Quanto Costa Un Accordo Di Ristrutturazione Dei Debiti Con Uno Studio Legale Specializzato

Il costo di una ristrutturazione non è un numero: è un calendario

Chi arriva a chiedersi quanto costi ristrutturare i propri debiti di solito ha già alle spalle mesi di rate saltate, solleciti, magari un precetto. E cerca una cifra. Il problema è che la cifra, presa da sola, non dice quasi nulla. Il costo di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore non si paga in un giorno: si distribuisce lungo una sequenza di atti, termini e provvedimenti che può durare anni, e chi sa in anticipo cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire.

Questa ricostruzione segue la procedura prevista dagli artt. 67 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo risultante dal correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024), e fotografa per ogni tappa quali costi maturano, chi li determina, quando vanno versati e quali errori li fanno lievitare. La timeline, in sintesi, è questa: il primo esame della posizione; l’incarico all’Organismo di composizione della crisi (OCC) con il preventivo e gli acconti; la relazione particolareggiata del gestore con l’indicazione dei costi presunti; il deposito del ricorso con il contributo unificato; il decreto di apertura e le comunicazioni ai creditori; la finestra delle osservazioni; la sentenza di omologa e il termine per il reclamo; infine l’esecuzione pluriennale del piano, che si chiude con la relazione finale e la liquidazione del compenso dell’OCC.

Una precisazione di metodo, prima di cominciare. Nel linguaggio comune si parla di “accordo di ristrutturazione dei debiti”; tecnicamente, per il consumatore, lo strumento è il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che non richiede il voto dei creditori. Qui si analizzano i costi previsti dalla legge e dai decreti ministeriali: compenso dell’OCC, contributo unificato, spese documentate. Non si trattano i compensi dei professionisti privati, che dipendono dall’incarico concreto.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC. Significa conoscere dall’interno il meccanismo con cui un organismo costruisce il preventivo, redige la relazione sui costi presunti e chiede al giudice la liquidazione del compenso. Ed essendo anche avvocato cassazionista, può seguire la procedura quando il calendario si allunga in reclamo e oltre.

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La mappa temporale: dove si formano i costi, tappa per tappa

La procedura del consumatore è costruita come un imbuto temporale. Nella fase iniziale i tempi sono elastici e governati dal debitore e dall’OCC; dal deposito in poi entrano in gioco termini fissati dalla legge, alcuni brevissimi. I costi seguono la stessa logica: quelli prevedibili e negoziabili stanno all’inizio, quelli rigidi e non negoziabili arrivano con il deposito, quelli di esecuzione si distribuiscono negli anni del piano.

La tabella che segue è la bussola dell’intera ricostruzione. Ogni riga corrisponde a una sezione di dettaglio.

TappaQuandoAtto o eventoCosti che maturanoTermine chiave
1Giorno 0Primo esame della posizioneNessun costo di leggeNessuno, ma i pignoramenti corrono
2Settimane 1-4Istanza e incarico all’OCCPreventivo e primi acconti sul compenso OCC (D.M. 202/2014)Nessun termine di legge
3Mesi 1-4 (variabile)Relazione particolareggiata del gestoreIndicazione dei costi presunti (art. 68, co. 2, lett. d, CCII)Nessun termine fisso
4Giorno del depositoRicorso tramite OCCContributo unificato fisso 98 € + importo forfettarioAl momento dell’iscrizione a ruolo
5Dal decreto a +30 giorniPubblicazione e comunicazione ai creditoriSpese di comunicazione e pubblicità30 giorni per la comunicazione dell’OCC
6+20 giorni, poi +10Osservazioni dei creditori e relazione dell’OCCEventuali costi di modifica del piano20 giorni e 10 giorni (art. 70, co. 3 e 6)
7Sentenza di omologaChiusura della procedura; possibile reclamoImposta di registro, trascrizione se necessaria; costi di un eventuale reclamo30 giorni per il reclamo (art. 51 CCII)
8Anni del pianoEsecuzione, relazioni semestrali, relazione finaleSaldo del compenso OCC liquidato dal giudice; nessun nuovo contributo unificatoCadenza semestrale delle relazioni

Tre dati emergono subito. Il primo: la parte più consistente del costo di legge, cioè il compenso dell’OCC, si decide nelle settimane iniziali, quando nessun termine processuale corre ancora. Il secondo: il costo di giustizia in senso stretto, per il consumatore, è contenuto e fisso. Il terzo: il saldo arriva alla fine, quando il piano è stato eseguito, e viene liquidato dal giudice. Chi conosce questa sequenza sa dove concentrare l’attenzione: sul preventivo, all’inizio, e sulla tenuta del piano, lungo gli anni.


Giorno 0: il primo esame della posizione, prima di qualsiasi incarico

Cosa succede

Il calendario comincia quando il debitore mette sul tavolo i documenti: contratti di finanziamento, estratti conto, eventuali cessioni del quinto, atti notificati, buste paga o cedolini della pensione, dichiarazioni dei redditi. Non esiste ancora alcuna procedura. Esiste una fotografia, e da quella fotografia dipende tutto il resto, costi compresi.

In questa fase la domanda da porsi non è “quanto costa”, ma “quale strumento posso usare”. Il Codice della crisi prevede, per chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, quattro strade: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), il concordato minore (artt. 74-83), la liquidazione controllata (artt. 268 e ss.) e l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283). Hanno strutture di costo diverse, e sbagliare strada a questo punto significa pagare due volte l’istruttoria.

La norma

L’art. 2, comma 1, lett. e) CCII definisce il consumatore come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. L’art. 69 CCII fissa le condizioni soggettive ostative: non può accedere alla procedura il consumatore che è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, che ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, o che ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

I termini che si attivano

Nessuno, sul piano della procedura concorsuale. Ma il tempo corre altrove. Se c’è un pignoramento presso terzi sullo stipendio in corso, ogni mese che passa sottrae reddito che domani potrebbe finanziare il piano. Se c’è un precetto notificato, i termini dell’esecuzione individuale seguono le loro regole e non aspettano. Il giorno 0 non ha scadenze di legge, ma è la tappa in cui il ritardo costa di più in termini di risorse perse.

Cosa può fare il debitore ora

In questa tappa il debitore ha il massimo della libertà. Può:

  • verificare se è davvero un consumatore, perché la qualifica non è scontata: la Cassazione ha escluso che possa accedere alla procedura del consumatore la persona fisica che abbia rilasciato una fideiussione quando quella garanzia costituisce espressione di un’attività professionale (Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746);
  • ricostruire la genesi dei debiti, in vista del vaglio sulla colpa grave;
  • raccogliere la documentazione completa, che riduce l’attività dell’OCC e quindi incide sui parametri di determinazione del compenso;
  • scegliere a quale OCC rivolgersi, confrontando i regolamenti tariffari degli organismi, che sono pubblici.

La finestra per scegliere lo strumento giusto e l’organismo a cui rivolgersi è aperta solo ora: dopo il conferimento dell’incarico, ogni cambio di rotta si paga.

Ciò che è precluso: nulla, formalmente. Ma una scelta approssimativa oggi chiude opzioni domani.

L’errore tipico di questa fase

Presentarsi come consumatore quando una parte rilevante dei debiti ha origine professionale o imprenditoriale. È un errore che non si vede subito: l’OCC lavora, la relazione viene redatta, il ricorso viene depositato, e solo a quel punto il giudice dichiara l’inammissibilità. Nel frattempo sono stati versati acconti e il contributo unificato, e occorre ripartire con un diverso strumento.

Il secondo errore tipico è sottovalutare il vaglio sulla colpa grave. La Cassazione ha chiarito che la violazione, da parte del finanziatore, dell’obbligo di valutare il merito creditizio non cancella né attenua automaticamente la colpa del consumatore che si è indebitato oltre le proprie possibilità: i due profili vanno esaminati separatamente (Cass. civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048). Chi conta sulla “colpa della banca” come passaporto sicuro per l’omologa rischia di scoprire il contrario dopo aver sostenuto tutti i costi della procedura.

Quanto dura realmente

Da pochi giorni a qualche settimana, a seconda di quanto è ordinata la documentazione. Il fattore che allunga di più questa tappa è il recupero degli estratti conto e dei contratti presso gli intermediari, specie quando ci sono cessioni del credito a società veicolo e il debitore non sa più con chi ha a che fare.

