Nuove Regole Compensazioni F24: Cosa Cambia Per Le Aziende In Crisi?

Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire, e va eseguito prima della prossima scadenza F24.

Dal 1° gennaio 2026 la soglia di debiti a ruolo scaduti che azzera la tua facoltà di compensare in F24 è scesa da 100.000 a 50.000 euro. Non è una limitazione proporzionale: superata la soglia, non puoi compensare un solo euro, nemmeno la parte di credito che eccede il debito iscritto a ruolo. Se sei un’impresa in crisi di liquidità — cioè esattamente il profilo di chi ha ruoli scaduti e insieme crediti d’imposta nel cassetto fiscale — questa regola ti toglie proprio la leva che stavi usando per sopravvivere: pagare IVA, ritenute e contributi con i crediti invece che con la cassa che non hai.

Le pagine che seguono ti danno otto mosse in sequenza, con i termini esatti, i documenti da procurarti, la norma che fonda ciascun passaggio e il piano B quando qualcosa va storto. Non troverai teoria: troverai quello che devi fare lunedì mattina.

Lo Studio Monardo opera esattamente su questo crinale. Il tema di questo articolo sta nel punto in cui la riscossione erariale incrocia la crisi d’impresa, e sono due mondi che richiedono due abilitazioni distinte: da un lato la gestione del debito fiscale e dei ruoli, presidiata dal coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario; dall’altro la regolazione della crisi, presidiata dalla qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Chi affronta il blocco delle compensazioni con il solo strumento fiscale rischia di rimettere in ordine i ruoli mentre l’impresa muore di cassa; chi lo affronta con il solo strumento concorsuale rischia di aprire una procedura senza aver prima verificato se quei carichi erano legittimi. Qui servono entrambe le competenze, sullo stesso tavolo.

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Prima di iniziare: da quale mossa devi partire

Non tutte le imprese bloccate sono bloccate allo stesso modo. Prima di eseguire, rispondi a quattro domande. Rispondi con i documenti alla mano, non a memoria: la memoria, in questa materia, sbaglia quasi sempre per difetto.

Domanda 1 — Quanto pesa davvero il tuo carico scaduto? Non ti serve la percezione: ti serve l’estratto di ruolo completo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Devi sapere quanto ammonta la somma dei carichi affidati per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è già scaduto e non è in essere alcun provvedimento di sospensione. Se il totale supera 50.000 euro, sei sotto il divieto assoluto. Se sta tra 1.500 e 50.000 euro, sei comunque sotto un divieto diverso e meno noto, quello dell’art. 31, comma 1, del D.L. 78/2010, che opera “fino a concorrenza” del debito.

Domanda 2 — Quei carichi sono tutti realmente scaduti e realmente dovuti? Un carico entra nel conteggio solo se il termine di pagamento è spirato: sessanta giorni dalla notifica della cartella, trenta giorni dal termine ultimo di pagamento per gli accertamenti esecutivi affidati. Un carico mai notificato validamente, o già prescritto, o sospeso da un giudice, non concorre alla soglia. La differenza tra “ho 63.000 euro di ruoli” e “ho 63.000 euro di ruoli di cui 21.000 fondati su una cartella mai notificata” è la differenza tra essere bloccato e non esserlo.

Domanda 3 — Che tipo di crediti stai usando? Il divieto oltre soglia colpisce sia i crediti erariali (IVA, IRES, IRPEF, IRAP, imposte indirette) sia quelli agevolativi (ricerca e sviluppo, Transizione 4.0, bonus edilizi). Non colpisce invece i crediti maturati verso INPS e INAIL, che restano compensabili anche con carichi oltre soglia. Se la tua liquidità dipende da crediti contributivi, il tuo problema è più gestibile di quanto pensi. Se dipende da un credito IVA annuale o da un credito d’imposta 4.0, il problema è pieno.

Domanda 4 — La crisi è di liquidità o è strutturale? Se il tuo piano industriale regge e il problema è un picco temporaneo di tensione finanziaria, la strada è la rimessa in bonis del debito a ruolo. Se invece il debito fiscale è ormai sproporzionato rispetto alla capacità di generare cassa, rimettere in bonis i ruoli è una toppa: serve un percorso di regolazione della crisi che ristrutturi il debito, non che lo rateizzi soltanto.

Tabella di orientamento: dove entrare nel piano

Se la tua situazione è…Parti dalla mossaPerché
Ruoli scaduti sopra 50.000 €, mai contestati, ma sostenibili con una dilazioneMossa 3La rateazione ti riporta immediatamente fuori dal divieto
Ruoli sopra soglia che ritieni in tutto o in parte illegittimiMossa 2La sospensione giudiziale abbatte l’importo rilevante
Delega F24 già scartata, scadenza imminente da coprireMossa 5Prima metti in sicurezza il versamento corrente, poi sistemi il resto
Ruoli sopra soglia e crediti erariali capienti nel cassettoMossa 4Puoi usare i crediti per pagare i ruoli e rientrare sotto soglia
Debito fiscale sproporzionato, continuità aziendale a rischioMossa 6Serve il Codice della crisi, non una dilazione
Credito IVA a rimborso bloccato dall’AgenziaMossa 7Il fronte è il fermo amministrativo, non la compensazione
Compensazioni già effettuate in violazione del divietoMossa 8Priorità assoluta ai profili sanzionatori

Non passare oltre finché non hai individuato il tuo punto di ingresso. Le mosse sono progettate per essere eseguite in sequenza, ma nessuno ti obbliga a partire dalla prima se la tua urgenza è un’altra.


Mossa 1 — Ricostruisci con esattezza la tua posizione a ruolo

L’obiettivo di questa mossa è uno solo: sapere, con un numero certo e documentato, se sei sopra o sotto i 50.000 euro di carichi scaduti rilevanti. Tutto il resto del piano dipende da questo numero. Non lo stimi: lo ricostruisci.

Quando va fatta

Subito, e comunque prima di trasmettere qualunque delega F24 contenente compensazioni. Il presupposto del divieto si verifica alla data di trasmissione della delega, non alla data di maturazione del credito: significa che una posizione regolare a settembre può essere irregolare a ottobre, se nel frattempo è scaduto il termine di pagamento di una cartella notificata a luglio. Se hai versamenti mensili — ritenute, IVA, contributi — questa verifica va rifatta prima di ogni scadenza, non una volta l’anno.

Come si esegue

Procurati tre documenti, nell’ordine.

Il primo è l’estratto di ruolo completo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, richiedibile nell’area riservata del sito o allo sportello. Deve riportare, per ogni carico, l’ente creditore, l’anno di riferimento, la data di affidamento, la data di notifica della cartella o dell’atto, l’importo residuo distinto tra imposta, sanzioni, interessi da ritardata iscrizione, interessi di mora e oneri di riscossione.

Il secondo è la situazione dei piani di rateazione in essere, con indicazione delle rate scadute, di quelle pagate e dell’eventuale decadenza intervenuta.

Il terzo è il tuo cassetto fiscale, per l’elenco dei crediti disponibili, della loro natura e delle eventuali comunicazioni di scarto o di irregolarità già ricevute.

Ora costruisci il conteggio. Nella soglia entrano le iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate — compresi gli atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti. Concorrono anche le sanzioni e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Restano invece fuori dal conteggio gli interessi di mora e gli oneri di riscossione: è un dettaglio che su posizioni datate può valere qualche migliaio di euro e, quando sei al confine dei 50.000, può fare da solo la differenza.

Escludi poi tutti i carichi per i quali ricorre almeno una di queste condizioni: il termine di pagamento non è ancora scaduto; è in essere un provvedimento di sospensione, giudiziale o amministrativa; è in corso un piano di rateazione dal quale non sei decaduto; il carico è oggetto di definizione agevolata regolarmente in essere. Il totale che ti resta è il tuo numero.

La base giuridica

La norma è l’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, introdotto dall’art. 1, comma 94, della L. 213/2023 (Bilancio 2024), integralmente sostituito dall’art. 4, comma 2, del D.L. 39/2024 con decorrenza 1° luglio 2024 e da ultimo modificato dall’art. 1, comma 116, della L. 30 dicembre 2025 n. 199 (Bilancio 2026), che ha portato la soglia da 100.000 a 50.000 euro. La disposizione opera “in deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212”, cioè in deroga al principio dello Statuto del contribuente che riconosce la compensazione come modo ordinario di estinzione dell’obbligazione tributaria: è una scelta legislativa consapevole, e ti spiega perché l’interpretazione applicativa sia rigida.

I chiarimenti operativi sono nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024, che resta il documento di prassi di riferimento anche dopo l’abbassamento della soglia. Segnati anche che, per effetto dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 — il nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione — la disciplina verrà trasfusa in una diversa collocazione normativa: cambia il contenitore, non la sostanza del divieto.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’estratto di ruolo che non quadra con quello che ricordavi. Le cause ricorrenti sono tre: carichi riferiti a periodi d’imposta per i quali eri coobbligato con un’altra società del gruppo; atti di recupero di crediti d’imposta che credevi archiviati; cartelle notificate a un domicilio digitale non più presidiato. In tutti e tre i casi non discutere con l’operatore allo sportello: chiedi copia integrale degli atti e delle relate di notifica, e passa alla Mossa 2.

