Le Segnalazioni Di Allerta Di Agenzia Delle Entrate E Inps: Come Funzionano?

Arrivano via PEC, in un giorno qualsiasi, senza preavviso e senza clamore. Non sono cartelle, non sono intimazioni, non sono atti esecutivi: sono segnalazioni. Eppure, per l’imprenditore che le riceve, quella comunicazione è l’unico momento in cui lo Stato gli dice, per iscritto e con data certa, che la sua esposizione debitoria ha superato una soglia che il legislatore considera sintomo di crisi. Da lì in poi il calendario comincia a correre — e corre in due direzioni opposte a seconda di cosa l’imprenditore decide di fare nei giorni successivi.

Chi sa cosa succede dopo, e quando succede, agisce al momento giusto invece di subire: nella disciplina delle segnalazioni di allerta il vantaggio non è di chi ha più risorse, ma di chi conosce il calendario.

La sequenza, in sintesi, è questa: un versamento non eseguito apre un ritardo; il ritardo matura per novanta giorni; al novantunesimo giorno la posizione supera la soglia di legge; l’ente ha sessanta giorni (centocinquanta per l’Agenzia delle Entrate, con un aggancio particolare alla comunicazione di irregolarità IVA) per far partire la PEC; la segnalazione arriva all’imprenditore e, se esiste, al presidente del collegio sindacale; da quel momento si apre una finestra in cui la composizione negoziata è ancora una scelta e non un ripiego; se nessuno si muove, entro pochi mesi la stessa esposizione si trasforma in avviso di addebito o cartella, e da lì in ipoteca, fermo, pignoramento. Nel mezzo, un’intera architettura di responsabilità che coinvolge amministratori, sindaci e revisori.

Lo Studio Monardo lavora esattamente in questo punto della linea del tempo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce, non solo dal lato di chi la subisce, ed è questo il percorso che la segnalazione di INPS e Agenzia delle Entrate invita ad attivare. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è precisamente la materia da cui nascono le esposizioni segnalate: IVA da liquidazioni periodiche, contributi previdenziali, carichi affidati alla riscossione.

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La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio

Prima di scendere nel dettaglio, conviene avere davanti l’intera linea del tempo. Le date che seguono non sono indicative: sono i termini scritti negli articoli 25-novies, 25-octies, 17, 18 e 19 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come risultanti dopo il D.Lgs. 83/2022, il D.L. 73/2022 e il correttivo-ter D.Lgs. 136/2024.

Il calendario si legge da sinistra a destra, ma va usato al contrario: si individua il punto in cui l’impresa si trova oggi e si guarda quali finestre difensive sono ancora aperte e quali si sono già chiuse.

TappaQuandoCosa accadeSezione di dettaglio
Giorno 0Scadenza non onorataNasce il debito scaduto: IVA da liquidazione periodica, contributi, premiTappa 1
Giorni 1-90Il ritardo maturaNessun obbligo di segnalazione: è la finestra silenziosaTappa 2
Giorno 91Superamento sogliaRitardo “oltre novanta giorni” + importo sopra soglia: scatta l’obbligoTappa 3
Giorni 91-151Entro 60 giorniINPS, INAIL e Agenzia Entrate-Riscossione devono inviare la segnalazioneTappa 4
Fino a 150 giorni dalla LIPETermine autonomoL’Agenzia delle Entrate segnala con la comunicazione di irregolarità IVA e comunque entro 150 giorniTappa 4
Giorno della PECRicezioneLa segnalazione arriva all’imprenditore e al presidente del collegio sindacaleTappa 5
Entro 30 giorniReazione internaL’organo di controllo segnala per iscritto agli amministratori e assegna un termine non superiore a 30 giorniTappa 6
Entro 60 giorniTempestività qualificataLa segnalazione dell’organo di controllo è in ogni caso tempestiva se entro 60 giorni dalla conoscenzaTappa 6
Giorni 1-5 lavorativi dall’istanzaComposizione negoziataNomina dell’esperto da parte della commissioneTappa 7
Dalla pubblicazioneMisure protettiveEfficacia immediata dalla pubblicazione nel registro delle imprese; udienza entro 10 giorni dal ricorsoTappa 7
30-120 giorni, max 240Durata protezioneIl tribunale fissa la durata; il tetto complessivo non è rigenerabileTappa 7
180 giorni + 180TrattativeDurata dell’incarico dell’esperto e prorogaTappa 7
60 giorni dalla notificaRiscossioneCartella o avviso di addebito: pagamento o impugnazione, poi espropriazioneTappa 8
12-24 mesiEsitoAccordo, strumento di regolazione, concordato semplificato o liquidazione giudizialeTappa 9

Da qui in avanti ogni tappa viene ricostruita per intero: cosa accade materialmente, su quale norma si fonda, quali termini si attivano, cosa può ancora fare l’imprenditore in quel preciso momento, quale errore si commette tipicamente e quanto dura davvero — non sulla carta, ma nei tribunali e negli uffici.


Giorno 0: la scadenza che nessuno nota

Tutto comincia con un versamento non eseguito. Non con un accertamento, non con un controllo, non con una verifica: con un F24 che non parte, con una liquidazione periodica IVA che espone un debito e non viene seguita dal pagamento, con i contributi di un mese che restano fermi perché la cassa deve pagare i fornitori. Il giorno zero della timeline dell’allerta è quasi sempre un giorno ordinario, in cui nessuno in azienda ha la sensazione di aver varcato una linea.

Cosa succede

Sul piano contabile nasce un debito scaduto verso un creditore pubblico. Sul piano informativo, però, accade qualcosa di più: il debito diventa immediatamente visibile all’ente creditore, e questo è il punto che molti imprenditori sottovalutano. L’IVA non versata risulta dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche prevista dall’art. 21-bis del D.L. 78/2010: è l’impresa stessa che dichiara quanto deve, con cadenza trimestrale. I contributi non versati risultano dai flussi UniEmens. I premi assicurativi risultano dall’autoliquidazione. Non serve alcuna attività di accertamento: la banca dati dell’ente registra in tempo reale la differenza tra dichiarato e versato.

È una differenza sostanziale rispetto al mondo dell’accertamento tributario, dove tra la violazione e la reazione dell’amministrazione possono passare anni. Qui il sistema è alimentato dai dati che l’impresa fornisce spontaneamente, e reagisce in mesi.

La norma

Il riferimento è l’art. 25-novies CCII, rubricato “Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati”. La norma non definisce il giorno zero, ma lo presuppone: parla di ritardo nel versamento, di debito scaduto e non versato, di crediti scaduti da oltre novanta giorni. Il dies a quo è quindi la scadenza ordinaria dell’obbligazione, non un atto dell’ente.

Va ricordato che la disciplina ha una decorrenza precisa, ricostruita anche dalla circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate: per l’INPS le disposizioni operano sui debiti accertati a partire dal 1° gennaio 2022; per l’INAIL sui debiti accertati dal 15 luglio 2022; per l’Agenzia delle Entrate sulle comunicazioni delle liquidazioni periodiche a partire da quelle relative al secondo trimestre 2022; per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sui carichi affidati dal 1° luglio 2022. Esposizioni più risalenti restano fuori dal meccanismo segnaletico, il che spiega perché alcune imprese fortemente indebitate non abbiano mai ricevuto nulla.

I termini che si attivano

Nessun termine perentorio decorre dal giorno zero in senso stretto. Ma da questo momento comincia a maturare il periodo di novanta giorni che è il presupposto temporale comune a quasi tutte le ipotesi di segnalazione. È un termine sostanziale, non processuale: non si sospende nel periodo feriale, non si interrompe con istanze, non ammette rimessione in termini.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la fase in cui le opzioni sono più numerose e meno costose, ed è anche quella in cui vengono sistematicamente sprecate. In concreto: si può ancora pagare integralmente entro pochi giorni con sanzioni ridottissime; si può attivare il ravvedimento operoso; si può chiedere una rateazione prima che il carico venga affidato all’agente della riscossione; si può, soprattutto, aggiornare i flussi di cassa prospettici a dodici mesi e verificare se il mancato versamento sia un incidente isolato o il primo segnale di uno squilibrio strutturale.

La finestra del giorno zero è l’unica in cui l’impresa può correggere la rotta senza che nessun soggetto esterno ne abbia notizia formale. Vale la pena usarla.

L’errore tipico di questa fase

L’errore classico è trattare il debito fiscale e contributivo come una linea di credito a basso costo. Molte imprese, di fronte a una tensione di liquidità, scelgono deliberatamente di non versare IVA e contributi perché “l’Agenzia non arriva subito”, mentre il fornitore blocca le consegne il giorno dopo. Il ragionamento è comprensibile sul piano finanziario immediato e disastroso su quello temporale: il fornitore si può rinegoziare, la soglia dell’art. 25-novies no. E l’esposizione verso i creditori pubblici è precisamente ciò che l’art. 3, comma 4, lettera d), CCII qualifica come segnale di crisi che gli amministratori devono intercettare autonomamente attraverso adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086, comma 2, c.c.