Il confronto dei costi tra gli strumenti, visto dal giorno 0

Già in questa tappa conviene mettere a confronto, almeno per grandi linee, la struttura dei costi di legge dei diversi strumenti. Non per scegliere il più economico in astratto, ma per evitare di imboccare quello sbagliato.

StrumentoChi può usarloVoto dei creditoriContributo unificato (indirizzo 2025-2026)Peso dell’attività OCC
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII)ConsumatoreNoFisso 98 € + importo forfettarioRelazione, comunicazioni, gestione osservazioni, vigilanza sull’esecuzione
Concordato minore (artt. 74-83 CCII)Imprenditore minore, professionista e altri non fallibiliCommisurato al valore dichiaratoPiù ampia: raccolta dei consensi e gestione del voto
Liquidazione controllata (artt. 268 e ss. CCII)Sovraindebitato, anche consumatoreNoCommisurato al valore dichiaratoLiquidazione dei beni, stato passivo, riparti
Esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII)Persona fisica senza utilità da offrireNoSecondo le disposizioni dell’ufficioContenuta; compenso OCC ridotto per legge

La tabella mostra perché la qualifica di consumatore è la prima verifica da fare. La ristrutturazione del consumatore è lo strumento con il costo di giustizia più contenuto e più stabile, e con un’attività dell’organismo che non comprende la gestione del voto. Ma è anche lo strumento che il giudice esamina con attenzione sulla colpa grave, perché consente di vincolare i creditori senza il loro consenso. Un debitore che rientra nei presupposti ha quindi interesse ad arrivarci preparato; un debitore che non vi rientra ha interesse a saperlo subito, prima di aver pagato un’istruttoria su misura per lo strumento sbagliato.


Settimane 1-4: l’incarico all’OCC, il preventivo e il calendario degli acconti

Cosa succede

Il debitore presenta istanza all’OCC competente. L’organismo nomina un gestore della crisi, che esamina la documentazione preliminare e, sulla base dell’attivo e del passivo dichiarati, formula un preventivo del compenso. Molti organismi chiedono, con la presentazione dell’istanza, un primo acconto: alcuni regolamenti pubblici indicano importi fissi di avvio, con l’aggiunta delle somme destinate al contributo unificato e alle marche. Si firma quindi un accordo sul compenso.

È la tappa economicamente più importante dell’intera timeline. Non perché si paghi molto subito, ma perché qui si fissa il criterio con cui verrà determinato quasi tutto il costo di legge della procedura.

La norma

Il compenso dell’OCC è regolato dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202. Il decreto prevede che compenso e rimborso spese siano determinati d’accordo tra organismo e debitore, e che in mancanza di accordo provveda il giudice (art. 14). Il calcolo si fonda su percentuali applicate all’attivo e al passivo (art. 16), con una riduzione obbligatoria del compenso così calcolato compresa tra il 15% e il 40% (art. 16, comma 4). Al compenso si aggiunge un rimborso forfettario delle spese generali, oltre alle spese documentate (art. 14). Gli acconti sul compenso finale sono espressamente ammessi (art. 15).

Il correttivo-ter è intervenuto sull’art. 71 CCII proprio su questo terreno: ha richiamato espressamente il D.M. 202/2014 come parametro di determinazione del compenso dell’OCC nella fase esecutiva, ha previsto che il giudice possa accordare un acconto quando si esegue un progetto di ripartizione parziale, e ha disciplinato la liquidazione del compenso in caso di revoca dell’omologazione.

I termini che si attivano

Nessun termine di legge. È una fase contrattuale. Esiste però un limite invalicabile fissato dalla giurisprudenza: il pagamento anticipato di un fondo spese non può diventare una condizione di accesso. La Cassazione ha affermato che il giudice non può, senza una norma che lo consenta, imporre al debitore a pena di inammissibilità il deposito preventivo delle spese presunte della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale dell’OCC in relazione ai beni e ai redditi del debitore (Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34105). La pronuncia è stata resa sotto la legge n. 3/2012, ma il principio si fonda sulla disciplina dei compensi del D.M. 202/2014, che resta il riferimento anche nel Codice della crisi.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra negoziale. Il debitore può:

  • chiedere un preventivo scritto con le voci separate: compenso, rimborso forfettario, spese vive stimate, eventuali ausiliari, contributi e imposte;
  • chiedere l’indicazione della percentuale di riduzione applicata, perché è un obbligo e la sua misura dipende da parametri concreti come la semplicità della pratica e il numero dei creditori;
  • concordare un calendario di acconti legato agli eventi della procedura (accettazione, deposito, omologa), invece che a date fisse;
  • far scrivere cosa accade alle somme versate se la domanda viene dichiarata inammissibile o se rinuncia prima del deposito.

Il preventivo si discute prima di firmare: dopo la firma, il criterio è fissato e resta solo la determinazione giudiziale in caso di disaccordo.

Ciò che è precluso: nulla di formale, ma dopo il conferimento dell’incarico il potere contrattuale del debitore si riduce sensibilmente.

L’errore tipico di questa fase

Firmare un preventivo “a corpo”, con un solo importo e senza criterio di calcolo. Sembra più semplice, ma impedisce qualsiasi verifica successiva. Il secondo errore è confondere il compenso dell’OCC con il costo complessivo: al compenso si aggiungono rimborso forfettario, spese documentate, eventuali ausiliari, contributi previdenziali e IVA dove dovuti. Un preventivo che non li indica non è sbagliato, è incompleto.

C’è poi un aspetto che molti debitori ignorano e che cambia la lettura dell’accordo sul compenso: quel documento non resta un fatto privato. Il credito per spese e compensi dell’OCC è tra quelli che l’art. 6 CCII qualifica come prededucibili, cioè da soddisfare con precedenza rispetto agli altri. Questo significa due cose, entrambe rilevanti per il calendario. La prima: il costo dell’organismo entra nel piano come voce da coprire prima dei creditori, e il giudice lo considera quando valuta la fattibilità. La seconda: un compenso sproporzionato riduce le risorse destinate ai creditori e può diventare argomento nelle loro osservazioni sulla convenienza. Un accordo sul compenso chiaro e motivato, al contrario, regge il confronto con il giudice e con i creditori.

Il terzo errore di questa fase è non chiedere come verrà gestita l’eventuale attività aggiuntiva. Il preventivo è una stima formulata su attivo e passivo dichiarati: se in corso d’opera emergono creditori non censiti, cessioni di credito da ricostruire o contestazioni imprevedibili, l’attività del gestore cresce. È ragionevole che il compenso ne tenga conto, ma è altrettanto ragionevole che il debitore lo sappia prima che l’attività sia svolta, non al momento della liquidazione finale. Una clausola che subordina le spese straordinarie a una comunicazione scritta preventiva non elimina il costo, ma elimina la sorpresa.

Quanto dura realmente

Dalle due alle quattro settimane, nella prassi. Molto dipende dall’organismo: alcuni prevedono un primo colloquio informativo gratuito e poi la nomina del gestore; altri richiedono subito l’istanza completa. La durata si allunga quando la documentazione iniziale è lacunosa e il gestore non riesce a stimare attivo e passivo con sufficiente precisione per formulare il preventivo.


Mesi 1-4: la relazione particolareggiata del gestore e i costi presunti della procedura

Cosa succede

Il gestore della crisi lavora sulla documentazione. Verifica i debiti, interroga le banche dati, confronta i contratti con le segnalazioni, ricostruisce le cause dell’indebitamento, valuta la sostenibilità della proposta. Il risultato è la relazione particolareggiata che accompagnerà il ricorso. È il documento su cui il giudice fonderà il vaglio di ammissibilità, di fattibilità e, in caso di contestazione, di convenienza.

Dentro questa relazione c’è una voce che interessa direttamente il tema dei costi: l’indicazione presunta dei costi della procedura. È il momento in cui il preventivo dell’organismo si trasforma in un dato processuale, visibile al giudice e ai creditori.

La norma

L’art. 68 CCII disciplina la presentazione della domanda e l’attività dell’OCC. Il comma 2 elenca il contenuto della relazione: tra le altre voci, le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione, e l’indicazione presunta dei costi della procedura (lett. d). Il comma 3 impone all’OCC di indicare anche se il finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

I costi presunti indicati nella relazione non si limitano al compenso dell’organismo. Nelle relazioni depositate nei tribunali compaiono, a seconda dei casi, il compenso dell’OCC, le spese della procedura, le imposte sui provvedimenti e i compensi dei professionisti che hanno assistito il ricorrente, con l’indicazione della loro collocazione rispetto agli altri crediti. È una voce che il giudice legge in rapporto alla fattibilità: un piano che non prevede come coprire i costi della procedura è un piano fragile.