L’altro imprevisto è la decadenza da un piano di rateazione che davi per attivo. La decadenza fa rientrare l’intero residuo nel conteggio della soglia, con effetto immediato: è il modo più frequente in cui un’impresa scopre di essere bloccata senza aver fatto nulla di nuovo.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa successiva devi poter rispondere per iscritto a tre domande: qual è l’importo esatto dei carichi scaduti rilevanti alla data odierna; quali carichi ho escluso dal conteggio e in forza di quale causa; quale sarà la prima data futura in cui un carico oggi non scaduto entrerà nel conteggio.


Mossa 2 — Attacca i carichi che non reggono, e fallo per ridurre la soglia

L’obiettivo di questa mossa è duplice: eliminare debiti che non dovresti pagare e, contemporaneamente, far scendere sotto 50.000 euro l’importo che ti blocca le compensazioni. È la mossa che nessuno esegue per tempo, perché richiede lavoro tecnico prima di dare un risultato visibile.

Quando va fatta

I termini qui non ammettono elasticità. Il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado si propone entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnabile. La sospensione dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto: se la notifica cade in luglio, il conteggio si interrompe il 1° agosto e riprende il 1° settembre. Se hai presentato istanza di accertamento con adesione, i sessanta giorni sono sospesi per novanta giorni, e i due periodi di sospensione si cumulano.

Se il carico è già in cartella e il vizio riguarda la notifica o l’estinzione del credito, i termini sono diversi e vanno valutati caso per caso: qui non improvvisare, perché un’impugnazione tardiva non solo non riduce la soglia, ma consolida definitivamente il debito.

Come si esegue

Prendi ciascun carico in ordine decrescente di importo e sottoponilo a quattro verifiche.

La notifica. Chiedi la relata o la ricevuta di consegna PEC. Verifica che l’indirizzo digitale utilizzato fosse quello risultante dagli elenchi pubblici alla data di invio, che il messaggio contenesse l’atto e non un mero avviso, che in caso di notifica cartacea siano stati eseguiti tutti gli adempimenti prescritti. Una notifica invalida non fa decorrere il termine di pagamento: il carico, semplicemente, non è scaduto e non concorre alla soglia.

La prescrizione. Ricostruisci la catena degli atti interruttivi. Per i tributi erariali il termine è decennale, per altre entrate è più breve; ciò che conta è che ogni interruzione sia sorretta da un atto validamente notificato. Un carico prescritto va fatto dichiarare tale, non “dimenticato”.

La decadenza dell’azione di recupero. Se il carico deriva da un atto di recupero di crediti d’imposta, il termine entro cui l’Amministrazione poteva agire dipende dalla qualificazione del credito: qui la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante non è una sottigliezza accademica, perché al credito inesistente si applica il termine di otto anni previsto dall’art. 27, comma 16, del D.L. 185/2008. La Cassazione, con l’ordinanza n. 24822 del 9 settembre 2025, ha ricondotto alla categoria dei crediti inesistenti quello utilizzato in compensazione per un importo eccedente rispetto a quanto contabilizzato, con le conseguenze che ne derivano sui termini di recupero.

La quantificazione. Controlla che gli importi a ruolo corrispondano agli atti presupposti, che non vi siano duplicazioni tra ruolo ordinario e ruolo straordinario, che le sanzioni siano state calcolate secondo il regime vigente al momento della violazione.

Individuati i vizi, la richiesta di sospensione va formulata contestualmente al ricorso. La sospensione giudiziale è la leva più veloce che hai per uscire dal divieto, perché il carico sospeso esce immediatamente dal conteggio della soglia: non serve attendere l’esito del giudizio.

La base giuridica

L’esclusione dal computo dei carichi sospesi discende dal testo stesso del comma 49-quinquies, che richiede che i termini di pagamento siano scaduti “e non siano in essere provvedimenti di sospensione”. La circolare 16/E/2024 ha confermato che rilevano tanto la sospensione giudiziale quanto quella amministrativa, e che il divieto viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo scende sotto la soglia. La stessa Agenzia, già con la circolare n. 13/E dell’11 febbraio 2011, aveva chiarito per il gemello divieto dell’art. 31 del D.L. 78/2010 che la preclusione non opera in presenza di ruoli sospesi: è un principio consolidato, non una concessione occasionale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più insidioso è la sospensione concessa solo parzialmente. Se il giudice sospende 30.000 euro su un carico di 71.400, tu resti sopra soglia con 41.400 euro di residuo più gli altri carichi: hai vinto una battaglia e perso la guerra della liquidità. Per questo l’istanza va costruita indicando espressamente il pregiudizio da blocco delle compensazioni come componente del danno grave e irreparabile, con la quantificazione dei versamenti che non potrai onorare.

Il secondo imprevisto è l’atto che scopri essere effettivamente dovuto. Non intestardirti: un’impugnazione manifestamente infondata ti espone alle spese e ti fa perdere le settimane che ti servivano per la Mossa 3.

Check di completamento

Hai una mappa scritta dei carichi con, per ciascuno, l’esito della verifica sui quattro profili; hai depositato le impugnazioni con istanza di sospensione per i carichi vulnerabili nei termini; hai calcolato quanto scenderebbe la tua esposizione rilevante in caso di accoglimento integrale e in caso di accoglimento parziale.


Mossa 3 — Rientra sotto soglia con la leva più rapida disponibile

L’obiettivo è tornare a compensare nel minor tempo possibile, riducendo l’esposizione rilevante a 50.000 euro o meno. Non devi estinguere tutto il debito: devi solo scendere sotto la linea. È una distinzione che vale mesi di liquidità.

Quando va fatta

Immediatamente dopo la Mossa 1, in parallelo alla Mossa 2. La rateazione produce effetto dal momento in cui viene accolta: se hai una scadenza F24 il 16 del mese, l’istanza va presentata con margine sufficiente perché il piano risulti in essere alla data di trasmissione della delega.

Come si esegue

Hai quattro strade, da valutare in questo ordine di rapidità.

La dilazione ordinaria ex art. 19 del D.P.R. 602/1973. È la strada maestra. Dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 110/2024, in vigore dall’8 agosto 2024, il regime è articolato: per importi non superiori a 120.000 euro compresi in ciascuna richiesta, l’agente della riscossione concede la dilazione su semplice dichiarazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, fino a ottantaquattro rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, novantasei per il biennio successivo, centootto dal 2029. Se documenti la difficoltà anziché limitarti a dichiararla, il numero di rate sale rispettivamente a ottantacinque, novantasette e centonove. Per importi superiori a 120.000 euro la documentazione è obbligatoria e il piano può arrivare fino a centoventi rate mensili. Puoi inoltre chiedere che il piano preveda rate di importo variabile crescente per ciascun anno anziché rate costanti: se la tua crisi è di cassa nell’immediato, è un’opzione da non scartare.

Il pagamento parziale mirato. Se ti mancano poche migliaia di euro per scendere sotto soglia, il calcolo è banale: paghi quel differenziale e sblocchi l’intera capacità di compensazione. La circolare 16/E/2024 ha espressamente riconosciuto che il pagamento anche parziale dei debiti, che ne determini la riduzione al di sotto della soglia, ripristina la facoltà di compensare.

La definizione agevolata. Se è aperta una finestra di rottamazione dei carichi, la presentazione della domanda sospende gli effetti del carico ai fini che ci interessano. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 54 del 28 febbraio 2024, ha confermato che la presentazione della domanda di definizione agevolata rileva ai fini della disapplicazione del divieto di compensazione.

La compensazione dei ruoli con crediti erariali, che è la Mossa 4 e merita una trattazione a sé.

La base giuridica

Oltre all’art. 19 del D.P.R. 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 110/2024, ti serve il passaggio della circolare 16/E/2024 in cui l’Agenzia chiarisce che i carichi per i quali è stata concessa la rateazione non concorrono al raggiungimento della soglia, a condizione che le rate scadute siano state regolarmente pagate ovvero che il mancato o tardivo pagamento non abbia comportato la decadenza dal beneficio. È una precisazione che sposta il baricentro: non conta l’esistenza del debito, conta la sua regolarità gestionale.

Se qualcosa va storto

Il rischio numero uno è la decadenza dal piano. Otto rate non pagate, anche non consecutive, secondo la disciplina applicabile ai piani concessi nel regime vigente, fanno crollare il beneficio e ti riportano sopra soglia con effetto retroattivo sulla capacità di compensare. Se hai ottenuto la dilazione per sbloccare le compensazioni, il pagamento delle rate diventa una priorità di cassa assoluta, prima dei fornitori e prima di qualunque altra uscita rinviabile.

Il secondo rischio è il diniego della dilazione per importi elevati, quando la documentazione prodotta non regge l’indice di liquidità e l’indice Alfa richiesti. In quel caso non insistere sulla stessa strada: passa alla Mossa 6.

Check di completamento

Il provvedimento di accoglimento della dilazione è agli atti; hai verificato che i carichi rateizzati siano effettivamente usciti dal conteggio interrogando nuovamente l’estratto di ruolo; hai inserito le scadenze delle rate in un calendario di tesoreria con alert almeno a dieci giorni.