Quanto dura realmente

Il giorno zero dura, appunto, un giorno. Ma la fase psicologica che lo accompagna — quella in cui il mancato versamento viene percepito come temporaneo — dura in media diversi mesi, e nella pratica professionale è il periodo in cui l’impresa accumula la quota più rilevante del debito che poi risulterà impossibile da smaltire.


Dal giorno 1 al giorno 90: la finestra silenziosa

Sono i tre mesi in cui non accade nulla di visibile. Nessuna comunicazione, nessun atto, nessun contatto. Eppure è il periodo che determina l’esito di tutta la vicenda, perché è l’unico in cui l’impresa può ancora rientrare senza lasciare tracce formali nel sistema dell’allerta.

Cosa succede

Il ritardo matura. L’importo cresce, perché nel frattempo scadono altre liquidazioni periodiche e altre mensilità contributive. Gli interessi corrono. E, soprattutto, si avvicina il momento in cui il ritardo assumerà la qualificazione giuridica di “ritardo di oltre novanta giorni”.

Nel frattempo l’ente non è inerte: sta semplicemente aspettando che maturi il presupposto. I sistemi informativi di INPS e Agenzia delle Entrate incrociano automaticamente dichiarato e versato; la posizione è già “in osservazione”, ma non è ancora segnalabile.

La norma

L’art. 25-novies, comma 1, richiede per l’INPS “il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali”; per l’INAIL “l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato”; per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione crediti “scaduti da oltre novanta giorni”. Per l’Agenzia delle Entrate il presupposto temporale è costruito diversamente, perché è agganciato al ciclo delle liquidazioni periodiche IVA.

I termini che si attivano

Il termine di novanta giorni è il vero spartiacque dell’intera disciplina. Prima del suo decorso l’ente non può segnalare; dopo, deve. Si tratta di un termine che decorre dalla scadenza del singolo versamento, il che significa che ogni scadenza non onorata apre una propria linea temporale autonoma.

La conseguenza pratica è che un’impresa che salta tre mensilità consecutive avrà tre orologi che corrono in parallelo, sfalsati di trenta giorni l’uno dall’altro: il superamento della soglia quantitativa può quindi verificarsi in un momento diverso rispetto al maturare del ritardo su ciascuna posizione.

Vale la pena vedere il calcolo su numeri. Ipotesi: impresa con dipendenti, contributi dovuti nell’anno precedente pari a 58.000 euro; la soglia del 30 per cento vale quindi 17.400 euro, e poiché i due requisiti sono cumulativi la segnalazione scatta solo quando il debito supera sia i 17.400 sia i 15.000 euro — dunque, in concreto, a 17.400 euro. Se l’impresa salta il versamento del 16 marzo per 6.900 euro, quello del 16 aprile per 7.100 euro e quello del 16 maggio per 4.600 euro, l’esposizione complessiva raggiunge 18.600 euro il 16 maggio, ma il requisito dei novanta giorni matura su ciascuna posizione in date diverse: il 15 giugno per la prima, il 16 luglio per la seconda, il 15 agosto per la terza. La segnalazione diventa quindi dovuta quando la parte di debito con ritardo ultranovantennale supera a sua volta la soglia — nell’esempio, intorno alla metà di luglio. Chi calcola i novanta giorni sull’intera esposizione anziché su ciascuna scadenza sbaglia la data, e la sbaglia sempre in eccesso, illudendosi di avere più tempo di quanto ne abbia.

Cosa può fare il debitore ora

Le opzioni sono ancora ampie e vale la pena elencarle con precisione, perché è qui che si gioca la partita.

Il pagamento integrale con ravvedimento resta la via più lineare e cancella il presupposto della segnalazione. La rateazione dei debiti contributivi presso l’INPS, se accolta, incide sulla qualificazione del debito come scaduto e non versato. La rateazione delle somme non ancora iscritte a ruolo può essere richiesta all’Agenzia delle Entrate. Ed è già possibile, se lo squilibrio è più profondo, presentare istanza di composizione negoziata prima ancora di ricevere qualsiasi segnalazione: l’art. 12 CCII non richiede che l’impresa sia già stata segnalata, richiede che vi sia uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza e che il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile.

Anzi: accedere spontaneamente, prima della segnalazione, è la condotta che meglio documenta la diligenza dell’organo amministrativo, ed è quella che nelle azioni di responsabilità successive fa la differenza.

L’errore tipico di questa fase

L’errore è confondere il silenzio con l’assenza di conseguenze. Nella finestra dei novanta giorni l’impresa non riceve nulla, e questo alimenta l’illusione che il problema non esista ancora. In realtà il problema esiste già ed è già rilevante per un’altra ragione: le esposizioni verso i creditori pubblici qualificati sono, per espressa previsione dell’art. 3, comma 4, CCII, segnali di crisi che gli amministratori devono rilevare indipendentemente dal fatto che l’ente li segnali. La circolare n. 5/E/2026 lo mette bene in evidenza: le soglie dell’art. 25-novies operano anche come parametro presuntivo di squilibrio che gli organi sociali devono monitorare da sé.

Chi aspetta la PEC per accorgersi della crisi ha già violato un dovere organizzativo, e lo ha violato tre mesi prima.

Quanto dura realmente

Novanta giorni esatti sul piano giuridico. Nella pratica, però, la finestra utile è più breve: se l’impresa decide di attivarsi al giorno 85, i tempi tecnici per predisporre un piano di rientro, ottenere una delibera, negoziare con l’ente e formalizzare una rateazione superano abbondantemente i cinque giorni residui. La finestra realmente sfruttabile si chiude intorno al giorno 45-60.


Giorno 91: la soglia si perfeziona

È il giorno in cui la posizione dell’impresa cambia natura giuridica. Fino a ieri era un debito scaduto; da oggi, se ricorrono anche i requisiti di importo, è un’esposizione che obbliga un ente pubblico a scrivere.

Cosa succede

Il presupposto temporale si perfeziona e si combina con quello quantitativo. Non basta il ritardo: serve che l’esposizione superi soglie precise, diverse per ciascun creditore pubblico qualificato. Ed è qui che va fatta la ricognizione più attenta, perché le soglie sono spesso citate in modo approssimativo.

Per l’INPS, la segnalazione è dovuta in caso di ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro; per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di 5.000 euro. I due requisiti, per le imprese con dipendenti, sono cumulativi: un’impresa con un monte contributivo annuo elevato può quindi superare i 15.000 euro di debito senza raggiungere il 30 per cento, e restare fuori dalla segnalazione.

Per l’INAIL, la soglia è unica e più semplice: debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore a 5.000 euro.

Per l’Agenzia delle Entrate, la struttura è la più articolata: il debito IVA scaduto e non versato, risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, deve essere superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10 per cento del volume d’affari dichiarato per l’anno precedente; la segnalazione è in ogni caso dovuta quando il debito supera i 20.000 euro. Questo doppio meccanismo produce un effetto controintuitivo: la piccola impresa con volume d’affari ridotto viene intercettata molto presto, la media impresa con volume d’affari elevato solo al superamento dei 20.000 euro.

Per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infine, rilevano i crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone, 500.000 euro per le altre società.

Il quadro, messo in colonna, è questo:

Creditore pubblico qualificatoPresupposto temporaleSoglia di importoDecorrenza applicativa
INPSRitardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e 15.000 euro (imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati); 5.000 euro (imprese senza)Debiti accertati dal 1° gennaio 2022
INAILDebito per premi scaduto da oltre 90 giorni e non versato5.000 euroDebiti accertati dal 15 luglio 2022
Agenzia delle EntrateDebito IVA scaduto da liquidazioni periodicheOltre 5.000 euro e non inferiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente; in ogni caso oltre 20.000 euroLIPE dal secondo trimestre 2022
Agenzia delle Entrate-RiscossioneCrediti affidati, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni100.000 euro (imprese individuali); 200.000 euro (società di persone); 500.000 euro (altre società)Carichi affidati dal 1° luglio 2022

Letta così, la tabella dice una cosa che vale la pena fissare: le quattro soglie non comunicano tra loro. Un’impresa può essere perfettamente in regola con l’agente della riscossione, avere un debito IVA sotto i cinquemila euro e ricevere ugualmente la segnalazione dell’INPS, perché il debito contributivo ha superato contemporaneamente il 30 per cento e i quindicimila euro. Non esiste una soglia complessiva di indebitamento verso il settore pubblico: esistono quattro orologi indipendenti, e ciascuno suona per conto proprio.

La norma

Art. 25-novies, comma 1, lettere a), b), c) e d), CCII. Le soglie attuali sono sensibilmente più basse di quelle previste dalla versione originaria del Codice del 2019, mai entrata in vigore, che per l’IVA ragionava per scaglioni di volume d’affari con un minimo di venticinquemila euro.

