Come Evitare Che La Casa Vada All’asta?

Nessuna casa finisce all’asta in un giorno solo. Ci arriva dopo un percorso fatto di atti, udienze e termini che si aprono e si chiudono con la precisione di un orologio, e che quasi sempre dura anni: nel 2024 la durata media di chiusura di un fascicolo di esecuzione immobiliare in Italia è stata di circa cinque anni, e quando si arriva davvero all’aggiudicazione la media sale intorno ai sei. Eppure la stragrande maggioranza dei debitori che perde l’abitazione non la perde perché mancavano gli strumenti: la perde perché li ha cercati nel mese sbagliato. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questa guida ricostruisce l’intera cronologia dell’espropriazione immobiliare come farebbe un’inchiesta: giorno per giorno, atto per atto, indicando in ogni fase quali porte sono ancora aperte e quali si sono appena chiuse alle spalle del debitore.

La sequenza, in sintesi, è questa. Il credito diventa esigibile e il creditore notifica il precetto, concedendo dieci giorni. Passati quelli, notifica il pignoramento e lo trascrive. Entro quarantacinque giorni deve chiedere la vendita e depositare la documentazione ipocatastale. Il giudice nomina l’esperto e il custode, fissa l’udienza dell’articolo 569 del codice di procedura civile, e all’esito di quell’udienza emette l’ordinanza di vendita: è lì che il cronometro delle difese più efficaci si ferma. Poi vengono l’asta, gli eventuali ribassi, l’aggiudicazione, il decreto di trasferimento e la liberazione dell’immobile.

Lo Studio Monardo lavora esattamente sul punto in cui questa cronologia si incrocia con le difese del debitore. La materia è quella dell’esecuzione forzata e delle opposizioni, dove ciò che conta è poter portare la stessa linea difensiva dal giudice dell’esecuzione fino all’ultimo grado: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo significa continuità di strategia senza passaggi di mano quando la questione arriva in Corte di Cassazione. Quando invece la casa non si salva contestando il titolo ma ristrutturando l’intero indebitamento della famiglia, la leva è un’altra ed è altrettanto specifica: l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC, cioè di un Organismo di Composizione della Crisi — le procedure degli articoli 65 e seguenti del Codice della crisi sono oggi la via più concreta per fermare una vendita forzata e tenere l’abitazione principale.

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La mappa temporale: tutte le tappe in una sola tabella

Prima di entrare nel dettaglio, serve una fotografia d’insieme. La tabella che segue riporta le tappe della procedura, il termine che le governa e — colonna decisiva — che cosa può ancora fare il debitore in quel preciso momento. Ogni riga rimanda alla sezione che la sviluppa.

TappaQuandoNormaCosa può ancora fare il debitore
Decadenza dal mutuo e messa in moraPrima di tutto il restoArt. 40 TUB, art. 1186 c.c.Rinegoziare, sospendere le rate, cedere volontariamente
Notifica del precettoGiorno −10 rispetto al pignoramentoArtt. 480-481 c.p.c.Opposizione a precetto; pagamento integrale; trattativa
Notifica e trascrizione del pignoramentoGiorno 0Artt. 555, 557 c.p.c.Opposizione ex artt. 615 e 617; verifica dell’iscrizione a ruolo
Istanza di vendita e documentazione ipocatastaleEntro 45 giorni dal pignoramento (+45 di proroga)Art. 567 c.p.c.Rilevare l’inefficacia del pignoramento; chiedere l’estinzione
Nomina esperto e custode, periziaEntro 15 giorni dal deposito dei documentiArtt. 559, 569 c.p.c.Contraddittorio sulla stima; segnalazione di vizi del bene
Udienza ex art. 569Non oltre 90 giorni dal provvedimentoArt. 569 c.p.c.Ultime opposizioni agli atti; osservazioni su tempi e modi della vendita
Istanza di conversionePrima che sia disposta la venditaArt. 495 c.p.c.Sostituire il bene con denaro, un sesto subito e fino a 48 rate
Sospensione concordataFino a 20 giorni prima della scadenza delle offerteArt. 624-bis c.p.c.Congelare tutto fino a 24 mesi con il consenso dei creditori titolati
Ordinanza di vendita e termine per le offerte90-120 giorniArtt. 569, 571 c.p.c.Saldo e stralcio; procedure di sovraindebitamento; vendita assistita
Asta e possibili ribassiOgni esperimento, fino a −25%Art. 591 c.p.c.Sovraindebitamento; accordi; nessuna conversione più possibile
Aggiudicazione e saldo prezzoDi regola entro 120 giorni dall’aggiudicazioneArtt. 574, 585 c.p.c.Contestare vizi della gara con reclamo e opposizione
Decreto di trasferimentoDopo il versamento integraleArt. 586 c.p.c.Trattare la tempistica del rilascio; verificare la distribuzione
Ordine di liberazioneDi regola contestuale al decretoArt. 560 c.p.c.Chiedere termini di attuazione compatibili col nucleo familiare

Da qui in avanti il racconto procede in ordine cronologico. Non è un elenco di istituti: è un calendario.

Prima del giorno zero: quando il mutuo salta e la banca decide di agire

Siamo nel periodo che quasi tutti sottovalutano, e che è invece il più ricco di soluzioni. Nessun immobile viene pignorato all’improvviso: prima c’è una posizione che si deteriora, una banca che classifica il rapporto come deteriorato, una decadenza dal beneficio del termine.

Cosa succede. Il debitore salta una rata, poi due. L’istituto invia solleciti, poi una comunicazione formale di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto. Da quel momento non è più dovuta la rata mensile: è dovuto l’intero capitale residuo, maggiorato di interessi di mora e spese. La posizione viene spesso ceduta a un veicolo di cartolarizzazione, e la gestione passa a un servicer specializzato che ragiona per tempi di recupero e non per rapporto con il cliente.

La norma. Per i mutui fondiari il riferimento è l’art. 40, comma 2, del Testo Unico Bancario: la banca può chiedere la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento, e il ritardato pagamento si considera tale quando si verifica tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata, con la soglia di gravità fissata in sette rate anche non consecutive. Per i finanziamenti non fondiari opera invece la disciplina generale della decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) o le clausole risolutive espresse del contratto.

I termini che si attivano. Qui non corrono termini processuali, ma corre qualcosa di più insidioso: il tempo commerciale del creditore. Tra la classificazione a sofferenza e la notifica del precetto passano in genere dai sei ai diciotto mesi. È una finestra lunghissima rispetto a tutte quelle che verranno dopo.

Cosa può fare il debitore ora. Tutto ciò che dopo diventerà difficile o impossibile. Può chiedere una rinegoziazione o un allungamento del piano di ammortamento. Può accedere, se ricorrono i presupposti, agli strumenti di sospensione delle rate previsti per le famiglie. Può vendere volontariamente l’immobile sul libero mercato, dove il prezzo realizzabile è tipicamente molto superiore a quello di un’asta giudiziaria, e destinare il ricavato all’estinzione. Può far verificare il contratto: l’analisi del piano di ammortamento, del calcolo degli interessi, delle commissioni e delle eventuali garanzie prestate da terzi può ridurre in modo significativo l’importo effettivamente dovuto, e la Cassazione ha riconosciuto che la nullità di clausole anatocistiche può essere fatta valere dal debitore per abbattere il passivo. Questa è la fase in cui una casa si salva con il minimo sforzo: dopo, ogni soluzione costerà di più in denaro e in tempo.

Va aggiunto un dato che cambia la natura della trattativa: nella maggior parte dei casi il creditore con cui il debitore si confronta non è più la banca che ha erogato il mutuo. La posizione è stata ceduta a un veicolo di cartolarizzazione e affidata a un servicer, cioè a una società specializzata nel recupero che risponde a obiettivi di incasso e di tempo. Questo ha due conseguenze operative. La prima è che il servicer ha spesso un mandato che gli consente di accettare una definizione a saldo e stralcio anche significativamente inferiore al nominale, perché il portafoglio è stato acquistato a prezzi molto lontani dal valore di libro: è la ragione per cui una proposta seria, documentata e sostenuta da liquidità immediata può funzionare in questa fase come non funzionerebbe mai con l’originario istituto. La seconda è che il debitore ha diritto di sapere con chi sta parlando: chiedere per iscritto l’indicazione del cessionario, gli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione e la prova della titolarità del credito non è un cavillo, è la premessa di qualunque accordo e, se il passaggio non è documentato, diventa un motivo di opposizione quando la fase processuale sarà iniziata.

