Art. 64-bis Ccii: Cosa Stabilisce Sull’omologazione Del Piano Di Ristrutturazione E Come Lo Leggono I Giudici

Perché, sul PRO, conta più la giurisprudenza della lettera della norma

L’articolo 64-bis del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è una norma giovane, introdotta dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 e poi riscritta in più punti dal decreto correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Disciplina il cosiddetto piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, noto con l’acronimo PRO: uno strumento che consente all’imprenditore commerciale in crisi o insolvente di distribuire ai creditori il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e all’ordine delle cause di prelazione, a condizione che la proposta sia approvata da tutte le classi di creditori.

Si tratta di una libertà distributiva senza precedenti nel nostro sistema concorsuale. E proprio per questo la norma, pur articolata in molti commi, lascia aperti interrogativi decisivi: il PRO può servire anche a liquidare l’impresa, o solo a salvarla? Quanto a fondo può spingersi il tribunale nel controllo della proposta? Quando le classi sono formate in modo corretto e quando, invece, sono costruite per “pilotare” il voto? Che cosa può davvero contestare il creditore che si oppone all’omologazione?

A queste domande il legislatore non ha dato risposte esplicite. Le hanno date, in modo non sempre concorde, i tribunali e le corti d’appello chiamati a decidere i primi casi. Chi deve scegliere se proporre un PRO, o chi da creditore se lo vede proporre, non può quindi limitarsi a leggere l’articolo: deve sapere come i giudici lo stanno applicando. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere sull’art. 64-bis CCII, ciascuna tradotta nelle conseguenze pratiche che produce per l’impresa debitrice e per i creditori.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché il PRO è, in senso proprio, uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una qualifica che richiede proprio la competenza nel dialogo strutturato tra imprenditore e ceto creditorio, che del PRO è il cuore. A ciò si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, essenziale in un istituto nel quale banche ed Erario sono quasi sempre classi decisive e il correttivo ha introdotto una specifica disciplina per i debiti fiscali e contributivi.

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Il quadro normativo in breve: che cosa dice l’art. 64-bis CCII

Prima di entrare nelle decisioni, conviene fissare la base di legge, perché ogni pronuncia che esamineremo interpreta uno specifico passaggio della norma. Il quadro, nel testo vigente dopo il correttivo del 2024, si può ricostruire così.

Chi può accedere. Il PRO è riservato all’imprenditore commerciale che non sia impresa minore e che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. L’impresa agricola e l’impresa minore restano quindi fuori, e dovranno orientarsi verso altri strumenti.

Il contenuto essenziale del piano. Il comma 1 impone la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e consente di soddisfarli distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e alle regole sulla graduazione delle prelazioni, purché la proposta ottenga l’approvazione unanime delle classi. Resta un limite invalicabile: i crediti di lavoro assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. devono essere pagati integralmente e in denaro entro trenta giorni dall’omologazione.

I debiti fiscali e contributivi. Il correttivo ha aggiunto il comma 1-bis, che consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, con i relativi accessori. La proposta va corredata da un’attestazione del professionista indipendente anche sul trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Diversamente da quanto accade nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, però, non è previsto un meccanismo di superamento giudiziale del mancato voto o del dissenso del creditore pubblico.

La domanda e l’apertura. La domanda si propone nelle forme dell’art. 40 CCII, anche con riserva di deposito della documentazione ai sensi dell’art. 44. Il professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il tribunale, ai sensi del comma 4, valuta la ritualità della proposta e verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina il giudice delegato e nomina o conferma il commissario giudiziale, fissando le cadenze della votazione. Il correttivo ha eliminato l’aggettivo “mera” che accompagnava la ritualità: un dettaglio lessicale che, come vedremo, ha avuto un peso enorme nelle decisioni.

La gestione durante la procedura. Dalla domanda all’omologazione l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, sotto il controllo del commissario giudiziale e nel prevalente interesse dei creditori. Deve però informare preventivamente e per iscritto il commissario degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con il piano; se il commissario ravvisa un pregiudizio, ne informa il tribunale.

Il voto. I creditori muniti di prelazione non votano se soddisfatti integralmente in denaro entro centottanta giorni dall’omologazione e se la garanzia resta ferma fino alla liquidazione dei beni gravati. In ciascuna classe la proposta è approvata con la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, con i due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano votato creditori titolari di almeno metà dei crediti della classe.

L’omologazione. Il comma 8 prevede che il tribunale omologhi il piano con sentenza quando la proposta è approvata da tutte le classi, dopo aver verificato la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’ammissibilità giuridica della proposta, la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento all’interno di ciascuna. Se un creditore dissenziente contesta la convenienza, il piano è omologato solo se il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore a quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale alla data della domanda.

I rinvii e il trasferimento dell’azienda. Il comma 9 richiama, in quanto compatibili, numerose norme del concordato preventivo, escludendo espressamente l’art. 112 (sulla ristrutturazione trasversale) e, dopo il correttivo, l’art. 114-bis. Il nuovo comma 9-bis consente di autorizzare, anche prima dell’omologazione, il trasferimento dell’azienda o di rami di essa, verificandone la funzionalità rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori e nel rispetto della competitività nella scelta dell’acquirente.

Completano il sistema gli artt. 64-ter e 64-quater, che regolano, tra l’altro, le conseguenze del mancato raggiungimento dell’unanimità delle classi e la possibilità di convertire la procedura in concordato preventivo. È su questo impianto che la giurisprudenza ha cominciato a lavorare.

Una premessa di metodo, prima di proseguire. Alla data di redazione di questa analisi, nelle ricerche svolte non sono emerse pronunce della Corte di Cassazione specificamente dedicate all’art. 64-bis CCII: l’istituto è recente e i giudizi di legittimità richiedono tempo. Il diritto vivente del PRO è quindi, oggi, soprattutto diritto di merito, con alcune prime decisioni di corte d’appello. Dove la Cassazione ha espresso principi utilizzabili per analogia, ad esempio in tema di omogeneità delle classi nel concordato, i giudici del PRO li hanno richiamati, e noi faremo lo stesso.