I termini che si attivano

Nessun termine perentorio per il deposito della relazione. Ma c’è un vincolo sostanziale: la relazione deve essere completa e attendibile. In materia di liquidazione controllata, la Cassazione ha precisato che il giudizio sulla relazione dell’OCC va condotto in chiave sostanziale e non meramente formale (Cass. civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2025, n. 28576). Il principio, reso per un altro strumento, dice molto anche qui: una relazione redatta in fretta per anticipare il deposito può produrre un rigetto che vanifica tutto il lavoro pagato fino a quel momento.

Cosa può fare il debitore ora

In questa tappa il debitore:

  • fornisce integrazioni documentali tempestive, perché ogni richiesta del gestore rimasta senza risposta allunga i tempi e può incidere sulla percentuale di riduzione del compenso;
  • verifica che il passivo indicato corrisponda a quello reale, contestando le poste non dovute: il passivo è anche base di calcolo del compenso dell’OCC;
  • controlla che nella relazione i costi presunti siano coerenti con il preventivo firmato;
  • costruisce con il gestore una proposta sostenibile, in cui i costi della procedura abbiano una copertura esplicita.

La verifica del passivo prima del deposito è l’unico momento in cui correggere un errore di calcolo costa poco: dopo, lo si contesta davanti al giudice.

Su questo passaggio pesa la competenza di chi conosce il lavoro del gestore dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC, e coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che ricostruisce le posizioni debitorie voce per voce.

Ciò che è precluso: modificare liberamente la proposta dopo il deposito. Ogni aggiustamento fatto ora evita un aggiustamento che domani potrebbe non essere più consentito.

L’errore tipico di questa fase

Trattare la relazione come un adempimento dell’OCC di cui il debitore non si deve occupare. Il gestore lavora sui documenti che riceve: se mancano le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare documentate, se i redditi non sono aggiornati, se non emergono gli atti di disposizione degli ultimi anni, la relazione sarà incompleta o sfavorevole. E ogni lacuna si traduce in tempo, cioè in attività ulteriore dell’organismo.

Il secondo errore riguarda la genesi dei debiti. Molti tribunali leggono la colpa grave in termini oggettivi: il Tribunale di Salerno, ad esempio, l’ha desunta dalla reiterazione del ricorso al credito e dall’entità complessiva delle obbligazioni assunte senza una ragionevole prospettiva di adempiere (Trib. Salerno, decisione 1° luglio 2024). Una ricostruzione superficiale delle cause dell’indebitamento, nella relazione, può spostare il giudizio.

Quanto dura realmente

È la tappa più variabile dell’intera timeline. Con documentazione ordinata e pochi creditori, il gestore può chiudere la relazione in qualche settimana. Con molti creditori, cessioni di credito a catena, contratti non reperibili, può servire qualche mese. Nella prassi degli organismi si vedono tempi tra uno e quattro mesi, ma non esiste un dato statistico nazionale ufficiale: è una stima da tenere come ordine di grandezza.


Il giorno del deposito: contributo unificato, importo forfettario e iscrizione a ruolo

Cosa succede

Il ricorso viene depositato presso il tribunale competente, tramite l’OCC, con la proposta, il piano, la relazione particolareggiata e gli allegati. Con l’iscrizione a ruolo si versano i costi di giustizia. Da questo momento la procedura esiste davanti a un giudice e il calendario comincia a obbedire alla legge processuale.

La norma

Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Ministero della Giustizia ha indicato che è dovuto il contributo unificato nella misura fissa di 98 euro, prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b) del D.P.R. 115/2002 per i procedimenti camerali, oltre all’importo forfettario di cui all’art. 30 dello stesso Testo unico (Ministero della Giustizia, DAG, risposta a quesito del 7 dicembre 2022).

Qui la cronaca recente impone attenzione. Tra ottobre 2025 e marzo 2026 il Ministero ha diffuso note secondo cui i procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alla liquidazione giudiziale non godono più del contributo in misura fissa e vanno trattati, a questi fini, come procedimenti ordinari, con contributo commisurato al valore dichiarato. I tribunali hanno cominciato a recepire l’indirizzo con proprie disposizioni. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, però, le disposizioni di recepimento hanno confermato l’applicazione del contributo fisso di 98 euro: così, ad esempio, la disposizione del Tribunale di Avellino del 13 maggio 2026, che per concordato minore, liquidazione controllata e gli altri procedimenti impone la dichiarazione di valore, e per il consumatore mantiene espressamente la misura fissa.

I termini che si attivano

Il versamento del contributo va eseguito al momento dell’iscrizione a ruolo. Se il deposito contiene più domande in via subordinata (ad esempio, ristrutturazione e, in subordine, liquidazione controllata), la nota ministeriale dell’8 ottobre 2025 indica che il contributo va determinato sommando il valore delle domande proposte. Chi deposita una domanda subordinata di liquidazione controllata senza dichiarazione di valore rischia un invito al pagamento integrativo calcolato sul valore massimo.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore, al momento del deposito:

  • verifica con l’OCC quale strumento viene chiesto e se ci sono domande subordinate, perché il costo di giustizia cambia radicalmente;
  • controlla le disposizioni del tribunale competente sul contributo unificato, perché il recepimento dell’indirizzo ministeriale non è stato uniforme nei tempi;
  • chiede, con il ricorso, le misure protettive necessarie, in particolare la sospensione delle esecuzioni che pregiudicherebbero la fattibilità del piano;
  • conserva ricevute e quietanze di tutti i versamenti eseguiti fino a quel momento.

Il deposito è l’ultimo momento in cui la domanda è interamente nelle mani del debitore: da qui in avanti proposta e piano diventano oggetto di un procedimento con termini fissati dalla legge.

Ciò che è precluso: rinunciare “a costo zero”. I costi di giustizia versati non tornano indietro, e l’attività dell’OCC svolta fino a quel momento resta da remunerare.

L’errore tipico di questa fase

Aggiungere per prudenza domande subordinate senza calcolare l’effetto sul contributo unificato. È un errore nato dall’abitudine: finché il contributo era fisso per tutti gli strumenti del sovraindebitamento, cumulare domande non costava nulla. Con il nuovo indirizzo ministeriale, la stessa scelta può moltiplicare il costo di giustizia. Il secondo errore è depositare senza aver sistemato le integrazioni: il giudice può concedere un termine breve per integrare, ma ogni passaggio in più è tempo e attività.

Quanto dura realmente

L’atto di deposito è istantaneo. Il tempo che separa il deposito dal decreto del giudice varia molto da tribunale a tribunale: nella prassi si va da poche settimane a qualche mese, in funzione del carico dell’ufficio e della completezza del fascicolo.

Il fascicolo del deposito, visto come voce di costo

Il ricorso non è un modulo. Contiene la proposta con la percentuale e i tempi di soddisfazione di ciascuna classe di creditori, il piano con le fonti di finanziamento, l’elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, la relazione particolareggiata, gli atti di disposizione compiuti negli anni precedenti, le dichiarazioni dei redditi, l’indicazione degli stipendi o delle pensioni e delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare. Ogni documento mancante è una potenziale richiesta di integrazione nel termine massimo di quindici giorni che il giudice può concedere; ogni integrazione è attività ulteriore dell’OCC e tempo che si aggiunge al calendario.

Per questo, sotto il profilo economico, il giorno del deposito va preparato come un traguardo e non come una formalità. Il costo di giustizia in senso stretto, per il consumatore, è modesto e fisso; ma il costo di un deposito incompleto si misura in settimane perse, in esecuzioni che nel frattempo proseguono e in attività aggiuntiva da remunerare. La differenza tra un deposito completo e uno approssimativo, in termini di spesa, raramente sta nel contributo unificato: sta in tutto quello che succede dopo.


Dal decreto di apertura al giorno 30: pubblicazione, comunicazioni ai creditori e protezione del patrimonio

Cosa succede

Il giudice esamina il ricorso. Se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che proposta e piano siano pubblicati nell’area apposita del sito del tribunale o del Ministero, e che l’OCC ne dia comunicazione a tutti i creditori. Con lo stesso decreto, su istanza del debitore, può sospendere le esecuzioni che pregiudicherebbero la fattibilità del piano. Se invece le condizioni di ammissibilità mancano, il giudice provvede con decreto motivato di inammissibilità.

