Cosa Succede Se Il Piano Attestato Di Risanamento Fallisce E Cosa Fare Con Lo Studio Legale

Il piano attestato è partito, le banche hanno rinegoziato, qualche fornitore ha accettato una dilazione. Poi i numeri hanno smesso di tornare: gli incassi previsti non sono arrivati, un cliente importante è saltato, le rate concordate sono diventate insostenibili. A quel punto le domande si accavallano, e sono sempre le stesse: adesso mi fanno fallire? I pagamenti che ho fatto verranno annullati? Rischio una denuncia?

In questa guida abbiamo raccolto le domande che gli imprenditori, gli amministratori e anche i creditori pongono più spesso quando un piano attestato di risanamento non regge, e le abbiamo messe in fila con risposte complete, dalle più semplici alle più delicate.

Il quadro normativo, in breve. Il piano attestato è disciplinato dall’art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024): l’imprenditore in crisi o insolvente predispone un piano con data certa, un professionista indipendente ne attesta la veridicità dei dati e la fattibilità, e gli atti compiuti in esecuzione restano protetti da revocatoria (art. 166, comma 3, lett. d) e da alcuni reati di bancarotta (art. 324). Il piano non passa davanti a un giudice e non blocca i creditori: il suo valore emerge proprio quando le cose vanno male. E quando vanno male, è un giudice a stabilire se quelle protezioni reggono davvero.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché quando un piano attestato naufraga le strade successive sono tre, e ciascuna corrisponde a una competenza certificata dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la composizione negoziata della crisi, in cui opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il contenzioso su revocatorie, stato passivo e reclami, che può arrivare fino all’ultimo grado e che segue da avvocato cassazionista; per le imprese minori, le procedure da sovraindebitamento, dove interviene come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. A questo si aggiunge la rinegoziazione con le banche, presidiata dallo staff multidisciplinare in diritto bancario che l’Avvocato coordina.

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Cos’è esattamente un piano attestato “fallito”? Basta saltare una rata?

No, saltare una rata non significa automaticamente che il piano è fallito. Il fallimento del piano è una situazione di fatto, non una dichiarazione formale.

Il punto da capire subito è che il piano attestato non ha un giudice che lo “omologa” all’inizio né uno che lo “revoca” alla fine. Non esiste una sentenza che dichiari: il piano è fallito. Esiste invece una realtà economica: il piano prevedeva certi flussi, certe dismissioni, certi apporti di nuova finanza, e questi obiettivi non si stanno realizzando.

L’art. 56 CCII, del resto, prevede che il piano indichi i tempi delle azioni da compiere e gli strumenti da adottare in caso di scostamento tra obiettivi e situazione reale. Questo significa che la legge dà per scontato che qualche scostamento possa esserci. Uno scostamento contenuto, gestito con le misure correttive già previste dal piano, è fisiologico.

Diverso è lo scenario in cui:

  • lo scostamento è così ampio che le misure correttive non bastano più;
  • le banche o i creditori aderenti dichiarano la risoluzione degli accordi per inadempimento;
  • l’impresa non riesce più a pagare regolarmente i debiti estranei al piano;
  • è venuto meno il presupposto su cui l’intero piano si reggeva (un finanziamento, un aumento di capitale, la vendita di un immobile).

In questi casi si parla, nella pratica, di piano “fallito” o “naufragato”. E la conseguenza giuridica più importante non riguarda il piano in sé, ma lo stato dell’impresa: se l’impresa è insolvente, cioè non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, diventa esposta alla liquidazione giudiziale (l’erede del vecchio fallimento), che può essere chiesta da un creditore, dal pubblico ministero o dallo stesso imprenditore.

Un’ultima precisazione. Lei sentirà spesso dire “il piano è stato revocato”: è un modo di dire impreciso. Quello che il curatore eventualmente revoca non è il piano, ma i singoli atti compiuti durante la sua esecuzione. È su questo che si concentra il resto della guida.

Chi può chiedere il fallimento della mia impresa se il piano non funziona?

Può chiederlo qualunque creditore, il pubblico ministero o lei stesso. Il piano attestato non impedisce a nessuno di farlo.

Qui molti imprenditori scoprono il limite più grande dello strumento. A differenza del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione con misure protettive o della composizione negoziata, il piano attestato non ha effetti protettivi: non sospende le azioni esecutive, non impedisce i pignoramenti, non blocca le istanze di liquidazione giudiziale. Durante l’esecuzione del piano, un creditore che non ha aderito conserva tutte le sue armi.

La domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 37 CCII) si propone con ricorso al tribunale competente, che è quello del luogo in cui l’impresa ha il centro dei suoi interessi principali. Legittimati sono:

  1. uno o più creditori, che devono dimostrare lo stato di insolvenza;
  2. il pubblico ministero, ad esempio quando l’insolvenza emerge da un procedimento penale o da una segnalazione del giudice civile;
  3. il debitore stesso, che in certi casi ha interesse a farlo per evitare di aggravare il dissesto;
  4. gli organi e le autorità amministrative con funzioni di controllo e vigilanza, nei casi previsti.

C’è poi una soglia quantitativa: la liquidazione giudiziale non si apre se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti istruttori è complessivamente inferiore a 30.000 euro (art. 49, comma 5, CCII). E non sono assoggettabili le imprese che rientrano nella nozione di “impresa minore”, che hanno però le proprie procedure (concordato minore e liquidazione controllata).

In pratica: se il piano salta, il rischio di un’istanza di liquidazione giudiziale è concreto e può materializzarsi in poche settimane, soprattutto se uno dei creditori è una banca che ha già dichiarato la decadenza dal beneficio del termine. È il motivo per cui il tempo, in questa fase, vale più di qualunque altra risorsa.

Entro quando devo muovermi quando mi accorgo che il piano non regge?

Subito. Non esiste un termine di legge “per reagire”, ma ogni giorno di ritardo peggiora sia la posizione dell’impresa sia quella personale degli amministratori.