L’orientamento consolidato: unanimità delle classi, classi davvero omogenee, controllo non formale

Su alcuni punti le decisioni convergono in modo netto. Non è ancora un orientamento “consolidato” nel senso della giurisprudenza di legittimità, ma è una linea stabile, ripetuta da più uffici giudiziari e confermata in appello. Si articola attorno a un’idea: la libertà distributiva del PRO è legittima solo se è bilanciata da un consenso genuino, e il consenso è genuino solo se le classi sono costruite correttamente.

La deroga alla par condicio si regge sulle classi: Tribunale di Monza, 12 marzo 2025

Il Tribunale di Monza, con pronuncia del 12 marzo 2025, è stato chiamato a valutare l’ammissibilità di un PRO e ha colto l’occasione per spiegare la ragione stessa dell’istituto. Il collegio ha chiarito che la possibilità di distribuire le risorse liberamente, derogando agli artt. 2740 e 2741 c.c., trova giustificazione nel fatto che la proposta viene omologata soltanto se approvata da tutte le classi. Ma quelle classi devono essere formate secondo il criterio dell’art. 2, comma 1, lett. r), CCII, cioè raggruppando creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei.

Il principio, calato nella pratica, significa che la corretta formazione delle classi non è un adempimento burocratico: è la condizione di legittimità dell’intero piano. Se il debitore sbaglia il classamento, crolla il presupposto che giustifica la deroga, e con esso l’ammissibilità del PRO. In altre parole, se sei l’imprenditore, il lavoro più delicato non è decidere quanto pagare a chi, ma dimostrare perché ciascun creditore sta nella classe in cui lo hai collocato.

Classi non strumentalizzabili: Corte d’Appello di Milano, 11 giugno 2025

Il principio di Monza ha trovato una conferma autorevole in secondo grado. La Corte d’Appello di Milano, con decisione dell’11 giugno 2025, ha affrontato il caso di un classamento nel quale un credito chirografario era stato inserito in una classe di crediti privilegiati, con l’argomento che si trattava di un importo marginale. La Corte ha respinto questa impostazione. La formazione delle classi non può essere piegata ad artificiose composizioni volte a neutralizzare il dissenso di alcuni creditori, e la valutazione di omogeneità va condotta in termini qualitativi, non meramente numerici.

La traduzione pratica è immediata: non esiste un “piccolo” errore di classamento che si possa giustificare con la modestia dell’importo coinvolto. Un credito di natura diversa, anche se quantitativamente irrilevante, altera l’omogeneità della classe. Per il creditore, questo è un argomento di opposizione molto concreto: se sei stato inserito in una classe con soggetti che hanno diritti diversi dai tuoi, puoi far valere il vizio anche se il tuo peso nel voto è ridotto.

Niente sottoclassi mascherate: Tribunale di Bologna, 16 maggio 2025

Sulla stessa linea si colloca il Tribunale di Bologna, che con pronuncia del 16 maggio 2025 ha escluso la legittimità di un piano che prevedeva, all’interno delle classi, sottogruppi con privilegi diversi e percentuali di soddisfazione differenziate. Una classe che al proprio interno riserva trattamenti diversi a creditori con prelazioni diverse non è una classe omogenea, ma un contenitore che aggira la regola.

Il collegamento con la norma è diretto: il comma 8 dell’art. 64-bis impone al tribunale di verificare la parità di trattamento all’interno di ciascuna classe. La libertà del PRO opera tra le classi, non dentro la classe. Se ti trovi a leggere un piano in cui, nella stessa classe, alcuni creditori ricevono il 30% e altri il 12%, hai davanti un indizio forte di non omologabilità.

Il criterio di omogeneità: Cass. civ., Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9378, applicata al PRO

Per stabilire che cosa renda “omogenea” una posizione giuridica, i giudici del PRO si sono appoggiati a un principio elaborato dalla Cassazione in materia di concordato preventivo. Con la sentenza n. 9378 del 16 aprile 2018 la Suprema Corte ha chiarito che l’omogeneità della posizione giuridica guarda alla natura del credito e alle sue qualità intrinseche: il carattere privilegiato o chirografario, l’esistenza di contestazioni, la presenza o l’assenza di garanzie. Il Tribunale di Roma, nella decisione del 25 marzo 2025 che esamineremo più avanti, ha richiamato proprio questo principio per dichiarare inammissibile un PRO anche per errata formazione delle classi.

L’orientamento si è consolidato nel senso che l’omogeneità non richiede identità assoluta: bastano tratti comuni di peso preponderante, tali da rendere secondari quelli che differenziano. Resta, come ha riconosciuto il Tribunale di Rovigo con sentenza del 21 novembre 2024, n. 61, un margine di discrezionalità del debitore nel classamento. Il principio, nella pratica, significa che il debitore può scegliere come raggruppare i creditori, ma deve poter spiegare in modo verificabile perché quel raggruppamento è ragionevole.

Questione aperta n. 1: il PRO può avere natura soltanto liquidatoria?

La questione

Immagina un’impresa che non ha più prospettive di continuità: l’attività si è fermata, resta un patrimonio da vendere, soprattutto immobili. L’imprenditore vorrebbe usare il PRO invece del concordato liquidatorio, attratto dalla maggiore libertà distributiva e dall’assenza delle soglie minime di soddisfazione dei chirografari tipiche del concordato con cessione dei beni. Può farlo? Oppure il PRO è riservato alle imprese che restano in vita, direttamente o tramite un cessionario?

È la questione più dibattuta dell’intero istituto, e sulla quale le decisioni sono apertamente divise.