La norma

Art. 70, comma 1, CCII, nel testo modificato dal correttivo-ter: il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori a cura dell’OCC entro trenta giorni; può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni e nuovi documenti. Se l’ammissibilità manca, il decreto motivato è reclamabile entro trenta giorni dalla comunicazione davanti al tribunale, che decide in camera di consiglio; nel reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati. L’art. 70, comma 2, impone al creditore che riceve la comunicazione di indicare all’OCC un indirizzo PEC; in mancanza, le comunicazioni successive si fanno mediante deposito in cancelleria. L’art. 70, comma 4, disciplina la sospensione delle esecuzioni.

La Cassazione ha chiarito, già prima della modifica normativa, che sul reclamo contro il decreto di inammissibilità è competente il tribunale in composizione collegiale, non la Corte d’appello, la cui competenza riguarda il provvedimento sull’omologazione (Cass. civ., Sez. I, n. 24870/2024; Cass. civ., Sez. I, n. 21731/2025).

I termini che si attivano

  • Trenta giorni per la comunicazione dell’OCC ai creditori, decorrenti dal decreto.
  • Fino a quindici giorni, se concessi, per le integrazioni del debitore.
  • Trenta giorni dalla comunicazione per reclamare il decreto di inammissibilità.

Sulla sospensione feriale serve prudenza. Dove opera, copre soltanto il periodo dal 1° al 31 agosto; ma la materia concorsuale conosce numerose esclusioni per ragioni di urgenza, e l’applicabilità ai singoli termini di questa procedura non è pacifica. Il criterio operativo corretto è calcolare ogni termine come se la sospensione non operasse.

Cosa può fare il debitore ora

Se il decreto è di apertura, il debitore:

  • verifica che la sospensione delle esecuzioni sia stata richiesta e concessa, e ne cura la comunicazione nelle procedure esecutive pendenti, perché la protezione del reddito destinato al piano è ciò che rende il piano eseguibile;
  • deposita tempestivamente le integrazioni richieste nel termine concesso;
  • monitora le comunicazioni dell’OCC ai creditori, perché da quella data decorre la finestra delle osservazioni.

Se il decreto è di inammissibilità, il debitore:

  • valuta entro trenta giorni se proporre reclamo al tribunale in composizione collegiale;
  • tiene presente che nel reclamo non potrà modificare la proposta, per cui il reclamo è utile solo se il vizio sta nella valutazione del giudice, non nel piano;
  • in alternativa, valuta la ripresentazione di una nuova domanda corretta, sapendo che comporta nuova istruttoria e nuovi costi di giustizia.

Contro il decreto di inammissibilità la finestra è di trenta giorni e non ammette correzioni del piano: la scelta tra reclamo e nuova domanda va fatta subito, con i numeri davanti.

L’errore tipico di questa fase

Proporre reclamo contro l’inammissibilità sperando di “sistemare” il piano davanti al collegio. La legge lo esclude espressamente. Il risultato è un reclamo respinto, altri mesi persi e, spesso, una nuova domanda da depositare comunque. Il secondo errore è trascurare l’effettività della sospensione delle esecuzioni: un decreto che la dispone, se non viene fatto valere nelle procedure esecutive, non impedisce da solo che le trattenute continuino a essere accantonate.

Quanto dura realmente

Trenta giorni sono il termine per la comunicazione; nella prassi degli OCC organizzati la comunicazione parte in pochi giorni dal decreto. Se c’è un reclamo contro l’inammissibilità, i tempi del procedimento camerale davanti al collegio si misurano in settimane o mesi, in funzione dell’ufficio.


I venti giorni delle osservazioni e i dieci giorni dell’OCC: la procedura entra nel contraddittorio

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. I creditori hanno ricevuto la comunicazione e possono presentare osservazioni via PEC all’OCC. Possono contestare l’ammissibilità, la fattibilità, la meritevolezza, la convenienza del piano. Scaduta la finestra, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche che ritiene necessarie. È il momento in cui la proposta del debitore incontra, per la prima volta, le ragioni dei creditori.

La norma

Art. 70, comma 3, CCII: nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni all’indirizzo PEC dell’OCC. Art. 70, comma 6: entro i dieci giorni successivi alla scadenza di quel termine, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche necessarie. Quando un creditore contesta la convenienza, il giudice può comunque omologare se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile nella liquidazione controllata.

Questa finestra ha una conseguenza processuale che il debitore deve conoscere. La Cassazione ha stabilito che il creditore che presenta osservazioni acquista la qualità di parte formale del giudizio di omologazione, ed è quindi legittimato a reclamare la sentenza (Cass. civ., Sez. I, 20 giugno 2026, n. 20941). Nel caso deciso, i creditori che avevano presentato osservazioni hanno ottenuto in reclamo la revoca dell’omologa di un piano familiare ritenuto non conveniente e di incerta fattibilità. Tradotto nel calendario: ogni osservazione ricevuta in questi venti giorni è un potenziale reclamo dopo la sentenza.

I termini che si attivano

  • Venti giorni dalla comunicazione per le osservazioni dei creditori.
  • Dieci giorni successivi per la relazione dell’OCC al giudice con le eventuali modifiche.

Il termine per le osservazioni viene letto da parte della giurisprudenza di merito come ordinatorio; ma il debitore non ha interesse a contare sulle osservazioni tardive dei creditori per organizzarsi: la sua strategia va costruita sul calendario di legge.

Cosa può fare il debitore ora

In questi trenta giorni complessivi il debitore:

  • esamina ogni osservazione ricevuta dall’OCC e prepara, con l’organismo, una risposta puntuale nel merito;
  • valuta le modifiche proposte dall’OCC, sapendo che una modifica ben costruita ora può neutralizzare un reclamo domani;
  • se un creditore contesta la convenienza, raccoglie con il gestore gli elementi per il confronto con l’alternativa della liquidazione controllata, che è il parametro legale;
  • mette in conto che la gestione delle contestazioni aumenta l’attività dell’organismo, e verifica che questo sia coerente con quanto previsto nel preventivo.

Le osservazioni dei creditori si neutralizzano in questa finestra, non dopo la sentenza: un’obiezione rimasta senza risposta oggi è il motivo di reclamo di domani.

L’errore tipico di questa fase

Considerare le osservazioni un problema dell’OCC. L’organismo riferisce al giudice, ma è il debitore a dover fornire gli elementi di fatto: documenti sulle spese familiari, prove sulla stabilità del reddito, chiarimenti sulle cause dell’indebitamento. Il secondo errore è rifiutare per principio le modifiche proposte dal gestore. Un piano che resta rigido di fronte a una contestazione fondata sulla convenienza espone al diniego o, dopo la sentenza, al reclamo del creditore che ha già acquisito la qualità di parte.

Quanto dura realmente

Sulla carta trenta giorni. Nella realtà, tra la scadenza della relazione dell’OCC e la decisione del giudice possono passare altre settimane, soprattutto quando il giudice fissa un’udienza o chiede chiarimenti. Nelle procedure senza contestazioni, alcuni tribunali decidono in tempi molto brevi; in quelle contestate, i tempi si allungano in proporzione alla complessità delle questioni sollevate.


La sentenza di omologa e i trenta giorni del reclamo

Cosa succede

Il giudice, verificata l’ammissibilità e la fattibilità del piano e risolta ogni contestazione, omologa con sentenza e dichiara chiusa la procedura. Dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC. La sentenza viene comunicata ai creditori e pubblicata. Nelle sentenze di omologa, i tribunali indicano espressamente gli obblighi dell’OCC per la fase successiva: vigilare sull’adempimento, verificare che eventuali vendite avvengano con procedure competitive, depositare relazioni semestrali, presentare una relazione finale ai fini della liquidazione del compenso. Così, ad esempio, la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 21/2025, pubblicata l’11 marzo 2025.

Se invece il giudice nega l’omologazione, provvede con decreto motivato e dichiara l’inefficacia delle misure protettive.