L’errore tipico di questa fase. Non aprire le raccomandate. Il debitore che smette di leggere la posta perde di vista proprio le comunicazioni che segnano l’inizio del conteggio, e si presenta dall’avvocato quando la sequenza processuale è già partita. Il secondo errore è confidare nella trattativa informale al telefono con il servicer senza mai formalizzare nulla per iscritto: le promesse verbali non fermano un precetto.

Quanto dura realmente. Da sei a diciotto mesi nella maggior parte dei casi, con punte superiori quando la posizione viene ceduta più volte. È il periodo più lungo dell’intera vicenda, ed è quasi sempre quello sprecato per intero.

Giorno −10: la notifica del precetto

A questo punto la vicenda esce dal terreno commerciale ed entra in quello processuale. L’atto di precetto è l’ultimo avvertimento formale prima dell’esecuzione.

Cosa succede. Al debitore viene notificato, insieme al titolo esecutivo in copia conforme munita di formula (o contestualmente ad esso), un atto che intima il pagamento di una somma precisa, distinta in capitale, interessi e spese, con l’avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata. Se il titolo è un decreto ingiuntivo, spesso è il momento in cui il debitore scopre che quel decreto era stato notificato mesi o anni prima e non era stato opposto.

La norma. Artt. 480 e 481 c.p.c. Il precetto deve contenere l’intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni e l’avvertimento relativo alla possibilità di ricorrere a un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il precetto perde efficacia se entro novanta giorni dalla notificazione non è iniziata l’esecuzione.

I termini che si attivano. I dieci giorni per adempiere sono il termine dilatorio: prima della loro scadenza il creditore non può pignorare. I novanta giorni di efficacia del precetto sono invece il termine entro cui il creditore deve muoversi, pena la necessità di ricominciare con un nuovo precetto. Attenzione al calcolo: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini per proporre le opposizioni, non il termine dilatorio dei dieci giorni per pagare.

Cosa può fare il debitore ora. Tre cose, tutte ancora molto efficaci. Primo: proporre opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., con citazione davanti al giudice competente, contestando il diritto del creditore a procedere — prescrizione del credito, pagamenti già effettuati, nullità del titolo, importi non dovuti. Secondo: proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro venti giorni dalla notifica per i vizi formali dell’atto, ed è un termine perentorio che non perdona. Terzo: chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, che è ciò che impedisce materialmente al creditore di pignorare mentre si discute. È anche l’ultimo momento in cui una trattativa può chiudersi senza che sui registri immobiliari compaia una trascrizione.

Vale la pena soffermarsi su che cosa sia, materialmente, il titolo esecutivo che accompagna il precetto, perché da lì dipende il perimetro delle difese residue. Se si tratta di un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico notarile, il titolo esiste fin dall’origine e non c’è mai stato un giudizio di cognizione: le contestazioni sul quantum — interessi, ammortamento, commissioni, decadenza dal beneficio del termine — non sono precluse da alcun giudicato e si fanno valere in opposizione. Se invece il titolo è un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, il perimetro si restringe drasticamente, perché il decreto non opposto acquista efficacia di giudicato sostanziale: restano però aperte le contestazioni su fatti successivi alla sua formazione, come i pagamenti intervenuti dopo, e restano rilevabili i vizi della notifica del decreto stesso, che se accertati riaprono il termine per l’opposizione tardiva. Il controllo, insomma, parte sempre dallo stesso punto: che cosa è stato notificato, quando, e a chi.

L’errore tipico di questa fase. Pagare un acconto “per prendere tempo” senza un accordo scritto che disciplini gli effetti del versamento. L’acconto non sospende nulla, riduce il debito ma non il diritto di procedere, e nel frattempo i venti giorni per l’opposizione agli atti si consumano.

Quanto dura realmente. Dai dieci giorni ai tre mesi. Nella prassi molti creditori notificano il pignoramento verso la fine dei novanta giorni, il che regala al debitore due mesi buoni di cui quasi nessuno si serve.

Giorno 0: il pignoramento, la trascrizione e l’iscrizione a ruolo

Il giorno in cui l’ufficiale giudiziario notifica l’atto di pignoramento immobiliare è il punto zero del calendario. Da qui in avanti ogni termine si conta a partire da questa data.

Cosa succede. L’atto di pignoramento individua catastalmente l’immobile, ingiunge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre il bene alla garanzia del credito e viene notificato al debitore. L’ufficiale giudiziario consegna poi l’atto per la trascrizione nei registri immobiliari. Da quel momento chiunque compia una visura vede il vincolo.

La norma. Art. 555 c.p.c. per la forma e la trascrizione; art. 557 c.p.c. per l’iscrizione a ruolo. Il creditore deve depositare presso la cancelleria, entro quindici giorni dalla consegna, copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. Sull’inosservanza dei tempi di questa fase iniziale la giurisprudenza di legittimità è rigorosa: la Cassazione, con la sentenza n. 3494 dell’11 febbraio 2025, ha ribadito che la violazione del termine per la trascrizione del pignoramento previsto dall’art. 557, secondo comma, c.p.c. rende improcedibile l’esecuzione, e che il rimedio contro l’ordinanza che dichiara l’improcedibilità è il reclamo ex art. 630 c.p.c.

I termini che si attivano. Quindici giorni per l’iscrizione a ruolo, a pena di inefficacia del pignoramento. Venti giorni dalla notifica per l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. sui vizi formali dell’atto: errata identificazione catastale, nullità della notifica, mancanza dell’ingiunzione, difetto di conformità delle copie. Con il pignoramento si apre inoltre la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. con ricorso al giudice dell’esecuzione.

Cosa può fare il debitore ora. La prima mossa non è difensiva, è conoscitiva: farsi rilasciare copia del fascicolo e verificare tre cose — che il titolo esecutivo esista e sia stato regolarmente notificato, che le copie depositate siano conformi, che i termini dell’art. 557 siano stati rispettati. Se uno di questi tasselli manca, esiste un’eccezione di improcedibilità da sollevare subito. La finestra dei venti giorni per i vizi formali è la più corta e la più frequentemente persa dell’intera procedura. In parallelo, è il momento per impostare la strategia di lungo periodo: conversione, sovraindebitamento o trattativa, perché ognuna di esse richiede mesi di preparazione e il calendario è appena partito.

L’errore tipico di questa fase. Credere che il pignoramento significhi lo sfratto imminente. Non è così: l’art. 560, terzo comma, c.p.c. stabilisce che il debitore e i familiari conviventi non perdono il possesso dell’immobile fino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo i casi in cui il giudice disponga la liberazione anticipata. Il panico di questa fase produce due danni: fa prendere decisioni affrettate, come vendite sottocosto a “operatori” che promettono di risolvere tutto, e distoglie dall’unica cosa utile, cioè il controllo degli atti.

Quanto dura realmente. La fase dura quanto il creditore impiega a chiedere la vendita: per legge un massimo di quarantacinque giorni, nella pratica quasi sempre tutti e quarantacinque.

Entro 45 giorni: l’istanza di vendita e la documentazione ipocatastale

Siamo al mese e mezzo dal pignoramento. Da questo momento in poi la procedura vive di adempimenti a carico del creditore, e ogni adempimento mancato è un’occasione per il debitore.

Cosa succede. Il creditore pignorante deposita l’istanza di vendita e, insieme, la documentazione che ricostruisce la storia dell’immobile: estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative ai venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure un certificato notarile sostitutivo che attesti le medesime risultanze.

La norma. Art. 567 c.p.c., che rinvia all’art. 497 c.p.c. per il termine. La riforma Cartabia ha stretto due volte su questo passaggio: per i pignoramenti successivi al 28 febbraio 2023 i termini sono stati ridotti a quarantacinque giorni ciascuno, e il momento di decorrenza per il deposito della documentazione è stato anticipato al pignoramento anziché all’istanza di vendita. Prima ciascun termine era di sessanta giorni; prima ancora, di novanta e centoventi.

I termini che si attivano. Quarantacinque giorni dal pignoramento per l’istanza di vendita e per la documentazione, a pena di inefficacia del pignoramento. Il termine può essere prorogato una sola volta, su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per non oltre ulteriori quarantacinque giorni. Se il giudice ritiene che la documentazione depositata vada completata, assegna al creditore un ulteriore termine di quarantacinque giorni. Se la proroga non è chiesta o non è concessa, o se l’integrazione non arriva, il giudice dell’esecuzione dichiara l’inefficacia del pignoramento anche d’ufficio.

