Quando un’azienda comincia ad avere l’acqua alla gola, prima o poi arriva la stessa idea: “e se facessi entrare qualcuno che ci mette dei soldi?”. Da lì partono le domande, e sono sempre le stesse. Questa guida raccoglie quelle che ci vengono poste più spesso da imprenditori, soci di minoranza e investitori, e prova a rispondere per esteso, come si farebbe seduti a un tavolo.
Il quadro normativo di riferimento è duplice. Da un lato il codice civile, che disciplina il trasferimento delle partecipazioni (artt. 2469, 2470, 2471, 2472 c.c.) e l’aumento di capitale nelle s.r.l. (artt. 2481, 2481-bis, 2482-bis, 2482-ter c.c.). Dall’altro il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), profondamente rimaneggiato dal correttivo D.Lgs. 136/2024, che ha costruito un vero e proprio “diritto societario della crisi”: regole diverse da quelle ordinarie, che valgono quando la società è in difficoltà e che spesso ribaltano ciò che i soci davano per scontato. Le due discipline non si sommano semplicemente: in molti punti la seconda deroga alla prima.
Perché lo Studio Monardo si occupa di questa materia in modo specifico. L’ingresso di un investitore in un’azienda in crisi non è un’operazione societaria “pulita” da studio notarile: è una trattativa che si svolge dentro il perimetro del Codice della crisi, con l’esperto indipendente, il tribunale, i creditori bancari e le regole sulla prededuzione sullo sfondo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè uno dei professionisti che il legislatore ha abilitato proprio a condurre questi percorsi; ed è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), il che significa conoscere dall’interno anche il versante della composizione. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario, che è il terreno su cui si gioca quasi sempre la parte più dura della trattativa: convincere le banche a non revocare gli affidamenti mentre l’investitore fa la due diligence.
📩 Se stai valutando l’ingresso di un socio o di un investitore mentre la tua azienda attraversa una fase di difficoltà, non affrontare la trattativa da solo: parlane con noi prima di firmare qualsiasi documento, anche non vincolante. Tutti i riferimenti per contattare lo Studio li trovi in fondo a questa pagina.
Blocco A — Le basi
Cos’è esattamente “cedere le quote” per far entrare un investitore? È l’unica strada?
No, e questa è la prima cosa da chiarire, perché è anche l’errore più costoso.
“Far entrare un investitore” può voler dire due operazioni completamente diverse, che si assomigliano solo nel risultato finale (nel registro delle imprese compare un nome nuovo), ma che hanno effetti opposti sui conti della società.
La prima è la cessione di quote: un socio esistente vende in tutto o in parte la propria partecipazione. Il denaro va al socio venditore. Nel patrimonio della società non entra un euro. Se l’azienda ha un patrimonio netto negativo e problemi di cassa, dopo l’operazione avrà esattamente lo stesso patrimonio netto negativo e gli stessi problemi di cassa. È cambiato solo il proprietario.
La seconda è l’aumento di capitale riservato (o sottoscritto) dal nuovo socio: la società emette nuove quote, l’investitore le sottoscrive e versa. Qui il denaro entra nella società, il patrimonio netto si ricostituisce, i vecchi soci si diluiscono ma non incassano nulla. È l’operazione che serve davvero quando il problema è la crisi.
Nella pratica le due cose si combinano: l’investitore chiede spesso un aumento di capitale riservato (per mettere risorse dentro) accompagnato dall’acquisto di una quota di minoranza da uno dei soci storici (per legarne l’uscita o per riequilibrare le percentuali). Esistono poi le vie intermedie: il finanziamento convertibile, il conferimento in natura di un ramo d’azienda, l’ingresso tramite conferimento di crediti già vantati verso la società.
La domanda giusta da porsi non è quindi “a quanto vendo le mie quote?”, ma “di quanta liquidità ha bisogno la società, con quali tempi, e chi deve sopportare la diluizione?”. Da quella risposta discende la struttura dell’operazione, non il contrario.
Chi decide se far entrare un nuovo socio: posso farlo da solo o serve l’assemblea?
Dipende da quale delle due operazioni si sceglie, e dipende anche da dove si trova la società.
Se si tratta di cessione di quote, la decisione è del singolo socio: la partecipazione è sua e la vende a chi vuole. L’art. 2469 c.c. stabilisce che le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Il “salvo” è però la parte che conta: quasi tutti gli statuti di s.r.l. contengono clausole di prelazione, di gradimento o di lock-up, ed è lì che si va a sbattere. Ne parliamo più avanti, nel blocco sui casi particolari.
Se si tratta di aumento di capitale, serve l’assemblea straordinaria: le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dai soci con verbale redatto da notaio (art. 2480 c.c.). E se l’aumento deve essere riservato al terzo, occorre che l’atto costitutivo lo consenta: l’art. 2481-bis c.c. prevede che il diritto di sottoscrizione proporzionale spetti ai soci, e che l’offerta a terzi sia possibile solo se lo statuto lo prevede, con diritto di recesso per i soci che non hanno consentito. Con un limite pesante: la deroga non opera nel caso dell’art. 2482-ter c.c., cioè quando il capitale è sceso sotto il minimo legale.
Poi c’è il terzo scenario, quello che cambia tutto. Se la società accede a uno strumento di regolazione della crisi — concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione — la decisione passa in via esclusiva agli amministratori. L’art. 120-bis CCII lo dice testualmente: l’accesso è deciso in via esclusiva dagli amministratori o dai liquidatori, che ne determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. E il secondo comma va oltre: ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto, inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, oltre a fusioni, scissioni e trasformazioni. Ai soci restano l’informazione periodica (comma 3) e la facoltà, se rappresentano almeno il dieci per cento del capitale, di presentare proposte concorrenti ai sensi dell’art. 90 CCII (comma 5).
Tradotto: fuori dalla crisi il socio di maggioranza comanda; dentro un percorso di regolazione della crisi comanda l’organo amministrativo, e i soci che si oppongono hanno strumenti molto più stretti di quanto immaginino.
La mia società ha perso il capitale: posso far entrare qualcuno o devo prima ricapitalizzare?
Sì, si può, e anzi il Codice della crisi è stato costruito proprio per rendere possibile questo passaggio.
Nella disciplina ordinaria la regola è brutale ed è nota come “ricapitalizza o liquida”. Se le perdite superano un terzo del capitale e questo scende sotto il minimo legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo, oppure la trasformazione (art. 2482-ter c.c. per le s.r.l., art. 2447 c.c. per le s.p.a.). In mancanza scatta la causa di scioglimento dell’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. Gli amministratori che continuano a operare come se nulla fosse rispondono ai sensi dell’art. 2486 c.c., con il criterio dei netti patrimoniali per la quantificazione del danno.
Il Codice della crisi introduce però tre finestre di sospensione, dal contenuto sostanzialmente analogo, collocate in tre punti diversi del percorso: l’art. 20 CCII per la composizione negoziata, l’art. 64 CCII per gli accordi di ristrutturazione, l’art. 89 CCII per il concordato preventivo. In tutti e tre i casi gli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione (artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c.) restano sospesi e non opera la causa di scioglimento per perdita del capitale.