La norma

Art. 70, commi 7 e 8, CCII per l’omologa e la sua pubblicazione; art. 51 CCII per il reclamo contro la sentenza, da proporre alla Corte d’appello entro trenta giorni. Art. 70, comma 10, per il diniego. L’omologa chiude la procedura: ciò che segue è la fase esecutiva disciplinata dall’art. 71.

I termini che si attivano

  • Trenta giorni per il reclamo alla Corte d’appello contro la sentenza (art. 51 CCII).
  • Contro la decisione sul reclamo, il ricorso per cassazione nei termini di legge.

Anche qui vale la cautela già indicata: la sospensione feriale, se e dove opera, riguarda solo il periodo dal 1° al 31 agosto, e in materia concorsuale la sua applicazione va verificata prima di contarci.

Cosa può fare il debitore ora

Se la sentenza omologa il piano, il debitore:

  • controlla chi ha presentato osservazioni, perché sono quei creditori a essere legittimati al reclamo;
  • non considera il piano “definitivo” fino alla scadenza del termine di trenta giorni, e comincia comunque a eseguirlo secondo il calendario previsto;
  • verifica con l’OCC gli adempimenti successivi alla sentenza: trascrizione, comunicazioni, eventuali cancellazioni di formalità.

Se un creditore propone reclamo, il debitore:

  • si costituisce in Corte d’appello difendendo la sentenza sui punti contestati, tipicamente convenienza e fattibilità;
  • mette in conto che la fase di reclamo, e l’eventuale giudizio di legittimità, sono attività processuali distinte dalla procedura dell’OCC, con i relativi costi di giustizia.

Se l’omologa viene negata, il debitore valuta il reclamo contro il decreto di diniego, oppure la strada alternativa della liquidazione controllata.

Dopo la sentenza la difesa del piano si gioca in trenta giorni e davanti a un giudice diverso: è la finestra in cui la continuità della linea difensiva conta più di ogni altra cosa.

L’errore tipico di questa fase

Sospendere i pagamenti previsti dal piano in attesa che decorra il termine per il reclamo. Il piano omologato va eseguito, e un ritardo iniziale può diventare argomento per il creditore reclamante sulla scarsa affidabilità del debitore. Il secondo errore è sottovalutare il reclamo di un creditore “piccolo”: la legittimazione dipende dall’aver presentato osservazioni, non dall’importo del credito.

Quanto dura realmente

Complessivamente, dal deposito del ricorso alla sentenza di omologa, i dati diffusi da organismi e operatori indicano tempi medi tra sei e diciotto mesi, con ampie differenze tra i tribunali. Non esiste una statistica ministeriale di dettaglio su questa sola procedura, per cui la forbice va letta come orientamento. Se c’è reclamo, occorre aggiungere i tempi della Corte d’appello, che nella prassi si misurano in mesi.

Il reclamo come segmento autonomo del calendario

Vale la pena guardare il reclamo con occhi diversi da quelli con cui si guarda la procedura davanti al giudice di primo grado. Fino alla sentenza, l’attività ruota intorno all’OCC: relazione, comunicazioni, osservazioni, modifiche. Con il reclamo il baricentro si sposta: la Corte d’appello decide su un atto di impugnazione, con motivi da contrastare punto per punto, e il ruolo del gestore non è più quello di motore della procedura. È un segmento autonomo, con i propri tempi e i propri costi processuali, che non rientrano nel compenso dell’organismo determinato dal D.M. 202/2014.

Per il debitore questo ha una conseguenza pratica immediata. Il calendario del piano e il calendario del reclamo corrono in parallelo: le rate vanno pagate mentre la Corte decide, e ogni ritardo diventa materiale per il creditore reclamante. Se la decisione sul reclamo è sfavorevole, si apre la possibilità del ricorso per cassazione, e con essa un ulteriore segmento temporale. È in questo passaggio che la continuità della difesa diventa decisiva: gli argomenti sulla convenienza e sulla fattibilità costruiti durante la finestra delle osservazioni sono gli stessi che andranno sostenuti in appello e, se necessario, in sede di legittimità.


Dopo l’omologa, per tutta la durata del piano: esecuzione, relazioni semestrali e liquidazione del compenso

Cosa succede

Il calendario ora corre su un altro ritmo. Non più giorni, ma semestri e anni. Il debitore esegue il piano: versa le somme ai creditori secondo le scadenze, cura le eventuali vendite con procedure competitive, rispetta le condizioni fissate. L’OCC vigila, deposita ogni sei mesi una relazione sullo stato dell’esecuzione e, al termine, presenta la relazione finale. Sulla base di questa, il giudice liquida il compenso dell’organismo, tenendo conto di quanto pattuito con il debitore.

Qui si chiude il cerchio dei costi aperto nelle prime settimane. Gli acconti versati all’inizio vengono scomputati, e il saldo del compenso diventa esigibile nella misura determinata.

La norma

Art. 71 CCII. Il Ministero della Giustizia ha descritto la fase esecutiva con questi contenuti: deposito semestrale della relazione dell’OCC; vendite curate dal debitore con procedure competitive, soggetti specializzati e stime condivise con l’OCC; cancellazione delle formalità pregiudizievoli sui beni venduti; relazione finale dell’OCC, sentito il debitore, e pagamento del compenso tenendo conto di quanto pattuito. Dopo il correttivo-ter, il compenso dell’OCC in questa fase è determinato ai sensi del D.M. 202/2014; il giudice può accordare un acconto quando si esegue un progetto di ripartizione parziale; in caso di revoca dell’omologazione per mancata esecuzione del piano, liquida il compenso tenendo conto dell’attività svolta.

Per la fase esecutiva non è dovuto un ulteriore contributo unificato: il Ministero ha chiarito che l’esecuzione del piano del consumatore, come quella del concordato minore e del programma di liquidazione controllata, non richiede un nuovo versamento, perché l’onere fiscale è stato assolto con il deposito della domanda introduttiva (nota del 7 febbraio 2023).

L’art. 72 CCII disciplina la revoca della sentenza di omologazione, anche per inadempimento, e la possibile conversione in liquidazione controllata.

I termini che si attivano

  • Cadenza semestrale delle relazioni dell’OCC, secondo quanto disposto nella sentenza.
  • Scadenze di pagamento previste dal piano, che non sono termini processuali ma obblighi dell’omologa.
  • Per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, la moratoria prevista dall’art. 67 CCII, estesa dal correttivo-ter fino a due anni dall’omologazione. Sul modo di calcolarla è intervenuta la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9549/2025; sul tema anche Cass. civ., Sez. I, n. 11676/2026).

Cosa può fare il debitore ora

Durante gli anni del piano il debitore:

  • esegue i pagamenti con puntualità e ne conserva la prova, perché è il materiale delle relazioni semestrali;
  • comunica tempestivamente all’OCC le sopravvenienze (perdita del lavoro, riduzione del reddito, malattia), per valutare in tempo gli strumenti di adeguamento prima che l’inadempimento diventi motivo di revoca;
  • controlla, alla chiusura, la relazione finale e il calcolo del compenso richiesto, verificando lo scomputo degli acconti già versati;
  • in caso di disaccordo sul compenso, fa valere davanti al giudice i criteri del D.M. 202/2014 e l’accordo firmato all’inizio.

Alla relazione finale si verifica lo scomputo di ogni acconto versato: è l’ultima finestra per contestare una duplicazione del compenso.

L’errore tipico di questa fase

Smettere di pagare senza avvisare nessuno. Un inadempimento silenzioso porta dritto alla revoca dell’omologa e alla possibile conversione in liquidazione controllata; il correttivo-ter prevede che, in questo caso, il giudice liquidi comunque il compenso dell’OCC per l’attività svolta. Il debitore si trova così con i costi della prima procedura sostenuti e un nuovo percorso da affrontare. Il secondo errore è non conservare le quietanze degli acconti iniziali: dopo anni, ricostruire cosa è stato già pagato diventa difficile.

Quanto dura realmente

Quanto il piano. Nella prassi si vedono piani da uno a quattro anni, ma sono frequenti piani più lunghi quando il reddito disponibile è limitato e i crediti prelatizi rilevanti. La Cassazione, già sotto la legge n. 3/2012, non ha escluso l’omologabilità di piani di durata ultraquinquennale, purché l’interesse dei creditori non risulti sacrificato rispetto all’alternativa liquidatoria. L’intera timeline dei costi, dal primo esame alla liquidazione finale del compenso, può quindi coprire da due a sei anni o più.