Cosa può fare il debitore ora. Controllare le date, una per una. Il calcolo è aritmetico e non ammette interpretazioni: data di notifica del pignoramento, data di deposito dell’istanza, data di deposito della certificazione notarile o ipocatastale, eventuali proroghe e loro tempestività. Se il conto non torna, il debitore può depositare un’istanza al giudice dell’esecuzione affinché dichiari l’inefficacia. Sul tema la Cassazione, con la sentenza n. 21444 del 25 luglio 2025, è intervenuta proprio sulle ipotesi di inattività delle parti che determinano l’estinzione della procedura nella fase che precede l’udienza dell’art. 569, chiarendo quando l’inerzia produce l’effetto estintivo. È anche la fase in cui il debitore può, paradossalmente, chiedere lui stesso la proroga: se sta costruendo un piano di sovraindebitamento o una trattativa di saldo e stralcio, quarantacinque giorni in più sono preziosi.

C’è poi un tema tecnico che in questa fase produce più estinzioni di quanto si immagini: la continuità delle trascrizioni. La documentazione ventennale serve a dimostrare una catena ininterrotta di passaggi che colleghi l’attuale intestatario ai precedenti proprietari. Quando nella catena manca un anello — una successione non accettata con atto trascritto, una donazione, un acquisto mai trascritto, una divisione irregolare — la procedura non può proseguire finché la lacuna non viene colmata, e colmarla richiede attività che spesso il creditore non è in grado di compiere nei termini assegnati. Segnalare tempestivamente al giudice l’interruzione della continuità non è un espediente dilatorio: è l’esercizio di un controllo che la legge affida al contraddittorio, e che in concreto può chiudere la procedura o allungarla di molti mesi, restituendo al debitore il tempo necessario per organizzare una soluzione.

L’errore tipico di questa fase. Non verificare nulla perché “tanto la banca avrà fatto le cose per bene”. Le procedure che si estinguono per vizi documentali o per inerzia non sono una rarità statistica: gli osservatori di settore le classificano tra le cause ricorrenti di chiusura anticipata dei fascicoli, insieme agli accordi stragiudiziali e alle rinunce.

Quanto dura realmente. Tra il deposito dell’istanza e il primo provvedimento del giudice passano, secondo l’ufficio, da poche settimane a diversi mesi. In molti tribunali è prassi che il fascicolo venga prima esaminato da un professionista delegato che ne verifica la completezza e riferisce al giudice: un passaggio che allunga i tempi reali ben oltre i quindici giorni previsti dalla norma.

Dal giorno 46 al giorno 150: esperto, custode e perizia

La procedura entra ora nella fase istruttoria. È il momento in cui l’immobile smette di essere “la casa” e diventa un lotto con un prezzo scritto su una perizia.

Cosa succede. Il giudice dell’esecuzione nomina l’esperto stimatore, che presta giuramento in cancelleria, e fissa l’udienza di comparizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti. Contestualmente, di regola, nomina il custode giudiziario in sostituzione del debitore. L’esperto accede all’immobile, lo misura, verifica la regolarità urbanistica e catastale, ricostruisce la provenienza, accerta l’esistenza di occupanti e di titoli opponibili, e deposita una relazione con il valore di stima. Il custode prende contatto con il debitore, verifica lo stato dei luoghi e organizza le visite dei potenziali acquirenti.

La norma. Art. 569 c.p.c. per la nomina dell’esperto e la fissazione dell’udienza; art. 559 c.p.c. per la custodia, che dopo la riforma impone la nomina del custode giudiziario in sostituzione del debitore contestualmente alla nomina dell’esperto; art. 560, commi 3-6, c.p.c. per i doveri del debitore che continua ad abitare l’immobile.

I termini che si attivano. Il giudice provvede entro quindici giorni dal deposito della documentazione. Tra il provvedimento di nomina e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di novanta giorni, ma si tratta di un termine dilatorio e non perentorio: rinvii e slittamenti sono frequentissimi. La relazione di stima va depositata almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza, e le parti possono depositare note critiche nei termini fissati dal giudice.

Cosa può fare il debitore ora. Partecipare alla perizia invece di subirla. Il debitore ha diritto di essere presente all’accesso dell’esperto, di consegnargli documentazione, di segnalare difformità, servitù, vincoli, spese condominiali arretrate, interventi edilizi sanabili. Una stima più alta non serve a impedire la vendita, ma determina il prezzo base dell’asta e quindi l’importo che serve per la conversione e l’esito della distribuzione: è il numero attorno a cui ruota tutto il resto della vicenda. Il debitore deve inoltre consentire le visite in accordo con il custode: rifiutarle è la strada più rapida per subire un ordine di liberazione anticipato. In questa fase si prepara anche il dossier per il sovraindebitamento, perché la perizia fornisce il valore di realizzo su cui costruire la proposta ai creditori.

L’errore tipico di questa fase. Ostacolare il custode. L’art. 560, nono comma, c.p.c. consente al giudice, sentite le parti e il custode, di ordinare la liberazione dell’immobile pignorato quando è ostacolato il diritto di visita dei potenziali acquirenti, quando è impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari, quando l’immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto, o quando l’esecutato viola gli altri obblighi di legge. Chi si barrica in casa anticipa di anni il momento in cui dovrà uscirne.

Quanto dura realmente. Dai quattro agli otto mesi dal deposito dell’istanza di vendita, con forti differenze territoriali. Le rilevazioni sui flussi delle esecuzioni immobiliari mostrano un divario netto: nei tribunali del Nord si arriva alla vendita in meno di cinque anni in media, nel Mezzogiorno si superano i sette, e una fetta rilevantissima dell’arretrato è pendente da oltre cinque anni.

L’udienza ex art. 569: l’ultima grande finestra difensiva

Siamo, di regola, tra gli otto e i quattordici mesi dal pignoramento. Questa udienza è il crocevia dell’intera procedura, e chi vi arriva impreparato ha già deciso l’esito.

Cosa succede. Le parti compaiono davanti al giudice dell’esecuzione. Si discute della relazione di stima, delle osservazioni sul tempo e sulle modalità della vendita, delle eventuali contestazioni. Se la documentazione è regolare e non vi sono ostacoli, il giudice dispone la vendita con ordinanza, delegando di norma le operazioni a un professionista e fissando prezzo base, termini per il deposito delle offerte e data della gara.

La norma. Art. 569 c.p.c. All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e devono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

I termini che si attivano. Questa è la soglia oltre la quale molte porte si chiudono. Dopo che è stata disposta la vendita: l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. diventa inammissibile, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile; l’istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. diventa tardiva e quindi inammissibile. La Cassazione, con l’ordinanza della Sezione III n. 1477 del 22 gennaio 2026, ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sul termine previsto dall’art. 495, primo comma, c.p.c., definendolo del tutto ragionevole perché realizza un contemperamento congruo tra il diritto sociale all’abitazione e il diritto del creditore alla tutela del proprio credito, e ha confermato che la presentazione dell’istanza dopo l’emanazione dell’ordinanza di vendita ne comporta l’inammissibilità.

Cosa può fare il debitore ora. Tutto ciò che non ha fatto prima, ma per l’ultima volta. Contestare la stima con note critiche documentate. Sollevare le opposizioni agli atti non ancora decadute. Depositare l’istanza di conversione, se le risorse ci sono. Chiedere, se ha già un accordo con i creditori titolati, la sospensione concordata. Chiedere che la vendita sia fissata con modalità e tempi che non pregiudichino un piano di rientro in corso di costruzione. In questa fase serve una difesa tecnica che sappia già come si scriverà il ricorso di legittimità, perché ogni eccezione non sollevata oggi non sarà più recuperabile domani: lo Studio Monardo opera qui con la firma di un avvocato cassazionista, così che la linea impostata davanti al giudice dell’esecuzione sia la stessa che verrà portata, senza cambi di mano, fino alla Corte di Cassazione.

L’errore tipico di questa fase. Non comparire. L’udienza dell’art. 569 si tiene anche in assenza del debitore, e l’assenza equivale a rinuncia a tutte le difese che andavano articolate in quella sede. Il secondo errore è comparire senza numeri: presentarsi dicendo che “si sta cercando una soluzione” senza un’istanza formale, una proposta documentata o una perizia di parte non produce alcun effetto processuale.

Quanto dura realmente. L’udienza può essere rinviata più volte — per integrazioni documentali, per la verifica della continuità delle trascrizioni, per il subentro di nuovi creditori intervenuti. Non è raro che tra la prima fissazione e l’ordinanza di vendita passino da sei mesi a un anno. È tempo che il debitore può usare, se sa che cosa ne deve fare.

