Come Funziona La Votazione Nel Concordato Preventivo

Poche fasi delle procedure concorsuali sono raccontate male quanto la votazione nel concordato preventivo. È una fase tecnica, si svolge in gran parte per via telematica, ha termini brevi e conseguenze definitive: il terreno ideale perché il passaparola tra imprenditori, fornitori, consulenti e uffici amministrativi sostituisca la norma con una versione semplificata che qualcuno ha sentito raccontare anni fa. Il problema è che quasi tutte le semplificazioni che circolano oggi sulla votazione riguardano regole che sono state riscritte due volte in pochi anni: prima con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), poi con il decreto correttivo del settembre 2024 (D.Lgs. 136/2024). Chi ragiona con lo schema della vecchia legge fallimentare sta ragionando con un manuale scaduto.

Agire sulla base di una convinzione sbagliata, in materia di voto concordatario, è quasi sempre peggio che non agire affatto: chi crede che il silenzio valga come assenso non vota e si ritrova conteggiato di fatto tra chi non ha sostenuto la proposta; chi crede che il proprio privilegio lo escluda automaticamente dal voto lascia scadere l’unica finestra utile per pesare; chi crede che il voto contrario sia già una difesa completa scopre in sede di omologazione che avrebbe dovuto fare molto di più, e prima.

Le convinzioni che affronteremo una per una sono otto: che chi non vota conti come favorevole; che si voti ancora in un’adunanza fisica davanti al giudice; che il creditore privilegiato non voti mai; che basti la maggioranza dei crediti perché il concordato passi; che il voto contrario del Fisco faccia saltare tutto; che il dissenso della propria classe metta al riparo dagli effetti dell’omologazione; che votare “no” sia di per sé una strategia difensiva; e che chiunque vanti un credito abbia diritto di votarlo.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia con le abilitazioni che la materia richiede: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, oltre che professionista fiduciario di un OCC: sono esattamente i titoli che presuppongono la conoscenza operativa degli strumenti di regolazione della crisi, del rapporto tra classi, maggioranze e omologazione, e del confronto tra proposta concordataria e alternativa liquidatoria. Ed è avvocato cassazionista, il che significa che la stessa linea difensiva costruita sul voto può essere portata avanti fino all’ultimo grado di giudizio, dove molte di queste questioni si decidono davvero.

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Mito n. 1 — “Se non voto, il mio silenzio vale come un sì”

Il mito: “Nel concordato preventivo chi non vota è considerato consenziente: il silenzio vale assenso, quindi se non rispondo aiuto comunque il debitore ad arrivare alle maggioranze.”

Perché ci credono in tanti

Questa è la più tenace delle credenze, e ha un fondamento storico preciso: il silenzio-assenso nel concordato preventivo è davvero esistito. È stato introdotto con il decreto legge 83/2012, convertito nella legge 134/2012, ed è rimasto in vigore circa tre anni, fino a quando il decreto legge 83/2015, convertito nella legge 132/2015, lo ha cancellato ripristinando il sistema del consenso espresso. Chi ha vissuto una procedura tra il 2012 e il 2015, o ha imparato la materia in quegli anni, ha memorizzato una regola che oggi non c’è più.

C’è poi una seconda origine, ancora attiva: il meccanismo del silenzio-assenso è tradizionalmente proprio del concordato che si innesta nella procedura liquidatoria — il vecchio concordato fallimentare, oggi concordato nella liquidazione giudiziale — dove la mancata risposta del creditore ha effetti diversi. Il passaparola ha semplicemente unificato due procedure che restano distinte.

La realtà

Il testo dell’art. 109, comma 1, del Codice della crisi è chiaro nel modo in cui costruisce il quorum: salvo quanto previsto per il concordato in continuità aziendale dal comma 5, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il denominatore, cioè, non è l’insieme dei crediti che hanno effettivamente votato: è l’insieme dei crediti ammessi al voto. Chi non vota non viene “neutralizzato”: resta nel denominatore e rende più difficile il raggiungimento della maggioranza, con un effetto pratico che assomiglia molto a un voto contrario.

La stessa struttura si ritrova nel meccanismo per teste: quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato solo se, oltre alla maggioranza per valore, si raggiunge anche la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. E se sono previste diverse classi, occorre inoltre che la maggioranza dei crediti ammessi al voto sia raggiunta nel maggior numero di classi.

Una precisazione che il mito ignora: nel concordato in continuità aziendale l’inerzia pesa in modo diverso. L’art. 109, comma 5, prevede che in ciascuna classe la proposta sia approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe. Qui, e solo qui, l’astensione di una parte dei creditori può non impedire l’approvazione della classe. Vero, ma solo a metà: non è che il silenzio valga come un sì, è che in continuità la legge consente in via alternativa di calcolare la maggioranza sui votanti, a condizione che abbia votato almeno metà della classe.

La prova

Il dato normativo è il testo stesso dell’art. 109 CCII nella versione aggiornata al decreto correttivo D.Lgs. 136/2024, che sul comma 1 non contiene alcuna clausola di equiparazione del silenzio al consenso. La conferma sistematica arriva dall’art. 110 CCII: all’esito della votazione il commissario giudiziale redige una relazione in cui inserisce i voti favorevoli e contrari con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti, e inserisce separatamente l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti. Se il silenzio valesse assenso, quella terza colonna non avrebbe ragione di esistere: esiste proprio perché i non votanti sono una categoria a sé, che il tribunale deve poter distinguere quando verifica il raggiungimento delle maggioranze.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che vuole il concordato e non vota contribuisce a farlo fallire. Il creditore che non vota perché “tanto conta come sì” perde anche l’occasione di far emergere in quella sede la contestazione sul proprio credito. E il debitore che costruisce il piano dando per scontata l’adesione tacita di una fetta di passivo si presenta al voto con un margine che non esiste: nel concordato liquidatorio, un 20% di passivo silente è un 20% di passivo che manca al quorum.


Mito n. 2 — “Si va in tribunale all’adunanza dei creditori e lì si vota”

Il mito: “Il voto si esprime in udienza, davanti al giudice delegato, nell’adunanza dei creditori: si va, si sente la relazione del commissario, si discute e si alza la mano.”