Il saldo finale: come si arriva al numero

Alla fine dell’esecuzione, il calendario torna al punto da cui era partito: l’accordo sul compenso. Il gestore presenta la relazione finale, sentito il debitore; il giudice liquida il compenso tenendo conto di quanto pattuito. È il momento in cui il preventivo firmato anni prima viene messo alla prova dei fatti. Se l’attività è stata quella prevista, la liquidazione tende a coincidere con l’accordo; se l’attività è stata maggiore o minore, la determinazione ne tiene conto secondo i criteri del decreto, che guardano all’opera effettivamente prestata, alla complessità, al numero dei creditori, ai risultati.

Tre verifiche, in questa tappa conclusiva, proteggono il debitore. La prima è aritmetica: la somma degli acconti versati deve essere detratta dal compenso liquidato, e le quietanze sono la prova. La seconda riguarda la base di calcolo: se nel corso della procedura alcune poste del passivo sono state ridimensionate o sono venute meno, il calcolo finale deve riflettere il passivo effettivo, non quello dichiarato all’inizio. La terza riguarda le spese: il rimborso forfettario segue il compenso, mentre le spese vive sono rimborsabili se documentate, e il debitore ha interesse a vedere i giustificativi.

C’è infine un aspetto che nessuna tabella di costi può rappresentare, ma che è la ragione per cui la procedura esiste. L’omologa e la corretta esecuzione del piano producono per il consumatore un effetto che nessuna trattativa individuale con i singoli creditori può garantire allo stesso modo: i crediti vengono soddisfatti nella misura e nei tempi del piano, con effetti vincolanti anche verso i creditori che non erano d’accordo. È il beneficio con cui ogni voce di costo di questa timeline va messa a confronto, prima di cominciare e non dopo.


La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Partono dalla stessa situazione e mostrano come cambiano tempi e costi di legge a seconda che il debitore agisca nelle finestre giuste o lasci correre. Gli importi del compenso dell’OCC sono ipotetici: il valore effettivo dipende dagli scaglioni del D.M. 202/2014, dall’accordo con l’organismo e dalla liquidazione del giudice.

Situazione di partenza comune. Consumatore, lavoratore dipendente, reddito netto mensile 1.847 euro, nucleo di tre persone. Passivo complessivo 63.720 euro verso sei creditori: due finanziamenti personali, una carta revolving, un prestito con cessione del quinto, un debito residuo verso una società veicolo, un piccolo scoperto di conto. Pignoramento presso terzi sullo stipendio notificato il 3 febbraio 2026. Nessun immobile. Ipotesi di compenso tabellare lordo dell’OCC, prima della riduzione obbligatoria: 3.960 euro.

Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste

  • 10 febbraio 2026 (giorno 0). Primo esame della posizione. Viene verificata la qualifica di consumatore: tutti i debiti sono personali. Si raccolgono contratti ed estratti.
  • 24 febbraio. Istanza all’OCC con documentazione già ordinata. Il debitore chiede un preventivo scritto con voci separate.
  • 9 marzo. Firma dell’accordo sul compenso. Pochi creditori, nessun ausiliario, documentazione completa: si argomenta la riduzione nella misura massima del 40%. Compenso: 3.960 − 1.584 = 2.376 euro. Rimborso forfettario spese generali al 10%: 237,60 euro. Totale compenso più spese generali: 2.613,60 euro, oltre spese vive, contributi e IVA dove dovuti. Acconti legati agli eventi: una quota alla firma, una al deposito, il saldo alla relazione finale.
  • 5 maggio. Relazione particolareggiata depositata. Il passivo viene verificato: 1.140 euro di interessi di mora contestati escono dalla base di calcolo.
  • 12 maggio. Deposito del ricorso. Contributo unificato fisso di 98 euro più importo forfettario. Nessuna domanda subordinata non necessaria. Richiesta di sospensione del pignoramento.
  • 16 giugno. Decreto di apertura con sospensione dell’esecuzione. L’OCC comunica ai creditori il 19 giugno.
  • 9 luglio. Scadono i venti giorni per le osservazioni. Un solo creditore osserva sulla convenienza.
  • 13 luglio. Relazione dell’OCC al giudice con una modifica minima al piano, concordata con il debitore, che risponde all’osservazione.
  • 22 settembre 2026. Sentenza di omologa. Termine per il reclamo: trenta giorni. Nessun reclamo.
  • Da ottobre 2026 a settembre 2030. Esecuzione del piano, relazioni semestrali, nessun nuovo contributo unificato. Alla relazione finale, scomputo degli acconti versati e liquidazione del saldo.

Risultato del calendario A: circa sette mesi dal primo esame all’omologa; costi di legge prevedibili fin da marzo; compenso dell’OCC determinato con riduzione massima.

Calendario B: il debitore che lascia correre

  • Febbraio-giugno 2026. Il debitore rimanda. Il pignoramento sullo stipendio prosegue: ipotizzando una trattenuta mensile di 369 euro, in cinque mesi vengono sottratti 1.845 euro che avrebbero potuto sostenere il piano.
  • 3 luglio. Istanza all’OCC con documentazione incompleta. Il preventivo arriva “a corpo”, senza indicazione della riduzione applicata. Il debitore firma. Ipotesi: riduzione minima del 15%. Compenso: 3.960 − 594 = 3.366 euro; spese generali al 15%: 504,90 euro. Totale: 3.870,90 euro, oltre accessori. Differenza rispetto al calendario A, a parità di situazione: 1.257,30 euro.
  • Luglio-novembre. Il gestore attende integrazioni. Gli interessi di mora contestabili restano nel passivo.
  • 2 dicembre. Deposito del ricorso con domanda subordinata di liquidazione controllata, senza dichiarazione di valore. Il tribunale, che ha recepito l’indirizzo ministeriale, invita al pagamento integrativo del contributo.
  • Febbraio 2027. Decreto di apertura. Osservazioni di due creditori; il debitore non fornisce documenti sulle spese familiari.
  • Maggio 2027. Omologa. Un creditore che aveva presentato osservazioni propone reclamo in Corte d’appello entro trenta giorni.
  • 2027-2028. Pendenza del reclamo, con esecuzione del piano sotto incertezza.

Risultato del calendario B: oltre quindici mesi dal primo contatto all’omologa, più il reclamo; reddito eroso dal pignoramento; compenso dell’OCC più alto per la stessa attività; un costo di giustizia imprevisto; un contenzioso che il calendario A aveva evitato.

Il confronto non dimostra che agire presto garantisca un esito: l’omologa dipende sempre dalla valutazione del giudice. Dimostra che ogni finestra saltata ha un prezzo misurabile.

VoceCalendario ACalendario B
Tempo dal giorno 0 all’omologacirca 7 mesioltre 15 mesi, più reclamo
Riduzione applicata al compenso OCC (ipotesi)40%15%
Compenso OCC + spese generali (ipotesi)2.613,60 €3.870,90 €
Contributo unificato98 € fisso98 € + invito integrativo per la domanda subordinata
Reddito perso per pignoramento prima del depositolimitato1.845 € in cinque mesi
Reclamo contro l’omologanessunoproposto dal creditore osservante

I binari paralleli: come cambia il calendario quando la procedura devia

La timeline lineare è quella ideale. Nella realtà, a ogni tappa si può aprire un binario laterale che modifica tempi e costi. Ecco i quattro più frequenti.

Binario 1: inammissibilità e reclamo al collegio

Il giudice dichiara inammissibile il ricorso. Il debitore ha trenta giorni per reclamare al tribunale in composizione collegiale. Il calendario si allunga del tempo del procedimento camerale; i costi aumentano dell’attività processuale del reclamo. Se il reclamo viene accolto, il tribunale rimette gli atti al giudice e la procedura riprende dalla tappa 5. Se viene respinto, restano due strade: una nuova domanda corretta, con nuova istruttoria dell’OCC e nuovo contributo unificato, oppure un diverso strumento. In tutti e due i casi l’attività già svolta dal gestore dovrebbe essere valorizzata nel nuovo preventivo, non ripetuta da zero. La giurisprudenza di merito ha ammesso, a certe condizioni, la riproposizione di un piano dopo una revoca per ragioni tecniche, quando la nuova domanda supera i rilievi che avevano portato alla prima decisione (Trib. Lecce, 24 ottobre 2025).