Nella composizione negoziata la sospensione si ottiene con una dichiarazione dell’imprenditore, presentata insieme all’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, pubblicata nel registro delle imprese. Nel concordato opera dal deposito della domanda fino all’omologazione.
Il senso di questo meccanismo è esattamente il tema di questa guida: consentire alla società con patrimonio netto negativo di restare in vita il tempo necessario per trovare l’investitore, invece di essere costretta a sciogliersi mentre la trattativa è ancora aperta. Attenzione però: la sospensione non cancella l’obbligo degli amministratori di rilevare le perdite e di informarne i soci, né li mette al riparo per il periodo precedente. È una finestra, non un condono.
Quanto tempo ho per muovermi? C’è un momento in cui è troppo tardi?
Non esiste un termine di legge che dica “entro questa data devi trovare un investitore”. Esiste però una serie di scadenze di fatto che, sommate, restringono la finestra molto più in fretta di quanto l’imprenditore immagini.
La prima è l’obbligo di attivarsi. L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, e di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Non è una norma di stile: è il perno su cui si costruiscono le azioni di responsabilità successive.
La seconda è la reazione dei creditori. Un’istanza di liquidazione giudiziale depositata da un fornitore mentre la due diligence dell’investitore è in corso non ferma la trattativa, ma ne cambia il prezzo: nessuno investe volentieri in un’azienda che potrebbe essere spossessata nel giro di poche settimane.
La terza è il valore stesso dell’azienda. In una società in crisi il valore non è stabile: si consuma. Ogni mese di ritardo significa fornitori strategici che passano al pagamento anticipato, dipendenti chiave che se ne vanno, commesse che non vengono rinnovate, affidamenti bancari revocati. L’azienda che vale 800.000 euro a marzo può valerne 200.000 a settembre, non perché sia cambiato il mercato, ma perché nel frattempo si è svuotata. È il motivo per cui gli investitori seri chiedono sempre di vedere l’andamento dell’ultimo trimestre, non solo l’ultimo bilancio.
La quarta, infine, è la protezione. La composizione negoziata consente di chiedere misure protettive che congelano le azioni esecutive e cautelari dei creditori: ma per chiederle bisogna essere già dentro il percorso. Chi arriva quando il pignoramento è già iscritto ha meno leve di chi si muove prima.
Blocco B — La procedura
Da dove si comincia, concretamente? Qual è il primo atto da fare?
Il primo atto non è legale, è contabile: serve una situazione patrimoniale aggiornata a una data recente, non il bilancio dell’anno scorso.
Nessun investitore ragiona sull’ultimo bilancio approvato quando la società è in difficoltà, perché sa che tra la data di chiusura e oggi è successo tutto ciò che conta. La base della trattativa è una situazione patrimoniale infrannuale, accompagnata da un elenco analitico del debito distinto per natura (bancario, verso fornitori, verso dipendenti, tributario e contributivo) e per grado di privilegio, e da una posizione finanziaria netta reale.
Solo a quel punto si passa alla parte giuridica, che si articola in tre documenti:
Il patto di riservatezza (NDA), che va firmato prima di aprire qualunque data room. Non è un formalismo: l’investitore che sta valutando l’ingresso potrebbe essere anche un concorrente, e le informazioni sui margini per commessa o sui contratti con i clienti principali sono l’asset più delicato che si sta mostrando.
L’information memorandum, cioè il documento con cui la società si presenta. Nella crisi ha una funzione particolare: deve rappresentare la situazione in modo completo, comprese le criticità. La tentazione di edulcorare è forte, ma è controproducente e pericolosa: qualunque omissione rilevante emersa dopo diventa materia di contenzioso sulle garanzie contrattuali, e in casi estremi ha rilievo penale.
Il term sheet o lettera di intenti, che fissa il prezzo o il metodo per calcolarlo, la struttura dell’operazione (cessione, aumento, mix), le condizioni sospensive, l’esclusiva temporale e la ripartizione dei costi. Di regola è non vincolante quanto all’obbligo di concludere, ma vincolante quanto a riservatezza, esclusiva e legge applicabile. Va scritto con attenzione: un term sheet mal formulato può generare responsabilità precontrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. se la trattativa viene poi interrotta senza giustificato motivo.
Come si fa materialmente l’atto di cessione delle quote?
L’operazione è più semplice di quanto molti credano, ma ha un passaggio pubblicitario che è decisivo.
L’art. 2470 c.c. governa forma ed efficacia. Il trasferimento va documentato con atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) oppure, per le s.r.l., con atto sottoscritto digitalmente e depositato da un dottore commercialista abilitato, secondo la procedura introdotta dall’art. 36, comma 1-bis, del D.L. 112/2008. In entrambi i casi il deposito nel registro delle imprese va effettuato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante o del professionista incaricato.
L’effetto del deposito è ciò che va compreso bene. Tra cedente e cessionario il trasferimento è efficace già con il consenso: il contratto vale tra le parti. Ma nei confronti della società, dei creditori sociali e dei terzi il trasferimento ha effetto solo dal deposito nel registro delle imprese. Fino a quel momento, per la società il socio è ancora il venditore: è lui che viene convocato in assemblea, è lui che vota, è a lui che si imputano gli effetti della qualità di socio.
Il secondo comma dell’art. 2470 c.c. risolve poi il conflitto tra più acquirenti dello stesso cedente: prevale chi per primo, in buona fede, ha ottenuto l’iscrizione, anche se il suo titolo è di data posteriore.
Un dettaglio che spesso sfugge riguarda le quote non interamente liberate. L’art. 2472 c.c. stabilisce che, in caso di cessione, l’alienante resta obbligato in solido con l’acquirente per i versamenti ancora dovuti, per tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Chi vende pensando di essersi liberato di ogni pendenza deve verificare prima che il capitale sottoscritto sia stato integralmente versato.
E se invece scelgo l’aumento di capitale riservato all’investitore? Che passaggi servono?
I passaggi sono più numerosi, ma il risultato è quello che serve davvero all’azienda in crisi: risorse fresche dentro la società.
Si parte dalla verifica statutaria. L’art. 2481-bis, comma 1, c.c. riconosce ai soci il diritto di sottoscrivere l’aumento in proporzione alle partecipazioni possedute; l’offerta a terzi è possibile solo se l’atto costitutivo lo prevede, e in tal caso i soci che non hanno consentito alla decisione hanno diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 c.c. Se lo statuto tace, il primo passaggio è modificarlo — il che richiede a sua volta un’assemblea straordinaria. E, come detto sopra, la facoltà di offerta a terzi non opera nel caso dell’art. 2482-ter c.c.
Segue la delibera assembleare. Si tiene davanti al notaio, che redige il verbale e provvede al deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni (artt. 2480 e 2436 c.c.). Nella decisione va indicato il termine per la sottoscrizione, che l’art. 2481-bis, comma 3, c.c. vuole non inferiore a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l’aumento può essere sottoscritto.
Poi la sottoscrizione e il versamento. Sui conferimenti in denaro va versata almeno la quota prevista dall’art. 2464 c.c., salva la liberazione integrale nei casi in cui la legge la impone. In una società in crisi, però, l’accordo di investimento prevede quasi sempre il versamento integrale contestuale: l’investitore che entra in un contesto difficile vuole che il denaro serva subito, e i creditori vogliono vederlo.
