Ditta Individuale In Perdita Sistematica: I Rimedi Legali

Le domande che riceviamo più spesso, con le risposte complete

Chi ha una ditta individuale che perde soldi da anni non arriva quasi mai da noi con una domanda sola. Arriva con venti domande insieme, tutte urgenti, tutte fatte a mezza voce: se chiudo peggioro le cose? mi possono prendere la casa? posso ancora salvare qualcosa? Questo articolo raccoglie proprio quelle domande, nella forma in cui ce le sentiamo porre, e prova a rispondere per esteso.

Il quadro normativo di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024). Per l’imprenditore individuale il Codice fa una scelta precisa: gli impone di dotarsi di misure idonee a intercettare la crisi per tempo (art. 3, comma 1) e gli mette a disposizione un ventaglio di strumenti che va dalla composizione negoziata al concordato minore, dalla liquidazione controllata all’esdebitazione. Non tutti sono aperti a tutti, e soprattutto non tutti restano aperti per sempre: alcune porte si chiudono nel momento esatto in cui si chiude la partita IVA.

Lo Studio Monardo lavora esattamente in questo punto di intersezione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè della figura professionale che il legislatore ha costruito per accompagnare l’impresa in squilibrio nelle trattative con i creditori, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia oltre che professionista fiduciario di un OCC: le due abilitazioni che presidiano, rispettivamente, il tentativo di risanamento e le procedure concorsuali minori in cui finisce la ditta individuale sotto soglia. È il perimetro tecnico esatto della perdita sistematica di un’impresa individuale.

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BLOCCO A — LE BASI

“Cosa vuol dire esattamente che la mia ditta individuale è ‘in perdita sistematica’?”

Dipende da chi glielo dice, e questa non è una battuta.

Se glielo dice il commercialista in senso tecnico-fiscale, sappia che la formula nasce da una disciplina che riguardava le società, non le imprese individuali: quella dei commi 36-decies e seguenti dell’art. 2 del D.L. 138/2011, che penalizzava le società in perdita per più esercizi consecutivi. Quella disciplina, peraltro, è stata abrogata dall’art. 9, comma 1, del D.L. 73/2022 (convertito dalla L. 122/2022) a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Quindi, per una ditta individuale, “perdita sistematica” non è oggi un’etichetta giuridica: è la descrizione di un fatto economico.

Il fatto economico, però, ha un nome preciso nel Codice della crisi. L’art. 2 definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. Legga bene: prospettici, dodici mesi. Non conta solo che oggi lei non riesca a pagare; conta che, guardando avanti di un anno, i soldi che entreranno non basteranno per i debiti che scadranno.

Un’impresa che chiude tre o quattro esercizi in perdita quasi sempre soddisfa questa definizione molto prima di accorgersene, perché la perdita d’esercizio erode il capitale, il capitale eroso viene sostituito da debito (fornitori dilazionati, fido bancario, contributi non versati) e il debito genera altri costi. La perdita sistematica non è la malattia: è il sintomo che la struttura dei costi non sta più dentro i ricavi. E la risposta giuridica non è fiscale: è il diritto della crisi.

“Se la ditta perde da anni, i creditori possono prendersi anche la mia casa?”

Sì. E questa è la differenza più dura tra una ditta individuale e una società di capitali.

L’art. 2740 del codice civile dice che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Nell’impresa individuale non esistono due patrimoni: non c’è il patrimonio della ditta da una parte e quello della persona dall’altra. C’è un solo soggetto, con un solo patrimonio, che risponde tanto della fattura del fornitore quanto del prestito personale. Il conto corrente “aziendale” e quello “familiare” sono entrambi suoi; l’auto intestata a lei è aggredibile anche se l’ha comprata per uso privato; l’immobile di abitazione, se è di sua proprietà, è pignorabile dai creditori ordinari come qualsiasi altro immobile.

Questo significa che ogni mese di perdita non erode solo l’impresa: erode il patrimonio familiare. Ed è la ragione per cui, nella ditta individuale, il tempismo pesa molto più che altrove: quando la perdita ha già mangiato la liquidità, la successiva a essere mangiata è la casa.

Ci sono limiti, e li vedremo (l’art. 515 c.p.c. sui beni strumentali, la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., le misure protettive nella composizione negoziata). Ma sono limiti, non barriere. Chi le racconta che “tanto la prima casa non si tocca” le sta dicendo una cosa che vale, entro certi presupposti, per l’agente della riscossione, non per la banca, non per il fornitore, non per il privato che ha un decreto ingiuntivo.

“Chi decide se sono ‘in crisi’ o ‘insolvente’? Esiste una soglia?”

Non esiste un semaforo che scatta da solo, ma esistono soglie che fanno scattare segnalazioni e altre che fanno scattare procedure. Sono cose diverse e vale la pena tenerle separate.

Le prime sono i segnali dell’art. 3, comma 4, del Codice: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni per oltre metà del monte retributivo mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni superiori a quelli non scaduti; esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di sessanta giorni o oltre il limite degli affidamenti da almeno sessanta giorni, purché rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni; e l’esistenza di una delle esposizioni previste dall’art. 25-novies.

Le seconde sono le soglie delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies, comma 1): l’INPS segnala il ritardo oltre novanta giorni nel versamento di contributi superiori al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e a 15.000 euro per le imprese con dipendenti, oppure superiori a 5.000 euro per quelle senza; l’INAIL segnala il debito per premi scaduto da oltre novanta giorni sopra i 5.000 euro; l’Agenzia delle entrate segnala il debito IVA risultante dalle liquidazioni periodiche oltre i 5.000 euro e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari, con segnalazione sempre dovuta oltre 20.000 euro; l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnala i crediti affidati scaduti da oltre novanta giorni superiori a 100.000 euro se il debitore è un’impresa individuale.

