Come Si Contabilizzano I Debiti Stralciati In Un Piano Ex Art. 56 Ccii?

Perché, sullo stralcio dei debiti, la parola decisiva l’hanno detta i giudici

Chi chiude un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) si trova, il giorno dopo la firma degli accordi con i creditori, davanti a una domanda molto concreta: che cosa succede in bilancio al debito che i creditori hanno rinunciato a incassare? La risposta sembra semplice – il debito si riduce, nasce un componente positivo – ma dietro quella scrittura si nascondono almeno tre problemi che la legge da sola non risolve: in quale esercizio il beneficio va rilevato, quanta parte di quel beneficio il Fisco può tassare, e quanto è “stabile” uno stralcio ottenuto fuori da un tribunale, se poi il risanamento non riesce.

Su ciascuno di questi punti il testo normativo è laconico, costruito per rinvii (il Testo unico delle imposte sui redditi cita ancora istituti della vecchia legge fallimentare, il principio contabile OIC 19 anche) e soprattutto non pensato per il piano attestato del nuovo Codice. È la giurisprudenza – affiancata dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e, da ultimo, da una norma di interpretazione autentica – ad aver riempito i vuoti. Nel marzo 2026 la Corte di Cassazione ha chiuso una lunga disputa sul rapporto tra stralcio e perdite fiscali; negli anni precedenti la Suprema Corte aveva fissato i criteri per stabilire quando un debito “smette di esistere” ai fini fiscali e quando gli atti esecutivi di un piano attestato resistono alla revocatoria.

In questa guida trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per il bilancio e per le imposte della tua impresa. Non un commento astratto, ma una lettura che parte dal principio affermato dai giudici e arriva alla scrittura contabile e alla dichiarazione dei redditi.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: il piano ex art. 56 è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, terreno su cui l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, come Gestore della crisi da sovraindebitamento e come professionista fiduciario di un OCC; la sorte fiscale e contabile dello stralcio, invece, richiede il lavoro congiunto dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina. Due facce della stessa operazione, che non possono essere curate separatamente.

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La base normativa: le quattro norme su cui i giudici si sono pronunciati

Prima di entrare nelle decisioni, conviene fissare il perimetro delle regole di partenza. Sono quattro, appartengono a mondi diversi (diritto della crisi, principi contabili, imposte dirette, IVA) e proprio la loro mancanza di coordinamento spiega perché il contenzioso sia stato così intenso.

1. L’art. 56 CCII. L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria. Il piano deve avere data certa e un contenuto minimo (situazione economico-patrimoniale e finanziaria, cause della crisi, strategie d’intervento, creditori con cui si tratta e relativi importi, eventuali apporti di finanza nuova, tempi delle azioni). Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. Il piano, l’attestazione e gli accordi possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore: è una facoltà, non un obbligo. Lo stralcio dei debiti non nasce dal piano in sé, ma dagli accordi negoziali che il debitore conclude con i singoli creditori in esecuzione del piano.

2. Il principio contabile OIC 19 – Debiti. Disciplina l’eliminazione contabile del debito e la sua ristrutturazione. Il paragrafo 73A lega la rilevazione degli effetti al momento in cui l’accordo diventa efficace tra le parti; l’Appendice A elenca, tra le operazioni di ristrutturazione, il piano attestato (con il riferimento, ancora, all’art. 67, comma 3, lett. d, della legge fallimentare) e individua come data rilevante, quando esiste un accordo formalizzato con i creditori, quella della loro adesione. I paragrafi 73B e 73C distinguono tra società che applicano il costo ammortizzato e società che non lo applicano.

3. L’art. 88 TUIR. Il comma 1 qualifica come sopravvenienza attiva la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in esercizi precedenti. Il comma 4-ter prevede un regime di favore: nel primo periodo, per le procedure liquidatorie, la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza; nel secondo periodo, per gli strumenti di risanamento in continuità, la riduzione non costituisce sopravvenienza solo per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo (considerate senza il limite dell’80% dell’art. 84), la deduzione ACE e l’eccedenza riportabile, gli interessi passivi e oneri assimilati indeducibili riportati. Il testo richiama espressamente il piano attestato «di cui all’art. 67, comma 3, lett. d)» della legge fallimentare, pubblicato nel registro delle imprese.

4. L’art. 26 del D.P.R. 633/1972. Il comma 3-bis consente al creditore di emettere nota di variazione IVA in diminuzione per il corrispettivo non pagato, tra l’altro, dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato. Il comma 5 impone al debitore di registrare la corrispondente variazione, salvo che per le procedure concorsuali della lettera a): una deroga che, come vedremo, non protegge chi usa uno strumento stragiudiziale.

Sul versante della tutela degli atti compiuti, completano il quadro l’art. 166, comma 3, lett. d), CCII (esenzione da revocatoria per atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato e in esso indicati, salvo dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore conosciuti dal creditore), l’art. 324 CCII (esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice) e l’art. 342 CCII (falso in attestazioni e relazioni).

Il quadro, dunque, è frammentato: una norma della crisi che non parla di contabilità, un principio contabile che non parla di imposte, una norma fiscale scritta con il vocabolario della legge fallimentare. Vediamo come i giudici hanno ricomposto i pezzi.

L’orientamento consolidato: il debito “stralciato” diventa ricchezza solo quando la sua estinzione è certa

Il punto di partenza: Cass. 20 febbraio 1996, n. 1310

La Suprema Corte ha chiarito, già a metà degli anni Novanta, che il meccanismo della sopravvenienza attiva è simmetrico rispetto a quello del costo: se una passività era stata iscritta e aveva inciso sul risultato di esercizi passati, il suo venir meno produce un componente positivo che deve concorrere al reddito dell’esercizio in cui l’insussistenza emerge. La vicenda riguardava proprio il trattamento di passività non più dovute e la loro collocazione temporale.