Infine il deposito per l’iscrizione dell’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento, che chiude il ciclo.
Il tema critico non è però procedurale, è di valutazione. In una società con patrimonio netto negativo, quale valore attribuire alle quote esistenti? La risposta onesta, spesso, è: molto poco. Ed è per questo che la maggior parte delle operazioni di ingresso in crisi si struttura come aumento fortemente diluitivo, talvolta preceduto dall’azzeramento del capitale per copertura delle perdite. I soci storici devono arrivare preparati a questo passaggio, perché è quello in cui si decide chi comanda dopo.
Se sono già in composizione negoziata, cambia qualcosa?
Cambia molto, e in gran parte a favore di chi sta cercando l’investitore.
Nella composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art. 21 CCII), ma deve informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative. Se l’esperto ritiene l’atto pregiudizievole, lo segnala per iscritto; se l’imprenditore procede lo stesso, l’esperto iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese. È un meccanismo di trasparenza, non un veto.
Per alcuni atti serve però l’autorizzazione del tribunale, ed è qui che la composizione negoziata diventa uno strumento potente per attrarre capitali. L’art. 22 CCII consente al tribunale di autorizzare, tra l’altro, la contrazione di finanziamenti prededucibili, anche da parte dei soci in deroga alle regole ordinarie sulla postergazione, e il trasferimento dell’azienda o di suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c. sulla responsabilità dell’acquirente per i debiti pregressi.
Il perimetro di questa autorizzazione è stato precisato dal correttivo del 2024 e messo a fuoco dalla giurisprudenza di merito più recente. Il Tribunale di Vasto, con decreto del 5 febbraio 2025, ha chiarito che il finanziamento prededucibile può provenire anche da un soggetto terzo e non soltanto da un socio, indicando i presupposti da verificare. Sul versante della cessione, il Tribunale di Cuneo con decreto del 26 settembre 2025, il Tribunale di Alessandria con ordinanza del 6 ottobre 2025 e il Tribunale di Verona con provvedimento dell’11 dicembre 2025 hanno delineato un controllo che non è meramente formale: il giudice deve poter ricostruire in modo documentato il percorso di ricerca dell’investitore, verificare la reale apertura al mercato e confrontare l’operazione con l’alternativa liquidatoria. Dove l’istruttoria è rigorosa, anche una sola offerta può bastare; dove ci si limita ad allegazioni generiche, l’autorizzazione non viene concessa.
Un limite da conoscere: l’elenco dell’art. 22 CCII è tassativo. Il Tribunale di Terni ha ritenuto che l’affitto d’azienda, non avendo effetti traslativi, resti fuori dal regime autorizzativo e ricada nell’art. 21 CCII, con il solo obbligo di informativa all’esperto.
E se siamo già in concordato preventivo o in accordo di ristrutturazione?
Qui il baricentro si sposta dai soci agli amministratori e al tribunale, e l’ingresso dell’investitore si struttura dentro il piano.
Il punto di partenza è l’art. 120-bis CCII, di cui si è già detto: la competenza esclusiva degli amministratori e la possibilità di prevedere nel piano qualsiasi modificazione statutaria funzionale al buon esito della ristrutturazione, compreso l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. Non è teoria: il Tribunale di Palermo, con provvedimento del 5 febbraio 2025, ha respinto le contestazioni di un socio e del custode giudiziario delle quote e ha ritenuto legittimo l’aumento di capitale riservato a un solo socio, proprio perché funzionale alla ristrutturazione, escludendo che ciò violasse i diritti partecipativi degli opponenti.
Il secondo elemento è il regime degli atti di straordinaria amministrazione: dopo il deposito della domanda e fino all’omologazione occorre l’autorizzazione del tribunale per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione (art. 94 CCII). Un accordo di investimento firmato in questa fase senza autorizzazione è esposto a contestazioni.
Il terzo, e il più sottovalutato, è il procedimento competitivo. Se il piano prevede un’offerta da parte di un soggetto già individuato per l’acquisto dell’azienda, di un ramo o di beni specifici, l’art. 91 CCII impone l’apertura di un procedimento competitivo. Chi ha negoziato per mesi con l’imprenditore deve sapere che, arrivato in tribunale, potrà vedersi affiancare altri offerenti. È il motivo per cui gli investitori più strutturati negoziano fin dall’inizio meccanismi di break-up fee e rimborso dei costi di due diligence.
Il quarto è la distribuzione del valore. L’art. 120-ter CCII disciplina il classamento dei soci e l’esercizio del diritto di voto; l’art. 120-quater CCII detta una disciplina rigorosa per l’ipotesi in cui il piano riservi ai soci anteriori parte del valore risultante dalla ristrutturazione. È il cuore del rapporto tra vecchi soci, nuovo investitore e creditori, e ci torniamo più avanti.
Infine, sul versante degli accordi di ristrutturazione, va segnalata la pronuncia del Tribunale di Ferrara del 30 ottobre 2025 sulle condizioni per l’omologazione degli accordi ad efficacia estesa quando in una categoria di creditori non si raggiunge la percentuale di adesione richiesta: un tema che incide direttamente sulla probabilità di successo del piano che l’investitore sta finanziando.
Mi fate uno schema dei passaggi e dei tempi?
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi / dove |
|---|---|---|---|
| Preparazione | Situazione patrimoniale aggiornata, elenco analitico del debito, NDA | Nessun termine di legge (ma prima che i creditori si muovano) | Organo amministrativo, advisor |
| Trattativa | Term sheet / lettera di intenti, apertura data room | Esclusiva contrattuale, di regola 30-90 giorni | Parti, con assistenza legale |
| Accesso alla composizione negoziata | Istanza di nomina dell’esperto + dichiarazione ex art. 20 CCII | Contestuale all’istanza o successiva | Piattaforma telematica nazionale / Camera di commercio |
| Misure protettive | Pubblicazione dell’istanza nel registro imprese + ricorso al tribunale | Ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione (art. 19 CCII) | Tribunale competente |
| Conferma delle misure | Udienza e provvedimento di conferma | Durata da 30 a 120 giorni, prorogabile fino a 240 complessivi | Tribunale |
| Due diligence | Verifica legale, contabile, giuslavoristica, ambientale | 30-60 giorni contrattuali | Parti e advisor |
| Autorizzazioni | Istanza ex art. 22 CCII (finanziamenti prededucibili, trasferimento azienda) | Decreto del tribunale, sentito l’esperto | Tribunale |
| Delibera societaria | Assemblea straordinaria di aumento di capitale, oppure decisione degli amministratori ex art. 120-bis CCII | Verbale notarile; iscrizione entro 30 giorni (artt. 2480 e 2436 c.c.) | Notaio → registro imprese |
| Sottoscrizione | Termine per la sottoscrizione dell’aumento | Non inferiore a 30 giorni (art. 2481-bis, comma 3, c.c.) | Soci e investitore |
| Cessione di quote | Atto notarile o atto digitale del commercialista abilitato | Deposito entro 30 giorni (art. 2470 c.c.; art. 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008) | Registro delle imprese |
| Chiusura del percorso | Relazione finale dell’esperto oppure accesso a uno strumento di regolazione | Incarico dell’esperto 180 giorni, prorogabili (art. 17 CCII) | Esperto / Tribunale |
Blocco C — I casi particolari
Lo statuto ha una clausola di prelazione: l’investitore può entrare lo stesso?