Attenzione a non fraintendere la segnalazione: non è una sanzione e non le impone nulla. Contiene l’invito a presentare l’istanza di composizione negoziata se ne ricorrono i presupposti (art. 25-novies, comma 3). È un campanello, e come tutti i campanelli serve solo se qualcuno apre.

“Entro quando devo muovermi? C’è un termine di legge?”

Il termine c’è, ma non è una data: è una formula. L’art. 3, comma 1, dice che l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

“Senza indugio” sembra vago finché non lo si legge insieme al comma 3, che chiede alle misure di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi. Messi insieme, i due commi dicono una cosa molto concreta: il momento in cui lei deve muoversi non è quando arriva il primo pignoramento, ma quando la proiezione a dodici mesi non torna più.

Poi ci sono i termini veri, quelli che scadono. Alcuni li vedrà nella tabella più avanti: i trenta giorni per impugnare i provvedimenti nelle procedure di regolazione della crisi; i venti giorni dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese entro cui può ancora essere aperta la liquidazione giudiziale o controllata (art. 33). E ricordi che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto: un mese, non quarantacinque giorni, e non si applica ai termini di natura sostanziale.

La risposta onesta, comunque, è un’altra. Nella crisi d’impresa il termine che conta davvero non è processuale ma economico: ogni mese di ritardo riduce il numero di strumenti disponibili, perché gli strumenti migliori presuppongono che ci sia ancora qualcosa da salvare.


BLOCCO B — LA PROCEDURA

“Quali sono, in concreto, gli strumenti che posso usare?”

Glieli elenco in ordine di “quanto è ancora salvabile l’impresa”, che è l’ordine giusto per ragionarci.

Se l’attività ha ancora un mercato e la perdita dipende da costi aggredibili o da un debito storico troppo pesante, il primo strumento è la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti). È volontaria, riservata nella fase iniziale, non è una procedura concorsuale e lascia lei alla guida dell’impresa: entra un esperto indipendente, si aprono le trattative con i creditori e, se serve, si chiede al tribunale di congelare le azioni esecutive.

Se l’attività va ristrutturata ma i debiti vanno anche falcidiati, e lei è un imprenditore sotto soglia, lo strumento è il concordato minore (artt. 74 e seguenti): una proposta ai creditori, costruita con l’OCC, votata dai creditori e omologata dal tribunale.

Se non c’è più impresa da salvare, resta la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti): si mette a disposizione il patrimonio, un liquidatore lo realizza, i creditori vengono soddisfatti nei limiti del ricavato e alla fine si arriva all’esdebitazione. Se invece non c’è proprio nulla da liquidare, la strada è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283).

Accanto a questi ci sono i rimedi dell’esecuzione individuale, che spesso servono a comprare il tempo necessario: la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., con deposito di una somma non inferiore a un sesto del credito precettato e delle spese e rateizzazione fino a quarantotto mesi; le opposizioni ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c.; le eccezioni di impignorabilità relativa dei beni strumentali.

La scelta non è mai “quale procedura è più bella”, ma “quale porta è ancora aperta oggi e quale si chiude domani”.

Tabella dei passaggi e dei termini

FaseAttoTermineDavanti a chi
Rilevazione della crisiAdozione delle misure idonee; verifica di sostenibilità a 12 mesiSenza indugio (art. 3 CCII)Obbligo interno all’impresa
Allerta esternaSegnalazione con invito ex art. 17INPS, INAIL e AdER entro 60 gg dal superamento delle soglie; Agenzia entrate non oltre 150 ggPEC all’imprenditore
Composizione negoziataIstanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematicaVolontaria, prima che l’insolvenza sia irreversibileCommissione presso la CCIAA
Misure protettivePubblicazione dell’istanza nel registro imprese + ricorso al tribunaleRicorso entro il giorno successivo alla pubblicazioneTribunale (monocratico; reclamo al collegio)
TrattativeIncontri con i creditori, eventuale transazione, relazione finaleIncarico dell’esperto di 180 giorni, prorogabileEsperto indipendente
Concordato minoreRicorso con proposta, piano e relazione dell’OCCSolo se non si è già cancellati dal registro impreseTribunale, con l’OCC
Voto dei creditoriComunicazione dell’OCC e raccolta delle adesioniTermine non inferiore a 30 giorni fissato dal decretoOCC / Tribunale
Liquidazione controllataDomanda del debitore con relazione OCC, o ricorso di un creditore o del PMAmmessa anche oltre l’anno dalla cancellazione (art. 33, co. 1-bis)Tribunale
Esdebitazione di dirittoDecreto di chiusuraAlla chiusura e comunque non oltre 3 anni dall’apertura (art. 282)Tribunale
Esdebitazione dell’incapienteDomanda tramite OCCUna sola volta (art. 283)Giudice, su relazione dell’OCC
Impugnazioni concorsualiReclamo; ricorso per cassazione30 giorni (art. 15, co. 13, CCII)Corte d’appello / Corte di cassazione
Difesa nell’esecuzioneOpposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi20 giorni per l’opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.); feriale 1-31 agostoGiudice dell’esecuzione

“Come funziona la composizione negoziata se ho una ditta piccola?”

Funziona, e questo è il primo punto da chiarire, perché molti imprenditori individuali pensano che sia roba da capannoni.

L’accesso presuppone che l’impresa si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza (art. 12, comma 1). Non serve essere già insolventi, anzi: arrivare quando l’insolvenza è conclamata riduce drasticamente le probabilità di successo. Le imprese sotto soglia — cioè quelle che restano fuori dalla liquidazione giudiziale — vi accedono con gli adattamenti previsti dall’art. 25-quater.