Perché ci credono in tanti

Perché per decenni è stato esattamente così. La legge fallimentare del 1942 costruiva la fase attorno all’adunanza dei creditori, luogo fisico del contraddittorio, dove il commissario illustrava la relazione, i creditori discutevano la proposta, il giudice delegato risolveva sul momento le contestazioni sull’ammissione al voto. L’immagine dell’aula affollata è entrata nell’immaginario collettivo delle procedure, e sopravvive nei racconti di chi ha assistito a un concordato prima della riforma.

La realtà

Il Codice della crisi ha eliminato l’adunanza. La votazione si svolge in forma telematica, nelle date, negli orari e secondo l’ordine fissati dal giudice delegato, e il confronto tra creditori, debitore e commissario è stato sostituito da uno scambio scandito da termini rigidi, tutti anteriori all’inizio del voto. Lo schema, per come risulta dagli artt. 105, 107 e 108 CCII, è questo:

MomentoAdempimento
Prima della finestra di votoIl commissario giudiziale comunica ai creditori la relazione illustrativa con l’elenco dei crediti e le proposte definitive
Almeno 10 giorni prima dell’inizio del votoDebitore, proponenti concorrenti, coobbligati, fideiussori, obbligati in via di regresso e creditori possono formulare osservazioni e contestazioni via PEC al commissario
Prima della relazione definitivaIl commissario comunica a tutti le osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato
Almeno 7 giorni prima dell’inizio del votoIl commissario deposita e comunica la relazione definitiva
Almeno 2 giorni prima dell’inizio del votoVengono comunicati gli eventuali provvedimenti del giudice delegato, comprese le ammissioni provvisorie di crediti contestati
Nella finestra fissataI creditori esprimono il voto in via telematica
Il giorno successivo alla chiusuraIl commissario deposita in cancelleria la relazione sull’esito della votazione

L’art. 108 CCII regola anche l’imprevisto: il decreto correttivo ha aggiunto che, se il provvedimento del giudice delegato sui crediti contestati non arriva in tempo utile, i creditori sono comunque ammessi al voto sulla base dell’elenco dei crediti già in atti. Nessuno resta bloccato, ma nessuno recupera il termine perso.

La prova

L’art. 107 CCII, nella rubrica “Voto dei creditori”, è stato modificato in due punti proprio dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 136/2024, che è intervenuto sul comma 3 e sul comma 8: il legislatore del correttivo ha messo mano al procedimento telematico di voto, non ha reintrodotto l’adunanza. E l’art. 110, comma 2, CCII fissa il deposito della relazione sull’esito al giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto: una tempistica che presuppone una votazione a finestra, non un’assemblea.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di aspettare un invito che non arriverà mai e di scoprire che la finestra si è chiusa. Le contestazioni sul proprio credito o su quello altrui vanno sollevate almeno dieci giorni prima dell’inizio del voto: chi si presenta dopo, o chi pensa di poter discutere “in udienza”, non trova più un contraddittorio aperto. C’è un’unica breccia successiva, ed è stretta: l’art. 110, comma 3, CCII prevede che, se dopo l’approvazione il commissario rileva che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dia avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza per modificare il voto. È un rimedio a fronte di un fatto sopravvenuto, non un ripescaggio per chi si è distratto.


Mito n. 3 — “Sono creditore privilegiato, quindi non voto e non mi riguarda”

Il mito: “Chi ha un’ipoteca, un pegno o un privilegio non partecipa al voto: il concordato si decide tra i chirografari.”

Perché ci credono in tanti

Perché una parte della regola è vera, ed è quella più antica e più citata. Il principio classico è che il creditore integralmente pagato non ha nulla da dire sulla proposta: non subisce falcidia, quindi non ha titolo per incidere sul consenso collettivo. Su questo nucleo corretto si è costruita la scorciatoia mentale “privilegiato uguale escluso dal voto”, che cancella però tutte le condizioni cui la legge subordina l’esclusione.

La realtà

Le condizioni sono molte e, dopo il correttivo del 2024, sono diverse a seconda del tipo di concordato.

Nel concordato liquidatorio vale l’art. 109, commi 3 e 4, CCII: i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca — anche se la garanzia è contestata — dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non hanno diritto di voto, salvo che rinuncino in tutto o in parte alla prelazione; se rinunciano, per la parte non coperta dalla garanzia sono equiparati ai chirografari, e la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. Se invece la proposta prevede una soddisfazione non integrale, il creditore prelatizio è equiparato ai chirografari per la parte residua del credito, e su quella vota.

Nel concordato in continuità aziendale la regola è più selettiva. L’art. 109, comma 5, CCII, nella formulazione introdotta dal correttivo, esclude dal voto i creditori muniti di diritto di prelazione solo se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti su cui grava la causa di prelazione. Per i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile — le retribuzioni dei lavoratori subordinati — il termine scende a trenta giorni. Se queste condizioni non ricorrono, i creditori prelatizi votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.

Tradotto: il privilegiato pagato “integralmente” ma tardi, o pagato in natura anziché in denaro, o con la garanzia che non resta ferma, non è un creditore escluso dal voto — è un creditore che vota.

La prova

Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Milano con decisione del 5 febbraio 2024, che ha ricondotto tra i creditori “interessati” al piano il titolare di un privilegio soddisfatto con modalità diverse dal denaro o in un termine superiore a quello fissato dall’art. 109, comma 5, CCII. E la Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2025, n. 4750, ha chiuso l’altro lato della questione: il creditore privilegiato che sia stato collocato tra i chirografari deve contestare quella collocazione e astenersi dal voto, perché se partecipa alla votazione non può poi, ad omologazione avvenuta, promuovere un giudizio per l’accertamento della propria prelazione.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia due danni speculari. Il primo: convinto di non dover votare, il privilegiato degradato lascia decidere gli altri su una falcidia che colpirà anche lui. Il secondo, illustrato proprio dalla pronuncia del 2025: vota “tanto per esserci”, senza contestare la collocazione, e con quel comportamento si preclude la strada per far valere dopo il privilegio. Nel voto concordatario la coerenza dei comportamenti è essa stessa una posizione giuridica.