Il principio: la sopravvenienza da estinzione di un debito si colloca nell’esercizio in cui quella estinzione si manifesta, non negli esercizi in cui il debito era sorto.

Il principio, calato nella pratica, significa che lo stralcio ottenuto con il piano non “riscrive” i bilanci passati: non si riaprono gli esercizi in cui i fornitori avevano fatturato, ma si registra un provento nell’esercizio in cui la rinuncia dei creditori diventa giuridicamente operante.

La conferma: Cass. ord. 9 agosto 2022, n. 24580

L’orientamento si è consolidato nel senso che la sopravvenienza attiva si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata in bilancio, debba ritenersi cessata e assuma quindi una connotazione attiva: la tassazione avviene nell’esercizio in cui quella posta attiva emerge e acquista certezza. La pronuncia viene oggi citata come riferimento della linea interpretativa, ripresa costantemente dalla Sezione tributaria.

Il principio: conta la certezza dell’estinzione, non la semplice percezione che il debito “non verrà più pagato”.

In altre parole, se ti trovi con un fornitore che da mesi non sollecita più il pagamento, questo non basta a far nascere la sopravvenienza; la fa nascere invece l’accordo di stralcio efficace. Per chi redige il bilancio, questo significa che la data dell’accordo – e le eventuali condizioni a cui è subordinato – diventa il dato contabile più importante del fascicolo.

La continuità: Cass. ord. 7 ottobre 2024, n. 26176

La Corte è tornata sul tema ribadendo che la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi costituisce sopravvenienza attiva secondo gli stessi criteri: evento sopravvenuto, passività effettivamente iscritta, esercizio di emersione. La pronuncia non introduce elementi nuovi, ma conferma che la linea è stabile anche dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi.

Il principio: il criterio temporale è quello dell’evento estintivo, e resta invariato a prescindere dallo strumento che lo produce.

La ricaduta concreta è che nessun contribuente può sperare di “spalmare” lo stralcio su più esercizi per diluirne l’effetto fiscale, né l’Amministrazione può anticiparlo a un esercizio in cui l’accordo non era ancora efficace.

La precisazione più recente: Cass. 16 ottobre 2025, n. 27592

Con questa sentenza la Corte ha affinato il principio: la sopravvenienza attiva va raccordata causalmente al sopraggiungere, in un esercizio successivo a quello di iscrizione, di un evento idoneo a estinguere con certezza il costo o il debito registrato; non basta la mera iscrizione di un debito tra le passività per ipotizzare, a distanza di tempo, una sopravvenienza. La decisione è stata letta come una parziale correzione di rotta rispetto a letture più aggressive dell’Amministrazione, che tendevano a presumere l’insussistenza di debiti vecchi.

Il principio: senza un evento estintivo certo e individuabile, non c’è sopravvenienza; e l’onere di individuarlo non può essere sostituito da una presunzione.

Per chi attua un piano ex art. 56, la conseguenza è doppia. Da un lato, l’accordo di stralcio è proprio quell’evento certo, e va quindi documentato con cura (data, contenuto, condizioni, efficacia). Dall’altro, i debiti verso creditori che non hanno aderito al piano restano debiti a tutti gli effetti: non si possono eliminare dal bilancio perché “il piano prevede di pagarli meno”, e non generano sopravvenienza finché non interviene un fatto estintivo.

Il raccordo con OIC 19

L’orientamento giurisprudenziale sulla certezza dell’evento si salda con il paragrafo 73A dell’OIC 19: la data dalla quale si rilevano gli effetti dell’eliminazione contabile coincide con il momento in cui l’accordo diventa efficace tra le parti. Il cerchio si chiude così: la regola contabile (efficacia dell’accordo) e la regola fiscale elaborata dalla Cassazione (certezza dell’estinzione) puntano verso lo stesso momento. Quando le due date coincidono, bilancio e dichiarazione camminano insieme. I problemi nascono quando non coincidono – ed è il primo dei tre nodi aperti.

Prima questione aperta: in quale esercizio va rilevato lo stralcio se l’accordo è condizionato?

La questione

«Ho firmato gli accordi con i creditori a dicembre, ma la loro efficacia era subordinata all’attestazione definitiva e alla pubblicazione del piano nel registro delle imprese, arrivata a gennaio. Lo stralcio va nel bilancio dell’anno vecchio o del nuovo?» È la domanda più frequente nei piani attestati, perché la loro natura negoziale lascia alle parti ampia libertà nel costruire le condizioni.

Cosa hanno deciso i giudici

Non esiste – va detto con chiarezza – una pronuncia di legittimità che abbia deciso specificamente l’imputazione temporale dello stralcio in un piano ex art. 56 CCII. Il criterio si ricava dall’orientamento generale già visto: Cass. n. 24580/2022 e Cass. n. 27592/2025 collegano la sopravvenienza all’evento che estingue il debito con certezza. Un accordo sottoposto a condizione sospensiva non estingue nulla finché la condizione non si verifica: prima di quel momento il creditore conserva il diritto all’intero credito.

Il principio contabile va nella stessa direzione. L’Appendice A dell’OIC 19 precisa che, se l’efficacia dell’accordo di ristrutturazione è subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva o ad altri adempimenti del debitore o di terzi, la data della ristrutturazione può spostarsi al momento in cui la condizione si avvera. Il Consiglio nazionale dei commercialisti, nell’informativa del gennaio 2019 dedicata agli aspetti contabili della ristrutturazione alla luce dell’OIC 19, ha ripreso questa impostazione, collegando la rilevazione alla data di efficacia e distinguendo il trattamento dei costi di ristrutturazione a seconda che l’operazione determini o meno una modifica sostanziale.

C’è contrasto?