Mossa 4 — Usa i crediti per pagare i ruoli, non per pagare le imposte correnti

L’obiettivo è controintuitivo ma decisivo: rinunciare temporaneamente a usare i crediti per abbattere i versamenti correnti, e usarli invece per abbattere i ruoli fino a scendere sotto soglia. È il modo per riprendere il controllo senza tirare fuori cassa.

Quando va fatta

Ha senso quando disponi di crediti di natura erariale capienti — IVA, IRES, IRPEF, IRAP — e il tuo carico scaduto supera i 50.000 euro di poco o di un importo comunque inferiore ai crediti disponibili. Va eseguita prima delle scadenze in cui ti servirà nuovamente compensare.

Come si esegue

Il meccanismo si fonda sul quarto periodo dell’art. 31, comma 1, del D.L. 78/2010, espressamente fatto salvo dal comma 49-quinquies: è consentito il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Operativamente utilizzi il modello F24 con la sezione dedicata ai versamenti di somme iscritte a ruolo, indicando i riferimenti del carico che intendi estinguere e esponendo in compensazione il credito erariale disponibile.

L’effetto è quello che ti serve: il carico si riduce, e con esso l’importo rilevante ai fini della soglia. La circolare 16/E/2024 ha confermato che la riduzione dei carichi al di sotto della soglia può essere conseguita anche mediante l’utilizzo in compensazione di crediti di natura erariale ai sensi dell’art. 31, comma 1, quarto periodo.

Attenzione a due limiti. Il primo: questa strada è percorribile con i crediti erariali, non con i crediti agevolativi. Il credito Transizione 4.0 o il credito ricerca e sviluppo non sono “crediti relativi alle stesse imposte” iscritte a ruolo. Il secondo: devi comunque rispettare le regole di utilizzabilità del credito, a partire dal visto di conformità dove richiesto e dalla preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

La base giuridica

Art. 31, comma 1, quarto periodo, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010; art. 37, comma 49-quinquies, terzo periodo, del D.L. 223/2006, che fa salve quelle previsioni; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024. Ricorda che l’art. 31 mantiene un divieto autonomo, che opera “fino a concorrenza” dell’importo dei debiti superiori a 1.500 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e scaduti, sanzionato con una misura pari al cinquanta per cento degli importi indebitamente compensati: uscire dal divieto dei 50.000 euro non significa uscire da quello dei 1.500.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la delega scartata perché il credito esposto non risultava ancora disponibile o perché era di natura agevolativa. Lo scarto non è una semplice inefficacia: comporta che il versamento si consideri non eseguito, con le conseguenze sanzionatorie che vedremo alla Mossa 8. Prima di trasmettere, verifica nel cassetto fiscale la disponibilità effettiva del credito e la sua corretta qualificazione.

Il secondo imprevisto è l’ordine di imputazione: se hai più carichi, indicare quello sbagliato può lasciarti sopra soglia pur avendo pagato. Imputa sempre partendo dai carichi che pesano di più sul conteggio e che non sono già sospesi o rateizzati.

Check di completamento

Hai una simulazione scritta del “prima e dopo” della soglia; hai verificato la natura erariale dei crediti impiegati; hai conservato le ricevute telematiche di accoglimento delle deleghe, non solo le quietanze.


Mossa 5 — Metti in sicurezza i versamenti correnti con ciò che resta compensabile

L’obiettivo è impedire che, mentre sistemi i ruoli, si accumuli un nuovo debito da omesso versamento. È la mossa difensiva del piano: non risolve, ma evita che il buco si allarghi.

Quando va fatta

Prima di ogni scadenza del 16 del mese, e comunque immediatamente se hai già ricevuto una comunicazione di mancata esecuzione della delega. Se il tuo prossimo versamento è tra dieci giorni, questa mossa viene prima di tutte le altre.

Come si esegue

Devi sapere con precisione che cosa il divieto non tocca.

I crediti verso INPS e INAIL restano compensabili anche in presenza di carichi a ruolo oltre soglia. La preclusione del comma 49-quinquies riguarda i crediti di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 di natura erariale e agevolativa, non quelli di natura previdenziale e assicurativa. Se hai crediti contributivi maturati e correttamente registrati negli archivi degli enti, quelli puoi utilizzarli.

C’è però una regola operativa che manda in errore moltissime deleghe: quando il divieto opera, non puoi esporre nella medesima delega di pagamento sia i crediti INPS o INAIL sia i crediti per i quali la compensazione è preclusa. Devi separare le deleghe. Un solo credito erariale esposto per errore accanto a un credito contributivo fa scartare l’intero F24, compresa la parte che sarebbe stata legittima.

La compensazione verticale, o interna, resta possibile. Utilizzare un credito IVA per pagare un debito IVA, o un credito IRES a scomputo di un debito IRES, non rientra nella preclusione, che colpisce la compensazione orizzontale ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Attenzione però: se la compensazione verticale è esposta nel modello F24, scatta comunque l’obbligo di trasmissione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo dei canali telematici è generalizzato. Dal 1° luglio 2024, per effetto dell’art. 1, comma 95, della L. 213/2023, tutti i modelli F24 contenenti compensazioni devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’obbligo vale anche per i modelli a saldo zero, per le compensazioni verticali esposte in F24 e per quelle che coinvolgono crediti INPS e INAIL. Se il tuo studio o la tua tesoreria usava ancora il canale bancario per le deleghe con compensazione, quel canale non è più praticabile.

Un chiarimento sul fronte contributivo, perché ha generato molta confusione: la Legge di Bilancio 2026 conteneva, nella versione originaria del disegno di legge, una disposizione che dal 1° luglio 2026 avrebbe esteso a tutti i contribuenti e a tutti i crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte il divieto di compensazione con debiti INPS e INAIL. Quella disposizione è stata soppressa nel corso dell’esame parlamentare: il divieto è rimasto circoscritto, come già previsto dall’art. 4-bis, comma 1, del D.L. 39/2024 con decorrenza 1° gennaio 2025, alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB, alle società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo di cui all’art. 64 del TUB e alle imprese di assicurazione, con riferimento ai crediti derivanti da sconto in fattura e cessione dei bonus edilizi ex art. 121 del D.L. 34/2020. Se qualcuno ti ha detto che dal luglio 2026 non puoi più pagare i contributi con i crediti d’imposta, verifica: per l’impresa ordinaria quella regola non è entrata in vigore. Trattandosi di materia in continuo movimento, prima di impostare una pianificazione pluriennale fai comunque confermare l’assetto normativo vigente alla data in cui operi.

La base giuridica

Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241; art. 1, commi da 94 a 98, della L. 213/2023; art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006; art. 4-bis, comma 1, del D.L. 39/2024 convertito con modificazioni dalla L. 67/2024; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024, che contiene sia il chiarimento sull’estensione dell’obbligo telematico alle compensazioni verticali esposte in F24, sia il divieto di esposizione congiunta nella medesima delega.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la comunicazione di mancata esecuzione della delega ricevuta a ridosso della scadenza. Non ha senso ritrasmettere lo stesso modello: verrà scartato di nuovo. Devi ricostruire immediatamente due cose: se lo scarto dipende dal superamento della soglia oppure dai controlli preventivi sui profili di rischio previsti dai commi 49-ter e 49-quater dell’art. 37, che seguono logiche diverse. Nel primo caso lavori sulla soglia; nel secondo devi rispondere nel merito sulla spettanza del credito.

Il secondo imprevisto è il versamento eseguito per cassa all’ultimo momento per evitare l’omissione, con conseguente tensione di tesoreria. È spiacevole ma quasi sempre preferibile: la sanzione da omesso versamento e gli interessi costano più della tensione di un mese.

Check di completamento

Le deleghe con crediti contributivi sono separate da quelle con crediti erariali; il canale di trasmissione è quello dell’Agenzia delle Entrate per tutte le deleghe con compensazione; hai una procedura interna scritta che impone la verifica della soglia prima di ogni trasmissione.


Mossa 6 — Se il debito è strutturale, apri il canale del Codice della crisi

L’obiettivo è smettere di rincorrere la soglia e ristrutturare il debito fiscale alla radice, ottenendo insieme dilazione, riduzione degli accessori e — dove ricorrono i presupposti — falcidia. È la mossa che cambia natura al problema.

Quando va fatta

Quando ricorre almeno una di queste condizioni: la dilazione ordinaria non è sostenibile con i flussi attesi; il debito fiscale e contributivo è tale da rendere squilibrata la struttura patrimoniale; esistono segnali di crisi rilevanti ai fini degli obblighi di segnalazione. Il tempismo qui è tutto: la composizione negoziata presuppone che il risanamento sia ancora ragionevolmente perseguibile, e ogni mese di ritardo restringe quello spazio.

Come si esegue

Il percorso ordinario è la composizione negoziata della crisi, che si attiva con istanza sulla piattaforma telematica nazionale, corredata dalla documentazione contabile e dal test pratico di risanabilità, e porta alla nomina di un esperto indipendente. Da lì si apre un ventaglio di strumenti che incidono direttamente sul tuo debito fiscale.