La sequenza operativa è questa: istanza sulla piattaforma telematica nazionale con la documentazione contabile e il piano di risanamento; nomina di un esperto indipendente; convocazione delle parti; trattative. L’esperto non decide e non ha poteri gestori: agevola, verifica, alla fine scrive una relazione che pesa moltissimo su ciò che accade dopo. L’incarico è tarato su 180 giorni, prorogabili.

Il pezzo che interessa di più chi ha già i creditori addosso sono le misure protettive degli artt. 18 e 19: l’effetto si produce con la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, non con il provvedimento del giudice, ma entro il giorno successivo occorre ricorrere al tribunale perché le confermi o le modifichi. Il controllo giudiziale, cioè, è successivo e non preventivo.

Due avvertenze che vengono dalla giurisprudenza. La prima: le misure non sono un automatismo, il tribunale verifica che siano funzionali al risanamento e non sproporzionate per i creditori. La seconda, ancora più importante per chi vuole solo “prendere tempo”: la composizione negoziata deve puntare al risanamento, non può essere un modo elegante di liquidare — lo ha affermato il Tribunale di Verona con il decreto collegiale 16 giugno 2025 n. 3043, negando protezione a un progetto sostanzialmente liquidatorio.

“Cos’è il concordato minore e cosa devo poter offrire ai creditori?”

È lo strumento di ristrutturazione riservato ai sovraindebitati che non sono consumatori: quindi tipicamente all’imprenditore individuale sotto soglia, anche cessato, purché non cancellato. Lei propone ai creditori un piano — quanto paga, a chi, in quanto tempo, con quali risorse — l’OCC lo attesta, i creditori votano, il tribunale omologa.

Cosa deve poter offrire dipende dal tipo di concordato.

Se è in continuità, cioè se l’attività prosegue (magari ridimensionata, magari ceduta a chi la continuerà), il piano si regge sui flussi che l’impresa genererà. Qui la partita si gioca sulla credibilità del piano industriale: perché i ricavi dovrebbero risalire dopo tre anni di perdite? Che cosa cambia, concretamente, oltre alla speranza?

Se è liquidatorio, la legge chiede un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La Cassazione, con la sentenza n. 5157 del 27 febbraio 2025, ha ammesso l’omologazione di un concordato minore liquidatorio che, in assenza di attivo distribuibile, si fondi anche soltanto sulla finanza esterna: il che apre una strada reale a chi non ha più beni ma ha un familiare disposto a mettere qualcosa. Il Tribunale di Bolzano, il 12 novembre 2025, ha però ricordato che l’apporto esterno deve incidere davvero e che gli atti in frode precludono l’ammissione.

Va rispettato l’ordine delle cause di prelazione e va detta tutta la verità sulle cause dell’indebitamento. Un piano ottimistico regge male il voto; un piano reticente non regge l’omologa. Il Tribunale di Napoli, il 14 gennaio 2026, ha ribadito l’ampiezza delle verifiche che il giudice compie in sede di omologazione, specialmente in presenza di contestazioni dei creditori.

“E se non c’è più niente da salvare: come funziona la liquidazione controllata?”

È la procedura in cui l’impresa individuale sotto soglia finisce quando la partita è chiusa. Può essere aperta su domanda sua, su ricorso di un creditore o, per l’imprenditore, su iniziativa del pubblico ministero.

Concretamente: il tribunale apre la procedura, nomina un liquidatore, si forma il patrimonio di liquidazione, i creditori insinuano i propri crediti, i beni vengono venduti e il ricavato distribuito secondo le cause di prelazione. Con la sentenza di apertura il tribunale ordina la consegna dei beni, ma può autorizzare l’utilizzo di alcuni di essi in presenza di ragioni specifiche: tra questi rientrano, in concreto, gli strumenti necessari a continuare a lavorare (art. 270, comma 2).

Se è lei a chiederla, il documento decisivo è la relazione dell’OCC. La Cassazione, con la sentenza n. 11603 del 28 aprile 2026, è stata netta: la relazione deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, a pena di inammissibilità della domanda. Non è un adempimento formale: è il cuore del controllo.

Attenzione a un equivoco diffuso: una volta aperta, la liquidazione controllata non è più “sua”. Segue il suo corso a prescindere dai ripensamenti. Ed è anche la ragione per cui la scelta va fatta a occhi aperti, sapendo che l’approdo — l’esdebitazione — arriva alla chiusura e comunque non oltre tre anni dall’apertura, secondo l’art. 282.

“Devo chiudere la partita IVA prima di attivare una procedura?”

No. E se lo facesse, si chiuderebbe da solo la porta più utile.

L’art. 33, comma 4, del Codice vieta all’imprenditore cancellato dal registro delle imprese di domandare l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Sul punto c’era un contrasto vivace nella giurisprudenza di merito: il Tribunale di Rimini, il 23 luglio 2025, e il Tribunale di Ivrea, il 10 febbraio 2026, avevano ammesso al concordato minore liquidatorio con finanza esterna anche l’imprenditore individuale cessato; il Tribunale di Vicenza, il 13 marzo 2025, aveva dato lo stesso via libera in una situazione debitoria “mista”, leggendo il divieto in senso costituzionalmente orientato.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha però chiuso la questione in senso restrittivo: la scelta di cancellarsi dal registro delle imprese è incompatibile con la domanda di concordato minore, e all’ex imprenditore resta la liquidazione controllata. La preclusione vale anche per il concordato liquidatorio con apporto esterno.

Tradotto in pratica: se sta valutando di chiudere, decida prima se vuole tentare una ristrutturazione, perché dopo non potrà più. Resta invece percorribile la liquidazione controllata: il correttivo-ter ha introdotto all’art. 33 il comma 1-bis, che consente all’ex imprenditore persona fisica di chiederla anche oltre l’anno dalla cancellazione. E ricordi l’obbligo di mantenere attiva la PEC per un anno dalla cancellazione: una PEC spenta non blocca le notifiche, le rende solo invisibili a lei.


BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI

“Lavoro insieme a mio fratello ma la ditta è solo mia: lui rischia?”

Sì, può rischiare, e più di quanto immaginiate entrambi.

Quando due persone gestiscono di fatto insieme un’attività — conferiscono mezzi, condividono utili e perdite, si presentano ai terzi come un’unica organizzazione — l’ordinamento può riconoscere l’esistenza di una società di fatto, anche se nessuno ha mai firmato nulla e anche se al registro delle imprese risulta una sola ditta individuale. La conseguenza è pesante: i soci di una società di fatto commerciale rispondono illimitatamente.

La Corte di cassazione è tornata sul tema con la sentenza n. 482 del 9 gennaio 2026, chiarendo i presupposti per l’estensione della procedura dall’imprenditore individuale alla società di fatto e ai soci illimitatamente responsabili, e insistendo sull’accertamento della reale attività svolta al di là delle apparenze formali.

Non è una regola punitiva: serve a evitare che il rischio d’impresa venga scaricato su un solo intestatario mentre i vantaggi si dividono in due. Ma per una famiglia che lavora insieme è una bomba a orologeria, perché rende aggredibile anche il patrimonio di chi era convinto di “dare solo una mano”. Se nella vostra attività ci sono conferimenti non tracciati, conti usati promiscuamente o fornitori che trattano con entrambi, questo profilo va analizzato prima che lo analizzi un curatore.

“I debiti sono in parte della ditta e in parte miei personali: devo fare due procedure?”

No: una sola, ed è proprio questo uno dei pochi vantaggi della ditta individuale.

Poiché il patrimonio è unico, anche la posizione debitoria viene trattata unitariamente. Il debitore con una situazione debitoria “mista” — debiti sorti nell’esercizio dell’impresa e debiti della vita privata — accede alle procedure di sovraindebitamento portando dentro tutto. Il Tribunale di Vicenza, con il provvedimento del 13 marzo 2025, si è occupato proprio di questa fattispecie, riferita a una persona fisica già imprenditore individuale con indebitamento di natura mista.

Il punto delicato non è “quante procedure”, ma quale procedura: la qualificazione soggettiva cambia gli strumenti disponibili. Se lei è ancora imprenditore, la strada è il concordato minore o la liquidazione controllata; se ha cessato e cancellato, dopo la Cassazione n. 20141/2026 resta la liquidazione controllata; se i debiti fossero esclusivamente estranei all’attività d’impresa e lei fosse qualificabile come consumatore, si aprirebbe il diverso percorso della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

L’errore più costoso che vediamo è la qualificazione affrettata: una domanda depositata nella veste sbagliata non si corregge in udienza, si ripresenta da capo — e nel frattempo i creditori non stanno fermi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta questi casi cumulando la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e quella di avvocato cassazionista: la prima serve a costruire la domanda giusta, la seconda a difenderla fino all’ultimo grado se viene contestata.

“Ho firmato fideiussioni per la ditta e ho beni cointestati con mia moglie: che succede?”

Succede che il perimetro aggredibile è più largo di quello che risulta dal bilancio.

Le fideiussioni sono debiti suoi a tutti gli effetti, anche se garantiscono obbligazioni dell’impresa, e concorrono a determinare lo stato di sovraindebitamento. Che il debito nasca da una garanzia e non da un’attività diretta non impedisce l’accesso alle procedure: il Tribunale di Modena, il 18 marzo 2026, si è occupato dell’esdebitazione di un soggetto ammesso alla liquidazione controllata con una situazione debitoria derivata essenzialmente dal rilascio di garanzie fideiussorie.

Sui beni cointestati la regola è che il creditore può aggredire la quota del debitore. Nella comunione ordinaria si procede sulla quota; nei beni della comunione legale operano meccanismi diversi a seconda che il debito sia stato contratto nell’interesse della famiglia o meno. Non è un dettaglio tecnico: è la differenza tra un pignoramento che coinvolge sua moglie e uno che non la coinvolge, e va verificata sui titoli, sugli atti di acquisto e sulla destinazione delle somme, non sulle impressioni.

Aggiungo una cosa che raramente viene detta. Le operazioni “difensive” fatte in extremis — intestare la casa ai figli, vendere il capannone a un prezzo di favore, saldare un fornitore amico lasciando indietro gli altri — sono il modo più rapido per trasformare un problema civile in un problema molto più serio, e per far dichiarare inammissibile qualunque domanda successiva per atti in frode.

“Come faccio a sapere se rischio la liquidazione giudiziale invece del sovraindebitamento?”

Guardando tre numeri e sapendo su chi grava l’onere di dimostrarli.

I tre numeri sono quelli dell’art. 2, comma 1, lett. d): attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro; debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Vanno considerati nei tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività, se inferiore) e devono ricorrere congiuntamente: basta sforarne uno per uscire dal perimetro dell’impresa minore ed entrare in quello della liquidazione giudiziale. Va ricordato che l’art. 49, comma 5, esclude comunque l’apertura quando i debiti scaduti e non pagati risultano inferiori a 30.000 euro.

L’onere della prova è il punto che rovina più imprenditori. Non è il creditore a dover dimostrare che lei è “grande”: è lei a dover dimostrare di essere sotto soglia. La Corte d’appello di Trento, con la sentenza n. 1/2025, lo ha ribadito richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la legge fallimentare: l’assoggettamento è la regola, il mancato superamento delle soglie è l’eccezione che il debitore deve provare positivamente, e non può essere desunto da indizi come l’assenza di bilanci o l’inattività apparente. Sulla stessa linea la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza del 22 giugno 2026, sul contenuto di quell’onere e sulla documentazione utilizzabile in alternativa ai bilanci.