Più che un contrasto, c’è un disallineamento potenziale tra piano contabile e piano fiscale. Il regime di favore dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR richiede che il piano attestato sia pubblicato nel registro delle imprese; l’OIC 19 guarda invece all’efficacia dell’accordo tra le parti, che può precedere la pubblicazione se le parti non l’hanno posta come condizione. Si può quindi verificare che lo stralcio sia correttamente rilevato in bilancio in un esercizio in cui il piano non era ancora pubblicato: in quell’esercizio, a rigore, il presupposto dell’agevolazione manca.

L’assunzione prudenziale è costruire gli accordi in modo che la loro efficacia sia subordinata alla pubblicazione del piano nel registro delle imprese, così da far coincidere la data contabile dello stralcio con il momento in cui sorge il diritto al regime fiscale di favore.

Cosa significa per te

Se l’accordo è ancora in trattativa, la clausola sull’efficacia non è un dettaglio da lasciare al modello standard del creditore: decide in quale esercizio emerge il provento e se quel provento potrà beneficiare della detassazione. Se l’accordo è già firmato, occorre ricostruire con esattezza le condizioni e le date, perché la collocazione dello stralcio nell’uno o nell’altro bilancio produce effetti che non si correggono con una semplice variazione in dichiarazione.

Se lo stralcio diventa efficace dopo la chiusura dell’esercizio ma prima dell’approvazione del bilancio, si è di fronte a un fatto successivo che, di regola, non modifica i valori dell’esercizio chiuso ma va illustrato in nota integrativa, anche perché incide sulla valutazione della continuità aziendale. Il bilancio che precede lo stralcio non deve anticiparne l’effetto, ma deve raccontarlo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta le clausole di efficacia degli accordi insieme ai commercialisti dello staff, perché la data dello stralcio si decide nel contratto, non in sede di chiusura del bilancio.

Seconda questione aperta: quanta parte dello stralcio può tassare il Fisco?

La questione

«Il piano ci ha fatto stralciare oltre un milione di debiti, ma abbiamo anche perdite fiscali accumulate negli anni della crisi. La parte di stralcio “coperta” dalle perdite la paghiamo come imposta, oppure si limita a mangiarsi le perdite?» E, ancora prima: «Il comma 4-ter parla del piano dell’art. 67 della legge fallimentare: vale anche per il nostro piano ex art. 56 CCII?»

Cosa hanno deciso i giudici (e l’Agenzia)

Sull’applicabilità al piano ex art. 56 CCII. Il percorso è stato scandito prima dalla prassi e poi dal legislatore. Con la risposta a interpello n. 183 del 31 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha ricostruito la ratio del comma 4-ter: agevolare il ritorno in bonis dell’impresa senza consentirle, al tempo stesso, di continuare a usare perdite e deduzioni formatesi negli anni della crisi. Con la risposta n. 222/2024 l’Agenzia ha poi riconosciuto che il regime si applica anche al piano attestato ex art. 56 CCII, perché persegue la stessa finalità del vecchio piano dell’art. 67 della legge fallimentare, a condizione che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese. Nel luglio 2025, con la risposta n. 179, l’Agenzia ha invece negato il beneficio al concordato semplificato liquidatorio, ritenendolo non richiamato dalla norma: una lettura letterale che mostrava quanto fosse fragile affidarsi alla sola prassi.

Il nodo è stato sciolto dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, che ha dettato un’interpretazione autentica del comma 4-ter: il beneficio si estende agli istituti del Codice della crisi, e in particolare – per il secondo periodo, quello “in continuità” – anche al piano attestato ai sensi dell’art. 56 CCII pubblicato nel registro delle imprese. Essendo norma interpretativa, essa chiarisce il significato che la disposizione aveva già, e non introduce un beneficio solo per il futuro.

Sul rapporto con le perdite. Qui la parola decisiva è della Cassazione. La vicenda nasce da un accordo di ristrutturazione omologato ex art. 182-bis della legge fallimentare (oggi art. 57 CCII): l’impresa aveva ottenuto uno stralcio di importo inferiore alle perdite pregresse disponibili, e l’Ufficio aveva sostenuto che, non essendoci alcuna “eccedenza” rispetto alle perdite, l’intero stralcio fosse tassabile in via ordinaria. I giudici di merito avevano dato ragione all’Amministrazione.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 6763 depositata il 20 marzo 2026, ha ribaltato l’esito. Il principio, riformulato: lo stralcio non è tassabile né quando supera le perdite (per la parte eccedente), né quando è pari o inferiore alle perdite, agli interessi passivi e agli oneri assimilati, perché in quest’ultimo caso esso viene assorbito, in tutto o in parte, dal monte delle perdite. La lettura dell’Ufficio avrebbe prodotto una doppia penalizzazione sullo stesso componente positivo: le perdite ridotte e, in più, l’imposta pagata.

C’è contrasto?

Fino al marzo 2026 un contrasto effettivo c’era, tra la lettura dell’Amministrazione (e di parte della giurisprudenza di merito) e quella della dottrina prevalente. Oggi l’orientamento di legittimità è netto. Resta da verificare come la pronuncia verrà recepita dagli uffici nei contenziosi pendenti e se verrà confermata da decisioni successive; ma il principio, affermato come principio di diritto, è destinato a orientare il contenzioso.

L’assunzione prudenziale è applicare il comma 4-ter secondo la lettura di Cass. n. 6763/2026 – perdite prima consumate, poi eccedenza esente, nessuna tassazione della parte assorbita – documentando però in modo analitico, già nel piano e nell’attestazione, il calcolo delle perdite, dell’eccedenza ACE e degli interessi passivi riportati.