I termini che si attivano

Dal giorno 91 decorre il termine di sessanta giorni entro cui INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate-Riscossione devono inviare la segnalazione. È un termine posto a carico dell’ente, non del debitore, e la sua violazione non produce alcuna sanzione: la disciplina vigente, a differenza dell’impianto originario, non commina più conseguenze al creditore pubblico che ometta o ritardi la segnalazione.

Per l’Agenzia delle Entrate il meccanismo è diverso e verrà esaminato nella tappa successiva.

Cosa può fare il debitore ora

Molto meno di prima, ma non nulla. Il pagamento integrale eseguito tra il giorno 91 e l’invio della PEC fa venire meno il presupposto della segnalazione, e nella prassi degli uffici la posizione viene scartata dai flussi prima dell’invio. Allo stesso modo, una rateazione perfezionata e regolarmente in corso incide sulla qualificazione dell’esposizione.

Resta poi sempre aperta la porta della composizione negoziata: presentarla in questa fase significa arrivare all’appuntamento con l’ente non come debitore inerte ma come impresa che ha già attivato un percorso di risanamento assistito da un esperto indipendente.

L’errore tipico di questa fase

L’errore è ragionare per singolo ente. Molte imprese verificano la posizione INPS e trascurano quella IVA, o viceversa, senza rendersi conto che le soglie sono autonome e che la segnalazione di un ente non esclude affatto quella degli altri. Non è raro che nell’arco di due mesi arrivino due o tre PEC da amministrazioni diverse, ciascuna delle quali riferita a un frammento della stessa crisi. E ognuna di quelle PEC arriva anche al presidente del collegio sindacale.

Quanto dura realmente

Il giorno 91 è un istante giuridico, ma l’effetto pratico si distribuisce su settimane, perché i flussi informatici degli enti lavorano per lotti periodici e non in tempo reale. Tra il perfezionamento della soglia e l’estrazione della posizione dai sistemi passano in genere alcune settimane.


Dal giorno 91 al giorno 150: l’ente prepara e invia

È la fase invisibile del procedimento, quella che si svolge interamente dentro le banche dati pubbliche. L’impresa non ne ha notizia, ma è già stata selezionata.

Cosa succede

Gli enti estraggono le posizioni che superano le soglie, verificano i recapiti e generano le comunicazioni. Il canale è la posta elettronica certificata; in mancanza, la raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria.

Per l’Agenzia delle Entrate il meccanismo ha una particolarità che vale la pena isolare, perché è la fonte di gran parte degli equivoci. La segnalazione non viaggia da sola: viene inviata contestualmente alla comunicazione di irregolarità prevista dall’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 — quella che gli operatori chiamano avviso bonario — e comunque non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Il risultato è che l’imprenditore riceve, spesso nello stesso plico telematico, due atti di natura completamente diversa: una richiesta di pagamento con sanzioni ridotte e un invito a valutare l’accesso alla composizione negoziata. Il primo lo allarma, il secondo lo lascia perplesso, e nella maggior parte dei casi il secondo viene semplicemente ignorato.

La norma

Art. 25-novies, comma 2, CCII: l’Agenzia delle Entrate invia la segnalazione contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972 e comunque non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni ex art. 21-bis D.L. 78/2010; INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate-Riscossione entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi.

Quanto alla forma, il comma 1 impone la PEC o, in mancanza, la raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo dell’anagrafe tributaria.

I termini che si attivano

Due termini paralleli, entrambi a carico dell’ente: sessanta giorni per tre creditori su quattro, centocinquanta giorni dal termine di presentazione della LIPE come tetto massimo per l’Agenzia delle Entrate.

Nessuno dei due è perentorio nel senso tecnico: la loro inosservanza non travolge la segnalazione tardiva né fa nascere diritti in capo all’impresa. È una scelta consapevole del legislatore del 2022, che ha abbandonato l’impianto sanzionatorio della versione originaria del Codice.

Cosa può fare il debitore ora

Formalmente nulla, perché non sa ancora nulla. Sostanzialmente moltissimo, se ha organizzato l’impresa in modo da anticipare la segnalazione invece di attenderla.

È qui che si misura la differenza tra un assetto adeguato e un assetto di facciata. Un’impresa dotata di un monitoraggio serio conosce, in qualsiasi momento, la propria posizione rispetto alle quattro soglie dell’art. 25-novies: sa quanto IVA scaduta ha, da quanti giorni, in che rapporto con il volume d’affari dell’anno precedente; sa quanto pesa il debito contributivo rispetto ai contributi dovuti l’anno prima. Un’impresa che non lo sa scoprirà di aver superato la soglia leggendo una PEC.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che ricostruisce la posizione dell’impresa rispetto a tutte e quattro le soglie prima che siano gli enti a comunicarla.

L’errore tipico di questa fase

L’errore, in questa fase, è degli assetti più che delle persone: è l’assenza di un cruscotto che tenga insieme scadenze fiscali, scadenze contributive e flussi di cassa prospettici a dodici mesi. La giurisprudenza di merito è ormai netta su questo punto. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 6 febbraio 2024, ha qualificato l’assenza di adeguati assetti come grave irregolarità gestoria, sottolineando come l’irregolarità sia perfino più grave nelle società che non versano ancora in stato di crisi, proprio perché è lì che il monitoraggio serve a evitare il passaggio dall’equilibrio alla crisi.

Quanto dura realmente

Nei primi anni di applicazione i flussi sono stati irregolari e concentrati in ondate. Oggi il meccanismo è entrato a regime e i tempi effettivi tendono a coincidere con quelli di legge, con uno scarto di poche settimane. Per l’IVA, l’aggancio alla comunicazione di irregolarità rende la tempistica più prevedibile: chi conosce il calendario delle LIPE sa entro quando può ragionevolmente attendersi la PEC.


Il giorno della PEC: cosa arriva, a chi arriva, cosa contiene

È il momento visibile della procedura. Ed è anche quello più frainteso, perché la segnalazione dell’art. 25-novies non assomiglia a nulla di ciò che l’imprenditore è abituato a ricevere dalle amministrazioni finanziarie.

Cosa succede

Arriva una PEC. Non contiene un’intimazione di pagamento, non contiene un’ingiunzione, non apre un termine per impugnare. Contiene l’indicazione dell’esposizione debitoria che ha superato la soglia e l’invito a presentare l’istanza di composizione negoziata di cui all’art. 17, comma 1, CCII, se ne ricorrono i presupposti.

E arriva a due destinatari. All’imprenditore, e — questo è il punto che cambia la fisionomia dell’intera vicenda — all’organo di controllo, ove esistente, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale. Da quel momento il sindaco non può più sostenere di non sapere.

La norma

Art. 25-novies, commi 1 e 3, CCII. Il comma 3 è la disposizione che definisce il contenuto: le segnalazioni contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di cui all’art. 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

La circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito con nettezza la natura dell’atto: l’obbligo segnaletico permane in capo agli enti pubblici, ma non genera in capo all’imprenditore alcun obbligo di adempimento consequenziale. Si tratta di un onere informativo unilaterale, privo di sanzione diretta per l’inerzia del debitore, coerente con il carattere volontario della composizione negoziata. L’Agenzia ricorda anche che la disposizione attua l’art. 3 della Direttiva (UE) 2019/1023, che impone agli Stati membri di assicurare al debitore l’accesso a strumenti di allerta precoce.

È il definitivo superamento del modello di allerta esterna coercitiva del 2019, che prevedeva il coinvolgimento dell’OCRI e l’obbligo di attivarsi a pena di conseguenze. Quel sistema non è mai entrato in vigore.

Conviene allora precisare per sottrazione cosa la segnalazione non è, perché è da qui che nascono quasi tutti gli equivoci.

Non è un atto impositivo: non accerta nulla, non liquida nulla, non quantifica sanzioni. Non è un atto della riscossione: non intima il pagamento e non precede immediatamente un’esecuzione. Non è impugnabile, perché non incide su posizioni giuridiche soggettive e non apre alcun termine di decadenza — contestarla davanti a un giudice non ha oggetto. Non produce iscrizioni in banche dati creditizie né segnalazioni alla Centrale dei rischi, che seguono logiche del tutto diverse. Non obbliga ad accedere alla composizione negoziata, come la circolare n. 5/E/2026 ribadisce espressamente. E non impedisce all’ente, nel frattempo, di proseguire l’ordinaria attività di riscossione: la segnalazione e la riscossione corrono su binari paralleli e indipendenti, tanto che nulla vieta che, mentre l’imprenditore riflette sull’invito a valutare la composizione negoziata, l’agente della riscossione notifichi una cartella per la stessa esposizione.