Chi non deposita dichiarazioni e scritture contabili non “si nasconde”: si condanna alla procedura più pesante. Segnalo anche, per completezza, che la competenza territoriale non segue automaticamente la sede formale: la Cassazione, con la pronuncia n. 31727 del 4 dicembre 2025, ha precisato i presupposti in cui rileva il centro effettivo degli interessi principali.


BLOCCO D — LE PAURE FINALI

“Rischio di perdere gli strumenti con cui lavoro?”

In parte sì, ma molto meno di quanto teme, e a condizione che qualcuno faccia valere la regola giusta al momento giusto.

L’art. 515, comma 3, c.p.c. stabilisce che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere possono essere pignorati nei limiti di un quinto, e solo quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente a soddisfare il credito. Il limite non si applica ai debitori costituiti in forma societaria né quando nell’attività prevale il capitale investito sul lavoro: il che rende questa tutela particolarmente adatta proprio all’artigiano e all’imprenditore individuale che lavora in prima persona.

C’è di più. Quando il bene strumentale è unico e insostituibile, parte della giurisprudenza ne afferma l’impignorabilità piena, perché applicare il quinto significherebbe vendere l’intero bene e svuotare la norma: in questo senso, tra gli altri, il Tribunale di Trani con la sentenza del 5 novembre 2014.

La prova, però, spetta a lei: bisogna dimostrare che quel bene è indispensabile, che senza di esso l’attività si ferma, e che non ci sono altri beni capienti. Si fa con fatture, contratti, commesse in corso, fotografie dell’officina — non con dichiarazioni generiche. E anche dentro la liquidazione controllata il tema si ripropone, perché il tribunale può autorizzare l’utilizzo dei beni strumentali (art. 270, comma 2).

“Ho sbagliato a indebitarmi. Mi diranno di no per questo?”

Dipende dalla procedura, e qui c’è una buona notizia e un limite reale.

La buona notizia riguarda la liquidazione controllata. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22074 del 31 luglio 2025, ha affermato che ai fini dell’ammissione sono irrilevanti le condotte del debitore e le ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento: la liquidazione non è un premio, quindi non può essere negata per immeritevolezza. Il principio è stato ripreso, tra gli altri, dal Tribunale di Civitavecchia il 2 febbraio 2026, che ha precisato come negligenza e imprudenza possano semmai rilevare nella successiva fase di esdebitazione. Nella stessa direzione il Tribunale di Venezia, il 6 marzo 2026, secondo cui neppure una pregressa condanna per bancarotta preclude di per sé l’accesso alla procedura.

Il limite reale è che “irrilevante ai fini dell’ammissione” non significa “irrilevante sempre”. La già citata Cassazione n. 11603 del 28 aprile 2026 pretende che la relazione dell’OCC ricostruisca cause dell’indebitamento e diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, a pena di inammissibilità: non la condanna il giudizio sulle sue scelte, la condanna il silenzio su quelle scelte. E nel concordato minore la diligenza torna a pesare, insieme all’assenza di atti in frode.

La traduzione operativa è semplice: si racconta tutto, con i documenti, e si spiega perché quella scelta, in quel momento, aveva una logica. Le storie ricostruite bene reggono; quelle abbellite crollano al primo estratto conto.

“Alla fine di tutto resto con i debiti addosso per sempre?”

No. Ed è questa la ragione per cui vale la pena affrontare una procedura invece di subire i pignoramenti a rate per vent’anni.

Se attraversa una liquidazione controllata, l’esdebitazione opera di diritto ai sensi dell’art. 282: interviene con il decreto di chiusura e comunque non oltre tre anni dall’apertura, senza necessità di una domanda ad hoc. I debiti residui non sono più esigibili nei suoi confronti. Il Tribunale di Modena, il 1° luglio 2026, ha riconosciuto l’accesso all’esdebitazione anche a un debitore il cui indebitamento derivava da un precedente fallimento per il quale non aveva ottenuto il beneficio ex art. 142 l.fall.

Se invece non ha nulla da liquidare, esiste l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283): una liberazione concessa una sola volta, subordinata alla meritevolezza e alla condizione di non poter offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno futura; se nel periodo successivo sopravvengono utilità rilevanti — tali da consentire il pagamento di almeno il dieci per cento dei crediti — il debito torna esigibile in quella misura.

Due precisazioni che evitano illusioni. La prima: chi ha un patrimonio anche modesto non è incapiente e deve passare dalla liquidazione controllata (Tribunale di Bologna, 6 ottobre 2025); il superamento della soglia reddituale, però, non implica automaticamente capienza, come ha osservato il Tribunale di Arezzo il 7 maggio 2026. La seconda: la Cassazione, con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025, ha escluso che il fallito non esdebitato ex art. 142 l.fall. possa invocare l’art. 283 CCII per la medesima esposizione debitoria già confluita nella procedura originaria.

“Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?”

Meno di quanto le dice il suo ottimismo, più di quanto le dice il suo panico.

Il tempo utile finisce quando gli strumenti migliori diventano inaccessibili. La composizione negoziata presuppone un risanamento credibile: se lei arriva quando l’unico progetto è vendere i macchinari e chiudere, la protezione dai creditori non arriva (Tribunale di Verona, decreto collegiale 16 giugno 2025 n. 3043). Il concordato minore presuppone che lei non si sia cancellato: dopo la cancellazione, per la Cassazione n. 20141/2026, resta solo la liquidazione controllata. La liquidazione controllata, a sua volta, può essere chiesta anche da un creditore: il Tribunale di Campobasso, il 14 marzo 2026, si è occupato proprio dell’apertura su istanza di un creditore nei confronti di una persona fisica già imprenditore individuale cancellato.