Cosa significa per te

Se il tuo piano non è pubblicato, il regime di favore non ti spetta: lo stralcio si somma al reddito e le perdite si compensano secondo le regole ordinarie, con il limite dell’80%. Se il piano è pubblicato, il beneficio è ampio ma ha un prezzo: le perdite fiscali utilizzate per assorbire lo stralcio non saranno più disponibili per compensare i redditi degli anni successivi. Il piano industriale, e l’attestazione, devono quindi incorporare questo effetto nelle proiezioni fiscali dei periodi post-risanamento, altrimenti la sostenibilità del piano risulta sovrastimata.

Resta un profilo da non trascurare sul piano della rappresentazione in bilancio. Per le società che non applicano il costo ammortizzato, l’OIC 19 (par. 73C) configura la riduzione del debito come provento finanziario; per quelle che lo applicano, il nuovo debito va iscritto secondo le regole di rilevazione iniziale dei debiti soggetti ad attualizzazione. La classificazione non è neutra, perché incide sulla lettura dei margini operativi e, in linea generale, sulla base imponibile IRAP delle società che la determinano sulla differenza tra valore e costi della produzione: è un aspetto da verificare caso per caso con il commercialista.

Terza questione aperta: lo stralcio resiste se il risanamento fallisce?

La questione

«Abbiamo registrato lo stralcio e goduto del regime fiscale. Ma se tra due anni l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, il curatore può rimettere tutto in discussione? E che fine fanno i pagamenti fatti ai creditori in esecuzione del piano?» È la domanda che distingue un piano attestato da un accordo omologato: qui nessun tribunale ha controllato ex ante il piano, e il controllo, se arriva, arriva dopo.

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. 5 luglio 2016, n. 13719. In una vicenda in cui una banca era stata ammessa al passivo in privilegio perché il suo credito era sorto in attuazione di un piano attestato, la Corte ha affermato che il giudice, per ritenere esenti da revocatoria gli atti esecutivi del piano, non può limitarsi a prendere atto dell’esistenza dell’attestazione: deve verificare direttamente, con valutazione riferita al momento in cui il piano fu redatto, la sua idoneità a risanare l’impresa. L’attestazione è un presupposto dell’esenzione, non una sua garanzia automatica.

Cass. civ., Sez. I, n. 3018/2020. La Corte ha precisato che la veridicità dei dati aziendali è elemento costitutivo dell’attestazione, perché su di essa poggia qualsiasi giudizio sulla ragionevolezza del piano; nella specie il tribunale aveva ritenuto irrilevante l’assenza di attestazione sulla veridicità dei dati contabili ed escluso di poter valutare l’idoneità del piano in dissenso dal professionista, e la decisione è stata cassata.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6508/2023 (marzo 2023). L’orientamento si è consolidato nel senso che il giudice della revocatoria verifica l’idoneità del piano con giudizio ex ante, parametrato sulla condizione professionale del terzo contraente che invoca l’esenzione, e che l’esenzione viene meno quando emerge l’evidente inadeguatezza del piano rispetto all’obiettivo di risanamento. Una banca sarà valutata con un metro più severo di un piccolo fornitore.

Cass. pen., Sez. V, n. 13016/2024 (udienza 23 febbraio 2024). Sul versante penale, la Corte ha escluso che il passaggio dall’art. 236-bis della legge fallimentare all’art. 342 CCII abbia prodotto un’abrogazione parziale del falso in attestazioni: l’aggiunta del riferimento alla veridicità dei dati del piano non ha ristretto la condotta punibile, che resta sostanzialmente la stessa.

C’è contrasto?

Sulla revocatoria il contrasto storico – tra chi riteneva l’attestazione sufficiente e chi riconosceva al giudice un sindacato autonomo – è ormai superato a favore del sindacato giudiziale, con il correttivo del parametro del terzo contraente e del limite dell’evidente inidoneità. Resta invece un profilo non affrontato direttamente dalla giurisprudenza: la sorte contabile dello stralcio quando l’accordo contiene una clausola risolutiva per inadempimento del piano. Qui la risposta dipende dal contratto: se l’accordo prevede che, in caso di mancato rispetto delle scadenze, il creditore torni titolare dell’intero credito, la risoluzione fa “rivivere” il debito stralciato, che dovrà essere nuovamente iscritto, con un componente negativo nell’esercizio in cui la risoluzione opera.

L’assunzione prudenziale è trattare lo stralcio come definitivo solo se l’accordo non prevede la reviviscenza del credito; in presenza di clausole risolutive, occorre valutare in nota integrativa il rischio e, se la risoluzione diventa probabile, stanziare i fondi previsti dai principi contabili.

A quest’ultimo proposito va ricordato un orientamento della Cassazione che incide sulla gestione dei fondi: con le sentenze n. 23812 dell’11 ottobre 2017 e n. 18719 del 13 luglio 2018 la Corte ha ritenuto che il rilascio di un fondo formato con accantonamenti fiscalmente non riconosciuti dia luogo a sopravvenienza attiva imponibile, come se l’accantonamento fosse stato dedotto. È una lettura criticata da ampia parte della dottrina, che la ritiene in contrasto con la regola di correlazione del comma 1 dell’art. 88 TUIR, ma con cui chi stanzia e poi rilascia fondi collegati al piano deve fare i conti.

Cosa significa per te

Il valore di uno stralcio ottenuto con piano attestato dipende dalla qualità del piano e dell’attestazione tanto quanto dalla firma dei creditori. Un’attestazione superficiale non mette a rischio solo il professionista che la firma, sul piano civile e penale: espone i pagamenti eseguiti alla revocatoria, rende incerta la tenuta degli accordi e, di riflesso, la stabilità delle scritture di bilancio. Per il creditore più qualificato – tipicamente la banca – l’invito è opposto: verificare autonomamente l’attendibilità del piano, perché il giudice misurerà proprio sulla sua capacità professionale la possibilità di invocare l’esenzione.

In sede di opposizione allo stato passivo o di giudizio revocatorio, queste pronunce si fanno valere – o si contestano – attraverso più gradi di giudizio: la coerenza della linea difensiva, dal primo atto fino all’eventuale ricorso per cassazione, pesa quanto la bontà dell’argomento.