Ciò che la segnalazione è, invece, si riduce a due elementi: un’informazione qualificata e una data certa. Sono pochi, ma sono esattamente gli elementi su cui, anni dopo, si costruisce l’accertamento di una responsabilità.

I termini che si attivano

Nessun termine perentorio per l’imprenditore in senso stretto: la segnalazione non apre un termine di decadenza. Ma apre due orologi sostanziali di enorme rilievo.

Il primo è quello dell’organo di controllo, che dal ricevimento della segnalazione ha ragioni fortissime per attivare la propria procedura ex art. 25-octies.

Il secondo è quello della responsabilità. Da questo momento esiste un documento datato, tracciato e conservato che dimostra che l’organo amministrativo e l’organo di controllo erano a conoscenza del superamento delle soglie. Nelle azioni di responsabilità successive all’apertura della liquidazione giudiziale, quel documento è il punto di partenza della ricostruzione cronologica del curatore.

Cosa può fare il debitore ora

Le opzioni, in ordine di intensità: pagare o rateizzare, se l’esposizione è isolata e la crisi non è strutturale; presentare istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica nazionale; convocare l’organo amministrativo, deliberare formalmente sulla segnalazione e documentare la valutazione svolta, anche quando la conclusione sia che non ricorrono i presupposti dell’art. 17.

Quest’ultimo punto merita un’enfasi particolare. La segnalazione archiviata senza risposta documentata è, in prospettiva di responsabilità, l’elemento più difficile da spiegare. Non è obbligatorio accedere alla composizione negoziata; è però necessario dimostrare di aver valutato, con dati alla mano, se accedervi.

L’errore tipico di questa fase

L’errore dominante è la lettura sbagliata dell’atto. Poiché la PEC non intima nulla e non minaccia nulla, viene classificata come comunicazione informativa e archiviata. In molte imprese non arriva neppure sul tavolo dell’amministratore delegato: si ferma all’ufficio amministrativo, che la protocolla insieme agli avvisi bonari.

Il secondo errore, speculare, è la reazione di panico: l’imprenditore che riceve la segnalazione e presenta istanza di composizione negoziata senza aver predisposto alcun progetto di risanamento. La giurisprudenza è severa con l’accesso puramente difensivo. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 14 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile l’accesso e non accoglibile la richiesta di misure protettive in un caso in cui lo scopo era meramente liquidatorio e le misure miravano a eludere iniziative esecutive già intraprese dai creditori. Analogamente, il Tribunale di Milano il 6 febbraio 2026 ha escluso la conferma delle misure protettive rispetto a un progetto ab origine liquidatorio, fondato sulla dismissione dell’unico asset societario in assenza di un programma di continuità.

Quanto dura realmente

L’atto si esaurisce in un istante, ma i suoi effetti sulla posizione dell’impresa sono permanenti: la segnalazione resta agli atti dell’ente, della società e — se esiste — del collegio sindacale. Non decade, non si prescrive, non si cancella con il pagamento successivo.


Dal giorno della PEC a 30-60 giorni: la reazione interna

Se la segnalazione esterna è un invito senza sanzione, la reazione interna che essa innesca è tutt’altra cosa. È qui che il Codice della crisi costruisce l’unico meccanismo davvero cogente dell’intero sistema di allerta.

Cosa succede

Il presidente del collegio sindacale ha ricevuto la stessa PEC dell’imprenditore. A quel punto, se ritiene che ricorrano i presupposti, deve segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza delle condizioni per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata, assegnando un termine per la risposta.

Comincia così un dialogo formale, tracciato e datato, tra organo di controllo e organo amministrativo. Il verbale del collegio sindacale che dà atto della segnalazione ricevuta, la comunicazione scritta agli amministratori, la risposta dell’organo amministrativo e la successiva vigilanza sull’andamento delle iniziative assunte diventano il fascicolo su cui, eventualmente, si giocherà l’accertamento delle responsabilità.

La norma

Art. 25-octies CCII. L’organo di controllo societario segnala per iscritto, in modo motivato, all’organo amministrativo, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’art. 17, assegnando un termine non superiore a trenta giorni entro il quale l’organo amministrativo deve riferire sulle iniziative intraprese.

Il comma 2 contiene la disposizione più rilevante sul piano pratico: la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o dell’esclusione della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c. o dall’art. 15 del D.Lgs. 39/2010. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di crisi da parte dell’organo di controllo o di revisione.

Il correttivo-ter D.Lgs. 136/2024 ha esteso l’obbligo anche al revisore contabile, allineando le due funzioni.

I termini che si attivano

Due termini, entrambi decisivi.

Trenta giorni: è il termine massimo che l’organo di controllo può assegnare agli amministratori per riferire. Non è un termine di legge rigido nel senso che possa essere più breve, ma non può essere più lungo.

Sessanta giorni: è il termine entro cui la segnalazione dell’organo di controllo si considera in ogni caso tempestiva, con l’effetto premiale sulla responsabilità. Decorre dalla conoscenza delle condizioni di crisi — e la PEC dell’INPS o dell’Agenzia delle Entrate è, sotto questo profilo, la prova documentale della conoscenza.

Va aggiunto un dato normativo che completa il quadro informativo: l’art. 25-decies CCII impone a banche e intermediari finanziari di dare notizia all’organo di controllo, ove esistente, delle variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti. Il collegio sindacale, in altre parole, riceve segnali da tre direzioni: dai creditori pubblici qualificati, dalle banche e dal proprio monitoraggio interno.

Cosa può fare il debitore ora

L’organo amministrativo che riceve la segnalazione del collegio sindacale ha, in concreto, tre strade percorribili e una da evitare.

Può attivare la composizione negoziata, e questa è la risposta che chiude il cerchio nel modo più lineare. Può dimostrare, con documentazione contabile e previsionale, che la posizione segnalata è già stata regolarizzata o è oggetto di rateazione in corso. Può illustrare un piano di rientro con orizzonte definito, corredato di flussi di cassa prospettici, spiegando perché non ricorrano i presupposti dell’art. 17.

Ciò che non può fare è rispondere genericamente o non rispondere affatto. Il silenzio dell’organo amministrativo davanti alla segnalazione scritta del collegio sindacale è la condotta che nelle azioni di responsabilità pesa di più.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più costoso non è dell’imprenditore ma dei sindaci che, per timore di incrinare il rapporto con l’organo amministrativo, si limitano a rilievi verbali o a formule generiche a verbale. È un errore che la Cassazione sanziona con crescente severità.

Con l’ordinanza n. 24004 del 27 agosto 2025, la Prima Sezione civile ha ribadito che la responsabilità dei sindaci non è automatica né oggettiva e richiede l’accertamento concreto della violazione dei doveri di vigilanza e del nesso causale con il danno, ma ha al contempo confermato che il dovere di controllo è ampio e proattivo, non limitato alla verifica documentale, e che è sufficiente la prova di un comportamento omissivo: non serve che vi siano atti palesemente illegali, basta che il sindaco non abbia reagito né segnalato situazioni anomale. Nella stessa direzione si muove l’ordinanza della Seconda Sezione n. 25136/2025, secondo cui il collegio sindacale insediatosi dopo l’inizio delle irregolarità risponde comunque per omessa vigilanza se le condotte si protraggono durante il suo mandato, perché l’assunzione della carica comporta il dovere di intervenire in modo efficace e tempestivo anche su situazioni preesistenti.

Quanto dura realmente

Nella pratica, il ciclo segnalazione del collegio – risposta degli amministratori – valutazione della risposta si esaurisce in sei-otto settimane quando funziona. Quando non funziona, si trascina fino al bilancio successivo, ed è esattamente in quell’intervallo che il patrimonio netto si deteriora in modo irreversibile.


Giorni 1-5 dall’istanza, poi 180 + 180: il calendario della composizione negoziata

A questo punto la procedura entra in una fase completamente diversa. Fino a ieri il calendario era scandito da altri: dall’ente che segnala, dal sistema informatico che estrae le posizioni. Da qui in avanti è l’imprenditore a fissare le date.

Cosa succede

L’imprenditore presenta l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema camerale, allegando la documentazione contabile, il progetto di piano di risanamento e il test pratico di verificabilità del risanamento. Una commissione nomina l’esperto indipendente; l’esperto valuta se esista una concreta prospettiva di risanamento e, in caso positivo, convoca l’imprenditore e avvia le trattative con i creditori.

Se l’impresa ha bisogno di essere protetta dalle azioni esecutive nel frattempo, chiede le misure protettive: queste diventano efficaci dalla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese, e devono essere confermate dal tribunale.

La norma

Artt. 12, 17, 18 e 19 CCII, oltre al decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, che ha ridisegnato il test pratico, il ruolo dell’esperto nei gruppi di imprese e il funzionamento della piattaforma.