Sì, ma solo dopo aver esaurito correttamente il procedimento previsto dalla clausola. Saltarlo non rende nulla la cessione: la rende inefficace verso la società e gli altri soci, il che nella pratica è peggio.
Le clausole limitative della circolazione sono ammesse dall’art. 2469 c.c., ma sono una deroga alla regola: la trasferibilità della partecipazione resta il principio, e la limitazione statutaria deve risultare da una clausola che la indichi chiaramente. È un orientamento consolidato della Cassazione, già affermato con la sentenza n. 2637 del 4 marzo 1993, che ha anche precisato come l’interpretazione della clausola sia un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
La prelazione obbliga il socio che vuole vendere a offrire prima la quota agli altri soci, alle stesse condizioni pattuite con il terzo. Il meccanismo passa dalla denuntiatio: una comunicazione che deve contenere l’identità del terzo, il prezzo e le condizioni, e che fa decorrere il termine statutario per l’esercizio. Se il socio cede ignorando la prelazione, il trasferimento non acquista efficacia verso la società e gli altri soci: formalmente il cedente resta socio e il cessionario resta un terzo, con il rischio concreto che l’iscrizione venga contestata o che i soci pretermessi esercitino il riscatto.
Un problema ricorrente è la prelazione “impropria”, cioè quella che consente ai soci di acquistare a un prezzo determinato secondo criteri statutari invece che a quello offerto dal terzo. È legittima, ma va coordinata con l’art. 2469, comma 2, c.c., che riconosce il recesso quando il vincolo diventa eccessivamente compressivo.
Il gradimento subordina il trasferimento all’approvazione di un organo sociale, dei soci o di terzi. Se il gradimento è “mero”, cioè rimesso a una valutazione puramente discrezionale, oppure se lo statuto prevede condizioni che di fatto impediscono il trasferimento, al socio (o ai suoi eredi) spetta il diritto di recesso ex art. 2473 c.c., con preavviso.
Nella crisi tutto questo va gestito con un occhio al calendario: la denuntiatio e i termini per l’esercizio della prelazione possono assorbire settimane. Chi si accorge della clausola quando l’investitore ha già firmato il term sheet ha perso tempo che non aveva. Il controllo dello statuto vigente — non di quello che i soci ricordano — è il primo documento da mettere sul tavolo.
L’investitore vuole entrare ma non vuole i debiti pregressi: si può fare?
In parte sì, ma serve capire una distinzione che nella pratica genera moltissimi equivoci.
Chi compra le quote non compra i debiti: compra la partecipazione. I debiti restano dove sono sempre stati, cioè nella società, e continuano a gravare sul suo patrimonio. L’investitore non ne risponde personalmente, ma li subisce indirettamente, perché il valore della sua partecipazione ne risente. È un punto che la giurisprudenza ha ripetuto in modo costante: la cessione di partecipazioni ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo come oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta. Lo ha ribadito il Tribunale di Milano con sentenza del 19 dicembre 2024, n. 1199/2025, precisando che i vizi relativi alla consistenza patrimoniale possono rilevare — con l’annullamento per errore o la risoluzione ex art. 1497 c.c. — solo se il cedente ha fornito specifiche garanzie contrattuali, oppure in caso di dolo.
Da qui l’importanza delle clausole di garanzia. Si distinguono le legal warranties, che riguardano la titolarità e la libertà della quota, dalle business warranties, con cui il venditore assicura la consistenza del patrimonio sociale e si impegna a indennizzare l’acquirente per le difformità. Sono l’ossatura di qualunque contratto di investimento serio, e vanno scritte con precisione: il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 24 luglio 2025, n. 1666/2025, si è occupato proprio del tema dell'”importo massimo garantito”, cioè del tetto che deve delimitare l’esposizione del garante. Le clausole sulle sopravvenienze passive, per parte loro, vanno interpretate secondo il loro preciso tenore letterale e non possono essere estese oltre i limiti convenzionalmente previsti.
Diverso è il caso in cui l’operazione si strutturi come cessione d’azienda invece che di quote: lì l’art. 2560, comma 2, c.c. rende l’acquirente responsabile dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, ed è precisamente questo effetto che l’art. 22, comma 1, lett. d), CCII consente al tribunale di neutralizzare nell’ambito della composizione negoziata. È una delle ragioni per cui molti investitori preferiscono la strada dell’azienda autorizzata a quella delle quote.
Nello Studio Monardo questa parte della trattativa la segue direttamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e professionista fiduciario di un OCC, con lo staff di commercialisti che ricostruisce il perimetro effettivo del debito prima che le garanzie vengano scritte.
Il nuovo socio mette dei soldi: è meglio che siano capitale o finanziamento?
È la domanda più importante di tutte, e la risposta sbagliata può azzerare il credito dell’investitore.
Se l’investitore, una volta divenuto socio, presta denaro alla società invece di conferirlo, entra nel campo dell’art. 2467 c.c.: il rimborso dei finanziamenti dei soci, in qualsiasi forma effettuati, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori quando concessi in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Detto altrimenti: in caso di procedura concorsuale, l’investitore viene pagato per ultimo, dopo tutti gli altri.
La Cassazione ha lavorato molto su questo terreno nel 2025. Con l’ordinanza n. 18680 dell’8 luglio 2025 la Sezione I ha precisato che la postergazione richiede un doppio accertamento: la situazione di squilibrio deve sussistere sia al momento dell’erogazione, sia al momento della richiesta di restituzione. Con l’ordinanza n. 18591, di pari data, ha chiarito che ciò che conta è la funzione sostanziale dell’operazione, non la qualifica formale: le somme anticipate a un’impresa in crisi sono finanziamenti se servono a fornire risorse per la continuazione dell’attività. Con l’ordinanza n. 22410 del 4 agosto 2025 ha esteso il ragionamento perfino alle forniture di beni reiterate da una controllante senza recupero dei crediti pregressi. E con l’ordinanza n. 18599 dell’8 luglio 2025 ha applicato la postergazione ai finanziamenti “discendenti” nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento, mentre l’ordinanza n. 22403, sempre del 4 agosto 2025, ne ha delimitato il perimetro soggettivo.
Il Codice della crisi apre però due porte. L’art. 102 CCII riconosce la prededucibilità, in deroga alla postergazione, ai finanziamenti dei soci erogati in funzione o in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, nella misura di legge. E l’art. 22, comma 1, CCII consente al tribunale, nella composizione negoziata, di autorizzare finanziamenti prededucibili anche provenienti dai soci, in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.
La differenza pratica è enorme e la vedremo tra poco con i numeri. La regola operativa è semplice: in una società in crisi, nessun euro dovrebbe entrare come finanziamento soci senza che sia stata prima valutata la strada dell’autorizzazione. Un passaggio in tribunale può trasformare un credito postergato in un credito prededucibile.
Se poi la società entra in liquidazione giudiziale, il curatore può attaccare l’operazione?