Mito n. 4 — “Se il piano prende la maggioranza dei crediti, il concordato passa”

Il mito: “Il conto è semplice: si sommano i crediti favorevoli, se si supera il 50% il concordato è approvato.”

Perché ci credono in tanti

Perché è la regola base, e le regole base sono quelle che sopravvivono nel racconto. La maggioranza dei crediti ammessi al voto è effettivamente il criterio cardine del concordato liquidatorio. Il passaparola, però, ha smarrito per strada i tre correttivi che la legge affianca a quel criterio, e che nella pratica decidono l’esito molto più spesso di quanto si creda.

La realtà

Il primo correttivo è la maggioranza per teste: quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, non basta la sua adesione. L’art. 109, comma 1, CCII richiede che, oltre alla maggioranza per valore, il concordato abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. È una norma antimonopolio del consenso: impedisce che un solo grande creditore approvi da solo un piano che tutti gli altri subiscono.

Il secondo correttivo riguarda le classi nel concordato liquidatorio: quando la proposta prevede classi, occorre che la maggioranza dei crediti ammessi al voto sia raggiunta nel maggior numero di classi.

Il terzo correttivo è il più drastico e riguarda la continuità aziendale, dove il classamento è obbligatorio. L’art. 109, comma 5, CCII stabilisce che il concordato in continuità è approvato se tutte le classi votano a favore. Non la maggioranza delle classi: tutte. In compenso, come si è visto, la singola classe può considerarsi favorevole anche con i due terzi dei crediti dei votanti, purché abbia votato almeno la metà dei crediti della classe. E in caso di mancata approvazione non si arriva automaticamente alla fine della procedura: si apre la strada dell’art. 112, comma 2, CCII, cioè della ristrutturazione trasversale.

C’è infine una regola nuova, introdotta dal correttivo 2024 come comma 5-bis dell’art. 109: quando sono approvate più proposte fondate su piani differenti, è sottoposta a omologazione quella che prevede la continuità aziendale; e se le proposte in continuità approvate sono più di una, prevale quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti chirografari ammessi al voto.

La prova

Il testo dell’art. 109 CCII aggiornato al D.Lgs. 136/2024 contiene tutte e quattro le regole. Sul versante applicativo, il Tribunale di Treviso, Sez. II civ., con provvedimento del 10 gennaio 2024, ha affrontato proprio il nodo del concordato in continuità con necessaria suddivisione in classi, delle maggioranze richieste per l’approvazione e dei presupposti dell’omologazione cosiddetta trasversale in presenza di classi dissenzienti.

Cosa rischia chi ci crede

Il debitore che imposta il piano contando sul solo 51% per valore rischia di vedersi respingere la proposta per una ragione che aveva ignorato: una classe dissenziente in continuità, il difetto della maggioranza per teste, il mancato raggiungimento del maggior numero di classi. Il creditore che ragiona allo stesso modo, invece, sottovaluta il proprio peso: in un impianto a classi, il voto di un piccolo chirografario collocato nella classe giusta può valere infinitamente più della sua quota di passivo.


Mito n. 5 — “Se il Fisco vota contro, il concordato è finito”

Il mito: “L’Agenzia delle Entrate ha in mano la maggioranza del passivo: se dice no, non c’è niente da fare e si va in liquidazione giudiziale.”

Perché ci credono in tanti

Perché per anni è stato quasi vero. Nel vecchio impianto della transazione fiscale, il dissenso dell’amministrazione finanziaria era spesso insuperabile, e la prassi degli uffici a lungo prudente ha alimentato la convinzione che il credito erariale avesse un diritto di veto di fatto. A questo si aggiunge un dato numerico reale: in moltissime imprese in crisi il debito tributario e contributivo rappresenta la quota più consistente del passivo, quindi il voto del creditore pubblico è aritmeticamente decisivo.

La realtà

Il quadro è cambiato e il correttivo del 2024 lo ha reso esplicito. Il tribunale può omologare il concordato preventivo anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali dell’art. 109, comma 1, CCII e la proposta di soddisfacimento di quei crediti è conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria: è il meccanismo dell’art. 88 CCII, il cosiddetto cram down fiscale. Il D.Lgs. 136/2024 ha inoltre precisato all’art. 88, comma 4, che l’omologazione forzosa opera in mancanza di adesione, formula che comprende anche il voto contrario: non serve, cioè, che l’ente resti silente.

Il perimetro del controllo del giudice, in questi casi, è netto e piuttosto stretto: si valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la fondatezza delle ragioni per cui l’ente ha detto no.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: è esattamente la combinazione di competenze che serve quando la partita del voto si gioca sul trattamento dei crediti tributari e contributivi e sul confronto tecnico con l’alternativa liquidatoria.

La prova

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27782 del 28 ottobre 2024, ha chiarito che l’omologazione forzosa può intervenire non solo quando manchi una pronuncia dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, ma anche a fronte di un espresso rigetto della proposta. La Prima Sezione civile è tornata sul punto con l’ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026, affermando che, ai fini dell’omologazione forzosa, le motivazioni che sorreggono il dissenso del creditore pubblico sono irrilevanti, perché il sindacato del giudice è circoscritto alla valutazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Nella stessa direzione la Cassazione si è espressa con l’ordinanza n. 10723/2026, escludendo che la meritevolezza del debitore costituisca un presupposto del cram down fiscale, in un caso in cui il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate aveva impedito il raggiungimento delle maggioranze e il concordato era stato ugualmente omologato. Sul versante del merito, il Tribunale di Palermo, Sez. IV civ., con decisione del 5 marzo 2025, ha ritenuto omologabile un concordato in continuità in presenza congiunta dei presupposti dell’art. 88, comma 4, e dell’art. 112, comma 2, CCII, nonostante la mancata approvazione dell’amministrazione finanziaria e l’assenza del voto favorevole di tutte le classi; e il Tribunale di Pavia, Sezione concorsuale, con provvedimento del 13 febbraio 2025, si è occupato della mancata adesione dell’amministrazione in un concordato in continuità aziendale. Da ricordare, infine, che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 22 luglio 2024, n. 20036, hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario sull’azione risarcitoria proposta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per la mancata adesione alla proposta di trattamento dei crediti tributari: segno che il comportamento dell’ente sulla proposta non è una zona franca.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore che dà per persa la partita al primo voto contrario dell’ente rinuncia a uno strumento che l’ordinamento gli riconosce, e spesso rinuncia alla continuità dell’azienda. Ma vale anche il contrario: chi confida nel cram down come in un automatismo si espone al rigetto, perché il tribunale omologa solo se la proposta ai creditori pubblici regge il confronto con la liquidazione giudiziale, e quel confronto va costruito con dati, stime e attestazione, non affermato.