Prima che sia disposta la vendita: la conversione del pignoramento

Questa non è una tappa cronologica in senso stretto: è una finestra che si apre con il pignoramento e si chiude nell’istante esatto in cui il giudice dispone la vendita. Merita una sezione a sé perché è lo strumento che, quando è praticabile, salva la casa in modo definitivo.

Cosa succede. Il debitore chiede al giudice di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese. Se l’istanza è accolta e il pagamento viene completato, il pignoramento si estingue e l’immobile torna libero.

La norma. Art. 495 c.p.c. Il debitore deposita contestualmente all’istanza, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti già effettuati. Il giudice, con ordinanza, determina la somma complessiva e può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore la versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito o, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede alla distribuzione tra i creditori delle somme versate.

I termini che si attivano. L’istanza deve essere depositata prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione. Può essere proposta una sola volta. Il mancato pagamento di una sola rata, o un ritardo superiore a trenta giorni, fa decadere dal beneficio e le somme versate entrano a far parte dei beni pignorati: l’esecuzione riprende dal punto in cui era stata interrotta, e una nuova istanza non è ammessa.

Cosa può fare il debitore ora. Fare il conto esatto e procurarsi la cauzione. Ipotesi dimostrativa: credito del procedente 118.600 €, due creditori intervenuti per 27.900 € e 40.900 €, totale 187.400 €; il sesto da depositare è 31.233,33 €. Se il giudice concede la rateizzazione massima, il residuo di 156.166,67 € si spalma su quarantotto rate da circa 3.253 € oltre interessi. Sono numeri che vanno verificati prima di depositare: un’istanza presentata senza la capacità di sostenere il piano non salva la casa, la perde più tardi avendo bruciato l’unica occasione disponibile. Le risorse possono venire da un familiare, dalla vendita di un altro bene, da un finanziamento con garanzia di terzi, dal riscatto di strumenti finanziari.

L’errore tipico di questa fase. Arrivare tardi con i soldi giusti. È il copione più frequente e il più amaro: il debitore trova le risorse, va dall’avvocato, e scopre che l’ordinanza di vendita è stata emessa la settimana prima. L’istanza viene dichiarata inammissibile e la somma che avrebbe salvato la casa resta inutilizzata mentre l’immobile va all’asta. Il secondo errore è calcolare il sesto sul solo credito del procedente, dimenticando gli interventi: l’importo di riferimento si ricava dal precetto e dagli ultimi atti depositati in fascicolo da ciascun creditore.

Quanto dura realmente. Tra il deposito dell’istanza e l’ordinanza che determina la somma passano in genere da uno a tre mesi. Poi, se c’è rateizzazione, si aprono fino a quattro anni durante i quali il debitore resta nella sua casa mentre paga.

Dall’ordinanza di vendita all’asta: i 90-120 giorni delle offerte

Il calendario ora corre in modo diverso. Con l’ordinanza di vendita la procedura diventa un’operazione di mercato, con una data pubblica e un prezzo scritto.

Cosa succede. Il professionista delegato pubblica l’avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti autorizzati, predispone la gara telematica, riceve le offerte. Il custode organizza le visite. Alla data fissata si apre la gara tra gli offerenti; se c’è un’unica offerta valida, si procede all’aggiudicazione a quel prezzo.

La norma. Artt. 569, 571 e 591-bis c.p.c. L’ordinanza fissa il termine per il deposito delle offerte, di regola tra novanta e centoventi giorni, e la data della gara. L’offerta è valida anche se inferiore al prezzo base, purché la riduzione non superi un quarto: in concreto si può essere aggiudicatari offrendo il 75% del prezzo base. La modalità ordinaria è la vendita telematica senza incanto.

I termini che si attivano. L’istanza di sospensione concordata ex art. 624-bis c.p.c. può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, e nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo fino a quindici giorni prima dell’incanto. La sospensione può arrivare fino a ventiquattro mesi, richiede l’istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, il debitore viene sentito, e l’istanza può essere proposta una sola volta; l’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento anche su richiesta di un solo creditore. Restano inoltre attivi i termini per il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. contro gli atti del delegato.

Cosa può fare il debitore ora. Tre strade, tutte praticabili in parallelo. La prima è il saldo e stralcio: proporre ai creditori il pagamento di una somma inferiore al dovuto a fronte della rinuncia all’esecuzione, tipicamente sostenuta da un acquirente privato che compra l’immobile fuori dall’asta a un prezzo superiore a quello che l’asta realizzerebbe. Nella prassi gli istituti chiedono un acconto significativo a dimostrazione della serietà della proposta e, raggiunta l’intesa, depositano l’istanza di sospensione ex art. 624-bis per dare al debitore il tempo di eseguire. La seconda è la procedura di sovraindebitamento, che sviluppo nella sezione dedicata ai binari paralleli. La terza è il controllo tecnico della gara: pubblicità difettosa, avviso incompleto, modalità telematiche non rispettate sono vizi che si fanno valere con reclamo e opposizione agli atti, nei termini.

L’errore tipico di questa fase. Sperare che l’asta vada deserta. È una speranza che si ritorce sempre contro: ogni esperimento andato a vuoto comporta un ribasso del prezzo base e nuove spese di pubblicità, custodia e procedura che gravano sul ricavato, cioè sul debitore.

Quanto dura realmente. Dai tre ai cinque mesi dall’ordinanza alla prima asta. È l’unico tratto della procedura che rispetta quasi sempre i tempi previsti, perché è scandito da adempimenti del delegato e non da udienze.

Se l’asta va deserta: i ribassi e la spirale del tempo

Da questo momento in poi il tempo smette di essere un alleato del debitore e diventa il suo principale nemico patrimoniale.

Cosa succede. Non arrivano offerte valide. Il giudice dispone un nuovo esperimento di vendita, riducendo il prezzo base. Il ciclo può ripetersi, e per gli immobili la legge non fissa un numero massimo di tentativi.

La norma. Art. 591 c.p.c. Il giudice, quando la vendita non ha luogo, può disporre un nuovo esperimento con un ribasso che non ecceda un quarto del prezzo precedente.

I termini che si attivano. Tra un esperimento e l’altro passano mediamente alcuni mesi, tempo necessario a nuova pubblicità e nuova raccolta di offerte. Nel frattempo maturano interessi sul debito residuo e si accumulano spese di procedura in prededuzione. Restano aperte le finestre del saldo e stralcio e del sovraindebitamento; resta chiusa, definitivamente, quella della conversione.

Cosa può fare il debitore ora. Smettere di ragionare sul valore di mercato dell’immobile e iniziare a ragionare sul debito residuo. Il punto è aritmetico: il prezzo base parte già da una stima prudenziale, l’offerta minima può scendere al 75% di quel valore, e ogni asta deserta erode un ulteriore quarto. Dopo due o tre esperimenti l’immobile può essere aggiudicato a una frazione della stima iniziale, il ricavato non copre il debito, e il debitore perde la casa e resta obbligato per la differenza. È esattamente lo scenario in cui le procedure di sovraindebitamento diventano non un’alternativa, ma l’unica uscita razionale: perché affiancano alla sorte del bene la liberazione dal debito residuo.

Conviene fissare l’aritmetica di questa spirale, perché è il punto che i debitori comprendono più tardi e con più amarezza. Chiamiamo S la stima dell’esperto. Il prezzo base della prima asta coincide di regola con S, ma l’offerta minima valida è già il 75% di S. Se l’esperimento va deserto, il nuovo prezzo base può scendere al 75% di S, e l’offerta minima al 75% di quel valore, cioè circa il 56% della stima originaria. Un terzo esperimento porta l’offerta minima intorno al 42%. Nel frattempo il debito non è rimasto fermo: sono maturati interessi, si sono aggiunte le spese di pubblicità, di custodia e di procedura, che si collocano in prededuzione e vengono soddisfatte prima dei creditori. Il risultato è che il ricavato copre una quota decrescente del dovuto, e il debito residuo che sopravvive alla vendita cresce mentre l’immobile perde valore giudiziale. Chi si limita ad aspettare non sta guadagnando tempo: sta finanziando la propria perdita.