La decisione che ha cambiato le regole: Cass. ord. n. 6763/2026

Il contesto

Prima del 20 marzo 2026 il secondo periodo dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR era applicato dall’Amministrazione finanziaria con una lettura restrittiva. La norma dice che la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva «per la parte che eccede» le perdite pregresse e di periodo, l’eccedenza ACE e gli interessi passivi riportati. Da questa formula l’Ufficio ricavava una conseguenza a contrario: se c’è una parte che eccede e che non è sopravvenienza, allora la parte che non eccede è sopravvenienza tassabile. E se lo stralcio è tutto al di sotto delle perdite, è tutto tassabile.

La vicenda arrivata in Cassazione riguardava una società cooperativa che aveva concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. Lo stralcio ottenuto era inferiore al monte delle perdite pregresse disponibili. L’Agenzia aveva recuperato a tassazione l’intero importo ai fini IRES e, nello stesso accertamento, aveva contestato ai fini IRAP una plusvalenza di rilevante ammontare derivante dalla cessione di un fabbricato strumentale. I giudici tributari di merito avevano condiviso la ricostruzione dell’Ufficio sullo stralcio.

La motivazione in linguaggio piano

La Suprema Corte ha giudicato quella lettura contraria sia alla lettera sia alla ratio della norma. Il ragionamento può essere riassunto in tre passaggi.

Primo: il comma 4-ter costruisce un meccanismo di consumo preventivo delle posizioni fiscali favorevoli. Lo stralcio va prima messo “a confronto” con le perdite (calcolate per intero, senza il limite dell’80%), l’ACE e gli interessi passivi; solo ciò che avanza è dichiarato non sopravvenienza. Questo meccanismo ha una funzione precisa, già evidenziata dalla prassi e dai lavori parlamentari: impedire che l’impresa risanata goda due volte, cioè non paghi imposte sullo stralcio e continui a usare le perdite degli anni della crisi contro i redditi futuri.

Secondo: se la parte assorbita dalle perdite fosse anche tassata, l’impresa subirebbe esattamente l’effetto opposto a quello voluto dalla norma, cioè una doppia incisione: perderebbe le perdite fiscali e, contemporaneamente, pagherebbe l’imposta sullo stesso importo. Nessuna lettura ragionevole di una norma agevolativa può condurre a un trattamento peggiore di quello ordinario, nel quale lo stralcio sarebbe tassato ma compensabile con le perdite.

Terzo: la conclusione, affermata come principio di diritto, è che lo stralcio non genera materia imponibile né nella parte eccedente né nella parte pari o inferiore alle perdite e agli interessi: quest’ultima parte si traduce soltanto nella riduzione, per pari importo, delle posizioni fiscali riportabili. La Corte ha precisato altresì che le perdite, pregresse e di periodo, vanno assunte per il loro valore integrale.

Cosa cambia rispetto a prima

La conseguenza pratica è che, nei piani pubblicati, lo stralcio non produce mai un debito d’imposta IRES: produce, al massimo, l’azzeramento o la riduzione delle perdite riportabili. L’effetto fiscale si sposta quindi dal presente al futuro: l’impresa non versa imposte nell’anno dello stralcio, ma negli anni successivi non potrà compensare i nuovi utili con le perdite consumate.

Per il piano ex art. 56 CCII la pronuncia ha una rilevanza diretta anche se la vicenda riguardava un accordo di ristrutturazione. Il principio è stato infatti enunciato sul secondo periodo del comma 4-ter, lo stesso che – per effetto dell’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 186/2025 – governa il piano attestato pubblicato. Non c’è ragione di ritenere che il meccanismo di assorbimento operi diversamente per i due strumenti.

Tre avvertenze, però. La prima: il beneficio presuppone la pubblicazione del piano; un piano riservato resta fuori. La seconda: la pronuncia chiarisce il calcolo, ma non esonera dall’onere di ricostruire correttamente le perdite disponibili, il loro utilizzo pregresso, l’eventuale eccedenza ACE e gli interessi indeducibili riportati: un errore su questi dati altera l’intero risultato. La terza: la decisione attiene alle imposte dirette, e non tocca i profili IVA dello stralcio, che seguono regole proprie e, per il debitore, potenzialmente onerose.

Il profilo IVA che la pronuncia non copre

Quando il creditore emette nota di variazione in diminuzione per la parte di corrispettivo non pagata a seguito della pubblicazione del piano, l’art. 26, comma 5, del D.P.R. 633/1972 impone al debitore di registrare la variazione, restituendo all’Erario la detrazione a suo tempo operata. La deroga introdotta dal D.L. 73/2021 riguarda solo le procedure concorsuali. Con la risposta n. 359 del 23 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, per accordi di ristrutturazione e piani attestati, l’obbligo di registrazione resta in capo al cessionario o committente.

In altre parole: lo stralcio è esente da IRES, ma l’IVA contenuta nei debiti stralciati può tornare a essere un debito verso l’Erario, e questo onere va inserito nei flussi finanziari del piano fin dal primo giorno. Specularmente, per il creditore, l’art. 101, comma 5, TUIR consente la deducibilità delle perdite su crediti senza dover dimostrare elementi certi e precisi quando il debitore ha concluso un piano attestato pubblicato: un argomento negoziale che il debitore può spendere al tavolo delle trattative.

I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con dati costruiti a scopo esemplificativo; non riproducono casi seguiti dallo Studio. Le aliquote e i limiti indicati sono quelli generali, al netto di situazioni particolari (perdite dei primi tre periodi d’imposta, consolidato fiscale, regimi speciali) che vanno sempre verificate.

