Su nessun altro tema del diritto dell’impresa circolano tante convinzioni sbagliate quanto sul momento in cui l’imprenditore è tenuto a muoversi di fronte alla crisi. Il motivo è comprensibile: per decenni la regola non scritta è stata che il debitore doveva “andare in tribunale” solo quando non riusciva più a pagare, e che finché la cassa reggeva nessuno aveva titolo per sindacare le sue scelte. Dal 16 marzo 2019 — data di entrata in vigore del nuovo secondo comma dell’articolo 2086 del codice civile, introdotto dall’art. 375 del Codice della crisi — quella regola non esiste più. E dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), il dovere di attivarsi ha un contenuto puntuale, scadenze, indicatori numerici e conseguenze patrimoniali e penali per chi lo ignora.
Il problema è che la vecchia regola continua a vivere nel passaparola tra imprenditori, nei consigli da bar, in certe semplificazioni giornalistiche e persino in qualche consulenza frettolosa. E agire sulla base di una convinzione sbagliata, in questa materia, è quasi sempre peggio che non agire affatto: chi resta fermo per ignoranza perde tempo, chi resta fermo perché è convinto di essere nel giusto perde anche la possibilità di difendersi dopo. I miti che affronteremo sono otto: che l’obbligo scatti solo con l’insolvenza; che gli assetti adeguati riguardino solo le imprese grandi; che senza segnalazione dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS non ci sia nulla da fare; che basti avere un bravo commercialista che chiude il bilancio; che attivare la composizione negoziata significhi consegnare l’azienda al tribunale e perdere i fidi; che tirare avanti sia comunque la scelta più prudente; che la responsabilità sia solo dell’amministratore delegato; che la srl protegga comunque il patrimonio personale.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia con una specializzazione che nasce da abilitazioni precise e verificabili, non da una generica dichiarazione di competenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è iscritto tra i professionisti che il legislatore ha individuato per condurre proprio il percorso che l’imprenditore deve valutare quando i segnali di crisi emergono, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia oltre che professionista fiduciario di un OCC, il che copre anche le imprese sotto soglia che dal Codice della crisi sono state riportate dentro il perimetro degli strumenti di regolazione. Chi deve capire quando è obbligato ad attivarsi ha bisogno di un interlocutore che conosca dall’interno lo strumento in cui quell’attivazione si traduce.
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Mito 1 — “L’obbligo di attivarsi scatta quando non riesco più a pagare”
Il mito
“Finché pago, sono a posto: l’obbligo di fare qualcosa nasce quando divento insolvente, cioè quando i soldi non bastano più a onorare le scadenze.”
Perché ci credono in tanti
Questa convinzione ha un fondo di verità storico solidissimo. Nel sistema della legge fallimentare, il presupposto oggettivo di ogni procedura era lo stato di insolvenza: prima di quel momento, l’ordinamento non chiedeva nulla all’imprenditore, e il concordato preventivo era una facoltà, non un dovere. Chi ha imparato il mestiere prima del 2019 ha interiorizzato quella soglia. A rafforzare l’equivoco ha contribuito anche il fatto che il primo impianto del Codice della crisi — quello degli indicatori e degli OCRI — è stato più volte rinviato e infine sostituito, generando l’impressione che “tanto poi non è mai entrato in vigore nulla”.
Ma c’è un secondo motivo, più insidioso: il passaparola ha cancellato la distinzione tra i tre stati che il Codice tiene rigorosamente separati. L’art. 2 CCII definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; definisce l’insolvenza come l’incapacità, ormai conclamata, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In mezzo c’è una terza zona, ancora più a monte: il semplice squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
La realtà
Il dovere di attivarsi non è agganciato all’insolvenza. È agganciato, a monte, all’obbligo di vedere. L’art. 3 CCII impone all’imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte, e all’imprenditore collettivo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c. ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative. Il comma 3 dello stesso articolo chiarisce che quegli assetti devono consentire di rilevare gli squilibri patrimoniali o economico-finanziari rapportati alle caratteristiche dell’impresa, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi, e di ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata e il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento previsti dall’art. 13, comma 2, CCII.
La soglia dell’obbligo, quindi, non è “non riesco più a pagare”: è “i miei flussi di cassa prospettici a dodici mesi non coprono le obbligazioni in scadenza”, ed è un giudizio che va formulato quando la cassa di oggi è ancora capiente. Non solo. L’art. 12 CCII, nella formulazione risultante dal terzo decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024), è esplicito nel dire che alla composizione negoziata può accedere sia l’impresa in condizioni di mero squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, sia quella già in stato di crisi, sia quella già insolvente. Il legislatore ha cioè costruito una porta d’ingresso che si apre molto prima dell’insolvenza — e che, se attraversata tardi, serve a poco.
La prova
Che l’obbligo abbia natura anticipata e non liquidatoria lo si ricava dal testo dell’art. 2086, comma 2, c.c., che impone di istituire assetti adeguati “anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale” e di attivarsi “senza indugio”. La Cassazione, con la sentenza n. 36365/2021, ha collocato questo dovere nel quadro costituzionale dell’art. 41 Cost., affermando che grava sull’imprenditore, anche collettivo, l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale e non solo del profitto immediato. Sul versante dei numeri, i dati dell’Osservatorio semestrale di Unioncamere sono impietosi con chi aspetta: <cite index=”106-1″>nelle liquidazioni giudiziali precedute da un tentativo di composizione negoziata le imprese risultano in sofferenza bancaria da circa venti mesi, contro i quarantasei mesi dei casi in cui nessun passaggio negoziale è stato tentato</cite>. Tradotto: chi si attiva lo fa oltre due anni prima di chi non si attiva affatto.
Cosa rischia chi ci crede
Chi aspetta l’insolvenza arriva al tavolo con i creditori quando non ha più nulla da offrire se non la propria resa. Sul piano giuridico, però, il danno è peggiore: il ritardo nella rilevazione diventa il fatto costitutivo dell’azione di responsabilità che il curatore promuoverà ai sensi dell’art. 255 CCII, e il periodo che va dal momento in cui la crisi era rilevabile a quello in cui è stata dichiarata l’insolvenza diventa il perimetro dentro cui si calcola il danno risarcibile. Ogni mese di attesa, in quel perimetro, ha un prezzo che verrà quantificato con precisione contabile.
Mito 2 — “Gli adeguati assetti riguardano le grandi società: la mia srl familiare non c’entra”
Il mito
“Assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono roba da società strutturate, con il collegio sindacale e il revisore. Per una srl con otto dipendenti, o per una ditta individuale, non cambia nulla.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui il fraintendimento nasce da un elemento vero. L’art. 2086, comma 2, c.c. si rivolge all’imprenditore “che operi in forma societaria o collettiva”, e la norma parla di assetto “adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”. Da questa clausola di proporzionalità il passaparola ha ricavato un salto logico: se l’assetto deve essere proporzionato alle dimensioni, allora sotto una certa dimensione l’assetto non serve. È lo stesso ragionamento che porta molti a confondere l’obbligo di dotarsi di assetti con l’obbligo di nominare l’organo di controllo, che nelle srl scatta solo al superamento dei parametri dell’art. 2477 c.c. Sono due cose diverse: il secondo ha soglie, il primo no.