Mito n. 6 — “La mia classe ha votato contro, quindi il concordato non mi vincola”

Il mito: “Se la classe in cui sono stato inserito ha votato no, il piano non può essere imposto a me: al massimo lo subiscono quelli che hanno detto sì.”

Perché ci credono in tanti

Perché è la lettura intuitiva del voto per classi: se la classe serve a dare voce a interessi omogenei, il suo dissenso dovrebbe valere come un veto. È anche l’eco di un principio corretto — nel concordato in continuità la regola generale è l’approvazione da parte di tutte le classi — trasformato però in una garanzia individuale che la legge non dà.

La realtà

Il dissenso della classe non protegge dall’omologazione. L’art. 112, comma 2, CCII consente al tribunale di omologare il concordato in continuità anche in presenza di classi dissenzienti, attraverso la ristrutturazione trasversale, quando ricorrono congiuntamente condizioni precise: che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto delle cause di prelazione; che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo che i crediti compresi nelle classi dissenzienti ricevano un trattamento non deteriore rispetto alle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore; che nessun creditore riceva più dell’importo del proprio credito; e che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi purché almeno una sia di creditori muniti di prelazione, oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando l’ordine delle cause di prelazione — la classe cosiddetta “interessata”.

A questo si aggiunge l’effetto tipico dell’omologazione: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, favorevoli, contrari e non votanti allo stesso modo.

Su chi sia la classe “interessata” il dibattito è vivo e non ancora consolidato, ed è il punto su cui oggi si gioca la maggior parte delle omologazioni contestate. Vale la pena seguirlo, perché il confine tra classe interessata e classe soltanto formalmente dissenziente decide procedure intere.

La prova

Il Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., con decisione del 29 ottobre 2025, ha affrontato l’omologazione trasversale richiesta dal proponente in assenza del voto favorevole di tutte le classi, soffermandosi sul necessario rispetto del presupposto della lettera b) dell’art. 112, comma 2, CCII in punto di distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione e sull’individuazione delle classi da ritenersi interessate. Il Tribunale di Brindisi, con decreto del 3 luglio 2025, ha ritenuto sufficiente ai fini dell’omologa il consenso anche di una sola classe di creditori “interessati”, senza che occorra che si tratti di creditori pregiudicati dalla prospettiva concordataria. Il Tribunale di Pavia, Sez. I procedure concorsuali, con provvedimento del 2 aprile 2025, ha escluso che, ai fini dell’omologazione forzosa richiesta in presenza di approvazione non unanime delle classi, sia necessario il conseguimento di un surplus rispetto al valore di liquidazione grazie alla continuazione dell’attività.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che, forte del “no” della propria classe, non si costituisce nel giudizio di omologazione e non solleva le questioni distributive, si ritrova vincolato a un piano che poteva contestare nel solo momento in cui era possibile contestarlo. Le condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII non si applicano da sole: sono presupposti che qualcuno deve mettere in discussione davanti al tribunale, con numeri alla mano.


Mito n. 7 — “Ho votato contro: ho fatto tutto quello che potevo”

Il mito: “Il voto contrario è la difesa del creditore. Se ho votato no e il concordato passa lo stesso, non c’era altro da fare.”

Perché ci credono in tanti

Perché il voto è l’unico momento in cui il creditore viene formalmente interpellato, e sembra logico che sia lì che si esercita la difesa. Nella legge fallimentare, inoltre, la fase dell’adunanza concentrava discussione e voto: contestare e votare erano gesti contigui. Nel Codice della crisi quei gesti sono stati separati e collocati in momenti distinti, con termini distinti.

La realtà

Il voto è solo uno dei tre presidi a disposizione del creditore, ed è quello che da solo produce meno effetti. Gli altri due sono: le osservazioni e contestazioni ex art. 107, comma 4, CCII, da far pervenire al commissario giudiziale via PEC almeno dieci giorni prima dell’inizio del voto, con le quali si può esporre perché la proposta non è ammissibile o conveniente e si possono contestare i crediti concorrenti; e l’opposizione all’omologazione, da proporre costituendosi nel giudizio, che è la sede in cui si discutono convenienza, fattibilità, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e presupposti della ristrutturazione trasversale.

La giurisprudenza è severa proprio su questa distinzione. Il creditore che non ha votato e non ha proposto opposizione si trova in una posizione diversa da quella del creditore dissenziente, e non può recuperare in sede di reclamo ciò che non ha fatto valere prima. E il creditore privilegiato che vota senza contestare la propria collocazione tra i chirografari perde la possibilità di far accertare la prelazione dopo l’omologazione.

C’è però anche il rovescio della medaglia, ed è una tutela forte: chi è stato illegittimamente escluso dal voto conserva pieno interesse ad agire contro l’omologazione.