Non c’è una scadenza scritta come per un’opposizione a decreto ingiuntivo. Ci sono però tre orologi che iniziano a correre nel momento in cui il piano smette di funzionare, e conviene conoscerli tutti.

Primo orologio: gli obblighi degli amministratori. L’art. 2086 del codice civile impone all’imprenditore che opera in forma societaria di dotarsi di assetti adeguati per rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Se il capitale sociale si è eroso sotto il minimo legale, scatta inoltre l’obbligo di gestione “conservativa” dell’art. 2486 c.c.: da quel momento, le operazioni che aggravano il dissesto possono generare responsabilità personale degli amministratori.

Secondo orologio: il periodo sospetto. Le revocatorie del curatore guardano all’indietro, a partire dalla domanda che ha dato origine alla procedura. Più l’impresa continua a pagare alcuni creditori e non altri mentre è ormai insolvente, più cresce il perimetro di atti potenzialmente attaccabili.

Terzo orologio: le iniziative dei creditori. Una banca che dichiara risolto l’accordo, un fornitore che ottiene un decreto ingiuntivo, un’ipoteca giudiziale iscritta: sono eventi che restringono rapidamente le opzioni disponibili.

La composizione negoziata, per fare un esempio, presuppone che il risanamento sia ancora “ragionevolmente perseguibile”: se si aspetta troppo, quella porta si chiude e restano soltanto strumenti più rigidi. La finestra utile per scegliere lo strumento migliore è di solito molto più stretta di quanto l’imprenditore percepisca.

Cosa protegge davvero il piano attestato, anche dopo che è fallito?

Protegge gli atti compiuti in esecuzione del piano dalla revocatoria e da due reati di bancarotta. Ma nessuna delle due protezioni è automatica.

Ecco perché il piano attestato conserva un valore anche quando il risanamento non riesce: è costruito proprio per “tenere” nello scenario peggiore. Vediamo le due protezioni.

La protezione civile (art. 166, comma 3, lett. d, CCII). Gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato, e in esso indicati, non sono soggetti a revocatoria. La norma chiarisce che l’esenzione vale anche per la revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c. Il limite è scritto nella stessa disposizione: l’esenzione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore, oppure di dolo o colpa grave del debitore quando il creditore ne era a conoscenza al momento dell’atto.

La protezione penale (art. 324 CCII). Le norme sulla bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3) e sulla bancarotta semplice (art. 323) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione del piano attestato.

Due cose non sono protette, e vanno dette con chiarezza. La prima: la bancarotta fraudolenta per distrazione o documentale non rientra nell’esenzione. Se durante il piano si sono sottratti beni o si è tenuta male la contabilità, il piano non copre nulla. La seconda: le operazioni estranee al piano restano sottoposte alle regole ordinarie. Un pagamento “di cortesia” a un fornitore amico, non previsto dal piano, non gode di alcuna immunità.

Nelle domande successive vedremo che la vera partita si gioca su un punto: il giudice può tornare a guardare dentro il piano e chiedersi se, già all’inizio, avesse senso.


Il curatore può annullare i pagamenti che ho fatto durante il piano?

Può provarci. Se gli atti erano previsti nel piano e il piano era serio, l’esenzione tiene. Se il piano era manifestamente inidoneo fin dall’inizio, o c’è stato dolo o colpa grave, può perdere.

Quando si apre la liquidazione giudiziale, il curatore esamina le operazioni compiute nei mesi e negli anni precedenti. Tra queste troverà i pagamenti, le garanzie e i contratti eseguiti in attuazione del piano. La domanda che si porrà è: posso chiederne l’inefficacia?

Le revocatorie concorsuali previste dall’art. 166 CCII sono di due tipi. Ci sono atti che si presumono pregiudizievoli (ad esempio atti onerosi con prestazioni sproporzionate, pagamenti con mezzi anomali, garanzie per debiti già scaduti), per i quali la legge prevede termini più lunghi e pone a carico del creditore la prova di non conoscere l’insolvenza. E ci sono atti “normali”, come il pagamento di debiti liquidi ed esigibili, revocabili in un periodo più breve se il curatore prova che il creditore conosceva lo stato di insolvenza.

Contro tutte queste azioni, chi ha ricevuto il pagamento o la garanzia può opporre l’esenzione del piano attestato. Il ragionamento del giudice si articola, di regola, in quattro controlli successivi:

  1. esiste un piano con data certa, con il contenuto minimo dell’art. 56 e un’attestazione rilasciata da un professionista indipendente?
  2. l’atto contestato era indicato nel piano ed è stato compiuto in sua esecuzione?
  3. il piano era idoneo, valutato con gli occhi di allora e non con il senno di poi?
  4. c’è stato dolo o colpa grave dell’attestatore, oppure del debitore con conoscenza del creditore?

Sul terzo punto si concentra la giurisprudenza più severa. La Cassazione, a partire dalla sentenza n. 13719 del 2016 e poi con le ordinanze del 2020, 2022 e 2023 che vedremo nel dettaglio, ha stabilito che il giudice della revocatoria non è vincolato dal giudizio dell’attestatore: può escludere l’esenzione se il piano appariva, già al momento della sua adozione, manifestamente inadatto a risanare l’impresa. Il fatto che il piano poi non abbia funzionato, invece, non basta da solo a far cadere la protezione: il fallimento successivo non prova l’inidoneità originaria.

Il Codice della crisi ha scritto nella norma il limite del dolo e della colpa grave, che secondo parte della dottrina dovrebbe restringere il sindacato del giudice. Ma la questione non può dirsi chiusa, e in giudizio i due argomenti vengono spesso utilizzati insieme. Per questo la difesa si prepara sui documenti del piano molto prima che arrivi l’atto di citazione del curatore.

Come si svolge, passo per passo, quello che succede dopo?