La realtà
La proporzionalità riguarda il contenuto dell’obbligo, non la sua esistenza. Un’impresa piccola dovrà avere strumenti semplici — un budget di tesoreria a rotazione, uno scadenzario dei debiti aggiornato, un monitoraggio dei flussi a dodici mesi, una situazione contabile infrannuale attendibile — ma dovrà averli. Non esiste una soglia dimensionale sotto la quale l’imprenditore è legittimato a non sapere se sarà in grado di pagare i propri debiti nei prossimi dodici mesi.
Quanto all’imprenditore individuale, il mito è smentito dal testo stesso della legge: l’art. 3, comma 1, CCII gli impone di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di assumere senza indugio le iniziative necessarie. Il legislatore ha volutamente usato una formula diversa da quella dedicata all’imprenditore collettivo — “misure” invece di “assetti” — proprio per adattare l’onere alla struttura individuale, non per esentarla. E il dato di realtà conferma che il rischio è concreto: <cite index=”118-1″>a livello nazionale solo il 4% delle istanze di composizione negoziata proviene da piccole imprese</cite>, il che non significa che le piccole imprese non entrino in crisi, ma che ci arrivano senza gli strumenti per accorgersene in tempo.
La prova
La giurisprudenza di merito ha chiarito il punto in modo che non lascia margini. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 6 febbraio 2024, ha affermato che l’assenza di adeguati assetti costituisce di per sé una grave irregolarità gestoria, e ha aggiunto un passaggio che ribalta l’intuizione comune: l’irregolarità è ancora più grave nelle società che non si trovano in stato di crisi, perché è proprio in quella fase che gli assetti servono a evitare che l’impresa scivoli inconsapevolmente dall’equilibrio alla perdita di continuità senza intercettare i segnali premonitori. Il Tribunale di Venezia, con il decreto del 21 settembre 2023, ha precisato che l’adeguatezza va valutata con un criterio di proporzionalità che tiene conto della natura e delle dimensioni dell’impresa: non esiste un modello universale, ma esiste un obbligo universale.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio non è teorico. La totale carenza di assetti è stata ritenuta grave irregolarità denunciabile ai sensi dell’art. 2409 c.c., con possibile ispezione giudiziale e revoca degli amministratori: lo ha stabilito il Tribunale di Catania con il provvedimento dell’8 febbraio 2023, osservando che l’intervento previsto da quella norma non è limitato alle irregolarità della gestione strettamente imprenditoriale e che anche le carenze organizzative producono inefficienze destinate a riversarsi sulla gestione. E il Tribunale di Venezia, con decreto del 26 agosto 2025, ha riconosciuto che di fronte a carenze organizzative idonee a esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali può attivarsi anche il socio. L’amministratore di una piccola srl che pensa di non essere osservato da nessuno sbaglia bersaglio: a osservarlo, prima di tutti, c’è chi siede nella sua stessa compagine.
Mito 3 — “Finché non arriva la segnalazione dell’Agenzia o dell’INPS, non devo fare niente”
Il mito
“Il sistema di allerta funziona così: se supero le soglie, gli enti pubblici mi mandano l’avviso. Finché non arriva, vuol dire che va tutto bene.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito nasce da una lettura rovesciata dell’art. 25-novies CCII. La norma esiste, le soglie esistono, le segnalazioni arrivano davvero via PEC: è tutto vero. Da qui il salto: se il legislatore ha costruito un sistema che avvisa l’imprenditore, allora l’imprenditore può stare in attesa dell’avviso. In più, la memoria dell’impianto originario del Codice — quello dell’allerta esterna con l’OCRI, che avrebbe potuto sfociare in una segnalazione al pubblico ministero — ha lasciato l’idea che le segnalazioni siano il vero motore del sistema.
La realtà
Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati sono un promemoria, non il presupposto dell’obbligo. <cite index=”123-1″>La segnalazione si risolve in un mero invito a valutare l’accesso al percorso della composizione negoziata, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell’art. 17 CCII: si tratta di un onere informativo unilaterale, privo di sanzione diretta per l’inerzia del debitore</cite>. Il dovere di attivarsi nasce prima e altrove, dall’art. 3 CCII e dall’art. 2086 c.c.
C’è di più, e va nella direzione opposta a quella che il mito immagina: le soglie dell’art. 25-novies non sono la linea oltre la quale scatta l’obbligo, ma sono esse stesse uno dei segnali che l’imprenditore deve saper rilevare da solo. L’art. 3, comma 4, CCII elenca infatti come segnali di allarme: i debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; i debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; le esposizioni verso banche e altri intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, purché rappresentino almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; e l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma 1.
Quelle soglie, per inciso, sono basse. <cite index=”136-1″>Per l’INPS rileva il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi di ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, ovvero a 5.000 euro per quelle che non ne hanno; per l’INAIL il debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore a 5.000 euro; per l’Agenzia delle Entrate il debito IVA scaduto risultante dalle liquidazioni periodiche superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente, con segnalazione in ogni caso oltre i 20.000 euro; per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione i crediti affidati e scaduti da oltre novanta giorni superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 per le società di persone e 500.000 per le altre società</cite>. Se aspetti la lettera, hai già superato la soglia da almeno tre mesi: la segnalazione non è un allarme precoce, è la conferma che sei in ritardo.
Il correttivo-ter ha inoltre modificato l’architettura in un senso che il mito non coglie: <cite index=”42-1″>i creditori pubblici qualificati non inoltrano più le segnalazioni all’OCRI, limitandosi a trasmetterle all’organo amministrativo e all’organo di controllo</cite>. Il canale è diventato interno all’impresa proprio perché la responsabilità della reazione è tutta dell’imprenditore.
La prova
Il collegamento sistematico tra le due norme è stato riconosciuto anche in sede amministrativa: la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ricostruisce la disciplina delle segnalazioni evidenziando il nesso tra le soglie dell’art. 25-novies e gli indicatori che l’art. 3, comma 4, CCII impone di intercettare attraverso gli assetti adeguati. Sul fronte interno, l’art. 25-octies CCII, come modificato dal correttivo-ter, prevede che l’organo di controllo e il revisore segnalino per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l’istanza di composizione negoziata, con una comunicazione motivata che fissa un termine non superiore a trenta giorni entro il quale gli amministratori devono riferire sulle iniziative assunte.
Cosa rischia chi ci crede
Chi aspetta la segnalazione perde due volte. Perde la finestra utile al risanamento, perché a quel punto l’esposizione è già oltre soglia. E perde la possibilità di dire in giudizio di non essersi accorto di nulla: la segnalazione ricevuta e non seguita da alcuna iniziativa documentata è la prova più semplice che un curatore possa produrre per dimostrare che gli amministratori sapevano. Rispondere alla segnalazione con una relazione documentata e con un percorso avviato è, al contrario, il primo atto difensivo.