La prova

La Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2024, n. 27345, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da un creditore che non aveva votato né si era opposto, valorizzando la differenza della sua posizione rispetto a quella dei creditori dissenzienti e ritenendo sufficiente la rituale pubblicazione del decreto di fissazione dell’udienza di omologazione, senza necessità di una notifica specifica nei suoi confronti. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 dicembre 2024, n. 34372, ha affrontato l’ipotesi in cui la contestazione del diritto di un creditore a partecipare al voto non venga sollevata dal debitore né dai creditori concorrenti, con l’effetto dell’ammissione. In direzione opposta, ma coerente, la Cassazione con l’ordinanza n. 22843/2025 ha stabilito che il diritto di voto non può essere escluso sulla base di una mera inimicizia personale tra creditore e proponente, dovendo il conflitto di interessi essere oggettivo e preesistente alla votazione, e ha confermato che il creditore il cui voto decisivo sia stato illegittimamente sterilizzato conserva l’interesse ad opporsi all’omologazione, a prescindere da una valutazione di convenienza dell’alternativa liquidatoria. Da ultimo, la Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 luglio 2025, n. 19844, ha ricordato che la revoca dell’ammissione per compimento di atti in frode risponde a una finalità di tutela della legalità della procedura e non ha natura sanzionatoria: la scorrettezza del debitore ha una sede propria di emersione, che non è il voto.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di arrivare all’omologazione con un fascicolo vuoto. Le contestazioni sui crediti concorrenti — quelli che gonfiano il passivo e spostano le maggioranze — hanno una finestra e un destinatario precisi; le censure su convenienza e distribuzione hanno una sede precisa. Il “no” espresso nella votazione, da solo, non apre nessuna di queste porte.


Mito n. 8 — “Chiunque abbia un credito può votare”

Il mito: “Se sono creditore, voto. La legge non guarda chi sono: guarda solo quanto mi devono.”

Perché ci credono in tanti

Perché nella percezione comune il voto concordatario è un diritto patrimoniale, proporzionato all’esposizione. In parte lo è. Ma il concordato non è una società di capitali e il voto non è solo la misura di un investimento: è l’espressione di un interesse che la legge presume comune a tutti i creditori, e quando quell’interesse comune è inquinato la legge interviene.

La realtà

L’art. 109, comma 6, CCII esclude dal voto e dal computo delle maggioranze un elenco preciso di soggetti: il coniuge o il convivente di fatto del debitore, la parte dell’unione civile con il debitore, i parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Lo stesso comma aggiunge una clausola aperta: sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.

Il comma 7 regola un’altra situazione delicata: il creditore che propone il concordato, e le società da questo controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, del codice civile, possono votare soltanto se la proposta ne prevede l’inserimento in apposita classe.

La clausola sul conflitto d’interessi non è un’etichetta da applicare a chi risulta scomodo: richiede un conflitto oggettivo, verificabile e anteriore alla votazione. E l’ordinamento presidia anche l’altro lato del problema: il Codice della crisi dedica l’art. 339 al mercato di voto, cioè alla compravendita del consenso concordatario.

La prova

La Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 dicembre 2024, n. 34807, ha stabilito che l’esclusione dal voto della società controllante non opera quando quest’ultima, nel momento in cui esercita il diritto di voto, sia a sua volta assoggettata a procedura concorsuale: il conflitto presupposto dalla norma riguarda l’interesse del votante a contrastare l’interesse comune dei creditori, interesse che viene meno quando la controllante è rappresentata dagli organi della propria procedura, portatori dello stesso obiettivo di massimizzazione del recupero. Sul fronte del gruppo, restano il riferimento delle Sezioni Unite della Cassazione, 28 giugno 2018, n. 17186, che hanno escluso dal voto e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la proponente, ne sono controllate o sono sottoposte a comune controllo, e la già citata ordinanza n. 22843/2025 sui limiti del conflitto rilevante. Il Tribunale di Avellino, Sez. I civ., con decisione del 12 novembre 2024, ha invece distinto le preclusioni al voto dei creditori privilegiati da quelle dei soci postergati, e ha delineato le verifiche che il tribunale deve compiere in sede di omologazione.

Cosa rischia chi ci crede

Il debitore che costruisce le maggioranze includendo crediti di soggetti esclusi ex lege espone l’intera votazione a contestazione. Il creditore che si vede escludere sulla base di un conflitto affermato ma non dimostrato rischia, se non reagisce, di subire una sterilizzazione illegittima del proprio voto; e chi acquista crediti nell’anno anteriore alla domanda per pesare nel voto scopre che quei crediti, ai fini delle maggioranze, non contano.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite a scopo esplicativo, non casi reali: servono a mostrare come le convinzioni appena esaminate producano esiti concreti quando si traducono in comportamenti.

Ipotesi 1 — Il silenzio che affossa la proposta (concordato liquidatorio). Crediti ammessi al voto: 4.183.000 €. La maggioranza richiesta dall’art. 109, comma 1, CCII è quindi superiore a 2.091.500 €. Esito della votazione: favorevoli 1.910.000 €, contrari 640.000 €, non votanti 1.633.000 €. Tra i soli votanti i favorevoli pesano il 74,9%, ma il quorum si calcola sui crediti ammessi al voto: i sì sono il 45,7% e la proposta non è approvata. Se solo 190.000 € di crediti silenti avessero espresso voto favorevole, i sì sarebbero saliti a 2.100.000 €, oltre la soglia. Il mito del silenzio-assenso, applicato da poco meno del 4% del passivo, sarebbe bastato a ribaltare l’esito.

Ipotesi 2 — La classe che approva senza la maggioranza dei suoi crediti (continuità). Classe dei fornitori strategici chirografari: crediti complessivi 1.276.000 €. Votano creditori per 703.000 €, pari al 55,1% del totale della classe: la condizione della metà è rispettata. Di questi, votano a favore 486.000 €, cioè il 69,1% dei crediti dei votanti: la soglia dei due terzi è superata. La classe risulta approvata pur avendo espresso voto favorevole solo il 38,1% dei crediti in essa compresi. Se invece avessero votato creditori per 611.000 € — il 47,9% della classe — il meccanismo alternativo non sarebbe stato utilizzabile, e la classe sarebbe risultata non approvata anche con la stessa percentuale di sì tra i votanti.