Le misure premiali dell’art. 25-bis del CCII operano su tre livelli: gli interessi che maturano sui debiti tributari nel corso delle trattative sono ridotti alla misura legale; le sanzioni per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta sono ridotte al minimo se la scadenza è successiva alla presentazione dell’istanza; sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà quando il procedimento si conclude con uno degli esiti previsti.

Il comma 4 dello stesso articolo consente di ottenere dall’Agenzia delle Entrate un piano di rateazione fino a centoventi rate mensili per i debiti tributari non ancora iscritti a ruolo, quando la composizione negoziata si conclude con uno degli accordi previsti dall’art. 23, comma 1, lettere a) o c), pubblicato nel registro delle imprese, in presenza di comprovata e grave situazione di difficoltà rappresentata nell’istanza e sottoscritta dall’esperto. L’Agenzia delle Entrate è tornata su questi profili con la circolare n. 5 del 16 luglio 2026, dedicata agli istituti del Codice della crisi, chiarendo i presupposti dell’agevolazione e il rapporto con la disciplina generale dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973.

C’è poi l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, del CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024 con decorrenza 28 settembre 2024, che per la prima volta consente, già in composizione negoziata, di formulare all’Amministrazione finanziaria una proposta di pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, esclusi i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La proposta richiede la relazione di un revisore sulla completezza e veridicità dei dati aziendali e l’attestazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, ed è soggetta ad autorizzazione del tribunale. Tieni presente due limiti: i debiti verso enti previdenziali e assicurativi non sono falcidiabili in questa sede, e i tributi locali restano fuori dal perimetro.

Se la composizione negoziata non è la sede adatta, gli sbocchi restano la transazione fiscale nell’accordo di ristrutturazione ex art. 63 CCII e il trattamento dei crediti tributari nel concordato preventivo ex art. 88 CCII, dove opera anche il meccanismo di omologazione in caso di mancata adesione dell’Amministrazione.

Su questo terreno l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo interviene nella duplice qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e di coordinatore di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: è la combinazione che consente di costruire la proposta all’Erario e, nello stesso momento, di verificare che i carichi su cui la proposta si costruisce siano tutti legittimi e correttamente quantificati.

La base giuridica

Artt. 12 e seguenti, 17, 23 comma 2-bis, 25-bis, 63 e 88 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (CCII), come modificati dal D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136; art. 19 del D.P.R. 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 110/2024; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 16 luglio 2026. Segnati anche che l’accesso a un percorso di regolazione della crisi non fa venire meno di per sé il divieto di compensazione: il divieto cade solo per effetto della sospensione, della rateazione o della riduzione del carico sotto soglia. È un punto che va gestito espressamente nel piano, non dato per scontato.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto ricorrente è la valutazione di sostenibilità del piano decennale da parte dell’ufficio territoriale, che può divergere da caso a caso e che si confronta con piani di risanamento che raramente superano il quinquennio. La risposta tecnica è costruire il piano finanziario con una proiezione coerente con la durata della rateazione richiesta, e non limitarsi all’orizzonte biennale della relazione dell’esperto.

Il secondo imprevisto è l’apertura di una liquidazione giudiziale nel corso delle trattative: l’accordo transattivo si risolve di diritto, e con esso cade l’impianto della dilazione. Per questo la valutazione sulla reversibilità della crisi va fatta all’inizio, non in corsa.

Check di completamento

Hai il test di risanabilità e la situazione patrimoniale aggiornata; hai quantificato il debito fiscale distinguendo tra iscritto a ruolo e non ancora iscritto, perché le due masse seguono regimi diversi; hai una proiezione di cassa che regge il piano di rateazione richiesto.


Mossa 7 — Presidia i crediti a rimborso, perché lì il Fisco gioca un’altra partita

L’obiettivo è impedire che il credito che non puoi compensare venga anche congelato in sede di rimborso, lasciandoti senza nessuna delle due strade. È la mossa che gli imprenditori scoprono troppo tardi.

Quando va fatta

Quando, bloccata la compensazione, decidi di chiedere a rimborso il credito IVA annuale o trimestrale. Cioè, tipicamente, subito dopo aver constatato il blocco. Da quel momento devi mettere in conto che l’Amministrazione possa reagire con gli strumenti che le competono.

Come si esegue

Devi conoscere tre istituti.

Il fermo amministrativo ex art. 69, comma 6, del R.D. 2440/1923. È il potere dell’Amministrazione di sospendere il pagamento di una somma dovuta al proprio creditore quando vanti a qualsiasi titolo una contrapposta ragione di credito. La Cassazione ne ha ribadito la natura di provvedimento cautelare espressione del generale potere di autotutela, strumentale a un’eventuale futura compensazione, autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario secondo il principio già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1733 del 2002.

La sospensione dei rimborsi ex art. 23 del D.Lgs. 472/1997, che opera nei limiti degli importi dovuti in base all’atto impositivo notificato.

Le garanzie dell’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972. Qui la partita si gioca sul divieto di cumulo delle tutele: le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2320 del 31 gennaio 2020, hanno affermato che, quando il contribuente abbia prestato una delle garanzie previste dall’art. 38-bis, il fermo amministrativo sui rimborsi IVA non può essere disposto, perché l’Erario è già tutelato e una tutela ulteriore risulterebbe ingiustificata.

Operativamente: se chiedi il rimborso e prevedi contestazioni, valuta di prestare la garanzia, perché ti mette al riparo dal fermo. Se il fermo arriva comunque, impugnalo: è atto autonomamente impugnabile, e il giudizio verte sulla motivazione e sull’esistenza effettiva del controcredito, non su una generica pendenza.

Se sei già in procedura concorsuale il quadro cambia ancora. La Cassazione, con la sentenza n. 34930 del 2021, ha affermato l’incompatibilità del fermo amministrativo con la procedura fallimentare, in ragione della funzione conservativa che l’esecuzione concorsuale esercita a favore della massa: il fermo, prenotando a favore dell’Erario una frazione del patrimonio, si scontra con la specialità del diritto concorsuale. Con la successiva sentenza n. 34421 dell’11 dicembre 2023, però, la stessa Corte ha ritenuto ammissibile il fermo dopo l’insinuazione al passivo di un credito erariale non contestato sorto prima del fallimento, precisando che il rigetto endofallimentare dell’istanza di compensazione parziale non impedisce all’Amministrazione di far valere le proprie ragioni al di fuori del concorso. Sono due arresti che vanno letti insieme, distinguendo con cura la posizione della massa da quella del terzo cessionario del credito.

La base giuridica

Art. 69, comma 6, del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440; art. 23 del D.Lgs. 472/1997; art. 38-bis del D.P.R. 633/1972; art. 19 del D.Lgs. 546/1992 per l’impugnabilità; artt. 155 e 96 del CCII per la compensazione in sede concorsuale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il fermo motivato per relationem su carichi riferiti ad altre società del gruppo per le quali sei coobbligata. In quel caso la difesa non è sul fermo in sé ma sulla dimostrazione dell’inesistenza o dell’inesigibilità del controcredito, e va costruita con la stessa analisi documentale della Mossa 2.

Il secondo imprevisto è la cessione del credito IVA a un terzo, effettuata per fare cassa, che si scontra con un fermo successivo. Il cessionario subentra nella stessa posizione del cedente e subisce le eccezioni opponibili a quest’ultimo: prima di cedere, quantifica l’esposizione a ruolo, altrimenti trasferisci al cessionario un contenzioso e non un incasso.

Check di completamento

Sai se sul tuo rimborso pende un fermo o una sospensione, e in forza di quale atto; hai valutato la convenienza della garanzia ex art. 38-bis; se hai ceduto o intendi cedere il credito, hai informato il cessionario dell’esposizione a ruolo esistente.


Mossa 8 — Chiudi i profili sanzionatori prima che si chiudano su di te

L’obiettivo è evitare che il tentativo di sopravvivere con le compensazioni si trasformi in un’esposizione sanzionatoria amministrativa e penale, e in una responsabilità personale degli amministratori. È la mossa che protegge le persone, non solo la società.

Quando va fatta

Immediatamente, se hai già effettuato compensazioni in presenza di carichi oltre soglia o hai ricevuto comunicazioni di mancata esecuzione delle deleghe. In via preventiva, prima di qualunque nuova compensazione di crediti agevolativi.

Come si esegue

Distingui tre piani, perché le conseguenze sono diverse.

Il piano dello scarto della delega. Quando opera il divieto, la delega non viene eseguita: il versamento si considera non effettuato. Non si tratta di un semplice rinvio, ma di un’omissione, che genera sanzione da omesso o tardivo versamento — nella misura del venticinque per cento per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, per effetto della revisione del sistema sanzionatorio operata dal D.Lgs. 87/2024 — oltre agli interessi. La strada da valutare è il ravvedimento operoso, tanto più conveniente quanto più rapidamente interviene.