Mito 4 — “Ho un bravo commercialista che mi fa il bilancio: gli assetti ce li ho già”
Il mito
“La contabilità è in ordine, il bilancio viene depositato nei termini, il commercialista mi segue da vent’anni. Gli adeguati assetti, in sostanza, ce li ho.”
Perché ci credono in tanti
È il mito più comprensibile di tutti, perché confonde due cose che si assomigliano molto: la regolarità contabile e l’adeguatezza degli assetti. Una contabilità ordinata è un presupposto necessario dell’adeguatezza — senza dati attendibili non si costruisce nulla — e quindi l’imprenditore che ha una buona contabilità sente, legittimamente, di avere fatto la propria parte. In più, molte comunicazioni commerciali hanno ridotto gli assetti a un fascicolo da produrre: una relazione, un organigramma, una check-list firmata, e la pratica è chiusa.
La realtà
Il bilancio è un documento consuntivo: fotografa un esercizio che si è già concluso e lo pubblica mesi dopo. La norma chiede l’esatto contrario, cioè uno sguardo in avanti. L’art. 3, comma 3, lett. b) CCII chiede di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi: nessun bilancio d’esercizio, per quanto ben redatto, risponde a questa domanda.
Adeguato è l’assetto che produce, con continuità e non una tantum, tre cose: dati contabili tempestivi e attendibili anche in corso d’anno; una proiezione dei flussi di cassa a dodici mesi che dica se e quando la cassa andrà sotto zero; una misurazione dei segnali dell’art. 3, comma 4, e delle esposizioni dell’art. 25-novies. A questo si aggiungono gli strumenti operativi che la stessa legge indica: la lista di controllo particolareggiata e il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento richiamati dall’art. 13, comma 2, CCII, oggi disponibili anche nella piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema camerale.
È qui che la scelta del professionista fa una differenza pratica. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la verifica di adeguatezza degli assetti è per definizione un lavoro a quattro mani, perché richiede al tempo stesso la lettura contabile dei flussi e la qualificazione giuridica dell’obbligo.
La prova
Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 15 settembre 2020, ha assimilato la mancata predisposizione degli assetti a un atto di mala gestio, precisando però che le scelte organizzative restano sindacabili nei limiti della business judgment rule: non risponde l’amministratore che abbia predisposto misure che, valutate ex ante, apparivano adeguate a intercettare tempestivamente il venir meno della continuità. Il Tribunale di Catania, nel già citato provvedimento dell’8 febbraio 2023, ha però chiarito il rovescio della medaglia: in totale carenza di assetti non si pone alcun problema di limiti di sindacabilità delle scelte, configurandosi un grave inadempimento degli obblighi gravanti sull’organo gestorio. In altre parole, la business judgment rule protegge chi ha costruito uno strumento e lo ha usato, non chi non ha costruito nulla. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza del 10 maggio 2024, n. 1476, ha inoltre affrontato la responsabilità per violazione dell’obbligo organizzativo collocandolo in posizione logicamente preliminare rispetto alle singole scelte gestorie, sul presupposto che una gestione corretta richiede informazioni affidabili e tempestive.
Cosa rischia chi ci crede
Chi confonde bilancio e assetti scopre lo scarto nel momento peggiore: quando un consulente tecnico d’ufficio deve ricostruire in che mese la continuità aziendale era già compromessa. Se l’unico dato disponibile è il bilancio depositato, la ricostruzione avviene su base presuntiva e il risultato è quasi sempre sfavorevole all’amministratore. C’è poi un rischio meno noto e crescente: l’inadeguatezza degli assetti sta entrando nella valutazione del merito creditizio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 26248 dell’8 ottobre 2024, ha ribadito che i principi di sana e prudente gestione nell’erogazione del credito valgono anche per i finanziamenti garantiti dal Fondo PMI e anche nel contesto emergenziale, e il Tribunale di Piacenza, con provvedimento dell’8 gennaio 2025, ha respinto l’insinuazione al passivo di una banca che aveva finanziato senza verificare il merito creditizio. Un’impresa che non sa dimostrare come monitora la propria continuità è un’impresa a cui, sempre più spesso, il credito non viene concesso.
Mito 5 — “Se attivo la composizione negoziata l’azienda passa al tribunale e le banche mi tagliano i fidi”
Il mito
“Appena chiedi la composizione negoziata arriva qualcuno nominato dal tribunale che comanda al posto tuo, la notizia diventa pubblica, e il giorno dopo le banche revocano gli affidamenti.”
Perché ci credono in tanti
Il timore è umano e ha radici vere. Nell’esperienza concorsuale tradizionale, l’accesso a una procedura significava spossessamento, organi nominati dal tribunale, pubblicità legale e reazione immediata del sistema bancario. Chi ha vissuto un concordato negli anni Duemila ricorda esattamente questo. In più, la stampa usa spesso “procedura” e “concorsuale” come sinonimi, e la composizione negoziata viene percepita come l’anticamera del fallimento.
La realtà
La composizione negoziata non è una procedura concorsuale e non comporta spossessamento. L’imprenditore resta alla guida dell’impresa e conserva la gestione ordinaria e straordinaria; l’esperto indipendente nominato dalla commissione regionale non amministra, ma agevola le trattative con i creditori. Il percorso è riservato: la nomina dell’esperto e le trattative non sono soggette a pubblicità nel registro delle imprese, salvo che l’imprenditore stesso chieda le misure protettive di cui all’art. 18 CCII, nel qual caso deve pubblicare l’istanza e il numero di ruolo del procedimento entro il termine ridotto a venti giorni dall’art. 19, comma 1, come modificato dal correttivo-ter.
Sul fronte bancario, la vera notizia è che il legislatore è intervenuto proprio per disinnescare il timore che alimenta questo mito. <cite index=”53-1″>L’art. 16, comma 5, CCII prevede oggi che l’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscano di per sé ragione di una diversa classificazione del credito né causa di sospensione o revoca delle linee di credito</cite>, e <cite index=”58-1″>la decisione della banca di sospendere o revocare gli affidamenti deve specificare espressamente le ragioni che l’hanno determinata, mentre la prosecuzione del rapporto non costituisce di per sé motivo di responsabilità per l’istituto; è inoltre previsto l’obbligo di riattivare le linee sospese a seguito della conferma delle misure protettive</cite>. <cite index=”54-1″>Le banche e gli intermediari nei cui confronti operano le misure protettive non possono revocare in tutto o in parte le linee già concesse, salvo che dimostrino che la revoca o la sospensione dipende dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale</cite>.
Quanto alle misure protettive, il tribunale interviene solo se l’imprenditore le chiede e ne stabilisce la durata, <cite index=”41-1″>compresa tra trenta e centoventi giorni, prorogabile, fermo restando che le misure non possono superare complessivamente i duecentoquaranta giorni</cite>. Anche in quel caso, il giudice non gestisce l’impresa: sospende le aggressioni esecutive per il tempo necessario alla trattativa.