L’art. 17 disciplina la nomina: la commissione provvede entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza; l’esperto comunica l’accettazione entro due giorni lavorativi e convoca senza indugio l’imprenditore. L’incarico si considera concluso decorsi centottanta giorni dall’accettazione se le parti non hanno individuato una soluzione, ma può essere prorogato di ulteriori centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, o quando la prosecuzione è resa necessaria dai risultati delle trattative.

I termini che si attivano

Il calendario diventa fitto e va tenuto sotto controllo giorno per giorno.

Cinque giorni lavorativi per la nomina dell’esperto. Due giorni lavorativi per l’accettazione. Efficacia immediata delle misure protettive dalla pubblicazione nel registro delle imprese, che è il momento in cui i creditori perdono la possibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Dieci giorni è il termine entro cui il tribunale fissa l’udienza sul ricorso di conferma. Da trenta a centoventi giorni la durata che il tribunale può assegnare alle misure protettive, prorogabile fino a un tetto complessivo di duecentoquaranta giorni. Centottanta giorni, prorogabili di altri centottanta, la durata dell’incarico dell’esperto.

Un chiarimento su un punto che genera confusione ricorrente: i termini processuali dei giudizi civili sono sospesi nel periodo feriale, che va dal 1° al 31 agosto. I termini sostanziali della segnalazione — i novanta giorni del ritardo, i sessanta giorni dell’ente, i centocinquanta dell’Agenzia delle Entrate — non si sospengono mai.

Cosa può fare il debitore ora

Molto, e in modo strutturato. Può chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili. Può chiedere l’autorizzazione a cedere l’azienda o rami di essa in deroga all’art. 2560 c.c. Può chiedere la rinegoziazione dei contratti divenuti eccessivamente onerosi. Può accedere alle misure premiali fiscali dell’art. 25-bis CCII. E, dopo il correttivo-ter, può proporre all’Agenzia delle Entrate un accordo transattivo sui debiti tributari ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis.

Sulle misure protettive, però, va detto con chiarezza che il vaglio del tribunale è tutt’altro che formale. Il Tribunale di Treviso ha subordinato la conferma alla ricorrenza di fumus boni iuris, periculum in mora e proporzionalità tra il sacrificio imposto ai creditori e il beneficio atteso. Il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 24 dicembre 2025, ha ribadito i criteri che devono orientare il giudice nella conferma e nel riconoscimento di misure cautelari atipiche, tra cui quelle relative al DURC. Il Tribunale di Napoli, il 4 febbraio 2026, ha riconosciuto la protezione anche su beni di terzi quando siano necessari all’esercizio dell’impresa, escludendo però che si possa proteggere l’intero patrimonio dei fideiussori e negando la misura volta a inibire alle banche la segnalazione delle sofferenze.

L’errore tipico di questa fase

L’errore è il calcolo sbagliato del tetto dei duecentoquaranta giorni. Alcune imprese, esaurita la protezione, avviano una seconda composizione negoziata contando di rigenerare il periodo. Il Tribunale di Monza, con decreto del 17 marzo 2026, ha chiuso questa strada: l’impresa che abbia già esaurito i duecentoquaranta giorni di misure protettive nel corso di una prima composizione negoziata non può rigenerare quel termine avviando un secondo percorso per fronteggiare la medesima crisi. Il test della “medesima crisi” opera come presidio contro l’uso puramente dilatorio della protezione.

Un secondo errore, meno vistoso ma frequente, riguarda la competenza territoriale: il Tribunale di Brescia, l’8 ottobre 2025, ha affermato che la competenza a provvedere sulla conferma spetta esclusivamente al tribunale individuato ai sensi dell’art. 27 CCII, cioè quello della sede legale al momento della domanda, senza che rilevi il trasferimento avvenuto da meno di un anno.

Quanto dura realmente

Sui tempi effettivi, la forbice è ampia. La nomina dell’esperto rispetta quasi sempre i cinque giorni lavorativi. L’udienza di conferma delle misure protettive si tiene generalmente entro i dieci giorni nei tribunali con sezione specializzata, con qualche slittamento altrove. Le trattative, invece, raramente si esauriscono nei primi centottanta giorni quando coinvolgono creditori pubblici e ceto bancario: la proroga è la regola più che l’eccezione, e un percorso completo occupa realisticamente dai nove ai dodici mesi.


Dopo 60 giorni dalla notifica dell’atto: la riscossione riprende il suo corso

Se nessuno si è mosso, la timeline dell’allerta si esaurisce e ne comincia un’altra, molto meno negoziale. Il calendario ora corre in favore del creditore.

Cosa succede

L’esposizione che era stata semplicemente segnalata diventa un titolo. Per i crediti contributivi l’INPS forma l’avviso di addebito, che ha di per sé valore di titolo esecutivo e viene consegnato all’agente della riscossione. Per i crediti tributari si arriva alla cartella di pagamento. Da quel momento la posizione entra nel circuito dell’espropriazione forzata esattoriale.

Parallelamente si producono effetti che l’imprenditore avverte immediatamente sul piano operativo: il DURC diventa irregolare, con le conseguenze che questo comporta sugli appalti pubblici, sui pagamenti delle stazioni appaltanti e sull’accesso ai benefici contributivi.

La norma

Per i crediti previdenziali, l’art. 30 del D.L. 78/2010 sull’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo e l’art. 24 del D.Lgs. 46/1999 sull’opposizione. Per la riscossione esattoriale, il D.P.R. 602/1973: art. 50 sull’intimazione, art. 77 sull’ipoteca, art. 86 sul fermo amministrativo, art. 72-bis sul pignoramento presso terzi.

I termini che si attivano

Qui i termini tornano a essere perentori, e la loro violazione è definitiva.

Sessanta giorni dalla notifica della cartella per pagare o proporre ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria; decorsi inutilmente, l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione forzata.

Quaranta giorni dalla notifica dell’avviso di addebito per proporre opposizione davanti al giudice del lavoro, quando si contesta il merito della pretesa contributiva.

Trenta giorni dalla comunicazione di preavviso di ipoteca, che l’agente della riscossione può iscrivere quando il debito complessivo supera i ventimila euro.

Su tutti questi termini processuali opera la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. È l’unico periodo dell’anno in cui il calendario lavora, per una volta, a favore del debitore — e va calcolato con precisione, perché un errore nel conteggio produce una decadenza irreversibile.

Cosa può fare il debitore ora

Le opzioni si sono ristrette ma non azzerate. Restano percorribili l’impugnazione dell’atto per vizi propri o per vizi della notifica; la rateazione dei carichi affidati all’agente della riscossione; l’opposizione agli atti esecutivi; l’istanza di sospensione. E resta aperta la composizione negoziata, che non è preclusa dalla pendenza di procedure esecutive: le misure protettive, se confermate, incidono anche sulle azioni già avviate.

Va però segnalato un limite temporale che molte imprese scoprono tardi: l’art. 25-quinquies CCII pone limiti all’accesso alla composizione negoziata in presenza di un ricorso già pendente ai sensi dell’art. 40 CCII, e la sua portata è stata oggetto di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e d’appello.

L’errore tipico di questa fase

L’errore è l’opposizione tardiva. Chi ha ignorato la segnalazione tende a ignorare anche l’avviso bonario, poi la cartella, e si attiva solo quando arriva il preavviso di fermo o il pignoramento presso terzi. A quel punto i termini per contestare il merito della pretesa sono scaduti da mesi e restano solo le opposizioni agli atti esecutivi, di portata assai più limitata.

Il secondo errore è considerare la soglia di fallibilità come una rete di sicurezza. La Cassazione, con ordinanza n. 2223 del 30 gennaio 2025, ha ricordato che l’imprenditore non può essere assoggettato alla procedura concorsuale quando i debiti scaduti e non pagati risultano inferiori al limite minimo di trentamila euro: una soglia che, per un’impresa già segnalata per IVA e contributi, viene superata con estrema facilità.

Quanto dura realmente

Dalla scadenza del termine per il pagamento della cartella all’iscrizione di ipoteca passano mediamente da tre a sei mesi; al pignoramento presso terzi, da sei a dodici. Il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis è lo strumento più rapido e più utilizzato, perché non richiede il vaglio preventivo del giudice dell’esecuzione e colpisce direttamente conti correnti e crediti verso clienti.


Dopo 12-24 mesi: gli esiti e il conto delle responsabilità

Siamo alla fine della linea. A due anni dalla prima segnalazione, la posizione dell’impresa si è cristallizzata in uno di quattro esiti possibili — e in ciascuno di essi la cronologia dei mesi precedenti torna a essere decisiva.

Cosa succede

Il primo esito è l’accordo. Le trattative condotte con l’esperto si chiudono con un contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, con una convenzione di moratoria o con un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori aderenti ed esperto. È l’esito che attiva le misure premiali fiscali.

Il secondo è l’approdo a uno strumento di regolazione della crisi: accordo di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo.

Il terzo è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII, accessibile quando l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito.