Di solito: crisi conclamata, scelta di uno strumento alternativo oppure apertura della liquidazione giudiziale, poi verifica del passivo e azioni del curatore. I termini sono stretti e molti non si sospendono ad agosto.

Ogni vicenda ha la sua storia, ma la sequenza tipica, quando il piano non regge, segue un percorso abbastanza riconoscibile. La tabella qui sotto riassume le fasi principali e i termini da tenere d’occhio: la richiameremo nelle risposte successive.

FaseAttoTermineDavanti a chi
Presa d’atto dello scostamentoVerifica delle misure correttive previste dal piano; eventuale aggiornamento con nuova attestazioneSenza indugio (artt. 2086 e 2486 c.c.)Organo amministrativo, attestatore
Accesso alla composizione negoziataIstanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematicaFinché il risanamento è ragionevolmente perseguibileCamera di commercio (segretario generale)
Conferma delle misure protettiveRicorso al tribunaleEntro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza (art. 19 CCII)Tribunale
Istanza di liquidazione giudiziale da parte di terziCostituzione e difesa nel procedimentoSecondo il decreto di fissazione dell’udienzaTribunale
Sentenza di aperturaReclamo30 giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione (art. 51 CCII)Corte d’appello
Verifica del passivoDomanda di ammissione del creditoAlmeno 30 giorni prima dell’udienza di verifica (art. 201 CCII)Giudice delegato
Esito della verificaOpposizione allo stato passivo30 giorni dalla comunicazione (art. 206-207 CCII)Tribunale
Azioni del curatoreRevocatorie concorsuali e ordinarieNon oltre 3 anni dall’apertura e 5 anni dall’atto (art. 170 CCII)Tribunale della procedura
Decisione sull’opposizioneRicorso per cassazione30 giorni dalla comunicazione del decretoCorte di Cassazione

Una nota sui termini: per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini, che va dal 1° al 31 agosto, di regola non si applica (art. 9 CCII). Chi conta sul “mese di agosto” per guadagnare tempo rischia di trovarsi fuori termine.

Nelle prossime domande scomponiamo i passaggi più delicati.

Posso rimediare cambiando il piano invece di arrendermi?

Sì, se l’impresa è ancora risanabile. Ma un piano modificato in modo sostanziale richiede una nuova attestazione e una nuova data certa, altrimenti gli atti successivi rischiano di restare scoperti.

La prima reazione, e spesso la più sensata, è verificare se il piano possa essere riadattato. L’art. 56 impone di prevedere già gli strumenti per gestire gli scostamenti: se quegli strumenti bastano (un rinvio di investimenti, la vendita anticipata di un cespite, una riduzione dei costi di struttura), li si attiva e il piano prosegue.

Se invece servono modifiche sostanziali (nuovi creditori da coinvolgere, diversa manovra finanziaria, diversi tempi di rientro), il punto critico diventa la copertura degli atti futuri. L’esenzione dell’art. 166 richiede che l’atto sia indicato nel piano e compiuto in sua esecuzione. Un pagamento eseguito sulla base di un piano che nei fatti non esiste più, perché completamente stravolto, fatica a rientrare nella protezione. Per questo la prassi più prudente è:

  1. redigere un piano aggiornato con il contenuto minimo dell’art. 56, comma 2, spiegando le cause dello scostamento;
  2. far rilasciare una nuova attestazione, che verifichi i dati aggiornati e la fattibilità della nuova manovra;
  3. attribuire data certa al nuovo piano prima di compiere atti esecutivi;
  4. documentare per iscritto e con data certa gli atti unilaterali e i contratti successivi, come richiede l’art. 56, comma 5;
  5. valutare la pubblicazione nel registro delle imprese, che è facoltativa ma può rafforzare la trasparenza verso i terzi.

C’è però una domanda da farsi con onestà prima di ripartire: il nuovo piano è davvero idoneo, o è un modo per prendere tempo? Se l’impresa è ormai insolvente in modo irreversibile, un secondo piano rischia di esporre tutti a conseguenze peggiori: i creditori che ricevono pagamenti e garanzie, perché un piano manifestamente inidoneo non protegge; l’attestatore, perché la colpa grave fa cadere l’esenzione; gli amministratori, per l’aggravamento del dissesto. In quel caso è preferibile passare a uno strumento che offra protezioni reali, come la composizione negoziata o un accordo di ristrutturazione omologato.

Se il piano è saltato, quali strumenti restano per salvare l’impresa?

Diversi, e la scelta dipende da tre variabili: quanto è grave la crisi, quanti creditori sono disposti a collaborare e quanto è grande l’impresa.

Il fallimento di un piano attestato non chiude la strada al risanamento. Chiude semmai la strada dello strumento più “leggero”. Le alternative principali sono queste.

Composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII). È un percorso stragiudiziale in cui un esperto indipendente, nominato tramite la camera di commercio, affianca l’imprenditore nelle trattative con creditori e parti interessate. Il vantaggio decisivo rispetto al piano attestato è la possibilità di chiedere misure protettive: per un periodo fissato dal tribunale, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, né chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. Il presupposto è che il risanamento sia ancora ragionevolmente perseguibile.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII e seguenti). Richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (con varianti agevolate o a efficacia estesa), un’attestazione e l’omologazione del tribunale. L’omologa rende gli atti esecutivi più stabili e i creditori estranei devono essere pagati integralmente nei tempi di legge.

Concordato preventivo (art. 84 CCII e seguenti). È una procedura concorsuale vera e propria, con voto dei creditori, commissario giudiziale e omologazione. Può essere in continuità aziendale o liquidatorio, e offre la protezione più ampia dal momento del deposito della domanda.

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII). Consente di distribuire il valore generato dal piano anche in deroga ad alcune regole di graduazione, purché approvato da tutte le classi di creditori.