Ipotesi 3 — Il privilegiato “sicuro” di non dover votare (continuità). Credito ipotecario di 512.000 € su un immobile stimato in 318.000 €. Il piano prevede il pagamento integrale del creditore ipotecario, ma con dilazione a ventotto mesi dall’omologazione. Il creditore, convinto che il privilegio lo escluda dal voto, non vota. In realtà l’esclusione dell’art. 109, comma 5, CCII opera solo per il prelatizio soddisfatto in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione: con quella dilazione il creditore era ammesso al voto, e per la parte incapiente di 194.000 € sarebbe stato collocato in classe distinta, dove il suo peso sarebbe stato rilevante ai fini dell’approvazione di quella classe e, di riflesso, dell’intero concordato in continuità.

Ipotesi 4 — Il dissenso dell’ente pubblico che non chiude la partita. Passivo ammesso al voto: 2.740.000 €, di cui 1.664.000 € di crediti tributari e contributivi, pari al 60,7%. L’ente esprime voto contrario e la maggioranza dell’art. 109, comma 1, CCII non è raggiunta. La proposta prevede per quei crediti un soddisfacimento del 23%, mentre l’attestazione stima nell’alternativa liquidatoria un realizzo del 9%. Ricorrendo i presupposti dell’art. 88 CCII — adesione determinante e trattamento conveniente o non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale — la strada dell’omologazione resta percorribile nonostante il voto contrario. Nulla di automatico: il confronto tra 23% e 9% va documentato, e su di esso si concentrerà il contraddittorio.


Il fondo di verità

I miti sulla votazione non nascono dal nulla. Quasi tutti sono frammenti di regole vere, staccati dal contesto o rimasti attaccati a una versione precedente della legge. Ricomporli aiuta a capire dove finisce l’intuizione corretta e dove comincia l’errore.

È vero che il silenzio-assenso è esistito nel concordato preventivo: c’è stato tra il 2012 e il 2015, ed è stato eliminato. È vero che nel concordato in continuità l’astensione di parte dei creditori non blocca necessariamente l’approvazione della classe: ma solo grazie al meccanismo alternativo dei due terzi dei votanti con la partecipazione di almeno metà dei crediti della classe, che è cosa diversa dall’assenso tacito.

È vero che i creditori privilegiati non votano: ma solo alle condizioni previste, che dopo il correttivo del 2024 sono più stringenti nel concordato in continuità che in quello liquidatorio, e che ruotano attorno a tre variabili — integralità del pagamento, forma in denaro, termine di centottanta giorni, ridotto a trenta per le retribuzioni assistite dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.

È vero che il criterio guida è la maggioranza dei crediti: ma convivono con esso la maggioranza per teste quando un solo creditore supera da solo la maggioranza, la maggioranza nel maggior numero di classi nel liquidatorio classato e la regola dell’approvazione da parte di tutte le classi in continuità.

È vero che il creditore pubblico pesa più di ogni altro: ma il suo dissenso non è più un veto, perché l’art. 88 CCII consente l’omologazione in mancanza di adesione, formula che dopo il correttivo comprende espressamente il voto contrario.

È vero che l’adunanza dei creditori esisteva: ed è vero che qualcosa del contraddittorio è sopravvissuto, ma è stato anticipato e formalizzato nello scambio di osservazioni, contestazioni e relazioni che precede la finestra telematica di voto.

Ed è vero, infine, che non tutte le procedure di regolazione della crisi passano da una votazione. Nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio i creditori non votano: possono soltanto contestare in sede di omologazione. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non c’è voto. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, invece, richiede il voto favorevole di tutte le classi e mutua dall’art. 109, comma 6, CCII le esclusioni per conflitto d’interessi. Chi generalizza da una procedura all’altra sbaglia quasi sempre, perché la parola “concordato” copre regole di voto profondamente diverse.


Mito vs realtà in tabella

La sintesi che segue serve come promemoria rapido: per ogni convinzione diffusa, la regola effettivamente applicabile. Va letta insieme alle spiegazioni precedenti, perché ciascuna riga condensa condizioni che nella pratica fanno la differenza tra un voto utile e un voto sprecato.

Il mitoCome stanno le cose
Chi non vota è considerato consenzienteIl quorum si calcola sui crediti ammessi al voto (art. 109, c. 1, CCII): l’inerzia pesa come un ostacolo, non come un sì. In continuità la classe può approvare con i 2/3 dei votanti, purché abbia votato metà dei crediti della classe
Si vota in adunanza davanti al giudice delegatoL’adunanza non esiste più: voto telematico nelle date fissate dal giudice delegato, preceduto da termini rigidi per osservazioni e contestazioni (artt. 107-108 CCII)
Il creditore privilegiato non vota maiVota se non è integralmente pagato, se rinuncia alla prelazione e, in continuità, se non è soddisfatto in denaro entro 180 giorni (30 per le retribuzioni ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.)
Basta la maggioranza dei creditiServono anche, secondo i casi, la maggioranza per teste, la maggioranza nel maggior numero di classi e — in continuità — il voto favorevole di tutte le classi
Il voto contrario del Fisco chiude la partitaL’art. 88 CCII consente l’omologazione in mancanza di adesione, che dopo il correttivo comprende il voto contrario, se la proposta è conveniente o non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale
Se la mia classe vota no, il piano non mi vincolaL’art. 112, comma 2, CCII consente la ristrutturazione trasversale: alle condizioni di legge il concordato è omologato e vincola anche le classi dissenzienti
Votare contro è già una difesa completaLe contestazioni vanno proposte prima del voto e le censure sull’omologazione in sede di opposizione: chi non vota né si oppone non recupera in reclamo
Chiunque abbia un credito può votareL’art. 109, commi 6 e 7, CCII esclude familiari, società del gruppo, cessionari dell’ultimo anno e creditori in conflitto d’interessi, e ammette il creditore proponente solo se collocato in apposita classe

Le domande di verifica

Sì, ma con una precisazione importante. “Quindi è vero che se non voto danneggio la proposta?” Nel concordato liquidatorio sì: il tuo credito resta nel denominatore e i sì devono superare comunque la metà dei crediti ammessi al voto. Nel concordato in continuità dipende dalla classe: se ha votato almeno metà dei crediti della classe, i due terzi favorevoli dei votanti bastano ad approvarla.