Binario 2: reclamo del creditore contro l’omologa

Il piano viene omologato, ma un creditore che aveva presentato osservazioni reclama entro trenta giorni in Corte d’appello. Il calendario si sdoppia: il debitore esegue il piano e intanto difende la sentenza. Se la Corte revoca l’omologa, come nel caso deciso da Cass. n. 20941/2026, la procedura può sfociare nella liquidazione controllata, con una struttura di costi completamente diversa: contributo unificato commisurato al valore secondo il nuovo indirizzo ministeriale, compenso del liquidatore, prededuzioni. Il giudizio di legittimità contro la decisione sul reclamo apre un ulteriore segmento temporale.

Binario 3: inadempimento, revoca e conversione in liquidazione controllata

Durante l’esecuzione il debitore non riesce a pagare. Se l’inadempimento non viene gestito, si arriva alla revoca dell’omologazione ai sensi dell’art. 72 CCII e alla possibile apertura della liquidazione controllata. Dopo il correttivo-ter, il giudice liquida il compenso dell’OCC tenendo conto dell’attività svolta fino alla revoca. Il debitore si ritrova così con i costi della ristrutturazione già maturati e l’avvio di una nuova procedura. Nella liquidazione controllata, poi, la Cassazione ha precisato che il compenso dell’OCC, pur prededucibile, non può essere soddisfatto sul ricavato dei beni gravati da ipoteca, a tutela del creditore garantito (Cass. civ., Sez. I, ord. 29 maggio 2025, n. 14401): se l’unico bene è ipotecato, quel costo deve trovare copertura altrove.

Binario 4: lo strumento sbagliato

Il ricorso viene presentato come ristrutturazione del consumatore, ma il giudice rileva debiti di origine professionale o garanzie prestate nell’ambito di un’attività. La strada corretta era il concordato minore, che richiede il consenso dei creditori e comporta un’attività dell’OCC più articolata. Dopo il nuovo indirizzo ministeriale, anche il contributo unificato cambia criterio, passando dalla misura fissa al valore dichiarato. Il binario laterale, qui, riporta il calendario al giorno 0.

BinarioTermine che si apreEffetto sul calendarioEffetto sui costi
Inammissibilità30 giorni per reclamo al collegiosettimane o mesi in piùattività del reclamo; eventuale nuova domanda e nuovo contributo
Reclamo contro l’omologa30 giorni (art. 51 CCII)mesi in Corte d’appello, poi eventuale Cassazioneattività processuale; rischio di passaggio alla liquidazione
Revoca per inadempimentoprocedimento ex art. 72 CCIInuova procedura liquidatoriacompenso OCC liquidato per l’attività svolta; nuovi costi
Strumento sbagliatoripartenzaritorno al giorno 0istruttoria da integrare; contributo con criterio diverso

Le cinque finestre critiche

Lungo tutta la timeline, i momenti in cui agire o non agire cambia davvero l’esito e il costo sono cinque.

  1. Prima di conferire l’incarico all’OCC: scegliere lo strumento corretto e verificare la qualifica di consumatore. È la finestra che decide se il resto del calendario sarà lineare o dovrà ripartire. Una fideiussione legata a un’attività professionale, o una quota rilevante di debiti d’impresa, cambiano la strada.
  2. Alla firma dell’accordo sul compenso: ottenere un preventivo scritto con voci separate, riduzione esplicitata e acconti legati agli eventi. Il criterio fissato qui governa il costo di legge più consistente dell’intera procedura, e dopo la firma i margini si riducono alla determinazione giudiziale in caso di disaccordo.
  3. Prima del deposito: verificare il passivo, completare la documentazione e decidere se servono domande subordinate. Il passivo è base di calcolo del compenso; le domande subordinate, dopo l’indirizzo ministeriale del 2025-2026, possono cambiare il contributo unificato; le lacune documentali generano ritardi e rigetti.
  4. Nei venti giorni delle osservazioni e nei dieci giorni successivi: rispondere nel merito alle contestazioni dei creditori e valutare le modifiche proposte dall’OCC. Chi presenta osservazioni diventa parte ed è legittimato al reclamo: neutralizzare le obiezioni in questa finestra è il modo più economico di proteggere l’omologa.
  5. Nei trenta giorni dopo la sentenza, e poi a ogni sopravvenienza durante l’esecuzione: difendere l’omologa e gestire subito ogni difficoltà nei pagamenti. Un reclamo non contrastato o un inadempimento silenzioso possono trasformare anni di procedura in una revoca, con i costi maturati da pagare e una nuova procedura da affrontare.

Le domande sul tempo

Ho già un pignoramento sullo stipendio da tre mesi: sono ancora in tempo per la ristrutturazione? Sì, la pendenza di un’esecuzione non preclude l’accesso. Ma ogni mese di trattenute sottrae risorse al futuro piano. Con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, può sospendere le esecuzioni che pregiudicherebbero la fattibilità del piano: prima si arriva al deposito, prima quella protezione può essere chiesta.

Il giudice ha dichiarato inammissibile il mio ricorso venti giorni fa: posso ancora reagire? Il decreto di inammissibilità è reclamabile entro trenta giorni dalla comunicazione davanti al tribunale in composizione collegiale. Se ne sono passati venti, restano pochi giorni per decidere. Tenga presente che nel reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati: se il problema sta nel piano, la via è una nuova domanda.

Quanto dura, in tutto, una ristrutturazione dei debiti del consumatore? Si possono distinguere due segmenti. Il primo, dal primo esame all’omologa, secondo i dati diffusi da organismi e operatori si colloca mediamente tra sei e diciotto mesi dal deposito, a cui aggiungere la fase preparatoria con l’OCC. Il secondo è la durata del piano, che dipende dalla proposta e spesso si misura in anni. Il compenso dell’OCC viene saldato alla fine, dopo la relazione finale.

Sono passati dieci giorni dalla comunicazione ai creditori: posso ancora modificare il piano? In questa fase le modifiche passano dall’OCC, che entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni riferisce al giudice e propone quelle necessarie, sentito il debitore. Il momento utile per concordarle è proprio adesso, mentre le osservazioni arrivano, non dopo la sentenza.

Durante l’esecuzione devo pagare di nuovo il contributo unificato? No. Secondo il Ministero della Giustizia, per l’esecuzione del piano non è dovuto un ulteriore contributo, perché l’onere è stato assolto al deposito della domanda. Nella fase esecutiva il costo di legge che resta aperto è essenzialmente il saldo del compenso dell’OCC, liquidato dal giudice sulla base della relazione finale.


Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti sono ordinati secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi: per il testo integrale occorre risalire al provvedimento.

Tappa 1: il primo esame della posizione

Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. La persona fisica che ha prestato una fideiussione riconducibile a un’attività professionale non può essere qualificata come consumatore ai fini della procedura. Rilevanza: è il controllo preliminare sulla qualifica soggettiva; sbagliarlo significa sostenere costi per uno strumento non accessibile.

Cass. civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048. La negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio non esclude né attenua di per sé la colpa grave del consumatore nell’indebitamento: i due profili vanno valutati separatamente. Rilevanza: chi fonda la domanda solo sulla responsabilità del finanziatore rischia il diniego dopo aver sostenuto l’intera istruttoria.

Cass. civ., Sez. I, n. 30412/2025. L’erede che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario non è legittimato a proporre la domanda al posto del sovraindebitato defunto. Rilevanza: altra verifica di legittimazione da fare al giorno 0, prima di qualsiasi incarico.

Corte d’appello di Bologna, 9 febbraio 2024. Diversamente dalla formulazione originaria della legge n. 3/2012, l’art. 69 CCII non richiede un generico giudizio di meritevolezza, ma esclude l’accesso solo in presenza di colpa grave, malafede o frode. Rilevanza: delimita il perimetro del vaglio soggettivo che la relazione dell’OCC dovrà affrontare.

Tappa 2: incarico, preventivo e acconti

Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34105. Senza una norma che lo consenta, il giudice non può subordinare l’ammissibilità al deposito preventivo delle spese presunte; può invece disporre acconti sul compenso finale dell’OCC, tenendo conto di beni e redditi del debitore. Rilevanza: è il riferimento cardine sul pagamento frazionato dei costi di procedura, fondato sulla disciplina del D.M. 202/2014.