Il piano della sanzione specifica dell’art. 31 del D.L. 78/2010. Chi compensa in violazione del divieto “fino a concorrenza” relativo ai ruoli scaduti superiori a 1.500 euro incorre in una sanzione pari al cinquanta per cento degli importi iscritti a ruolo e scaduti, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. È una sanzione autonoma, che si aggiunge e non si sostituisce alle altre.

Il piano della qualificazione del credito. Qui si gioca tutto. Il D.Lgs. 87/2024 ha definito in via normativa, e per la prima volta in modo esplicito, sia i crediti inesistenti sia i crediti non spettanti, con effetti tanto sulle sanzioni amministrative quanto su quelle penali. Sul versante amministrativo, l’indebita compensazione di crediti inesistenti è punita con la sanzione del settanta per cento del credito utilizzato, quella di crediti non spettanti con la sanzione del venticinque per cento, con ipotesi di sanzione fissa in misura ridotta nei casi meno gravi. Sul versante penale, l’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti per importi annui superiori a 50.000 euro, e con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni l’utilizzo di crediti inesistenti oltre la stessa soglia; per la sola ipotesi dei crediti non spettanti, il comma 2-bis esclude la punibilità quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza sugli elementi che fondano la spettanza del credito.

Le implicazioni pratiche sono due. La prima: la qualificazione del credito non è un’etichetta, è la differenza tra una sanzione amministrativa gestibile e un procedimento penale. La seconda: la Cassazione penale, con la sentenza n. 3374 del 28 gennaio 2025, ha chiarito che il reato di indebita compensazione si configura sia in caso di compensazione orizzontale, tra tributi di natura diversa, sia in caso di compensazione verticale, tra tributi omogenei. Non esiste, in altre parole, una zona franca “interna”.

Infine, il profilo organizzativo. L’art. 2086 del codice civile impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche alla rilevazione tempestiva della crisi. Una gestione della tesoreria che sistematicamente confidi su compensazioni precluse, senza una procedura di verifica preventiva della soglia, è precisamente il tipo di lacuna organizzativa che, a posteriori, viene contestata agli amministratori.

La base giuridica

Art. 13 del D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87; art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000; art. 31, comma 1, del D.L. 78/2010; artt. 49-ter e 49-quater dell’art. 37 del D.L. 223/2006 sui controlli preventivi; art. 2086 c.c.; art. 3 CCII sugli assetti.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto peggiore è la contestazione di credito inesistente su un credito che ritieni semplicemente non spettante. Non è una battaglia nominalistica: la difesa va impostata sulla distinzione tracciata dalle Sezioni Unite civili e recepita dalla riforma, dimostrando che il presupposto costitutivo esisteva e che l’eventuale vizio atteneva a soglie, procedure o formalità di utilizzo.

Il secondo imprevisto è la contestazione al legale rappresentante di crediti maturati da un ramo d’azienda acquisito o da una società incorporata. La difesa passa dalla ricostruzione documentale della provenienza del credito e dalla dimostrazione della diligenza esercitata al momento dell’acquisizione.

Check di completamento

Hai un elenco di tutte le compensazioni effettuate negli ultimi periodi con indicazione della natura del credito e della posizione a ruolo alla data di ciascuna delega; hai valutato il ravvedimento dove praticabile; hai formalizzato una procedura interna di verifica preventiva della soglia.


Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili a mostrare come cambia l’esito a seconda della tempestività con cui esegui le mosse. Non sono casi reali dello Studio e non costituiscono previsione di risultato.

Simulazione A — Stessa impresa, tre tempi diversi. Alfa S.r.l. ha carichi erariali scaduti per 63.480 euro e dispone di un credito IVA annuale di 38.200 euro. Deve versare, il 16 di ogni mese, circa 14.700 euro tra ritenute e contributi.

Chi esegue la Mossa 3 entro il giorno 5 del mese: presenta istanza di dilazione per l’intero carico, ottiene l’accoglimento e un piano su ottantaquattro rate. Alla data di trasmissione della delega il carico è in rateazione non decaduta, dunque non concorre alla soglia. La compensazione torna disponibile: Alfa copre i 14.700 euro con il credito IVA e paga per cassa la sola rata di dilazione, pari a circa 756 euro. Esborso mensile effettivo: 756 euro.

Chi arriva alla Mossa 3 il giorno 14: l’istanza è presentata ma non ancora accolta alla data del versamento. Il carico è ancora rilevante, la delega viene scartata. Alfa deve versare 14.700 euro per cassa, che non ha. Se non versa, matura una sanzione del venticinque per cento — 3.675 euro — oltre interessi, riducibile con ravvedimento se interviene rapidamente.

Chi non esegue affatto la Mossa 3: nell’arco di sei mesi accumula circa 88.200 euro di versamenti omessi, che a loro volta verranno iscritti a ruolo, portando il carico complessivo oltre 150.000 euro. A quel punto la dilazione richiede documentazione della difficoltà, il credito IVA resta inutilizzato e la posizione entra nell’area della crisi conclamata.

Simulazione B — Il differenziale che sblocca tutto. Beta S.p.A. ha carichi scaduti per 51.900 euro. È sopra soglia di 1.900 euro. Dispone di crediti agevolativi per 112.400 euro che non può usare né per i versamenti né per pagare i ruoli, trattandosi di crediti non erariali.

Ipotesi 1: Beta paga per cassa 1.901 euro, scendendo a 49.999 euro. Il divieto cessa dalla data della riduzione e i 112.400 euro di crediti agevolativi tornano compensabili per i versamenti correnti. Rapporto tra esborso e liquidità sbloccata: circa 1 a 59.

Ipotesi 2: Beta non esegue la verifica della Mossa 1, ritiene di essere sotto soglia perché ricorda un carico da 47.000 euro e ignora un atto di recupero da 4.900 euro affidato tre mesi prima. Trasmette la delega, che viene scartata. Il versamento risulta omesso.

La lezione della simulazione è che, al confine della soglia, l’errore non è finanziario: è informativo.

Simulazione C — Il carico che non doveva esserci. Gamma S.r.l. ha carichi scaduti per 78.640 euro, di cui 34.900 derivanti da una cartella la cui notifica risulta effettuata a un indirizzo PEC cancellato dagli elenchi pubblici otto mesi prima dell’invio.

Chi esegue la Mossa 2 nei termini: impugna, chiede e ottiene la sospensione giudiziale del carico. L’importo rilevante scende a 43.740 euro. Il divieto cessa. Il giudizio prosegue nel merito, ma la liquidità è già tornata disponibile.

Chi lascia decorrere i sessanta giorni — ricordando che il conteggio si sospende dal 1° al 31 agosto — si trova con un carico definitivo, un divieto pienamente operativo e la sola strada della dilazione su un importo che avrebbe potuto non pagare affatto.

Simulazione D — Quando la dilazione non basta. Delta S.r.l. ha 214.300 euro di debito tributario complessivo, di cui 96.500 iscritti a ruolo e 117.800 non ancora iscritti, ricavi in calo del ventidue per cento e patrimonio netto eroso.

Chi si limita alla Mossa 3: ottiene una dilazione su centoventi rate del carico a ruolo, con rata di circa 804 euro, ma i 117.800 euro non ancora iscritti continueranno a essere affidati progressivamente, riportandola sopra soglia a ogni nuova iscrizione. La dilazione è una rincorsa.

Chi esegue la Mossa 6: accede alla composizione negoziata, ottiene la riduzione degli interessi alla misura legale sui debiti che maturano nelle trattative e, in caso di esito positivo con accordo pubblicato, l’abbattimento della metà di sanzioni e interessi sui debiti anteriori, oltre alla possibilità di una rateazione fino a centoventi rate sui debiti non ancora iscritti a ruolo e, ricorrendone i presupposti, di un accordo transattivo che incida sulla sorte capitale. La differenza non è di qualche punto percentuale: è tra ristrutturare e rinviare.

Simulazione E — Il gruppo che si blocca a catena. Epsilon S.r.l. ha carichi propri per 19.700 euro, ampiamente sotto soglia, e conta di compensare un credito IRES di 44.900 euro per coprire i versamenti del semestre. Nell’estratto di ruolo compaiono però ulteriori 41.300 euro riferiti a un avviso intestato alla controllata Zeta S.r.l., per il quale Epsilon risulta coobbligata in forza di un’operazione straordinaria di tre anni prima.

Chi esegue la Mossa 1 con l’estratto di ruolo completo: rileva che l’esposizione rilevante è di 61.000 euro e non di 19.700, e agisce con un mese di anticipo. Ha due strade: chiedere la dilazione della quota per la quale è coobbligata, oppure verificare con la Mossa 2 se l’atto presupposto sia stato validamente notificato anche a lei e non soltanto alla società originariamente obbligata. Nel primo caso rientra sotto soglia in poche settimane; nel secondo può eliminare il carico alla radice.

Chi si affida alla contabilità interna: conosce solo i 19.700 euro dei propri carichi, considera la posizione tranquilla, trasmette la delega e se la vede scartare. A quel punto ha già saltato la scadenza, e la coobbligazione emerge nel momento peggiore, cioè quando i termini per impugnare l’atto presupposto sono con ogni probabilità decorsi.