C’è infine un punto che il mito ignora del tutto: il correttivo-ter ha aperto, all’art. 23 CCII, la possibilità di concludere un accordo transattivo sui tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate anche dentro la composizione negoziata, sulla base della relazione di un professionista indipendente. Lo strumento non è più solo un tavolo con banche e fornitori.
La prova
I numeri smentiscono l’idea che si tratti di un percorso marginale o punitivo. <cite index=”106-1″>Dal 15 novembre 2021 al 15 maggio 2026 le istanze presentate attraverso la piattaforma telematica delle Camere di commercio sono salite a 4.489, con un incremento del 29% nell’ultimo semestre, e i casi conclusi con successo sono raddoppiati nell’arco di un anno arrivando a 594</cite>. <cite index=”113-1″>Nel secondo trimestre 2026 il tasso di successo è salito al 28,2%, contro il 20,2% del primo trimestre e un valore medio intorno al 22% nel 2025</cite>. <cite index=”104-1″>Nel 2025 le procedure di composizione negoziata aperte sono state 1.776, in crescita del 69% sull’anno precedente</cite>. Non è lo strumento dei disperati: <cite index=”104-1″>le imprese che vi accedono hanno in media 40 addetti e 16 milioni di euro di fatturato</cite>.
Cosa rischia chi ci crede
Chi rinuncia per paura del giudizio dei terzi si preclude l’unico strumento che consente di trattare mantenendo il controllo dell’azienda, e si ritrova, mesi dopo, davanti a un’alternativa molto meno negoziabile. Il paradosso è che il percorso temuto è quello riservato, mentre il percorso che segue — concordato, accordi, liquidazione giudiziale — è quello davvero pubblico, con organi nominati e gestione sottratta.
Mito 6 — “Tirare avanti è comunque la scelta più prudente: attivarsi è ammettere di aver fallito”
Il mito
“Finché c’è un’azienda in piedi c’è speranza. Meglio continuare a lavorare, pagare i fornitori come si può e sperare nella commessa che rimette tutto a posto: attivarsi è una resa.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito ha il fondo di verità più nobile di tutti: l’imprenditore che non molla è una figura culturalmente premiata, e in molti casi la perseveranza è la scelta giusta. La legge, del resto, non impone di chiudere: impone di attivarsi, il che è cosa diversa. L’equivoco nasce dalla sovrapposizione tra “attivarsi” e “arrendersi”. A rafforzarlo contribuisce la percezione che il rischio d’impresa sia per definizione insindacabile, e quindi che nessuno possa rimproverare all’imprenditore di aver creduto nella propria azienda.
La realtà
Il rischio d’impresa è insindacabile finché la società è in equilibrio. Quando si verifica una causa di scioglimento — tipicamente la riduzione del capitale sotto il minimo legale per perdite — la regola cambia radicalmente: l’art. 2486 c.c. stabilisce che dal quel momento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, e rispondono personalmente e solidalmente dei danni per gli atti compiuti in violazione di questo limite. Continuare a fare impresa “normale” dopo quel momento non è perseveranza: è gestione non conservativa.
E il conto è quantificato per legge. Il terzo comma dell’art. 2486 c.c., introdotto dall’art. 378 CCII, prevede che, accertata la responsabilità e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dalla carica (o di apertura della procedura concorsuale) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi della gestione conservativa; se mancano le scritture o i netti patrimoniali non sono determinabili, il danno è liquidato nella differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
C’è poi il versante penale, che il mito rimuove completamente. L’art. 217, comma 1, n. 4, della legge fallimentare — oggi art. 323 CCII — punisce l’imprenditore che ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa.
La prova
Sul criterio di calcolo del danno la Cassazione è intervenuta più volte. Con la sentenza n. 8069/2024 ha affermato che i criteri della differenza dei netti patrimoniali e del deficit patrimoniale attengono a una valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. e si applicano, salvo che siano dedotti elementi di fatto che giustifichino un criterio più aderente al caso concreto, anche ai giudizi già pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma. Con la sentenza n. 5252 del 28 febbraio 2024 ha precisato che la disposizione non ribalta l’onere della prova ma codifica un meccanismo di liquidazione equitativa già praticato, avendo come destinatario elettivo il giudice. Con la sentenza n. 20150 del 18 luglio 2025 ha aggiunto che il danno può essere determinato anche in base ai debiti indebitamente assunti tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto chiedere il fallimento e quello in cui il fallimento è stato dichiarato, indipendentemente dall’applicabilità del criterio dei netti patrimoniali.
Sul versante penale, la Cassazione mantiene un impianto garantista che è bene conoscere ma che non va scambiato per un salvacondotto: la sentenza n. 118 del 5 gennaio 2022 ha ribadito che l’elemento della colpa grave non può essere desunto dal mero ritardo nella richiesta di fallimento, e la sentenza n. 21188/2026 ha richiesto all’accusa la dimostrazione rigorosa sia del nesso causale sia della colpa grave, escludendo che l’aumento del debito tributario provi di per sé l’aggravamento del dissesto. Resta però fermo il principio, affermato già con la sentenza n. 13318 del 21 marzo 2013, secondo cui oggetto della punizione è l’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità, senza necessità di ulteriori comportamenti. E la sentenza n. 5691/2026 ha stabilito che la bancarotta semplice per aggravamento del dissesto può concorrere materialmente con la bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose.
Cosa rischia chi ci crede
Chi tira avanti confidando nella commessa risolutiva rischia di trasformare una perdita sociale in una perdita personale. Il meccanismo dei netti patrimoniali è spietato proprio perché non richiede di individuare la singola operazione dannosa: misura il peggioramento complessivo del patrimonio nel periodo in cui la gestione avrebbe dovuto essere conservativa. Più lungo è quel periodo, più alto è il numero. E nelle srl, l’art. 2476, comma 6, c.c. — introdotto anch’esso dall’art. 378 CCII — ha reso esplicita la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio.
Mito 7 — “L’obbligo riguarda l’amministratore delegato: i consiglieri senza deleghe, i sindaci e i soci non c’entrano”
Il mito
“Chi gestisce risponde. Io sono solo consigliere senza deleghe (o socio, o sindaco): non ho firma, non ho poteri, non ho responsabilità sulla crisi.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è la struttura stessa della delega: l’art. 2381 c.c. attribuisce agli organi delegati la cura dell’adeguatezza degli assetti, ed è vero che il carico operativo grava su di loro. Il correttivo del 2020 ha inoltre chiarito che nelle srl e nelle società di persone il dovere di istituire assetti adeguati compete esclusivamente agli amministratori. Da qui la conclusione affrettata: se il dovere è degli amministratori delegati, gli altri sono spettatori.
La realtà
Il sistema è costruito a cerchi concentrici, e nessuno dei cerchi è passivo. Gli amministratori non esecutivi hanno il dovere di valutare l’adeguatezza degli assetti sulla base delle informazioni ricevute e, soprattutto, di agire informati: la Cassazione ha progressivamente chiarito che il dovere di informazione non può essere inteso in senso meramente passivo e che anche l’amministratore privo di deleghe deve attivarsi per acquisire gli elementi necessari a comprendere l’andamento aziendale.