Sì, e questo è il rischio che va gestito prima, non dopo.
Gli strumenti sono due. Il primo è l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), esercitabile dal singolo creditore o dal curatore. Richiede l’esistenza di una ragione di credito, il pregiudizio (eventus damni) e la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e, negli atti onerosi, al terzo. La Cassazione ha una linea consolidata sul primo requisito: con la sentenza n. 10298 del 18 aprile 2025, la Sezione III ha ribadito che non serve un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente il pericolo di danno valutato con un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, che apprezzi se l’atto abbia reso incerta o meno fruttuosa l’esecuzione. Con l’ordinanza n. 11626 del 3 maggio 2025 ha precisato che neppure l’esistenza di un’ipoteca capace di assorbire l’intero valore del bene esclude di per sé l’eventus damni.
C’è però un contrappeso importante quando ad agire è la procedura: con l’ordinanza n. 11649 del 2025 la Sezione I ha cassato una decisione di merito perché il curatore non aveva fornito prova rigorosa della situazione patrimoniale al momento dell’atto, indicando i tre elementi da dimostrare — consistenza dei crediti ammessi al passivo, loro preesistenza rispetto all’atto, mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio che ha reso più difficoltosa l’esazione.
Il secondo strumento è la revocatoria concorsuale dell’art. 166 CCII, con i suoi periodi sospetti e le sue presunzioni. Ma lo stesso art. 166, al comma 3, contiene le esenzioni: sono sottratti alla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione degli strumenti di regolazione della crisi e del piano attestato di risanamento. E gli atti autorizzati dal tribunale nella composizione negoziata conservano i loro effetti anche se successivamente si apre una procedura concorsuale.
È esattamente questa la ragione per cui l’operazione di ingresso di un investitore in una società in crisi andrebbe sempre incardinata dentro un percorso formale, anche quando le parti si sentono d’accordo su tutto. Un aumento di capitale eseguito “in autonomia” a marzo può essere rimesso in discussione a novembre; lo stesso aumento inserito in un piano attestato o autorizzato in composizione negoziata è protetto.
Va segnalato, per completezza, che la giurisprudenza sta estendendo lo sguardo anche alle operazioni straordinarie: la Cassazione ha ammesso la revocatoria dell’atto di scissione (sentenza n. 12357/2025) e le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5089/2025, hanno risolto il conflitto di competenza quando l’azione è promossa dal curatore, affermando la prevalenza del tribunale fallimentare.
Blocco D — Le paure finali
Se vendo le mie quote, mi libero dei debiti della società?
No. E questa è probabilmente l’illusione più diffusa e più dannosa in tutta la materia.
La cessione delle quote ti fa uscire dalla compagine sociale. Non tocca nulla di ciò che ti riguarda personalmente.
Restano in piedi, per prima cosa, le garanzie personali. Le fideiussioni firmate alle banche, i pegni, le ipoteche su immobili personali, le lettere di patronage: nessuna di queste si estingue perché hai venduto le quote. Il creditore garantito continuerà a rivolgersi a te esattamente come prima. L’unica strada per liberarsene è la liberazione espressa da parte del creditore, che va negoziata separatamente e che le banche concedono con estrema parsimonia.
Resta in piedi, in secondo luogo, la responsabilità per il periodo in cui hai amministrato. Se sei stato amministratore, la cessione delle quote non cancella l’azione sociale di responsabilità (art. 2476 c.c.), né quella dei creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio, né la responsabilità per la gestione successiva alla causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2486 c.c.
Resta in piedi, terzo, la responsabilità del socio che ha deciso o autorizzato atti dannosi: l’art. 2476 c.c. rende solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. È una norma che il nuovo investitore deve conoscere quanto il socio uscente, perché chi entra con diritti di governance forti entra anche in questo perimetro di rischio.
Resta infine, come già visto, l’obbligo solidale per i versamenti ancora dovuti sulle quote non liberate, per tre anni dall’iscrizione (art. 2472 c.c.).
Vendere le quote è un’operazione societaria, non una via d’uscita personale dai debiti. Chi ha bisogno di risolvere anche la propria posizione personale deve affrontarla con strumenti propri, in parallelo e non al posto dell’operazione societaria.
Rischio conseguenze penali se cedo le quote adesso che l’azienda va male?
Cedere le quote di un’azienda in difficoltà non è reato. Cederle per svuotarla o per intestarla a qualcuno che non conta nulla, sì.
La distinzione, nella pratica giudiziaria, si gioca su una serie di indizi ricorrenti. La Cassazione penale, Sezione V, con la sentenza n. 23035/2025, ha confermato la condanna di un’amministratrice di fatto e del suo prestanome valorizzando elementi come la scelta di un amministratore privo di qualunque competenza, la cessione per un prezzo simbolico poco prima del fallimento e il coinvolgimento sistematico del prestanome in operazioni analoghe. In altra pronuncia la Corte ha ritenuto sintomatici la vendita a un dipendente per una cifra irrisoria, l’assenza di un reale passaggio di consegne e la continuità nelle modalità di gestione dopo la cessione.
Il baricentro è la nozione di amministratore di fatto: con la sentenza n. 35818, depositata il 3 novembre 2025, la Cassazione ha ribadito che la qualifica richiede elementi sintomatici di inserimento organico con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale — rapporti con dipendenti, fornitori, clienti. Chi cede formalmente le quote ma continua a decidere resta, per il diritto penale, chi comandava.
Va detto anche il rovescio, perché è altrettanto vero: la qualifica di amministratore formale non comporta un’automatica affermazione di responsabilità, dovendosi verificare caso per caso la compartecipazione, come ha affermato la Cassazione penale, Sezione V, con la sentenza n. 2885 del 23 gennaio 2024. E va ricordato il principio delle Sezioni Unite penali n. 19601/2008: il giudice penale investito di un processo per bancarotta non può sindacare i presupposti e le condizioni della dichiarazione di fallimento, che costituisce un dato di fatto.
La conclusione operativa è netta. Un’operazione di ingresso di un investitore vero, con un prezzo giustificato, tracciato, documentato da una valutazione e inserita in un percorso di risanamento, sta su un pianeta diverso rispetto alla cessione a una testa di legno per mille euro in contanti. La differenza non la fa l’atto: la fanno le carte che stanno intorno all’atto.
L’investitore vuole il controllo: perderò l’azienda che ho costruito?
Questa è la paura che blocca più trattative di qualunque questione giuridica, e merita una risposta onesta: in una società in crisi la diluizione dei soci storici è quasi sempre significativa, e in molti casi il controllo passa. Ma “passa il controllo” e “perdo tutto” non sono la stessa cosa.
Il diritto societario offre strumenti per costruire posizioni che non coincidono con le percentuali. Nelle s.r.l. l’art. 2468, comma 3, c.c. consente di attribuire a singoli soci diritti particolari riguardanti l’amministrazione o la distribuzione degli utili: si può essere al 30% e conservare il diritto di nominare un amministratore, o il diritto di veto su categorie di operazioni. Lo statuto può prevedere quorum rafforzati per le decisioni che incidono su ciò che sta a cuore ai soci storici: cessione di rami d’azienda, cambio di sede produttiva, licenziamenti collettivi, ulteriori aumenti diluitivi.