Cosa hanno deciso i giudici

L’orientamento favorevole. Il Tribunale di Roma, con decreto del 3 luglio 2024 (est. Cardinali), ha ritenuto che il PRO non sia incompatibile con un piano di natura meramente liquidatoria. Il ragionamento poggia sui rinvii contenuti nell’art. 64-bis: il richiamo all’art. 84, comma 8, CCII, che riguarda il concordato liquidatorio, e all’art. 87, che ammette la ristrutturazione dei debiti in qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni; a ciò si aggiunge l’assenza di qualunque previsione che limiti il PRO alla continuità.

Il Tribunale di Lecco, con sentenza del 13 novembre 2024, n. 53, ha omologato un PRO di natura liquidatoria fondato sulla vendita del patrimonio immobiliare della società, nominando un liquidatore giudiziale per l’esecuzione delle vendite secondo le modalità stabilite nel piano approvato dai creditori.

Il Tribunale di Milano, con decreto del 9 novembre 2024, ha fatto un passo ulteriore, sostenendo che proprio le modifiche del correttivo del 2024 confermino l’ammissibilità del PRO liquidatorio, e precisando che la liquidazione degli asset deve comunque rispettare il principio di competitività delle vendite proprio delle procedure concorsuali.

L’orientamento contrario. Di segno opposto è la decisione del Tribunale di Roma del 25 marzo 2025 (est. Cottone). Il collegio, rileggendo la Relazione illustrativa al decreto di recepimento della Direttiva, ha affermato che il PRO attua l’art. 11, par. 1, della Direttiva (UE) 2019/1023 e risponde alla funzione di favorire la ristrutturazione delle imprese risanabili, con continuazione diretta o indiretta dell’attività. Per il Tribunale di Roma del 2025, il PRO non può assumere una declinazione meramente liquidatoria, incentrata sulla totale cessazione dell’attività, pur restando compatibile con la cessione degli asset non funzionali alla continuità. Il medesimo provvedimento ha aggiunto che, in mancanza delle condizioni di ammissibilità, il tribunale non può concedere al debitore un termine per integrare il piano.

La terza via: la riqualificazione. Particolarmente istruttivo è l’epilogo della vicenda milanese. Lo stesso Tribunale di Milano che nel novembre 2024 aveva ammesso il PRO come liquidatorio, con la sentenza di omologazione del 5 giugno 2025 lo ha riqualificato come piano in continuità diretta. Si trattava di una società immobiliare il cui piano prevedeva cinque anni di prosecuzione dell’attività ordinaria, con gestione, manutenzione e valorizzazione degli immobili, e solo dopo la loro vendita. Per il collegio, un piano che prosegue l’attività oltre il biennio considerato dall’art. 23 CCII e rinvia la liquidazione a dopo cinque anni è, nella sostanza, un piano di continuità.

C’è contrasto: l’orientamento prevalente e la scelta prudente

Il contrasto esiste ed è dichiarato anche in dottrina. Sul piano numerico, le decisioni favorevoli al PRO liquidatorio appaiono più numerose; sul piano sistematico, la posizione restrittiva del Tribunale di Roma del 2025 si appoggia su un argomento forte, la matrice europea dell’istituto, e su un indizio testuale del correttivo, cioè il riferimento del comma 9-bis alla “funzionalità rispetto alla continuità aziendale” per le cessioni d’azienda autorizzate prima dell’omologazione.

L’assunzione prudenziale è questa: finché non interverrà la Cassazione, un PRO puramente liquidatorio espone a un rischio concreto di inammissibilità, che varia a seconda del tribunale competente. Un piano che preservi almeno un nucleo di continuità, diretta o indiretta, o che organizzi la cessione dell’azienda in esercizio, si colloca invece in un’area condivisa da tutti gli orientamenti.

Cosa significa per te

Se sei l’imprenditore, la qualificazione del piano va progettata prima del deposito, non difesa dopo. Occorre verificare l’orientamento del tribunale competente, valutare se l’attività possa proseguire anche per un periodo limitato o essere trasferita a un terzo, e costruire la motivazione del piano in modo che la destinazione degli asset risulti coerente con la conservazione del valore aziendale. Il caso milanese insegna anche che la sostanza prevale sull’etichetta: non basta chiamare “liquidatorio” o “in continuità” un piano perché il tribunale lo tratti come tale.

Se sei un creditore e ritieni che il PRO sia in realtà una liquidazione che ti penalizza rispetto al concordato con cessione dei beni, il tema della natura del piano è un terreno di contestazione che, almeno davanti ad alcuni uffici giudiziari, può condurre all’inammissibilità. Proprio perché su questo punto la partita è destinata ad arrivare in Cassazione, conta impostare le difese fin dal primo grado con una linea che regga fino all’ultimo grado di giudizio.

Questione aperta n. 2: fin dove arriva il controllo del tribunale sulla proposta?

La questione

All’apertura della procedura, il tribunale deve limitarsi a verificare che i documenti ci siano e che le forme siano rispettate, oppure può entrare nel merito e bloccare subito un piano che, pur formalmente completo, presenta vizi sostanziali? E in sede di omologazione, se tutte le classi hanno approvato e nessuno si oppone, il giudice deve ancora valutare la convenienza e la fattibilità economica?

La risposta incide su tempi, costi di giustizia e prevedibilità dell’esito. Un controllo solo formale accelera l’accesso, ma rischia di far arrivare al voto piani destinati a non essere omologati; un controllo pervasivo protegge i creditori, ma riduce l’autonomia che è la cifra del PRO.