L’organo di controllo e il revisore hanno un obbligo di segnalazione tipizzato: l’art. 25-octies CCII impone di comunicare per iscritto all’organo amministrativo l’esistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata, con segnalazione motivata e termine non superiore a trenta giorni entro il quale gli amministratori devono riferire sulle iniziative adottate. <cite index=”51-1″>Il correttivo-ter ha esteso questo compito al revisore legale, che dal 28 settembre 2024 non si limita più a valutare il presupposto della continuità in sede di controllo del bilancio ma partecipa alla segnalazione delle condizioni di crisi e insolvenza</cite>. L’art. 25-decies CCII, dal canto suo, disciplina gli obblighi di comunicazione di banche e intermediari finanziari verso gli organi di controllo.
I soci, infine, non sono privi di strumenti: il Tribunale di Venezia, con decreto del 26 agosto 2025, ha riconosciuto che di fronte a carenze organizzative idonee a esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali anche il socio può attivarsi.
La prova
Il Tribunale di Catania, nel provvedimento dell’8 febbraio 2023, ha valorizzato un dato che smonta la difesa “non avevo deleghe”: ha rilevato che le carenze organizzative non erano mai state sollecitate neppure dal collegio sindacale, includendo così l’inerzia dell’organo di controllo nella valutazione complessiva della grave irregolarità. Sul riparto dell’onere probatorio, l’orientamento consolidato della Cassazione — dalle sentenze n. 22911/2010 e n. 17441/2016 fino alla n. 2975 del 7 febbraio 2020 — è che la natura contrattuale della responsabilità di amministratori e sindaci verso la società comporta che l’attore debba provare le violazioni e il nesso causale, mentre spetta ad amministratori e sindaci dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso fornendo la prova positiva dell’osservanza dei propri doveri. Tradotto: chi non ha deleghe deve comunque essere in grado di provare che cosa ha chiesto, quando, e che cosa ha fatto quando non gli hanno risposto.
Va segnalato, per completezza, che l’evoluzione non è a senso unico: la Cassazione, con la sentenza n. 1390/2026, si è pronunciata sull’inapplicabilità retroattiva del limite alla responsabilità dei sindaci introdotto nell’art. 2407, comma 2, c.c., e sui termini di prescrizione dell’azione — segno che la materia è in movimento e che ogni posizione va valutata sui fatti specifici.
Cosa rischia chi ci crede
Il consigliere non esecutivo che si limita a firmare i verbali rischia di scoprire, nell’azione di responsabilità, di non avere alcuna traccia documentale della propria diligenza. Il sindaco che non segnala per iscritto perde la difesa più solida che avrebbe potuto costruirsi. E il socio che sa e tace, quando la società entra in liquidazione giudiziale, non recupera nulla: la denuncia ex art. 2409 c.c. e la richiesta di provvedimenti cautelari sono strumenti che hanno senso finché c’è un patrimonio da proteggere.
Mito 8 — “Tanto ho una srl: la responsabilità limitata protegge il mio patrimonio personale”
Il mito
“La società a responsabilità limitata serve esattamente a questo: se va male, si perde il capitale sociale e finisce lì. La casa e i risparmi non si toccano.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un nucleo vero, ed è il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Chi ha costituito una srl proprio per questo motivo ha ragione — a metà. Il passaparola ha però trasformato una regola sui debiti in una regola sulle responsabilità, che sono due piani distinti.
La realtà
La responsabilità limitata riguarda i debiti contratti dalla società nell’esercizio dell’impresa. Non riguarda il danno che l’amministratore cagiona violando i propri doveri. Quando il curatore agisce ai sensi dell’art. 255 CCII non chiede all’amministratore di pagare i debiti della società: gli chiede di risarcire il danno che la sua condotta ha prodotto al patrimonio sociale, e quel risarcimento si paga con il patrimonio personale.
Il combinato disposto è preciso: l’art. 2486, comma 3, c.c. fissa il criterio di quantificazione; l’art. 2476, comma 6, c.c. fonda la responsabilità verso i creditori sociali nelle srl; l’art. 255 CCII legittima il curatore a esercitare le azioni. E l’art. 2086, comma 2, c.c. fornisce il parametro alla stregua del quale si valuta se l’amministratore ha adempiuto o no: non come fonte autonoma di responsabilità oggettiva, ma come standard che integra il contenuto della diligenza dovuta.
La prova
Che l’art. 2086 c.c. non generi una responsabilità automatica è stato affermato con chiarezza dalla giurisprudenza delle imprese: la mancata predisposizione degli assetti non è causa di un danno autonomo, ma concausa della mancata tempestiva rilevazione della crisi, e va valutata insieme agli altri addebiti chiedendosi se un assetto adeguato avrebbe consentito di evitare l’irregolarità gestoria o di limitarne le conseguenze. Ma quando il nesso causale c’è, i numeri diventano seri: il Tribunale di Bari, con la sentenza del 23 gennaio 2026, ha individuato nella sistematica inadeguatezza degli assetti un fattore determinante nella produzione del danno, arrivando a una condanna nell’ordine di 122 milioni di euro fondata non su singole scelte isolate ma sulla complessiva incapacità della struttura decisionale di intercettare tempestivamente i segnali di crisi.
Sul piano delle regole di calcolo, la Cassazione con la sentenza n. 30851 del 6 novembre 2023 ha ammesso il ricorso equitativo al criterio presuntivo dei netti patrimoniali quando la ricostruzione analitica è impossibile per incompletezza dei dati contabili o per la notevole anteriorità della perdita del capitale rispetto alla dichiarazione di fallimento, a condizione che l’attore abbia allegato un inadempimento astrattamente idoneo a causare il danno e abbia specificato le ragioni che impediscono un accertamento distinto. La sentenza n. 10413 del 17 aprile 2024 ha ricordato che in presenza di una causa di scioglimento gli amministratori sono esposti a una duplice responsabilità: per il ritardo o l’omissione nell’accertamento della causa di scioglimento e nel relativo deposito, e per gli atti compiuti in violazione del divieto di gestione non conservativa. La sentenza n. 28320/2024 ha qualificato come violazione di specifiche norme la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale unita alla percezione di compensi non deliberati.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è il più concreto di tutti: un decreto ingiuntivo o un sequestro conservativo sul patrimonio personale dell’ex amministratore, a distanza di anni dalla chiusura dell’azienda, per una somma che non ha alcun rapporto con il capitale sociale versato. A questo si aggiungono le conseguenze penali dell’art. 323 CCII e, in caso di condanna, le pene accessorie interdittive che precludono l’esercizio di attività d’impresa e l’assunzione di uffici direttivi.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili: servono a mostrare che cosa accade concretamente a chi agisce credendo ai miti appena esaminati. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Prima ipotesi — il mito dell’insolvenza come soglia. Srl con 18 dipendenti, patrimonio netto al 31 dicembre pari a 214.700 euro. Nel corso dell’anno successivo le perdite erodono il capitale: al 30 giugno il patrimonio netto è negativo per 96.300 euro e si è dunque verificata la causa di scioglimento. L’amministratore, convinto che finché paga stipendi e fornitori non debba fare nulla, prosegue la gestione ordinaria per altri quattordici mesi. Alla data di apertura della liquidazione giudiziale il patrimonio netto è negativo per 738.500 euro. Applicando il criterio dell’art. 2486, comma 3, c.c., il danno presunto è pari alla differenza tra i due netti — 642.200 euro — al netto dei costi della gestione conservativa che sarebbero comunque stati sostenuti. Se l’amministratore avesse rilevato la causa di scioglimento a giugno e avviato una gestione conservativa, il perimetro del danno sarebbe stato una frazione di quella cifra.