Per le imprese minori. Chi non supera le soglie dimensionali previste dal Codice non è soggetto a liquidazione giudiziale e accede agli strumenti del sovraindebitamento: il concordato minore (art. 74 CCII) e, se il risanamento non è possibile, la liquidazione controllata (art. 268 CCII), gestiti con l’intervento dell’Organismo di composizione della crisi.

La tabella nella risposta precedente indica i primi termini da rispettare. Ma la vera scelta si fa su un’analisi dei numeri, non sulla preferenza per uno strumento rispetto a un altro.

Cosa succede ai creditori che hanno ricevuto pagamenti o ipoteche durante il piano?

Possono essere chiamati a restituire o vedere dichiarata inefficace la garanzia. La loro difesa si fonda sull’esenzione, ma sono loro a doverla provare.

Questa domanda ce la pongono soprattutto banche, fornitori strategici e società di leasing. Il piano attestato, per funzionare, ha bisogno che qualcuno conceda nuova finanza o rinegozi: e chi lo fa riceve spesso in cambio garanzie reali o pagamenti accelerati. Quando il piano fallisce, questi soggetti diventano il primo bersaglio del curatore.

Le conseguenze pratiche possono essere due.

Revocatoria del pagamento. Il curatore agisce per ottenere la dichiarazione di inefficacia e la restituzione della somma. Il creditore, se perde, restituisce e si insinua al passivo per il corrispondente credito, concorrendo con tutti gli altri chirografari.

Inefficacia della garanzia in sede di verifica del passivo. È lo scenario più frequente per le banche: il creditore chiede l’ammissione in privilegio o in ipoteca, e il curatore oppone in via di eccezione che la garanzia è revocabile. Se l’eccezione è accolta, il credito viene ammesso ma degrada al rango chirografario.

Qui la Cassazione ha dato un’indicazione molto netta con l’ordinanza n. 33618 del 20 dicembre 2024: quando il curatore eccepisce la revocabilità, tocca al creditore dimostrare con documenti l’esistenza di un piano attestato valido da cui la garanzia discende. Non basta che il piano sia richiamato nel contratto di mutuo: va prodotto integralmente, e un piano non sottoscritto dal debitore non è servito allo scopo.

La Cassazione ha poi precisato, già con l’ordinanza n. 6508 del 2023, che la valutazione sull’idoneità del piano va parametrata sulla professionalità del terzo: da una banca, che dispone di strutture di analisi, ci si attende un vaglio del piano più attento di quello richiesto a un piccolo fornitore. Tradotto: più il creditore è qualificato, meno può limitarsi a confidare sulla firma dell’attestatore.


E se io sono il fideiussore della società? Il piano mi protegge?

No. Il piano attestato non tocca le garanzie personali: se la società non paga, la banca può rivolgersi a lei per l’intero importo garantito.

È una delle sorprese più amare, soprattutto per soci e amministratori di piccole e medie società, che hanno quasi sempre firmato fideiussioni a favore delle banche. Il piano attestato è un accordo tra l’impresa e i suoi creditori; non modifica, di per sé, gli impegni assunti da terzi garanti. Quando la banca dichiara la decadenza dal beneficio del termine nei confronti della società, di regola può escutere immediatamente la fideiussione, salvo che gli accordi attuativi del piano abbiano disciplinato in modo espresso anche la posizione dei garanti.

Cosa succede, allora, quando il piano fallisce?

  1. La banca chiede il pagamento al fideiussore, spesso con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
  2. Il fideiussore che paga si surroga nei diritti della banca verso la società e può insinuarsi al passivo della liquidazione giudiziale, con prospettive di recupero che dipendono dall’attivo disponibile.
  3. Se il fideiussore è una persona fisica che non riesce a far fronte all’esposizione, può valutare le procedure da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata), a seconda del suo profilo.

Due verifiche vanno fatte subito, perché possono cambiare molto l’esposizione del garante. La prima riguarda il testo della fideiussione: clausole, limiti di importo, eventuali profili di nullità legati a schemi contrattuali uniformi. La seconda riguarda il rapporto di conto sottostante: il credito della banca verso la società potrebbe contenere addebiti contestabili, e un saldo ricalcolato riduce proporzionalmente anche quanto può essere chiesto al garante.

Chi è insieme amministratore e fideiussore, infine, ha interesse a scegliere lo strumento di regolazione della crisi dell’impresa pensando anche alla propria posizione personale: alcuni strumenti consentono di negoziare con le banche soluzioni che coinvolgono i garanti, altri no.

L’attestatore che ha firmato il piano risponde se le cose vanno male?

Non per il solo fatto che il piano è fallito. Risponde se ha attestato dati falsi, ha omesso informazioni rilevanti o ha lavorato con colpa grave: e in quel caso le conseguenze ricadono anche su chi ha contato sulla sua attestazione.

L’attestatore garantisce due cose: che i dati aziendali su cui il piano si fonda siano veri, e che il piano sia fattibile. Non garantisce il risultato. Un piano ben costruito può fallire per cause esterne e imprevedibili, e in questo caso nessuno può rimproverare all’attestatore di non avere previsto il futuro.

Le responsabilità nascono su tre fronti.

Penale. L’art. 342 CCII punisce il professionista che, nelle relazioni o attestazioni, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti allegati. Si era sostenuto che il nuovo testo avesse cancellato la rilevanza penale dei giudizi sulla fattibilità. La Cassazione penale, con la sentenza n. 13016 del 2024, ha escluso questa lettura: anche il giudizio di fattibilità può essere falso, se la base informativa è incompleta o se i criteri tecnici impiegati non sono quelli generalmente accettati. È un’applicazione del principio che le Sezioni Unite (sentenza n. 22474 del 2016) avevano affermato per le valutazioni in bilancio.

Civile. L’attestatore può essere chiamato a risarcire i danni dall’impresa, dalla procedura o dai creditori che hanno fatto affidamento su un’attestazione redatta con negligenza professionale.