L’errore tipico di questa fase. Aspettare l’ultima asta per “comprarsela io a poco”. L’operazione, oltre a porre problemi di legittimazione, presuppone disponibilità immediate che quasi mai il debitore ha; e la Cassazione ha chiuso la porta ai tentativi di rimettere in discussione l’aggiudicazione lamentando che il prezzo sia troppo basso: con l’ordinanza della Sezione III n. 19046 dell’11 giugno 2026 la Corte ha escluso che il giudice dell’esecuzione possa sospendere o dichiarare inefficace l’aggiudicazione sul solo rilievo della sproporzione tra valore di stima e prezzo di aggiudicazione, in assenza di fatti nuovi o di interferenze illecite.

Quanto dura realmente. Ogni ciclo di ribasso allunga la procedura di quattro-sei mesi. Nei territori a domanda debole i cicli si ripetono più volte, ed è uno dei motivi per cui una quota rilevante dei fascicoli pendenti supera i cinque anni e una parte significativa supera i dieci.

Dall’aggiudicazione al decreto di trasferimento: gli ultimi 120 giorni

Siamo alla fase conclusiva. Molti debitori credono che con l’aggiudicazione sia tutto finito: non è così, e i mesi che restano hanno ancora un contenuto giuridico.

Cosa succede. Il delegato dichiara aggiudicatario il miglior offerente. L’aggiudicatario versa il saldo del prezzo nel termine indicato nell’avviso di vendita, di regola centoventi giorni dall’aggiudicazione. Ricevuto il versamento, il giudice emette il decreto di trasferimento, che trasferisce la proprietà, ordina la cancellazione delle formalità pregiudizievoli e costituisce titolo per il rilascio. Si apre poi la fase distributiva, con il progetto di riparto e le eventuali controversie sulla collocazione.

La norma. Artt. 574, 585 e 586 c.p.c. Il decreto di trasferimento produce l’effetto purgativo: le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 28387 del 2020, hanno affermato il principio per cui con il decreto l’immobile si libera da ipoteche e pignoramenti e le ragioni dei creditori si trasferiscono sul ricavato. Quanto al concetto di prezzo giusto richiamato dall’art. 586, la Cassazione con la pronuncia n. 4815 del 2026 ne ha precisato la natura strettamente procedurale: coincide con il prezzo formatosi all’esito di una gara competitiva svolta nel rispetto delle regole della vendita forzata.

I termini che si attivano. Il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio per l’aggiudicatario: la sua inosservanza comporta la decadenza e la perdita della cauzione, e il bene torna in vendita. Per il debitore restano i termini del reclamo ex art. 591-ter e dell’opposizione agli atti esecutivi, venti giorni, sui vizi della gara e sui provvedimenti del delegato.

Cosa può fare il debitore ora. Presidiare due fronti. Il primo è la regolarità della vendita: irregolarità nella pubblicità, nella gestione della gara telematica, nella verifica delle offerte sono contestabili nei termini brevi, e un’aggiudicazione annullata riapre il gioco. Il secondo è la distribuzione: verificare che i crediti ammessi siano quelli effettivamente dovuti, che gli interessi siano calcolati correttamente, che le spese in prededuzione siano congrue. Una contestazione fondata sulla collocazione può ridurre il debito residuo che sopravvive alla vendita, e quel residuo è ciò con cui il debitore convivrà negli anni successivi. Sul punto la Cassazione, con la pronuncia n. 34964 del 2025, ha chiarito che l’opposizione all’esecuzione e la controversia distributiva non sono rimedi in successione cronologica ed esclusiva ma concorrenti, sicché un medesimo fatto costitutivo può fondare l’una e l’altra.

L’errore tipico di questa fase. Disinteressarsi del riparto. Il debitore che considera chiusa la partita con la perdita della casa si ritrova, mesi dopo, un debito residuo quantificato senza alcun controllo, e magari un nuovo pignoramento sullo stipendio.

Quanto dura realmente. Dall’aggiudicazione al decreto di trasferimento passano in media dai quattro ai sette mesi; dal decreto alla chiusura del riparto, altri sei-dodici.

L’ordine di liberazione: quando si deve davvero lasciare la casa

Ultima tappa della cronologia, e la più temuta. Va detta con precisione perché è quella su cui circolano più informazioni sbagliate.

Cosa succede. Il giudice ordina la liberazione dell’immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare. Il custode dà attuazione all’ordine secondo le disposizioni del giudice, senza l’osservanza delle formalità dell’esecuzione per rilascio.

La norma. Art. 560 c.p.c. Il terzo comma stabilisce che il debitore e i familiari conviventi non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma. L’ottavo comma prevede che il giudice ordini la liberazione con provvedimento emesso contestualmente al decreto di trasferimento. Il nono comma consente la liberazione anticipata nei casi già visti: ostacolo alle visite, impedimento delle attività degli ausiliari, immobile non tutelato o non mantenuto, violazione degli obblighi di legge.

I termini che si attivano. L’ordine di liberazione è opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nei venti giorni. Per l’attuazione, la Cassazione con l’ordinanza della Sezione III n. 7560 del 2025 ha chiarito che l’aggiudicatario ha due strade alternative: chiedere al giudice dell’esecuzione che sia il custode a curare la liberazione ai sensi dell’art. 560 c.p.c., oppure agire in autonomia usando il decreto di trasferimento come titolo esecutivo per il rilascio ai sensi degli artt. 605 e seguenti c.p.c.; e ha escluso che dal decreto discenda automaticamente un ordine di liberazione immediatamente eseguibile in ogni ipotesi.

Cosa può fare il debitore ora. Poco sul piano impugnatorio, molto sul piano organizzativo. Si può interloquire con il custode e con il giudice sui tempi di attuazione, soprattutto in presenza di minori, persone con disabilità o anziani nel nucleo; si può chiedere che l’accesso sia calendarizzato in modo da consentire il trasloco; si possono attivare i canali dei servizi sociali comunali per le situazioni di emergenza abitativa. La finestra utile per evitare questo momento si è chiusa mesi o anni prima: è per questo che le tappe precedenti contano tutte.

L’errore tipico di questa fase. Rendere ostile l’attuazione. Oltre a non produrre alcun risultato, espone a conseguenze ulteriori e cancella ogni margine di dialogo sui tempi.

Quanto dura realmente. Tra aggiudicazione ed effettiva disponibilità del bene per l’acquirente passano realisticamente dai sei ai dodici mesi in una procedura ordinaria, meno se l’immobile è già libero, di più se vi sono occupanti o ritardi procedurali.

La stessa procedura, due calendari

Due debitori, lo stesso identico pignoramento, due esiti opposti. Le date sono costruite a fini dimostrativi, ma la sequenza dei termini è quella di legge.

Ipotesi di partenza, comune a entrambi. Immobile stimato 214.000 €. Debito complessivo, tra procedente e due intervenuti, 187.400 €. Pignoramento notificato il 14 marzo. Trascrizione e iscrizione a ruolo regolari. Istanza di vendita depositata il 25 aprile (giorno 42, nei termini). Documentazione ipocatastale completa. Nomina dell’esperto il 12 maggio, udienza ex art. 569 fissata per l’8 agosto e poi rinviata al 17 ottobre. Ordinanza di vendita emessa all’esito di quella udienza.

Calendario A — il debitore che presidia le finestre.

  • 21 marzo (giorno 7): acquisisce il fascicolo, verifica titolo, precetto, notifica e iscrizione a ruolo. Tutto regolare: niente opposizione agli atti, ma il controllo è fatto entro i venti giorni.
  • 30 aprile (giorno 47): verifica il rispetto dei quarantacinque giorni dell’art. 567. Confermato.
  • Maggio-giugno: assiste all’accesso dell’esperto, consegna la documentazione urbanistica, ottiene che una difformità catastale minore sia rappresentata come sanabile. La stima resta a 214.000 €.
  • 2 settembre: raccolta la disponibilità di un familiare, deposita istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. con cauzione di 31.233,33 €, pari a un sesto di 187.400 €.
  • 10 ottobre: il giudice determina la somma e concede quarantotto rate. Residuo 156.166,67 €, rate di circa 3.253 € oltre interessi.
  • 17 ottobre: all’udienza il giudice non dispone la vendita. Il calendario dell’asta non parte.
  • Da novembre: il debitore paga puntualmente. Resta in casa per tutti i quattro anni del piano, al termine dei quali il pignoramento è estinto e l’immobile torna libero.

Calendario B — il debitore che lascia correre.