Seconda ipotesi — il mito della segnalazione come sveglia. Srl con 11 dipendenti. A gennaio il debito IVA risultante dalle liquidazioni periodiche raggiunge 23.400 euro; a marzo i contributi INPS non versati superano i 15.000 euro e il 30% di quelli dovuti nell’anno precedente. Le segnalazioni dell’art. 25-novies arrivano rispettivamente a maggio e ad aprile, cioè dopo che i termini di novanta giorni si sono compiuti e che l’Agenzia ha inviato la comunicazione di irregolarità. L’imprenditore, che aspettava proprio quel segnale, si attiva a giugno. Nel frattempo, però, il segnale dell’art. 3, comma 4, lett. b) era già scattato a febbraio — debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni superiori a quelli non scaduti — e sarebbe stato rilevabile con un semplice scadenzario. Quattro mesi persi, in un percorso di composizione negoziata, sono quattro mesi di fidi consumati e di trattative più difficili.
Terza ipotesi — il mito degli assetti coincidenti con il bilancio. Srl commerciale, fatturato 4.180.000 euro, contabilità regolare, bilancio approvato in aprile senza rilievi. In luglio un cliente che pesa il 31% del fatturato entra a sua volta in crisi e smette di pagare. L’impresa non ha una proiezione dei flussi di cassa a dodici mesi né una misurazione della concentrazione del rischio di credito: se ne accorge in ottobre, quando l’insoluto ha raggiunto 312.000 euro e il conto anticipi è saturo. Un assetto adeguato non avrebbe evitato la crisi del cliente, ma avrebbe consentito di rilevarla in luglio e di attivare il percorso quando le linee di credito erano ancora capienti e la trattativa con i fornitori ancora possibile. È esattamente la differenza che i dati dell’Osservatorio fotografano tra chi arriva alla composizione negoziata dopo venti mesi di sofferenza bancaria e chi ci arriva dopo quarantasei.
Il fondo di verità
I miti che abbiamo smontato non sono invenzioni: sono frammenti di verità staccati dal contesto in cui avevano senso. Vale la pena ricomporli, perché è dai frammenti veri che nasce la confusione più difficile da correggere.
È vero che l’insolvenza resta il presupposto della liquidazione giudiziale: quella soglia esiste ancora, ma è la soglia di un’altra cosa, cioè dell’apertura della procedura concorsuale liquidatoria. Il Codice della crisi non l’ha abolita; ha aggiunto, a monte, un dovere di rilevazione e di reazione che opera in una fase precedente. Confondere i due piani significa applicare al dovere di attivarsi la soglia che appartiene alla procedura concorsuale.
È vero che l’adeguatezza si misura in proporzione: la norma lo dice espressamente e la giurisprudenza lo ha confermato, escludendo l’esistenza di un modello organizzativo universalmente valido. Ma proporzionalità significa che alla piccola impresa si chiede uno strumento semplice, non che non le si chieda nulla.
È vero che le scelte organizzative restano nel perimetro della discrezionalità imprenditoriale, e la giurisprudenza — dal Tribunale di Roma del 2020 fino alle pronunce più recenti — ha evitato di trasformare l’art. 2086 c.c. in una fonte automatica di responsabilità. Il punto è che la business judgment rule protegge un processo decisionale, non un vuoto: chi ha istituito uno strumento proporzionato e lo ha usato non viene giudicato con il senno di poi, chi non ha istituito nulla non ha alcun processo decisionale da difendere.
È vero che la responsabilità limitata esiste e funziona: nessun creditore sociale può aggredire il patrimonio del socio di una srl per i debiti della società. Ma l’azione di responsabilità non è un’azione per i debiti sociali, e questa distinzione tecnica è precisamente il punto su cui il passaparola inciampa.
È vero, infine, che le segnalazioni degli enti pubblici sono un presidio del sistema. <cite index=”130-1″>La stessa Relazione illustrativa ha chiarito che le basse soglie quantitative costituiscono “segnali deboli” che devono essere oggetto di interpretazione da parte dell’azienda destinataria, restando al debitore la responsabilità di una risposta appropriata a fenomeni che sono già qualificabili come inadempimenti</cite>. Il presidio, cioè, è pensato per rafforzare un obbligo che esiste comunque, non per sostituirlo.
Mito e realtà in tabella
Riassumiamo in una sola pagina le otto convinzioni e la disciplina che le corregge. La colonna di destra non contiene opinioni: contiene norme e principi affermati dalla giurisprudenza citata nel corso dell’articolo.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| L’obbligo di attivarsi scatta con l’insolvenza | Scatta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a dodici mesi (artt. 2 e 3 CCII); l’art. 12 CCII ammette l’accesso alla composizione negoziata già in situazione di mero squilibrio |
| Gli assetti riguardano solo le imprese strutturate | L’art. 2086, c. 2, c.c. non ha soglie dimensionali; l’art. 3, c. 1, CCII impone misure idonee anche all’imprenditore individuale. La proporzionalità riguarda il contenuto, non l’esistenza dell’obbligo |
| Senza segnalazione degli enti non c’è nulla da fare | La segnalazione ex art. 25-novies è un invito informativo; le soglie sono esse stesse segnali che l’art. 3, c. 4, CCII impone di rilevare autonomamente |
| Bilancio in ordine significa assetti adeguati | Il bilancio è consuntivo; la norma chiede una verifica prospettica di sostenibilità del debito e continuità a dodici mesi, oltre a lista di controllo e test pratico ex art. 13, c. 2, CCII |
| Con la composizione negoziata si perde l’azienda e si perdono i fidi | L’imprenditore resta alla guida; il percorso è riservato salvo richiesta di misure protettive; l’art. 16, c. 5, CCII vieta di classificare diversamente il credito per il solo accesso e disciplina revoca e riattivazione delle linee |
| Tirare avanti è la scelta prudente | Dopo la causa di scioglimento la gestione deve essere conservativa (art. 2486 c.c.); il danno si presume pari alla differenza dei netti patrimoniali (art. 2486, c. 3, c.c.); sul piano penale rileva l’art. 323 CCII |
| Rispondono solo gli amministratori delegati | Gli amministratori non esecutivi devono agire informati; organo di controllo e revisore hanno l’obbligo di segnalazione ex art. 25-octies CCII; anche il socio può attivarsi |
| La srl protegge il patrimonio personale | La responsabilità limitata riguarda i debiti sociali, non il risarcimento del danno da mala gestio: artt. 2476, c. 6, e 2486 c.c., azione del curatore ex art. 255 CCII |
Le domande di verifica
Quindi è vero che devo attivarmi anche se sto pagando tutti regolarmente? Dipende — ma non da quello che pensi. Non è il pagamento corrente a liberarti dall’obbligo, è la sostenibilità prospettica. Se la proiezione a dodici mesi mostra che i flussi non copriranno le obbligazioni in scadenza, l’obbligo di assumere iniziative idonee sussiste anche con la cassa di oggi in ordine. Se invece la proiezione regge, stai adempiendo all’obbligo proprio nel momento in cui la fai.