E quando la procedura è aperta, i termini per contestarla sono brevissimi: la Cassazione, con la sentenza n. 1473 del 22 gennaio 2026, ha affermato la perentorietà del termine di trenta giorni previsto dall’art. 15, comma 13, per il ricorso avverso il provvedimento che ha respinto il reclamo sull’apertura della liquidazione controllata.

C’è poi il tempo delle iniziative altrui. La Cassazione, con la sentenza n. 20846 del 19 giugno 2026, ha esaminato il caso di un debitore che aveva depositato la domanda di accesso alla composizione negoziata con misure protettive il giorno prima dell’udienza fissata sul ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Presentarsi alla vigilia è la posizione più debole possibile: non si negozia mentre si scappa.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Volentieri, con due ipotesi dimostrative. Non sono casi dello Studio: sono esercizi costruiti con numeri realistici per far vedere come cambiano le conclusioni al cambiare dei dati.

Ipotesi 1 — L’officina che perde ma ha ancora mercato. Officina meccanica, ditta individuale, due dipendenti. Ricavi 2023: 187.400 €; 2024: 163.900 €; 2025: 141.200 €. Attivo patrimoniale 2025: 96.300 €. Debiti complessivi: 268.700 €, di cui 84.500 € verso fornitori (di cui 61.300 € scaduti da oltre novanta giorni), 71.200 € verso la banca, 47.900 € di contributi, il resto tra leasing e privati.

Primo passaggio: le soglie dell’art. 2, lett. d), sono tutte rispettate (attivo sotto 300.000, ricavi sotto 200.000, debiti sotto 500.000) → perimetro del sovraindebitamento, non della liquidazione giudiziale. Secondo passaggio: i debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni (61.300 €) superano quelli non scaduti (23.200 €) → segnale dell’art. 3, comma 4, lett. b), già acceso. I contributi non versati superano le soglie INPS → segnalazione dell’art. 25-novies in arrivo. Terzo passaggio: l’officina ha ancora commesse e un margine positivo sulla manodopera; la perdita nasce da un capannone sovradimensionato e dal costo del debito. Esiste quindi un risanamento raccontabile → composizione negoziata, con richiesta di misure protettive per fermare le azioni esecutive durante le trattative, rinegoziazione del leasing e ridimensionamento degli spazi. Quarto passaggio: se le trattative non chiudono, si passa al concordato minore in continuità. Con un apporto esterno di 46.000 € e i flussi del piano, la proposta arriva al 31% ai chirografari in sessanta mesi, contro un’ipotesi liquidatoria che, venduti i beni al valore di realizzo, si fermerebbe intorno all’11%. Il confronto tra le due percentuali è il cuore della relazione dell’OCC e dell’omologa.

Ipotesi 2 — La ditta già chiusa. Ditta individuale di serramenti, cessata e cancellata dal registro delle imprese il 9 aprile 2026. Debiti residui: 214.600 €, in gran parte verso fornitori e banca, con due fideiussioni personali. Attivo: un furgone del valore di realizzo di 7.800 € e nessun immobile. Da giugno 2026 l’ex titolare lavora come dipendente con un netto di 1.480 € mensili.

Prima conclusione: dopo la cancellazione, la domanda di concordato minore è preclusa (art. 33, comma 4, e Cassazione n. 20141/2026) → quella porta è chiusa il giorno stesso della cancellazione. Seconda conclusione: resta la liquidazione controllata, richiedibile anche oltre l’anno dalla cancellazione grazie al comma 1-bis dell’art. 33. Nella domanda, la relazione dell’OCC dovrà ricostruire cause dell’indebitamento e diligenza, a pena di inammissibilità (Cassazione n. 11603/2026). Terza conclusione: l’esistenza del furgone e di un reddito eccedente il minimo vitale rende impraticabile la strada dell’art. 283, che presuppone l’incapienza (Tribunale di Bologna, 6 ottobre 2025) → si passa dalla liquidazione controllata, con esdebitazione di diritto alla chiusura e comunque non oltre tre anni dall’apertura. Quarta conclusione: se nel frattempo un creditore avesse già chiesto l’apertura, i tempi di reazione si comprimono e ogni provvedimento va impugnato entro trenta giorni (art. 15, comma 13; Cassazione n. 1473/2026).

La differenza tra le due ipotesi non è la dimensione del debito: è di una data. Nella prima l’impresa esiste ancora; nella seconda è stata cancellata, e con la cancellazione è sparita metà del ventaglio di rimedi.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

Nessuno ci chiede mai: “da quale mese, esattamente, la mia impresa ha smesso di essere sostenibile — e chi sta pagando le perdite da allora?”

Sembra una domanda da economista. È invece la domanda più giuridica di tutte, per tre ragioni.

La prima: individua l’inizio dell’obbligo di attivarsi. L’art. 3 impone di rilevare la crisi tempestivamente e di reagire senza indugio; il comma 3 chiede di verificare la sostenibilità dei debiti su un orizzonte di dodici mesi. Il mese in cui la proiezione a dodici mesi ha smesso di tornare è il mese in cui è nato il dovere di muoversi. Tutto ciò che è successo dopo va letto alla luce di quel dovere.

La seconda: dice chi ha finanziato la sua impresa senza saperlo. Un’impresa in perdita che continua a operare si finanzia rinviando i pagamenti: fornitori dilazionati oltre l’accordo, contributi non versati, IVA usata come liquidità, banca sopra il fido. Ognuno di questi soggetti sta prestando denaro a un’impresa che non ha deliberato di finanziarsi. È esattamente questo che il sistema dei segnali dell’art. 3, comma 4, e delle segnalazioni dell’art. 25-novies vuole intercettare.