Cosa hanno deciso i giudici

Il controllo di legittimità sostanziale in apertura. Il Tribunale di Roma, nella citata decisione del 25 marzo 2025, ha affermato che già nella fase di ammissione il tribunale non può fermarsi al rispetto delle norme procedimentali, ma deve rilevare i vizi di legittimità che renderebbero il piano non omologabile. La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza del 25 settembre 2025, n. 1011, ha rafforzato questa linea: il controllo non può ridursi al riscontro formale dei requisiti e dei documenti, ma deve estendersi alle condizioni di accesso e alla conformità della proposta al modello legale, includendo l’esame della completezza dell’attestazione e della ragionevolezza delle sue conclusioni. Il fondamento testuale, come osservato dai commentatori, è la soppressione, ad opera del correttivo, del termine “mera” che nel testo originario qualificava la ritualità della proposta.

Il limite: niente sindacato sulla convenienza economica senza opposizione. Il controllo pervasivo sulla legittimità non si traduce, però, in un potere del giudice di sostituirsi ai creditori nella valutazione della convenienza. Il Tribunale di Modena, con sentenza dell’8 aprile 2025, n. 73, ha omologato un PRO approvato all’unanimità delle classi senza opposizioni, chiarendo che in assenza di opposizione non vi è spazio per pronunciarsi sulla convenienza, valutazione rimessa ai creditori che hanno approvato. Già in precedenza lo stesso Tribunale di Modena, con decreto del 25 agosto 2023, aveva precisato che, se pure il collegio non può esercitare un vaglio pervasivo sulla fattibilità economica, non può nemmeno disinteressarsene: deve quantomeno escludere che l’iniziativa sia manifestamente implausibile.

La fattibilità come requisito che deve durare. Il Tribunale di Monza, con sentenza del 25 luglio 2024, n. 157, ha sottolineato che, in considerazione dei controlli che la legge affida al commissario giudiziale lungo tutta la procedura, la condizione di fattibilità del piano deve persistere per tutta la sua durata. Non basta, dunque, che il piano sia attestato come fattibile al deposito.

C’è contrasto? Più un’evoluzione che una contrapposizione

Qui la giurisprudenza mostra un’evoluzione più che un vero contrasto. Le prime decisioni, formate sotto il testo originario che parlava di “mera ritualità”, tendevano a un controllo più leggero in apertura. Dopo il correttivo, la linea si è spostata verso un controllo di legittimità sostanziale, confermato in appello dall’Aquila. Rimane fermo, in tutti gli orientamenti, che il giudice non entra nella convenienza economica se nessun creditore la contesta.

L’assunzione prudenziale: il piano va redatto come se dovesse superare, già al deposito, un esame completo di legittimità, e l’attestazione va costruita come se il tribunale dovesse leggerla riga per riga.

Cosa significa per te

Per l’impresa debitrice, questo orientamento sposta il baricentro del lavoro nella fase di preparazione. Un’attestazione generica, un classamento non motivato o un piano che non rispetta il tipo legale, ad esempio perché non prevede il pagamento dei dipendenti in denaro entro trenta giorni, possono portare all’inammissibilità ancora prima del voto, e il Tribunale di Roma del 2025 esclude che si possa ottenere un termine per rimediare. Un errore iniziale, insomma, rischia di non essere recuperabile nella stessa procedura.

Per il creditore, significa che vale la pena segnalare al commissario giudiziale e al tribunale, fin dalla fase iniziale, i vizi di legittimità che si ritiene di individuare, senza attendere il giudizio di omologazione. Alla luce di questi orientamenti, il momento in cui si solleva una questione pesa quasi quanto la questione stessa: una contestazione tempestiva e ben argomentata sulla conformità al modello legale ha una forza diversa da un’eccezione tardiva. È un terreno sul quale l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta la strategia pensando fin dall’inizio al possibile reclamo e al ricorso per cassazione.

Questione aperta n. 3: che cosa può contestare il creditore che si oppone all’omologazione?

La questione

Sei un creditore, hai votato contro, ma la tua classe ha approvato a maggioranza. Il piano ti riconosce una percentuale che ritieni ingiusta: magari il debitore non ha riconosciuto il tuo privilegio, oppure ha quantificato il tuo credito in misura inferiore al dovuto. Puoi opporti all’omologazione facendo valere queste ragioni? E se l’opposizione viene respinta, rischi qualcosa?

Cosa hanno deciso i giudici

Il perimetro dell’opposizione. Il Tribunale di Rovigo, con la citata sentenza del 21 novembre 2024, n. 61, ha dichiarato inammissibili le opposizioni che non contestavano la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, ma si limitavano a lamentare il mancato riconoscimento della natura privilegiata o prededucibile del credito o la sua errata quantificazione. Per il collegio, queste questioni sono sottratte al potere decisionale del giudice dell’omologazione.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 5 giugno 2025 (Pres. Vasile, Rel. Rossetti), ha consolidato il principio: nel giudizio di omologazione del PRO sono inammissibili le contestazioni che non riguardano profili di rito o i presupposti di legittimità dell’art. 64-bis, quali la corretta suddivisione in classi omogenee, l’approvazione unanime delle classi e il pagamento integrale in denaro dei crediti di lavoro privilegiati entro trenta giorni, così come quelle dei creditori che non deducono che nell’alternativa liquidatoria otterrebbero di più.

Il costo dell’opposizione respinta. Il Tribunale di Brescia, con pronuncia del 30 gennaio 2025, ha chiarito che il giudizio di opposizione all’omologazione di un PRO in continuità ha carattere contenzioso: di conseguenza, se il piano viene omologato, il creditore opponente soccombente è condannato alle spese di lite secondo la regola della soccombenza.

La questione del voto dei privilegiati. Un profilo collegato, spesso sollevato in opposizione, riguarda l’esclusione dal voto dei creditori muniti di prelazione. Il Tribunale di Massa, con sentenza del 24 dicembre 2024, n. 65, ha precisato che per qualificare un creditore privilegiato come parte non interessata, e quindi escluderlo dal voto, devono ricorrere congiuntamente tre condizioni: soddisfazione in denaro, soddisfazione integrale, pagamento entro centottanta giorni dall’omologazione. Basta che ne manchi una perché il creditore debba votare.

