anche in pendenza di un ricorso per liquidazione giudiziale. Rilevanza: protegge il debitore dalle declaratorie di inammissibilità sollecitate dal creditore su vizi formali.

Tribunale di Mantova, 30 novembre 2023. La riproposizione, a breve distanza dall’estinzione della precedente, di una domanda con riserva senza mutamenti economici costituisce abuso del processo e consente l’apertura della liquidazione giudiziale pendente. Rilevanza: conferma sul piano di merito la linea poi fatta propria dalla Cassazione.

Tribunale di Taranto, 16 luglio 2025. La riproposizione della domanda dopo l’estinzione per rinuncia è ammissibile solo se giustificata da un effettivo cambiamento della realtà aziendale; non basta un mutamento del quadro normativo. Rilevanza: indica al debitore quale prova serve per ripartire legittimamente.

Tribunale di Brescia, 1° febbraio 2024. La riproposizione della domanda di concordato con riserva non incontra limiti temporali, purché non si traduca in un uso abusivo dello strumento. Rilevanza: bilancia il quadro, riconoscendo che la seconda domanda non è abusiva in sé.

Tribunale di Pisa, 12 gennaio 2026. Per la revoca dell’apertura del concordato per atti in frode basta la consapevolezza del proponente circa la potenziale capacità ingannatoria della propria condotta verso i creditori, senza necessità di un intento di ingannarli. Rilevanza: nella ditta individuale, dove i flussi personali e aziendali si confondono, rende indispensabile la trasparenza preventiva.

Sul voto e sulla fase successiva all’omologazione

Tribunale di Roma, 29 ottobre 2025. Nell’omologazione trasversale del concordato in continuità, in assenza del voto favorevole di tutte le classi, la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione deve rispettare il presupposto della lettera b) dell’art. 112, comma 2, individuando correttamente le classi interessate. Rilevanza: chiarisce fino a che punto il voto contrario del creditore può essere superato.

Corte d’Appello di Firenze, 10 marzo 2025. In caso di inadempimento di non scarsa importanza del concordato omologato, i creditori anteriori possono chiedere la liquidazione giudiziale anche senza la previa risoluzione, purché l’insolvenza riguardi anche le obbligazioni assunte dopo la domanda. Rilevanza: segna l’ultima mossa disponibile al creditore e l’importanza di piani sostenibili.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella crisi di una ditta individuale, lo Studio Monardo gioca la partita al posto del titolare, con un metodo che parte sempre da una domanda: che cosa farà il creditore, e quando? Questi sono gli strumenti concreti che mettiamo in campo.

  1. Classifichiamo la ditta rispetto alle soglie dell’impresa minore, ricostruendo per ciascuno dei tre esercizi precedenti attivo, ricavi e debiti da dichiarazioni dei redditi, registri IVA e documenti contabili, per stabilire subito se la partita si gioca nel concordato con riserva o negli strumenti del sovraindebitamento.
  2. Mappiamo le mosse già fatte dai creditori: decreti ingiuntivi, ipoteche giudiziali con la loro data di iscrizione, pignoramenti in corso, ricorsi pendenti, fideiussioni escutibili, e calcoliamo per ciascuna la finestra utile per neutralizzarla.
  3. Presidiamo le scadenze che il creditore sfrutta: il novantesimo giorno dall’iscrizione dell’ipoteca, la prima udienza del procedimento per liquidazione giudiziale, i trenta giorni per la conferma delle misure protettive, il termine concesso per il piano.
  4. Redigiamo e depositiamo la domanda con riserva con l’elenco nominativo dei creditori, la documentazione contabile richiesta e l’istanza espressa di misure protettive, valutando se chiedere anche misure mirate sui rapporti essenziali.
  5. Prepariamo la prova documentale dell’impresa minore quando la ditta è sotto soglia, per respingere il ricorso per liquidazione giudiziale e aprire la strada alla composizione negoziata o al concordato minore.
  6. Impostiamo la trasparenza della fase di riserva: separazione dei flussi personali e aziendali, report mensili al commissario giudiziale, istanze di autorizzazione per gli atti straordinari, proroga motivata al posto della rinuncia.
  7. Costruiamo la proposta partendo dal valore di liquidazione, stimando il realizzo dell’intero patrimonio del titolare, così che l’opposizione per difetto di convenienza non trovi appigli.
  8. Apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza del creditore si sposta: subito dopo la pubblicazione della domanda, alla presentazione della perizia, quando il credito è passato a un acquirente specializzato.
  9. Proteggiamo la posizione dei garanti familiari, impostando una trattativa globale con la banca e valutando per il garante lo strumento di composizione della crisi più adatto.
  10. Difendiamo il cliente in ogni sede contenziosa: reclami contro l’apertura della liquidazione giudiziale, giudizi sulle misure protettive, opposizioni all’omologazione, fino al ricorso in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una partita come questa, dove il creditore gioca sul tempo e sulle decadenze, pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la conoscenza diretta della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi consente di scegliere la mossa d’apertura giusta per la ditta sopra soglia e di valutare, per quella sotto soglia, il percorso della composizione negoziata tramite OCC o camera di commercio. Accanto a questa, la qualifica di cassazionista assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza che un reclamo o un’opposizione all’omologazione costringano a ricominciare con un nuovo professionista.

Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso. È una scelta di metodo: la convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato. Stimare il valore di liquidazione, ricostruire le soglie dimensionali, simulare il recupero della banca in un’asta o in un concordato sono valutazioni economiche che poi diventano argomenti giuridici davanti al tribunale.


Chiusura

La ditta individuale in crisi può accedere al concordato con riserva se è sopra soglia; se è sotto soglia deve percorrere altre strade, che esistono e funzionano. Ma in entrambi i casi la differenza non la fa lo strumento in astratto: la fa il momento in cui lo si usa rispetto alle mosse dei creditori. Un’ipoteca iscritta ottanta giorni prima si può neutralizzare, una iscritta cento giorni prima no; una domanda depositata il giorno prima della prima udienza è tempestiva, una depositata il giorno dopo no. Nelle procedure di crisi non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo affronta questa materia con le competenze che la legge richiede per ciascuno dei suoi fronti: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per la crisi della ditta sopra soglia e la composizione negoziata, quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC per la ditta sotto soglia che deve passare per il sovraindebitamento, e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per sostenere la stessa strategia in ogni grado di giudizio.

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