La terza, la più concreta: la risposta orienta la scelta della procedura. Se la perdita nasce da tre mesi di calo dei ricavi, ha davanti un problema di ristrutturazione. Se dura da quattro esercizi ed è stata coperta con debito verso lo Stato e i fornitori, la strada del risanamento credibile si è probabilmente già chiusa e insistere significa soltanto peggiorare la posizione — anche perché i pagamenti selettivi fatti nella fase finale vengono guardati con estrema attenzione, e gli atti in frode precludono l’accesso agli strumenti negoziali (Tribunale di Bolzano, 12 novembre 2025).

Rispondere a questa domanda richiede due cose, non una: un’analisi contabile e una qualificazione giuridica. Il conto economico dice quando; la norma dice cosa comporta. Separarle è il motivo per cui tanti imprenditori arrivano dall’avvocato con anni di ritardo, convinti che finché la banca non revoca il fido si tratti soltanto di un anno storto.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco i riferimenti aggiornati che governano oggi la materia. Per ciascuno indico gli estremi, il principio in sintesi e perché conta per un’impresa individuale in perdita.

1. Cassazione civile, Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157. Ammette l’omologazione del concordato minore liquidatorio che, in mancanza di attivo distribuibile, poggi anche soltanto sull’apporto di finanza esterna. Rilevanza: è la pronuncia che tiene aperta la ristrutturazione per l’imprenditore che non ha più beni ma dispone di risorse di terzi.

2. Cassazione civile, Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. Esclude che la meritevolezza sia presupposto di ammissione alla liquidazione controllata, non trattandosi di un beneficio per il debitore. Rilevanza: smonta il timore più diffuso, cioè che gli errori gestionali chiudano in partenza l’accesso alla procedura.

3. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108. Nega al fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. la possibilità di invocare successivamente l’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria. Rilevanza: delimita l’uso dell’esdebitazione dell’incapiente come rimedio di seconda battuta.

4. Cassazione civile, Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31727. Precisa i presupposti in presenza dei quali la competenza territoriale per l’apertura della procedura non si radica sulla sede formale. Rilevanza: per la ditta individuale, sede dichiarata e luogo effettivo dell’attività spesso non coincidono.

5. Cassazione civile, Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Afferma l’autonomia processuale del procedimento sulle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata rispetto a quello per l’apertura della liquidazione giudiziale, con reclamabilità collegiale dei provvedimenti monocratici ex art. 669-terdecies c.p.c. Rilevanza: un diniego di protezione non è la fine della partita, è impugnabile.

6. Cassazione civile, Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 482. Individua i presupposti per estendere la procedura dall’imprenditore individuale a una società di fatto e ai soci illimitatamente responsabili, valorizzando l’attività realmente svolta. Rilevanza: riguarda ogni impresa familiare gestita in due con una sola intestazione.

7. Cassazione civile, Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1473. Qualifica come perentorio il termine di trenta giorni dell’art. 15, comma 13, CCII per il ricorso per cassazione contro la decisione che ha respinto il reclamo sull’apertura della liquidazione controllata. Rilevanza: la difesa nelle procedure minori si gioca su termini brevissimi.

8. Cassazione civile, 22 gennaio 2026, n. 1469. Si occupa dell’esdebitazione sotto il profilo dell’ultrattività temporale della disciplina fallimentare ex art. 390, comma 2, CCII e della compatibilità con il diritto dell’Unione del termine di decadenza dell’art. 143 l.fall. Rilevanza: per le posizioni nate prima della riforma la disciplina applicabile non è scontata.

9. Cassazione civile, 28 aprile 2026, n. 11603. Richiede, a pena di inammissibilità della domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore, che la relazione dell’OCC indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni. Rilevanza: trasforma la relazione dell’OCC da adempimento a requisito di ammissibilità.

10. Cassazione civile, 16 giugno 2026, n. 20141. Ritiene la cancellazione dell’imprenditore individuale dal registro delle imprese incompatibile con la domanda di concordato minore, anche liquidatorio con finanza esterna, lasciando spazio alla sola liquidazione controllata. Rilevanza: è la pronuncia che rende irreversibile la scelta di chiudere.

11. Cassazione civile, 19 giugno 2026, n. 20846. Esamina l’accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive depositato alla vigilia dell’udienza fissata sul ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: mostra quanto sia fragile la posizione di chi si muove all’ultimo momento.

12. Corte d’appello di Trento, sentenza n. 1/2025. Colloca sul debitore l’onere di provare positivamente il mancato superamento delle soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), escludendo che possa desumersi da indizi. Rilevanza: senza documenti contabili si finisce nella procedura più gravosa.

13. Corte d’appello di Palermo, Sez. III, 22 giugno 2026. Torna sul contenuto di quell’onere probatorio e sulla documentazione utilizzabile in alternativa ai bilanci. Rilevanza: utile per le ditte individuali con contabilità semplificata.

14. Tribunale di Verona, decreto collegiale 16 giugno 2025, n. 3043. Ribadisce che la composizione negoziata deve tendere al risanamento e non può ridursi a una ristrutturazione del debito a fini liquidatori, ancorché più conveniente per i creditori. Rilevanza: definisce la soglia di ammissibilità delle misure protettive.

15. Tribunale di Bolzano, 12 novembre 2025. Sul concordato minore liquidatorio: l’apporto esterno deve incidere in modo apprezzabile e gli atti in frode ne precludono l’ammissione. Rilevanza: misura la serietà dell’apporto di terzi.

16. Tribunale di Civitavecchia, 2 febbraio 2026. Nega che l’ammissione alla liquidazione controllata possa essere rifiutata per immeritevolezza soggettiva, rinviando semmai la valutazione alla fase dell’esdebitazione. Rilevanza: conferma nel merito l’orientamento di legittimità.