C’è contrasto? Linea uniforme, con una cautela

Sul perimetro dell’opposizione la linea è uniforme. La cautela riguarda il coordinamento tra i due piani: le questioni sulla natura o sull’importo del credito non sono deducibili come tali, ma possono diventare rilevanti se incidono su un presupposto di legittimità, ad esempio perché un credito privilegiato non riconosciuto come tale finisce in una classe non omogenea, o perché l’errata esclusione dal voto altera l’esito della votazione.

L’assunzione prudenziale: un’opposizione al PRO va costruita sui soli motivi ammessi, cioè vizi di legittimità e best interest test, e deve contenere una comparazione documentata con lo scenario della liquidazione giudiziale; altrimenti, oltre a essere inammissibile, espone alla condanna alle spese.

Cosa significa per te

Se sei creditore, prima di opporti devi rispondere a una domanda precisa: nella liquidazione giudiziale, alla data della domanda di omologazione, otterrei più di quanto il piano mi offre? Se la risposta è sì e puoi dimostrarlo con una stima attendibile, l’opposizione ha una base. Se il tuo problema è invece che il credito non è stato riconosciuto nella misura o con il rango che ti spetta, la sede naturale non è l’opposizione all’omologazione, perché il PRO non accerta in via definitiva i crediti: la tutela va cercata in giudizio ordinario, o va tradotta, se possibile, in un vizio di classamento o di formazione del voto.

Se sei l’imprenditore, questa giurisprudenza ti offre un vantaggio: le opposizioni pretestuose sono filtrate con rigore. Ma ti impone anche di curare la stima dell’alternativa liquidatoria contenuta nel piano e nell’attestazione, perché sarà il terreno principale su cui un creditore agguerrito proverà a far cadere l’omologazione.

La pronuncia più recente e rilevante: Corte d’Appello dell’Aquila, 25 settembre 2025, n. 1011

Il contesto

Tra le decisioni esaminate, quella della Corte d’Appello dell’Aquila del 25 settembre 2025, n. 1011, merita un approfondimento autonomo per due ragioni. È una pronuncia di secondo grado, e quindi pesa più di una decisione di tribunale nell’orientare i giudici del distretto e nel preparare il terreno a un eventuale giudizio di legittimità. Ed è stata resa dopo l’entrata in vigore del correttivo del 2024, confrontandosi con il nuovo testo del comma 4 dell’art. 64-bis, quello privato dell’aggettivo “mera” accanto alla ritualità della proposta.

Per comprendere perché conti, occorre ricordare da dove si partiva. Nel testo originario del 2022 il tribunale, ricevuta la domanda di PRO, valutava la “mera ritualità” della proposta. Molti interpreti ne avevano dedotto che, in apertura, il giudice dovesse limitarsi a una verifica di completezza: documenti depositati, attestazione presente, classi formalmente costituite. Tutto il resto sarebbe stato rimesso ai creditori con il voto e, eventualmente, al giudizio di omologazione.

La motivazione, in linguaggio piano

La Corte aquilana ha rigettato questa lettura riduttiva. Il principio affermato, riformulato, è il seguente: il controllo del tribunale sulla domanda di PRO non si esaurisce nella verifica formale dei requisiti di legge e nel riscontro dei documenti richiesti, ma si estende all’accertamento delle condizioni di accesso e della conformità della proposta al modello legale, e comprende l’esame della completezza dell’attestazione e della ragionevolezza delle sue conclusioni.

Tradotto: il giudice non guarda soltanto se l’attestazione c’è, ma se l’attestazione regge. Non verifica soltanto che le classi siano state formate, ma che siano state formate come la legge richiede. Non si accontenta che il piano dichiari di rispettare i limiti inderogabili, ma controlla che li rispetti davvero. Il tutto senza sostituire la propria valutazione di convenienza economica a quella dei creditori, che resta confinata all’ipotesi di opposizione.

La Corte si inserisce così in una linea già tracciata dal Tribunale di Roma nel marzo 2025 e ne fa un principio di secondo grado. Nella lettura dei commentatori, la pronuncia ha anche un significato sistematico più ampio: conferma che il PRO, pur fortemente negoziale, resta una procedura concorsuale nella quale il giudice presidia la legalità del percorso che conduce al consenso.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il cambiamento pratico è significativo sotto tre profili.

Il primo riguarda i tempi della selezione. I piani viziati vengono intercettati prima del voto. Questo evita che imprese e creditori investano mesi in una procedura destinata a non chiudersi con l’omologazione, ma riduce la possibilità, per il debitore, di “sanare” i difetti strada facendo.

Il secondo riguarda il ruolo dell’attestazione. Il professionista indipendente non può più limitarsi a formule di stile: la ragionevolezza delle sue conclusioni è sindacabile già in apertura. È un’indicazione coerente con quanto affermato dal Tribunale di Milano con sentenza del 7 ottobre 2024, n. 675, secondo cui il controllo sull’attuabilità deve partire dalla relazione dell’esperto senza fermarsi alla constatazione della sua presenza, verificandone analiticità, coerenza logica e adeguatezza motivazionale.

Il terzo riguarda gli sbocchi di una domanda inammissibile. Il Tribunale di Treviso, con decisione del 3 ottobre 2024, ha mostrato quale può essere la conseguenza estrema: dichiarata inammissibile la domanda di omologazione del PRO e revocate le misure protettive, il tribunale, su ricorso dei creditori e verificati i presupposti dell’art. 121 CCII, ha aperto la liquidazione giudiziale. Un PRO mal costruito, in altre parole, non è un tentativo neutro: può trasformarsi nell’anticamera della liquidazione giudiziale.