Il quarto è la liquidazione giudiziale. Ed è qui che il curatore ricostruisce la cronologia: quando è arrivata la prima segnalazione, cosa ha fatto l’organo amministrativo, cosa ha fatto il collegio sindacale, di quanto è peggiorato il patrimonio netto tra la data della PEC e la data del ricorso.

La norma

Artt. 23, 25-bis, 25-sexies, 63, 64-bis CCII per gli esiti; artt. 2086, comma 2, 2403 e 2407 c.c., art. 255 CCII per le responsabilità.

I termini che si attivano

Il termine che conta, in questa fase, non è procedurale ma probatorio: è la distanza temporale tra il momento in cui la crisi era conoscibile e il momento in cui è stata affrontata. Quella distanza è la misura del danno risarcibile.

Cosa può fare il debitore ora

Sul piano dell’impresa, poco. Sul piano personale degli amministratori e dei sindaci, molto: documentare la cronologia delle iniziative assunte è la difesa più efficace nelle azioni di responsabilità.

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la violazione dell’obbligo organizzativo non fondi da sola una responsabilità automatica. Le Sezioni specializzate in materia di impresa hanno chiarito che la mancata predisposizione di adeguati assetti e di piani previsionali non è causa di un danno autonomo, ma concausa della mancata tempestiva rilevazione di una situazione di crisi o insolvenza che avrebbe imposto l’accesso a uno strumento di regolazione: la violazione dell’art. 2086 c.c. va quindi valutata insieme agli altri addebiti, chiedendosi se un assetto adeguato avrebbe consentito di evitare l’irregolarità o di limitarne le conseguenze.

Ed è precisamente su questo terreno che la segnalazione ricevuta e non gestita diventa l’anello debole: perché documenta che l’informazione c’era, che è arrivata per iscritto e con data certa, e che nulla è seguito.

L’errore tipico di questa fase

L’errore è la ricostruzione postuma. Amministratori e sindaci che, davanti all’azione del curatore, tentano di dimostrare a posteriori di aver monitorato la situazione, senza verbali, senza flussi di cassa prospettici, senza corrispondenza. La Cassazione, con la sentenza n. 36365 del 23 novembre 2021, aveva già affermato che grava sull’imprenditore, anche collettivo, l’obbligo ex art. 2086, comma 2, c.c. di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale, e che la totale assenza di pianificazione restringe l’operatività della business judgment rule. Senza documentazione contemporanea ai fatti, quella presunzione non si vince.

Quanto dura realmente

Dall’apertura della liquidazione giudiziale all’esercizio dell’azione di responsabilità passano in media dodici-diciotto mesi; il giudizio di merito ne occupa altri trenta-quarantotto. Complessivamente, tra la prima PEC ignorata e la sentenza di condanna possono passare cinque o sei anni. È un tempo lunghissimo per chi lo attraversa, e brevissimo rispetto alla facilità con cui quel percorso si sarebbe potuto evitare al giorno 91.


La stessa procedura, due calendari

Due imprese, stessi numeri, stessa segnalazione. Cambia soltanto il momento in cui reagiscono. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi seguiti dallo Studio: servono a rendere visibile l’effetto del calendario.

Punto di partenza comune. Srl con dodici dipendenti. Debito IVA scaduto risultante dalle liquidazioni periodiche: 27.400 euro. Debito contributivo scaduto: 19.850 euro, pari al 34 per cento dei contributi dovuti nell’anno precedente. Entrambe le posizioni superano le soglie dell’art. 25-novies: l’IVA perché supera i 20.000 euro, i contributi perché superano insieme il 30 per cento e i 15.000 euro. Collegio sindacale presente.

Calendario A — l’impresa che agisce alle finestre giuste.

  • 10 marzo: scade il versamento contributivo non onorato. Parte l’orologio dei novanta giorni.
  • 28 marzo: l’organo amministrativo, nella riunione mensile di monitoraggio, rileva che la posizione contributiva ha superato il 30 per cento dei contributi dell’anno precedente. Delibera l’incarico di verifica sui flussi di cassa prospettici a dodici mesi.
  • 22 aprile: i flussi evidenziano che l’impresa non è in grado di rientrare entro l’esercizio. L’organo amministrativo delibera l’accesso alla composizione negoziata.
  • 6 maggio: istanza depositata sulla piattaforma telematica, con progetto di piano e test pratico.
  • 12 maggio: nomina dell’esperto. 14 maggio: accettazione.
  • 14 maggio: pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese con richiesta di misure protettive; ricorso al tribunale.
  • 23 maggio: udienza. Il tribunale conferma le misure per centoventi giorni.
  • 9 giugno: maturano i novanta giorni sul debito contributivo. La soglia dell’art. 25-novies è superata, ma l’impresa è già dentro un percorso protetto e assistito da un esperto.
  • Luglio: arriva la PEC dell’INPS. L’organo amministrativo risponde allegando il decreto di conferma delle misure protettive e la relazione dell’esperto. Il collegio sindacale verbalizza la ricezione e dà atto delle iniziative assunte, ben entro i sessanta giorni.
  • Novembre: accordo con i creditori sottoscritto anche dall’esperto. Interessi sui debiti tributari maturati durante la procedura ridotti alla misura legale; rateazione delle somme non iscritte a ruolo.

Calendario B — l’impresa che lascia correre.

  • 10 marzo: stessa scadenza non onorata.
  • 9 giugno: maturano i novanta giorni. Nessuno se ne accorge.
  • 24 luglio: arriva la PEC dell’INPS. Viene protocollata dall’ufficio amministrativo e archiviata.
  • 2 agosto: arriva la comunicazione di irregolarità IVA, accompagnata dalla segnalazione dell’Agenzia delle Entrate. Anche questa viene letta come avviso bonario e messa da parte.
  • Settembre: il presidente del collegio sindacale, che ha ricevuto entrambe le PEC, chiede chiarimenti a voce in sede di verifica trimestrale. Non formalizza nulla per iscritto.
  • Ottobre-dicembre: la posizione peggiora di altri 31.000 euro tra IVA e contributi.
  • Febbraio dell’anno successivo: avviso di addebito INPS. Quaranta giorni per l’opposizione, non proposta.
  • Aprile: cartella di pagamento per l’IVA. Sessanta giorni, non utilizzati.
  • Luglio: pignoramento presso terzi sui conti correnti. DURC irregolare da mesi; due commesse pubbliche perse.
  • Ottobre: ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un fornitore.
  • Anno successivo: azione di responsabilità del curatore contro amministratori e sindaci. La cronologia ricostruita parte dal 24 luglio, data della prima PEC.

Sedici mesi separano i due esiti. La differenza operativa tra i due calendari si concentra in cinque decisioni prese in circa sei settimane.


I binari paralleli: come cambia la linea del tempo se l’impresa attiva un rimedio

Da questo momento in poi conviene guardare la timeline non come una linea ma come uno scambio ferroviario. A ogni tappa esiste un binario alternativo, e imboccarlo cambia la geometria di tutto ciò che segue.

Binario 1 — Il pagamento o la rateazione prima della soglia. È il binario più corto. Attivato entro il novantesimo giorno, azzera il presupposto della segnalazione. Sul piano temporale, comprime la vicenda a poche settimane. Il costo è finanziario e immediato; il beneficio è che nessuna traccia formale entra nel sistema dell’allerta e nessun documento datato finisce sul tavolo del collegio sindacale.

Binario 2 — La composizione negoziata attivata prima della segnalazione. È il binario che la giurisprudenza premia di più, perché elimina in radice il sospetto di uso difensivo. L’impresa che accede spontaneamente arriva davanti al tribunale con un progetto di risanamento costruito senza la pressione di un’esecuzione in corso, e questo si riflette direttamente sul giudizio di conferma delle misure protettive: il vaglio del fumus e della proporzionalità è più agevole quando non c’è un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo alle spalle.

Binario 3 — La composizione negoziata attivata dopo la segnalazione. Resta pienamente percorribile ed è, letteralmente, ciò che la segnalazione invita a fare. Il calendario si allunga di qualche mese rispetto al binario 2 e il vaglio del tribunale diventa più stringente, ma la protezione del patrimonio funziona allo stesso modo. È il binario tipico dell’impresa che reagisce, e va imboccato entro poche settimane dalla PEC: oltre i tre-quattro mesi, il deterioramento patrimoniale rende molto più difficile sostenere la ragionevole perseguibilità del risanamento.

Binario 4 — L’accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate. Introdotto nell’art. 23, comma 2-bis, CCII dal correttivo-ter, consente di definire in via negoziale i debiti tributari nel corso delle trattative, con l’autorizzazione del tribunale. È il binario che ha modificato più profondamente la geografia della composizione negoziata, perché rende trattabile ciò che prima era intrattabile fuori dalle procedure omologate.