I patti parasociali completano il quadro: governance, composizione dell’organo amministrativo, obblighi di consultazione, clausole di tag along che proteggono il socio di minoranza garantendogli di vendere alle stesse condizioni se il maggioritario esce, e clausole di drag along che invece lo obbligano a seguire — sono strumenti simmetrici, e sapere quale delle due si sta firmando è decisivo.
Ci sono poi i meccanismi di ritorno. L’earn-out lega parte del corrispettivo ai risultati futuri; le milestone legano l’erogazione delle tranche successive di investimento al raggiungimento di obiettivi; le opzioni di riacquisto consentono al socio storico di recuperare quote se il piano funziona.
Il punto di equilibrio non si trova al momento della firma: si costruisce nel term sheet, settimane prima. Chi arriva alla trattativa senza aver deciso in anticipo quali sono i due o tre punti irrinunciabili finisce per cederli tutti, uno alla volta, per stanchezza.
Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?
Rispondiamo con franchezza: meno di quanto sembra, ma probabilmente più di quanto tema chi ci pone la domanda quando ha già ricevuto il primo decreto ingiuntivo.
I segnali che restringono la finestra sono riconoscibili. La revoca o la riduzione degli affidamenti bancari è il primo: quando le banche cominciano a rientrare, la cassa si prosciuga in poche settimane. Il passaggio dei fornitori strategici al pagamento anticipato è il secondo. Il terzo è l’accumulo di debito verso dipendenti, che è il più pericoloso perché genera contenzioso rapido e privilegiato. Il quarto è la comparsa di istanze di liquidazione giudiziale.
Dall’altra parte, gli strumenti per guadagnare tempo esistono davvero e funzionano. Le misure protettive della composizione negoziata (artt. 18 e 19 CCII) impediscono ai creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio: la durata iniziale va da trenta a centoventi giorni, prorogabile fino a duecentoquaranta complessivi. L’incarico dell’esperto dura centottanta giorni, prorogabili. Sono mesi di ossigeno reale, ma vanno chiesti mentre l’azienda ha ancora qualcosa da mostrare a un investitore.
E c’è un limite che va detto con altrettanta chiarezza: nessun percorso, nessuna protezione e nessuno strumento giuridico può sostituire un’azienda che abbia una prospettiva industriale. La composizione negoziata non salva un’impresa che non ha mercato: le dà il tempo di trovare chi crede nel suo mercato. Se quella prospettiva non c’è, il compito del professionista è dirlo, e orientare verso soluzioni diverse — dal concordato liquidatorio al concordato semplificato dell’art. 25-sexies CCII — invece di far bruciare al cliente altri sei mesi e altri risparmi.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite su numeri realistici. Non sono casi reali: servono a far vedere come cambiano i conti al cambiare della struttura scelta.
Ipotesi 1 — Cessione di quote oppure aumento di capitale?
Una s.r.l. metalmeccanica ha un capitale sociale di 47.000 euro, debiti complessivi per 1.847.000 euro e un patrimonio netto negativo di 312.000 euro. Ha però un portafoglio ordini di 1.230.000 euro e due clienti storici che intendono restare. Un investitore industriale si dichiara disponibile a mettere 620.000 euro chiedendo il 55% della società.
Struttura A — cessione di quote. I due soci storici vendono il 55% e incassano 620.000 euro. Nella società non entra nulla: il patrimonio netto resta a meno 312.000 euro, la cassa resta quella di prima, i fornitori restano scoperti. I soci hanno monetizzato, l’azienda no. A distanza di pochi mesi la causa di scioglimento dell’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. è ancora lì, intatta.
Struttura B — aumento di capitale riservato. L’assemblea delibera l’aumento; l’investitore sottoscrive e versa 620.000 euro. Il patrimonio netto passa da meno 312.000 a più 308.000 euro: sopra il minimo legale, causa di scioglimento superata. I soci storici non incassano nulla e si diluiscono al 45%. Il 55% attribuito all’investitore a fronte di 620.000 euro implica una valutazione post-money di circa 1.127.000 euro e quindi un valore pre-money della società intorno ai 507.000 euro: è quel numero, non il prezzo, che i soci storici devono saper discutere, confrontandolo con ciò che resterebbe loro nell’alternativa liquidatoria (verosimilmente zero, con patrimonio netto negativo).
Le due strutture producono lo stesso assetto proprietario e risultati opposti per l’azienda.
Ipotesi 2 — Finanziamento postergato o prededucibile?
La stessa società, qualche mese dopo, accede alla composizione negoziata. Deposita l’istanza di nomina dell’esperto il 12 marzo; l’esperto accetta il 19 marzo; le misure protettive vengono pubblicate e confermate dal tribunale. L’investitore, nel frattempo divenuto socio al 55%, è disponibile a immettere altri 450.000 euro per finanziare il circolante durante le trattative.
Scenario A — finanziamento soci non autorizzato. L’investitore bonifica i 450.000 euro come finanziamento soci fruttifero. Le trattative non arrivano a buon fine e si apre la liquidazione giudiziale. L’attivo realizzato è di 890.000 euro; le spese di procedura assorbono 180.000 euro; restano 710.000 euro da distribuire tra privilegiati e chirografari, che non vengono comunque soddisfatti per intero. Il credito da finanziamento soci è postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c.: l’investitore recupera zero.
Scenario B — finanziamento autorizzato ex art. 22 CCII. Prima di erogare, la società deposita istanza al tribunale, che — sentito l’esperto e verificata la funzionalità alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori — autorizza il finanziamento in prededuzione. Le trattative falliscono ugualmente e si apre la liquidazione giudiziale con gli stessi numeri. Ora però i 450.000 euro sono prededucibili: si collocano prima dei creditori concorsuali. Sui 710.000 euro residui l’investitore recupera integralmente il proprio apporto.
Stessa somma, stesso esito della crisi, differenza di 450.000 euro. La distanza tra i due scenari è un’istanza al tribunale depositata prima del bonifico anziché dopo.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
Le domande che riceviamo riguardano quasi sempre il prezzo, le percentuali e i tempi. Quella che non riceviamo quasi mai è questa:
“Nel valore che l’operazione fa emergere, io socio dove mi colloco rispetto ai creditori?”
È la domanda decisiva, perché il diritto della crisi ha ribaltato una gerarchia che gli imprenditori danno per naturale. Fuori dalla crisi il socio è il proprietario: prende ciò che resta, ma decide. Dentro la crisi il socio è l’ultimo della fila, e il valore che la ristrutturazione genera non gli appartiene automaticamente.
L’art. 120-quater CCII detta una disciplina rigorosa per il caso in cui il piano preveda che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla domanda. Non è un divieto, ma è un vincolo: quel valore va giustificato rispetto al trattamento dei creditori, e i creditori dissenzienti hanno strumenti per contestarlo. Nella stessa direzione, l’art. 120-ter CCII prevede il classamento dei soci e le modalità di esercizio del loro voto, presupponendo che ad essi sia riservato un trattamento specifico.
Le conseguenze pratiche sono tre, e sono tutte controintuitive.