  • Da marzo a settembre: nessuna verifica, nessuna istanza. Telefonate con il servicer, nessun accordo scritto.
  • 17 ottobre: non compare all’udienza. Il giudice dispone la vendita, prezzo base 214.000 €, offerte entro centoventi giorni, gara a febbraio.
  • 20 novembre: un familiare rende disponibili 34.000 €. L’istanza di conversione viene depositata e dichiarata inammissibile perché tardiva: l’ordinanza di vendita è già stata emessa. La somma resta inutilizzata.
  • Febbraio: asta deserta.
  • Giugno: secondo esperimento con ribasso di un quarto, prezzo base 160.500 €. Ancora deserta.
  • Novembre: terzo esperimento, prezzo base 120.375 €. Aggiudicazione a 90.281,25 €, pari all’offerta minima del 75%.
  • Marzo dell’anno successivo: decreto di trasferimento e ordine di liberazione contestuale.
  • Esito: casa persa e, dopo le spese di procedura in prededuzione, un debito residuo di oltre 100.000 € che sopravvive alla vendita e potrà essere aggredito su stipendio, conto corrente e altri beni.

La differenza tra i due calendari non sta nelle risorse — in entrambi i casi la famiglia ha trovato poco più di trentamila euro — ma in quando quelle risorse sono arrivate sul tavolo del giudice: nel Calendario A il 2 settembre, nel Calendario B il 20 novembre. Quarantacinque giorni hanno deciso il destino di un’abitazione.

Per chi preferisce leggere l’esito in colonna, la sintesi dei due calendari è questa.

Calendario ACalendario B
Risorse reperite31.233,33 €34.000 €
Data del deposito2 settembre20 novembre
Esito dell’istanzaAccolta, 48 rateInammissibile perché tardiva
Vendita dispostaNoSì, il 17 ottobre
Esperimenti d’astaNessunoTre, con due ribassi
Prezzo di aggiudicazione90.281,25 €
Possesso dell’immobileConservatoPerso con il decreto di trasferimento
Debito residuo finaleZero a fine pianoOltre 100.000 €

I binari paralleli: come cambia la timeline se il debitore attiva un rimedio

Fin qui il racconto ha seguito il binario principale, quello dell’espropriazione. Ma accanto a esso corrono altri binari, e ciascuno modifica il calendario in modo diverso.

Il binario dell’opposizione. L’opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. non sospende automaticamente nulla: occorre chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., e il giudice la concede se ricorrono gravi motivi. Se la sospensione arriva, l’orologio dell’asta si ferma fino alla decisione. Se non arriva, i due binari corrono in parallelo: l’asta si celebra mentre l’opposizione pende. Va tenuto presente un limite severo: una volta definita l’opposizione con sentenza passata in giudicato, il giudicato copre non solo quanto dedotto ma anche quanto si sarebbe potuto dedurre, come la Cassazione ha chiarito con la sentenza n. 33233 del 19 dicembre 2025, sicché non è consentito riproporre le stesse contestazioni sotto profili diversi. Conviene concentrare tutti i motivi in un unico atto. La Corte ha inoltre ribadito, con la sentenza della Sezione III n. 2309 del 4 febbraio 2026, la natura eterodeterminata dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., il cui oggetto resta circoscritto ai fatti dedotti: un’altra ragione per costruire l’atto con precisione fin dall’inizio.

Il binario della sospensione concordata. L’art. 624-bis c.p.c. è il binario più semplice e il più sottovalutato. Non richiede una causa, richiede un accordo: l’istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, il debitore sentito, e la procedura si ferma fino a ventiquattro mesi. È lo strumento naturale per dare esecuzione a un saldo e stralcio che preveda una vendita volontaria o un rientro dilazionato. Il limite è che l’ordinanza è revocabile in ogni momento anche su richiesta di un solo creditore, e che l’istanza può essere proposta una sola volta: va quindi giocata quando l’accordo è già scritto, non prima.

Il binario del sovraindebitamento. È il binario che modifica la timeline più in profondità, perché non si limita a sospendere: ridisegna l’intero indebitamento della famiglia. Il consumatore può accedere alla ristrutturazione dei debiti disciplinata dagli artt. 67-73 del Codice della crisi; chi non è consumatore può percorrere il concordato minore; chi non ha capacità di rientro può accedere alla liquidazione controllata e, all’esito, all’esdebitazione. Il punto che interessa chi vuole salvare la casa è l’art. 67, comma 5, CCII: il piano può prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale, se il debitore alla data del deposito della domanda ha adempiuto le proprie obbligazioni oppure se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a quella data. È la norma che consente, in concreto, di continuare a pagare il mutuo e tenere la casa mentre il resto del passivo viene ristrutturato. La giurisprudenza di merito si è spinta oltre: il Tribunale di Pescara, con provvedimento del 10 maggio 2025, ha ammesso che la proposta preveda la prosecuzione di un mutuo ipotecario sull’abitazione principale già dichiarato risolto per inadempimento, in presenza di procedura esecutiva pendente, attraverso la rimessione in termini per il pagamento delle rate scadute.

Attenzione però ai tempi e agli automatismi. La domanda di sovraindebitamento non blocca da sola il pignoramento: occorre che il tribunale disponga le misure protettive, e che il provvedimento venga portato a conoscenza del giudice dell’esecuzione mediante deposito nel fascicolo con contestuale istanza, affinché questi dichiari l’improcedibilità temporanea. La protezione ottenuta davanti al giudice del sovraindebitamento non si comunica automaticamente alla procedura espropriativa, che continua a seguire il proprio calendario finché qualcuno non la ferma. Su questo passaggio si perdono case: il piano c’era, la protezione pure, ma nessuno l’ha depositata in esecuzione prima dell’asta.

Il binario della vendita volontaria assistita. È tecnicamente un’ibridazione: il debitore vende sul libero mercato a un prezzo superiore a quello realizzabile in asta, i creditori accettano di essere soddisfatti sul ricavato e rinunciano all’esecuzione o ne chiedono la sospensione ex art. 624-bis. Richiede un acquirente, il consenso di tutti i creditori titolati e una tempistica compatibile con la data della gara: per questo va impostata mesi prima, non nelle settimane che precedono l’asta.

Il calendario delle spese: cosa il tempo aggiunge al debito

C’è una dimensione della cronologia che non compare negli atti ma pesa su ogni decisione: ogni mese di procedura ha un costo, e quel costo si scarica sul ricavato, cioè in ultima analisi sul debitore.

Sul fronte dei costi di giustizia, l’iscrizione a ruolo dell’espropriazione immobiliare comporta il versamento del contributo unificato nella misura prevista dalla legge per questa tipologia di procedimento, anticipato dal creditore procedente ma destinato a essere recuperato in prededuzione sul ricavato. Lo stesso vale per le opposizioni: l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi scontano ciascuna il proprio contributo unificato secondo gli importi fissati dal testo unico sulle spese di giustizia, oltre alle marche per i diritti di copia e di notifica. Sono importi determinati dalla legge, non negoziabili, e vanno messi in conto quando si pianifica una difesa.

Sul fronte delle spese di procedura, il quadro è più oneroso. Il compenso dell’esperto stimatore, quello del custode giudiziario, quello del professionista delegato alle operazioni di vendita, i costi della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti autorizzati, le eventuali spese di conservazione del bene: tutte queste voci sono liquidate dal giudice e collocate in prededuzione, cioè soddisfatte prima dei crediti dei creditori. Ogni esperimento di vendita andato deserto genera una nuova tornata di spese di pubblicità e allunga il periodo di custodia. Sul punto la Cassazione, con la sentenza n. 12877 del 22 giugno 2016, ha chiarito che tra le spese anticipate dal creditore procedente rientrano non solo quelle giudiziarie in senso stretto, ma anche quelle necessarie a mantenere in esistenza il bene ed evitarne il perimento: spese che, se sostenute con fondi della procedura, gravano comunque sul ricavato.

Il conto finale, per il debitore, si legge al momento del riparto. Dal prezzo di aggiudicazione si sottraggono le prededuzioni, poi si soddisfano i creditori privilegiati e ipotecari secondo il grado, e solo ciò che avanza va ai chirografari. Se il prezzo si è eroso attraverso due o tre ribassi mentre le spese si accumulavano, la differenza tra debito originario e somma distribuita può essere impressionante — ed è esattamente quella differenza a sopravvivere alla perdita della casa. Ogni mese di attesa passiva ha un prezzo, e non lo paga il creditore.

Le cinque finestre critiche

Riassumendo l’intera cronologia, esistono cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito. Sono questi.