La simulazione mostra un punto che vale per tutti i gruppi societari, anche piccoli: la soglia si calcola sulla posizione complessiva del soggetto che trasmette la delega, comprese le partite per le quali risponde in via solidale. Nelle realtà familiari con più società, questa verifica va fatta su tutte le entità, e va rifatta dopo ogni operazione straordinaria — fusione, scissione, cessione o conferimento di ramo d’azienda — perché è in quei passaggi che le coobbligazioni si generano e si dimenticano.


Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania del responsabile amministrativo.

MossaObiettivoTermine di riferimentoRischio se la salti
1. Ricostruire la posizione a ruoloConoscere l’importo esatto dei carichi scaduti rilevantiPrima di ogni delega F24 con compensazioneDeleghe scartate a sorpresa e versamenti che risultano omessi
2. Attaccare i carichi viziatiOttenere sospensione e ridurre l’importo rilevante60 giorni dalla notifica, con sospensione dei termini dal 1° al 31 agostoDebito definitivo su somme che potevi non pagare
3. Rientrare sotto sogliaRipristinare la facoltà di compensarePiano in essere alla data di trasmissione della delegaBlocco totale delle compensazioni e crisi di cassa
4. Pagare i ruoli con i crediti erarialiAbbattere il carico senza esborso di cassaPrima delle scadenze in cui servirà compensareCrediti immobilizzati e ruoli che restano sopra soglia
5. Mettere in sicurezza i versamenti correntiEvitare nuovo debito da omesso versamentoOgni scadenza mensileSanzioni da omesso versamento che alimentano nuovi ruoli
6. Aprire il canale del Codice della crisiRistrutturare il debito, non solo dilazionarloFinché il risanamento è ragionevolmente perseguibilePerdita della finestra di risanamento e sbocco liquidatorio
7. Presidiare i crediti a rimborsoImpedire il congelamento del creditoAlla presentazione dell’istanza di rimborsoCredito né compensabile né rimborsabile
8. Chiudere i profili sanzionatoriContenere sanzioni e responsabilità personaliPrima possibile, con valutazione del ravvedimentoEsposizione penale e responsabilità degli amministratori

Tre regole di esecuzione da tenere a mente. Primo: la verifica della soglia va rifatta prima di ogni singola delega, perché il presupposto si valuta alla data di trasmissione. Secondo: la rateazione produce effetto solo se accolta e solo finché non decadi. Terzo: nessuna mossa di questo piano funziona su informazioni stimate.


Gli scenari di deviazione

Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Ecco i tre imprevisti che si verificano più spesso e il piano B per ciascuno.

Scenario 1 — La controparte accelera: arriva un pignoramento mentre stai sistemando i ruoli

Può accadere che, mentre lavori sulla dilazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifichi un atto di pignoramento presso terzi sui rapporti bancari o sui crediti verso clienti. L’effetto sulla tua liquidità è immediato e più violento del blocco delle compensazioni.

Il piano B ha tre passaggi. Il primo è verificare se la presentazione dell’istanza di dilazione, se anteriore all’atto, produce effetti sospensivi e se ricorrono i presupposti per chiedere la sospensione dell’esecuzione. Il secondo è valutare, se sei in un percorso di regolazione della crisi o stai per accedervi, la richiesta di misure protettive: sono lo strumento tipico per congelare le iniziative dei creditori mentre le trattative sono in corso. Il terzo è aggredire l’atto per vizi propri, se ne ricorrono. Quello che non devi fare è restare fermo confidando che la dilazione in corso di istruttoria basti da sola: l’istruttoria non è un provvedimento.

Scenario 2 — Il termine è scaduto: la cartella viziata è ormai definitiva

Ti accorgi in Mossa 2 che il carico da 34.900 euro era impugnabile ma i termini sono spirati da mesi. È la situazione più frustrante e anche la più comune.

Il piano B è duplice. Sul fronte tributario, verifica se residuano spazi per far valere l’inesistenza della notifica in sede di opposizione agli atti successivi, o se ricorrono i presupposti per un’istanza di autotutela documentata: non è una strada garantita, ma su vizi di notifica documentalmente evidenti merita di essere tentata prima di rassegnarsi. Sul fronte operativo, sposta immediatamente l’obiettivo: se non puoi eliminare il carico, devi neutralizzarne l’effetto sulla soglia, e quindi torna alla Mossa 3 con la dilazione. La perdita di un’opportunità difensiva non deve tradursi nella perdita anche della liquidità.

Scenario 3 — Il documento è irreperibile: non trovi la relata o l’atto presupposto

Chiedi copia degli atti e ti viene risposto che il fascicolo non è più disponibile, o ricevi documentazione incompleta.

Il piano B parte da un principio: l’onere di provare la regolarità della notifica grava su chi la afferma, non su di te. Formalizza per iscritto la richiesta di accesso agli atti e conserva la risposta o il silenzio. In sede contenziosa, l’impossibilità dell’Amministrazione di produrre la relata è un elemento che gioca a tuo favore. Nel frattempo, non bloccare l’esecuzione del piano in attesa del documento: procedi con le mosse che non dipendono da esso, tenendo il carico controverso in un elenco separato con l’indicazione della verifica pendente.

Scenario 4 — La banca reagisce: revoca o riduzione degli affidamenti

Mentre esegui il piano, l’istituto di credito viene a conoscenza della tensione — attraverso la centrale rischi, un’informativa di bilancio o la notizia dell’accesso a un percorso di regolazione della crisi — e riduce o revoca le linee autoliquidanti. Per un’impresa che stava già pagando per cassa i versamenti non compensabili, è il colpo che chiude la partita.

Il piano B ha due direzioni. La prima è normativa: il Codice della crisi stabilisce espressamente che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o di revoca delle linee di credito, né ragione di una diversa classificazione del credito. Non è un divieto assoluto — l’intermediario resta soggetto alla disciplina di vigilanza prudenziale — ma è un argomento serio da mettere sul tavolo per iscritto, prima che la revoca diventi operativa.

La seconda direzione è documentale: alla banca va presentata la stessa ricostruzione che hai costruito nelle Mosse 1 e 3, cioè l’evidenza che il debito a ruolo è stato riportato in gestione ordinaria con un piano di dilazione in corso e che il blocco delle compensazioni è stato rimosso. Un’impresa che dimostra di aver ripreso il controllo della posizione fiscale è un’impresa diversa, agli occhi di un comitato crediti, da un’impresa che subisce gli eventi. Il momento per presentare questa evidenza è prima della revisione dell’affidamento, non dopo la revoca.

Scenario 5 — Il credito viene sospeso dai controlli preventivi

Può accadere che la delega venga bloccata non perché sei sopra soglia, ma perché la compensazione presenta profili di rischio individuati dai controlli preventivi previsti dai commi 49-ter e 49-quater dell’art. 37 del D.L. 223/2006: l’Agenzia sospende l’esecuzione della delega fino a trenta giorni e, se all’esito il credito risulta in tutto o in parte non utilizzabile, comunica la mancata esecuzione.

È uno scenario diverso dal precedente e richiede una risposta diversa. Qui non serve lavorare sulla soglia: serve dimostrare nel merito la spettanza del credito, con la documentazione che ne fonda il presupposto costitutivo — perizie e documentazione tecnica per i crediti ricerca e sviluppo e Transizione 4.0, interconnessione e collaudo per i beni strumentali, asseverazioni e comunicazioni telematiche per i crediti edilizi. La finestra è stretta, e ogni giorno perso è un giorno in cui il versamento resta scoperto.

Due accortezze operative. Primo: non ritrasmettere la stessa delega sperando in un esito diverso, perché il controllo è automatico e l’esito sarà identico. Secondo: predisponi il fascicolo probatorio del credito prima di utilizzarlo, non dopo la sospensione. Quando la contestazione arriva, la differenza tra un fascicolo già pronto e una ricostruzione fatta di corsa si vede immediatamente, e si vede soprattutto sulla qualificazione del credito come non spettante anziché inesistente, che è la distinzione da cui dipende l’intera esposizione sanzionatoria vista alla Mossa 8.

Un ultimo scenario, meno frequente ma più grave, va segnalato: il mutamento normativo in corso d’opera. Questa materia è stata modificata tre volte in tre anni, ed è destinata a essere ricollocata nel Testo unico in materia di versamenti e riscossione. Se il tuo piano si sviluppa su un orizzonte pluriennale, prevedi una verifica periodica dell’assetto normativo vigente: una strategia costruita su una soglia che nel frattempo è cambiata è una strategia sbagliata anche se era giusta quando l’hai scritta.


Le domande di chi sta eseguendo

Posso fare la Mossa 4 prima della Mossa 3? Sì, e in alcuni casi è preferibile. Se hai crediti erariali capienti e ti mancano poche migliaia di euro per scendere sotto soglia, pagare i ruoli con i crediti è più rapido dell’istruttoria di una dilazione. La Mossa 3 resta però necessaria se il carico è molto superiore ai crediti disponibili.

Se ottengo la dilazione, posso compensare già dal giorno dell’istanza? No. Ciò che rileva è che il piano di rateazione sia in essere alla data di trasmissione della delega, non che l’istanza sia stata presentata. Tra istanza e accoglimento c’è una finestra in cui sei ancora bloccato: pianifica i versamenti di quel periodo per cassa.