Simulazione 1 – Stralcio superiore alle perdite, piano pubblicato

Ipotesi. Alfa S.r.l. conclude accordi in esecuzione di un piano ex art. 56 CCII, pubblicato nel registro delle imprese. Debiti stralciati: 1.284.600 €. Perdite fiscali pregresse: 1.037.250 €. Perdita di periodo (determinata senza lo stralcio): 186.430 €. Interessi passivi indeducibili riportati: 41.890 €. Nessuna eccedenza ACE.

Sviluppo. Totale delle posizioni da consumare: 1.037.250 + 186.430 + 41.890 = 1.265.570 €. Parte dello stralcio eccedente: 1.284.600 − 1.265.570 = 19.030 €.

Esito alla luce di Cass. n. 6763/2026. I 19.030 € eccedenti non costituiscono sopravvenienza attiva. I restanti 1.265.570 € sono assorbiti dalle posizioni fiscali, che si azzerano, ma non generano imposta. IRES dovuta sullo stralcio: zero. Dal periodo successivo Alfa riparte senza perdite né interessi riportabili: il piano industriale deve stimare le imposte sui futuri utili senza alcuno scudo fiscale.

Simulazione 2 – Stesso stralcio, piano non pubblicato

Ipotesi. Beta S.r.l. ottiene uno stralcio di 412.780 € in esecuzione di un piano attestato che, per ragioni di riservatezza commerciale, sceglie di non pubblicare. Perdite pregresse disponibili (tutte soggette al limite dell’80%): 96.300 €. Per semplicità si assume che, al netto dello stralcio, il reddito d’esercizio sia pari a zero.

Sviluppo. Senza pubblicazione non si applica il comma 4-ter: lo stralcio è sopravvenienza attiva ordinaria. Reddito lordo: 412.780 €. Limite di compensazione: 80% di 412.780 = 330.224 €; le perdite disponibili sono però solo 96.300 €, che vengono interamente utilizzate. Reddito imponibile: 412.780 − 96.300 = 316.480 €. IRES al 24%: 75.955,20 €.

Esito. Con la pubblicazione, la parte eccedente le perdite (316.480 €) sarebbe stata non imponibile e l’IRES sullo stralcio sarebbe stata pari a zero. La scelta della riservatezza costa, in questa ipotesi, 75.955,20 € di IRES, oltre ai riflessi IRAP da verificare in base alla classificazione del provento. È un dato che deve entrare nella decisione sulla pubblicazione, insieme agli effetti sull’esenzione da revocatoria e sulle note di variazione IVA dei creditori.

Simulazione 3 – Accordo condizionato a cavallo di due esercizi

Ipotesi. Gamma S.p.A. sottoscrive il 18 dicembre 2025 un accordo con un fornitore strategico titolare di un credito di 638.415 €: stralcio del 55% e pagamento del residuo in tre rate annuali. L’efficacia è subordinata alla pubblicazione del piano nel registro delle imprese, che avviene il 22 gennaio 2026. Il bilancio 2025 viene approvato ad aprile 2026.

Sviluppo. Importo stralciato: 638.415 × 55% = 351.128,25 €. Debito residuo: 287.286,75 €. Al 31 dicembre 2025 la condizione non si è verificata: il creditore conserva il diritto all’intero credito. Secondo l’OIC 19 (par. 73A e Appendice A) e secondo il criterio della certezza dell’evento estintivo (Cass. n. 24580/2022; Cass. n. 27592/2025), lo stralcio non può essere rilevato nel bilancio 2025.

Esito. Nel bilancio 2025 il debito resta iscritto per 638.415 €; la nota integrativa illustra l’accordo e la successiva pubblicazione come fatto intervenuto dopo la chiusura, anche ai fini della valutazione della continuità aziendale. Nel 2026 si rileva l’eliminazione contabile e il provento di 351.128,25 €, e nello stesso esercizio il piano risulta pubblicato: data contabile e presupposto fiscale coincidono, e il comma 4-ter si applica senza incertezze. Se invece l’accordo fosse stato efficace già alla firma e la pubblicazione fosse arrivata dopo, si sarebbe aperto il disallineamento descritto nella prima questione.

Simulazione 4 – L’IVA che ritorna al debitore

Ipotesi. Delta S.r.l. deve a un fornitore una fattura di 58.999,20 € (imponibile 48.360 €, IVA al 22% pari a 10.639,20 €), detratta a suo tempo. L’accordo in esecuzione del piano pubblicato prevede lo stralcio del 40% del credito.

Sviluppo. Corrispettivo non pagato: 58.999,20 × 40% = 23.599,68 €. Quota IVA compresa: 10.639,20 × 40% = 4.255,68 €. Il fornitore emette nota di variazione ex art. 26, comma 3-bis, e recupera 4.255,68 €.

Esito. In base all’art. 26, comma 5, e alla risposta n. 359/2023, Delta deve registrare la variazione e riversare 4.255,68 € di IVA. Il beneficio finanziario netto dello stralcio, su questa fattura, non è 23.599,68 € ma 19.344,00 €: una differenza che, moltiplicata su decine di fornitori, può compromettere la sostenibilità di cassa del piano se non è stata prevista.