  1. I venti giorni dalla notifica del pignoramento. È la finestra per l’opposizione agli atti esecutivi sui vizi formali dell’atto e della notifica. Si chiude prima che il debitore abbia finito di metabolizzare la notizia, e non si riapre: il vizio non contestato nei termini non scompare, si consolida, e da quel momento la procedura prosegue legittimamente anche se era nata male.
  2. Il quarantacinquesimo giorno dal pignoramento. È la scadenza dell’art. 567 c.p.c. per l’istanza di vendita e la documentazione ipocatastale. Se il creditore non rispetta i termini, e non ottiene proroga o integrazione, il giudice dichiara l’inefficacia del pignoramento anche d’ufficio. Il debitore che non controlla le date rinuncia alla difesa meno costosa che esista.
  3. L’istante immediatamente precedente all’ordinanza di vendita. È il confine oltre il quale la conversione ex art. 495 c.p.c. diventa inammissibile e l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è preclusa salvo fatti sopravvenuti. È la finestra più importante di tutte, e l’unica che si chiude con un provvedimento del giudice anziché con lo scadere di un numero di giorni: non è prevedibile con esattezza, e per questo va anticipata.
  4. I venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte. È il limite ultimo per l’istanza di sospensione concordata ex art. 624-bis c.p.c. Oltre quella data, anche un accordo perfetto con i creditori non può più fermare la gara già calendarizzata con quello strumento.
  5. Il momento del deposito delle misure protettive nel fascicolo esecutivo. Non è una data fissata dalla legge: è un adempimento materiale. Ottenere le misure protettive nella procedura di sovraindebitamento e non depositarle davanti al giudice dell’esecuzione equivale, sul piano pratico, a non averle ottenute.

Le domande sul tempo

Sono passati otto mesi dal pignoramento e non ho fatto nulla: posso ancora salvare la casa? Dipende da un solo dato: se il giudice ha già disposto la vendita. Se non l’ha fatto, sono ancora aperte la conversione ex art. 495 c.p.c., l’opposizione all’esecuzione e tutte le trattative. Se l’ordinanza è stata emessa, la conversione è preclusa ma restano il saldo e stralcio con sospensione concordata, le procedure di sovraindebitamento e il controllo di regolarità della vendita.

Quanto tempo ho prima di dover lasciare fisicamente la casa? Di regola fino al decreto di trasferimento, perché l’art. 560, terzo comma, c.p.c. conserva al debitore e ai familiari conviventi il possesso fino a quel momento, e l’ordine di liberazione è emesso contestualmente al decreto. Si esce prima solo nei casi del nono comma: ostacolo alle visite, impedimento delle attività degli ausiliari, immobile non mantenuto, violazione degli obblighi di custodia. Considerando le durate medie delle procedure italiane, tra il pignoramento e il rilascio passano tipicamente diversi anni.

Quanto dura in tutto una procedura esecutiva immobiliare? Le rilevazioni sui dati del Ministero della Giustizia indicano per il 2024 una durata media di chiusura dei fascicoli di circa cinque anni, in linea con i 4,94 anni del 2023; le procedure che arrivano effettivamente all’aggiudicazione viaggiano intorno ai sei anni, mentre quelle che si chiudono con accordi stragiudiziali si attestano su tempi sensibilmente più brevi. Il divario territoriale è forte: meno di cinque anni al Nord, oltre sette nel Mezzogiorno.

Se presento domanda di sovraindebitamento oggi, l’asta di fra due mesi si ferma? Non automaticamente. Serve che il tribunale conceda le misure protettive e che il provvedimento venga depositato nel fascicolo dell’esecuzione con istanza al giudice dell’esecuzione perché dichiari l’improcedibilità temporanea. Fra il deposito della domanda e l’apertura della procedura passano settimane: due mesi sono pochi, ma non sempre insufficienti se il dossier è già pronto.

Ho saltato una rata della conversione: quanto tempo ho per rimediare? Trenta giorni. Il ritardo superiore a trenta giorni, come il mancato pagamento, comporta la decadenza dal beneficio; le somme già versate restano acquisite alla procedura ed entrano a far parte dei beni pignorati, e una nuova istanza non è ammessa perché la conversione può essere chiesta una sola volta.

È vero che dopo vent’anni il pignoramento decade da solo? La trascrizione del pignoramento conserva efficacia per venti anni e, se non rinnovata prima della scadenza, perde effetto ai sensi delle regole sulla durata delle trascrizioni pregiudizievoli dettate dal codice civile. Nella pratica, però, contare su questo esito è una strategia irrealistica: le procedure che durano vent’anni sono un’anomalia statistica anche nei distretti più congestionati, e il creditore diligente rinnova. È un dato da conoscere, non un piano.

Ho ricevuto l’avviso di vendita e mancano sei settimane all’asta: esiste ancora qualcosa da fare? Sì, ma il ventaglio si restringe a tre mosse. La prima è verificare se si è ancora entro i venti giorni antecedenti la scadenza del termine per il deposito delle offerte, perché in quel caso l’istanza congiunta di sospensione ex art. 624-bis c.p.c. è ancora proponibile a condizione di avere già l’accordo di tutti i creditori titolati. La seconda è controllare la regolarità della pubblicità e dell’avviso, contestabile con reclamo ex art. 591-ter c.p.c. e opposizione agli atti nei termini brevi. La terza è accelerare al massimo il deposito della domanda di sovraindebitamento con richiesta di misure protettive: se il tribunale le concede in tempo e il provvedimento viene depositato nel fascicolo esecutivo, la gara si ferma.

Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi.

Fase iniziale: pignoramento, trascrizione, iscrizione a ruolo.

  1. Cass. civ., sent. 11 febbraio 2025, n. 3494. Il mancato rispetto del termine per la trascrizione del pignoramento previsto dall’art. 557, secondo comma, c.p.c. determina l’improcedibilità dell’esecuzione, e contro l’ordinanza che la dichiara il rimedio è il reclamo ex art. 630 c.p.c. Rilevanza: è il controllo aritmetico che il debitore deve fare nei primi giorni, quando ancora tutti i rimedi sono aperti.
  2. Cass. civ., Sez. III, ord. 22 gennaio 2026, n. 1485. Chi ha acquistato l’immobile dopo la trascrizione del pignoramento non è legittimato all’opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. ma deve percorrere l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., non potendo dedurre vizi della procedura. Rilevanza: chiarisce che le cessioni successive alla trascrizione non spostano la titolarità delle difese e non sottraggono il bene alla procedura.
  3. Cass. civ., Sez. III, ord. 30 marzo 2026, n. 7676. Nel processo di espropriazione immobiliare la Corte ha precisato la natura dell’improcedibilità derivante dai vizi della fase iniziale e il rimedio corrispondente. Rilevanza: conferma che i difetti di questa fase vanno fatti valere subito e con lo strumento giusto, perché il vizio non contestato si consolida.

Fase dell’istanza di vendita e dell’istruttoria.

  1. Cass. civ., sent. 25 luglio 2025, n. 21444. La pronuncia individua le ipotesi di inattività delle parti che comportano l’estinzione della procedura nella fase precedente l’udienza ex art. 569 c.p.c. Rilevanza: è la base giurisprudenziale dell’istanza con cui il debitore chiede di dichiarare l’inefficacia del pignoramento per inerzia del creditore.
  2. Cass. civ., sent. 22 giugno 2016, n. 12877. Tra le spese che il creditore procedente deve anticipare rientrano non solo quelle giudiziarie in senso stretto, ma anche quelle necessarie a mantenere in esistenza il bene pignorato e a evitarne il perimento. Rilevanza: incide sulla gestione della custodia e sul carico economico della procedura, che si riflette sul ricavato distribuibile.

Il crinale dell’ordinanza di vendita: conversione e opposizioni.

  1. Cass. civ., Sez. III, ord. 22 gennaio 2026, n. 1477. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 495, primo comma, c.p.c.: il termine per l’istanza di conversione è ragionevole e realizza un contemperamento congruo tra diritto all’abitazione e tutela del credito; la presentazione tardiva, dopo l’ordinanza di vendita, comporta l’inammissibilità. Rilevanza: è la pronuncia che fissa in modo definitivo il confine temporale della difesa più efficace del debitore.
  2. Cass. civ., Sez. III, sent. 19 dicembre 2025, n. 33233. Il giudicato formatosi sull’opposizione copre il dedotto e il deducibile: non è consentito riproporre le medesime contestazioni sotto profili ulteriori o con argomentazioni diverse. Rilevanza: impone di concentrare in un unico atto tutti i motivi di opposizione disponibili.
  3. Cass. civ., Sez. III, sent. 4 febbraio 2026, n. 2309. La natura eterodeterminata dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. circoscrive l’oggetto del giudizio ai fatti concretamente dedotti. Rilevanza: conferma che l’atto introduttivo va costruito con precisione fin dalla prima riga.
  4. Cass. civ., Sez. III, ord. 9 marzo 2026, n. 5727. Quando il debitore deduce il pagamento, totale o parziale, avvenuto dopo la formazione del titolo, si tratta di fatto estintivo e la contestazione integra opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., con conseguente inapplicabilità dei termini di decadenza brevi. Rilevanza: qualificare correttamente il rimedio può significare avere ancora una difesa quando i venti giorni sono scaduti.