Quindi è vero che se non nomino il collegio sindacale non ho obblighi di assetto? No. L’obbligo dell’art. 2477 c.c. di nominare l’organo di controllo ha soglie; l’obbligo di dotarsi di assetti adeguati non ne ha. Sono due adempimenti distinti, con presupposti distinti. La srl sotto soglia deve avere assetti proporzionati alla propria dimensione, semplicemente non è tenuta ad avere anche un sindaco che vigili su di essi.
Quindi è vero che la composizione negoziata è una procedura concorsuale? No. È un percorso volontario e stragiudiziale di trattativa assistita da un esperto indipendente, in cui l’imprenditore conserva la gestione. Il tribunale interviene solo se vengono richieste misure protettive o cautelari, e in quel caso ne definisce durata e perimetro.
Quindi è vero che se rispondo alla segnalazione dell’organo di controllo sono a posto? Solo in parte. L’art. 25-octies CCII impone di riferire entro il termine assegnato — non superiore a trenta giorni — sulle iniziative intraprese. Una risposta puramente formale, che non dia conto di misure concrete, adempie all’obbligo procedurale ma non a quello sostanziale di attivarsi, e in un successivo giudizio di responsabilità pesa contro, non a favore.
Quindi è vero che se mi attivo tardi non c’è più niente da fare? No, ma il ventaglio si restringe. Il correttivo-ter ha confermato che alla composizione negoziata si può accedere anche in stato di insolvenza. Ciò che cambia, arrivando tardi, è la praticabilità del risanamento e il perimetro del danno già maturato: attivarsi in ritardo è comunque meglio che non attivarsi, perché interrompe l’aggravamento e documenta un cambio di condotta.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, ciascuno agganciato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi.
Cass. civ., n. 36365/2021 — Grava sull’imprenditore, anche collettivo, l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale, ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c. come modificato dall’art. 375 CCII e in coerenza con l’art. 41 Cost. Rilevanza: smonta il mito n. 1, perché àncora il dovere alla continuità prospettica e non all’insolvenza.
Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252 — L’art. 2486, comma 3, c.c. non modifica il riparto dell’onere probatorio ma codifica un meccanismo di liquidazione equitativa già ammesso dalla giurisprudenza, avendo come destinatario il giudice; da qui la sua applicabilità ai giudizi pendenti. Rilevanza: colpisce il mito n. 6, perché conferma che il criterio di calcolo del danno opera anche su condotte anteriori.
Cass. civ., sez. I, n. 8069/2024 — I criteri della differenza dei netti patrimoniali e del deficit patrimoniale attengono a una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e si applicano salvo che siano dedotti elementi che giustifichino un criterio più aderente al caso concreto. Rilevanza: quantifica il prezzo del “tirare avanti”.
Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2024, n. 10413 — In presenza di una causa di scioglimento gli amministratori rispondono su due fronti: per il ritardo o l’omissione nell’accertamento della causa e nel deposito della dichiarazione, e per gli atti compiuti in violazione del vincolo di gestione conservativa. Rilevanza: smonta l’idea che rilevi solo ciò che si fa, e non ciò che si omette di accertare.
Cass. civ., n. 28320/2024 — La prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale, unita alla percezione di compensi non deliberati dall’assemblea, integra violazione di specifiche norme. Rilevanza: colpisce il mito n. 6 nella sua versione più diffusa.
Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150 — Il danno risarcibile può essere determinato in base ai debiti indebitamente assunti tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto chiedere il fallimento e quello della dichiarazione, indipendentemente dall’applicabilità del criterio dei netti patrimoniali. Rilevanza: dimostra che il ritardo ha un costo misurabile anche con criteri alternativi.
Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2023, n. 30851 — Il giudice può ricorrere in via equitativa al criterio presuntivo dei netti patrimoniali quando la ricostruzione analitica è impossibile, purché l’attore abbia allegato un inadempimento astrattamente idoneo a causare il danno e specificato le ragioni impeditive di un accertamento distinto. Rilevanza: chiarisce che la contabilità carente non protegge, semmai il contrario.
Cass. civ., SS.UU., 6 maggio 2015, n. 9100 — Precedente fondativo in tema di criterio del deficit fallimentare e di limiti alla liquidazione equitativa del danno. Rilevanza: è la radice giurisprudenziale poi recepita nell’art. 2486, comma 3, c.c.
Cass. civ., sez. I, 8 ottobre 2024, n. 26248 — I principi di sana e prudente gestione nell’erogazione del credito valgono anche per i finanziamenti garantiti dal Fondo per le PMI e anche nel contesto emergenziale. Rilevanza: collega il mito n. 4 al rapporto banca-impresa e al merito creditizio.
Cass. civ., sez. I, n. 2975 del 7 febbraio 2020 (in continuità con Cass. n. 22911/2010 e n. 17441/2016) — Nella responsabilità contrattuale di amministratori e sindaci verso la società, all’attore spetta provare violazioni e nesso causale, ai convenuti la prova positiva dell’osservanza dei propri doveri. Rilevanza: smonta il mito n. 7, perché sposta sul non esecutivo l’onere di documentare la propria diligenza.
Cass. pen., sez. V, 5 gennaio 2022, n. 118 — In tema di bancarotta semplice, la colpa grave non può essere presunta dal mero ritardo nella richiesta di fallimento, dipendendo dalle scelte che lo hanno determinato. Rilevanza: corregge in senso garantista il mito opposto, quello di chi teme una responsabilità penale automatica.
Cass. pen., sez. V, 21 marzo 2013, n. 13318 — Nella bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento oggetto di punizione è l’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità. Rilevanza: conferma che il ritardo, in sé, è la condotta rilevante.
Cass. pen., sez. V, 28 giugno 2023, n. 37020 — Il termine di prescrizione della bancarotta semplice prefallimentare per aggravamento del dissesto decorre dalla dichiarazione di fallimento. Rilevanza: smentisce l’idea che il tempo trascorso metta al riparo.
Cass. pen., n. 5691/2026 — La bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e la bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose possono concorrere materialmente, avendo ambiti ed elementi soggettivi diversi. Rilevanza: mostra che il ritardo può cumularsi ad altre condotte, non assorbirle.