I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni dimostrative

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi seguiti dallo studio: servono a vedere come i principi giurisprudenziali esaminati operano su dati concreti.

Simulazione 1: il voto in una classe di fornitori chirografari

Ipotesi. Un PRO in continuità diretta prevede una classe di fornitori chirografari con crediti ammessi al voto per complessivi 1.284.600 €. Partecipano al voto creditori per 702.150 €; di questi, votano a favore creditori per 481.920 €.

Sviluppo. Primo criterio del comma 7: maggioranza dei crediti ammessi al voto. La soglia è 642.300 € (metà di 1.284.600 € più un euro); i voti favorevoli, 481.920 €, non la raggiungono. Si passa al criterio alternativo. Verifica del quorum: hanno votato 702.150 €, pari a circa il 54,7% della classe, quindi più della metà dei crediti. Verifica della maggioranza qualificata: i due terzi dei votanti corrispondono a 468.100 €; i favorevoli, 481.920 €, superano la soglia.

Esito. La classe approva. Se tutte le altre classi approvano, il tribunale può procedere all’omologazione, verificando i presupposti di legittimità.

Variante. Stessi voti favorevoli, ma partecipano al voto solo creditori per 598.300 €, circa il 46,6% della classe. Il quorum della metà non è raggiunto, quindi il criterio alternativo non è utilizzabile, e il primo criterio era già mancato. La classe non approva, l’unanimità delle classi viene meno e il PRO non è omologabile come tale: si apre la valutazione sugli sbocchi previsti dagli artt. 64-ter e 64-quater, tra cui la conversione in concordato preventivo. L’astensione, nel PRO, pesa: un fornitore che non vota può far mancare il quorum e, con esso, l’intero piano.

Simulazione 2: il best interest test davanti all’opposizione

Ipotesi. Un creditore chirografario con un credito di 187.340 € vota contro, ma la sua classe approva. Il piano gli riconosce il 21%, cioè 39.341,40 €, pagabili in tre rate annuali. Il creditore propone opposizione all’omologazione con due motivi: il debitore non avrebbe riconosciuto il privilegio artigiano sul suo credito; nella liquidazione giudiziale otterrebbe di più.

Sviluppo. Il primo motivo, alla luce del Tribunale di Rovigo 21 novembre 2024, n. 61, e del Tribunale di Milano 5 giugno 2025, è inammissibile in quanto tale: la natura privilegiata del credito non si accerta nel giudizio di omologazione del PRO. Resta il secondo motivo. La relazione del commissario e l’attestazione stimano, per i chirografari, un riparto in liquidazione giudiziale del 14%, pari a 26.227,60 €, al netto dei costi e dei tempi della procedura. Il creditore non produce una stima alternativa documentata.

Esito. Il credito risulta soddisfatto dal piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria: il tribunale omologa. Poiché il giudizio di opposizione ha natura contenziosa, secondo il Tribunale di Brescia 30 gennaio 2025, il creditore soccombente rischia la condanna alle spese. Se il creditore avesse fatto valere il mancato riconoscimento del privilegio come vizio di classamento, sostenendo con elementi concreti di essere stato inserito in una classe non omogenea, il motivo avrebbe potuto essere esaminato come questione di legittimità.

Simulazione 3: chi vota tra i privilegiati e il termine per i dipendenti

Ipotesi. Il PRO di una società manifatturiera viene omologato con sentenza del 14 ottobre 2026. Il piano prevede: il pagamento integrale in denaro di una banca ipotecaria, creditrice di 412.780 €, entro 150 giorni dall’omologazione, con ipoteca ferma fino al pagamento; il pagamento dei crediti di lavoro privilegiati, pari a 63.415 € tra retribuzioni arretrate e TFR, entro trenta giorni.

Sviluppo. Per la banca ricorrono le tre condizioni congiunte richieste dal Tribunale di Massa 24 dicembre 2024, n. 65: pagamento in denaro, integrale, entro centottanta giorni (termine che scadrebbe il 12 aprile 2027; il pagamento è previsto entro il 13 marzo 2027). La banca è parte non interessata e non vota. I dipendenti vanno pagati entro il 13 novembre 2026.