Binario 5 — Le misure premiali dell’art. 25-bis CCII. Non è un binario autonomo ma un effetto che si innesta sugli altri. Dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e fino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine sono ridotte alla misura minima se quel termine scade dopo la presentazione dell’istanza. Sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’art. 23, comma 2. È possibile richiedere la rateazione delle somme non ancora iscritte a ruolo fino a un massimo di centoventi rate, ampliato rispetto alle settantadue originarie. Va tenuto presente il meccanismo di decadenza: l’imprenditore decade dal beneficio della rateazione in caso di successivo deposito di ricorso ex art. 40, di apertura della liquidazione giudiziale o controllata, di accertamento dello stato di insolvenza o di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza; e in caso di successiva liquidazione giudiziale interessi e sanzioni tornano dovuti senza le riduzioni.

Binario 6 — Il concordato semplificato. È il binario di uscita quando le trattative non riescono. Presuppone che l’esperto attesti lo svolgimento corretto delle trattative, e questo lo rende accessibile solo a chi ha percorso davvero la composizione negoziata, non a chi l’ha usata come parcheggio.

Binario 7 — L’impugnazione degli atti della riscossione. È il binario difensivo puro, che non risolve la crisi ma può guadagnare tempo prezioso quando vi siano vizi di notifica, decadenze o prescrizioni maturate. Va valutato in parallelo agli altri, mai in alternativa: bloccare una cartella senza risanare l’impresa sposta il problema di qualche mese.

Binario 8 — La misura cautelare atipica sul DURC. È il binario meno noto e, per certe imprese, il più decisivo. Chi lavora con appalti pubblici o con committenti che verificano la regolarità contributiva subisce, dall’irregolarità del DURC, un danno immediato e spesso letale: pagamenti bloccati, commesse perse, esclusione dalle gare. Da tempo la giurisprudenza di merito si interroga sulla possibilità di ottenere, nel corso della composizione negoziata, una misura cautelare atipica che inibisca gli effetti dell’irregolarità o imponga il rilascio del documento quando il piano preveda il pagamento del debito contributivo, anche dilazionato, e la misura risulti funzionale alla continuità aziendale. Il Tribunale di Ivrea, il 24 dicembre 2025, ha affrontato espressamente il tema, ricostruendo i presupposti per il riconoscimento di misure cautelari atipiche in materia di DURC. L’orientamento non è però uniforme sul territorio nazionale, e questo significa che la valutazione di convenienza va fatta tribunale per tribunale, non in astratto: la stessa istanza può avere esiti diversi a poche decine di chilometri di distanza.


Le cinque finestre critiche

Ridotta all’osso, l’intera vicenda si gioca in cinque momenti. Fuori da questi, il margine di manovra è marginale.

  1. Entro il giorno 90 dalla scadenza non onorata. È la finestra in cui il pagamento o la rateazione cancellano il presupposto della segnalazione. Chiusa questa, la posizione entra nei flussi degli enti e nessuna condotta successiva può farla uscire retroattivamente.
  2. Tra il giorno 91 e l’arrivo della PEC. È la finestra dell’anticipo: accedere alla composizione negoziata prima di essere segnalati cambia la qualificazione della condotta dell’organo amministrativo da reattiva a diligente, con effetti diretti su ogni futura azione di responsabilità.
  3. I trenta giorni successivi alla ricezione della segnalazione. È la finestra della risposta documentata. Qualunque sia la decisione — accedere, rateizzare, dimostrare che i presupposti non ricorrono — deve risultare da una delibera motivata e da documentazione contabile contemporanea ai fatti.
  4. I sessanta giorni dell’organo di controllo. È la finestra in cui la segnalazione dei sindaci o del revisore all’organo amministrativo si considera in ogni caso tempestiva ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità ex art. 2407 c.c. e art. 15 D.Lgs. 39/2010. Una segnalazione scritta al giorno 55 e una al giorno 70 producono effetti giuridici diversi.
  5. I sessanta giorni dalla notifica della cartella e i quaranta dall’avviso di addebito. È l’ultima finestra propriamente difensiva, l’unica in cui si può ancora contestare il merito della pretesa. Superata, restano soltanto le opposizioni agli atti esecutivi e la rateazione.

Le domande sul tempo

Ho ricevuto la segnalazione otto mesi fa e non ho fatto nulla: posso ancora accedere alla composizione negoziata? Sì. La segnalazione non apre alcun termine di decadenza e l’accesso resta possibile finché sussistono i presupposti dell’art. 12 CCII, cioè lo squilibrio e la ragionevole perseguibilità del risanamento. Il problema non è formale ma sostanziale: dopo otto mesi di inerzia il deterioramento patrimoniale rende più difficile dimostrare che il risanamento è ancora ragionevolmente perseguibile, ed è proprio su questo che si concentra il vaglio del tribunale in sede di conferma delle misure protettive.

Se pago tutto il giorno prima che arrivi la PEC, la segnalazione salta? Se il pagamento avviene prima dell’estrazione della posizione dai flussi dell’ente, sì: viene meno il presupposto. Se avviene dopo l’invio, la segnalazione resta agli atti anche se il debito è estinto. Il margine reale è quindi più stretto del margine teorico, e va calcolato sui tempi di lavorazione dell’ente, non sul termine di legge.

Quanto dura in tutto un percorso di composizione negoziata avviato dopo una segnalazione? Dall’istanza all’accordo, realisticamente da nove a dodici mesi quando i creditori pubblici sono coinvolti. L’incarico dell’esperto dura centottanta giorni prorogabili di altri centottanta; le misure protettive coprono al massimo duecentoquaranta giorni complessivi, non rigenerabili con una seconda procedura sulla medesima crisi.

Sono passati novanta giorni ma l’ente non ha segnalato: posso considerarmi al sicuro? No. Il termine di sessanta giorni è posto a carico dell’ente e la sua inosservanza non produce alcun effetto estintivo: la segnalazione tardiva è pienamente valida. Soprattutto, l’assenza di segnalazione non cancella il dato sostanziale: quell’esposizione è comunque un segnale di crisi ai sensi dell’art. 3, comma 4, CCII, che gli amministratori devono intercettare da soli.

Il mese di agosto sposta i termini? Solo quelli processuali, e solo dal 1° al 31 agosto. I termini di opposizione a cartella e ad avviso di addebito si sospendono; i novanta giorni del ritardo, i sessanta dell’ente e i centocinquanta dell’Agenzia delle Entrate no.

La mia società non ha collegio sindacale: cambia qualcosa nei tempi? Cambia il destinatario, non il calendario. La segnalazione è indirizzata all’organo di controllo solo ove esistente; in sua assenza arriva al solo imprenditore. Restano identici i termini dell’art. 25-novies e resta identico il dovere organizzativo dell’art. 2086, comma 2, c.c., che non dipende dalla presenza di un organo di controllo. Anzi, senza collegio sindacale viene meno il contrappeso interno che, nel meccanismo dell’art. 25-octies, costringe l’organo amministrativo a rispondere per iscritto entro trenta giorni: il rischio, in queste società, è che la segnalazione resti senza alcuna traccia di valutazione.

Se ho già una rateazione in corso, l’ente segnala lo stesso? Se la rateazione è stata concessa e le rate sono regolarmente pagate, il debito non è qualificabile come scaduto e non versato nei termini richiesti dalla norma, e la posizione non entra nei flussi di segnalazione. Il punto critico è la decadenza: il mancato pagamento anche di una sola rata riporta l’intero residuo nella categoria delle esposizioni scadute, e da quel momento l’orologio dei novanta giorni riprende a correre sull’importo complessivo, non sulla singola rata saltata.


Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Di ciascuno si indicano gli estremi, il principio in sintesi e la ragione per cui rileva in questa materia.

Fase degli assetti e del monitoraggio interno (tappe 1-4)

Cass. civ., 23 novembre 2021, n. 36365. Grava sull’imprenditore, anche collettivo, l’obbligo previsto dall’art. 2086, comma 2, c.c. di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale; la totale assenza di pianificazione restringe l’operatività della business judgment rule. È il fondamento della pretesa che l’impresa conosca la propria posizione rispetto alle soglie prima che sia l’ente a comunicargliela.

Trib. Catanzaro, 6 febbraio 2024. L’assenza di adeguati assetti costituisce grave irregolarità gestoria, tanto più grave nelle società che non versano ancora in stato di crisi, perché è proprio lì che il monitoraggio serve a intercettare i segnali prima che l’equilibrio si perda. Rileva perché le esposizioni dell’art. 25-novies sono, per l’art. 3, comma 4, CCII, tra quei segnali.

Trib. Venezia, 26 agosto 2025. Quando emergono carenze organizzative tali da esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali, anche il socio può attivarsi. Amplia il novero dei soggetti che possono reagire all’inerzia dell’organo amministrativo dopo una segnalazione.