Cass. pen., n. 21188/2026 — L’aumento del debito tributario è solo un elemento indiziario e non prova automaticamente l’aggravamento del dissesto: occorre la dimostrazione rigorosa del nesso causale e della colpa grave. Rilevanza: delimita l’accusa, ma conferma che l’aggravamento resta il fatto tipico.
Trib. Catanzaro, 6 febbraio 2024 — L’assenza di adeguati assetti costituisce grave irregolarità gestoria, tanto più grave nelle società non ancora in crisi, perché è lì che serve intercettare i segnali premonitori. Rilevanza: è la smentita più diretta del mito n. 2.
Trib. Catania, 8 febbraio 2023 — La mancata predisposizione di adeguati assetti è grave irregolarità denunciabile ex art. 2409 c.c.; in carenza totale di assetti non si pone alcun problema di limiti di sindacabilità delle scelte gestorie. Rilevanza: smonta la difesa fondata sulla business judgment rule.
Trib. Roma, 15 settembre 2020 — La mancata predisposizione degli assetti è assimilabile a mala gestio, ma le scelte organizzative restano sindacabili nei limiti della business judgment rule, valutate ex ante. Rilevanza: individua il confine tra chi ha costruito uno strumento e chi non ha costruito nulla.
Trib. Venezia, decreto 21 settembre 2023 — L’adeguatezza va valutata secondo proporzionalità, tenendo conto di natura e dimensioni dell’impresa: non esiste un modello universale. Rilevanza: precisa il contenuto della proporzionalità invocata dal mito n. 2.
Trib. Venezia, 10 maggio 2024, n. 1476 — L’obbligo organizzativo è logicamente preliminare rispetto alle singole scelte gestorie, perché la correttezza della gestione presuppone informazioni affidabili e tempestive. Rilevanza: collega assetti e responsabilità gestoria.
Trib. Venezia, decreto 26 agosto 2025 — In presenza di carenze organizzative idonee a esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali può attivarsi anche il socio. Rilevanza: smonta il mito n. 7 dal lato della compagine sociale.
Trib. Bari, 23 gennaio 2026 — La sistematica inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili può costituire fattore determinante nella produzione del danno, con valutazione complessiva della struttura decisionale e dei meccanismi di controllo interni. Rilevanza: mostra l’ordine di grandezza che la violazione può raggiungere.
Trib. Piacenza, 8 gennaio 2025 — Respinta la domanda di restituzione di un finanziamento per mancata verifica del merito creditizio, con richiamo all’ipotesi di concorso dell’extraneus nell’aggravamento del passivo. Rilevanza: conferma che l’assenza di presidi organizzativi incide anche sui rapporti bancari.
Trib. Venezia, 3 marzo 2025, n. 641 — L’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., anche se promossa dal curatore, si prescrive in cinque anni dal momento dell’oggettiva percepibilità dell’insufficienza patrimoniale, non dall’effettiva conoscenza. Rilevanza: smentisce l’idea che il tempo, di per sé, chiuda la partita.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro lavoro, su questo tema, consiste esattamente in questo: separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e trasformare la risposta alla domanda “sono già obbligato ad attivarmi?” in un documento difendibile. In concreto:
- Verifichiamo se l’obbligo di attivarsi è già sorto, ricostruendo i flussi di cassa prospettici a dodici mesi e confrontandoli con le obbligazioni in scadenza, secondo i parametri dell’art. 3, comma 3, CCII.
- Misuriamo uno per uno i segnali dell’art. 3, comma 4, CCII — retribuzioni, fornitori, esposizioni bancarie, esposizioni verso i creditori pubblici qualificati — e datiamo il momento in cui ciascuno è scattato.
- Accertiamo se si è già verificata una causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2484 c.c., determinando la data rilevante e il patrimonio netto a quella data, che è il parametro su cui si costruirebbe qualunque futura azione ex art. 2486, comma 3, c.c.
- Analizziamo l’adeguatezza degli assetti esistenti rispetto a natura e dimensioni dell’impresa e redigiamo il documento che ne dà conto, con l’indicazione delle carenze e delle misure correttive.
- Prepariamo la risposta scritta alle segnalazioni ricevute dall’organo di controllo o dal revisore ex art. 25-octies CCII e ai solleciti dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies, nel termine assegnato e con evidenza delle iniziative assunte.
- Eseguiamo il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento e compiliamo la lista di controllo particolareggiata richiamati dall’art. 13, comma 2, CCII, prima di qualsiasi decisione sull’accesso.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata ex art. 17 CCII con la documentazione richiesta e, quando la situazione lo impone, l’istanza di misure protettive e cautelari ex artt. 18 e 19 CCII.
- Conduciamo le trattative con banche, fornitori ed enti, contestando le sospensioni o revoche di affidamento non motivate ai sensi dell’art. 16, comma 5, CCII e valutando l’accordo transattivo sui tributi introdotto all’art. 23 CCII dal correttivo-ter.
- Valutiamo comparativamente gli sbocchi alternativi — accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo, concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII — e per le imprese sotto soglia gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
- Costruiamo il dossier difensivo dell’organo amministrativo, raccogliendo la documentazione che prova quando l’impresa ha rilevato i segnali e che cosa ha fatto, in vista di eventuali azioni di responsabilità o contestazioni penali.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo l’abilitazione decisiva è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il ruolo che il legislatore ha costruito per condurre le trattative significa sapere in anticipo che cosa un esperto guarderà, quali documenti chiederà e su quali presupposti valuterà la ragionevole perseguibilità del risanamento — e questo cambia il modo in cui si prepara l’istanza e si imposta il tavolo. Accanto a questa, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario OCC coprono le imprese sotto soglia, che l’obbligo di attivarsi riguarda esattamente come le altre ma per le quali il ventaglio degli strumenti è diverso.
Lo staff è multidisciplinare per necessità, non per scelta stilistica: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché la verifica dell’obbligo di attivarsi è al tempo stesso un’operazione contabile e una qualificazione giuridica. E la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: l’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di seguire il caso con continuità, senza il passaggio di consegne che, in una materia dove ciò che conta è ricostruire quando si sapeva e che cosa si è fatto, rischia di disperdere proprio le informazioni decisive.
Chiusura
Su questa materia l’informazione corretta è la prima difesa, e lo è in senso letterale: la data in cui l’imprenditore ha capito di dover fare qualcosa è, quasi sempre, la data attorno a cui ruoterà ogni futura contestazione. Chi si muove sulla base di una convinzione sbagliata non perde solo tempo: perde la possibilità di dimostrare di aver agito con diligenza.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché le abilitazioni dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo la coprono nei suoi due versanti: quello dell’attivazione, con la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è lo strumento in cui l’obbligo di attivarsi si traduce concretamente; e quello delle imprese sotto soglia, con la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC. Non ti prometteremo un risultato: analizzeremo la tua situazione, verificheremo se e da quando l’obbligo di attivarti è sorto, e costruiremo con te il percorso più difendibile.
📩 Non lasciare che sia una segnalazione, un decreto ingiuntivo o un’azione del curatore a dirti che era il momento di muoverti: scrivici oggi stesso e facciamo insieme la verifica — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