Fase della vendita e dell’aggiudicazione.

  1. Cass. civ., Sez. III, ord. 11 giugno 2026, n. 19046. Esclusa l’applicazione analogica all’esecuzione individuale della disciplina dettata in sede concorsuale: il giudice dell’esecuzione non può sospendere o dichiarare inefficace l’aggiudicazione sul solo rilievo della sproporzione tra valore di stima e prezzo di aggiudicazione, in mancanza di fatti nuovi o interferenze illecite. Rilevanza: chiude la strada alle contestazioni fondate soltanto sul prezzo basso e sposta la difesa sulla regolarità della gara.
  2. Cass. civ., pronuncia n. 4815 del 2026. Il prezzo giusto di cui all’art. 586 c.p.c. ha natura strettamente procedurale e coincide con quello formatosi all’esito di una gara competitiva svolta nel rispetto delle regole della vendita forzata. Rilevanza: conferma che il terreno utile di contestazione è il procedimento, non il valore.
  3. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 28387 del 2020. Con il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. l’immobile è purgato da ipoteche e pignoramenti e le ragioni dei creditori si trasferiscono sul ricavato. Rilevanza: segna il punto di non ritorno della vicenda e sposta l’attenzione del debitore sulla fase distributiva.
  4. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7560 del 2025. Il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per il rilascio; l’aggiudicatario può alternativamente chiedere che la liberazione sia curata dal custode ex art. 560 c.p.c. o agire in proprio ex artt. 605 ss. c.p.c., senza che dal decreto discenda automaticamente un ordine di liberazione immediatamente eseguibile in ogni ipotesi. Rilevanza: definisce i tempi reali dell’ultima tappa.
  5. Cass. civ., pronuncia n. 34964 del 2025. L’opposizione all’esecuzione e la controversia distributiva sono rimedi concorrenti e non alternativi in successione cronologica, sicché un medesimo fatto costitutivo può fondarle entrambe. Rilevanza: consente di riaprire il controllo sul quantum anche nella fase finale.

Il binario del sovraindebitamento.

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. 28 luglio 2025, n. 21731. Il reclamo contro il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70, comma 1, CCII va proposto al Tribunale in composizione collegiale e non alla Corte d’appello, la cui competenza è limitata al provvedimento di omologazione. Rilevanza: un errore sul giudice del reclamo fa perdere mesi che l’esecuzione non concede.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 11 aprile 2025, n. 9549. In tema di piano del consumatore, è ammissibile la previsione di una moratoria annuale nel pagamento dei crediti muniti di prelazione. Rilevanza: allarga lo spazio di manovra del piano quando sull’abitazione grava un’ipoteca.
  3. Cass. civ., Sez. I, sent. 6 marzo 2026, n. 5139. Nella liquidazione da sovraindebitamento non è consentito accogliere offerte migliorative tardive dopo la chiusura della gara. Rilevanza: chiarisce che anche il binario concorsuale ha termini rigidi e non offre proroghe di fatto.
  4. Cass. civ., pronuncia n. 22074 del 2025, e Cass. civ., pronuncia n. 11603 del 28 aprile 2026. L’accesso alla liquidazione controllata non può essere negato per una generica carenza di meritevolezza: le condotte del debitore rilevano semmai nella successiva fase di esdebitazione. Rilevanza: apre l’accesso alla procedura anche a chi teme un giudizio sulla propria condotta pregressa.
  5. Cass. civ., pronuncia n. 27178 del 10 ottobre 2025. In tema di fondo patrimoniale, destinare beni ai bisogni della famiglia li sottrae all’azione esecutiva di una determinata categoria di creditori, restando impregiudicata l’azione revocatoria ordinaria dell’atto costitutivo, che ha natura gratuita. Rilevanza: ridimensiona l’idea diffusa del fondo patrimoniale come scudo generale contro il pignoramento della casa.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi, non a quella che sarebbe stato comodo presidiare. In concreto:

  1. Ricostruiamo la cronologia esatta del tuo fascicolo, data per data: notifica del precetto, notifica e trascrizione del pignoramento, iscrizione a ruolo, istanza di vendita, deposito della documentazione, nomina dell’esperto, udienza. Da quella ricostruzione emerge quali finestre sono aperte oggi.
  2. Verifichiamo il rispetto dei termini dell’art. 557 e dell’art. 567 c.p.c. confrontando le relate di notifica con le date di deposito e, quando il conto non torna, depositiamo istanza perché il giudice dichiari l’inefficacia del pignoramento.
  3. Se sei entro i venti giorni, redigiamo e depositiamo l’opposizione agli atti esecutivi sui vizi formali del pignoramento e della notifica, con contestuale istanza di sospensione.
  4. Se la vendita non è ancora stata disposta, calcoliamo l’importo esatto della conversione — un sesto sul totale dei crediti, compresi gli interventi — e depositiamo l’istanza ex art. 495 c.p.c. con la richiesta di rateizzazione fino a quarantotto mesi.
  5. Se sei oltre l’ordinanza di vendita, costruiamo la proposta di saldo e stralcio con i creditori titolati e, raggiunto l’accordo, depositiamo l’istanza congiunta di sospensione ex art. 624-bis c.p.c. nei venti giorni che precedono la scadenza delle offerte.
  6. Analizziamo il contratto di mutuo e il piano di ammortamento insieme ai commercialisti dello staff, per verificare il calcolo degli interessi, le commissioni e le garanzie prestate da terzi, e ridurre il quantum effettivamente dovuto prima di qualunque trattativa.
  7. Predisponiamo il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e seguenti CCII, includendo la previsione di prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione principale quando ne ricorrono i presupposti, e ne seguiamo l’istruttoria con l’OCC.
  8. Chiediamo le misure protettive e le depositiamo nel fascicolo esecutivo con istanza al giudice dell’esecuzione perché dichiari l’improcedibilità temporanea: è il passaggio materiale su cui molte procedure di sovraindebitamento perdono la casa che avrebbero salvato.
  9. Controlliamo la perizia di stima e depositiamo note critiche documentate quando il valore, la destinazione urbanistica o la rappresentazione dei vincoli sono errati.
  10. Presidiamo la fase distributiva, verificando l’ammissione dei crediti, il calcolo degli interessi e le prededuzioni, perché il debito residuo che sopravvive alla vendita sia quello effettivamente dovuto e non uno superiore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesano in particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario OCC consentono di impostare il piano che tiene insieme la prosecuzione del mutuo sull’abitazione principale e la ristrutturazione del resto del passivo, conoscendo dall’interno i tempi e i criteri con cui l’Organismo istruisce la domanda e con cui il tribunale valuta convenienza e fattibilità. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce che, se la partita si sposta sul terreno delle opposizioni, la linea difensiva impostata davanti al giudice dell’esecuzione resti la stessa fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano e senza riscritture. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i numeri del piano e le eccezioni processuali nascono dallo stesso tavolo, non da due consulenze separate che si scoprono incompatibili a termini scaduti.

Il tempo è tutto

Nell’esecuzione immobiliare il tempo è la risorsa più preziosa del debitore ed è anche la più sprecata. Tra il primo sollecito della banca e l’ordine di liberazione passano, nella media italiana, cinque o sei anni: migliaia di giorni, decine di finestre, e quasi sempre una sola di esse è quella che avrebbe fatto la differenza. Chi legge la procedura come un calendario — e non come una disgrazia che accade tutta insieme — scopre che le occasioni utili sono più numerose di quanto sembri, ma che ognuna ha una data di scadenza scritta nel codice.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. Quando la casa si difende contestando gli atti e i termini della procedura, la materia è quella delle opposizioni e delle impugnazioni, e la presenza di un avvocato cassazionista assicura continuità di strategia dal giudice dell’esecuzione fino all’ultimo grado. Quando invece la casa si salva ristrutturando l’intero indebitamento della famiglia, la materia è quella del sovraindebitamento, e le qualifiche di Gestore della crisi ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC sono ciò che permette di costruire un piano che regga l’esame del tribunale e di depositarlo in esecuzione prima che l’asta lo renda inutile.

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