Effetti sull’esenzione. È il profilo più importante per chi ha ricevuto pagamenti o garanzie: l’art. 166, comma 3, lett. d) esclude l’esenzione da revocatoria in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore. Qui la colpa grave dell’attestatore travolge la protezione di tutti, anche di creditori in buona fede.

In una vicenda di questo tipo, la difesa deve saper leggere un’attestazione come la leggerebbe un perito del tribunale: è il terreno su cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista che coordina uno staff di avvocati e commercialisti, imposta il lavoro sin dalla prima analisi.

Vale lo stesso se la mia è una piccola impresa o una ditta individuale?

Il piano attestato può essere usato anche dalle piccole imprese, ma se fallisce le conseguenze sono diverse: l’impresa minore non va in liquidazione giudiziale e ha a disposizione le procedure da sovraindebitamento.

L’art. 56 parla genericamente di “imprenditore” in stato di crisi o di insolvenza, e la dottrina discute se lo strumento sia pensato solo per chi è assoggettabile a liquidazione giudiziale. Nella pratica, anche imprese di dimensioni ridotte lo utilizzano, perché l’esenzione da revocatoria vale anche per la revocatoria ordinaria e quindi conserva utilità al di fuori della procedura concorsuale.

Il punto decisivo è cosa accade dopo. Il Codice della crisi definisce impresa minore quella che, congiuntamente, nei tre esercizi precedenti non ha superato determinate soglie di attivo patrimoniale e di ricavi e ha debiti anche non scaduti non superiori a una certa soglia (art. 2, comma 1, lett. d, CCII). L’impresa minore, se il piano fallisce, non può essere assoggettata a liquidazione giudiziale. Ha invece a disposizione:

  • il concordato minore (art. 74 CCII), se la proposta consente di proseguire l’attività o comunque migliora il soddisfacimento dei creditori;
  • la liquidazione controllata (art. 268 CCII), che liquida il patrimonio e consente alla persona fisica di accedere all’esdebitazione;
  • la composizione negoziata, a cui l’impresa sotto soglia può accedere e che può concludersi anche con soluzioni dedicate.

Questi percorsi passano attraverso un Organismo di composizione della crisi (OCC), che affianca il debitore, verifica la documentazione e redige le relazioni richieste.

Per l’imprenditore individuale c’è un elemento ulteriore: debiti dell’impresa e debiti personali coincidono. Il patrimonio familiare, la casa, lo stipendio del coniuge cointestatario di un conto: tutto ciò entra nella valutazione. Per questo il passaggio dal piano fallito allo strumento successivo va programmato con attenzione, evitando atti dispositivi improvvisati (donazioni, fondi patrimoniali, vendite a parenti) che verrebbero con ogni probabilità aggrediti e potrebbero compromettere l’accesso ai benefici.

La banca ha revocato i fidi appena ha capito che il piano non funzionava: poteva farlo?

Dipende dagli accordi firmati. Una revoca improvvisa e senza preavviso può essere contestata, ma raramente basta a “rimettere in piedi” il piano.

Gli accordi attuativi del piano con le banche contengono di norma clausole che consentono la risoluzione o la decadenza in caso di mancato rispetto di determinati parametri finanziari (i cosiddetti covenant) o di inadempimento. Se il parametro è stato effettivamente violato, la banca esercita un diritto contrattuale.

Ci sono però margini di contestazione. La giurisprudenza richiede che il recesso della banca da un’apertura di credito, anche quando contrattualmente consentito, sia esercitato secondo buona fede e correttezza, senza modalità del tutto imprevedibili e arbitrarie che impediscano al cliente di organizzarsi. Una revoca “a sorpresa” di tutte le linee, mentre l’impresa stava rispettando il piano, può esporre la banca a responsabilità risarcitoria.

In secondo luogo, la fase di revoca è il momento giusto per verificare la correttezza del rapporto: interessi, commissioni, capitalizzazioni, valute. Un saldo ricalcolato cambia sia la posizione dell’impresa sia quella dei fideiussori.

Detto ciò, conviene essere realisti: un’azione contro la banca richiede tempo, e l’impresa in crisi non ha tempo. Più efficace, di solito, è ricondurre la banca a un tavolo con uno strumento che le offra più tutele del piano attestato: l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o la presenza di un esperto nella composizione negoziata cambiano profondamente il calcolo di convenienza dell’istituto di credito, anche perché rendono più stabili le nuove garanzie.


Rischio una condanna penale se il piano è fallito?

Il fallimento del piano, in sé, non è reato. Il rischio penale nasce da ciò che si è fatto durante il piano, e l’esenzione copre solo una parte delle condotte.

Partiamo dalla rassicurazione fondata: nessuno viene condannato perché un piano di risanamento non ha avuto successo. L’art. 324 CCII esclude la bancarotta preferenziale e la bancarotta semplice per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano attestato. La logica è chiara: il legislatore vuole che l’imprenditore provi a salvare l’impresa senza il timore che ogni pagamento previsto dal piano gli venga contestato come favoritismo.

Ora i limiti reali, che vanno detti senza giri di parole.

La bancarotta fraudolenta per distrazione e quella documentale restano pienamente punibili. Se durante il piano sono stati trasferiti beni a società collegate senza corrispettivo adeguato, se sono stati prelevati compensi ingiustificati, se la contabilità non consente di ricostruire il patrimonio, il piano non offre alcuna copertura.

I pagamenti fuori piano restano esposti. Un pagamento preferenziale non previsto, eseguito per favorire un creditore a danno degli altri, può integrare bancarotta preferenziale. E la Cassazione penale, con la sentenza n. 25506 del 2025, ha ricordato che del reato può rispondere anche il creditore che, consapevole del dissesto, contribuisce in modo determinante a ottenere il vantaggio, anche attraverso operazioni formalmente lecite come una compensazione.

Il giudice penale non è vincolato dall’etichetta “piano attestato”. Può verificare se il pagamento fosse davvero esecutivo di un piano reale o se il piano fosse un paravento.