Il divieto riguarda anche i crediti che ho già maturato prima del 2026? Sì. Non conta quando è maturato il credito né quando è sorto il carico: conta la data in cui trasmetti la delega di pagamento. Una compensazione eseguita dal 1° gennaio 2026 in presenza di carichi superiori a 50.000 euro è preclusa anche se quei carichi sono anteriori.

Posso compensare almeno la parte di credito che eccede il debito a ruolo? No, ed è il punto che più spesso viene frainteso. Il limite è assoluto. Con 60.000 euro di carichi scaduti e 70.000 euro di crediti, non puoi compensare nemmeno i 10.000 euro di eccedenza: la compensazione è vietata per intero fino a quando non rientri sotto soglia.

L’apertura di una composizione negoziata mi sblocca automaticamente le compensazioni? No. L’accesso a un percorso di regolazione della crisi non è di per sé un provvedimento di sospensione dei carichi. Il divieto cade per effetto della sospensione, della rateazione o della riduzione dell’esposizione sotto soglia: sono queste le leve, e vanno attivate espressamente all’interno del percorso.

Posso continuare a pagare i contributi dei dipendenti con i miei crediti d’imposta? Sì, per l’impresa ordinaria. La norma che avrebbe generalizzato il divieto dal 1° luglio 2026 è stata soppressa in sede parlamentare, e il divieto resta circoscritto a banche, intermediari finanziari e assicurazioni con riferimento ai crediti da bonus edilizi acquisiti. Resta però il fatto che, se sei sopra la soglia dei 50.000 euro, i crediti d’imposta erariali e agevolativi sono comunque bloccati: in quel caso ti restano utilizzabili solo i crediti maturati verso INPS e INAIL.

Se la delega viene scartata, il versamento è semplicemente rinviato? No. La delega non eseguita significa versamento non effettuato, con tutte le conseguenze dell’omissione. È la ragione per cui la verifica preventiva della soglia non è una cautela, è un adempimento.

Se pago le rate della dilazione ma salto una scadenza, perdo tutto? Non alla prima rata. La decadenza si produce al superamento del numero di rate non pagate previsto dalla disciplina applicabile al tuo piano, e da quel momento l’intero residuo torna a concorrere alla soglia. Il punto pratico è che la decadenza non ti viene notificata in tempo utile per rimediare prima della successiva delega F24: per questo le rate vanno trattate come un’uscita non comprimibile, con verifica del pagamento effettivo e non della sola disposizione impartita.

I carichi di una società del gruppo pesano sulla mia soglia? Solo se ne rispondi. La soglia si calcola sui carichi affidati riferibili al soggetto che trasmette la delega, comprese le partite per le quali sei coobbligato in solido. È una verifica da fare con l’estratto di ruolo e non con la contabilità interna, perché le coobbligazioni derivanti da operazioni straordinarie non compaiono nei tuoi conti.

Conviene chiedere il credito IVA a rimborso invece che in compensazione? Dipende da due variabili. La prima è la presenza di controcrediti erariali che possano fondare un fermo amministrativo o una sospensione del rimborso: se ci sono, il rimborso rischia di essere congelato più a lungo di quanto ti serva. La seconda è la disponibilità a prestare la garanzia prevista dall’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, che secondo l’orientamento delle Sezioni Unite preclude il ricorso al fermo. In ogni caso il rimborso ha tempi che non sono compatibili con una scadenza mensile: è una soluzione strutturale, non un rimedio d’emergenza.

Il divieto si applica anche se il ruolo è provvisorio perché sto già facendo causa? Sì, salvo che sia intervenuto un provvedimento di sospensione. Il rilievo del carico ai fini della soglia non dipende dalla natura ordinaria o straordinaria del ruolo, né dal fatto che la riscossione avvenga a titolo provvisorio in pendenza di giudizio: dipende dall’affidamento all’agente della riscossione e dalla scadenza del termine di pagamento. È esattamente la ragione per cui, nella Mossa 2, l’istanza di sospensione non è un accessorio del ricorso ma il suo obiettivo immediato.

Che cosa cambia se nel frattempo entro in liquidazione giudiziale? Cambia il soggetto e cambia il regime. La compensazione in sede concorsuale è governata dall’art. 155 del CCII, che riproduce l’art. 56 della legge fallimentare, e il criterio dirimente diventa il momento di sorgenza delle contrapposte ragioni di credito rispetto all’apertura della procedura. Le partite anteriori e quelle maturate in costanza di procedura appartengono a masse distinte e non sono liberamente compensabili tra loro. È un terreno su cui gli errori sono frequenti e le conseguenze definitive: va affrontato con il curatore e non in autonomia.

Serve davvero un legale, o basta il commercialista? Le due funzioni non si sovrappongono. La quantificazione della soglia, la scelta del piano di dilazione e la gestione delle deleghe sono attività che il commercialista svolge quotidianamente. L’impugnazione dei carichi con istanza di sospensione, la difesa sulla qualificazione dei crediti contestati, l’impugnazione del fermo amministrativo e la costruzione degli atti del percorso di regolazione della crisi richiedono invece l’intervento del legale. Nelle posizioni sopra soglia le due attività devono procedere insieme, perché la scelta fiscale condiziona la strategia difensiva e viceversa.

Se rientro sotto soglia, posso compensare anche le scadenze già saltate? Puoi compensare i versamenti che effettui da quel momento in avanti, compresi quelli tardivi da regolarizzare con ravvedimento, perché il presupposto si valuta alla data di trasmissione della delega. Non puoi invece “sanare a ritroso” le deleghe già scartate: quelle restano versamenti non eseguiti, e vanno riemessi con il calcolo di sanzioni e interessi maturati fino alla data del nuovo pagamento. È la ragione per cui la velocità di esecuzione delle Mosse 3 e 4 ha un valore economico misurabile: ogni mese di ritardo aggiunge una sanzione a una posizione che stavi cercando di alleggerire.

Ha senso frazionare l’attività su più soggetti per stare sotto soglia? No, ed è una delle risposte più nette di questa guida. Costituire o riattivare una società veicolo per intestarle i flussi e continuare a compensare è una condotta che espone a contestazioni sull’interposizione e sull’abuso, e nelle realtà a base familiare i collegamenti sono immediatamente ricostruibili dall’Amministrazione. Il rischio non è soltanto il recupero: è di trasformare un problema di liquidità, gestibile con gli strumenti legittimi descritti in questo piano, in una contestazione di natura ben diversa che coinvolge personalmente gli amministratori. Se la soglia ti blocca, le strade sono quelle delle Mosse da 2 a 6, e sono tutte percorribili alla luce del sole.


La giurisprudenza che sostiene il piano

I riferimenti che seguono sono organizzati per la mossa che ciascuno sostiene. I principi sono riformulati in forma sintetica; per l’impiego difensivo va sempre consultato il testo integrale del provvedimento.

A sostegno della Mossa 2 — attaccare e qualificare i carichi

Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 dicembre 2023, n. 34419 — Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto sulla distinzione tra credito inesistente e credito non spettante, individuando le ipotesi in cui l’assenza del presupposto costitutivo, non riscontrabile in sede di controllo automatizzato, integra l’inesistenza, e quelle in cui la violazione di soglie, procedure o formalità di utilizzo integra invece la non spettanza. È rilevante perché da questa qualificazione dipendono i termini di decadenza dell’azione di recupero e, quindi, la stessa esistenza del carico che ti blocca.

Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 dicembre 2023, n. 34452 — Pronuncia gemella della precedente, che ne completa il quadro sistematico. Utile quando la contestazione riguarda crediti agevolativi utilizzati in periodi risalenti.

Cassazione civile, sez. tributaria, ordinanza 9 settembre 2025, n. 24822 — Ha qualificato come inesistente, e non come meramente non spettante, il credito d’imposta utilizzato in compensazione per un importo eccedente rispetto a quanto contabilizzato, con le conseguenze che ne derivano sul termine di otto anni previsto per il recupero. Serve a misurare l’esposizione reale su atti di recupero risalenti.

A sostegno della Mossa 6 — il percorso di regolazione della crisi

Cassazione civile, sez. I, 28 gennaio 2025, n. 2005 — Ha ammesso la compensazione nel concordato preventivo anche quando i presupposti di liquidità ed esigibilità dei crediti contrapposti maturano dopo la data di presentazione della domanda. Rileva perché amplia lo spazio di manovra dell’impresa che entra in procedura con partite reciproche aperte.

Cassazione civile, sez. I, 23 febbraio 2022, n. 6060 — Ha precisato i presupposti necessari perché il debitore ammesso al concordato preventivo possa opporre in compensazione i propri debiti con i crediti vantati verso i creditori. È il precedente da cui muove la giurisprudenza successiva.

Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 — In tema di concordato preventivo in continuità e omologazione forzosa ai sensi dell’art. 112, comma 2, del CCII, ha affrontato l’applicabilità ratione temporis delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024. Utile per collocare correttamente nel tempo la disciplina applicabile al tuo percorso.