La giurisprudenza in tabella

La tabella riepiloga tutte le pronunce e i provvedimenti utilizzati nell’analisi. Due avvertenze di metodo. La prima: sul tema specifico della contabilizzazione dello stralcio nel piano ex art. 56 CCII non esistono, allo stato, decisioni di legittimità dedicate; i principi si ricavano dalla giurisprudenza sulla sopravvenienza attiva, sul comma 4-ter (formata su un accordo di ristrutturazione) e sui piani attestati della legge fallimentare, applicabili per identità di ratio. La seconda: le risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate e i principi contabili OIC non sono fonti giurisprudenziali e non vincolano il giudice, ma orientano concretamente il comportamento degli uffici e la redazione dei bilanci; per questo sono indicati in una sezione distinta.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. 20 febbraio 1996, n. 1310Collocazione temporale della sopravvenienzaL’estinzione di una passività rileva nell’esercizio in cui si manifestaLo stralcio non riapre i bilanci passati
Cass. ord. 9 agosto 2022, n. 24580Quando nasce la sopravvenienza da debito cessatoServe che la cessazione del debito sia certaLa data dell’accordo efficace è il dato decisivo
Cass. ord. 7 ottobre 2024, n. 26176Insussistenza di passività iscritteCriteri invariati anche dopo il CCIINessuna diluizione dello stralcio su più esercizi
Cass. 16 ottobre 2025, n. 27592Presunzione di insussistenza di debitiOccorre un evento estintivo certo, non basta l’iscrizioneI debiti dei non aderenti restano in bilancio
Cass. ord. 20 marzo 2026, n. 6763Stralcio e perdite nel comma 4-terLa parte assorbita dalle perdite non si tassaIRES zero sullo stralcio nei piani pubblicati
Cass. 5 luglio 2016, n. 13719Esenzione da revocatoria degli atti del pianoIl giudice verifica autonomamente l’idoneità del pianoL’attestazione non basta a blindare i pagamenti
Cass. civ., Sez. I, n. 3018/2020Contenuto dell’attestazioneLa veridicità dei dati è elemento costitutivoUn’attestazione lacunosa travolge l’esenzione
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6508/2023Criterio di valutazione del pianoGiudizio ex ante, commisurato alla professionalità del terzoBanche valutate con metro più severo
Cass. pen., Sez. V, n. 13016/2024Falso in attestazioni dopo il CCIINessuna abrogazione parziale del reatoL’attestatore resta pienamente responsabile
Cass. 11 ottobre 2017, n. 23812Rilascio di fondi non dedottiIl rilascio genera sopravvenienza imponibileAttenzione ai fondi stanziati per il piano
Cass. 13 luglio 2018, n. 18719Rilascio di fondi non dedottiConferma dell’orientamento del 2017Orientamento criticato ma da considerare

Provvedimenti di prassi e fonti tecniche richiamate

ProvvedimentoContenuto essenziale
Agenzia Entrate, risposta n. 183 del 31 gennaio 2023Ratio del consumo preventivo delle perdite nel comma 4-ter
Agenzia Entrate, risposta n. 359 del 23 giugno 2023Nei piani attestati il debitore deve registrare la variazione IVA
Agenzia Entrate, risposta n. 222/2024Comma 4-ter applicabile al piano ex art. 56 CCII pubblicato
Agenzia Entrate, risposta n. 179 del 7 luglio 2025Beneficio negato al concordato semplificato (lettura superata)
D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, art. 8, c. 1Interpretazione autentica: comma 4-ter esteso agli istituti del CCII
OIC 19, par. 73A-73C e Appendice AData di efficacia, eliminazione contabile, costi di ristrutturazione
CNDCEC, informativa n. 4 del 15 gennaio 2019Applicazione professionale dell’OIC 19 alle ristrutturazioni

La sintesi operativa

Dall’insieme delle decisioni esaminate si ricavano alcuni principi pratici, utili tanto al debitore che attua il piano quanto ai professionisti che ne curano il bilancio:

  • Lo stralcio si rileva nell’esercizio in cui l’accordo con il creditore diventa efficace, non in quello in cui viene firmato né in quello in cui il debito era sorto.
  • Un accordo sottoposto a condizione sospensiva non estingue il debito finché la condizione non si avvera: prima di allora il debito resta in bilancio per l’intero.
  • I debiti verso creditori che non hanno aderito al piano non possono essere ridotti in bilancio sulla base delle sole previsioni del piano.
  • Il regime di detassazione dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR spetta al piano ex art. 56 CCII solo se il piano è pubblicato nel registro delle imprese.
  • Nel piano pubblicato, la parte di stralcio coperta da perdite, ACE e interessi riportati non si tassa ma consuma quelle posizioni; la parte eccedente è esente (Cass. n. 6763/2026).
  • Conviene subordinare l’efficacia degli accordi alla pubblicazione del piano, per far coincidere data contabile e presupposto fiscale.
  • L’IVA compresa nei debiti stralciati torna a carico del debitore quando il creditore emette nota di variazione: va prevista nei flussi di cassa del piano.
  • L’esenzione da revocatoria degli atti esecutivi non è automatica: dipende dalla qualità del piano e dell’attestazione, valutate ex ante e commisurate al terzo contraente.
  • Le clausole risolutive che fanno rivivere il credito rendono lo stralcio instabile e richiedono un’informativa di bilancio adeguata.
  • Il rilascio di fondi non dedotti, secondo un orientamento di legittimità discusso, può generare sopravvenienza imponibile: i fondi collegati al piano vanno pianificati con attenzione.

Le domande sul “quindi, in pratica?”

Se il mio piano ex art. 56 non è pubblicato, posso comunque evitare le imposte sullo stralcio?

No, non con il regime del comma 4-ter. Sia la risposta n. 222/2024 sia l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 186/2025 pongono la pubblicazione nel registro delle imprese come condizione del beneficio. Senza pubblicazione lo stralcio è una sopravvenienza ordinaria, compensabile con le perdite nei limiti generali, come mostra la simulazione 2. La pubblicazione, peraltro, è rilevante anche per consentire ai creditori la nota di variazione IVA e la deduzione automatica delle perdite su crediti.

L’Agenzia mi contesta di aver usato le perdite e di non aver tassato la parte “coperta”: ho argomenti?

Sì, e sono oggi molto solidi. L’ordinanza n. 6763/2026 afferma come principio di diritto che la parte di stralcio pari o inferiore alle perdite e agli interessi passivi viene assorbita e non è tassabile, proprio per evitare una doppia penalizzazione. La pronuncia riguarda un accordo di ristrutturazione, ma è stata resa sul secondo periodo del comma 4-ter, che per effetto del D.Lgs. n. 186/2025 si applica anche al piano attestato pubblicato.