Tappa 3: la relazione particolareggiata

Cass. civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2025, n. 28576. In materia di liquidazione controllata, la completezza e l’attendibilità della relazione dell’OCC vanno verificate in modo sostanziale. Rilevanza: il principio, espresso per un altro strumento, conferma che la relazione è il cuore dell’attività remunerata e che una relazione carente espone al rigetto.

Trib. Salerno, decisione 1° luglio 2024. La colpa grave può desumersi dal ricorso reiterato al credito e dall’entità complessiva delle obbligazioni assunte senza ragionevole prospettiva di adempiere; l’errore della banca sul merito creditizio non la esclude. Rilevanza: indica quali elementi la ricostruzione delle cause dell’indebitamento deve affrontare nella relazione.

Tappa 5: decreto di apertura e reclamo contro l’inammissibilità

Cass. civ., Sez. I, n. 24870/2024. Il decreto di inammissibilità si reclama davanti al tribunale in composizione collegiale, secondo il modello camerale; la Corte d’appello è competente solo sul provvedimento relativo all’omologazione. Rilevanza: individua il giudice e quindi il binario temporale corretto nella finestra dei trenta giorni.

Cass. civ., Sez. I, n. 21731/2025. Conferma la competenza del tribunale collegiale sul reclamo contro l’inammissibilità anche per il periodo precedente alle modifiche dell’art. 70 CCII. Rilevanza: consolida la regola, ora recepita dal correttivo-ter, e riduce il rischio di reclami proposti al giudice sbagliato.

Tappa 6: osservazioni dei creditori

Cass. civ., Sez. I, 20 giugno 2026, n. 20941. Il creditore che presenta osservazioni ai sensi dell’art. 70, comma 3, CCII diventa parte formale del giudizio di omologazione ed è legittimato a reclamare la sentenza. Rilevanza: collega direttamente la finestra dei venti giorni alla finestra del reclamo: ogni osservazione è un potenziale reclamo.

Tappa 7: omologa e contenuti della sentenza

Trib. Busto Arsizio, sent. n. 21/2025, pubblicata l’11 marzo 2025. Omologando un piano del consumatore, il tribunale ha fissato gli obblighi dell’OCC per l’esecuzione: vigilanza, verifica delle vendite competitive, relazioni semestrali e relazione finale per la liquidazione del compenso. Rilevanza: mostra in concreto come la sentenza costruisce il calendario e il momento di maturazione del saldo del compenso.

Tappa 8: esecuzione del piano

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9549/2025. La Corte è intervenuta sulla moratoria per il pagamento dei crediti prelatizi nel piano del consumatore, chiarendone la portata temporale. Rilevanza: la moratoria incide sulla sequenza dei pagamenti negli anni del piano e quindi sulla sua sostenibilità, costi di procedura compresi.

Cass. civ., Sez. I, n. 11676/2026. Torna sulla collocazione nel tempo dei pagamenti ai creditori prelatizi, per capitale e interessi, in rapporto al termine biennale dall’omologazione. Rilevanza: conferma che la scansione temporale dei pagamenti è materia di costruzione del piano, da definire prima del deposito.

Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2019, n. 27544. Sotto la legge n. 3/2012, un piano del consumatore non può essere escluso per il solo fatto di avere durata superiore a cinque anni, se l’interesse dei creditori non risulta sacrificato rispetto all’alternativa liquidatoria. Rilevanza: orienta sulla durata massima dell’ultima tappa della timeline.

Binari paralleli: revoca e liquidazione

Cass. civ., Sez. I, ord. 29 maggio 2025, n. 14401. Il compenso dell’OCC, pur prededucibile, non può essere soddisfatto attingendo al ricavato dei beni ipotecati, a tutela del creditore garantito. Rilevanza: se la procedura devia verso la liquidazione e l’unico bene è ipotecato, il costo dell’organismo deve trovare altra copertura.

Trib. Milano, Sez. II civ., 29 febbraio 2024. Quando il gestore che ha operato nella fase di accesso viene nominato liquidatore, il compenso resta unico e va ripartito in proporzione alle attività svolte nei due ruoli. Rilevanza: nel binario della conversione protegge il debitore da una duplicazione del compenso.

Trib. Lecce, Sez. III civ., 24 ottobre 2025. Dopo una revoca dell’omologazione per ragioni tecniche, è possibile riproporre un piano dello stesso tipo se la nuova domanda supera le criticità che avevano determinato la revoca. Rilevanza: apre una via di rientro nel calendario, con istruttoria da impostare sui rilievi già emersi.


Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi

Lo Studio interviene nel punto esatto del calendario in cui si trova la posizione, con strumenti diversi per ogni fase.

  1. Al giorno 0, verifichiamo la qualifica soggettiva e lo strumento percorribile, esaminando l’origine di ogni debito e di ogni garanzia prestata, per evitare che la procedura parta su un binario destinato all’inammissibilità.
  2. Prima dell’incarico all’OCC, ricostruiamo attivo e passivo sulla base dei contratti e degli estratti, individuando interessi, commissioni e poste contestabili che, se non emergono ora, gonfiano sia il debito da ristrutturare sia la base di calcolo del compenso.
  3. Alla firma dell’accordo sul compenso, esaminiamo il preventivo dell’OCC voce per voce alla luce del D.M. 202/2014: base di calcolo, riduzione obbligatoria, rimborso forfettario, spese vive, eventuali ausiliari, calendario degli acconti e sorte delle somme versate in caso di mancata apertura.
  4. Durante la redazione della relazione particolareggiata, prepariamo la documentazione sulle cause dell’indebitamento e sulle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, perché il vaglio sulla colpa grave e sulla fattibilità si gioca su quei documenti.
  5. Al deposito, verifichiamo le disposizioni del tribunale competente sul contributo unificato e l’opportunità di eventuali domande subordinate, così che il costo di giustizia sia quello corretto e non arrivino inviti al pagamento integrativo.
  6. Con il decreto di apertura, curiamo che la sospensione delle esecuzioni sia fatta valere nelle procedure pendenti, per proteggere il reddito destinato al piano.
  7. Nei venti giorni delle osservazioni, analizziamo ogni contestazione dei creditori e predisponiamo le risposte nel merito, collaborando con l’OCC sulle modifiche da proporre entro i dieci giorni successivi.
  8. Nei trenta giorni dopo la sentenza, difendiamo l’omologa nel reclamo proposto dal creditore, oppure impugniamo il decreto di inammissibilità o di diniego quando i presupposti ci sono.
  9. Durante l’esecuzione del piano, gestiamo le sopravvenienze prima che diventino inadempimento, e alla relazione finale controlliamo lo scomputo degli acconti e la correttezza del compenso richiesto.
  10. Se la procedura devia verso revoca o liquidazione controllata, costruiamo la strategia sul nuovo binario, dall’unitarietà del compenso alla capienza delle prededuzioni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la qualifica che pesa di più è quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e professionista fiduciario di un OCC. Chi ha operato dal lato dell’organismo sa come si formula un preventivo, quali elementi portano a collocare la riduzione del compenso verso il massimo, come deve essere costruita una relazione particolareggiata perché regga al vaglio del giudice e alle osservazioni dei creditori.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. Se la procedura entra nel binario del reclamo e poi del giudizio di legittimità, la qualifica di cassazionista consente di mantenere lo stesso difensore e la stessa linea, senza passaggi di consegne nel momento in cui i termini sono più stretti.

Sullo stesso fascicolo lavorano avvocati e commercialisti insieme: i commercialisti ricostruiscono redditi, spese, attivo, passivo e sostenibilità del piano negli anni; gli avvocati presidiano i rapporti con l’OCC, con il tribunale e con i creditori, e ogni fase contenziosa.


Chiusura: il tempo come prima voce di costo

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore i costi di legge si decidono quasi tutti nelle prime settimane, quando nessun termine sembra urgente, e si pagano lungo anni, quando ormai non si possono più correggere. Chi arriva al deposito con un preventivo chiaro, un passivo verificato e una relazione solida ha già governato la parte più importante della spesa. Chi arriva tardi, con documenti incompleti e un accordo firmato senza leggerlo, paga di più per la stessa procedura e affronta con meno difese le finestre dei venti e dei trenta giorni.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato ne coprono l’intero calendario: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC riguarda proprio il funzionamento dell’organismo che determina e chiede il compenso; lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario ricostruisce il passivo su cui quel compenso si calcola; la qualifica di cassazionista accompagna la procedura quando il calendario si allunga nei reclami e nel giudizio di legittimità.

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