Variante. Se il piano prevedesse il pagamento della banca entro 220 giorni, cioè oltre il limite dei centottanta, la banca dovrebbe votare, in una classe coerente con la propria posizione, e il suo dissenso potrebbe far mancare l’unanimità delle classi. Se invece il piano fissasse il pagamento dei dipendenti a sessanta giorni, verrebbe meno un elemento del tipo legale del PRO, che i giudici considerano presupposto di legittimità: il piano rischierebbe l’inammissibilità già in apertura, secondo l’impostazione del Tribunale di Roma 25 marzo 2025 e della Corte d’Appello dell’Aquila 25 settembre 2025, n. 1011.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue riepiloga tutte le pronunce richiamate nell’analisi. Come si vede, il diritto vivente del PRO è costruito, allo stato, dai tribunali e da alcune corti d’appello; l’unica decisione della Cassazione richiamata riguarda il concordato preventivo, ma è stata applicata dai giudici del PRO in tema di omogeneità delle classi. Le date sono quelle delle pronunce come riportate dalle fonti consultate. Per l’impresa e per i creditori, la lettura congiunta della colonna “rilevanza pratica” offre una mappa dei rischi da presidiare: natura del piano, qualità dell’attestazione, classi, voto dei privilegiati, perimetro dell’opposizione.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. civ., Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9378Omogeneità delle classi (concordato)L’omogeneità giuridica guarda a natura, rango, garanzie e contestazioni del creditoCriterio usato anche per i PRO
Trib. Monza, 12 marzo 2025Fondamento della derogaLa libertà distributiva si giustifica solo con l’unanimità di classi omogeneeIl classamento è condizione di legittimità
C. App. Milano, 11 giugno 2025Formazione delle classiVietate composizioni artificiose; valutazione qualitativa, non numericaAnche un credito marginale fuori posto vizia la classe
Trib. Bologna, 16 maggio 2025SottoclassiEsclusi sottogruppi con privilegi e percentuali diverse nella stessa classeLa parità intraclasse non si aggira
Trib. Rovigo, 21 novembre 2024, n. 61Opposizione e classamentoInammissibili opposizioni su rango o importo; margine di discrezionalità nel classamentoOpporsi solo sulla convenienza o su vizi di legittimità
Trib. Roma, 3 luglio 2024PRO liquidatorioAmmissibile anche un piano meramente liquidatorioOrientamento aperto
Trib. Milano, 9 novembre 2024PRO liquidatorio dopo il correttivoAmmissibile, con vendite competitiveOrientamento aperto, con regole di vendita
Trib. Lecco, 13 novembre 2024, n. 53Omologazione PRO liquidatorioOmologato con nomina del liquidatore giudizialeEsecuzione delle vendite sotto controllo giudiziale
Trib. Roma, 25 marzo 2025PRO liquidatorio e controlloInammissibile il PRO meramente liquidatorio; controllo sostanziale; nessun termine per integrareRischio concreto per i piani senza continuità
Trib. Milano, 5 giugno 2025Opposizioni e qualificazioneOpposizioni ammesse solo su rito, legittimità e best interest; immobiliare con cinque anni di attività = continuitàConta la sostanza del piano
C. App. L’Aquila, 25 settembre 2025, n. 1011Ampiezza del controlloControllo di legittimità sostanziale, anche su completezza e ragionevolezza dell’attestazioneAttestazione e piano vanno blindati prima del deposito
Trib. Modena, 25 agosto 2023Fattibilità in aperturaNessun vaglio pervasivo, ma esclusione della manifesta implausibilitàIl giudice non ignora la fattibilità economica
Trib. Monza, 25 luglio 2024, n. 157Fattibilità nel tempoLa fattibilità deve persistere per tutta la proceduraIl piano va monitorato fino all’omologazione
Trib. Milano, 7 ottobre 2024, n. 675AttestazioneLa relazione dell’esperto va verificata per analiticità e coerenzaAttestazioni di stile non bastano
Trib. Modena, 8 aprile 2025, n. 73Convenienza senza opposizioneNessun giudizio di convenienza se tutte le classi approvano e nessuno si opponeIl consenso delle classi chiude il tema economico
Trib. Brescia, 30 gennaio 2025Spese dell’opposizioneGiudizio contenzioso: l’opponente soccombente paga le speseOpposizioni pretestuose hanno un costo
Trib. Massa, 24 dicembre 2024, n. 65Voto dei privilegiatiNon votano solo se pagati in denaro, integralmente, entro 180 giorniUna sola condizione mancante riporta il privilegiato al voto
Trib. Treviso, 3 ottobre 2024Esito dell’inammissibilitàDichiarata inammissibile la domanda, aperta la liquidazione giudiziale su ricorso dei creditoriUn PRO mal costruito può precedere la liquidazione

La sintesi operativa

Dall’insieme delle decisioni esaminate si possono estrarre alcuni principi pratici, validi sia per chi propone un PRO sia per chi lo subisce da creditore.

  • La corretta formazione delle classi è la condizione che legittima la deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c.: un classamento sbagliato travolge l’intero piano.
  • L’omogeneità si valuta sulla qualità della posizione giuridica del creditore, non sul peso numerico del suo credito.
  • Dentro la stessa classe il trattamento deve essere uguale: niente sottoclassi con percentuali o prelazioni diverse.
  • Il PRO meramente liquidatorio divide i tribunali: senza un nucleo di continuità il rischio di inammissibilità dipende dall’ufficio giudiziario.
  • Dopo il correttivo, il controllo in apertura è di legittimità sostanziale e investe anche la ragionevolezza dell’attestazione.
  • Un vizio di legittimità rilevato in apertura può non essere sanabile con un termine per integrare, e può aprire la strada alla liquidazione giudiziale.
  • Se tutte le classi approvano e nessuno si oppone, il tribunale non riesamina la convenienza economica del piano.
  • L’opposizione del creditore deve fondarsi su vizi di rito o di legittimità, oppure sulla dimostrazione che la liquidazione giudiziale gli darebbe di più.
  • Contestare il rango o l’importo del proprio credito non è, di per sé, un motivo ammesso di opposizione all’omologazione.
  • Chi perde l’opposizione rischia la condanna alle spese, perché il giudizio ha natura contenziosa.
  • Il privilegiato resta fuori dal voto solo se pagato in denaro, per intero ed entro centottanta giorni; i dipendenti privilegiati vanno pagati entro trenta giorni.
  • Sui debiti fiscali e contributivi l’adesione del creditore pubblico resta necessaria: nel PRO non opera un superamento giudiziale del dissenso.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se il mio piano prevede di vendere tutti gli immobili e chiudere l’attività, posso usare il PRO? Dipende in larga misura dal tribunale competente. Il Tribunale di Roma nel luglio 2024, il Tribunale di Milano nel novembre 2024 e il Tribunale di Lecco nel novembre 2024 hanno ammesso o omologato PRO liquidatori; il Tribunale di Roma nel marzo 2025 ha invece escluso che il PRO possa avere natura meramente liquidatoria. In assenza di una pronuncia della Cassazione, la scelta va preceduta da una verifica dell’orientamento locale e da una valutazione concreta sulla possibilità di preservare almeno in parte la continuità.

Il tribunale può fermare il mio PRO prima ancora del voto? Sì. Dopo il correttivo, il Tribunale di Roma (25 marzo 2025) e la Corte d’Appello dell’Aquila (25 settembre 2025, n. 1011) riconoscono al giudice un controllo di legittimità sostanziale già in apertura, che include la completezza e la ragionevolezza dell’attestazione e la correttezza delle classi. Per questo piano e attestazione vanno preparati come se dovessero superare subito un esame approfondito.