Per l’amministratore la regola pratica è: ricostruire subito, con documenti, cosa è stato pagato in esecuzione del piano e cosa no. È molto più facile farlo oggi che fra tre anni, davanti a un curatore o a un pubblico ministero.

Rischio di perdere tutto, compresa la casa?

L’impresa può perdere il suo patrimonio. Lei, personalmente, rischia la casa solo se ha dato garanzie, se risponde illimitatamente dei debiti o se le viene contestata una responsabilità da amministratore.

La risposta dipende da come è organizzata l’attività.

Se l’impresa è una società di capitali (srl, spa), il patrimonio della società è separato da quello dei soci. La liquidazione giudiziale riguarda la società: i beni personali dei soci non vengono automaticamente attratti nella procedura. Il rischio personale nasce però da tre situazioni frequentissime: le fideiussioni firmate a favore delle banche; la responsabilità degli amministratori per l’aggravamento del dissesto, che il curatore può far valere; eventuali ipoteche concesse su beni personali a garanzia dei debiti sociali.

Se l’impresa è una società di persone (snc, sas), i soci illimitatamente responsabili vengono coinvolti nella liquidazione giudiziale della società (art. 256 CCII).

Se l’impresa è individuale, il patrimonio è uno solo e i creditori possono aggredirlo, con le tutele previste dalla legge per alcuni beni e con i limiti propri di ciascuna procedura.

Un limite reale: chi ha firmato garanzie personali deve sapere che la sua casa è esposta. Una rassicurazione fondata: esistono strumenti che consentono alla persona fisica di chiudere la propria posizione debitoria, compresa l’esdebitazione al termine della liquidazione controllata o giudiziale, alle condizioni previste dal Codice. La peggiore risposta a questo rischio è il panico: trasferimenti di immobili a familiari o costituzioni di fondi patrimoniali fatti in fretta sono atti che vengono revocati e possono avere anche risvolti penali.

Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?

Meno di quanto pensa. Non esiste una data fissa, ma quasi sempre il margine si misura in settimane, non in mesi.

Riprendiamo i tre orologi di cui abbiamo parlato all’inizio e mettiamoli in concreto.

Se una banca ha già dichiarato la decadenza dal beneficio del termine, può ottenere un decreto ingiuntivo e iscrivere ipoteca giudiziale in tempi brevi. Un creditore che deposita un’istanza di liquidazione giudiziale mette in moto un procedimento che, nei tribunali più rapidi, può concludersi con la sentenza in un arco di tempo contenuto. Una volta aperta la liquidazione, le possibilità di ristrutturare si riducono drasticamente.

Al contrario, finché nessuna istanza è stata depositata, l’imprenditore conserva la libertà di scegliere lo strumento. E alcuni strumenti, come la composizione negoziata con misure protettive o il concordato preventivo, bloccano per legge le iniziative dei creditori una volta attivati correttamente.

Il limite reale: se l’insolvenza è irreversibile, nessuno strumento di risanamento potrà essere attivato con serietà, e insistere aggrava le responsabilità. La rassicurazione fondata: anche in quel caso esistono percorsi ordinati, compreso chiedere la liquidazione in proprio, che proteggono la posizione dell’imprenditore molto più di un’attesa passiva.

Il consiglio operativo è semplice: raccogliere entro pochi giorni piano, attestazione, accordi, situazione contabile aggiornata ed elenco dei creditori, e far valutare il tutto a chi può indicare lo strumento compatibile con i tempi rimasti.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due ipotesi dimostrative, costruite con dati realistici ma non riferite a casi reali, che mostrano come le regole viste finora si traducono in numeri.

Simulazione 1 — L’ipoteca della banca: tiene o no?

Ipotesi: una srl adotta un piano attestato con data certa del 2 marzo 2024. Il piano prevede un nuovo finanziamento bancario di 418.700 € garantito da ipoteca su un capannone, per sostenere la continuità. L’ipoteca viene iscritta il 14 marzo 2024. Il piano si rivela irrealizzabile e un creditore deposita istanza di liquidazione giudiziale il 9 gennaio 2025; la sentenza di apertura è del 26 febbraio 2025.

La banca chiede di essere ammessa al passivo con prelazione ipotecaria per 402.150 € residui. Il curatore eccepisce la revocabilità dell’ipoteca.

  • Scenario A: la banca produce il piano completo e sottoscritto, l’attestazione e il contratto di mutuo che richiama il piano. Il finanziamento e l’ipoteca sono espressamente indicati. Il piano, letto con i dati di marzo 2024, era plausibile. → L’esenzione regge: il credito è ammesso in ipoteca. Se il capannone viene venduto a 537.900 €, al netto delle spese di procedura imputabili la banca può essere soddisfatta in larga parte sul ricavato.
  • Scenario B: la banca produce solo il contratto di mutuo che “richiama” un piano, ma non il piano firmato dal legale rappresentante. → Sulla scorta dell’ordinanza n. 33618/2024 l’onere della prova non è assolto: l’ipoteca è inefficace e il credito di 402.150 € è ammesso in chirografo, concorrendo con tutti gli altri creditori non privilegiati. Il ricavato del capannone va prima ai privilegiati e poi è ripartito tra i chirografari in proporzione.

Lo stesso credito, due esiti opposti: la differenza la fanno i documenti.

Simulazione 2 — Le rate al fornitore e il pagamento “extra”

Ipotesi: nello stesso piano, un fornitore strategico ottiene il pagamento del debito pregresso in tre rate da 27.850 € ciascuna (totale 83.550 €), espressamente previste. Il 20 novembre 2024 l’amministratore, fuori piano, paga 19.430 € a un altro fornitore che minacciava di sospendere le forniture.