La prima: l’apporto del socio storico va documentato, non affermato. Se il socio conferisce risorse nuove, garanzie personali aggiuntive, immobili, know-how o rapporti commerciali, quel contributo è la base che giustifica la sua permanenza nel capitale post-ristrutturazione. Se non conferisce nulla, la sua pretesa di conservare una quota rilevante è debole di fronte ai creditori falcidiati.
La seconda: il termine di paragone non è il valore storico dell’azienda, ma l’alternativa liquidatoria. È il criterio che i tribunali applicano quando devono autorizzare o omologare — lo si è visto nei provvedimenti del 2025 sulla cessione d’azienda in composizione negoziata, dove il confronto con lo scenario liquidatorio è il cuore della verifica. Un socio che pretende di essere valutato sui multipli di settore mentre la società ha patrimonio netto negativo non sta negoziando: sta ritardando.
La terza: la trattativa con l’investitore e quella con i creditori sono la stessa trattativa. Chi le tiene separate — prima chiudo con il socio nuovo, poi vado dalle banche — scopre in genere che il piano concordato con l’investitore non regge la verifica di convenienza dei creditori, e deve ricominciare da capo avendo perso mesi.
Ma i giudici cosa dicono?
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali più rilevanti, con gli estremi e il principio in sintesi.
1. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 30903 del 25 novembre 2025. La domanda di liquidazione giudiziale presentata dagli amministratori non ricade nella disciplina dell’art. 120-bis CCII: non richiede verbale notarile, iscrizione nel registro delle imprese o comunicazione ai soci, essendo sufficiente la sottoscrizione di chi ha la rappresentanza. Rilevanza: traccia il confine tra le decisioni degli amministratori soggette al procedimento rafforzato e quelle che ne restano fuori — utile per chi valuta se l’operazione di ingresso vada incardinata in uno strumento di regolazione.
2. Tribunale di Palermo, 5 febbraio 2025 (Pres. Barone, Est. Giudice). È legittimo l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, riservato a un singolo socio, quando sia funzionale al buon esito della ristrutturazione ai sensi dell’art. 120-bis, comma 2, CCII; le contestazioni del socio pretermesso e del custode giudiziario delle quote sono state respinte. Rilevanza: è il precedente più diretto sulla legittimità dell’operazione che sta al centro di questa guida.
3. Tribunale di Vasto, 5 febbraio 2025 (Giudice Monteleone). Nella composizione negoziata il finanziamento prededucibile ex art. 22, comma 1, lett. a), CCII può essere concesso anche da un terzo estraneo alla compagine, e non solo da un socio, ricorrendone i presupposti. Rilevanza: apre la strada all’investitore che vuole testare l’azienda con un apporto protetto prima di sottoscrivere il capitale.
4. Tribunale di Cuneo, decreto 26 settembre 2025. Nell’autorizzazione ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII il tribunale verifica in modo unitario la funzionalità dell’operazione alla continuità e al miglior soddisfacimento dei creditori, oltre al rispetto sostanziale della competitività nella selezione dell’acquirente, con effettivo confronto rispetto all’alternativa liquidatoria. Rilevanza: indica quali documenti l’imprenditore deve preparare prima di depositare l’istanza.
5. Tribunale di Alessandria, ordinanza 6 ottobre 2025. Il controllo del giudice sulle autorizzazioni dell’art. 22 CCII non è meramente formale: occorre poter ricostruire in modo trasparente e documentato il percorso di ricerca dell’investitore e la definizione delle condizioni. Rilevanza: chiarisce che la ricerca di mercato va tracciata mentre avviene, non ricostruita a posteriori.
6. Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025. Presupposti per l’autorizzazione alla cessione dell’azienda nella composizione negoziata e iniziative necessarie a garantire la competitività nella scelta dell’acquirente; si affronta anche l’estensione delle misure protettive in favore di un socio. Rilevanza: l’estensione delle protezioni al socio è un tema centrale quando le garanzie personali sono lo scoglio della trattativa.
7. Tribunale di Parma, 16 gennaio 2026. Autorizzazione alla cessione d’azienda nell’ambito della composizione negoziata. Rilevanza: conferma il consolidarsi di una prassi giudiziaria favorevole alle operazioni di trasferimento condotte con istruttoria adeguata.
8. Tribunale di Ferrara, 30 ottobre 2025. Condizioni per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa quando in una categoria non si raggiunge la percentuale di adesione del settantacinque per cento. Rilevanza: incide sulla probabilità di riuscita del piano che l’investitore sta finanziando, e quindi sul suo rischio.
9. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18680 dell’8 luglio 2025 (Pres. Scoditti, Rel. Caiazzo). La postergazione ex art. 2467 c.c. richiede un duplice accertamento: la situazione di squilibrio deve sussistere sia al momento dell’erogazione del finanziamento, sia al momento della richiesta di restituzione. Rilevanza: è la cornice entro cui valutare ogni apporto finanziario del nuovo socio.
10. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18591 dell’8 luglio 2025. Le somme anticipate a un’impresa in crisi sono finanziamenti ai fini dell’art. 2467 c.c. indipendentemente dalla qualifica formale, se destinate a fornire risorse per la continuazione dell’attività. Rilevanza: smonta l’idea che basti intitolare diversamente l’operazione per sottrarla alla postergazione.
11. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18599 dell’8 luglio 2025. Sono postergati anche i finanziamenti erogati, nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento, dalla controllante alla controllata per il tramite di una società interposta (finanziamento “discendente”). Rilevanza: rileva quando l’investitore entra attraverso un veicolo societario.
12. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22410 del 4 agosto 2025. La fornitura reiterata di beni dalla controllante alla controllata in crisi, senza recupero dei crediti pregressi, può essere qualificata come finanziamento soggetto a postergazione. Rilevanza: estende il rischio anche ai rapporti commerciali infragruppo, non solo ai bonifici.
13. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22403 del 4 agosto 2025. La postergazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., appartenendo alla disciplina tipica delle società di capitali, non si estende al finanziamento di un ente pubblico in favore di una fondazione da esso costituita, pur in presenza di poteri di designazione. Rilevanza: delimita il perimetro soggettivo della regola.
14. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22166 del 31 luglio 2025. Torna sull’operatività dell’art. 2497-quinquies c.c. in tema di finanziamenti di chi esercita direzione e coordinamento. Rilevanza: completa il quadro 2025 sulla postergazione infragruppo.
15. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 42093/2021. La prededuzione dei crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale opera solo in presenza di consecuzione tra le procedure. Rilevanza: chi eroga risorse in vista di un percorso poi abbandonato può perdere il beneficio, e questo va scritto nell’accordo di investimento.
16. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 10298 del 18 aprile 2025. Ai fini dell’eventus damni non occorre un danno concreto ed effettivo: è sufficiente il pericolo di danno, apprezzato con giudizio prognostico, che renda incerta o meno fruttuosa l’esecuzione coattiva. Rilevanza: la soglia per attaccare l’operazione è più bassa di quanto le parti immaginino.
17. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 11649 del 2025. Il curatore che agisce in revocatoria deve provare rigorosamente consistenza dei crediti ammessi, loro preesistenza rispetto all’atto e mutamento del patrimonio che ha reso più difficoltosa l’esazione; una valutazione generica fondata sul solo stato passivo è insufficiente. Rilevanza: è la linea difensiva principale per chi ha acquistato in buona fede.