A sostegno della Mossa 7 — crediti a rimborso, fermo e compensazione concorsuale

Cassazione civile, Sezioni Unite, 31 gennaio 2020, n. 2320 — Ha affermato che, quando il contribuente abbia prestato una delle garanzie previste dall’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, il fermo amministrativo sui rimborsi IVA non può essere disposto, in applicazione del divieto di cumulo delle tutele a favore dell’Erario. È il precedente centrale per chi chiede a rimborso il credito che non può compensare.

Cassazione civile, sez. tributaria, 18 marzo 2025, n. 7251 — Ha stabilito che il provvedimento di fermo amministrativo, costituendo impedimento giuridico all’esercizio del diritto di credito, interrompe la prescrizione del credito a rimborso, che riprende a decorrere solo alla cessazione dell’efficacia del fermo. Importante per chi ha rimborsi congelati da anni e teme la prescrizione.

Cassazione civile, sez. V, 11 dicembre 2023, n. 34421 — Ha ritenuto ammissibile l’adozione del fermo amministrativo dopo l’insinuazione al passivo di un credito erariale non contestato sorto prima del fallimento, ritenendo irrilevante il rigetto endofallimentare dell’istanza di compensazione parziale, avendo tale provvedimento efficacia meramente interna alla procedura. Va conosciuta perché delimita il potere dell’Amministrazione anche in ambito concorsuale.

Cassazione civile, sez. V, sentenza n. 34930 del 2021 — Ha affermato l’incompatibilità del fermo amministrativo con la procedura fallimentare, in ragione della funzione conservativa dell’esecuzione concorsuale a favore della massa, poiché il fermo prenota all’Erario una frazione del patrimonio sottraendola ai creditori concorsuali. Da leggere in combinazione con la precedente per individuare il corretto perimetro applicativo.

Cassazione civile, sez. tributaria, 21 marzo 2025, n. 7512 — Ha escluso che il curatore, pur conservando la partita IVA dell’insolvente, possa compensare ai sensi dell’art. 56 l. fall., ora art. 155 CCII, il credito IVA sorto prima dell’apertura del concorso con i debiti maturati in corso di procedura, senza che ciò violi il principio di neutralità dell’imposta. Definisce con precisione il confine temporale delle masse.

Cassazione civile, sez. tributaria, ordinanza 25 maggio 2025, n. 13881 — È tornata sui limiti della compensazione tra crediti e debiti tributari nel concordato preventivo, ribadendo che il criterio dirimente è il momento genetico delle reciproche posizioni rispetto alla data di apertura della procedura, e affermando la piena legittimità della compensazione tra posizioni entrambe sorte in epoca anteriore. È il riferimento operativo per l’impresa in concordato che si veda opporre il rifiuto di un rimborso.

Cassazione civile, sez. tributaria, ordinanza 31 luglio 2024, n. 21445 — Ha confermato che la disciplina della compensazione endoconcorsuale dell’art. 56 l. fall., riprodotta nell’art. 155 CCII, si applica anche alla liquidazione coatta amministrativa. Estende l’operatività dei principi anche a procedure diverse dalla liquidazione giudiziale.

Cassazione civile, sez. I, 27 gennaio 2025, n. 1865 — Ha escluso che il credito postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. spettante al socio finanziatore possa essere utilizzato ai fini della compensazione concorsuale, per incompatibilità logica e giuridica tra le due discipline. Rilevante nei gruppi familiari, dove i finanziamenti soci sono frequenti.

A sostegno della Mossa 8 — profili sanzionatori

Cassazione penale, sez. III, 15 gennaio 2025, n. 1757 — Ha fornito indicazioni sulla nozione di credito inesistente e sulla continuità normativa tra la definizione anteriore e quella successiva al D.Lgs. 87/2024, richiamando l’orientamento delle sentenze gemelle del 2021 e delle Sezioni Unite. È il riferimento per impostare la difesa sulla qualificazione del credito.

Cassazione penale, 28 gennaio 2025, n. 3374 — Ha affermato che il reato di indebita compensazione ex art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 si configura sia nella compensazione orizzontale, tra tributi di natura diversa, sia in quella verticale, tra tributi omogenei. Elimina l’idea, diffusa in azienda, che la compensazione “interna” sia penalmente indifferente.

Cassazione penale, sentenza n. 30098 del 2025 — In tema di accollo del debito d’imposta altrui, ha escluso la compensabilità dei crediti del terzo accollante, confermando la rilevanza penale della condotta. Da conoscere perché, nelle crisi di gruppo, l’accollo viene spesso proposto come soluzione rapida ed è invece una delle condotte più esposte.

Sul versante della prassi, restano riferimenti obbligati la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024 per il funzionamento del divieto, la risposta a interpello n. 54 del 28 febbraio 2024 per il rilievo della definizione agevolata, la circolare n. 13/E dell’11 febbraio 2011 per l’irrilevanza dei ruoli sospesi e la circolare n. 5 del 16 luglio 2026 per le misure premiali della composizione negoziata.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in concreto, che cosa lo Studio esegue su una posizione bloccata dalle nuove regole sulle compensazioni.

  1. Ricostruiamo l’esposizione a ruolo acquisendo l’estratto di ruolo completo e riclassificando ogni carico per data di affidamento, data di notifica, scadenza del termine di pagamento e natura degli accessori, fino a determinare l’importo esatto rilevante ai fini della soglia di 50.000 euro.
  2. Verifichiamo la validità delle notifiche confrontando relate, ricevute di accettazione e consegna PEC e risultanze degli elenchi pubblici alla data di invio, per individuare i carichi che non hanno mai fatto decorrere il termine di pagamento.
  3. Ricostruiamo le catene di interruzione della prescrizione atto per atto, isolando i carichi estinti che continuano a pesare sulla soglia.
  4. Redigiamo e depositiamo i ricorsi tributari con istanza di sospensione, quantificando espressamente il pregiudizio derivante dal blocco delle compensazioni ai fini della dimostrazione del danno grave e irreparabile.
  5. Predisponiamo le istanze di dilazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, scegliendo tra piano su semplice dichiarazione e piano documentato in funzione dell’importo e della durata necessaria, e costruiamo la documentazione economico-finanziaria a supporto.
  6. Progettiamo l’utilizzo dei crediti erariali per l’estinzione dei ruoli ai sensi dell’art. 31, comma 1, quarto periodo, del D.L. 78/2010, con imputazione mirata a far scendere l’esposizione sotto soglia.
  7. Riorganizziamo il flusso delle deleghe F24, separando i crediti contributivi da quelli erariali e agevolativi e istituendo la verifica preventiva della soglia prima di ogni trasmissione.
  8. Costruiamo il percorso di composizione negoziata, dall’istanza sulla piattaforma alla richiesta delle misure premiali dell’art. 25-bis CCII, fino alla proposta di accordo transattivo ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII con le relazioni richieste dalla norma.
  9. Impugniamo i provvedimenti di fermo amministrativo e di sospensione dei rimborsi, verificando l’esistenza e l’esigibilità effettiva del controcredito opposto dall’Amministrazione.
  10. Analizziamo i profili sanzionatori amministrativi e penali delle compensazioni già eseguite, valutiamo la praticabilità del ravvedimento e impostiamo la difesa sulla corretta qualificazione dei crediti contestati.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo, che nasce fiscale e diventa immediatamente un problema di continuità aziendale, l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è ciò che consente di non fermarsi alla gestione del singolo carico e di portare la posizione dentro un percorso strutturato di composizione negoziata, dove il debito fiscale si affronta con le misure premiali dell’art. 25-bis CCII e con l’accordo transattivo, e non soltanto con una dilazione che rinvia il problema. Accanto a questa opera il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile perché la verifica dei ruoli, la qualificazione dei crediti d’imposta e la tenuta dei rapporti bancari durante la crisi richiedono competenze che nessun professionista isolato copre per intero.

Lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la ricostruzione documentale dei carichi svolta nel primo incontro è la stessa che alimenta il ricorso di primo grado, l’appello e, dove necessario, il ricorso di legittimità, senza passaggi di mano e senza cambi di impostazione difensiva. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, perché sulla soglia delle compensazioni la verifica dei ruoli e la costruzione del piano di risanamento non sono due attività successive: sono la stessa attività, vista da due lati.


In chiusura

Ogni mossa eseguita nei termini è liquidità che resta in azienda; ogni mossa rimandata è una scadenza che si trasforma in un nuovo ruolo, e quindi in una nuova ragione di blocco. Il meccanismo delle nuove regole sulle compensazioni ha esattamente questa forma circolare: chi non riesce a compensare omette i versamenti, gli omessi versamenti diventano carichi affidati, i carichi affidati rendono il blocco più profondo. Si esce da questo circuito solo intervenendo a monte, e presto.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché il titolo di questo articolo tiene insieme due discipline che raramente si incontrano nello stesso professionista: il debito tributario e la crisi d’impresa. La prima è presidiata dal coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario e, quando la partita arriva in sede di legittimità, dalla qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La seconda è presidiata dalle abilitazioni di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Un’impresa bloccata dalla soglia dei 50.000 euro ha bisogno che entrambe le competenze siedano allo stesso tavolo, nello stesso momento.

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