Dopo l’apertura della liquidazione (domanda del 9 gennaio 2025), il curatore valuta le azioni:

  • Rate del fornitore strategico (83.550 €): indicate nel piano ed eseguite secondo le scadenze. → Salvo prova di manifesta inidoneità originaria del piano o di dolo/colpa grave conosciuti dal fornitore, rientrano nell’esenzione.
  • Pagamento extra (19.430 €): non indicato nel piano. Cade nei sei mesi anteriori alla domanda (il periodo decorre a ritroso dal 9 gennaio 2025, quindi dal 9 luglio 2024). → È revocabile se il curatore prova che il fornitore conosceva lo stato di insolvenza. Sul piano penale, se emergesse lo scopo di favorire quel creditore a danno degli altri, l’art. 324 non offrirebbe copertura.

Ultimo dettaglio sui termini: se la sentenza di apertura viene notificata alla società il 27 febbraio 2025, il reclamo in corte d’appello va proposto entro 30 giorni. Il trentesimo giorno cade sabato 29 marzo 2025, e il termine slitta a lunedì 31 marzo 2025.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Fra tre anni, chi sarà in grado di dimostrare che ogni singolo pagamento era esattamente quello previsto dal piano?”

È la domanda che quasi nessun imprenditore si pone quando il piano va male, perché in quel momento l’attenzione è tutta sul presente: le rate, le banche, i creditori al telefono. Eppure le revocatorie e i giudizi di verifica del passivo arrivano mesi o anni dopo, quando la società non ha più una struttura amministrativa, l’amministratore è cambiato, il commercialista ha chiuso il mandato e i documenti sono sparsi fra caselle PEC, archivi cartacei e computer dismessi.

L’esenzione da revocatoria non si ottiene raccontando che il piano c’era: si ottiene provando quattro cose. Che il piano aveva data certa anteriore agli atti. Che era sottoscritto e completo, con l’attestazione. Che l’atto contestato era indicato nel piano. Che l’atto è stato eseguito in conformità a quanto previsto, con documento scritto e data certa, come impone l’art. 56, comma 5.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 33618 del 2024, ha chiarito che questo onere grava su chi invoca l’esenzione. E il principio di vicinanza della prova, su cui la Corte fonda la decisione, significa in parole semplici: chi aveva i documenti doveva conservarli.

Per l’impresa e per i suoi amministratori, il lavoro da fare subito è costruire un fascicolo del piano: piano con prova della data certa, attestazione, accordi, delibere, estratti conto, contabile per contabile la riconciliazione tra previsioni e pagamenti effettivi. Per i creditori che hanno ricevuto somme o garanzie, il lavoro è parallelo: pretendere oggi copia integrale e firmata del piano e dell’attestazione.

Una seconda domanda, collegata, merita la stessa attenzione: i finanziamenti erogati nel piano attestato non godono della prededuzione riconosciuta alla nuova finanza negli strumenti omologati. Chi sta per concedere ulteriore credito a un’impresa il cui piano scricchiola dovrebbe saperlo prima, non dopo.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce più utili per capire come i giudici trattano il piano attestato quando il risanamento non riesce. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio in parole semplici e perché conta per chi si trova in questa situazione.

1. Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719. È la prima pronuncia di legittimità sulle condizioni dell’esenzione. Il giudice della revocatoria non si ferma all’esistenza dell’attestazione: deve verificare, con giudizio riferito al momento di adozione del piano, se questo fosse idoneo a risanare l’esposizione e a riequilibrare le finanze dell’impresa. Rilevanza: segna la fine dell’idea che il piano attestato produca un’esenzione automatica.

2. Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018. Conferma il sindacato ex ante e aggiunge un elemento: la valutazione va calibrata sulla condizione professionale del terzo che ha contratto con il debitore. Nel caso deciso, il tribunale aveva sbagliato a ritenere irrilevante la mancata attestazione della veridicità dei dati contabili. Rilevanza: un’attestazione incompleta sui dati è un punto debole che il curatore sfrutterà.

3. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9743. Ribadisce che il giudice ha il potere-dovere di controllare il piano, ma circoscrive il controllo all’evidenza: l’esenzione cade quando l’inettitudine del piano a raggiungere il risanamento è manifesta. Rilevanza: per chi difende l’esenzione, il tema di prova non è che il piano fosse perfetto, ma che non fosse palesemente inadeguato.

4. Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1147. Afferma che le esenzioni previste per la revocatoria concorsuale operano anche quando il curatore agisce in revocatoria ordinaria. Rilevanza: il curatore non può aggirare l’esenzione cambiando tipo di azione.

5. Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2176. Estende espressamente l’esenzione del piano attestato alla revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in una vicenda relativa a una garanzia concessa da una società poi fallita. Rilevanza: anticipa la soluzione oggi scritta nell’art. 166, comma 3, lett. d) CCII.

6. Cass. civ., Sez. I, 2023, n. 1697. In una controversia su un mutuo ipotecario concesso a una società poi fallita, chiarisce che l’eventuale contrasto dell’operazione con le norme sulla bancarotta preferenziale non rende nullo il contratto, ma può esporlo alla revocatoria. Rilevanza: per la banca, il rischio non è la nullità del mutuo ma l’inefficacia della garanzia verso la massa.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508. Ripete che, trattandosi di un piano unilaterale, non omologato e non necessariamente pubblicato, il giudice valuta ora per allora l’idoneità del piano, parametrando il giudizio sulla professionalità del terzo; in assenza di una ragionevole possibilità di attuazione, l’esenzione non spetta. Rilevanza: banche e operatori qualificati hanno un onere di verifica più intenso dei piccoli creditori.

8. Cass. civ., Sez. I, ord. 20 dicembre 2024, n. 33618. Quando il curatore eccepisce la revocabilità di un’ipoteca in sede di verifica del passivo, spetta al creditore provare documentalmente il piano da cui la garanzia discende; il semplice richiamo nel contratto non basta, e un piano non sottoscritto dal debitore non assolve l’onere. Rilevanza: è la pronuncia che più direttamente impone di conservare e produrre il fascicolo del piano.