No. “Quindi è vero che posso ripensarci dopo aver votato?” La regola è che il voto espresso nella finestra telematica è definitivo. L’unica eccezione è l’art. 110, comma 3, CCII: se dopo l’approvazione il commissario giudiziale rileva che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, che possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza per modificare il voto. È un rimedio legato a un fatto nuovo, non a un ripensamento.

Dipende dal termine e dalla forma del pagamento. “Quindi è vero che se il piano mi paga tutto io non voto?” Nel concordato liquidatorio, il prelatizio integralmente pagato non vota salvo rinuncia alla prelazione. In continuità, l’esclusione opera solo se sei soddisfatto in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione — trenta per le retribuzioni ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. — e se la garanzia reale resta ferma fino alla liquidazione dei beni su cui grava.

Sì. “Quindi è vero che il tribunale può omologare anche se una classe ha detto no?” Nel concordato in continuità è la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII, subordinata alle condizioni distributive e di approvazione previste dalla norma. Non è un passaggio automatico: è un accertamento, e va contraddetto in sede di opposizione se se ne contestano i presupposti.

No, e su questo la giurisprudenza è netta. “Quindi è vero che se non voto posso comunque reclamare l’omologazione?” Chi non ha votato e non ha proposto opposizione si trova in una posizione diversa dal creditore dissenziente, e il reclamo è stato dichiarato inammissibile. Diverso il caso di chi sia stato illegittimamente escluso dal voto: lì l’interesse ad agire contro l’omologazione resta pieno.


Le sentenze che smontano i miti

Il quadro che segue raccoglie i riferimenti utilizzati nell’articolo, ciascuno agganciato alla convinzione che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in forma sintetica; per l’applicazione al caso concreto occorre sempre leggere il provvedimento nella sua interezza.

  1. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2025, n. 4750. Il creditore privilegiato collocato tra i chirografari deve contestare quella collocazione e astenersi dal voto; se partecipa alla votazione non può poi, dopo l’omologazione, promuovere un giudizio per l’accertamento della prelazione. Smonta il mito n. 3 e il mito n. 7: il comportamento tenuto in sede di voto produce preclusioni.
  2. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2024, n. 27345. È inammissibile il reclamo del creditore che non ha votato né si è opposto all’omologazione avvenuta senza opposizioni: la sua posizione è diversa da quella dei creditori dissenzienti, e la rituale pubblicazione del decreto di fissazione dell’udienza è sufficiente, senza necessità di notifica specifica. Smonta il mito n. 7.
  3. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 dicembre 2024, n. 34372. Se la contestazione del diritto di un creditore a partecipare al voto non viene sollevata dal debitore né dai creditori concorrenti, ne consegue l’ammissione al voto. Rileva per il mito n. 8: il perimetro dei votanti si costruisce anche con l’iniziativa delle parti.
  4. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 dicembre 2024, n. 34807. L’esclusione dal voto della società controllante non opera se questa, al momento del voto, è a sua volta assoggettata a procedura concorsuale, perché in tal caso il suo interesse coincide con quello comune dei creditori alla massimizzazione del recupero. Smonta il mito n. 8 nella sua versione rigida.
  5. Corte di Cassazione, ordinanza n. 22843/2025. Il diritto di voto non può essere escluso per una mera inimicizia personale tra creditore e proponente: il conflitto d’interessi rilevante deve essere oggettivo e preesistente alla votazione. Il creditore il cui voto decisivo sia stato illegittimamente sterilizzato conserva l’interesse ad opporsi all’omologazione, indipendentemente dalla convenienza dell’alternativa liquidatoria. Smonta i miti n. 7 e n. 8.
  6. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 luglio 2025, n. 19844. La revoca dell’ammissione al concordato per compimento di atti in frode ha finalità di tutela della legalità della procedura e non natura sanzionatoria. Rileva per il mito n. 7: le scorrettezze del debitore hanno una sede di emersione diversa dal voto.
  7. Corte di Cassazione, ordinanza n. 27782 del 28 ottobre 2024. L’omologazione forzosa in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi può intervenire non solo in mancanza di pronuncia dell’ente, ma anche a fronte di un espresso rigetto della proposta. Smonta il mito n. 5.
  8. Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026. Ai fini dell’omologazione forzosa ex art. 88, comma 2-bis, CCII le ragioni del dissenso del creditore pubblico sono irrilevanti: il sindacato del giudice è circoscritto alla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Smonta il mito n. 5.
  9. Corte di Cassazione, ordinanza n. 10723/2026. La meritevolezza del debitore non è presupposto del cram down fiscale: il controllo del tribunale resta ancorato alla convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. Smonta il mito n. 5 e chiarisce i limiti del sindacato.
  10. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 luglio 2024, n. 20036. Sull’azione risarcitoria proposta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per la mancata adesione alla proposta di trattamento dei crediti tributari sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Rileva per il mito n. 5: il comportamento dell’ente sul voto non è insindacabile.
  11. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 giugno 2018, n. 17186. Sono escluse dal diritto di voto e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la società proponente, quelle da essa controllate e quelle sottoposte a comune controllo. Precedente di riferimento per il mito n. 8.
  12. Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 29 ottobre 2025. In tema di omologazione trasversale richiesta dal proponente in assenza del voto favorevole di tutte le classi, va rispettato il presupposto della lettera b) dell’art. 112, comma 2, CCII sulla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, con la corretta individuazione delle classi da ritenersi interessate. Smonta il mito n. 6.
  13. Tribunale di Brindisi, 3 luglio 2025. Ai fini dell’omologazione del concordato in continuità in presenza di classi dissenzienti può essere sufficiente il consenso, anche di una sola, delle classi di creditori “interessati”, senza che occorra che siano creditori pregiudicati dalla prospettiva concordataria. Smonta il mito n. 6.
  14. Tribunale di Pavia, Sez. I procedure concorsuali, 2 aprile 2025. In caso di approvazione non unanime delle classi e istanza di omologazione forzosa, non è necessario che la continuazione dell’attività produca un surplus rispetto al valore di liquidazione. Smonta il mito n. 6.
  15. Tribunale di Palermo, Sez. IV civ., 5 marzo 2025. È possibile l’omologazione del concordato in continuità in presenza congiunta dei presupposti degli artt. 88, comma 4, e 112, comma 2, CCII, nonostante la mancata approvazione dell’amministrazione finanziaria e l’assenza del voto favorevole di tutte le classi. Smonta i miti n. 5 e n. 6.
  16. Tribunale di Pavia, Sezione concorsuale, 13 febbraio 2025. Concordato preventivo in continuità aziendale e mancata adesione dell’amministrazione: presupposti dell’omologazione. Rileva per il mito n. 5.
  17. Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 10 gennaio 2024. Concordato in continuità con necessaria suddivisione in classi: maggioranze richieste per l’approvazione e presupposti dell’omologazione trasversale in presenza di classi dissenzienti. Smonta i miti n. 4 e n. 6.
  18. Tribunale di Milano, 5 febbraio 2024. È creditore “interessato” al piano il titolare di un privilegio soddisfatto con modalità diverse dal denaro, ovvero in un termine superiore a quello previsto dall’art. 109, comma 5, CCII. Smonta il mito n. 3.
  19. Tribunale di Avellino, Sez. I civ., 12 novembre 2024. Sulla differenza, in termini di preclusioni, tra la posizione dei creditori privilegiati e quella dei soci postergati ai fini dell’ammissione al voto, e sulle verifiche che il tribunale deve compiere in sede di omologazione. Rileva per i miti n. 3 e n. 8.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Sul voto concordatario il nostro lavoro consiste, prima di tutto, nel separare ciò che è vero da ciò che è stato raccontato. In concreto:

  1. Verifichiamo la collocazione del tuo credito nell’elenco depositato dal debitore e in quello eventualmente rettificato dal commissario giudiziale, confrontando titolo, importo, natura chirografaria o privilegiata e classe di destinazione.
  2. Ricalcoliamo le maggioranze applicando l’art. 109 CCII al caso concreto: quorum sui crediti ammessi al voto, maggioranza per teste quando un solo creditore supera da solo la metà del passivo votante, maggioranza nel maggior numero di classi, regola dei due terzi dei votanti nelle classi in continuità.
  3. Redigiamo e depositiamo le osservazioni e contestazioni ex art. 107, comma 4, CCII nel termine dei dieci giorni anteriori all’inizio del voto, contestando anche i crediti concorrenti che alterano il peso delle maggioranze.
  4. Contestiamo l’ammissione al voto dei soggetti esclusi dall’art. 109, commi 6 e 7, CCII: familiari e affini, società del gruppo, cessionari di crediti nell’anno anteriore alla domanda, creditori in conflitto d’interessi, creditore proponente non collocato in apposita classe.
  5. Verifichiamo se il tuo privilegio ti esclude davvero dal voto, misurando forma del pagamento, integralità e rispetto dei termini di centottanta o trenta giorni previsti dall’art. 109, comma 5, CCII, e quantifichiamo la parte incapiente che vota come chirografaria.
  6. Costruiamo o contestiamo il confronto con l’alternativa liquidatoria, che è il cuore sia del cram down fiscale dell’art. 88 CCII sia delle opposizioni fondate sulla convenienza, lavorando su stime, tempi di realizzo e azioni recuperatorie ipotizzabili nella liquidazione giudiziale.
  7. Predisponiamo l’opposizione all’omologazione e la costituzione nel giudizio, contestando i presupposti della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII quando la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione non rispetta le condizioni di legge.
  8. Assistiamo il debitore nella costruzione del classamento e della proposta, verificando in anticipo la tenuta delle maggioranze e il trattamento delle classi che potrebbero risultare dissenzienti.
  9. Gestiamo il rapporto con i creditori pubblici sul trattamento dei crediti tributari e contributivi, predisponendo la documentazione necessaria a sostenere l’omologazione anche in mancanza di adesione.
  10. Impugniamo o difendiamo il decreto di omologazione nei gradi successivi, mantenendo la stessa linea tecnica sviluppata nella fase del voto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come la votazione nel concordato preventivo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è il titolo che presuppone la capacità di leggere un piano dal lato della sua sostenibilità e del confronto tra le alternative a disposizione dell’impresa e dei creditori, che è poi esattamente il terreno su cui si decidono classi, maggioranze e omologazione. Accanto ad essa, la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC garantiscono la conoscenza operativa delle procedure di regolazione della crisi anche nelle loro versioni minori e nel confronto con l’alternativa liquidatoria.

Il nostro modo di lavorare poggia su due elementi. Il primo è la continuità della strategia: la stessa impostazione tecnica che costruiamo quando si tratta di contestare l’elenco dei crediti o di esprimere il voto viene portata avanti nell’opposizione all’omologazione, nel reclamo e, se necessario, fino in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Il secondo è lo staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, perché il voto concordatario è insieme una questione giuridica e una questione di numeri, e le due cose non si possono separare senza perdere qualcosa per strada.


Chiusura

Sulla votazione nel concordato preventivo l’informazione corretta non è un accessorio: è la prima difesa, e spesso è l’unica che agisce nel momento in cui serve. Le regole del voto hanno termini brevi, sedi precise e conseguenze definitive: chi arriva a quella fase con le nozioni sbagliate le scopre quando i termini sono già scaduti, e nessuna delle tutele previste dal Codice della crisi funziona a ritroso.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia con le abilitazioni che essa richiede: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la lettura del piano e del confronto con l’alternativa liquidatoria; Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC per la conoscenza operativa degli strumenti di regolazione della crisi; avvocato cassazionista per portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado, dove molte delle questioni sul voto e sull’omologazione trovano risposta; staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per il trattamento dei crediti bancari e dei crediti fiscali e contributivi, che nella maggior parte dei concordati sono la parte del passivo che decide le maggioranze.

📩 Se stai valutando una proposta di concordato, se hai ricevuto la relazione del commissario giudiziale o se una finestra di voto si sta avvicinando, scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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