17. Tribunale di Venezia, 6 marzo 2026. Una pregressa condanna per bancarotta non preclude di per sé l’accesso alla liquidazione controllata. Rilevanza: riguarda chi ha già attraversato una procedura concorsuale.

18. Tribunale di Campobasso, 14 marzo 2026. Esamina presupposti e vaglio del tribunale per l’apertura della liquidazione controllata su istanza di un creditore nei confronti di una persona fisica già imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: la procedura può essere aperta anche contro la volontà del debitore.

19. Tribunale di Modena, 18 marzo 2026. Sui presupposti dell’esdebitazione quando l’indebitamento deriva essenzialmente da garanzie fideiussorie. Rilevanza: frequentissimo nelle ditte individuali che hanno garantito i propri affidamenti.

20. Tribunale di Arezzo, 7 maggio 2026. Il superamento della soglia reddituale dell’art. 283, comma 2, non implica automaticamente capienza: resta uno spazio di valutazione per il giudice. Rilevanza: riapre l’esdebitazione dell’incapiente a chi ha un reddito modesto ma non nullo.

21. Tribunale di Modena, 1° luglio 2026. Ammette all’esdebitazione, in sede di chiusura della liquidazione controllata, chi proveniva da un fallimento non esdebitato ex art. 142 l.fall. Rilevanza: segna il confine con il principio della Cassazione n. 30108/2025.

22. Tribunale di Rimini, 23 luglio 2025, e Tribunale di Ivrea, 10 febbraio 2026. Avevano ammesso il concordato minore liquidatorio con apporto esterno anche all’imprenditore individuale cessato e cancellato. Rilevanza: fotografano il contrasto poi risolto in senso opposto dalla Cassazione n. 20141/2026, e spiegano perché non ci si può basare su una singola pronuncia di merito favorevole.


E voi, concretamente, cosa fate?

Nessuna promessa di risultato: solo il metodo e gli strumenti che mettiamo in campo su una ditta individuale in perdita sistematica.

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria completa, confrontando estratti conto, estratti di ruolo, posizioni contributive e scadenzario fornitori, e separiamo i debiti d’impresa da quelli personali e dalle garanzie prestate.
  2. Calcoliamo le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), esercizio per esercizio e prepariamo la documentazione con cui assolvere l’onere della prova sulla qualifica di impresa minore, anche in assenza di bilanci.
  3. Verifichiamo la sostenibilità del debito a dodici mesi secondo l’art. 3, comma 3, e datiamo il momento in cui la crisi è divenuta rilevante ai fini del Codice.
  4. Individuiamo i segnali dell’art. 3, comma 4, e le esposizioni dell’art. 25-novies già superate, per sapere quali segnalazioni sono partite o stanno per partire.
  5. Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica, con il piano di risanamento e la documentazione richiesta, e assistiamo l’imprenditore nelle trattative con banche, fornitori ed enti.
  6. Depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, e ne curiamo la difesa in sede di reclamo.
  7. Costruiamo la proposta di concordato minore — in continuità o liquidatoria con finanza esterna — quantificando l’alternativa liquidatoria per dimostrare la maggiore convenienza per i creditori.
  8. Prepariamo la domanda di liquidazione controllata insieme all’OCC, curando in particolare la ricostruzione delle cause dell’indebitamento e della diligenza richiesta a pena di inammissibilità.
  9. Presentiamo la domanda di esdebitazione, di diritto ex art. 282 o dell’incapiente ex art. 283, e la difendiamo in caso di reclamo dei creditori.
  10. Difendiamo l’imprenditore nelle esecuzioni in corso: opposizioni ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c., eccezione di impignorabilità relativa dei beni strumentali ex art. 515, comma 3, c.p.c., istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesano in modo particolare due di quelle abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno la logica con cui si conducono le trattative della composizione negoziata: quali informazioni il tavolo si aspetta, che cosa rende credibile un piano di risanamento agli occhi di una banca, dove si perde la fiducia dei creditori. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, unita al ruolo di fiduciario OCC, significa sapere esattamente che cosa un OCC deve scrivere nella relazione perché la domanda superi il vaglio di ammissibilità richiesto dalla Cassazione.

Lavoriamo con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso caso, perché in questa materia i numeri e le norme non si possono separare: la proiezione dei flussi la costruisce chi legge un bilancio, la strategia processuale la imposta chi difende in giudizio. E la linea difensiva resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Corte di cassazione, con continuità di difensore e di impostazione: chi ha scritto la domanda è chi la difende in reclamo ed è chi la porta, se serve, davanti alla Suprema Corte.


In chiusura: i tre messaggi da portare a casa

Primo: la perdita sistematica di una ditta individuale non è una questione fiscale, è una questione di crisi d’impresa. L’etichetta tributaria riguardava le società ed è stata abrogata dal 2022; il fatto economico, invece, attiva doveri precisi previsti dal Codice della crisi.

Secondo: nella ditta individuale il patrimonio è uno solo. Ogni mese di perdita non consuma soltanto l’impresa, consuma anche il patrimonio familiare, e le difese esistono ma vanno attivate — non scattano da sole.

Terzo: le porte si chiudono in ordine. Prima si chiude il risanamento credibile, poi si chiude il concordato minore con la cancellazione dal registro delle imprese, infine resta la liquidazione controllata, che qualcuno può chiedere al posto suo.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato vi coincidono per intero: la crisi d’impresa da negoziare con i creditori è il terreno dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il sovraindebitamento dell’imprenditore sotto soglia è il terreno del Gestore della crisi ex L. 3/2012 iscritto negli elenchi ministeriali e del fiduciario OCC; le esecuzioni e le impugnazioni che accompagnano quasi sempre queste situazioni sono il terreno dell’avvocato cassazionista, che le segue fino all’ultimo grado di giudizio.

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