18. Cass. civ., ordinanza n. 11626 del 3 maggio 2025. L’esistenza di un’ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, anche di entità tale da assorbirne il valore, non esclude di per sé l’eventus damni; il cessionario del credito beneficia ope legis degli effetti della revocatoria esperita dal cedente. Rilevanza: elimina un argomento difensivo su cui molti confidano.
19. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 5089/2025. Nell’azione revocatoria dell’atto di scissione promossa dal curatore prevale la competenza del tribunale fallimentare su quella della sezione specializzata in materia di impresa. Rilevanza: orienta la strategia processuale quando l’ingresso dell’investitore è passato per una riorganizzazione.
20. Cass. civ., sentenza n. 12357/2025. È ammissibile la revocatoria dell’atto di scissione parziale, che comporta il trasferimento di parte del patrimonio alla beneficiaria. Rilevanza: le operazioni straordinarie non sono uno scudo.
21. Tribunale di Milano, 19 dicembre 2024, n. 1199/2025. La cessione di partecipazioni ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo come oggetto mediato la quota parte del patrimonio; i vizi relativi alla consistenza patrimoniale rilevano solo in presenza di specifiche garanzie contrattuali o di dolo. Rilevanza: è la ragione per cui le business warranties non sono un accessorio del contratto.
22. Tribunale di Catanzaro, 24 luglio 2025, n. 1666/2025. Sul requisito dell’importo massimo garantito nelle clausole di garanzia collegate alla cessione di partecipazioni. Rilevanza: una garanzia senza tetto è esposta a contestazioni di validità.
23. Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 23035/2025. Conferma la responsabilità per bancarotta di amministratrice di fatto e prestanome, valorizzando la nomina di un amministratore privo di competenze, la cessione a prezzo simbolico poco prima del fallimento e la ricorrenza sistematica del prestanome in operazioni analoghe.
24. Cass. pen., sentenza n. 35818, depositata il 3 novembre 2025. La qualifica di amministratore di fatto richiede elementi sintomatici di inserimento organico con funzioni direttive in qualsiasi fase dell’attività sociale.
25. Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 2885 del 23 gennaio 2024. La qualifica di amministratore formale non comporta automatica affermazione di responsabilità: va verificata caso per caso la compartecipazione.
26. Cass. pen., Sezioni Unite, sentenza n. 19601/2008. Il giudice penale della bancarotta non può sindacare i presupposti e le condizioni della dichiarazione di fallimento.
27. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 2637 del 4 marzo 1993. La trasferibilità della partecipazione è la regola; la deroga statutaria deve risultare da una clausola chiaramente limitativa, la cui interpretazione è apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
E voi, concretamente, cosa fate?
Non “aiutiamo a capire”. Facciamo queste cose, in prima persona, con lo staff che lavora sullo stesso fascicolo.
- Ricostruiamo il perimetro reale del debito prima che si parli di prezzo: estratti conto, centrale rischi, posizioni privilegiate, contenziosi pendenti, garanzie personali già rilasciate, così che nessuna passività emerga a trattativa avanzata.
- Analizziamo lo statuto vigente ed estraiamo tutte le clausole che condizionano l’ingresso — prelazione, gradimento, lock-up, diritti particolari — verificando quali procedimenti vanno attivati e con quali tempi.
- Progettiamo la struttura dell’operazione scegliendo tra cessione di quote, aumento riservato, conferimento e finanziamento convertibile in base a dove servono le risorse, non in base a ciò che è più rapido da firmare.
- Redigiamo term sheet, contratto di investimento e patti parasociali, scrivendo le business warranties con importi massimi, franchigie e termini di escussione espliciti.
- Depositiamo l’istanza di composizione negoziata e gestiamo il rapporto con l’esperto, predisponendo la dichiarazione ex art. 20 CCII che sospende gli obblighi di ricapitalizzazione mentre la trattativa è in corso.
- Chiediamo e sosteniamo in tribunale le misure protettive e le autorizzazioni dell’art. 22 CCII, costruendo l’istruttoria — ricerca di mercato, confronto con l’alternativa liquidatoria, parere dell’esperto — che i provvedimenti del 2025 richiedono.
- Trasformiamo l’apporto dell’investitore da postergato a prededucibile dove ne ricorrono i presupposti, con istanza depositata prima dell’erogazione.
- Trattiamo con le banche e con i creditori strategici, ristrutturando linee, moratorie e garanzie in parallelo alla trattativa con l’investitore, perché sono la stessa partita.
- Difendiamo l’operazione se viene aggredita: revocatorie ordinarie e concorsuali, azioni di responsabilità, contestazioni sulle garanzie contrattuali.
- Seguiamo il contenzioso in ogni grado, senza cambiare difensore e senza cambiare linea difensiva quando si passa dal merito alla legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la qualifica che il legislatore ha creato per condurre esattamente i percorsi in cui un investitore entra in un’azienda in difficoltà, e conoscerne il funzionamento dall’interno significa sapere in anticipo cosa il tribunale chiederà di dimostrare, quali istanze vanno depositate e in quale ordine. A questa si affianca il coordinamento dello staff in diritto bancario, perché nella quasi totalità dei casi la riuscita dell’operazione dipende da come si tratta con gli istituti di credito.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di Cassazione: chi imposta il piano è chi lo difende, senza passaggi di consegne e senza cambi di impostazione a metà percorso. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, perché la valutazione dell’azienda, la struttura societaria dell’operazione e la sua tenuta giuridica non sono tre problemi separati.
In sintesi
Tre messaggi emergono da tutte le risposte di questa guida.
Il primo: la struttura conta più del prezzo. Cedere quote e sottoscrivere un aumento di capitale portano allo stesso assetto proprietario e a esiti opposti per l’azienda. Chi sbaglia questa scelta ha risolto il problema di un socio, non quello dell’impresa.
Il secondo: il momento in cui si deposita un’istanza vale quanto il contenuto dell’accordo. Un finanziamento autorizzato prima dell’erogazione è prededucibile; lo stesso finanziamento erogato una settimana prima è postergato. Un aumento inserito in un percorso formale è protetto dalla revocatoria; lo stesso aumento fatto “tra privati” resta aggredibile per anni.
Il terzo: vendere le quote non libera nessuno dai propri debiti personali. Fideiussioni, responsabilità gestorie e obblighi solidali sopravvivono alla cessione, e vanno affrontati con strumenti propri.
Su tutto questo lo Studio Monardo interviene con le competenze che la materia richiede: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per condurre il percorso davanti all’esperto e al tribunale, il ruolo di professionista fiduciario di un OCC per la conoscenza interna dei meccanismi di composizione, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario per la trattativa con gli istituti di credito, e la qualifica di cassazionista per difendere l’operazione fino all’ultimo grado se qualcuno decide di attaccarla.
📩 Se un investitore ti ha già fatto una proposta, o se stai cercando qualcuno che entri nella tua azienda prima che la situazione si aggravi, scrivici oggi stesso: ogni settimana che passa riduce le opzioni disponibili e il valore di ciò che hai costruito. Tutti i riferimenti dello Studio per raggiungerci sono al termine di questa guida.