Sono un creditore e non ho votato: la mia astensione conta? Conta, e parecchio. Nel criterio alternativo di approvazione della classe è necessario che abbiano votato creditori titolari di almeno metà dei crediti della classe. Se l’astensione fa mancare questo quorum e non è raggiunta la maggioranza assoluta dei crediti ammessi, la classe non approva e, poiché serve l’unanimità delle classi, il PRO non è omologabile come tale.

Il debitore ha declassato il mio credito da privilegiato a chirografario: posso oppormi per questo? Non come motivo autonomo. Il Tribunale di Rovigo (21 novembre 2024, n. 61) e il Tribunale di Milano (5 giugno 2025) considerano inammissibili le opposizioni che riguardano il rango o l’importo del credito. Occorre verificare se il declassamento si traduca in un vizio di legittimità, come la non omogeneità della classe in cui sei stato inserito, oppure se tu possa dimostrare che nella liquidazione giudiziale otterresti di più. In caso contrario, la tutela del tuo credito va cercata nelle sedi ordinarie.

Se il PRO non passa, l’impresa finisce in liquidazione giudiziale? Non automaticamente. Il sistema prevede, agli artt. 64-ter e 64-quater, sbocchi alternativi, tra cui la conversione in concordato preventivo. Ma se la domanda è dichiarata inammissibile e ricorrono i presupposti, come mostra il Tribunale di Treviso (3 ottobre 2024), i creditori possono ottenere l’apertura della liquidazione giudiziale. Per questo è decisivo impostare correttamente il piano fin dal principio e prevedere, già in fase di progettazione, la strada alternativa percorribile.

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Gli orientamenti esaminati diventano utili solo quando vengono applicati al fascicolo concreto. Ecco che cosa facciamo, in concreto, per l’impresa che valuta un PRO e per il creditore che se lo vede proporre.

  1. Verifichiamo i presupposti di accesso: controlliamo che l’impresa sia un imprenditore commerciale non minore e che lo stato di crisi o di insolvenza sia documentato in modo coerente con il piano.
  2. Costruiamo il classamento dei creditori: raggruppiamo le posizioni secondo i criteri di omogeneità giuridica ed economica elaborati da Cass. n. 9378/2018 e dai tribunali del PRO, redigendo per ciascuna classe la motivazione che il tribunale dovrà verificare.
  3. Qualifichiamo la natura del piano: analizziamo l’orientamento del tribunale competente sul PRO liquidatorio e strutturiamo il piano, dove possibile, in modo da preservare la continuità diretta o indiretta.
  4. Esaminiamo l’attestazione del professionista indipendente: la leggiamo con i criteri della Corte d’Appello dell’Aquila e del Tribunale di Milano, segnalando lacune e passaggi motivazionali deboli prima del deposito.
  5. Impostiamo la proposta ai creditori pubblici: con lo staff di avvocati e commercialisti predisponiamo la proposta di pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi ai sensi del comma 1-bis, curando la comparazione con la liquidazione giudiziale.
  6. Calcoliamo quorum e maggioranze classe per classe: simuliamo gli scenari di voto, individuiamo i creditori decisivi e verifichiamo quali privilegiati sono esclusi dal voto secondo i tre requisiti congiunti.
  7. Assistiamo il creditore nella valutazione dell’opposizione: verifichiamo se esistono vizi di rito o di legittimità e se la comparazione con la liquidazione giudiziale regge, così da evitare opposizioni inammissibili e il rischio di condanna alle spese.
  8. Redigiamo e discutiamo le opposizioni o le difese in omologazione: articoliamo i motivi entro il perimetro ammesso dalla giurisprudenza e contestiamo le eccezioni avversarie che ne escono.
  9. Proponiamo reclamo e ricorso per cassazione: impugniamo la sentenza di omologazione o il provvedimento di inammissibilità mantenendo la stessa linea difensiva impostata in primo grado.
  10. Prepariamo la strada alternativa: valutiamo in anticipo la conversione in concordato preventivo o altri strumenti, così che la mancata unanimità delle classi non lasci l’impresa senza un percorso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come il PRO, dove la Cassazione non si è ancora pronunciata e i tribunali sono divisi, l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ha un peso concreto: le questioni aperte che abbiamo esaminato, dalla natura liquidatoria del piano all’ampiezza del controllo giudiziale, sono destinate ad arrivare in Cassazione, e possono essere difese fino all’ultimo grado con lo stesso difensore e la stessa strategia impostata fin dall’analisi iniziale. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa completa il quadro sul versante della trattativa con il ceto creditorio, che nel PRO decide l’esito del voto.

Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare in cui avvocati e commercialisti operano insieme sullo stesso fascicolo: i profili giuridici del classamento e dell’opposizione e quelli economici del piano, dell’attestazione e della stima liquidatoria vengono esaminati in modo integrato, non in compartimenti separati.

In chiusura

L’art. 64-bis CCII consente una libertà che il diritto concorsuale italiano non aveva mai conosciuto, ma i giudici hanno chiarito che quella libertà ha un prezzo: classi realmente omogenee, un piano conforme al modello legale, un’attestazione che regga un controllo sostanziale e un rispetto rigoroso dei limiti posti a tutela dei dipendenti e dei creditori dissenzienti. Su due punti, la natura liquidatoria del piano e l’ampiezza del sindacato giudiziale, il diritto vivente è ancora in movimento.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa materia: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda direttamente gli strumenti di regolazione della crisi e il confronto con i creditori su cui si regge il PRO; il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario presidia le classi di banche ed Erario; l’abilitazione di avvocato cassazionista consente di sostenere le questioni ancora controverse fino al giudizio di legittimità.

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