Fase della reazione interna (tappa 6)

Cass. civ., Sez. I, 27 agosto 2025, n. 24004. La responsabilità dei sindaci non è automatica né oggettiva e presuppone l’accertamento della violazione dei doveri di vigilanza e del nesso causale; il dovere di controllo è però ampio e proattivo e non si esaurisce nella verifica documentale, essendo sufficiente la prova della mancata reazione a situazioni anomale. È la pronuncia che meglio descrive la posizione del presidente del collegio sindacale destinatario della segnalazione.

Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25136/2025. Il collegio sindacale insediatosi dopo l’inizio delle irregolarità risponde per omessa vigilanza se le condotte si protraggono durante il suo mandato: l’assunzione della carica comporta il dovere di intervenire tempestivamente anche su situazioni preesistenti. Rileva per i sindaci nominati in imprese già segnalate.

Cass. civ., Sez. II, 31 ottobre 2023, n. 30233. Gli organi sociali devono agire in modo informato, esercitando i poteri di vigilanza senza rimettersi alle sole segnalazioni degli amministratori delegati, e attivarsi per prevenire o limitare le conseguenze delle condotte irregolari di cui vengano a conoscenza o debbano conoscere. Applicabile in modo diretto alla PEC ricevuta e non gestita.

Cass. civ., ord. 31 luglio 2023, n. 23200. I doveri di controllo imposti ai sindaci dall’art. 2403 c.c. hanno portata generale e investono l’intera attività sociale. Completa il quadro sull’estensione della vigilanza.

Cass. civ., n. 1390/2026. I limiti quantitativi alla responsabilità dei sindaci introdotti dalla L. 35/2025 non si applicano a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Rileva per la valutazione del rischio personale su condotte omissive risalenti.

Cass. civ., n. 24100/2026. Conferma l’ampiezza dell’obbligo di vigilanza dei sindaci nelle società quotate, ribadendo che la responsabilità non discende dall’esito negativo della gestione ma dalla violazione dei doveri della carica.

Trib. Brescia, 28 aprile 2025, n. 1745. Va affermata la responsabilità dei sindaci che non rilevino tempestivamente l’illiceità di un’operazione con significativi elementi di anomalia. Applicabile per analogia all’inerzia davanti a una segnalazione esterna documentata.

Trib. Milano, 16 aprile 2026. La responsabilità dei sindaci non può essere affermata automaticamente al verificarsi di un danno: occorre verificare violazione dei doveri, danno, nesso causale e rapporto con la condotta degli amministratori. Utile come contrappeso, perché delimita il perimetro dell’addebito.

Fase della composizione negoziata (tappa 7)

Cass. civ., Sez. I, n. 500/2026 (gennaio 2026). È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti sulle misure protettive, trattandosi di provvedimenti interinali e cautelari, inidonei a incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi. Definisce il limite superiore del percorso impugnatorio in questa fase.

Trib. Milano, 14 dicembre 2025. Va dichiarata inammissibile la richiesta di accesso e non accoglibile quella di misure protettive quando manchi la ragionevole perseguibilità del risanamento e lo scopo sia meramente liquidatorio o diretto a eludere iniziative esecutive già intraprese.

Trib. Milano, 6 febbraio 2026. La conferma delle misure protettive è incompatibile con un progetto ab origine meramente liquidatorio fondato sulla dismissione dell’unico asset, in assenza di un programma complessivo di continuità.

Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025. Ricostruisce i criteri che orientano il giudice nella conferma delle misure protettive e nel riconoscimento di misure cautelari atipiche, tra cui quelle incidenti sul rilascio del DURC. Di rilievo immediato per chi è stato segnalato dall’INPS e rischia il blocco delle commesse.

Trib. Napoli, Sez. VII, 4 febbraio 2026. Le misure protettive possono riguardare beni di terzi necessari all’esercizio dell’impresa, ma non l’intero patrimonio dei fideiussori; non è accoglibile la misura volta a inibire agli istituti di credito la segnalazione delle sofferenze.

Trib. Monza, 17 marzo 2026. L’impresa che abbia esaurito i duecentoquaranta giorni di misure protettive non può rigenerare il termine avviando una seconda composizione negoziata per la medesima crisi.

Trib. Brescia, 8 ottobre 2025. La competenza sulla conferma delle misure protettive spetta al tribunale del luogo della sede legale ai sensi dell’art. 27 CCII, anche se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno.

Fase della riscossione e degli esiti (tappe 8-9)

Cass. civ., ord. 30 gennaio 2025, n. 2223. L’imprenditore non può essere assoggettato alla procedura concorsuale se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori al limite minimo di trentamila euro. Soglia che, per un’impresa segnalata su IVA e contributi, è quasi sempre già superata.

Cass. civ., n. 5918/2026 (marzo 2026). Interviene sui presupposti dell’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione, tema centrale quando la composizione negoziata sfocia in uno strumento di regolazione con crediti erariali e contributivi rilevanti.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene alla tappa in cui l’impresa si trova, non a quella in cui avrebbe dovuto trovarsi. In concreto:

  1. Ricostruiamo la posizione rispetto a tutte e quattro le soglie dell’art. 25-novies, calcolando per ciascun ente ritardo maturato, importo e rapporto percentuale (30 per cento dei contributi dell’anno precedente per l’INPS, 10 per cento del volume d’affari per l’IVA), e stabiliamo a che punto del calendario si trova l’impresa oggi.
  2. Verifichiamo la segnalazione ricevuta: destinatari, canale di trasmissione, data di ricezione, rispetto dei termini dell’art. 25-novies, comma 2, e corrispondenza tra l’esposizione indicata e le risultanze contabili.
  3. Redigiamo la risposta documentata dell’organo amministrativo, con delibera motivata, flussi di cassa prospettici a dodici mesi e allegazione delle iniziative assunte, perché la segnalazione archiviata senza risposta è l’elemento più difficile da difendere in un’azione di responsabilità.
  4. Se sei prima del giorno 90, quantifichiamo il rientro e predisponiamo l’istanza di rateazione o il ravvedimento, per far venire meno il presupposto della segnalazione.
  5. Se sei oltre la soglia, prepariamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica nazionale, con progetto di piano di risanamento e test pratico.
  6. Depositiamo il ricorso per le misure protettive e cautelari e sosteniamo l’udienza di conferma davanti al tribunale competente ex art. 27 CCII, documentando fumus, periculum e proporzionalità.
  7. Costruiamo la proposta di accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII e quantifichiamo le misure premiali dell’art. 25-bis applicabili al caso.
  8. Impugniamo cartelle e avvisi di addebito entro i termini, eccependo vizi di notifica, decadenze e prescrizioni, e chiediamo la sospensione degli atti esecutivi già avviati.
  9. Assistiamo l’organo di controllo nella redazione della segnalazione ex art. 25-octies entro i sessanta giorni che ne assicurano la tempestività qualificata.
  10. Difendiamo amministratori e sindaci nelle azioni di responsabilità promosse dal curatore, ricostruendo la cronologia documentale delle iniziative assunte.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa materia pesa in modo particolare l’ultima abilitazione: la composizione negoziata è precisamente il percorso che la segnalazione dell’art. 25-novies invita ad attivare, e conoscerlo dal lato dell’esperto significa sapere in anticipo quali informazioni il tribunale chiederà, quali documenti reggono il vaglio di conferma delle misure protettive e quali argomenti l’Agenzia delle Entrate valuta in sede di accordo transattivo. Accanto a essa, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente di lavorare contemporaneamente sui due fronti da cui nascono le segnalazioni: l’IVA da liquidazioni periodiche e il debito contributivo.

La strategia resta la stessa dal primo incontro fino all’ultimo grado: chi imposta la posizione davanti all’ente è lo stesso professionista che la sostiene davanti al tribunale in sede di conferma delle misure protettive e, occorrendo, in Cassazione, senza passaggi di consegne e senza cambi di linea difensiva. Su ogni pratica lavorano insieme avvocati e commercialisti: i numeri che alimentano il piano di risanamento e gli argomenti giuridici che lo difendono nascono dallo stesso tavolo.


Il tempo è la risorsa che nessuno conta

Alla fine di questa ricostruzione resta un dato che vale più di tutti gli altri. Nella disciplina delle segnalazioni di allerta il tempo è la risorsa più preziosa dell’imprenditore e la più sistematicamente sprecata: i novanta giorni della finestra silenziosa, i sessanta della reazione interna, i trenta della risposta documentata sono tutti intervalli in cui una decisione costa poco e produce molto — e sono tutti intervalli che passano senza rumore.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato vi corrispondono in modo diretto: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda esattamente lo strumento che la segnalazione invita ad attivare; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario riguarda esattamente le esposizioni — IVA e contributi — che fanno scattare le soglie; l’abilitazione cassazionista assicura che la stessa linea difensiva regga fino all’ultimo grado se la vicenda arriva al contenzioso. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i termini e costruiamo la strategia con i dati che l’impresa ha davvero.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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