9. Cass. civ., Sez. I, 2025, n. 3450. Un debito già inadempiuto, per il quale si concorda una rateizzazione in cambio di un’ipoteca, resta un debito scaduto ai fini della disciplina revocatoria. Rilevanza: le garanzie concesse per “consolidare” esposizioni già scadute, frequenti negli accordi attuativi dei piani, sono esposte alla revocatoria più severa se l’esenzione non regge.

10. Cass. pen., Sez. Unite, 31 marzo 2016, n. 22474. In materia di false comunicazioni sociali, le Sezioni Unite ammettono che anche un giudizio valutativo possa essere falso quando si discosta da criteri normativi o da criteri tecnici generalmente accettati. Rilevanza: è il fondamento su cui si valuta la falsità delle attestazioni di fattibilità.

11. Cass. pen., Sez. V, 23 febbraio 2024, n. 13016. Esclude che l’art. 342 CCII abbia depenalizzato la falsa attestazione della fattibilità economica del piano: il professionista risponde se la base informativa è incompleta o i metodi valutativi sono scorretti. Rilevanza: l’attestazione “compiacente” resta un rischio penale per l’attestatore e, attraverso la colpa grave, fa cadere l’esenzione civile.

12. Cass. pen., Sez. V, ud. 26 marzo 2025, dep. 10 luglio 2025, n. 25506. Del reato di bancarotta preferenziale può rispondere anche il creditore estraneo alla società, se consapevole del dissesto e determinante nell’ottenere un vantaggio lesivo della parità tra creditori, anche con operazioni formalmente lecite come la compensazione. Rilevanza: i creditori che ottengono pagamenti fuori piano durante la crisi non sono al riparo sul piano penale.

13. Corte d’Appello di Bologna, 4 dicembre 2025. Nel decidere su pagamenti eseguiti in esecuzione di accordi di ristrutturazione, distingue nettamente quella esenzione da quella del piano attestato, che non passa per l’omologa e resta soggetta al sindacato del giudice sull’idoneità del piano. Rilevanza: conferma, anche nel merito più recente, che uno strumento omologato offre maggiore stabilità degli atti rispetto al piano attestato.

In sintesi, la giurisprudenza consegna un messaggio coerente: il piano attestato protegge, ma solo chi può dimostrare che era serio, completo e documentato, e solo per ciò che il piano prevedeva davvero.


E voi, concretamente, cosa fate? Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un piano attestato fallisce, lo Studio interviene su tre fronti contemporaneamente: la tenuta degli atti già compiuti, la scelta dello strumento successivo e la protezione delle persone coinvolte. Ecco le attività concrete.

  1. Analizziamo il piano e l’attestazione verificando il contenuto minimo dell’art. 56, la data certa, l’indipendenza dell’attestatore e la completezza della base informativa, per stimare in anticipo quanto regge l’esenzione.
  2. Ricostruiamo il fascicolo del piano, riconciliando ogni pagamento, garanzia e contratto con le previsioni del piano e individuando gli atti che ne restano fuori.
  3. Valutiamo, insieme ai commercialisti dello staff, se l’impresa è ancora risanabile, confrontando i flussi reali con quelli previsti e verificando se un aggiornamento del piano, con nuova attestazione, sia sostenibile.
  4. Predisponiamo l’accesso alla composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive, quando i numeri lo consentono, per fermare le azioni dei creditori.
  5. Impostiamo accordi di ristrutturazione o la domanda di concordato preventivo quando serve la stabilità che deriva dall’omologazione.
  6. Per le imprese minori e le persone fisiche, costruiamo il percorso di concordato minore, liquidazione controllata o ristrutturazione dei debiti, dialogando con l’OCC.
  7. Esaminiamo i rapporti bancari e le fideiussioni, ricalcolando i saldi e verificando le clausole contrattuali per ridurre l’esposizione di impresa e garanti.
  8. Difendiamo l’impresa nel procedimento di liquidazione giudiziale e proponiamo reclamo contro la sentenza di apertura quando ne ricorrono i presupposti.
  9. Assistiamo creditori e debitori nelle revocatorie e nella verifica del passivo, dalla domanda di ammissione all’opposizione allo stato passivo.
  10. Seguiamo il contenzioso fino in Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva dalla prima analisi all’ultimo grado di giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi esce da un piano attestato fallito, la qualifica di Esperto Negoziatore è particolarmente significativa: significa conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata, cioè lo strumento che più spesso consente di trasformare un piano senza protezioni in un percorso con misure protettive e trattative guidate. Allo stesso tempo, la qualifica di cassazionista garantisce che le controversie su revocatorie e stato passivo, che in questa materia arrivano frequentemente in sede di legittimità, siano seguite dallo stesso difensore e con la stessa strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione.

Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i numeri del piano e le regole del Codice della crisi vengono letti nello stesso momento, non in stanze separate.


In chiusura: tre cose da ricordare

La prima: il fallimento del piano non cancella le sue protezioni, ma le mette alla prova. Pagamenti e garanzie previsti dal piano possono restare fuori dalla revocatoria e dalla bancarotta preferenziale, a condizione di dimostrare che il piano era serio, documentato e che quegli atti vi erano indicati.

La seconda: il piano attestato non ferma i creditori, altri strumenti sì. Composizione negoziata, accordi omologati, concordato preventivo e, per le imprese minori, le procedure da sovraindebitamento offrono protezioni che il piano non ha. Sceglierli in tempo è decisivo.

La terza: il tempo lavora contro chi aspetta. Periodo sospetto, responsabilità degli amministratori e iniziative dei creditori corrono tutti insieme, e per molti procedimenti del Codice della crisi non c’è neppure la pausa del 1-31 agosto.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per costruire la via d’uscita negoziata, avvocato cassazionista per difendere gli atti del piano nelle revocatorie fino all’ultimo grado, Gestore della crisi e fiduciario OCC per le imprese minori e le persone fisiche coinvolte, con uno staff bancario e tributario coordinato a livello nazionale.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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