Ho firmato gli accordi a fine anno: devo inserire lo stralcio nel bilancio che sto chiudendo?

Dipende dall’efficacia dell’accordo. Se era immediatamente efficace alla firma, sì: l’OIC 19 e la giurisprudenza sulla certezza dell’evento estintivo (Cass. n. 24580/2022 e n. 27592/2025) collocano lo stralcio in quell’esercizio. Se era subordinato a condizioni verificatesi dopo il 31 dicembre, no: il debito resta iscritto e l’accordo va illustrato in nota integrativa.

Se l’impresa entra in liquidazione giudiziale, il curatore può farmi restituire i pagamenti eseguiti col piano?

Può provarci. Secondo Cass. n. 13719/2016, n. 3018/2020 e n. 6508/2023, l’esenzione dalla revocatoria richiede che il piano, valutato con gli occhi del momento in cui fu redatto e in rapporto alla professionalità del creditore, non fosse evidentemente inidoneo al risanamento, e che l’attestazione abbia verificato la veridicità dei dati. La difesa si gioca sulla documentazione del piano e dell’attestazione.

Come creditore, posso emettere subito la nota di credito IVA?

L’art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 633/1972 collega la facoltà alla pubblicazione del piano attestato nel registro delle imprese. Prima della pubblicazione, lo strumento non è disponibile. Dopo, il creditore recupera l’imposta e il debitore, come chiarito dalla risposta n. 359/2023, deve registrare la variazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo piano ex art. 56

Gli orientamenti esaminati diventano utili solo se applicati al fascicolo concreto, prima che le scelte siano irreversibili. Lo Studio Monardo lavora sul piano attestato con un metodo che unisce il profilo legale e quello contabile-fiscale, attraverso strumenti precisi:

  1. Analizziamo la struttura del piano e degli accordi già sottoscritti o in bozza, individuando per ciascun creditore la data di efficacia, le condizioni sospensive e le eventuali clausole risolutive che incidono sulla rilevazione dello stralcio.
  2. Redigiamo le clausole di efficacia degli accordi in modo che la data contabile dello stralcio coincida con la pubblicazione del piano nel registro delle imprese, presupposto del regime dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR.
  3. Ricostruiamo, con i commercialisti dello staff, le posizioni fiscali disponibili – perdite pregresse e di periodo, eccedenza ACE, interessi passivi riportati – e calcoliamo la parte di stralcio assorbita e quella esente secondo il principio di Cass. n. 6763/2026.
  4. Stimiamo l’impatto IVA delle note di variazione che i creditori potranno emettere dopo la pubblicazione e lo inseriamo nei flussi di cassa del piano, per evitare che l’IVA da riversare comprometta la sostenibilità finanziaria.
  5. Valutiamo con te la scelta tra pubblicazione e riservatezza, confrontando i costi fiscali della mancata pubblicazione con le esigenze commerciali di confidenzialità.
  6. Verifichiamo la completezza documentale del piano rispetto ai requisiti dell’art. 56 CCII e ai criteri che la Cassazione utilizza per valutare l’esenzione da revocatoria degli atti esecutivi.
  7. Predisponiamo le argomentazioni negoziali verso i creditori, compreso il vantaggio della deduzione automatica delle perdite su crediti ex art. 101, comma 5, TUIR in caso di piano pubblicato.
  8. Assistiamo l’impresa nei contraddittori e nei contenziosi con l’Agenzia delle Entrate sulla tassazione dello stralcio, facendo valere l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 186/2025 e il principio di Cass. n. 6763/2026.
  9. Difendiamo l’impresa, o il creditore, nei giudizi revocatori e di opposizione allo stato passivo in caso di successiva liquidazione giudiziale, costruendo la prova dell’idoneità ex ante del piano.
  10. Coordiniamo, se il piano attestato non basta, il passaggio verso altri strumenti del Codice della crisi, verificando in anticipo le conseguenze contabili e fiscali di ciascuna alternativa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista ha, in questa materia, un peso specifico: i principi che proteggono lo stralcio – la non tassabilità della parte assorbita dalle perdite, l’esenzione da revocatoria degli atti del piano – si affermano spesso solo in sede di legittimità, come dimostra la vicenda decisa da Cass. n. 6763/2026 dopo due gradi sfavorevoli. Per questo lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale del piano fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea argomentativa, senza passaggi di mano che disperdono le difese costruite nei gradi precedenti.

Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: gli aspetti negoziali e processuali del piano e quelli contabili e tributari dello stralcio vengono esaminati contestualmente, perché ogni clausola dell’accordo ha una traduzione in bilancio e in dichiarazione.

In conclusione

Contabilizzare i debiti stralciati in un piano ex art. 56 CCII significa decidere tre cose: quando lo stralcio entra in bilancio, quanto di esso sfugge alle imposte, e quanto è solido se il risanamento non riesce. Nessuna delle tre risposte si trova per intero nella legge: la certezza dell’evento estintivo, l’assorbimento delle perdite senza tassazione, il sindacato ex ante sull’idoneità del piano sono tutti principi costruiti dalla Cassazione, a cui il legislatore del 2025 ha dato un sostegno esplicito.

Lo Studio Monardo segue questi temi perché ne presidia entrambi i versanti con competenze certificate: la regolazione della crisi d’impresa, in cui l’Avv. Monardo opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC; e la dimensione tributaria dello stralcio, curata dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario da lui coordinato, con la possibilità di difendere le scelte fatte fino in Cassazione. Analizzeremo il tuo piano, verificheremo le date e le condizioni degli accordi, ricostruiremo le posizioni fiscali e costruiremo la strategia più coerente con gli orientamenti illustrati.

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